POSSIAMO IMMAGINARLO POSSIAMO FARLO - Federico D'Incà · Disposizioni in materia di assistenza...

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UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE POSSIAMO IMMAGINARLO POSSIAMO FARLO 1

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UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE

POSSIAMO IMMAGINARLO

POSSIAMO FARLO

1

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► DIGNITA' E BENESSERE DEICITTADINI

► RIDISTRIBUZIONE DELLARICCHEZZA

► RIPRISTINO DEMOCRAZIAANCHE ECONOMICA

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INDICE DIGNITÀ E BENESSERE DEI CITTADINI

1. Rilancio lavoro ed economia

a. Reddito di cittadinanza (o reddito garantito)

*S.1148- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri

Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione delsalario minimo orario

29 ottobre 2013: Presentato al Senato

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b. Green economy e Ecoprestiti

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c. Made in Italy

S.1040- Sen. Serenella Fucksia (M5S) e altri

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Madein Italy"

12 settembre 2013: Presentato al Senato

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d. Abolizione IRAP micro-imprese fino a dieci dipendenti e fino a un massimo didue milioni di fatturato

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e. Compensazione stabile tra debiti erariali e crediti verso PA

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f. Incentivo alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili d'impresa

S.1961- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)

Sen. Barbara Lezzi (M5S) e altri

Disposizioni a favore dell'impresa familiare

11 giugno 2015: Presentato al Senato

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g. Regime dei minimi

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2. Legalità

a. Lotta alla criminalità e alle mafie

S.1954- 17ª Legislatura Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri Modifiche al codice penale inmateria di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua di contrattarecon la pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di trasparenza econtrasto alla corruzione 8 giugno 2015: Presentato al Senato

S.1685- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri Modifica al codice delle leggi antimafia edelle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inmateria di soggetti sottoposti alla verifica antimafia 19 novembre 2014: Presentato al Senato

S.1684- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-bis del codicepenale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata 18 novembre 2014:Presentato al Senato (Testo non disponibile)

S.1681- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifiche alla disciplina penale del votodi scambio politico-mafioso 18 novembre 2014: Presentato al Senato (Testo non disponibile)

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S.1683- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-ter del codicepenale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso 18novembre 2014: Presentato al Senato

S.1682-

Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-ter del codice penale,concernente lo scambio elettorale politico-mafioso 18 novembre 2014: Presentato al Senato

S.1832- 17ª Legislatura Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri Istituzione della "Giornatanazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni perl'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolasticidi ogni ordine e grado 24 marzo 2015: Presentato al Senato

S.1956- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)

Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio

10 giugno 2015: Presentato al Senato

S.887- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

27 giugno 2013: Presentato al Senato

S.868- Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Disposizioni in materia di falso in bilancio

21 giugno 2013: Presentato al Senato

S.431- Sen. Nicola Morra (M5S) (Testo non disponibile)

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

10 aprile 2013: Presentato al Senato

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b. Conflitto di interessi

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c. Prescrizione

*S.1574- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri Disposizioni in materia di prescrizione esanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione 21 luglio 2014:Presentato al Senato

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d. Corruzione

S.1959- 17ª Legislatura

Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimentodi taluni nuovi delitti

8 giugno 2015: Presentato al Senato

S.1954- 17ª Legislatura

Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici edincapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonché disposizioniin materia di trasparenza e contrasto alla corruzione

8 giugno 2015: Presentato al Senato

S.846- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio

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19 giugno 2013: Presentato al Senato

S.847- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri

Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio

19 giugno 2013: Presentato al Senato

S.851- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

19 giugno 2013: Presentato al Senato

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e. Lobby

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f. Piano carceri

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g. Distrazione/evasione di capitali

S.1955- 17ª Legislatura

Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

10 giugno 2015: Presentato al Senato

S.1285- Sen. Serenella Fucksia (M5S) e altri

Disposizioni per ridurre l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili

4 febbraio 2014: Presentato al Senato

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h. Sofisticazione prodotti alimentari

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i. Immigrazione

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3.Prevenzione/Educazione

S.922- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri

Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organidestinati al trapianto

4 luglio 2013: Presentato al Senato

S.850- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri

Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo

19 giugno 2013: Presentato al Senato

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j. Scuola

S.1839- 17ª Legislatura Sen. Michela Montevecchi (M5S) Modifiche al decreto legislativo 19febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e ATA della Scuoladell'infanzia 25 marzo 2015: Presentato al Senato

S.1592- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l' infanzia el'adolescenza

6 agosto 2014: Presentato al Senato

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k. Università

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S.1298- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri

Disposizioni in materia di Università

7 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.1297- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri

Disposizioni in materia di istruzione

7 febbraio 2014: Presentato al Senato

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l. Salute

S.1925- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)

Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggettimalati di celiachia" e disposizioni per

l'erogazione dei prodotti senza glutine

13 maggio 2015: Presentato al Senato

S.1727- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri

Disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare

20 dicembre 2014: Presentato al Senato

S.1619- Sen. Daniela Donno (M5S) e altri

Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenzasanitaria alle persone senza fissa dimora

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18 settembre 2014: Presentato al Senato

S.1488- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri

Modifica al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attivitàprofessionale di ostetrica

14 maggio 2014: Presentato al Senato

S.1487- Sen. Manuela Serra (M5S) e altri Disposizioni a favore delle persone autistiche

14 maggio 2014: Presentato al Senato

S.1323- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri

Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

21 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.1284- Sen. Serenella Fucksia (M5S)

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

4 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.1247- Sen. Laura Bignami (M5S) e altri

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia diaccoglienza di persone portatrici di esigenze

particolari

16 gennaio 2014: Presentato al Senato

S.998- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per laprevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie

6 agosto 2013: Presentato al Senato

*S.983- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri

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Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali

31 luglio 2013: Presentato al Senato

S.923- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri

Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutelasociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

4 luglio 2013: Presentato al Senato

S.912- Sen. Cristina De Pietro (M5S) e altri

Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega alGoverno per il riassetto e la riforma della normativa in

materia

4 luglio 2013: Presentato al Senato

S.768- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica

4 giugno 2013: Presentato al Senato

S.852- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri

Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attivitàcommerciale di erboristeria

19 giugno 2013: Presentato al Senato

S.578- Sen. Bartolomeo Pepe (M5S) e altri

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS), daencefalomielite mialgica (ME/CFS) e da fibromialgia

(FM)

29 aprile 2013: Presentato al Senato

S.732- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri

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Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato dellacompetenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

30 maggio 2013: Presentato al Senato

m. Ambiente

S.1928- 17ª Legislatura

Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione deifondali marini finalizzate alla prospezione,

ricerca e coltivazione di idrocarburi

19 maggio 2015: Presentato al Senato

S.1700- Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione dellafauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per l'introduzione del diritto diutilizzo dei richiami vivi

2 dicembre 2014: Presentato al Senato

S.1655- Sen. Vito Rosario Petrocelli (M5S) e altri

Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischiderivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi egassosi

30 ottobre 2014: Presentato al Senato

*S.1514- Sen. Paola Nugnes (M5S) e altri

Sistema nazionale di controllo ambientale

6 giugno 2014: Presentato al Senato

S.1306- Sen. Paola Nugnes (M5S) e altri

Disposizioni in materia di controllo ambientale

13 febbraio 2014: Presentato al Senato

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S.991- Sen. Monica Casaletto (M5S) e altri

Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio

5 agosto 2013: Presentato al Senato

S.451- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materiadi ricerca ed estrazione di idrocarburi

10 aprile 2013: Presentato al Senato

n. Territorio

S.1864- 17ª Legislatura

Sen. Paola Taverna (M5S) e altri

S.1650- Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

28 ottobre 2014: Presentato al Senato

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo di animali. Regolamentazione del trasporto volontario di animali di affezione

1 aprile 2015: Presentato al Senato

*S.1597- Sen. Sergio Puglia (M5S) e altri

Disposizioni in materia di responsabilità civile auto

S.1011- Sen. Carlo Martelli (M5S)

Disposizioni in materia di utilizzo degli idrofluorocarburi

8 agosto 2013: Presentato al Senato

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S.976- Sen. Bartolomeo Pepe (M5S) e altri

Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione di veicoli

26 luglio 2013: Presentato al Senato

S.924- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

4 luglio 2013: Presentato al Senato

S.876- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141

25 giugno 2013: Presentato al Senato

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4. Sicurezza

S.1371- Sen. Bruno Marton (M5S) e altri

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Armadei carabinieri e del Comandante in Seconda del

Corpo della Guardia di Finanza

6 marzo 2014: Presentato al Senato

S.1361- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri

Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle personefisiche a bordo dei veicoli

4 marzo 2014: Presentato al Senato

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S.1337- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codicealfanumerico per le Forze di polizia in servizio di

ordine pubblico

26 febbraio 2014: Presentato al Senato

*S.1307- Sen. Marco Scibona (M5S) e altri

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine cheespletano attività di ordine pubblico

13 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.1267- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri

Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materiadi sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

30 gennaio 2014: Presentato al Senato

*S.1268- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo edel Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla

protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto duranteil lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326

29 gennaio 2014: Presentato al Senato

S.1157- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri

Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera edelega al Governo

30 ottobre 2013: Presentato al Senato

S.1133- Sen. Elisa Bulgarelli (M5S) e altri

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Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inmateria di guida di quadricicli leggeri

22 ottobre 2013: Presentato al Senato

S.849- Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

19 giugno 2013: Presentato al Senato

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5. Commercio/Settore Bancario

S.1135- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri

Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre ometalli preziosi

22 ottobre 2013: Presentato al Senato

S.1103- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obblighi del produttore e del distributore per la commercializzazione dei prodotti

8 ottobre 2013: Presentato al Senato

*S.906- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri

Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative

S.762- Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

3 giugno 2013: Presentato al Senato

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6.Riassetto Organizzazione pubblica e Organi Costituzionali

S.1953- 17ª Legislatura

Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione

8 giugno 2015: Presentato al Senato

S.1855- 17ª Legislatura

Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generaleradiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio

