Presentazione citta metropolitana

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Istituzione delle città metropolitane e riordino delle Province Art. 18 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni nella L. 135/2012 1 Bari, 12 ottobre 2012 Presentazione a cura dell’Assessorato alla Città metropolitana del Comune di Bari

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Presentazione delle caratteristiche della città metropolitana di Bari

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Istituzione delle città metropolitane e riordino delle Province

Art. 18 D.L. 95/2012

convertito con modificazioni

nella L. 135/2012

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Bari, 12 ottobre 2012

Presentazione a cura dell’Assessorato alla Città metropolitana del Comune di Bari

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Ratio della disposizione normativa

L’ istituzione della Città metropolitana, così come il riordino delle Province atteso da decenni, sono inseriti in una legge di «revisione della spesa» (D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012), che risponde alla ratio di contribuire, anche attraverso la riforma dello Stato e dei suoi elementi costitutivi (art. 114 Cost), al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei e necessari al raggiungimento del pareggio di bilancio .

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Le Città metropolitane: il territorio

• Subentrano alle Province nelle aree che comprendono i comuni di Torino, Milano, Roma, Venezia, Genova, Firenze, Bologna, Napoli, Bari e Reggio Calabria.

• Dal 1.01.2014 (salvo cessazione anticipata del mandato del Presidente della Provincia) è istituita la Città metropolitana di Bari con contestuale soppressione della Provincia di Bari.

• Il territorio della Città metropolitana coinciderà con quello della Provincia soppressa fermo restando il potere per i Comuni della Provincia di Bari, di aderire alla Città metropolitana con atto di consiglio, o in alternativa ad una Provincia limitrofa ai sensi dell’art. 133 comma 1 Cost.

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Che cos’è la Città metropolitana

• La Città metropolitana nasce, nell’intenzione del legislatore, come ente a servizio dei Comuni dell’area, per la necessità di governare alcune specifiche parti del territorio nazionale a maggior concentrazione di popolazione e maggiore importanza economica e produttiva;

• E’ la «Città dei Comuni» che nulla a che vedere con l’attuale Provincia . Non dunque un CAMBIO DI ETICHETTA

• sarà il motore dello sviluppo di un territorio, quello che include le grandi concentrazioni urbane attorno alle città capoluogo, laddove si realizza lo sviluppo sinergico di attività economiche e produttive accanto a sistemi di servizi e di collegamenti per rendere competitiva l’area ed essere poli di attrazione per imprese e strutture.

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L’istituzione delle città metropolitane nel panorama della U.E.

• L’istituzione della città metropolitana è il frutto di una nuova consapevolezza, già sperimentata ed acquisita a livello europeo (si pensi alle città metropolitane di Londra, Parigi, Lione, Barcellona….), per la quale, per superare i problemi dello sviluppo urbano, condizionato da problematiche complesse (dal mercato del lavoro alla mobilità, dalla sicurezza ai servizi, dall’ambiente al governo del territorio, dallo sviluppo eco-sostenibile delle aree urbane allo sviluppo economico e produttivo) bisogna innanzi tutto affrontare i problemi della “struttura urbana”;

• il Governo, d’intesa con le autorità europee, ha inteso allineare l’ordinamento dello Stato italiano a quello degli altri paesi Europei più evoluti per migliorare l’efficienza amministrativa;

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L’istituzione delle città metropolitane nel panorama della U.E. 2

• Il neo costituito «Comitato interministeriale per le politiche urbane» rappresenta la premessa per dotare anche l’Italia, come gli altri nostri partner dell’Unione europea, di un’Agenda urbana che collochi le aree in cui insistono le città al centro della strategia di sviluppo del Paese.

• L’orientamento del Governo, anche per le modifiche apportate agli organi ed all’organizzazione dello Stato, appare dunque quello di valorizzare nei prossimi anni le città metropolitane, affinchè, anche in Italia, al pari di quello che accade nei paesi europei, diventino il motore dello sviluppo del Paese.

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Attori del processo di costituzione della città metropolitana: Sindaci e Presidente della Provincia

• Saranno i Sindaci dei Comuni della Provincia di Bari insieme al Presidente della Provincia i veri artefici di questa importantissima riforma istituzionale attesa da 22 anni;

• Sarà loro responsabilità individuare «la visione» della futura città metropolitana e sulla base di questa scriverne la «carta costituente» prevedendo in essa i pesi ed i contrappesi funzionali a valorizzare la specificità delle diverse aree territoriali della città metropolitana, disciplinare i rapporti tra la città metropolitana ed i comuni, compreso il Comune capoluogo.

