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Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 13 dicembre 2011 LA DIREZIONE LAVORI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE Intervento a cura dell'Ing. Roberto SPERANDIO INGEOPROJECT Studio Associato http://www.ingeoproject.it e-mail: [email protected]

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Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

13 dicembre 2011

  

LA DIREZIONE LAVORI NEGLI APPALTI DI OPERE

PUBBLICHE

  Intervento a cura dell'Ing. Roberto SPERANDIO

INGEOPROJECT Studio Associatohttp://www.ingeoproject.it

e-mail: [email protected]

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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DEL 5 OTTOBRE 2010 N. 207

Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

 (Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl.

Ordinario n.270)

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ITER TECNICO – AMMINISTRATIVO DI UN

LAVORO PUBBLICO 1. PREMESSA

La realizzazione di un lavoro a favore di un’Amministrazione Pubblica richiede un percorso tecnico – amministrativo piuttosto impegnativo sia dal punto di vista organizzativo sia per i tempi piuttosto lunghi richiesti da quando si manifesta la necessità di eseguire un’opera pubblica.Unica eccezione sono i lavori dovuti a somme urgenze dovute ad eventi calamitosi quali alluvioni, terremoti, che ovviamente sono eseguiti immediatamente tramite ordinanze emesse dalle Prefetture o dai Sindaci dei Comuni di pertinenza ( con ricerca successiva del recupero delle risorse ).Generalmente invece i lavori pubblici ordinari necessitano di un iter amministrativo che, se tutte le fasi procedono regolarmente, richiedono un lasso di tempo che oscilla in termini temporali in funzione delle seguenti fasi procedurali:

• reperimento delle risorse economiche;• progettazione delle opere nelle tre fasi previste dalla

normativa vigente;• affidamento dei lavori;• DIREZIONE DEI LAVORI• esecuzione e collaudo dei lavori.

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Le normative legislative più importanti che regolano lo svolgimento delle

attività nella realizzazione di un lavoro pubblico sono:

Il Decreto Legislativo 163/2006 – Codice dei Lavori Pubblici e s.m.i.

con applicazione del Regolamento attuativo D.M. 207/2010 ( che

sostituisce in parte il regolamento 554/1999 fanno seguito

all’originaria Legge Merloni del 1994 )

Normative tecniche

Disciplina delle opere in conglomerato cementizio

Legge n. 1086 del 05/11/1971. Norme per la disciplina delle opere in

conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura

metallica.

Legge n. 64 del 02/02/1974. Provvedimenti per le costruzioni con

particolari prescrizioni per le zone sismiche.

D.M. LL.PP. del 11/03/1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui

terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i

criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il

collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

Testo Unico delle Norme Tecniche per le Costruzioni, approvato

con DM Infrastrutture 14 gennaio 2008

Disciplina delle opere di sostegno delle terre

D.M. LL.PP. del 14/02/1992. Norme tecniche per l'esecuzione delle

opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture

metalliche.

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D.M. 9 Gennaio 1996 Norme Tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed

il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso

e per le strutture metalliche.

D.M. 16 Gennaio 1996 Norme Tecniche relative ai “Criteri generali

per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e

sovraccarichi”.

D.M. 16 Gennaio 1996 Norme Tecniche per le costruzioni in zone

sismiche. - Circolare Ministero LL.PP. 15 Ottobre 1996 N. 252

AA.GG./S.T.C. Istruzioni per l'applicazione delle Norme Tecniche di

cui al D.M. 9 Gennaio 1996.

Circolare Ministero LL.PP. 10 Aprile 1997 N. 65/AA.GG. Istruzioni

per l'applicazione delle Norme Tecniche per le costruzioni in zone

sismiche di cui al D.M. 16 Gennaio 1996.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20

marzo 2003, recante “Primi elementi in materia di criteri generali per

la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative

tecniche per le costruzioni in zona sismica” e successive

modificazioni

Testo Unico delle Norme in materia di Costruzioni, approvato con

D.M. Infrastrutture 14 settembre 2005

Il Decreto Legislativo 81/2008 – relativo alla sicurezza dei

cantieri mobili, evoluzione del D.Lgs 64/1996.

