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Principi contabili IAS/IFRS :
IL BILANCIO DELLE BANCHE
Dott. RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo
Anno accademico 2012/2013
Bergamo, 28 e 30 Gennaio 2013 (2° parte)
• Renzo Parisotto 2
D.Lgs. 38/2005
o aspetti di natura civilistica
o il ruolo della Banca d'Italia:la circolare
262/05.
Il ruolo della Banca d'Italia: la circolare 262/05
• Renzo Parisotto 3
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005)
La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali
DESTINATARI
DELLE
DISPOSIZIONI
banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1 settembre
1993, n. 385
società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art.
64 del D.Lgs 385/1993
In particolare:
le banche italiane di cui all’art. 1 del T.U.B. (1) nonché le società finanziarie
capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell’albo di cui all’art. 64 del T.U.B. redigono
per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti ai
sensi del “decreto 87/92”, il bilancio consolidato in conformità dei principi contabili
internazionali di cui all’art. 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e
secondo le disposizioni contenute nella presente Circolare;
le succursali italiane di banche estere rispettano gli obblighi di pubblicità dei
documenti contabili previsti nel capitolo 4 delle presenti istruzioni.
(1) Art. 1 comma 2 del T.U.B.
“ Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia …
omissis…”
• Renzo Parisotto 4
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali
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CONTENUTO
DEL BILANCIO
Stato patrimoniale, Conto economico, Prospetto della redditività complessiva, Prospetto
delle variazioni del patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota integrativa.
Essi sono corredati da una relazione degli amministratori sull’andamento della gestione e
sulla situazione della banca o della società finanziaria e dell’insieme delle imprese incluse
nel consolidato.
veridicità e correttezza della situazione patrimoniale, finanziaria e della situazione
economica
laddove necessario, indicazioni in nota integrativa di informazioni complementari
necessarie allo scopo
se l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili internazionali è
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale,
finanziaria e del risultato economico, essa non deve essere applicata (art. 5, comma 1,
del D.lgs 38/2005). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga. In tal caso gli
utili derivanti dalla regola sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura
corrispondente al valore recuperato.
Art. 5, comma 1, del D.lgs 38/2005
“Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione prevista dai principi contabili
internazionali è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico, la disposizione non è applicata. Nel
bilancio d’esercizio gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non
distribuibile se non in misura corrispondente al valore al valore recuperato.
• Renzo Parisotto 5
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SCHEMI
DEL
BILANCIO
gli schemi di Stato patrimoniale, Conto economico e Redditività complessiva sono
costituiti da voci (contrassegnate da numeri), da sottovoci (contrassegnate da
lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i “di cui” delle voci e sottovoci).
E’ consentita l’aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile
ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo.
Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando: (i) l’importo
delle sottovoci sia irrilevante; (ii) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio;
in quest’ultimo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le
sottovoci di ogni raggruppamento.
Indicazione dell’importo dell’esercizio precedente.
Le attività e le passività, i costi e i ricavi non possono essere fra loro compensati,
salvo che ciò sia ammesso o richiesto dai principi contabili internazionali o dalle
presenti disposizioni.
Non sono indicati i conti che non presentano importi né per l’esercizi al quale si
riferisce il bilancio né per quello precedente.
Se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale,
nella nota integrativa deve annotarsi, qualora necessario ai fini della comprensione del
bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
• Renzo Parisotto 6
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COLLEGAMENTO
FRA
CONTABILITÀ E
BILANCIO
Il sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) deve
consentire il raccordo tra le risultanze e i conti del bilancio.
Occorre che nel sistema informativo contabile siano presenti e agevolmente
reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo;
in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze sistematiche
e i conti del bilancio deve essere assicurata anche mediante apposite
scritture di riclassificazione.
Analogamente, nel sistema informativo contabile, devono essere presenti e
agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota
integrativa.
• Renzo Parisotto 7
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DEFINIZIONI
• Banche
• le banche comunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza
• le banche extracomunitarie autorizzate dalle competenti autorità di vigilanza
• le banche centrali
• gli organismi internazionali a carattere bancario
• Banche Centrali
• rientra anche la Banca Centrale Europea.
• Governi
• rientrano in questa categoria anche il Fondo Monetario Internazionale, la Banca dei
Regolamenti Internazionali e la Comunità Europea.
•Clientela
• tutti i soggetti diversi dalle banche.
•Società finanziarie
• le società di gestione del risparmio e le SICAV di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58;
•le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'art. 64 del
T.U.B.;
• le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58 ;
• i soggetti operanti nel settore finanziario previsti dai titoli V e V-bis del T.U.B. nonché
le società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lett. b), dello
stesso T.U.B.;
• le società finanziarie estere che svolgono attività analoghe a quelle esercitate dalle
società di cui alle lettere precedenti.
• Renzo Parisotto 8
Le istruzioni applicative della Banca d’Italia (ex art. 9 D.lgs 38/2005) La circolare 262/05, 1° aggiornamento del 18 novembre 2009, principi generali
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DEFINIZIONI
•Gruppo Bancario
• indica il gruppo di società bancarie, finanziarie e strumentali iscritto nell’albo
previsto dall’art. 64 del T.U.B.. Ai fini delle informative contenute nelle parti B, C, D, F
(limitatamente alla sezione 1) e I vi rientrano convenzionalmente anche le società
bancarie, finanziarie e strumentali controllate in modo congiunto (in via diretta e
indiretta) quando si verificano entrambe le due seguenti condizioni: a) la
partecipazione è pari o superiore al 20 per cento del capitale; b) la società è
consolidata ai sensi dello IAS 31 con il metodo proporzionale. Ai fini delle informative
contenute nella parti E ed F (limitatamente alla sezione 2) nel “gruppo bancario”
rientrano convenzionalmente anche le società bancarie, finanziarie e strumentali
consolidate con il metodo proporzionale ai fini di vigilanza.
• Crediti
• il portafoglio di strumenti finanziari, inclusi i titoli di debito, non quotati che lo IAS 39
den