P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 -...

38

Transcript of P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 -...

Page 1: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000
Page 2: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 1 di 35

CAPITOLO I

ART. 1

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL P.R.G.

L'attuazione del Piano Regolatore Generale comunale avviene mediante la progettazione

urbanistica negli ambiti territoriali di cui alle zone A, B, C, D, E, T, PEEP e negli ambiti a tutela

speciale, secondo le delimitazioni di piano.

All'interno dei limiti dei singoli ambiti debbono essere rispettati gli indici della densità edilizia

territoriale e fondiaria ed assicurate le disponibilità delle aree di uso pubblico di cui agli standards

urbanistici previsti dall'art.3 del D.M. n° 1444 del 2.4.1968.

Le localizzazioni delle aree destinate a strade, verde, parcheggi indicate nel PRG possono

essere soggette a diversa distribuzione e delimitazioni dai Piani attuativi del PRG ma solo

nell'ambito delle varie zone urbanistiche, da questo definite.

Per necessità di progettazione planovolumetrica e al fine di realizzare soluzioni unitarie dello

skyline,dentro gli ambiti di sviluppo urbano, nella definizione dei piani attuativi è consentita la

deroga ai limiti di altezza e distacchi assegnati per gli edifici di ciascuna zona, fermo restando la

rispondenza della densità di edificazione territoriale e fondiaria.

I piani attuativi già approvati alla data di adozione del PRG ma non ancora convenzionati,

dovranno, prima della stipula delle convenzioni, essere rielaborati ed adattati alle previsioni e alla

normativa del PRG; quelli già convenzionati avranno piena validità e saranno completati con le

previsioni e la normativa approvata entro i limiti temporali previsti nella convenzione.

Le concessioni e le autorizzazioni edilizie prima della delibera di adozione del PRG si

intendono ancora valide solamente qualora i lavori abbiano avuto inizio e vengano portati a

completo compimento entro i termini fissati dal Regolamento edilizio comunale vigente.

Per tutti gli interventi edilizi in corso dalla data di adozione del PRG le varianti ammesse sono

solo ed esclusivamente quelle non essenziali così come definite dalla Legge Regionale n. 14/86 e

dalla Legge n. 47/85.

I nuovi piani attuativi del PRG, d'iniziativa pubblica o privata, devono prevedere dotazioni di

standards urbanistici conformemente a quanto prescritto dal D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e dalla

Legge Regionale n. 34/92.

Page 3: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 2 di 35

ART. 2

Compongono il P.R.G. tutti gli elaborati, di analisi e progetto, sotto indicati redatti sulla base

della vigente normativa nazionale e regionale:

1. Allegato A - Relazione generale

2. Allegato B - Norme tecniche di attuazione

3. Allegato C - Relazione geologica di prima e seconda fase

4. Allegato D - Sondaggi geognostici reperiti

5. Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000

6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000

7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

8. Tavola n. 3 - Carta idrogeologica 1:10.000

9. Tavola n. 4 - Carta delle pericolosità sismiche 1:10.000

10. Tavola n. 5 - Carta delle sezioni geologiche 1:10.000

11. Tavola n. 6 - Aree dei vincoli esistenti (legge 1497/39) 1:10.000

12. Tavola n. 7 - Aree di rilevanza dei vincoli paesaggistici 1:10.000

Qualità diffusa (art. 23 NTA del PPAR)

13. Tavola n. 8 - Carta storico - culturale 1:10.000

Centri e nuclei storici (art. 23 NTA del PPAR)

14. Tavola n. 9 - Carta storico - culturale 1:10.000

Zone archeologiche - Luoghi di memoria storica - Manufatti extraurbani

(artt. 40-41-42 NTA del PPAR)

15. Tavola n.10 -Componenti della struttura geomorfologica 1:10.000

Crinali (art. 30 NTA del PPAR)

16. Tavola n.11 -Componenti della struttura geomorfologica 1:10.000

Corsi d'acqua (art. 29 NTA del PPAR)

17. Tavola n.12 -Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000

(artt. 34-35 NTA del PPAR)

18. Tavola n.13 -Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000

Delimitazione ambiti di tutela integrale

19. Tavola n.14 - Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000

Delimitazione ambiti di tutela speciale

20. Tavola n.15 -Corsi d'acqua - Ambiti di tutela Legge 431/85 1:10.000

21. Tavola n.16 -Fabbricati colonici d'interesse storico-architettonico 1:10.000

(art. 15 Legge Regionale n. 13/90)