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Opportunità per i comuni che aderiscono alla Città metropolitana 1

• I comuni aderenti alla Città metropolitana non perderanno autonomia e non cederanno sovranità né alla Città metropolitana né al Comune capoluogo. I comuni rimangono infatti l’unità territoriale di base prevista dalla Costituzione tra gli enti che compongono la Repubblica (art. 114 Cost.) ed al contrario vedranno valorizzate le specificità anche attraverso la creazione di forme associative . Lo vedremo attraverso l’esame delle «funzioni fondamentali» che sono assegnate dall’art. 19 L. 135/2012 ai Comuni.

• Gli amministratori dei comuni aderenti alla Città metropolitana saranno i protagonisti dello sviluppo economico e sociale dell’area di riferimento in quanto parteciperanno come organi decisionali, alle decisioni del consiglio metropolitano (costituito da sindaci e consiglieri comunali dei comuni aderenti).

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Opportunità per i comuni che aderiscono alla Città metropolitana 2

• La Città metropolitana, in relazione alle funzioni assegnate dalla legge, sarà inevitabilmente destinataria di maggiori fonti di finanziamento rispetto alle restanti Province depotenziate nelle funzioni e nelle risorse dalle disposizioni del D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012;

• La città metropolitana rappresenterà nella Programmazione comunitaria 2014-2020 della U.E. il soggetto cardine attorno al quale ruoteranno i futuri programmi operativi e quindi le prossime risorse comunitarie;

• La Città metropolitana gestirà, quale funzione propria, gli interventi in materia di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale che avranno inevitabili ricadute sulle comunità dei comuni aderenti alla Città metropolitana.

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Opportunità per i comuni che aderiscono alla Città metropolitana 3

Le funzioni assegnate alla Città metropolitana di pianificazione generale delle reti, di coordinamento dei servizi pubblici in ambito sovracomunale, di organizzazione dei servizi di ambito metropolitano consentiranno ai cittadini dei comuni della città metropolitana:

1. di ricevere servizi migliori e più efficienti (le economie di scala consentono di ridurre i costi) in un contesto storico in cui la carenza delle risorse economiche milita in termini di riduzione dei servizi;

2. di avere standard uguali nell’erogazione dei servizi in tutta la città metropolitana;

3. di sburocratizzare e semplificare i rapporti con la P.A.

4. di supportare i comuni nell’esercizio dell’ attività amministrativa di loro competenza

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Opportunità per i comuni che aderiscono alla Città metropolitana 4

I Comuni aderenti alla Città metropolitana potranno essere destinatari di deleghe di funzioni importanti per i territori (es. sviluppo turistico) da gestire anche in forma associata, ed in relazione alla natura dei territori, tali deleghe potranno essere differenziate, consentendo ai comuni di diventare protagonisti dello sviluppo locale.

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Le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell’art. 19 L. 135/2012 1

L’autonomia dei Comuni aderenti alla città metropolitana non è messa in discussione dalla istituzione della nuova entità territoriale in quanto, il riordino funzionale operato dal legislatore assegna ai Comuni le c.d. funzioni di gestione mentre assegna alla città metropolitana principalmente funzioni di coordinamento.

Le funzioni fondamentali assegnate ai Comuni dall’art. 19 della L. 135/2012 sono infatti le seguenti:

a) organizzazione generale dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

b) l’ organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

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Le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell’art. 19 L. 135/2012 2

omissis

d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;

f) l’organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;

g) la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall’articolo 118 quarto comma della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

Omissis…. 13

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Le funzioni fondamentali della Città metropolitana 1

Sono assegnate alla Città metropolitana :

Le funzioni fondamentali delle Province (da art. 17 comma 10 D.L. 95/2012) ovvero:

1) le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze (da art. 17 comma 6 D.L. 95/2012)

2) pianificazione territoriale Provinciale di coordinamento nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

3) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito Provinciale;

4) autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale.

5) costruzione, classificazione e gestione delle strade Provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente

6) Programmazione della rete scolastica e gestione dell’edilizia scolastica relativa alle scuole secondarie di II grado.

