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PR\648771IT.doc PE 384.265v01-00 IT IT PARLAMENTO EUROPEO 2004 « « « « « « « « « « « « 2009 Commissione per i trasporti e il turismo PROVVISORIO 2005/0191(COD) 8.2.2007 ***II PROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD)) Commissione per i trasporti e il turismo Relatore: Paolo Costa

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PARLAMENTO EUROPEO2004 «

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« 2009

Commissione per i trasporti e il turismo

PROVVISORIO2005/0191(COD)

8.2.2007

***IIPROGETTO DI RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURArelativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002(14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Paolo Costa

PE 384.265v01-00 2/48 PR\648771IT.doc

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PR_COD_2am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazionemaggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comunemaggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conformemaggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO...........5

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PR\648771IT.doc 5/48 PE 384.265v01-00

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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002(14039/1/2006 – C6-0041/2007 – 2005/0191(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune del Consiglio (14039/1/2006 – C6-0041/2007),

– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0429)2,

– vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0810)3,

– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,

– visto l'articolo 62 del suo regolamento,

– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0000/2007),

1. approva la posizione comune quale emendata;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1Considerando 1

(1) Al fine di proteggere le persone ed i beni nell'Unione europea è opportuno impedire che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili attraverso l'adozione di norme comuni per la tutela dell'aviazione civile. Questo obiettivo andrebbe conseguito istituendo regole e standard fondamentali comuni sulla sicurezza aerea,

(1) Al fine di proteggere le persone ed i beni nell'Unione europea è opportuno impedire che vengano commessi atti di interferenza illecita nei confronti di aeromobili civili che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile attraverso l'adozione di norme comuni per la tutela di quest'ultima. Questo obiettivo andrebbe conseguito istituendo regole e standard

1 Testi approvati del 15.6.2006, P6_TA(2006)0267.2 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.3 Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

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nonché meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

fondamentali comuni sulla sicurezza aerea, nonché meccanismi atti a monitorarne il rispetto.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 2Considerando 6

(6) È opportuno che il presente regolamento si applichi agli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile situati nel territorio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.

(6) È opportuno che il nuovo atto si applichi agli aeroporti utilizzati dall'aviazione civile situati nel territorio di uno Stato membro, agli operatori che forniscono servizi in tali aeroporti ed ai soggetti che forniscono beni e/o servizi in tali aeroporti o tramite questi ultimi.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 3Considerando 10

(10) È opportuno che agli Stati membri venga inoltre consentito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare misure più severe di quelle disposte dal presente regolamento.

(10) È opportuno che agli Stati membri venga inoltre consentito, sulla base di una valutazione del rischio, di applicare misure più severe di quelle disposte. Occorre tuttavia operare una distinzione tra norme comuni di base e misure più severe e si dovrebbe introdurre un'analoga distinzione in merito al loro finanziamento.

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 4Considerando 11

(11) È possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di misure diverse da quelle stabilite dal presente regolamento in relazione a voli provenienti da un aeroporto situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di tale paese terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, fatti salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità sia parte, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di valutare le misure imposte dal suddetto paese terzo.

(11) È possibile che paesi terzi impongano l'osservanza di misure diverse da quelle stabilite dal presente atto in relazione a voli provenienti da un aeroporto situato in uno Stato membro e diretti ad un aeroporto di tale paese terzo, o che ne sorvolano il territorio. Tuttavia, fatti salvi eventuali accordi bilaterali dei quali la Comunità sia parte, è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di valutare le misure imposte dal suddetto paese terzo e di decidere se uno Stato membro, un operatore o un altro soggetto interessato possa continuare ad applicare le misure prescritte.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 5Considerando 12

(12) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea, anche nell'eventualità in cui al suo interno operassero due o più organismi competenti nel settore della sicurezza aerea.

(12) Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un'unica autorità responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione delle norme di sicurezza, anche nell'eventualità in cui al suo interno operassero due o più organismi o enti competenti nel settore della sicurezza aerea.

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 6Considerando 13

(13) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile al fine di stabilire le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e precisare quali adempimenti siano prescritti agli operatori e agli altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicurezza aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire l'osservanza sia del presente regolamento sia di qualunque altro programma per la sicurezza dell'aviazione civile che essi siano tenuti ad applicare.

(13) Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile al fine di stabilire le responsabilità per l'attuazione delle norme fondamentali comuni e precisare quali adempimenti siano prescritti agli operatori e agli altri soggetti. Inoltre, tutti gli operatori aeroportuali, i vettori aerei ed i soggetti che attuano norme per la sicurezza aerea dovrebbero redigere, attuare e mantenere aggiornato un programma di sicurezza al fine di garantire l'osservanza sia del nuovo atto sia di qualunque altro programma per la sicurezza dell'aviazione civile che essi siano tenuti ad applicare.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 7Considerando 14

(14) Per monitorare il rispetto del presente regolamento e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale idoneo a verificare la qualità della sicurezza dell'aviazione civile e garantirne l'osservanza.

(14) Per monitorare il rispetto del nuovo atto e del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare un programma nazionale idoneo a verificare il grado di sicurezza dell'aviazione civile e garantirne l'osservanza.

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 8Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Nel contesto dell'imminente ampliamento delle sue competenze, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea dovrebbe essere gradualmente coinvolta nel controllo del rispetto delle disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 9Considerando 16

(16) I provvedimenti attuativi che stabiliscono gli adempimenti e le procedure comuni atti a mettere in pratica le norme fondamentali comuni per la sicurezza aerea e che contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, così come i rapporti d'ispezione della Commissione e le conseguenti risposte delle autorità competenti dovrebbero essere considerati come "informazioni classificate UE" ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno. Tali documenti non dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere messi a disposizione degli operatori e dei soggetti legittimati a riceverli.

