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OMNIA USTITIAE ANNO I • NUMERO 2 Periodico Trimestrale dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore Registrazione presso il Tribunale di Nocera Inferiore n. 184 del 23.02.2004 Presidente Aniello Cosimato Direttore Editoriale Luigi Ciancio Direttore Responsabile Marianna Federico Comitato di Redazione Matteo Baselice Silvio Calabrese Maria Coppola Chiara Falcone Gianfranco Liace Marco Mainardi Piervincenzo Pacileo Annalisa Spinelli Antonio Torre Giuseppe Tortora Hanno collaborato a questo numero Vincenzo Calabrese Mario De Liguori Teobaldo Fortunato Fabrizio Maimeri Ranieri Razzante Antonio Scarpa Antonio Zarrillo Proposte e suggerimenti ai contatti Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore Tel./Fax 081.929600 - 081.927432 e.mail: [email protected] per contatti con il direttore editoriale [email protected] per contatti con il direttore responsabile [email protected] per contatti con la redazione Progetto grafico a cura di Marianna Federico Il materiale per la pubblicazione, che dovrà essere inviato su supporto magnetico formato Word, non sarà restituito In copertina: Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore, Nocera Superiore. Foto Archivio Altrastampa/Alfio Giannotti Per gentile concessione: Ufficio Beni Culturali della Diocesi Nocera-Sarno Realizzazione Editoriale Altrastampa Edizioni, Napoli tel./fax 081.5573808 cell. 338.7133797 [email protected] © 2004 Foto Altrastampa Edizioni © 2004 Testi Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore Anno I N° 2 • Poste Italiane - spedizione in a. p. - art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Direzione Commerciale - Napoli VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA Elio Di Maso TOGHE ILLUSTRI Giuseppe Zanardelli ANTIQUITATES Il teatro ellenistico-romano di Sarno NOTIZIE DAL CONSIGLIO Il rinnovo della sede VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA Elio Di Maso TOGHE ILLUSTRI Giuseppe Zanardelli ANTIQUITATES Il teatro ellenistico-romano di Sarno NOTIZIE DAL CONSIGLIO Il rinnovo della sede

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Periodico Trimestraledell’Ordine degli Avvocatidi Nocera InferioreRegistrazione presso il Tribunaledi Nocera Inferioren. 184 del 23.02.2004

PresidenteAniello Cosimato

Direttore EditorialeLuigi Ciancio

Direttore ResponsabileMarianna Federico

Comitato di RedazioneMatteo BaseliceSilvio CalabreseMaria CoppolaChiara FalconeGianfranco LiaceMarco MainardiPiervincenzo PacileoAnnalisa SpinelliAntonio TorreGiuseppe Tortora

Hanno collaborato a questo numeroVincenzo CalabreseMario De LiguoriTeobaldo FortunatoFabrizio MaimeriRanieri RazzanteAntonio ScarpaAntonio Zarrillo

Proposte e suggerimenti ai contattiOrdine degli Avvocatidi Nocera InferioreTel./Fax 081.929600 - 081.927432e.mail:[email protected] contatti con il direttore [email protected] contatti con il direttore [email protected] contatti con la redazione

Progetto grafico a cura diMarianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,che dovrà essere inviato su supporto magneticoformato Word, non sarà restituito

In copertina:Battistero Paleocristianodi Santa Maria Maggiore,Nocera Superiore.Foto Archivio Altrastampa/Alfio GiannottiPer gentile concessione:Ufficio Beni Culturali della Diocesi Nocera-Sarno

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© 2004 TestiOrdine degli Avvocatidi Nocera Inferiore

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VOCI DAL PALAZZODI GIUSTIZIA

Elio Di Maso

TOGHE ILLUSTRIGiuseppe Zanardelli

ANTIQUITATESIl teatro

ellenistico-romanodi Sarno

NOTIZIEDAL CONSIGLIO

Il rinnovo della sede

VOCI DAL PALAZZODI GIUSTIZIA

Elio Di Maso

TOGHE ILLUSTRIGiuseppe Zanardelli

ANTIQUITATESIl teatro

ellenistico-romanodi Sarno

NOTIZIEDAL CONSIGLIO

Il rinnovo della sede

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anno I n. 2 giugno 2004

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Il teatro ellenistico-romano di Sarno inlocalità Foce.

Luigi CiancioEditoriale 4

VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIAla redazione

Un carico di lavoro che richiede un’organizzazione adeguata,organico in forze e, soprattuttoper il penale,l’istituzione di una Corte d’Assise.Parla il cancelliere dirigente Elio Di Maso 6

DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Maria CoppolaL’adempimento delle obbligazioniconsortili nei rapportitra consorziato e consorzio. 8

Antonio TorreIl danno derivante dalla lesione del rapportoparentale ovvero coniugale 10

la redazioneOpposizione agli atti esecutivinei confronti di Enti ed Istitutiesercenti forme di previdenzaed assistenza obbligatorieorganizzati su base territoriale 12

Ranieri RazzanteI nuovi soggetti obbligatialla normativa antiriciclaggio 17

Antonio ScarpaGli interventi sulla disciplina del processo civile 19

Fabrizio MaimeriConcorrenza tutela dei consumatori 23

TOGHE ILLUSTRI

Aniello CosimatoGiuseppe Zanardelli,statista, giurista e avvocato 31

OPINIONI A CONFRONTOProblematiche di naturaetico-religiose e problematichedi natura giuridica

Vincenzo Calabrese 33

Antonio Zarrillo 34

HISTORIA ET ANTIQUITATES

Mario De LiguoriSarno, siti e memorie 35

Teobaldo FortunatoIl teatro ellenistico-romano di Sarno 37

DEONTOLOGIA FORENSE

la redazioneRapporti tra colleghi e con il cliente 40

LA PAGINA DEI CONVEGNIa cura di Annalisa Spinelli

La violenza in famiglia,maltrattamenti e abusi 42

a cura dell’Osservatorio nazionalesul diritto di famiglia, sezione territorialedi Nocera Inferiore

Il forum di Pescara 43

la redazioneLa Privacy e il libero professionista:gli adempimenti previstidalla normativa 44

NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL’ORDINEla redazione

La sede dell’Ordine cambia volto 47

Statistiche iscritti 48

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do aperta a tutti i contributi.Rinunciare alla stessa rappresenterebbe una sconfitta per l’intera classe forense.Da questo numero fanno la loro comparsa le prime inserzioni pubblicitarie che, ci auguriamo, possanoaumentare con i numeri successivi.Agli inserzionisti presenti, un doveroso ringraziamento con l’assicurazione che questa rivista è tesa adun graduale quanto costante miglioramento.L’auspicio è che continui ad essere una rivista di interesse generale, quasi “familiare” per come ci hascritto un collega del foro di Prato.Alle rubriche professionali, cui attingono informazioni i genitori avvocati, restano associate quelle più“leggere” che possono richiamare l’attenzione degli altri componenti della famiglia: il ricordo di giuri-sti famosi, e questa volta è toccato a Zanardelli; la valorizzazione dei siti archeologici del nostro circon-dario, e nella presente rivista si parla di Sarno e del teatro ellenistico ivi rinvenuto; e così via scrivendo.Con l’auspicio che essa sia comunque letta.Ed allora, buona lettura!

7 editoriale giugno 2004

Quando mi fu affidato l’incarico di “organizzare” unarivista per il nostro Ordine professionale, ebbi un atti-mo di perplessità, misto a grossa preoccupazione.La perplessità scaturiva dalla mia inesperienza inmateria; la preoccupazione era legata al timore di fal-lire, deludendo chi a tale incombente mi aveva delega-to.Con il comitato redazionale, forte di giovani quantovalide intelligenze, si è tentato di strutturare una rivi-sta che vada letta e non, invece, lasciata nel cellophanein attesa di finire nella raccolta differenziata dei rifiu-ti.Perché è sicuramente vero, e di tanto dobbiamo esseresinceri, che, anche delle riviste per le quali paghiamoprofumati abbonamenti leggiamo poco, limitandocial caso che ci interessa e … a nient’altro. Si è rimasti in attesa di suggerimenti e di critiche:sono pervenuti gli uni e le altre.Ed in rapporto ai primi, il presente numero è stato “sfrondato” di qualche fotografia di troppo; è statoalleggerito di qualche rubrica che poteva sembrare ripetitiva rispetto ad un’altra; è stato dato più spazioalla giurisprudenza locale e maggior risalto alla dottrina, anche in considerazione dell’autorevolezzadegli autori; è stato trattato un caso di cronaca, coinvolgendo - per le opinioni a confronto - un laico edun cattolico, cosa che si ripeterà anche in futuro.È evidente che ai suggerimenti concreti si risponde con fatti immediati.È alle critiche sterili, tese ad evidenziare fatti di natura personale, che non è possibile dare riscontrioggettivi.Mi spiego meglio.Una decisione giurisdizionale sfavorevole per la parte che noi assistiamo, non può costituire - comerichiesto da qualche collega - motivo per “dare addosso” ai magistrati che non “avrebbero molta consi-derazione per la classe forense”.Le decisioni contrarie fanno parte degli incerti del mestiere e contro le stesse è sempre possibile ricor-rere all’utilizzo dei previsti mezzi di impugnazione.E poi:“Non credere all’avvocato che, dopo aver perduto una causa, fa l’adirato contro i giudici e ostenta diodiarli e di disprezzarli. Passato il breve malumore, fuggitivo come le gelosie degli innamorati, il cuoredell’avvocato è tutto per la Corte, croce e delizia della sua vita” (Calamandrei, Elogio dei Giudici, scritto daun avvocato). Diverso, invece, è per la segnalazione del collega il quale denuncia comportamenti supponenti ed irri-denti nei confronti degli avvocati, ancor peggio se giovani. Ho scritto, anche nel precedente numero, della essenzialità del reciproco rispetto fra due categorie che,operando nel medesimo ambiente, sono costrette, in un certo senso, a convivere forzatamente: coimedesimi problemi, con le medesime difficoltà, con le poche medesime soddisfazioni.È pacifico che avvocati e giudici sono posti moralmente sullo stesso piano. Il giudice, così come piace-va dire al Calamandrei, “che, manca di rispetto all’avvocato, come l’avvocato che manca di ossequioverso il giudice, ignorano che avvocatura e magistratura obbediscono alla legge dei vasi comunicanti:non si può abbassare il livello dell’una, senza che il livello dell’altra cali di altrettanto”. Ma ho motivo di ritenere che trattasi di episodi casuali, legati ad una normale contrapposizione di ruoli.È peraltro indubitabile che i giudici, così come gli avvocati, lavorano in condizioni difficili per cui, solocomprendendo realmente le reciproche esigenze, si potrà evitare il verificarsi di episodi incresciosi che,provocando disappunto ed amarezza, alimentano lo scontento e creano disorientamento nei rapportitra le due componenti del mondo giudiziario.Questa rivista, con o senza la mia direzione, continuerà a portare avanti ragionamenti e dibattiti, restan-

6 giugno 2004

Editorialedi Luigi Ciancio

Massimo Stanzione,pennacchio

con l’allegoriadella Giustizia,

Certosa di San Martino,Napoli.

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tità di lavoro da svolgere - che ha una rilevanzaqualitativa da cui non si puo prescindere, vista ladensità criminale di tutto il territorio dell’agronocerino sarnese, che costituisce il circondariodel Tribunale - ed il personale tanto divaricatada esigere almeno altre trenta unità lavorative dicancelleria, per poter cominciare a parlare di unadistribuzione un po’ più umana dei carichi dilavoro.

Quale potrebbe essere, a suo avviso, una soluzioneper un Tribunale come quello nocerino, dove laquestione dei carichi di lavoro è diventata difficileda affrontare e, se è stata affrontata, non ha por-tato fino ad oggi a risultati concreti o, almeno,risolutivi?Nella stessa relazione cui facevo riferimentoprima, ho evidenziato la necessità dell’istituzio-ne innanzitutto di una seconda sezione penale epoi di una Corte d’Assise. Questa potrebbe esse-re una buona soluzione, al di là dell’aumento diorganico, che è il presupposto per qualsiasi altraproposta. Quella dell’istituzione di una Corted’Assise, come di una seconda sezione penalenon è un’ipotesi senza motivazioni più che giu-stificate, anzi. Attualmente il lavoro espletatodall’unica sezione penale è superiore a quellosvolto dalle sezioni penali del Tribunale diSalerno, che, d’altra parte, supera ampiamenteNocera Inferiore nel settore civile. Il carico dilavoro del penale qui da noi era uguale a quellodi Salerno già nel 1998. In questi ultimi anni c’èstata una crescita esponenziale. Ovviamenteparlo di un carico di lavoro formato solo dallesopravvenienze annuali e non dei fascicoli divecchia o vecchissima data. Di qui la mia propo-sta di una seconda sezione penale e di una Corted’Assise indipendente. Come anche di unaumento dei magistrati stessi, adeguato al caricodi lavoro. Basti pensare alla sezione lavoro, doveattualmente si contano tre magistrati per seimi-la fascicoli, quando, invece, sarebbe necessarioarrivare almeno a cinque. Si tratta, comunque, diproposte che possono avere un immediatoriscontro concreto, visto che gli spazi non man-cano con la realizzazione della Cittadella giudi-ziaria. In altre parole, il Tribunale di NoceraInferiore dovrebbe avere una struttura organiz-zativa, in termini sia di amministrazione chestrettamente giudiziari, più complessa, visto illavoro che si smaltisce quotidianamente e vistala disponibilità di spazi. Ho inserito nella rela-

zione presentata al presidente una raffrontomolto significativo con i Tribunali di Beneventoe Avellino. Il solo Tribunale di Nocera Inferioreha le stesse sopravvenienze di entrambi i tribu-nali messi insieme. Da considerare che si trattadi capoluoghi di provincia. In Corte d’Assise siaa Benevento che ad Avellino vi è un solo fascico-lo.

I lavori della tanto attesa Cittadella giudiziaria ache punto sono? Se ne parla da tanto e sembra sem-pre che a giorni debbano iniziare, ma poi non acca-de nulla...Il 22 giugno sono state aperte le buste della garaper l’affidamento dei lavori. Credo che material-mente il cantiere potrebbe essere avviato già ametà luglio, visto che l’inizio dei lavori è statofissato a venti giorni dopo l’apertura delle buste.La gara per l’affidamento dei lavori non è statasemplice da organizzare, anche perché per que-sto tipo di lavori pubblici, che attingono anche afondi europei, è oramai prevista una gara dilivello europeo e, quindi, con tempi anche piùlunghi rispetto alla norma. Tuttavia siamo indirittura di arrivo. Proprio in vista della realizza-zione imminente della Cittadella, ci siamo impe-gnati in un’altra impresa, l’istituzione delC.R.A.L. il Circolo ricreativo aziendale per i lavo-ratori. Ho avuto già diversi incontri con iresponsabili degli altri uffici giudiziari e a brevefisseremo un incontro anche con il Consigliodell’Ordine degli avvocati, per stabilire la data incui riunire un’assemblea dei lavoratori del palaz-zo di giustizia e chiarire le modalità delle con-venzioni, che il C.R.A.L. avrà con alberghi, agen-zie di viaggio, concessionarie, negozi in genere.Soprattutto abbiamo in programma anche unaccordo con l’Asl Salerno 1, per l’utilizzo distrutture e lo scambio di convenzioni. Ho avutocontatti anche con il C.R.A.L. del Tribunale diNapoli, attivo già da molti anni. Abbiamo, inol-tre, già registrato l’atto costitutivo e lo statuto,in modo da partire al più presto. Abbiamo inprogramma anche l’organizzazione di spettacoliinterni, utilizzando, ad esempio, la sala dell’Asl;iniziative sportive, recuperando le strutturesportive dell’ex complesso manicomiale, dovec’era anche un campetto da calcio. Anche questofa parte di una buona organizzazione del lavoroall’interno di una struttura articolata e semprepiù complessa quale sta diventando il Palazzo digiustizia nocerino.

9 voci dal palazzo di giustizia giugno 2004

UN CARICO DI LAVORO CHE RICHIEDEUN’ORGANIZZAZIONE ADEGUATA,ORGANICO IN FORZE E, SOPRATTUTTOPER IL PENALE, L’ISTITUZIONEDI UNA CORTE D’ASSISE.PARLA IL CANCELLIERE DIRIGENTEELIO DI MASO.

Una voce che è un po’ la memoria storica delTribunale di Nocera Inferiore e protagonista, perquesto numero della rivista, della rubrica apertaalle altre categorie di operatori del Palazzo di giu-stizia. Si tratta del cancelliere dirigente Elio Di

Maso, già cancelliere facente funzione e poi diri-gente, in seguito a concorso, presso il Tribunale diSant’Angelo dei Lombardi...Tuttavia la mia storia nelle strutture giudiziarienocerine inizia ancora prima dell’apertura delTribunale - ha esordito il cancelliere Di Maso -Sono stato, infatti, per cinque anni dirigentepresso la Pretura di Nocera Inferiore, dal 1989 al1993. Poi con l’apertura del Tribunale sonostato dirigente facente funzione per dieci mesi,con stessa qualifica ho lavorato per altri novemesi nel 2000 ed infine sono diventato cancellie-re dirigente a tutti gli effetti un anno e mezzo fa,ma ho dovuto lasciare Nocera Inferiore per ilTribunale di Sant’Angelo dei Lombardi. Dal 12maggio 2003, però, sono tornato nuovamente alPalazzo di giustizia nocerino.

Dunque quando si dice di lei che è la memoria sto-rica del Tribunale non si sbaglia...Certo è che ho visto nascere il Tribunale dalnulla e poi sono il primo cancelliere capo chenon viene da Napoli. Infatti anche se sono origi-nario di Cava de’ Tirreni, in pratica sono noceri-no di adozione. Dopo anni di dirigenze napole-tane anche in provincia di Salerno, si è data lacoincidenza che sia qui a Nocera Inferiore che aSalerno stesso vi siano due dirigenti originari delposto o quasi.

Per quali aspetti la dirigenza di una struttura giu-diziaria come quella dell’agro nocerino sarnese èparticolarmente problematica, ovviamente avendocura di non dimenticare la complessità del territo-rio circondariale, che costituisce il “bacino di uten-za” del Tribunale nocerino?Più che difficoltà parlerei di ampliamenti dellaportata di responsabilità e quindi di una mag-giore consapevolezza di quanto accade all’inter-no del Tribunale soprattutto da un punto divista amministrativo, ovviamente. Ho completa-to da qualche settimana la mia relazione sulmonitoraggio dei carichi di lavoro. Una relazio-ne che ho già presentato al presidente. Emergeevidente una necessità di personale che non è lasolita richiesta, avanzata da anni, da questoTribunale. È una esigenza motivata dalla valuta-zione dei tempi occorrenti perché un procedi-mento possa dirsi concluso. Il monitoraggio havisto coinvolti i responsabili delle cancellerie e isindacati territoriali e provinciali. A fronte deirilievi effettuati è emersa una forbice tra la quan-

8 giugno 2004

Voci dalPalazzo di Giustizia

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costituito dai contributi dei consorziati e dai benicon essi acquistati. Premesso ciò, sembra utile centrare subito ilcuore della fattispecie che ci occupa, evidenzian-do che il presupposto per il quale la domandaattorea è stata accolta è stato espressamente indi-viduato nella qualificazione del rapporto inter-corrente tra consorzio e consorziati quale rappor-to tra mandatario e mandanti: in virtù di ciò, l’ob-bligo delle somme oggetto di pretesa è statoricondotto nell’alveo dell’adempimento delleobbligazioni consortili nei rapporti tra consorzia-to e consorzio.Il convenuto è stato, infatti, condannato al paga-mento del suddetto premio non in virtù di azionedi rivalsa, bensì in ragione dell’acclarato principiosecondo cui i contratti stipulati nell’esercizio diattività istituzionali perfezionatisi nell’interessedel consorziato, anche se non in suo nome, pro-ducono effetti direttamente nella sfera giuridicadi questi, vincolandolo alle norme sul mandatosenza rappresentanza. Costituendo il mandato, ai sensi dell’articolo1703 c.c., un contratto tipico mediante cui unaparte si obbliga verso l’altra a compiere uno o piùatti giuridici per conto di quest’ultima, è facileindividuare nella prestazione, da parte del man-datario, di un’attività giuridica nell’interesse delmandante (i cui effetti finali sono destinati a pro-dursi nella sfera giuridica del secondo), uno deisuoi tratti maggiormente salienti.Si tratta, a ben vedere, di una nozione moltoampia che può diversificarsi, secondo che alnegozio di mandato si accompagni o meno ancheil conferimento al mandatario del potere di rap-presentare il mandante: il mandatario, che agisceper conto del mandante, infatti, può farlo sia innome di quest’ultimo che in nome proprio. Nel primo caso la legge parla di mandato con rap-presentanza (e la disciplina relativa sarà quella dicui all’articolo 1704 c.c.), nel secondo di mandatosenza rappresentanza (e, pertanto, il riferimentonormativo sarà l’articolo 1705 c.c.).Non è una differenza di poco conto, posto che perl’uno e l’altro caso si applica una differente rego-lamentazione giuridica sia per quanto concerne ladisciplina applicabile al negozio sia, soprattutto,per quanto attiene agli effetti che da esso deriva-no.Per quanto riguarda tale ultimo aspetto, infatti,macroscopica è la differenza, nei due casi, dei cri-teri di imputazione dei diritti e degli obblighi

nascenti dall’atto posto in essere dal mandatarioin esecuzione dell’incarico ricevuto dal mandan-te. Nel primo caso, invero, gli effetti del c.d. negoziogestorio operano direttamente nella sfera giuridi-ca del mandante-rappresentato, restando il man-datario del tutto estraneo ai rapporti giuridicisorti con i terzi per effetto dell’atto da lui com-piuto; nell’ipotesi di mandato senza rappresen-tanza, al contrario, gli effetti ricadono esclusiva-mente nella sfera giuridica del mandatario e nes-sun rapporto si costituisce tra mandante e terzo.Il nostro caso fa eccezione alla regola appenaenunciata.È giurisprudenza prevalente, infatti, quella percui “il consorzio di imprese per sua stessa natura richia-ma implicitamente le regole del mandato e, quindi,opera nei rapporti con i terzi quale mandatario dei con-sorziati”4, ma “le obbligazioni assunte sorgono diretta-mente in capo al singolo consorziato, senza bisogno dellaspendita del nome dello stesso”5. Ciò fa sì, per l’appunto, che -in deroga al principiogenerale contenuto nell’articolo 1705 c.c. - laresponsabilità solidale tra consorzio e singoloconsorziato, prevista dal comma 2 dell’articolo2615 c.c. in ipotesi di obbligazioni contratte perconto del singolo consorziato, non richieda laspendita del nome di quest’ultimo, “la cui obbliga-zione sorge, quindi, direttamente in capo a lui, per il solofatto che sia stata assunta nel suo interesse”6,7.

Considerazioni conclusive.Il consorzio ha, in realtà, giustificato diversamen-te il fondamento dell’obbligo di pagamento delpremio assicurativo per cui era causa, assumendoche la relativa polizza avrebbe dovuto ritenersi sti-pulata nella forma dell’assicurazione per contoaltrui o per conto di chi spetta, ai sensi dell’arti-colo 1891 c.c.Tale tipo di assicurazione integra un contratto afavore del terzo, nel quale l’assicurato non coinci-de col contraente, al quale, ultimo, spetta un’a-zione di rivalsa che accorda al diritto di rimborsoil vantaggio di un privilegio sull’indennità spet-tante all’assicurato: ex articolo 1891, comma 4,infatti, “per il rimborso dei premi pagati all’assicurato-re e delle spese del contratto, il contraente ha privilegiosulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso gradodei crediti per spese di conservazione”.Da tale assunzione scaturiva la conseguente azio-ne di rivalsa del “consorzio-contraente” nei confron-ti del “consorziato-assicurato”.

11 giurisprudenza giugno 2004

Maria CoppolaH

L’adempimento delle obbligazioniconsortili nei rapporti tra consorziatoe consorzio.Nota a Tribunale di Nocera Inferiore, sezionecivile, sentenza n. 76 del 24 gennaio 2004,giudice unico dott. Giuseppe Fortunato.“Il consorzio, nella sua veste autonoma rispetto alle per-sone dei singoli consorziati, ha rilevanza esterna per lagestione delle specifiche fasi dell’attività di questi ultimi.Ne deriva che i contratti stipulati nell’esercizio delle atti-vità istituzionali, conclusi senza la spendita del nome deiconsorziati, ma pur sempre nel loro interesse, produconoeffetti direttamente nella sfera giuridica di questi, secon-do le norme sul mandato senza rappresentanza”.

