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CAPITOLO I
ART. 1
DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL P.R.G.
L'attuazione del Piano Regolatore Generale comunale avviene mediante la progettazione
urbanistica negli ambiti territoriali di cui alle zone A, B, C, D, E, T, PEEP e negli ambiti a tutela
speciale, secondo le delimitazioni di piano.
All'interno dei limiti dei singoli ambiti debbono essere rispettati gli indici della densità edilizia
territoriale e fondiaria ed assicurate le disponibilità delle aree di uso pubblico di cui agli standards
urbanistici previsti dall'art.3 del D.M. n° 1444 del 2.4.1968.
Le localizzazioni delle aree destinate a strade, verde, parcheggi indicate nel PRG possono
essere soggette a diversa distribuzione e delimitazioni dai Piani attuativi del PRG ma solo
nell'ambito delle varie zone urbanistiche, da questo definite.
Per necessità di progettazione planovolumetrica e al fine di realizzare soluzioni unitarie dello
skyline,dentro gli ambiti di sviluppo urbano, nella definizione dei piani attuativi è consentita la
deroga ai limiti di altezza e distacchi assegnati per gli edifici di ciascuna zona, fermo restando la
rispondenza della densità di edificazione territoriale e fondiaria.
I piani attuativi già approvati alla data di adozione del PRG ma non ancora convenzionati,
dovranno, prima della stipula delle convenzioni, essere rielaborati ed adattati alle previsioni e alla
normativa del PRG; quelli già convenzionati avranno piena validità e saranno completati con le
previsioni e la normativa approvata entro i limiti temporali previsti nella convenzione.
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie prima della delibera di adozione del PRG si
intendono ancora valide solamente qualora i lavori abbiano avuto inizio e vengano portati a
completo compimento entro i termini fissati dal Regolamento edilizio comunale vigente.
Per tutti gli interventi edilizi in corso dalla data di adozione del PRG le varianti ammesse sono
solo ed esclusivamente quelle non essenziali così come definite dalla Legge Regionale n. 14/86 e
dalla Legge n. 47/85.
I nuovi piani attuativi del PRG, d'iniziativa pubblica o privata, devono prevedere dotazioni di
standards urbanistici conformemente a quanto prescritto dal D.M. n. 1444 del 2.4.1968 e dalla
Legge Regionale n. 34/92.
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ART. 2
Compongono il P.R.G. tutti gli elaborati, di analisi e progetto, sotto indicati redatti sulla base
della vigente normativa nazionale e regionale:
1. Allegato A - Relazione generale
2. Allegato B - Norme tecniche di attuazione
3. Allegato C - Relazione geologica di prima e seconda fase
4. Allegato D - Sondaggi geognostici reperiti
5. Tavola n. 1 - Carta geologica 1:10.000
6. Tavola n. 2 - Carta geomorfologica 1:10.000
7. Tavola 2bis - Carta del rischio idrogeologico 1:10.000
8. Tavola n. 3 - Carta idrogeologica 1:10.000
9. Tavola n. 4 - Carta delle pericolosità sismiche 1:10.000
10. Tavola n. 5 - Carta delle sezioni geologiche 1:10.000
11. Tavola n. 6 - Aree dei vincoli esistenti (legge 1497/39) 1:10.000
12. Tavola n. 7 - Aree di rilevanza dei vincoli paesaggistici 1:10.000
Qualità diffusa (art. 23 NTA del PPAR)
13. Tavola n. 8 - Carta storico - culturale 1:10.000
Centri e nuclei storici (art. 23 NTA del PPAR)
14. Tavola n. 9 - Carta storico - culturale 1:10.000
Zone archeologiche - Luoghi di memoria storica - Manufatti extraurbani
(artt. 40-41-42 NTA del PPAR)
15. Tavola n.10 -Componenti della struttura geomorfologica 1:10.000
Crinali (art. 30 NTA del PPAR)
16. Tavola n.11 -Componenti della struttura geomorfologica 1:10.000
Corsi d'acqua (art. 29 NTA del PPAR)
17. Tavola n.12 -Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000
(artt. 34-35 NTA del PPAR)
18. Tavola n.13 -Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000
Delimitazione ambiti di tutela integrale
19. Tavola n.14 - Patrimonio Botanico vegetazionale 1:10.000
Delimitazione ambiti di tutela speciale
20. Tavola n.15 -Corsi d'acqua - Ambiti di tutela Legge 431/85 1:10.000
21. Tavola n.16 -Fabbricati colonici d'interesse storico-architettonico 1:10.000
(art. 15 Legge Regionale n. 13/90)
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22. Tavola n.17 -Edifici e manufatti tutelati Legge 1089/39 1:10.000
23. Tavola n.18 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000
Ambiti di tutela dei corsi d'acqua
24. Tavola n.19 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000
Ambiti di tutela dei crinali
25. Tavola n.20 -Bilancio tra tutela PPAR e PRG 1:10.000
Emergenze botanico-vegetazionale e geologiche
26. Tavola n.21 -Zonizzazione vigente P. di F. Capoluogo-Montetorre 1:2.000
Vincoli PPAR e Aree esenti
27. Tavola n.22 -Zonizzazione vigente P. di F. Montecchio 1:2.000
Vincoli PPAR e Aree esenti
28. Tavola n.23 -Zonizzazione vigente P. di F. Montemoro, Palazzi 1:2.000
Vincoli PPAR e Aree esenti
29. Tavola n.24 -Zonizzazione vigente P. di F. Frazioni Quinzano - Casali - S.Lucia 1:2.000
Vincoli PPAR e Aree esenti
30. Tavola n.25 -Zonizzazione vigente P. di F. S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:2.000
Vincoli PPAR e Aree esenti
31. Tavola n.26 -Zonizzazione PRG Capoluogo - Montetorre 1:2.000
32. Tavola n.27 -Zonizzazione PRG Montecchio 1:2.000
33. Tavola n.28 -Zonizzazione PRG Montemoro - Palazzi 1:2.000
34. Tavola n.29 -Zonizzazione PRG Frazioni Quinzano – Casali - S.Lucia 1:2.000
35. Tavola n.30 -Zonizzazione PRG S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:2.000
36. Tavola n.31 -Reti esistenti :Capoluogo - Montetorre 1:4.000
37. Tavola n.32 -Reti esistenti:Montecchio 1:4.000
38. Tavola n.33 -Reti esistenti :Montemoro – Palazzi – Quinzano - S.Lucia - Casali 1:4.000
39. Tavola n.34 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000
Capoluogo-Montetorre
40. Tavola n.35 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000
Montecchio
41. Tavola n.36 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:4.000
Frazioni Montemoro – Palazzi – Quinzano - S.Lucia - Casali
42. Tavola n.37 -Ambiti di tutela: raffronto tra P.di F. e PRG 1:5.000
S.Salvatore-Case Massi -Cese
43. Tavola n.38 -Quadro di raffronto tra P.di F. e PRG- Zonizzazioni e ambiti di tutela
44. Tavola n.39 -Beni architettonici extraurbani
Schede di rilevamento e vincoli
45. Tavola n.40a -Carta litotecnica Capoluogo - Montetorre 1:4.000
46. Tavola n.40b -Carta delle pericolosità sismiche Capoluogo - Montetorre 1:4.000
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47. Tavola n.40c -Carta delle vocazionalità Capoluogo - Montetorre 1:4.000
48. Tavola n.41a -Carta litotecnica Montecchio 1:4.000
49. Tavola n.41b -Carta delle pericolosità sismiche Montecchio 1:4.000
50. Tavola n.41c -Carta delle vocazionalità Montecchio 1:4.000
51. Tavola n.42a -Carta litotecnica Frazioni Montemoro - Palazzi - Quinzano - S.Lucia -
Casali 1:4.000
52. Tavola n.42b -Carta delle pericolosità sismiche Frazioni Montemoro– Palazzi – Quinzano -
S.Lucia - Casali 1:4.000
53. Tavola n.42c -Carta delle vocazionalità Frazioni Montemoro – Palazzi - Quinzano - S.Lucia -
Casali 1:4.000
54. Tavola n.43a -Carta litotecnica S.Salvatore- Case Massi - Cese 1:5.000
55. Tavola n.43b -Carta delle pericolosità sismiche S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000
56. Tavola n.43c -Carta delle vocazionalità S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000
57. Tavola n.44 - Carta clivometrica 1:10.000
58. Tavola n.45 - Ubicazione sondaggi reperiti Capoluogo - Montetorre 1:5.000
59. Tavola n.46 - Ubicazione sondaggi reperiti Montecchio 1:5.000
60. Tavola n.47 - Ubicazione sondaggi reperiti Montemoro – Palazzi 1:5.000
61. Tavola n.48 - Ubicazione sondaggi reperiti Frazioni Quinzano - S.Lucia - Casali 1:5.000
62. Tavola n.49 - Ubicazione sondaggi reperiti S.Salvatore - Case Massi - Cese 1:5.000
63. Tavola n.50 - Carta dell’uso del suolo – Insediamenti 1:10.000
64. Tavola n.50b - Carta dell’uso del suolo agro-silvo-pastorale 1:10.000
65. Tavola n.51 - Carta del sistema socio-economico 1:10.000
66. Tavola n.52 - Carta del sistema infrastrutturale – insediativo 1:10.000
67. Tavola n.53 - Carta della class. sismica – rischio sismico – intensità sismica 1:10.000
ART. 3
DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.R.G. - INDICI E PARAMETRI
Nel territorio comunale la edificazione dovrà attenersi alle seguenti norme generali che sono da
intendersi integrative del vigente Regolamento edilizio comunale.