(16) I provvedimenti attuativi che stabiliscono gli adempimenti e le procedure comuni atti a mettere in pratica le norme fondamentali comuni e che contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, così come i rapporti d'ispezione della Commissione e le conseguenti risposte delle autorità competenti dovrebbero essere considerati come "informazioni classificate UE" ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno. Tali documenti non dovrebbero essere pubblicati, ma dovrebbero essere messi a disposizione degli operatori e dei soggetti legittimati a riceverli.

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 10Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis ) Affinché i passeggeri e i bagagli che cambiano aeromobile nel corso del viaggio possano essere dispensati dai controlli all'arrivo su un volo proveniente da un paese terzo (sistema noto come "one-stop security") e per consentire ai passeggeri che arrivano su un tale volo di mescolarsi a passeggeri già controllati alla partenza, è opportuno incoraggiare accordi tra la Comunità e i paesi terzi che riconoscano che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 11Considerando 21

(21) Gli Stati membri dovrebbero stabilire le sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. Le sanzioni previste, che possono essere di natura civile o amministrativa, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

(21) Dovrebbero essere previste sanzioni per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

PR\648771IT.doc 11/48 PE 384.265v01-00

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Emendamento 12Considerando 22 bis (nuovo)

(22 bis) Occorre esaminare la possibilità di creare un meccanismo di solidarietàche possa prestare assistenza a seguito di atti terroristici aventi un impatto considerevole sul settore dei trasporti.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 13Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita.

1. Il presente regolamento stabilisce norme comuni per proteggere l'aviazione civile da atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile.

Esso fornisce inoltre i criteri per un'interpretazione comune dell'allegato 17 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale.

Esso fornisce inoltre i criteri per un'interpretazione comune dell'allegato 17 (edizione di aprile 2002) della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 14Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti situati nel territorio di uno Stato membro che non siano utilizzati esclusivamente per scopi militari;

a) a tutti gli aeroporti o parti di aeroporti civili situati nel territorio di uno Stato membro;

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 15Articolo 3, punto 1

1) "aviazione civile": qualsiasi operazione aerea effettuata con aeromobili civili, escludendo quelle effettuate con aeromobili di Stato di cui all'articolo 3 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale;

1) "aviazione civile": qualsiasi operazione di trasporto aereo, sia commerciale che non commerciale, nonché ogni operazione regolare e non regolare,escludendo quelle effettuate con aeromobili di Stato di cui all'articolo 3 della convenzione di Chicago del 1944 sull'aviazione civile internazionale;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 16Articolo 3, punto 2

2) "sicurezza aerea": combinazione di misure e risorse umane e materiali finalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita;

2) "sicurezza aerea": combinazione di misure e risorse umane e materialifinalizzate alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 17Articolo 3, punto 2 bis (nuovo)

2 bis) "aeroporto", qualsiasi area

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terrestre [o acquatica] specificamente attrezzata per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili, comprendente installazioni ausiliarie che tali operazioni possono rendere necessarie per il traffico e i servizi aerei, comprese le installazioni necessarie per assistere i servizi aerei commerciali;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 18Articolo 3, punto 7

7) "articoli proibiti": armi, esplosivi ed altri dispositivi, articoli o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita;

7) "articoli proibiti": armi, esplosivi ed altri dispositivi, articoli o sostanze pericolosi che possono essere utilizzati per commettere un atto di interferenza illecita che metta in pericolo la sicurezza;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 19Articolo 3, punto 13

13) "area sterile (Security Restricted Area)": parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono adottate ulteriori misure di sicurezza;

13) "area sterile (Security Restricted Area)": parte di area lato volo ove, oltre alle limitazioni all'accesso, sono effettuati i controlli di accesso;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

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Emendamento 20Articolo 3, punto 14

14) "area delimitata": una zona separata dalle aree sterili mediante controlli di accesso, oppure, qualora sia essa stessa un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;

14) "area delimitata": una zona non accessibile al pubblico e separata dalle aree sterili, oppure, qualora sia essa stessa un'area sterile, da altre aree sterili dell'aeroporto;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 21Articolo 3, punto 15

15) "controllo dei precedenti personali (background check)": controllo documentato dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, effettuato allo scopo di valutare l'idoneità di tale persona ad accedere alle aree sterili senza scorta;

15) "controllo dei precedenti personali (background check)": controllo verificabile dell'identità e della storia personale di un individuo, compresi gli eventuali precedenti penali, e dati di intelligence;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 22Articolo 3, punto 16

16) "passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto": passeggeri, bagagli,merci o posta che partono con un aeromobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati;

16) "passeggeri, bagagli, merci o posta in transito indiretto": passeggeri, bagagli,merci o posta che partono con un aeromobile diverso rispetto a quello con cui sono arrivati o sullo stesso aeromobile ma con cambiamento di numero di volo;

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 23Articolo 3, punto 17

17) "passeggeri, bagagli, merci o posta in transito diretto": passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo stesso aeromobile con il quale sono arrivati;

17) "passeggeri, bagagli, merci o posta in transito diretto": passeggeri, bagagli, merci o posta che partono con lo stesso aeromobile con il quale sono arrivati e conservano lo stesso numero di volo;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 24Articolo 3, punto 18

18) "passeggero potenzialmente pericoloso": passeggero che sia stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso per ragioni connesse alla politica dell'immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

18) "passeggero potenzialmente pericoloso": passeggero il cui comportamento è manifestamente anomalo e minaccia di compromettere la sicurezza del volo, o passeggero che sia stato espulso, o che non si reputa possa essere ammesso nel paese d'origine per ragioni connesse alla politica dell'immigrazione o che sia sottoposto a provvedimenti restrittivi della libertà personale;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

PE 384.265v01-00 16/48 PR\648771IT.doc

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Emendamento 25Articolo 3, punto 21

21) "bagaglio da stiva accompagnato": bagaglio trasportato nella stiva dell'aeromobile, sullo stesso volo sul quale viaggia il relativo passeggero;