Page 4: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 3 di 35

22. Tavola n.17 -Edifici e manufatti tutelati Legge 1089/39 1:10.000

23. Tavola n.18 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000

Ambiti di tutela dei corsi d'acqua

24. Tavola n.19 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000

Ambiti di tutela dei crinali

25. Tavola n.20 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000

Emergenze botanico-vegetazionale e geologiche

26. Tavola n.21 -Zonizzazione vigente P. di F. Capoluogo-Montetorre 1:2.000

Vincoli PPAR e Aree esenti

27. Tavola n.22 -Zonizzazione vigente P. di F. Montecchio 1:2.000

Vincoli PPAR e Aree esenti

28. Tavola n.23 -Zonizzazione vigente P. di F. Montemoro, Palazzi 1:2.000

Vincoli PPAR e Aree esenti

29. Tavola n.24 -Zonizzazione vigente P. di F. Frazioni Quinzano - Casali - S.Lucia 1:2.000

Vincoli PPAR e Aree esenti

30. Tavola n.25 -Zonizzazione vigente P. di F. S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:2.000

Vincoli PPAR e Aree esenti

31. Tavola n.26 -Zonizzazione PRG Capoluogo - Montetorre 1:2.000

32. Tavola n.27 -Zonizzazione PRG Montecchio 1:2.000

33. Tavola n.28 -Zonizzazione PRG Montemoro - Palazzi 1:2.000

34. Tavola n.29 -Zonizzazione PRG Frazioni Quinzano – Casali - S.Lucia 1:2.000

35. Tavola n.30 -Zonizzazione PRG S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:2.000

36. Tavola n.31 -Reti esistenti :Capoluogo - Montetorre 1:4.000

37. Tavola n.32 -Reti esistenti:Montecchio 1:4.000

38. Tavola n.33 -Reti esistenti :Montemoro – Palazzi – Quinzano - S.Lucia - Casali 1:4.000

39. Tavola n.34 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000

Capoluogo-Montetorre

40. Tavola n.35 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000

Montecchio

41. Tavola n.36 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000

Frazioni Montemoro – Palazzi – Quinzano - S.Lucia - Casali

42. Tavola n.37 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:5.000

S.Salvatore-Case Massi -Cese

43. Tavola n.38 -Quadro di raffronto tra P.di F. e PRG- Zonizzazioni e ambiti di tutela

44. Tavola n.39 -Beni architettonici extraurbani

Schede di rilevamento e vincoli

45. Tavola n.40a -Carta litotecnica Capoluogo - Montetorre 1:4.000

46. Tavola n.40b -Carta delle pericolosità sismiche Capoluogo - Montetorre 1:4.000

Page 5: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 4 di 35

47. Tavola n.40c -Carta delle vocazionalità Capoluogo - Montetorre 1:4.000

48. Tavola n.41a -Carta litotecnica Montecchio 1:4.000

49. Tavola n.41b -Carta delle pericolosità sismiche Montecchio 1:4.000

50. Tavola n.41c -Carta delle vocazionalità Montecchio 1:4.000

51. Tavola n.42a -Carta litotecnica Frazioni Montemoro - Palazzi - Quinzano - S.Lucia -

Casali 1:4.000

52. Tavola n.42b -Carta delle pericolosità sismiche Frazioni Montemoro– Palazzi – Quinzano -

S.Lucia - Casali 1:4.000

53. Tavola n.42c -Carta delle vocazionalità Frazioni Montemoro – Palazzi - Quinzano - S.Lucia -

Casali 1:4.000

54. Tavola n.43a -Carta litotecnica S.Salvatore- Case Massi - Cese 1:5.000

55. Tavola n.43b -Carta delle pericolosità sismiche S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000

56. Tavola n.43c -Carta delle vocazionalità S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000

57. Tavola n.44 - Carta clivometrica 1:10.000

58. Tavola n.45 - Ubicazione sondaggi reperiti Capoluogo - Montetorre 1:5.000

59. Tavola n.46 - Ubicazione sondaggi reperiti Montecchio 1:5.000

60. Tavola n.47 - Ubicazione sondaggi reperiti Montemoro – Palazzi 1:5.000

61. Tavola n.48 - Ubicazione sondaggi reperiti Frazioni Quinzano - S.Lucia - Casali 1:5.000

62. Tavola n.49 - Ubicazione sondaggi reperiti S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000

63. Tavola n.50 - Carta dell’uso del suolo – Insediamenti 1:10.000

64. Tavola n.50b - Carta dell’uso del suolo agro-silvo-pastorale 1:10.000

65. Tavola n.51 - Carta del sistema socio-economico 1:10.000

66. Tavola n.52 - Carta del sistema infrastrutturale – insediativo 1:10.000

67. Tavola n.53 - Carta della class. sismica – rischio sismico – intensità sismica 1:10.000

ART. 3

DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.R.G. - INDICI E PARAMETRI

Nel territorio comunale la edificazione dovrà attenersi alle seguenti norme generali che sono da

intendersi integrative del vigente Regolamento edilizio comunale.

• I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione;

• il distacco tra due edifici non deve essere in nessun caso inferiore all'altezza dell'edificio più

alto;

• nella larghezza delle strade si intende compresa la larghezza del marciapiede;

Page 6: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 5 di 35

• nelle zone a destinazione urbanistica residenziale sono consentite attività artigianali e

manifatturiere a conduzione familiare con esclusione di quelle rumorose o che richiedono depositi

ed impianti meccanici

• per i centri storici comunali dovranno essere ridefiniti i piani attuativi che escludano

l'impiego di materiali per paramenti esterni e finiture che non si uniformino ai colori e alle

caratteristiche delle murature tradizionali.

• per le zone E si intende integralmente richiamata dal PRG la Legge Regionale n° 13 dell'

8.3.1990 e le disposizioni del PTC della Provincia di Ascoli Piceno e del PAI della Regione

Marche.

• ogni intervento nelle diverse zone del territorio comunale, non regolamentate dal PRG, si

intende regolato da indici e parametri definiti dal vigente Regolamento edilizio Comunale.

ART. 4

DISTACCHI DAI CONFINI E DISTANZE TRA FABBRICATI

I distacchi dei fabbricati dai confini e le distanze tra fabbricati sono regolati dall'art. 61 del

Regolamento Edilizio Comunale. Nelle zone di espansione di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968 n.

1444, sono ammesse costruzioni a confine o a distanza inferiore a quella minima stabilita per la

zona solamente nei casi previsti punto 2 del citato art. 61 del Regolamento edilizio comunale.

Per tutti gli interventi edilizi ricadenti nelle altre zone omogenee del territorio comunale sono

prescritte le seguenti distanze minime:

-Distacco tra edifici: (DF): tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui una almeno

finestrata: ml 10,00;

-Distacco dai confini (DC): salvo diversa prescrizione del PRG ml 5,00.

Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità

a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza

della strada maggiorata di:

-ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;

-ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;

-ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino

oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche,

compresi i piani di recupero di cui alla Legge n. 457/78.

Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione delle legge

2.2.1974, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Page 7: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 6 di 35

ART. 5

DISTANZE DALLE STRADE

Al di fuori dei centri abitati delimitati dai Comuni ai sensi delle vigenti leggi, vengono applicate le

norme dell'art. 24 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 recante modifiche al testo dell'art. 26 del D.P.R.

16.12.1992 n. 495 modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147.

All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni del precedente art. 5.

ART. 6

MISURE DI SALVAGUARDIA DEL P.R.G.

Ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n. 34/92, dalla data di adozione del PRG si applicano

le misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952n n. 1902, integrata e modificata dalla

Legge 5.7.1966, n. 517.

ART. 7

PRESCRIZIONI PER IL VERDE E TUTELA VEGETAZIONE ESISTENTE

Nei lavori di sistemazione delle aree verdi ove sono previste piantumazioni arboree sia per

arredo interno che per recinzioni valgono le prescrizioni che seguono:

• le essenze arboree devono essere comprese per una percentuale non inferiore al 60%

tra quelle dell'elenco che segue; nel caso di opere da realizzare in aree a tutela integrale detta

percentuale sarà del 75%;

• nella realizzazione di siepi ornamentali è vietato l'uso di conifere;

• la richiesta di concessioni edilizie dovrà essere corredata di specifici elaborati indicanti

le essenze arboree presenti sul lotto o che verranno messe a dimora, lo schema topografico della

disposizione dei singoli elementi e le loro dimensioni.

Page 8: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 7 di 35

Sono soggetti a tutela:

• gli alberi isolati di qualsiasi specie arborea, ad eccezione delle essenze infestanti come

la robinia e l'ailanto, se di circonferenza non inferiore a cm 65 misurata a cm 130 dal colletto;

• gli alberi con tronchi ramificati di qualsiasi specie arborea, ad eccezione delle essenze

infestanti come la robinia e l'ailanto, se uno qualsiasi dei tronchi presenta una circonferenza non

inferiore a cm 55 misurata a cm 130 dal colletto;

• gli alberi delle specie arboree elencate all'art. 1 della Legge Regionale n. 8/87, se di

circonferenza non inferiore a cm 65 misurata a cm 130 dal colletto, anche quando non presentino

la conformazione di "alto fusto";

• gli alberi isolati che sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;

• gli alberi da frutto che non provengano da innesti.

E' vietato:

• l'eliminazione, il danneggiamento, la distruzione, il taglio degli alberi e la modifica delle

loro chiome;

• gli interventi di potatura delle branche e dei rami con diametro superiore a cm 10;

• le pavimentazioni delle superfici di terreno adiacenti al tronco degli alberi se non

eseguite con materiale permeabile all'acqua e all'aria;

• gli scavi, gli ammassi e riporti di qualsiasi materiale in prossimità dei tronchi e delle

radici degli alberi.