La controversia in esame.La controversia de qua trae origine dalla domanda,proposta da un consorzio, finalizzata al recuperodel premio assicurativo versato in luogo e nell’in-teresse di un proprio consorziato.L’attore - premesso che 1) il convenuto ha sotto-scritto una certificazione di assicurazione con unente assicurativo; 2) il relativo premio è stato anti-cipatamente versato dal consorzio; 3) nonostantei solleciti, il convenuto non ha provveduto al rim-borso del premio predetto - ha chiesto la condan-na del convenuto al pagamento, a titolo di rivalsaovvero di ingiustificato arricchimento, del pre-mio anticipato, nonché ad un’ulteriore somma atitolo di risarcimento danni per esser statocostretto a far ricorso al credito bancario ed a sop-portarne i conseguenti oneri finanziari.Il convenuto, nel costituirsi in giudizio, non hacontestato la propria qualità di consorziato, ecce-pendo, piuttosto, la completa assenza, nei certifi-cati di polizza da lui sottoscritti, di qualsiasi indi-cazione del premio oltre che dei criteri di riparti-zione dello stesso tra i vari consorziati e, in ognicaso, l’illegittimità della determinazione del pre-mio stesso.Da qui ha concluso per il rigetto della domandaattorea. La decisione del giudice nel merito è stata di par-ziale accoglimento della richiesta del consorzio: ilconsorziato è stato, infatti, condannato - inadempimento delle obbligazioni consortili - alpagamento in favore dell’ente attore dell’importoversato quale premio assicurativo oltre interessilegali, ma non al risarcimento dei danni, in quan-

to non provati.Circa la ritenuta incompletezza del certificato el’errata determinazione del premio, si è ritenuta laloro irrilevanza, attesa la mancata contestazione,nei confronti del consorzio, della legittimità delladelibera di approvazione del bilancio contem-plante tale esborso. Per incidens, si precisa che esseandavano, in ogni caso, rivolte all’assicuratore enon al consorzio.

Dati normativi e giurisprudenziali.Il contratto di consorzio -secondo la definizionefornita dall’articolo 2602 c.c. - è lo strumentoattraverso il quale “più imprenditori istituisconoun’organizzazione comune per la disciplina e per losvolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.Il consorzio costituisce un’entità giuridica assaivariegata e presente sia nel diritto privato che inquello amministrativo.La causa di tale contratto non è limitata alla soladisciplina della concorrenza tra imprenditori, maha un ambito più vasto, grazie al quale il contrat-to si rivela concepito quale strumento di collabo-razione generale tra imprese diverse “volto a realiz-zare le più razionali ed opportune sinergie”1.Per la costituzione di un consorzio è necessaria lastipula di un contratto che abbia, a pena di nulli-tà, la forma scritta e che rechi l’indicazione del-l’oggetto e della durata2 del consorzio, delle attri-buzioni e dei poteri degli organi consortili, deidiritti, doveri e quote delle singole imprese facen-ti parte del consorzio stesso.Elemento essenziale del contratto di consorzio è,inoltre, la qualità di imprenditore rivestita daicontraenti: tale qualità differenzia i consorzi dallesemplici associazioni.Il contratto di consorzio non origina una vera epropria impresa e nemmeno assume la veste dipersona giuridica, ma è indubbio che esso costi-tuisca un ente dotato di autonomia rispetto allepersone dei singoli consorziati.Particolare rilevanza, in tal senso, è riconosciutaai consorzi con rilevanza esterna - quale è quellodi cui al nostro caso - tramite i quali si crea unastruttura destinata ad avere rapporti economicicon soggetti terzi3.Tale tipologia di consorzi è dotata di un’organiz-zazione maggiormente strutturata e avente auto-nomia patrimoniale, caratterizzandosi, tra l’altro,per avere un ufficio destinato a svolgere attivitàcon i terzi, per essere iscritta al Registro delleImprese e per possedere un fondo consortile,

10 giugno 2004

Dottrina eGiurisprudenza

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leggi l’aver affermato il suddetto principio, indivi-duando nel contempo il referente normativo cuiricollegare in ogni caso la risarcibilità del dannode quo, rappresentato dall’articolo 2043 c.c., cor-relato all’articolo 32 Cost.2.Ed invero, soltanto il costante collegamento dellanorma costituzionale con la norma codicisticaconsente di estendere l’area della risarcibilità finoa comprendere non solo i danni patrimoniali insenso stretto, ma anche tutti i danni che, almenopotenzialmente, ostacolano le attività realizzatri-ci della persona umana.

L’intervento della Suprema Corte.Con due importantissime sentenze, la SupremaCorte di Cassazione ha affrontato la problemati-ca. Le vicende che hanno originato queste duedecisioni, sebbene tra loro differenti, hanno avutoun medesimo denominatore comune, ovveroquello della risarcibilità degli effetti prodotti daalcuni tragici eventi sulla normale vita familiare,in quanto causa di uno sconvolgimento delle abi-tudini di vita.Le due decisioni della Corte, rispettivamente la n.8827/2003 e la n. 8828/2003, hanno di fattosuperato il rigido schema del risarcimento deldanno non patrimoniale subordinato all’articolo185 c.p. che, come noto, sancisce la risarcibilitàdel danno conseguente a reato.Come è noto, l’articolo 29 della Costituzione san-cisce e riconosce i diritti della famiglia qualesocietà naturale fondata sul matrimonio, daintendersi, nei casi di specie, come diritto alla rea-lizzazione della vita stessa dell’individuo, allastregua dei valori e dei sentimenti ispirati dal rap-porto parentale, ove, pur generando bisogni edoveri, danno luogo a gratificazioni, supporti,affrancazione e significati. L’alterazione di questi particolarissimi e persona-lissimi rapporti positivi, derivanti dal più genera-le rapporto parentale, determinerebbe questa par-ticolare fattispecie di danno non patrimoniale,consistente nello sconvolgimento delle abitudinidi vita, risarcibile ex articolo 2059 c.c. poichélesione di un interesse costituzionalmente protet-to.Ebbene nella richiesta risarcitoria promossa daicongiunti di una persona deceduta a seguito disinistro, sfociata nella sentenza 7-31 maggio 2003n. 88283, lo sconvolgimento è rappresentato dal-l’estinzione del rapporto parentale con i congiun-ti e dalla lesione della sfera degli affetti reciproci e

della famiglia. In questa pronuncia la Corte ha opportunamentesottolineato che la lesione che si vuole risanare èquella relativa alla intangibilità della sfera degliaffetti e della reciproca solidarietà nell’ambitodella famiglia, lesione differente sia da quella albene salute (risarcibile con il danno biologico)che da quella all’integrità morale da ingiusta sof-ferenza (risarcibile con il danno morale soggetti-vo).Detta lesione si concreta, nel caso in esame, nellairreversibile perdita del godimento del congiunto,nella definitiva preclusione delle reciproche rela-zioni interpersonali nell’ambito del nucleo fami-liare.Perdite e preclusioni che sono diretta conseguen-za della lesione di un interesse protetto.Per quanto concerne la prova del danno, laSuprema Corte ha evidenziato che detta tipologiadi danno non patrimoniale non è in re ipsa, ovve-ro coincidente con la lesione dell’interesse, e quin-di dovrà essere adeguatamente provato. Si dovrà perciò avere riguardo, trattandosi di pre-giudizio che si proietta nel futuro, al periodo ditempo nel quale si sarebbe presumibilmente pro-tratto il godimento del congiunto, anche median-te valutazioni prognostiche e presuntive, sullabase degli elementi che dovrà fornire il danneg-giato. In ordine, infine, alla liquidazione di detta tipolo-gia di danno non patrimoniale, trattandosi dilesione di valori inerenti alla persona, la stessadovrà unicamente avvenire in base ad una valuta-zione equitativa, sulla base di parametri quali l’in-tensità del vincolo familiare, la situazione di con-vivenza, la consistenza (più o meno ampia) delnucleo familiare, le abitudini di vita, l’età dellavittima e dei singoli superstiti.Con la sentenza 7-31 maggio 2003 n. 88274, rela-tiva ai gravi ed irreversibili danni riportati da unneonato all’atto della nascita, tali da costringerelo stesso ad una vita vegetativa, la Suprema Corteha ripreso i principi sopra enunciati stabilendoche, quando un fatto lesivo altera l’assetto su cuisi fonda il nucleo familiare (fatto di bisogni edoveri ma anche di significati e gratificazioni) losconvolgimento che inevitabilmente scaturiscenelle abitudini di vita deve essere risarcito.Nel caso di specie, le gravi lesione subite almomento della nascita dal bambino hanno deter-minato una vita vegetativa dello stesso, che hainevitabilmente determinato il più totale sconvol-

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Il Tribunale adìto ha ritenuto, invece, come si èesposto in precedenza, di qualificare diversamen-te il fondamento dell’azione consortile, indivi-duandolo nella regolamentazione dei rapportiassociativi piuttosto che sul contratto tra consor-zio e consorziato.Da qui la precisazione, pure espressa in sentenza,che “l’azione del consorzio finalizzata al recupero puòessere esperita solo sulla scorta di un bilancio consortileregolarmente approvato”8.Di più ampio raggio, ma anche differente, rispet-to alla prospettazione di parte attorea, la decisio-ne de qua pone, in conclusione, in primo piano lasussistenza di una valida delibera di approvazionee di riparto degli oneri tra gli associati, anziché lasussistenza del singolo contratto assicurativo sti-pulato con terzi - e da questa delibera (rectius,dalla data della sua approvazione), infatti, fannodata gli interessi che, sulla somma dovuta, il con-sorziato pagherà all’ente............................................1 Cfr. Cass. civ. , 18.03.1995, n. 3163, in Giur. It., 1995, I, 1800.2 Se nulla è stabilito sul punto, la durata del consorzio non può ecce-

dere i dieci anni, ridotti a cinque se sono previsti patti di non con-correnza.

3 La normativa privatistica distingue i consorzi con attività interna,da quelli con attività esterna (art. 2612 c.c. e, in particolare, art. 2613c.c., sulla rappresentanza in giudizio, ed art. 2615 c.c., sulla respon-sabilità verso i terzi).Per i consorzi pubblici, invece, la giurisprudenza non distinguequelli con attività interna od esterna, ma quelli aventi carattereimprenditoriale o no, con le conseguenti implicazioni in ordine allagiurisdizione e alla disciplina del personale.

4 Cons. st., sez. V, 24.10.2000, n. 5679, in Foro Amm., 2000, f. 10.5 Cass. civ., sez. I, 16.03.2001, n. 3829, in Mass. Giur. It., 2001. 6 Cass. civ., sez. I, 27.09.1997, n. 9509, in Mass. Giur. It., 1997.7 D’altro canto, “nei consorzi con attività esterna le imprese consorziate deb-

bono rimborsare al Consorzio le spese sostenute per l’attività compiuta perloro conto”. In termini, Cass. civ., 16.11.1983, n. 6822, in Giur. it.,1984, I, 1, 1296.

8 Cfr. Cass. civ., sez. I, 18.10.1985, n. 5127, in Giust. civ. mass., 1985, f. 10.

Antonio TorreH

Il danno derivante dalla lesione delrapporto parentale ovvero coniugale.Tribunale di Nocera Inferiore, sezione lavoro,dr. Francesco Ruggiero, 31 luglio 2003.“Il danno conseguente alla perdita dello status di figlioe/o di coniuge si distingue concettualmente sia dal dannopatrimoniale, sia dal danno morale, trovando, invero,esso più acconcia collocazione dogmatica nell’ambito deldanno biologico, nonché un sicuro fondamento giuridiconell’attuale ordinamento. Il diritto al rapporto parenta-le, invero, trova riconoscimento nella legge fondamenta-le (articolo 29 Cost.) e protezione nella normativa codi-cistica. Non può, quindi, revocarsi in dubbio che lamorte causata da un evento accidentale sul luogo di lavo-ro di un soggetto legato ad altri da vincoli di coniugio e/odi parentela determini per ciò solo in capo a questi ulti-

mi un diritto, ex articolo 2043 c.c., al risarcimento deldanno arrecato, per l’appunto, al rapporto parentale (insenso lato), danno configurabile non solo nei riguardidella coniuge del defunto, ma anche in capo ai figli mag-giorenni, in quanto l’evento improvviso e traumatico deldecesso del genitore ha posto in essere nei loro confrontinon solo l’irreparabile perdita dell’ausilio della saggezzaparentale, ma anche la preclusione alla possibilità diavvalersi del sostegno e dei consigli paterni”.

Introduzione alla controversia in esame:la domanda dei ricorrenti.I ricorrenti, coniuge e figli, del defunto operaio diuna impresa edile a seguito di un sinistro letalesui luoghi di lavoro, adivano il giudice del lavoroal fine di sentirsi riconoscere il risarcimento deldanno biologico, assumendo che, a seguito dell’e-vento de quo, “dopo alcune ore decedeva”il lorodante causa, “diventando pertanto creditore deldanno biologico”.Tra l’altro dichiaravano che il coniuge e/o genito-re avrebbe “avvertito… la morte…”, la quale “non”sarebbe stata certamente improvvisa.Con il termine “danno biologico” si intende ildanno alla salute della persona, la cui tutela giu-ridica trova il suo fondamento normativo nell’ar-ticolo 32 della Carta Costituzionale1.Secondo l’interpretazione costituzionalmenteorientata del nostro ordinamento giuridico, lapersona viene considerata e tutelata nel suomodo di esistere, di essere e, quindi, in tutte leoccupazioni (presenti e future) nelle quali si rea-lizza la propria personalità.La giurisprudenza di merito e di legittimità ègiunta alla definizione di danno biologico comela lesione alla integrità psicofisica dell’individuo,“in quanto incidente sul valore uomo in tutta lasua dimensione”.Va in primo luogo sottolineato come anche volen-do prescindere dalla distinzione concettuale tradanno biologico, inteso quale avvenuta menoma-zione della integrità psico-fisica del soggetto, edanno alla salute, inteso quale alterazione perma-nente e/o temporanea della integrità ed efficienzapsico-fisica del soggetto che gli impedisca digodere la vita nella stessa misura in cui era possi-bile prima della insorgenza del fatto lesivo, indi-pendentemente da qualsiasi riferimento allacapacità lavorativa e di guadagno, possa dirsiormai definitivamente acquisito nel nostro ordi-namento il principio della risarcibilità del dannobiologico.È soprattutto merito, infatti, del giudice delle

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Opposizione agli atti esecutivi nei confronti diEnti ed Istituti esercenti forme di previdenzaed assistenza obbligatorie organizzati su baseterritoriale.

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIOREUfficio dell’esecuzione mobiliare

Nel procedimento di opposizione instaurato da:INPS contro Apicella Francesco ed altriProc. n. 930 RG (e 723/04 RG Esec.)

Il giudice dell’esecuzionein persona del dott. Salvatore Di Lonardo,· sciogliendo la riserva di cui al verbale diudienza del 6 maggio 2004;· letti gli atti, vista la documentazione prodot-ta ed esaminate le richieste della parti;

OSSERVANell’ambito della procedura di espropria-

zione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 723 RGEsec., l’INPS, quale debitore esecutato, ha propo-sto opposizione avverso gli atti di intervento spie-gati da Apicella Francesco, Trezza Alfonso eTrezza Vicenzo, all’uopo deducendo: 1) l’improce-dibilità degli interventi in quanto fondati sullabase di titoli esecutivi emessi da un ufficio giudi-ziario diverso da quello innanzi al quale è statopromosso il processo esecutivo; 2) la mancatanotifica degli atti di intervento; 3) l’inammissibi-lità degli interventi non fondati su titoli esecutivima su meri documenti.Sulla base di tali assunti, quindi, l’ente opponen-te ha chiesto, previa sospensione dell’esecuzione,la declaratoria di improcedibilità e/o di inammis-sibilità degli interventi innanzi indicati e, in viasubordinata, la remissione al giudice delle leggidella questione di legittimità costituzionale del-l’articolo 44, comma 3, lettera b, del D.L. 269/03,conv. in l. 326/03, per violazione degli articoli 3,38, 81, e 97 della Costituzione “nella parte in cuinon prevede la sanzione dell’improcedibilità ovvero del-l’inammissibilità anche per gli interventi nelle procedureespropriative effettuati in virtù di titoli giudiziari forma-tisi in Tribunali diversi da quello innanzi al quale è incorso la procedura espropriativa nella quale è effettuatol’intervento ovvero effettuati con documenti ovvero tito-li non esecutivi in procedure esecutive pendenti innanzia luoghi diversi da quello di residenza del creditore inter-veniente”.

Tali essendo le doglianze sollevate dal-l’opponente, ritiene questo giudice che la doman-da, in quanto volta a far valere l’inammissibilitàdell’intervento, quale atto della procedura esecu-

tiva, debba essere qualificata come opposizioneagli atti esecutivi, posto che, non avendosi riguar-do all’accertamento ed all’esistenza del credito, sifuoriesce dall’ambito delle ipotesi di cui agli arti-coli 512 e 615 c.p.c. Invero, l’interesse del debito-re a contestare l’intervento - sotto il profilo dellasua ammissibilità o di eventuali nullità dell’atto -ben può insorgere in una fase anteriore a quella didistribuzione e, in tal caso, si rende concretamen-te utilizzabile lo strumento dell’opposizione agliatti esecutivi.

Ciò posto, va subito detto che il terzomotivo di opposizione - concernente l’inammissi-bilità dell’intervento non fondato su titoli esecu-tivi, ma su meri documenti - si palesa non soloirrilevante, ma addirittura non pertinente alla fat-tispecie in esame, involgendo più che altro unaquestione di mero principio, e, comunque, sipone in palese ed aperta contraddizione con ilprimo motivo fatto valere dallo stesso opponente,laddove quest’ultimo riconosce che gli interventisono stati effettuati sulla base di titoli esecutivigiudiziali rappresentati dai decreti ingiuntiviemessi dal Tribunale di Salerno ed espressamenterichiamati nell’atto di opposizione.Conseguentemente, anche la relativa questione dilegittimità costituzionale sollevata nel ricorsointroduttivo è del tutto irrilevante.

Il primo motivo di opposizione, invece, sicollega alla nuova formulazione dell’articolo 14,comma 1 bis, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, conv.in l. 30/97 (così come sostituito, a decorrere dal02.10.2003, dall’articolo 44, comma 3, D.L.30.09.2003, n. 269, conv. in l. 326/2003), con laquale si stabilisce (per la parte che qui interessa)che «il pignoramento di crediti di cui all’articolo 543 delcodice di procedura civile promosso nei confronti di Entied Istituti esercenti forme di previdenza ed assistenzaobbligatorie organizzati su base territoriale deve essereinstaurato, a pena di improcedibilità rilevabile d’ufficio,esclusivamente innanzi al giudice dell’esecuzione dellasede principale del Tribunale nella cui circoscrizione hasede l’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimentoin forza del quale la procedura esecutiva è promossa».All’evidenza, dunque, il problema che qui si poneè quello di stabilire se la previsione dell’esclusivi-tà della competenza territoriale contenuta nellanorma or ora richiamata concerna esclusivamen-te il pignoramento ovvero coinvolga anche ildiverso istituto dell’intervento, sì da estendereanche a quest’ultimo il principio del collegamen-to del foro dell’esecuzione con quello del luogo di

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gimento delle abitudini e delle aspettative deigenitori stessi, con l’ulteriore conseguenza didover costantemente e perennemente provvederealle esigenze del figlio stesso.Questa “riduzione delle positività derivanti dalrapporto parentale”, osserva la Corte, trova tutelanell’articolo 29 della Costituzione che riconosce idiritti della famiglia e detto danno non patrimo-niale deve pertanto essere risarcito ex articolo2059 c.c.Al riguardo è bene precisare che la SupremaCorte, con le decisioni in esame (n. 8827/03 e n.8828/03), ha affermato che il danno da sconvol-gimento della vita costituisce un’autonoma lesio-ne, ontologicamente differente dal danno biolo-gico, dal danno patrimoniale e da quello morale5.Tuttavia, il ricorso ad una autonoma voce didanno “non deve significare incremento genera-lizzato del danno, ma mezzo per colmare le lacu-ne dell’ordinamento nella tutela risarcitoria dellapersona”.Pertanto, come già accennato, la liquidazione deldanno non patrimoniale dovrà avvenire sulla basedi una valutazione equitativa, tuttavia tenendoconto di quanto liquidato a titolo di danno mora-le soggettivo, al fine di evitare una duplicazionedelle poste di danno e dei connessi risarcimenti.

L’intervento del Tribunale di Nocera Inferiore.Il danno da lesione del rapporto parentale vieneefficacemente interpretato nella pronuncia incommento, in ragione non solo della pregiudizia-le distinzione dal danno edonistico, dal dannoesistenziale e dal danno alla vita di relazione, masoprattutto della differenzazione operata rispettoal danno patrimoniale6 ed al danno morale.Adeguata collocazione alla fattispecie affrontataviene anche qui riconosciuta nell’ambito deldanno biologico7.Il diritto al rapporto parentale trova un riconosci-mento nell’articolo 29 della Costituzione, nonchénella normativa codicistica in ragione della preci-sa volontà di qualificare un soggetto colpito dallauccisione di un coniuge o di un parente come sog-getto appunto tenuto alla richiesta di risarcimen-to del danno al rapporto parentale.Non può quindi essere sollevata alcuna perplessi-tà in ordine alla legittimità della istanza risarcito-ria conseguente alla uccisione di un soggetto lega-to ad altri da vincoli di coniugio e/o di parentelache determina quindi un diritto al risarcimentodel danno ex articolo 2043 c.c.

A tal proposito sulla scorta di quanto appenadedotto il danno si configura, nel caso trattatodal giudice del lavoro dr. Francesco Ruggiero, nonsolo nei confronti della coniuge, ma anche neiconfronti dei figli maggiorenni.Di qui una interessante disquisizione circa lavalutazione della perdita dell’ausilio e della sag-gezza che rappresenta per un figlio la figurapaterna, come la irrimediabile preclusione al suosostegno morale, essendo decisiva al riguardo laprospettata convivenza di entrambi i figli all’epo-ca del decesso del genitore.

Considerazioni conclusive.Al riguardo non si può che rilevare una confor-tante chiarezza nei principi enunciati dalle sen-tenze in esame.Infatti viene affermata una sostanziale autono-mia del danno da “sconvolgimento della vitafamiliare”, riconducendo però detta autonomiaad una adeguata regolamentazione, in quanto,sotto l’aspetto liquidatorio, la nuova tipologia didanno viene correlata all’entità del danno morale.La soluzione, così come prospettata, pare essere ilfrutto di un compromesso. Si riconosce, quindi, un’autonoma categoria didanno, dai confini obbiettivamente incerti, manello stesso tempo si cerca in qualche modo diridurre gli impatti risarcitori della stessa............................................1 Art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale

diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce curegratuite agli indigenti (comma 1).“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sani-tario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessuncaso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana(comma 2).

2 Cfr. in particolare Corte Cost., 14 luglio 1986, n.184; Corte Cost.n.ri 87/91, 356/91, 485/91 e 372/94.

3 Sentenza n. 8828 del 31 maggio 2003 ( Corte di Cassazione Sezioneterza civile - Presidente Carbone - Relatore Preden)

4 Sentenza n. 8827 del 7-31 maggio 2003 (Corte di CassazioneSezione terza civile)

5 Vd. anche Trib. Torino 8 agosto 1995, C.App.Torino, 4 ottobre2001, n. 1285.

6 Cfr. sul punto Trib. Milano, 12 gigno 2001, in Riv. Critica di Dir.Lav., 01, 4, pagg.1058 segg.

7 Cfr. sul punto Trib. Firenze, 24 febbraio 2000, in Riv. Giur. Circolaz.e Trasp., 2000, 759; Trib. Treviso, 25 novembre 1998, in danno eresp., 2000, 68.

la redazioneH

Al momento di andare in stampa ci è pervenuta la sot-toestesa ordinanza del giudice dott. Salvatore DiLonardo del Tribunale di Nocera Inferiore, estrema-mente innovativa ed interessante che si riporta, per ilmomento, priva di commento.

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mira dai conditores legum, oltre che ragioni siste-matiche.Invero, il favor del legislatore (nel complesso delledisposizioni dettate nell’articolo 14 D.L. 668/96)deve necessariamente intendersi contenuto neilimiti in cui realizza un equo contemperamentotra l’interesse del singolo alla realizzazione delsuo diritto con quello, generale, ad un’ordinatagestione delle risorse finanziarie pubbliche e, inquesti termini, mira, in primo luogo ad agevolare,in considerazione delle peculiarità del sistemaorganizzativo degli enti debitori, il pagamentospontaneo del debito (si pensi al termine dilatoriodi centoventi giorni per l’inizio dell’esecuzioneforzata). Ne segue, allora, che la norma, proprioperché destinata ad incidere sul terreno di undelicato bilanciamento di contrapposti interessi(quello individuale e quello generale) si presentadi stretta interpretazione e non può essere estesaad istituti (certamente conosciuti dal legislatore,ma) in essa non contemplati. Conseguentemente,al di là delle disposizioni di ius singulare espressa-mente previste per le procedure espropriative (iviconsiderate le ulteriori previsioni di cui all’ultimaparte del novellato comma 1 bis dell’articolo 14D.L. 669/96 cit.), la disciplina di riferimento nonpuò che essere quella generale, e, pertanto, nelcaso di specie alcuna limitazione di carattere ter-ritoriale può essere affermata per gli interventori. In tal senso, non può avallarsi il rilievo svoltodall’INPS secondo cui, ammettendo l’interventosulla base di titoli esecutivi che non siano statiemessi nella circoscrizione ove si svolge la proce-dura esecutiva, si consentirebbe al creditore diottenere egualmente la soddisfazione coattiva delcredito in violazione del principio di collegamen-to territoriale con l’articolazione periferica del-l’ente competente alla gestione del rapporto, cosìfrustrando le finalità della norma. Di contro, devesottolinearsi che la scelta di riferire il limite dellacompetenza territoriale al solo “pignoramento”non può che essere frutto di una chiara presa diposizione del legislatore che - nell’esercizio dellasua discrezionalità, volta al contemperamento deicontrapposti interessi di cui più volte si è detto -ha inteso in tal modo arginare il proprio favor,senza spingersi al punto di prevedere un modellodi processo esecutivo volto a favorire gli enti pub-blici debitori, a discapito delle ragioni creditorie.Conseguentemente, iniziata l’esecuzione nelrispetto della regola secondo cui «il pignoramentodi crediti di cui all’articolo 543 cpc... deve essere instau-

rato... davanti al giudice dell’esecuzione della sede prin-cipale del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l’uf-ficio giudiziario che ha emesso il provvedimento ...», ilprocesso esecutivo resterà sottoposto alle regolesue proprie, che non siano oggetto di espressaderoga.Potrebbe quindi affermarsi che, nell’ottica dellegislatore, il riconoscimento di adeguati e speci-fici strumenti di agevolazione per la procedura diliquidazione del credito (termine dilatorio di cen-toventi giorni per l’inizio dell’esecuzione forzata,esatta identificazione del creditore, possibilità daparte della struttura territoriale competente allaverifica della legittimità del pignoramento) con-sente per se stesso la possibilità di impedire l’in-staurazione di una procedura esecutiva e, quindi,di scongiurare eventuali interventi da parte dialtri creditori.

