Presentazione standard di PowerPoint · QUANDO SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ......

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Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia NASPI (Nuova ASPI) • ASPI - Mini Aspi (vecchia normativa) • Indennità di disoccupazione speciale edile • Indennità di mobilità • Indennità di mobilità in deroga DISOCCUPAZIONE SOSPENSIONE • Cassa integrazione guadagni ordinaria • Cassa integrazione guadagni straordinaria • Contratti di solidarietà • Cassa integrazione guadagni in deroga

Transcript of Presentazione standard di PowerPoint · QUANDO SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA ......

Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia

• NASPI (Nuova ASPI) • ASPI - Mini Aspi (vecchia normativa)

• Indennità di disoccupazione speciale edile • Indennità di mobilità • Indennità di mobilità in deroga

DISOCCUPAZIONE SOSPENSIONE

• Cassa integrazione guadagni ordinaria • Cassa integrazione guadagni straordinaria • Contratti di solidarietà • Cassa integrazione guadagni in deroga

Il sistema di ammortizzatori sociali in Italia

La Cassa integrazione ed i contratti di Solidarietà intervengono solo per le seguenti categorie di lavoratori: - Lavoratori settore industria, - Lavoratori di indotto, grande distribuzione

Aziende di tali settori con più di 15 dipendenti

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria:

Aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas cooperative di produzione e lavoro industrie boschive, forestali e del tabacco cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato) Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato imprese addette agli impianti elettrici e telefonici imprese addette all’armamento ferroviario.

QUANDO SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

Nei casi di sospensione o contrazione dell'attività produttiva per situazioni aziendali dovute a: - eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori; - situazioni temporanee di mercato; - intemperie stagionali; - cause diverse da quelle meteorologiche: - crisi di mercato; - mancanza di lavoro; - mancanza di commesse o di ordini; - mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali

dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro; - interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore; - incendio; - eventi naturali diversi dalle intemperie;

LAVORATORI INTERESSATI ALLA CASSA INTEGRAZIONE •Operai, intermedi, impiegati e quadri; •lavoratori assunti con C.F.L. (contratti di formazione lavoro, ora contratti di inserimento) o con C.d.S. (contratti di solidarietà), purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi; •lavoratori part-time; •lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.

LA DOMANDA DI CASSA INTEGRAZIONE La domanda deve essere presentata in via telematica al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga.

L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, presenta, in via telematica, all'Inps la richiesta per il conguaglio delle prestazioni concesse oppure di pagamento diretto (ai lavoratori) se disposto espressamente nel decreto.

QUANTO SPETTA Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali.

La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile rivalutabile annualmente dell’80% dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati (L. n. 427 del 13.8.80). L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere decurtata di un importo pari all’aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5,84%).

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO La CIG ordinaria di norma è sempre autorizzata con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro. Il pagamento diretto da parte dell’Inps ai lavoratori può essere autorizzato solamente in casi eccezionali, dietro espressa richiesta della ditta in gravi difficoltà economiche ovvero degli assicurati ai quali non è stata erogata la CIG regolarmente autorizzata dalla commissione provinciale.

Il pagamento a conguaglio Sulla base del provvedimento di concessione della CIGO sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore il trattamento economico di integrazione salariale. Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D". Il pagamento diretto Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle sedi, ove ritengano fondate le motivazioni addotte dall'azienda, possono autorizzare il pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps.

DURATA DELLA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA

sia per il settore industria che per il settore edile, il trattamento è corrisposto al massimo per 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane). In caso di proroga nel settore edile deve essere esperita la consultazione sindacale di cui all’art. 5 della L. 164/75. CAUSE DI DECADENZA Nel caso in cui il lavoratore, in concomitanza con la fruizione del trattamento di integrazione salariale, abbia la possibilità di prestare attività lavorativa, deve darne preventiva comunicazione all’Inps. In caso contrario perde il diritto alla prestazione per tutto il periodo della concessione.

