Presentazione di PowerPoint - giuseppeveronese.it - ASL - SLIDE... · formazione interni o esterni...

45
Alternanza scuola lavoro A.S. 2017-2018 1 I.I.S. “G. Veronese” – Chioggia (Ve) Docente Prof. Mirco Crepaldi Cenni di Diritto del Lavoro e principali contratti di lavoro

Transcript of Presentazione di PowerPoint - giuseppeveronese.it - ASL - SLIDE... · formazione interni o esterni...

Alternanza scuola lavoro

A.S. 2017-2018

1

I.I.S. “G. Veronese” –

Chioggia (Ve) Docente

Prof. Mirco Crepaldi

Cenni di Diritto del Lavoro e

principali contratti di lavoro

Il diritto del lavoro

2

lavoro ilsi definisce

complesso

diritto del

delle norme che

regolano il rapporto di lavoro

Le fonti del diritto dellavoro

3

➢ La Costituzione

➢ Articoli 1, 4, 35-40

➢ Il codice civile

➢ in particolare il libro quinto, intitolato Del Lavoro, articoli 2060-2134

➢ I regolamenti comunitari

➢ Le leggi speciali

➢ I contratti collettivi di lavoro

La Costituzione

4

art. 35: lo Stato tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, curando la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori

art. 36: il lavoratore ha diritto di percepire una retribuzione propozionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa

art. 37: tutela per il lavoro della donna e del minore

La Costituzione

5

art. 38: sistema di assistenza eprevidenza sociale

art. 39: diritto di libertà sindacale

art. 40: diritto di sciopero, nell'ambitodelle leggi che lo regolano

Le leggi speciali

6

➢ Legge n. 25/1955 apprendistato

➢ Legge n. 604/1966 licenziamenti individuali

➢ Legge n. 977/1967 lavoro minorile

➢ Legge n. 300/1970 statuto dei lavoratori

➢ Legge n. 1204/1971 lavoratrici madri

➢ Legge n. 903/1977 parità di trattamento

➢ Legge n. 626/1994 sicurezza

➢ Legge n. 196/1997 promozione

dell’occupazione

➢ legge n. 30/2003 (cd. Legge Biagi) e successivi

d.lgv. n. 251/2004 e legge n. 247/2007

Contrattazionecollettiva

7

➢ Contratti nazionali

➢ Contratti integrativi aziendali

Il contratto di lavoro

8

➢ Individuale: viene stipulato fra il singolo

lavoratore e il datore di lavoro

➢ Collettivo: viene stipulato fra le

associazioni sindacali dei lavoratori e

quelle dei datori di lavoro

Il rapporto di lavoro

9

➢ E’ lavoro subordinato quello prestato alle

dipendenze e sotto la direzione

dell’imprenditore (art. 2094 c.c.)

➢ E' lavoro autonomo quello prestato da una

persona in modo autonomo, senza vincoli di

subordinazione (e a proprio rischio) nei

confronti del committente (art. 2222 c.c.) o

quello prestato nell'esercizio delle cosiddette

professioni intellettuali (art. 2229 c.c.)

Elementi del rapporto dilavoro subordinato

10

➢ la prestazione

➢ l'inserimento del lavoratore

nell'organizzazione dell'impresa

➢ la subordinazione del lavoratore al

datore di lavoro

➢ il corrispettivo (retribuzione)

Diritti del lavoratore

11

➢ retribuzione

➢ conservazione del posto di lavoro

➢ riposo settimanale e ferie annuali

➢ limiti alla durata della giornata lavorativa

➢ altri diritti contrattuali

Doveri del lavoratore

12

➢ diligenza nello svolgimento della

propria prestazione

➢ osservanza delle disposizioni

impartite dall'imprenditore

➢ fedeltà

Obblighi del datore dilavoro

13

➢ Corrispondere la retribuzione e il TFR

➢ Tutelare l’integrità fisica e morale e la

sicurezza sul luogo di lavoro

➢ Garantire la tutela assicurativa e

previdenziale

➢ Rispettare la libertà sindacale

Poteri del datore dilavoro

14

➢ Potere direttivo

➢ Poteri di vigilanza e controllo

(con i limiti stabiliti dalla l. 300/1970)