Dal punto di vista sistematico, poi, vadetto che l’interpretazione della norma deve tenerconto di altre e diverse esigenze, prima fra tuttequella di evitare che per l’espropriazione di unmedesimo credito venga a determinarsi una com-petenza concorrente tra più giudici dell’esecuzio-ne.Invero, posto che - come già si è premesso - l’arti-colo 44 cit. introduce una nuova regola di compe-tenza territoriale, che non tiene conto del luogodi residenza del terzo debitore, deve ammettersi(diversamente da quanto consentito dalle normeordinarie) che il creditore possa procedere, innan-zi al giudice dell’esecuzione individuato dallanovella, al pignoramento di fondi che l’ente pub-blico ha in deposito presso una qualunque agen-zia od istituto bancario situato sul territorionazionale. Pertanto, è evidente che la tesi dell’i-nammissibilità dell’intervento costringerebbe ilcreditore ad attivare un’autonoma procedura diespropriazione avente ad oggetto il medesimocredito già pignorato (con conseguente compe-tenza concorrente di più giudici) e si legittime-rebbe, in tal modo, il sorgere di un numero inde-finito ed indefinibile di procedimenti espropriati-vi. Al contrario, la diversa interpretazione dellanorma qui proposta, rendendo ammissibile l’in-tervento senza alcuna limitazione di carattere ter-ritoriale, meglio si coniuga con il principio secon-do cui tutti i procedimenti esecutivi aventi adoggetto un credito derivante dal medesimo rap-porto devono necessariamente svolgersi unitaria-mente, anche laddove, in astratto, le somme esi-stenti sarebbero sufficienti a soddisfare i vari cre-

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emissione del titolo.Va premesso che, secondo i primi com-

mentatori della norma, con il citato art. 44 illegislatore ha inteso espressamente introdurre, inderoga alle previsioni degli articoli 26 e 543,secondo comma, n. 4, c.p.c., una nuova regola dicompetenza territoriale, fondata non più sul cri-terio tradizionale del luogo di residenza del debi-tor debitoris, sibbene su quello della circoscrizionedove ha sede l’ufficio giudiziario che ha formatoil titolo esecutivo.Siffatta osservazione va senza dubbio condivisa. Invero, dovendo procedere ad una lettura inter-pretativa della norma in armonia con i principicostituzionali, deve escludersi che il legislatoreabbia inteso tener fermo il criterio della compe-tenza territoriale di cui al codice di rito, che, comeè noto, nel caso in cui il terzo debitore sia unabanca, individua quale giudice dell’esecuzionecompetente quello del luogo in cui è posta la sedelegale, o, in via alternativa quello del luogo in cuisono ubicate la filiale o l’agenzia presso la quale ibeni materialmente si trovino, a condizione che visia un rappresentante autorizzato a rendere lacorrispondente dichiarazione di terzo (cfr., fra letante, Cass. 8920/2002).Qualora, per così dire, si dovesse affermare undoppio limite territoriale (quello previsto dalcodice di rito e quello introdotto dalla novella), ilpignoramento presso terzi innanzi al giudice del-l’esecuzione della sede principale del Tribunalenella cui circoscrizione ha sede l’ufficio giudizia-rio che ha emesso il titolo sarebbe consentito solose in detto luogo l’istituto bancario ha la propriasede legale ovvero ivi si trovino agenzie o filialiche hanno in carico il rapporto con l’ente debito-re. Nel qual caso, il favor del legislatore (innega-bilmente contenuto nel complesso delle disposi-zione di cui all’articolo 14 cit.) non sarebbe piùvolto soltanto a contemperare l’interesse del sin-golo alla realizzazione del suo diritto con quello,generale, ad una ordinata gestione delle risorsefinanziarie pubbliche nei limiti imposti dalle par-ticolari regole di contabilità e di tesoreria applica-bili agli enti predetti (come ha sottolineato laCorte Costituzionale: cfr., sentenza del23.04.1998, n. 142), ma pregiudicherebbe le stessepossibilità di soddisfazione del creditore, preclu-dendogli, da un lato, la possibilità di “instaurare”procedure di espropriazione presso terzi in luoghidiversi da quello di competenza dell’ufficio giudi-ziario che ha emesso il titolo e, dall’altro, impe-

dendogli (laddove il terzo in quel luogo non abbiala propria sede legale) di aggredire fondi situatiall’esterno.

Si è sottolineato, altresì, che l’introduzionedella disposizione in esame (“formalmente estesa atutti gli enti pubblici, ma pensata sommamente per risol-vere le peculiari ed annose difficoltà dell’INPS nell’ero-gare tempestivamente le prestazioni indicate nei titolicondannatori”) si giustifica quale strumento perrisolvere gli ostacoli derivanti dalla “scissione dellacompetenza delle strutture territoriali (dell’ente) inte-ressate diacronicamente alla gestione delle fasi ammini-strativa e giurisdizionale del contenzioso”. In tal senso,si è osservato che ulteriori inconvenienti allagestione e liquidazione da parte dell’INPS delleproprie obbligazioni pecuniarie derivavano anchedalla “possibilità per i creditori degli enti pubblici aven-ti disponibilità di fondi presso diversi istituti bancari consedi variamente dislocate nel territorio, di promuoverel’esecuzione forzata presso tutti i tribunali (e presso levarie relative sezioni distaccate) nei cui circondari si tro-vassero le sedi principali di detti istituti o le agenzie peri-feriche degli stessi, a prescindere della localizzazione delrapporto che aveva dato luogo al credito azionato e dalluogo in cui si era formato il titolo esecutivo”; il che -secondo i commentatori di cui si è detto - “com-portava, in primo luogo, l’impossibilità per gli enti inte-ressati di prevedere il luogo di aggressione dei proprifondi (che sono in genere distribuiti tra i vari istituti ban-cari e le relative agenzie che svolgono servizio di cassa,sulla base della destinazione alle singole articolazioniterritoriali dell’ente stesso, o comunque sulla base delleesigenze legate alle singole realtà territoriali) e di regola-re in conseguenza di ciò i flussi monetari da indirizzarepresso le varie sedi, onde consentire un ordinato paga-mento delle prestazioni da erogare in via amministrati-va e di quelle da soddisfare coattivamente, così rendendoancor più difficile il regolare adempimento delle obbliga-zioni pubbliche”.

Ebbene, a parere di questo giudice, lanuova regola di competenza territoriale introdot-ta dal legislatore del 2003 va senz’altro limitata alsolo pignoramento (inteso come atto di iniziodell’esecuzione), senza alcuna possibilità di esten-sione al diverso istituto dell’intervento; che, inquanto non menzionato, nè in altro modo consi-derato dalla novella, rimane sottoposto alla disci-plina generale di cui al codice di rito. In tal senso, induce non soltanto la lettera dellalegge, che, come or ora si è detto, non contienealcun riferimento all’intervento (“ubi lex voluitdixit, ubi noluit tacuit), ma le stesse finalità avute di

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tabili in questa sede, deve procedersi all’istruzio-ne della causa e a tal fine, poiché l’atto di opposi-zione è stato notificato ai soli creditori intervenu-ti, si rende necessario ordinare l’integrazione delcontraddittorio nei confronti del creditore proce-dente e degli altri creditori intervenuti, da consi-derarsi questi ultimi parte necessaria del processo(in tal senso, v., Cass. 1 giugno 2000, n. 7264, a cuiavviso “Nel vigente sistema processuale, il giudizio diopposizione agli atti esecutivi - al pari delle controversiein tema di opposizione all’esecuzione ex articolo 615, diterzo all’opposizione ex articolo 619, di distribuzione delricavato della vendita forzata ex articolo 512, e di beniindivisi ex articolo 599 c.p.c. - dà vita ad un rapportoprocessuale plurisoggettivo a contenuto necessario, cosìche, ai fini della legittimità della procedura, è indispen-sabile la presenza del debitore esecutato, del creditoreprocedente e di quelli intervenuti).

P.Q.M.rigetta l’istanza di sospensione;ordina l’integrazione del contraddittorio nei con-fronti del creditore procedente e degli altri credi-tori intervenuti da effettuarsi entro il 16.07.04;fissa l’udienza di comparizione, ex articolo 180c.p.c., per il giorno 21.10.2004, ora di rito;dispone che copia degli atti della presente faserimanga acquisita nel fascicolo di esecuzione. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alleparti e per gli ulteriori adempimenti richiesti.

Nocera Inferiore 20 maggio 2004Il G.E. dott. Salvatore Di Lonardo

Ranieri Razzante1H

I nuovi soggetti obbligatialla normativa antiriciclaggio.Con il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 562

si è dato attuazione a quanto previsto nella leggecomunitaria per il 20023, di recepimento, tra lealtre, della direttiva Europea 2001/97/CE relativaall’estensione delle prescrizioni antiriciclaggio asoggetti non finanziari.Questa direttiva è la risposta sia ad un incremen-to della lotta al terrorismo ed alla criminalitàinternazionali, che si alimentano di riciclaggio,sia, più semplicemente, agli intermediari finan-ziari che, sino ad oggi, si sentivano “discriminati”rispetto alle altre imprese commerciali nell’adem-pimento dei complessi oneri antiriciclaggio.

È vero che ora si dovrà procedere alla predisposi-zione di decreti ministeriali e regolamenti checonsentano ai liberi professionisti ivi indicati(commercialisti, revisori, avvocati, notai, ecc.),nonché agli agenti immobiliari, alle case d’asta eda gioco, ai grossisti di oro e metalli preziosi (leimprese non finanziarie già indicate nel d.lgs. n.374/19994) di ottemperare agli obblighi di identi-ficazione e registrazione dei rapporti (solo alcuniben tipizzati dalla direttiva) e dei movimentifinanziari dei propri clienti.Ma il passo è compiuto, ed è importante. Inoltre, quel che è più oneroso e gravoso, perchéandrà ben contemperato con il segreto professio-nale e con l’operatività quotidiana dei nuoviobbligati, bisognerà stilare una sorta di “manualepratico”, sulla falsariga di quello della Bancad’Italia per gli intermediari finanziari5, che mettain condizione gli operatori citati di ben orientarsiin questa difficile e complessa materia.Il tutto entro il prossimo agosto, ma sono quasicerte proroghe e, soprattutto, una partenza soft, laquale non potrà che passare attraverso consulta-zioni e mediazioni delle autorità con le associa-zioni professionali e di categoria dei soggetti dicui sopra.Ma vediamo quali sono, in realtà, le nuove pre-scrizioni, o meglio, i nuovi soggetti obbligati,anche perché sarà necessario operare qualchedistinguo circa le modalità di adempimento e,soprattutto, sulla casistica a nostra disposizionerelativamente al diverso atteggiarsi degli obblighigià previsti dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. È bene forse ricordarli, in via propedeutica alresto della trattazione, questi obblighi, che vannoprima di tutto ben inquadrati e compresi, nell’ot-tica di un futuro adempimento che sia il piùlineare possibile, stante l’apparato sanzionatorioche esso si porta in dotazione.

Il reato di “riciclaggio”: cenni.In via preliminare, va chiarito che il reato di rici-claggio, punito dall’articolo 648 bis del Codicepenale, si realizza nel momento in cui si occulta(ovvero dissimula) la provenienza illecita di dena-ro o altre utilità impiegate in operazioni finanzia-rie o immobiliari o societarie. È un crimine quasi sempre legato ad altri reati, epertanto di difficile individuazione senza l’ausiliodi coloro che sono parte in queste transazioni6.La stessa direttiva europea fornisce, all’articolo 1,comma 1, lettera e, una definizione di “attività

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ditori procedenti nelle diverse sedi giudiziarie, eciò per l’eventualità che si determini l’assegnazio-ne, da parte di diversi uffici giudiziari, del mede-simo credito in favore di diversi aventi diritto. Intal senso, allora, l’esclusione dell’intervento dal-l’ambito di operatività della norma in esamegarantisce il rispetto del principio di unitarietàdelle procedure esecutive di cui agli articoli 493,524 e 550 c.p.c.

Una seconda ragione di carattere sistema-tico consiste nel fatto che volendo estendere ladisciplina di cui al più volte citato articolo 44anche agli interventi, si sarebbe poi costretti ariconoscere un differente regime giuridico per icreditori muniti di titolo esecutivo e per quelliche ne sono privi. Sul punto non può assolutamente condividersi latesi avanzata dall’opponente, per la quale alla lucedella novella andrebbe affermata “l’improcedibilitàanche dell’intervento effettuato senza titoli esecutivi macon meri documenti nell’ambito di una procedura espro-priativa pendente nei confronti dell’INPS innanzi ad untribunale diverso da quello di residenza dell’assicurato”.In tal modo, infatti, non si estenderebbe la nuovaregola di competenza territoriale, ma se ne cree-rebbe una nuova, fondata sulla “residenza dell’assi-curato”.Nè, tantomeno, l’articolo 14 D.L. 669/96 puòcomportare l’implicita esclusione della possibilitàdi intervento dei creditori sprovvisti di titolo ese-cutivo, giacché una tale conclusione sovvertirebbel’ordinario regime codicistico degli interventi nelprocesso di esecuzione, attualmente connotatodal principio generale secondo il quale l’interven-to è ammesso anche in mancanza di titolo esecu-tivo.Ne segue, allora, che non essendo preclusa la pos-sibilità di intervenire pur in mancanza di titoloesecutivo, in tal caso non potrebbe giammai tro-vare applicazione la regola della competenza ter-ritoriale introdotta dal legislatore del 2003, perl’evidente difficoltà - in difetto di titolo esecutivo- di reperire un criterio di collegamento tra laragione del credito ed il Tribunale da individuarecome competente per l’esecuzione. Si sarebbe costretti, allora, ad ipotizzare una dif-ferenza di trattamento tra gli uni e gli altri credi-tori (peraltro più favorevole per coloro che nonsiano muniti di titolo esecutivo) difficilmentegiustificabile, dovendosi riconoscere che i limitidi competenza territoriale trovano applicazionenon per tutti gli interventi, ma solo per quelli

spiegati sulla base di titoli esecutivi. Per non direpoi, che anche in tal modo la norma rischierebbecomunque di restare svuotata di contenuto, inquanto la necessità di rispettare la competenzaterritoriale potrebbe essere aggirata dai creditoriche, pur muniti di titolo esecutivo, intervenganonella procedura facendo valere i documenti giu-stificativi del credito (si è osservato da alcuni,infatti, seppur sotto altri aspetti, che il creditorepotrebbe validamente intervenire producendo iltitolo, non in quanto tale, ma solo a sostegnodella domanda, ai fini della quantificazione delcredito; ovvero addirittura sulla base del provve-dimento giudiziale non munito di formula esecu-tiva).In conclusione, deve ritenersi che la limitazionedell’ambito di operatività della nuova regola dicompetenza al solo pignoramento è quella chepiù si coniuga con le ragioni sistematiche innanzievidenziate (sì da salvaguardare l’unitarietà delsistema), oltre che con la lettera della legge.

Con riguardo al secondo motivo di oppo-sizione, tenute presenti le osservazioni che prece-dono, alcuna rilevanza può essere attribuita allamancata notifica dell’atto di intervento all’entedebitore, trovando applicazione, in assenza dispecifiche norme derogatorie, le disposizioni dicui agli articoli 525 ss c.p.c. (così come richiama-te dall’art. 551 c.p.c.) che non contemplano taleincombente (sulla questione, cfr., Corte Cost. 31luglio 2000, n. 407, che ha dichiarato non fonda-ta, con riferimento all’articolo 24 cost., la que-stione di legittimità costituzionale dell’articolo525 c.p.c., nella parte in cui non prevede che ilricorso per l’intervento nella procedura esecutivadel creditore, munito di scrittura, debba esserenotificato al debitore esecutato che, pur consape-vole della pendenza della procedura, sia rimastoassente all’udienza fissata per l’autorizzazionealla vendita o per l’assegnazione o a quella fissataper la dichiarazione del terzo).

L’istanza di sospensione avanzatadall’INPS, dunque, valutata alla luce del dispostodi cui all’articolo 618, comma 2, c.p.c., non puòessere accolta, mentre allo stato neppure si pale-sano apprezzabili le questioni di legittimità costi-tuzionali sollevate nel ricorso introduttivo, per lequali l’ente ricorrente si è limitato a richiamare lenorme costituzionali per le quali è stato denun-ciato il contrasto, omettendo però di specificarnele ragioni.In assenza di provvedimenti indilazionabili adot-

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I criteri sono quelli (da sempre ritenuti, comun-que, scarni) forniti dall’articolo 3 della legge anti-riciclaggio; la compatibilità, cioè, di quantorichiesto con il profilo finanziario e professionaledel cliente.Restano aperte varie questioni, a questo punto11:a) come effettuare le segnalazioni?b) è immaginabile una “casistica”, così come si èfatto in campo finanziario?c) a chi si invieranno dette segnalazioni prima cheall’Ufficio Italiano dei Cambi? La ventilata ipote-si di istituire come tramiti gli stessi ordini profes-sionali ci lascia, ovviamente, perplessi, per unaserie di motivi, che sono intuibili e che sarebbepleonastico richiamare in questa sede;d) a chi spetteranno i controlli sui professionisti“inadempienti”?Tutti quesiti aperti, che non trovano, per ora, unarisposta né nella legge vigente - immaginata perintermediari finanziari (e, quindi, per organizza-zioni più complesse) -, né in quella comunitaria. Infatti, l’articolo 3 della direttiva, al comma 5, nelsostituire l’articolo 6 della precedente direttiva,fornisce (comma 3) una indicazione in tal senso,affermando che i notai e i professionisti legali“possono designare un organismo adeguato diautoregolamentazione della professione in ogget-to come autorità cui vanno comunicati [fatti diriciclaggio], ed in tal caso stabiliscono le formeappropriate di collaborazione fra tale organismoe le autorità responsabili per la lotta al riciclag-gio”.È immaginabile che un organismo “adeguato” intal senso sia difficilmente ipotizzabile, tantopiùse si seguita nella lettura dello stesso comma, chevieta agli stati membri di applicare gli obblighidella direttiva ai professionisti “con riferimentoalle informazioni che essi ricevono da, o ottengo-no su, un loro cliente, nel corso dell’esame dellaposizione giuridica del loro cliente o dell’espleta-mento dei compiti di difesa o di rappresentanzadi questo cliente in un procedimento giudiziarioo in relazione a tale provvedimento, compresa laconsulenza sull’eventualità di intentare o evitareil procedimento, ove tali informazioni siano rice-vute o ottenute prima, durante o dopo il procedi-mento stesso”.Questa frase da sola è rappresentativa delle pro-blematiche di raccordo e di compatibilità delledisposizioni in esame con quelle proprie dellosvolgimento delle professioni citate, soprattuttose si pensa ad un’opera di individuazione, che

dovrà necessariamente essere implementata, dellalinea di demarcazione tra comportamenti, con-dotte, fatti e norme............................................1 Professore a contratto di “Legislazione antiriciclaggio”

nell’Università di Macerata. Studio Legale Razzante in Roma.2 In Suppl. Ord. alla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004.3 Trattasi della legge 7 febbraio 2003, n. 14 (art. 5).4 Da noi commentato in Arch. civ., n. 2/2000.5 Ci si riferisce alle “Istruzioni operative per l’individuazione delle

operazioni sospette” del 12 gennaio 2001, da noi commentato inDir. ban. Mer. fin., n. 2/2001.

6 Su tale tema, per tutti, Vigna, Dell’Osso e Laudati, Sistema criminaleed economia, Cedam, Padova, 1998. Per un’analisi più “macroecono-mica” si rinvia a Bruni e Masciandaro, Mercati finanziari e riciclaggio,Egea, Milano, 1998; per la disamina della fattispecie di reato, ex mul-tiis, A. Manna, Riciclaggio e reati connessi all’intermediazione mobiliare,Utet, Torino, 2000.

7 Si tratta, in buona sostanza, di tutti i reati in qualche modo con-nessi a quelli di criminalità organizzata o notoriamente propedeu-tici al riciclaggio, con l’aggiunta esplicita della frode, della corru-zione e di una interessante formula di chiusura, la quale contemplaquei reati che possano “fruttare consistenti proventi” e siano puni-bili “con una severa pena detentiva in base al diritto penale delloStato membro”.

8 Proprio come si fece all’inizio per gli intermediari finanziari, cheoggi, come noto, hanno gli AUI, Archivi Unici Informatici, nei qualiregistrano tutti i dati richiesti sulle operazioni e rapporti posti inessere con la clientela (ai sensi dell’art. 2 della legge n. 197/1991 esuccessivi provvedimenti di attuazione). Per il funzionamento didetto archivio si rinvia al nostro La normativa antiriciclaggio in Italia,Giappichelli, Torino, 1999.l

9 Come abbiamo già scritto in Dir. Econ. Ass., n. 1/2003, p. 141.10 A tale proposito, l’UIC e il Comitato Antiriciclaggio hanno avuto

modo di esprimersi con puntualità. Per un commento dettagliato ailoro provvedimenti ci si consenta di rinviare al nostro Gli adempi-menti antiriciclaggio per le operazioni finanziarie a distanza, in Impresa c.i.,n. 11/2000, p. 1530.

11 Peraltro proposte da chi scrive all’attenzione della CommissioneFinanze della Camera dei Deputati durante apposita audizione, rin-venibile in Atto Camera n. 292.

Antonio ScarpaH

Gli interventi sulla disciplinadel processo civile*.

A distanza di otto anni dall’entrata in vigore dellalegge n. 353/1990, il nostro legislatore si è dun-que incamminato in un nuovo itinerario riforma-tore del processo civile. A tanto si appresta, in realtà, con un tono appa-rentemente dimesso, quasi di soppiatto. Il TestoUnificato del Disegno di Legge, approvato dallaCommissione Giustizia della Camera in sedelegislativa nella seduta del 16 luglio 2003 ed oraall’esame della Commissione Giustizia del Senatocon il n. 2430, avanza con il titolo di “Modificheal Codice di procedura civile”. Anche lo schema didisegno di legge delega varato dal Consiglio deiMinistri il 24 ottobre scorso, su proposta delministro della giustizia, nel riprendere il progettoelaborato dalla commissione presieduta dal prof.

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criminosa”, questa volta molto più vasta e com-pleta rispetto alla direttiva del 1991.Infatti si parla di “qualsiasi tipo di coinvolgimen-to criminale nella perpetrazione di un reatograve”, laddove per “grave” viene ritenuto unreato che rientri nell’elenco ivi indicato7.È bene ribadire che nemmeno questo provvedi-mento richiede la percezione di obblighi di natu-ra inquirente ai nuovi soggetti obbligati, ma svol-ge, o quanto meno riteniamo sia questa l’inten-zione del legislatore comunitario, una consisten-te e quanto mai attuale opera di “persuasionemorale” nei confronti di tutti i soggetti, finanzia-ri e non, i quali possano in qualche modo contri-buire al contrasto del fenomeno del riciclaggio.