FINANZIAMENTO DELLA CIG L’ art. 12 della legge n. 164/1975 prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento, con percentuali variabili a seconda della consistenza della manodopera occupata, con esclusione degli apprendisti, dei lavoratori assunti con C.F.L. (Contratti di Formazione e Lavoro, oggi contratti di inserimento) e con contratto di reinserimento (lavoratori in CIGS da oltre 24 mesi). Il contributo CIGO viene versato mensilmente dalla aziende in base ad una aliquota contributiva ed in base alla retribuzione media degli operai/impiegati e del numero dei dipendenti

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Il trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS) è una prestazione economica erogata dall'Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori al fine di fronteggiare le crisi dell’azienda o per consentire alla stessa di affrontare processi di ristrutturazione /riorganizzazione/ riconversione.

REQUISITI CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Per il lavoratore:

sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinataria della normativa CIGS almeno 90 giorni di anzianità di servizio presso l’azienda richiedente il trattamento. Per l'azienda:

aver occupato, mediamente, nel semestre precedente la richiesta l’intervento, più di 15 dipendenti. Nel computo sono compresi gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori a domicilio, i dirigenti.

A CHI SPETTA

Agli operai, impiegati, quadri, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro, lavoratori poligrafici e giornalisti, dipendenti da:

imprese industriali (comprese quelle edili ed affini);

imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, per i dipendenti a tempo indeterminato;

imprese artigiane il cui fatturato nel biennio precedente dipendeva per oltre il 50% da un solo committente destinatario di CIGS;

aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione le cui imprese committenti siano interessate da CIGS;

imprese appaltatrici di servizi di pulizia la cui impresa committente sia destinataria di CIGS;

imprese editrici di giornali quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale per le quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti;

e, dal 1° gennaio 2013 (art. 3, comma 1, L. 92/2012) spetta anche a:

imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti;

imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

imprese del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;

imprese del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti. Non spetta ai dirigenti, agli apprendisti, ai lavoratori a domicilio, agli autisti alle dipendenze del titolare di impresa.

LA DOMANDA La domanda deve essere presentata in via telematica al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. L'autorizzazione al trattamento è disposta con Decreto direttoriale della Direzione generale per le politiche attive e passive del lavoro. L'azienda, ottenuta l'autorizzazione, presenta, in via telematica, all'Inps la richiesta per il conguaglio delle prestazioni concesse oppure di pagamento diretto (ai lavoratori) se disposto espressamente nel decreto.

QUANDO SPETTA LA CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA Nei casi di: ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale crisi aziendale procedure concorsuali (fino al 31.12.2015 e solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione)

QUANTO SPETTA

Un'indennità pari all’80% della retribuzione che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. Per l’anno 2017 i massimali sono fissati in: € 971,71 lordi mensili per quei lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei di 13ͣ e delle altre eventuali mensilità aggiuntive è inferiore o pari a € 2.102,24 lordi mensili;

€ 1.167,91 lordi mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 2.102,24 lordi mensili.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

DURATA in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale: 24 mesi prorogabili due volte per 12 mesi con due provvedimenti distinti; in caso di crisi aziendale: al massimo 12 mesi prorogabili per ulteriori 12 mesi;

in caso di particolari procedure esecutive concorsuali: 12 mesi prorogabili per ulteriori 6 mesi.

I CONTRATTI DI SOLIDARIETA‘ Sono accordi stipulati tra l'azienda e le rappresentanze sindacali allo scopo di evitare licenziamenti o di favorire nuove assunzioni attraverso una riduzione dell'orario di lavoro. l contratto di solidarietà nasce come strumento atto a difendere l’occupazione, facendo in modo che il sacrificio imposto ai lavoratori, in seguito alla diminuzione dell'orario di lavoro, possa essere recuperato attraverso un rimborso di quote di retribuzione da parte dell’Inps. (60 – 80 %) Si distinguono in:

difensivi quando si prefiggono di evitare riduzioni di organico attraverso una diminuzione dell'orario di lavoro dei lavoratori

espansivi quando hanno lo scopo di incrementare l’occupazione aziendale attraverso una contestuale e programmata riduzione e variazione dell’orario di lavoro e della retribuzione

Nel caso di stipula dei contratti di solidarietà, la misura del trattamento di integrazione salariale, in media, è pari al 60 % della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario di lavoro.