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2. FASI DEL PROCESSO DI UN LAVORO PUBBLICO

 

Le figure tecniche professionali che vengono coinvolte nello sviluppo di un

progetto pubblico sono le seguenti:

 

a) Dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Pubblico;

b) Responsabile Unico del Procedimento ( R.U.P. )

c) Professionista/i esterno/i

Le fasi tradizionali dell’iter tecnico–amministrativo sono le seguenti:

1) PROGRAMMAZIONTE TRIENNALE ED ANNUALE DEL R.U.P

(RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DELL’ENTE)

ENTI PUBBLICI

Amministrazioni Provinciali e Comunali, Anas Spa,Consorzi pubblici e

Società miste private a partecipazione pubblica, Acquedotti, Italgas,

Enel……

2) REDAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’

DELL’INTERVENTO

  Lo studio di fattibilità prevede la redazione della seguente

documentazione tecnica:

Relazioni, planimetrie, schemi grafici sommari

Calcolo sommario spesa

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3) RICHIESTA E RICERCA DEL FINANZIAMENTO

 

Possibili fonti di finanziamento:

statali – Ministero dell’Ambiente, Ministero delle Infrastrutture

(tramite D.Lgs. o Leggi ordinarie – vedi Finanziarie), Protezione

Civile (leggi speciali in caso di calamità naturali- tramite ordinanze)

comunali;

provinciali;

regionali tramite decreti regionali D.R.G.

  

4) AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE

 

La progettazione preliminare prevede la redazione della seguente

documentazione tecnica:

Relazioni, planimetrie, schemi grafici

Calcolo sommario spesa

Relazione di indagine geotecnica

Relazione di indagine idrologica

Relazione di indagine idraulica

Relazione di indagine sismica

Relazione di indagine archeologica

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5) AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

 

La progettazione definitiva prevede la redazione della seguente

documentazione tecnica:

Relazioni illustrativa, elaborati grafici per ottenimento

autorizzazioni

Disciplinare elementi tecnici

Computo metrico estimativo, quadro economico

Studio di inserimento urbanistico

Schema di contratto, capitolato speciale di appalto

Relazione di indagine geotecnica

Relazione di indagine idrologica

Relazione di indagine idraulica

Relazione di indagine sismica

  

6) AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

 

La progettazione esecutiva prevede la redazione della seguente

documentazione tecnica:

Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli

esecutivi

Particolari costruttivi e decorativi

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Computo metrico estimativo definitivo, quadro economico,

elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza

percentuale della quantità della manodopera

Schema di contratto, capitolato speciale di appalto,

cronoprogramma

Piano di manutenzione dell’opera

7) AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA

PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA IN FASE

ESECUTIVA

 

La progettazione esecutiva della sicurezza prevede la redazione della

seguente documentazione tecnica:

Prime indicazioni e prescrizioni in fase di progettazione

preliminare e definitiva

Progettazione esecutiva della sicurezza con redazione piano di

sicurezza, piano di manutenzione e stima degli oneri della

sicurezza

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8) AFFIDAMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

 

La fase di Direzione dei Lavori prevede:

Direzione dei Lavori durante l’esecuzione ( con eventuale richiesta

di assistenza giornaliera in cantieri particolarmente impegnativi )

Assistenza al collaudo ( ed eventuali prove di officina )

Liquidazione dei lavori

Controllo aggiornamento elaborati di progetto,aggiornamento

manuali d’uso e manutenzione

Contabilizzazione dei lavori

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9) AFFIDAMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

 

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori prevede:

 

Verifica e controllo delle indicazioni progettuali e del P.O.S.

dell’Impresa ( piano operativo di sicurezza )

Coordinamento della sicurezza – controllo delle varie fasi di

lavoro

 

10) AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO STATICO

 

Vengono affidate ad un professionista terzo le operazioni di collaudo statico

delle opere in cemento armato e/o acciaio. Questa fase consiste nel controllo

(in corso d’opera o finale) delle opere realizzate facendo una “verifica “ dei

calcoli eseguiti dal progettista e controllati dalla D.L. oltre alla realizzazione

di prove di verifica delle opere con prove di laboratorio integrative a quelle

svolte dalla D.L. o a prove in sito (ad esempio prova di carico per la stabilità

dei ponti …)

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11) AFFIDAMENTO DEL COLLAUDO TECNICO–

AMMINISTRATIVO

Si distinguono due tipologie:

a) Importi dei lavori < 500.000,00 € - il collaudo tecnico –

amministrativo viene sostituito dall’emissione del certificato di

regolare esecuzione della Direzione Lavori;

b) Importi dei lavori > 500.000,00 € - vengono affidate ad un

professionista terzo le operazioni di collaudo tecnico – amministrativo

con controllo della documentazione contabile e della documentazione

tecnica ed amministrativa eseguita dalla D.L. sotto la supervisione del

R.U.P.

A questo punto l’iter tecnico – amministrativo è concluso e l’Amministrazione

può beneficiare ed entrare in possesso dell’opera avendo il successivo obbligo

della manutenzione ordinaria.

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COMPITI PRINCIPALI DELLA DIREZIONE LAVORI

1. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (qualora il Direttore dei Lavori sia

diverso dal Progettista).

2. RECUPERO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

TRA AMMINISTRAZIONE ED APPALTATORE – Contratto e

verifica D.U.R.C.