31 marzo 2015: Presentato al Senato

S.1840- 17ª Legislatura

Sen. Michela Montevecchi (M5S)

Istituzione della figura del "responsabile raccolta fondi" nei ruoli del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo

25 marzo 2015: Presentato al Senato

*S.1724- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri

Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico

19 dicembre 2014: Presentato al Senato

S.1710- Sen. Michela Montevecchi (M5S) (Testo non dispnibile)

Istituzione della figura del "fundraiser" nei ruoli del Ministero di beni e delle attività culturali edel turismo

15 dicembre 2014: Presentato al Senato

S.1689- Sen. Laura Bottici (M5S) e altri

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Modifiche all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitanopubbliche funzioni

24 novembre 2014: Presentato al Senato

S.1967- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)

Sen. Marco Scibona (M5S)

Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al codice dei contratti pubblici relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163

12 giugno 2015: Presentato al Senato

S.1783- 17ª Legislatura

Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/ce del Parlamento europeo e delConsiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi conun'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materialicontenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione deimateriali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianzanell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

24 febbraio 2015: Presentato al Senato

S.1775- 17ª Legislatura

Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifica delle modalità di pagamento di sanzioni nelle ipotesi di sospensione di un'attivitàeconomica per lavoro irregolare

17 febbraio 2015: Presentato al Senato

S.1697- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri

Istituzione del salario minimo orario

27 novembre 2014: Presentato al Senato

S.1696- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri

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Riordinamento della Croce Rossa Italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre2012, n. 178

26 novembre 2014: Presentato al Senato

S.1602- Sen. Luigi Gaetti (M5S)

Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministerodelle politiche agricole alimentari e forestali 3 settembre 2014: Presentato al Senato)

S.1596- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri

Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figlidisabili o affetti da gravi malattie

7 agosto 2014: Presentato al Senato

S.1576- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senatodella Repubblica e sulla riduzione del numero dei parlamentari

22 luglio 2014: Presentato al Senato

S.1529- Sen. Giovanni Endrizzi (M5S) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

17 giugno 2014: Presentato al Senato

*S.1493- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri

Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale abusiva

20 maggio 2014: Presentato al Senato

Doc. II n. 27- Sen.Andrea Cioffi(M5S) e altri

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Modifica all'articolo 161 del Regolamento, concernente la limitazione dell'apposizione dellaquestione di fiducia sul disegni di legge di conversione dei decreti-legge

15 maggio 2014: Presentato al Senato

S.1482- Sen. Serenella Fucksia (M5S)

Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tuteladegli animali

14 maggio 2014: Presentato al Senato

S.1373- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia diabolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili alfinanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

11 marzo 2014: Presentato al Senato

Doc. II n. 26- Sen. Laura Bignami (M5S) e altri

Modifica art. 30 su presenze e votazioni dei senatori nelle Commissioni permanenti

7 febbraio 2014: Presentato al Senato

Doc. II n. 23- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifica articolo 33 Regolamento, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni

22 gennaio 2014: Presentato al Senato

Doc. II n. 24 - Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri

Modifica delle modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazionedella modalità di votazione per alzata di mano

S.1055- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri

Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, conmodificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di rappresentanza erappresentatività sindacali

20 settembre 2013: Presentato al Senato

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Doc. II n. 16 - Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri

Modifiche degli articoli 41, 113, 117 e 118 del Regolamento, volte alla abrogazione dellaVotazione a Scrutinio Segreto

17 settembre 2013: Presentato al Senato

Doc. II n. 17 - Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri

Modifica al Regolamento concernente la personalità del voto dei Senatori

17 settembre 2013: Presentato al Senato

*S.1018- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell'indennitàparlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politichesociali

9 agosto 2013: Presentato al Senato

Doc. II n. 7 - Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifica all'articolo 74 del Regolamento del Senato in materia di esame dei disegni di legge diiniziativa popolare

24 luglio 2013: Presentato al Senato

S.970- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturaledel referendum abrogativo

25 luglio 2013: Presentato al Senato

S.939- Sen. Roberto Cotti (M5S) e altri

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni "Sicilia"e "Sardegna" nell'ambito della elezione

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dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

11 luglio 2013: Presentato al Senato

*S.904- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri

Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari

2 luglio 2013: Presentato al Senato

S.907- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

2 luglio 2013: Presentato al Senato

S.893- Sen. Sara Paglini (M5S) e altri

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18della legge 20 maggio 1970, n. 300

27 giugno 2013: Presentato al Senato

S.824- Sen. Francesco Campanella (M5S) e altri

Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 327 del

2001, concernenti il recupero di immobili abbandonati

13 giugno 2013: Presentato al Senato

S.821- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

11 giugno 2013: Presentato al Senato

S.796- Sen. Fabiola Anitori (M5S) e altri

Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e diVerona nonché del tribunale e dell'ufficio

militare di sorveglianza di Roma

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5 giugno 2013: Presentato al Senato

Doc. II n. 6 - Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Modifica all'articolo 5 del Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio diPresidenza e la riduzione del numero dei senatori segretari e introduzione di una disposizionetransitoria per la XVII Legislatura

16 aprile 2013: Presentato al Senato

S.455- Sen. Francesco Molinari (M5S) e altri

Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti adassociazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale dipubblica sicurezza

10 aprile 2013: Presentato al Senato

*S.452- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, concernente i criteri dicandidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché l'espressione del voto dipreferenza da parte degli elettori

10 aprile 2013: Presentato al Senato

S.766- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzataper i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari

4 giugno 2013: Presentato al Senato

S.702- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Iniziativa quorum zero e più democrazia

22 maggio 2013: Presentato al Senato

S.667- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio delPresidente della Repubblica

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17 maggio 2013: Presentato al Senato

S.653- Sen. Francesco Molinari (M5S) e altri

Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa

14 maggio 2013: Presentato al Senato

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RIDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA

1. Cultura

S.856- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri

Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di esclusione dal patto di stabilitàinterno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socio-assistenziali

20 giugno 2013: Presentato al Senato

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2. Agricoltura

S.1790- 17ª Legislatura

Sen. Elena Fattori (M5S) e altri

Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti apistici

3 marzo 2015: Presentato al Senato

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S.1460- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri

Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demanialiagricoli e a vocazione agricola

22 aprile 2014: Presentato al Senato

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3. Agenda digitale

S.1722- Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri

Disposizioni per la diminuzione del divario digitale e la gestione dei nodi di interconnessionedella rete internet

19 dicembre 2014: Presentato al Senato

S.1560- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri

Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica

8 luglio 2014: Presentato al Senato

S.1471- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri (Testo non disponibile)

Disposizioni in materia di associazioni virtuali

30 aprile 2014: Presentato al Senato

S.1317- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri

Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla reteinternet

17 febbraio 2014: Presentato al Senato

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4. Riforma fiscale

S.1799- 17ª Legislatura

Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il riconoscimento della causadi servizio e dei relativi benefici previdenziali

S.1508- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifiche all'articolo 2752 del codice civile, in materia di crediti per tributi diretti dello Stato,per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

4 giugno 2014: Presentato al Senato

S.1348- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri

Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici madri in materiaprevidenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testounico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'elevazione del limite massimo didurata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari

27 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.1173- Sen. Francesco Campanella (M5S) e altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361, in materia di elezione della Camera dei

deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia dielezione del Senato della Repubblica

19 novembre 2013: Presentato al Senato

S.1042- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri

Modifica all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, per la riduzione dei costi gravanti sui cittadini in seguito ai rapporti di affidamentocreditizio

17 settembre 2013: Presentato al Senato

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5. Turismo sostenibile

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6. Formazione

S.1839- 17ª Legislatura

Sen. Michela Montevecchi (M5S)

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personaledocente e ATA della Scuola dell'infanzia

25 marzo 2015: Presentato al Senato

S.1644- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri

Istituzione della classe di concorso di lingua italiana L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera)

21 ottobre 2014: Presentato al Senato

S.1592- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri dellaCommissione parlamentare per l' infanzia e l'adolescenza

6 agosto 2014: Presentato al Senato

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7. Ricerca e innovazione

*S.1498- Sen. Gianni Pietro Girotto (M5S) e altri

Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale

27 maggio 2014: Presentato al Senato

*S.1339- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri

Disposizioni in materia di giustizia telematica

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26 febbraio 2014: Presentato al Senato

S.858- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di finanziamento degli entidi ricerca

20 giugno 2013: Presentato al Senato

S.857- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca

20 giugno 2013: Presentato al Senato

S.844- Sen. Gianni Pietro Girotto (M5S) e altri

Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla

legge 12 luglio 2011, n. 106

19 giugno 2013: Presentato al Senato

S.802- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri (Testo non disponibile)

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca

6 giugno 2013: Presentato al Senato

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8. Prevenzione

S.1858- 17ª Legislatura

Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanzepsicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati

1 aprile 2015: Presentato al Senato

S.938- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al decreto legislativo 7 settembre 2012,n. 155, concernenti la proroga dell'entrata in vigore della revisione delle circoscrizioni giudiziarienella regione Abruzzo

11 luglio 2013: Presentato al Senato

S.873- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela deiminori e le fasce a rischio

24 giugno 2013: Presentato al Senato

9. Certificati di Credito Fiscale

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10. Investimenti

****

11. Missioni all'estero - Esteri

S.1692- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penaleinternazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio

1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010

25 novembre 2014: Presentato al Senato29

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S.1603- Sen. Elena Fattori (M5S)

Disciplina organica in tema di diritto d'asilo, protezione internazionale e altre misure diprotezione umanitaria

4 settembre 2014: Presentato al Senato

****

12. No grande distribuzione

****

13. Famiglia/Diritti Sociali

S.1756- 17ª Legislatura

Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli

2 febbraio 2015: Presentato al Senato

S.1755- 17ª Legislatura

Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della Pubblica Autorità infavore dei minori

2 febbraio 2015: Presentato al Senato

S.1383- Sen. Giovanna Mangili (M5S) e altri

Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli

12 marzo 2014: Presentato al Senato

S.393- Sen. Luis Alberto Orellana (M5S) e altri

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Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore dellecoppie formate da persone dello stesso sesso

5 aprile 2013: Presentato al Senato

S.391- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri

Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia

5 aprile 2013: Presentato al Senato

S.392- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri

Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso

4 aprile 2013: Presentato al Senato

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14. Commissioni d’inchiesta

S.1477- Sen. Sergio Puglia (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fallimento della società Deiulemar- Compagnia di Navigazione S.p.A.

maggio 2014: Presentato al Senato

S.895- Sen. Maria Mussini (M5S) e altri

Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e dellaBrianza S.p.A.