Si sottolinea che, mentre le integrazioni salariali straordinarie (CIGS) consistono nell’80% della retribuzione persa nei limiti però dei c.d. massimali mensili, l’importo dell’integrazione salariale per contratto di solidarietà non è soggetto alla disciplina sull'importo massimo.

I contratti possono essere stipulati per un massimo di 24 mesi prorogabili per altri 24. Per i lavoratori occupati nelle aree del Mezzogiorno, fino a 36 mesi, prorogabili per altri 36.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA È un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese o lavoratori non destinatari della normativa sulla cassa integrazione guadagni. A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti, lavoratori con contratto di somministrazione e lavoranti a domicilio, dipendenti da aziende che operino in determinati settori produttivi o specifiche aree regionali, individuate in specifici accordi governativi.

DOMANDA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA Deve essere presentata dal datore di lavoro entro 20 giorni dalla sospensione dell’attività, corredata dal verbale di accordo sindacale e dall’elenco dei lavoratori interessati, alla Regione competente (o, solo per alcune Regioni, alla Direzione Regionale del Lavoro) che autorizza le richieste di CIG in deroga. Per il pagamento della prestazione al lavoratore, il datore di lavoro deve presentare la richiesta su modello IG/15 deroga (cod. SR100) per via telematica all'Inps, nel caso in cui l'ente autorizzatore non vi provveda direttamente. Inoltre, per il pagamento diretto al lavoratore deve essere presentato per via telematica il modello IG/Str/Aut (cod.41). I provvedimenti concessori sono trasmessi telematicamente all’Inps dalla Regione.

REQUISITI

I lavoratori devono:

avere un’anzianità lavorativa, presso la ditta richiedente il trattamento, di almeno 90 giorni alla data della richiesta. Nel computo sono comprese anche eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:

non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; il lavoratore operi in regime di monocommittenza; il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo a più di un anno solare).

aver reso, presso il Centro per l’impiego, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. Il datore di lavoro deve raccogliere i modelli DID, di dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (cod. SR105), compilati dai lavoratori e conservarli presso di sé.

QUANTO SPETTA Un'indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale e comunque non oltre le 40 ore settimanali. L’importo della prestazione non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

ASPI

Assicurazione Sociale per l'Impiego - legge 92/2012, art.2. (in vigore fino al 30/04/2015)

● L'Aspi è un sistema assicurativo finanziato dai datori di lavoro che proteggeva i lavoratori dal rischio di perdita dell'occupazione. ● Entrata in vigore dall'1/1/2013, ha sostituito la Disoccupazione Ordinaria, la Requisiti Ridotti, la Mobilità Ordinaria (dall'1/1/2017).

Beneficiari dell’ASPI ● Tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della PA e i lavoratori agricoli (per i quali rimane in vigore la Disoccupazione Agricola).

● A differenza della Disoccupazione Ordinaria, possono beneficiare dell'Aspi, anche gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperativa.

ASPI: i requisiti

● Essere in stato di disoccupazione involontaria, ossia la condizione nella quale un soggetto privo di lavoro, sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa.

● Avere due anni di assicurazione contro la disoccupazione e un anno contribuzione da lavoro dipendente nel biennio antecedente la data di cessazione del rapporto lavorativo.

Anzianità contributiva

● Ossia, devono essere trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione. Tale requisito NON viene soddisfatto, se il lavoratore sino al 31/12/2012 aveva versato esclusivamente come socio lavoratore di cooperativa DPR 602/1970 o come apprendista.

● Per tali figure, l'assicurazione decorre dall'1/1/2013, giorno di entrata in vigore della normativa Aspi. Pertanto, potranno beneficiare dell'Aspi solamente dal 1/1/2015.

ASPI in caso di Dimissioni

Le dimissioni volontarie sono causa ostativa alla percezione dell'Aspi, eccezion fatta per:

●Dimissioni per giusta causa;

●Dimissioni delle lavoratrici in maternità entro l'anno di vita

del nascituro;

●Risoluzione consensuale secondo l'art. 7, legge 604/1966

sostituito dall'art. 1, co. 40, legge 92/2012 (Riforma Monti-

Fornero).

