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Tutela patrimonio Per la famiglia Multirischi fabbricato Assicurazione modulare per i fabbricati civili Il presente Fascicolo Informativo contenente: • Nota informativa e Glossario • Condizioni Generali di assicurazione • Informativa trattamento dati personali deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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Tutela patrimonio

Per la famiglia

Multirischi fabbricatoAssicurazione modulare per i fabbricati civiliIl presente Fascicolo Informativo contenente:

• Nota informativa e Glossario

• Condizioni Generali di assicurazione

• Informativa trattamento dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

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HOME INSURANCE

In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1° novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all’indirizzo www.nationalesuisse.it, “area clienti” e seguendo le istruzioni ivi riportate.

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Nota Informativa

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 2 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

7. Premi

8. Rivalse

9. Diritto di recesso

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

11. Legge applicabile al contratto

12. Regime fiscale

13. Informazioni in corso di contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo

15. Reclami

16. Arbitrato

GLOSSARIO

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 3 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell’impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Sede legale La Sede legale è in Italia in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano mentre la Direzione Generale è in via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese (MI).

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica tel. 02 516031, www.nationalesuisse.it, [email protected]

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all’albo delle imprese di assicura-zione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014)

Patrimonio netto L’ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest’ultimo calcolato in funzio-ne dei premi incassati o dell’onere dei sinistri), è pari a 1,32.

Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor-mativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automatica-mente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest’ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come in-dicato all’articolo “Proroga dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 4 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Modulo incendio

La polizza Multirischi fabbricato indennizza i danni alla proprietà immobiliare, destinata ad abitazione ci-vile e uffici.

La garanzia di base – sempre operante – copre i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti da:

Implosione Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto Caduta di aeromobili, Onda sonica Urto di veicoli stradali o di natanti Rovina di ascensori o di montacarichi Guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi (relativi ai vani di uso comune) Spese per la ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas

È possibile però estendere la copertura assicurativa, attivando le seguenti condizioni particolari previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

Eventi atmosferici (tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, grandine) Eventi socio-politici (atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio) Sovraccarico di neve Garanzia plurima:

Spese per demolizione e sgombero macerie Pigioni non percepibili Spese ed onorari di competenza del perito Danni subiti da impianti e apparecchi di misura per gas, luce, acqua Spese per rimpiazzo combustibile

Fuoriuscita di acqua condotta Spese per ricerca e riparazione dei guasti a seguito di fuoriuscita di acqua condotta Gelo (fuoriuscita acqua per rotture condutture causate da …) Trabocchi, rigurgiti e infiltrazioni di acqua piovana Fenomeno elettrico

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA L’assicurazione è prestata con dei limiti per tipo di danno; sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno; si precisa in merito che la franchigia è la parte di danno che rima-ne a carico dell'Assicurato: è sempre espressa in cifra fissa (o in percentuale della somma assicurata) a dif-ferenza dello scoperto, che corrisponde a un importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato.

Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Guasti cagionati da ladri a fissi e infissi € 2.600 per anno assicurativo Eventi atmosferici 80% somma assicurata € 260 - Eventi socio-politici 80% somma assicurata - 10% min. € 520 Sovraccarico di neve 50% somma assicurata - 10% min. € 2.600 Spese per la ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas

5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. € 5.000

€ 100

Spese per demolizione e sgombero macerie 10% indennizzo – max. € 52.000 - - Pigioni non percepibili 10% somma assicurata per singola

unità immobiliare danneggiata - -

Spese ed onorari di competenza del perito 5% indennizzo – max. € 5.200 - -

Danni subiti da impianti e apparecchi di misura per gas, luce, acqua

max. € 2.600 per anno assicurativo - -

Spese per rimpiazzo combustibile max. € 2.600 per anno assicurativo - - Fuoriuscita di acqua condotta € 100 10% min. € 100 (locali interrati

o semi interrati adibiti ad attività artigiane o commerciali)

Spese per la riparazione dei guasti a seguito di fuoriuscita di acqua condotta

5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. €10.000

€ 100 -

Gelo 5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. €5.200

€ 100 -

Trabocchi, rigurgiti, infiltrazioni acqua piovana max. € 5.200 € 100 - Fenomeno elettrico max. € 5.200 € 150 -

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 5 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Esempio n. 1 Danni da sovraccarico di neve: 80.000 euro Somma assicurata alla partita “Fabbricato”: 1.000.000 euro Limite di indennizzo: 50% della somma assicurata (1.000.000 x 50%)= 500.000 euro Scoperto del 10% con il minimo di euro 2.600 Somma indennizzata: 80.000 x 10% = 8.000 euro 80.000 - 8.000= 72.000 euro

Esempio n. 2 Danni da fuoriuscita di acqua condotta: 10.000 euro Somma assicurata alla partita “Fabbricato”: 1.000.000 euro Franchigia: 100 euro Somma indennizzata: 10.000 - 100 = 9.900 euro

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Incendio.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l’assicuratore riduce l’indennizzo in modo proporzionale: l’assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assu-me in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all’articolo “Assicurazione parziale” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell’assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

Esempio Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000 Valore assicurato in polizza: € 200.000 Danno da incendio: € 100.000 Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all’articolo “Assicurazione parziale” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo cristalli L’assicurazione Cristalli rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle lastre relative a ingressi, scale e ad altri vani ad uso comune, dovuta a rotture derivanti da qualsiasi evento non espressamente escluso, fino alla concorrenza di euro 1.000 per singola lastra.

AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assi-curazioni all’articolo “Esclusioni” del Modulo Cristalli.

Modulo responsabilità civile Con questa assicurazione la Società tiene indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto quest’ultimo è tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti la proprietà del fabbricato e la conduzione delle parti comuni nonché per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assi-curazioni all’articolo “Esclusioni” del Modulo Responsabilità civile.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito è elencata una serie di fattispecie assicurate:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Proprietà del fabbricato e conduzione delle relative parti comuni Esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione Proprietà di antenne e paraboliche Proprietà di spazi adiacenti, anche tenuti a giardino

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) L'assicurazione tiene indenne l’Assicurato da quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile: A) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (purché in regola con gli adempimenti dell’assicura-

zione obbligatoria) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS;

B) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al punto A) cagionati ai prestatori di la-voro per infortuni da cui sia derivata la morte o l’invalidità permanente.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 6 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

È possibile poi estendere la garanzia attivando le seguenti condizioni particolari: Responsabilità civile per danni da interruzione o sospensione di attività Responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale Responsabilità civile della committenza per lavori edili di lunga durata Responsabilità civile per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne Responsabilità civile per danni provocati da caduta di neve Responsabilità Civile dell’amministratore del condominio assicurato Responsabilità Civile da conduzione degli appartamenti adibiti a civile abitazione e/o uffici Responsabilità Civile da proprietà e conduzione di parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e

per giochi, recinzioni.

AVVERTENZA L’assicurazione è prestata con limitazioni per tipo di danno; sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno.

Assicurazione Limite di risarcimento Franchigia Scoperto Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - € 2.600 - Danni da interruzione o sospensione di attività max. € 52.000 per anno assicurativo - 10% min. € 1.500 Danni da inquinamento accidentale max. € 52.000 per anno assicurativo - 10% min. € 520 Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne

max. € 26.000 per musei, archivi, farmacie, pelliccerie, depositi/negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica e medicali.

€ 100 -

Responsabilità Civile dell’amministratore del condominio assicurato

€ 5.200 per sinistro e anno assicurativo € 2.600 per danni di natura fiscale

- 10% min. € 260

Responsabilità Civile da conduzione di apparta-menti adibiti a civile abitazione e/o uffici

max. € 26.000 per musei, archivi, farmacie, pelliccerie, depositi/negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica e medicali.

€ 100 per danni

d’acqua

-

Assicurazione tutela legale Il contratto assicura, in collaborazione con ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, la Tutela legale dell’Assicurato nella difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per fatti inerenti all’immobile e alle singole unità immobiliari (a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate una serie di prestazioni assicurate): Recupero dei danni alle cose per fatto illecito di terzi Assistenza legale in controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di terzi Assistenza legale in controversie relative a rapporti di lavoro con addetti alla custodia dell’immobile Assistenza legale in controversie per recupero di quote di spese condominiali di condomini morosi Assistenza legale in controversie relative a diritti reali Difesa penale per delitto colposo o contravvenzione

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Tutela legale.

Assicurazione assistenza All’assicurazione per la proprietà immobiliare è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati all’aiuto dell’Assicurato in caso di emergenza, mediante invio di un idraulico, di un elettricista, di un fab-bro, invio di un sorvegliante in caso di danno al fabbricato provocato da incendio, esplosione, scoppio, atto vandalico, furto o danno d’acqua.

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Assistenza.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità È assolutamente necessario che all’atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valuta-zione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione così come espressamente indicato al-l’articolo “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 7 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni in-cendio e responsabilità civile, i seguenti eventi: apertura di un deposito di infiammabili nel fabbricato; repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato (aumenta il ri-

schio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest’ultima, secondo le modalità indicate al re-lativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi L’assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a inden-nizzare l’Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l’Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pa-gare ad un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l’oggetto della prestazione del Con-traente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di ap-palto pubblico di servizi in base al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il con-tratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento

Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicura-zione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all’atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricor-renza annuale della data di decorrenza.

Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l’Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Intermediario; assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all’Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall’addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

AVVERTENZA È facoltà dell’Intermediario applicare sconti di premio nei limiti dell’autonomia riconosciutagli dalla Società.

8. Rivalse La rivalsa è la facoltà dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest’ultimo. I presupposti per esercitare l’azione di rivalsa sono l’effettivo pagamento dell’indennizzo e l’individua-zione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall’assicuratore, in quanto l’onere economico ricadrebbe sull’Assicurato-danneggiato, verso i parenti o affini di quest’ultimo e/o i suoi domestici, salvo il caso di dolo.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 8 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

AVVERTENZA La Società, dopo aver indennizzato l’Assicurato, si riserva la possibilità di esercitare l’azione di surroga-zione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro per i danni coperti dalla assicurazione contro l’Incendio, subentrando, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, nei diritti dell’Assicurato stesso verso il terzo responsabile. Con riferimento all’assicurazione della responsabilità civile, la Società ha il diritto di rivalersi sull’Assi-curato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento dell’obbligo, in capo all’Assicurato stesso, a presta-re la propria collaborazione per permettere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze di danno in sede civile, penale ed amministrativa. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso il responsabile del sinistro per i danni coperti dall’assicurazione contro la rottura dei cristalli purché l’Assicurato non eserciti a sua volta l’azione verso il responsabile stesso, come indicato all’articolo “Rinuncia al diritto di surrogazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione cristalli” contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Diritto di recesso Il contratto può avere una fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro o qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto. Con riferimento alle garanzie complementari “Eventi atmosferici” e “Eventi socio-politici”, la Società e il Contraente hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione prestata con tale garanzia, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della rata annuale di premio

AVVERTENZA

Recesso in caso di sinistro (non operante quando il Contraente sia un “consumatore” come definito dalla legge 6/2/1996 n° 52) Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'inden-nizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all’articolo “Recesso in caso di sinistro” riportato nelle “Norme che regolano i sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recesso per volontà del Contraente Ai sensi del primo comma dell’art.1899, secondo periodo, del Codice Civile, nei contratti di durata polien-nale le Parti sono vincolate per l’intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contratto stesso alla scadenza indicata in polizza. Qualora l’assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni (in deroga ai termini di legge). Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all’articolo “Durata e proroga dell’assicurazione” riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di: danni alle cose di proprietà dell’assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall’assicurazione; danni al patrimonio dell’assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi,

dei quali egli sia ritenuto responsabile.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 9 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell’Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia nei casi previsti in polizza in cui l’Assicurato stesso necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi.

I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%.

Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all’indirizzo www.nationalesuisse.it, le even-tuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normati-ve intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo pre-sentate dal Contraente o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. – Via XXV Aprile, 2 – 20097 San Donato Milanese – Fax 02 51 46 34; [email protected]; [email protected], qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta

elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo Fermo restando che in caso di sinistro l’Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ri-durre il danno (si ricorda che le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un evento dannoso, anche se di fatto anticipate dall’Assicurato, sono per legge a carico dell’assicuratore) perché in caso contrario c’è il rischio di perdere il diritto all’indennizzo, una volta che il danno si è verifi-cato è onere dell’Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla de-nuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Incendio e Cristalli Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all’articolo “Denuncia del sinistro - obblighi dell’Assicurato e del Contraente”. Si segnala che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza. Si rimanda agli articoli “Procedura per la valutazione del danno” e “Mandato dei periti”, “Valore delle co-se assicurate e determinazione del danno” e “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Responsabilità civile Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all’articolo “obblighi in caso di sinistro”. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, en-tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell’Assicurato le spe-se incontrate da quest’ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde del-le spese di giustizia penale. Si rimanda all’articolo “Gestione delle vertenze - Spese di resistenza” delle Condizioni di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 10 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Tutela legale In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste

nelle “Norme che regolano i sinistri” delle Condizioni di Assicurazione agli articoli “Obblighi in caso di sini-stro e libera scelta del legale” e “Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicu-rativa” ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Si informa altresì che per insorgenza del sinistro si intende: 1) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del

primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2) per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha cominciato a viola-

re norme di legge o di contratto.

Assistenza In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla struttura descritta nelle “ISTRUZIONI PER LA RICHIE-STA DI ASSISTENZA” delle “Disposizioni relative all’assicurazione Assistenza” contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la strut-tura suindicata al verificarsi del sinistro.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento alle assi-curazioni contro i danni ai beni e all’assicurazione della responsabilità civile; con riferimento alle assicu-razioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione

di specifico accordo stipulato con la Società stessa.

AVVERTENZA Tutela legale La gestione dei sinistri per l’assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell’articolo “Gestione del sinistro” delle “Norme relative al modulo Tutela legale” incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona – Tel.045 8290411, fax 045 8290449, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Assistenza La gestione dei sinistri per l’assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – numero verde 800 25.34.17 – tel. 02 58.28.62.10, alla quale l’Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro.

15. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per “reclamo” s’intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicu-rativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci-mento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la ge-stione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso:

Nationale Suisse S.p.A. – Ufficio reclami Via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia)

Fax 02 5351794- Email: [email protected] La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivol-gersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all’IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 -

06 42133353) i reclami: - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assi-

curazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D .Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commer-cializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicura-zione e di riassicurazione , degli intermediari e dei periti assicurativi;

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta en-tro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 11 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscon-

tro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia al sito della Società all'indirizzo www.nationalesuisse.it nella sezione “Reclami”. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);

2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L.

132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negozia-zione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposi-to Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice terri-torialmente competente per la vertenza;

c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'Autorità Giudiziaria compe-tente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate.

16. Arbitrato L’ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a ri-chiesta di una delle parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell’interesse delle mandanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che

agisce nell’interesse di entrambe le parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all’Autorità giudiziaria ordinaria qualora una parte decida di impugnare l’esito della procedura arbitrale e/o in caso di vertenze inerenti l’indennizzabilità del danno.

*** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello

Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A.