Ai divieti elencati sono ammesse deroghe in caso:

• di obbligo a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome in base a prescrizioni di

diritto pubblico;

• di trasformazione del territorio ammessa in base a norme urbanistiche non possa

essere altrimenti realizzata;

• di pericoli a persone o cose causate dagli alberi senza che detti pericoli possono essere

altrimenti rimossi senza interventi sull'albero;

• di presenza di gravi condizioni fitosanitarie dell'albero;

• di rimozione dell'albero per motivi d'urgenza e di pubblico interesse.

La richiesta di esenzione deve essere corredata da specifica relazione tecnica e da

documentazione fotografica che illustrino le motivazioni e descrivano in modo dettagliato le

alberature presenti nell'area, la loro specie, le dimensioni del loro tronco a cm 130 dal colletto.

L'autorizzazione concessa all' abbattimento di alberi dovrà essere condizionata all'impegno

scritto assunto dal richiedente alla loro sostituzione con nuovi alberi, scelti tra quelli dell'elenco che

segue, al loro mantenimento e cura.

Page 9: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 8 di 35

Detto impegno si intende soddisfatto da parte del richiedente solo a constatazione avvenuta

dell'attecchimento dei giovani alberi e comunque non prima di due stagioni vegetative.

L'Ufficio Tecnico Comunale è l'organo preposto al controllo.

I progetti relativi alle nuove edificazioni di qualsiasi immobile, sia con intervento diretto sia in

conseguenza di piani attuativi, dovranno prevedere la sistemazione delle aree adiacenti con speci

arboree ed arbustive dell'elenco che segue con densità di piantumazione di una pianta ogni 50

metri di superficie libera.

A) SPECI ARBOREE CONSIGLIATE ACERO CAMPESTRE(acer campester)- ACERO MINORE(acer monospessulanum)- ACERO DI MONTE (acer

pseudoplatanus) - ACERO D'UNGHERIA (acer obtusatum) - ACERO RICCIO (acer platanioides)- ONTANO NERO

(alnus glutinosa)- ALBERO DI GIUDA(cercis siliquastrum)- ORNIELLO (fraxsinus ornus)- FRASSINO

MAGGIORE (fraxsinus excelsior)- CARPINO NERO (ostrya carpinifolia) ROVERE (quercus petraea)- FARNIA

(quercus robur)- ROVERELLA (quercus pubescens)- SALICE BIANCO (salix alba)- PIOPPO BIANCO (populus alba)-

PIOPPO NERO (populus nigra)- PIOPPO CIPRESSINO (populus nigra italica)- PIOPPO TREMULO (populus tremula)-

TIGLIO NOSTRANO (tilia plathyphillos)- TIGLIO SELVATICO (tilia cordata)- GELSO BIANCO(morus alba)- GELSO

NERO (morus nigra)- SORBO DOMESICO ( sorbus domestica)- CIAVARDELLO (sorbus torminalis)- SORBO

DEGLI UCCELLATORI (sorbus aucuparia)- NOCE COMUNE (juglans regia)- OLMO MINORE (ulmus minor)-

BAGOLARO (celtis australis).

B) SPECI ARBUSTIVE CONSIGLIATE AGAZZINO (pyracantha coccinea)- ALLORO (laurus nobilis)- CORNIOLO (cornus mas)- SANGUINELLA(cornus

sanguinea)- CRESPINO COMUNE (berberis vulgaris)- CORBEZZOLO (arbutus unedo)- BOSSO (buxus sempervirens)-

BIANCOSPINO SELVATICO (crataegus oxyacantha) BIANCOSPINO COMUNE (crataegus monogina)-

BIANCOSPINO LAZZAROLO (crataegus azarolus)-BERRETTO DEL PRETE (euononymus europaeus)- GINEPRO

COMUNE (jiuniperus comunis)-CAPRIFOGLIO COMUNE (lonicera caprifolium)- CAPRIFOLGIO PELOSO (lonicera

xylosteum)-GINESTRA(sparteum junceum)- LIGUSTRO COMUNE (ligustrum vulgare)- NOCCIOLO (cofylus avellana)-

PALLONE DI MAGGIO (viburnum lantana)- PRUGNOLO SELVATICO (prunus spinosa)- ROSA SELVATIC (rosa

canina)- SALICE FRAGILE (salix fragilis)- SALICE DA CESTE (salix trianda)- SALICE ROSS (salix purpurea)-

SALICONE (salix caprea).

Page 10: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 9 di 35

CAPITOLO II

DIVISIONE DEL TERRITORIO

ART. 8

ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO

L'attuazione del P.R.G. del Comune di Force, adeguato al P.P.A.R. avviene mediante la

suddivisione dell'intero territorio in zone come di seguito classificate:

A) ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI

ZONE A: parti del territorio interessato da agglomerati urbani di carattere storico artistico e

pregio ambientale

ZONE B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate sottoclassificate in:

• B1 edilizia privata di completamento

• B2 edilizia privata di completamento

ZONE C: parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali sottoclassificate in:

• C1 edilizia residenziale privata

• C2 edilizia residenziale privata

• C3 edilizia residenziale privata

• C4 edilizia residenziale privata

• C5 edilizia residenziale privata

ZONE P.E.E.P: parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali per l'edilizia

residenziale economica popolare

B) ZONE PRODUTTIVE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

ZONE D: parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi ed assimilati

sottoclassificate in:

• D grandi e medi complessi industriali

• D1 piccoli complessi industriali, complessi artigianali e manifatturieri

C) ZONE DI INTERESSE PUBBLICO E PER SERVIZI COLLETTIVI

ZONE SERVIZI: parti del territorio destinate a servizi d'interesse generale sottoclassificate

in:

• istruzione

• sanità

Page 11: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 10 di 35

• sport e tempo libero

• parcheggi

• verde pubblico attrezzato

ZONA T: parti del territorio destinate ad insediamenti per la ricettività turistico- alberghiera

D) ZONE VERDI DI RISPETTO

SPAZI VERDI: parti del territorio destinate a servizi d'interesse generale sottoclassificate in:

• verde di rispetto cimiteriale

• verde privato e di rispetto delle fasce stradali

E) ZONE PER ATTIVITA' AGRICOLE

ZONA E: parti del territorio destinate ad usi agricoli e agli insediamenti ed impianti ad essi

connessi.

F) ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA SPECIALE

AMBITI DI TUTELA: parti del territorio sottoposte a tutela speciale sottoclassificate:

• ambiti di tutela dei corsi d'acqua

• ambiti di tutela legge n. 1497/39

• ambiti di tutela legge n. 431/85

• ambiti di tutela dei centri storici

• ambiti di tutela delle zone archeologiche

• ambiti di tutela dei luoghi di memoria storica

• ambiti di tutela dei manufatti extraurbani

• ambiti di tutela dei crinali

• ambiti di tutela dei versanti

• ambiti di tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche

• ambiti di tutela del patrimonio botanico e vegetazionale

Page 12: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 11 di 35

ART. 9

ESENZIONE DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORME PREVISTE PER

LE ZONE A TUTELA SPECIALE

Sono esenti dalla norme specifiche dettate per le zone a tutela speciale le opere e gli interventi

che seguono:

- gli interventi nella zona D compresa nel PTC del Consorzio per la Industrializzazione

delle valli del Tronto dell'Aso e del Tesino, salvo verifica della compatibilità ambientale a norma

dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.;

- le opere relative agli interventi urgenti ed indifferibili in conseguenza a norme e

provvedimenti statali e regionali emanati a seguito di calamità naturali o a emergenze legate

all'inquinamento atmosferico e gli interventi di salvaguardia della pubblica calamità;

- le opere pubbliche, i metanodotti e manufatti ad essi connessi, le opere d'interesse

pubblico relative agli impianti e linee telefoniche ed elettriche salvo verifica della compatibilità

ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.

