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1 International Public Sector Accounting Standards Board Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 27 Agricoltura TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB Exposure Draft October 2011 IPSASB Principio contabile internazionale (IPSAS) 27 Agricoltura Gennaio 2017

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International Public Sector

Accounting Standards Board

Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) 27

Agricoltura

TRADUZIONE A CURA DEL CNDCEC DAL TESTO ORIGINALE INGLESE PUBBLICATO DA IPSASB

Exposure Draft

October 2011

Comments due: February 29, 2012

IPSASB Principio contabile internazionale (IPSAS) 27

Agricoltura

Gennaio 2017

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TRADUZIONE DALL’INGLESE

Eugenio Virguti

Dottore Commercialista

REVISIONE DELLA TRADUZIONE

Mariarita Cafulli

Settore traduzioni CNDCEC

Elena Florimo

Settore traduzioni CNDCEC

Matteo Pozzoli

Staff CNDCEC

CONSIGLIERI CNDCEC DELEGATI AREA INTERNAZIONALE

Giovanni Gerardo Parente

Ugo Marco Pollice

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New York, New York 10017 USA

Il presente documento è stato pubblicato dall’International Federation of

Accountants (IFAC). L’IFAC è un’organizzazione internazionale al servizio del

pubblico interesse, la sua missione è quella di rafforzare la professione contabile in

ogni parte del mondo e di contribuire allo sviluppo di economie internazionali forti

mediante la definizione e la promozione di standard professionali di elevata qualità,

favorendo la convergenza a livello internazionale su tali standard e contribuendo al

dibattito sulle questioni di interesse pubblico nelle quali le competenze professionali

sono maggiormente rilevanti. È possibile scaricare la pubblicazione in lingua inglese

gratuitamente, esclusivamente per uso personale, sul sito dell’IPSASB

www.ipsasb.org.

International Public Sector Accounting Standards, Exposure Drafts, Consultation

Papers, e altre pubblicazioni dell’IPSASB sono pubblicate dall’IFAC cui appartiene

il copyright delle stesse. Il testo approvato di tutte le pubblicazioni dell’IFAC è

quello pubblicato dall’IFAC nella versione originale inglese.

IPSASB e IFAC declinano ogni responsabilità diretta o indiretta per le conseguenze

derivanti dall’uso e dall’applicazione della presente pubblicazione, siano esse

causate da negligenza o altro.

I loghi IPSASB, ‘International Public Sector Accounting Standards Board’,

‘IPSASB’, ‘International Public Sector Accounting Standards’ ‘IPSAS’, i loghi

IFAC, ‘International Federation of Accountants’, e ‘IFAC’ sono marchi registrati

dell’IFAC.

Copyright © giugno 2013 dell’International Federation of Accountants (IFAC). Tutti

i diritti riservati. È necessario il permesso di IFAC per riprodurre, custodire o

trasmettere il presente documento, eccetto per quanto consentito dalla legge. A tal

fine è possibile contattare: [email protected].

ISBN: 978-1-60815-151-6

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Il presente principio “Agricoltura” dell’International Public Sector Accounting

Standards Board (IPSASB) è stato pubblicato in lingua inglese dall’International

Federation of Accountants (IFAC) all’interno dell’Handbook of International Public

Sector Accounting Pronouncements nel giugno 2013. È stato tradotto in italiano dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel 2014 e

riprodotto con il permesso dell’IFAC. Il processo di traduzione dell’Handbook of

International Public Sector Accounting Pronouncements è stato approvato dall’IFAC

e la traduzione è stata svolta in conformità al “Policy Statement—Policy for

Translating and Reproducing Standards Published by IFAC.” Il testo approvato

dell’Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements è quello

pubblicato dall’IFAC in lingua inglese.

Testo in lingua inglese dell’IPSAS 27 “Agriculture” © 2013 International Federation

of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati.

Testo in lingua italiana dell’IPSAS 27 “Agricoltura” © 2017 International Federation

of Accountants (IFAC). Tutti i diritti riservati.

Titolo originale IPSAS 27: Agriculture- ISBN 978-1-60815-151-6

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IPSAS 27 – AGRICOLTURA

Riconoscimenti

Il presente Principio contabile internazionale per il settore pubblico (IPSAS) è

tratto principalmente dal Principio contabile internazionale IAS 41 Agricoltura,

pubblicato dall’International Accounting Standards Board (IASB). Parti dello IAS

41 sono riprodotte in questa pubblicazione dell’International Public Sector

Accounting Standards Board (IPSASB) della International Federation of

Accountants (IFAC) con il consenso dell’International Accounting Standards

Committee Foundation (IASCF).

Il testo approvato degli International Financial Reporting Standards (IFRS) è

quello pubblicato dallo IASB in lingua inglese; le copie si possono ottenere

direttamente presso l’IFRS Publications Department, primo piano, 30 Cannon

Street, Londra EC4M 6XH, Regno Unito.

E-mail: [email protected]

Sito internet: www.ifrs.org

Gli IFRS, gli IAS, le Exposure Draft e le altre pubblicazioni IASB sono protetti da

diritti d’autore appartenenti alla IFRS Foundation.

“IFRS”, “IAS”, “IASB”, “IFRS Foundation”, “International Accounting

Standards” e “International Financial Reporting Standards” sono marchi registrati

della IFRS Foundation e non possono essere utilizzati senza il consenso della IFRS

Foundation.

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IPSAS 27 – AGRICOLTURA

Storia dell’IPSAS

La presente versione include i cambiamenti risultanti dagli IPSAS emessi fino al

15 gennaio 2012.

L’IPSAS 27, Agricoltura è stato pubblicato nel dicembre 2009.

Da allora, l’IPSAS 27 è stato modificato dai seguenti IPSAS:

Miglioramenti agli IPSAS 2011 (pubblicato a ottobre 2011)

Tabella dei paragrafi modificati nell’IPSAS 27

Paragrafo modificato Tipo di modifica Modificato da

Introduzione Eliminato Miglioramenti agli

IPSAS, ottobre 2011

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Dicembre 2009

IPSAS 27 – AGRICOLTURA

SOMMARIO

Paragrafo

Finalità ...................................................................................................... 1

Ambito di applicazione ............................................................................. 2–8

Definizioni ................................................................................................ 9–12

Definizioni connesse all’agricoltura .................................................. 9–11

Definizioni generali ........................................................................... 12

Rilevazione e valutazione ......................................................................... 13–37

Utili e perdite ..................................................................................... 30–33

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value ....................... 34–37

Informazioni integrative ........................................................................... 38–54

Generale ............................................................................................. 38–51

Informativa supplementare per le attività biologiche nei casi in cui il fair value non può essere valutato attendibilmente ..................................... 52–54

Disposizioni transitorie ...................................... 55

Prima adozione del principio di competenza economica ......... 55

Data di entrata in vigore ............................................................................ 56–57

Appendice Modifiche ad altri IPSAS

Motivazioni per le conclusioni

Esempi illustrativi

Confronto con lo IAS 41

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AGRICULTURE

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Il Principio contabile internazionale per il settore pubblico 27 Agricoltura è illustrato

nei paragrafi 1-57. Tutti i paragrafi hanno pari autorità. L’IPSAS 27 dovrebbe essere

letto nel contesto della sua Finalità, delle Motivazioni per le conclusioni e della

Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico. L’IPSAS 3,

Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori fornisce una base per

la scelta e l’applicazione di principi contabili in assenza di linee guida specifiche.

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Finalità

1. La finalità del presente Principio è di disciplinare il trattamento contabile e

l’informativa per l’attività agricola.

Ambito di applicazione

2. Un’entità che redige e presenta il bilancio in base al principio di

competenza economica deve applicare il presente Principio per le

seguenti voci, quando sono connesse all’attività agricola:

a) attività biologiche, e

b) prodotti agricoli al momento del raccolto.