I soggetti obbligati.L’elenco dei soggetti obbligati all’osservanza delladirettiva in commento è corposo, e riteniamoopportuno riprodurlo, come oggi risulta a segui-to della modifica in commento: - enti creditizi e finanziari (nelle definizioni giànote); - Poste Italiane spa;- revisori, contabili esterni e consulenti tributari;- istituti di moneta elettronica;- società di custodia e trasporto valori;- agenti immobiliari;- notai e altri liberi professionisti legali, quandoprestano la loro opera assistendo i loro clientinella progettazione o nella realizzazione di opera-zioni riguardanti: 1) l’acquisto e la vendita di beniimmobili o imprese commerciali, 2) la gestione didenaro, strumenti finanziari o altri beni dei clien-ti, 3) l’apertura o la gestione di conti bancari,libretti di deposito e conti di titoli, 4) l’organizza-zione degli apporti necessari alla costituzione,gestione o amministrazione di società, 5) la costi-tuzione, gestione o amministrazione di trust,società o strutture analoghe, 6) l’agire in nome eper conto dei clienti in una qualsiasi operazionefinanziaria o immobiliare;- commercianti di oggetti di valore elevato qualipietre o metalli preziosi o opere d’arte e case d’a-sta, ogniqualvolta il pagamento sia effettuato incontanti e per un importo pari o superiore a quin-dicimila euro;- case da gioco;- concessionari della riscossione.I professionisti interessati dovranno quindi pro-cedere alla identificazione, non tanto (e non solo)“anagrafica” dei clienti che pongono in essere

determinate operazioni (soprattutto relative aimercati finanziari e di tipo societario), bensì aduna identificazione - come abbiamo avuto giàmodo di definirla in altre sedi - “teleologica”, chearrivi cioè a stabilire, e poter documentare, le fina-lità delle operazioni poste in essere (rectius: richie-ste, perché ben potrebbero essere rifiutate dalprofessionista stesso).Ciò per poi meglio adempiere al secondo degliobblighi: la registrazione in un unico archivio,che immaginiamo sarà cartaceo8, di questi dati.Non si tratterà, quindi, di un ulteriore obbligo“contabile”, anche se tale potrà apparire.Non sarà, verosimilmente, una iperfetazione delregistro clienti, bensì un suo abstract, relativo atalune operazioni solamente, quelle cioè rilevantiper la legge in esame.Come si può evincere dalla suddetta elencazione,soprattutto quella relativa ai notai e professioni-sti legali, si intende agire “chirurgicamente”9 suquelle transazioni che, sia le statistiche investiga-tive che la fisiologia della loro impostazione, ren-dono maggiormente vulnerabile un sistema eco-nomico al rischio di riciclaggio.Si assiste ad uno strano “affiancamento” dei pro-fessionisti agli intermediari finanziari nel moni-toraggio di talune operazioni, quali, per l’appun-to, quelle di gestione di denaro, strumenti finan-ziari o conti in genere, che sono - come noto - giàoggetto di attenzione da parte degli intermediaristessi; ma l’ottica è, evidentemente, quella cui si ègià fatto cenno nella introduzione a questo scrit-to.Va detto altresì, scorrendo l’elenco di cui sopra,

che la legislazione del nostro paese aveva già inqualche modo previsto altri soggetti, come i com-mercianti di metalli preziosi, gli agenti immobi-liari, le case d’asta e da gioco in occasione dell’e-manazione del decreto legislativo n. 374 del 1999;purtroppo, però, non abbiamo ancora a disposi-zione gli strumenti attuativi delle prescrizioni incommento.Sono esentati dagli obblighi di identificazione isoggetti sopraelencati quando il cliente è un entecreditizio o finanziario; particolare attenzioneviene raccomandata nel caso di operazioni “adistanza”, ma anche su questo il nostro paese siera per tempo attrezzato10.

La segnalazione di operazioni “sospette”.Più delicato, ma non meno importante, l’obbligodi segnalare operazioni cosiddette “sospette”.

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ve impone al debitore esecutato un onere di colla-borazione, consistente nell’indicazione dei beniutilmente pignorabili e dei luoghi dove essi si tro-vino, corrisponde ad un criterio propugnato dal-l’articolo 38 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.Ciò inteso, lo schema del Disegno di Legge delegavarato dal Consiglio dei Ministri il 24 ottobre2003 potrebbe trovare in parte immediata concre-tizzazione se si sovrapponessero alcuni dei suoiprincipi e criteri direttivi con il Testo Unificatodel Disegno di Legge approvato a luglio scorsodalla Camera.Peraltro, come prima si accennava, se l’A.N.M. haespresso il convincimento che le modifiche previ-ste nel Testo Unificato n. 2430, ora all’esame delSenato, possano favorire il recupero di funziona-lità e di razionalità della giustizia civile, non deveignorarsi come la stessa Associazione Magistratiavesse ancora di recente insistito per ulterioriinterventi novellatori della legge processuale,intendendo perseguire risultati che stanno acuore pure allo schema di legge delega 24 ottobre2003. Ci si riferisce:- alla semplificazione del regime della procura alleliti (su cui vuol incidere l’articolo 10 Dis. L. Del.24 ottobre 2003); - alla eliminazione o riduzione dei regolamenti digiurisdizione e di competenza, della sospensioneobbligatoria e dalle rimessioni al primo giudice (edi ciò si preoccupano gli articoli 7, 10, lettera g, e27, ultimo comma, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003); - alla semplificazione della disciplina relativa allacompetenza territoriale ed alla prosecuzione delgiudizio davanti al giudice dichiarato competenteo avente giurisdizione (che si propongono gli arti-coli 4 e 2, comma 1, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003); - all’introduzione di meccanismi semplificati didecisione della causa e di redazione della senten-za, con generalizzazione delle modalità previstedall’articolo 281 sexies c.p.c. (cui sembra propen-so l’articolo 22, secondo comma, Dis. L. Del. 24ottobre 2003); - alla riforma del sistema delle impugnazioni, conla previsione generalizzata dell’appello e la modi-fica del giudizio di cassazione, intervenendo sul-l’articolo 360, n. 5 c.p.c. (verso cui possono indi-rizzarsi gli articoli 30 e 31 Dis. L. Del. 24 ottobre2003);- alla previsione di un procedimento non cautela-re a cognizione sommaria per la tutela di situa-zioni tipiche a contenuto non patrimoniale, onon prevalentemente patrimoniale (e qui va

richiamato l’articolo 48 Dis. L. Del. 24 ottobre2003).Questa parziale identità di auspici tra l’attualelegislatore delle riforme e l’A.N.M. rende immeri-tate le critiche rivolte alla magistratura di volerdifendere lo status quo, o di essersi corporativa-mente affezionata al vigente modello processuale- giacché portatrice di un sostegno ideologico aduna parte dell’Accademia - e di voler scaricareall’esterno la colpa del malfunzionamento deigiudizi civili. Sono del resto i giudici, e non altri,che pur se ne dicono angosciati, a dover registrarequotidianamente in prima persona il malconten-to dei cittadini per l’andamento delle liti civili. Seda alcuni studiosi (B. Sassani, La riforma del proces-so societario, in Italia oggi, Società Il dizionario dellariforma, 1 ottobre 2003, 40 ss.) si leva l’allarme perla burocratizzazione e la deresponsabilizzazionedell’attuale modello di giudice civile, per la “scan-dalosa lontananza nel tempo delle udienze”, per itempi morti intollerabili in danno della parte cheha ragione, è facile aggiungere che così si concla-mano le doglianze più sentite dall’AssociazioneMagistrati. E come non condividere la convinzio-ne di quei medesimi studiosi che, se le cause dellento incedere del contenzioso civile sono piùd’una, “tra esse giganteggia il disastro delle strut-ture”? È antistorico, invece, rinfacciare alla magi-stratura di opporsi all’aumento dei propri organi-ci, ora che una simile questione sembra del tuttosconosciuta alla “agenda politica” e che il proble-ma di assoluta attualità è divenuto, piuttosto,come proprio l’A.N.M. denuncia, quello di colma-re l’enorme scopertura dell’organico esistente.Tutto sommato, però, una prima conclusionesembra legittima: vista la conformità di buonaparte dei loro contenuti, il Testo Unificato delDisegno di legge approvato dalla Camera e loSchema di legge delega non sarebbero poi agliantipodi; né la magistratura associata, a proposi-to del processo civile, avverte esigenze e prospettasoluzioni tanto diverse da quelle che ispirano l’at-tuale politica della giustizia e settoridell’Accademia.È un fatto, tuttavia, che il confronto culturalesulle necessità pratiche del processo civile sia tra-sceso in un dibattito ideologico povero di concre-tezza. Gli slogans davvero non mancano, ma ne fauso anche chi dice di deprecarli (sono al riguardoindicative le letture del resoconto predisposto daL. Querzola, Il convegno nazionale su “Esperienzee prospettive della giustizia italiana”, in Riv. trim. dir. e

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Romano Vaccarella, composto da 63 articoli, nonosa proporre, in sede di intitolazione, un nuovoCodice di procedura civile, ma identicamente pro-pugna “l’attuazione di modifiche al Codice diprocedura civile”; all’articolo 1, al più, ci si spingea propugnare la “riforma organica del Codice diprocedura civile”.Da qualche anno, per nostra buona sorte, gli stu-diosi delle cosiddette organizzazioni complessehanno preso ad interessarsi fattivamente degliaffanni della giustizia civile. Ciò facendo, questiteorici ci hanno imposto un loro primo obiettivo:la “messa a punto di un quadro teorico-metodo-logico di lettura organizzativa del processo civilein chiave assolutamente descrittiva per ricostruirele logiche d’azione del processo stesso” (S. Zan,Fascicoli e tribunali, Il processo civile in una prospettivaorganizzativa, Bologna 2003, 12). La premessaoperativa di questo ragionamento è molto amara:“In un periodo storico in cui tutti quotidiana-mente propongono soluzioni ai mali della giusti-zia continuo a ritenere, seguendo gli insegnamen-ti del maestro Michel Crozier, che sia ancora piùimportante dedicare i propri sforzi a comprende-re la reale e profonda natura dei problemi, primadi pensare a soluzioni che rischiano di essere peg-giori del male che vogliono curare” (S. Zan,Fascicoli e tribunali, Il processo civile in una prospettivaorganizzativa, cit., 2003, 13).Può destare un iniziale stupore costatare come l’i-dentico sospetto di una superficiale diagnosi deimali della giustizia civile sia venuto pure a qual-che civilprocessualista, che ha fatto ricorso allastessa parabola del medico e della malattia: “Peroperare in maniera opportuna e senza creare gua-sti, un qualsiasi legislatore ben intenzionatodovrebbe individuare ciò che non va (la malattia)per stabilire i rimedi (le medicine)” (G. Verde, Lacura del Codice di procedura civile è nel superamentodelle contrapposizioni, in Guida al diritto del 15novembre 2003, n. 44, 12). A dire di molti è l’irragionevole durata il morboletale della giustizia civile italiana. La scelta che illegislatore è chiamato a compiere è, allora, quelladi allocare le responsabilità di questa durata,ovvero di individuare i germi patogeni del male.L’analisi di alcuni commentatori parte da lontanoe minimizza le colpe della legge processuale: l’ir-ragionevole durata dei giudizi civili dipendereb-be, piuttosto, dalla mancanza di filtri preventivid’accesso, dalla disfunzionale geografia degli uffi-ci giudiziari e dalla mancanza di elasticità nell’or-

ganizzazione del lavoro dei magistrati (ancora G.Verde, La cura del Codice di procedura civile è nel supe-ramento delle contrapposizioni, cit. 12). Ciò signifi-cherebbe porsi più ambiziosi (e più “costosi”)obiettivi legislativi: ridurre il contenzioso, ridise-gnare l’articolazione organizzativa territoriale deitribunali, affrontare le questioni professionali deidiversi soggetti protagonisti del processo. Si èscelta, invece, la via più breve di intervenire ulte-riormente sul codice di rito, stavolta con un’ope-razione che pare di sì ampia portata da presumer-si tendenzialmente definitiva.In realtà, il Disegno di Legge approvato dallaCamera (che per brevità si chiamerà d’ora in poiDis. L. n. 2430) anticipa già alcune delle soluzioniauspicate in via di principio dallo schema di dise-gno di legge delega voluto dal Consiglio deiMinistri (Dis. L. Del. 24 ottobre 2003), mentrealcuni altri dei criteri direttivi della delega chiestadal Governo soddisfano proprio convinte richie-ste avanzate dalla Associazione NazionaleMagistrati, da ultimo nella scheda di osservazionitecniche sul Testo Unificato del Disegno di Legge,inviata ai gruppi parlamentari e reperibile sul sitodell’A.N.M. www.associazionemagistrati.it.Il Testo Unificato di “Modifiche al Codice di pro-cedura civile” votato dalla Camera attua, ad esem-pio, le modifiche in tema di competenza per valo-re e di procedimento per i giudizi davanti al giu-dice di pace (articolo 1 e articolo 24, Dis. L. n.2430), di cui è poi menzione all’articolo 3, Dis. L.Del. 24 ottobre 2003.Gli articoli 3 e 4 Dis. L. n. 2430, con cui vieneapprezzabilmente modificata la disciplina dellespese processuali e della responsabilità aggravata,sembrano consapevoli premonizioni dell’articolo11, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 23 Dis. L.n. 2430, che mirano a realizzare una maggioresemplificazione delle forme, ad agevolare gliadempimenti degli uffici giudiziari e dei difenso-ri, ed a tutelare in modo più puntuale i diritti didifesa, possono forse soddisfare le aspettativedegli articoli 14 e 15, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.Così pure, l’articolo 62 Dis. L. n. 2430, sulla “con-sulenza tecnica preventiva ai fini della composi-zione della lite”, va nel senso degli articoli 20,terzo comma, e 49, Dis. L. Del. 24 ottobre 2003;l’articolo 21 Dis. L. n. 2430 allestisce forme di ese-cuzione indiretta della sentenza conformementealle aspettative dell’articolo 42, Dis. L. Del. 24ottobre 2003; l’articolo 29 Dis. L. n. 2430, laddo-

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che in alcuni tribunali sia comunque ormai inval-sa la prassi della raccolta della prova testimonialein assenza del giudice, al quale si chiede unica-mente di apporre dopo la firma in calce al verba-le: che metodo è quello che, per sovvertire unaprassi distorta, la legalizza?È sensazione avvertita non solo dai magistrati chenel dibattito sulle riforme si stiano premiando gliaspetti evocativi rispetto a quelli operativi, ten-tando un approccio in nome dei principi in uncontesto che è afflitto, innanzitutto, da una deso-lante obsolescenza organizzativa e tecnologica,dove la affermazione dei diritti dei cittadini èquotidianamente barattata con una mastodonti-ca opera di semplice manipolazione delle carte.L’indulgenza per le ideologie può portare a legge-re nelle riforme più di quanto esse stesse abbianofinora detto e forse anche voluto. Il dibattito incorso rischia, perciò, di venire contaminato dafuria iconoclasta. Si arriva a dubitare che la ragio-nevole durata costituisca oggi un indicatore digiustizia del processo, al pari della sua idoneità adesercitare il controllo di legalità ed a pervenire aduna decisione giusta. Si stanno rievocando le con-trapposte concezioni del processo civile, citando imaestri del secolo scorso per dar sostegno, asecondo dei punti di vista, una volta all’una e unavolta all’altra delle avverse tesi. Ma anche la piùautorevole delle citazioni dovrà tener conto diquanto siano mutati i contesti rispetto alla vigiliadel Codice del 1940. C’è ora il nuovo comma 2dell’articolo 111 Cost., e prima di esso già c’eral’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardiadei diritti dell’uomo; c’è un numero di cause affi-dato ai giudici togati che non è nemmeno para-gonabile a quello di sessanta anni fa. Se la dispo-nibilità del rapporto sostanziale deve tuttorasignificare il diritto delle parti a prender tempoper riflettere nel corso del giudizio, ciò si può farebilanciando la permanente esigenza di garanziacon l’aumentato bisogno di efficienza: la via, perdire, può essere quella di ampliare la possibilità disospensione concordata ben oltre gli anacronisti-ci limiti tuttora segnati dall’articolo 296 c.p.c.,proprio come propugna l’articolo 27, lettera c delDis. L. Del. 24 ottobre 2003. Giacché tuttiammettono che la giustizia civile sia, comunquevada, in primis un servizio pubblico, è inutilericordare come non ci sia servizio pubblico cherimetta totalmente ai suoi utenti di sceglieremodalità e durata dell’erogazione. All’evocazionechiovendiana secondo cui “le parti sono i miglio-

ri giudici della loro difesa” dovrebbe rispondersiche, ad un tempo, “le parti sono i peggiori giudicidella difesa altrui”, e così potrebbe proseguirsiall’infinito senza costrutto.Andando quindi al di là del contenuto normativoesplicitato nei progetti di riforma del codice dirito, il discorso si è artificiosamente spostato suidiversi tipi di giudice civile. Fino ai nostri giorni, la dottrina ne aveva cono-sciuto tre elaborazioni. Il primo tipo, unanimemente ripudiato, è quellodel giudice dittatore, che si regge sul sistemainquisitorio. Il secondo tipo è quello del giudice direttore, cheha poteri di ingerenza nel processo dall’inizio allafine e che sottrae ai contendenti il diritto di dis-porre dei tempi del processo. Sembrava ineccepi-bile funzionalizzare questa immagine giudizialead espressione del principio di collaborazione,felice sintesi non tanto dei postulati dell’ugua-glianza formale e dell’uguaglianza sostanziale,quanto delle garanzie costituzionali del contrad-dittorio e della parità tra le parti. Sennonché,nelle più recenti ricostruzioni storiche, la scomo-da paternità del modello del giudice direttore si èattribuita al ministro austroungarico FranzKlein, e tale genealogia è valsa a connotare quelmodello con un tratto autoritario e liberticida. Il terzo tipo di giudice, però, a tutt’oggi noto è,senza ulteriori stadi intermedi, quello del giudicespettatore, proprio degli ordinamenti liberali. Sta al legislatore italiano della Riforma proces-suale smentire l’attendibilità di questa rigida tri-partizione. ...........................................* Intervento predisposto dall’autore quale componente del Gruppocivile dell’A.N.M. in occasione del Convegno Nazionale su Processo edOrganizzazione, tenuto dall’A.N.M. a Roma l’11 e il 13 dicembre 2003.

Fabrizio MaimeriH

Concorrenza tutela dei consumatori*.

1. Il nesso fra normativa antitrust e interesse deiconsumatori è un tema da tempo dibattuto,intorno al quale sono ormai ricchi dottrina e giu-risprudenza. Sotto un profilo, per così dire, fisio-logico, occorre verificare in quale misura la tuteladella concorrenza tenga conto dei consumatori e,sotto un profilo patologico, quali siano le possi-bilità di reazione dei consumatori verso praticheanticompetitive, riconosciute tali dalle Autorità

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proc. civ. 2003, 361 e ss.). Si va davvero verso la“privatizzazione del processo civile”? Si persegueun “modello procedimentale pensato per la partelitigante”, o si “baratta la libertà degli avvocati colsacrificio della parte più debole”? Chi critica lacosiddetta “bozza Vaccarella” lo fa soltanto per-ché ormai adoratore di un “tabù”? È invocabileun “principio di sussidiarietà” nel rapporto traintervento del giudice e poteri delle parti?Non è allora addebitabile alla distrazione ed allasuperficialità dei soli commentatori critici l’at-tenzione riduttiva rivolta allo schema di leggedelega, isolando dal contesto generale dell’inter-vento riformatore gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20. Èche queste norme si stanno trasformando in unvessillo da sbandierare sul pennone più alto.In relazione a questi articoli, volendosi accurata-mente evitare di parlare di “privatizzazione delprocesso”, potrebbe parlarsi, piuttosto, di “priva-zione del giudice dalla trattazione”. Il modelloprescelto ipotizza, dopo l’iniziale scambio dellacitazione e della comparsa di risposta, una teoriapotenzialmente illimitata di “repliche” e di “repli-che a sua volta”, eventualmente culminante nell’i-stanza di fissazione dell’udienza, in analogia aquanto dettato negli articoli 2 e ss. del D. Lgs. 17gennaio 2003, n. 5, relativo ai procedimenti inmateria di diritto societario, bancario e creditizio.Quale extrema ratio nella scala gerarchica deirimedi idonei a definire la lite, il Giudice entradunque in scena con la dirompente pronuncia deldecreto di fissazione dell’udienza. In questodecreto il giudice indicherà le questioni rilevabilid’ufficio, stando peraltro attento a non rilevared’ufficio le preclusioni in ordine alla tardivitàdella proposizione di riconvenzionali o di chia-mate in causa di terzi, ovvero alla intempestivitàdelle eccezioni di merito in senso stretto. C’è daaugurarsi che mai il giudice si avveda dell’esisten-za di problemi attinenti alla costituzione delleparti, o all’integrazione del contraddittorio, o allachiamata in causa di terzi, o alla notificazionedella citazione, giacché, in un sistema improntatoalla pattizia indeterminatezza temporale delmomento antecedente al contatto in udienza conle parti, è arduo intuire quale sia “l’adeguato dif-ferimento dell’udienza … necessario per consenti-re il pieno contraddittorio anche con i terzi”, dicui parla l’articolo 19 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003.Altro totem del progetto di legge delega è la pre-visione dell’attività istruttoria di parte (articolo20 Dis. L. Del. 24 ottobre 2003), ovvero l’utilizza-

bilità nel processo delle dichiarazioni testimonia-li assunte dai difensori prima dell’inizio del giu-dizio, facendosi salvo il potere del giudice di dis-porre al riguardo accertamenti istruttori. Si trattadi un modello di testimonianza che ha il suointraprendente precursore nell’articolo 819 terc.p.c. in materia di arbitrato, e che è destinato arappresentare una singolarità tutta italica, dopoche pretrial e discovery anglosassoni sono recen-temente state erose dall’operato del temibile LordWoolf (J. A. Jolowiccz, Il nuovo ruolo del giudice delgiudice del “pre-trial” nel processo civile inglese, in Riv.trim dir. proc. civ. 2002, 1263 ss.; F. Corsini, Le pro-poste di “privatizzazione” dell’attività istruttoria allaluce delle recenti vicende della “discovery” anglosassone,in Riv. trim dir. proc. civ. 2002, 1273 ss.).Risulta sicuramente convinzione comune quellache l’attuale scansione delle fasi di trattazione delprocesso, con i ritmi impressi dagli articoli 180,183 e 184 c.p.c., costituisca un inutile appesanti-mento, che imbriglia il diritto della parte ad aversubito ragione diluendolo in troppe udienze. Maquesto è davvero un esempio del principio di ete-rogenesi dei fini: per non aver troppe udienzededicate alla trattazione ed all’istruzione dellacausa, le si sopprimono tutte! Si tratta, in realtà, di una meta che lascia pratica-bili altre strade. Gli articoli 14 e 15 del Testo Unificato delDisegno di Legge approvato dalla Camera, con-sentono espressamente, in proposito, che il giudi-ce proceda sin dall’udienza di prima comparizio-ne all’immediata trattazione della causa, se vi siain tal senso istanza di tutte le parti costituite, esin dalla prima udienza di trattazione all’ammis-sione dei mezzi di prova, riservandogli altresì ilpotere di valutare l’opportunità di assegnare i ter-mini per nuove deduzioni istruttorie. Nella sche-da di osservazioni tecniche predispostadall’A.N.M. sul Testo Unificato del Disegno diLegge, si propone di arrivare immediatamentealla fusione tra udienza di prima comparizione eprima udienza di trattazione, lasciando impregiu-dicata la facoltà di avvalersi dei termini di cui agliarticoli 183, ultimo comma, e 184 c.p.c. L’articolo 70 del Testo Unificato del Disegno diLegge approvato dalla Camera è adeguato a resti-tuire maggior rigore alla disciplina della provatestimoniale, ripristinando l’effettività del limitedi valore alla prova dei contratti, nonché dellesanzioni disposte per la mancata comparizioneingiustificata dei testi. Non è vincente l’obiezione

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non crei o non rafforzi una posizione dominante, da cuirisulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata inmodo significativo nel mercato comune o in una partesostanziale di esso. È opportuno che laCommissione pubblichi gli orientamenti in meri-to alle condizioni alle quali è disposta a tenereconto di considerazioni di efficienza nel valutareuna concentrazione”.La norma e il nuovo considerando XXIX vannointegrati con i §§ 76-91 della comunicazione dellaCommissione11, nei quali sono indicate le linee-guida che si intendono seguire nella valutazionedelle efficienze nelle operazioni di concentrazioneorizzontale.

3. La questione degli elementi extraconcorrenzia-li non rappresenta una novità. Discussione sullaloro eventuale introduzione nel previgenteRegolamento vi era già stata nel corso dei nego-ziati fra Stati membri ai fini della definizione deicriteri che avrebbero dovuto guidare la valutazio-ne di liceità o meno delle concentrazioni. Altempo prevalse l’orientamento di Gran Bretagnae dell’allora Repubblica Federale Tedesca, secon-do cui le concentrazioni andavano valutate esclu-sivamente sulla base di parametri concorrenziali equindi eventualmente vietate a prescindere dallacircostanza che consentissero di realizzare obiet-tivi extraconcorrenziali di interesse comunitario,quali obiettivi di politica industriale, sociale oregionale. Venne allora inserito il considerandoXIII12, che richiedeva di leggere l’art. 2 del regola-mento alla luce dell’art. 2 del trattato, il qualepone tra gli obiettivi della comunità il migliora-mento del tenore della qualità della vita dei citta-dini nonché la coesione economica e sociale13.Con il considerando XXIX del nuovoRegolamento si intende fare un passo avanti nellainterpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lette-ra b del regolamento medesimo: i guadagni diefficienza derivanti dalla concentrazione possonoessere tali da annullare gli svantaggi creati dallaposizione dominante, eliminando, tra gli altri, ilpregiudizio potenziale per il consumatore.Inoltre, nella menzionata comunicazione, laCommissione dichiara che, per un giudizio diliceità della concentrazione, debbono essere presein considerazione quelle efficienze che procuranoun vantaggio al consumatore e non siano un osta-colo alla concorrenza. Si ritiene quindi possibiledifendere l’ammissibilità di una concentrazionericonducendola, anche, al concetto dell’efficiencies

defense, fondandola quindi sulla considerazione dielementi di efficienza - quali riduzione dei costi omiglioramenti qualitativi a parità di costi, nonchéofferta di nuovi servizi - che possono conseguiredalla concentrazione stessa a causa, ad esempio,dell’aumento delle quantità prodotte ovvero dellarealizzazione di specifiche sinergie ovvero, anco-ra, della combinazione di tecnologie complemen-tari tra loro.

