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Prof. Alfredo CristianoProf. Alfredo CristianoDirigente Medico II Livello INAIL FrosinoneDirigente Medico II Livello INAIL Frosinone

Accordo INAIL Medici di Accordo INAIL Medici di FamigliaFamiglia

Accordo INAIL Medici di Accordo INAIL Medici di FamigliaFamiglia

La certificazione medicaLa certificazione medica La certificazione medicaLa certificazione medica

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ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007ACCORDO DEL 6 SETTEBRE 2007

ACCORDO INAIL E RAPPRESENTANZE SINDACALI

DI CATEGORIA ( FIMMG, SIMET, E SMI-EX CUMI ):

DISCIPLINA DEI RAPPORTI NORMATIVI ED ECONOMICI CON I MEDICI DI FAMIGLIA

CHE REDIGONO LA CERTIFICAZIONE A FAVORE

DEGLI ASSICURATI INAIL

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PREMESSEPREMESSE

Il comma 1 dell’art.12 della legge 67/88 stabilisce che

l’INAIL provvede agli accertamenti, alle

certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale sui lavoratori infortunati e

tecnopatici.

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PREMESSEPREMESSE

L’INAIL ha definito la disciplina relativa alla

certificazione di competenza, secondo criteri

idonei a garantire l’espletamento dei suoi

compiti istituzionali, conformemente alle leggi

88/89 e 241/90, per quanto concerne in particolare la qualità e la tempestività delle prestazioni e dei

servizi a favore dei lavoratori infortunati e

tecnopatici.

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PREMESSEPREMESSE

Per i suddetti motivi l’INAIL ha predisposto una specifica

modulistica per le certificazioni redatte dai

medici esterni.

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PREMESSEPREMESSE

Le predette certificazioni:

-attuano una forma di collaborazione con l’Istituto nella gestione del caso di

infortunio;

-non si limitano alla sola attestazione dell’inabilità

temporanea assoluta;

-contengono informazioni utili ai medici INAIL per

l’istruttoria medico-legale del caso ( anamnesi

lavorativa e patologica, menomazioni lavorative ed

extralavorative,etc. ).

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PREMESSEPREMESSE

Nell’ottica della qualità e tempestività delle

prestazioni e servizi, l’utilizzo delle procedure

informatiche costituisce un significativo valore aggiunto

e si configura come presupposto essenziale per l’emersione delle patologie

lavoro-correlate e come elemento indispensabile per l’alimentazione del Registro nazionale delle malattie da

lavoro.

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PREMESSEPREMESSE

L’INAIL e i medici di famiglia si impegnano a garantire la gestione e il trattamento dei

dati sensibili ( Legge n. 196/2003 in materia di

privacy ).

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

-Il medico redige la certificazione (modelli A e B) in ogni parte riportando le

informazioni previste dall’art. 53 del T.U. ;

-Il medico si impegna a trasmettere la certificazione

entro il primo giorno di attività ambulatoriale successivo alla visita;

-per tale motivo l’INAIL richiederà al medico l’orario

di ambulatorio;

-in caso di inadempienza non verranno corrisposti i relativi

emolumenti;

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

Trasmissione dei modelli :

per via telematica

-il medico si dovrà attenere alle specifiche tecniche e alle modalità procedurali

definite dall’INAIL;

-dovrà richiedere all’INAIL l’autenticazione per

l’accesso alla funzione di invio telematico delle

certificazioni;

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

Trasmissione dei modelli :

per via telematica

-il medico dovrà consegnare copia cartacea per

l’infortunato e per il datore di lavoro;

-il medico dovrà conservare per un massimo di tre anni

un’ulteriore copia sottoscritta dall’interessato.

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

Trasmissione dei modelli :

per via telematica

-Poiché la compilazione dei certificati per via informatica e il relativo invio prevedono

un maggior impegno professionale e temporale

per il medico, è stato previsto un aumento del

compenso pari a euro 5,00 per ogni certificato, sempre

nel rispetto del limite massimo di tre certificati .

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

Trasmissione dei modelli :

Con altra modalità

-Nelle more della informatizzazione, la

certificazione dovrà essere rilasciata sugli appositi

modelli, che verranno forniti al medico dall’INAIL, comprese le buste

preaffrancate, previa richiesta ;

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

Trasmissione dei modelli :

Con altra modalità

-In mancanza dei previsti modelli, il medico potrà

redigere la certificazione su copia a stampa che potrà essere scaricata dal sito

www.inail.it;

-il medico dovrà inoltrare la certificazione all’INAIL;

-dovrà consegnare copia per l’infortunato e il datore di

lavoro.

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ACCORDOACCORDOCOMPITI DEL MEDICOCOMPITI DEL MEDICO

-Il medico, al fine di agevolare la “presa in

carico” dell’assicurato da parte dell’INAIL, avvierà al

più presto l’assicurato stesso alle strutture

dell’Istituto per gli ulteriori accertamenti e per la relativa certificazione;

-Certificazioni rilasciate dal medico, successivamente

alla convocazione dell’assicurato da parte dell’INAIL, non saranno

liquidate.

