PROCEDIMENTI DISCIPLINARI PROCEDIMENTI DISCIPLINARIFNOMCeO versione 7 marzo 2008 Ufficio Legale.

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PROCEDIMENTI PROCEDIMENTI DISCIPLINARIDISCIPLINARI

FNOMCeOFNOMCeO

versione 7 marzo 2008 versione 7 marzo 2008

Ufficio LegaleUfficio Legale

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LA NORMATIVA VIGENTELA NORMATIVA VIGENTE

Art. 3 lettera f) D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233Art. 3 lettera f) D.L.C.P.S. 13/09/46 n. 233

Artt. 38-77 D.P.R. 5/04/50 n. 221Artt. 38-77 D.P.R. 5/04/50 n. 221

Art. 6 Legge 24/06/85 n. 409Art. 6 Legge 24/06/85 n. 409

Art. 8 Legge 5/02/92 n. 175 Art. 8 Legge 5/02/92 n. 175

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La normativa vigenteLa normativa vigenteL’art. 3 del D.L.C.P.S. 233/46 attribuisce ai L’art. 3 del D.L.C.P.S. 233/46 attribuisce ai Consigli degli Ordini l’esercizio del potere Consigli degli Ordini l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti. disciplinare nei confronti degli iscritti.

La successiva legge 409/85 che ha istituito la La successiva legge 409/85 che ha istituito la professione di odontoiatra ha, però, professione di odontoiatra ha, però, profondamente modificato il quadro normativo profondamente modificato il quadro normativo attribuendo la competenza disciplinare alla attribuendo la competenza disciplinare alla Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici Commissione per gli Iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti Chirurghi e alla Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri.all’Albo degli Odontoiatri.

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NATURA GIURIDICANATURA GIURIDICA

Il Procedimento disciplinare ha natura Il Procedimento disciplinare ha natura giuridica di procedimento amministrativo giuridica di procedimento amministrativo

nonostante alcune affinità con i nonostante alcune affinità con i procedimenti penaliprocedimenti penali

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DOPPIA COMPETENZADOPPIA COMPETENZA

Quando il fatto da cui scaturisce il Quando il fatto da cui scaturisce il procedimento disciplinare non è attinente procedimento disciplinare non è attinente ad una delle due specifiche professioni ma ad una delle due specifiche professioni ma riguarda genericamente l’attività riguarda genericamente l’attività professionale, sono competenti, in caso di professionale, sono competenti, in caso di doppia iscrizione del professionista, doppia iscrizione del professionista, entrambe le Commissioni Medica ed entrambe le Commissioni Medica ed Odontoiatrica.Odontoiatrica.

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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SVOLTO DAGLI ORGANI DELLA FNOMCeOSVOLTO DAGLI ORGANI DELLA FNOMCeO

Unica eccezione alle regole della competenza per territorio e per Unica eccezione alle regole della competenza per territorio e per materia è quella che concerne gli iscritti agli Albi che sono anche materia è quella che concerne gli iscritti agli Albi che sono anche componenti medici e/o odontoiatri degli organi istituzionali degli componenti medici e/o odontoiatri degli organi istituzionali degli Ordini provinciali.Ordini provinciali.

I componenti degli Ordini provinciali sono, ovviamente, sottratti I componenti degli Ordini provinciali sono, ovviamente, sottratti alla competenza disciplinare degli organi di cui fanno parte. Per alla competenza disciplinare degli organi di cui fanno parte. Per questa evidente ragione la competenza disciplinare viene attribuita questa evidente ragione la competenza disciplinare viene attribuita alla Commissione per gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e alla Commissione per gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e alla Commissione degli odontoiatri della FNOMCeO.alla Commissione degli odontoiatri della FNOMCeO.

La medesima “La medesima “ratioratio” comporta la soggezione dei componenti degli ” comporta la soggezione dei componenti degli organi collegiali della Federazione e dei componenti designati organi collegiali della Federazione e dei componenti designati dalla FNOMCeO nella Commissione Centrale al giudizio della dalla FNOMCeO nella Commissione Centrale al giudizio della Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

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POTERE DI INIZIATIVAPOTERE DI INIZIATIVA

A)A) Presidente dell’OrdinePresidente dell’Ordine

B)B) Presidente della Commissione per gli Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli OdontoiatriIscritti all’Albo degli Odontoiatri

C)C) Procuratore della RepubblicaProcuratore della Repubblica

D)D) Ministro della SaluteMinistro della Salute

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INIZIATIVA PROPOSTA DAL INIZIATIVA PROPOSTA DAL MINISTRO DELLA SALUTE O DAL MINISTRO DELLA SALUTE O DAL

PROCURATORE DELLA REPUBBLICAPROCURATORE DELLA REPUBBLICA

È importante sottolineare che quando È importante sottolineare che quando l’iniziativa disciplinare sia promossa dal l’iniziativa disciplinare sia promossa dal Ministro della Salute o dal Procuratore della Ministro della Salute o dal Procuratore della Repubblica la competente Commissione Repubblica la competente Commissione ordinistica è obbligata ad aprire il ordinistica è obbligata ad aprire il procedimento disciplinare.procedimento disciplinare.

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Questo non vuol dire che la Commissione perde la Questo non vuol dire che la Commissione perde la propria autonomia nello svolgere il giudizio che propria autonomia nello svolgere il giudizio che anche in questi casi può essere di assoluzione. anche in questi casi può essere di assoluzione.

Il Ministro della Salute ed il Procuratore della Il Ministro della Salute ed il Procuratore della Repubblica non hanno infatti possibilità di Repubblica non hanno infatti possibilità di intervenire nel procedimento ma il loro intervento intervenire nel procedimento ma il loro intervento potrà limitarsi soltanto nella proposizione del potrà limitarsi soltanto nella proposizione del ricorso alla Commissione Centrale al termine del ricorso alla Commissione Centrale al termine del procedimento svolto dall’Ordine.procedimento svolto dall’Ordine.

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IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICAIL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA

Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari -Art. 2 - Potestà e sanzioni disciplinari -L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di L'inosservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice di Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al Deontologia Medica e ogni azione od omissione, comunque disdicevoli al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le corretto esercizio della professione, sono punibili dalle Commissioni disciplinari con le sanzioni previste dalla legge. sanzioni previste dalla legge. Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla Le sanzioni, nell’ambito della giurisdizione disciplinare, devono essere adeguate alla gravità degli atti.gravità degli atti.Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti Il medico deve denunciare all’Ordine ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, danon conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga. qualunque parte essa provenga.

In questo ambito è particolarmente importante il Codice di Deontologia Medica che In questo ambito è particolarmente importante il Codice di Deontologia Medica che tradizionalmente viene approvato della FNOMCeO nell’esercizio della sua funzione di tradizionalmente viene approvato della FNOMCeO nell’esercizio della sua funzione di indirizzo e coordinamento della attività degli Ordini provinciali.indirizzo e coordinamento della attività degli Ordini provinciali.