3. CONSEGNA DEI LAVORI redatto tramite opportuno verbale di

consegna controfirmato dall’Impresa e dal R.U.P.

4. CONTROLLO DELL’ESATTA ESECUZIONE DEI LAVORI

secondo quanto previsto e verificato nel progetto esecutivo

5. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA (in

accordo col R.U.P) circa la regolarità contributiva ed assicurativa

dell’Impresa tramite la verifica del D.U.R.C. (documento unico di

regolarità contributiva) che riassume i dati dell’Impresa relativi alla

regolarità con INPS, INAIL e CASSA EDILE.

6. REDAZIONE DI EVENTUALI ORDINI DI SERVIZIO qualora si

riscontrino difetti e/o lavorazioni incomplete da parte dell’Impresa 

7. REDAZIONE DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI ogni

qualvolta l’importo dei lavori abbia raggiunto l’importo netto previsto nel

Capitolato Speciale di Appalto (al netto delle ritenute di garanzia)

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8. REDAZIONE DI EVENTUALI VERBALI DI SOSPENSIONE E DI

RIPRESA qualora si verifichino eventi (ad esempio metereologici) che

portino ad uno sforamento dei tempi previsti dal Capitolato Speciale di

Appalto e dal cronoprogramma dei lavori.

9. REDAZIONE DI EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTE E/O

SUPPLETIVA come previsto dal D.Lgs. 163/2006.

10. REDAZIONE EVENTUALE VERBALE DI PROROGA DEI

LAVORI in funzione della perizia di variante e/o suppletiva

11. REDAZIONE DELLO STATO FINALE DEI LAVORI con redazione

della relazione finale del Direttore dei Lavori e quadro generale delle

somme impiegate a consuntivo rispetto al preventivo derivante

dall’importo netto di gara e dalle somme a disposizione

12. REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

per importi dei lavori inferiori a 500.000,00 €.

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TITOLO VIII – ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – DIREZIONE DEI LAVORI

 

Art. 147 Ufficio della direzione dei lavori (art. 123, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile

dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della

gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da:

a)  un direttore dei lavori

b) ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e

categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore

operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto:

a)  alla direzione

b)  al controllo tecnico;

c)   al controllo contabile e amministrativo

dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel

rispetto degli impegni contrattuali.

 

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Art. 148 Direttore dei lavori (art. 124, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola

d’arte ed in conformità del progetto e del contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della

supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed

interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei

materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli

accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così

come previsto:

a) dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in

aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui

alla legge 5 novembre 1971, n. 1086,

b) alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso

espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:

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a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte

dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle

leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

( D.U.R.C. …);

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei

manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e

aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento,

dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, della disposizione di cui

all’articolo 118, comma 4, del codice.

Art. 149 Direttori operativi (art. 125, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore

dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da

realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole

contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei

lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli

altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla

denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

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c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato

dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali

difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari

interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad

eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla

qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni

correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in

servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Art. 150 Ispettori di cantiere (art. 126, d.P.R. n. 554/1999)

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il

direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle

prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di

ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un

turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di

svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché

durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono

della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

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2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di

materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati

dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature

e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di

qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base

alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni

ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed

accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni

quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;

h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

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CAPO II – ESECUZIONE DEI LAVORI

CONSEGNA DEI LAVORI

Art. 153 Giorno e termine per la consegna (art. 129, d.P.R. n. 554/1999)

2 - la consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque

giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di

approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla

data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte

dei conti non è richiesta per legge. Per le altre stazioni appaltanti il

termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del

contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data

dell'accettazione dell'offerta.

6 - La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in

contraddittorio con l’esecutore; il verbale è predisposto ai sensi

dell’articolo 154 e dalla data di tale verbale decorre il termine utile per

il compimento dell'opera o dei lavori.

Art. 154 Processo verbale di consegna (art. 130, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni

eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di

sagome e capisaldi;

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b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche

concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi

d’opera per l’esecuzione dei lavori;

c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da

persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato

attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

2. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi

d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi

accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di

consegna.

3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il

processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali

lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di

esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il

direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore

dei lavori e dall' esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il

compimento dei lavori.

5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del

procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo

richieda.

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6. Il capitolato speciale dispone che la consegna dei lavori possa farsi in

più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o

l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda. In caso di urgenza,

l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di

consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di

consegna parziale.

 

Art. 155 Differenze riscontrate all'atto della consegna

(art. 131, d.P.R. n. 554/1999)

3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente

competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori

non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al

quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale

mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del

lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna

parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore

a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma

7.

4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata

difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve

formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli

effetti di cui all’articolo 190.