- le cabine elettriche, le centrali e i box telefonici, la cabine dei metanodotti e similari;

- i monumenti sia civili che religiosi e le opere cimiteriali ricadenti all'interno dell'area

cimiteriale;

- le opere e gli interventi temporanei connessi con la ricerca di fonti alternative di energia;

- le funivie, le cabinovie, i ripetitori di impianti di trasmissione, salvo verifica della

compatibilità ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.

- i progetti di ampliamento funzionale, non superiore al 40% della superficie esistente, e

di adeguamento degli opifici esistenti industriali, artigianali, commerciali, turistici e agricoli conformi

agli strumenti urbanistici vigenti;

- le opere necessarie all'adeguamento alla vigente legislazione degli impianti di

smaltimento dei rifiuti solidi urbani salvo verifica della compatibilità ambientale a norma dell'art. 63

delle NTA del P.P.A.R.;

- gli interventi conseguenti alla sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/85 e

successive integrazioni e modificazioni;

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento

conservativo e di ristrutturazione edilizia definiti dall'art. 31 della Legge n. 457/78;

- gli interventi per il risanamento statico ed igienico che non alterino l'inviluppo degli

edifici;

- gli impianti ed opifici zootecnici, quelli destinati alla produzione, lavorazione,

conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli già finanziati alla data di entrata in

vigore del P.P.A.R.;

Page 13: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 12 di 35

- l'impianti per l'estrazione e la lavorazione del travertino o altra pietra da taglio, quelli per

l'estrazione di terre necessarie per la produzione di laterizi salvo verifica della compatibilità

ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.;

- gli interventi d'ampliamento delle case coloniche che sono conformi alle previsioni degli

strumenti urbanistici in vigore e che non siano superiori al 25% del volume esistente;

- gli impianti zootecnici approvati ai sensi del Regolamento CEE 787/85 salvo verifica

della compatibilità ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.

ART. 10

ZONA A -CENTRO STORICO

CAMPITURA DISTINTIVA

Il PRG si attua in questa zona mediante piani particolareggiati esecutivi ai sensi degli artt. 27 e

28 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni

Nella zona A non è consentita l'installazione di impianti rumorosi o che richiedono flussi di

materie prime e di prodotti ingombranti.

In detta zona dovranno essere conservate le alberature di qualsiasi essenza e qualità esistenti

nei cortili e negli spazi interni; le aree non edificate dovranno avere piantagioni di alberi di alto o

medio fusto in ragione di un albero ogni dieci metri quadrati.

Sia nel piano esecutivo che nei singoli progetti edilizi redatti per edifici della zona A, dovranno

essere allegati i rilievi interni ed esterni dello stato di fatto e una esauriente documentazione

fotografica con punti di vista interni ed esterni.

Nelle zone A del territorio comunale, salvi i più restrittivi limiti fissati dalle Leggi Regionali e nel

rispetto delle norme previste dal D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, in assenza di strumenti urbanistici

attuativi esecutivi particolareggiati, sono consentiti solamente:

a) gli interventi previsti dalle lettere a),b), e c) del primo comma dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno

2001, n. 380 che riguardino singole unità immobiliari o parte di essi.

b) gli interventi di cui alla lettera d) del citato primo comma dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 che

riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali interventi sono consentiti anche se

riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni

preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a

Page 14: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 13 di 35

cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso

residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune e a concorrere negli

oneri di urbanizzazione.

Il piano urbanistico attuativo può prevedere l'edificazione di aree rese libere da vecchie

demolizioni ove nel frattempo non siano state insediate alberature di medio ed alto fusto e non

destinate a verde pubblico o servizi.

In particolare gli edifici di interesse storico-architettonico debbono essere conservati nella

consistenza esterna ed interna ove questa sia connessa con il carattere storico monumentale

dell'edificio, con l’eliminazione delle sovrastrutture prive di qualificazione storica ed estetica che

palesemente costituiscono una menomazione delle preesistenze.

Gli edifici che non presentano carattere di interesse storico-architettonico ma che tuttavia hanno

un rilievo notevole nel contesto dei valori ambientali del centro urbano, debbono essere conservati

nei loro caratteri di insieme.

Essi possono essere parzialmente soggetti a rinnovamento purché non siano manomesse le

caratteristiche esteriori e le eventuali caratteristiche interne di atri, scale, cortili, ambienti particolari

nonché le strutture portanti di ambito e di spina nelle loro consistenze e negli spessori delle

murature.

Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, gli edifici che non hanno i caratteri di

cui ai punti precedenti, potranno essere soggetti agli interventi di cui al precedente punto b).

Gli edifici privi di specifiche qualificazioni estetico-ambientali potranno essere demoliti e

ricostruiti secondo le prescrizioni dei piani urbanistici attuativi.

Il piano esecutivo del Centro storico dovrà attenersi alle previsioni del PRG per quanto riguarda

il numero di abitanti insediabili.

Page 15: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 14 di 35

ART. 11

ZONE B COMPLETAMENTO

La zona riguarda settori di espansione recente ed edificati solo parzialmente secondo quanto

previsto dal 2° comma dell'art.2 del D.M. n° 1444 del 2.4.1968.

A norma dell'art.8 del citato D.M. n° 1444 del 2.4.1968 l'altezza massima dei nuovi edifici

ricadenti nelle zone B non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con

l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani di recupero sempre che rispettino i limiti massimi

della densità edilizia fondiaria della zona.

Nelle aree di distacco fra edifici è prescritta la piantagione con alberi a medio ed alto fusto di cui

agli elenchi riportati al precedente art. 7 nel rapporto minimo di un albero ogni 50 metri quadrati di

superficie libera.

Nelle zone B sono consentite costruzioni accessorie, di un solo piano, esterne ai fabbricati

principali purché compongano un organico collegamento architettonico e funzionale fra due o più

fabbricati; la cubatura di tali costruzioni accessorie deve in ogni caso essere compresa nel

normale computo della densità edilizia della zona.

La distanza minima dei fabbricati dal filo stradale può essere modificata per uniformarla agli

allineamenti preesistenti o per consentire soluzioni più rispondenti alla conformazione orografica

acclive della zona.

In ogni caso le soluzioni debbono essere oggetto di piano particolareggiato planovolumetrico

comprendente almeno un intero isolato circondato da strade o limiti di zona.

I vecchi fabbricati possono essere sottoposti agli interventi edilizi di cui all'art.31 della Legge n°.

457/78 e successive modificazioni ed integrazioni; i piani di intervento, di iniziativa pubblica o

privata, possono avere per oggetto il singolo edificio o gruppi di edifici con carattere di continuità.