➢ Potere disciplinare

(art.2106 c.c. e art. 7 l. 300/1970)

I CONTRATTI DI LAVOROSUBORDINATI IN PILLOLE

15

Collocamento:

Centro per l’impiego

16

Il sistema di collocamento è un insieme di regole, istituti ed organi che disciplinano l’incontro tra la domanda

e l’offerta di lavoro

Agenzie per il lavoro

17

Le “agenzie per il lavoro” si affiancano ai “Centri per l’impiego” e devono

essere autorizzate dal Ministero del Lavoro

(Es. Umana)

Tipologie di contratto

18

1) Contratto di lavoro a tempo

indeterminato;

2) Contratto di lavoro a tempo

determinato;

3) Contratto di lavoro intermittente o

a chiamata;

4) Contratto di apprendistato;

5) Le prestazioni occasionali;

19

➢Contratto a tempo Indeterminato(può essere a tempo pieno o a tempo

parziale – cd. part-time)

▪ È il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a favore del datore di lavoro, a tempo indeterminato, cioè senza vincolo di durata.

20

➢deve essere redatto in forma scritta➢È possibile che il contratto sia

preceduto da un periodo di prova, che serve ad entrambe le parti per valutare la convenienza del rapporto di lavoro, e la relativa durata sono normalmente stabiliti dai diversi contratti collettivi. Il lavoratore ha diritto anche nel periodo di prova di percepire la retribuzione prevista dal contratto.

Contratto part time

21

prevede:

➢ la riduzione quantitativa delle ore di lavoro (e, conseguentemente, della retribuzione)

➢ è accessibile a tutti i lavoratori subordinati, compresi i titolari di contratto a termine eapprendistato

➢ può essere:

▪ Orizzontale (ore 4 dal lun. al sab.)

▪ Verticale ( ore 8 per 3 giorni a settimana)

Contratto a tempo Determinato ( o

a termine)

22

➢E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione lavorativa, per una durata massima di 36 mesi.

23

➢Qualora il limite dei trentasei mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

24

può essere utilizzato:

➢ per lavori stagionali

➢ per sostituire lavoratori assenti

➢ per lavori di carattere straordinario o occasionali

➢ per lavorazioni a fasi successive

➢ per i dirigenti d’azienda

➢ per i lavoratori del settore agricoltura

➢ per i lavoratori del commercio e del

turismo

CONTRATTO DI APPRENDISTATO( D.Lgs. 81/2015 art. 41 )

DEFINIZIONE : e' un contratto a causa mista, lavoro e formazione.(sino al conseguimento di una qualifica).

Solitamente e' il primo tipo di lavoro subordinato che vieneproposto ad un giovane che non ha esperienza per il bassocosto contributivo a carico della ditta.

La durata di questo contratto non può essere inferiore a 6 mesi enon può superare i 36 mesi per tutti i settori , ad eccezioneper le imprese artigiane per le quali e' ancora possibile, datal'elevata specializzazione richiesta per molte di queste attivitàdel settore, sottoscrivere contratti di apprendistato delladurata di 5 anni .

25

26

➢è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto.

APPRENDISTATO ED OBBLIGO DI FORMAZIONE

• Durante il periodo di apprendistato l’azienda deve individuare un tutor che seguirà l’apprendista nel suo percorso e che registrerà la formazione effettuata

• L’apprendista è obbligato a frequentare corsi di formazione interni o esterni all’azienda dove sta lavorando, eventualmente organizzati dalle Regioni. Il numero delle ore dei corsi varia al variare del titolo di studio posseduto ( laurea 40 ore - diploma 80 ore - licenza media inferiore 120 nel triennio )

27

28

➢ Ci sono tre tipi di apprendistato:- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore- Apprendistato professionalizzante- Apprendistato di alta formazione e ricerca