Questo non vuole dire che un comportamento non sanzionato dal Codice Deontologico Questo non vuole dire che un comportamento non sanzionato dal Codice Deontologico possa esimere da qualsiasi responsabilità disciplinare, in sostanza non vale nel possa esimere da qualsiasi responsabilità disciplinare, in sostanza non vale nel procedimento disciplinare il principio penalistico del “procedimento disciplinare il principio penalistico del “nullum crimen sine legenullum crimen sine lege” pertanto ” pertanto anche comportamenti non specificatamente previsti e sanzionati dal Codice Deontologico anche comportamenti non specificatamente previsti e sanzionati dal Codice Deontologico possono essere oggetto di procedimenti disciplinari in considerazione della autonomia di possono essere oggetto di procedimenti disciplinari in considerazione della autonomia di ciascun Ordine nella valutazione dei comportamenti dei propri iscritti.ciascun Ordine nella valutazione dei comportamenti dei propri iscritti.

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LA CONVOCAZIONE DEL SANITARIO LA CONVOCAZIONE DEL SANITARIO

(ART. 39 D.P.R. 5/04/50 N. 221)(ART. 39 D.P.R. 5/04/50 N. 221)

L’art. 39 disciplina le audizioni del sanitario da L’art. 39 disciplina le audizioni del sanitario da parte del Presidente dell’Ordine o del Presidente parte del Presidente dell’Ordine o del Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri.Odontoiatri.

La recente giurisprudenza della Commissione La recente giurisprudenza della Commissione Centrale ha, infatti, chiaramente sancito che Centrale ha, infatti, chiaramente sancito che l’audizione deve essere svolta o dal Presidente l’audizione deve essere svolta o dal Presidente dell’Ordine o dal Presidente della Commissione per dell’Ordine o dal Presidente della Commissione per gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri per quanto gli Iscritti all’Albo degli Odontoiatri per quanto concerne il relativo Albo.concerne il relativo Albo.

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Occorre chiarire che il Presidente (così Occorre chiarire che il Presidente (così chiameremo d’ora in poi l’Organo monocratico che chiameremo d’ora in poi l’Organo monocratico che tiene la convocazione) dovrà svolgere una tiene la convocazione) dovrà svolgere una sommaria verifica delle circostanze senza sommaria verifica delle circostanze senza particolari formalità; solo quando si sia convinto particolari formalità; solo quando si sia convinto che potrebbero risultare fatti potenzialmente idonei che potrebbero risultare fatti potenzialmente idonei ad aprire un procedimento disciplinare procederà a ad aprire un procedimento disciplinare procederà a convocare l’iscritto.convocare l’iscritto.

Il Presidente, quindi, non ha in senso tecnico un Il Presidente, quindi, non ha in senso tecnico un potere di archiviare, ma ha il compito di appurare potere di archiviare, ma ha il compito di appurare se esiste un minimo di circostanze che se esiste un minimo di circostanze che suggeriscano la necessità di procedere alla suggeriscano la necessità di procedere alla convocazione. convocazione.

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La convocazione va inviata con lettera La convocazione va inviata con lettera raccomandata esplicitando, sia pure in raccomandata esplicitando, sia pure in modo sintetico, i motivi per cui modo sintetico, i motivi per cui l’iscritto viene convocato.l’iscritto viene convocato.

È opportuno che la lettera sia inviata È opportuno che la lettera sia inviata con un congruo periodo di tempo con un congruo periodo di tempo (almeno una settimana) per consentire (almeno una settimana) per consentire al medico di predisporre le sue al medico di predisporre le sue eventuali ragioni.eventuali ragioni.

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Il Consiglio di Stato, con la recente Il Consiglio di Stato, con la recente decisione del 2 settembre 2005, ha decisione del 2 settembre 2005, ha riconosciuto il diritto di accesso agli riconosciuto il diritto di accesso agli atti in favore del sanitario sin dalla atti in favore del sanitario sin dalla fase procedurale di cui all’art. 39 del fase procedurale di cui all’art. 39 del D.P.R. 05/04/1950 n. 221.D.P.R. 05/04/1950 n. 221.

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SVOLGIMENTO SVOLGIMENTO DELL’AUDIZIONE EX ART. 39DELL’AUDIZIONE EX ART. 39

È necessario che l’audizione sia svolta personalmente dal È necessario che l’audizione sia svolta personalmente dal Presidente anche se non costituisce alcun motivo di nullità la Presidente anche se non costituisce alcun motivo di nullità la presenza di un funzionario incaricato di redigere il verbale.presenza di un funzionario incaricato di redigere il verbale.Il Presidente nel giorno fissato per l’audizione, esporrà i Il Presidente nel giorno fissato per l’audizione, esporrà i motivi della convocazione e porrà al sanitario specifiche motivi della convocazione e porrà al sanitario specifiche domande provvedendo a raccogliere le risposte.domande provvedendo a raccogliere le risposte.È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di È necessario evitare toni inquisitori e presunzioni di colpevolezza considerando che l’audizione si svolge colpevolezza considerando che l’audizione si svolge nell’ambito del momento preliminare del procedimento nell’ambito del momento preliminare del procedimento disciplinare allo scopo di assumere informazioni necessarie disciplinare allo scopo di assumere informazioni necessarie alla decisione della competente Commissione di aprire il alla decisione della competente Commissione di aprire il procedimento.procedimento.

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Dell’audizione dovrà essere redatto un apposito Dell’audizione dovrà essere redatto un apposito verbale in cui vengono riportate con esattezza le verbale in cui vengono riportate con esattezza le domande del Presidente e le risposte del sanitario.domande del Presidente e le risposte del sanitario.

Ad integrazione di quanto dichiarato nell’audizione, Ad integrazione di quanto dichiarato nell’audizione, il sanitario può presentare successivamente una il sanitario può presentare successivamente una memoria scritta di risposta alle domande.memoria scritta di risposta alle domande.

Si suggerisce di predisporre il verbale in duplice Si suggerisce di predisporre il verbale in duplice originale firmati in ogni foglio dal Presidente e dal originale firmati in ogni foglio dal Presidente e dal sanitario.sanitario.

Successivamente il Presidente consegnerà un Successivamente il Presidente consegnerà un originale al sanitario e un originale verrà trasmessa originale al sanitario e un originale verrà trasmessa alla competente commissione per la valutazione in alla competente commissione per la valutazione in merito all’apertura o meno del procedimento merito all’apertura o meno del procedimento disciplinare.disciplinare.

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LA LEGGE 175/92LA LEGGE 175/92

La legge 5/02/1992 n. 175 (variamente modificata La legge 5/02/1992 n. 175 (variamente modificata e integrata nel corso del tempo), prevede il potere-e integrata nel corso del tempo), prevede il potere-dovere degli Ordini di irrogare sanzioni dovere degli Ordini di irrogare sanzioni disciplinari nei confronti dei sanitari che violino le disciplinari nei confronti dei sanitari che violino le disposizioni della legge stessa.disposizioni della legge stessa.

Si discute ancora sulla natura giuridica delle Si discute ancora sulla natura giuridica delle sanzioni cioè se siano da considerare di carattere sanzioni cioè se siano da considerare di carattere penale o disciplinare, resta il fatto che gli Ordini penale o disciplinare, resta il fatto che gli Ordini sono chiamati ad un ulteriore responsabilità cui sono chiamati ad un ulteriore responsabilità cui non possono sottrarsi.non possono sottrarsi.