Documento redatto nel mese di aprile 2015, data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 12 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrat-tuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all’assicurazione Incendio 3. definizioni specifiche per l’assicurazione Tutela legale 4. definizioni specifiche per l’assicurazione Assistenza

Definizioni generali “Anno” (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno so-

lare bisestile);

”Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

”Assicurazione”: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraen-te del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del dan-no a lui causato da un sinistro;

”Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;

”Esplodenti”: le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel re-lativo allegato A;

"Esplosione": lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimi-ca che si autopropaga con elevata velocità;

”Fabbricato”: il complesso delle opere murarie e di finitura costituenti l'intera costruzione edile, esclusa l'area, sito nell’ubicazione indicata sul Modello A611. Sono compresi: a) i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrate; b) gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di con-

dizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, l'antenna e/o la parabolica centralizzate per la ricezione radiotelevisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, compresi moquette e parquet;

c) le dipendenze (quali centrale termica, box, cantine e simili), anche in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale, comprese le attrezzature spor-tive e da gioco, le piscine, i campi da tennis, ma esclusi giardini, parchi, alberi di alto fusto, stra-de private, palloni pressostatici e strutture similari;

d) le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici; e) le statue, le decorazioni, i mosaici, gli affreschi, le tinteggiature, le tappezzerie, tutti non aventi

valore artistico;

”Fissi ed infissi”: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fab-bricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha fun-zione secondaria di finimento o protezione;

”Franchigia”: la parte dell’indennizzo o del risarcimento liquidabile a termini di polizza che per cia-scun sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

”Incendio”: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

”Incombustibili”: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a mani-festazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;

”Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;

”Infiammabili”: a) gas combustibili; b) sostanze e prodotti non considerati esplodenti con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad

eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; c) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto d’infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 13 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

”Polizza”: il documento che prova l'assicurazione;

”Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’assicurazione;

”Primo rischio assoluto”: l’assicurazione senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;

“Quinquennio”: periodo di tempo la cui durata è pari a 1.826 giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

”Scoperto”: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo o sul risarcimento liquida-bile a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

”Scoppio”: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovu-to ad esplosione. Gli effetti del “gelo” e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

”Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

”Società”: l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.;

”Solai”: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fab-bricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

”Tetto”: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbri-cato dagli agenti atmosferici;

specifiche per il modulo Tutela Legale:

“Sinistro”: l’insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. specifiche per il modulo Assistenza:

“Assicurato”: il condominio nonché i condomini residenti nel fabbricato assicurato;

“Struttura Organizzativa”: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

“Condominio”: il fabbricato, compresi gli spazi adiacenti di sua pertinenza, situato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurato con polizza “Multirischi del fabbricato”;

“Prestazioni”: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato;

“Sinistro”: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.

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Condizioni Generali di Assicurazione

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 2 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

La polizza è costituita da:

le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A610;

le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;

la Scheda di Polizza - modello A611 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;

l’Allegato - modello A106 - valido per l’eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assi-curazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

1. Norme che regolano l'assicurazione in generale ........................................................................... pag. 3

2. Norme che regolano i Sinistri ......................................................................................................... pag. 5

3. Modulo Incendio ............................................................................................................................. pag. 9

4. Modulo Cristalli ............................................................................................................................... pag.14

5. Modulo Responsabilità Civile .......................................................................................................... pag.15

6. Modulo Tutela Legale ..................................................................................................................... pag.19

7. Modulo Assistenza ......................................................................................................................... pag.21

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 25 gennaio 2012 con atto n. 112297 del suo repertorio (raccolta n. 35333).

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 3 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che in-fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in-dennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codi-ce Civile.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccoman-data o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessa-zione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro (non operante quando il Contraente è un “consumatore” come defi-nito dalla legge 6/2/1996 n°52) Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione L’assicurazione scade alle ore 24.00 (ventiquattro) dell’ultimo giorno della durata indicata in polizza, salvo quanto disposto dall’art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Ai sensi del primo comma dell’art. 1899 del Codice Civile, qualora l’assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal con-tratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.

Art. 8 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all’assicurazione.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ed il Contraente hanno l'obbli-go di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 4 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla li-quidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con-senso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul Mod. A611; non operante per l’assicurazione Assistenza) Le somme e i massimali assicurati ed i relativi premi, i limiti di somma e i massimi risarcimenti sono sog-getti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul Mod. A611, corri-spondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del me-se di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analo-gamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare del 50% (cinquanta procento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adegua-mento della polizza con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della polizza stessa e le somme e i massimali assicurati, il premio, i limiti di somma e i massimi risarcimenti rimangono quelli ri-sultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Non sono soggette ad adeguamento le franchigie e le percentuali degli scoperti. Le disposizioni del presente articolo non sono valide per il Modello A612 Assistenza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 5 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO E CRISTALLI

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della So-

cietà secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile; 2) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre

giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno ed indicando il numero di polizza e l’Intermediario cui essa è assegnata;

3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

4) farne dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 giorni successivi, preci-sando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di dichiarazione all’Autorità: sussiste per il Modulo Cristalli solo in caso di dolo presumibile; non sussiste per i danni di cui:

all’art.30 (Oggetto dell’assicurazione) lettere d) sviluppo di fumi ed altri danni ivi previsti, e) fumo, f) caduta di aeromobili, g) onda sonica, h) urto di veicoli stradali o di natanti, i) rovina di ascensori e montacarichi;

alle Condizioni Particolari A) eventi atmosferici, C) sovraccarico di neve, D) garanzia plurima, E) danni da fuoriuscita e infiltrazione di acqua, F) spese per la ricerca e riparazione rotture ac-cidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, G) gelo, H) trabocchi, rigurgiti, occlusioni, infiltrazioni di acqua piovana, I) fenomeno elettrico;

5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore del-le cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose as-sicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L’inadempimento di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifica-zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui de-

signata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno della Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richie-sta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro-versi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre perso-ne, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribu-nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire

se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.13 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 6 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determina-zione del danno) delle presenti Norme;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.15 (Procedura per la valu-tazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta-to dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, nonché l'ammontare del danno sono ottenuti secondo i seguenti criteri: Modulo Incendio a) per l'attribuzione del valore del fabbricato assicurato si stima la spesa necessaria per la sua integra-

le costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area; b) l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per

riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art.21 (Limite massimo d’indennizzo) delle presenti Norme, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale inten-dendosi il valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a), al netto di un deprezzamento stabili-to in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuate, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) me-si dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del dan-no viene determinato allo stato d'uso, deducendo dal valore determinato in base alle stime di cui alla let-tera a) il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a) di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a) ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione o ripara-zione avvenute. Modulo Cristalli c) per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effet-

tivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose uguali, oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

d) l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo di ogni singola lastra danneggiata al netto del valore dei residui. Per le iscrizioni e decorazioni, qualora occupino più di una lastra, il valore delle stesse è ripartito tra le singole lastre proporzionalmente alla loro superficie.

Art. 18 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte in base all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) lettera a) delle presenti Norme, risulta che il valore del fabbricato assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il predetto valore risultante al momento del sinistro. Non si terrà conto del maggior valore del fabbricato rispetto alla somma assicurata, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci procento) della somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'ecce-denza rispetto al 10% (dieci procento).

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indenniz-zo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’art.33 (Esclusioni) lettera i) delle Norme che regolano il Modulo Incendio e dall’art.37 (Esclusioni) lettera i) delle Norme che regolano il Modulo Cristalli.

Art. 20 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sul fabbricato assicurato e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sini-

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Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 7 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

stro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e dalla Condizione Particolare D), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME RELATIVE AL MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre

giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, preceduto da tele-gramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, nonché il numero di polizza e l’Intermediario cui essa è assegnata;

b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della de-nuncia di sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecni-ci, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette ver-tenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di riva-lersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, en-tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte in base all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) lettera a) delle Norme che regolano i sinistri, risulta che il valore del fabbricato assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il predetto valore risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. Non si terrà conto del maggior valore del fabbricato rispetto alla somma assicurata, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci procento) della somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'ecce-denza rispetto al 10% (dieci procento).

NORME RELATIVE AL MODULO TUTELA LEGALE

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: a) darne immediato avviso scritto ad ARAG nel momento in cui ne ha avuto conoscenza, ai sensi del-

l'art.1913 del Codice Civile, indicando il numero di polizza e l'Intermediario cui essa è assegnata; b) fare pervenire in ogni caso ad ARAG nel più breve tempo possibile notizia di ogni atto a lui notificato.

Contemporaneamente all'avviso, l'Assicurato o il Contraente ha il diritto di indicare un unico legale resi-dente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di ta-le indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o ARAG, quest'ultima si intende de-legata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di inte-ressi con la Società e/o ARAG.

Art. 26 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione assicurativa L'Assicurato in caso di sinistro deve: a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, non-

ché indicare i mezzi di prova ed i documenti nonché, su richiesta, metterli a disposizione;

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Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 8 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fi-scali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre-sentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 27 - Gestione del sinistro Ricevuto l'avviso di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto ai sensi dell'art.25 (Ob-blighi in caso di sinistro e libera scelta del legale) delle presenti Norme. Non è assicurato l’ulteriore incari-co ad altri legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. L'assicurazione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo. Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza la preventiva autorizzazione di ARAG. La nomina di un eventuale perito di parte viene concordata con ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali e periti. ARAG, così come la Società, non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Le operazioni di esecu-zione forzata vengono limitate a due tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato, ARAG e la Società, è in facoltà delle Parti demandare la decisione, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presi-dente del Tribunale competente a norma di legge. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 28 - Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spet-tano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate trans attivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo al numero verde:

800 - 25.34.17 oppure al numero di Milano:

02 - 58.28.62.10 oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

o un fax al numero:

02 - 58.47.72.01 In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. il nome e cognome; 3. il numero di polizza preceduto dalla sigla NASF; 4. l'indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è neces-sario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà diret-tamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 9 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

MODULO INCENDIO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 29 - Delimitazione dell’assicurazione Le presenti norme nonché il premio del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del Contraente che il fabbricato: è costruito, per almeno 9/10 dell’area coperta, con strutture portanti verticali, pareti esterne e man-

to del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti. E' consentito non considerare: a) i materiali di costruzione relativi ad una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non su-

peri 1/10 dell’area coperta del fabbricato stesso; b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne se la superficie da essi occupata non ecce-

de 1/10 della superficie totale delle pareti stesse; nel caso tali materiali siano costituiti da mate-ria plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza è aumentata ad 1/3;

c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;

è adibito per almeno 3/4 della superficie coperta complessiva dei piani ad abitazioni civili e/o uffici. Nella rimanente porzione di 1/4 della superficie coperta complessiva dei piani non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, indu-strie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche, sale da ballo e night, ambasciate, con-solati e sedi o sezioni di partiti politici.

Ai fini del computo dell’area coperta del fabbricato si tiene conto di tutti i piani, compresi quelli sotterra-nei, ma escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile.

Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, direttamen-te causati da: a) INCENDIO, compresi i guasti causati per ordine delle Autorità, nonché quelli causati dall'Assicurato

e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; b) FULMINE; c) ESPLOSIONE E SCOPPIO, non causati da ordigni esplosivi; d) SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia

elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroni-che, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché tutti conseguenti agli eventi previsti nel presente Modulo e che abbiano colpito il fabbricato assicu-rato oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esso;

e) FUMO fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nel fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

f) CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose trasportate da essi; g) ONDA SONICA determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; h) URTO DI VEICOLI STRADALI O DI NATANTI non appartenenti né in uso all’Assicurato o al Contraen-

te, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; i) ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura acci-

dentale dei relativi congegni, purché non dovuti ad usura o carenza di manutenzione; j) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI A FISSI ED INFISSI relativi ai vani di uso comune del fabbricato as-

sicurato, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. L’assicurazione è prestata a primo ri-schio assoluto fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600 (duemilaseicento) per ciascun perio-do di assicurazione.

La Società inoltre rimborsa, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato, accertata da parte dell'Azienda di distribuzione del gas e comportante da parte di quest’ultima il blocco della erogazione, le spese sostenute esclusivamente per: la riparazione o sostituzione delle tubazioni e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla disper-

sione del gas; la demolizione e il ripristino delle sole parti di fabbricato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni

di cui al punto precedente. Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle di cui sopra, necessarie per rendere conformi detti impianti alle normative vigenti. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5 (cinque) per mille della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) e il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun periodo di assicurazione, e con applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per sinistro.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 10 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Art. 31 - Dolo e colpa grave Sono compresi i danni derivanti dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve ri-spondere a norma di legge, escluso però il dolo: del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'Assicurato stesso con lui convi-

venti, se l'Assicurato è una persona fisica; dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori, se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 32 - Anticipo indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di eventuali enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta procento) dell'importo mi-nimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte con-testazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in alme-no euro 100.000 (centomila). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà co-munque essere superiore a euro 200.000 (duecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Essendo l'assicurazione stipulata in base al "valore di costruzione a nuovo", la determinazione dell'ac-conto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà de-terminato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Art. 33 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è pre-

stata l'assicurazione; b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito com-

merciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

c) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usu-ra, corrosione o difetti di materiale;

d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'as-sicurazione;

e) causati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali; f) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,

invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; g) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti; h) causati da esplosione o emanazione di calore o da trasformazioni od assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nuclea-re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

i) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul mod. A611) A) Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti, nonché i danni di bagna mento verificatisi all'interno del fabbricato - escluso il suo contenuto - av-venuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni: a) causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione d'acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 11 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

gelo, sovraccarico di neve; valanghe, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da:

recinzioni, cancelli, cavi aerei, camini, pannelli solari, targhe, insegne, antenne e consimili instal-lazioni esterne;

enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; arredi da giardino, tende e tendoni, nonché cose mobili poste all'aperto; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche

se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o pla-stica e quanto in essi contenuto;

vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e fibrocemento.

L’assicurazione è prestata con un limite di indennizzo per evento e per ciascun periodo di assicurazione pari all'80% (ottanta procento) della somma assicurata con l’applicazione di una franchigia di euro 260 (duecentosessanta) per singolo sinistro. Le Parti hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione pre-stata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

B) Eventi socio-politici La Società indennizza: a) a parziale deroga dell’art.33 (Esclusioni) lettera f) delle Norme che regolano il presente Modulo, i

danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, direttamente da in-cendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;

b) gli altri danni materiali causati al fabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi -, anche se di proprietà di terzi, direttamente da persone (dipendenti o non dell'Assicurato o del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato - esclusi fissi ed infissi - dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. La Società non indennizza i danni: di imbrattamento; di furto; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qua-

lunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; a tende e tendoni.

L’assicurazione vale anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla lettera b) anche se verifi-catisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 10% (dieci procento) col minimo di euro 520 (cinquecentoventi) per singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione un importo superiore all’80% (ottanta procento) della somma assicurata. Le Parti hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione pre-stata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

C) Sovraccarico di neve La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. La Società non indennizza i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente condizione particolare; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; d) ai fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente

condizione particolare; e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneg-

giamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 12 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento), con il minimo di euro 2.600 (duemilaseicento) per singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà per uno più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione un im-porto superiore al 50% (cinquanta procento) della somma assicurata.