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Art. 158 Sospensione e ripresa dei lavori (art. 133, d.P.R. n. 554/1999)

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori

procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la

sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle

risultanze del verbale di consegna.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 159, comma 1, il

responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o

necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti

previsti dagli articoli 159 e 160. Rientra tra le ragioni di pubblico interesse

l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della

Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di

equilibrio dei conti pubblici.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell’esecutore o di un suo legale

rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che

hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al

responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua

redazione.

4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato:

lo stato di avanzamento dei lavori;

le opere la cui esecuzione rimane interrotta;

le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere

continuate ed ultimate senza eccessivi oneri;

la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in

cantiere al momento della sospensione.

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5. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere

ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le

condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari

eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al

fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente

necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei

lavori.

6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori,

non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati

dall’esecutore ed inviati al responsabile del procedimento nel modi e nei

termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il

nuovo termine contrattuale.

7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause

imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano

parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a

proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione

parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti,

dandone atto in apposito verbale.

8. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono

iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei

lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è

sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora

l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli,

si procede a norma dell’articolo 190.

9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo

il responsabile del procedimento dà avviso all’Autorità.

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Art. 159 Ulteriori disposizioni relative alla sospensione e ripresa dei lavori

- Proroghe e tempo per la ultimazione dei lavori

(artt. 24, 26 e 21 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai

sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche,

di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la

esecuzione o la realizzazione a regola d'arte

2. Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che

determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in

corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a) e b),

del codice; nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere c) e d, del

codice, la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non

prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Nella sospensione

dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere

adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel

progetto.

3. L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la

sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la

stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare

per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie

disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla

ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria

per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora

l’esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della

sospensione.

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4. Nei casi previsti dall'articolo 158, comma 2, il responsabile del

procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di

pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un

periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva

prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del

contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo

scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri

derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la

sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore

alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili

all’esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal

contratto per l'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 7, si

applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini

contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni

di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per

effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello

stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui all’articolo 40.

8. L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di

ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

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9. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo

previsto dal comma 10. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i

diritti spettanti all’esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore

durata a fatto della stazione appaltante.

10. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del

procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo

ricevimento.

 

Art. 132. Varianti in corso d'opera

(artt. 19, comma 1-ter, e 25, legge n. 109/1994)

 

1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e

il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti

motivi:

 a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e

regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal

regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che

possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti

nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino

l'impostazione progettuale;

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c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui

quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti

o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

  e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che

pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la

sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da'

immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

 2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti

dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della

progettazione di cui al comma 1, lettera e). Nel caso di appalti avente ad

oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore

risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre

varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi

disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che

siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i

lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per

cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che

non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la

realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre

che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento

della stipula del contratto.

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L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per

cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura

nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera e), eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede

alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale e'

invitato l'aggiudicatario iniziale.

5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo,da' luogo al

pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei

lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di

progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od

erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la

progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici

prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di

diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali .

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Art. 161 Variazioni ed addizioni al progetto approvato

(art. 134, d.P.R. n. 554/1999 e art. 10 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario

introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione,

non previste nel contratto, il direttore dei lavori propone la redazione di

una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita

relazione da inviare al responsabile del procedimento.

4. Qualora l’importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo

comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di

sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di

accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto

a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto

principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale

sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal

successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.

5.Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta

approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo

periodo, del codice.

6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano

categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i

quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione

di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163.

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7. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma

dell’articolo 132, comma 1, del codice consentono di disporre varianti in

corso d’opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi

provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di

motivato esame dei fatti.

8. Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice, il

responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive

la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione

appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della

redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per

cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi

secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti

della pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del

procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto

dall’articolo 132, comma 1, lettera c), del codice la descrizione del

responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche

dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o

meno del rinvenimento.

10. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo

accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo

132, comma 3, secondo periodo, del codice che prevedano un aumento

della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario

del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso

l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove

consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di

gara.

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12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la

stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una

variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo

dell'appalto, e l’esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi

patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale

applicazione del comma 6 del presente articolo e dell’articolo 163, e non ha

diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi

lavori.

13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il

responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che,

nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per

iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali

condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della

dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le

proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla

comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la

volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del

contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie

determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni

avanzate dall’esecutore.

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14. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato

dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo

degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute,

nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,

eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 239 e 240 del

codice. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi

dell'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice.

Art. 163 Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non

contemplati nel contratto

(art. 136, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal

contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi

diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o

materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel

contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o

parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari

di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione

dell’offerta.

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3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e

l’esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove

comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro

economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del

responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei

lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi

si applica il disposto di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice.

5. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la

stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la

somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque

ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti

contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono

definitivamente accettati.

 

 Art. 164 Contestazioni tra la stazione appaltante e l’esecutore

(art. 137, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del

procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono

influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento

convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in

contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.

La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore,

il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel

registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

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2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in

contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze

contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo

caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni,

da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del

ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del

verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo

verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali

osservazioni dell’esecutore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei

lavori.

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Art. 166 Danni cagionati da forza maggiore

(art. 139, d.P.R. n. 554/1999; art. 348, legge n. 2248/1865; allegato F; art.

20, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o

provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal

contratto.

2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al

direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in

difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal

diritto al risarcimento.

3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino

a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori

procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore,

all'accertamento al fine di determinare il risarcimento al quale può avere

diritto l’esecutore stesso.

6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate,

quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla

misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la

misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con

idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

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Art. 167 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali

(art. 15 d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del

capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in

opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di

controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro

posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i

materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per

qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti

dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve

rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore

dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese

dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che

possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti

da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione

appaltante in sede di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero

specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla

direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico

delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.

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Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del

relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la

certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta

espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori

prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma

ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le

relative spese sono poste a carico dell'esecutore.

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SUBAPPALTO

Art. 170 Subappalto e cottimo

(art. 141, d.P.R. n. 554/1999)

1. La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile o che può

essere affidata a cottimo, da parte dell’esecutore, è stabilita nella misura

del trenta per cento dell’importo della categoria, calcolato con

riferimento al prezzo del contratto di appalto.

2. Il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie appresso

specificate e l’esecutore in possesso degli stessi requisiti, possono stipulare

con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e

apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere

speciali di cui all’articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o) e p).

3. L’esecutore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare

alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la documentazione

prevista dall’articolo 118, commi 2 e 8, del codice. Il termine previsto

dall’articolo 118, comma 8, del codice decorre dalla data di ricevimento

della predetta istanza.

6. Il cottimo di cui all’articolo 118 del codice consiste nell’affidamento della

sola lavorazione relativa alla categoria subappaltabile ad impresa

subappaltatrice in possesso dell’attestazione dei requisiti di qualificazione

necessari in relazione all’importo totale dei lavori affidati e non all’importo

del contratto, che può risultare inferiore per effetto della eventuale fornitura

diretta, in tutto o in parte, di materiali, apparecchiature e mezzi d’opera da

parte dell’esecutore.

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7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui

all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato

pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal

subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato

dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in

favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla

prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dei

lavori.

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ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Art. 171 Modalità per il calcolo e il pagamento della compensazione

(Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2005)

1. Nell’istanza di compensazione presentata ai sensi dell’articolo 133, comma

6-bis, del codice, l’esecutore indica i materiali da costruzione per i quali

ritiene siano dovute eventuali compensazioni.

2. Il responsabile del procedimento, successivamente alla richiesta

dell’esecutore, dispone che il direttore dei lavori individui i materiali da

costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni. Entro

quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta dell’esecutore, il

direttore dei lavori effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li

presenta alla stazione appaltante.

3. La compensazione è determinata dal direttore dei lavori secondo la

seguente procedura:

fase a) le variazioni percentuali annuali, per effetto di circostanze

eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, che eccedono il

dieci per cento sono applicate al prezzo, del singolo materiale da

costruzione, rilevato nei decreti ministeriali annuali nell’anno solare di

presentazione dell’offerta;

fase b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di

cui alla fase a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione

contabilizzate nell’anno solare precedente.

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4. Il direttore dei lavori provvede ad accertare le quantità del singolo materiale

da costruzione cui applicare la variazione di prezzo unitario, determinata

secondo la procedura di cui al comma 3, fase a), sia per le opere

contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo e a

determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui

al comma 3, fase b).

5. Il direttore dei lavori individua la quantità del singolo materiale da

costruzione, ove detto materiale risulti presente come tale in contabilità,

riscontrando nel registro di contabilità, per le opere contabilizzate a misura,

le quantità contabilizzate, e per le opere contabilizzate a corpo, le

percentuali di avanzamento cui corrispondono le quantità determinate sulla

base delle previsioni progettuali. Qualora il singolo materiale da

costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei

lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base

della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla

contabilità.

6. La stazione appaltante verifica, tramite il direttore dei lavori, l’eventuale

effettiva maggiore onerosità subita dall’esecutore, provata con adeguata

documentazione, dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri

idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione,

del prezzo elementare pagato dall’esecutore, rispetto a quello documentato

dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Laddove la maggiore

onerosità provata dall’esecutore sia relativa ad una variazione percentuale

inferiore a quella riportata nel decreto ministeriale annuale, la

compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore

variazione per la parte eccedente il dieci per cento.