3. Il presente Principio non si applica a:

a) terreni connessi all’attività agricola (vedere IPSAS 16, Investimenti

immobiliari e IPSAS 17, Immobili, impianti e macchinari);

b) attività immateriali connesse all’attività agricola (vedere IPSAS 31,

Attività immateriali), e

c) attività biologiche possedute per la fornitura o l’erogazione di servizi.

4. Le attività biologiche sono usate in molte attività svolte dalle entità del settore

pubblico. Quando le attività biologiche sono usate per fini di ricerca,

istruzione, trasporti, intrattenimento, attività ricreative, controllo doganale o

per qualsiasi altra attività non rispondente alla definizione di cui al paragrafo

9 del presente Principio, esse non sono contabilizzate in conformità al

presente Principio. Se tali attività biologiche soddisfano la definizione di

attività, per determinare il criterio contabile appropriato si devono considerare

altri IPSAS (per esempio, l’IPSAS 12, Rimanenze e l’IPSAS 17).

5. Il presente Principio si applica ai prodotti agricoli, ossia ai prodotti che

rappresentano il raccolto delle attività biologiche dell’entità, sino al momento

del raccolto. Da quel momento in poi si applica l’IPSAS 12 o qualsiasi altro

Principio che risulti opportuno. Di conseguenza, il presente Principio non

tratta la lavorazione dei prodotti agricoli dopo il raccolto, per esempio la

lavorazione che trasforma l’uva in vino da parte del vinificatore che ha

coltivato l’uva medesima. Benché tale lavorazione possa rappresentare una

estensione logica e naturale dell’attività agricola e gli eventi che hanno luogo

possono presentare talune analogie con la trasformazione biologica, essa non è

inclusa nella definizione di attività agricola considerata nel presente Principio.

6. La tabella illustrata di seguito fornisce esempi di attività biologiche, prodotti

agricoli e prodotti risultanti dalla trasformazione dopo il raccolto:

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Attività biologiche Prodotto agricolo

Prodotti che sono il

risultato della lavorazione

dopo il raccolto

Ovini Lana Filato, tappeto

Alberi in piantagioni di foreste Alberi tagliati Tronchi, legname

Piante Cotone Filo di cotone, abito

Canna da zucchero Zucchero

Bovini da latte Latte Formaggio

Suini Carcasse Salumi, prosciutti affumicati

Arbusti Fogliame lavorato Tè, tabacco

Vigneti Uva Vino

Alberi da frutto Frutta raccolta Frutta lavorata

7. Il presente Principio si applica a tutte le entità del settore pubblico

diverse dalle imprese a controllo pubblico.

8. La Prefazione ai Principi contabili internazionali per il settore pubblico

pubblicata dall’IPSASB spiega che le Imprese a Controllo Pubblico (ICP)

applicano gli IFRS pubblicati dallo IASB. La definizione di ICP è riportata

nell’IPSAS 1, Presentazione del bilancio.

Definizioni

Definizioni connesse all’agricoltura

9. I seguenti termini sono usati nel presente Principio con i significati

indicati:

Attività agricola (Agricultural activity) - La gestione, da parte di un’entità,

della trasformazione biologica e del raccolto delle attività biologiche ai

fini della loro:

vendita;

distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico, o

conversione in prodotti agricoli o in ulteriori attività biologiche

destinate alla vendita o alla distribuzione a fronte di un corrispettivo

nullo o simbolico.

Prodotto agricolo (Agricultural produce) - Il prodotto raccolto delle

attività biologiche dell’entità.

Attività biologica (Biological asset) -Un animale o una pianta vivi.

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Trasformazione biologica (Biological transformation) - I processi di

crescita, degenerazione, maturazione, produzione e riproduzione che

determinano mutamenti qualitativi o quantitativi in un’attività biologica.

Costi di vendita (Costs to sell) - I costi incrementali direttamente

attribuibili alla dismissione di un’attività, esclusi gli oneri finanziari e le

imposte sul reddito. La dismissione può avvenire attraverso la vendita o

la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico.

Gruppo di attività biologiche (Group of biological assets) - Un insieme

omogeneo di animali o piante vivi.

Raccolto (Harvest) - La separazione fisica del prodotto dall’attività

biologica o la cessazione dei processi vitali di un’attività biologica.

10. Un’attività agricola copre ambiti di attività diversi tra loro; per esempio,

allevamento di bestiame, silvicoltura, colture annuali o perenni, coltivazioni

orticole e frutticole, floricoltura e acquacoltura (incluso l’allevamento dei

pesci). Esistono, pur nella diversità, alcuni aspetti comuni:

a) La capacità di cambiamento. Animali e piante vivi possono subire

trasformazioni biologiche.

b) La gestione del cambiamento. Tale gestione facilita la trasformazione

biologica migliorando o, almeno, stabilizzando le condizioni necessarie

perché il processo possa avere luogo (per esempio, livelli nutritivi,

umidità, temperatura, fertilità e luce). Tale gestione distingue l’attività

agricola dalle altre attività. Per esempio, il raccolto derivante da risorse

non gestite (quali per esempio pesca in alto mare e deforestazione) non

costituisce un’attività agricola.

c) La valutazione del cambiamento. I cambiamenti qualitativi (per

esempio, la qualità genetica, la densità, la maturazione, la copertura di

grasso, il contenuto delle proteine e la forza delle fibre) o quantitativi

(per esempio, la progenie, il peso, i metri cubi, la lunghezza o il

diametro delle fibre e il numero dei germogli) causati dalle

trasformazioni biologiche o dal raccolto sono misurati e monitorati

nell’ambito di una funzione gestionale di routine.

11. La trasformazione biologica dà luogo alle seguenti tipologie di risultati:

a) cambiamenti delle attività attraverso: i) crescita (un incremento nella

quantità o un miglioramento della qualità di un animale o di una

pianta); ii) degenerazione (un decremento nella quantità o un

peggioramento della qualità di un animale o di una pianta), o iii)

riproduzione (creazione di ulteriori animali o piante vivi);

b) produzione di prodotti agricoli quali il lattice, le foglie di tè, la lana e il

latte.

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Definizioni generali

12. I termini definiti in altri IPSAS sono utilizzati nel presente Principio con lo

stesso significato loro attribuito negli altri Principi, e sono riportati nel

Glossario pubblicato separatamente.

Rilevazione e valutazione

13. L’entità deve rilevare un’attività biologica o un prodotto agricolo quando:

a) l’entità detiene il controllo dell’attività in virtù di eventi passati;

b) è probabile che affluiranno all’entità benefici economici futuri o

potenziale di servizio associati all’attività, e

c) il fair value o il costo dell’attività può essere valutato attendibilmente.

14. Il fair value di un’attività è basato sulla attuale localizzazione e condizione

dell’attività in oggetto. Quale risultato possiamo avere, per esempio, che il fair

value del bestiame in una fattoria è il prezzo del bestiame nei pertinenti

mercati al netto dei costi di trasporto e degli altri costi che devono essere

sostenuti per portare il bestiame al mercato o nel luogo in cui sarà distribuito a

fronte di un corrispettivo nullo o simbolico.

15. Nell’attività agricola, la detenzione del controllo può essere evinta, per

esempio, dalla proprietà legale del bestiame e dalla marchiatura o altro tipo di

segno presente sul bestiame al momento dell’acquisizione, nascita o

svezzamento. I benefici futuri o il potenziale di servizio sono normalmente

giudicati dalla valutazione delle qualità fisiche significative.

16. Un’attività biologica deve essere valutata alla rilevazione iniziale e alla

data di chiusura di ciascun esercizio al suo fair value al netto dei costi di

vendita, fatta eccezione per il caso descritto nel paragrafo 34 in cui il fair

value non può essere valutato attendibilmente.

17. Quando un'entità acquisisce un'attività biologica attraverso

un’operazione senza corrispettivo equivalente, l’attività biologica è

valutata al momento della rilevazione iniziale e successivamente a ogni

data di riferimento del bilancio, in conformità alle disposizioni del

paragrafo 16.