• I locali parzialmente interrati non possono essere adibiti ad abitazione;
• il distacco tra due edifici non deve essere in nessun caso inferiore all'altezza dell'edificio più
alto;
• nella larghezza delle strade si intende compresa la larghezza del marciapiede;
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• nelle zone a destinazione urbanistica residenziale sono consentite attività artigianali e
manifatturiere a conduzione familiare con esclusione di quelle rumorose o che richiedono depositi
ed impianti meccanici
• per i centri storici comunali dovranno essere ridefiniti i piani attuativi che escludano
l'impiego di materiali per paramenti esterni e finiture che non si uniformino ai colori e alle
caratteristiche delle murature tradizionali.
• per le zone E si intende integralmente richiamata dal PRG la Legge Regionale n° 13 dell'
8.3.1990 e le disposizioni del PTC della Provincia di Ascoli Piceno e del PAI della Regione
Marche.
• ogni intervento nelle diverse zone del territorio comunale, non regolamentate dal PRG, si
intende regolato da indici e parametri definiti dal vigente Regolamento edilizio Comunale.
ART. 4
DISTACCHI DAI CONFINI E DISTANZE TRA FABBRICATI
I distacchi dei fabbricati dai confini e le distanze tra fabbricati sono regolati dall'art. 61 del
Regolamento Edilizio Comunale. Nelle zone di espansione di cui all'art. 2 del D.M. 2.4.1968 n.
1444, sono ammesse costruzioni a confine o a distanza inferiore a quella minima stabilita per la
zona solamente nei casi previsti punto 2 del citato art. 61 del Regolamento edilizio comunale.
Per tutti gli interventi edilizi ricadenti nelle altre zone omogenee del territorio comunale sono
prescritte le seguenti distanze minime:
-Distacco tra edifici: (DF): tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti di cui una almeno
finestrata: ml 10,00;
-Distacco dai confini (DC): salvo diversa prescrizione del PRG ml 5,00.
Le distanze minime tra fabbricati fra i quali siano interposte strade, con esclusione della viabilità
a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insediamenti, debbono corrispondere alla larghezza
della strada maggiorata di:
-ml 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml 7,00;
-ml 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml 7,00 e ml 15,00;
-ml 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml 15,00.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel caso di gruppi di edifici che formino
oggetto di interventi urbanistici previsti da piani attuativi con previsioni planovolumetriche,
compresi i piani di recupero di cui alla Legge n. 457/78.
Sono fatte salve in ogni caso le norme in materia di distanze dettate in attuazione delle legge
2.2.1974, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni.
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ART. 5
DISTANZE DALLE STRADE
Al di fuori dei centri abitati delimitati dai Comuni ai sensi delle vigenti leggi, vengono applicate le
norme dell'art. 24 del D.P.R. 16.09.1996 n. 610 recante modifiche al testo dell'art. 26 del D.P.R.
16.12.1992 n. 495 modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n. 147.
All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni del precedente art. 5.
ART. 6
MISURE DI SALVAGUARDIA DEL P.R.G.
Ai sensi dell'art. 39 della Legge Regionale n. 34/92, dalla data di adozione del PRG si applicano
le misure di salvaguardia previste dalla Legge 3.11.1952n n. 1902, integrata e modificata dalla
Legge 5.7.1966, n. 517.
ART. 7
PRESCRIZIONI PER IL VERDE E TUTELA VEGETAZIONE ESISTENTE
Nei lavori di sistemazione delle aree verdi ove sono previste piantumazioni arboree sia per
arredo interno che per recinzioni valgono le prescrizioni che seguono:
• le essenze arboree devono essere comprese per una percentuale non inferiore al 60%
tra quelle dell'elenco che segue; nel caso di opere da realizzare in aree a tutela integrale detta
percentuale sarà del 75%;
• nella realizzazione di siepi ornamentali è vietato l'uso di conifere;
• la richiesta di concessioni edilizie dovrà essere corredata di specifici elaborati indicanti
le essenze arboree presenti sul lotto o che verranno messe a dimora, lo schema topografico della
disposizione dei singoli elementi e le loro dimensioni.
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Sono soggetti a tutela:
• gli alberi isolati di qualsiasi specie arborea, ad eccezione delle essenze infestanti come
la robinia e l'ailanto, se di circonferenza non inferiore a cm 65 misurata a cm 130 dal colletto;
• gli alberi con tronchi ramificati di qualsiasi specie arborea, ad eccezione delle essenze
infestanti come la robinia e l'ailanto, se uno qualsiasi dei tronchi presenta una circonferenza non
inferiore a cm 55 misurata a cm 130 dal colletto;
• gli alberi delle specie arboree elencate all'art. 1 della Legge Regionale n. 8/87, se di
circonferenza non inferiore a cm 65 misurata a cm 130 dal colletto, anche quando non presentino
la conformazione di "alto fusto";
• gli alberi isolati che sono stati messi a dimora in sostituzione di alberi abbattuti;
• gli alberi da frutto che non provengano da innesti.
E' vietato:
• l'eliminazione, il danneggiamento, la distruzione, il taglio degli alberi e la modifica delle
loro chiome;
• gli interventi di potatura delle branche e dei rami con diametro superiore a cm 10;
• le pavimentazioni delle superfici di terreno adiacenti al tronco degli alberi se non
eseguite con materiale permeabile all'acqua e all'aria;
• gli scavi, gli ammassi e riporti di qualsiasi materiale in prossimità dei tronchi e delle
radici degli alberi.