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ẾẾ dubbio se l’art. 3 della legge 175/92 possa considerarsi ancora dubbio se l’art. 3 della legge 175/92 possa considerarsi ancora in vigore dopo l’emanazione della Legge 4 agosto 2006 n° 248.in vigore dopo l’emanazione della Legge 4 agosto 2006 n° 248.

L’art. 3 della legge prevede comunque che:L’art. 3 della legge prevede comunque che:

“ “1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1. che 1. Gli esercenti le professioni sanitarie di cui all’articolo 1. che effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo steso articolo effettuino pubblicità nelle forme consentite dallo steso articolo senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni senza autorizzazione del sindaco, sono assoggettati alle sanzioni disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della disciplinari della censura o della sospensione dall’esercizio della professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento professione sanitaria, ai sensi dell’art. 40 del regolamento approvato con approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221.1950, n. 221. Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni Se la pubblicità non autorizzata contiene indicazioni false la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa sanzione false la sospensione è da sei mesi ad un anno. Alla stessa sanzione sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino sono soggetti gli esercenti le professioni sanitarie che effettuino pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati pubblicità a qualsiasi titolo con mezzi e forme non disciplinati dalla presente legge”.dalla presente legge”.

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La predeterminazione della sanzione è un fatto di La predeterminazione della sanzione è un fatto di carattere eccezionale in campo disciplinare mentre è carattere eccezionale in campo disciplinare mentre è tipico nella normativa penale.tipico nella normativa penale.

Occorre dire che l’irrogazione della pena prevista Occorre dire che l’irrogazione della pena prevista dall’art. 3 dovrà avvenire al termine di un normale dall’art. 3 dovrà avvenire al termine di un normale procedimento disciplinare (sarà quindi sospesa in procedimento disciplinare (sarà quindi sospesa in caso di presentazione di ricorso alla CCEPS).caso di presentazione di ricorso alla CCEPS).

Ovviamente le sanzioni specificate nel citato Ovviamente le sanzioni specificate nel citato articolo 3 delle legge 175/92 potranno essere articolo 3 delle legge 175/92 potranno essere irrogate solo dopo aver pienamente provveduto a irrogate solo dopo aver pienamente provveduto a dimostrare la piena responsabilità del sanitario.dimostrare la piena responsabilità del sanitario.

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Occorre segnalare, infine, che anche l’art. 8 della Occorre segnalare, infine, che anche l’art. 8 della legge 175/92 prevede l’interdizione della legge 175/92 prevede l’interdizione della professione, per un periodo non inferiore ad un professione, per un periodo non inferiore ad un anno, per i sanitari che prestano il proprio nome anno, per i sanitari che prestano il proprio nome ovvero la propria attività allo scopo di permettere di ovvero la propria attività allo scopo di permettere di agevolare l’esercizio abusivo della professione.agevolare l’esercizio abusivo della professione.

Anche se la norma parla di interdizione si ritiene Anche se la norma parla di interdizione si ritiene che siamo di fronte ad un provvedimento che siamo di fronte ad un provvedimento disciplinare di sospensione, tipico dei procedimenti disciplinare di sospensione, tipico dei procedimenti

disciplinari stessi.disciplinari stessi.

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Il comma 2 dell’art. 8, infine, prevede la facoltà per Il comma 2 dell’art. 8, infine, prevede la facoltà per gli Ordini di promuovere ispezioni presso gli studi gli Ordini di promuovere ispezioni presso gli studi professionali degli iscritti al fine di vigilare sul professionali degli iscritti al fine di vigilare sul rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.rispetto dei doveri inerenti alle rispettive professioni.

Nonostante qualche incertezza bisogna intendere la Nonostante qualche incertezza bisogna intendere la norma nel senso che gli Ordini possono chiedere alle norma nel senso che gli Ordini possono chiedere alle competenti autorità giudiziarie (Carabinieri per la competenti autorità giudiziarie (Carabinieri per la sanità, Organi di Polizia Giudiziaria) di svolgere sanità, Organi di Polizia Giudiziaria) di svolgere queste ispezioni, non potendo di norma gli Ordini queste ispezioni, non potendo di norma gli Ordini svolgere in prima persona compiti di carattere svolgere in prima persona compiti di carattere ispettivo e giudiziario.ispettivo e giudiziario.

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INIZIO DEL PROCEDIMENTO INIZIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINAREDISCIPLINARE

Dopo aver svolto l’audizione di cui all’art. 39 del D.P.R. Dopo aver svolto l’audizione di cui all’art. 39 del D.P.R. 221/50 ed aver inviato il verbale stesso alla competente 221/50 ed aver inviato il verbale stesso alla competente Commissione, il Presidente torna ad essere un semplice Commissione, il Presidente torna ad essere un semplice Consigliere della Commissione per quanto riguarda la Consigliere della Commissione per quanto riguarda la decisione di aprire o meno il procedimento disciplinare.decisione di aprire o meno il procedimento disciplinare.In pratica dopo l’audizione e gli altri eventuali adempimenti In pratica dopo l’audizione e gli altri eventuali adempimenti istruttori, la questione disciplinare verrà inserita fra i punti istruttori, la questione disciplinare verrà inserita fra i punti all’o.d.g. della competente Commissione.all’o.d.g. della competente Commissione.In sede di Commissione il Presidente si limiterà ad illustrare In sede di Commissione il Presidente si limiterà ad illustrare ed a riferire sulla vicenda lasciando alla competente ed a riferire sulla vicenda lasciando alla competente Commissione il compito di deliberare o meno l’apertura del Commissione il compito di deliberare o meno l’apertura del procedimento disciplinare.procedimento disciplinare.

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DELIBERAZIONIDELIBERAZIONI

Le decisioni che potrà assumere la Commissione Le decisioni che potrà assumere la Commissione possono al riguardo essere soltanto tre:possono al riguardo essere soltanto tre:

1. delibera di apertura del procedimento delibera di apertura del procedimento disciplinare;disciplinare;

2.2. delibera di non apertura del procedimento delibera di non apertura del procedimento disciplinare (archiviazione);disciplinare (archiviazione);

3.3. delibera di mandato al Presidente di svolgere delibera di mandato al Presidente di svolgere ulteriori attività istruttorie.ulteriori attività istruttorie.

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La Commissione non è chiamata ad La Commissione non è chiamata ad esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza esprimere alcun giudizio sulla colpevolezza o meno del sanitario ma deve limitarsi ad o meno del sanitario ma deve limitarsi ad accertare se, in base all’istruttoria già accertare se, in base all’istruttoria già svolta, esistano i presupposti per dar luogo svolta, esistano i presupposti per dar luogo ad un procedimento disciplinare.ad un procedimento disciplinare.

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È da ricordare che dal momento È da ricordare che dal momento dell’apertura del procedimento disciplinare dell’apertura del procedimento disciplinare il sanitario interessato non ha più diritto di il sanitario interessato non ha più diritto di trasferirsi ad altro Ordine fino al termine del trasferirsi ad altro Ordine fino al termine del procedimento stesso (art. 10 comma 2 procedimento stesso (art. 10 comma 2 D.P.R. 221/50).D.P.R. 221/50).