La durata dell’ASPI

La durata dell'ASpI era variabile in base all'età anagrafica posseduta all'atto della perdita del posto di lavoro:

2014 - 8 mesi fino a 49 anni di età. - 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età. - 14 mesi dai 55 anni di età. 2015 - 10 mesi fino a 49 anni di età. - 12 mesi dai 50 anni ai 54 di età. - 16 mesi dai 55 anni di età. 2016 - 12 mesi fino a 54 anni di età. - 18 mesi dai 55 anni di età.

QUANTO SPETTA

Spetta il 75% della retribuzione mensile media del biennio fino a 1.192,98 €, più il 25% dell'eccedenza, fino ad un importo mensile massimo spettante di 1.165,58 € (anno 2014).

Riduzione del 15% dopo 6 mesi.

Ulteriore riduzione del 15% dopo un anno.

Sugli importi Aspi non c'è nessun prelievo contributivo.

ENTRO QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata entro 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento. Il termine di due mesi decorre dalla data d'inizio del periodo indennizzabile, così individuato:

● 8°giorno successivo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

● Data di definizione della vertenza sindacale;

● Data riacquisto capacità lavorativa (in caso di malattia);

● 8°giorno dalla data di fine del periodo di maternità;

● 8°giorno dalla data di fine periodo di preavviso;

● 38°giorno dalla data di licenziamento per giusta causa.

ASPI – Contribuzione Figurativa

I periodi di percezione dell'Aspi sono coperti da contribuzione figurativa sulla base delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dell'ultimo biennio. Tale contribuzione è valida per il diritto e la misura dei trattamenti pensionistici.

La Mini ASPI

L'indennità Mini AspI ha assorbito dall'1/1/2013, l'indennità di Disoccupazione con Requisiti Ridotti ed è stata in vigore fino al 30/04/2015 poiché è stata inglobata nella NASPI.

● La Mini AspI spettava ai lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione involontaria che, non avendo i requisiti per l'ASpI, possono far valere almeno 13 settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'anno antecedente la cessazione del rapporto lavorativo.

● Non è pertanto necessario il biennio di assicurazione.

Mini ASPI: beneficiari e durata

Per quanto concerne i beneficiari, l'importo, le cessazioni per dimissioni, il termine di presentazione della domanda e la penalizzazione economica ai fini pensionistici sono valide le stesse regole dell'Aspi.

La durata, invece, differisce dall'ASpI: l'indennità Mini AspI viene concessa in relazione alla metà delle settimane di contribuzione da lavoro dipendente nell'ultimo anno antecedente la data di perdita del posto di lavoro.

ASPI e Mini ASPI – Liquidazione in un'unica soluzione

In via sperimentale, per gli anni 2013, 2014 e 2015, è prevista la possibilità di ottenere, tramite domanda all'Inps, l'indennità Aspi in un'unica soluzione per i lavoratori che intendono:

●Intraprendere un'attività in forma autonoma;

●Associarsi in cooperativa;

●Intraprendere un'attività di collaborazione a progetto con committente diverso dal datore di lavoro con il quale è cessato il rapporto di lavoro subordinato.

ASPI e Mini ASPI – Modello ASPI Com

Nonostante le sospensioni/riattivazioni debbano avvenire d'ufficio, è consigliabile utilizzare il Modello ASPI COM, questo modello è utile per inoltrare le comunicazioni all'Inps. Oltre ai casi sopracitati, il modello deve essere utilizzato per comunicare:

●Inizio attività in forma autonoma; ●Inizio/fine del congedo di maternità; ●Espatrio del percettore del sussidio Aspi/Mini Aspi; ●Periodi di ricoveri ospedalieri.

I nuovi Ammortizzatori Sociali:

NASPI (Nuova ASPI) – ASDI – DisColl

La Riforma degli ammortizzatori Sociali

In Applicazione della Job Act

In attuazione del cosiddetto Jobs Act (la legge delega di Riforma del Lavoro), il Consiglio dei Ministri ha approvato il 24 dicembre 2014 un decreto relativo alla riforma degli ammortizzatori sociali, che introduce importanti novità in tema di trattamenti di disoccupazione: - L’assicurazione per l’impiego (finora ASPI - Assicurazione Sociale Per l’Impiego) introdotta dalla Legge Fornero dell’estate 2012, dal primo maggio 2015 si chiamerà ora NASPI (Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) - Per i collaboratori coordinati e continuativi arriva, in sostituzione della cosiddetta «Una tantum», un’indennità di disoccupazione chiamata DIS-COLL.