Ai divieti elencati sono ammesse deroghe in caso:
• di obbligo a rimuovere o a modificare la struttura delle chiome in base a prescrizioni di
diritto pubblico;
• di trasformazione del territorio ammessa in base a norme urbanistiche non possa
essere altrimenti realizzata;
• di pericoli a persone o cose causate dagli alberi senza che detti pericoli possono essere
altrimenti rimossi senza interventi sull'albero;
• di presenza di gravi condizioni fitosanitarie dell'albero;
• di rimozione dell'albero per motivi d'urgenza e di pubblico interesse.
La richiesta di esenzione deve essere corredata da specifica relazione tecnica e da
documentazione fotografica che illustrino le motivazioni e descrivano in modo dettagliato le
alberature presenti nell'area, la loro specie, le dimensioni del loro tronco a cm 130 dal colletto.
L'autorizzazione concessa all' abbattimento di alberi dovrà essere condizionata all'impegno
scritto assunto dal richiedente alla loro sostituzione con nuovi alberi, scelti tra quelli dell'elenco che
segue, al loro mantenimento e cura.
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Detto impegno si intende soddisfatto da parte del richiedente solo a constatazione avvenuta
dell'attecchimento dei giovani alberi e comunque non prima di due stagioni vegetative.
L'Ufficio Tecnico Comunale è l'organo preposto al controllo.
I progetti relativi alle nuove edificazioni di qualsiasi immobile, sia con intervento diretto sia in
conseguenza di piani attuativi, dovranno prevedere la sistemazione delle aree adiacenti con speci
arboree ed arbustive dell'elenco che segue con densità di piantumazione di una pianta ogni 50
metri di superficie libera.
A) SPECI ARBOREE CONSIGLIATE ACERO CAMPESTRE(acer campester)- ACERO MINORE(acer monospessulanum)- ACERO DI MONTE (acer
pseudoplatanus) - ACERO D'UNGHERIA (acer obtusatum) - ACERO RICCIO (acer platanioides)- ONTANO NERO
(alnus glutinosa)- ALBERO DI GIUDA(cercis siliquastrum)- ORNIELLO (fraxsinus ornus)- FRASSINO
MAGGIORE (fraxsinus excelsior)- CARPINO NERO (ostrya carpinifolia) ROVERE (quercus petraea)- FARNIA
(quercus robur)- ROVERELLA (quercus pubescens)- SALICE BIANCO (salix alba)- PIOPPO BIANCO (populus alba)-
PIOPPO NERO (populus nigra)- PIOPPO CIPRESSINO (populus nigra italica)- PIOPPO TREMULO (populus tremula)-
TIGLIO NOSTRANO (tilia plathyphillos)- TIGLIO SELVATICO (tilia cordata)- GELSO BIANCO(morus alba)- GELSO
NERO (morus nigra)- SORBO DOMESICO ( sorbus domestica)- CIAVARDELLO (sorbus torminalis)- SORBO
DEGLI UCCELLATORI (sorbus aucuparia)- NOCE COMUNE (juglans regia)- OLMO MINORE (ulmus minor)-
BAGOLARO (celtis australis).
B) SPECI ARBUSTIVE CONSIGLIATE AGAZZINO (pyracantha coccinea)- ALLORO (laurus nobilis)- CORNIOLO (cornus mas)- SANGUINELLA(cornus
sanguinea)- CRESPINO COMUNE (berberis vulgaris)- CORBEZZOLO (arbutus unedo)- BOSSO (buxus sempervirens)-
BIANCOSPINO SELVATICO (crataegus oxyacantha) BIANCOSPINO COMUNE (crataegus monogina)-
BIANCOSPINO LAZZAROLO (crataegus azarolus)-BERRETTO DEL PRETE (euononymus europaeus)- GINEPRO
COMUNE (jiuniperus comunis)-CAPRIFOGLIO COMUNE (lonicera caprifolium)- CAPRIFOLGIO PELOSO (lonicera
xylosteum)-GINESTRA(sparteum junceum)- LIGUSTRO COMUNE (ligustrum vulgare)- NOCCIOLO (cofylus avellana)-
PALLONE DI MAGGIO (viburnum lantana)- PRUGNOLO SELVATICO (prunus spinosa)- ROSA SELVATIC (rosa
canina)- SALICE FRAGILE (salix fragilis)- SALICE DA CESTE (salix trianda)- SALICE ROSS (salix purpurea)-
SALICONE (salix caprea).
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CAPITOLO II
DIVISIONE DEL TERRITORIO
ART. 8
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO
L'attuazione del P.R.G. del Comune di Force, adeguato al P.P.A.R. avviene mediante la
suddivisione dell'intero territorio in zone come di seguito classificate:
A) ZONE PER INSEDIAMENTI RESIDENZIALI
ZONE A: parti del territorio interessato da agglomerati urbani di carattere storico artistico e
pregio ambientale
ZONE B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate sottoclassificate in:
• B1 edilizia privata di completamento
• B2 edilizia privata di completamento
ZONE C: parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali sottoclassificate in:
• C1 edilizia residenziale privata
• C2 edilizia residenziale privata
• C3 edilizia residenziale privata
• C4 edilizia residenziale privata
• C5 edilizia residenziale privata
ZONE P.E.E.P: parti del territorio destinate a nuovi complessi residenziali per l'edilizia
residenziale economica popolare
B) ZONE PRODUTTIVE PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
ZONE D: parti del territorio destinate ad insediamenti produttivi ed assimilati
sottoclassificate in:
• D grandi e medi complessi industriali
• D1 piccoli complessi industriali, complessi artigianali e manifatturieri
C) ZONE DI INTERESSE PUBBLICO E PER SERVIZI COLLETTIVI
ZONE SERVIZI: parti del territorio destinate a servizi d'interesse generale sottoclassificate
in:
• istruzione
• sanità
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• sport e tempo libero
• parcheggi
• verde pubblico attrezzato
ZONA T: parti del territorio destinate ad insediamenti per la ricettività turistico- alberghiera
D) ZONE VERDI DI RISPETTO
SPAZI VERDI: parti del territorio destinate a servizi d'interesse generale sottoclassificate in:
• verde di rispetto cimiteriale
• verde privato e di rispetto delle fasce stradali
E) ZONE PER ATTIVITA' AGRICOLE
ZONA E: parti del territorio destinate ad usi agricoli e agli insediamenti ed impianti ad essi
connessi.
F) ZONE SOTTOPOSTE A TUTELA SPECIALE
AMBITI DI TUTELA: parti del territorio sottoposte a tutela speciale sottoclassificate:
• ambiti di tutela dei corsi d'acqua
• ambiti di tutela legge n. 1497/39
• ambiti di tutela legge n. 431/85
• ambiti di tutela dei centri storici
• ambiti di tutela delle zone archeologiche
• ambiti di tutela dei luoghi di memoria storica
• ambiti di tutela dei manufatti extraurbani
• ambiti di tutela dei crinali
• ambiti di tutela dei versanti
• ambiti di tutela delle emergenze geologiche e geomorfologiche
• ambiti di tutela del patrimonio botanico e vegetazionale
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ART. 9
ESENZIONE DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORME PREVISTE PER
LE ZONE A TUTELA SPECIALE
Sono esenti dalla norme specifiche dettate per le zone a tutela speciale le opere e gli interventi
che seguono:
- gli interventi nella zona D compresa nel PTC del Consorzio per la Industrializzazione
delle valli del Tronto dell'Aso e del Tesino, salvo verifica della compatibilità ambientale a norma
dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.;
- le opere relative agli interventi urgenti ed indifferibili in conseguenza a norme e
provvedimenti statali e regionali emanati a seguito di calamità naturali o a emergenze legate
all'inquinamento atmosferico e gli interventi di salvaguardia della pubblica calamità;
- le opere pubbliche, i metanodotti e manufatti ad essi connessi, le opere d'interesse
pubblico relative agli impianti e linee telefoniche ed elettriche salvo verifica della compatibilità
ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.