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FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI FISSAZIONE DELLA SEDUTA DI

GIUDIZIO – NOTIFICA DEGLI ADDEBITIGIUDIZIO – NOTIFICA DEGLI ADDEBITI Dopo la delibera di apertura del procedimento disciplinare il Presidente è Dopo la delibera di apertura del procedimento disciplinare il Presidente è tenuto (in tempi ragionevolmente brevi ma non esistono termini tenuto (in tempi ragionevolmente brevi ma non esistono termini prescrizionali) a comunicare tramite lettera raccomandata al sanitario:prescrizionali) a comunicare tramite lettera raccomandata al sanitario:

a)a) la menzione circostanziata degli addebiti; la menzione circostanziata degli addebiti; b)b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta

dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi dell’interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;controdeduzioni scritte;

c)c) l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; l’indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare; d)d) l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della l’espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta della

Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.Commissione, si procederà al giudizio in sua assenza.Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere Nel termine di cui alla lettera b) l’interessato può chiedere di essere sentito.sentito.

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Il Presidente nel fissare la data della riunione ha anche il Il Presidente nel fissare la data della riunione ha anche il compito di nominare il relatore che illustrerà agli altri compito di nominare il relatore che illustrerà agli altri componenti delle Commissioni, durante la seduta di giudizio, componenti delle Commissioni, durante la seduta di giudizio, le questioni attinenti il procedimento.le questioni attinenti il procedimento.È particolarmente importante indicare con estrema cura gli È particolarmente importante indicare con estrema cura gli addebiti ricordando che il giudizio dovrà poi essere svolto solo addebiti ricordando che il giudizio dovrà poi essere svolto solo sulla base degli addebiti stessi senza alcuna possibilità di sulla base degli addebiti stessi senza alcuna possibilità di contestare fatti diversi non esplicitamente menzionati fra gli contestare fatti diversi non esplicitamente menzionati fra gli addebiti.addebiti.Si ritiene che la responsabilità di indicare in modo Si ritiene che la responsabilità di indicare in modo circostanziato gli addebiti spetti alla Commissione nel suo circostanziato gli addebiti spetti alla Commissione nel suo complesso. Il Presidente, infatti, che firma la lettera complesso. Il Presidente, infatti, che firma la lettera raccomandata di cui trattasi, si limiterà a riportare la decisione raccomandata di cui trattasi, si limiterà a riportare la decisione al riguardo già assunta dalla Commissione al momento al riguardo già assunta dalla Commissione al momento dell’apertura del procedimento disciplinare.dell’apertura del procedimento disciplinare.

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È importante chiarire inoltre, che deve essere assolutamente È importante chiarire inoltre, che deve essere assolutamente rispettato il termine di 20 giorni fra l’invio della lettera e la rispettato il termine di 20 giorni fra l’invio della lettera e la celebrazione del procedimento disciplinare. Tale termine non celebrazione del procedimento disciplinare. Tale termine non può essere ridotto onde consentire al sanitario di apprestare al può essere ridotto onde consentire al sanitario di apprestare al meglio la sua difesa, prendere visione degli atti relativi al suo meglio la sua difesa, prendere visione degli atti relativi al suo deferimento e produrre le proprie controdeduzioni.deferimento e produrre le proprie controdeduzioni.Entro tale termine il sanitario può chiedere di essere sentito Entro tale termine il sanitario può chiedere di essere sentito dal Presidente e anche chiedere una proroga ulteriore prima dal Presidente e anche chiedere una proroga ulteriore prima della celebrazione del giudizio. Si raccomanda l’assoluta della celebrazione del giudizio. Si raccomanda l’assoluta osservanza di questo termine considerando che si è nel osservanza di questo termine considerando che si è nel campo della tutela del diritto della difesa espressamente campo della tutela del diritto della difesa espressamente garantito dalla Costituzione. A questo riguardo, anche se garantito dalla Costituzione. A questo riguardo, anche se l’art. 39 del D.P.R. 5/04/1950 n° 221 non lo prevede l’art. 39 del D.P.R. 5/04/1950 n° 221 non lo prevede espressamente è opportuno comunicare nella lettera che il espressamente è opportuno comunicare nella lettera che il sanitario può farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto sanitario può farsi assistere da un avvocato e/o da un esperto legale.legale.

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SVOLGIMENTO DEL SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIOGIUDIZIO

Trascorsi i 20 giorni dall’invio della lettera di Trascorsi i 20 giorni dall’invio della lettera di addebito, nel luogo nel giorno e nell’ora addebito, nel luogo nel giorno e nell’ora fissata, la Commissione si riunisce per la fissata, la Commissione si riunisce per la celebrazione del procedimento disciplinare. È celebrazione del procedimento disciplinare. È da notare che per la validità della riunione è da notare che per la validità della riunione è sufficiente che intervenga la maggioranza sufficiente che intervenga la maggioranza semplice dei componenti la Commissione semplice dei componenti la Commissione stessa.stessa.

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Accade spesso anche se dovrebbe essere Accade spesso anche se dovrebbe essere evitato che la seduta della Commissione non evitato che la seduta della Commissione non si esaurisca in una unica giornata, ma che si esaurisca in una unica giornata, ma che occorra procedere ad aggiornamento della occorra procedere ad aggiornamento della seduta stessa.seduta stessa.Questa situazione non comporta di per sé Questa situazione non comporta di per sé nullità del procedimento e della relativa nullità del procedimento e della relativa decisione ma è necessario che rimanga decisione ma è necessario che rimanga immutata la composizione del Collegio immutata la composizione del Collegio giudicante per il principio dell’unicità del giudicante per il principio dell’unicità del giudice.giudice.

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Da un punto di vista procedurale la seduta si Da un punto di vista procedurale la seduta si apre con l’esposizione da parte del relatore apre con l’esposizione da parte del relatore dei fatti addebitati corredati dalle circostanze dei fatti addebitati corredati dalle circostanze appurate nella fase istruttoria.appurate nella fase istruttoria.

È ovvio che il relatore deve limitarsi ad una È ovvio che il relatore deve limitarsi ad una esposizione obiettiva senza anticipare alcun esposizione obiettiva senza anticipare alcun tipo di giudizio o valutazioni di merito.tipo di giudizio o valutazioni di merito.

Dopo l’intervento del relatore deve essere Dopo l’intervento del relatore deve essere data la parola all’incolpato che, come già data la parola all’incolpato che, come già evidenziato, può farsi assistere da un evidenziato, può farsi assistere da un avvocato di fiducia e/o da un esperto legale.avvocato di fiducia e/o da un esperto legale.

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È qui il caso di ricordare che la È qui il caso di ricordare che la Commissione, nella seduta di giudizio, Commissione, nella seduta di giudizio, invece, non può farsi assistere da alcun invece, non può farsi assistere da alcun esperto legale considerando che svolge esperto legale considerando che svolge un ruolo giudicante e che quindi il suo un ruolo giudicante e che quindi il suo comportamento deve essere improntato comportamento deve essere improntato all’assoluta imparzialità.all’assoluta imparzialità.