18. Un prodotto agricolo raccolto dalle attività biologiche dell’entità deve

essere valutato al suo fair value al netto dei costi di vendita al momento

del raccolto. Tale valutazione è il costo alla data in cui viene applicato

l’IPSAS 12 o altro Principio applicabile.

19. La determinazione del fair value di un’attività biologica o di un prodotto

agricolo può essere facilitata raggruppando le attività biologiche o i prodotti

agricoli in relazione ad alcune caratteristiche significative, per esempio, in

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base all’età o alla qualità. L’entità sceglie tali caratteristiche in relazione a

quelle utilizzate nel mercato come base per il calcolo del prezzo.

20. Le entità spesso stipulano contratti per vendere le loro attività biologiche o i

loro prodotti agricoli a una data futura. I prezzi del contratto non sono

necessariamente rilevanti nel valutare il fair value, poiché il fair value riflette

la situazione attuale del mercato in cui un compratore e un venditore

disponibili effettuano una operazione. Quale risultato, il fair value di

un’attività biologica o di un prodotto agricolo non è modificato a causa

dell’esistenza di un contratto. In alcune circostanze, un contratto di vendita di

una attività biologica o di un prodotto agricolo in un’operazione di scambio

può rappresentare un contratto oneroso, come definito nell’IPSAS 19,

Accantonamenti, passività e attività potenziali. Ai contratti onerosi si applica

l’IPSAS 19.

21. Se esiste un mercato attivo dell’attività biologica o del prodotto agricolo nella

sua attuale localizzazione e condizione, il prezzo quotato in tale mercato

costituisce la base appropriata per la valutazione del fair value dell’attività. Se

l’entità ha accesso a differenti mercati attivi utilizza quello ritenuto più

significativo. Per esempio, se l’entità ha accesso a due mercati attivi,

dovrebbe usare il prezzo disponibile nel mercato che si suppone sarà quello

usato.

22. Se non esiste alcun mercato attivo, le entità utilizzano per la valutazione del

fair value, quando disponibili, uno o più tra i seguenti riferimenti:

a) il prezzo della più recente operazione di mercato avvenuta, sempre che

non si sia verificato alcun rilevante cambiamento nelle circostanze

economiche tra la data della operazione e la data di riferimento del

bilancio;

b) i prezzi di mercato di attività simili con le rettifiche per riflettere le

differenze, e

c) i parametri di riferimento del settore quali il valore di un frutteto

espresso per vassoio d’export (export tray), bushel o ettaro e il valore

del bestiame espresso per chilogrammo di carne.

23. In alcune circostanze, le fonti informative elencate nel paragrafo 22 possono

portare a diverse conclusioni sul fair value di una attività biologica o di un

prodotto agricolo. L’entità considera le motivazioni di tali differenze, al fine

di giungere alla più attendibile stima di fair value entro un campo

relativamente stretto di stime ragionevoli.

24. In alcune circostanze, può non essere presente alcun prezzo o valore

determinato dal mercato di una attività biologica alle sue attuali condizioni. In

tali circostanze, l’entità impiega nella determinazione del fair value il valore

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AGRICOLTURA

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attuale dei flussi finanziari netti attesi dall’attività attualizzati a un tasso

corrente di mercato.

25. La finalità di un calcolo del valore attuale dei flussi finanziari netti attesi è di

determinare il fair value di una attività biologica nella sua attuale

localizzazione e condizione. L’entità considera tale fatto nel determinare un

appropriato tasso di attualizzazione che deve essere usato e nello stimare i

flussi finanziari netti attesi. Nel determinare il valore attuale dei flussi

finanziari netti attesi, un’entità deve considerare i flussi finanziari netti che gli

operatori di mercato si aspetterebbero di ottenere dall’attività nel suo mercato

più rilevante.

26. L’entità non include alcun flusso finanziario dovuto al finanziamento delle

attività, all’imposizione fiscale o al ripristino delle attività biologiche dopo il

raccolto (per esempio, il costo per ripiantare alberi in una foresta dopo il

taglio).

27. Nel concordare il prezzo di una operazione fra controparti indipendenti,

compratori e venditori consapevoli e disponibili considerano la possibilità di

variazioni nei flussi finanziari. Ne consegue che il fair value riflette la

possibilità di tali variazioni. In relazione a ciò, l’entità incorpora le aspettative

in merito a possibili variazioni dei flussi finanziari nei flussi finanziari attesi o

nel tasso di attualizzazione o in qualche combinazione dei due. Nel

determinare un tasso di attualizzazione, l’entità utilizza assunti coerenti con

quelli impiegati nella stima dei flussi finanziari attesi al fine di evitare che

alcuni assunti siano considerati due volte oppure ignorati.

28. Il costo può alcune volte approssimare il fair value, in particolare quando:

a) si sono verificate solo piccole trasformazioni biologiche dal

sostenimento del costo iniziale (per esempio, per le semenzali di alberi

da frutto piantate immediatamente prima della data di riferimento del

bilancio), o

b) non ci si aspetta che l’impatto della trasformazione biologica sul prezzo

sia rilevante (per esempio, per la crescita iniziale nel ciclo produttivo

trentennale di una pineta).

29. Le attività biologiche sono spesso fisicamente attaccate al terreno (per

esempio, gli alberi in una foresta). È possibile che non vi sia alcun mercato

distinto per le attività biologiche attaccate al terreno ma può esistere un

mercato attivo per le attività combinate, ossia, per le attività biologiche,

terreni grezzi, e miglioramenti dei terreni considerati nel loro insieme.

L’entità può utilizzare le informazioni che riguardano le attività combinate per

determinare il fair value delle attività biologiche. Per esempio, il fair value dei

terreni grezzi e i miglioramenti dei terreni possono essere dedotti dal fair

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value delle attività combinate per giungere al fair value delle attività

biologiche.

Utili e perdite

30. Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di una attività

biologica al fair value dedotti i costi di vendita e da una variazione del

fair value dedotti i costi di vendita di una attività biologica deve essere

incluso nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo in cui si verifica.

31. Una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un’attività biologica,

poiché i costi di vendita sono dedotti dalla determinazione del fair value al

netto dei costi di vendita di un’attività biologica. Un utile si può originare alla

rilevazione iniziale di un’attività biologica, per esempio al momento della

nascita di un vitello.

32. Un utile o una perdita derivante dalla rilevazione iniziale di un prodotto

agricolo al fair value dedotti i costi di vendita deve essere incluso

nell’avanzo o disavanzo di esercizio del periodo in cui si verifica.

33. Un utile o una perdita si può originare alla rilevazione iniziale di un prodotto

agricolo come conseguenza del raccolto.

Impossibilità di valutare attendibilmente il fair value

34. Vi è la presunzione che il fair value di un’attività biologica possa essere

valutato attendibilmente. Tuttavia, tale presunzione può essere confutata

solo in sede di rilevazione iniziale di un'attività biologica i cui prezzi o

valori determinati dal mercato non sono disponibili e le cui stime

alternative del fair value sono giudicate essere chiaramente inattendibili.

In tale circostanza, l’attività biologica deve essere valutata al suo costo al

netto di qualsiasi ammortamento accumulato e di qualsiasi perdita per

riduzione di valore accumulata. Una volta che il fair value di tale attività

biologica può essere valutato attendibilmente, le entità dovranno valutare

l’attività al suo fair value dedotti i costi di vendita. Una volta che

un’attività biologica non corrente soddisfa i criteri per essere classificata

come posseduta per la vendita (o è inclusa in un gruppo in dismissione

classificato come posseduto per la vendita) in conformità ai principi

contabili nazionali e internazionali di riferimento che trattano le attività

non correnti possedute per la vendita e le attività operative cessate, si

presume che il fair value possa essere valutato attendibilmente.

35. La presunzione di cui al paragrafo 34 può essere confutata solo in sede di

rilevazione iniziale. L’entità che ha precedentemente valutato un’attività

biologica al fair value dedotti i costi di vendita continua a valutare l’attività

biologica al fair value dedotti i costi di vendita sino alla dismissione.