- le cabine elettriche, le centrali e i box telefonici, la cabine dei metanodotti e similari;
- i monumenti sia civili che religiosi e le opere cimiteriali ricadenti all'interno dell'area
cimiteriale;
- le opere e gli interventi temporanei connessi con la ricerca di fonti alternative di energia;
- le funivie, le cabinovie, i ripetitori di impianti di trasmissione, salvo verifica della
compatibilità ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.
- i progetti di ampliamento funzionale, non superiore al 40% della superficie esistente, e
di adeguamento degli opifici esistenti industriali, artigianali, commerciali, turistici e agricoli conformi
agli strumenti urbanistici vigenti;
- le opere necessarie all'adeguamento alla vigente legislazione degli impianti di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani salvo verifica della compatibilità ambientale a norma dell'art. 63
delle NTA del P.P.A.R.;
- gli interventi conseguenti alla sanatoria edilizia ai sensi della legge n. 47/85 e
successive integrazioni e modificazioni;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e di ristrutturazione edilizia definiti dall'art. 31 della Legge n. 457/78;
- gli interventi per il risanamento statico ed igienico che non alterino l'inviluppo degli
edifici;
- gli impianti ed opifici zootecnici, quelli destinati alla produzione, lavorazione,
conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli già finanziati alla data di entrata in
vigore del P.P.A.R.;
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- l'impianti per l'estrazione e la lavorazione del travertino o altra pietra da taglio, quelli per
l'estrazione di terre necessarie per la produzione di laterizi salvo verifica della compatibilità
ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.;
- gli interventi d'ampliamento delle case coloniche che sono conformi alle previsioni degli
strumenti urbanistici in vigore e che non siano superiori al 25% del volume esistente;
- gli impianti zootecnici approvati ai sensi del Regolamento CEE 787/85 salvo verifica
della compatibilità ambientale a norma dell'art. 63 delle NTA del P.P.A.R.
ART. 10
ZONA A -CENTRO STORICO
CAMPITURA DISTINTIVA
Il PRG si attua in questa zona mediante piani particolareggiati esecutivi ai sensi degli artt. 27 e
28 della Legge n. 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni
Nella zona A non è consentita l'installazione di impianti rumorosi o che richiedono flussi di
materie prime e di prodotti ingombranti.
In detta zona dovranno essere conservate le alberature di qualsiasi essenza e qualità esistenti
nei cortili e negli spazi interni; le aree non edificate dovranno avere piantagioni di alberi di alto o
medio fusto in ragione di un albero ogni dieci metri quadrati.
Sia nel piano esecutivo che nei singoli progetti edilizi redatti per edifici della zona A, dovranno
essere allegati i rilievi interni ed esterni dello stato di fatto e una esauriente documentazione
fotografica con punti di vista interni ed esterni.
Nelle zone A del territorio comunale, salvi i più restrittivi limiti fissati dalle Leggi Regionali e nel
rispetto delle norme previste dal D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, in assenza di strumenti urbanistici
attuativi esecutivi particolareggiati, sono consentiti solamente:
a) gli interventi previsti dalle lettere a),b), e c) del primo comma dell’art. 3 del D.P.R. 6 giugno
2001, n. 380 che riguardino singole unità immobiliari o parte di essi.
b) gli interventi di cui alla lettera d) del citato primo comma dell’art. 3 del DPR n. 380/2001 che
riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali interventi sono consentiti anche se
riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del Comune e a
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cura e spese dell’interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso
residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il Comune e a concorrere negli
oneri di urbanizzazione.
Il piano urbanistico attuativo può prevedere l'edificazione di aree rese libere da vecchie
demolizioni ove nel frattempo non siano state insediate alberature di medio ed alto fusto e non
destinate a verde pubblico o servizi.
In particolare gli edifici di interesse storico-architettonico debbono essere conservati nella
consistenza esterna ed interna ove questa sia connessa con il carattere storico monumentale
dell'edificio, con l’eliminazione delle sovrastrutture prive di qualificazione storica ed estetica che
palesemente costituiscono una menomazione delle preesistenze.
Gli edifici che non presentano carattere di interesse storico-architettonico ma che tuttavia hanno
un rilievo notevole nel contesto dei valori ambientali del centro urbano, debbono essere conservati
nei loro caratteri di insieme.
Essi possono essere parzialmente soggetti a rinnovamento purché non siano manomesse le
caratteristiche esteriori e le eventuali caratteristiche interne di atri, scale, cortili, ambienti particolari
nonché le strutture portanti di ambito e di spina nelle loro consistenze e negli spessori delle
murature.
Fino all'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi, gli edifici che non hanno i caratteri di
cui ai punti precedenti, potranno essere soggetti agli interventi di cui al precedente punto b).
Gli edifici privi di specifiche qualificazioni estetico-ambientali potranno essere demoliti e
ricostruiti secondo le prescrizioni dei piani urbanistici attuativi.
Il piano esecutivo del Centro storico dovrà attenersi alle previsioni del PRG per quanto riguarda
il numero di abitanti insediabili.
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ART. 11
ZONE B COMPLETAMENTO
La zona riguarda settori di espansione recente ed edificati solo parzialmente secondo quanto
previsto dal 2° comma dell'art.2 del D.M. n° 1444 del 2.4.1968.
A norma dell'art.8 del citato D.M. n° 1444 del 2.4.1968 l'altezza massima dei nuovi edifici
ricadenti nelle zone B non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con
l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani di recupero sempre che rispettino i limiti massimi
della densità edilizia fondiaria della zona.
Nelle aree di distacco fra edifici è prescritta la piantagione con alberi a medio ed alto fusto di cui
agli elenchi riportati al precedente art. 7 nel rapporto minimo di un albero ogni 50 metri quadrati di
superficie libera.
Nelle zone B sono consentite costruzioni accessorie, di un solo piano, esterne ai fabbricati
principali purché compongano un organico collegamento architettonico e funzionale fra due o più
fabbricati; la cubatura di tali costruzioni accessorie deve in ogni caso essere compresa nel
normale computo della densità edilizia della zona.
La distanza minima dei fabbricati dal filo stradale può essere modificata per uniformarla agli
allineamenti preesistenti o per consentire soluzioni più rispondenti alla conformazione orografica
acclive della zona.
In ogni caso le soluzioni debbono essere oggetto di piano particolareggiato planovolumetrico
comprendente almeno un intero isolato circondato da strade o limiti di zona.
I vecchi fabbricati possono essere sottoposti agli interventi edilizi di cui all'art.31 della Legge n°.
457/78 e successive modificazioni ed integrazioni; i piani di intervento, di iniziativa pubblica o
privata, possono avere per oggetto il singolo edificio o gruppi di edifici con carattere di continuità.