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Dopo l’intervento dell’incolpato e le eventuali Dopo l’intervento dell’incolpato e le eventuali domande, la Commissione fa uscire l’incolpato domande, la Commissione fa uscire l’incolpato stesso e il suo eventuale avvocato e/o esperto stesso e il suo eventuale avvocato e/o esperto legale e procede ad assumere la decisione.legale e procede ad assumere la decisione.

Si ricorda che la decisione è presa a maggioranza Si ricorda che la decisione è presa a maggioranza di voto e che in caso di parità prevale il voto del di voto e che in caso di parità prevale il voto del Presidente.Presidente.

La seduta disciplinare non è pubblica e pertanto La seduta disciplinare non è pubblica e pertanto non possono assistere componenti diversi da quelli non possono assistere componenti diversi da quelli della Commissione di disciplina; non è ammessa, della Commissione di disciplina; non è ammessa, durante la seduta, la presenza neanche del durante la seduta, la presenza neanche del personale dell’Ordine.personale dell’Ordine.

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Della seduta disciplinare viene redatto apposito Della seduta disciplinare viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.dal Segretario verbalizzante.

Nel verbale devono essere riportati, ai sensi dell’art. Nel verbale devono essere riportati, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 221/50:46 del D.P.R. 221/50:

il giorno, mese ed anno;il giorno, mese ed anno; il nome dei componenti il Collegio giudicante il nome dei componenti il Collegio giudicante

intervenuti;intervenuti; il giudizio esaminato;il giudizio esaminato; il provvedimento preso.il provvedimento preso. Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel Il dispositivo della decisione deve essere riportato nel

verbale.verbale.

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LA DECISIONELA DECISIONE

La decisione è, da un punto di vista formale, una La decisione è, da un punto di vista formale, una vera e propria sentenza e deve contenere, a pena di vera e propria sentenza e deve contenere, a pena di nullità, l’indicazione della data in cui è stata nullità, l’indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati, delle prove assunte, adottata, dei fatti addebitati, delle prove assunte, l’esposizione dei motivi ed infine il dispositivo.l’esposizione dei motivi ed infine il dispositivo.

Mentre il verbale contenente il dispositivo della Mentre il verbale contenente il dispositivo della decisione può essere predisposto immediatamente e decisione può essere predisposto immediatamente e dello stesso può essere dato lettura all’incolpato, la dello stesso può essere dato lettura all’incolpato, la decisione è un atto formale più complesso e va decisione è un atto formale più complesso e va redatta separatamente dal verbale cui poi sarà redatta separatamente dal verbale cui poi sarà allegata.allegata.

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È importante dedicare molta attenzione alle È importante dedicare molta attenzione alle motivazioni che devono permettere di motivazioni che devono permettere di ricostruire l’iter logico che ha portato alla ricostruire l’iter logico che ha portato alla formazione del convincimento.formazione del convincimento.

La motivazione deve essere, ovviamente, La motivazione deve essere, ovviamente, proporzionata al caso di specie e deve proporzionata al caso di specie e deve contenere anche l’indicazione delle prove contenere anche l’indicazione delle prove assunte allo scopo di spiegare chiaramente il assunte allo scopo di spiegare chiaramente il ragionamento che ha condotto la ragionamento che ha condotto la Commissione ad adottare la decisione.Commissione ad adottare la decisione.

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Importante è osservare che la Importante è osservare che la decisione deve tener conto solo dei decisione deve tener conto solo dei fatti addebitati e qualora fossero fatti addebitati e qualora fossero esaminati altri fatti idonei ad una esaminati altri fatti idonei ad una valutazione disciplinare si dovrebbe valutazione disciplinare si dovrebbe far luogo ad un altro procedimento.far luogo ad un altro procedimento.

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Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5/04/50 Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 5/04/50 n° 221 la decisione deve essere sottoscritta da tutti i n° 221 la decisione deve essere sottoscritta da tutti i componenti della Commissione. Si deve in proposito componenti della Commissione. Si deve in proposito prendere atto che tale norma regolamentare si deve ritenere prendere atto che tale norma regolamentare si deve ritenere superata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, superata a seguito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 323/2001 in base alla quale le sentenze rese da un Sez. III, n. 323/2001 in base alla quale le sentenze rese da un giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal giudice collegiale devono essere sottoscritte soltanto dal Presidente e dall’estensore (v. anche CCEPS dec. nn. Presidente e dall’estensore (v. anche CCEPS dec. nn. 201/2001 e 61/2002).201/2001 e 61/2002).

Il provvedimento deve essere pubblicato mediante deposito Il provvedimento deve essere pubblicato mediante deposito dell’originale negli Uffici di Segreteria, che provvedono a dell’originale negli Uffici di Segreteria, che provvedono a notificare copia all’interessato.notificare copia all’interessato.

Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 221/50 anche dell’esito del Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 221/50 anche dell’esito del giudizio disciplinare viene data comunicazione, a mezzo giudizio disciplinare viene data comunicazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro della Salute raccomandata con ricevuta di ritorno, al Ministro della Salute e al Procuratore della Repubblica.e al Procuratore della Repubblica.

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SANZIONI DISCIPLINARISANZIONI DISCIPLINARI

Al di là delle innovazioni introdotte come già visto dalla legge Al di là delle innovazioni introdotte come già visto dalla legge 175/92 le sanzioni disciplinari sono elencate nell’art. 40 del 175/92 le sanzioni disciplinari sono elencate nell’art. 40 del D.P.R. 221/50:D.P.R. 221/50:

1.1.  l’avvertimentol’avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non , che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;ricadere nella mancanza commessa;

2.2.  la censurala censura, che è una dichiarazione di biasimo per la , che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;mancanza commessa;

3. 3. la sospensione dall’esercizio della professione per la durata la sospensione dall’esercizio della professione per la durata da uno a sei mesida uno a sei mesi salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43; salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;

4.4. la radiazione dall’Albola radiazione dall’Albo..

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È importante notare che l’articolo 42, che prevede per reati È importante notare che l’articolo 42, che prevede per reati particolarmente gravi la radiazione, deve essere ora letto particolarmente gravi la radiazione, deve essere ora letto alla luce della pronuncia della Commissione Centrale, alla luce della pronuncia della Commissione Centrale, della Corte di Cassazione e dei principi della Corte della Corte di Cassazione e dei principi della Corte Costituzionale.Costituzionale.

In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo In sostanza, non è più legittimo prevedere un automatismo fra la condanna per i reati non colposi previsti dall’art. 42 e fra la condanna per i reati non colposi previsti dall’art. 42 e la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà la radiazione. Il provvedimento di radiazione potrà certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale certamente essere assunto, ma dovrà derivare dal normale svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una svolgimento del procedimento disciplinare attraverso una motivata decisione.motivata decisione.

Si ricorda, infine, che anche in caso di radiazione il Si ricorda, infine, che anche in caso di radiazione il sanitario potrà essere reiscritto trascorsi 5 anni dal sanitario potrà essere reiscritto trascorsi 5 anni dal provvedimento e se sia avvenuta, in caso di condanna provvedimento e se sia avvenuta, in caso di condanna penale, la riabilitazionepenale, la riabilitazione..