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36. In tutti i casi, le entità valutano i prodotti agricoli al momento del loro raccolto

al loro fair value dedotti i costi di vendita. Il presente Principio parte dal

presupposto che è sempre possibile valutare attendibilmente il fair value del

prodotto agricolo al momento del raccolto.

37. Nella determinazione del costo, dell’ammortamento accumulato e delle

perdite per riduzioni di valore accumulate, l’entità fa riferimento

rispettivamente all’IPSAS 12, IPSAS 17, IPSAS 21, Riduzione di valore delle

attività non generatrici di flussi finanziari e all’IPSAS 26, Riduzione di valore

delle attività generatrici di flussi finanziari.

Informazioni integrative

Generale

38. L’entità deve indicare in aggregato l’utile o la perdita originato durante

l’esercizio in corso in sede di prima rilevazione delle attività biologiche e

dei prodotti agricoli e dalla variazione del fair value dedotti i costi di

vendita delle attività biologiche.

39. L’entità deve fornire una descrizione delle attività biologiche, operando

una distinzione tra le attività biologiche consumabili e quelle fruttifere, e

tra le attività biologiche possedute per la vendita e quelle possedute per la

distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico.

40. Le attività biologiche consumabili sono quelle attività che sono possedute per

il raccolto come prodotti agricoli oppure che sono possedute per la vendita o

la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico come attività

biologiche. Esempi di attività biologiche consumabili sono gli animali e le

piante destinati ad essere utilizzati una volta sola, quali il bestiame destinato

alla produzione della carne, il bestiame destinato alla vendita, i pesci da

allevamento, le colture quali il granturco e il frumento e gli alberi fatti

crescere per una successiva vendita come legname. Le attività biologiche

fruttifere sono quelle attività biologiche usate ripetutamente o continuamente

per oltre un anno in un'attività agricola. Le attività biologiche fruttifere non

sono prodotti agricoli ma piuttosto prodotti che si rigenerano autonomamente.

Esempi di tipologie di animali che rappresentano attività biologiche fruttifere

sono gli animali da riproduzione (inclusi pesci e volatili), il bestiame da latte,

nonché gli ovini o gli altri animali impiegati per la produzione della lana.

Esempi di tipologie di piante che rappresentano attività biologiche fruttifere

sono gli alberi, le viti e gli arbusti coltivati per i frutti, le noci, le linfe, le

resine, i prodotti di corteccia e foglie, e gli alberi da cui si raccoglie legna da

ardere preservando la pianta.

41. L’informativa richiesta dal paragrafo 39 sarà di natura quantitativa. La

descrizione quantitativa può essere accompagnata da una descrizione

narrativa.

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42. Nel predisporre l’informativa di cui al paragrafo 39, si consiglia inoltre

all’entità di distinguere tra attività biologiche mature e non mature, come

ritenuto appropriato. Le distinzioni proposte forniscono informazioni che

possono risultare utili nella valutazione della tempistica dei futuri flussi

finanziari e del potenziale di servizio. L’entità indica il criterio con cui sono

effettuate tali distinzioni.

43. Le attività biologiche mature sono quelle che hanno raggiunto le

caratteristiche necessarie per essere raccolte (per le attività biologiche

consumabili) oppure che sono in grado di sostenere raccolti regolari (per le

attività biologiche fruttifere).

44. Se non indicato altrove nell’informativa pubblicata con il bilancio,

l’entità deve descrivere:

a) la natura delle proprie attività con riferimento a ciascun gruppo di

attività biologiche, e

b) le valutazioni o le stime non finanziarie di quantità fisiche di:

i) ciascun gruppo di attività biologiche dell’entità alla fine

dell’esercizio, e

ii) la produzione agricola realizzata nel corso dell’esercizio.

45. L’entità deve indicare i criteri e i principali assunti considerati nel

determinare il fair value di ciascun gruppo di prodotti agricoli al

momento del raccolto e di ciascun gruppo di attività biologiche.

46. L’entità deve indicare il fair value dedotti i costi di vendita del prodotto

agricolo raccolto nel corso dell’esercizio, determinato al momento del

raccolto.

47. Un’entità deve indicare:

a) l’esistenza e i valori contabili delle attività biologiche con

restrizioni al titolo di proprietà e i valori contabili delle attività

biologiche date come garanzie per debiti assunti;

b) la natura e la portata delle limitazioni all’utilizzo o alla capacità di

vendere le attività biologiche da parte dell’entità;

c) l’importo di impegni assunti per lo sviluppo o per l’acquisizione di

attività biologiche, e

d) le strategie di gestione del rischio finanziario connesse all’attività

agricola.

48. Un’entità deve presentare una riconciliazione dei cambiamenti di valori

contabili delle attività biologiche tra l’inizio e la fine dell’esercizio in

corso. La riconciliazione deve includere:

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AGRICOLTURA

IPSAS 27

924

a) l’utile o la perdita risultante da variazioni del fair value dedotti i

costi di vendita, indicati separatamente per attività biologiche

fruttifere e attività biologiche consumabili;

b) gli incrementi dovuti agli acquisti;

c) gli incrementi dovuti alle attività acquisite attraverso

un’operazione senza corrispettivo equivalente;

d) i decrementi attribuibili alle vendite e alle attività biologiche

classificate come possedute per la vendita (o incluse in un gruppo

in dismissione classificato come posseduto per la vendita) in

conformità ai principi contabili nazionali e internazionali di

riferimento che trattano le attività non correnti possedute per la

vendita e le attività operative cessate;

e) i decrementi dovuti a distribuzioni a fronte di un corrispettivo

nullo o simbolico;

f) i decrementi dovuti al raccolto;

g) gli incrementi risultanti dalle aggregazioni di entità;

h) le differenze nette di cambio derivanti dalla conversione del

bilancio in una differente moneta di presentazione, e dalla

conversione di una gestione estera nella moneta di presentazione

dell’entità che redige il bilancio, e

i) altre variazioni.

49. Il fair value di una attività biologica al netto dei costi di vendita può cambiare

in relazione a cambiamenti fisici e a cambiamenti di prezzi del mercato.

L’informativa distinta dei cambiamenti fisici e del prezzo risulta utile nella

valutazione del risultato dell’esercizio in corso e delle prospettive future, in

particolar modo quando siamo in presenza di un ciclo produttivo superiore

all’anno. In tali circostanze, si consiglia all’entità di indicare, per gruppi o in

altra maniera, l’ammontare della variazione di fair value dedotti i costi di

vendita incluso nell’avanzo o disavanzo di esercizio dovuto a cambiamenti

fisici e di prezzo. Tale informazione è generalmente meno utile quando il

ciclo produttivo è inferiore all’anno (per esempio, nell’allevamento dei polli o

nella coltivazione dei cereali).

50. La trasformazione biologica si può concretizzare in un numero di tipologie di

cambiamenti fisici – crescita, degenerazione, produzione e riproduzione –

ciascuno osservabile e valutabile. Ciascuno di questi cambiamenti fisici ha

una relazione diretta con i benefici economici futuri o il potenziale di servizio.

Anche una variazione del fair value di una attività biologica dovuta alla

raccolta rappresenta un cambiamento fisico.

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51. Un’attività agricola è spesso esposta a rischi climatici, malattie e altri rischi

naturali. Se si verifica un evento che dà origine a una voce rilevante di

proventi o oneri, la natura e l’importo di tale voce sono indicati secondo

l’IPSAS 1. Esempi di tale evento possono essere una violenta epidemia, una

inondazione, una grave siccità o gelata e una invasione di insetti.