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Si aggiungono, le funzioni fondamentali proprie della Città metropolitana:

1) pianificazione territoriale generale e delle reti infrastrutturali;

2) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici;

3) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;

4) mobilità e viabilità;

5) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale.

Le ulteriori funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione in attuazione dei principi di sussidiarietà differenziazione ed adeguatezza ex art. 118 Cost

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Le funzioni fondamentali della Città metropolitana 2

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Modalità di adesione dei Comuni alla Città metropolitana

I Comuni dell’attuale Provincia di Bari possono aderire alla città metropolitana di Bari mediante due modalità:

• deliberando in Consiglio comunale la formale adesione alla città metropolitana entro il 24 ottobre data in cui la Regione Puglia dovrebbe approvare il piano di riordino delle provincie pugliesi.

• l’altra, rimanendo inerti ed omettendo qualsiasi adempimento. In tal caso, ai sensi dell’art. 114 Cost. con la soppressione della Provincia di Bari e l’istituzione dal 1.01.2014 della Città metropolitana di Bari i Comuni silenti faranno parte della Città metropolitana di Bari.

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I Comuni dell’attuale Provincia di Bari che si trovano a confine con una Provincia limitrofa possono decidere di aderire o alla città metropolitana o alla Provincia limitrofa, purchè garantiscano il principio della continuità territoriale.

• Modalità: Procedura prevista dall’art. 133 primo comma Cost. il Comune deve adottare apposita deliberazione di Consiglio comunale;

• Procedura e termini : la delibera deve essere trasmessa alla Regione Puglia per il recepimento della stessa nel piano di riordino da adottarsi entro il 24 ottobre.

• Avvertenza: i tempi indicati sono quelli in cui dovranno esprimersi per legge gli organi preposti .

Modalità di adesione di Comuni della Provincia di Bari a Provincia limitrofa 1

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Modalità di adesione di Comune della Provincia di Bari a Provincia limitrofa 2

• I Comuni dell’attuale Provincia di Bari che non si trovano invece a confine con una Provincia ovvero sono nel cuore della futura città metropolitana non possono aderire ad una diversa Provincia in quanto sarebbe creato un vulnus al principio della continuità territoriale che ai sensi dell’art.17 comma 3 L.135/2012 deve essere garantita.

• La possibilità di aderire ad una Provincia può realizzarsi solo mediante accordo tra i Sindaci che realizzi un’ effetto catena che determina volta per volta lo spostamento del confine della Provincia.

• Anche in questo caso, l’adesione alla Provincia limitrofa deve essere fatta ai sensi dell’art. 133 Cost. con deliberazione di Consiglio comunale.

• Le modalità la procedura ed i termini sono quelli già esposti

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Il Consiglio metropolitano;

Il Sindaco metropolitano;

• In sede di prima applicazione è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo;

• Il Sindaco metropolitano può nominare un vicesindaco ed attribuire deleghe ai singoli consiglieri;

• Opera il limite del secondo mandato previsto dall’art. 51 Tuel

• Le cariche di Sindaco e di Consigliere metropolitano sono a titolo onorifico

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Organi della città metropolitana

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Il Sindaco metropolitano

• Può coincidere con il Sindaco del Comune capoluogo;

• Può essere eletto con elezione di II grado in seno al consiglio metropolitano secondo le modalità che saranno individuate con legge entro il 31.12.2012 per l’elezione del presidente della Provincia;

• Può essere eletto a suffragio universale diretto secondo le modalità previste dal TUEL per le elezioni del Presidente della Provincia (artt. 74), solo però nelle ipotesi in cui il Comune capoluogo si articoli in Comuni;

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Il Consiglio metropolitano

E’ composto da 12 consiglieri (numero determinato dalla legge in base alla popolazione della Provincia di Bari pari a 1.259.337 abitanti ).

Elettorato passivo: i sindaci ed i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana;

Elettorato attivo:

1. un collegio formato da sindaci e consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della Città metropolitana secondo le modalità che saranno individuate per il consiglio Provinciale con legge entro il 31.12.2012 (se il Sindaco metropolitano è eletto con elezione di secondo grado)

2. Elezione diretta ai sensi dell’art. 75 TUEL (elezione consiglio provinciale) solo nelle ipotesi in cui lo Statuto metropolitano preveda che il Comune capoluogo si articoli in più comuni.