4. In ordine agli elementi presi in considerazionenel Regolamento, l’International Chambre ofCommerce, in sede di consultazione sul progetto,aveva espresso alcuni dubbi relativamente all’en-tità del vantaggio per il consumatore (consumer’sadvantage)14, in rapporto al beneficio derivantedalla maggiore efficienza, sostenendo che, da unpunto di vista concettuale, non è chiara la ragio-ne per la quale sarebbe necessario che il beneficiodell’efficienza debba essere trasferito integral-mente al consumatore, dal momento che vi deveessere una corretta allocazione dei guadagni edelle perdite tra i vari soggetti coinvolti. A primavista, prosegue la Chambre, sembrerebbe che vi siaun allineamento con la legislazione statunitense,la quale dà molto peso a quelle efficienze cheavvantaggiano il consumatore, traducendosi inprezzi più bassi nel medio termine; peraltro i cri-teri introdotti dal Regolamento per la valutazionedi tale vantaggio sono più gravosi pure rispettoall’esperienza statunitense, in quanto impongonodi dimostrare che il guadagno di efficienza sia“sostenibile” non solo nel medio, ma anche nellungo termine.Tuttavia, a parte questa specifica dialettica, èindubbio come si faccia strada l’opinione che laconcentrazione debba essere valutata ancheriguardo al beneficio che ne traggono i consuma-tori, sicché il problema si sposta alla individua-zione di cosa debba intendersi, appunto, per van-taggio del consumatore e quale debba essere lasua significatività. La comunicazione dellaCommissione si focalizza principalmente sulleefficienze che si concretizzano in una riduzionedei prezzi: quest’ultima ovviamente rappresentaun elemento fondamentale e immediatamentepercepibile, ma che da sola non può, a mio avviso,essere sufficiente a integrare il concetto di van-taggio.

4.1. Interpretare il guadagno di efficienza in ter-mini di riduzione dei prezzi significherebbe che,

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competenti, che abbiano creato loro un danno.Dico subito che in questo intervento non intendooccuparmi di quest’ultimo aspetto, sul quale mi èsufficiente ricordare (almeno per quanto riguardale intese, terreno di dibattito acceso) come la tesiprevalente (ma non certo pacifica) sia oggi quellasecondo la quale il consumatore è tutelato solo invia mediata, rappresentando la sua protezione ilriflesso del mantenimento della concorrenzialitàall’interno del mercato, sicché solo in questi limi-ti egli può venir considerato come destinatariodei benefici derivanti dalla concorrenza1. Ciòdetto, mentre è fuori discussione la legittimazio-ne ad agire, a fini risarcitori e/o inibitori, delleimprese concorrenti dell’autore della pratica ille-cita e dei loro contraenti (fornitori ed acquirenti),il dibattito ruota intorno agli ambiti di tutelaesperibili in questa situazione da parte dei consu-matori e delle loro associazioni2. È in questo con-testo che - con un tentativo di sintesi che ricono-sco un po’ approssimativo e poco sofisticato - si èvolta a volta utilizzato l’istituto della concorrenzasleale3, della responsabilità aquiliana ex articolo2043 c.c.4, delle azioni inibitorie di cui alla legge n.281/19985, si è configurata la immediata nullitàdell’intesa, indipendentemente dall’accertamentodelle Autorità6, per approdare alla possibilità diimportare nel nostro ordinamento le class action7

di matrice nordamericana. Il tutto ovviamentearricchito (o complicato) dai necessari “distin-guo” a seconda che si prenda le mosse da unadecisione dell’autorità comunitaria o nazionale.Limitandomi a questi sommari richiami e rin-viando, per un’aggiornata analisi della questione,ad un recente e puntuale scritto di una giovanestudiosa8, passo a verificare due ipotesi di raccor-do “fisiologico” fra tutela del consumatore e nor-mativa antitrust, riferite l’una al fenomeno con-centrazioni, l’altra al fenomeno accordi e intese.

2. Quanto al primo profilo, segnalo come unodegli aspetti innovativi del recente regolamentosul controllo delle concentrazioni9 è rappresenta-to dal ruolo assegnato ad elementi extra-concor-renziali nella valutazione delle operazioni. Si trat-ta di un tema che si inserisce nel processo genera-le di rinnovamento del diritto della concorrenza,di cui si è avvertita profondamente l’esigenzanegli ultimi tempi, anche a seguito di alcune sen-tenze del Tribunale di primo grado10, che hannoinnescato un ampio e approfondito dibattito sulcontrollo delle concentrazioni in Europa. Il perse-

guimento di obiettivi concorrenziali può infattiporsi in contrasto con la realizzazione di altrefinalità (ad esempio di politica industriale),comunque meritevoli di tutela.In materia di intese il conflitto è stato risolto dallegislatore comunitario all’articolo 81, paragrafo3 del trattato, attraverso un meccanismo di esen-zione laddove i benefici dell’accordo controbilan-ciano l’impatto sulla concorrenza: di ciò mi occu-però più avanti. Invece, né il recente regolamentosulle concentrazioni, né quello previgente conten-gono regole formali di esenzione e pertanto i con-fini di questa possibilità esentativa in materia diconcentrazione si presentano molto più sfumati.L’articolo 2, n. 1, del regolamento n.4046/89/CEE sul controllo delle operazioni diconcentrazione non è stato modificato e dispone:“Le concentrazioni di cui al presente regolamentosono valutate in relazione alle seguenti disposi-zioni per stabilire se siano compatibili o menocon il mercato comune.In tale valutazione la Commissione tiene conto:a) della necessità di preservare e sviluppare unaconcorrenza effettiva nel mercato comune allaluce, segnatamente, della struttura di tutti i mer-cati interessati e della concorrenza effettiva opotenziale di imprese situate all’interno o all’e-sterno della Comunità;b) della posizione sul mercato delle imprese par-tecipanti, del loro potere economico e finanziario,delle possibilità di scelta dei fornitori e degli uti-lizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvi-gionamento o agli sbocchi, dell’esistenza di dirit-to o di fatto di ostacoli all’entrata, dell’andamen-to dell’offerta e della domanda dei prodotti e deiservizi in questione, gli interessi dei consumatoriintermedi e finali nonché dell’evoluzione del progressotecnico ed economico purché esso sia a vantaggio dei con-sumatori e non costituisca impedimento alla concorren-za”.La lettera b dell’articolo riproposto viene riletta inuna chiave diversa dal nuovo considerando XXIXdel Regolamento, il quale dispone che, “per deter-minare l’impatto di una concentrazione sullaconcorrenza nel mercato comune, è opportunotenere conto di qualsiasi documentato probabileguadagno di efficienza addotto dalle impreseinteressate. È possibile che l’incremento di efficienzaprodotto dalla concentrazione compensi gli effetti sullaconcorrenza, e in particolare il pregiudizio potenzialeper i consumatori, che questa avrebbe potuto altrimentiprodurre, e che di conseguenza la concentrazione stessa

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Si tratta, all’evidenza, di una prova alquanto com-plessa da fornire. In questa situazione di difficol-tà applicativa, è andato disatteso l’auspicio di chipredicava che la Commissione avrebbe dovutoindicare chiaramente nella comunicazione qualelivello di prova fosse richiesto alle imprese notifi-canti, possibilmente includendo degli esempichiarificatori, nonché le modalità migliori per lapresentazione di dette prove ed il il momento incui tali elementi avrebbero dovuto essere presen-tati19.

6. Queste considerazioni mostrano come la vicen-da sia tutt’altro che conclusa, anche dopo l’ap-provazione del nuovo regolamento. Quello chemi preme qui sottolineare è come, in tale sede, sisia sempre più consapevoli della circostanza cheanche nelle operazioni di concentrazione la tuteladei consumatori si configura come un obiettivoda perseguire, certo non prioritario, ma comun-que da tenere in adeguato conto. Il confronto fral’attuale Regolamento e la situazione in cui vide laluce quello previgente indica un approfondimen-to del dibattito a tutto vantaggio di una rivaluta-zione della posizione dei consumatori.

7. Il secondo aspetto che volevo trattare è quellorelativo alle intese. Qui il rilievo che assume l’in-teresse dei consumatori, come ho accennato inapertura, è evidente e affermato nel diritto positi-vo comunitario e nazionale. L’articolo 81, par. 3del trattato dispone che nel caso delle intese, perottenere un’esenzione dal divieto, devono esseresoddisfatte contemporaneamente quattro condi-zioni essenziali: 1) l’accordo o la pratica deve con-tribuire a migliorare la produzione o la distribu-zione dei prodotti o a promuovere il progressotecnico o economico, 2) gli utilizzatori (quindianche i consumatori) devono ottenere una con-grua parte dell’utile che ne deriva, 3) le restrizionidevono essere indispensabili per il raggiungimen-to dei risultati positivi, 4) le imprese interessatenon devono eliminare la concorrenza per unaparte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Atale disposizione fa eco l’articolo 4, comma 3,della legge n. 287/1990. L’ammissibilità di unaintesa vietata è dunque subordinata alla maggio-re efficienza del mercato ed alla possibilità che diessa si giovino i consumatori, quali utilizzatorifinali dei prodotti.Sotto il profilo della rilevanza della tutela dei con-sumatori nell’ambito del processo di esenzione di

intese vietate, non v’è dubbio quindi che essa siagià recepita nell’ordinamento comunitario enazionale e che in questo comparto i consumato-ri giochino già ora un ruolo decisivo. Ma v’è dipiù. Anche quando si ritiene che l’intesa non sialesiva, la sua valutazione è fortemente vincolataad un approccio consumeristico: si pensi ai prov-vedimenti in tema di contratti bancari predispo-sti dall’ABI (provvedimenti che hanno conclusoper la loro liceità, purché i contratti non abbianocarattere obbligatorio ma costituiscano, per gliassociati, una mera traccia non vincolante), dovel’analisi ha avuto ad oggetto non solo l’utilizzoripetuto e uniforme delle clausole presso le ban-che (eliminato in principio, essendosi imposto ilmenzionato carattere non obbligatorio delle clau-sole medesime), quanto il loro contenuto più omeno equilibrato nel delineare l’assetto di inte-ressi fra banche e clientela.Ricordo, con riferimento al primo dei provvedi-menti in materia assunto dalla Banca d’Italia20,che le clausole eliminate dagli schemi sono statequelle che: a) stabiliscono le date di decorrenzadella valuta e le cadenze di capitalizzazione degliinteressi; b) regolano a compensazione volontariaa favore della banca; c) stabiliscono esoneri diresponsabilità a favore della banca; d) stabilisco-no termini di decadenza; e) fissano termini omodalità per l’esercizio di facoltà o per l’adempi-mento di obblighi; f) prevedono il rinnovo nego-ziale tacito alla scadenza; g) modificano (in sensosfavorevole al cliente) la disciplina stabilita dalCodice civile relativamente alla restrizione dell’a-zione di regresso e all’opponibilità delle eccezionida parte del fideiussore. Un mix quindi fra clau-sole aventi contenuto economico e clausole diimperfetto equilibrio nella determinazione del-l’assetto di interessi fra banche e clientela, mix chenei provvedimenti successivi ha visto privilegiatoil secondo dei due profili considerati21, marcandouna evidente connotazione consumeristica22.

8. La possibilità che l’esenzione sia applicabilesolo da parte dell’Autorità dietro notifica dell’in-tesa viene meno, a livello comunitario, in virtù delRegolamento n. 1/2003, finalizzato a realizzare lac.d. “modernizzazione” del diritto comunitario23.Questo regolamento (applicato a partire dal 1maggio 2004, che prende luogo del previgenteregolamento n. 17/1962) si fonda sul superamen-to del sistema accentrato di controllo indotto dallegislatore del 1962 ed un pieno coinvolgimento

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al fine di autorizzare un’operazione di concentra-zione che crea o rafforza una posizione dominan-te, la riduzione dei costi generata dovrebbe esserecosì elevata da indurre l’impresa risultante dallaconcentrazione a praticare prezzi che sianocomunque inferiori ai pre-merger price. Peraltro, sela concentrazione determina la creazione o il raf-forzamento di posizione dominante, solo unrisparmio di spesa eccezionalmente elevato potràcompensare la tendenza dell’impresa risultantedall’operazione ad aumentare il prezzo sopra illivello del pre-merger price al fine di trarre profitti.

4.2. In secondo luogo, anche qualora i saving costfossero così eccezionalmente elevati da determi-nare una diminuzione dei prezzi, sarebbe moltoprobabile che, successivamente, l’assenza di pres-sione concorrenziale abbia l’effetto di indurre leimprese concentrate a disperdere progressiva-mente le efficienze generate, con un conseguentenuovo aumento dei prezzi.

4.3. Infine, anche sotto il profilo probatorio, laverifica di tale requisito impone di quantificare,almeno con ragionevole approssimazione, glieffetti sul prezzo non solo del potere di mercatoacquisito, ma anche delle economie generate.Conseguentemente, alle note difficoltà circa laformulazione di un giudizio prognostico sullostato della concorrenza post merger, si aggiungonoquelle, anche maggiori, che comporta la quantifi-cazione in via preventiva delle efficienze nettegenerate dalla concentrazione, vale a dire, essen-zialmente, la determinazione dell’effetto com-plessivo dell’operazione sui prezzi, che impattanodirettamente sui consumatori.

4.4. Alcuni poi, con una visione ancor più radica-le, si sono domandati se fosse davvero necessariala previsione del passaggio del vantaggio ai con-sumatori (passing-on rule), dal momento che, in unmercato in libera concorrenza, le efficienze even-tualmente generate dalla concentrazione si tra-smettono comunque anche ai consumatori, siapure in forme diverse da quella della riduzione deiprezzi15.

5. Alla luce di queste considerazioni, il concetto diefficiencies defense può trovare una migliore espres-sione in altri benefici, che indirettamente vengo-no ad incidere sui consumatori16. Nella comuni-cazione della Commissione, si afferma che per

incrementi di efficienza si devono intendereanche lo sviluppo di prodotti e servizi nuovi omigliorati, che vanno a diretto vantaggio dei con-sumatori. Ad esempio, un’impresa comune costi-tuita per sviluppare un nuovo prodotto può rea-lizzare un guadagno di efficienza che laCommissione può considerare positivamente (§81). In base a queste affermazioni, laCommissione stessa dovrebbe focalizzare la suaattenzione sui piani che vengono proposti per lariorganizzazione della società a seguito della con-centrazione e valutare se sia credibile che questapossa produrre guadagni di efficienza, piuttostoche porre l’accento sul vantaggio finale intesocome diminuzione dei prezzi17.

5.1. Per individuare i benefici che possono deriva-re dalla concentrazione, si deve anche prendere inconsiderazione il tipo di mercato su cui la con-centrazione viene ad operare. Il casoNestlè/Perrier18 dimostra come una grande con-centrazione tra due multinazionali operanti sullostesso mercato e che crea posizione dominante,può non essere lesiva della concorrenza, anche afronte di un continuo aumento dei prezzi delprodotto in questione. La Commissione ha rite-nuto la concentrazione tra i due colossi nonincompatibile con il mercato comune (a fronteanche di un’importante dismissione della Nestlè),prendendo in considerazione la circostanza che ilmercato francese si era dimostrato un mercatomaturo e non particolarmente concorrenziale eche, nonostante il continuo aumento dei prezzi, iconsumatori francesi dimostravano fedeltà allemarche nazionali, senza orientare la loro scelta suacque straniere.

5.2. Un ulteriore problema in tema di guadagni diefficienza è quello legato all’onere della prova, cheè stato introdotto nella comunicazione: gli incre-menti di efficienza devono essere verificabili dallaCommissione e, poiché la maggior parte “delleinformazioni rilevanti per valutare se la concen-trazione produrrà effettivamente incrementi diefficienza tali da consentire la sua autorizzazione,sono in possesso unicamente delle imprese parte-cipanti alla concentrazione, toccherà alle partinotificanti fornire tempestivamente tutte leinformazioni rilevanti necessarie per dimostrareche gli incrementi di efficienza sono specifica-mente legati alla concentrazione e sono conside-revoli, tempestivi e verificabili” (§ 87).

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11. Quanto al vantaggio per gli utilizzatori, sot-tolineo anzitutto che per tali si intendono “tutti ifruitori dei prodotti oggetto dell’accordo, dai dis-tributori all’ingrosso ai dettaglianti, agli utilizza-tori finali”, i quali ultimi possono risultare siaprivati sia imprese. Il vantaggio in parola, perquanto rilevante, non può essere preso in consi-derazione da solo ai fini della esentabilità. Non èpossibile considerare valida un’intesa quandoproduca vantaggi anche considerevoli per il con-sumatore ma elimini in modo sostanziale la con-correnza sul mercato per una parte sostanzialedei prodotti di cui trattasi o imponga alle impre-se interessate delle restrizioni che non siano indi-spensabili per raggiungere gli obiettivi del miglio-ramento della produzione e della distribuzione oil progresso tecnico o economico. Consideraresolo le efficienze prodotte a vantaggio dei consu-matori nel breve periodo può portare ad unalesione della concorrenza nel lungo e non visarebbe compensazione tra i vantaggi immediati ele perdite successive che si rivelano più pesanti.Infatti, più le intese restringono la concorrenza,più i consumatori soffriranno della situazioneanticoncorrenziale nel lungo termine.

12. Per individuare il vantaggio dei consumatori,secondo la comunicazione sulle linee direttricidell’articolo 81, par. 3 devono essere valutati: a) lastruttura del mercato e le sue caratteristiche; b) lanatura e l’ampiezza delle efficienze prodotte; c)l’elasticità della domanda; d) la restrizione dellaconcorrenza (§ 51). La disciplina europea in mate-ria di efficienze ritiene che la valutazione delbenessere dei consumatori finali si debba effet-tuare in base ad una sliding scale: quanto più ampiaè la restrizione della concorrenza, tanto maggioredeve essere il vantaggio per gli utilizzatori finali.Si può ammettere un’intesa le cui efficienze nonsi producano immediatamente ma in un periodosuccessivo. La sliding scale vale anche in questa ipo-tesi, però tanto più tempo passa tra l’intesa e laproduzione di efficienze, tanto più il vantaggiodei consumatori dovrà essere grande29.Emerge dunque una differenza con quanto dettoa proposito delle concentrazioni: in quel caso, sirende necessario un vantaggio sostenibile nelmedio-lungo periodo, dal momento che la ridu-zione dei prezzi rispetto ai pre-merger price si veri-fica spesso nell’immediatezza della concentrazio-ne, ma poi, come già sottolineato al § 4.1, l’assen-za di concorrenza porterà ad un rialzo “naturale”

dei prezzi. Nel caso delle concentrazioni, la preoc-cupazione è di mantenere costante, se non in rial-zo, il valore dei benefici prodotti, mentre per leintese, atteso il regime più restrittivo, occorre cheil vantaggio si produca nell’immediato e sia man-tenuto nel futuro.

13. Volendo desumere qualche considerazionefinale dalle argomentazioni svolte, pur nella asso-luta provvisorietà delle stesse, atteso il riferimen-to a un quadro normativo solo da poco definito,mi pare che il ruolo della tutela dei consumatoristia obiettivamente crescendo di significativitànella valutazione sia delle concentrazioni sia delleintese. Per le concentrazioni si tratta di una inver-sione di tendenza, per le intese, nel solco di unruolo già riconosciuto agli interessi dei consuma-tori, di un rafforzamento dello stesso.Del pari, è vivo il dibattito per pervenire a criteridi valutazione del vantaggio degli utilizzatori chesiano validi, efficaci, agevoli.Credo infine che non sia irrilevante osservarecome il beneficio per i consumatori si sia affran-cato dal ristretto ambito di valutazione economi-ca in termini di minori costi o minori prezzi, perattingere a contenuti più ampi e diversificati, checonsentono di esprimere in maniera più compiu-to il beneficio. Questo è il profilo di maggioreinteresse che può segnare un importante momen-to evolutivo del percorso verso un maggior equili-brio fra esigenze delle imprese, esigenze del mer-cato ed esigenze dei fruitori finali dei prodotti edei servizi30............................................* Lo scritto rappresenta la sistemazione, con l’aggiunta di note essen-ziali, degli appunti preparati per la tavola rotonda organizzata nell’am-bito della giornata di studio Disciplina del mercato e tutela del consumatore,tenutasi a Napoli il 18 luglio 2003, promossa dalla locale Camera diCommercio Industria Artigianato e Agricoltura.1 Cassinis, Fattori, Disciplina antitrust, funzionamento del mercato e inte-

ressi dei consumatori, in Contratti, 2000, p. 416.2 Scuffi, Il giudizio di merito antitrust ed il processo di concorrenza sleale, in

Tavassi, Scuffi, Diritto processuale antitrust, Milano, 1998.3 Meli, Il risarcimento del danno da concorrenza sleale, in Nuova giur. civ.

comm., 1996, II, p. 260.4 La tesi si inserisce nella considerazione dell’art. 2043 c.c. come una

clausola generale alla quale ricondurre la lesione non solo di dirittisoggettivi, ma di ogni interesse comunque protetto dall’ordina-mento, la cui individuazione viene rimessa all’Autorità giudiziaria.In argomento cfr. Ponzanelli, La responsabilità civile. Profili di dirittocomparato, Bologna, 1992; Toffoletto, Il risarcimento del danno nel siste-ma delle sanzioni per la violazione della normativa antitrust, Milano,1996.

5 Scuffi, Azione collettiva in difesa dei consumatori: legittimazione e tecnicheprocessuali, in Dir. ind., 1999, p. 151; Cassinis, Fattori, Disciplina anti-trust, cit., p. 426; Barba (a cura di), La disciplina dei diritti dei consuma-tori e degli utenti (l. 30 luglio 1998, n. 281), Napoli, 2000; Faro, Tuteladel consumatore, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo.Diritto amministrativo speciale, Milano, 2000, t. III, p. 3099.

6 Oppo, Costituzione e diritto privato nella “tutela della concorrenza”, in

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delle autorità antitrust e dei giudici nazionali nel-l’applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato. Ilfulcro della riforma consiste nel sostituire il c.d.regime d’autorizzazione con il c.d. regime d’ecce-zione legale: viene eliminato il meccanismo diesenzione dal divieto, basato sul giudizio riserva-to in via esclusiva alla Commissione, per sosti-tuirlo con un regime in cui il divieto di stipulareaccordi restrittivi della concorrenza non si appli-ca alle intese che soddisfano le surriportate con-dizioni stabilite dall’articolo 81, paragrafo 3 deltrattato24. Spetterà a chi ritiene egualmente lesival’intesa e si considera pregiudicato dalla medesi-ma, impugnarla innanzi all’autorità nazionalegarante della concorrenza o alla magistratura,ovvero davanti alla commissione, ove l’intesa siagiudicata suscettibile di recare pregiudizio alcommercio tra Stati membri25.Questo nuovo sistema presenta molte luci maanche molte ombre26; per agevolarne l’avvio, laCommissione ha elaborato un regolamento e seicomunicazioni aventi ad oggetto delle “linee-guida”, funzionali a chiarire l’applicazione con-creta del Regolamento27.In linea generale, dall’analisi della legislazionecomunitaria emerge come le condizioni cheun’intesa deve soddisfare per essere valida sonopiù incisive di quelle che deve registrare una con-centrazione per essere ammessa, pur avendoriguardo in entrambe le fattispecie alla situazionedei consumatori. Peraltro, queste differenze divalutazione si spiegano proprio nella misura incui riflettono il diverso regime delle intese e delleconcentrazioni: l’ammissibilità o meno della con-centrazione resta ancora sottoposta al vaglio delleautorità, mentre per le intese, con la disciplinaintrodotta dal regolamento n. 1/2003, la valuta-zione della loro validità spetta alle imprese.