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ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL

-L’INAIL si impegna a corrispondere al medico o al

proprio sostituto o associato, per ogni

certificato, la somma di Euro 27,50 per un massimo di tre

certificati.

-La riammissione in temporanea per lo stesso

caso non dà luogo a ulteriori compensi.

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ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL

-L’INAIL provvederà alla liquidazione dei compensi con cadenza trimestrale sulla base delle distinte presentate dal medico

stesso e secondo le modalità dallo stesso indicate.

-Il medico non può percepire compensi direttamente dall’assicurato per la

certificazione così come previsto dall’art.57 della

legge 833/1978.

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ACCORDOACCORDOOBBLIGHI DELL’INAILOBBLIGHI DELL’INAIL

-L’INAIL provvederà a versare all’ENPAM il

contributo previdenziale comprensivo della quota a

carico del medico, in base a quanto previsto dall’Accordo

Collettivo Nazionale per la medicina generale;

-I compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto dell’imposta sul reddito

( IRE ) e sono esenti da IVA (Circolare 4 del 28/2/2005 e

Risoluzione 36/E dell’Agenzia delle Entrate).

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA INFORTUNIO LAVORATIVOINFORTUNIO LAVORATIVO

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

La denuncia della malattia professionale

deve essere fatta dall’assicurato al datore

di lavoro entro il termine di 15 giorni

dalla manifestazione di essa, pena la decadenza del diritto ad indennizzo

per il tempo antecedente la

denuncia (art. 52 T.U.).

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Il datore di lavoro deve trasmettere la denuncia, corredata del certificato

medico, all’INAIL entro i 5 giorni successivi, decorrenti dalla data di ricezione del

certificato medico (art. 53 T.U.).

La violazione di questo obbligo è soggetta a

sanzioni amministrative.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

La denuncia della malattia professionale per gli artigiani.

Anche gli artigiani, nella loro duplice veste di assicuranti e assicurati, devono denunciare all’INAIL la malattia professionale da essi

contratta, entro 15 giorni dalla sua manifestazione, corredata del

certificato medico, pena la perdita dell’indennizzo per i giorni

antecedenti quello della denuncia. Tuttavia, se a causa di quella malattia, l’artigiano si trova

nell’impossibilità di provvedervi, l’obbligo di segnalare il caso

all’INAIL ricade sul sanitario che per primo ha accertato la malattia (art.

203 T.U.).

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

La denuncia della malattia professionale

per i lavoratori agricoli.

Per quanto riguarda la denuncia degli infortuni in agricoltura, valgono, per i lavoratori agricoli

subordinati a tempo indeterminato, le stesse disposizioni dettate per i lavoratori dell’industria.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALEDENUNCIA DI MALATTIA PROFESSIONALE

Invece, per i lavoratori autonomi e per i subordinati

avventizi, è dettata una disciplina particolare in

base alla quale la denuncia deve essere effettuata dal

medico che accerta la malattia e che deve inviare all’INAIL l’apposito modulo (cosiddetto “certificato –

denuncia”) entro 10 giorni dalla prima visita medica

(art. 251 T.U.).

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

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CERTIFICAZIONE MEDICA CERTIFICAZIONE MEDICA MALATTIA PROFESSIONALEMALATTIA PROFESSIONALE

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICORENDITA IN AMBITO DOMESTICO

Si evidenzia che il "certificato medico" che ipotizza la sussistenza di

una invalidità presumibilmente non

inferiore al 27% è presupposto inderogabile

per l'avvio della procedura.

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TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI RENDITA IN AMBITO DOMESTICORENDITA IN AMBITO DOMESTICO

Di conseguenza devono essere respinte tutte le

richieste con indicazione di percentuale invalidante

inferiore al 27%.

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DOMANDA EROGAZIONE RENDITA DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICOIN AMBITO DOMESTICO

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DOMANDA EROGAZIONE RENDITA DOMANDA EROGAZIONE RENDITA IN AMBITO DOMESTICOIN AMBITO DOMESTICO

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65art. 139 DPR 1124/65

E' obbligatorio per ogni medico, che ne riconosca

l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che

saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del

Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di

concerto con quello per la sanità, sentito il Consiglio

superiore di sanità.La denuncia deve essere fatta

all'ispettorato del lavoro competente per territorio, il

quale ne trasmette copia all'Ufficio del medico

provinciale.

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 10 DLGS 38/2000art. 10 DLGS 38/2000

Fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle non

comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l'origine

professionale, l'elenco delle malattie di cui all'articolo 139 del testo unico conterra' anche liste di malattie di probabile e di

possibile origine lavorativa, da tenere sotto osservazione ai fini della revisione delle

tabelle delle malattie professionali di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico. Gli

aggiornamenti dell'elenco sono effettuati con cadenza annuale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale su proposta della commissione di cui al comma 1. La trasmissione della copia della denuncia di cui all'articolo 139, comma

2, del testo unico e successive modificazioni e integrazioni, e' effettuata,

oltre che alla azienda sanitaria locale, anche alla sede dell'istituto assicuratore

competente per territorio.