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Lo Statuto metropolitano 1

Individua la «visione» della città metropolitana come delineata dai Sindaci «costituenti» .

Deve prevedere quale contenuto obbligatorio:

• le modalità di elezione del Sindaco metropolitano;

• regola l’organizzazione interna, il funzionamento degli organi e l’assunzione delle decisioni;

• regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell’azione complessiva di governo del territorio metropolitano;

• disciplina i rapporti tra i comuni e la Città metropolitana;

• disciplina le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane;

• può prevedere le modalità di conferimento di deleghe di funzioni ai comuni, anche in forma associata e differenziata per determinate aree territoriali, con il contestuale trasferimento di risorse umane e finanziarie

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Lo Statuto metropolitano 2

• può prevedere modalità di conferimento di funzioni da parte dei comuni aderenti e delle loro forme associative alla Citta metropolitana con trasferimento di risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie al loro svolgimento.

• può prevedere le modalità attraverso le quali i comuni non ricompresi nel territorio metropolitano possano istituire accordi con la Città metropolitana.

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La Finanza della Città metropolitana 1

• L’art. 119 Cost prevede che le città metropolitane al pari dei comuni, delle Province e delle regioni abbiano autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

• L'articolo 15 della legge n. 42/2009 prevede un sistema di finanza rafforzata per le città metropolitane.

• La Città metropolitana oltre alle funzioni dell’attuale Provincia è assegnataria di funzioni ulteriori. Esse non potranno che essere svolte attraverso un sistema finanziario particolare, al pari di ciò che è previsto per Roma capitale.

• Il DPCM che assegna le fonti di entrata alla Città metropolitana armonizza tali fonti di entrata con il sistema perequativo e con il fondo di riequilibrio di cui all’art. 23 Dlgs. 68/2011.

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La Finanza della Città metropolitana 2

Nel decreto legislativo sulla fiscalità regionale e Provinciale (art. 23 e 24 Dlgs 68/2011) è previsto che la Città metropolitana assumerà il sistema finanziario della Provincia, cui subentra.

Le sarà attribuita inoltre:

• una compartecipazione al gettito dell'IRPEF prodotto sul territorio della Città metropolitana , che potrà essere maggiore di quella delle Province, sulla base di quanto stabilito dalle leggi annuali di stabilità, in relazione alla complessità delle funzioni gestite.

• Una compartecipazione alla tassa automobilistica regionale ;

• L’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile;

• L’IPT + altri tributi Provinciali

• è attribuita la facoltà di istituire una imposta di scopo delle città metropolitane;

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Il patrimonio della Città metropolitana

• La Città metropolitana acquisisce il patrimonio e le risorse umane e strumentali della Provincia di Bari cui succede a titolo universale;

• Le risorse finanziarie prima descritte;

• IL DPCM che assegna il patrimonio e le fonti di entrata alla Città metropolitana è adottato entro 3 mesi dall’entrata in vigore del D.L. 95/2012.

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Disciplina transitoria per l’istituzione della Città metropolitana 1

• Dalla data di conversione in legge del decreto 95/2012 ovvero dal 15.08.2012 è istituita la Conferenza metropolitana costituita dai Sindaci dei Comuni della Provincia e dal Presidente della Provincia;

La Conferenza metropolitana ha il compito di:

1. Elaborare lo Statuto metropolitano temporaneo

2. Approvare lo Statuto metropolitano entro il 31.10.2013 con parere favorevole del Sindaco comune capoluogo e Presidente della Provincia

3. La conferenza metropolitana delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti e comunque con il voto favorevole del Sindaco capoluogo e del Presidente della Provincia (linee guida del Governo)

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Disciplina transitoria per l’istituzione della Città metropolitana 2

Se lo Statuto temporaneo non viene approvato dalla Conferenza metropolitana entro il 31.10.2013:

• Il 1.11.2013 la Conferenza metropolitana cessa le proprie funzioni;

• Dal 1.01.2014 il Sindaco metropolitano coincide con il Sindaco del Comune capoluogo fino alla data di approvazione dello Statuto definitivo;

• Si da luogo all’elezione del Consiglio metropolitano con le modalità di elezione previste per il consiglio Provinciale (da determinarsi con legge entro il 31.12.2012)

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