21) "bagaglio da stiva accompagnato": bagaglio preso in consegna per essere trasportato nella stiva dell'aeromobile sul quale è imbarcato il passeggero che lo ha consegnato;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 26Articolo 3, punto 24

24) "posta": spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli consegnati dai servizi postali e destinati ad essere trasmessi ai servizi postali, con esclusione della posta del vettore aereo, conformemente alle norme dell'Unione postale universale;

24) "posta": lettere, pacchetti, spedizioni costituite da corrispondenza e altri articoli destinati ad essere trasmessi a compagnie postali responsabili del loro trattamento, conformemente alle disposizionidell'Unione postale universale (UPU);

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 27Articolo 3, punto 26

26) "agente regolamentato": vettore aereo, agente, spedizioniere o qualunque altro soggetto che garantisce l'effettuazione dicontrolli di sicurezza sulle merci o sulla posta;

26) "agente regolamentato": vettore aereo, agente, spedizioniere o qualunque altro soggetto che assicura i controlli di sicurezza sulle merci o sulla posta in conformità del presente regolamento;

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 28Articolo 3, punto 27

27) "mittente conosciuto": mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni comuni di sicurezza tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili di qualsiasi tipo;

(Non concerne la versione italiana)

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 29Articolo 3, punto 28

28) "mittente responsabile": mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili rispettivamente cargo o postali;

28) "mittente responsabile": mittente da cui originano merci o posta soggette a procedure conformi a norme e disposizioni tali da consentire il trasporto della merce o della posta in questione su aeromobili cargo e su aeromobili esclusivamente adibiti al trasporto postale;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 30Articolo 3, punto 29

29) "controllo di sicurezza dell'aeromobile (check)", ispezione delle parti interne

29) "controllo di sicurezza dell'aeromobile (check)", ispezione delle parti interne

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dell'aeromobile alle quali i passeggeri possono avere avuto accesso, unitamente all'ispezione della stiva dell'aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti o di altri segni di interferenza illecita nell'aeromobile;

dell'aeromobile alle quali i passeggeri possono avere avuto accesso, unitamente all'ispezione della stiva dell'aeromobile, allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti o di altri segni di interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza dell'aeromobile;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 31Articolo 3, punto 30

30) "ispezione di sicurezza dell'aeromobile (search)", ispezione dell'interno dell'aeromobile e delle parti esterne accessibili di esso allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti e di altri segni di interferenza illecita compiuta sull'aeromobile;

30) "ispezione di sicurezza dell'aeromobile (search)", ispezione dell'interno dell'aeromobile e delle parti esterne accessibili di esso allo scopo di rilevare la presenza di articoli proibiti e di altri segni di interferenza illecita che mettano a rischio la sicurezza dell'aeromobile;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 32Articolo 3, punto 31

31) "agente responsabile della sicurezza in volo (in flight security officer)", persona assunta da uno Stato per viaggiare su un aeromobile di un vettore titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti di interferenza illecita.

31) "agente responsabile della sicurezza in volo (in flight security officer)", persona assunta da uno Stato membro per viaggiare su un aeromobile del vettore titolare di licenza rilasciata dallo stesso Stato allo scopo di proteggere l'aeromobile e i suoi occupanti da atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza del volo.

PR\648771IT.doc 19/48 PE 384.265v01-00

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Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 33Articolo 3, punto 31 bis (nuovo)

31 bis) "controlli a campione continui", controlli effettuati durante l'intero periodo di attività su un campione scelto a caso.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 34Articolo 4, paragrafo 1

1. Le norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita sono riportate nell'allegato.

1. Le norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che mettano in pericolo la sicurezza dell'aviazione civile sono riportate nell'allegato.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 35Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri e gli utenti condividono i costi relativi all'applicazione delle norme comuni di base per contrastare atti di interferenza illecita. Allo scopo di evitare distorsioni della concorrenza tra Stati membri e tra

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aeroporti, vettori e altri soggetti interessati nella Comunità nonché tra Stati membri e paesi terzi, la Commissione presenta quanto prima una proposta per introdurre disposizioni uniformi concernenti il finanziamento di tali misure di sicurezza.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 36Articolo 4, paragrafo 2, comma 2, lettera h)

h) le categorie di persone, merci e aeromobili che, per motivi oggettivi, sono soggetti a procedure speciali di sicurezza o sono esentate dallo screening, dal controllo di accesso o da altri controlli di sicurezza.

h) le categorie di persone e merci che, per motivi oggettivi, sono soggette a procedure speciali di sicurezza o sono esentate dallo screening, dal controllo di accesso o da altri controlli di sicurezza.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 37Articolo 4, paragrafo 2, comma 2, lettera h bis) (nuova)

h bis) il controllo dei precedenti personali.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 38Articolo 4, paragrafo 3

3. La Commissione, modificando il presente regolamento mediante una

3. La Commissione fissa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 20,

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decisione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3, stabilisce icriteri che consentono agli Stati membri di derogare dalle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure alternative di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile o attinenti alla natura, ampiezza o frequenza delle operazioni o di altre attività pertinenti.

paragrafo 2, criteri atti a consentire agli Stati membri di derogare dalle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1 e di adottare misure di sicurezza atte a garantire un adeguato livello di protezione negli aeroporti o nelle loro aree delimitate, sulla base di una specifica valutazione del rischio. Queste misure alternative sono giustificate da motivazioni connesse alle dimensioni dell'aeromobile,alla natura dell'operazione e/o allafrequenza delle operazioni negli aeroporti interessati.

Per imperativi motivi d'urgenza può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 39Articolo 4, paragrafo 4

4. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione sul rispettivo territorio delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1. Se uno Stato membro ha motivo di ritenere che il livello di sicurezza sia stato compromesso a causa di un'infrazione di sicurezza, esso garantisce l'adozione di azioni appropriate e tempestive per rimediare a tale infrazione e garantire la continuità della sicurezza dell'aviazione civile.