D) Garanzia plurima La Società indennizza altresì, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del

sinistro fino alla concorrenza del 10% (dieci procento) dell'indennizzo col massimo di euro 52.000 (cinquantaduemila) per singolo sinistro;

b) le spese ed onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in confor-mità del disposto dell'art.15 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i si-nistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque procento) dell'indennizzo, col massimo di euro 5.200 (cinquemiladuecento);

c) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od occupato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ri-pristino, non oltre il limite di un anno e fino alla concorrenza di una somma pari al 10% (dieci pro-cento) del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari danneggiate. I locali occupati dall'Assicurato proprietario vengono compresi in garanzia per l'importo della pigio-ne presumibile ad essi relativa;

d) i danni subiti dagli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e utilizzazione di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato e siano posti a carico dell’Assicurato dagli Enti fornitori fino alla concorrenza di euro 2.600 (duemilaseicento) per ciascun periodo di assicurazione;

e) le spese per il rimpiazzo del combustibile degli impianti di riscaldamento o di condizionamento del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo di euro 2.600 (duemilaseicento) per cia-scun periodo di assicurazione.

E) Danni da fuoriuscita ed infiltrazione di acqua La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici,

di riscaldamento o di condizionamento, tutti di pertinenza del fabbricato assicurato; infiltrazioni di acqua piovana per intasamento delle gronde e dei pluviali, tutti di pertinenza del fab-

bricato assicurato, causato da grandine o neve. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con appli-cazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro salvo diverso e maggiore importo indi-cato sul Mod. A611. Per i danni a locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali, si applica uno sco-perto del 10% (dieci procento) col minimo di euro 100 (cento). La Società non indennizza: a) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo; b) i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature; c) i danni causati da rotture degli impianti automatici di estinzione; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

F) Spese per la ricerca e riparazione rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igie-nici, di riscaldamento o di condizionamento In caso di danno da fuoriuscita di acqua, indennizzabile a termini della Condizione Particolare E) in quan-to operante, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostitu-zione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristi-no di parti del fabbricato, fino alla concorrenza di un importo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque promille) della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) ed il massimo di euro 10.000 (dieci-mila). L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sini-stro salvo diverso e maggiore importo indicato sul Mod. A611. Sono comprese le spese di ricerca, riparazione e sostituzione per danni derivanti o relativi a impianto di riscaldamento realizzato con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei pavimenti o nei solai esclusivamente a condizione che l’anno di costruzione del fabbricato o di ristrutturazione integrale di detto impianto di riscaldamento sia posteriore all’anno 2000 e, in ogni caso, che lo stesso impianto non abbia, all’epoca del sinistro, vetustà maggiore di 20 (venti) anni.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 13 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

G) Gelo La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento causati da gelo. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi rac-cordi causate dal gelo sono indennizzabili se è operante la Condizione Particolare F) nei limiti del-l’importo e con l’applicazione della franchigia previsti dalla stessa Condizione Particolare. La Società non indennizza i danni: a) conseguenti a rottura degli impianti interrati od installati all’esterno del fabbricato; b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (qua-

rantotto) ore consecutive prima del sinistro. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo per ciascun periodo di assicurazione pari al 5%º (cinque promille) della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) ed il massimo di euro 5.200 (cinquemiladuecento), con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. H) Trabocchi, rigurgiti, occlusioni, infiltrazioni di acqua piovana La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da fuoriuscita di acqua a seguito di: a) traboccamento, intasamento, occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizio-

namento; b) rigurgito di fognature proprie del fabbricato assicurato e poste all’interno dello stesso; c) infiltrazione di acqua piovana e acqua di disgelo attraverso brecce o lesioni verificatesi improvvisa-

mente nel tetto anche se per effetto del gelo e/o per sovraccarico da neve. La Società non indennizza i danni: causati da umidità e stillicidio; avvenuti in seguito ad assestamenti del fabbricato; derivanti da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo per ciascun periodo di assicurazione di euro 5.200 (cinquemiladuecento) e con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. I) Fenomeno elettrico La Società, a parziale deroga di quanto previsto all'art.33 (Esclusioni) lettera d) delle Norme che regolano il presente Modulo, indennizza i danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico ad impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, al bruciatore dell’impianto centralizza-to o autonomo di riscaldamento, ai cancelli elettrici, purché tutti posti al servizio comune del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica. La Società non indennizza i danni: dovuti ad usura, manomissione o a carenza di manutenzione; verificatisi durante operazioni di collaudo e prova; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza; dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.200 (cin-quemiladuecento) per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (centocinquanta) per singolo sinistro.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 14 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

MODULO CRISTALLI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI Art. 34 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualun-que causa, escluse quelle previste dall'art.37 (Esclusioni) del presente Modulo, di lastre di cristallo, mezzo-cristallo, vetro anche stampato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato. Sono comprese le rotture: determinate da colpa, anche grave, dell'Assicurato o del Contraente; determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a

norma di legge, escluso però il dolo: del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'Assicurato stesso con lui con-

viventi, se l'Assicurato è una persona fisica; dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori, se l'Assicurato è una persona giuridica;

verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;

verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; causate da uragani, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria.

La Società non indennizza i danni a: a) lucernari, targhe, iscrizioni ed insegne; b) lastre aventi speciale valore artistico o di affezione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. In caso di sinistro il limite di indennizzo per singola lastra è pari a euro 1.000 (mille). Art. 35 - Forma dell'assicurazione L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Art. 36 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro, ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso nei confronti del terzo responsabile. Art. 37 - Esclusioni L'assicurazione non comprende le rotture: a) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei locali; b) di lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente assicurazione, non fossero integre ed

esenti da difetti; c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti

del fabbricato; d) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; e) derivanti da lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; f) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate; g) causate da incendio, scoppi, esplosioni, fulmine, gelo, onda sonica determinata da aeromobili in mo-

to a velocità supersonica; h) delle sorgenti luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito; i) causate con dolo dell’Assicurato o del Contraente; j) causate da atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione; k) causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti; l) causate da esplosione o emanazione di calore o da trasformazioni od assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nuclea-re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 15 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 38 - Oggetto dell'assicurazione A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-mente cagionati a terzi, compresi i locatari, per: morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose e animali;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla con-duzione delle sue parti comuni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne e/o paraboliche per la ricezione radiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrez-zature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50, palloni pressostatici e strutture similari. Sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune; in tal caso sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui ai Moduli Incendio e Cristalli. B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli ob-blighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del decreto legislativo 23

febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e addetti al ser-vizio del fabbricato assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. L’assicurazione è prestata con una franchigia di euro 2.600 (duemilaseicento) per sinistro e per persona.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 39 - Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente

od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimi-

tata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione

di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti non-ché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 40 - Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) prodotti da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

b) alle cose e agli animali che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; c) da furto; d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole

o di servizio; e) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato assicurato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie,

commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;

f) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente al-le disposizione in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, nonché quelli de-rivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 16 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

g) derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial-mente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

h) i sinistri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza di amianto o dall’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

i) conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo; j) conseguenti ad interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; k) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in gene-

re di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; l) a cose e animali dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; m) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; n) a condutture ed impianti sotterranei.

2. L’assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per: a) le malattie professionali; b) i sinistri derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; c) i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati

artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovve-ro da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

d) i sinistri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza di amianto o dall’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Art. 41 - Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza sia per l’assicurazione R.C.T. che R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicu-rati fra di loro. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod. A611) L) Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera a) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende i danni a cose e animali prodotti da spargimenti di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, esclusi quelli interrati, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. La Società non risponde dei danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. Rimane convenuto che la Società non pagherà somma maggiore di euro 26.000 (ventiseimila), qualunque sia il massimale assicurato, per i danni a cose contenute in locali adibiti a: a) musei; b) archivi anche magnetici; c) farmacie; d) pelliccerie; e) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicali. M) Caduta neve L’assicurazione comprende i danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamen-te dal tetto del fabbricato assicurato, compresi i danni a veicoli in genere. N) Parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni A parziale deroga dell'art.38 (Oggetto dell’assicurazione) lettera A) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà di parchi, alberi di alto fusto, attrez-zature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura, tutti di pertinenza del fabbricato as-sicurato, con esclusione dei danni conseguenti ad abbattimento di piante. O) Danni da interruzioni o sospensioni di attività A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera d) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indenniz-zabile a termini di polizza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 17 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a euro 52.000 (cinquantaduemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento) con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento) per singolo sinistro. P) Danni da inquinamento accidentale A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera h) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o co-munque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a euro 52.000 (cinquantaduemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento) con il minimo di euro 520 (cinquecentoventi) per singolo sinistro. Q) R.C.T. da conduzione degli appartamenti di civile abitazione e/o uffici La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori degli appartamenti del fabbricato assicurato, adibiti a civile abitazione e/o ad uffici, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sen-si di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a ter-zi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza della condu-zione degli appartamenti stessi e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni del fabbricato del-le normali attività familiari e/o di ufficio. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al conduttore da fatto dei familiari conviventi. A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera a) delle Norme che regolano il presente Modulo l’assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento d’acqua con l’applica-zione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. La Società non risponde dei danni: a cose contenute in locali interrati o seminterrati; arrecati all’appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro.

Rimane convenuto che la Società non pagherà somma maggiore di euro 26.000 (ventiseimila), qualunque sia il massimale assicurato, per i danni a cose contenute in locali adibiti a: a) musei; b) archivi anche magnetici; c) farmacie; d) pelliccerie; e) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicali. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 39 (Delimitazione dell’assicurazione) e 40 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano il presente Modulo se non derogate dalla presente Condizione Particolare. In nessun caso la Società pagherà per ciascun periodo di assicurazione somma maggiore del massimale assicurato per uno o più sinistri. R) Responsabilità civile dell’amministratore del condominio assicurato La Società si obbliga a tenere indenne l’amministratore dello stabile condominiale assicurato (art.1130 del Codice Civile), purché l’attività sia svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge, quale civilmente responsabile: a) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai condomini dello stabile assicurato in conse-

guenza dell’attività da lui svolta ai sensi di legge e del mandato ricevuto, comprese le sanzioni di na-tura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai condomini stessi, e compresi i danni derivanti da perdi-ta, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, anche se conseguenti a furto, rapina o incendio;

b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini dello stabile assicurato, in conseguenza dell’attività da lui svolta ai sensi di legge e del mandato ricevuto e, ai soli condomini e loro familiari, in relazione alla conduzione dello studio professionale.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 5.200 (cinquemiladuecento) per evento e per ciascun periodo di assicurazione con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci pro-cento) con il minimo di euro 260 (duecentosessanta) per ciascun singolo sinistro. Per i danni conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe e ammende il massimale suindicato si intende ridotto a euro 2.600 (duemilaseicento). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione. L’assicurazione non vale per: le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al

portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 18 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

i danni conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell’amministratore; i danni a cose e animali in consegna o custodia o comunque detenute dall’amministratore.

L’assicurazione è valida esclusivamente se il fabbricato assicurato è un condominio. Se l’amministratore, contemporaneamente alla presente polizza e per lo stesso rischio, ha in corso altra polizza, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme e/o massimali pre-visti da tale altra polizza. S) Committenza lavori edili di lunga durata A parziale deroga dell’art. 40 (Rischi esclusi dall’assicurazione) punto 1 lettera f) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale com-mittente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente alle dispo-sizione in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili. L’assicurazione opera sempreché: l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008; dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così

come definite dall’art. 583 del Codice Penale.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 19 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

MODULO TUTELA LEGALE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Premessa La Società si avvale per la gestione dei sinistri della Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Dire-zione per l’Italia con sede in Verona (C.A.P. 37135), Viale del Commercio 59, Tel.045/8290411, Telefax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 42 - Oggetto dell’assicurazione Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, di seguito indicate, conse-guenti ai rischi di cui all'art.43 (Delimitazione dell’assicurazione) del presente Modulo: le spese per l'intervento di un legale; gli onorari per l’intervento di periti di parte, purché concordato con ARAG ai sensi dell’art.27 (Ge-

stione del sinistro) delle Norme che regolano i sinistri, e gli onorari di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;

le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da ARAG o quelle di

soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Art. 43 - Delimitazione dell’assicurazione L'assicurazione vale a tutela dei diritti del Contraente per: a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata al-

l’amministratore ed ai condomini per le loro responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

b) l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose e animali subiti per fatti illeciti di terzi. La ga-ranzia viene estesa all’amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al-l’immobile assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 260 (duecentosessanta) e infe-riore a euro 52.000 (cinquantaduemila);

d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri di-pendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dell’immobile assicurato;

e) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a euro 260 (duecentosessanta) ed inferiore a euro 52.000 (cinquanta-duemila), o controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o di norme di legge;

f) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza l’assicurazione viene prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 44 - Esclusioni L’assicurazione non vale: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di ter-

rorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di so-stanze radioattive;

d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrut-

turazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia; i) per controversie tra condomini; j) per controversie nei confronti della Società.

Art. 45 - Decorrenza dell’assicurazione L’assicurazione vale, se si tratta di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali nonché di procedi-mento penale, per i sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza. In tutte le restanti ipotesi l’assicurazione è limitata ai sinistri insorti trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 20 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

Per insorgenza del sinistro si intende: a) per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il di-

ritto al risarcimento; b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe

incominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimen-to alla data della prima violazione. L’assicurazione non vale per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della presente polizza fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifi-cazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o

fatto. In tali ipotesi, l’assicurazione ed il relativo massimale, vengono ripartiti tra tutti gli assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 46 - Limiti territoriali Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedi-mento penale, l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio di tutti i Paesi europei, non-ché nel territorio degli Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo sempreché il foro competen-te, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi, l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio della Repubblica Ita-liana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 21 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

ASSICURAZIONE ASSISTENZA FABBRICATO PRESTAZIONI

Art. 47 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Or-ganizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento od infiltrazione nel condominio provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di

tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancanza d'acqua nel condominio che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente

erogatore; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del condominio, provocato da ottu-

razione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. Sono esclusi: per i casi a) e b):

i guasti e le otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);

le rotture delle tubature esterne all’area perimetrale del condominio e i danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;

per il caso c): la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Art. 48 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del condominio stesso per guasti agli interruttori di accen-sione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. Sono esclusi gli interventi dovuti a: corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali del condominio a monte del contatore.

Art. 49 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Or-ganizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodope-ra fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano comunque a ca-rico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. La prestazione è operante per i seguenti casi: furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile

l'accesso ai locali del condominio; scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funziona-

lità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del condominio.

Art. 50 - Invio di un sorvegliante Qualora a seguito di un incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito il condominio, si renda necessaria la vigilanza del condominio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza del condominio. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttu-ra Organizzativa e l’istituto di Vigilanza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 22 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 51 - Limite di fornitura delle prestazioni Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte ciascuna per anno assicurativo.

Art. 52 - Validità delle prestazioni Tutte le prestazioni s’intendono valide esclusivamente per interventi riguardanti le parti comuni del con-dominio.

Art. 53 - Abitazioni di terzi/parti di proprietà comune Gli interventi su abitazione di terzi e/o su parti di proprietà comune del condominio saranno effettuati so-lo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione condominiale e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Art. 54 - Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi la caratteristica di calamità naturale o fenomeni di tra-

smutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle ato-miche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato.

Art. 55 - Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 56 - Circostanze fortuite od imprevedibili La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ri-tardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Art. 57 - Diritto alle assistenze Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

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Fascicolo Informativo Multirischi Fabbricato pag. 1 di 2 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La/Vi informiamo sull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le or-dinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamen-to delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e pro-cedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività uti-lizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell’interessato Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10).

Per l’esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Respon-sabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [email protected] (nota 11).