27 giugno 2013: Presentato al Senato

S.827- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altreassociazioni criminali similari, anche straniere

13 giugno 2013: Presentato al Senato

S.1939- 17ª Legislatura Sen. Nicola Morra (M5S)

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione deidiritti umani e delle libertà fondamentali

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15 maggio 2015: Presentato al Senato

Doc. XXII n. 18 - Sen. Sara Paglini (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince

22 ottobre 2014: Presentato al Senato

S.1491- Sen. Serenella Fucksia (M5S)

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italianadegli autori ed editori

15 maggio 2014: Presentato al Senato

*S.1313- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enticostituiti o partecipati nonché delle società,partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni,dalle province e dai comuni

12 febbraio 2014: Presentato al Senato

*S.1189- Sen. Marco Scibona (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la realizzazionedell'opera denominata "Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)"

25 novembre 2013: Presentato al Senato

13.9 *S.872- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse alcommercio degli armamenti

25 giugno 2013: Presentato al Senato

Doc. XXII n. 5 - Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse allaricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

11.04.2013: Presentato al Senato

*S.624- Sen. Carlo Martelli (M5S) e altri

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto dicredito Monte dei Paschi di Siena

30 aprile 2013: Presentato al Senato

****

15. Informazione

S.454- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista

9 aprile 2013: Presentato al Senato

S.453- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

10 aprile 2013: Presentato al Senato 2

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ABROGAZIONI1. Legge Fornero

2. Sblocca Italia

3. IMU agricola

4. Legge Obiettivo

5. Banche Popolari

6. Jobs Act e decreto Poletti

7. Riorganizzazioni PA e decreto Del Rio

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DISEGNO DI LEGGE N.1148

d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, AIROLA,BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI,CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO,LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI,SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, BATTISTA, FATTORI ePETROCELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013

Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo perl’introduzione del salario minimo orario

Art. 1.(Finalità)1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4,29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta deidiritti fondamentali dell'Unione europea.2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale,a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione,all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico eall'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo dellavoro.3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoronero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto delladignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo1886 del codice civile, e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

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5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato«Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importiderivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 20.

Art. 2.(Definizioni)1. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggettiresidenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, comedefinita alla lettera h);b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene ibenefici del reddito di cittadinanza;c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in etàlavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie deidisoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione el'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per iprocedimenti di cui alla presente legge;e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino,raccolti dalla pubblica amministrazione e dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblicaamministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e diformazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continuanazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i datimessi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamete dell’Agenzia delleentrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il librettoformativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 deldecreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l’impiego;h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica(ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statisticheeuropee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale dipovertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al disotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in terminirelativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti iredditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento dellapresentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; èescluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o diforme di sostegno del diritto allo studio;l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetticonsiderati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultanocomponenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimonucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessasoltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovveroquando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventifanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglieche non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e

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dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Ifamiliari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono esserecompresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di regolarequalifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea,compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioniprofessionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diplomadi istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovverofrequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso uncentro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, osiano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, istituito presso ilMinistero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui allapresente legge;n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e diorientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere lariflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine direnderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del propriopercorso formativo e lavorativo;o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livellonazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantireil riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche,implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino,semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche allecomunicazioni obbligatorie;p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto acorrispondere al lavoratore;q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previstedalla presente legge.

Art. 3.(Reddito di cittadinanza e sua determinazione)

1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleofamiliare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondol'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito medianoequivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione,di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1,commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSEmodificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è fissata sulla base dell'indicatore ufficialedi povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuodi 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delleretribuzioni orarie contrattuali.4. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo laformula di cui all'allegato 3 della presente legge.5. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori autonomi, è calcolatamensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo delrichiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPSper l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile ecertificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione deldebito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche

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sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso edi controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momentodella richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.7. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, hadiritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gliallegati 1, 2 e 3 alla presente legge.8. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleofamiliare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a riceverel'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previaottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.9. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, aentrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.10. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.

Art. 4.(Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al reddito di cittadinanza)1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno dietà, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi dell’articolo 3,comma 1, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.2. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in statodetentivo per tutta la durata della pena.3. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età,costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionalericonosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionaledei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decretolegislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile perl'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o diformazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.4. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge inmodo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito dicittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso ilrichiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.5. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano diverificare se i richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati diorigine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

Art. 5.(Funzioni di gestione, controllo ed erogazione)1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ederogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata,del sistema informatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonchédel libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della strutturainformativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina leazioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delleprestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; inaccordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare serviziper la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni isistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;

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b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con iMinisteri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtàimprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comunistessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei serviziformativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle impresee l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente,garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loropossesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e conle informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la strutturadella spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banchedati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nellosvolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livellonazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato dellavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamentidelle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le qualisono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 11;c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore deisoggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolareriguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, iservizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro perl'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito allacomposizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esattacorrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la realecomposizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativacentralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti edomiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in caricotutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedureriferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento deiprocedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di lorocompetenza e, nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata,all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione dellibretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centriper l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nelsistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centriper l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestionedell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l’impiego integrano, attraverso lastruttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccoltasistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, erimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego eall'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei datidichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiegoterritorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide,attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure dierogazione dei sussidi in gestione;f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui datidichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano lastruttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informaticonazionale per l'impiego;

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h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi dipercettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordinealla sussistenza dei requisiti di invalidità;i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggettiaccreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione,sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazionedei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi dellapresente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano ilfascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze deglistudenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento all'articolo18, comma 7;m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire aicentri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi.Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicoloelettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativacentralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e aipercorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da partedi tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicoloelettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativacentralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione dellecompetenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi dellapresente legge;o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggettirichiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici diinvalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronicodel cittadino.2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, èistituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimoMinistero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo strettoscambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e dellepolitiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politichesociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta dilavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione dellapresente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere socialee occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza deisistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro edelle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionalegarantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formativeavvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficacisotto il profilo dell'impatto occupazionale.3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoroe delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sonostabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 1 e 2 del presentearticolo.

Art. 6.(Struttura informativa centralizzata)1. I soggetti di cui all'articolo 5, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea,secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice

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dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso lastruttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di: favorire l'incrocio tra la domanda el'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione informato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo delcittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificarel'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronicodel cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso dellapubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nellecomunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire ilmonitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme sututto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione;fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultatiraggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossidalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire losvolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione el'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utiliall'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, datiin possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamentipensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazionedel reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi aibeni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale einformale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanzapercepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditatedi cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraversola struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelliriferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.2. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico dipartecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente alMinistero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati alcompletamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionatasecondo le previsioni di cui all'articolo 18.3. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, esuccessive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligodi registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informaticonazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alladomanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.4. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico delcittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli entigestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.5. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo delcittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, aidati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell’Agenziadelle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo dellatessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.6. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.(Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza)

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1. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda diammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui all'articolo 5, comma 1,lettere c) e d), allegando:a) copia della dichiarazione ISEE;b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditicerti, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti delnucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5;c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.2. La sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 è verificata e attestata dai soggetti di cui all'articolo5, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativacentralizzata.3. I soggetti di cui all’articolo 5 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà dirichiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesiprecedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte delsoggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.4. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamentipensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cuiall'articolo 5, comma 1, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.5. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per lapresentazione della richiesta.6. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiegopresso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraversola struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleofamiliare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPSper via telematica la disposizione di erogazione.

Art. 8.(Durata del beneficio)1. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una dellecondizioni previste all'articolo 4. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuitàdell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presentelegge.

Art. 9.(Obblighi del beneficiario)1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoropresso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cuiall'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dallamedesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato didisoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighirispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1, deve intraprendere, entro sette giorni, ilpercorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa incarico del soggetto, di cui all'articolo 10.3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione dellasituazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire ilreddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanzapercepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovareannualmente la domanda di ammissione.4. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambitoformale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso delcolloquio di cui all'articolo 11, comma 1, letterab), sostenuto presso il centro per l'impiego, il

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beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti daicomuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela deibeni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che neabbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività delbeneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.5. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte leprocedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 4.6. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 4 sonosubordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.7. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 è attestato dai comuni, tramitel'aggionamento della struttura informativa centralizzata.8. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi dellalegge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4.