Nelle zone B sono consentite demolizioni e ricostruzioni solo nel caso di fabbricati che

presentano compromissione igienico-sanitaria e/o statica.

Sono consentite sopraelevazioni ed ampliamenti in deroga alle norme di zona solo nel caso di

progettazioni planovolumetriche previste da specifici piani di recupero e per fabbricati che non

presentano elementi di pregio storico-architettonico.

Ai piani terra dei fabbricati delle Zone B sono consentite trasformazioni di destinazioni d'uso che

prevedano insediamenti di laboratori artigianali a conduzione familiare, esercizi commerciali ed

uffici.

Page 16: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 15 di 35

Nelle zone B è consentita la fabbricazione isolata,in linea o a schiera con lunghezza massima

dei fronti di metri 30,00.

Le parti delle zone B ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come

definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e ricostruzione

di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del

permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità

di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.

ZONA B1

CAMPITURA DISTINTIVA

Nelle zone B1 sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 3.00

• Numero massimo dei piani fuori terra: n° 3

• Altezza massima:. ml 10,00

• Distanza minima dai confini interni ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• Lunghezza massima dei fronti: ml 30,00

(con possibilità di deroga per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati con previsioni

planovolumetriche)

• Fabbricazione isolata,in linea o a schiera.

• Sono consentiti al piano terra esercizi commerciali e uffici.

B1

Page 17: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 16 di 35

ZONA B2

CAMPITURA DISTINTIVA

Nelle zone B2 sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 2,00

• Numero massimo dei piani fuori terra: n° 3

• Altezza massima: ml 9.00

• Distanza minima dai confini interni ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM.1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• Fabbricazione isolata,in linea o a schiera con lunghezza massima dei fronti: ml 30,00

• Sono consentiti al piano terra esercizi commerciali e uffici.

ART. 12

ZONE C DI ESPANSIONE

Le zone C di espansione riguardano parti del territorio interessate dai nuovi complessi

residenziali e le parti del territorio parzialmente edificate con copertura degli edifici esistenti

inferiore al 12,50% della superficie fondiaria.

Le zone si attuano mediante l'approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata estesi

all'intera zona omogenea od anche per singoli comparti edificatori ai sensi dell’art. 32 della Legge

Regionale n. 34/92.

Nelle zone C possono essere insediate anche attività commerciali, professionali, e artigianali a

conduzione familiare che occupino una superficie in misura non maggiore del 25% della

superficie utile lorda dell'edificio come definita dal Regolamento edilizio comunale; in questo caso

dovrà essere prevista una superficie a parcheggio pari a 20 mq ogni 150 metri cubi di volume

realizzato.

Le aree dei lotti, libere da costruzioni, debbono essere accuratamente sistemate a verde con

aiuole e piantagione di alberi a medio e alto fusto delle specie di cui agli elenchi del precedente

art.7, nella misura di un albero ogni 40 metri quadrati di superficie libera.

B2

Page 18: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 17 di 35

Le recinzioni dei lotti, sui fronti stradali, debbono essere il più possibile unificate nei materiali e

nelle dimensioni.

E' consentita la fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di

metri 20,00.

Per le parti delle zone C ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico

come definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune

misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del

PAI.

ZONA C2

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone C2 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono

consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,50

• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2

• Altezza massima: ml 8,50

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• E' consentito, oltre ai due piani abitabili, un piano terreno, non abitabile, di altezza massima

2,20 metri con il 50% della superficie a portico ed il rimanente per garage, cantina, servizi.

• La volumetria del piano dovrà essere computata in quella totale del fabbricato e verificare la

densità edilizia fondiaria della zona.

• Superficie minima del lotto: mq 800

C2

Page 19: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 18 di 35

ZONA C3

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone C3 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata, in esse sono

consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,00

• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2

• Altezza massima: ml 7,00

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• Superficie minima del lotto: mq 1.000

ZONA C4

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone C4 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono

consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,50

• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2

• Altezza massima: ml 7,00

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM. 1.4.1968 n° 1404 ; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• Superficie minima del lotto. mq 1.500

C3

C4

Page 20: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 19 di 35

ZONA C5

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone C5 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono

consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,40

• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2

• Altezza massima: ml 7,00

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• Superficie minima del lotto:. mq 2.000

ART. 13

ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone PEEP comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale economica e popolare di

iniziativa dell'IACP, cooperative, ecc; in esse sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

Le parti delle zone PEEP ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico

come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e

ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del

rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la

necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 2.00

• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2

• Altezza massima: ml 8.80

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

C5

PEEP

Page 21: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 20 di 35

• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai

DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93

• E' consentito, oltre ai due piani abitabili, un piano terreno, non abitabile, di altezza massima

2,40 metri con il 50% della superficie a portico ed il rimanente per garages, cantine e servizi.

• La volumetria del piano dovrà essere computata in quella totale del fabbricato e verificare la

densità edilizia fondiaria della zona.

ART. 14

ZONE D PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI

Le zone D riguardano le parti di territorio comunale ove è consentito l'insediamento di edifici ed

opifici connessi con la grande, media, piccola industria e l'artigianato.

Ogni intervento nella zona D delle località S.Salvatore, Cese e Case Massi è regolato dalla

normativa prevista dalle NTA del PTC del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del

Tronto, dell'Aso e del Tesino.

Nelle rimanenti zone D1, di gestione comunale, è consentito l'insediamento di edifici ed opifici

connessi con la piccola industria e con l'artigianato e relativi impianti accessori; in esse sono

vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle adibite al personale dirigente e di custodia.

Ai limiti di altezza degli opifici della zona fanno eccezione le ciminiere, le antenne, le

apparecchiature speciali ed i locali di un piano che per ragioni tecniche di funzionamento,

richiedono altezze eccedenti la massima consentita.

Le recinzioni in corrispondenza degli ingressi, dovranno essere arretrate dalla strada di almeno

metri 7,00 e per una larghezza di metri 15,00.

La zona D1 si attua mediante piani attuativi con dotazione minima di standards urbanistici non

inferiore all' 8% dell'intera superficie della zona.

Page 22: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 21 di 35

ZONA D

CAMPITURA DISTINTIVA

Le zone D sono quelle site nelle località S.Salvatore, Cese e Case Massi; in esse sono

consentiti opifici industriali con le seguenti caratteristiche:

• Valgono le zonizzazioni e la normativa del P.T.C. del Consorzio per la Industrializzazione delle

Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino che il PRG recepisce integralmente e che si intendono

integralmente richiamate e trascritte.

ZONA D1

CAMPITURA DISTINTIVA

Nelle zone D1 sono consentiti opifici per la piccola industria e per l'artigianato.

Ogni intervento nella zona D1 è subordinato all'approvazione del piano urbanistico esecutivo

unitario nel quale dovranno essere definite le soluzioni planovolumetriche, gli spazi di parcheggio,

le aree a verde, i transiti pedonali e carrabili e le destinazioni d'uso dei singoli edifici.

Per le parti delle zone D1 ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico

come definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune

misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del

PAI. .