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Ove sia provata dall’esecutore una maggiore onerosità relativa ad una

variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la

compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione

riportata nel decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6,

del codice, per la parte eccedente il dieci per cento.

7. I prezzi riportati nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133,

comma 6, del codice assumono unicamente un valore parametrico e non

interferiscono con i prezzi contrattuali dei singoli contratti. Qualora il

prezzo di un singolo materiale da costruzione non risulti essere stato

rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, in quanto non sono state

rilevate le circostanze eccezionali di cui all’articolo 133, comma 4, del

codice, il direttore dei lavori fa riferimento al prezzo rilevato nel primo

decreto ministeriale annuale, di cui all’articolo 133, comma 6, del codice,

disponibile, successivo all’anno di presentazione dell’offerta. Sono esclusi

dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di

presentazione dell’offerta. Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo

inferiore all’anno solare, diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di

presentazione dell’offerta, si applica per intero la variazione di prezzo

riportata nei decreti ministeriali annuali di cui all’articolo 133, comma 6,

del codice.

8. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle

eventuali compensazioni precedentemente accordate. Alle eventuali

compensazioni non si applica l’istituto della riserva.

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9. Nel termine di quarantacinque giorni decorrente dalla presentazione dei conteggi di cui al comma 2 da parte del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto, provvede a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento per la finalità di cui all’articolo 133, comma 4, del codice, nonché a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo, ai sensi dell’articolo 133, comma 7, secondo periodo, del codice, di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali. Entro lo stesso termine il responsabile del procedimento provvede, verificati e convalidati i conteggi effettuati dal direttore dei lavori ad emettere, ove esista la disponibilità dei fondi, il relativo certificato di pagamento.

10 La procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione, entro sessanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto ministeriale annuale di cui all’articolo 133, comma 6, del codice. In tal caso il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi.

11. Dall’emissione del certificato di pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 143, comma 1, secondo periodo. Relativamente agli interessi per ritardato pagamento si applicano le disposizioni previste dall’articolo 144, commi 1 e 2, con la previsione che la mancata emissione del certificato di pagamento è causa imputabile alla stazione appaltante laddove sussista la relativa provvista finanziaria.

12. Qualora il direttore dei lavori riscontri, rispetto al cronoprogramma di cui all’articolo 40, un ritardo nell’andamento dei lavori addebitabile all’esecutore relativo a lavorazioni direttamente incidenti sui materiali soggetti a compensazione, non si applicano le compensazioni in aumento dovute al protrarsi dei lavori stessi oltre l’anno solare entro il quale erano stati previsti nel predetto cronoprogramma.

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Art. 133. Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

(art. 26, legge n. 109/1994)

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori,questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

 2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1dell'articolo 1664 del codice civile.

3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso,consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento,all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

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4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni, in aumento o in diminuzione,superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.

5. La compensazione e' determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.

7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.

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8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con le regioni interessate.

9. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali.L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento

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Art. 175 Lavori d 'urgenza

(art. 146, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla

necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in

cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno

provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico

competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è

trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la

copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

Art. 176 Provvedimenti in casi di somma urgenza

(art. 147, d.P.R. n. 554/1999)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il

soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima

sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di

cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di

200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo

stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma

diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del

procedimento o dal tecnico.

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CONTABILITA’ DEI LAVORI

Art. 178 Fondi a disposizione delle stazioni appaltanti

(art. 152, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro

economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:

a) lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto, ivi

inclusi i rimborsi previa fattura;

b) rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove

di laboratorio per materiali, di cui all’art.16, comma 1, lettera b), punto 11;

c) allacciamenti ai pubblici servizi;

d) maggiori lavori imprevisti;

e) adeguamento dei prezzi ai sensi dell’articolo 133, commi 3 e 4, del

codice;

f) acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi;

g) spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice,

spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,

contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l’importo relativo

all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice, nella misura

corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale

dipendente;

h) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;

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i) spese per commissioni giudicatrici;

l) spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148,

comma 4;

m) spese per collaudi;

n) imposta sul valore aggiunto, eventuali altre imposte e contributi dovuti

per legge;

o) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.

2. Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle

lettere a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti .

Art. 179 Lavori in economia contemplati nel contratto

(art. 153, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una

valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di

elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per

quanto riguarda i materiali. Per la mano d’opera, trasporti e noli, sono

liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell’esecuzione dei

lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso

d’asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

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Art. 180 Accertamento e registrazione dei lavori

(art. 155, d.P.R. n. 554/1999 e art. 28, d.m. n. 145/2000)

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni,

delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia

le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti

sono i titoli diversi di spesa.

