Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività promozionale e contrasto...

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DirICTo Privacy e Comunicazioni Commerciali: le linee guida in materia di attività in materia di attività promozionale e contrasto allo spam Relatore: Massimo Farina http://www.massimofarina.it http://www.diricto.it

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Privacy e Comunicazioni

Commerciali: le linee guida

in materia di attivitàin materia di attività

promozionale e contrasto

allo spam

Relatore: Massimo Farinahttp://www.massimofarina.ithttp://www.diricto.it

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Già prima del Codice Privacy (vigente L. n. 675/96)

Spamming. Regole per un corretto invio delle e-mail pubblicitarie ( Le sette regole )

SMS promozionali o di vendita diretta: leregole per il corretto uso

29 maggio 2003 - Provvedimento generale

10 giugno 2003 - Pareri

SMS di pubblica utilità : le regole per il

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SMS di pubblica utilità : le regole per ilcorretto uso

varie modifiche del Codice che hanno inciso sulla sfera deisoggetti tutelati e sui diritti azionabili dai destinatari dellospam,determinando l'esigenza di intervenire nuovamentesul tema

Il Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03)

Abroga e sostituisce la L. 675/96 ribadendone i principi

Dal 2009

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Invio massivo di messaggi indesiderati

(generalmente commerciali)

SPAMMING (o junk-mail) = spazzatura

Ratio e Oggetto del Provvedimento

continuano a pervenire all'Autorità segnalazioni,reclami e ricorsi relativamente alle tradizionali formedi spam tipizzate dal Codice Privacy……...INOLTRE

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Ambito oggettivo dello spam (definizione)ai fini del Codice, è costituito dalle comunicazioni per l'invio di materiale

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o dicomunicazione commerciale (v. artt. 7, comma 4, lett. b), 130, comma 1 e 140 delCodice) effettuate, in violazione delle norme del Codice, con sistemi automatizzatidi chiamata senza operatore (c.d. telefonate preregistrate) oppure con modalitàassimilate alle prime (quali: e-mail, fax, sms, mms).

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…..INOLTRE “ sono progressivamente emersi profiliproblematici e nuove forme di spam , che possonocomportare modalità sempre più insidiose e invasivedella sfera personale degli interessati”

MARKETING VIRALE

Il marketing "virale" è una modalità diattività promozionale mediante laquale un soggetto promotore sfruttala capacità comunicativa di pochisoggetti destinatari diretti delle

È un‘evoluzione del"passaparola“ […] gli utenti diInternet (dietro incentivo o bonus)suggeriscono o raccomandano ad

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soggetti destinatari diretti dellecomunicazioni per trasmettere ilmessaggio ad un numero elevato diutenti finali.

suggeriscono o raccomandano adaltri l'utilizzo di un determinatoprodotto o servizio

È spam se svolto con modalità automatizzateLecito se svolto a titolopersonale e mirato

Il Codice si applica invece al trattamento effettuato da chi inoltri, o comunque comunichi, ilmessaggio promozionale ricevuto a una molteplicità di destinatari i cui dati personali (numeri ditelefono o indirizzi e-mail) siano stati reperiti su elenchi pubblici o sul web.

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INOLTRE “ sono progressivamente emersi profiliproblematici e nuove forme di spam , che possonocomportare modalità sempre più insidiose e invasivedella sfera personale degli interessati”

SOCIAL SPAMinsieme di attività mediante le quali lospammer veicola messaggi e link attraverso lereti sociali online

Prima ipotesi : l'utente riceve, in privato, Seconda ipotesi : l'utente è diventato

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Prima ipotesi : l'utente riceve, in privato,in bacheca o nel suo indirizzo di postae-mail collegato al suo profilo social, undeterminato messaggio promozionalerelativo a uno specifico prodotto oservizio da un'impresa che abbia tratto idati personali del destinatario dal profilodel social network al quale egli è iscritto.

Seconda ipotesi : l'utente è diventato"fan" della pagina di una determinataimpresa o società oppure è iscritto a un"gruppo“ di follower di un determinatomarchio, personaggio, prodotto oservizio (decidendo così di "seguirne" lerelative vicende, novità o commenti)e successivamente riceve messaggipubblicitari concernenti i suddettielementi.

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1. tenere conto del mutato quadro normativo […] con l'ulteriore obiettivo diassicurare l'uniforme applicazione della stessa normativa e l'osservanza delfondamentale principio di certezza del diritto;

FINALITÀ DEL PROVVEDIMENTO

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2. chiarire alcuni profili problematici relativi alle diverse modalità di spam,affinché gli operatori del settore possano conformarsi alla disciplina sultrattamento dei dati personali;

3. inquadrare alcune nuove forme di spam, con l'intento di limitare i rischiconnessi alle novità tecnologiche […]

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AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM

e delle tutele azionabili

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. decreto "salva Italia")

Definizione di “dato personale”

Comprende soltanto le informazioni riferite allepersone fisiche e non più anche alle personegiuridiche, enti o associazioni

Definizione di “interessato”

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È soltanto la persona fisica e non più anche alle persone giuridiche, enti o associazioni

D. LGS. 28 maggio 2012, n. 69(Direttiva 2009/136/CE)

"Servizi di comunicazione elettronica" del titolo X ("Comunicazionielettroniche")

nel suo campo applicativo rientrano le comunicazioni promozionali automatizzate , eintroduce la qualifica di "contraente "- anche per le persone giuridiche.