Gli opifici della zona D1 avranno le seguenti caratteristiche: • Indice di edificabilità fondiaria per le abitazioni: mc/mq 0,15

• Indice di edificabilità per gli opifici: mc/mq 3,50

• Superficie minima del lotto: mq 2.000

• Altezza massima : ml 10,00

• Distanza minima dal filo stradale e dai fabbricati: ml 10,00

• Distanza minima dai confini interni dei lotti:. ml 10,00

D1

Page 23: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 22 di 35

ART. 15

ZONA T PER L'EDILIZIA TURISTICA RICETTIVA

Le zone F del territorio sono destinate agli insediamenti delle attrezzature turistico-ricettive.

In esse sono consentiti la costruzione di alberghi, pensioni, abitazioni unifamiliari e collettive,

ostelli, bungalows e servizi accessori come bar, chioschi, ristoranti, tavole calde, campi da tennis,

campi da bocce, piscine.

Ogni intervento nella zona T è subordinato all'approvazione del piano urbanistico esecutivo

unitario nel quale dovranno essere definite le soluzioni planovolumetriche, gli spazi di parcheggio,

le aree a verde, i transiti pedonali e carrabili e le destinazioni d'uso dei singoli edifici.

Nelle aree di distacco dai confini interni e delle strade, è prescritta la piantagione di albero di

medio e alto fusto delle specie di cui al precedente art. 7 nella misura di un albero ogni 30 metri

quadrati di superficie libera.

E' consentita la fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di

metri 25,00.

Per le parti delle zone T ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come

definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune

misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del

PAI.

CAMPITURA DISTINTIVA:

Nelle zone T sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:

• Superficie minima del lotto: mq 1.000

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0.60

• Numero massimo dei piani fuori terra: n. 2

• Altezza massima: ml 7,50

• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00

• Distanza minima dalle strade: ml 5,50

• Fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di: ml 20,00

T

Page 24: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 23 di 35

ART. 16

ZONA E PER L'EDILIZIA AD USO ABITATIVO NEL TERRITORIO AGRICOLO

Le zone E del territorio comunale sono esclusivamente destinate all'esercizio dell'attività dirette

alla coltivazione dei fondi agricoli, alla silvicoltura, all'allevamento zootecnico e alle attività

produttive connesse ivi compreso l'agriturismo.

La normativa per le zone E è quella prevista dalla Legge Regionale n.13 dell'8 marzo 1990 in

quanto le norme da essa dettate prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali

e dei regolamenti edilizi.

Nelle zone E sono ammesse soltanto nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio

delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare:

-abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;

-ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;

-attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come

silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri

per bestiame;

-edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di

liquami di origine zootecnica;

-serre;

-costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione

di prodotti agricoli;

-edifici per industrie forestali;

-opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.

Le parti delle zone E ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come

definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e ricostruzione

di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del

permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità

di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 25: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 24 di 35

• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,03

• Volumetria massima consentita: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90

• Altezza massima: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90

• Distanza minima dai confini: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90

• Distanza minima dalle strade: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90.

ART. 17

ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE

Nelle zone destinate ad attrezzature pubbliche sono consentite esclusivamente edifici ed

attrezzature d'interesse generale quali le attività scolastiche, culturali, religiose, assistenziali,

sportive ecc,.

In esse la distribuzione dei corpi di fabbrica deve consentire la sistemazione di adeguati spazi

con alberature di medio ed alto fusto delle specie di cui al precedente art. 7.

Le zone sono sottoclassificate come segue:

ZONA SCOLASTICA

La zona scolastica è destinata alle attrezzature scolastiche di ogni ordine e grado.

L'edificazione è subordinata all'approvazione dello studio planovolumetrico della zona con il

quale si definirà sia l'indice di edificazione che il rapporto tra superficie coperta e spazi liberi che

dovranno in ogni caso essere sistemati a giardino con alberature di medio ed alto fusto delle

specie di quelle di cui al precedente art. 7, nella misura di un albero ogni 15 metri quadrati di

superficie libera. Le parti delle zone a destinazione scolastica ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio

idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione

totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune,

prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI,

valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 26: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 25 di 35

ZONA DEI SERVIZI COLLETTIVI

La zona per i servizi collettivi è destinata alle attrezzature sanitarie, alle mense, biblioteche,

centri ritrovo anziani, servizi di distribuzione ecc,

La nuova edificazione è subordinata all'approvazione dello studio planovolumetrico della zona

con il quale si definirà sia l'indice di edificazione che il rapporto tra superficie coperta e spazi liberi

che dovranno in ogni caso essere sistemati a giardino con alberature di medio ed alto fusto delle

specie di quelle di cui al precedente art. 7, nella misura di un albero ogni 15 metri quadrati di

superficie libera.

Gli edifici esistenti possono avere e/o mantenere i piani al di sopra del piano terra con

destinazione residenziale

Le parti della zona destinata a servizi collettivi ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio

idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione

totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune,

prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI,

valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.

CAMPITURA DISTINTIVA

L'indice di edificabilità fondiaria sarà pari a mc/mq 1.50

ZONA PER VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI

La zona per verde pubblico ed impianti sportivi e destinata alle attrezzature sportive

Nella zona sono previsti edifici ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività

sportive e per l'abitazione del personale addetto.

Sono consentiti interventi di sistemazione superficiale delle aree mediante il terrazzamento dei

pendii con gabbionate e palizzate in legno, l'inserimento di strutture fisse e mobili per i giochi dei

bambini e il passatempo degli anziani, la realizzazione di percorsi pedonali a gradinate in legno,

ove necessario.

L'indice di edificabilità fondiaria sarà pari a mc/mq 0.40

Page 27: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 26 di 35

Le parti delle zone destinate a verde pubblico ed impianti sportivi ricadenti nella perimetrazione

delle zone a rischio idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova

edificazione, demolizione totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed

ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2

dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso

opportune misure di mitigazione.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 18

ZONA PER VERDE DI RISPETTO STRADALE

Le zone a verde di rispetto stradale riguardano le parti del territorio destinate alla protezione

dei nastri stradali; in esse è vietata qualsiasi costruzione, anche se di tipo provvisorio.

I manufatti esistenti potranno essere conservati solamente nella loro attuale consistenza edilizia

e potranno essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e

risanamento conservativo previsti dall'art.31 della legge n° 457/78.

In queste zone è prescritta la conservazione del verde esistente e delle specie arboree ed

arbustive autoctone, la eliminazione delle specie infestanti quali la robinia e l'alianto.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 28: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 27 di 35

ART. 19

ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE

La zona di rispetto cimiteriale comprende la fascia di rispetto cimiteriale; può essere utilizzata

solamente per l'ampliamento del civico cimitero ed in essa è vietata qualsiasi tipo di costruzione

anche se a carattere provvisorio.

I fabbricati esiste nella zona possono essere sottoposti solamente alla ordinaria e straordinaria

manutenzione, al restauro e risanamento conservativo.

La zona dovrà essere attuata conformemente alle disposizioni della vigente normativa prevista

dalle Legge n. 983/57 e del R.D. 1265/34.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 20

ZONA PER PARCHEGGI

La zona comprende le aree destinate alla sosta e parcheggio di autoveicoli. Esse possono

svilupparsi a raso o su due livelli.