NOTE

1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano

trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; rias-sicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; at-tività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associa-tivi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma l, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

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Fascicolo Informativo Multirischi Fabbricato pag. 2 di 2 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.04/2015

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'in-vito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmis-sione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d’informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recu-pero crediti (vedi tuttavia anche nota 9);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguen-

te ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e con-

seguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo

diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicu-rati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte

verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assi-curati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

assicurazioni trasporti: o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste,

per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti stru-mentali alle suddette attività;

assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione

di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati posso-no essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consor-tile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assi-curazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gaz-zetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicura-zioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;

- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Na-zionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatarii delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, con-

servazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru-zione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione or-ganizzativa (v. nota 7, terzo trattino).

10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle catego-rie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [email protected]. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

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2015

Sede Legale in via G.B. Cassinis, 21 20139 Milano Direzione Generale in via XXV Aprile, 2 20097 San Donato Milanese (MI) Tel. 02 51 60 31 - Fax 02 51 46 34 [email protected] www.nationalesuisse.it

Nationale Suisse S.p.A. - Società del Gruppo Helvetia Società con unico Socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia Capitale sociale 12.000.000 euro i.v. - R.E.A. di Milano n° 585006 Albo Imprese n° 1.00038 - Albo Gruppi Assicurativi n° 031 Partita IVA e Codice Fiscale n° 01851070159 Imp. aut. all’esercizio Assic. con D.M. 6-10-72 (G.U. 20-10-72 n. 274)

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HOME INSURANCE

In base a quanto disciplinato dal Provvedimento IVASS n.7/2013, dal 1° novembre 2013 il Contraente ha facoltà di ottenere, mediante processo di “auto registrazione”, le credenziali di accesso ad apposita area riservata, tramite la quale gli è possibile consultare una serie di informazioni relative alle sue polizze, accedendo dalla home page del sito internet della Società all’indirizzo www.nationalesuisse.it, “area clienti” e seguendo le istruzioni ivi riportate.

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Nota Informativa

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 2 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Sommario

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

7. Premi

8. Rivalse

9. Diritto di recesso

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

11. Legge applicabile al contratto

12. Regime fiscale

13. Informazioni in corso di contratto

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo

15. Reclami

16. Arbitrato

GLOSSARIO

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 3 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Nota Informativa La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (già ISVAP), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Denominazione sociale e forma giuridica dell’impresa di assicurazione L'impresa di assicurazione – denominata nel seguito “Società” – è Nationale Suisse S.p.A., società con unico socio, appartenente al Gruppo Helvetia, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il numero 031, e soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia.

Sede legale La Sede legale e operativa è in Italia in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

Recapito telefonico, sito internet e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata tel. 02 53511, www.nationalesuisse.it, [email protected], [email protected]

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni La Società è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del 6 ottobre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 274 del 20 ottobre 1972 ed iscritta all’albo delle imprese di assicura-zione con il numero 1.00038.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Società (dati relativi al bilancio 2014)

Patrimonio netto L’ammontare del patrimonio netto della Società è pari a 15,0 milioni di euro, di cui 12,0 milioni di euro relativi al capitale sociale e 3,0 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità L’indice di solvibilità, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente (quest’ultimo calcolato in funzio-ne dei premi incassati o dell’onere dei sinistri), è pari a 1,32. Si precisa che il margine di solvibilità disponibile è rappresentato dal patrimonio netto della Società al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende: a) il capitale sociale versato; b) le riserve legali e le riserve statutarie e facoltative, non destinate a copertura di specifici impegni; c) gli utili dell'esercizio e degli esercizi precedenti portati a nuovo, al netto dei dividendi da pagare; d) le perdite dell'esercizio e degli esercizi precedenti portate a nuovo.

Si rinvia al sito internet della Società per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Infor-mativo non derivanti da innovazioni della normativa contrattuale.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Durata e rinnovo del contratto La polizza prevede il tacito rinnovo a scadenza e pertanto, in assenza di disdetta, si rinnova automatica-mente – ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza del contratto – per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art.1901, 2° comma, del Codice Civile.

AVVERTENZA Il Contraente può dare disdetta alla Società inviando comunicazione a quest’ultima almeno 30 giorni prima della scadenza (originaria o rinnovata) del contratto mediante lettera raccomandata, così come in-dicato all’articolo “Proroga dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 4 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Modulo incendio

La polizza Multirischi fabbricato indennizza i danni alla proprietà immobiliare, destinata ad abitazione ci-vile e uffici.

La garanzia di base – sempre operante – copre i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio. Sono compresi in garanzia anche i danni ai locali e al contenuto derivanti da:

Implosione Fumo fuoriuscito dagli impianti per la produzione di calore, a seguito di guasto Caduta di aeromobili, Onda sonica Urto di veicoli stradali o di natanti Rovina di ascensori o di montacarichi Guasti cagionati dai ladri a fissi e infissi (relativi ai vani di uso comune) Spese per la ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas

È possibile però estendere la copertura assicurativa, attivando le seguenti condizioni particolari previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

Eventi atmosferici (tromba d’aria, uragano, bufera, tempesta, grandine) Eventi socio-politici (atti dolosi, atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio) Sovraccarico di neve Garanzia plurima:

Spese per demolizione e sgombero macerie Pigioni non percepibili Spese ed onorari di competenza del perito Danni subiti da impianti e apparecchi di misura per gas, luce, acqua Spese per rimpiazzo combustibile

Fuoriuscita di acqua condotta Spese per ricerca e riparazione dei guasti a seguito di fuoriuscita di acqua condotta Gelo (fuoriuscita acqua per rotture condutture causate da …) Trabocchi, rigurgiti e infiltrazioni di acqua piovana Fenomeno elettrico

Per ulteriori aspetti di dettaglio della garanzia si rimanda al Modulo Incendio delle Condizioni Generali di Assicurazione.

AVVERTENZA L’assicurazione è prestata con dei limiti per tipo di danno; sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno; si precisa in merito che la franchigia è la parte di danno che rima-ne a carico dell'Assicurato: è sempre espressa in cifra fissa (o in percentuale della somma assicurata) a dif-ferenza dello scoperto, che corrisponde a un importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dall'indennizzo e rimane a carico dell'Assicurato.

Assicurazione Limite di indennizzo Franchigia Scoperto Guasti cagionati da ladri a fissi e infissi € 2.600 per anno assicurativo Eventi atmosferici 80% somma assicurata € 260 - Eventi socio-politici 80% somma assicurata - 10% min. € 520 Sovraccarico di neve 50% somma assicurata - 10% min. € 2.600 Spese per la ricerca e riparazione del guasto in caso di dispersione di gas

5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. € 5.000

€ 100

Spese per demolizione e sgombero macerie 10% indennizzo – max. € 52.000 - - Pigioni non percepibili 10% somma assicurata per singola

unità immobiliare danneggiata - -

Spese ed onorari di competenza del perito 5% indennizzo – max. € 5.200 - -

Danni subiti da impianti e apparecchi di misura per gas, luce, acqua

max. € 2.600 per anno assicurativo - -

Spese per rimpiazzo combustibile max. € 2.600 per anno assicurativo - - Fuoriuscita di acqua condotta € 100 10% min. € 100 (locali interrati

o semi interrati adibiti ad attività artigiane o commerciali)

Spese per la riparazione dei guasti a seguito di fuoriuscita di acqua condotta

5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. €10.000

€ 100 -

Gelo 5‰ somma assicurata min. € 1.000 – max. €5.200

€ 100 -

Trabocchi, rigurgiti, infiltrazioni acqua piovana max. € 5.200 € 100 - Fenomeno elettrico max. € 5.200 € 150 -

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 5 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Esempio n. 1 Danni da sovraccarico di neve: 80.000 euro Somma assicurata alla partita “Fabbricato”: 1.000.000 euro Limite di indennizzo: 50% della somma assicurata (1.000.000 x 50%)= 500.000 euro Scoperto del 10% con il minimo di euro 2.600 Somma indennizzata: 80.000 x 10% = 8.000 euro 80.000 - 8.000= 72.000 euro

Esempio n. 2 Danni da fuoriuscita di acqua condotta: 10.000 euro Somma assicurata alla partita “Fabbricato”: 1.000.000 euro Franchigia: 100 euro Somma indennizzata: 10.000 - 100 = 9.900 euro

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Incendio.

Assicurazione parziale – Regola proporzionale Per ottenere un indennizzo completo contro i danni da incendio è necessario assicurare correttamente il valore del fabbricato. Infatti, in caso di sottoassicurazione, quando cioè la somma assicurata in polizza è inferiore al valore effettivo del bene al momento del sinistro, l’assicuratore riduce l’indennizzo in modo proporzionale: l’assicurato in questo caso non ha coperto interamente il valore del bene, quindi si assu-me in proprio il rischio per la parte che eccede la somma assicurata in polizza. Si rimanda per ulteriori approfondimenti all’articolo “Assicurazione parziale” delle Condizioni Generali di Assicurazione. Al fine di chiarire le modalità di applicazione dell’assicurazione parziale si riporta di seguito un esempio.

Esempio Valore del fabbricato al momento del sinistro: € 400.000 Valore assicurato in polizza: € 200.000 Danno da incendio: € 100.000 Somma indennizzata: € 50.000 euro (pari al rapporto tra il valore del fabbricato al momento del sinistro e la somma assicurata)

Si segnala che, comunque, in polizza è prevista una tolleranza del 10% per il cui dettaglio si rinvia all’articolo “Assicurazione parziale” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Modulo cristalli L’assicurazione Cristalli rimborsa le spese sostenute per la sostituzione delle lastre relative a ingressi, scale e ad altri vani ad uso comune, dovuta a rotture derivanti da qualsiasi evento non espressamente escluso, fino alla concorrenza di euro 1.000 per singola lastra.

AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assi-curazioni all’articolo “Esclusioni” del Modulo Cristalli.

Modulo responsabilità civile Con questa assicurazione la Società tiene indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali indicati in polizza, di quanto quest’ultimo è tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti riguardanti la proprietà del fabbricato e la conduzione delle parti comuni nonché per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro.

AVVERTENZA Sono esclusi infine dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assi-curazioni all’articolo “Esclusioni” del Modulo Responsabilità civile.

A solo titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito è elencata una serie di fattispecie assicurate:

Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) Proprietà del fabbricato e conduzione delle relative parti comuni Esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione Proprietà di antenne e paraboliche Proprietà di spazi adiacenti, anche tenuti a giardino

Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) L'assicurazione tiene indenne l’Assicurato da quanto è tenuto a pagare quale civilmente responsabile: A) per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro (purché in regola con gli adempimenti dell’assicura-

zione obbligatoria) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS;

B) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al punto A) cagionati ai prestatori di la-voro per infortuni da cui sia derivata la morte o l’invalidità permanente.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 6 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

È possibile poi estendere la garanzia attivando le seguenti condizioni particolari: Responsabilità civile per danni da interruzione o sospensione di attività Responsabilità civile per danni da inquinamento accidentale Responsabilità civile della committenza per lavori edili di lunga durata Responsabilità civile per danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne Responsabilità civile per danni provocati da caduta di neve Responsabilità Civile dell’amministratore del condominio assicurato Responsabilità Civile da conduzione degli appartamenti adibiti a civile abitazione e/o uffici Responsabilità Civile da proprietà e conduzione di parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e

per giochi, recinzioni.

AVVERTENZA L’assicurazione è prestata con limitazioni per tipo di danno; sono previsti inoltre scoperti e franchigie a fronte di particolari fattispecie di danno.

Assicurazione Limite di risarcimento Franchigia Scoperto Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro - € 2.600 - Danni da interruzione o sospensione di attività max. € 52.000 per anno assicurativo - 10% min. € 1.500 Danni da inquinamento accidentale max. € 52.000 per anno assicurativo - 10% min. € 520 Danni da spargimento di acqua o rigurgito di fogne

max. € 26.000 per musei, archivi, farmacie, pelliccerie, depositi/negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica e medicali.

€ 100 -

Responsabilità Civile dell’amministratore del condominio assicurato

€ 5.200 per sinistro e anno assicurativo € 2.600 per danni di natura fiscale

- 10% min. € 260

Responsabilità Civile da conduzione di apparta-menti adibiti a civile abitazione e/o uffici

max. € 26.000 per musei, archivi, farmacie, pelliccerie, depositi/negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica e medicali.

€ 100 per danni

d’acqua

-

Assicurazione tutela legale Il contratto assicura, in collaborazione con ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia, la Tutela legale dell’Assicurato nella difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, per fatti inerenti all’immobile e alle singole unità immobiliari (a solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito sono elencate una serie di prestazioni assicurate): Recupero dei danni alle cose per fatto illecito di terzi Assistenza legale in controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali proprie o di terzi Assistenza legale in controversie relative a rapporti di lavoro con addetti alla custodia dell’immobile Assistenza legale in controversie per recupero di quote di spese condominiali di condomini morosi Assistenza legale in controversie relative a diritti reali Difesa penale per delitto colposo o contravvenzione

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Tutela legale.

Assicurazione assistenza All’assicurazione per la proprietà immobiliare è possibile abbinare un insieme di servizi focalizzati all’aiuto dell’Assicurato in caso di emergenza, mediante invio di un idraulico, di un elettricista, di un fab-bro, invio di un sorvegliante in caso di danno al fabbricato provocato da incendio, esplosione, scoppio, atto vandalico, furto o danno d’acqua.

AVVERTENZA Sono esclusi dalla copertura assicurativa tutti gli eventi elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazio-ne all’articolo “Esclusioni” del Modulo Assistenza.

5. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità È assolutamente necessario che all’atto della stipulazione del contratto il Contraente fornisca risposte precise e veritiere alle domande circa lo stato del rischio e sui propri precedenti assicurativi.

AVVERTENZA Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valuta-zione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione così come espressamente indicato al-l’articolo “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 7 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

6. Aggravamento e diminuzione del rischio

Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata, di ogni aggravamento del rischio. Si rimanda al relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione di quanto sopra. A titolo esemplificativo, determinano aggravamenti del rischio, rispettivamente per le assicurazioni in-cendio e responsabilità civile, i seguenti eventi: apertura di un deposito di infiammabili nel fabbricato; repentino peggioramento delle condizioni di statica e manutenzione del fabbricato (aumenta il ri-

schio di richieste di risarcimento per danni da rovina di edifici).

Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l’Assicurato ha facoltà di comunicare la variazione intervenuta alla Società e il diritto di vedere ridotto il premio da parte di quest’ultima, secondo le modalità indicate al re-lativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Premi L’assicurazione è il contratto con il quale la Società, verso pagamento di un premio, si obbliga a inden-nizzare l’Assicurato, entro i limiti convenuti, per i danni a esso prodotti da un sinistro, ovvero a tenere indenne l’Assicurato, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, di quanto questi deve pa-gare ad un terzo. Il premio, consistente in una somma di denaro, è l’oggetto della prestazione del Con-traente e costituisce il corrispettivo della prestazione, al verificarsi del sinistro, della Società.

Nel caso in cui la polizza sia collocata a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di ap-palto pubblico di servizi in base al “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in at-tuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (D.Lgs. n. 163/2006), la Società, al fine di non incorrere nella nullità dei contratti stessi, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, impegnandosi ad effettuare ogni transazione inerente il con-tratto di appalto attraverso conto corrente dedicato. Si precisa che l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento

Periodicità di pagamento del premio Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicura-zione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento. Il pagamento del premio viene effettuato all’atto della conclusione del contratto e per tutta la sua durata ad ogni ricor-renza annuale della data di decorrenza.