4. Gli Stati membri garantiscono l'applicazione delle norme fondamentali comuni di cui al paragrafo 1.

Motivazione

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IT

Emendamento 40Articolo 4, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. Ciascuna delle disposizioni e procedure particolareggiate per l'attuazione delle norme comuni di base di cui al paragrafo 1 è definita sulla base di una valutazione del rischio e dell'impatto. La valutazione comprende una stima dei costi.

Motivazione

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Emendamento 41Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bisTrasparenza dei costi

Qualora il prezzo di un biglietto aereo comprenda i costi aeroportuali o i costi di sicurezza a bordo, tali costi sono riportati in modo distinto sul biglietto o sono indicati in altro modo ai passeggeri.

Motivazione

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Emendamento 42Articolo 5 ter (nuovo)

Articolo 5 terIpoteca sulle tasse e sulle spese relative

alla sicurezzaLe tasse per la sicurezza, siano esse prelevate dagli Stati membri o dai vettori aerei o da altri soggetti, sono trasparenti, sono impiegate esclusivamente per

PR\648771IT.doc 23/48 PE 384.265v01-00

IT

sostenere i costi della sicurezza presso l'aeroporto o a bordo dell'aeromobile e non superano i costi connessi all'applicazione delle norme comuni di base di cui all'articolo 4.

Motivazione

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Emendamento 43Articolo 5 quater (nuovo)

Articolo 5 quaterAzioni da adottare in caso di violazioni

della sicurezzaLaddove vi sia motivo di ritenere che il livello di sicurezza è stato compromesso da una violazione della sicurezza, gli Stati membri assicurano l'adozione di misure adeguate e tempestive volte a rimediare a tale violazione e ad assicurare la sicurezza permanente dell'aviazione civile.Prima di applicare tali misure, gli Stati membri consultano il comitato di cui all'articolo 20.

Motivazione

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Emendamento 44Articolo 5, paragrafo 1

1. Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4. L'adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le misure sono

1. Gli Stati membri possono applicare misure più severe rispetto alle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4. L'adozione di tali misure avviene sulla base di una valutazione dei rischi e nel rispetto del diritto comunitario. Le misure più

PE 384.265v01-00 24/48 PR\648771IT.doc

IT

pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione.

severe sono pertinenti, obiettive, non discriminatorie e proporzionate al rischio preso in considerazione.

Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione e al Comitato di cui all'articolo 20, prima di applicarle.

Motivazione

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Emendamento 45Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri informano la Commissione di tali misure al più presto rispetto alla loro applicazione. Non appena riceve tali informazioni, la Commissione le trasmette agli altri Stati membri.

2. La Commissione può esaminare l'applicazione del paragrafo 1 e, dopo aver consultato il Comitato di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può decidere se consentire allo Stato membro di continuare o no ad applicare le suddette misure.

La Commissione comunica la propria decisione al Consiglio ed agli Stati membri.Nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione della decisione della Commissione, uno Stato membro può chiedere al Consiglio di pronunciarsi su tale decisione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro tre mesi.

Motivazione

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Emendamento 46Articolo 5, paragrafo 3

3. Gli Stati membri non sono tenuti ad 3. Il secondo comma del paragrafo 1 ed il

PR\648771IT.doc 25/48 PE 384.265v01-00

IT

informare la Commissione se le misure in questione si limitano ad uno specifico volo in una determinata data.

paragrafo 2 non si applicano se le misure più severe si limitano ad uno specifico volo in una determinata data.

Motivazione

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Emendamento 47Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri si fanno carico dei costi di applicazione di misure più severe, conformemente al paragrafo 1.

Motivazione

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Emendamento 48Articolo 6, paragrafo 1

1. Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, uno Stato membro informa la Commissione delle misure di sicurezza prescritte da un paese terzo qualora esse differiscano dalle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro diretto verso tale paese terzo o che ne sorvolano il territorio.

1. Fatti salvi eventuali accordi bilaterali di cui la Comunità sia parte, uno Stato membro notifica alla Commissione le misure prescritte da un paese terzo qualora esse differiscano dalle norme fondamentali comuni di cui all'articolo 4 in relazione a voli in partenza da un aeroporto situato in uno Stato membro diretto verso tale paese terzo o che ne sorvolano il territorio.

Motivazione

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PE 384.265v01-00 26/48 PR\648771IT.doc

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Emendamento 49Articolo 6, paragrafo 2

2. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione di qualsiasi misura comunicata a norma del paragrafo 1 e, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, può elaborare un'appropriata risposta al paese terzo interessato.

2. Su richiesta dello Stato membro interessato o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione del paragrafo 1 e, secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2 e, dopo aver consultato il paese terzo, può elaborare un'appropriata risposta al paese terzo.

La Commissione comunica la sua decisione al Consiglio ed agli Stati membri.

Motivazione

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Emendamento 50Articolo 7, titolo

Autorità competente Autorità nazionale

Motivazione

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Emendamento 51Articolo 7 bis (nuovo)

Articolo 7 bisProgrammi

Gli Stati membri, gli enti gestori aeroportuali, i vettori aerei e gli altri soggetti che applicano norme per la sicurezza dell'aviazione hanno l'obbligo di istituire, applicare e mantenere i loro programmi di sicurezza rispettivi nei modi prescritti dagli articoli da 12 a 16.

PR\648771IT.doc 27/48 PE 384.265v01-00

IT

Inoltre, gli Stati membri eseguono le attività inerenti al controllo di qualità di cui all'articolo 17.

Motivazione

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Emendamento 52Articolo 8, paragrafo 2

2. L'autorità competente mette a disposizione degli operatori e dei soggetti che sono legittimati a riceverli i testi scritti delle parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

2. L'autorità competente mette a disposizione degli operatori e dei soggetti che hanno un interesse legittimo a riceverli, secondo il principio della "necessità di sapere", i testi scritti delle parti appropriate del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile.