I nuovi ammortizzatori si rivolgono a una platea più ampia di lavoratori, e sostituiscono ASPI e mini-ASPI, e si applicano ai lavoratori dipendenti

dal 1° maggio 2015 e ai Co.Co.Pro dal 1° gennaio 2015.

I destinatari della Naspi:

• i dipendenti privati a tempo indeterminato

• i dipendenti privati a termine

• i dipendenti pubblici assunti a termine.

Requisiti

La NASPI spetterà ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente l'occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- stato di disoccupazione involontaria;

- almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la disoccupazione;

- Almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi

precedenti l'inizio della disoccupazione.

La NASPI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno

rassegnato le dimissioni per giusta causa:

• mancato pagamento della retribuzione;

• aver subito molestie sessuali nel luogo di lavoro;

• modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

• Mobbing;

• Dimissioni della madre lavoratrice entro 1 anno di vita del bambino

La NASPI spetta anche nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della (legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 92 del 2012)

L'importo della Prestazione

Diversamente da quanto accadeva con la ASPI e Mini ASPI, l'importo della NASPI sarà rapportato alla retribuzione imponibile previdenziale (quella, cioè, su cui sono stati versati i contributi) degli ultimi quattro anni.

L’importo è pari a tale retribuzione divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33 (media delle settimane in un mese).

Calcolo dell’Importo

L’importo complessivo viene dapprima diviso per il numero totale delle settimane di contribuzione e poi moltiplicato per il coefficiente 4,33 (media delle settimane in un mese)

Retribuzione complessiva (95.000)/settimane lavorate (182) = € 522 retr. Settimanale media

€. 522 € x 4,33 = € 2.260 (imponibile utile per determinare l’importo della prestazione)

L’importo dell’indennità risulta pari a:

• 75% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali, la se retribuzione mensile è pari o inferiore a € 1.195 €. (dato valido per il 2016 da rivalutare annualmente)

• 75% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali (fino a € 1.195) + 25% del differenziale tra la retribuzione imponibile mensile ed il predetto importo, se retribuzione mensile superiore a

€ 1.195 (anno 2016)

Utilizzando i dati dell’esempio precedente Retribuzione media = 2.260 € 2.260 € – 1.195€ = 1.065 € ( differenziale tra le due retribuzioni) 1.065 € X 25% = 266,25 € (quota da aggiungere al minimale) Retribuzione da prendere a riferimento: 1.195 € + 266,25 € = 1.461,25 €

L’importo dell’assegno darà pari al 75% di 1.461,25 € Vale a dire 1.095 €

L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare

1.300 € mensili (dato per il 2016 da rivalutare),

corrispondente a una retribuzione media mensile

imponibile previdenziale di 3.349 €.

Dal quarto mese, l'indennità è ridotta del 3% al mese.

La durata della Prestazione NASPI:

La NASPI non avrà durata prefissata né collegata all’età.

• Spetta per un numero di settimane pari alla metà di quelle di contribuzione accreditate al lavoratore negli ultimi quattro anni.

• Durata massima = 24 mesi

Contribuzione Figurativa:

La contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all’art. 4, comma 1 (retribuzione

media mensile di riferimento).

La domanda Per conseguire la NASPI è necessario presentare domanda all'INPS entro:

• 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il termine dei 68 gg ha carattere di decadenza dal diritto

• La domanda va inoltrata in via esclusivamente telematica

• La NASPI spetta dal primo giorno successivo alla domanda ed in ogni caso non prima dell’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro

• Eventuali periodi di malattia sono considerati neutri ai fini del conteggio dei 68 giorni

Condizioni per poter usufruire della NASPI

• Permanenza dello stato di disoccupazione

• Partecipazione del disoccupato a iniziative di attivazione lavorativa o di riqualificazione professionale anche se si rimanda ad un decreto ministeriale la regolazione di questo vincolo e delle relative sanzioni.