Informativa supplementare per le attività biologiche nei casi in cui il fair value

non può essere valutato attendibilmente

52. Se l’entità valuta le attività biologiche al loro costo al netto di ogni

ammortamento accumulato e di ogni perdita per riduzione di valore

accumulata (vedere paragrafo 34) alla fine dell’esercizio, deve indicare

con riferimento a tali attività biologiche:

a) una descrizione delle attività biologiche;

b) una spiegazione del perché il fair value non può essere valutato

attendibilmente;

c) se possibile, l’intervallo di valori entro cui è altamente probabile

che la stima del fair value sia compresa;

d) il criterio di ammortamento utilizzato;

e) le vite utili o il tasso di ammortamento utilizzato, e

f) il valore contabile lordo e l’ammortamento accumulato (aggregato

alle perdite per riduzione di valore accumulate) all’inizio e alla fine

dell’esercizio;

53. Se, durante l’esercizio in corso, l’entità valuta le attività biologiche al loro

costo, al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per

riduzione di valore accumulata (vedere paragrafo 34), essa deve indicare

qualsiasi utile o perdita rilevato per la dismissione di tali attività

biologiche e la riconciliazione richiesta dal paragrafo 48 deve indicare

separatamente gli importi relativi a tali attività biologiche. Inoltre, la

riconciliazione deve indicare i seguenti importi inclusi tra l’avanzo e il

disavanzo di esercizio connesso a tali attività biologiche:

a) perdite per riduzione di valore;

b) ripristini di valore, e

c) ammortamento.

54. Se il fair value di una attività biologica precedentemente valutata al costo,

al netto di ogni ammortamento accumulato e di ogni perdita per

riduzione di valore accumulata, diviene attendibilmente valutabile

durante l’esercizio in corso, l’entità deve indicare con riferimento a tali

attività biologiche:

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AGRICOLTURA

IPSAS 27

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a) una descrizione delle attività biologiche;

b) una spiegazione del perché il fair value sia divenuto valutabile

attendibilmente, e

c) l’effetto di tale cambiamento.

Disposizioni transitorie

Prima adozione del principio di competenza economica

55. Quando rileva inizialmente le attività biologiche o i prodotti agricoli al

momento della prima adozione del principio di competenza economica,

l’entità deve indicare l’effetto della rilevazione iniziale di tali attività e di

tali prodotti agricoli come una rettifica al saldo d’apertura dell’avanzo o

del disavanzo di esercizio accumulato nel periodo in cui il presente

Principio è adottato per la prima volta.

Data di entrata in vigore

56. Un’entità deve applicare il presente Principio a partire dai bilanci degli

esercizi che hanno inizio dal 1° aprile 2011 o da data successiva. Si consiglia

una applicazione anticipata. Se l’entità applica il presente Principio per un

esercizio che ha inizio prima del 1° aprile 2011, tale fatto deve essere

indicato.

57. Quando, ai fini del reporting economico-finanziario, un'entità adotta il

principio di competenza economica definito dagli IPSAS successivamente a

tale data di entrata in vigore, il presente Principio si applica ai bilanci degli

esercizi che hanno inizio dalla data di adozione o da data successiva.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 APPENDICE 927

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Appendice

Modifiche ad altri IPSAS

Le modifiche riportate nella seguente Appendice devono essere applicate a

partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° aprile 2011 o da data

successiva. Qualora un’entità applichi il presente Principio a partire da un

esercizio precedente, queste modifiche devono essere applicate a partire da

quell’esercizio precedente.

IPSAS 9, Proventi da operazioni di scambio

Il paragrafo 10 è modificato come segue:

10 e) Derivanti dalla incrementi naturali in allevamenti e prodotti agricoli e

boschivi alla rilevazione iniziale e da cambiamenti di fair value di attività

biologiche connesse all'attività agricola (vedere IPSAS 27, Agricoltura), e

10 eA) Derivanti dalla rilevazione iniziale di prodotti agricoli (vedere IPSAS 27), e

IPSAS 12, Rimanenze

Il paragrafo 2c) è modificato come segue:

2 c) attività biologiche connesse ad attività agricole e prodotti agricoli al

momento della raccolta (consultare i principi contabili nazionali e

internazionali di riferimento che trattano l’agricoltura l’IPSAS 27,

Agricoltura); e

Il paragrafo 29 è modificato come segue:

29. Secondo quanto previsto dai principi contabili nazionali e

internazionali di riferimento che trattano l’agricoltura dall’IPSAS 27,

le rimanenze che costituiscono prodotti agricoli che l’entità ha raccolto

dalle proprie attività biologiche possono essere devono essere valutate,

in sede di rilevazione iniziale, al loro fair value dedotti i costi stimati al

punto di vendita costi di vendita al momento del raccolto. Per

l’applicazione del presente Principio, questo è il costo delle rimanenze a

tale data.

Il paragrafo 51A è inserito dopo il paragrafo 51 come segue:

51A. L’IPSAS 27 ha modificato il paragrafo 29. L'entità deve applicare le

modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° aprile 2011 o

da data successiva. Se l’entità applica l’IPSAS 27 a partire da un

esercizio antecedente il 1° aprile 2011, le modifiche devono essere

applicate anche per quell’esercizio precedente.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 APPENDICE 928

IPSAS 13, Leasing

I paragrafi 2c) e 2d) sono modificati come segue:

2 c) attività biologiche possedute da locatari tramite leasing finanziari

(vedere i principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che

trattano l’agricoltura l’IPSAS 27, Agricoltura); o

2 d) attività biologiche concesse dai locatori tramite leasing finanziari

(vedere i principi contabili nazionali e internazionali di riferimento che

trattano l’agricoltura l’IPSAS 27).

IPSAS 16, Investimenti immobiliari

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

6 a) attività biologiche connesse ad attività agricole (vedere i principi contabili

nazionali e internazionali di riferimento che trattano l’agricoltura l’IPSAS

27 Agricoltura); e

IPSAS 17, Immobili, impianti e macchinari

Il paragrafo 6 è modificato come segue:

6 a) attività biologiche connesse ad attività agricole (vedere i principi contabili

nazionali e internazionali di riferimento che trattano l’agricoltura l’IPSAS

27 Agricoltura); e o

IPSAS 26, Riduzione di valore delle attività generatrici di flussi finanziari

Il paragrafo 2 è modificato come segue:

2 j) Attività biologiche connesse all’attività agricola valutate al fair value

dedotti i costi stimati al punto vendita costi di vendita (vedere i principi

contabili nazionali e internazionali di riferimento che trattano le

attività agricole l’IPSAS 27, Agricoltura);

Il paragrafo 8 è modificato come segue:

8. … Inoltre, il presente Principio non si applica alle attività biologiche

connesse all’attività agricola che sono misurate al fair value dedotti i di

alcuni costi al punto vendita dei costi di vendita, né alle attività non

correnti (o gruppi in dismissione) classificate come possedute per la

vendita che sono valutate al minore tra il valore contabile e il fair value

dedotti i costi di vendita. L’IPSAS 27, Agricoltura, che tratta le attività

biologiche connesse all’attività agricola, e Iil principio contabile

nazionale o internazionale di riferimento che tratta le attività non

correnti (o i gruppi in dismissione) classificate come possedute per la

vendita contengono disposizioni sulla valutazione.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 929

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Motivazioni per le conclusioni

Le presenti Motivazioni per le conclusioni sono allegate all’IPSAS 27, ma non ne

costituiscono parte integrante.

Introduzione

BC1. Il Programma di Convergenza con gli IFRS dell’IPSASB è un elemento

importante del programma di lavoro dell’IPSASB. La politica dell’IPSASB

mira a sviluppare IPSAS redatti secondo il principio della competenza

economica che convergano con gli IFRS pubblicati dallo IASB, laddove se ne

riscontri l'appropriatezza per le entità del settore pubblico.

BC2. Gli IPSAS redatti secondo il principio della competenza economica che

convergono con gli IFRS mantengono le disposizioni, la struttura e il testo

degli IFRS, a meno che non vi siano dei motivi specifici per il settore

pubblico per derogare a tali disposizioni. La deroga all’IFRS equivalente si

verifica quando le disposizioni o la terminologia nell'IFRS non sono

appropriati per il settore pubblico, o quando l'inserimento di commenti o

esempi aggiuntivi è necessario per illustrare alcune disposizioni nel contesto

del settore pubblico. Le differenze tra gli IPSAS e gli IFRS equivalenti sono

identificate nel Confronto con gli IFRS incluso in ciascun IPSAS.