9. Ciò premesso, ai fini del discorso intrapreso,specifico interesse riveste ovviamente il progettodi comunicazione che si preoccupa di individuarequali siano gli elementi concreti, utili ad integra-re la validità dell’intesa. Attraverso un elenco det-tagliato di condizioni da soddisfare, la comunica-zione si propone di offrire il maggior numero dielementi possibili alle imprese che devono “auto-validare” l’intesa.In termini economici, le efficienze da prendere inconsiderazione sono quelle che possono crearevalore aggiunto, diminuendo i costi di produzio-ne, migliorando la qualità dei prodotti o creando-

ne di nuovi. Quando gli effetti pro-concorrenzialidi un accordo prevalgono su quelli anticoncor-renziali, esso può essere considerato compatibilecon le regole comunitarie della concorrenza. Nelcaso delle intese, gli elementi che individuano ilpossibile guadagno di efficienza sono stabiliti apriori e non possono essere generici né semplice-mente frutto di una valutazione complessiva,come può avvenire nel caso delle concentrazioni.Affinché un’intesa sia considerata legittima,occorre che vi sia un nesso causale tra l’accordo ele efficienze da questo prodotte e che tali efficien-ze risultino dalle attività economiche che leimprese pongono in essere.

10. Vi è forse un’altra questione che deve essereavanzata in sede di analisi della comunicazione e,in genere, dell’intera nuova disciplina sulle intese.È evidente infatti che il giudizio di validità del-l’intesa presuppone che siano soddisfatte inte-gralmente (cioè con la stessa intensità) tutte lequattro condizioni stabilite dall’art. 81, par. 3.Mentre una simile valutazione può avere sensonel previgente meccanismo di denuncia, istrutto-ria e decisione dell’Autorità competente, essaappare assai gravosa se effettuata in sede di “auto-certificazione” della stessa. Di qui la richiesta (chemi pareva assolutamente condivisibile) dellaInternational Chamber of Commerce28 di chiederealla Commissione di indicare quale debba consi-derarsi prevalente fra le condizioni dell’articolo81, paragrafo 3, al fine di rendere più agevole l’e-same preventivo dell’intesa.A ben vedere, questo suggerimento era funzional-mente (anche se di contenuto diverso) analogo aquello che si chiedeva in tema di concentrazioni,laddove (cfr. supra § 5.2), di fronte alla difficoltà,per le imprese coinvolte, di fornire la prova che gliincrementi di efficienza legati alla concentrazionesono considerevoli, tempestivi e verificabili, siauspicava che la Commissione indicasse chiara-mente nella comunicazione quale livello di provasia richiesto alle imprese notificanti, possibilmen-te includendo degli esempi chiarificatori, nonchéle modalità migliori per la presentazione di detteprove.Anche questa richiesta però ha avuto la stessasorte dell’altra, nel senso che in nessuna dellecomunicazione citate (e segnatamente in quellasulle linee direttrici sull’applicazione dell’articolo81, paragrafo 3 vi è traccia di un chiarimento nelsenso auspicato.

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Giuseppe Zanardelli, nato a Brescia nel 1826, fueletto al Parlamento Italiano, nell’anno 1900, nelCollegio di Nocera Inferiore, riportando unanetta affermazione sull’ing. FerdinandoCalvanese.Questo è uno dei tanti motivi che ci deve spinge-re a conoscerlo meglio e a studiarlo, potendo dai

suoi scritti trarre preziosi insegnamenti sia comecittadini che come avvocati.Nella figura poliedrica di Zanardelli convergonotre distinte anime, intimamente collegate fra loroe che in lui trovano una mirabile sintesi: lo stati-sta, il giurista, l’avvocato.“Quando il Re gli dette l’incarico (di formare ilgoverno), Giolitti dovette fargli prestare da unamico un appartamento decoroso in cui tenne leconsultazioni perché quello suo si riduceva ad unpaio di stanze da studente: come tutti i notabilidella sua generazione non aveva tratto vantaggidalla carriera politica ed era povero in canna”

(Indro Montanelli-Mario Cervi. L’Italia delNovecento, pag.14). Lo statista, uomo del risorgimento, fu ispirato daidee di democrazia costituzionale e liberale, unamente vasta ed aperta alle istanze sociali piùmoderne e migliori; il giurista fu studioso attentoe meticoloso di Istituzioni di diritto romano, raf-finato comparatista e illuminato codificatore;l’avvocato seppe delineare una mirabile storia del-l’avvocatura e dei suoi rapporti con il potere costi-tuito, con l’eleganza della sua cultura umanistica,

elaborando gli attualissimi concetti di autonomiae di indipendenza del ceto forense nonché unCodice deontologico.Il Codice penale del 1889 (c.d. Codice Zanardelli )abolisce la pena di morte e rende libero lo sciope-ro; nei suoi quasi tre anni di vita l’esecutivo da luipresieduto varò importanti e decisive riforme diportata tale da indurre a parlare di “svolta”.Fu perfezionata la legislazione sulle assicurazioniper la vecchiaia e per gli infortuni sul lavoro.Fu istituito un Consiglio superiore del lavoro,organo consultivo per la legislazione sociale cuipartecipavano funzionari governativi e rappre-

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Riv. dir. civ., 1993, II, p. 545; Toffoletto, Il risarcimento del danno, cit., p.45.

7 Rescigno, Sulla compatibilità tra il modello processuale della “class action”ed i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico italiano, in Giur. it.,2000, p. 2224; Capponi, Diritto comunitario ed azioni di interesse collet-tivo dei consumatori, in Foro it., 1994, IV, c. 439; Toffoletto, Il risarci-mento del danno, cit., p. 179.

8 Cameli, La disciplina antitrust ed il risarcimento dei danni nella giurispru-denza americana e in quella italiana, in Dir. comun. e sc. internaz., 2003,1, p. 79.

9 Regolamento del Consiglio CE n. 139/2004 del 20 gennaio 2004relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in G.U.C.E.,serie L 24 del 29 gennaio 2004.

10 T-342/99, Airtours/Commissione, del 6 giugno 2002, in Raccolta,2002, II, 02582; T-7702, Schneider Electric SA/Commissione, del 22ottobre 2002, ivi, 2002, II, 04201; T-5/02, TetralavalBV/Commissione, del 25 ottobre 2002, ivi, 2002, II, 04381.

11 Comunicazione della Commissione sulla valutazione delle concen-trazioni orizzontali a norma del Regolamento del Consiglio relati-vo al controllo delle concentrazioni tra imprese, in G.U.C.E., serie C31 del 5 febbraio 2004.

12 “Considerando che occorre stabilire se le operazioni di concentra-zione di dimensione comunitaria siano compatibili o meno con ilmercato comune in funzione della necessità di preservare e svilup-pare una concorrenza effettiva nel mercato comune; che, ciò facen-do, la Commissione deve inquadrare la valutazione nell’ambitogenerale della realizzazione degli obiettivi fondamentali di cuiall’art. 2 del Trattato, compreso quello del rafforzamento dellacoesione economica e sociale della Comunità di cui all’art. 130A delTrattato”.

13 Stella, Note sull’ammissibilità di criteri extra-concorrenziali nella valuta-zione delle operazioni di concentrazione, in Dir. comun. e sc. internaz.,2001, 1, p. 170

14 International Chambre of Commerce, Comments on EuropeanCommission Draft Notice on the Appraisal of the Horizontal Mergers, 30aprile 2003, p. 11.

15 Clifford Chance LLP, Submission of Clifford Chance LLP on the EuropeanCommission’s Proposed Revision of Council Regulation (EEC) no. 4064/89,Draft Notice on the Appraisal of Mergers between competing firms and rela-ted non legislative measures, 27 febbraio 2003, p. 12.

16 “Gran parte del dibattito sugli incrementi di efficienza ha fatto levasulla riduzione dei costi, ma essi possono anche correlarsi alle effi-cienze riconducibili alla domanda (il che sta solitamente ad indica-re la presenza di operazioni che consistono nella creazione di nuoviprodotti). Questi miglioramenti di efficienza vengono spesso evo-cati nel caso di scambi di alta tecnologia, all’interno di mercati conlivelli elevati di innovazione. Si tratta di un ambito particolarmentesignificativo, dal momento che i consumatori sono sicuramentedestinati a trarre beneficio dall’offerta di nuovi prodotti.Sfortunatamente, però, non esiste una cornice economica univer-salmente accettata in grado di valutare tali benefici e non rimane dimeglio da fare, allo stato attuale, che procedere caso per caso.Ciononostante, ancora una volta sembra più probabile che gliincentivi alla creazione di nuovi prodotti siano destinati ad esseremaggiori quando sul mercato permane una qualche competizionefra i diversi soggetti che in esso operano”: Fingleton, Nolan, La rifor-ma del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in Merc., conc., rego-le, 2003, p. 330.

17 Va da sé che a questi vantaggi deve accompagnarsi il mantenimentosul mercato di un sufficiente grado di concorrenza e sotto questoprofilo appare confermata la “ sostanziale continuità fondata sulfatto che la (probabilità di) generazione di efficienze direttamenteconseguente ad attività/operazioni restrittive della concorrenzapuò determinare una valutazione ‘benevola’ di dette attività/opera-zioni, (ma) nel presupposto che comunque l’effetto restrittivo attesonon sia ‘eccessivamente’ lesivo della configurazione concorrenzialedel mercato: intesa come presenza di più soggetti che competono, enon solo come mera possibilità di future entrate”: Ghidini, Due cul-ture? Il ruolo dell’efficienza sulle due sponde dell’Atlantico, in Merc., conc.,regole, 2003, p. 182-183.

18 Decisione della Commissione del 22 luglio 1992 (caso IV/M.190), inG.U.C.E., serie L 356 del 5 dicembre 1992.

19 Unice, Comments on the Proposal for a Council Regulation on the Controlof Concentrations between Undertakings, 26 marzo 2003, p. 4.

20 Provvedimento n. 12 del 3 dicembre 1994, Associazione BancariaItaliana, in Bollettino AGCM, n. 48/1994.

21 Cfr. da ultimo, il provvedimento n. 150/A del 30 maggio 2001,Associazione Bancaria Italiana: “condizioni generali di contratto relative alrapporto banca-cliente” e “Contratto di finanziamento fondiario stipulato inatto unico”, in Bollettino AGCM, n. 22/2001.

22 Cfr. Cassinis, Fattori, Disciplina antitrust, cit., p. 416.23 Ad avviso della Commissione la modernizzazione della politica

della concorrenza passa, in primo luogo, attraverso il radicale supe-ramento del sistema accentrato di controllo introdotto dal regola-mento n. 17/1962, sistema imperniato, fondamentalmente, sulmeccanismo della notifica obbligatorio per le imprese che voglionoavvalersi dell’esenzione ex art. 81, par. 3 ed un pieno coinvolgimen-to delle autorità antitrust e dei giudici nazionali nell’applicazionedegli artt. 81 e 82. Nivarra, Il libro bianco sulla modernizzazione dellenorme per l’applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE: quale futuro peril diritto europeo della concorrenza? in Europa e dir. priv., 2000, p.1001.

24 Da Toffoletto, Riforma del diritto antitrust comunitario: giudizio di esen-zione e diritti dei singoli, in Giur. comm., 2002, I, p. 419.

25 Il primo dei progetti di comunicazioni della Commissione infracitati si preoccupa di individuare i soggetti denuncianti, indicati in:le persone fisiche o giuridiche che abbiano legittimo interesseall’impugnativa; gli enti pubblici territoriali, che tale interesse pos-sono far valere in veste di acquirenti o utenti di beni o servizi inte-ressati dal comportamento denunciato; le associazioni dei consu-matori, nonché i singoli consumatori, purché gli interessi delle uneo degli altri siano stati direttamente lesi.

26 Per la cui valutazione critica rinvio al menzionato saggio diToffoletto, nonché, per un profilo fra i più problematici, al contri-buto di Chieppa, Il ruolo dei giudici nazionali nell’applicazione decentra-ta del diritto comunitario della concorrenza, in Cons. Stato, 2003, II, p.1121.

27 Al Regolamento (CE) n. 773/2004 del Consiglio del 7 aprile 2004, relativoai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli artt. 81 e 82 del trat-tato CE, (in G.U.C.E. serie L 123 del 27 aprile 2004) si affiancano lecomunicazioni della Commissione

· sulla cooperazione nell’ambito della rete delle autorità garanti della concor-renza;

· sulla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membridell’UE ai fini dell’applicazione degli artt. 81 e 82 del trattato CE;

· sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione aisensi degli artt. 81 e 82 del trattato CE;

· sull’orientamento informale per questioni nuove relative agli artt. 81 e 82del trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento);

· sulle linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati mem-bri di cui agli artt. 81 e 82 del trattato;

· sulle linee direttrici sull’applicazione dell’art. 81, par. 3 del trattato CE;tutte pubblicate in G.U.C.E., serie C 101 del 27 aprile 2004.

28 Draft n. 2 del 7 novembre 2003.29 “Nell’effettuare questa valutazione, si deve tener conto del fatto che

il valore dei benefici futuri e di benefici presenti per gli utilizzatorinon è lo stesso. Un risparmio di 100 euro oggi ha un valore mag-giore che un risparmio dello stesso importo tra un anno. Per gli uti-lizzatori, un beneficio futuro non compensa pertanto integralmen-te una perdita presente di valore nominale equivalente. Al fine dipermettere un raffronto corretto delle perdite presenti e dei benefi-ci futuri per gli utilizzatori, il valore dei benefici futuri deve essereattualizzato applicando un tasso di sconto adeguato” (§ 88).

30 Per collocare in un contesto più ampio il contenuto di queste note,mi piace richiamare le parole di Ghidini, Due culture?, cit., p. 187-188: “l’esplicita conciliazione dell’obbiettivo di un alto grado dicompetitività con quelli di uno sviluppo armonioso ed equilibrato,della convergenza economica e della coesione sociale ha un signifi-cato storico-politico (e quindi pure gius-politico) assai pregnante,per nulla declamatorio. Detta conciliazione esprime un ethos con-correnziale intimamente intrecciato con la costruzione di un tessu-to economico capace di evitare e ridurre sia ineguaglianze socialistridenti sia conflitti economici fra gli Stati membri. Evoca, è appe-na il caso di ricordare, valori comunitari fortissimi, per non direfondanti: dall’aspirazione alla pace sociale (‘interna’) che portò alvasto consenso europeo per la soziale Marktwirtschaft, a quella allapace tout court: che in particolare implicava, i.e., il superamento divistose disparità di sviluppo e di ricchezza fra le nazioni europee -disparità storicamente all’origine anche di conflitti militari”.

32 dottrina giugno 2004

TogheIllustri

di Aniello Cosimato

Giuseppe Zanardellistatista, giurista e avvocato.

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Una donna di 62 anni è ricoverata presso l’ospedale SanPaolo di Milano con un piede in avanzato stato di can-crena a causa del diabete. Dopo aver negato ai medici ilconsenso per l’amputazione, pur consapevole di rischia-re la vita, la donna si fa dimettere. La perizia psichiatri-ca evidenzia la capacità di intendere e volere delladonna e sancisce il diritto di rifiutare l’operazione.Inutili gli appelli alle istituzioni e di gente comune chechiedono alla donna di non rinunciare alla vita.La donna muore poco dopo.

Vincenzo CalabreseH

La vicenda in commento ripropone un problemaricorrente in ambito giuridico, concernente il“diritto di morire e il divieto di uccidere” e che,nel caso in esame, caratterizzato da una pluralitàdi prese di posizione (assessore alle politichesociali del comune di Milano, presidente dell’as-sociazione per i diritti del malato aderente alCodacons), è stato spostato più sul piano dellavisibilità mass-mediatica che su quello stretta-mente giuridico.Sotto tale profilo, va osservato come dall’impos-sibilità di obbligare taluno “a un determinato tratta-mento sanitario se non per disposizione di legge” (arti-colo 32, comma 2, Cost.) deriva, da un lato, lalibertà del soggetto (che risulti capace) di rifiuta-re qualsiasi trattamento terapeutico, anche nelcaso in cui dalla sua omissione derivi - o possaderivare - la morte e, dall’altro, il dovere del medi-co di astenersi da ogni intervento (articolo 5Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biome-dicina - Oviedo, 4 aprile 1997 la cui ratifica è stataautorizzata dalla legge 28 marzo 2001, n. 145).Così delineato l’ambito di riferimento, è indubbioritenere che i principi religiosi o morali devonosoccombere rispetto a quelli giuridici, specie se siconsidera la loro valenza di natura costituzionale. È pacifico come nel caso in esame si verifichi unconflitto tra valori di medesima valenza, dirittoalla salute e il diritto alla libertà personale in ognisua estrinsecazione che non rechi lesioni ad altri,e che la stessa Costituzione abbia preferito la con-cezione personalistica, riconoscendo prevalenza

al bene della libertà personale anche quandopossa condurre alla morte dello stesso interessa-to. Ciò non significa che una simile opzione siaimmodificabile e che si debba escludere che laincidenza delle problematiche di natura etichepossa, in un futuro anche prossimo e in una otti-ca de iure condendo, imporre di verificare la pratica-bilità di soluzioni diverse le quali rendano obbli-gatori determinati trattamenti sanitari nei con-fronti di soggetti che, ancorché capaci, siano dis-senzienti rispetto ad essi.Non sembra una possibilità iperuranica, conside-rato che non si tratta di introdurre nuovi benigiuridici, essendo il principio di intangibilitàdella vita umana immanente nel sistema, masemplicemente di modificare, in sede costituzio-nale, il rapporto tra il predetto bene e il principiodi libertà.Nell’attesa di auspicabili interventi di riforma,all’interprete non resta che valutare, sulla scortadel diritto vigente, quali possibili soluzioni possa-no porsi in sede giudiziaria rispetto a condotte(commissive o omissive) che siano ricollegabili asimili problematiche.Certamente il paziente che scelga volontariamen-te di non sottoporsi a determinati trattamentisanitari, esercitando un diritto soggettivo che hariconoscimento in sede costituzionale, non saràpunibile, atteso che le possibili fattispecie appli-cabili (suicidio tentato) saranno scriminate dall’a-zione della specifica esimente di cui all’art. 51 c.p.Residua la considerazione del trattamento san-zionatorio applicabile nei confronti del sanitarioche, nonostante il dissenso del paziente capace,pratichi un determinato trattamento sanitario.Non vi è dubbio che sotto il profilo del fatto tipi-co, saranno integrati gli elementi costitutivi difattispecie penali (lesioni, omicidio, e di seguito),tuttavia le soluzioni giurisprudenziali sono orien-tate verso una interpretazione elastica del datonormativo per evitare l’inflizione di una pena daconsiderare ingiusta.Sia il riferimento al profilo soggettivo (difetto dicolpevolezza) sia soprattutto a quello della causadi giustificazione di cui all’articolo 54 c.p. (statodi necessità) consentiranno agevolmente di perve-nire a statuizioni di proscioglimento.È, infatti, agevolmente argomentabile la sussi-stenza di una condizione di costrizione conse-guente alla necessità di salvare altri dal pericolo(non volontariamente causato né altrimenti evita-bile) attuale di un danno grave alla persona.

35 giugno 2004

sentanti delle categorie economiche e sindacali.Egli più che giurista, inteso quale esperto deldiritto, può essere considerato un costruttore digiustizia che partiva dallo studio delle legislazio-ni europee e degli stati preunitari per poi compa-rarle onde evidenziarne quelle affinità idonee asvilupparne una evoluzione comune “in una visio-ne europea”, per usare le parole di Remo Danovi,ponendosi fra quei sommi penalisti il cui pensie-ro si alimenta a fonti che non sono il diritto maspazia con eguale vigore nella politica, nella filo-sofia, nella storia, per poi sottoporre la legislazio-ne penale a larga revisione.La lungimiranza dell’avvocato non era certo infe-

riore a quella dello statista e delgiurista.Due concetti vanno evidenziatipiù degli altri, anche per la loroattualità: quelli dell’autonomiaed indipendenza sia della magi-stratura che dell’avvocatura.La magistratura doveva rivestirequella tale autorevolezza edindipendenza da essere la forzamorale dello Stato liberale “Iliberali hanno a cuore la dignità, illustro, l’altezza e l’indipendenzadella magistratura, poiché essi sannoche la libertà civile e la libertà politi-ca sono egualmente banditi da unpaese, in cui le leggi non sono appli-cate da un corpo giudiziario indi-pendente” (Discorsi).Quando assunse la Presidenzadel Consiglio dei Ministri inco-minciò a concretizzare quei pro-getti di riforma, elaborati neglianni precedenti “Più alto di tuttiagli occhi dei cittadini dovrebbe esse-re il prestigio della magistratura poi-ché alle convivenze civili essa deveassicurare una immancabile giusti-zia: quella giustizia che è il principio

fondamentale e regolatore delle società ed insieme è ilsentimento più profondo ed indistruttibile negli animiumani. Ed appunto a garantire alla magistratura indi-pendenza, dignità, altezza d’animo e d’intelletto, permodo che sia degna del sommo ufficio ad essa affidato, èfar i nostri primi propositi una radicale riforma degliordinamenti giudiziari”.Accanto all’introduzione del divorzio questo eraconsiderato da Zanardelli l’obbiettivo più impor-

tante della legislatura.Zanardelli avvocato nutriva un illimitato rispetto,una devozione profonda alla magistratura “senzala quale la legge stessa non sarebbe che uno sterile bene-ficio” esaltandosi quando, riferendosi alla realtàbrasciana, affermava che “i giudici lasciano alla dife-sa il suo libero corso, l’aiutano la sorreggono con tutti iloro desideri, ed aprono tutte le porte alla luce ed allaverità” devozione che deve essere “pienamente liberadestinati, come siamo, ad ottenere da essa senza debolez-za e senza trepidanza il mantenimento dei nostri dirittii quali finalmente, altro non sono che le sacre immunitàdella difesa”.Anche per Zanardelli, come lo sarà perCalamandrei, “… la nostra parola deve essere ispiratada una costante e devota deferenza per la Magistraturache rappresenta la maestà della legge… ad altri lasciandola paura della loro potestà, non temerli ma affettuosa-mente amarli, comportandosi non già con petulanza macon reverenza lontani non meno dalla servilità che dal-l’arroganza”.I diritti dell’avvocato, con nitidezza scultorea,vengono individuati nella libertà e indipendenzanell’esercizio della sua professione.“L’avvocato ha bisogno di una grande, di una nobileindipendenza, deve possedere quelle franchigie le qualinon sono una concessione fatta a lui, giacché devono esse-re invece riguardate come una grande necessità sociale.Toglietegli la libera azione la libera parola, fate che neicasi più ardui debba imporsi il silenzio, ed egli non potràessere all’altezza dei propri doveri, la sua parola saràvana, i suoi sforzi impotenti, il suo ministero diventeràuna illusione ed una irrisione”.Individuava, inoltre, nell’autonomia dell’Ordine,tema molto caro a chi professava principi liberali,basti ricordare gli scritti di un altro illustre avvo-cato quale Francesco Carrara, quando si paventa-va la soppressione degli ordini della Toscana, ilsicuro presupposto della indipendenza che vienea costituire inoltre, una garanzia alla libertà del-l’individuo.Questo breve ricordo di Zanardelli, attraverso laconoscenza di grandi principi che promanano daisuoi scritti e che ancora oggi vengono dibattutinei congressi giuridici, spero sia l’inizio di un per-corso del quale l’opera di questo grande italianopotrebbe essere rivisitata anche attraverso giorna-te di studi da celebrare proprio a Nocera Inferioreche più di cento anni or sono lo volle Deputato eche, come scrisse il Thimes a tre giorni dalla Suamorte “… dovrebbe occupare un posto non dis-prezzabile nel grato ricordo dei suoi compatrioti”.

34 toghe illustri giugno 2004

Opinionia Confronto

Problematiche di naturaetico-religiosa e problematichedi natura giuridica.

