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Principi contabili IAS/IFRS :
IL BILANCIO DELLE BANCHE
Dott. RENZO PARISOTTO
Universit degli Studi di Bergamo
Anno accademico 2013/2014
Bergamo, 3 5 Febbraio 2014 (2 parte)
Renzo Parisotto 2
D.Lgs. 38/2005
o aspetti di natura civilistica
o il ruolo della Banca d'Italia:la circolare
262/05.
Il ruolo della Banca d'Italia: la circolare 262/05
Renzo Parisotto 3
Le istruzioni applicative della Banca dItalia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)
La circolare 262/05, 2 aggiornamento del 21 gennaio 2014, principi generali
DESTINATARI
DELLE
DISPOSIZIONI
banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385
societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art.
64 del D.Lgs 385/1993
In particolare:
le banche italiane di cui allart. 1 del T.U.B. (1) nonch le societ finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari iscritti nellalbo di cui allart. 64 del T.U.B. redigono
per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai
sensi del decreto 87/92, il bilancio consolidato in conformit dei principi contabili
internazionali di cui allart. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e
secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;
le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicit dei
documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
(1) Art. 1 comma 2 del T.U.B.
Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) banca italiana: la banca avente sede legale in Italia
omissis
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CONTENUTO
DEL BILANCIO
Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditivit complessiva, Prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.
Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sullandamento della gestione e
sulla situazione della banca o della societ finanziaria e dellinsieme delle imprese incluse
nel consolidato.
veridicit e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione
economica
laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari
necessarie allo scopo
se lapplicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1,
del D.lgs 38/2005). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In tal caso gli
utili derivanti dalla regola sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005
Se, in casi eccezionali, lapplicazione di una disposizione prevista dai principi contabili
internazionali incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non applicata. Nel
bilancio desercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato.
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SCHEMI
DEL
BILANCIO
gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Redditivit complessiva sono
costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da
lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i di cui delle voci e sottovoci).
E consentita laggiunta di nuove voci, purch il loro contenuto non sia riconducibile
ad alcuna delle voci gi previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) limporto
delle sottovoci sia irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio;
in questultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le
sottovoci di ogni raggruppamento.
Indicazione dellimporto dellesercizio precedente.
Le attivit e le passivit, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati,
salvo che ci sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle
presenti disposizioni.
Non sono indicati i conti che non presentano importi n per lesercizi al quale si
riferisce il bilancio n per quello precedente.
Se un elemento dellattivo o del passivo ricade sotto pi voci dello stato patrimoniale,
nella nota integrativa deve annotarsi, qualora necessario ai fini della comprensione del
bilancio, la sua riferibilit anche a voci diverse da quella nella quale iscritto.
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COLLEGAMENTO
FRA
CONTABILIT E
BILANCIO
Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve
consentire il raccordo tra le risultanze e i conti del bilancio.
Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente
reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo;
in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze sistematiche
e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite
scritture di riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo contabile, devono essere presenti e
agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota
integrativa.
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DEFINIZIONI
Banche
le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorit di vigilanza
le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorit di vigilanza
le banche centrali
gli organismi internazionali a carattere bancario
Banche Centrali
rientra anche la Banca Centrale Europea.
Governi
rientrano in questa categoria anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei
Regolamenti Internazionali e la Comunit Europea.
Clientela
tutti i soggetti diversi dalle banche.
Societ finanziarie
le societ di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
le societ finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del
T.U.B.;
le societ di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 ;
i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonch
le societ esercenti altre attivit finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello
stesso T.U.B.;
le societ finanziarie estere che svolgono attivit analoghe a quelle esercitate dalle
societ di cui alle lettere precedenti.
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DEFINIZIONI
Gruppo Bancario
indica il gruppo di societ bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nellalbo
previsto dallart. 64 del T.U.B.. Ai fini delle informative contenute nelle parti B, C, D, F
(limitatamente alla sezione 1) e I vi rientrano convenzionalmente anche le societ
bancarie, finanziarie e strumentali controllate in modo congiunto (in via diretta e
indiretta) quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a) la
partecipazione pari o superiore al 20 per cento del capitale; b) la societ
consolidata ai sensi dello IAS 31 con il metodo proporzionale. Ai fini delle informative
contenute nella parti E ed F (limitatamente alla sezione 2) nel gruppo bancario
rientrano convenzionalmente anche le societ bancarie, finanziarie e strumentali
consolidate con il metodo proporzionale ai fini di vigilanza.
Crediti
il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39
denomina finanziamenti e crediti (loans and receivables).
Crediti e debiti "a vista
le disponibilit che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi
momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo.
rientrano tra i crediti e i debiti a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di
scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.
Finanziamenti
attivit e le passivit finanziarie per cassa diverse dai titoli di debito, dai titoli di