Attività biologiche possedute per la fornitura o l’erogazione di servizi

BC3. L’IPSASB ha riconosciuto che, nel settore pubblico, le attività biologiche

sono spesso possedute per la fornitura o l'erogazione di servizi. Esempi di tali

attività biologiche riguardano i cavalli e i cani utilizzati a fini di pubblica

sicurezza e le piante e gli alberi di parchi e giardini gestiti a fini ricreativi.

L’IPSASB ha concluso che tali attività biologiche non sono possedute per

essere usate in un’attività agricola in quanto la loro gestione di routine non è

finalizzata a misurare e monitorare i cambiamenti qualitativi o quantitativi

causati dalla trasformazione biologica o dal raccolto, come descritto nel

paragrafo 10. Per chiarire che tali attività biologiche non sono trattate dal

presente Principio, l’IPSASB ha deciso di introdurre un’esclusione

dall'ambito di applicazione del paragrafo 3c), precisando che il presente

Principio non si applica alle attività biologiche possedute per la fornitura o

l'erogazione di servizi. Il paragrafo 4 fornisce alcuni esempi di tale esclusione

dall’ambito di applicazione.

Definizione di attività agricola

BC4. In alcuni ordinamenti giuridici le attività biologiche che fanno parte

dell’attività agricola possono essere vendute o distribuite ad altre entità del

settore pubblico, organizzazioni non governative o ad altre entità a fronte di

un corrispettivo nullo o simbolico. Anche se lo IAS 41, Agricoltura, da cui

deriva il presente Principio, tratta le attività agricole gestite con finalità di

lucro, l’IPSASB ha concluso che le attività biologiche possedute per la

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 930

distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico debbano rientrare

nella definizione di attività agricola, perché tali operazioni sono tipiche del

settore pubblico. L’IPSASB ha pertanto modificato la definizione rispetto a

quella contenuta nello IAS 41 per includere i riferimenti alle attività

biologiche possedute per la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o

simbolico.

Contributi pubblici

BC5. Lo IAS 41 specifica disposizioni e linee guida per la contabilizzazione di

contributi pubblici connessi alle attività biologiche che differiscono dalle

disposizioni di cui allo IAS 20, Contabilizzazione dei contributi pubblici e

informativa sull'assistenza pubblica. L’IPSAS 27 non contiene disposizioni e

linee guida relative ai contributi pubblici in quanto l'IPSAS 23, Proventi da

operazioni senza corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) prevede

disposizioni e linee guida connesse ai contributi pubblici in operazioni senza

corrispettivo equivalente. L’IPSASB ha ritenuto che la contabilizzazione di

contributi pubblici connessi alle attività biologiche non dovesse differire dalle

disposizioni dell’IPSAS 23.

Attività biologiche e attività agricole acquisite attraverso un’operazione senza

corrispettivo equivalente.

BC6. Un’entità può acquisire un'attività biologica o un prodotto agricolo in

un'operazione senza corrispettivo equivalente. Secondo il presente Principio,

tali attività saranno valutate al fair value dedotti i costi di vendita. L’IPSAS

23 richiede che le attività acquisite attraverso un’operazione senza

corrispettivo equivalente debbano essere inizialmente rilevate al fair value

alla data di acquisizione. A seguito delle diverse disposizioni sui criteri di

valutazione, l’IPSASB ha preso in considerazione il criterio di valutazione

più appropriato per le attività biologiche acquisite in un’operazione senza

corrispettivo equivalente.

BC7. L’IPSASB ha discusso dei vari approcci alla valutazione delle attività

biologiche e dei prodotti agricoli acquisiti attraverso un’operazione senza

corrispettivo equivalente. In particolare, ha considerato i tre approcci

seguenti:

a) approccio 1: valutazione di tutte le attività biologiche e i prodotti

agricoli acquisiti in un'operazione senza corrispettivo equivalente

applicando l'IPSAS 23 (ossia escludendo, dalle disposizioni sulla

valutazione del presente Principio, tutte le attività biologiche e i

prodotti agricoli acquisiti in un’operazione senza corrispettivo

equivalente);

b) approccio 2: valutazione di tutte le attività biologiche e i prodotti

agricoli acquisiti in un'operazione senza corrispettivo equivalente

applicando il presente Principio (ossia, escludendo tutte le attività

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 931

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biologiche e i prodotti agricoli dalle disposizioni sulla valutazione

contenute nell’IPSAS 23), e

c) approccio 3: applicazione sia dell’IPSAS 23, sia del presente Principio,

per valutare le attività biologiche e i prodotti agricoli acquisiti in

un’operazione senza corrispettivo equivalente.

BC8. L’IPSASB ha rifiutato l’approccio 1 perché le attività biologiche e i prodotti

agricoli acquisiti in operazioni con e senza corrispettivo equivalente

sarebbero valutati in modo diverso. L’IPSASB ha convenuto che non c'è

motivo di valutare le attività biologiche e i prodotti agricoli acquisiti in

un’operazione senza corrispettivo equivalente in modo diverso da quelli

acquisiti in un’operazione di scambio perché le attività sono le stesse.

BC9. Nell’analizzare l’approccio 3, l’IPSASB ha considerato le disposizioni

dell’IPSAS 23 in relazione alla valutazione di altri tipi di attività. L’IPSAS

23, paragrafo 13 stabilisce che: “...Se l’entità che redige il bilancio deve

pagare i costi di consegna e installazione relativi al trasferimento di un

elemento di un impianto da un’altra entità, tali costi sono rilevati

separatamente dai proventi risultanti dal trasferimento di tale elemento

dell’impianto. I costi di consegna e installazione sono inclusi nell’importo

rilevato come attività, secondo quanto stabilito dall’IPSAS 17.” Questo

significa che, per le altre attività, l’entità considera le disposizioni sulla

valutazione dell’IPSAS 23 e degli altri IPSAS nella valutazione iniziale delle

attività acquisite attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente.

BC10. Un ulteriore criterio attinente alla valutazione delle attività biologiche è

costituito dai costi di vendita. L’IPSASB ha quindi concluso che, in base

all’approccio 3, l’entità considera le disposizioni sia dell’IPSAS 23, sia del

presente Principio quando, in sede di rilevazione iniziale, valuta al fair value,

dedotti i costi di vendita, le attività biologiche e i prodotti agricoli acquisiti in

un’operazione senza corrispettivo equivalente. L’IPSASB ha osservato che si

perviene allo stesso risultato ottenuto applicando l’approccio 2.

Attività biologiche e prodotti agricoli da distribuire a fronte di un corrispettivo

nullo o simbolico

BC11. Lo IAS 41 tratta solo le attività biologiche e i prodotti agricoli che saranno

venduti. Nel settore pubblico, tali attività possono essere amministrate con

l'obiettivo di distribuirle a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Alcuni

tra coloro che hanno commentato l’Exposure Draft 36, Agricoltura hanno

osservato che andrebbe operata una distinzione tra la rilevazione e la

valutazione delle attività biologiche possedute per la vendita in un’operazione

di scambio e le attività biologiche possedute per la distribuzione a fronte di un

corrispettivo nullo o simbolico. Il principio, inserito nell’IPSAS 12,

Rimanenze, stabilisce che le rimanenze possedute per la distribuzione a fronte

di un corrispettivo nullo o simbolico devono essere valutate al minore tra il

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 932

costo e il costo corrente di sostituzione. Nel presente Principio il costo non è

un’opzione disponibile, a meno che non si applichi l’eccezione di cui al

paragrafo 34. Il costo corrente di sostituzione è definito come il costo che

l’entità sosterrebbe per acquisire l’attività alla data di riferimento del bilancio,

ed è un’approssimazione del fair value dedotti i costi di vendita. Di

conseguenza, l’approccio dell'Exposure Draft 36 non è stato modificato.