Nel caso di parcheggi a raso è prescritto la piantumazione dell'area con piante di cui al

precedente art. 7 nella misura di una pianta ogni 35 mq.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 29: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 28 di 35

ART. 21

ZONA DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è vietato ogni tipo d'intervento quali le nuove

edificazioni, gli ampliamenti di edifici esistenti, l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle

esistenti, le opere connesse agli impianti tecnologici fuori terra.

Sono invece consentiti gli interventi relativi al recupero ambientale e quelli legati all'attività

silvo-pastorale, gli attraversamenti viari e di linee connessi ad impianti, quelli necessari per le

derivazioni e captazioni dell'acqua e per il trattamento dei reflui.

Nella fascia contigua a quella di rispetto e per una larghezza di metri 12 da ambo le parti del

corso d'acqua è vietata l'aratura del terreno eseguita a profondità superiore a cm 50.

All'interno dell'alveo del corso d'acqua è rigorosamente vietata qualunque trasformazione,

trasformazione, immissioni di qualsiasi natura.

In esso è invece consentito ogni intervento volto al disinquinamento, al miglioramento della

vegetazione e del regime idraulico mediante pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle opere

idrauliche presenti.

I lavori di pulizia fluviale per l'eliminazione di piante ed arbusti, dei depositi fangosi e la

riprofilatura dell'alveo, devono essere autorizzati e possono essere eseguiti solamente in caso di

documentata necessità; in caso di insediamento di specie faunistiche e botaniche protette o di

valore paesaggistico i lavori da eseguire non possono comunque alterare l'ambiente naturalmente

formatosi.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 30: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 29 di 35

ART. 22

ZONA DI TUTELA VALORI PAESAGGISTICI AMBIENTALI (LEGGE N. 1497/39 E

SUCCESSIVO D. Lgs N. 490/1999)

Tutto il territorio comunale è sottoposto a tutela dei valori paesaggistici - ambientali (ex Legge

n. 1497/39) trattandosi di valori di qualità diffusa.

La normativa della tutela dei valori paesaggistici-ambientali è pertanto dettata dalla Legge n.

1497/39; ora D. Lgs 490/1999, dalla vigente normativa regionale e provinciale che si intende qui

integralmente richiamata.

Le autorizzazioni a qualsiasi tipo di intervento sull'intero territorio comunale è pertanto

subordinato ai pareri dell'Ufficio Protezione dei BB.NN della Provincia di Ascoli Piceno rilasciati

con le procedure di rito.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 23

ZONA DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA (LEGGE N. 431/85)

Le zone di tutela delle fasce dei corsi d'acqua interessati ai sensi della Legge n. 431/85 e

successive modificazioni ed integrazioni sono sottoposte alla specifica normativa dettata dalla

Legge n. 451/85 che si intende qui integralmente richiamata sia per quanto riguarda gli interventi

ammessi sia per quanto riguarda le procedure da seguire per la richiesta di concessioni e/o

autorizzazioni.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 31: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 30 di 35

ART. 24

ZONA DI TUTELA DEI CENTRI STORICI

Le zone di tutela dei centri storici comprendono le fasce nell'ambito delle quali sono vietati gli

interventi di qualsiasi nuova edificazione edilizia e di qualsiasi alto manufatto.

Sono inoltre vietati abbattimenti della vegetazione arborea ed arbustiva presente ad eccezione

delle essenze infestanti, l'apertura di cave, l'installazione di manufatti per deposito o stoccaggio di

qualsiasi materiale.

Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e gli

interventi di riqualificazione urbana.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 25

ZONA DI TUTELA AREE ARCHEOLOGICHE

Le zone di tutela delle aree caratterizzate da ritrovamenti archeologici segnalate ai sensi del

Decreto del 26.09.1980, comprendono le fasce nell'ambito delle quali ogni intervento di scavo e

movimento di terreno, ogni nuova costruzione deve essere seguito con la presenza continua del

responsabile dell'U.T.C. al fine di sorvegliare su eventuali ritrovamenti archeologici.

L'inizio e la fine dei lavori di sbancamento e scavo devono essere segnalati al Comune con

congruo anticipo onde poterne organizzare la sorveglianza.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 32: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 31 di 35

ART. 26

ZONA DI TUTELA AREE DI MEMORIA STORICA

Le zone di tutela delle aree di memoria storica comprendono le fasce nell'ambito delle quali

sono vietati qualsiasi opera di mobilità e qualsiasi tipo di impianto tecnologico fuori terra.

Sono altresì vietate le attività estrattive e le opere ad esse connesse, l'installazione di

discariche dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi, le opere di trasformazione e di bonifica agraria, i

movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno .

Sono ammesse le opere attinenti al miglioramento del regime idraulico, le derivazioni e

captazione d'acqua, il trattamento delle acque reflue e le opere di attraversamento.

Sono anche ammesse le opere connesse con il recupero e valorizzazione dei caratteri peculiari

dell'ambiente.

I manufatti esistenti nell'ambito della zona possono essere sottoposti esclusivamente ad

interventi di restauro come stabilito dall'art. 31 della Legge n. 457/78.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 27

ZONE DEI BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Le zone di territorio interessate dai beni architettonici extraurbani sono riportate nella tavola n.

39 che contengono, per ogni singolo bene individuato, specifica normativa riguardante gli ambiti di

tutela, lo stato di conservazione, la consistenza e gli interventi edilizi consentiti secondo quanto

previsto dall'art. 31 della Legge n. 457/78.

CAMPITURA DISTINTIVA

Page 33: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 32 di 35

ART. 28

ZONA DI TUTELA DEI CRINALI

All'interno di tali zone non vietate costruzioni di qualsiasi tipo.

Sono ammessi gli interventi di recupero ambientale previsti dagli artt. 57 e 63 bis delle NTA del

PPAR.

Il decespugliamento ed il disboscamento sono ammessi solamente al di fuori della fascia

compresa in un dislivello di metri 25 per ogni lato del crinale.

CAMPITURA DISTINTIVA

ART. 29

ZONA DI TUTELA DEI VERSANTI

Nelle zone dei versanti con pendenze assolute superiori al 30% è vietato ogni tipo d' intervento

edilizio e ogni attività che comporti la modifica del deflusso naturale delle acqua di superficie, ogni

tipo di movimento di terreno che alteri il profilo del terreno.

Sono ammesse le opere previste dall'art. 57 delle NTA del PPAR.

ART. 30

ZONE DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE

BOSCHI

Nelle zone individuate nelle tavole nn. 13 e 14 la tutela integrale viene applicata alla tipologia di

vegetazione che segue:

• Bosco misto a prevalenza di roverella;

• Bosco misto a prevalenza di conifere da imboschimenti artificiali;

• Bosco azonale ripariale

Page 34: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 33 di 35

A tutti gli elementi arborei, anche se non propriamente di alto fusto, si estende le prescrizioni

delle Leggi n. 1497/39 e n. 431/85, della Legge Regionale n. 7/85 e della Delibera della G.R. n.

3978 del 16.07.1991.