Art. 10.(Attività dei centri per l'impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari)1. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano iservizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalladata di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito dicittadinanza.2. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli entiistituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Talecooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio diriferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politicaattiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la nascitadi nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e deifruitori dei servizi di politica attiva.3. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamentoagricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismosostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza,prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestaliopera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comunimedesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.4. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:«Art. 66. -- (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). -- 1. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggettiinteressati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalitàistituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decretolegislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare inconcessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina iltrasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politicheagricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 410.2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamenteconnessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

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a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni diriordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento dinuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreniattribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definitidal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza inagricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiaridel reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale eimprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato ei Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III deltitolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenziadel demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesimearee.10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per lefinalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà,compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazioneurbanistica diversa da quella agricola.12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per leattività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionalecon priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Glienti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione epromozione dell'agricoltura locale».5. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dello sviluppooccupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, èinserito il seguente:«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, dadestinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché aprogetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-leggen. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».6. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito dicittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e al comma 1-bis dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133del 2008, introdotto dal comma 5 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanziaper il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di unaparte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 5, dellapresente legge.7. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del

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medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa incarico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.8. Le agenzie di cui al comma 7, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute alconferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativacentralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.9. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 7, in relazione ai servizi erogati, procuranoproposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, dellemansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale einformale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui all’articolo 11,comma 1, lettera b).10. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione delbeneficiario una pagina webpersonale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al propriofascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti delcomplesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloquisostenuti ed alla congruità, di cui all'articolo 12, comma 2, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti daticonfluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.11. Le agenzie di cui ai commi 7 e 8 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, perl'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizionilavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.12. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso isettori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorionazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cuiall’articolo 5, comma 2. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e diinserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali inaccordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cuiall'articolo 5, comma 2, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati aiMinisteri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamentipubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.13. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino chene inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltrel'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici deipropri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistemainformatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, lafrequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale etrasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzatodall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione deipercorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto deigiudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine difacilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo aldatore di lavoro di conferire i posti vacanti.16. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e ilcollegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online erende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso ilriscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico onlinesu proprio conto corrente o conaltri sistemi di pagamento online.

Art. 11.( O b b l i g h i d e l b e n e f i c i a r i o i n r e l a z i o n eall'inserimento lavorativo)

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1. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsisul sistema informatico nazionale per l'impiego;b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, e successive modificazioni;c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimentonel mondo del lavoro;d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supportodell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesacon i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionaleper l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo dellapagina web personale di cui all'articolo 10, comma 9, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti allecomunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricercaattiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale intutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze,rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai finidella presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, suindicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

Art. 12.(Cause di decadenza del beneficio in relazione all'inserimento lavorativo)1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle propriecapacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenticondizioni:a) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11;b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dalresponsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datoridi lavoro;c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenutecongrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centroper l'impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;e) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenzaabbia istituito i relativi progetti.2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguentirequisiti:a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambitoformale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso dibilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all'articolo 10;b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni diprovenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi. Laretribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento ein stretta osservanza di quanto previsto all'articolo 19 della presente legge;c) fatte salve espresse volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dallaresidenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo nonsuperiore a ottanta minuti.

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3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettareproposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso unanno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessunaproposta di lavoro.4. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sonosoggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e diaccertamento dello stato di disoccupazione.5. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all'articolo 11 le madri, finoal compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta ocomunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.6. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dalcentro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è alternativa edequivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'articolo 11, comma 1,lettere e), g) e h).7. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti aiprincìpi di congruità di cui al comma 2.

Art. 13.(Diritto all'abitazione)1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale beneprimario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelatidall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi dellalegge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sianel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengonoi costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi perl'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegnoall'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, comemodificato dal comma 6 del presente articolo.3. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cuial comma 2 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All'onerederivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo20.4. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.5. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cuiai commi 2 e 4. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativacentralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.6. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4»sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».7. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione delpagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».

Art. 14.(Misure integrative del reddito di cittadinanza)1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge e della relativa omogenea applicazione delledisposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano,compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi asupporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;

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b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione diagevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione deibenefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delleutenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali peri beneficiari della presente legge.

Art. 15.(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)1. Al fine di promuovere l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti inconsorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi didivulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.2. I programmi di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazionedell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetticomplementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio diemarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle personesenza tetto o senza fissa dimora.3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi,comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione deiprogrammi di cui al comma 1 e i risultati conseguiti.4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e dellepolitiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 3 erende disponibile una pagina web nel sitointernet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati neldettaglio i progetti attivi.

Art. 16.(Erogazione)1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su cartaprepagata.

Art. 17.(Incentivi)1. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementatodel 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagatanominativa di cui al comma 2, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilitàprecedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e dellefinanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, stipula una convenzione con la societàPoste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una cartaprepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevaremensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.3. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzioneterritoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile comeirregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazionedel reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

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4. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un redditosuperiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premiocommisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto alloscadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.5. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, èistituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempoindeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono esclusedall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o untotale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionaleattraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.7. Le assunzioni di cui ai commi 5 e 6 devono comportare un incremento occupazionale netto perl'impresa beneficiaria dell'incentivo.8. L'incentivo mensile di cui ai commi 5 e 6 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario almomento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoroesclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fattesalve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.9. L'incentivo mensile di cui al comma 5 ha una durata massima di dodici mesi.10. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è calcolato sulla base della differenza tra il numerodei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesiprecedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale èponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempopieno.11. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è considerato al netto delle diminuzionioccupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ofacenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministerodello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinatala creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorirel'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita ericiclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, dellavoratore e dell'ambiente.13. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, neltriennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego dilavoratori in modo non regolare.

Art. 18.(Verifiche della fruibilità del reddito di cittadinanza e sanzioni)

1. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del redditodi cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giornidall’avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggettodell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previstodalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativavigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.2. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS el'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni odifformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemiinformativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmentecompetente nonché all'autorità giudiziaria.3. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito dicittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficiomedesimo.

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4. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge,con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati enotizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento delreddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficiodi cui alla presente legge.5. Il termine per la segnalazione di cui all'articolo 9, comma 3, è di trenta giorni dalla data in cui si èverificato l'effettivo incremento del reddito.6. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolareperde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alladata della revoca del beneficio medesimo.7. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da partedel figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanzaparametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, lariduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamodetermina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processifunzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito dicittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimentidi realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentementeottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali;b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6,da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3;c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancataosservanza dei termini temporali di cui all'articolo 7, comma 6;d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui allapresente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presentelegge con particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 5, all'articolo10, comma 2 e all'articolo 15.

Art. 19.(Delega al Governo per l'istituzione del salario minimo orario)1. In adempimento dei princìpi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dell'articolo 1 dellapresente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegatoad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministrodel lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblicaamministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salariominimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settoreprivato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavorodi cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tuttele categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dallacontrattazione collettiva.2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:a) fissazione del valore orario dello SMO per l'anno 2015 pari a 9 euro lordi con obbligo di calcolare laretribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dalcontratto;b) previsione di un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1º gennaio di ogni anno inbase alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definitadall'ISTAT;

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c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore allo SMO;d) per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve lecondizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì allariparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;e) esclusione dal computo dello SMO delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi spese spettanti allavoratore per il lavoro distaccato;f) divieto di computare nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dallavoratore;g) divieto di impiego dello SMO in alcun modo nell'interesse del datore di lavoro e previsione dellanullità di ogni patto contrario;h) impignorabilità dello SMO;i) divieto per la contrattazione collettiva di fissare minimi salariali inferiori allo SMO;l) estensione delle disposizioni relative allo SMO ai soggetti praticanti, presso studi professionali al finedell'abilitazione all'esercizio della professione;m) previsione di sanzioni amministrative da euro 5.000 ad euro 15.000 a carico del datore di lavoro che,in violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a i), corrisponda al lavoratore compensi inferiori aquelli legali;n) modifica dell'articolo 646 del codice penale con aumento della pena prevista sino alla metà nel casoin cui il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazionedelle norme in materia di SMO.3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14della legge 23 agosto 1988, n. 400.4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralitàfinanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzidi copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi allaCamera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giornidalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine perl'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono oseguono la scadenza dei termini prevista al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o piùdecreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al propriointerno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solosuccessivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino leoccorrenti risorse finanziarie.

Art. 20.(Copertura finanziaria)1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milionidi euro per l’anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede medianteutilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:a) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, conprovvedimenti del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misuradel prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché lapercentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine diconseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;b) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 puntopercentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presentelettera, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presentelegge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citatoarticolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

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c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2,del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;d) a decorrere dal periodo d'imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuentidella quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 47 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5,della presente legge;e) a decorrere dal 1º gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e lerelative risorse iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnateal Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;f) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazionevigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativiagli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazionedel Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldonetto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto delMinistero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cuiall'articolo 1, comma 5, della presente legge;g) gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazionisportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzioneconsiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni,anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e allalegge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli entiparco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sonoesclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni edella attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazionevigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggioricompetenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolouniversale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva allasoppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissarialidi gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essereattribuite a società interamente possedute dallo Stato;h) alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzioneper garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quotemensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misuratale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spesedi soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misuranon superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni dipresenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;i) a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari eimmobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cuivalore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, leimbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi

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dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà dipersone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attivitàimprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altrodiritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori aeuro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) perpatrimoni superiori a euro 10 milioni l'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorioindividua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolatosommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, esuccessive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società dicostruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La sommada versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquistodi beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel contoeconomico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensidell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizionedalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurarerisparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predettirisparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubblichericorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 percento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui allapresente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun annol'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontaredelle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui allapresente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo,definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano perl'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni ele province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionalecomuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, apartire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistemadi benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e fornitureindicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, glienti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso diquello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio dispesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali aqualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province eai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e diBolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmaticopredeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo,e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quellodell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale mediodei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gliinvestimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie peril finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risultiil rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore ol'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito inassenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, conqualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa edi somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divietoagli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi dellapresente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sononulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cuial primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota diacquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché deirelativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero

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dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;m) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delleimposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primoperiodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 percento»;n) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di impostasuccessivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sonoapportate le seguenti modificazioni:1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nellamisura del 95 per cento»;2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nellamisura del 95 per cento»;3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nellamisura del 95 per cento»;o) al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e diridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e dellefinanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa,anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici.Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euroannui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;p) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;q) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenzaunificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle societàpartecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorreredall'anno 2015;r) le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente dinatura alimentare, di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalitàdi cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4aprile 2012, n. 35, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cuial comma 5 dell'articolo 1;s) al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2014, n. 13, sono apportare le seguenti modificazioni:1) l'articolo 12 è abrogato;2) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, èriconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presentedecreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano adusufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nell'esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 percento.»;3) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;

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t) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate daicontribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo dipresentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui allapresente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;u) a decorrere dall'anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondodi cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità deiparlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnati al predetto Fondo;v) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da entiprevidenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico delbilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo,presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli entiterritoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamentopensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, cheeroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancatacomunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Lerisorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versateall'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5dell'articolo 1;z) la Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziatived'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5dell'articolo 1;aa) a decorrere dall'anno 2015, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Bancad'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, nella misura del 70 per cento;bb) il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionisticicorrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà perscaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per

cento;c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per

cento;d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per

cento;e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20

per cento;f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25

per cento;g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al

30 per cento;h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento iltrattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati cherisultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi perl'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali aitrattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenzialiobbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 delpresente articolo

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DISEGNO DI LEGGE N.1040

d’iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013

Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n.�55, in materia di etichettatura dei prodotti«Made in Italy»

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)

1. All’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, èistituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisitiper l’etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l’etichettatura «Made in Italy»comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributoreed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell’etichetta, nonché indicazioni di responsabilità inordine all’igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell’articolo 1-bis».