Modalità di versamento del premio Il pagamento del premio annuo avviene presso gli uffici della Società ovvero presso l’Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite: bonifico bancario sul conto corrente intestato all’Intermediario; assegno non trasferibile intestato all’Intermediario; bollettino postale sul conto corrente intestato all’Intermediario; contanti, fino ad un massimo di 750 euro annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Frazionamento del premio In alternativa al pagamento del premio con periodicità annuale, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale. In tal caso il pagamento del premio, gravato dall’addizionale di frazionamento del 3%, viene effettuato ad ogni ricorrenza semestrale della data di decorrenza.

AVVERTENZA È facoltà dell’Intermediario applicare sconti di premio nei limiti dell’autonomia riconosciutagli dalla Società.

8. Rivalse La rivalsa è la facoltà dell’assicuratore, che abbia corrisposto l’indennizzo, di sostituirsi all’assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di quest’ultimo. I presupposti per esercitare l’azione di rivalsa sono l’effettivo pagamento dell’indennizzo e l’individua-zione di un soggetto responsabile del danno. Detta azione non può essere esercitata dall’assicuratore, in quanto l’onere economico ricadrebbe sull’Assicurato-danneggiato, verso i parenti o affini di quest’ultimo e/o i suoi domestici, salvo il caso di dolo.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 8 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

AVVERTENZA La Società, dopo aver indennizzato l’Assicurato, si riserva la possibilità di esercitare l’azione di surroga-zione di cui all'articolo 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile del sinistro per i danni coperti dalla assicurazione contro l’Incendio, subentrando, fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo liquidato, nei diritti dell’Assicurato stesso verso il terzo responsabile. Con riferimento all’assicurazione della responsabilità civile, la Società ha il diritto di rivalersi sull’Assi-curato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento dell’obbligo, in capo all’Assicurato stesso, a presta-re la propria collaborazione per permettere la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze di danno in sede civile, penale ed amministrativa. La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione verso il responsabile del sinistro per i danni coperti dall’assicurazione contro la rottura dei cristalli purché l’Assicurato non eserciti a sua volta l’azione verso il responsabile stesso, come indicato all’articolo “Rinuncia al diritto di surrogazione” delle “Norme che regolano l’assicurazione cristalli” contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Diritto di recesso Il contratto può avere una fine prematura rispetto al termine inizialmente stabilito qualora la Società o il Contraente decidano di recedere dalla polizza a seguito di sinistro o qualora il Contraente – non essendo più interessato a proseguire nel rapporto assicurativo – scelga di recedere unilateralmente dal contratto. Con riferimento alle garanzie complementari “Eventi atmosferici” e “Eventi socio-politici”, la Società e il Contraente hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione prestata con tale garanzia, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza della rata annuale di premio

AVVERTENZA

Recesso in caso di sinistro (non operante quando il Contraente sia un “consumatore” come definito dalla legge 6/2/1996 n° 52) Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'inden-nizzo, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Per le modalità di esercizio di questo diritto e per le relative conseguenze si rinvia all’articolo “Recesso in caso di sinistro” riportato nelle “Norme che regolano i sinistri” delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recesso per volontà del Contraente Ai sensi del primo comma dell’art.1899, secondo periodo, del Codice Civile, nei contratti di durata polien-nale le Parti sono vincolate per l’intera durata contrattuale pattuita ed entrambe possono rescindere il contratto stesso alla scadenza indicata in polizza. Qualora l’assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il primo quinquennio di durata, di recedere dal contratto senza oneri e con preavviso di 30 giorni (in deroga ai termini di legge). Per i termini e le modalità di esercizio di questo diritto, e per le relative conseguenze, si rinvia all’articolo “Durata e proroga dell’assicurazione” riportato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice civile il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile, detto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

11. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà, prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

12. Regime fiscale

Imposta sui premi Sono soggetti ad imposta nella misura del 22,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi per oggetto i rischi di: danni alle cose di proprietà dell’assicurato o di terzi causati dagli eventi previsti dall’assicurazione; danni al patrimonio dell’assicurato a seguito di richieste di risarcimento per danni cagionati a terzi,

dei quali egli sia ritenuto responsabile.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 9 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Sono soggetti a imposta nella misura del 21,25% i premi pagati per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di danni al patrimonio dell’Assicurato causati dal pagamento delle spese di giustizia nei casi previsti in polizza in cui l’Assicurato stesso necessiti di assistenza legale per la difesa dei propri interessi.

I premi pagati per le assicurazioni di assistenza nei casi di emergenza previsti dalla polizza sono soggetti ad imposta nella misura del 10,00%.

Detraibilità fiscale dei premi I premi versati dal Contraente non beneficiano di alcuna detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente stesso.

Tassazione delle prestazioni Le somme liquidate non sono soggette ad alcuna imposizione fiscale.

13. Informazioni in corso di contratto

Variazioni della Nota Informativa La Società si impegna a pubblicare sul proprio sito internet, all’indirizzo www.nationalesuisse.it, le even-tuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa non derivanti da innovazioni normati-ve intervenute anche per effetto di modifiche successive alla conclusione del contratto.

Riscontro a richieste di informazioni La Società fornisce riscontro per iscritto alle richieste di informazioni relative al rapporto assicurativo pre-sentate dal Contraente/Assicurato o dagli aventi diritto ed inviate a: Nationale Suisse S.p.A. – Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano – Fax 02 53 51 178; [email protected]; [email protected], qualora la richiesta avvenga tramite casella di posta

elettronica certificata. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

14. Sinistri – liquidazione dell’indennizzo Fermo restando che in caso di sinistro l’Assicurato deve fare tutto quanto gli è possibile per evitare o ri-durre il danno (si ricorda che le spese ragionevolmente sostenute per limitare le conseguenze di un e-vento dannoso, anche se di fatto anticipate dall’Assicurato, sono per legge a carico dell’assicuratore) perché in caso contrario c’è il rischio di perdere il diritto all’indennizzo, una volta che il danno si è verifi-cato è onere dell’Assicurato procedere alla denuncia dello stesso alla Società con la massima prontezza, indicando con precisione tutti gli elementi necessari per la definizione del sinistro e allegando alla de-nuncia tutti gli elementi utili per la quantificazione dei danni. Una denuncia di sinistro eseguita in modo chiaro consente di ridurre notevolmente i tempi di liquidazione e limita le possibilità di contestazione.

AVVERTENZA

Incendio e Cristalli Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all’articolo “Denuncia del sinistro - obblighi dell’Assicurato e del Contraente”. Si segnala che le spese eventualmente sostenute per la valutazione del danno indennizzabile (spese di perizia e simili) restano a carico del Contraente salvo eventuale patto contrario previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione o esplicitato nelle Condizioni particolari espressamente richiamate in polizza. Si rimanda agli articoli “Procedura per la valutazione del danno” e “Mandato dei periti”, “Valore delle co-se assicurate e determinazione del danno” e “Pagamento dell’indennizzo” delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

Responsabilità civile Il Contraente e/o l’Assicurato deve dare avviso del sinistro all’Intermediario cui è assegnata la polizza o alla Società nei tempi e con le modalità previste nelle Condizioni Generali di Assicurazione all’articolo “obblighi in caso di sinistro”. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, en-tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra

la Società e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Sono altresì a carico dell’Assicurato le spe-se incontrate da quest’ultimo per legali o tecnici che non siano designati dalla Società e non risponde del-le spese di giustizia penale. Si rimanda all’articolo “Gestione delle vertenze - Spese di resistenza” delle Condizioni di Assicurazione.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 10 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Tutela legale In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato deve darne avviso nei tempi e con le modalità previste

nelle “Norme che regolano i sinistri” delle Condizioni di Assicurazione agli articoli “Obblighi in caso di sini-stro e libera scelta del legale” e “Fornitura mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione assicu-rativa” ed è tenuto inoltre ad assumere a proprio carico le spese sostenute per i documenti necessari alla gestione del sinistro nonché ogni altro onere che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. Si informa altresì che per insorgenza del sinistro si intende: 1) per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del

primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; 2) per tutti gli altri casi, il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo ha cominciato a viola-

re norme di legge o di contratto.

Assistenza In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso alla struttura descritta nelle “ISTRUZIONI PER LA RICHIE-STA DI ASSISTENZA” delle “Disposizioni relative all’assicurazione Assistenza” contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione nei termini e con le modalità previste. Si segnala che il diritto alle assistenze decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la strut-tura suindicata al verificarsi del sinistro.

La gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi è in carico alla Società con riferimento alle assi-curazioni contro i danni ai beni e all’assicurazione della responsabilità civile; con riferimento alle assicu-razioni di Tutela legale e Assistenza la gestione dei sinistri è invece affidata a società esterne in ragione

di specifico accordo stipulato con la Società stessa.

AVVERTENZA Tutela legale La gestione dei sinistri per l’assicurazione Tutela legale è affidata, alle condizioni specificate nell’articolo “Gestione del sinistro” delle “Norme relative al modulo Tutela legale” incluse nelle Condizioni Generali di Assicurazione, ad ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l’Italia – Viale del Commercio 59 – 37135 Verona – Tel.045 8290411, fax 045 8290449, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Assistenza La gestione dei sinistri per l’assicurazione Assistenza è affidata ad Europ Assistance Service S.p.A., Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – numero verde 800 25.34.17 – tel. 02 58.28.62.10, alla quale l’Assicurato deve rivolgersi direttamente per la denuncia del sinistro.

15. Reclami Premesso che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 24/2008, per “reclamo” s’intende "una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicu-rativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarci-mento danni o di esecuzione del contratto", eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la ge-stione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Società, devono essere inoltrati per iscritto alla Società stessa presso:

Nationale Suisse S.p.A. – Ufficio reclami Via G.B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia)

Fax 02 5351794- Email: [email protected] La Società invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. In caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Società, il reclamante potrà rivol-gersi all'IVASS ed ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. In particolare: 1. possono essere presentati all’IVASS (Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 -

06 42133353) i reclami: - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs n. 209/2005 (Codice delle Assi-

curazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D .Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commer-cializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicura-zione e di riassicurazione , degli intermediari e dei periti assicurativi;

- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta en-tro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 11 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; - copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscon-

tro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze; Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia al sito della Società all'indirizzo www.nationalesuisse.it nella sezione “Reclami”. Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm);

2. per la risoluzione delle controversie relative al contratto tramite sistemi alternativi il reclamante ha: a) la facoltà - in prima istanza - di avvalersi della negoziazione assistita prevista ai sensi del D.L.

132/2014, convertito con modifiche dalla L. 162/2014, mediante invito, inoltrato tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita;

b) l'obbligo - qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negozia-zione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto - di attivare, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., il procedimento di mediazione innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposi-to Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice terri-torialmente competente per la vertenza;

c) la facoltà - solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. - di adire l'Autorità Giudiziaria compe-tente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

È in ogni caso facoltà del reclamante ricorrere ad un arbitrato, secondo le modalità qui specificate.

16. Arbitrato L’ammontare del danno può essere concordato direttamente dalla Società con il Contraente oppure, a ri-chiesta di una delle parti, ricorrendo al cosiddetto arbitrato: la valutazione del danno viene affidata ad un collegio peritale costituito da due periti incaricati dalle parti (uno dalla Società e uno dal Contraente) che operano nell’interesse delle mandanti. Qualora non via sia accordo tra i suddetti periti, viene nominato un terzo perito di comune accordo che

agisce nell’interesse di entrambe le parti. Resta impregiudicata la possibilità di adire all’Autorità giudiziaria ordinaria qualora una parte decida di impugnare l’esito della procedura arbitrale e/o in caso di vertenze inerenti l’indennizzabilità del danno.

*** Nationale Suisse S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza delle notizie e dei dati contenuti nella presente Nota informativa. Michelangelo Avello

Amministratore Delegato Nationale Suisse S.p.A.

Documento redatto nel mese di agosto 2015, data dell’ultimo aggiornamento delle informazioni ivi contenute.

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 12 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

GLOSSARIO Qui di seguito sono riportati i principali termini utilizzati nella documentazione precontrattuale e contrat-tuale presente nel Fascicolo Informativo con il significato loro attribuito dalla Società. Gli stessi termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il glossario è suddiviso nelle seguenti parti: 1. definizioni generali 2. definizioni relative all’assicurazione Incendio 3. definizioni specifiche per l’assicurazione Tutela legale 4. definizioni specifiche per l’assicurazione Assistenza

Definizioni generali “Anno” (annuo, annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno so-

lare bisestile);

”Assicurato”: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

”Assicurazione”: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento da parte del Contraen-te del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del dan-no a lui causato da un sinistro;

”Contraente”: il soggetto che stipula l'assicurazione;

”Esplodenti”: le sostanze ed i prodotti che, anche in piccole quantità: a) a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel re-lativo allegato A;

"Esplosione": lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimi-ca che si autopropaga con elevata velocità;

”Fabbricato”: il complesso delle opere murarie e di finitura costituenti l'intera costruzione edile, esclusa l'area, sito nell’ubicazione indicata sul Modello A611. Sono compresi: a) i fissi, gli infissi e le opere di fondazione od interrate; b) gli impianti idrici ed igienici; gli impianti elettrici fissi; gli impianti fissi di riscaldamento e di con-

dizionamento d'aria; gli ascensori, i montacarichi, le scale mobili, l'antenna e/o la parabolica centralizzate per la ricezione radiotelevisiva, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, compresi moquette e parquet;

c) le dipendenze (quali centrale termica, box, cantine e simili), anche in corpo separato, purché con caratteristiche costruttive analoghe a quelle del corpo principale, comprese le attrezzature spor-tive e da gioco, le piscine, i campi da tennis, ma esclusi giardini, parchi, alberi di alto fusto, stra-de private, palloni pressostatici e strutture similari;

d) le recinzioni, le cancellate ed i cancelli anche automatici; e) le statue, le decorazioni, i mosaici, gli affreschi, le tinteggiature, le tappezzerie, tutti non aventi

valore artistico;

”Fissi ed infissi”: i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fab-bricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha fun-zione secondaria di finimento o protezione;

”Franchigia”: la parte dell’indennizzo o del risarcimento liquidabile a termini di polizza che per cia-scun sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

”Incendio”: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

”Incombustibili”: le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a mani-festazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno;

”Indennizzo”: la somma dovuta dalla Società all’Assicurato in caso di sinistro;

”Infiammabili”: a) gas combustibili; b) sostanze e prodotti non considerati esplodenti con punto di infiammabilità inferiore a 55°C, ad

eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali; c) sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili. Il punto d’infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V;

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NOTA INFORMATIVA

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 13 di 13 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

”Polizza”: il documento che prova l'assicurazione;

”Premio”: la somma dovuta dal Contraente alla Società per l’assicurazione;

”Primo rischio assoluto”: l’assicurazione senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 del Codice Civile;

“Quinquennio”: periodo di tempo la cui durata è pari a 1.826 giorni (1.827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

”Scoperto”: l’importo da calcolarsi in misura percentuale sull’indennizzo o sul risarcimento liquida-bile a termini di polizza che per ciascun sinistro rimane a carico dell’Assicurato;

”Scoppio”: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovu-to ad esplosione. Gli effetti del “gelo” e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio;

”Sinistro”: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;

”Società”: l'impresa assicuratrice, ovvero Nationale Suisse S.p.A.;

”Solai”: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fab-bricato, escluse pavimentazioni e soffittature;

”Tetto”: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbri-cato dagli agenti atmosferici;

specifiche per il modulo Tutela Legale:

“Sinistro”: l’insorgere della controversia per la quale è prestata la garanzia assicurativa. specifiche per il modulo Assistenza:

“Assicurato”: il condominio nonché i condomini residenti nel fabbricato assicurato;

“Struttura Organizzativa”: la struttura di Europ Assistance Service S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico della stessa Società, le prestazioni di assistenza previste in polizza;

“Condominio”: il fabbricato, compresi gli spazi adiacenti di sua pertinenza, situato in Italia, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, assicurato con polizza “Multirischi del fabbricato”;

“Prestazioni”: le assistenze prestate dalla Struttura Organizzativa all’Assicurato;

“Sinistro”: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.

