Prof. Alfredo Cristiano Dirigente Medico II Livello INAIL Frosinone Accordo INAIL Medici di Famiglia...
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Prof. Alfredo CristianoProf. Alfredo CristianoDirigente Medico II Livello INAIL FrosinoneDirigente Medico II Livello INAIL Frosinone
Accordo INAIL Medici di Accordo INAIL Medici di FamigliaFamiglia
Accordo INAIL Medici di Accordo INAIL Medici di FamigliaFamiglia
La certificazione medicaLa certificazione medica La certificazione medicaLa certificazione medica
ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007
ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI
DI CATEGORIA ( FIMMG, SIMET, E SMI-EX CUMI ):
DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA
CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE
DEGLI ASSICURATI INAIL
PREMESSEPREMESSE
Il comma 1 dell’art.12 della legge 67/88 stabilisce che
l’INAIL provvede agli accertamenti, alle
certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e
tecnopatici.
PREMESSEPREMESSE
L’INAIL ha definito la disciplina relativa alla
certificazione di competenza, secondo criteri
idonei a garantire l’espletamento dei suoi
compiti istituzionali, conformemente alle leggi
88/89 e 241/90, per quanto concerne in particolare la qualità e la tempestività delle prestazioni e dei
servizi a favore dei lavoratori infortunati e
tecnopatici.
PREMESSEPREMESSE
Per i suddetti motivi l’INAIL ha predisposto una specifica
modulistica per le certificazioni redatte dai
medici esterni.
PREMESSEPREMESSE
Le predette certificazioni:
-attuano una forma di collaborazione con l’Istituto nella gestione del caso di
infortunio;
-non si limitano alla sola attestazione dell’inabilità
temporanea assoluta;
-contengono informazioni utili ai medici INAIL per
l’istruttoria medico-legale del caso ( anamnesi
lavorativa e patologica, menomazioni lavorative ed
extralavorative,etc. ).
PREMESSEPREMESSE
Nell’ottica della qualità e tempestività delle
prestazioni e servizi, l’utilizzo delle procedure
informatiche costituisce un significativo valore aggiunto
e si configura come presupposto essenziale per l’emersione delle patologie
lavoro-correlate e come elemento indispensabile per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie da
lavoro.
PREMESSEPREMESSE
L’INAIL e i medici di famiglia si impegnano a garantire la gestione e il trattamento dei
dati sensibili ( Legge n. 196/2003 in materia di
privacy ).
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
-Il medico redige la certificazione (modelli A e B) in ogni parte riportando le
informazioni previste dall’art. 53 del T.U. ;
-Il medico si impegna a trasmettere la certificazione
entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita;
-per tale motivo l’INAIL richiederà al medico l’orario
di ambulatorio;
-in caso di inadempienza non verranno corrisposti i relativi
emolumenti;
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-il medico si dovrà attenere alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali
definite dall’INAIL;
-dovrà richiedere all’INAIL l’autenticazione per
l’accesso alla funzione di invio telematico delle
certificazioni;
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-il medico dovrà consegnare copia cartacea per
l’infortunato e per il datore di lavoro;
-il medico dovrà conservare per un massimo di tre anni
un’ulteriore copia sottoscritta dall’interessato.
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
per via telematica
-Poiché la compilazione dei certificati per via informatica e il relativo invio prevedono
un maggior impegno professionale e temporale
per il medico, è stato previsto un aumento del
compenso pari a euro 5,00 per ogni certificato, sempre
nel rispetto del limite massimo di tre certificati .
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
Con altra modalità
-Nelle more della informatizzazione, la
certificazione dovrà essere rilasciata sugli appositi
modelli, che verranno forniti al medico dall’INAIL, comprese le buste
preaffrancate, previa richiesta ;
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
Trasmissione dei modelli :
Con altra modalità
-In mancanza dei previsti modelli, il medico potrà
redigere la certificazione su copia a stampa che potrà essere scaricata dal sito
www.inail.it;
-il medico dovrà inoltrare la certificazione all’INAIL;
-dovrà consegnare copia per l’infortunato e il datore di
lavoro.
ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO
-Il medico, al fine di agevolare la “presa in
carico” dell’assicurato da parte dell’INAIL, avvierà al
più presto l’assicurato stesso alle strutture
dell’Istituto per gli ulteriori accertamenti e per la relativa certificazione;
-Certificazioni rilasciate dal medico, successivamente
alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL, non saranno
liquidate.
ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL si impegna a corrispondere al medico o al
proprio sostituto o associato, per ogni
certificato, la somma di Euro 27,50 per un massimo di tre
certificati.
-La riammissione in temporanea per lo stesso
caso non dà luogo a ulteriori compensi.
ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza trimestrale sulla base delle distinte presentate dal medico
stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.
-Il medico non può percepire compensi direttamente dall’assicurato per la
certificazione così come previsto dall’art.57 della
legge 833/1978.
ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL
-L’INAIL provvederà a versare all’ENPAM il
contributo previdenziale comprensivo della quota a
carico del medico, in base a quanto previsto dall’Accordo
Collettivo Nazionale per la medicina generale;
-I compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito
( IRE ) e sono esenti da IVA (Circolare 4 del 28/2/2005 e
Risoluzione 36/E dell’Agenzia delle Entrate).
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale
deve essere fatta dall’assicurato al datore
di lavoro entro il termine di 15 giorni
dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo
per il tempo antecedente la
denuncia (art. 52 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata del certificato
medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del
certificato medico (art. 53 T.U.).
La violazione di questo obbligo è soggetta a
sanzioni amministrative.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale per gli artigiani.
Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL la malattia professionale da essi
contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del
certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni
antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova
nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso
all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art.
203 T.U.).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
La denuncia della malattia professionale
per i lavoratori agricoli.
Per quanto riguarda la denuncia degli infortuni in agricoltura, valgono, per i lavoratori agricoli
subordinati a tempo indeterminato, le stesse disposizioni dettate per i lavoratori dell’industria.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE
Invece, per i lavoratori autonomi e per i subordinati
avventizi, è dettata una disciplina particolare in
base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal
medico che accerta la malattia e che deve inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto “certificato –
denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica
(art. 251 T.U.).
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE
CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICORENDITA IN AMBITO DOMESTICO
Si evidenzia che il "certificato medico" che ipotizza la sussistenza di
una invalidità presumibilmente non
inferiore al 27% è presupposto inderogabile
per l'avvio della procedura.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICORENDITA IN AMBITO DOMESTICO
Di conseguenza devono essere respinte tutte le
richieste con indicazione di percentuale invalidante
inferiore al 27%.
DOMANDA EROGAZIONE RENDITA DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICOIN AMBITO DOMESTICO
DOMANDA EROGAZIONE RENDITA DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICOIN AMBITO DOMESTICO
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65art. 139 DPR 1124/65
E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca
l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che
saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di
concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità.La denuncia deve essere fatta
all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il
quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico
provinciale.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 10 DLGS 38/2000art. 10 DLGS 38/2000
Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non
comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine
professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di
possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle
tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli
aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma
2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata,
oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore
competente per territorio.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
Struttura dell’elencoStruttura dell’elenco
Le malattie in elenco sono state così raggruppate:
1.1. Malattie da agenti chimiciMalattie da agenti chimici
2.2. Malattie da agenti fisiciMalattie da agenti fisici
3.3. Malattie da agenti biologiciMalattie da agenti biologici
4.4. Malattie dell’apparato respiratorioMalattie dell’apparato respiratorio
5.5. Malattie della pelleMalattie della pelle
6.6. Tumori professionaliTumori professionali
7.7. Malattie psichiche e psicosomatiche Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro incluse solo nella lista IIlavoro incluse solo nella lista II
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 1 GRUPPO 1
MALATTIE DA AGENTI CHIMICIMALATTIE DA AGENTI CHIMICI
Si è proceduto alla formulazione degli elenchi sulla scorta dei dati
epidemiologici e scientifici disponibili, relativi alle patologie associate ai diversi
agenti chimici; questi sono stati suddivisi per la famiglia di appartenenza,
indicando quei composti ai quali sono correlate, con criteri consolidati,
specifiche patologie.
Gli agenti chimici sono inclusi nella LISTA I; nella LISTA II e III sono riportate quelle malattie “di limitata probabilità” o “di possibile” origine lavorativa correlate ad alcuni agenti già presenti nella LISTA
I
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 2 GRUPPO 2
MALATTIE DA AGENTI FISICIMALATTIE DA AGENTI FISICI
Sono stati inclusi i più noti agenti di rischio (rumore, vibrazioni, radiazioni
ionizzanti e non ionizzanti) e i più recenti di ordine ergonomico con le correlate
malattie a carico degli arti e della colonna vertebrale, inseriti nelle
LISTE I,II,III a secondo della evidenza epidemiologica e delle conoscenze
acquisite per le stesse.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 3 GRUPPO 3
MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICIMALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI
Sono state incluse le malattie che possono essere contratte per causa
lavorativa tenendo anche conto dell’elenco allegato XI del D.Lgs 626/94
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 4 GRUPPO 4
MALATTIE DELL’APPARATO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIORESPIRATORIO
Sono riferite ad agenti non compresi in altre voci, prevalentemente polveri,
sclerogene e inerti, causa di pneumoconiosi e di altre
broncopneumopatie e ad agenti causa di asma bronchiale allergico e delle alveoliti
allergiche estrinseche.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 5 GRUPPO 5
MALATTIE DELLA PELLEMALATTIE DELLA PELLE
Nella prima voce dell’elenco sono indicati tutti gli agenti compresi o non
compresi in altre voci, dei quali è noto il potere irritante o sensibilizzante. Le
schede tecniche dei relativi composti riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il
D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38 (irritante per la pelle) e R43 (può
provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Le successive voci dell’elenco riguardano i composti fotoattivi, gli
agenti fisici e altri agenti causa sia di dermatiti sia di tumori cutanei.
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 6 GRUPPO 6
TUMORI PROFESSIONALITUMORI PROFESSIONALI
Nella LISTA I sono inseriti gli agenti chimici, fisici, biologici, nonché le lavorazioni, per le quali è altamente probabile che l’esposizione lavorativa causi l’insorgenza di tumori.
Nella LISTA II sono inclusi:
Gli agenti di gruppo 1 IARC
Gli agenti di gruppo 2A IARC
Le lavorazioni che hanno comportato l’esposizione professionale all’asbesto
DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000
GRUPPO 7 GRUPPO 7
MALATTIE PSICHICHE E MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE
DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORODELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Sono state incluse in LISTA II, riferite a condizioni lavorative di costrittività organizzativa cui sono correlabili le
specifiche patologie neuropsichiche.
REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.
Art. 365 Omissione di referto
Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria
prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba
procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito
con la multa fino a … Questa disposizione non si applica quando il referto
esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.
REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.
REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.PAI SENSI DELL’ART. 365 C.P.