Nelle zone B sono consentite demolizioni e ricostruzioni solo nel caso di fabbricati che
presentano compromissione igienico-sanitaria e/o statica.
Sono consentite sopraelevazioni ed ampliamenti in deroga alle norme di zona solo nel caso di
progettazioni planovolumetriche previste da specifici piani di recupero e per fabbricati che non
presentano elementi di pregio storico-architettonico.
Ai piani terra dei fabbricati delle Zone B sono consentite trasformazioni di destinazioni d'uso che
prevedano insediamenti di laboratori artigianali a conduzione familiare, esercizi commerciali ed
uffici.
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Nelle zone B è consentita la fabbricazione isolata,in linea o a schiera con lunghezza massima
dei fronti di metri 30,00.
Le parti delle zone B ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come
definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e ricostruzione
di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del
permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità
di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.
ZONA B1
CAMPITURA DISTINTIVA
Nelle zone B1 sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 3.00
• Numero massimo dei piani fuori terra: n° 3
• Altezza massima:. ml 10,00
• Distanza minima dai confini interni ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• Lunghezza massima dei fronti: ml 30,00
(con possibilità di deroga per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati con previsioni
planovolumetriche)
• Fabbricazione isolata,in linea o a schiera.
• Sono consentiti al piano terra esercizi commerciali e uffici.
B1
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ZONA B2
CAMPITURA DISTINTIVA
Nelle zone B2 sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 2,00
• Numero massimo dei piani fuori terra: n° 3
• Altezza massima: ml 9.00
• Distanza minima dai confini interni ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM.1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• Fabbricazione isolata,in linea o a schiera con lunghezza massima dei fronti: ml 30,00
• Sono consentiti al piano terra esercizi commerciali e uffici.
ART. 12
ZONE C DI ESPANSIONE
Le zone C di espansione riguardano parti del territorio interessate dai nuovi complessi
residenziali e le parti del territorio parzialmente edificate con copertura degli edifici esistenti
inferiore al 12,50% della superficie fondiaria.
Le zone si attuano mediante l'approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata estesi
all'intera zona omogenea od anche per singoli comparti edificatori ai sensi dell’art. 32 della Legge
Regionale n. 34/92.
Nelle zone C possono essere insediate anche attività commerciali, professionali, e artigianali a
conduzione familiare che occupino una superficie in misura non maggiore del 25% della
superficie utile lorda dell'edificio come definita dal Regolamento edilizio comunale; in questo caso
dovrà essere prevista una superficie a parcheggio pari a 20 mq ogni 150 metri cubi di volume
realizzato.
Le aree dei lotti, libere da costruzioni, debbono essere accuratamente sistemate a verde con
aiuole e piantagione di alberi a medio e alto fusto delle specie di cui agli elenchi del precedente
art.7, nella misura di un albero ogni 40 metri quadrati di superficie libera.
B2
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Le recinzioni dei lotti, sui fronti stradali, debbono essere il più possibile unificate nei materiali e
nelle dimensioni.
E' consentita la fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di
metri 20,00.
Per le parti delle zone C ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico
come definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune
misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del
PAI.
ZONA C2
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone C2 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono
consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,50
• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2
• Altezza massima: ml 8,50
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• E' consentito, oltre ai due piani abitabili, un piano terreno, non abitabile, di altezza massima
2,20 metri con il 50% della superficie a portico ed il rimanente per garage, cantina, servizi.
• La volumetria del piano dovrà essere computata in quella totale del fabbricato e verificare la
densità edilizia fondiaria della zona.
• Superficie minima del lotto: mq 800
C2
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ZONA C3
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone C3 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata, in esse sono
consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 1,00
• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2
• Altezza massima: ml 7,00
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• Superficie minima del lotto: mq 1.000
ZONA C4
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone C4 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono
consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,50
• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2
• Altezza massima: ml 7,00
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM. 1.4.1968 n° 1404 ; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• Superficie minima del lotto. mq 1.500
C3
C4
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ZONA C5
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone C5 comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale privata; in esse sono
consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,40
• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2
• Altezza massima: ml 7,00
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• Superficie minima del lotto:. mq 2.000
ART. 13
ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone PEEP comprendono le aree destinate all'edilizia residenziale economica e popolare di
iniziativa dell'IACP, cooperative, ecc; in esse sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
Le parti delle zone PEEP ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico
come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e
ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del
rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la
necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 2.00
• Numero massimo di piani fuori terra: n° 2
• Altezza massima: ml 8.80
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
C5
PEEP
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• Distanza minima dal filo stradale e tra edifici: si applicano le norme di cui ai
DD.MM. 1.4.1968 n° 1404; 2.4.1968 n° 1444 e DPR n. 147/93
• E' consentito, oltre ai due piani abitabili, un piano terreno, non abitabile, di altezza massima
2,40 metri con il 50% della superficie a portico ed il rimanente per garages, cantine e servizi.
• La volumetria del piano dovrà essere computata in quella totale del fabbricato e verificare la
densità edilizia fondiaria della zona.
ART. 14
ZONE D PER INSEDIAMENTI INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI
Le zone D riguardano le parti di territorio comunale ove è consentito l'insediamento di edifici ed
opifici connessi con la grande, media, piccola industria e l'artigianato.
Ogni intervento nella zona D delle località S.Salvatore, Cese e Case Massi è regolato dalla
normativa prevista dalle NTA del PTC del Consorzio per la Industrializzazione delle Valli del
Tronto, dell'Aso e del Tesino.
Nelle rimanenti zone D1, di gestione comunale, è consentito l'insediamento di edifici ed opifici
connessi con la piccola industria e con l'artigianato e relativi impianti accessori; in esse sono
vietate le case di abitazione, ad eccezione di quelle adibite al personale dirigente e di custodia.
Ai limiti di altezza degli opifici della zona fanno eccezione le ciminiere, le antenne, le
apparecchiature speciali ed i locali di un piano che per ragioni tecniche di funzionamento,
richiedono altezze eccedenti la massima consentita.
Le recinzioni in corrispondenza degli ingressi, dovranno essere arretrate dalla strada di almeno
metri 7,00 e per una larghezza di metri 15,00.
La zona D1 si attua mediante piani attuativi con dotazione minima di standards urbanistici non
inferiore all' 8% dell'intera superficie della zona.
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ZONA D
CAMPITURA DISTINTIVA
Le zone D sono quelle site nelle località S.Salvatore, Cese e Case Massi; in esse sono
consentiti opifici industriali con le seguenti caratteristiche:
• Valgono le zonizzazioni e la normativa del P.T.C. del Consorzio per la Industrializzazione delle
Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino che il PRG recepisce integralmente e che si intendono
integralmente richiamate e trascritte.
ZONA D1
CAMPITURA DISTINTIVA
Nelle zone D1 sono consentiti opifici per la piccola industria e per l'artigianato.
Ogni intervento nella zona D1 è subordinato all'approvazione del piano urbanistico esecutivo
unitario nel quale dovranno essere definite le soluzioni planovolumetriche, gli spazi di parcheggio,
le aree a verde, i transiti pedonali e carrabili e le destinazioni d'uso dei singoli edifici.
Per le parti delle zone D1 ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico
come definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune
misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del
PAI. .