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Condizioni Generali di Assicurazione

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 2 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

La polizza è costituita da:

le Condizioni Generali di Assicurazione contenute nel presente fascicolo - modello A610;

le definizioni riportate nel Glossario, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;

la Scheda di Polizza - modello A611 - riportante i dati amministrativi e tecnici della polizza;

l’Allegato - modello A106 - valido per l’eventuale indicazione di condizioni speciali. Al fine di dar loro risalto, sono evidenziate in grigio, per effetto di quanto disposto dal secondo comma dell’art.166 del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7/9/2005 n.209), quelle Condizioni di Assi-curazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato. Per comodità di consultazione si riporta in sintesi il contenuto del presente documento: SOMMARIO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE:

1. Norme che regolano l'assicurazione in generale ........................................................................... pag. 3

2. Norme che regolano i Sinistri ......................................................................................................... pag. 5

3. Modulo Incendio ............................................................................................................................. pag. 9

4. Modulo Cristalli ............................................................................................................................... pag.14

5. Modulo Responsabilità Civile .......................................................................................................... pag.15

6. Modulo Tutela Legale ..................................................................................................................... pag.19

7. Modulo Assistenza ......................................................................................................................... pag.21

Testo conforme a quello depositato presso il Notaio Cesare Bignami di Milano in data 25 gennaio 2012 con atto n. 112297 del suo repertorio (raccolta n. 35333).

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 3 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Condizioni Generali di Assicurazione

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che in-fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'in-dennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893, 1894 del Codi-ce Civile.

Art. 2 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile. Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è dovuto per intero anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione Le modifiche dell'assicurazione devono essere provate dalle Parti per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio Il Contraente e/o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccoman-data o telex, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessa-zione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro (non operante quando il Contraente è un “consumatore” come defi-nito dalla legge 6/2/1996 n°52) Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 (trenta) giorni. In tal caso essa, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 7 - Durata e proroga dell'assicurazione L’assicurazione scade alle ore 24.00 (ventiquattro) dell’ultimo giorno della durata indicata in polizza, salvo quanto disposto dall’art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle presenti Norme. In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza contrattuale, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall’art.6 (Recesso in caso di sinistro) delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Ai sensi del primo comma dell’art. 1899 del Codice Civile, qualora l’assicurazione abbia durata superiore ai cinque anni, al solo Contraente è riconosciuta la facoltà, trascorso il quinquennio, di recedere dal con-tratto. In deroga al termine di legge, il recesso potrà essere esercitato con preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza della singola annualità e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà viene esercitata. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata.

Art. 8 - Oneri fiscali Sono a carico del Contraente, secondo le norme di legge, gli oneri fiscali relativi all’assicurazione.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge L’assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dalla polizza, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ed il Contraente hanno l'obbli-go di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 4 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Art. 11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla li-quidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col con-senso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 - Indicizzazione (da ritenersi operativo se è stato indicato il numero indice sul Mod. A611; non operante per l’assicurazione Assistenza) Le somme e i massimali assicurati ed i relativi premi, i limiti di somma e i massimi risarcimenti sono sog-getti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica. L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice indicato sul Mod. A611, corri-spondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del me-se di giugno successivo. Gli aumenti e le riduzioni sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale di premio successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analo-gamente, prendendo per base l'ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di somme assicurate e di premio. Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, le somme assicurate ed il premio vengano a superare del 50% (cinquanta procento) gli importi inizialmente stabiliti, è facoltà delle Parti rinunciare all'adegua-mento della polizza con preavviso di 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza della polizza stessa e le somme e i massimali assicurati, il premio, i limiti di somma e i massimi risarcimenti rimangono quelli ri-sultanti dall'ultimo adeguamento effettuato. Non sono soggette ad adeguamento le franchigie e le percentuali degli scoperti. Le disposizioni del presente articolo non sono valide per il Modello A612 Assistenza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 5 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI NORME RELATIVE AI MODULI INCENDIO E CRISTALLI

Art. 13 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della So-

cietà secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art.1914 del Codice Civile; 2) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre

giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art.1913 del Codice Civile, specificando le circostanze dell'evento, l'importo approssimativo del danno ed indicando il numero di polizza e l’Intermediario cui essa è assegnata;

3) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

4) farne dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo nei 5 giorni successivi, preci-sando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società. L’obbligo di dichiarazione all’Autorità: sussiste per il Modulo Cristalli solo in caso di dolo presumibile; non sussiste per i danni di cui:

all’art.30 (Oggetto dell’assicurazione) lettere d) sviluppo di fumi ed altri danni ivi previsti, e) fumo, f) caduta di aeromobili, g) onda sonica, h) urto di veicoli stradali o di natanti, i) rovina di ascensori e montacarichi;

alle Condizioni Particolari A) eventi atmosferici, C) sovraccarico di neve, D) garanzia plurima, E) danni da fuoriuscita e infiltrazione di acqua, F) spese per la ricerca e riparazione rotture ac-cidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento, G) gelo, H) trabocchi, rigurgiti, occlusioni, infiltrazioni di acqua piovana, I) fenomeno elettrico;

5) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore del-le cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose as-sicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L’inadempimento di uno dei suddetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art.1915 del Codice Civile.

Art. 14 - Esagerazione dolosa del danno Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustifica-zione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità: a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui de-

signata; oppure, a richiesta di una delle Parti: b) fra due Periti nominati uno della Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richie-sta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti contro-versi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre perso-ne, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribu-nale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 16 - Mandato dei Periti I Periti devono: a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire

se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato o mutato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se il Contraente o l’Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.13 (Obblighi in caso di sinistro) delle presenti Norme;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 6 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determina-zione del danno) delle presenti Norme;

e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art.15 (Procedura per la valu-tazione del danno) lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attesta-to dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 17 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro, nonché l'ammontare del danno sono ottenuti secondo i seguenti criteri: Modulo Incendio a) per l'attribuzione del valore del fabbricato assicurato si stima la spesa necessaria per la sua integra-

le costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore dell'area; b) l'ammontare del danno è dato dalla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per

riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall'art.21 (Limite massimo d’indennizzo) delle presenti Norme, indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo valore "allo stato d'uso", per tale inten-dendosi il valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a), al netto di un deprezzamento stabili-to in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante. Qualora la ricostruzione o la riparazione non siano effettuate, salvo forza maggiore, entro 12 (dodici) me-si dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del dan-no viene determinato allo stato d'uso, deducendo dal valore determinato in base alle stime di cui alla let-tera a) il deprezzamento indicato al precedente comma. La deduzione dal valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a) di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore determinato in base alle stime di cui alla lettera a) ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione o ripara-zione avvenute. Modulo Cristalli c) per l'attribuzione del valore, si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate e cioè il costo effet-

tivo, comprensivo delle spese di trasporto, di montaggio e fiscali, per la loro sostituzione con cose uguali, oppure, se non disponibili, con equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;

d) l'ammontare del danno è dato dal costo di rimpiazzo di ogni singola lastra danneggiata al netto del valore dei residui. Per le iscrizioni e decorazioni, qualora occupino più di una lastra, il valore delle stesse è ripartito tra le singole lastre proporzionalmente alla loro superficie.

Art. 18 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte in base all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) lettera a) delle presenti Norme, risulta che il valore del fabbricato assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il predetto valore risultante al momento del sinistro. Non si terrà conto del maggior valore del fabbricato rispetto alla somma assicurata, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci procento) della somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'ecce-denza rispetto al 10% (dieci procento).

Art. 19 - Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indenniz-zo entro 30 (trenta) giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall’art.33 (E-sclusioni) lettera i) delle Norme che regolano il Modulo Incendio e dall’art.37 (Esclusioni) lettera i) delle Norme che regolano il Modulo Cristalli.

Art. 20 - Assicurazione presso diversi Assicuratori Se sul fabbricato assicurato e per le medesime garanzie coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sini-

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 7 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

stro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.

Art. 21 - Limite massimo dell'indennizzo Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e dalla Condizione Particolare D), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NORME RELATIVE AL MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 22 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre

giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell’art.1913 del Codice Civile, preceduto da tele-gramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. L'avviso deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, nonché il numero di polizza e l’Intermediario cui essa è assegnata;

b) far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della de-nuncia di sinistro, la Società ha il diritto di rifiutare o di ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art.1915 del Codice Civile.

Art. 23 - Gestione delle vertenze - Spese di resistenza La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecni-ci, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette ver-tenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha diritto di riva-lersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tali obblighi. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, en-tro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 - Assicurazione parziale Se dalle stime fatte in base all'art.17 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) lettera a) delle Norme che regolano i sinistri, risulta che il valore del fabbricato assicurato eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata ed il predetto valore risultante al momento del sinistro ed in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione. Non si terrà conto del maggior valore del fabbricato rispetto alla somma assicurata, sempreché questo maggior valore si mantenga entro i limiti del 10% (dieci procento) della somma assicurata. Se invece il limite predetto risultasse oltrepassato, si applicherà allora il disposto del comma precedente per l'ecce-denza rispetto al 10% (dieci procento).

NORME RELATIVE AL MODULO TUTELA LEGALE

Art. 25 - Obblighi in caso di sinistro e libera scelta del legale In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve: a) darne immediato avviso scritto ad ARAG nel momento in cui ne ha avuto conoscenza, ai sensi del-

l'art.1913 del Codice Civile, indicando il numero di polizza e l'Intermediario cui essa è assegnata; b) fare pervenire in ogni caso ad ARAG nel più breve tempo possibile notizia di ogni atto a lui notificato.

Contemporaneamente all'avviso, l'Assicurato o il Contraente ha il diritto di indicare un unico legale resi-dente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia. In caso di omissione di ta-le indicazione, se non sussiste conflitto di interesse con la Società e/o ARAG, quest'ultima si intende de-legata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L’Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di inte-ressi con la Società e/o ARAG.

Art. 26 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione assicurativa L'Assicurato in caso di sinistro deve: a) informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, non-

ché indicare i mezzi di prova ed i documenti nonché, su richiesta, metterli a disposizione;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 8 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

L'Assicurato è inoltre tenuto a regolarizzare i documenti necessari a proprie spese secondo le norme fi-scali di bollo e di registro, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse pre-sentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Art. 27 - Gestione del sinistro Ricevuto l'avviso di sinistro, ARAG si adopera per realizzare una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto ai sensi dell'art.25 (Ob-blighi in caso di sinistro e libera scelta del legale) delle presenti Norme. Non è assicurato l’ulteriore incari-co ad altri legali, sia che fungano in qualità di dominus che di domiciliatari, nello stesso grado di giudizio. L'assicurazione viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento, sia civile che penale, soltanto se il ricorso presenti possibilità di successo. Dopo la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza la preventiva autorizzazione di ARAG. La nomina di un eventuale perito di parte viene concordata con ARAG. ARAG, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali e periti. ARAG, così come la Società, non si assume il pagamento di multe e/o ammende nonché il pagamento delle spese liquidate a favore delle parti civili costituite nei procedimenti penali. Le operazioni di esecu-zione forzata vengono limitate a due tentativi. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato, ARAG e la Società, è in facoltà delle Parti demandare la decisione, fermo il diritto dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presi-dente del Tribunale competente a norma di legge. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 28 - Recupero di somme Tutte le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spet-tano integralmente all'Assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate trans attivamente vanno invece a favore di ARAG che le ha sostenute o anticipate.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facendo capo al numero verde:

800 - 25.34.17 oppure al numero di Milano:

02 - 58.28.62.10 oppure, se non può telefonare, può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE SERVICE S.p.A. Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO

o un fax al numero:

02 - 58.47.72.01 In ogni caso dovrà comunicare con precisione: 1. il tipo di assistenza di cui necessita; 2. il nome e cognome; 3. il numero di polizza preceduto dalla sigla NASF; 4. l'indirizzo del luogo in cui si trova; 5. il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa. La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è neces-sario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà diret-tamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 9 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

MODULO INCENDIO NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 29 - Delimitazione dell’assicurazione Le presenti norme nonché il premio del presente Modulo sono convenuti sulla base delle dichiarazioni del Contraente che il fabbricato: è costruito, per almeno 9/10 dell’area coperta, con strutture portanti verticali, pareti esterne e man-

to del tetto in materiali incombustibili; solai o armatura del tetto comunque costruiti. E' consentito non considerare: a) i materiali di costruzione relativi ad una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non su-

peri 1/10 dell’area coperta del fabbricato stesso; b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne se la superficie da essi occupata non ecce-

de 1/10 della superficie totale delle pareti stesse; nel caso tali materiali siano costituiti da mate-ria plastica non espansa né alveolare, la suddetta tolleranza è aumentata ad 1/3;

c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti purché aderenti alle strutture;

è adibito per almeno 3/4 della superficie coperta complessiva dei piani ad abitazioni civili e/o uffici. Nella rimanente porzione di 1/4 della superficie coperta complessiva dei piani non devono esistere cinematografi, teatri, grandi empori, supermercati, autorimesse pubbliche, stazioni di servizio, indu-strie, depositi di infiammabili ad uso commercio, discoteche, sale da ballo e night, ambasciate, con-solati e sedi o sezioni di partiti politici.

Ai fini del computo dell’area coperta del fabbricato si tiene conto di tutti i piani, compresi quelli sotterra-nei, ma escluso il sottotetto vuoto ed inoccupabile.

Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza i danni materiali al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, direttamen-te causati da: a) INCENDIO, compresi i guasti causati per ordine delle Autorità, nonché quelli causati dall'Assicurato

e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; b) FULMINE; c) ESPLOSIONE E SCOPPIO, non causati da ordigni esplosivi; d) SVILUPPO DI FUMI, GAS, VAPORI, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia

elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroni-che, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché tutti conseguenti agli eventi previsti nel presente Modulo e che abbiano colpito il fabbricato assicu-rato oppure enti posti nell'ambito di 20 (venti) metri da esso;

e) FUMO fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore esistenti nel fabbricato assicurato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

f) CADUTA DI AEROMOBILI, loro parti o cose trasportate da essi; g) ONDA SONICA determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica; h) URTO DI VEICOLI STRADALI O DI NATANTI non appartenenti né in uso all’Assicurato o al Contraen-

te, in transito sulla pubblica via o su corsi d’acqua; i) ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI, compresi i danni agli stessi, a seguito di rottura acci-

dentale dei relativi congegni, purché non dovuti ad usura o carenza di manutenzione; j) GUASTI CAGIONATI DAI LADRI A FISSI ED INFISSI relativi ai vani di uso comune del fabbricato as-

sicurato, in occasione di furto o rapina tentati o consumati. L’assicurazione è prestata a primo ri-schio assoluto fino alla concorrenza dell'importo di euro 2.600 (duemilaseicento) per ciascun perio-do di assicurazione.