BC12. Alcuni tra coloro che hanno commentato l'Exposure Draft hanno inoltre

chiesto se gli utili e le perdite risultanti dall’adozione della valutazione al fair

value debbano essere riportati nel prospetto del risultato economico durante il

processo di trasformazione. L’IPSASB ritiene che gli utili e le perdite

risultanti dalla valutazione al fair value debbano essere riportati nel prospetto

del risultato economico in quanto tale prospetto fornisce informazioni utili

per poter rendere conto durante il processo di trasformazione biologica. Le

entità possono decidere di fornire un’informativa supplementare per spiegare

l’impatto delle variazioni del fair value riportate.

Informazioni integrative

BC13. L’IPSASB ha valutato se fosse giustificata la richiesta di ulteriori

informazioni per trattare le questioni specifiche del settore pubblico e ha

aggiunto obblighi d'informativa per: a) distinguere tra attività biologiche consumabili e fruttifere. Tale

distinzione è necessaria perché il Manuale di statistica delle finanze

statali (Government Finance Statistics (GFS) Manual 2001 (GFSM

2001)) classifica le attività consumabili come rimanenze, mentre il

presente Principio le classifica come attività biologiche. La distinzione

consente una migliore riconciliazione tra il bilancio di un'entità redatto

in conformità agli IPSAS e le valutazioni statistiche; b) distinguere tra le attività biologiche possedute per la vendita e quelle

possedute per la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o

simbolico. L’IPSASB ritiene che questa distinzione sia necessaria per

consentire agli utilizzatori di determinare gli utili e le perdite non

realizzati sulle attività biologiche possedute per la distribuzione a

fronte di un corrispettivo nullo o simbolico; c) rappresentare le attività biologiche acquisite attraverso operazioni

senza corrispettivo equivalente e le attività biologiche possedute per la

distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico nella

riconciliazione delle variazioni del valore contabile delle attività

biologiche tra l'inizio e la fine dell'esercizio corrente. Tale informativa

è necessaria per fornire informazioni appropriate sulle operazioni

senza corrispettivo equivalente, che sono incluse nell’ambito di

applicazione del presente Principio;

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IPSAS 27 MOTIVAZIONI PER LE CONCLUSIONI 933

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d) indicare separatamente le variazioni del fair value dedotti i costi di

vendita come il risultato di operazioni senza corrispettivo equivalente

per attività biologiche possedute per la vendita e attività biologiche

possedute per la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o

simbolico. È importante che siano fornite informazioni circa

l'ammontare degli utili e delle perdite attribuibili alle attività

biologiche destinate alla distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo

o simbolico, in modo da sostenere gli utilizzatori del bilancio nella

valutazione del costo dei programmi pubblici; e) descrivere la natura e la misura delle limitazioni all’utilizzo o alla

capacità di vendere le attività biologiche da parte dell’entità, come gli

importi totali e limitati di tali attività. L’IPSASB ritiene che tale

informativa fornisca informazioni utili sulla capacità dell’entità di

vendere prodotti agricoli al fair value e quindi per la valutazione dello

stesso.

Disposizioni transitorie

BC14. Lo IAS 41 non contiene disposizioni transitorie relative alla prima adozione

del principio di competenza economica. Il presente Principio contiene tali

disposizioni per assistere le entità nell’applicazione del presente Principio

quando adottano per la prima volta il principio di competenza economica.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 934

Esempi illustrativi

Questi esempi sono allegati all’IPSAS 27, ma non ne costituiscono parte integrante.

Si riportano degli estratti dai prospetti del risultato economico e della situazione

patrimoniale e finanziaria al fine di illustrare gli effetti delle operazioni di seguito

descritte. Tali estratti non sono necessariamente conformi a tutte gli obblighi di

informativa e di presentazione prescritte in altri Principi.

Il primo esempio illustra come applicare gli obblighi di informativa previsti dal

presente Principio nel caso di un’entità agricola casearia. Nel presente Principio si

consiglia di suddividere la variazione del fair value dedotti i costi di vendita delle

attività biologiche di un’entità in cambiamenti fisici e cambiamenti di prezzo. Tale

separazione viene esposta nel primo esempio. Il secondo esempio illustra come

separare il cambiamento fisico dal cambiamento di prezzo.

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IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 935

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Obblighi d’informativa

Prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria

Entità XYZ Note 31 Dicembre 20X8 31 Dicembre 20X7

Unità di moneta

(UM) UM ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide 10.000 10.000

Crediti 88.000 65.000

Rimanenze 82.950 70.650

Totale attività correnti 180.950 145.650

Attività non correnti

Attività biologiche fruttifere

Bestiame da latte – non maturo1

52.060

47.730

Bestiame da latte – maturo1 372.990 411.840

Totale parziale – attività

biologiche fruttifere 3

425.050

459.570

Immobili, impianti e macchinari 1.462.650 1.409.800

Totale attività non correnti 1.887.700 1.869.370

Totale attività 2.068.650 2.015.020

PASSIVITÀ

Passività correnti

Debiti 122.628 150.020

Totale passività correnti 122.628 150.020

ATTIVO NETTO/PATRIMONIO

NETTO

1 L’entità deve fornire una descrizione delle attività biologiche, distinguendo tra le attività biologiche

consumabili e quelle fruttifere, e tra le attività biologiche possedute per la vendita e quelle possedute

per la distribuzione a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Tale informativa consisterà in una

descrizione quantitativa con un'eventuale descrizione narrativa. Sebbene non esista un obbligo in tal

senso, si consiglia di distinguere tra attività biologiche mature e non mature, come ritenuto

appropriato. L’entità deve indicare il criterio con cui tali distinzioni sono effettuate. Quest’esempio

riporta l’informativa delle attività biologiche fruttifere nel prospetto della situazione patrimoniale e

finanziaria. Le informazioni per soddisfare gli altri obblighi d’informativa sono indicate, ove

consentito, nelle note al bilancio.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 936

Entità XYZ Note 31 Dicembre 20X8 31 Dicembre 20X7

Unità di moneta

(UM) UM Capitale conferito 1.000.000 1.000.000

Avanzo di esercizio accumulato 946.022 865.000

Totale attivo netto/patrimonio

netto

1.946.022

1.865.000

Totale attivo netto/patrimonio netto e

passività

2.068.650

2.015.020

Prospetto del risultato economico

UM

Entità XYZ Note Esercizio

chiuso al

31 Dicembre

20X8

Fair value del latte prodotto 518.240

Utili derivanti dalle variazioni del fair value al netto dei costi di vendita

del bestiame da latte posseduto per la vendita 3 39.930

558.170

Rimanenze consumate (137.523)

Costi del personale (127.283)

Ammortamenti (15.250)

Altri costi operativi (197.092)

(477.148)

Avanzo di esercizio del periodo 81.022

Prospetto delle variazioni nell’attivo netto/nel patrimonio netto

Esercizio chiuso al 31 dicembre 20X8 UM UM UM

Capitale

conferito

Avanzo di

esercizio

accumulato Totale

Saldo al 1° gennaio 20X8 1.000.000 865.000 1.865.000

Avanzo di esercizio del periodo - 81.022 81.022

Saldo al 31 dicembre 20X8 1.000.000 946.022 1.946.022

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 937

SE

TT

OR

E P

UB

BL

ICO

Rendiconto finanziario2 Entità XYZ Esercizio chiuso al 31 Dicembre 20X8

UM

Flussi finanziari derivanti da attività operative

Entrate di cassa da vendite di latte 498.027

Entrate di cassa da vendite di bestiame 97.913

Uscite di cassa per forniture e dipendenti (504.025)

Uscite di cassa per acquisti di bestiame (23.815)

Disponibilità liquide nette derivanti da attività operative 68.100

Flussi finanziari derivanti da attività di investimento

Acquisto di immobili, impianti e macchinari (68.100)

Disponibilità liquide nette impiegate nelle attività di

investimento (68.100)

Incrementi netti di cassa 0

Cassa a inizio esercizio 10.000

Cassa a fine esercizio 10.000

Note

1. Operazioni ed attività principali

L’entità XYZ (“l’Entità”) si occupa di produzione di latte. Al 31 dicembre

20X8, l’Entità possedeva 419 mucche in grado di produrre latte (attività

fruttifere mature) e 137 vitelle allevate per produrre latte nel futuro (attività

fruttifere non mature). L’Entità ha prodotto 157.584 kg di latte con un fair

value dedotti i costi di vendita di 518.240 UM (il fair value di questo prodotto

agricolo è determinato alla data della mungitura) nell’anno terminato al 31

dicembre 20X8. L’entità non possiede attività biologiche consumabili.