Art. 2.

(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte dellaComunità europea)

1. Dopo l’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. – (Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi nonfacenti parte della Comunità europea). – 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligoall’importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodottoimportato da paesi non facenti parte dell’Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e disicurezza».

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DISEGNO DI LEGGE 1954

d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacitàperpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonchè disposizioni in materia ditrasparenza e contrasto alla corruzione

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici el'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presentearticolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensidell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 delcodice di procedura penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblicaamministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da unanno a quattro anni»;

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalleseguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni ofinanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «daun anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti,mutui o erogazioni ricevuti»;

d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

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f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore aldoppio dell'ammontare»;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni èindividuata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'autorità amministrativa competenteall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33.

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 32-bis, la parola: «Commissione» èsostituita dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello dellapubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1685

d'iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,GIARRUSSO, CASTALDI, PUGLIA, MOLINARI, LEZZI, NUGNES, SCIBONA, VACCIANO,DONNO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, MARTON, CIOFFI, BERTOROTTA,SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, LUCIDI e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2014

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti allaverifica antimafia

Art. 1.

1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nelterritorio dello Stato» sono soppresse.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1681

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta la promessa di procurare votida parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione odella promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità asoddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primocomma dell'articolo 416-bis.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1683

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all’articolo 416-ter del codice penale per l’inasprimento delle sanzioniper il voto di scambio politico-mafioso

Art. 1.

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni»sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1682

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettoralepolitico-mafioso

Art. 1.

1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole «mediante le modalità di cui al terzocomma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alleassociazioni di cui all'articolo 416-bis».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1832

d’iniziativa dei senatori MORONESE, CAPPELLETTI, MORRA, ENDRIZZI, GIARRUSSO eBUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015

Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalitàmafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone ePaolo Borsellino negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

Art. 1.

(Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e affissione diun’immagine di Falcone e Borsellino negli istituti scolastici)

1. È istituita la «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» al fine dicelebrare il valore della legalità, dell'onestà e del coraggio rappresentato da Giovanni Falcone e PaoloBorsellino quali servitori dello Stato. La «Giornata nazionale» di cui al presente comma ricorre il giorno23 del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.260.

2. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata di cui al comma 1,promuovono, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte allasensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia e delle vittime dellacriminalità organizzata.

3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento, stabilisce lemodalità con le quali gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, nel rispetto dellapropria autonomia, provvedono all'affissione di un'immagine raffigurante i magistrati Giovanni Falconee Paolo Borsellino.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 887

d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Art. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico mafioso). -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperanoper far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo416-bis».

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DISEGNO DI LEGGE N. 868

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA,ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO,BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI,MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE,PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI,TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di falso in bilancio

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gliamministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, isindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nellerelazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali nonrispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cuicomunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società

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o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predettasituazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dallasocietà per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). -- Gliamministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, isindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testounico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine diconseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazionisociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggettodi valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazioneeconomica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modoidoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due asei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dallasocietà per conto di terzi».

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). -- Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionanonocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). -- 1. Iresponsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioniconcernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottopostoa revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predettasituazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria,la pena è della reclusione fino a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, lapena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente diinteresse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente diinteresse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori,i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 èaumentata fino alla metà.

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6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttorigenerali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interessepubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1574

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, GIROTTO, MOLINARI, BERTOROTTA, SERRA,PUGLIA, GIARRUSSO, TAVERNA, BULGARELLI, MARTELLI, VACCIANO, PAGLINI, DEPIETRO, SIMEONI, NUGNES, FUCKSIA, GAETTI, FATTORI, DONNO, MORRA,MONTEVECCHI, CATALFO, AIROLA, LEZZI, CIOFFI, BLUNDO, MORONESE, MUSSINI,BUCCARELLA e BOTTICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 21 LUGLIO 2014

Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblicaamministrazione

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 322-bis.1 - (Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro lapubblica amministrazione). -- Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,319-quater, 320 e 322-bis, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primogrado.

Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattarecon la pubblica amministrazione».

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprirecariche elettive e di Governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo il comma 3 èaggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, la incandidabilità è perpetua».

3. Nei confronti dei Parlamentari per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati dicui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, daparte della Camera di appartenenza è disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennnitàparlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, nessuna esclusa, legateall'esercizio del mandato. In caso di condanna per i reati di cui al presente comma i medesimiemolumenti, compreso l’assegno di fine mandato, sono revocati.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice diprocedura penale è equiparata a condanna.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1959

d'iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015

Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura ai reaticontro la pubblica amministrazione

Art. 1.

(Operazioni sotto copertura)

1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previstidagli articoli», sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,».

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibilel'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovveropartecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega delpubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317,318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui alpresente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficialimedesimi.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1954

d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015

Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacitàperpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonchè disposizioni in materia ditrasparenza e contrasto alla corruzione

Art. 1.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)

1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 317-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici el'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presentearticolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi

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dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 delcodice di procedura penale».

Art. 2.

(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblicaamministrazione)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da unanno a quattro anni»;

b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalleseguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni ofinanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;

c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «daun anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti,mutui o erogazioni ricevuti»;

d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;

e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;

f) all'articolo 319-quater:

1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;

2) il secondo comma è abrogato;

g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore aldoppio dell'ammontare»;

h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;

i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».

Art. 3.

(Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)

1. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni èindividuata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'autorità amministrativa competenteall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013,n. 33.

2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 32-bis, la parola: «Commissione» èsostituita dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

Art. 4.

(Entrata in vigore)

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1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello dellapubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 846

d’iniziativa dei senatori AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio

Art. 1.

(Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 648-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). -- Chiunquesostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacolal’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648,impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punitocon la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena èaumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale,nell’esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione,licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell’esercizio dell’ufficio diamministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanzadell’imprenditore.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.»;

b) l’articolo 648-ter è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). -- Nel caso di condanna o diapplicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,per il reato di cui all’articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituisconol’oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina laconfisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, ancheper interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

In relazione al reato di cui all’articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai finidi cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessariacirca i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

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Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice diprocedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto siapplica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.

Alla condanna per il delitto di cui all’articolo 648-bis consegue:

1) l’interdizione da una professione o da un’arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delleimprese, ai sensi dell’articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;

2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 32-ter per una duratanon inferiore ad anni dieci;

3) l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni oenti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».

c) all’articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituitedalle seguenti: «dall’articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter»sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 648-bis»;

d) all’articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalleseguenti: «articoli 648 e 648-bis».

2. All’articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui aldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: «, 648-ter,» è soppressa.

Art. 2.

(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni diriciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciglaggio ed estensione dell’obbligo diconservazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per iquali è prevista l’istituzione dell’Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur nonessendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall’Agenzia delledogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registratemassivamente dagli intermediari nell’AUI;

e) facoltà per l’Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate diintegrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l’Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autoritàcompetenti, inclusa l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF), di utilizzare le

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informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell’attività svolta alle autorità investigativeper eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l’accesso,a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisiinvestigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine -- SDI, al casellario giudiziale, all’Anagrafetributaria e alle nuove funzionalità dell’Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari pressol’Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanzae la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l’instaurazione dinuovi protocolli volti a consentire l’integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoniinformativi ed esperienziali nell’approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l’autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limitiimposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto disegnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all’esportazione illecita dicapitali e all’uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti edegli operatori non finanziari.

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DISEGNO DI LEGGE N. 847

d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Modifiche al codice penale in materia di concussione,corruzione e abuso d'ufficio

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l'incaricato di unpubblico servizio»;

b) all'articolo 318 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a ottoanni»;

c) all'articolo 319 le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodicianni»;

d) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:«da quattro a dodici anni»;

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e) all'articolo 319-quater, al primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti:«da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalleseguenti: «fino a quattro anni»;

f) all'articolo 323, al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «dauno a cinque anni»;

g) al libro secondo, titolo II, capo III, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:

«Art. 360-bis. -- (Circostanza attenuante). -- La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319,319-bis e 319-ter è diminuita fino alla metà qualora l'autore del fatto fornisca indicazioni checonsentono l'individuazione degli altri responsabili e il sequestro delle somme o delle altre utilitàtrasferite».

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DISEGNO DI LEGGE N. 851

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punitocon la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero didirezione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazionedella sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo,direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, percompiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non correttaaggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.

La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.

La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca unaviolazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute oapplicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.

La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero didirezione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazionedella sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette ildenaro o altra utilità di cui al primo comma.

Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivitàdelittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o

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l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per ilsequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».

Art. 2.

1. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.

2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-bis,» è inseritala seguente: «513-ter,».

3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprirecariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, dicui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-bis» sono inserite le seguenti: «e513-ter».