Gli opifici della zona D1 avranno le seguenti caratteristiche: • Indice di edificabilità fondiaria per le abitazioni: mc/mq 0,15
• Indice di edificabilità per gli opifici: mc/mq 3,50
• Superficie minima del lotto: mq 2.000
• Altezza massima : ml 10,00
• Distanza minima dal filo stradale e dai fabbricati: ml 10,00
• Distanza minima dai confini interni dei lotti:. ml 10,00
D1
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ART. 15
ZONA T PER L'EDILIZIA TURISTICA RICETTIVA
Le zone F del territorio sono destinate agli insediamenti delle attrezzature turistico-ricettive.
In esse sono consentiti la costruzione di alberghi, pensioni, abitazioni unifamiliari e collettive,
ostelli, bungalows e servizi accessori come bar, chioschi, ristoranti, tavole calde, campi da tennis,
campi da bocce, piscine.
Ogni intervento nella zona T è subordinato all'approvazione del piano urbanistico esecutivo
unitario nel quale dovranno essere definite le soluzioni planovolumetriche, gli spazi di parcheggio,
le aree a verde, i transiti pedonali e carrabili e le destinazioni d'uso dei singoli edifici.
Nelle aree di distacco dai confini interni e delle strade, è prescritta la piantagione di albero di
medio e alto fusto delle specie di cui al precedente art. 7 nella misura di un albero ogni 30 metri
quadrati di superficie libera.
E' consentita la fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di
metri 25,00.
Per le parti delle zone T ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come
definito dal PAI, l’approvazione del piano attuativo è subordinata alla previsione di opportune
misure di mitigazione delle condizioni di rischio a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del
PAI.
CAMPITURA DISTINTIVA:
Nelle zone T sono consentiti edifici con le seguenti caratteristiche:
• Superficie minima del lotto: mq 1.000
• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0.60
• Numero massimo dei piani fuori terra: n. 2
• Altezza massima: ml 7,50
• Distanza minima dai confini interni: ml 5,00
• Distanza minima dalle strade: ml 5,50
• Fabbricazione isolata, in linea e a schiera con lunghezza massima dei fronti di: ml 20,00
T
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ART. 16
ZONA E PER L'EDILIZIA AD USO ABITATIVO NEL TERRITORIO AGRICOLO
Le zone E del territorio comunale sono esclusivamente destinate all'esercizio dell'attività dirette
alla coltivazione dei fondi agricoli, alla silvicoltura, all'allevamento zootecnico e alle attività
produttive connesse ivi compreso l'agriturismo.
La normativa per le zone E è quella prevista dalla Legge Regionale n.13 dell'8 marzo 1990 in
quanto le norme da essa dettate prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali
e dei regolamenti edilizi.
Nelle zone E sono ammesse soltanto nuove costruzioni che risultino necessarie per l'esercizio
delle attività di cui al comma 1 del presente articolo ed in particolare:
-abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola;
-ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell'imprenditore agricolo;
-attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola, come
silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi e antiparassitari, ricoveri
per bestiame;
-edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di
liquami di origine zootecnica;
-serre;
-costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli;
-edifici per industrie forestali;
-opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole.
Le parti delle zone E ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio idrogeologico come
definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione totale e ricostruzione
di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del
permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità
di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.
CAMPITURA DISTINTIVA
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• Indice di edificabilità fondiaria: mc/mq 0,03
• Volumetria massima consentita: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90
• Altezza massima: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90
• Distanza minima dai confini: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90
• Distanza minima dalle strade: Norme specifiche dettate dalla legge Regionale n. 13/90.
ART. 17
ZONE PER ATTREZZATURE PUBBLICHE
Nelle zone destinate ad attrezzature pubbliche sono consentite esclusivamente edifici ed
attrezzature d'interesse generale quali le attività scolastiche, culturali, religiose, assistenziali,
sportive ecc,.
In esse la distribuzione dei corpi di fabbrica deve consentire la sistemazione di adeguati spazi
con alberature di medio ed alto fusto delle specie di cui al precedente art. 7.
Le zone sono sottoclassificate come segue:
ZONA SCOLASTICA
La zona scolastica è destinata alle attrezzature scolastiche di ogni ordine e grado.
L'edificazione è subordinata all'approvazione dello studio planovolumetrico della zona con il
quale si definirà sia l'indice di edificazione che il rapporto tra superficie coperta e spazi liberi che
dovranno in ogni caso essere sistemati a giardino con alberature di medio ed alto fusto delle
specie di quelle di cui al precedente art. 7, nella misura di un albero ogni 15 metri quadrati di
superficie libera. Le parti delle zone a destinazione scolastica ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio
idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione
totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune,
prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI,
valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ZONA DEI SERVIZI COLLETTIVI
La zona per i servizi collettivi è destinata alle attrezzature sanitarie, alle mense, biblioteche,
centri ritrovo anziani, servizi di distribuzione ecc,
La nuova edificazione è subordinata all'approvazione dello studio planovolumetrico della zona
con il quale si definirà sia l'indice di edificazione che il rapporto tra superficie coperta e spazi liberi
che dovranno in ogni caso essere sistemati a giardino con alberature di medio ed alto fusto delle
specie di quelle di cui al precedente art. 7, nella misura di un albero ogni 15 metri quadrati di
superficie libera.
Gli edifici esistenti possono avere e/o mantenere i piani al di sopra del piano terra con
destinazione residenziale
Le parti della zona destinata a servizi collettivi ricadenti nella perimetrazione delle zone a rischio
idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova edificazione, demolizione
totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed ampliamenti, il Comune,
prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2 dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI,
valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso opportune misure di mitigazione.
CAMPITURA DISTINTIVA
L'indice di edificabilità fondiaria sarà pari a mc/mq 1.50
ZONA PER VERDE PUBBLICO ED IMPIANTI SPORTIVI
La zona per verde pubblico ed impianti sportivi e destinata alle attrezzature sportive
Nella zona sono previsti edifici ed attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività
sportive e per l'abitazione del personale addetto.
Sono consentiti interventi di sistemazione superficiale delle aree mediante il terrazzamento dei
pendii con gabbionate e palizzate in legno, l'inserimento di strutture fisse e mobili per i giochi dei
bambini e il passatempo degli anziani, la realizzazione di percorsi pedonali a gradinate in legno,
ove necessario.
L'indice di edificabilità fondiaria sarà pari a mc/mq 0.40
P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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Le parti delle zone destinate a verde pubblico ed impianti sportivi ricadenti nella perimetrazione
delle zone a rischio idrogeologico come definito dal PAI, gli interventi edilizi relativi a nuova
edificazione, demolizione totale e ricostruzione di fabbricati e/o parti di essi, sopraelevazioni ed
ampliamenti, il Comune, prima del rilascio del permesso di costruire, a norma del comma 2
dell’art. 20 delle N.T.A. del PAI, valuta la necessità di mitigare le condizioni di rischio attraverso
opportune misure di mitigazione.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 18
ZONA PER VERDE DI RISPETTO STRADALE
Le zone a verde di rispetto stradale riguardano le parti del territorio destinate alla protezione
dei nastri stradali; in esse è vietata qualsiasi costruzione, anche se di tipo provvisorio.
I manufatti esistenti potranno essere conservati solamente nella loro attuale consistenza edilizia
e potranno essere sottoposti a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e
risanamento conservativo previsti dall'art.31 della legge n° 457/78.
In queste zone è prescritta la conservazione del verde esistente e delle specie arboree ed
arbustive autoctone, la eliminazione delle specie infestanti quali la robinia e l'alianto.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ART. 19
ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE
La zona di rispetto cimiteriale comprende la fascia di rispetto cimiteriale; può essere utilizzata
solamente per l'ampliamento del civico cimitero ed in essa è vietata qualsiasi tipo di costruzione
anche se a carattere provvisorio.