Incentivi all’autoimprenditorialità

Se l’avente diritto alla NASPI intraprende un’attività:

• di lavoro autonomo

• un’attività in forma di impresa individuale

• o per associarsi in cooperativa

può richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo

Incentivi all’autoimprenditorialità

• L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa né all’Assegno per il Nucleo Familiare.

• Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all'INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività autonoma o dell'associazione in cooperativa.

• Se il lavoratore, aderendo a una cooperativa, instaura un rapporto di lavoro subordinato (socio lavoratore) , l’importo della prestazione anticipata compete alla cooperativa.

• Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta.

Decadenza della NASPI

Il lavoratore decade dalla fruizione della NASPI nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni previste; c) inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10; d) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; e) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASPI; f) violazione delle regole di condizionalità (non partecipazione a corsi di reinserimento)

Trattamento di disoccupazione ASDI Spetta ai lavoratori che quando finiscono la NASPI non hanno ancora trovato lavoro e si trovano in una condizione economica di bisogno (misurata attraverso l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente), hanno diritto a un ulteriore sussidio, ASDI (assegno di disoccupazione), in via sperimentale per l’anno 2015. Questo sostegno è riconosciuto prioritariamente ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e a coloro che sono in età vicina al pensionamento. Sarà valutata, in seguito, l’estensione della misura.

Trattamento di disoccupazione ASDI DURATA Il sussidio dura al massimo sei mesi: IMPORTO è pari al 75% dell’ultima NASPI percepita; viene aumentata a seconda dei carichi familiari. CUMULABILITA’ Il sussidio è cumulabile con redditi da lavoro, in base a criteri e massimali che verranno stabiliti con apposito decreto attuativo, ed è previsto che vada accompagnato da un progetto personalizzato di reinserimento nel lavoro.

DIS-COLL Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto. In via sperimentale per il 2015, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, con approvazione di anno in anno oggi fino al 30/06/2017 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. Sostituisce l’ UNA TANTUM.

I richiedenti la DIS-COLL devono possedere contemporaneamente i seguenti Requisiti: - siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;

- almeno tre mesi di contribuzione nell’anno precedente la perdita del lavoro e - almeno 1 mese (o un contratto di almeno un mese) nell’anno in cui si verifica l’evento

DIS COLL – MINIMALE CONTRIBUTIVO

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

IMPORTO DELLA DIS-COLL L’importo dell’indennità risulta pari a: - 75% del redito medio mensile ai fini previdenziali, se il reddito mensile mensile è pari o inferiore a € 1.195 €. (dato da rivalutare annualmente) - 75% del reddito medio mensile ai fini previdenziali (fino a € 1.195) + 25% del differenziale tra il redito medio mensile ed il predetto importo, se il reddito mensile è superiore a € 1.195 (da rivalutare di anno in anno)

IMPORTO DELLA DIS-COLL Limiti - L'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare 1.300 € mensili (dato del

2017), corrispondente ad un reddito medio mensile imponibile previdenziale di 3.349 €. - Dal quartodi fruizione l'indennità è ridotta del 3% al mese. L’indennità mensile non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di euro 1300 nel 2017, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

DIS-COLL Durata - E’ corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di

contribuzione presenti nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

- Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

- La DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Contribuzione figurativa Non è previsto l’accredito della contribuzione figurativa per i periodi di percezione della DIS-COLL

DIS-COLL La domanda - Per conseguire la DIS-COLL è necessario presentare domanda all'INPS entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. - Il termine dei 68 gg ha carattere di decadenza dal diritto

- La domanda va inoltrata in via esclusivamente telematica

- La DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla domanda ed in ogni caso

non prima dell’ottavo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro

Condizioni per poter fruire della DIS-COLL: Stato di Disoccupazione

DIS-COLL Nuova occupazione - La DIS-COLL è sospesa d'ufficio, fino ad un massimo di cinque giorni;

- Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore a cinque giorni l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa. - Nei casi di sospensione, i periodi di contribuzione legati al nuovo rapporto di

lavoro possono essere fatti valere ai fini di un nuovo trattamento nell’ambito dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego.

DIS-COLL Compatibilità con lavoro autonomo Il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un’attività lavorativa autonoma, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione: 8.000 € annui per lavoro subordinato 4.800 € e se lavoratore autonomo deve informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne.