4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. – 1. In relazionealla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-ter del codice penale, siapplica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anchequando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittivepreviste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;

b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;

c) all'articolo 25-ter la lettera s-bis) è abrogata.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1955

d'iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015

Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 2621

del codice civile)

1. L'articolo 2621 dei codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori,i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e iliquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazionio nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni o fatti, anche seoggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni o fatti, anche se oggettodi valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale ofinanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri inerrore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dallasocietà per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena èaumentata fino alla metà».

Art. 2.

(Abrogazione della causa di non punibilità e delle altre riduzioni di pena)

1. L'articolo 2621-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621-bis. - (Sanzioni interdittive) -- Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e2622 del codice civile e per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicanocomunque le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno2001, n. 231».

2. L'articolo 2621-ter del codice civile è abrogato.

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 2622

del codice civile)

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1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società quotate) -- Gli amministratori, i direttori generali,i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di societàemittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altroPaese, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni onelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti oinformazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione èimposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo alquale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena dellareclusione da tre a otto anni.

La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento a informazioni e fatti oggetto divalutazioni.

Alle società indicate nel primo comma sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione allanegoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale dinegoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in unmercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

5) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo

6) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena èaumentata della metà.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beniposseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisionelegale)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. -- (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). -- 1. Iresponsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso odoccultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari dellecomunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria,la pena è della reclusione da uno a sei anni.

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3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, lapena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente diinteresse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente diinteresse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori,i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 èaumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttorigenerali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interessepubblico assoggettato a revisione legale che abbiano concorso a commettere il fatto».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)

1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzionepecuniaria da duecento a seicento quote»;

b) la lettera a-bis) è abrogata;

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzionepecuniaria da quattrocento a ottocento quote».

Art. 6.

(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena surichiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322-bis e 648-ter.1, nonché per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile del codice penale,l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o delprofitto del reato».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1285

d’iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Disposizioni per ridurre l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili

Art. 1.

(Abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, la società Poste italianeSpa e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate construmenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico deiclienti, né degli esercenti.

Art. 2.

(Obbligo di utilizzo di dispositivi di pagamento elettronico, comunemente definiti POS)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun esercente attivitàcommerciali o di tipo professionale è obbligato a dotarsi di dispositivi di pagamento elettronico,comunemente definiti POS.

2. Il costo del canone di noleggio del POS, nonché i costi di collegamento alla linea telefonica e datisono posti a carico dello Stato.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e dellefinanze, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di adeguamento, da parte dei soggettiesercenti attività commerciali o di tipo professionale, all'obbligo di cui al comma 1.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la societàPoste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con appositaconvenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalitàdi attuazione del comma 2.

Art. 3.

(Detrazioni per le spese effettuate

con strumenti di pagamento elettronico)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis, inserito il seguente:

«Art. 16-ter. - (Detrazioni per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico) -- 1.Dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'1 per cento delle spese documentate, fino ad unammontare complessivo delle stesse non superiore a 22.000 euro annue, effettuate con strumenti dipagamento elettronico il cui importo, per ciascuna operazione sia inferiore a mille euro».

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2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte dellemaggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, leritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 deldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilitenella misura del 23 per cento.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

Art. 4.

(Campagna di comunicazione sull'uso di strumenti di pagamento alternativi al contante ed istituzionedei centri di informazione)

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali delMinistero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, organizza,entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna dicomunicazione e di informazione per sensibilizzare i cittadini all'uso di strumenti di pagamentoalternativi al contante.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con propriodecreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire centridi informazione per i cittadini a livello regionale, il cui personale è reclutato attingendo alle liste dimobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in 10 milioni di euro adecorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondospeciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativoal medesimo Ministero.

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DISEGNO DI LEGGE N. 922

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, SIMEONI, FATTORI, FUCKSIA,BUCCARELLA, TAVERNA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, DE PIETRO, CASALETTO,ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, GAETTI,CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, VACCIANO,BERTOROTTA, SERRA, MORRA, BULGARELLI, BATTISTA e BOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico diorgani destinati al trapianto

Art. 1.

(Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati altrapianto)

1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 601-bis. - (Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti). -- Salvo che il fattocostituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazioneillecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa daeuro 50.000 ad euro 500.000.

Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui alprimo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro500.000.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunquecomprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000ad euro 300.000.

Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

1. All'articolo 22 della legge 1 aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodicianni»;b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due asette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine delcomma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale».

2. All'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro adodici anni».

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DISEGNO DI LEGGE N. 850

d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo

Capo I

DISPOSIZIONI RECANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DIGIOCO

Art. 1.

(Esercizio abusivo di attività di giocoo di scommessa)

1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. -- (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). -- 1. Chiunque esercita, anche adistanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediariodi terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unicodelle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successivemodificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a seianni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddettaautorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere ocomunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o nonsportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciatadall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multada 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italiaqualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o inqualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere dachiunque accettati in Italia o all'estero.

3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedonoalla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinateall'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 leattrezzature sono confiscate.

4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che lalegge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazionedell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte diStati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocatee l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzodi diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni

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chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi giocoistituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare dellaprescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinatodall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge èpunito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5000 euro».

Art. 2.

(Divieto di gioco presso operatorinon abilitati)

1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunquepartecipa a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti cheoperano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenziedelle dogane e dei monopoli è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1000 euro.

2. Se la partecipazione avviene attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, nonautorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda nonpuò essere inferiore a 800 euro.

Art. 3.

(Divieti di pubblicità in favoredi operatori di gioco non autorizzatie pubblicità ingannevole)

1. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 4 della legge 13dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente opromuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore disoggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi econ l'ammenda da 20.000 a 100.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo,effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettateall'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche perconto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delleconcessioni amministrative rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le sanzioniamministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle doganee dei monopoli competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause diopposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ècompetente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.

2. È altresì vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma,volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativapecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ogni violazione del divieto.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento)

1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguentisanzioni:

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a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico oin circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 nonrispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni dilegge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalledisposizioni vigenti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000euro;

b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso inqualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, diapparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioniindicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi osprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzioneamministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico datrenta a sessanta giorni;

c) la sanzione di cui alla lettera b) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso inluoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi econgegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni dilegge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o dialtra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico oprivato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" oche prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco delpoker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento dimoneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, èpunito con la con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; in talicasi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia dicontrolli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma6;

e) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso inqualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cuiai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o che prevedono l'accumulo di crediti o confunzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sueregole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentonovincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta asessanta giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le normetributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi econgegni di cui al comma 6;

f) nel caso di violazione di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell'arco di un triennio è disposta lacancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, esuccessive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e delsoggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Oveintervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco, la cancellazione dall'elenco hacarattere definitivo e per i titolari di concessione la stessa è revocata;

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g) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogniapparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

Art. 5.

(Sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria per gli operatori esercenti attività digioco)

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. -- (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). -- 1. Ferme restando le sanzioni penali edamministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con lareclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievoerariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro50.000 per anno.»;

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti e alle società concessionarie,esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi dilegge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla reteSogei, ai fini della trasmissione dati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'applicazione delprelievo erariale unico (PREU), di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 39,commi 12 e 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».

Capo II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GIOCHI

Art. 6.

(Requisiti per la partecipazione a gare e per l'ottenimento del rilascio e del rinnovo di concessioni inmateria di giochi)

1. I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali,che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line,dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente oindirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazionecomprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, ancheindirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è dispostal'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace siariscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per leconcessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenereil rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residentio localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 167 deltesto unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

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n. 917, e successive modificazioni, ovvero residenti o localizzati in Stati e territori diversi da quelli checonsentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economiae delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del predetto testo unico n. 917 del 1986. Ilmedesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 percento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del codice di cui al decreto legislativo 6settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere ilrilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cuititolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza diapplicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o risulticondannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato ovvero nei cui confrontisia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice diprocedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codicepenale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaroproveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, ancheindirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche cherisultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate ovvero nei cuiconfronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale per uno dei predetti delitti.

4. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24,comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio2011, n. 111, e successive modificazioni, e dall'articolo 85, comma 2-quater, del codice di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi diinvestimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di societàconcessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata lapartecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti,anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l'identità del soggettomandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie ele società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devonofornire, a richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengonopartecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previstodal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativopatrimonio.

Art. 7.

(Revisione delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici)

1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere inmateria di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:

a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quelli di cuiall'articolo 24, commi 25 e 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 luglio 2011, n. 111 si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quellicon raccolta a distanza;

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b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente alla data dientrata in vigore del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge15 luglio 2011, n. 111;

c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi attiintegrativi.

Art. 8.

(Concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, per acquisti di beni e servizi forniti da impresedomiciliate fiscalmente in Stati aventi regimi fiscali privilegiati)

1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali oamministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti dibeni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unioneeuropea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le impreseestere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, leoperazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avutoconcreta esecuzione.

2. All'articolo 1, comma 78, lettera a) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Spazioeconomico europeo,», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati eterritori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni,».

Art. 9.

(Commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale deiconcessionari di giochi)

1. Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato aisensi dell'articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), lettera b), numeri 4), 9), 10.1) e 20) della legge13 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono istituitecommissioni per:

a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;

b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, conriferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito alboin cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficialidel Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, dirigenti della pubblica amministrazionee della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabile.Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione perl'istituzione, la formazione e la tenuta dell'albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componentidelle commissioni, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all'attività delle commissioni di cui alcomma 1 sono a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di consentire la costituzione

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delle predette commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all'articolo 1, comma 80,della citata legge n. 220 del 2010, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all'articolo 1,comma 78, lettera a), numero 4), lettera b), numeri 4), 8) e 10.1), della stessa legge n. 220 del 2010, sieffettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 10.

(Norme per il contrasto della fittizia intestazione di soggetti operanti nel settoredei giochi)

1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali oamministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti dibeni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unioneeuropea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esuccessive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le impreseestere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, leoperazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avutoconcreta esecuzione.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO

Art. 11.