Motivazione

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Emendamento 53Articolo 9, paragrafo 2, commi 1 e 2

2. Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate aggiungendo un allegato al presente regolamento secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. Le specifiche del programma nazionale per il controllo della qualità sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Per imperativi motivi d'urgenza la Commissione può applicare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

PE 384.265v01-00 28/48 PR\648771IT.doc

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Motivazione

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Emendamento 54Articolo 10, paragrafo 1, comma 3

Il programma comprende disposizioni per il controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Il programma descrive altresì le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Motivazione

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Emendamento 55Articolo 10, paragrafo 2

2. Il programma per la sicurezza aeroportuale è presentato all'autorità competente che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

2. Il programma per la sicurezza aeroportuale è presentato all'autorità competente.

Motivazione

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Emendamento 56Articolo 11, paragrafo 1

1. Ogni vettore aereo redige, attua e mantiene aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo.

1. Ogni Stato membro assicura che i vettori aerei che forniscono servizi a partire dal loro territorio applichino e mantengano aggiornato un programma per la sicurezza del vettore aereo idoneo a soddisfare i requisiti dei programmi

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nazionali per la sicurezza dell'aviazione civile.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale esso effettua i servizi.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il vettore aereo deve seguire per ottemperare alle disposizioni del presente regolamento e a quelle del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro a partire dal quale esso effettua i servizi.

Il programma comprende disposizioni peril controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Il programma descrive altresì le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Motivazione

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Emendamento 57Articolo 11, paragrafo 2

2. Su richiesta il programma per la sicurezza del vettore aereo è presentato all'autorità competente, che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

2. Su richiesta il programma per la sicurezza del vettore aereo è presentato all'autorità competente.

Motivazione

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Emendamento 58Articolo 11, paragrafo 3

3. Laddove un programma per la sicurezza di un vettore aereo comunitario è stato convalidato dall'autorità competente dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d'esercizio tutti gli altri Stati membri riconoscono che tale vettore aereo soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1.

3. Laddove un programma per la sicurezza di un vettore aereo comunitario è stato convalidato dall'autorità competente dello Stato membro che rilascia a tale vettore la licenza d'esercizio, detto programma è riconosciuto da tutti gli altri Stati membri. La convalida e il riconoscimento non si

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Questo non pregiudica il diritto di uno Stato membro di richiedere a qualsiasi vettore aereo dettagli riguardo l'attuazione:

applicano alle parti del programma relative a eventuali misure più severe applicabili in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio.

a) delle misure di sicurezza applicate da tale Stato membro a norma dell'articolo 5; e / ob) di procedure locali applicabili agli aeroporti serviti.

Motivazione

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Emendamento 59Articolo 12, titolo

Programma di sicurezza degli altri soggetti Programma di sicurezza di un agente regolamentato che applica norme per la

sicurezza aerea

Motivazione

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Emendamento 60Articolo 12, paragrafo 1

1. Ogni altro soggetto che, in virtù di unprogramma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile di cui all'articolo 8, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornatoun proprio programma di sicurezza.

1. Ogni altro soggetto che, in virtù del programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, è tenuto ad applicare norme per la sicurezza aerea, redige, attua e mantiene aggiornato un programma di sicurezza.

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro limitatamente alle operazioni

Tale programma descrive i metodi e le procedure che il soggetto deve seguire per rispettare principalmente il programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato membro in questione

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effettuate dal soggetto in questione in tale Stato membro.

limitatamente alle operazioni effettuate dal soggetto in questione in tale Stato membro,nonché il presente regolamento.

Il programma comprende disposizioni per il controllo della qualità interna che descrivono le modalità con le quali il gestore dell'aeroporto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Il programma descrive altresì le modalità con le quali tale soggetto vigila sul rispetto di tali metodi e procedure.

Motivazione

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Emendamento 61Articolo 12, paragrafo 2

2. Su richiesta, il programma è presentato all'autorità competente dello Stato membro interessato che, se del caso, può adottare ulteriori misure.

2. Su richiesta, il programma di sicurezza del soggetto che applica le norme per la sicurezza aerea è presentato all'autorità competente.

Motivazione

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Emendamento 62Articolo 13, paragrafo 1

1. La Commissione, con la collaborazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, effettua ispezioni,incluse quelle agli aeroporti, ai gestori e ai soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea, per controllare l'applicazione del presente regolamento, da parte degli Stati membri, e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. A tale scopo l'autorità competente notifica alla Commissione l'elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile situati nel

1. La Commissione, con la collaborazione dell'autorità competente dello Stato membro interessato, incarica l'Agenzia europea per la sicurezza aerea di effettuare ispezioni – incluse quelle agli aeroporti, ai gestori e ai soggetti che applicano norme per la sicurezza aerea –per controllare l'applicazione del presente regolamento, da parte degli Stati membri, individuare eventuali carenze della sicurezza aerea e formulare, se del caso, raccomandazioni tendenti a migliorare la sicurezza aerea. A tale scopo l'autorità

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proprio territorio, diversi da quelli contemplati nell'articolo 4, paragrafo 3.

competente notifica alla Commissione l'elenco di tutti gli aeroporti aperti al traffico aereo civile situati nel proprio territorio, diversi da quelli contemplati nell'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma.

Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Le modalità per lo svolgimento delle ispezioni della Commissione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 20, paragrafo 2.

Motivazione

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Emendamento 63Articolo 13, paragrafo 2

2. Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori ed i soggetti che applicano norme sulla sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso. La Commissione, prima di un'ispezione, informa lo Stato membro interessato con sufficiente anticipo.

2. Le ispezioni effettuate dalla Commissione presso aeroporti, operatori ed i soggetti che applicano norme sulla sicurezza aerea sono effettuate senza preavviso.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 64Articolo 13, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. La Commissione assicura che ogni aeroporto europeo rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento sia ispezionato almeno una volta nell'arco dei ...*._____________* Quattro anni che seguono l'entrata in vigore del presente regolamento.