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Il vertice della valle del Sarno, colle sorgente delfiume, è stato popolato sin dalla più remota anti-chità; ne è testimonianza la sede della capanna,rinvenuta a Foce, nel sito archeologico del teatroellenistico-romano.La fertilità dei campi, la presenza abbondante diacque, lo stesso fiume Sarno facilmente risalitoda imbarcazioni, trainate sull’alzaia dai buoi,come attestato da varie località, lungo il corso delfiume, denominate Porto, la stessa collina delSaretto che, fortificata, offriva rifugio da genteostile, hanno fatto dell’agro sarnese sito stanziale

di eccellenza, prediletto da varie popolazioni.I recenti ritrovamenti palafitticoli, al confine colComune di Striano, dimostrano che la piana sar-nese fu abitata da comunità, evolute ed organiz-zate, da almeno duemila anni a.C., di genti autoc-tone che, quando i terreni erano paludosi, suscet-tibili di inondazioni, si rifugiavano su capannecostruite su palafitte, simili a quelle padane dellegenti villanoviane.Sulle origini della toponomastica locale alcunisostengono che il nome Sarno, viene da gentipelagiche, provenienti dalla Grecia orientale, dalgolfo Sardonico (da qui anche il nome della gentelocale, i Sarrasti), da cui deriverebbe il nome dellecolline, a monte della Città, il monte Saro ed il

Saretto; altri ritengono che il gruppo consonanti-co “rn” sia di origine etrusca, come ad es. Arno,attribuendo a questo popolo il patronimico dellaCittà e della valle, oltrechè del fiume. Ma vaghia-mo nelle nebbie del mito!È certo che la valle sarnese fu abitata in tempi sto-rici da genti osche, i Sarrasti, intervenuti in aiutodi Turno - come narra Virgilio - erano una popo-lazione osca, cui si aggiunsero popolazioni di ori-gine greca, forse provenienti dal litorale cumano,come attestato dalle tombe “a fossa”, tipiche dellearee archeologiche di Cuma e di Pithecusa, ritro-vate in località “Garitta al Capitano”, ed anche aFoce ed a Villa Venere.All’originario nucleo di popolazioni osco-greche-etrusche si sovrappose, nel V-IV secolo a.C., una

popolazione agguerrita ed evoluta, di stirpe san-nito-lucana, che aveva sviluppato il culto deimorti e che produsse le splendide tombe dipinte,scavate di recente nella località “Garritta alCapitano” dalla viva cromia con la rappresenta-zione di cavalli e di un antico guerriero, dallabarba bianca, che trova, alfine, quiete nell’alvodella terra natia. Tombe dipinte che, purtroppo,giacciono nei depositi del futuro museo archeolo-gico sarnese, di cui da oltre un decennio si prean-nuncia l’apertura, invisibili ai non addetti ai lavo-ri. Le sorgenti del Sarno furono, poi, luogo sacro,dedicato allo stesso dio fiume ed alle proprietàsalutari delle acque sarnesi.Nella zona archeologica di Foce, nei pressi del tea-

37 giugno 200436 opinioni a confronto giugno 2004

Padre Antonio ZarrilloH

All’epoca in cui si è verificato il caso in esame, siregistrò una mobilitazione generale tesa a salvarela vita di chi - pur sapendo che la omessa ampu-tazione dell’arto avrebbe segnato la sua sorte -deliberatamente oppose il rifiuto più determina-to scegliendo, in pratica, di rinunciare alla vitastessa.Oggi, a distanza di mesi quando si registrano ana-

loghi episodi - sia purecon esiti finali diversi-ficati - è possibile valu-tare serenamente alcu-ni degli aspetti ravvi-sabili nella vicenda.Agli aspetti di naturagiuridica, sui qualinon mi soffermo pernon averne competen-za alcuna, fannoriscontro quelli piùpropriamente etici ereligiosi. Bisogna partire dalpresupposto che neldiritto della Chiesa, ilprincipio fondamen-tale è che solamenteDio ha il supremodominio sulla vita del-l’uomo.La vita dell’uomo vaconservata fino aquando Egli vi pongatermine. Distruggere odeteriorare la vita pro-pria o altrui è compie-re un atto di dominioed usurpare un diritto,che l’uomo non ha(San Tommaso, Sum-ma Theol., II). Sullabase di tale imprescin-

dibile presupposto, va da sé che la prerogativa del-l’uomo è il diritto alla vita. La vita, infatti, è lacondizione necessaria non solo per il godimentodei beni materiali ma, soprattutto, per il godi-mento della felicità eterna. La vita, che è e resta ildono più prezioso dell’uomo, va protetta: anchefacendo ricorso alle competenze scientifiche, ognigiorno più stupefacenti.

La domanda che ogni persona malata si pone, eancor più quando affetta da affezioni gravi, è: per-ché proprio a me? Domanda legittima, alla qualebisogna trovare una risposta con la forza dellaragione, non disgiunta dalla Fede che moltoconta in situazioni estreme.La ragione deve convincere a non arrendersi, lot-tando coraggiosamente per superare un ostacoloimprevisto quanto inevitabile in quanto capitatonon solo a me ma anche a tanti altri, pure conconnotazioni più gravi e senza un apparentemotivazione. Va da se che, laddove si riscontra uncontesto familiare solidale, l’ammalato deve poterconvincersi, che, da vivo, anche senza gamba, puòcontinuare a svolgere i compiti che la vita stessagli ha assegnato: la moglie, la madre non possonodecidere autonomamente di non continuare avivere. La solidarietà della famiglia di chi quoti-dianamente assiste l’ammalato cogliendone imomenti più intimi di scoraggiamento va estrin-secata in maniera ragguardevole; l’ammalato devepoter sentire l’amore di chi lo circonda (che nonsia pietà, però) e ragionevolmente persuadersi chela sua esistenza è essenziale ed imprescindibile.La Fede (per chi crede, ovviamente) dà maggiorevigore a tutto questo.La vita viene donata da Dio perché venga usataper se stessi ed anche per gli altri. Ognuno è com-plementare dell’altro nella misura in cui dà e rice-ve aiuto e comprensione. La vita va vissuta sempree comunque, pur scalfita dai dolori e dalle diffi-coltà. Affrontare una malattia e venirne fuori,anche se menomati, è una conquista considerevo-le. Ognuno deve sforzarsi di convincere una per-sona a vivere nella certezza che il rispetto per lapropria esistenza è un grande atto di amore versogli altri.A titolo esemplificativo, si riportano due episodidi segno contrario, sufficienti a dimostrare comela menomazione non fiacchi la resistenza di chicrede nella vita. Alex Zanardi, pilota di Formula Uno, subì unincidente nel quale perse entrambe le gambe.Oggi è divenuto testimonial del coraggio; a luistesso piace dire: “sono l’esempio di come si puòricominciare a vivere”.A Silvius Magnano, già leader della Sud TirolerVolkspartei, fu necessario amputare una gambain cancrena.A chi gli chiedeva come si sentisse con una gambasola, era solito rispondere: “c’era da scegliere tra lavita e la gamba. Ho scelto la vita”.

Piero Pollaiolo,La Giustizia,

Galleria degli Uffizi,Firenze.

Historiaet Antiquitates

di Mario De Liguorifoto archivio Altrastampa

Sarno, siti e memorie.

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Tranquillo Gaio Svetonio ci racconta, nel librodedicato ai retori romani famosi, della anticaascendenza divina vantata da M. Epidio, maestrodi Marco Antonio e di Augusto, e di come il trisa-volo, Epidio Nocerino (o Nuncino?), precipitatonella fonte del fiume Sarno, ne sia poco doporiemerso invisibile e cornuto: divinizzato, pertan-to! Tra le tre sorgenti che ancora costituiscono ilnucleo principale del fiume, Rio S. Marina,Palazzo e Foce quella che ancora preserva il fasci-

no e la suggestione dell’incanto e forse dell’even-to miracoloso, nonostante le sue acque da untempo non remoto siano state captate, è sicura-mente la fonte di Foce. Esattamente, qui nei pri-missimi anni sessanta del XX secolo, nel corso di“traumatici sbancamenti edificatori”, (queste leparole di Raffaele D’Andria che ha fornito unasapiente lettura del monumento) venne scopertoun teatro, piccolo gioiello dell’architettura elleni-stica, nell’ager nucerinus. Lo scavo, condotto conentusiasmo dello scopritore Bruno D’Agostino,rese subito evidente la sovrapposizione tra l’edifi-cio ed un centro di culto anteriore, (legato appun-

to al Sarno, deus dei confederati nocerini o aduna divinità ctonia?) inquadrabile cronologica-mente tra il tardo secolo IV ed il III a.C. In verità,puntuali indagini archeologiche, condotte nell’a-rea, da Amodio Marzocchella, esperto della prei-storia in Campania, hanno dimostrato che le piùantiche testimonianze antropiche (seconda metàdel IV millennio a.C.), in base alla tipologia dellaceramica, di colore variante dal rosa al giallo e tal-volta decorata da punti marginati con linee e fascidi linee, sono riconducibili ad un momento avan-zato del neolitico medio ed al neolitico finale.Durante l’età del bronzo addirittura, sul suolooccupato successivamente dal teatro, si insediòun villaggio di cui lo studioso ha messo in evi-

denza strutture con elevato retto da grossi pali.Un’imponente eruzione vulcanica del Vesuviointerruppe la continuità dell’insediamento, fino,probabilmente, a quando in epoca ellenistica lazona viene occupata da un grandioso complessosacro-architettonico, a testimonianza di culti erituali sicuramente mai interrotti. Il teatrino, ineffetti, rappresenta uno dei monumenti del gran-de complesso architettonico-religioso di cui face-va parte. Per assetto tipologico e scala dimensio-nale trova riscontro nelle analoghe risoluzioni diPietrabbondante in Molise e nel teatro piccolo diPompei.

39 historia et antiquitates giugno 2004

tro antico, casualmente, a seguito di scavi perl’impianto di uno stabilimento industriale, sonostate ritrovate le stipi votive di un tempio, configurine fittili di animali: buoi e suini dei “suove-taurilia” sacrificali e vari galli, animali sacri adAsclepio, dio delle guarigioni e della medicina.A proposito di Foce, strano nome per una sorgen-te, va detto che tale toponimo deriva da “fauces”,le bocche di età romana da cui scaturivano leacque di una delle sorgenti del Sarno, che, ancoraventi anni orsono, potevano essere ammiratementre facevano defluire le acque fresche e purein uno smeraldino laghetto, detto “bottaccio”, dacui, poi, venivano incanalate nel rio Foce; il tuttofu descritto dal Maiuri, in una delle sue

“Passeggiate Campane”, e puntualmente distrut-to dalla Cassa per il Mezzogiorno, in nome della“razionale modernità”, nei lavori per l’acquedottocampano.Sempre a Foce, tra rigogliosi frutteti, in una stra-da che, non a caso, porta il nome di “Murad’Arce”, possono ammirarsi gli archi vetusto del-l’acquedotto Claudio, spesso incorporati in vec-chie case coloniche, e che fanno rassomigliarequel tratto di campagna sarnese all’agro romano.Queste brevi note, alle quali col benvolere dellaredazione, potranno seguire altre, hanno lo scopodi destare la curiosità del lettore che vorrà appro-fondire la conoscenza delle “antiche cose”, si daapprezzarne la bellezza e custodire siti e memorie.

38 historia et antiquitates giugno 2004

Il fiume Sarnonavigabile in una

fotografia d’epoca.Particolare

della tomba dipintadetta “del guerriero”

in località Garittaal Capitano.

Pagina precedente.Panorama della Valle

del Sarno dal Castellodi Sarno.

Il teatroellenistico-romano

in località Foce.

Historiaet Antiquitates

di Teobaldo Fortunatofoto archivio Altrastampa/Alfio Giannotti

Il teatro ellenistico-romanodi Sarno.

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nante articolo in merito, delicati punti di snodostrutturale dell’organismo teatrale, al fine di evi-tare fenomeni di dissesto statico che sarebbero

potuti derivare da eventuali azioni sismiche.“Un’ulteriore conferma della significatività diquest’ultima operazione è legata al reimpiegodegli elementi costruttivi, come nel caso dei pezzidi colonne adoperati a supporto della strutturalignea del proscenio”. L’eruzione dello

“Sterminator Vesevo” del 79 d.C. innescò il gra-duale ed irreversibile processo di utilizzo semprepiù sporadico dell’edificio che tuttavia sopravvis-se fino al III secolo d.C. quando l’abbandono necancellò memoria e traccia. Oltre al teatro, delsantuario, faceva parte anche un tempio, nonancora individuato e forse da ricercare alle suespalle, considerando che il complesso architetto-nico si atteneva a schemi struttivi sacri, ben notiin ambito ellenistico-romano, ad esempio aPalestrina, Tivoli, Gabii. Nel 1990 approfonditecampagne di indagine archeologica, effettuate daMarisa de’ Spagnolis, allora direttrice dell’UfficioScavi di Nocera-Sarno della SoprintendenzaArcheologica di Salerno, hanno permesso di indi-viduare, nella zona a monte, a poca distanza dalteatro, un edificio pubblico di incerta attribuzio-ne, collegato al santuario, con un criptoporticocui si accedeva attraverso un ingresso dai cardiniin bronzo e che conserva quattro rocchi di colon-ne equidistanti. La scoperta di una favissa, sorta digrande buca sacra, al centro dell’ambiente, riem-pita di frammenti di terrecotte architettoniche,decorate da delfini affrontati ed elementi fito-morfi, oltre a pesi da telaio, appartenenti ad unafase dell’impianto precedente, avvalora considere-volmente la tesi della sacralità di tutto il contestoterritoriale, almeno fino alla fine dell’età repub-blicana. Fu allora che sopravvenuti e repentinirivolgimenti politici ed economici stravolserol’intera area, interessata successivamente damodifiche sostanziali. Si passò da una organicafunzione pubblica ad un modesto utilizzo rusti-co, documentato da una piccola macina, daampie tracce di bruciato su improvvisati piani dicottura, nei vani modesti, ricavati dalla divisionedei grandi ambienti, in angusti tuguri. Certo, le eleganti statuine votive femminili e glialtri ex voto fittili, rinvenuti nell’area, caricano diarcani significati il luogo che vedeva nel teatro enelle acque lustrali della sorgente, un momentodi comunione con la divinità.Se la dimensione ancestrale del deus loci ci è igno-ta, resta la visione, a tutto campo, salendo sulpunto più alto dello scenografico terrazzo, soprala cavea, della straordinaria pianura, solcata dalgrande fiume, fino al punto in cui si congiunge alTirreno. Le nebbie notturne, che si alzavano dallesue acque, secondo le parole di Anneo Lucano,rimangono però relegate nel limbo di luoghicomuni, letterari e fantastici, senza più alcunabrezza mattutina pronta a fugarle.

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È possibile datarlo, alla luce di evidenti adegua-menti funzionali, alla fine del II secolo a.C.Realizzato sul pendio degradante e dolce della

collina, consuetudine costruttiva degli edifici sce-nici di tradizione greca, colpisce per l’alternanzacromatica dei materiali di cui è costituito: il cal-care di Sarno, dall’inconfondibile nuance gialloambrata, alternato al tufo grigio dagli intensiriflessi blu oltremarino degli eleganti sedili dell’i-

ma cavea, ovvero la parte bassa delle gradinateriservate al pubblico. Gli elementi che lo caratte-rizzano, sono indubbiamente, in primis, i treordini di sedili della proedria, quella zona cioèdove prendevano posto le massime autorità citta-dine. Costituiti da un unico blocco di pietra, conla spalliera che funge da balteo alla fila superiore,si concludono lateralmente, a destra e a sinistra,in raffinatissimi braccioli a guisa di zampa leoni-na, nei due ordini inferiori, e di sfingi, nell’ultimofilare. La summa cavea, la porzione più elevata deigradini, destinata al semplice pubblico, è distintada una fascia di delimitazione, detta diazoma.Delle gradinate superiori, rimane l’impronta nel-l’emiciclo di terra del pendio su cui furonocostruite, oggi ricoperto da un verdissimo prato,specialmente nelle giornate primaverili, assolateed ancora cariche delle abbondanti piogge dimarzo. Sono proprio i confronti stilistici con lavicinissima Pompei che fanno ipotizzare la pre-senza di Telamoni, mitici semidei dalle umanesembianze, lungo gli analemmata, ovvero i muri didelimitazione della cavea con le parodoi, corridoidi accesso trionfale ai posti d’onore. L’orchestraha un raggio di 6 metri circa e non conserva alcu-na traccia di pavimentazione, al contrario delgrandioso teatro della vicina Nuceria, adorno dipreziosi marmi policromi africani ed orientali.La scena si presenta molto complessa invece,chiusa alle due estremità da due corpi trapezoida-li, i parasceni obliqui. Conserva una scaenae fronsrettilinea, su cui si innestavano cinque porte,tompagnate, forse in piena epoca imperiale.Sotto il regno di Augusto, vi fu una trasformazio-ne radicale: si ampliò aggiungendo un proscenioin muratura con al centro un’iscrizione oggimutila della parte superiore. L’epigrafe ci attestaunicamente che qualcuno… D S P F C I “de suapecunia faciendum curavit iterum”, … fece ricostruirea sue spese l’edificio.A ridosso della “zona attrezzata” per le rappresen-tazioni, rimane una grande area porticata, la por-ticus post scaenam, luogo d’incontro degli astanti,una sorta di foyer ante litteram, dove passeggiaree dibattere, prima e dopo gli spettacoli, dall’albaal tramonto, secondo rituali antichissimi. Il famigerato terremoto avvenuto nelle None diFebbraio dell’anno 62 d.C., di cui Seneca ricorda iguasti prodotti ad Ercolano e a Nocera, lo dan-neggiò. Furono così eseguite complesse opere diconsolidamento, interessando, come magistral-mente sottolinea Raffaele D’Andria, in un illumi-

40 historia et antiquitates giugno 2004

Particolaredi bracciolo

zoomorfoin tufo grigio. Il proscenio.

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(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O.di Como, 14 maggio 2001)

Rapporti con i clienti.1. Avvocato - Procedimento disciplinare -Decisione del C.d.O. - Richiamo a normedeontologiche non vigenti all’epoca dellacommissione del fatto - Irrilevanza - Nullitàdella decisione - Non sussiste.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon la controparte - Accanimento giudiziale -Illecito deontologico.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon la parte assistita - Omessa restituzione didocumenti - Illecito deontologico.È legittimo il richiamo a norme deontologiche approvatesuccessivamente alla commissione del fatto disciplinar-mente perseguito, ove le stesse non abbiano carattereinnovativo ma ricognitivo e il comportamento considera-to sia riconducibile al dovere di dignità e decoro già deon-tologicamente tutelati. Pone in essere un comportamentodeontologicamente rilevante l’avvocato, che ricevuto unassegno dalla controparte a definizione della pratica, nonconsiderandolo sattisfattivo, piuttosto che prendere con-tatto con il collega avversario per una definizione extra-giudiziale, provveda ad una azione esecutiva, con proce-dura mobiliare peraltro sproporzionata rispetto all’am-montare della somma dovuta. È disciplinarmente rile-vante il comportamento dell’avvocato che ometta di con-segnare documenti di spettanza del cliente.(Nella specie l’avvocato aveva trattenuto una quietanzarelativa a un pagamento effettuato dal cliente).16 Giugno 2003, n. 157, Pres. Buccico, Rel.Mirigliani, P.M. Ciapoli(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ferrara, 11novembre 1999)

2. Avvocato - Procedimento disciplinare -Contestazione dell’addebito - Contenuto.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon i colleghi - Omesso pagamento delle pre-stazioni procuratorie affidate al collega -

Illecito deontologico.La contestazione dell’addebito disciplinare, a differenzadi quello penale non richiede una minuta esposizione deifatti che indicano le ragioni dell’illecito, ma è sufficiente ilrichiamo all’inosservanza dei comportamenti deontologi-ci attraversoi i quali l’interessato sia in grado di appron-tare in modo efficace le proprie difese. L’avvocato che nonprovveda o non faccia provvedere al suo cliente al paga-mento delle prestazioni procuratorie affidate al collegapone in essere un comportamento deontologicamente rile-vante perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza,propri della classe forense.(Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dellacensura).27 Giugno 2003, n. 168, Pres. F.F. Cricrì, Rel.Vermiglio, P.M. Ciampoli(Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Latina,5 marzo 1998)

3. Avvocato - Procedimento disciplinare -Azione disciplinare - Disponibilità delle parti- Non sussiste.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon la parte assistita - Dovere di fedeltà -Azioni contro la parte per il pagamento delcompenso - Utilizzo di documenti conosciutiin ragione del mandato - Illecito deontologico.L’azione disciplinare non rientra nella disponibilità delleparti e pertanto la rinuncia all’esposto da parte degliesponenti o l’eventuale consenso delle parti alla trans-azione economica non condiziona e non implica l’estin-zione o l’interruzione del procedimento stesso.Pone in essere un comportamento deontologicamenterilevante l’avvocato che utilizzi documenti avuti in ragio-ne del mandato ricevuto per ottenere la provvisoria ese-cuzione di un decreto ingiuntivo nei confronti del propriocliente.(Nella specie è stata confermata la sanzione della censura).27 Giugno 2003, n. 199, Pres. Danovi, Rel.Opramolla, P.M. Fedeli(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12luglio 2001)

43 deontologia forenze giugno 2004

La prima regola professionale può essere datatanel 204 a.C., con la lex Cincia.Da allora, e nel corso dei secoli, sui comportamen-ti degli avvocati e sulle regole che si devono rispet-tare sono state scritte non poche opere, concretiz-zatesi poi nel Codice deontologico.Sul mancato rispetto delle norme deontologiche esul sistema sanzionatorio relativo, si è configuratauna vasta giurisprudenza del Consiglio NazionaleForense, non sempre nota ai colleghi.Questa rivista, anche per far cosa gradita a chi neha fatto espressa richiesta, pubblica da questonumero le decisioni più significative, dividendoleper argomenti.

Rapporti con i colleghi.1. Avvocato - Procedimento disciplinare -Decisione di archiviazione - Inimpugnabilità.Il provvedimento di archiviazione del C.d.O. locale è attoinimpugnabile. In materia disciplinare, infatti, l’impu-gnazione è consentita solo avverso le decisioni che conclu-dono un procedimento disciplinare e legittimati a propor-la sono l’iscritto contro cui si procede e il procuratoregenerale presso la corte di appello. Ogni altra impugna-zione proposta da soggetti diversi da quelli indicati non èammissibile.16 Giugno 2003, n. 163, Pres. Buccico, Rel.Salimbene, P.M. Ciampoli.(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la decisione delC.d.O. di Perugia, 11 maggio 2001).

2. Avvocato - Procedimento disciplinare -Decisione del C.d.O. - Ricorso al C.N.F. -Rinuncia alle eccezioni di rito - Valutazione delsolo comportamento oggetto di sanzione.Avvocato - Norme deontologiche - Dovere diprobità e decoro - Rapporto con i terzi -Espressioni sconvenienti ed offensive -Compensazione somme - Illecito deontologico.La formale rinuncia del ricorrente alle eccezioni di ritoformale in sede di ricorso esime il Consiglio NazionaleForense da ogni osservazione sulle stesse e determina lasola valutazione del comportamento oggetto dell’incolpa-zione. Pone in essere un comportamento deontologica-mente rilevante l’avvocato che in scritti difensivi e in mis-sive inviate alla controparte usi espressioni sconvenienti eoffensive, e che, non autorizzato, trattenga somme a com-pensazione di onorari.

(Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione dellacensura).27 Giugno 2003, n. 193, Pres. F.F. Cricrì, Rel.Bassu, P.M. Ciampoli.(Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 18luglio 2000).

3. Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon i colleghi - Utilizzo di documenti relativial collega di controparte ed aventi caratteredenigratorio - Illecito deontologico.Avvocato - Norme deontologiche - Rapporticon i colleghi - Espressioni sconvenienti edoffensive - Provocazione del collega -Irrilevanza - Illecito deontologico.Nell’ambito dell’esercizio del diritto di difesa è consentitoal professionista di fare riferimento a fatti, situazioni eprocedure che lo stesso ritenga rilevanti ai fini della deci-sione, mentre è deontologicamente scorretto il comporta-mento del professionista che utilizzi, depositandoli fuoritermine, documenti aventi carattere denigratorio nei con-fronti del collega con illazioni sulla posizione dello stesso.Pone in essere un comportamento deontologicamenterilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e sconve-nienti in un esposto presentato al consiglio dell’ordine neiconfronti di un collega a nulla rilevando il fatto che taliespressioni siano state una reazione al comportamentoaltrui, potendo questo rilevare ai soli fini della determi-nazione della sanzione.(Nella specie, proprio in considerazione della provocazio-ne ricevuta dal collega, la sanzione della censura è statasostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento).27 Giugno 2003, n. 172, Pres. F.F. Cricrì, Rel.Lubrano, P.M. Iannelli

42 giugno 2004

Deontologia Forense

Rapporti tra colleghie con il cliente.

Carlo Coppola,La piazza della Vicaria,

particolare degli avvocatiche omaggiano i magistrati,

Museo di San Martino,Napoli.

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L’incontro di studio si è proposto di approfondire leregole processuali e la prassi giudiziaria in tema ditutela dei rapporti personali e patrimoniali nel set-tore del diritto di famiglia.L’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, conla collaborazione di tutte le sezioni territoriali,durante i lavori preparatori all’incontro, tenutosi aPescara il 14 e 15 maggio scorso, ha previsto la dis-tribuzione e la raccolta di questionari in ogni foropresente sul territorio nazionale.