La Società inoltre rimborsa, in caso di dispersione di gas dagli impianti di distribuzione posti al servizio del fabbricato, accertata da parte dell'Azienda di distribuzione del gas e comportante da parte di quest’ultima il blocco della erogazione, le spese sostenute esclusivamente per: la riparazione o sostituzione delle tubazioni e dei relativi raccordi che hanno dato origine alla disper-

sione del gas; la demolizione e il ripristino delle sole parti di fabbricato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni

di cui al punto precedente. Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle di cui sopra, necessarie per rendere conformi detti impianti alle normative vigenti. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo pari al 5 (cinque) per mille della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) e il massimo di euro 5.000 (cinquemila) per ciascun periodo di assicurazione, e con applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per sinistro.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 10 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Art. 31 - Dolo e colpa grave Sono compresi i danni derivanti dagli eventi per i quali sono prestate le garanzie determinati da colpa grave dell'Assicurato o del Contraente e da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve ri-spondere a norma di legge, escluso però il dolo: del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'Assicurato stesso con lui convi-

venti, se l'Assicurato è una persona fisica; dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori, se l'Assicurato è una persona giuridica.

Art. 32 - Anticipo indennizzi L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, fatti salvi i diritti di terzi e di e-ventuali enti vincolatari, il pagamento di un acconto pari al 50% (cinquanta procento) dell'importo mini-mo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte con-testazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in alme-no euro 100.000 (centomila). L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo. L'acconto non potrà co-munque essere superiore a euro 200.000 (duecentomila) qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Essendo l'assicurazione stipulata in base al "valore di costruzione a nuovo", la determinazione dell'ac-conto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 (novanta) giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà de-terminato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta. Art. 33 - Esclusioni Sono esclusi i danni: a) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è pre-

stata l'assicurazione; b) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito com-

merciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;

c) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usu-ra, corrosione o difetti di materiale;

d) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'as-sicurazione;

e) causati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato dovuti a cause eccezionali; f) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare,

invasione, atti di terrorismo o sabotaggio; g) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, da alluvioni, da maremoti; h) causati da esplosione o emanazione di calore o da trasformazioni od assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nuclea-re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);

i) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul mod. A611) A) Eventi atmosferici La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti, nonché i danni di bagna mento verificatisi all'interno del fabbricato - escluso il suo contenuto - av-venuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti. La Società non risponde dei danni: a) causati da:

fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali; mareggiate e penetrazione d'acqua marina; formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

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gelo, sovraccarico di neve; valanghe, cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra; b) subiti da:

recinzioni, cancelli, cavi aerei, camini, pannelli solari, targhe, insegne, antenne e consimili instal-lazioni esterne;

enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione; arredi da giardino, tende e tendoni, nonché cose mobili poste all'aperto; fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche

se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), baracche in legno o pla-stica e quanto in essi contenuto;

vetrate e lucernari in genere; lastre di cemento-amianto e fibrocemento.

L’assicurazione è prestata con un limite di indennizzo per evento e per ciascun periodo di assicurazione pari all'80% (ottanta procento) della somma assicurata con l’applicazione di una franchigia di euro 260 (duecentosessanta) per singolo sinistro. Le Parti hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione pre-stata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

B) Eventi socio-politici La Società indennizza: a) a parziale deroga dell’art.33 (Esclusioni) lettera f) delle Norme che regolano il presente Modulo, i

danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, direttamente da in-cendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in occasione di tumulto popolare, sciopero, sommossa, compresi atti di terrorismo o sabotaggio;

b) gli altri danni materiali causati al fabbricato assicurato - anche a mezzo di ordigni esplosivi -, anche se di proprietà di terzi, direttamente da persone (dipendenti o non dell'Assicurato o del Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono compresi i guasti o le rotture causati al fabbricato - esclusi fissi ed infissi - dai ladri in occasione di furto tentato o consumato. La Società non indennizza i danni: di imbrattamento; di furto; verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione del fabbricato assicurato per ordine di qua-

lunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata; a tende e tendoni.

L’assicurazione vale anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova il fabbricato assicurato, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla lettera b) anche se verifi-catisi durante il suddetto periodo. Il pagamento dell’indennizzo è effettuato con l’applicazione di uno scoperto del 10% (dieci procento) col minimo di euro 520 (cinquecentoventi) per singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione un importo superiore all’80% (ottanta procento) della somma assicurata. Le Parti hanno la facoltà, alla scadenza di ogni annualità assicurativa, di recedere dall’assicurazione pre-stata con la presente Condizione Particolare, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della rata annuale di premio.

C) Sovraccarico di neve La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti. La Società non indennizza i danni causati: a) da valanghe e slavine; b) da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente condizione particolare; c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve; d) ai fabbricati in corso di rifacimento, a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente

condizione particolare; e) a lucernari, vetrate e serramenti in genere nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneg-

giamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

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Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento), con il minimo di euro 2.600 (duemilaseicento) per singolo sinistro. In nessun caso la Società pagherà per uno più sinistri che avvengono nel periodo di assicurazione un im-porto superiore al 50% (cinquanta procento) della somma assicurata.

D) Garanzia plurima La Società indennizza altresì, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini del presente Modulo: a) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del

sinistro fino alla concorrenza del 10% (dieci procento) dell'indennizzo col massimo di euro 52.000 (cinquantaduemila) per singolo sinistro;

b) le spese ed onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato in confor-mità del disposto dell'art.15 (Procedura per la valutazione del danno) delle Norme che regolano i si-nistri, fino alla concorrenza del 5% (cinque procento) dell'indennizzo, col massimo di euro 5.200 (cinquemiladuecento);

c) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od occupato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ri-pristino, non oltre il limite di un anno e fino alla concorrenza di una somma pari al 10% (dieci pro-cento) del valore che, rispetto a quello assicurato, compete alle singole unità immobiliari danneggiate. I locali occupati dall'Assicurato proprietario vengono compresi in garanzia per l'importo della pigio-ne presumibile ad essi relativa;

d) i danni subiti dagli impianti e apparecchi di misura, di distribuzione e utilizzazione di proprietà dell’azienda telefonica e di quelle erogatrici di acqua potabile, gas ed energia elettrica che si trovino nel fabbricato e siano posti a carico dell’Assicurato dagli Enti fornitori fino alla concorrenza di euro 2.600 (duemilaseicento) per ciascun periodo di assicurazione;

e) le spese per il rimpiazzo del combustibile degli impianti di riscaldamento o di condizionamento del fabbricato assicurato fino alla concorrenza dell’importo di euro 2.600 (duemilaseicento) per cia-scun periodo di assicurazione.

E) Danni da fuoriuscita ed infiltrazione di acqua La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da: fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici,

di riscaldamento o di condizionamento, tutti di pertinenza del fabbricato assicurato; infiltrazioni di acqua piovana per intasamento delle gronde e dei pluviali, tutti di pertinenza del fab-

bricato assicurato, causato da grandine o neve. In caso di sinistro la Società rimborserà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza con appli-cazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro salvo diverso e maggiore importo indi-cato sul Mod. A611. Per i danni a locali interrati o seminterrati adibiti ad attività artigiane o commerciali, si applica uno sco-perto del 10% (dieci procento) col minimo di euro 100 (cento). La Società non indennizza: a) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo; b) i danni causati da traboccamento o rigurgito di fognature; c) i danni causati da rotture degli impianti automatici di estinzione; d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

F) Spese per la ricerca e riparazione rotture accidentali di pluviali, grondaie, impianti idrici, igie-nici, di riscaldamento o di condizionamento In caso di danno da fuoriuscita di acqua, indennizzabile a termini della Condizione Particolare E) in quan-to operante, la Società indennizza le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostitu-zione delle tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione ed il ripristi-no di parti del fabbricato, fino alla concorrenza di un importo per anno assicurativo pari al 5‰ (cinque promille) della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) ed il massimo di euro 10.000 (dieci-mila). L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sini-stro salvo diverso e maggiore importo indicato sul Mod. A611. Sono comprese le spese di ricerca, riparazione e sostituzione per danni derivanti o relativi a impianto di riscaldamento realizzato con pannelli radianti costituiti da serpentine in tubi annegati nei pavimenti o nei solai esclusivamente a condizione che l’anno di costruzione del fabbricato o di ristrutturazione integrale di detto impianto di riscaldamento sia posteriore all’anno 2000 e, in ogni caso, che lo stesso impianto non abbia, all’epoca del sinistro, vetustà maggiore di 20 (venti) anni.

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G) Gelo La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizionamento causati da gelo. Le spese sostenute per la ricerca del guasto e la riparazione o sostituzione delle tubazioni e relativi rac-cordi causate dal gelo sono indennizzabili se è operante la Condizione Particolare F) nei limiti del-l’importo e con l’applicazione della franchigia previsti dalla stessa Condizione Particolare. La Società non indennizza i danni: a) conseguenti a rottura degli impianti interrati od installati all’esterno del fabbricato; b) ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 (qua-

rantotto) ore consecutive prima del sinistro. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo per ciascun periodo di assicurazione pari al 5%º (cinque promille) della somma assicurata con il minimo di euro 1.000 (mille) ed il massimo di euro 5.200 (cinquemiladuecento), con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. H) Trabocchi, rigurgiti, occlusioni, infiltrazioni di acqua piovana La Società indennizza i danni materiali causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, di-rettamente da fuoriuscita di acqua a seguito di: a) traboccamento, intasamento, occlusione di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o di condizio-

namento; b) rigurgito di fognature proprie del fabbricato assicurato e poste all’interno dello stesso; c) infiltrazione di acqua piovana e acqua di disgelo attraverso brecce o lesioni verificatesi improvvisa-

mente nel tetto anche se per effetto del gelo e/o per sovraccarico da neve. La Società non indennizza i danni: causati da umidità e stillicidio; avvenuti in seguito ad assestamenti del fabbricato; derivanti da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un importo per ciascun periodo di assicurazione di euro 5.200 (cinquemiladuecento) e con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. I) Fenomeno elettrico La Società, a parziale deroga di quanto previsto all'art.33 (Esclusioni) lettera d) delle Norme che regolano il presente Modulo, indennizza i danni materiali direttamente causati da fenomeno elettrico ad impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, al bruciatore dell’impianto centralizza-to o autonomo di riscaldamento, ai cancelli elettrici, purché tutti posti al servizio comune del fabbricato assicurato, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica. La Società non indennizza i danni: dovuti ad usura, manomissione o a carenza di manutenzione; verificatisi durante operazioni di collaudo e prova; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione; dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza; dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; agli impianti di erogazione di energia elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto fino alla concorrenza dell'importo di euro 5.200 (cin-quemiladuecento) per ciascun periodo di assicurazione e con l'applicazione di una franchigia di euro 150 (centocinquanta) per singolo sinistro.

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Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 14 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

MODULO CRISTALLI NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE CRISTALLI Art. 34 - Oggetto dell'assicurazione La Società indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione, dovuta a rottura per qualun-que causa, escluse quelle previste dall'art.37 (Esclusioni) del presente Modulo, di lastre di cristallo, mezzo-cristallo, vetro anche stampato pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune del fabbricato assicurato. Sono comprese le rotture: determinate da colpa, anche grave, dell'Assicurato o del Contraente; determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a

norma di legge, escluso però il dolo: del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali dell'Assicurato stesso con lui con-

viventi, se l'Assicurato è una persona fisica; dei soci a responsabilità illimitata e degli amministratori, se l'Assicurato è una persona giuridica;

verificatisi in occasione di scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;

verificatisi in occasione di furto o di rapina o nel tentativo di commettere tali reati; causate da uragani, bufera, tempesta, grandine, trombe d'aria.

La Società non indennizza i danni a: a) lucernari, targhe, iscrizioni ed insegne; b) lastre aventi speciale valore artistico o di affezione. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili. In caso di sinistro il limite di indennizzo per singola lastra è pari a euro 1.000 (mille). Art. 35 - Forma dell'assicurazione L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto. Art. 36 - Rinuncia alla rivalsa La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro, ai sensi dell’art.1916 del Codice Civile, a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di regresso nei confronti del terzo responsabile. Art. 37 - Esclusioni L'assicurazione non comprende le rotture: a) derivanti da operazioni di trasloco o restauro dei locali; b) di lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente assicurazione, non fossero integre ed e-

senti da difetti; c) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamenti

del fabbricato; d) derivanti da lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze; e) derivanti da lavori sulle lastre o ai relativi supporti, sostegni o cornici; f) derivanti da rimozione delle lastre o degli infissi su cui le stesse sono collocate; g) causate da incendio, scoppi, esplosioni, fulmine, gelo, onda sonica determinata da aeromobili in mo-

to a velocità supersonica; h) delle sorgenti luminose a seguito di surriscaldamento o corto circuito; i) causate con dolo dell’Assicurato o del Contraente; j) causate da atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, invasione; k) causate da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti; l) causate da esplosione o emanazione di calore o da trasformazioni od assestamenti energetici

dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nuclea-re, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

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MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Art. 38 - Oggetto dell'assicurazione A) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontaria-mente cagionati a terzi, compresi i locatari, per: morte e lesioni personali; distruzione o deterioramento di cose e animali;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato ed alla con-duzione delle sue parti comuni. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L'assicurazione comprende i rischi delle antenne e/o paraboliche per la ricezione radiotelevisiva, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi: parchi, alberi di alto fusto, attrez-zature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a mt. 1,50, palloni pressostatici e strutture similari. Sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune; in tal caso sono esclusi dall'assicurazione i danni per i quali siano operanti le garanzie di cui ai Moduli Incendio e Cristalli. B) Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, al momento del sinistro, con gli ob-blighi dell’assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e dell’art.13 del decreto legislativo 23

febbraio 2000 n.38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e addetti al ser-vizio del fabbricato assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs.;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n.38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte (ai superstiti) e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. L’assicurazione è prestata con una franchigia di euro 2.600 (duemilaseicento) per sinistro e per persona.

L'assicurazione R.C.O. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell’art.14 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Art. 39 - Delimitazione dell’assicurazione Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente

od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimi-

tata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione

di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia del fabbricato e dei relativi impianti non-ché alla conduzione di questi ultimi.

Art. 40 - Rischi esclusi dall'assicurazione 1. L'assicurazione R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

a) prodotti da spargimento d'acqua o da rigurgito di fogne nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;

b) alle cose e agli animali che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; c) da furto; d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole

o di servizio; e) derivanti dall'esercizio, nel fabbricato assicurato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie,

commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;

f) derivanti da lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente al-le disposizione in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili, nonché quelli de-rivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;

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g) derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificial-mente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

h) i sinistri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza di amianto o dall’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;

i) conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo; j) conseguenti ad interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d’acqua; k) conseguenti ad alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in gene-

re di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento; l) a cose e animali dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno; m) derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; n) a condutture ed impianti sotterranei.

2. L’assicurazione R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell’Assicurato per: a) le malattie professionali; b) i sinistri derivanti da detenzione od impiego di esplosivi; c) i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati

artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovve-ro da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;

d) i sinistri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla presenza di amianto o dall’emissione di onde e/o di campi elettromagnetici.