(Disposizioni in materia di riciclaggio)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione dell'utilizzo del sistemafinanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e per assicurare il pieno rispetto deiprincìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 24:

1) al comma 1, alla fine del periodo, le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro»;

b) all'articolo 55:

1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è triplicata se gli obblighi diidentificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effettodell'indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o dellevincite inferiori ai limiti previsti dall'articolo 24»;

2) dopo il comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-quater). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando leviolazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attivitàdi gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dalMinistero dell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

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c) all'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioniivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco incaso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministerodell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli»;

d) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis. -- (Reiterazione di violazioni) -- 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighiprevisti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa dellachiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tremesi, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».

Art. 12.

(Tracciabilità dei flussi finanziariin materia di scommesse)

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali edil riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delleautorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestiscecon qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsipronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsipronostici o scommesse.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devonoessere registrati sui conti correnti di cui al comma 1.

3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniaria di importo compreso fra il 5 e il 20 per cento delle somme non transitate suiconti correnti di cui al comma 1. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o un ente collettivo, la sanzioneamministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, associazione o ente collettivo.Nei casi di cui al precedente periodo il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'entecollettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 13.

(Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali)

1. In coerenza con i princìpi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, edal fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e ilriciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, lesocietà emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare itrasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato,attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincitein denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenziadelle dogane e dei monopoli.

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2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte dicredito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 300.000a euro 1.500.000 per ciascuna violazione accertata.

3. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze --Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuativedella presente disposizione.

Art. 14.

(Istituzione di un registro di scommessee concorsi pronostici)

1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessionirilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico,per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasigenere deve annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate ele vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimentoal giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni neltotalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presentecomma.

2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con lasanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chi, nelcorso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica suiconcorsi pronostici e le scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottraeall'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture,ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. La sanzione è irrogata in misuradoppia se vengono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommessecomplessivamente superiori, nell'anno solare, a euro 50.000.

3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito consanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli importi non registrati. Nelcaso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicanocongiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre1998, n. 504, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica suiconcorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e dellenotizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e deimonopoli competente.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1839

d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personaledocente e ATA della Scuola dell'infanzia

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attività formative)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, peri docenti e per il personale ATA della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomiascolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva diHeimlich.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro perla salute, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sonoindividuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Laddove sia richiesta una specificaprofessionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, leistituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazioned'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.

3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sonosottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1592

d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, FATTORI, SERRA, PUGLIA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2014

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n.�451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «chiede» è sostituita dalle seguenti: «può acquisire»;

b) al comma 4-bis, le parole: «, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce» sono sostituitedalle seguenti: «può acquisire»;

c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europeasull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi dellalegge 20 marzo 2003, n. 77, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento alla tutela dei minori,la Commissione può disporre lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sull'operato degliorganismi di cui al presente articolo, ivi compresa l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifichenecessarie per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Alla Commissione è altresì riconosciutol'accesso a tutti i documenti amministrativi ritenuti utili per l'esercizio del proprio mandato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La Commissione partecipa alla elaborazione dello schema di piano nazionale previstodall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,mediante la proposta di specifici interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in etàevolutiva».

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DISEGNO DI LEGGE N. 129889

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d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA, DONNO, BLUNDO, CAPPELLETTI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di università

Art. 1.

(Contributi alle tasse universitarie)

1. Al fine di garantire l'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli, il Ministrodell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistemauniversitario e della ricerca (ANVUR), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,provvede a stabilire con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, modalità di contribuzione alle tasse universitarie. A tal fine, e ai fini di cui al comma 2, ilpredetto decreto certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzionestudentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.

2. L'entità della contribuzione a carico degli studenti è determinata in rapporto al finanziamentoordinario dello Stato per le università e viene stabilita secondo criteri di equità, solidarietà eprogressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, come definito anche ai finidell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 109.

Art. 2.

(Dipartimenti e rinnovabilità delle cariche)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca, al fine di rideterminare gli organi degli atenei e la loro composizioneattraverso rinnovati criteri di pubblicità, equità e trasparenza, favorendo in primis un ricambiofisiologico e la rinnovabilità delle cariche, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,della legge 23 agosto 1998, n. 400, in base al quale:

a) i componenti del consiglio di amministrazione delle università divengono cariche elettive a esclusionedel sindaco della città in cui ha sede legale l'università;

b) i dipartimenti sono formalmente riconosciuti quali organi di ateneo;

c) la durata del mandato della carica di direttore di dipartimento è limitata a un massimo di tre anni,rinnovabile per una sola volta.

Art. 3.

(Consiglio direttivo e Comitato di selezione dell'ANVUR)

1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, conmodificazioni, della legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «sono nominati con decreto delPresidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone,definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni» sono sostituite dalle seguenti:«sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni

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parlamentari competenti, sulla base di un elenco di persone definito da un comitato di selezione cherimane valido per due anni. I membri di tale comitato di selezione del consiglio direttivo dell'ANVURvengono designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal tavolo dei presidenti degli enti diricerca pubblici e dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppoeconomico (OCSE)».

Art. 4.

(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. (Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento). -- 1. Al fine diassicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminatoe a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimisu scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:

a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese dipersonale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori atempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quellarelativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metàdel vigente limite di legge del turn-over;

b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese dipersonale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superioreal 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori atempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quellarelativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigentelimite di legge del turn-over;

c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese dipersonale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempoindeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesaannua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizionell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di unimporto pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5,comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma dellespese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneocomplessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti dispesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;

d) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri dicui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulterioreripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da nonviolare in modo tassativo i limiti di cui alle medesime lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettivauniversità;

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e) per il solo anno 2014, a titolo di compensazione delle decurtazioni di spesa subite da alcuneuniversità a seguito dell’adozione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, pur soddisfacendo irequisiti previsti dal punto c) del presente comma, la ripartizione delle spese del personale risultantedall'applicazione del presente articolo è ulteriormente rinormalizzata in favore di queste università, nellamisura di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico che avrebbero dovutoottenere in base al presente articolo e quelli effettivamente ottenuti. Tale ripartizione ulteriore dovràessere effettuata a saldo invariato;

f) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per centonon possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del propriobilancio;

g) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con unvalore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulterioriforme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilanciounico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, redatto secondomodalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro15 giorni dalla delibera, al medesimo Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze perl'approvazione.

2. Sono in ogni caso consentite:

a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente ericercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;

b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.

3. Il piano di cui al comma 1, lettera g), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica edalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nellapredisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e dellesocietà partecipate.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla verifica del valore degliindicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), f) e g) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimocomma 1, lettere a), b), c), f) e g), comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia edelle finanze.

5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformitàa quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti deicomponenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelleassegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano».

Art. 5.

(Finanziamento dei progetti premiali degli enti di ricerca)

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). -- 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere esostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e

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l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse ad essoassegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progettidi cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominatedal singolo ente.

3. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) monitora everifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

Art. 6.

(Assunzioni presso universitàed enti di ricerca)

1. Alle università, agli enti di ricerca, nonché alle scuole superiori a ordinamento speciale e agli istitutizooprofilattici sperimentali è consentito assumere, con contratti a tempo determinato e con la stipula dicontratti di collaborazione continuata e continuativa, personale di ricerca, tecnologi, tecnici eamministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progettifinalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.

2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1 si provvede, oltre che mediante i bilanci difunzionamento degli enti stessi, anche mediante il ricorso al Fondo ordinario per il finanziamento deglienti e istituzioni di ricerca (FOE) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), siadelle risorse premiali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1297

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d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MOLINARI, MONTEVECCHI, PAGLINI, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, VACCIANO e LEZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di istruzione

Art. 1.

(Tutela della salute e divieto di vendita di prodotti alimentari nelle scuole)

1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è rigorosamente vietata la somministrazione di alimenti ebevande, con riferimento anche ai prodotti venduti tramite distributori automatici, contenenti unelevato contenuto di lipidi, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,nitriti e nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto diteina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro chesono affetti da celiachia.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare, di concerto con ilMinistro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuatiin un elenco gli alimenti e le bevande di cui al comma 1.

Art. 2.

(Razionalizzazione delle classi di concorso)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca, al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classidi concorso, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riguardoall'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado, con decreto di naturaregolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvedeall’unificazione delle classi di concorso A047 (Matematica) e A048 (Matematica applicata) in una unicaclasse abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti professionali e negli istituti tecnici per ilsettore economico e di complementi di matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico,nonché all’unificazione delle classi di concorso A049 (Matematica e fisica) e A047 (Matematica) in unaunica classe abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico enei licei.

2. I docenti, con incarico a tempo indeterminato titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi diconcorso formatesi ai sensi del comma 1, sono conseguentemente ricollocati mantenendo le attuali sedie cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto allamobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al comma 1.

3. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso esistenti prima della data dientrata in vigore del decreto di cui al comma 1, già iscritti nelle graduatorie previste dal cambiamentodisposto dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, dicui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre2006, n. 296, e successive modificazioni, sono trasferiti d'ufficio nelle graduatorie costituitesi per lenuove classi di concorso.

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Art. 3.

(Personale docente a tempo determinato)

1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

2. Al comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e55» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 54».

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministrodell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,sono definite le modalità di pagamento delle ferie non godute relative all'anno scolastico 2012-2013.

Art. 4.

(Tempo pieno nella scuola primaria)

1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del tempopieno nella scuola primaria sulla base dei seguenti criteri:

a) l'obbligo per tutte le scuole di prevedere le quaranta ore, corrispondenti al «tempo pieno», nelmodulo di iscrizione on-line;

b) la definizione di un piano triennale allo scopo di una graduale messa a regime del modello previsto,prevedendo, per l'anno scolastico 2014-2015, l'accoglimento del 30 per cento delle richieste, e, per glianni scolastici successivi, rispettivamente il 70 per cento nel 2015-2016 e il 100 per cento nel 2016-2017.