PR\648771IT.doc 33/48 PE 384.265v01-00

IT

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 65Articolo 14, lettera a)

a) le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 4, paragrafi 2 e 3, 5, paragrafo 1 e 6, paragrafo 1, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;

a) le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 4, paragrafo 3, qualora contengano informazioni di sicurezza riservate;

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 66Articolo 14, lettera b)

b) i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3.

b) i rapporti di ispezione della Commissione e le risposte delle autorità competenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Motivazione

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Emendamento 67Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bisRelazione

La Commissione trasmette ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, agli Stati membri e ai parlamenti nazionali una relazione che informa i destinatari in merito all'applicazione del presente

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IT

regolamento e al suo impatto sul miglioramento della sicurezza area, nonché in merito ad eventuali carenze e punti deboli messi in evidenza dai controlli e dalle ispezioni della Commissione.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 68Articolo 15 ter (nuovo)

Articolo 15 terGruppo consultivo delle parti interessate

Fermo restando il ruolo del Comitato di cui all'articolo 20, la Commissione istituisce un "gruppo consultivo delle parti interessate in materia di sicurezza aerea", composto da organizzazioni europee rappresentative operanti nell'ambito della sicurezza aerea o da essa direttamente interessate. Il ruolo di detto gruppo è esclusivamente di fornire consulenza alla Commissione. Il Comitato di cui all'articolo 20 tiene informato il gruppo consultivo delle parti interessate durante l'intero processo di regolamentazione.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 69Articolo 15 quater (nuovo)

Articolo 15 quaterPubblicazione delle informazioni

PR\648771IT.doc 35/48 PE 384.265v01-00

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La Commissione pubblica ogni anno, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione1, una relazione sull'attuazione del presente regolamento e sulla situazione della sicurezza aerea nella Comunità, utilizzando per le sue conclusioni le relazioni di ispezione._____________________1 GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

Motivazione

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Emendamento 70Articolo 15 quinquies (nuovo)

Articolo 15 quinquiesPaesi terzi

Negli accordi globali in materia di aviazione stipulati tra la Comunità e un paese terzo in conformità dell'articolo 300 del trattato dovrebbero essere inclusi accordi che riconoscono che le norme di sicurezza applicate nel paese terzo sono equivalenti alle norme della Comunità, al fine di promuovere l'obiettivo del sistema di sicurezza unico per tutti i voli tra l'Unione europea e i paesi terzi.

Motivazione

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Emendamento 71Articolo 18, comma 2

Esso si applica a decorrere da …*, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 15, i quali si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Esso si applica a decorrere da …*, ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 20, i quali si applicano a decorrere dalla ...**.

* Due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

* Un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

** Data dell'entrata in vigore.

Motivazione

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Emendamento 72Allegato, titolo

NORME FONDAMENTALI COMUNI (ARTICOLO 4)

NORME FONDAMENTALI COMUNIPER LA PROTEZIONE

DELL'AVIAZIONE CIVILE CONTRO GLI ATTI DI INTERFERENZA

ILLECITA (ARTICOLO 4)

Motivazione

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Emendamento 73Allegato, parte 1, sezione 1.2, punto 4

4. Qualsiasi persona, compresi i membri dell'equipaggio, deve avere superato il controllo dei precedenti personali prima di ottenere il tesserino d'ingresso in aeroportoo il tesserino di riconoscimento come

4. Tutto il personale, compresi i membri dell'equipaggio, deve avere superato il controllo dei precedenti personali prima di ottenere il tesserino d'ingresso in aeroportoo il tesserino di riconoscimento di membro

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membro di equipaggio che lo autorizzi ad accedere alle aree sterili senza scorta.

dell'equipaggio che lo autorizzi ad accedere alle aree sterili senza scorta. Tali tesserini possono essere riconosciuti da un'autorità competente diversa da quella che li ha emessi.

Motivazione

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Emendamento 74Allegato, parte 1, sezione 1.5

Gli aeroporti e, se del caso, le aree adiacenti con accesso al pubblico devono essere sottoposti a sorveglianza, pattugliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i punti vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque dall'effettuarli.

Le aree sterili e tutte le aree adiacenti con accesso al pubblico devono essere sottoposte a sorveglianza, pattugliamento e ad altri controlli fisici allo scopo di individuare eventuali comportamenti sospetti di persone, rilevare i punti vulnerabili che potrebbero essere utilizzati per compiere atti di interferenza illecita e dissuadere chiunque dall'effettuarli.

Motivazione

Ripristina la posizione adottata dal Parlamento in prima lettura.

Emendamento 75Allegato, parte 2

Gli aeromobili parcheggiati nelle aree delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all'articolo 4, paragrafo 3, devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme fondamentali comuni, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di sicurezza stabiliti per questi ultimi, nonché per i passeggeri, i bagagli,

Gli aeromobili parcheggiati nelle aree delimitate dell'aeroporto alle quali si applicano le misure alternative di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma devono essere tenuti separati dagli aeromobili ai quali si applicano integralmente le norme fondamentali comuni quali definite dal presente allegato, allo scopo di garantire che non vengano compromessi i livelli di sicurezza

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le merci e la posta da esso trasportati. stabiliti per questi ultimi, nonché per i passeggeri, i bagagli, le merci e la posta da esso trasportati.

Motivazione

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Emendamento 76Allegato, parte 3, punto 1

1. Prima della partenza, ogni aeromobile dev'essere sottoposto ad un controllo di sicurezza o ispezione di sicurezza dell'aeromobile allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un aeromobile in transito può essere sottoposto ad altre misure appropriate.

1. Quando i passeggeri sono sbarcati, l'aeromobile dev'essere sottoposto ad un controllo di sicurezza prima della partenza allo scopo di assicurare che nessun articolo proibito sia presente a bordo. Un aeromobile può essere esentato dal controllo se proviene da uno Stato membro, salvo che la Commissione o lo Stato membro in questione abbia fornito informazioni che indichino che i passeggeri e il loro bagaglio a mano non possono considerarsi controllati ai sensi delle norme comuni di base di cui all'articolo 4.