2. Principi contabili

Bestiame e latte

Il bestiame è valutato al fair value dedotti i costi di vendita. Il fair value del

bestiame è determinato in base ai prezzi di mercato di bestiame avente età,

razza e caratteristiche genetiche similari. Il latte è inizialmente valutato al fair

2 Il presente rendiconto finanziario riporta i flussi finanziari derivanti da attività operative utilizzando

il metodo diretto. L’IPSAS 2, Rendiconto finanziario prevede che un’entità presenti i flussi

finanziari derivanti da attività operative utilizzando il metodo diretto o indiretto. L’IPSAS 2

consiglia l’impiego del metodo diretto.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 938

value dedotti i costi di vendita al momento della mungitura. Il fair value del

latte è determinato in base ai prezzi di mercato della zona.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 939

SE

TT

OR

E P

UB

BL

ICO

3. Attività biologiche

20X8 Riconciliazione dei valori contabili del bestiame da latte UM

Valore contabile al 1° gennaio 20X8 459.570

Incrementi dovuti agli acquisti 26.250

Utili derivanti dalle variazioni del fair value al netto dei costi di vendita attribuibili ai

cambiamenti fisici3

15.350

Utili derivanti dalle variazioni del fair value al netto dei costi di vendita attribuibili ai

cambiamenti di prezzo4

24.580

Decrementi dovuti alle vendite (100.700)

Valore contabile al 31 dicembre 20X8 425.050

4. Strategie di gestione del rischio finanziario

L’Entità è esposta a rischi finanziari derivanti da cambiamenti nei prezzi del

latte. L’Entità non prevede che i prezzi del latte caleranno significativamente

nel prevedibile futuro e, perciò, non ha stipulato contratti derivati o altri tipi di

contratti per gestire il rischio di un calo nei prezzi del latte. Nel considerare la

necessità per una gestione attiva del rischio finanziario, l’Entità rivede

periodicamente la propria previsione sui prezzi del latte.

Cambiamenti fisici e cambiamenti di prezzo

Il seguente esempio illustra come separare il cambiamento fisico dal cambiamento di

prezzo. Sebbene non esista un obbligo in tal senso, il presente Principio consiglia di

separare la variazione del fair value dedotti i costi di vendita tra la parte attribuibile

ai cambiamenti fisici e la parte attribuibile ai cambiamenti di prezzo.

Al 1° gennaio 2008 si possedeva un allevamento di 10 animali di 2 anni. Un animale di 2,5 anni è stato

acquistato il 1° luglio 20X8 per 108 UM e lo stesso giorno è nato un animale. Nessun animale è stato

venduto o dismesso nel corso dell’esercizio. I fair value per unità dedotti i costi di vendita erano i

seguenti: UM UM

Animali di 2 anni al 1° gennaio 20X8 100

Animali nati al 1° luglio 20X8 70

Animali di 2,5 anni al 1° luglio 20X8 108

Animali nati al 31 dicembre 20X8 72

3 Sebbene non esista un obbligo in tal senso, si consiglia di separare l’incremento del fair value dedotti

i costi di vendita tra la parte attribuibile ai cambiamenti fisici e la parte attribuibile ai cambiamenti di

prezzo. 4 Vedere nota a piè di pagina n. 3.

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 940

Animali di 0,5 anni al 31 dicembre 20X8 80

Animali di 2 anni al 31 dicembre 20X8 105

Animali di 2,5 anni al 31 dicembre 20X8 111

Animali di 3 anni al 31 dicembre 20X8 120

Fair value dedotti i costi di vendita dell’allevamento al 1° gennaio 20X8 (10 x

100)

1,000

Acquisti al 1° luglio 20X8 (1 x 108) 108

Incrementi di fair value dedotti i costi di vendita dovuti ai cambiamenti di prezzo

10 × (105 – 100) 50

1 × (111 – 108) 3

1 × (72 – 70) 2 55

Incrementi di fair value dedotti i costi di vendita dovuti ai cambiamenti fisici:

10 × (120 – 105) 150

1 × (120 – 111) 9

1 × (80 – 72) 8

1 × 70 70 237

Fair value dedotti i costi di vendita dell’allevamento al 31 dicembre 20X8

11 × 120 1.320

1 × 80 80 1.400

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AGRICOLTURA

IPSAS 27 ESEMPI ILLUSTRATIVI 941

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ICO

Confronto con lo IAS 41

L’IPSAS 27, Agricoltura è tratto principalmente dallo IAS 41, Agricoltura (2001),

così come modificato al 31 dicembre 2008. Le principali differenze tra l'IPSAS 27

e lo IAS 41 sono riportate di seguito.

La definizione di “attività agricola” include operazioni per la distribuzione

di attività biologiche a fronte di un corrispettivo nullo o simbolico. Lo IAS

41 non tratta tali attività.

La sezione relativa all’ambito di applicazione chiarisce che le attività

biologiche possedute per la fornitura o l’erogazione di servizi non sono

oggetto del presente Principio. Lo IAS 41 non contiene tale chiarimento.

Lo IAS 41 contiene delle disposizioni in merito ai contributi pubblici

relativi ad attività biologiche rilevate al fair value dedotti i costi di

vendita. L’IPSAS 27 non contiene disposizioni, né linee guida, relative ai

contributi pubblici in quanto già l’IPSAS 23 Proventi da operazioni senza

corrispettivo equivalente (imposte e trasferimenti) prevede disposizioni e

linee guida relative ai contributi pubblici in operazioni senza corrispettivo

equivalente.

L’IPSAS 27 contiene disposizioni per la valutazione in sede di rilevazione

iniziale, e a ogni data di riferimento del bilancio, delle attività biologiche

acquisite attraverso un’operazione senza corrispettivo equivalente.

Il presente Principio contiene un obbligo d’informativa supplementare per

le attività biologiche per le quali l’utilizzo o la capacità di vendere da

parte dell’entità sono soggetti a limitazioni.

Il presente Principio prevede l’obbligo di distinguere tra le attività

biologiche consumabili e quelle fruttifere, e tra le attività biologiche

possedute per la vendita e quelle possedute per la distribuzione a fronte di

un corrispettivo nullo o simbolico. Tale informativa consisterà in una

descrizione quantitativa eventualmente accompagnata da una descrizione

narrativa. Sebbene non preveda un obbligo in tal senso, lo IAS 41

consiglia di fornire una descrizione quantitativa di ciascun gruppo di

attività biologiche, distinguendo tra attività consumabili e fruttifere o tra

attività mature e non mature, come ritenuto appropriato.

Il presente Principio contiene disposizioni transitorie che si applicano alla

prima adozione del principio di competenza economica. Lo IAS 41 non

contiene tali disposizioni transitorie.

Per certi aspetti, l'IPSAS 27 utilizza una terminologia diversa rispetto allo

IAS 41. Gli esempi più significativi sono l’uso dei termini “benefici

economici futuri e potenziale di servizio”, (future economic benefits and

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AGRICULTURE

IPSAS 27 CONFRONTO CON LO IAS 41 942

service potential) “avanzo o disavanzo di esercizio” (surplus or deficit) e

“prospetto del risultato economico” (statement of financial performance)

nell’IPSAS 27. I termini equivalenti nello IAS 41 sono “benefici

economici futuri” (future economic benefits), “utile/(perdita) d’esercizio”

(profit or loss) e “prospetto di conto economico complessivo” (income

statement).

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