I fabbricati esiste nella zona possono essere sottoposti solamente alla ordinaria e straordinaria
manutenzione, al restauro e risanamento conservativo.
La zona dovrà essere attuata conformemente alle disposizioni della vigente normativa prevista
dalle Legge n. 983/57 e del R.D. 1265/34.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 20
ZONA PER PARCHEGGI
La zona comprende le aree destinate alla sosta e parcheggio di autoveicoli. Esse possono
svilupparsi a raso o su due livelli.
Nel caso di parcheggi a raso è prescritto la piantumazione dell'area con piante di cui al
precedente art. 7 nella misura di una pianta ogni 35 mq.
CAMPITURA DISTINTIVA
P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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ART. 21
ZONA DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA
Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua è vietato ogni tipo d'intervento quali le nuove
edificazioni, gli ampliamenti di edifici esistenti, l'apertura di nuove cave o l'ampliamento di quelle
esistenti, le opere connesse agli impianti tecnologici fuori terra.
Sono invece consentiti gli interventi relativi al recupero ambientale e quelli legati all'attività
silvo-pastorale, gli attraversamenti viari e di linee connessi ad impianti, quelli necessari per le
derivazioni e captazioni dell'acqua e per il trattamento dei reflui.
Nella fascia contigua a quella di rispetto e per una larghezza di metri 12 da ambo le parti del
corso d'acqua è vietata l'aratura del terreno eseguita a profondità superiore a cm 50.
All'interno dell'alveo del corso d'acqua è rigorosamente vietata qualunque trasformazione,
trasformazione, immissioni di qualsiasi natura.
In esso è invece consentito ogni intervento volto al disinquinamento, al miglioramento della
vegetazione e del regime idraulico mediante pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle opere
idrauliche presenti.
I lavori di pulizia fluviale per l'eliminazione di piante ed arbusti, dei depositi fangosi e la
riprofilatura dell'alveo, devono essere autorizzati e possono essere eseguiti solamente in caso di
documentata necessità; in caso di insediamento di specie faunistiche e botaniche protette o di
valore paesaggistico i lavori da eseguire non possono comunque alterare l'ambiente naturalmente
formatosi.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ART. 22
ZONA DI TUTELA VALORI PAESAGGISTICI AMBIENTALI (LEGGE N. 1497/39 E
SUCCESSIVO D. Lgs N. 490/1999)
Tutto il territorio comunale è sottoposto a tutela dei valori paesaggistici - ambientali (ex Legge
n. 1497/39) trattandosi di valori di qualità diffusa.
La normativa della tutela dei valori paesaggistici-ambientali è pertanto dettata dalla Legge n.
1497/39; ora D. Lgs 490/1999, dalla vigente normativa regionale e provinciale che si intende qui
integralmente richiamata.
Le autorizzazioni a qualsiasi tipo di intervento sull'intero territorio comunale è pertanto
subordinato ai pareri dell'Ufficio Protezione dei BB.NN della Provincia di Ascoli Piceno rilasciati
con le procedure di rito.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 23
ZONA DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA (LEGGE N. 431/85)
Le zone di tutela delle fasce dei corsi d'acqua interessati ai sensi della Legge n. 431/85 e
successive modificazioni ed integrazioni sono sottoposte alla specifica normativa dettata dalla
Legge n. 451/85 che si intende qui integralmente richiamata sia per quanto riguarda gli interventi
ammessi sia per quanto riguarda le procedure da seguire per la richiesta di concessioni e/o
autorizzazioni.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ART. 24
ZONA DI TUTELA DEI CENTRI STORICI
Le zone di tutela dei centri storici comprendono le fasce nell'ambito delle quali sono vietati gli
interventi di qualsiasi nuova edificazione edilizia e di qualsiasi alto manufatto.
Sono inoltre vietati abbattimenti della vegetazione arborea ed arbustiva presente ad eccezione
delle essenze infestanti, l'apertura di cave, l'installazione di manufatti per deposito o stoccaggio di
qualsiasi materiale.
Sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e gli
interventi di riqualificazione urbana.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 25
ZONA DI TUTELA AREE ARCHEOLOGICHE
Le zone di tutela delle aree caratterizzate da ritrovamenti archeologici segnalate ai sensi del
Decreto del 26.09.1980, comprendono le fasce nell'ambito delle quali ogni intervento di scavo e
movimento di terreno, ogni nuova costruzione deve essere seguito con la presenza continua del
responsabile dell'U.T.C. al fine di sorvegliare su eventuali ritrovamenti archeologici.
L'inizio e la fine dei lavori di sbancamento e scavo devono essere segnalati al Comune con
congruo anticipo onde poterne organizzare la sorveglianza.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ART. 26
ZONA DI TUTELA AREE DI MEMORIA STORICA
Le zone di tutela delle aree di memoria storica comprendono le fasce nell'ambito delle quali
sono vietati qualsiasi opera di mobilità e qualsiasi tipo di impianto tecnologico fuori terra.
Sono altresì vietate le attività estrattive e le opere ad esse connesse, l'installazione di
discariche dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi, le opere di trasformazione e di bonifica agraria, i
movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno .
Sono ammesse le opere attinenti al miglioramento del regime idraulico, le derivazioni e
captazione d'acqua, il trattamento delle acque reflue e le opere di attraversamento.
Sono anche ammesse le opere connesse con il recupero e valorizzazione dei caratteri peculiari
dell'ambiente.
I manufatti esistenti nell'ambito della zona possono essere sottoposti esclusivamente ad
interventi di restauro come stabilito dall'art. 31 della Legge n. 457/78.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 27
ZONE DEI BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI
Le zone di territorio interessate dai beni architettonici extraurbani sono riportate nella tavola n.
39 che contengono, per ogni singolo bene individuato, specifica normativa riguardante gli ambiti di
tutela, lo stato di conservazione, la consistenza e gli interventi edilizi consentiti secondo quanto
previsto dall'art. 31 della Legge n. 457/78.
CAMPITURA DISTINTIVA
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ART. 28
ZONA DI TUTELA DEI CRINALI
All'interno di tali zone non vietate costruzioni di qualsiasi tipo.
Sono ammessi gli interventi di recupero ambientale previsti dagli artt. 57 e 63 bis delle NTA del
PPAR.
Il decespugliamento ed il disboscamento sono ammessi solamente al di fuori della fascia
compresa in un dislivello di metri 25 per ogni lato del crinale.
CAMPITURA DISTINTIVA
ART. 29
ZONA DI TUTELA DEI VERSANTI
Nelle zone dei versanti con pendenze assolute superiori al 30% è vietato ogni tipo d' intervento
edilizio e ogni attività che comporti la modifica del deflusso naturale delle acqua di superficie, ogni
tipo di movimento di terreno che alteri il profilo del terreno.
Sono ammesse le opere previste dall'art. 57 delle NTA del PPAR.
ART. 30
ZONE DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO VEGETAZIONALE
BOSCHI
Nelle zone individuate nelle tavole nn. 13 e 14 la tutela integrale viene applicata alla tipologia di
vegetazione che segue:
• Bosco misto a prevalenza di roverella;
• Bosco misto a prevalenza di conifere da imboschimenti artificiali;
• Bosco azonale ripariale
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A tutti gli elementi arborei, anche se non propriamente di alto fusto, si estende le prescrizioni
delle Leggi n. 1497/39 e n. 431/85, della Legge Regionale n. 7/85 e della Delibera della G.R. n.