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

Struttura dell’elencoStruttura dell’elenco

Le malattie in elenco sono state così raggruppate:

1.1. Malattie da agenti chimiciMalattie da agenti chimici

2.2. Malattie da agenti fisiciMalattie da agenti fisici

3.3. Malattie da agenti biologiciMalattie da agenti biologici

4.4. Malattie dell’apparato respiratorioMalattie dell’apparato respiratorio

5.5. Malattie della pelleMalattie della pelle

6.6. Tumori professionaliTumori professionali

7.7. Malattie psichiche e psicosomatiche Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell’organizzazione del da disfunzioni dell’organizzazione del lavoro incluse solo nella lista IIlavoro incluse solo nella lista II

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 1 GRUPPO 1

MALATTIE DA AGENTI CHIMICIMALATTIE DA AGENTI CHIMICI

Si è proceduto alla formulazione degli elenchi sulla scorta dei dati

epidemiologici e scientifici disponibili, relativi alle patologie associate ai diversi

agenti chimici; questi sono stati suddivisi per la famiglia di appartenenza,

indicando quei composti ai quali sono correlate, con criteri consolidati,

specifiche patologie.

Gli agenti chimici sono inclusi nella LISTA I; nella LISTA II e III sono riportate quelle malattie “di limitata probabilità” o “di possibile” origine lavorativa correlate ad alcuni agenti già presenti nella LISTA

I

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 2 GRUPPO 2

MALATTIE DA AGENTI FISICIMALATTIE DA AGENTI FISICI

Sono stati inclusi i più noti agenti di rischio (rumore, vibrazioni, radiazioni

ionizzanti e non ionizzanti) e i più recenti di ordine ergonomico con le correlate

malattie a carico degli arti e della colonna vertebrale, inseriti nelle

LISTE I,II,III a secondo della evidenza epidemiologica e delle conoscenze

acquisite per le stesse.

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 3 GRUPPO 3

MALATTIE DA AGENTI BIOLOGICIMALATTIE DA AGENTI BIOLOGICI

Sono state incluse le malattie che possono essere contratte per causa

lavorativa tenendo anche conto dell’elenco allegato XI del D.Lgs 626/94

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 4 GRUPPO 4

MALATTIE DELL’APPARATO MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIORESPIRATORIO

Sono riferite ad agenti non compresi in altre voci, prevalentemente polveri,

sclerogene e inerti, causa di pneumoconiosi e di altre

broncopneumopatie e ad agenti causa di asma bronchiale allergico e delle alveoliti

allergiche estrinseche.

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 5 GRUPPO 5

MALATTIE DELLA PELLEMALATTIE DELLA PELLE

Nella prima voce dell’elenco sono indicati tutti gli agenti compresi o non

compresi in altre voci, dei quali è noto il potere irritante o sensibilizzante. Le

schede tecniche dei relativi composti riportano, secondo il D.Lgs 52/97 e il

D.Lgs 65/03, le frasi di rischio R38 (irritante per la pelle) e R43 (può

provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

Le successive voci dell’elenco riguardano i composti fotoattivi, gli

agenti fisici e altri agenti causa sia di dermatiti sia di tumori cutanei.

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 6 GRUPPO 6

TUMORI PROFESSIONALITUMORI PROFESSIONALI

Nella LISTA I sono inseriti gli agenti chimici, fisici, biologici, nonché le lavorazioni, per le quali è altamente probabile che l’esposizione lavorativa causi l’insorgenza di tumori.

Nella LISTA II sono inclusi:

Gli agenti di gruppo 1 IARC

Gli agenti di gruppo 2A IARC

Le lavorazioni che hanno comportato l’esposizione professionale all’asbesto

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DENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIADENUNCIA/SEGNALAZIONE MALATTIA art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000art. 139 DPR 1124/65 e art. 10 DLGS 38/2000

GRUPPO 7 GRUPPO 7

MALATTIE PSICHICHE E MALATTIE PSICHICHE E PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE PSICOSOMATICHE DA DISFUNZIONE

DELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORODELL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Sono state incluse in LISTA II, riferite a condizioni lavorative di costrittività organizzativa cui sono correlabili le

specifiche patologie neuropsichiche.

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REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.

Art. 365 Omissione di referto 

Chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria

prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto pel quale si debba

procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorita' indicata nell'art. 361, e' punito

con la multa fino a … Questa disposizione non si applica quando il referto

esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

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REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.AI SENSI DELL’ART. 365 C.P.

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REFERTO MEDICO REFERTO MEDICO AI SENSI DELL’ART. 365 C.PAI SENSI DELL’ART. 365 C.P.