Motivazione

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Emendamento 77Allegato, parte 3, punto 1 bis (nuovo)

1 bis. I passeggeri che per questioni di carattere tecnico vengono fatti sbarcare da un aeromobile in un aeroporto riconosciuto e in seguito vengono tenuti in una zona di sicurezza in detto aeroporto non dovrebbero essere nuovamente soggetti a controllo.

PR\648771IT.doc 39/48 PE 384.265v01-00

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Motivazione

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Emendamento 78Allegato, parte 3, punto 2

2. Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate.

2. Ogni aeromobile deve essere protetto da interferenze non autorizzate. La presenza di un aeromobile nelle parti critiche delle aree sterili è considerata protezione sufficiente.

Motivazione

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Emendamento 79Allegato, parte 3, punto 2 bis (nuovo)

2 bis. Ogni aeromobile che non è stato protetto da interferenze non autorizzate deve essere sottoposto ad ispezione.

Motivazione

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Emendamento 80Allegato, parte 4, sezione 4.1, punto 2, lettera b)

b) arrivino da un paese terzo i cui standard di sicurezza sono riconosciuti equivalenti a quelli fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

b) arrivino da un paese terzo con cui la Comunità ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 23, il quale riconosca che tali passeggeri ed il loro bagaglio a mano sono stati oggetto di controlli effettuati secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme comunitarie.

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Motivazione

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Emendamento 81Allegato, parte 4, sezione 4.1, punto 3, lettera d)

d) arrivino da un paese terzo ove i livelli di sicurezza adottati sono riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

d) arrivino da un paese terzo con cui la Comunità abbia concluso un accordo ai sensi dell'articolo 23, il quale riconoscache tali passeggeri e il loro bagaglio a mano sono stati sottoposti a controlli secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

Motivazione

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Emendamento 82Allegato, parte 4, sezione 4.2, punto 2, lettera b)

b) i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

b) i passeggeri in arrivo provengano da un paese terzo con cui la Comunità abbia concluso un accordo ai sensi dell'articolo 23, il quale riconosca che tali passeggeri sono stati sottoposti a un controllo secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

Motivazione

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Emendamento 83Allegato, parte 5, sezione 5.1, punto 1

1. Tutto il bagaglio da stiva deve essere 1. Tutto il bagaglio da stiva deve essere

PR\648771IT.doc 41/48 PE 384.265v01-00

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sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile, allo scopo di impedire l'introduzione di articoli proibiti nelle aree sterili ed a bordo dell'aeromobile.

sottoposto a controllo prima di essere caricato a bordo di un aeromobile.

Motivazione

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Emendamento 84Allegato, parte 5, sezione 5.1, punto 2, lettera b)

b) arrivi da un paese terzo i cui livelli di sicurezza siano riconosciuti equivalenti agli standard fondamentali comuni secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

b) arrivi da un paese terzo con cui la Comunità ha concluso un accordo ai sensi dell'articolo 23, il quale riconosca che tale bagaglio da stiva è stato sottoposto a controlli secondo norme di sicurezza equivalenti alle norme europee.

Motivazione

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Emendamento 85Allegato, parte 5, sezione 5.3, punto 1

1. Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non accompagnato.

1. Ogni bagaglio da stiva deve essere identificato come accompagnato o non accompagnato. Il bagaglio da stiva di un passeggero che è registrato per un volo ma che non si trova a bordo dell'aeromobile deve essere contrassegnato come bagaglio non accompagnato.

Motivazione

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PE 384.265v01-00 42/48 PR\648771IT.doc

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Emendamento 86Allegato, parte 5, sezione 5.3, punto 2

2. Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non sia trasportato con aeromobile diverso da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del passeggero stesso, oppure sia stato sottoposto a controlli di sicurezza supplementari.

2. Il bagaglio da stiva non accompagnato non può essere trasportato, a meno che non sia trasportato con aeromobile diverso da quello del relativo passeggero per ragioni indipendenti dalla volontà del passeggero stesso, oppure sia stato sottoposto a controlli di sicurezza adeguati.

Motivazione

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Emendamento 87Allegato, parte 6, sezione 6.1, titolo

Controlli di sicurezza delle merci e della posta

Controlli di sicurezza delle merci

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Emendamento 88Allegato, parte 6, sezione 6.1, punto 1

1. Tutte le merci e la posta devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile. Un vettore aereo non accetterà di trasportare con aeromobile merci o posta a meno che esso stesso non abbia effettuato i controlli in questione ovvero l'effettuazione di essi sia stata confermata e attestata da un agente regolamentato, un mittente conosciuto o un mittente responsabile.

1. Tutte le merci devono essere sottoposte a controlli di sicurezza prima di essere caricate a bordo di un aeromobile. Un vettore aereo non accetterà di trasportare con aeromobile merci a meno che un agente regolamentato di un altro vettore aereo, un mittente conosciuto o un mittente responsabile abbiano confermato e attestato l'avvenuta applicazione dei controlli di sicurezza.

PR\648771IT.doc 43/48 PE 384.265v01-00

IT

Motivazione

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Emendamento 89Allegato, parte 6, sezione 6.1, punto 2

2. Le merci e la posta in transito indiretto possono essere sottoposte a controlli di sicurezza alternativi, secondo modalità da precisare in un provvedimento attuativo.

2. Le merci in transito indiretto devono essere sottoposte a controlli di sicurezza, secondo modalità precisate in un provvedimento attuativo. Possono essere esentate dai controlli di sicurezza:a) se provengono da uno Stato membro, salvo che la Commissione o lo Stato membro in questione abbia fornito informazioni che indichino che le merci non possono considerarsi controllate ai sensi delle norme comuni di base di cui all'articolo 4; ob) se provengono da un paese terzo con cui la Comunità ha stipulato un accordo di cui all'articolo 23, che riconosce che le merci sono state controllate in conformità di norme di sicurezza equivalenti alle norme della Comunità; o c) in casi specificati in un provvedimento attuativo.