3978 del 16.07.1991.
Per tutte le tipologie assoggettate alle prescrizioni delle sopra richiamate leggi si aggiungono le
seguenti prescrizioni:
• Divieto assoluto di ridurre le superfici delle aree boscate;
• Divieto assoluto di sostituzione delle essenze arboree presenti con altre colture;
• Divieto assoluto di dissodamenti del terreno;
• Divieto di praticare allevamenti di tipo intensivi;
• Divieto di realizzazione di ogni tipologia di costruzione residenziale e agroalimentare;
• Divieto assoluto della messa a dimora di speci arboree non autoctone;
• Divieto di apertura di nuove strade, il ripristino delle esistenti dovrà essere giustificato (
scopi antincendio, scopi di manutenzione e transito con mezzi autorizzati).
• Divieto di praticare lavorazioni del terreno a profondità superiori a cm 30, usare
diserbanti chimici, accendere fuochi ed impiantare speci arboree non autoctone entro una fascia di
raggio 10 metri dalla proiezione della chioma degli alberi.
E' invece consentito:
• La sostituzione delle conifere fino alla graduale riduzione dell'75%, con specie
autoctone di cui al precedente art. 7;
• La realizzazione di piste antincendio;
• La realizzazione di opere di regimazione superficiale delle acqua;
• La realizzazione ed il ripristino dei camminamenti esistenti a scopo turistico e
naturalistico;
• La realizzazione di manufatti in legno ad uso turistico-naturalistico.
Tutte le aree coltivate ed utilizzate a qualsiasi uso, non coperte da boschi e pascoli al di fuori
delle aree perimetrate sono esenti dalle prescrizioni dettate nel presente articolo.
PASCOLI-AREE AGRICOLE-ELEMENTI PAESAGGIO AGRARIO
Sono assoggettate alla tutela si estende alle seguenti tipologie:
• Tutte le aree agricole;
• I pascoli ad altitudine superiore a 600 metri e quelli ad altitudine inferiore con pendenze
superiori al 30%;
• Le fitocenosi delle macchie a prevalenza di roverella, del verde pubblico, delle
alberature stradali e del calanco;
• I gruppi isolati e i filari di roverella;
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• Gli elementi puntuali del paesaggio agrario.
Per tutte le tipologie assoggettate vengono dettate le seguenti prescrizioni:
• Il miglioramento dei pascoli mediante lavorazioni leggere e trasemine;
• Lo spietramento e l'eliminazione della flora infestante nelle superfici utilizzate a pascolo
solo allo scopo del mantenimento della composizione floristica presente e del suo miglioramento;
E' invece consentito:
• La realizzazione di invasi e di canalizzazioni e gli interventi di recupero ambientale
previsti dagli artt. 57 e 63 bis delle NTA del PPAR.
• L'allevamento zootecnico
In particolare per quanto riguarda le fitocenosi delle macchie a prevalenza di roverella, i gruppi
isolati e i filari di roverella, le fitocenosi del verde pubblico e del calanco, le alberature stradali e gli
elementi puntuali del paesaggio agrario è vietato:
• La manomissione, la potatura di tipo capitozzatura e quella eseguita con mezzi
meccanici rotativi;
• L'alterazione delle forme originarie e tipiche delle chiome degli alberi e la riduzione
delle loro dimensioni;
ed è consigliato:
• Il taglio e la eradicazione delle essenze infestanti presenti quali la robinia e l'ailanto e
sostituzione con essenze di cui al precedente art. 7.
Nei terreni coltivati dovranno essere praticate lavorazioni a due strati in sostituzione di
lavorazioni di tipo profondo e dovranno sempre essere eseguite opere di regimazione idraulica
mediante apertura di solchi di scolo.
I prodotti chimici, i mezzi e le pratiche agronomiche usati dovranno rispondere alle esigenze
ambientali.
Le siepi e le barriere frangivento dovranno essere realizzate con essenze arbustive di cui al
precedente art. 7, le recinzioni con materiali di legno.
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ART. 31
ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE
Nelle zone di territorio caratterizzate da emergenze geologiche e geomorfologiche, con
esclusione di quelle urbanizzate, sono vietati i seguenti interventi:
• ogni tipo di nuova edificazione;
• l'abbattimento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente ad eccezione delle
essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo fatto salvo quanto regolamentato dalle Leggi
Regionali n. 8/87 e n. 34/87 per quanto riguarda il miglioramento degli impianti controllati di tartufi;
• la realizzazione di depositi e stoccaggio di materiali non agricoli e l'apertura di nuove
cave;
E' invece consentito:
• l'esecuzione di opere complementari agli edifici esistenti;
• gli interventi edilizi connessi all'attività agricola comprese nuove abitazioni al servizio
delle aziende agro-silvo-pastorali.
P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
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I N D I C E
• CAPITOLO I .........................................................................................…………..……….…...PAG. 1
• DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL PRG ................................................…………..….….….....PAG. 1
• DISPOSIZIONI GENERALI DEL PRG ....................................................…………..….….….PAG. 4
• PRESCRIZIONI TUTELA VEGETAZIONE ESISTENTE .......................……………………...PAG. 6
• CAPITOLO II .........................................................................................…………..….……......PAG. 9
• ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO ……………………….……………….……………..……...PAG. 9
• ESENZIONI DALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE NORME …………….…..….....PAG. 11
• ZONE A CENTRO STORICO..................................…........................……………………........PAG. 12
• ZONE B DI COMPLETAMENTO...........................................................……………………......PAG. 14
• ZONE C DI ESPANSIONE......................................................................……………………....PAG. 16
• ZONE D INDUSTRIALE-ARTIGIANALE.................................................…………………….....PAG. 20
• ZONE T TURISTICO-RICETTIVA..........................................................………………….….....PAG. 22
• ZONE E AGRICOLA................................................................................……………………....PAG. 23
• ZONE ATTREZZATURE PUBBLICHE.......................…………………...…......…..............…...PAG. 24
• ZONE VERDE DI RISPETTO………………….……………..…………………………..…..…….PAG. 26
• ZONE RISPETTO CIMITERIALE.....................................................………………..………...…PAG. 27
• ZONE PER PARCHEGGI........................................................................………………….…...PAG. 27
• ZONE DI TUTELA DEI CORSI D'ACQUA.......................…………………........…...............…..PAG. 28
• ZONE DI TUTELA DEI VALORI PAESAGGISTICI AMBIENTALI…………………...……….PAG. 29
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• ZONE DI TUTELA CORSI D'ACQUA (LEGGE N. 431/85).........................................…….…PAG. 29
• ZONE DI TUTELA DEI CENTRI STORICI.......................…………………........…...........…...PAG. 30
• ZONE DI TUTELA DELLE AREE ARCHEOLOGICHE…………………..…………….…..….PAG. 30
• ZONE DI TUTELA DELLE AREE DI MEMORIA STORICA……………..…………….…..….PAG. 31
• ZONE DI TUTELA DEI BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI....................................…PAG. 31
• ZONE DI TUTELA DEI CRINALI...................……………………………....................…….…PAG. 32
• ZONE DI TUTELA DEI VERSANTI.......................…………………………........…........…....PAG. 32
• ZONE DI TUTELA DEL PATRIMONIO BOTANICO-VEGETAZIONALE…………………...PAG. 32
• ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE.....…PAG. 35