2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli

effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti

i fatti producenti spesa.

3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono

avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le

partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere, al fine di

consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e

dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di

direzione lavori si trovi sempre in grado:

a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i

certificati per il pagamento degli acconti;

b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le

debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme

autorizzate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di

deficienza di fondi.

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4. Per determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la

messa in opera i capitolati speciali possono stabilire anche il prezzo a

piè d’opera, e prevedere il loro accreditamento in contabilità prima

della messa in opera, in misura non superiore alla metà del prezzo

stesso.

5. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà

di quello dei materiali provvisti a piè d’opera, destinati ad essere impiegati

in opere definitive facenti parte dell’appalto ed accettati dal direttore dei

lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo

dell’esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel

caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l’esecuzione senza la necessaria

diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o

inadeguatezze.

7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso

l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei

documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto

dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a

professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere

preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

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Art. 181 Elenco dei documenti amministrativi e contabili

(art. 156, d.P.R. n. 554/1999)

1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle

somministrazioni in appalto sono:

a) il giornale dei lavori;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

c) le liste settimanali;

d) il registro di contabilità;

e) il sommario del registro di contabilità;

f) gli stati d'avanzamento dei lavori;

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) il conto finale e la relativa relazione.

2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento

dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal

direttore dei lavori.

3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’esecutore o

dal tecnico dell’esecutore suo rappresentante che ha assistito al

rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le

liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’esecutore.

4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all’articolo 202 sono

firmati dal responsabile del procedimento.

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Art. 182 Giornale dei lavori

(art. 157, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori ,

per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui

progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura

tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori nonché quant’altro interessi

l'andamento tecnico ed economico dei lavori.

2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai

lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle

ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le

indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere

utili.

3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le

prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei

lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i

processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le

contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti

ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna

visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed

aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene

opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima

annotazione dell'assistente.

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Art. 183 Libretti di misura dei lavori e delle provviste

(art. 158, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle

lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la

denominazione di contratto;

b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso;

trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose,

devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose

prima e dopo delle lavorazioni;

d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed

esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi

dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i

punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli

elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i

metodi della geometria.

3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la

compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la

registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal

personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con

l’esecutore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la

contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del

procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve essere

effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non

espressamente richiamato.

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Art. 184 Annotazione dei lavori a corpo

(art. 159, d.P.R. n. 554/1999)

1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in

occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione

in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale

dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria,

rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.

2. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita

dell'aliquota relativa alla voce disaggregata di ogni categoria di

lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel

registro di contabilità.

3. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie

categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente

effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l’ordine di

grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale

le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della

documentazione contrattuale.

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Art. 185 Modalità della misurazione dei lavori

(art. 160, d.P.R. n. 554/1999)

1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori , cui

spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle

lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo

coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore

dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure

con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati

e immediatamente firmati dall’esecutore o del tecnico dell’esecutore

che ha assistito al rilevamento delle misure.

2. L’esecutore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere

all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei

lavori. Se l’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti

delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in

presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci

suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere

compilati in sede separata. Tali disegni, devono essere firmati

dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento

delle misure o sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono

richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si

intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse

lavorazioni lavoro o per opere d'arte di speciale importanza.

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Art. 186 Lavori e somministrazioni su fatture

(art. 161, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano

mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del

direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi

precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e,

ove necessario, rettificate, sono pagate all’esecutore, ma non iscritte nei

conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

Art. 187 Liste settimanali delle somministrazioni

(art. 162, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste

somministrate dall’esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un

brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’esecutore

firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,

nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni

giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi

d’opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite,

documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto

alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono

essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando

queste abbiano una certa importanza.

2. Ai fini della valutazione del rispettivo importo si applicano le disposizioni

di cui all’articolo 179, comma 1, secondo periodo, e per il relativo

inserimento in contabilità le apposite disposizioni di cui all’articolo 192.

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Art. 188 Forma del registro di contabilità

(art. 163, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai

libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere

preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento

e dall’esecutore.

2. L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del

procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi

speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,

purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico e con le

stesse indicazioni di cui all’articolo 189. Il registro è tenuto dal direttore dei

lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

3. I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere

uno speciale registro separato.

4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli

stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del

procedimento e dall’esecutore e devono essere raccolti in un unico

registro.