Motivazione

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Emendamento 90Allegato, parte 6, sezione 6.2, titolo

Protezione delle merci e della posta Protezione delle merci

Motivazione

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PE 384.265v01-00 44/48 PR\648771IT.doc

IT

Emendamento 91Allegato, parte 6, sezione 6.2, punto 1

1. Le merci e la posta destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell'aeromobile sul quale devono essere trasportate.

1. Le merci destinate ad essere trasportate su un aeromobile devono essere protette da interferenze non autorizzate dal momento in cui sono stati effettuati i controlli di sicurezza fino alla partenza dell'aeromobile sul quale devono essere trasportate.

Motivazione

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Emendamento 92Allegato, parte 6, sezione 6.2, punto 2

2. Le merci e la posta non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo aver effettuato i controlli di sicurezza devono essere sottoposte a controllo (screening).

2. Le merci non adeguatamente protette da contatti non autorizzati dopo aver effettuato i controlli di sicurezza devono essere sottoposte a controllo (screening).

Motivazione

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Emendamento 93Allegato, parte 6, sezione 6.2 bis (nuova)

6.2. Controlli di sicurezza per la posta1. Tutta la posta è soggetta a controlli di sicurezza prima di essere caricata su un aeromobile. Un vettore aereo non accetta di trasportare posta su un aeromobile se non è stato confermato che sono stati applicati controlli di sicurezza postale adeguati, quali specificati in un provvedimento di applicazione.

PR\648771IT.doc 45/48 PE 384.265v01-00

IT

2. La posta che deve essere trasferita è soggetta ai controlli di sicurezza specificati in un provvedimento di applicazione. Essa può essere esentata dai controlli di sicurezza sulla base dei criteri di esenzione di cui alla sezione 5.1, punto 2.3. La posta in transito può essere esentata dai controlli di sicurezza se rimane a bordo dell'aeromobile.

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Emendamento 94Allegato, parte 10, punto 2

2. Per impedire atti di interferenza illecita durante il volo devono essere adottate misure di sicurezza appropriate, quali l'addestramento del personale di condotta e del personale di cabina.

2. Se durante il volo un passeggero cerca di commettere un atto di interferenza illecita, devono essere adottate misure di sicurezza appropriate onde impedire la commissione di tale atto.

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Emendamento 95Allegato, parte 10, punto 3

3. È vietato il trasporto di armi nella cabina passeggeri e nella cabina di pilotaggio, a meno che gli Stati membri interessati non abbiano rilasciato un'autorizzazione conforme alle rispettive normative nazionali.

3. Il trasporto di armi, ad eccezione di quelle trasportate come carico dichiarato,a bordo di aeromobili è vietato, a meno che siano stati rispettati tutti i prescritti requisiti di sicurezza, e

a) sia stata data l'autorizzazione dallo Stato che ha rilasciato la licenza di esercizio al vettore aereo in questione, e

PE 384.265v01-00 46/48 PR\648771IT.doc

IT

b) sia stata data previa approvazione dagli Stati di partenza e di arrivo e, se del caso, da qualsiasi Stato che viene sorvolato o in cui sono effettuati scali intermedi.

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Emendamento 96Allegato, parte 10, punto 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli agenti addetti alla sicurezza del volo possono essere posti a bordo di un aeromobile soltanto se sono state osservate le prescritte condizioni di sicurezza e di formazione. Gli Stati membri si riservano il diritto di non autorizzare l'impiego di agenti della sicurezza su voli di vettori aerei ai quali hanno rilasciato la loro licenza.

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Emendamento 97Allegato, parte 10, punto 4

4. Il paragrafo 3 si applica anche agli agenti responsabili della sicurezza in volo (flight security officers), se questi portano armi.

4. I punti da 1 a 4 si applicano ai vettori aerei comunitari e ai vettori che hanno la sede principale di attività in uno o più Stati membri.

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PR\648771IT.doc 47/48 PE 384.265v01-00

IT

Emendamento 98Allegato, parte 10, punto 5 bis (nuovo)

5 bis. Occorre definire chiaramente le responsabilità per le azioni intraprese opportunamente in caso di atti di interferenza illecita commessi a bordo di un aeromobile civile o durante il volo, fermo restando il principio dell'autorità del capitano dell'aeromobile.

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Emendamento 99Allegato, parte 11, punto 2

2. Le persone diverse dai passeggeri che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza prima di ottenere un tesserino d'ingresso in aeroporto o un tesserino di riconoscimentocome membro di equipaggio.

2. Le persone diverse dai passeggeri e le persone accompagnate in possesso di un lasciapassare aeroportuale di breve durata che devono accedere alle aree sterili devono ricevere una formazione sulla sicurezza prima di ottenere il tesserinod'ingresso in aeroporto o il tesserino di riconoscimento di membrodell'equipaggio.

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Emendamento 100Allegato, parte 12

Le attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d'accesso e gli altri controlli di sicurezza devono essere in grado di effettuare i controlli di sicurezza previsti.

Le attrezzature utilizzate per lo screening, il controllo d'accesso e gli altri controlli di sicurezza devono essere conformi alle specifiche approvate ed in grado di effettuare i controlli di sicurezza previsti.

PE 384.265v01-00 48/48 PR\648771IT.doc

IT

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Emendamento 101Allegato, parte 12 bis (nuova)

12 bis. CONTROLLO DEI PRECENDENTI PERSONALI

Tutti i piloti e i richiedenti di licenze di pilota di velivoli a motore devono essere sottoposti a un controllo uniforme dei precedenti personali, che sarà ripetuto ad intervalli regolari. Le decisioni delle autorità competenti in relazione al controllo dei precedenti personali devono essere prese in base a criteri identici.

Motivazione

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