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INCIDENZA DEL INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE PROCEDIMENTO PENALE

SU QUELLO DISCIPLINARESU QUELLO DISCIPLINARE

L’art. 3 del codice di procedura penale L’art. 3 del codice di procedura penale prevedeva l’obbligo della sospensione prevedeva l’obbligo della sospensione del del procedimentoprocedimento disciplinare in disciplinare in pendenza del procedimento penale.pendenza del procedimento penale.

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Il nuovo codiceIl nuovo codice

di procedura penale ha di procedura penale ha abolito l’obbligatorietà abolito l’obbligatorietà

della sospensione.della sospensione.

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È peraltro opportuno È peraltro opportuno sospendere il procedimento sospendere il procedimento disciplinare nel momento in disciplinare nel momento in cui inizia il procedimento cui inizia il procedimento penale e fino al passaggio in penale e fino al passaggio in giudicato della sentenza.giudicato della sentenza.

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In tal modo si evitano diversità di giudizio In tal modo si evitano diversità di giudizio come potrebbe succedere come potrebbe succedere qualora un iscritto un iscritto venisse condannato in sede disciplinare e venisse condannato in sede disciplinare e successivamente assolto con formula piena successivamente assolto con formula piena dal giudice penale perché il fatto non dal giudice penale perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non l’ha sussiste, perché l’imputato non l’ha commesso o perché il fatto non costituisce commesso o perché il fatto non costituisce reato (v. art. 653 c.p.p. modificato dall’art. reato (v. art. 653 c.p.p. modificato dall’art. 1 della legge 97/2001).1 della legge 97/2001).

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IL PATTEGGIAMENTOIL PATTEGGIAMENTO

In caso di patteggiamento In caso di patteggiamento (applicazione della pena su richiesta) (applicazione della pena su richiesta) le Commissioni ordinistiche dovranno le Commissioni ordinistiche dovranno valutare la rilevanza deontologica dei valutare la rilevanza deontologica dei fatti, avendo piena discrezionalità sia fatti, avendo piena discrezionalità sia per una decisione di condanna che di per una decisione di condanna che di assoluzione.assoluzione.

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OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE DISCIPLINARE IN CASO DI DISCIPLINARE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALEPROCEDIMENTO PENALE

L’obbligatorietà dell’azione disciplinare quando sia L’obbligatorietà dell’azione disciplinare quando sia iniziato procedimento penale è prevista dall’art. 44 iniziato procedimento penale è prevista dall’art. 44 del D.P.R. 221/50:del D.P.R. 221/50:

“ “Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il Fuori dei casi di radiazione, previsti dall’art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo sanitario a carico del quale abbia avuto luogo procedimento penale è sottoposto a giudizio procedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza purché egli non sia prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso…”del fatto o per non averlo commesso…”

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Il Presidente dell’Ordine, quando viene Il Presidente dell’Ordine, quando viene informalmente a conoscenza dell’inizio di informalmente a conoscenza dell’inizio di un procedimento penale a carico di un un procedimento penale a carico di un professionista, deve chiedere conferma professionista, deve chiedere conferma scritta alla competente Procura della scritta alla competente Procura della Repubblica.Repubblica.

È opportuno che la richiesta sia fatta con È opportuno che la richiesta sia fatta con lettera raccomandata e citando l’art. 3 della lettera raccomandata e citando l’art. 3 della legge istitutiva che assegna il potere legge istitutiva che assegna il potere disciplinare agli Ordini.disciplinare agli Ordini.

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LA PRESCRIZIONE LA PRESCRIZIONE DELL’AZIONE DISCIPLINAREDELL’AZIONE DISCIPLINARE

L’art. 51 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: “L’art. 51 del D.P.R. 221/50 stabilisce che: “l’azione l’azione disciplinare si prescrive in disciplinare si prescrive in cinquecinque anni anni”.”.

I I cinquecinque anni decorrono dall’ultimo atto o fatto censurabile anni decorrono dall’ultimo atto o fatto censurabile dentologicamente.dentologicamente.

Quando invece la violazione della regola deontologica Quando invece la violazione della regola deontologica consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine consiste in una condotta che si protrae nel tempo, il termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui è stato compiuto l’ultimo atto. compiuto l’ultimo atto.

Ovviamente l’inizio del procedimento interrompe la Ovviamente l’inizio del procedimento interrompe la prescrizione che comincerà a decorrere di nuovo se il prescrizione che comincerà a decorrere di nuovo se il procedimento disciplinare non avesse seguito.procedimento disciplinare non avesse seguito.

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LA PRESCRIZIONE IN CASO LA PRESCRIZIONE IN CASO DI PROCEDIMENTO PENALEDI PROCEDIMENTO PENALE

Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a Nel caso di un fatto che abbia dato luogo a procedimento penale, il termine quinquennale di procedimento penale, il termine quinquennale di prescrizione (in base al quale l’Ordine deve iniziare prescrizione (in base al quale l’Ordine deve iniziare il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere il procedimento disciplinare) inizierà a decorrere dalla conclusione del procedimento penale aperto dalla conclusione del procedimento penale aperto nei confronti del proprio iscritto.nei confronti del proprio iscritto.

La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in La CCEPS più volte ha ribadito questo principio in

svariate decisioni.svariate decisioni.

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Una recente sentenza della Corte di Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 13427/04) ha chiarito che Cassazione (n. 13427/04) ha chiarito che l’effetto interruttivo della prescrizione si l’effetto interruttivo della prescrizione si verifica quando il procedimento verifica quando il procedimento disciplinare ha rilevanza esterna (deposito disciplinare ha rilevanza esterna (deposito della decisione e notificazione degli atti della decisione e notificazione degli atti agli interessati) altri atti del procedimento agli interessati) altri atti del procedimento disciplinare che non avessero rilevanza disciplinare che non avessero rilevanza esterna non avrebbero l’effetto di esterna non avrebbero l’effetto di interrompere la prescrizione.interrompere la prescrizione.

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SOSPENSIONE DI DIRITTOSOSPENSIONE DI DIRITTO

L’art. 43 comma 1° del D.P.R. 221/50 L’art. 43 comma 1° del D.P.R. 221/50 disciplina la c.d. sospensione di diritto.disciplina la c.d. sospensione di diritto.

Tale sospensione non è il frutto di un Tale sospensione non è il frutto di un procedimento disciplinare ma ha una procedimento disciplinare ma ha una sanzione irrogata preventivamente di fronte sanzione irrogata preventivamente di fronte ad un provvedimento giudiziario o di ad un provvedimento giudiziario o di pubblica sicurezza che incida sulla libertà pubblica sicurezza che incida sulla libertà personale dell’iscritto.personale dell’iscritto.

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È ovvio che un professionista sottoposto È ovvio che un professionista sottoposto a misure restrittive della libertà non può a misure restrittive della libertà non può svolgere l’attività professionale.svolgere l’attività professionale.

Non essendo nel campo del procedimento Non essendo nel campo del procedimento disciplinare la sospensione di diritto è disciplinare la sospensione di diritto è pronunciata dal Consiglio Direttivo che pronunciata dal Consiglio Direttivo che ha il compito di tenere l’Albo ha il compito di tenere l’Albo professionale.professionale.