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Art. 189 Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità

(art. 164, d.P.R. n. 554/1999)

1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte

dall’esecutore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito

brogliaccio, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del

lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna

partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di

elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono

immediatamente di seguito le domande che l’esecutore ritiene di fare, le

quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo

190 nonché le motivate deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le

stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di

somministrazioni. Nel caso in cui l’esecutore si rifiuti di firmare, si

provvede a norma dell'articolo 190, comma 5.

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Art. 190 Eccezioni e riserve dell'esecutore sul registro di contabilità

(art. 165, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve,

nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l’esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il

termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel

rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

3. Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la

quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della

stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,

le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti

domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso

cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro

le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in

modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione

appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle

pretese dell’esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

5. Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al

comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve

nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono

definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in

qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si

riferiscono.

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6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e

completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in

partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori

documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal

caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di

contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate

vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

Art. 191 Forma e contenuto delle riserve

( art. 31, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei

lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto

idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto

che ha determinato il pregiudizio dell’esecutore. In ogni caso, sempre a

pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di

contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi

o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente

confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con

precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve

devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione

delle somme che l’esecutore, ritiene gli siano dovute.

4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità

di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

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Art. 192 Titoli speciali di spesa

(art. 166, d.P.R. n. 554/1999)

1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista

settimanale è riportato sul registro.

2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per

applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto

un capo distinto.

3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

 

Art. 193 Sommario del registro

(art. 167, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di lavori a misura, ciascuna partita è riportata in apposito

sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione

secondo lo schema di contratto, con la indicazione della rispettiva aliquota

di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.

3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la

quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da

consentire una verifica della rispondenza all'ammontare

dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.

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Art. 194 Stato di avanzamento lavori

(art. 168, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve

effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori

redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento

nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni

eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una

copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della

intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 163.

2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere

redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel

caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui

all'articolo 193.

3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e

sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati

dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento

delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la

responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi

provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento

mediante opportuna annotazione.

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Art. 195 Certificato per pagamento di rate

(art. 169, d.P.R. n. 554/1999)

1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite

è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del

procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non

oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato

sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori.

Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per

l'emissione del mandato di pagamento.

2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del

procedimento è annotato nel registro di contabilità.

 

Art. 196 Disposizioni in materia di documento unico di regolarità

contributiva in sede di esecuzione dei lavori

1. Le casse edili, in base all’accordo di livello nazionale tra le parti sociali

firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più

rappresentative per l’ambito del settore edile, ed il Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali, verificano la regolarità contributiva e

assumono i dati, forniti dal direttore dei lavori, relativi all’incidenza della

mano d’opera riferita all’esecuzione dei lavori, in relazione al singolo

cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e

della congruità della manodopera relativa all’intera prestazione è dato atto

nel documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 6,

comma 3, lettera e).

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Art. 197 Contabilizzazione separata di lavori

(art. 170, d.P.R. n. 554/1999)

1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in

cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità

comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili,

in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri

economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente

distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

 

Art. 199 Certificato di ultimazione dei lavori

(art. 172, d.P.R. n. 554/1999)

1. In esito a formale comunicazione dell’esecutore di intervenuta

ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari

accertamenti in contraddittorio con l’esecutore e rilascia, senza ritardo

alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta

ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste

per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal

contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’esecutore un

verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine

perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di

lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come

del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il

mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di

ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti

l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

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Art. 200 Conto finale dei lavori

(art. 173, d.P.R. n. 554/1999)

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel

capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di

avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del

procedimento.

2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in

cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata

soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

a) i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito

concessi in uso all’esecutore;

c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della

intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di

sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di

registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle

eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari

intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve

dell’esecutore non ancora definite;

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g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con

la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle

presumibile cause e delle relative conseguenze;

i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del

registro di contabilità);

n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,

aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono

agevolare il collaudo.

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Art. 201 Reclami dell’esecutore sul conto finale

(art. 174, d.P.R. n. 554/1999)

1. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita

l’esecutore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro

un termine non superiore a trenta giorni.

2. L’esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o

per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo

svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a

quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la

transazione di cui all’articolo 239 del codice o l’accordo bonario di cui

all’articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l’importo.

3. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo

sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di

contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

Art. 202 Relazione del responsabile del procedimento sul conto finale

(art. 175, d.P.R. n. 554/1999)

1. Firmato dall’esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo

201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni,

redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le

copie dei relativi decreti di approvazione;

b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e

ultimazione dei lavori;

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d) relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 200, comma 2;

e) domande dell’esecutore.

2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime

parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali

non siano intervenuti la transazione di cui all’articolo 239 del codice o

l’accordo bonario di cui all’articolo 240 del codice.

Art. 210 Contabilità semplificata

1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000

euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo

inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma

semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle

fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con

quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che

tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con

l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.