LA MOBILITA’

È un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un' indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro (iscrizione nelle liste di Mobilita’)

In Vigore fino al 31/12/2016

A CHI SPETTA

L'indennità spetta ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro:

• licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste;

• Lavoratori in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro;

• che erano stati assunti a tempo indeterminato da:

– imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

– imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;

– cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;

– imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:

• esaurimento della cassa integrazione straordinaria;

• riduzione di personale;

• trasformazione dell'attività aziendale;

• ristrutturazione dell'azienda;

• cessazione di attività aziendale

QUANDO SPETTA

In caso di licenziamento per:

• esaurimento della cassa integrazione straordinaria;

• riduzione di personale;

• trasformazione dell'attività aziendale;

• ristrutturazione dell'azienda;

• cessazione di attività aziendale

LA DOMANDA

La domanda di indennità di mobilità ordinaria può essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il 68° giorno dal licenziamento:

• WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;

• Contact Center integrato – n. 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;

• Patronati/Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi

IL PAGAMENTO

L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps, con una delle seguenti modalità a scelta dell'interessato:

• tramite bonifico bancario o postale. Devono essere indicati anche gli estremi dell'IBAN

• allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale o localizzato per CAP

QUANTO SPETTA

Spetta nella misura dell'80% della retribuzione teorica lorda spettante, Per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, detratta una aliquota contributiva del 5.84%. Dal 13° mese è pari all'80% dell'importo lordo corrisposto nel primo anno.

L'importo dell'indennità non può mai essere superiore all'importo della retribuzione percepita durante il rapporto di lavoro.

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

PER QUANTO SPETTA

• L'indennità di mobilità varia in relazione all'età del lavoratore al momento del licenziamento e all'area geografica in cui è ubicata l'azienda.

L' indennità di mobilità non può essere, di regola, superiore all'anzianità lavorativa maturata presso l'azienda che ha effettuato il licenziamento.

MOBILITÀ ANTICIPATA

Ha lo scopo di aiutare economicamente il lavoratore in mobilità che decide di iniziare un'attività autonoma o imprenditoriale.

La domanda va presentata entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

L'importo dell'anticipazione è pari all'intera indennità di mobilità spettante decurtata delle mensilità già percepite, escluso l'ANF.

Il lavoratore che si rioccupa come dipendente - pubblico o privato nei 24 mesi successivi alla data di erogazione dell'anticipo, è tenuto a restituire la somma percepita. Il lavoratore è tenuto a dare comunicazione scritta all' INPS entro 10 giorni dall'avvenuta assunzione.

LA MOBILITÀ IN DEROGA Normativa vigente

E' un'indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione.

Possono beneficiarne:

I lavoratori licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità;

I lavoratori che hanno fruito della mobilità ordinaria e per i quali, sulla base di accordi regionali, è prevista una proroga del trattamento.

A CHI SPETTA

A tutti i lavoratori subordinati, compresi apprendisti e lavoratori con contratto di somministrazione.

DOMANDA

La domanda deve essere presentata, tramite modello DS21 – COD.SR05, presso la struttura Inps territorialmente competente, in relazione alla residenza o al domicilio del lavoratore

REQUISITI

12 mesi di anzianità aziendale (alla data di licenziamento) presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, comprese ferie, festività e infortunio. Nel computo sono comprese eventuali mensilità accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata a condizione che:

– non si tratti di redditi derivanti da arti e professioni; – il lavoratore operi in regime di monocommittenza; – il reddito conseguito sia superiore a € 5.000 (anche se relativo

a più di un anno solare);

Aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perde il diritto a qualsiasi prestazione.

QUANDO SPETTA • Esclusivamente a seguito di licenziamento. QUANTO SPETTA • Un'indennità pari all'80% della retribuzione teorica lorda

spettante. L'importo non può superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. La somma complessiva da erogare deve essere, inoltre, decurtata di un importo pari all'aliquota contributiva prevista a carico degli apprendisti (5.84%).

Sulla prestazione compete l'assegno al nucleo familiare.

DURATA • La durata è fissata dai singoli accordi territoriali.