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La sospensione di diritto potrà La sospensione di diritto potrà essere pronunciata solo a seguito di essere pronunciata solo a seguito di notizia ufficiale proveniente dalla notizia ufficiale proveniente dalla competente autorità e durerà fino a competente autorità e durerà fino a quando avrà effetto il quando avrà effetto il provvedimento della magistratura.provvedimento della magistratura.

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SOSPENSIONE FACOLTATIVASOSPENSIONE FACOLTATIVA

L’art. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50 L’art. 43, comma 2, del D.P.R. 221/50 prevede invece la c.d. sospensione facoltativa prevede invece la c.d. sospensione facoltativa che si ha quando il professionista sia stato che si ha quando il professionista sia stato diffidato dall’autorità di pubblica sicurezza o diffidato dall’autorità di pubblica sicurezza o contro il quale sia stato emesso mandato o contro il quale sia stato emesso mandato o Ordine di comparizione o di Ordine di comparizione o di accompagnamento.accompagnamento.

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In questo caso la sospensione non è In questo caso la sospensione non è automatica in quanto occorre sentire il automatica in quanto occorre sentire il professionista, quindi si procede ad una professionista, quindi si procede ad una valutazione, sia pure preliminare, del valutazione, sia pure preliminare, del comportamento del sanitario.comportamento del sanitario.

Proprio per questo motivo, l’opinione Proprio per questo motivo, l’opinione prevalente ritiene che l’organo di competenza prevalente ritiene che l’organo di competenza sia la Commissione Medica o Odontoiatrica e sia la Commissione Medica o Odontoiatrica e non il Consiglio Direttivo. Al termine della non il Consiglio Direttivo. Al termine della sospensione facoltativa potrà essere iniziato sospensione facoltativa potrà essere iniziato un ordinario procedimento disciplinare.un ordinario procedimento disciplinare.

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Il provvedimento disciplinare diviene Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo trascorsi 30 giorni (dalla esecutivo trascorsi 30 giorni (dalla notificazione del provvedimento stesso) a notificazione del provvedimento stesso) a disposizione dell’incolpato per proporre disposizione dell’incolpato per proporre ricorso alla Commissione Centrale per gli ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.Esercenti le Professioni Sanitarie.

L’ESECUZIONE DEI L’ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARIPROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

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Il provvedimento disciplinare diviene Il provvedimento disciplinare diviene esecutivo anche dopo il rigetto da parte della esecutivo anche dopo il rigetto da parte della Commissione Centrale del ricorso.Commissione Centrale del ricorso.

In questo caso la Commissione Centrale In questo caso la Commissione Centrale stessa ha chiarito che il provvedimento non stessa ha chiarito che il provvedimento non può avere esecuzione automaticamente.può avere esecuzione automaticamente.

Il provvedimento di rigetto dovrà quindi Il provvedimento di rigetto dovrà quindi essere necessariamente comunicato agli essere necessariamente comunicato agli Ordini che stabiliranno l’inizio e il termine Ordini che stabiliranno l’inizio e il termine del provvedimento sanzionatorio (ovviamente del provvedimento sanzionatorio (ovviamente quando si tratta di sospensione dall’esercizio quando si tratta di sospensione dall’esercizio professionale).professionale).

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Si ritiene che, poiché la legge Si ritiene che, poiché la legge istitutiva (art. 3, co. 1, lett. istitutiva (art. 3, co. 1, lett. aa) ) attribuisce al Consiglio Direttivo il attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di tenere l’Albo compito di tenere l’Albo professionale, spetti al Consiglio professionale, spetti al Consiglio Direttivo stesso stabilire la data di Direttivo stesso stabilire la data di inizio e di fine degli effetti del inizio e di fine degli effetti del provvedimento disciplinare di provvedimento disciplinare di sospensione. sospensione.

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E’ necessario riferire su una diversa E’ necessario riferire su una diversa interpretazione che afferma la immediata interpretazione che afferma la immediata esecutività del provvedimento di sospensione esecutività del provvedimento di sospensione non appena all’interessato viene notificato il non appena all’interessato viene notificato il provvedimento di rigetto del ricorso provvedimento di rigetto del ricorso presentato alla CCEPS.presentato alla CCEPS.

In sostanza, sembra preferibile confermare In sostanza, sembra preferibile confermare l’interpretazione tradizionale che attribuisce al l’interpretazione tradizionale che attribuisce al Consiglio Direttivo il compito di determinare Consiglio Direttivo il compito di determinare senza indugio il periodo di sospensione e di senza indugio il periodo di sospensione e di comunicarlo all’interessato e agli Enti previsti comunicarlo all’interessato e agli Enti previsti dalla legge.dalla legge.

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Contro le decisioni delle Commissioni disciplinari Contro le decisioni delle Commissioni disciplinari degli Ordini e contro quelle delle Commissioni degli Ordini e contro quelle delle Commissioni disciplinari della Federazione è ammesso ricorso alla disciplinari della Federazione è ammesso ricorso alla CCEPS.CCEPS.

Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla notifica o dalla comunicazione del provvedimento (artt. 5 e 15 o dalla comunicazione del provvedimento (artt. 5 e 15 D.Lgs. 233/46 e art. 53 D.P.R. 221/50).D.Lgs. 233/46 e art. 53 D.P.R. 221/50).

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE

Ricorso alla Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie

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Il ricorso può essere proposto dall’interessato, dal Il ricorso può essere proposto dall’interessato, dal Procuratore della Repubblica e dal Ministro della Procuratore della Repubblica e dal Ministro della Salute.Salute.

Il ricorso, se proposto dall’interessato, va notificato Il ricorso, se proposto dall’interessato, va notificato all’Ordine, al Procuratore della Repubblica ed al all’Ordine, al Procuratore della Repubblica ed al Ministero.Ministero.

Qualora, invece, sia uno di questi ultimi a proporre Qualora, invece, sia uno di questi ultimi a proporre il ricorso stesso, l’atto va notificato al sanitario il ricorso stesso, l’atto va notificato al sanitario interessato, all’Ordine e all’altra Autorità (art. 54 interessato, all’Ordine e all’altra Autorità (art. 54 D.P.R. 221/50).D.P.R. 221/50).

SOGGETTI LEGITTIMATI A RICORRERE ALLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI

LE PROFESSIONI SANITARIE

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DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

La pubblicazione della decisione si realizza La pubblicazione della decisione si realizza mediante il deposito dell’originale alla mediante il deposito dell’originale alla segreteria che, nei successivi 30 giorni, la segreteria che, nei successivi 30 giorni, la notifica all’interessato, al Procuratore della notifica all’interessato, al Procuratore della Repubblica e al Ministro della Salute e ne dà Repubblica e al Ministro della Salute e ne dà comunicazione all’Ordine ed alla rispettiva comunicazione all’Ordine ed alla rispettiva Federazione (artt. 67 e 68 D.P.R. 221/50).Federazione (artt. 67 e 68 D.P.R. 221/50).

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IL RICORSO ALLA CORTE DI CASSAZIONE

Contro la decisione della CCEPS era, in un primo Contro la decisione della CCEPS era, in un primo tempo, ammesso ricorso soltanto alle Sezioni Unite tempo, ammesso ricorso soltanto alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla della Corte di Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 68 D.P.R. 221/50).giurisdizione (art. 68 D.P.R. 221/50).