TIPI DI CONTRATTO DI APPRENDISTATO

PER L’ISTRUZIONE SECONDARIA

ETA’ 15 -25 ANNI

PROFESSIONALIZZANTE ( IL PIU’ DIFFUSO) ETA’ 18 – 29 ANNIO 17 SE IN POSSESSO DI QUALICA PROFESSIONALE

DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA ETA’ 19- 29 ANNI

FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO RICONOSCIUTO NELL’ORDINAMENTO SCOLASTICO

VOLTO AL RAGGIUNGIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE AI FINI CONTRATTUALI

PER CONSEGUIMENTO DI TITOLI UNIVERSITARI E DI ALTA FORMAZIONE COMPRESI DOTTORATI RICERCA

29

Contratto Intermittente o a chiamata

• Con questo contratto non si ha un orario fisso, non si sa a priori quando e per quanto si verrà chiamati

Il lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo in periodi predeterminati nell’arco della settimana o mese o anno e percepisce una retribuzione in proporzione alla quantità di ore prestate.

30

Contratto Intermittente o a chiamata

Elemento caratteristico è la flessibilità sia per il datore che il lavoratore che può scegliere di non vincolarsi a rispondere sempre positivamente alle chiamate.

31

QUANDO SI PUO’ RICORRERE AL LAVORO A CHIAMATA

• Per lo svolgimento di prestazioni a carattere discontinuo o intermittente individuate dei singoli C.C.N.L.

(es: commessa, barista, cameriere, pizzaiolo, baby sitter)

• Per qualunque attività se il lavoratore ha meno di 24 anni o più di 55

32

LE NUOVE PRESTAZIONI OCCASIONALI( EX VOUCHER – LAVORO ACCESSORIO)

33

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dall’art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 di conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 , una nuova fattispecie contrattuale destinata a coprire, almeno in parte , il vuoto lasciato dell’abrogazione del lavoro accessorio a seguito del decreto legge 17 marzo 2017 (voucher)

Le nuove prestazioni di lavoro occasionale sono distinte secondo la modalità di utilizzo e si individuano due tipologie:

1. Il Libretto di famiglia, riservato alle persone fisiche ( privati cittadini)

2. Il contratto di prestazione occasionale ( riservato a tutti gli altri utilizzatori)

Con i seguenti limiti economici per entrambe le tipologie riferiti ad anno civile:- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 34

IL LIBRETTO DI FAMIGLIA

A CHI E’ RIVOLTO? Il libretto famiglia è rivolto alle

persone fisiche che non esercitano attività

professionale o d’impresa.

CHI PUO’ ESSERE PRESTATORE (LAVORATORE)?

- I titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

- I giovani con meno di venticinque anni di età, se

regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un

istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero

a un ciclo di studi presso l’università;

- Le persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

- I percettori di prestazioni integrative del salario

(reddito di inclusione)

35

LE ATTIVITA’CHE POSSONO RIENTRARE NEL LIBRETTO DI FAMIGLIA:

Le attività che l’utilizzatore può remunerare tramite il

libretto famiglia sono tassativamente indicate dalla

legge e consistono in:

- piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di

giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone

anziane, ammalate o con disabilità;

- insegnamento privato supplementare.

36

IL VALORE DELLA PRESTAZIONE DEL LIBRETTO DI FAMIGLIA

Il libretto famiglia, un libretto nominativo prefinanziato è

composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è

fissato in 10 euro, importo finalizzato a compensare attività

lavorative di durata non superiore a un’ora. Il libretto famiglia

può essere acquistato mediante versamenti tramite F24

modello Elide, con causale LIFA, oppure tramite il «Portale dei pagamenti del sito Inps»

Del valore nominale di 10 euro di ogni titolo di pagamento, 8 euro

costituiscono il compenso del prestatore, 1,65 euro vengono

accantonati per la contribuzione Inps IVS alla Gestione Separata,

0,25 euro per il premio assicurativo INAIL, e 0,10 euro per il

finanziamento degli oneri gestionali.