Art. 41 - Pluralità di assicurati Il massimale stabilito in polizza sia per l’assicurazione R.C.T. che R.C.O. per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicu-rati fra di loro. CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se espressamente richiamate sul Mod. A611) L) Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera a) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende i danni a cose e animali prodotti da spargimenti di acqua, purché conseguenti a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento, esclusi quelli interrati, e quelli prodotti da rigurgito di fogne. La Società non risponde dei danni a cose contenute in locali interrati o seminterrati. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. Rimane convenuto che la Società non pagherà somma maggiore di euro 26.000 (ventiseimila), qualunque sia il massimale assicurato, per i danni a cose contenute in locali adibiti a: a) musei; b) archivi anche magnetici; c) farmacie; d) pelliccerie; e) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicali. M) Caduta neve L’assicurazione comprende i danni provocati dalla caduta di neve o ghiaccio non rimossi tempestivamen-te dal tetto del fabbricato assicurato, compresi i danni a veicoli in genere. N) Parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, recinzioni A parziale deroga dell'art.38 (Oggetto dell’assicurazione) lettera A) delle Norme che regolano il presente Modulo, l'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla proprietà di parchi, alberi di alto fusto, attrez-zature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura, tutti di pertinenza del fabbricato as-sicurato, con esclusione dei danni conseguenti ad abbattimento di piante. O) Danni da interruzioni o sospensioni di attività A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera d) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indenniz-zabile a termini di polizza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 17 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a euro 52.000 (cinquantaduemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento) con il minimo di euro 1.500 (millecinquecento) per singolo sinistro. P) Danni da inquinamento accidentale A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera h) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o co-munque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un massimale pari a euro 52.000 (cinquantaduemila) per ciascun periodo assicurativo annuo con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci procento) con il minimo di euro 520 (cinquecentoventi) per singolo sinistro. Q) R.C.T. da conduzione degli appartamenti di civile abitazione e/o uffici La Società si obbliga a tenere indenni i conduttori degli appartamenti del fabbricato assicurato, adibiti a civile abitazione e/o ad uffici, di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sen-si di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a ter-zi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza della condu-zione degli appartamenti stessi e dello svolgimento nei medesimi e nelle parti comuni del fabbricato del-le normali attività familiari e/o di ufficio. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al conduttore da fatto dei familiari conviventi. A parziale deroga dell’art.40 (Rischi esclusi dall'assicurazione) punto 1 lettera a) delle Norme che regolano il presente Modulo l’assicurazione comprende i danni derivanti da spargimento d’acqua con l’applica-zione di una franchigia di euro 100 (cento) per singolo sinistro. La Società non risponde dei danni: a cose contenute in locali interrati o seminterrati; arrecati all’appartamento occupato dal conduttore al quale sia imputabile il sinistro.

Rimane convenuto che la Società non pagherà somma maggiore di euro 26.000 (ventiseimila), qualunque sia il massimale assicurato, per i danni a cose contenute in locali adibiti a: a) musei; b) archivi anche magnetici; c) farmacie; d) pelliccerie; e) depositi o negozi di abbigliamento, arredamento, elettronica, medicali. Restano ferme le disposizioni di cui agli artt. 39 (Delimitazione dell’assicurazione) e 40 (Rischi esclusi) delle Norme che regolano il presente Modulo se non derogate dalla presente Condizione Particolare. In nessun caso la Società pagherà per ciascun periodo di assicurazione somma maggiore del massimale assicurato per uno o più sinistri. R) Responsabilità civile dell’amministratore del condominio assicurato La Società si obbliga a tenere indenne l’amministratore dello stabile condominiale assicurato (art.1130 del Codice Civile), purché l’attività sia svolta nei modi e nei termini previsti dalla legge, quale civilmente responsabile: a) di perdite patrimoniali involontariamente cagionate ai condomini dello stabile assicurato in conse-

guenza dell’attività da lui svolta ai sensi di legge e del mandato ricevuto, comprese le sanzioni di na-tura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai condomini stessi, e compresi i danni derivanti da perdi-ta, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, anche se conseguenti a furto, rapina o incendio;

b) di danni corporali o materiali, involontariamente cagionati a terzi, compresi i condomini dello stabile assicurato, in conseguenza dell’attività da lui svolta ai sensi di legge e del mandato ricevuto e, ai soli condomini e loro familiari, in relazione alla conduzione dello studio professionale.

L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di euro 5.200 (cinquemiladuecento) per evento e per ciascun periodo di assicurazione con l’applicazione di uno scoperto pari al 10% (dieci pro-cento) con il minimo di euro 260 (duecentosessanta) per ciascun singolo sinistro. Per i danni conseguenti a sanzioni di natura fiscale, multe e ammende il massimale suindicato si intende ridotto a euro 2.600 (duemilaseicento). L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di assicurazione. L’assicurazione non vale per: le perdite conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al

portatore, nonché quelle derivanti da furto, rapina o incendio;

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 18 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

i danni conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

i danni conseguenti all’attività svolta in proprio da collaboratori o sostituti dell’amministratore; i danni a cose e animali in consegna o custodia o comunque detenute dall’amministratore.

L’assicurazione è valida esclusivamente se il fabbricato assicurato è un condominio. Se l’amministratore, contemporaneamente alla presente polizza e per lo stesso rischio, ha in corso altra polizza, la presente assicurazione viene prestata per l’eccedenza rispetto alle somme e/o massimali pre-visti da tale altra polizza. S) Committenza lavori edili di lunga durata A parziale deroga dell’art. 40 (Rischi esclusi dall’assicurazione) punto 1 lettera f) delle Norme che regolano il presente Modulo, l’assicurazione comprende la responsabilità civile imputabile all’Assicurato quale com-mittente di lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n.81/2008 limitatamente alle dispo-sizione in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili. L’assicurazione opera sempreché: l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il co-

ordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.81/2008; dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così

come definite dall’art. 583 del Codice Penale.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 19 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

MODULO TUTELA LEGALE NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

Premessa La Società si avvale per la gestione dei sinistri della Società ARAG SE - Rappresentanza Generale e Dire-zione per l’Italia con sede in Verona (C.A.P. 37135), Viale del Commercio 59, Tel.045/8290411, Telefax 045/8290449, in seguito denominata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.

Art. 42 - Oggetto dell’assicurazione Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale convenuto, l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali, di seguito indicate, conse-guenti ai rischi di cui all'art.43 (Delimitazione dell’assicurazione) del presente Modulo: le spese per l'intervento di un legale; gli onorari per l’intervento di periti di parte, purché concordato con ARAG ai sensi dell’art.27 (Ge-

stione del sinistro) delle Norme che regolano i sinistri, e gli onorari di quelli nominati dall’Autorità Giudiziaria;

le spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da ARAG o quelle di

soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Art. 43 - Delimitazione dell’assicurazione L'assicurazione vale a tutela dei diritti del Contraente per: a) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia viene prestata al-

l’amministratore ed ai condomini per le loro responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

b) l’esercizio di pretese al risarcimento di danni a cose e animali subiti per fatti illeciti di terzi. La ga-ranzia viene estesa all’amministratore ed ai condomini per i casi che riguardano le rispettive unità immobiliari adibite ad uso abitativo o ad altro uso;

c) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al-l’immobile assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a euro 260 (duecentosessanta) e infe-riore a euro 52.000 (cinquantaduemila);

d) controversie individuali relative a rapporti di lavoro che il Contraente deve sostenere con i propri di-pendenti addetti alla custodia, manutenzione e/o gestione dell’immobile assicurato;

e) controversie per il recupero delle quote condominiali nei confronti dei condomini morosi sempreché il valore in lite sia superiore a euro 260 (duecentosessanta) ed inferiore a euro 52.000 (cinquanta-duemila), o controversie nascenti da violazioni, da parte di condomini o conduttori, delle disposizioni del regolamento condominiale o di norme di legge;

f) sostenere controversie relative a diritti reali. La garanzia viene estesa anche ai singoli condomini. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza l’assicurazione viene prestata unicamente a favore del Contraente.

Art. 44 - Esclusioni L’assicurazione non vale: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di ter-

rorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrata, nonché da detenzione od impiego di so-stanze radioattive;

d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili; f) per fatti dolosi delle persone assicurate; g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; h) per contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrut-

turazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia; i) per controversie tra condomini; j) per controversie nei confronti della Società.

Art. 45 - Decorrenza dell’assicurazione L’assicurazione vale, se si tratta di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali nonché di procedi-mento penale, per i sinistri che insorgono durante il periodo di validità della polizza. In tutte le restanti ipotesi l’assicurazione è limitata ai sinistri insorti trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 20 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

Per insorgenza del sinistro si intende: a) per il recupero di danni extracontrattuali: il momento del verificarsi dell’evento che ha originato il di-

ritto al risarcimento; b) per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe

incominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimen-to alla data della prima violazione. L’assicurazione non vale per i sinistri insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione della presente polizza fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modifi-cazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti unico sinistro: le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; le indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o

fatto. In tali ipotesi, l’assicurazione ed il relativo massimale, vengono ripartiti tra tutti gli assicurati coinvolti, a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 46 - Limiti territoriali Nell’ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di procedi-mento penale, l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio di tutti i Paesi europei, non-ché nel territorio degli Stati extraeuropei posti nel Bacino del Mediterraneo sempreché il foro competen-te, ove procedere, si trovi in questi territori. In tutte le altre ipotesi, l’assicurazione vale per i sinistri che insorgono nel territorio della Repubblica Ita-liana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 21 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

ASSICURAZIONE ASSISTENZA FABBRICATO PRESTAZIONI

Art. 47 - Invio di un idraulico per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Or-ganizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. La prestazione è dovuta per i seguenti casi: a) allagamento od infiltrazione nel condominio provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di

tubature fisse dell'impianto idraulico; b) mancanza d'acqua nel condominio che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente

erogatore; c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari del condominio, provocato da ottu-

razione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico. Sono esclusi: per i casi a) e b):

i guasti e le otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);

le rotture delle tubature esterne all’area perimetrale del condominio e i danni dovuti a negligenza dell'Assicurato;

per il caso c): la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna od otturazione delle tubature mobili degli e-lettrodomestici.

Art. 48 - Invio di un elettricista per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali del condominio stesso per guasti agli interruttori di accen-sione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. Sono esclusi gli interventi dovuti a: corto circuito provocato da imperizia, negligenza o dolo dell'Assicurato; interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore; guasti al cavo di alimentazione dei locali del condominio a monte del contatore.

Art. 49 - Invio di un fabbro per interventi di emergenza Qualora presso il condominio sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Or-ganizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodope-ra fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. Restano comunque a ca-rico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per le riparazioni. La prestazione è operante per i seguenti casi: furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile

l'accesso ai locali del condominio; scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funziona-

lità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali del condominio.

Art. 50 - Invio di un sorvegliante Qualora a seguito di un incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito il condominio, si renda necessaria la vigilanza del condominio stesso, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a predisporre la vigilanza del condominio. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di euro 154,94 (centocinquantaquattro//94) per sinistro. L’eventuale eccedenza rimane a carico dell’Assicurato, alle tariffe concordate tra la Struttu-ra Organizzativa e l’istituto di Vigilanza.

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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Fascicolo Informativo Multirischi fabbricato pag. 22 di 22 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI

Art. 51 - Limite di fornitura delle prestazioni Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 (tre) volte ciascuna per anno assicurativo.

Art. 52 - Validità delle prestazioni Tutte le prestazioni s’intendono valide esclusivamente per interventi riguardanti le parti comuni del con-dominio.

Art. 53 - Abitazioni di terzi/parti di proprietà comune Gli interventi su abitazione di terzi e/o su parti di proprietà comune del condominio saranno effettuati so-lo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione condominiale e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata.

Art. 54 - Esclusioni Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da: a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi la caratteristica di calamità naturale o fenomeni di tra-

smutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle ato-miche;

b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; c) dolo dell'Assicurato.

Art. 55 - Prestazioni alternative per mancata fruizione di prestazioni Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 56 - Circostanze fortuite od imprevedibili La Struttura Organizzativa non si assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ri-tardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore.

Art. 57 - Diritto alle assistenze Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

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Fascicolo Informativo Multirischi Fabbricato pag. 1 di 2 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

In applicazione della normativa sulla “privacy”, La/Vi informiamo sull’uso dei Suoi/Vostri dati personali e sui Suoi/Vostri diritti (nota 1):

1. Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (nota 2) Al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La/Vi riguardano – dati raccolti presso di Lei/Voi o presso altri soggetti (nota 3) e/o dati che devono essere forniti da Lei/Voi o da terzi per obblighi di legge (nota 4) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le or-dinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.

Le/Vi chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi/Vostri dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o i prodotti assicurativi. Il consenso che richiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (nota 5) strettamente inerenti alla fornitura di servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamen-to delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (nota 6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei/Voi e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (nota 7). Il consenso che richiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo inoltre che senza i Suoi/Vostri dati non potremmo fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

2. Modalità di uso dei dati personali I dati sono trattati (nota 8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo/Vostro favore previsti, ovvero, qualora vi si abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e pro-cedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e soltanto per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività uti-lizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (nota 9); lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa cui i dati vengono comunicati.

Il consenso più volte richiesto comprende ovviamente anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3. Diritti dell’interessato Lei/Voi ha/avete il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi/Vostri dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha/avete inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (nota 10).

Per l’esercizio dei Suoi/Vostri diritti nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati ci si può rivolgere al nostro Respon-sabile per il riscontro con gli interessati scrivendogli presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [email protected] (nota 11).

NOTE

1) Come previsto dall'art.13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). 2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002), che i dati siano

trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; rias-sicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; at-tività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La/Vi riguardano (contraenti di assicurazioni in cui Lei/Voi risultate assicurato, beneficiario, ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Su-e/Vostre richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio. 5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma l, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose. 6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini. 7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

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Fascicolo Informativo Multirischi Fabbricato pag. 2 di 2 Mod. A610 - ediz. 12/2013 - agg.08/2015

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri (indicate nell'in-vito), tra cui la Struttura Organizzativa di assistenza (indicata nel contratto), la società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata nel contratto), la clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmis-sione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela, indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società d’informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recu-pero crediti (vedi tuttavia anche nota 9);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le stesse imprese, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati): assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguen-

te ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e con-

seguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate; assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID, per la gestione della Convenzione per l'indennizzo

diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicu-rati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l., il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri alle condizioni di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come modificato dalla legge 7 agosto 1990, n.242, garantisce le "carte

verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assi-curati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

assicurazioni trasporti: o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma, o Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste,

per la gestione e liquidazione di sinistri, avarie e recuperi per conto e nell'interesse delle imprese assicuratrici associate e per compiti stru-mentali alle suddette attività;

assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT, per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione

di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati posso-no essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consor-tile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati, per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assi-curazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gaz-zetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri; IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicura-zioni, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135;

- nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007; Casellario Centrale Infortuni, ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, il quale, in base all'art. 226 cod. strad, gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Na-zionale per le Società e la Borsa, ai sensi della legge 7 giugno 1974, n.216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ai sensi dell'art.17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatarii delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio cui aderisce l'assicurato); Magistratura; Forze dell'ordine (Polizia di Stato; Arma dei Carabinieri; Guardia di Finanza; Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; Polizia Municipale); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa. 8) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art.4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, con-

servazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distru-zione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

9) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione or-ganizzativa (v. nota 7, terzo trattino).

10) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli articoli 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

11) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle catego-rie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente richiedendoli per iscritto al Responsabile per il riscontro con gli interessati presso la nostra Sede o inviando una e-mail a [email protected]. L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.nationalesuisse.it.

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