L’impegno di chiamare l’avvocatura e la magistratu-ra a dare il loro contributo di approfondimento e diproposizione, nel comune compito di promozionedi una cultura giuridica attenta ai diritti delle per-sone, è nato da una esigenza di rivolgere una atten-zione, non più solo agli aspetti sostanziali, maanche, agli aspetti processuali della tutela.Dai lavori preparatori è emerso che il dato di imme-diata evidenza con cui il processualista nell’arco diquesti ultimi anni, è chiamato a misurarsi, è quellodella molteplicità della tutela.Infatti, nel diritto di famiglia, coesistono, spesso sisovrappongono confusamente, procedimenti con-tenziosi, procedimenti camerali e procedimenti spe-ciali.Per i primi vanno ricordati, per esempio le cause ali-

mentari, le cause di nullità matrimoniale, la separa-zione giudiziale dei beni; per i secondi, invece, ricor-rono i casi della separazione personale consensuale,i procedimenti di modifica delle condizioni di sepa-razione e di divorzio, il processo di appello di sepa-razione e divorzio, il procedimento civile minorile,le procedure speciali a garanzia del mantenimentodei figli, il giudizio per l’emanazione di ordine diprotezione, l’ammissibilità del riconoscimento dellafiliazione naturale; e per i terzi, nella loro specialità,il processo di divorzio e di separazione, le procedureper la dichiarazione di adottabilità. Evidente è lacomplessità sulla quale dovrebbe, quanto prima,intervenire il legislatore, il quale, invece, con occhiopoco attento, alla problematica, interviene settorial-mente, come al momento sta avvenendo con la dis-cussione in Commissione Giustizia del solo proget-to di riforma del processo civile minorile.Il forum di Pescara, ha prospettato per il legislatoreuna riforma più generale per l’intero rito camerale,sulla base della indicazione contenuta nel terzocomma nell’articolo 38 delle disposizioni di attua-zione del Codice civile, al fine di consentire chediventi lo strumento processuale principale in mate-ria di diritti personali e patrimoniali all’interno deldiritto di famiglia.Tale prospettiva, s’intende, prevede una sola condi-zione, che ne sia fatta applicazione con la pienezzadelle garanzie con cui la migliore dottrina e giuri-sprudenza lo hanno saputo fino ad oggi ridefinirerispetto alla tradizionale volontaria giurisdizione.La sezione territoriale dell’Osservatorio di NoceraInferiore ha preso parte attivamente sia, ai lavoripreparatori con la distribuzione dei questionari, chehanno visto coinvolti i magistrati e gli avvocati delForo di Nocera Inferiore, sia, con la partecipazionepersonale degli avv. Filomena Angiuni, CarmelaOriente, Paola Lanzara e Lucia Mancusi al forum,nei giorni stabiliti.Le aspettative dei partecipanti sono state pienamen-te soddisfatte dalla presenza degli autorevoli relato-ri, come il prof. Andrea Proto Pisani e il prof. avv.Enrico Quadri (ordinari di procedura civile), deldott. Pasquale D’Ascola (magistrato dell’Ufficio delMassimario della Corte di Cassazione), delladott.ssa Marilia Di Nardo (magistrato del Tribunaledi Napoli), del dott. Bruno De Filippis (magistratodella Corte di Appello di Salerno), e di tanti altri cheringraziamo nuovamente per il loro apporto eattendiamo che ci pervengano le loro relazioni scrit-te, che saranno messe a disposizione per chi ne faràrichiesta.

45 la pagina dei convegni giugno 2004

Il 14 maggio nell’antica struttura di Villa Calvanese aCastel San Giorgio si è svolto il convegno sul tema“La violenza nella famiglia e la legge 154\2001”, orga-nizzato dall’AIAF di Salerno con il patrociniodell’Ordine degli avvocati di Nocera Inferiore.Dopo i saluti iniziali del sindaco Giuseppe Alfano diCastel San Giorgio, ad introdurre il convegno è statal’avv. Alba De Felice, presente nella doppia veste diconsigliere dell’Ordine di Nocera Inferiore e membrodell’AIAF, in particolare responsabile per il circonda-rio di Nocera Inferiore.Dopo essersi congratulata per l’organizzazione di unconvegno dal tema così importante, ha ribadito l’im-portanza di una viva sinergia tra l’Ordine di NoceraInferiore, da sempre attento a problematiche delicatee importanti, affrontate in più occasioni dall’AIAF,precisando che questo genere di incontri rispondonoa una logica di aggiornamento e approfondimentoprofessionale, in perfetta sintonia con gli articoli 12 e13 del Codice deontologico.“Vorrei inoltre ricordare - ha precisato l’avv. De Felice- a tutti i presenti la scuola di formazione professio-nale appena costituita presso l’Ordine di NoceraInferiore, tesa appunto a migliorare la competenza ela professionalità degli avvocati dell’agro noverinosarnese”.A prendere la parola è stato, poi, l’assessore allePolitiche sociali della passata amministrazione pro-vinciale, Alberto Esposito, che da subito ha volutosottolineare l’impegno che la Provincia ha profuso sutemi tanto importanti, quali quelli inerenti lePolitiche sociali.Infatti, nell’aver prospettato un nuovo modello diwelfare locale, a Salerno e in provincia si è ottenutol’istituzione di un centro di assistenza per i maltrat-tamenti e abusi, nuclei operativi per supportare lefamiglie disagiate, e avviato un discorso di sinergiafra le ASL e i servizi sociali degli Enti.Sulla stessa scia gli interventi dell’avv. GaetanaPaesano, segretaria dell’AIAF nell’ambito del distret-to di Salerno e dell’avv. Sonia Costantino, organizza-trice della serata a Villa Calvanese. La prima ha sotto-lineato l’importanza di promuovere la comunicazio-ne interdisciplinare e le rispettive esperienze, mentrel’avv. Costantino ha evidenziato con enfasi la tenden-za degli ultimi anni a una collaborazione tra ilmondo del diritto e gli operatori nel sociale.

Giannettore Gassani, avvocato del foro di Salerno epresidente dell’AIAF, sezione distrettuale di Salerno,ha introdotto l’argomento della serata. “La violenzaintrafamiliare è il vero tumore delle famiglie di oggi -ha esordito Gianettore Gassani - che si nascondasotto diverse sembianze: economiche, morali, sociali,relazionali. Nel diritto di famiglia ci sono delle stret-te interrelazioni con il diritto penale e con quello pro-cessuale, di conseguenza il livello tecnico dell’avvoca-to matrimonialista deve risultare altissimo, in quan-to non è semplicemente un civilista”.Soffermandosi, poi, sulla legge 154\01, l’avv. Gassaniha posto l’attenzione sul fatto che questa ha apertonuovi spiragli, ponendo un argine ai fenomeni deimaltrattamenti in famiglia. Le novità più rilevanticonsistono nell’attribuzione al giudice civile e a quel-lo penale degli stessi poteri.In particolare, l’articolo 282 bis c.p.p., nel disciplina-re l’allontanamento dalla casa familiare, contemplaanche la possibilità che “il giudice, su richiesta delp.m., possa ingiungere il pagamento di un assegno afavore delle persone conviventi, che per effetto dellamisura cautelare disposta, rimangono prive di mezziadeguati. Il giudice determina la misura dell’assegnotenendo conto delle circostanze e dei redditi dell’ob-bligato e stabilisce le modalità e i termini di versa-mento…”.Quindi, è ben chiaro come il giudice penale possasostituirsi al giudice civile disponendo un assegno dimantenimento.Tuttavia l’avv. Gassani ha tenuto a precisare che,nonostante l’emanazione di questa legge, essa è benpoca cosa “senza un cambio delle coscienze”.I successivi interventi del magistrato Sabrina Serrelli,sostituto procuratore presso la Procura dellaRepubblica di Nocera Inferiore, e di DomenicoSassano, sostituto procuratore presso la Procuradella Repubblica di Salerno, hanno illustrato tecnica-mente le condizioni processuali e le esigenze da sod-disfare per applicare tale misura cautelare. Nel sotto-lineare che già nel 1998 il Censis aveva pubblicatodati allarmanti sulla violenza e i maltrattamentiintrafamiliari, l’intervento del legislatore è stato giàanteriore alla legge 154\01, sia con la legge del 1993sugli abusi sessuali, sia con quella del 1998 sulla por-nografia. È stato inoltre evidenziato che la misuracautelare dell’allontanamento dalla casa familiarecostituisce una misura ad hoc, rispondente ai princi-pi di adeguatezza e proporzionalità, principi che nonsempre venivano rispettati dalle misure cautelari pre-cedenti, quali il divieto-obbligo di dimore e così viadicendo.

44 giugno 2004

La violenza in famiglia,maltrattamenti e abusi.

La Pagina dei Convegni

a cura di Annalisa Spinelli

Il forum di Pescara.

La Paginadei Convegni

a cura dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia,sezione territoriale di Nocera Inferiore

Giorgione,Il giudizio di Salomone, Galleria degli Uffizi,

Firenze.

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presenza qui, non è quello di fornire risposte ade-guate, ma far nascere dei dubbi, accrescere la con-sapevolezza che è necessaria una nuova mentalitàper incrementare la sicurezza. Non c’è insicurezzamaggiore che un presuntuoso senso di inviolabili-tà, oppure la sottovalutazione dei rischi, pensandodi non essere un target appetibile o di non detene-re dati particolarmente riservati.Di contro, invece, la sicurezza è assimilabile ad unprocesso, non ad un prodotto. La forza della lungachain of security sarà strettamente legata alla forzadell’anello più debole, che è quasi sempre l’uomo.La nostra sicurezza e riservatezza sono strettamen-te ed indissolubilmente legate a quelle degli altrinostri interlocutori. Non è necessario un vero eproprio attacco informatico, ma sarebbe sufficien-te un banalissimo virus informatico per compro-mettere la riservatezza di una confessione di unnostro amico ricevuta via posta elettronica. Peggioancora se il computer fosse usato per attività pro-fessionali, dove il nostro Hard disk è di sovente loscrigno di molti dati particolarmente riservati,stante anche il legame fiduciario del professionistacon il proprio cliente. Molte sono le sottovaluta-zioni, spesso giustificate da una scarsa informazio-ne e da un basso livello di conoscenza dello stru-mento informatico e delle relative applicazioni.Anche un semplicissimo file di Office contienemolti dati, in funzione di quelli forniti durantel’installazione. Basta poco, anche un semplice sal-vataggio in altri formati, o l’utilizzo di appositeutility, per evitare ciò.Un particolare riferimento, poi, ai programmi disharing (tipo Kazaa, Winmx, Emule, etc.), dove innome di una condivisione di gusti (spesso musica-li) ci si ritrova a condividere - più o meno coscien-temente - anche altre risorse, talvolta di naturaprofessionale se il personal computer è utilizzatoin maniera promiscua. La tecnica utilizzata, per ingannare ed aggirare conla psicologia i processi di sicurezza, prende il nomedi “social engineering”. L’ingegnere sociale è colui ilquale, con particolare astuzia, riesce ad arrivaredove è difficilmente possibile con i normali stru-menti di intrusione informatica, spingendo la vit-tima o un suo collaboratore, tramite espedientiprincipalmente psicologici, a rivelare informazioniapparentemente irrilevanti, ma che consentirannoun accesso abusivo, una frode o altre premeditateattività illecite (ad esempio inducendo l’utente adautoinfettarsi con un trojan).Per quanto concerne il primo aspetto sono nume-

rosi i casi registrati in cui un semplicissimo mes-saggio di posta elettronica, ad esempio a nome diuna software house oppure di un più “istituziona-le” ufficio dell’FBI, abbia indotto l’utente ordina-rio, in particolare soggezione psicologica, adinstallare un allegato infetto, ad esempio indicatocome un nuovo aggiornamento del programma. Inquesti casi è palese la tecnica di falsificazione delmittente del messaggio di posta elettronica sfrut-tando, comunque, anche la seconda “debolezza”:l’ignoranza. Infatti l’impossibilità di conoscereogni recondita tecnica informatica ed ogni angolodella rete Internet, consente all’aggressore di con-fezionare con una certa facilità un messaggioapparentemente serio e affidabile, particolarmentetecnico nel lessico e quindi spesso incomprensibi-le, nonché efficace”.

ALESSANDRO LISI.“Per una effettiva tutela della privacy non si puòprescindere da una “politica aziendale” di sicurez-za dei dati personali. Riservatezza fa rima con sicurez-za, più volte si è sentito dire… ma una cosa è il direaltra cosa è il fare e non sempre il legislatore ciaiuta a fare chiarezza!Per quanto l’entrata in vigore (1 gennaio 2004) delCodice in materia di protezione dei dati personali (diseguito, Codice), dovrebbe segnare, almeno nelleintenzioni del legislatore, una svolta decisiva versouna maggiore uniformità e trasparenza in materia,in realtà, le imprese e le pubbliche amministrazio-ni sono ancora una volta chiamate a fare i conticon una normativa che appare in certi punti oscu-ra e foriera di dubbi e contrasti interpretativi.

47 la pagina dei convegni giugno 2004

«Un successo che conferma l’interesse per un argo-mento spinoso ed attualissimo», esordisce il presi-dente del Consiglio degli avvocati, AnielloCosimato, parlando del convegno che si è tenutolo scorso 19 giugno presso l’aula consiliare dipalazzo Sant’Agostino, sede della Provincia aSalerno.Sono intervenuti in qualità di relatori esperti dellamateria, Mario Ianulardo, coordinatore dell’even-to, penalista del Foro di Nocera Inferiore, espertoin informatica giuridica, membro della NamingAuthority Italiana, nonché componente della Listadei saggi della Information & CommunicationTechnology; Antonino Attanasio, del Foro di Forlì-Cesena, esperto in diritto dell’impresa e diritto tri-butario; Gaetano Costabile, ispettore dellaGuardia di Finanza di Milano, Member of theInternational Association of ComputerInvestigative Specialists; e infine Andrea Lisi, delForo di Lecce, vice presidente del Centro Studi &Ricerche SCINT, specializzato in ICT &International Trade, nonché collaboratore dellacattedra di Diritto commerciale internazionalepresso l’Università di Lecce. Tutti i relatori, mem-bri del Circolo dei Giuristi Telematici, hanno espo-sto gli ultimi studi effettuati in merito alla norma-tiva sulla privacy - decreto legislativo 196/03 - invista della scadenza del 30 giugno (ndr. prorogataal 31/12/04) per adempiere alle direttive del garan-te in tema di trattamento dei dati personali. Lanotevole partecipazione - sono stati rilasciati oltrecento attestati di partecipazione - ha confermatol’interesse dell’avvocatura - nocerina e di altri fori -per l’argomento del convegno, che si presta a sem-pre diverse interpretazioni, ma che sicuramentenecessita di attenzione e conoscenza aggiornateperiodicamente, al fine di far fronte ai problemiinerenti la gestione della propria attività professio-nale, ma anche dei propri rapporti telematici nonnecessariamente professionali. Il seminario si èinterrotto per qualche minuto, dando spazio alsaluto dell’europarlamentare neoeletto, già presi-dente della Provincia, Alfonso Andria.

«Non potevo mancare ad una iniziativa delConsiglio dell’Ordine forense di Nocera Inferiore -ha così aperto il suo saluto Alfonso Andria - che,come già è accaduto in passato, ha posto l’atten-zione su un tema importante, portando a galla esi-genze dell’intera classe forense. È mia ferma inten-zione continuare, sia pure con un ruolo differente,a seguire e prestare la massima attenzione alle esi-genze e le richieste che vengono dagli Ordini pro-fessionali del nostro territorio. Anzi, la mia nuovacarica non mi impedirà di seguire da vicino, comeho sempre fatto, le vicende determinanti nuoviassestamenti sociali, economici, professionali deicomuni di questa provincia. In tutto questo gliordini professionali rivestono un ruolo importan-tissimo”.“Si parla di diritto alla protezione dei dati perso-

nali, perno dell’intera normativa sulla privacy, inun contesto storico in cui il patrimonio di ciascu-no di noi è tendenzialmente un patrimonio circo-lante, destinato quindi ad essere utilizzato da altrisoggetti per le finalità più varie - ha detto nel suointervento l’avv. Mario Ianulardo, ideatore dell’e-vento del 19 giugno -. Poiché oggi il trattamentodei dati avviene in massima parte con l’ausilio distrumenti elettronici, il legislatore ha avvertito l’e-sigenza di imporre l’adozione di sistemi di sicurez-za con lo scopo precipuo di ridurre al minimo irischi di distruzione, perdita anche accidentale, diaccesso non autorizzato o trattamento dei daticonsentito. Il decreto legislativo n. 196 del 2003,cosiddetto Codice Privacy, si base sulla creazionedi un sistema di tutela integrato, il cui organo dicontrollo è l’Autorità Garante che esercita i propripoteri tanto in via autonoma quanto coordinatacon i paradigmi di tutela giurisdizionale ed ammi-nistrativa. Il T.U. introduce un inasprimento dellesanzioni amministrative e di quelle penali. Infattisono previste sanzioni pecuniarie fino a 60 milaeuro ed addirittura pene detentive fino a due anni.Ritengo pertanto sia opportuno che gli studi lega-li si adeguino scrupolosamente alla normativa det-tata in materia dal T.U. anche ed innanzitutto acagione della natura particolarmente delicata deidati personali”.Riportiamo di seguito gli appunti di viaggio di duedei tre relatori che hanno gentilmente acconsenti-to alla pubblicazione dei loro interventi sullanostra rivista.

GAETANO COSTABILE.“Paradossalmente, lo scopo principale della mia

46 la pagina dei convegni giugno 2004

La Privacye il libero professionista:gli adempimenti previstidalla normativa.

La Paginadei Convegni

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Il Consiglio dell’Ordine, visto lo stato dei lavoried i tempi di realizzo della Cittadella Giudiziaria,sta valutando l’opportunità di ampliare la pro-pria sede. Ciò al fine di garantire la disponibilità di una salaavvocati ai professionisti che frequentano il

Tribunale di Nocera Inferiore oltre che a raziona-lizzare il più possibile gli spazi attualmente dipertinenza dell’Ordine. L’ing. Franco Cesareo èstato incaricato della realizzazione di un progettoda sottoporre all’attenzione della Commissionedi Manutenzione del Tribunale che ha provvedu-to, recentemente, ad approvarlo.La messa in opera di quanto previsto dal notoprofessionista per la sede dell’Ordine dipenderà,naturalmente, dall’analisi dei costi di realizzo chesaranno sottoposti, a breve, al vaglio del

Consiglio dell’Ordine.Ma andiamo ad analizzare nel dettaglio il graficorealizzato dal curatore del progetto.La sala avvocati andrebbe a crearsi attraverso, l’ab-battimento di una parete del corridoio internoattiguo alla segreteria dell’Ordine e la creazione diun muro divisorio all’interno dell’androne dalquale attualmente si accede alla sede dell’Ordine.L’entrata sarebbe, pertanto, dal corridoio esterno,dove attualmente c’è una finestra. Mentre tramiteun’altra parete divisoria posta nell’attuale corri-doio interno si andrebbe a creare una stanza di

rappresentanza da adibire a sede provvisoria dellaneonata Scuola di formazione forense“Fiorentino De Nicola” .L’ingresso agli uffici di segreteria dell’Ordine edella Scuola sarebbe, quindi, non più consentitodall’androne bensì dal solo corridoio interno -lato sezione fallimentare.Ma vediamo nel dettaglio quali saranno, nel casoin cui il Consiglio deliberi la realizzazione delprogetto, gli arredi ed i servizi messi a disposizio-ne dei colleghi che usufruiranno della sala avvo-

49 giugno 2004

Adempimenti identici sono pensati per tutti i tito-lari del trattamento in materia di modalità di tratta-mento e informativa (articoli 11-17), con qualcheulteriore “specificazione” per i soli enti pubblici(articoli 18-22): per gli enti pubblici (non econo-mici) vale, infatti, la regola generale secondo laquale “qualunque trattamento di dati personali da partedi soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimen-to delle funzioni istituzionali” e, in questi casi, non èprevisto il necessario previo consenso dell’interes-sato a tale trattamento. Regole particolari per pri-vati ed enti pubblici economici sono previste perl’acquisizione del consenso (articoli 23-27): consensoal trattamento che per privati ed enti pubblici eco-nomici non è necessario acquisire solo in casi spe-cifici previsti dalla legge (articolo 24). Mentre l’in-formativa da conferire oralmente o per iscrittorimane un adempimento sempre necessario pertutti!In verità, tutti questi adempimenti - già previsti inmaniera simile o identica dalla vecchia normativa(la nota legge 675/1996) - pongono relativamentepoche problematiche in merito alla loro concretaapplicazione (dubbi continuano ad esserci, soprat-tutto se si guardano le pesanti sanzioni previstedal legislatore in caso di violazioni… e guai se nonci fossero!), mentre le complicazioni più gravi sor-gono allorquando l’interprete prova a leggere conpiù attenzione il Titolo V e l’allegato b al Codice.Il DPS, in realtà, altro non è che un resoconto dellemisure di sicurezza adottate da chiunque (imprese,singoli ed istituzioni) sia titolare di un trattamen-to di dati personali altrui per evitare (o meglio perridurre al minimo il verificarsi di) qualsiasi tipo dievento dannoso o pericoloso a carico degli stessidati personali.In definitiva, il DPS serve a fotografare la politicaaziendale in tema di sicurezza dei dati personali e, unavolta redatto, esso deve essere custodito in unluogo preciso (e ovviamente sicuro!) per gli even-tuali possibili controlli. Nell’economia del Codice, per quanto collocatonell’allegato b (e, quindi, a corredo del Codice), ilDPS assume un ruolo fondamentale anche in virtùdel richiamo ad esso operato dall’articolo 34 e delquale più innanzi si dirà.

Uno sguardo alla normativa: tra vecchie e nuove dis-posizioni il quadro si complica.Abbiamo riferito che il problema principale èdomandarsi chi sia tenuto obbligatoriamente aredigere il DPS secondo le nuove disposizioni del

decreto legislativo n. 196/2003 (in vigore - comedetto - dal 1 gennaio 2004), il quale segna la conte-stuale abrogazione sia della legge n. 675/1996, siadel relativo regolamento tecnico D.P.R. n.318/1999. Sotto il vigore della vecchia normativa la dottrinapiù accreditata, in buona sostanza, effettuava deidistinguo tenendo in considerazione tre parametriprincipali: il tipo di dati trattati, gli strumenti concui si effettuava il trattamento e le finalità propriedel trattamento stesso. Sulla base dell’analisi della precedente normativa si giun-geva così a ritenere doverosa la redazione del DPS quan-do oggetto di trattamento fossero stati dati sensibili (ido-nei a rivelare origine razziale ed etnica, convinzio-ni religiose e filosofiche, opinioni politiche, ade-sione a partiti, sindacati, associazioni od organiz-zazioni a carattere religioso, filosofico, politico osindacale, nonché stato di salute e vita sessuale diun individuo) e/o giudiziari (idonei a rivelare i prov-vedimenti di cui all’articolo 686 c.p.p.), quando taleoperazione avvenisse con l’ausilio di strumenti elettroniciaccessibili mediante una rete di telecomunicazione dispo-nibile al pubblico e, infine, quando il trattamento nonfosse effettuato per fini esclusivamente personali. Venendo ora all’analisi della nuova normativa si ègià ricordato che occorre fare riferimento alle dis-posizioni contenute negli articoli 33 e ss. del Codice,nonché alle disposizioni di cui all’allegato b al Codicestesso.Espressamente il legislatore afferma che le misureindividuate dal Codice (definite minime) sono voltead assicurare un livello minimo di protezione dei dati per-sonali (articolo 33), cioè rappresentano la baseminima da cui partire per dotarsi di misure di sicu-rezza sempre migliori e più efficaci e per evitare diincorrere nelle sanzioni penali previste dall’artico-lo 169. Il Codice, peraltro, assume tre parametri generaliper garantire la sicurezza dei dati personali chevariano in relazione alle conoscenze acquisite in base alprogresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifichecaratteristiche del trattamento (articolo 31). Inoltre, illegislatore impone comunque l’adozione di “idoneee preventive (n.d.a. cioè antecedenti rispetto alleoperazioni di trattamento) misure di sicurezza” alfine di “ridurre al minimo (non vengono quindirichieste misure adottate al fine di “evitare” deltutto…anche perché risulterebbe impossibile!) irischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei datie di accesso non autorizzato o di trattamento non consen-tito o non conforme alle finalità della raccolta”.

48 la pagina dei convegni giugno 2004

Notiziedal Consiglio dell’Ordine

La sede dell’Ordinecambia volto.

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cati. Nella parte ricavata dall’utilizzo di parte del-l’androne vi sarà una sezione dedicata ad archiviodell’Ordine e, nella zona più grande, sarannosistemati postazioni per più operatori, dotate dipersonal computer e stampanti tramite i quali sipotrà accedere, attraverso una rete telematica, allebanche dati già disponibili presso la Bibliotecadell’Ordine. Il Consiglio valuterà in seguito l’op-

portunità di dotare questi personal computer diaccesso alla rete Internet. Nella parte ricavata dall’abbattimento della pare-te del corridoio interno attiguo alla sede consilia-re verranno sistemati tavoli da lavoro e scaffalatu-re. La segreteria dell’Ordine non subirà alcunavariazione di rilievo, se non nello spostamentodella porta di ingresso.

50 notizie dal consiglio dell’ordine giugno 2004

STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

STATISTICHE ISCRITTI PER SESSO (IN FORZA)

Ordinari Speciali Professori Stranieri Totali

TOTALE 880 13 5 0 898

CASSAZIONISTI 101 4 0 0 105

AVVOCATI 779 9 5 0 793

PRAT. SEMPLICI 222

PRAT. ABILITATI 283

TOTALE 505

CASSAZ. E AVVOCATI 898

PRAT. SEMPL. E ABILITATI 505

TOTALE ISCRITTI 1403

OrdinariM • F

SpecialiM • F

ProfessoriM • F

StranieriM • F

TotaliM • F

M • F M • F

CASSAZIONISTI 94 • 7 3 • 1 0 • 0 0 • 0 97 • 8

AVVOCATI 435 • 344 4 • 5 4 • 1 0 • 0 443 • 350

TOTALE 529 • 351 7 • 6 4 • 1 0 • 0 540 • 358

PRAT. SEMPLICI 101 • 121

PRAT. ABILITATI 108 • 175

TOTALE 209 • 296

CASSAZ. E AVVOCATI 540 • 358

PRAT. SEMPL. E ABILITATI 209 • 296

TOTALE ISCRITTI 749 • 654

statistiche aggiornate al 22•06•2004