37

Quali procedure si devono porre in essere per attivare il libretto di famiglia ?

Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il

prestatore devono accedere e registrarsi alla

piattaforma Inps tramite il servizio online dedicato.

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei

dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere

svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori,

anche tramite Contact center, dai patronati (legge 30

marzo 2001, n. 152) e dagli intermediari (legge 11

gennaio 1979, n. 12) muniti di apposita delega

(messaggio 31 luglio 2017, n. 3177).

38

L’utilizzatore è tenuto a comunicare, al termine della prestazione lavorativa e non oltre il terzo giorno del mese successivo allo svolgimento della prestazione stessa:

i dati identificativi del prestatore;il compenso pattuito;il luogo di svolgimento della prestazione;la durata;l’ambito di svolgimento;altre informazioni per la gestione del rapporto.Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS.L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i compensi pattuiti a seconda della modalità prescelta dal prestatore all’atto della registrazione

39

Il contratto di prestazione occasionale(riservato a tutti gli altri utilizzatori non rientranti nell’ambito del libretto di famiglia)

A chi è rivolto ?

Il contratto di prestazioni occasionali è rivolto a

professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori,

associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata,

pubbliche amministrazioni. Sono quindi compresi, a

titolo esemplificativo, tutti i datori di lavoro

con non più di cinque dipendenti a tempo

indeterminato, le ONLUS e le associazioni40

CHI PUO’ ESSERE PRESTATORE (LAVORATORE)?

I titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; I giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;Le persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;I percettori di prestazioni integrative del salario, di Reddito di Inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di Sostegno all’Inclusione Attiva attualmente vigente e destinata a essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

41

ATTIVITA’ESCLUSE DALLA NUOVA PRESTAZIONE OCCASIONALE:

Le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività

lavorative rese dai soggetti a rischio di esclusione sociale elencati

nel comma 8, art. 54 bis, legge 21 giugno 2017, n. 96 purché non

iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori

agricoli;

Le imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese

esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale

lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

Le imprese operanti nell’ambito dell’esecuzione di appalti di

opere o servizi.

Tutte le imprese con più di 5 dipendenti a tempo

indeterminato42

IL VALORE DELLA PRESTAZIONE

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro netti , pari al corrispettivo di quattro ore lavorative. Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti ma non può mai essere inferiore a 9 euro netti l’ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.Al compenso spettante al prestatore si applicano alcuni oneri a carico dell’utilizzatore ossia : la contribuzione alla Gestione Separata, nella misura del 33%; l’assicurazione INAIL, nella misura del 3,5%;Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore è trattenuto dall’INPS l’onere di gestione nella misura dell’1%

Pertanto il costo minimo di un’ora di prestazione occasionale per l’utilizzatore ( datore di lavoro) è pari ad euro 12,41 ( compenso netto + contributi + 1% oneri)

43

Quali adempimenti si devono attuare per attivare la prestazione occasionale?Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, l’utilizzatore almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione deve comunicare, tramite il servizio online Inps dedicato:

i dati identificativi del prestatore; il compenso pattuito;il luogo di svolgimento della prestazione;la durata;la tipologia;il settore dell’attività lavorativa;altre informazioni per la gestione del rapporto.Nel caso in cui l’utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere.Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell’utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa (o della revoca) tramite mail, SMS.

44

Come avviene il pagamento?

L’INPS, entro il 15 del mese successivo a quello in

cui la prestazione si è svolta, eroga direttamente i

compensi pattuiti a seconda della modalità

prescelta dal prestatore-lavoratore all’atto della

registrazione (accredito in c/c o bonifico bancario

pagabile presso gli uffici postali)

Mediante piattaforma informatica l’Inps provvede

all’accredito dei contributi al lavoratore-prestatore e

a trasferire all’Inail i premi dovuti a titolo di

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

45