La successiva giurisprudenza, in ottemperanza all’art. La successiva giurisprudenza, in ottemperanza all’art. 111 della Costituzione, ha stabilito che:111 della Costituzione, ha stabilito che:

““E’ sempre ammesso ricorso in Cassazione per E’ sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” violazione di legge”

dichiarando, quindi, anche per violazione di legge, dichiarando, quindi, anche per violazione di legge, l’ammissibilità del ricorso alle Sezioni semplici della l’ammissibilità del ricorso alle Sezioni semplici della stessa Corte di Cassazione.stessa Corte di Cassazione.

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I SOGGETTI LEGITTIMATI A RICORRERE

L’art. 68 del D.P.R. 221/50 stabiliva che potevano ricorrere alla Corte di Cassazione avverso la decisione della CCEPPSS soltanto l’interessato , il Prefetto (ora Ministro della Salute) ed il Procuratore della Repubblica.Successivamente, la giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione ha chiarito che anche l’Ordine che abbia emesso il provvedimento, impugnato davanti alla CCEPS, possa presentare ricorso contro la decisione della Commissione Centrale stessa.

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Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni Il termine per presentare ricorso è di 30 giorni decorrenti dalla notifica della decisione della decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione Centrale (art. 68, DPR 221/50).Commissione Centrale (art. 68, DPR 221/50).

Successivamente la Corte di Cassazione, in Successivamente la Corte di Cassazione, in omaggio sempre ai principi generali che fissano il omaggio sempre ai principi generali che fissano il termine per ricorrere alla Corte stessa in 60 giorni, termine per ricorrere alla Corte stessa in 60 giorni, ha stabilito che il termine per ricorrere è di 60 ha stabilito che il termine per ricorrere è di 60 giorni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. giorni, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 325, ultimo comma, c.p.c.325, ultimo comma, c.p.c.

IL TERMINE PER RICORREREIL TERMINE PER RICORRERE

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GLI EFFETTI DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La procedura prevista per il ricorso alla Corte di Cassazione La procedura prevista per il ricorso alla Corte di Cassazione è quella attuale, stabilita nel c.p.c.è quella attuale, stabilita nel c.p.c.

Il ricorso per Cassazione non produce effetto sospensivo (art. Il ricorso per Cassazione non produce effetto sospensivo (art. 68, D.P.R. 221/50) della esecutività del provvedimento 68, D.P.R. 221/50) della esecutività del provvedimento disciplinare.disciplinare.

Tale effetto sospensivo si riproduce soltanto quando la Tale effetto sospensivo si riproduce soltanto quando la Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa all’esame Corte accoglie il ricorso con rinvio della causa all’esame della CCEPS, dinanzi alla quale la causa stessa deve essere della CCEPS, dinanzi alla quale la causa stessa deve essere riassunta a cura dell’interessato, entro il termine di un anno riassunta a cura dell’interessato, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte.dalla pubblicazione della sentenza della Corte.

A seguito di detto rinvio si riproduce l’effetto sospensivo A seguito di detto rinvio si riproduce l’effetto sospensivo del provvedimento disciplinare che, però, viene a terminare del provvedimento disciplinare che, però, viene a terminare qualora trascorra invano il predetto termine di un anno qualora trascorra invano il predetto termine di un anno concernente la riassunzione della causa.concernente la riassunzione della causa.

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ASTENSIONE E RICUSAZIONEASTENSIONE E RICUSAZIONE

Art. 64 del D.P.R. 221/50:Art. 64 del D.P.R. 221/50: “ “I componenti i Consigli degli Ordini o I componenti i Consigli degli Ordini o

Collegi, dei Comitati centrali delle Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto”.anche se non proposto”.

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N.B. I casi di astensione e ricusazione N.B. I casi di astensione e ricusazione riguardano, ovviamente, i componenti riguardano, ovviamente, i componenti delle Commissioni per gli iscritti all’Albo delle Commissioni per gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, competenti a svolgere i procedimenti competenti a svolgere i procedimenti disciplinari.disciplinari.

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L’art. 64 fa espresso riferimento L’art. 64 fa espresso riferimento all’art. 51 del codice di procedura all’art. 51 del codice di procedura civile, che elenca i casi nei quali i civile, che elenca i casi nei quali i componenti degli organi componenti degli organi giurisdizionali hanno l’obbligo di giurisdizionali hanno l’obbligo di astenersi.astenersi.

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Art. 51, comma 1, c.p.c. - Astensione del giudice -Art. 51, comma 1, c.p.c. - Astensione del giudice - “ “Il giudice ha l'obbligo di astenersi:Il giudice ha l'obbligo di astenersi: 1)1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di

diritto;diritto; 2)2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da

vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;parti o di alcuno dei difensori;

3)3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4)4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;consulente tecnico;

5)5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causauna società o stabilimento che ha interesse nella causa”.”.

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Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i Quando ricorrano i casi di cui trattasi, i componenti degli organi disciplinari devono componenti degli organi disciplinari devono astenersi o possono essere oggetto di astenersi o possono essere oggetto di ricusazione da parte del privato.ricusazione da parte del privato.

I giudici disciplinari, come recita l’art. 64 del I giudici disciplinari, come recita l’art. 64 del D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi D.P.R. 221/50, devono comunque astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono, anche se non proposto. essi conoscono, anche se non proposto.

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ASTENSIONE FACOLTATIVAASTENSIONE FACOLTATIVA

Oltre ai casi di astensione obbligatoria Oltre ai casi di astensione obbligatoria appena elencati, appena elencati, l’art. 51, comma 2, del c.p.cl’art. 51, comma 2, del c.p.c. . prevede che:prevede che:

“ “In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superioresuperiore”. ”.

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Tale norma è ritenuta dalla Commissione Tale norma è ritenuta dalla Commissione Centrale pacificamente applicabile anche Centrale pacificamente applicabile anche alle procedure disciplinari.alle procedure disciplinari.

La valutazione discrezionale dei motivi di La valutazione discrezionale dei motivi di astensione in questa ipotesi incontra un astensione in questa ipotesi incontra un limite nella verifica che deve svolgere lo limite nella verifica che deve svolgere lo stesso collegio giudicante e alle cui stesso collegio giudicante e alle cui decisioni il sanitario deve attenersi.decisioni il sanitario deve attenersi.

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Bibliografia Bibliografia

Domenico MinafraDomenico Minafra

I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SANITARII PROCEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEI SANITARI

Napoli 1970Napoli 1970

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AA VVAA VV

GUIDA ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE PER I MEDICI CHIRURGHI E GLI ODONTOIATRIGUIDA ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE PER I MEDICI CHIRURGHI E GLI ODONTOIATRI

Torino 2006Torino 2006

───Fabio e Luca Raimondi

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NELLE PROFESSIONI SANITARIE

Milano 2006

───Mario Greco – Giovanni Morrocchesi

IL POTERE DISCIPLINARE NELL’ORDINE PROFESSIONALE

Torino 2006

───Ascone – D’Alessandro

LA GIURISPRUDENZA DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE

1951 - 1985