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AMBITO SOGGETTIVO DELLO SPAM

e delle tutele azionabili

I mutamenti normativi hanno creato qualche problema interpretativo

Provvedimento Generale del 20 settembre 2012 sull'applicabilità del Codice allepersone giuridiche, enti e associazioni.

Le persone giuridiche ed entiassimilati, destinatarie dello

PROVVEDIMENTO CHIARIFICATORE

Tuttavia i detti soggetti, in quanto "contraent i", si possono avvalere degli ordinari strumenti di tutela forniti

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assimilati, destinatarie dellospamming - differentemente dallapersone fisiche- dal 6 dicembre2011 non possono piùpresentare segnalazioni ,reclami o ricorsi al Garante, népossono esercitare i diritti di cuiagli art. 7 ss. del Codice, perchénon possono essere più"interessati".

ordinari strumenti di tutela forniti dall'ordinamento:1. possono esperire presso l'autorità giudiziaria ordinaria rimedi civilistici (es. l'azione inibitoria e/o l'azione di risarcimento del danno) oppure, 2. qualora ricorrano gli elementi costitutivi dell'art. 167 c.p., attivare un procedimento penale con le relative sanzioni;

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I messaggi e-mail e….Difficoltà di inquadramento soggettivo

Alcune volte può risultare difficiledistinguere se un destinatario siauna persona fisica ogiuridica.

nome.cognome@società.com

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tali indirizzi vanno considerati indirizzi "personali" di posta elettronica e iloro rispettivi assegnatari come "interessati", con la con seguenteapplicabilità del Codice e del relativo impianto di diritti e tutele.

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I principi e la neutralità tecnologica

I numeri di telefonia fissa e mobile e gli indirizzi di posta elettronica, vanno utilizzati econservati secondo i principi di correttezza , finalità , proporzionalità e necessità e, incaso di violazione del Codice, non possono essere più utilizzati .

I PRINCIPI

neutralità TECNOLOGICA

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I providers provvedano all'installazione di appositi filtri che consentano, conragionevole grado di certezza, di riconoscere lo spam, evitando, tuttavia, che talidispositivi comportino una lesione della riservatezza degli interessati.

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ADEMPIMENTI

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INFORMATIVA CONSENSO

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L’INFORMATIVA (ART. 13)

CHIARA E COMPLETA, dunque adeguata, relativamente al trattamento dei dati,(accompagnata da eventuale consenso effettivamente consapevole)

L'interessato deve essere previamente informato oralmente o per iscritto riguardo a una serie di elementi obbligatori e indefettibili:

CARATTERISTICHE

FORMA E CONTENUTO

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una serie di elementi obbligatori e indefettibili:le modalità che saranno eventualmente utilizzate per il trattamento dati, nonché le finalità del trattamento stesso (ad esempio, ricerca statistica, marketing o profilazione)

NOTA: se i dati personali dei destinatari di tali comunicazioni non sono raccolti presso l'interessato , l'informativa, comprensiva delle categorie di dati trattati, deve essere data al medesimo all'atto della registrazione dei dati.

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IL CONSENSO ….preventivo

Per I trattamenti effettuati ai finipromozionali tramite strumentiautomatizzati o a questi equiparati siapplica consenso preventivo delcontraente o utente (c.d. opt-in ).

Quindi, ai fini della legittimità della comunicazione promozionale effettuata, non è lecito,con la medesima, avvisare della possibilità di opporsi a ult eriori invii, né è lecitochiedere, con tale primo messaggio promozionale, il consenso al trattamento dati perfinalità promozionali (c.d. opt -out ).

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finalità promozionali (c.d. opt -out ).

non è possibile inviare comunicazioni promozionali con ipredetti strumenti neanche nel caso in cui i dati personalisiano tratti da registri pubblici, elenchi, siti web atti odocumenti conosciuti o conoscibili da chiunque

QUINDI

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già in passato…….

“ LA FACILITÀ DI REPERIRE UN INDIRIZZO NON EQUIVALE A L CONSENSO”-VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI FINALITÀ-

“ anche se i dati sono estratti dalle Pagine Gialle o dai regist ripubblici, quando si usano sistemi automatizzati è obbligator ioacquisire prima il consenso dei destinatari ”;

Garante Privacy - Newsletter n. 322 del 5 maggio 200 9

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“ neppure l’eventuale reperibilità di un indirizzo di postaelettronica sulla rete Internet non lo rende per ciò stessoliberamente disponibile anche per l’invio di comunicazionielettroniche non sollecitate ”.