Per tutte le tipologie assoggettate alle prescrizioni delle sopra richiamate leggi si aggiungono le

seguenti prescrizioni:

• Divieto assoluto di ridurre le superfici delle aree boscate;

• Divieto assoluto di sostituzione delle essenze arboree presenti con altre colture;

• Divieto assoluto di dissodamenti del terreno;

• Divieto di praticare allevamenti di tipo intensivi;

• Divieto di realizzazione di ogni tipologia di costruzione residenziale e agroalimentare;

• Divieto assoluto della messa a dimora di speci arboree non autoctone;

• Divieto di apertura di nuove strade, il ripristino delle esistenti dovrà essere giustificato (

scopi antincendio, scopi di manutenzione e transito con mezzi autorizzati).

• Divieto di praticare lavorazioni del terreno a profondità superiori a cm 30, usare

diserbanti chimici, accendere fuochi ed impiantare speci arboree non autoctone entro una fascia di

raggio 10 metri dalla proiezione della chioma degli alberi.

E' invece consentito:

• La sostituzione delle conifere fino alla graduale riduzione dell'75%, con specie

autoctone di cui al precedente art. 7;

• La realizzazione di piste antincendio;

• La realizzazione di opere di regimazione superficiale delle acqua;

• La realizzazione ed il ripristino dei camminamenti esistenti a scopo turistico e

naturalistico;

• La realizzazione di manufatti in legno ad uso turistico-naturalistico.

Tutte le aree coltivate ed utilizzate a qualsiasi uso, non coperte da boschi e pascoli al di fuori

delle aree perimetrate sono esenti dalle prescrizioni dettate nel presente articolo.

PASCOLI-AREE AGRICOLE-ELEMENTI PAESAGGIO AGRARIO

Sono assoggettate alla tutela si estende alle seguenti tipologie:

• Tutte le aree agricole;

• I pascoli ad altitudine superiore a 600 metri e quelli ad altitudine inferiore con pendenze

superiori al 30%;

• Le fitocenosi delle macchie a prevalenza di roverella, del verde pubblico, delle

alberature stradali e del calanco;

• I gruppi isolati e i filari di roverella;

Page 35: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 34 di 35

• Gli elementi puntuali del paesaggio agrario.

Per tutte le tipologie assoggettate vengono dettate le seguenti prescrizioni:

• Il miglioramento dei pascoli mediante lavorazioni leggere e trasemine;

• Lo spietramento e l'eliminazione della flora infestante nelle superfici utilizzate a pascolo

solo allo scopo del mantenimento della composizione floristica presente e del suo miglioramento;

E' invece consentito:

• La realizzazione di invasi e di canalizzazioni e gli interventi di recupero ambientale

previsti dagli artt. 57 e 63 bis delle NTA del PPAR.

• L'allevamento zootecnico

In particolare per quanto riguarda le fitocenosi delle macchie a prevalenza di roverella, i gruppi

isolati e i filari di roverella, le fitocenosi del verde pubblico e del calanco, le alberature stradali e gli

elementi puntuali del paesaggio agrario è vietato:

• La manomissione, la potatura di tipo capitozzatura e quella eseguita con mezzi

meccanici rotativi;

• L'alterazione delle forme originarie e tipiche delle chiome degli alberi e la riduzione

delle loro dimensioni;

ed è consigliato:

• Il taglio e la eradicazione delle essenze infestanti presenti quali la robinia e l'ailanto e

sostituzione con essenze di cui al precedente art. 7.

Nei terreni coltivati dovranno essere praticate lavorazioni a due strati in sostituzione di

lavorazioni di tipo profondo e dovranno sempre essere eseguite opere di regimazione idraulica

mediante apertura di solchi di scolo.

I prodotti chimici, i mezzi e le pratiche agronomiche usati dovranno rispondere alle esigenze

ambientali.

Le siepi e le barriere frangivento dovranno essere realizzate con essenze arbustive di cui al

precedente art. 7, le recinzioni con materiali di legno.

Page 36: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina 35 di 35

ART. 31

ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE

Nelle zone di territorio caratterizzate da emergenze geologiche e geomorfologiche, con

esclusione di quelle urbanizzate, sono vietati i seguenti interventi:

• ogni tipo di nuova edificazione;

• l'abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente ad eccezione delle

essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo fatto salvo quanto regolamentato dalle Leggi

Regionali n. 8/87 e n. 34/87 per quanto riguarda il miglioramento degli impianti controllati di tartufi;

• la realizzazione di depositi e stoccaggio di materiali non agricoli e l'apertura di nuove

cave;

E' invece consentito:

• l'esecuzione di opere complementari agli edifici esistenti;

• gli interventi edilizi connessi all'attività agricola comprese nuove abitazioni al servizio

delle aziende agro-silvo-pastorali.

Page 37: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina I di II

I N D I C E

• CAPITOLO I .........................................................................................…………..……….…...PAG. 1

• DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRG ................................................…………..….….….....PAG. 1

• DISPOSIZIONI GENERALI DEL PRG ....................................................…………..….….….PAG. 4

• PRESCRIZIONI TUTELA VEGETAZIONE ESISTENTE .......................……………………...PAG. 6

• CAPITOLO II .........................................................................................…………..….……......PAG. 9

• ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ……………………….……………….……………..……...PAG. 9

• ESENZIONI DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORME …………….…..….....PAG. 11

• ZONE A CENTRO STORICO..................................…........................……………………........PAG. 12

• ZONE B DI COMPLETAMENTO...........................................................……………………......PAG. 14

• ZONE C DI ESPANSIONE......................................................................……………………....PAG. 16

• ZONE D INDUSTRIALE-ARTIGIANALE.................................................…………………….....PAG. 20

• ZONE T TURISTICO-RICETTIVA..........................................................………………….….....PAG. 22

• ZONE E AGRICOLA................................................................................……………………....PAG. 23

• ZONE ATTREZZATURE PUBBLICHE.......................…………………...…......…..............…...PAG. 24

• ZONE VERDE DI RISPETTO………………….……………..…………………………..…..…….PAG. 26

• ZONE RISPETTO CIMITERIALE.....................................................………………..………...…PAG. 27

• ZONE PER PARCHEGGI........................................................................………………….…...PAG. 27

• ZONE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.......................…………………........…...............…..PAG. 28

• ZONE DI TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICI AMBIENTALI…………………...……….PAG. 29

Page 38: P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE · Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000 6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000 7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000

P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Pagina II di II

• ZONE DI TUTELA CORSI D'ACQUA (LEGGE N. 431/85).........................................…….…PAG. 29

• ZONE DI TUTELA DEI CENTRI STORICI.......................…………………........…...........…...PAG. 30

• ZONE DI TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE…………………..…………….…..….PAG. 30

• ZONE DI TUTELA DELLE AREE DI MEMORIA STORICA……………..…………….…..….PAG. 31

• ZONE DI TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI....................................…PAG. 31

• ZONE DI TUTELA DEI CRINALI...................……………………………....................…….…PAG. 32

• ZONE DI TUTELA DEI VERSANTI.......................…………………………........…........…....PAG. 32

• ZONE DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE…………………...PAG. 32

• ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE.....…PAG. 35