Garante Privacy - Provvedimento del 20 aprile 2006

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•indirizzi generati automaticamente mediante software;

•indirizzi di utenti che prendono parte ad un gruppo di discussi one;

•indirizzi contenuti negli elenchi degli abbonati a particola ri servizi;

•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati ;

ALTRI ESEMPI di attività non consentite per il marketing

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•indirizzi pubblicati in siti web da soggetti pubblici o privati ;

•indirizzi presenti nelle registrazioni dei nomi di dominio Int ernet;

•qualsiasi altro indirizzo pubblicato per FINALITÀ diverse da quellepubblicitarie

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IL CONSENSO …..caratteristiche

Il consenso del contraente per l'attività promozionale deveintendersi libero non risulta -anche solo implicitamente in via difatto- obbligatorio per poter fruire del prodotto o servizio fornit odal titolare del trattamento.

Libero, informato, specifico

Es.: non è libero il consenso prestato quando la

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Es.: non è libero il consenso prestato quando lasocietà condiziona la registrazione al suo sitoweb da parte degli utenti e, conseguentemente,anche la fruizione dei suoi servizi

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Il consenso del contraente deve essere specifico per ciascunaeventuale finalità perseguita e per ciascun eventuale trattamentoeffettuato, quale in particolare la comunicazione a terzi per l'invio diloro comunicazioni promozionali.

IL CONSENSO ……specifico

Esempi di finalità: marketing, profilazione, comunicazione

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a terzi dei dati.

NOTA. il Garante ha precisato la sussistenza di una finalità (lato sensu) di marketing, che comprende: invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale

In questi casi è sufficiente un solo consenso , in quanto secondo il principio di finalità, idati possono essere utilizzati in "altre" operazioni di trattamento in termini "compatibili"con gli scopi originari della raccolta: art. 11, comma 1, lett. b) del Codice).

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L’informativa e il consenso devono distinguere tra modalità tradizionali emodalità automatizzate (senza operatore) di marketing

IL CONSENSO …per le modalità di marketing

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È possibile chiedere due appositi e distinti consensi rispettivamente per le modalità tradizionali e per quelle di cui all'art. 130, commi 1 e 2 del Codice,

oppure, in alternativa, un unico consenso che comprenda i due tipi di modalità.

Come agire per la richiesta del consenso???

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Il titolare del trattamento, che intenda raccogliere i dati personali degliinteressati anche per comunicarli (o cederli) a terzi per le loro finalitàpromozionali deve previamente rilasciare ai medesimi un'idonea informativa, aisensi dell'art. 13, comma 1, del Codice, che individui, oltre agli altri elementiindicati nella norma, anche ciascuno dei terzi o, in alternativa, indichi lecategorie (economiche o merceologiche) di appartenenza degli stessi (adesempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).

IL CONSENSO …per la comunicazione e/o cessione a soggetti terzi a fini di marketing

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esempio: "finanza", editoria", "abbigliamento": cfr. lettera d della detta norma).

Inoltre, occorre che il titolare acquisisca un consenso specifico per la comunicazione (e/o cessione) a terzi dei dati personali per fini

promozionali, nonché distinto da quello richiesto dal medesimo titolare per svolgere esso stesso attività promozionale.

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È necessario che il consenso per la finalità promozionale sia documentato per iscritto.

IL CONSENSO…documentato per iscritto

Gli operatori del settore possono ritenersi liberi di scegliere il metodo che ritengonoopportuno nell'ambito della propria libertà organizzativa.Non è necessario che il consenso acquisito abbia forma scrit ta, a pena di invaliditàdel medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misure

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del medesimo, ma è comunque necessario che il titolare del trattamento adotti misureidonee a darne prova fornendo alcuni elementi tali da poter r itenere acquisito ilconsenso e circostanziare tale acquisizione.

Appare utile adottare sistemi di verifica della identità del contraente che si èregistrato ad un sito web perché interessato a ricevere offerte promozionali. In tal senso,ad esempio, l'invio di una apposita e-mail al suo indirizzo di posta elettronica con laquale si chiede di confermare la propria identità cliccando su un apposito link.

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Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui c’è distinzione tra ilpromotore e l’esecutore materiale dell’attività promozionale (esternalizzazione)

I rapporti soggettivi

TITOLARE vs TITOLARE (contitolarità)TITOLARE vs RESPONSABILE

TITOLARE vs INCARICATO

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Sussistono varie combinazioni di rapporti nelle ipotesi in cui i dati raccoltivengono ceduti ad altri soggetti per finalità promozionali

INFORMATIVA E CONSENSO DETTAGLIATIOppure

INFORMATIVA E CONSENSO GENERICO (rinnovo adempimenti)

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SANZIONI

�Art. 161. Omessa o inidonea informativa all'interessato(sanzione amministrativa del pagamento di una somma daseimila euro a trentaseimila euro )

�Art. 162, comma 2 bis, Altre fattispecie(violazione delle misure indicate nell'articolo 33 o delledisposizioni indicate nell'articolo 167 è altresì applicata insede amministrativa, in ogni caso, la sanzione delpagamento di una somma da diecimila euro a centoventimilaeuro)

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SANZIONI euro)

� Art. 167. Trattamento illecito di dati(- reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nellacomunicazione o diffusione, con la reclusione da sei aventiquattro mesi;- reclusione da uno a tre anni)

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Grazie per l’attenzione

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