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede con decretoai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cuial decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la disciplina recata dalcomma 3 dell’articolo 4 del suddetto regolamento preveda che il tempo scuola della primaria sia svoltoai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che superi il precedente assettodel modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a24, 27, 30 e sino a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'interopercorso della scuola primaria. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti perl'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, taliinsegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

3. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, èabrogato.

Art. 5.

(Scuole paritarie)

1. Per gli istituti scolastici di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è fatto obbligo di:

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a) garantire al personale docente ivi impiegato regolare contratto in applicazione dei contratti collettivinazionali, stipulati secondo i criteri e le modalità previste dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo2001, n. 165;

b) compilare e consegnare all'ufficio scolastico provinciale il piano dell'offerta formativa con allegato ilmonte ore di insegnamento;

c) consegnare, presso l’ufficio scolastico provinciale, la documentazione che attesti i pagamenti delleretribuzioni e degli oneri connessi, comprensiva delle modalità in cui sono avvenuti i pagamenti al finedi evidenziarne la tracciabilità.

Art. 6.

(Qualità del servizio scolastico)

1. Gli uffici scolastici territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica e per la revisione deicriteri vigenti in materia di formazione delle classi, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 64 deldecreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,in modo da impedirne il sovraffollamento, provvedono alla formazione delle classi in conformità aldecreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario allaGazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento agli articoli da 14 a 22.

2. Gli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,sono abrogati.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1727

d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FUCKSIA, TAVERNA e VACCIANO

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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2014

Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni in materia diassistenza infermieristica domiciliare

Art. 1.

(Finalità)

1. La finalità della presente legge è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figuradi riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare al fine disalvaguardare lo stato di salute dei cittadini.

Art. 2.

(Infermieri di famiglia e cure domiciliari)

1. L'infermiere di famiglia è responsabile delle cure domiciliari del paziente.

2. Per cura domiciliare si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del pazientedall'infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinataa persone con patologie trattabili a domicilio volta a favorire la permanenza del paziente nel proprioambiente.

3. Le cure domiciliari, in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette aticket, indipendentemente dal reddito.

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di erogazione delle prestazioniassistenziali)

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite leseguenti: «infermieri di famiglia,»;

b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sonoinserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia»;

c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia»;

d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite leseguenti: «, uno degli infermieri di famiglia»;

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite leseguenti: «degli infermieri di famiglia,».

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.189 del 2012 in materia di assistenza territoriale)

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1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione deimedici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri»sono inserite le seguenti: «di famiglia»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In riferimento all'assistenza domiciliare di cui al comma 1, all'infermiere di famiglia sonoattribuite le seguenti competenze:

a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contestoculturale e di comunità;

b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;

c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità;

d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla lorosalute;

e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento ed apprendimento con i soggetti, con lefamiglie e con le comunità;

f) partecipare alle attività di prevenzione;

g) provvedere a un costante aggiornamento allo sviluppo professionale attraverso la formazionecontinua;

h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e allecomunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai piani terapeutici eriabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;

i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettiviconoscitivi e assistenziali».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1619

d'iniziativa dei senatori DONNO, SIMEONI, BERTOROTTA, MANGILI, GAETTI, PUGLIA,MORRA, SANTANGELO, BUCCARELLA, SERRA, CAPPELLETTI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014

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Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n.�833, in materia diassistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

Art. 1.

1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguenteperiodo: «Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cuial precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio».

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida perprogrammi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presentearticolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni divolontariato e di assistenza sociale.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1488

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d’iniziativa dei senatori FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI, DONNO, BERTOROTTA, CATALFO, COTTI, CAPPELLETTI, AIROLA, FUCKSIA, TAVERNA e SIMEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014

Modifica al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l’attività professionale di ostetrica

Art. 1.

1. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la lettera b) è sostituitadalla seguente:

«b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessarial controllo dell'evoluzione della gravidanza normale».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1487

d’iniziativa dei senatori SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA,FUCKSIA, SANTANGELO e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014

Disposizioni a favore delle persone autistiche

Art. 1.

(Definizioni)

1. L'autismo o Disturbo dello spettro autistico (ASD), è un disturbo di carattere neurobiologicodell'individuo, in grado di pregiudicarne l'equilibrio psicosociale, caratterizzato da un'alterazione dellacapacità comunicativa e delle interazioni sociali, e da interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. Lacomunicazione è deficitaria nella gestualità e nella mimica; il linguaggio può essere in alcuni casi assente,in altri non adeguato all'età. Si rilevano frequentemente ecolalia e interpretazioni letterali degli aspettipragmatici della comunicazione.

2. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica totalmente epermanentemente invalidante. Dopo la prima diagnosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio1992, n. 104, che tenga conto delle classificazioni aggiornate ICD-11 e DSM-5 vincolanti per tutti isuccessivi controlli di enti erogatori di previdenza e assistenza, la persona autistica, in assenza dirichiesta di parte, non è sottoposta a ulteriori visite di revisione periodica anche se in età evolutiva.

3. Alle persone autistiche è riconosciuto il diritto all'assistenza su tutto il territorio nazionale. Entrosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri le prestazioni connesse all’assistenza alle persone autistiche sono inserite nei livelli

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essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2011,pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002.

Art. 2.

(Linee guida sul trattamento del Disturbo dello spettro autistico)

1. L'Istituto superiore di sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazionescientifica nazionale e internazionale disponibile, le Linee guida sul trattamento del Disturbo dellospettro autistico, di seguito denominate «Linee guida», nonché l'elenco degli esperti esterni e dei centriscientifici e clinici che collaborano alla redazione delle stesse.

2. Le Linee guida prendono in esame gli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamentodel Disturbo dello spettro autistico e formulano raccomandazioni di comportamento clinico basatesull'evidenza, per distinte fasce d'età e in base alle caratteristiche precipue dell'individuo trattato.

3. L'Istituto superiore di sanità, attraverso una piattaforma on-line, facilita e promuove l'invio e lacondivisione di osservazioni e suggerimenti delle famiglie interessate e degli operatori di settore, al finedi valutarne i contenuti.

Art. 3.

(Fondo nazionale per l'autismo)

1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismonell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e dellavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dellospettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorreredal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progettoindividuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, conparticolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri emodalità di accesso al Fondo, in modo da prevedere:

a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale,con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlataalle difficoltà della persona, attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degliinterventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzodel ticket terapeutico;

c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee dacoinvolgere nei percorsi abilitativi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni dieuro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesadi cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

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modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali dipolitica economica.

Art. 4.

(Assistenza, percorso individuale e supporto alla persona autistica)

1. Alla persona autistica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ai sensi dellaConvenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva aisensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e della Carta europea dei diritti delle persone autistiche, adottatadal Comitato degli affari sociali del Parlamento europeo nel 1993, è riconosciuto il diritto inviolabile alproprio sviluppo, alla salute, all'assistenza e ad un adeguato sostegno, anche economico, nell'arco dellediverse fasi evolutive della sua esistenza attraverso lo sviluppo, a cominciare dall'ambiente di vitascolastico e formativo-professionale, di un progetto individuale di continuità, di cui all'articolo 14 dellalegge 8 novembre 2000, n. 328, atto a promuovere, nel pieno rispetto delle sue necessità e potenzialitàl'inserimento nella vita sociale attraverso un'assistenza indiretta consistente della dotazione eattribuzione di un budget personale annuale e in forme di integrazione del reddito.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, istituiscono centri di riferimento pubblici, condocumentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica specifica e di ricerca con il compito dicoordinare i presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo di cuiall'articolo 3, progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette all'assistenza, allacura e alla riabilitazione delle persone autistiche.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti dai centri di riferimento regionali per lariabilitazione e l'intervento educativo delle persone con autismo;

b) promuovere la formazione, per l'uso di strumenti di valutazione e metodologie validati a livellointernazionale, nel rispetto delle Linee guida, degli operatori sanitari operanti nei servizi dineuropsichiatria infantile e di riabilitazione funzionale pubblici e privati;

c) promuovere la formazione, per l'applicazione di metodologie di intervento educative e pedagogiche,validate a livello internazionale, degli insegnanti di studenti con Disturbo dello spettro autistico;

d) promuovere presso le Aziende sanitarie locali e gli ospedali, ai fini della diagnosi precoce, interventioperativi idonei a definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamentoprofessionali dei medici e delle altre figure professionali sanitarie sulla conoscenza dell'autismo, al finedi facilitare l'individuazione delle persone autistiche, prevenire le complicanze, monitorare le patologieassociate tramite i test diagnostici, neuropsicologici e strumentali indicati dalla letteratura internazionaleper il Disturbo dello spettro autistico;

e) incentivare progetti dedicati al Parent Training delle famiglie delle persone autistiche allo scopo diottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di assistenza;

f) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio diinformazioni tra operatori sanitari e famiglie;

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g) prevedere idonee misure di coordinamento tra i centri di riferimento regionali e i servizi dineuropsichiatria infantile e di psichiatria, la scuola, l'Università e le agenzie formative del territorio alfine di garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;

h) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali, con competenze specifiche sulDisturbo dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai centri di riferimento regionali la presain carico, anche con attività extramurali, di soggetti adolescenti e adulti;

i) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con Disturbo dello spettroautistico che ne valorizzino le capacità.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidiaccreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienzadi attività diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali riferimento, cui spetta ilcoordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire latempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 3,della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni erogabili a carico del Serviziosanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da Disturbi dello spettro autistico.

Art. 5.

(Inclusione scolastica)

1. Gli allievi autistici delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzataattraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dellostudente.

2. L'inclusione scolastica della persona autistica, quale parte importante dell'intero progetto di vita, èassicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolasticoqualificato, che agevoli il percorso della persona autistica. La continuità didattica all'allievo autistico daparte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni portatori di handicap, per l'intero cicloscolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno inrapporto uno a uno.

3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministrodella salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, èistituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un elenco nazionale di idonei,pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero e che ha validità triennale. Si accede al predettoelenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso ilMinistero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, composta da cinque esperti nominati dalMinistro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienzedella formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda laconoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristichecomportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Lineeguida, in relazione al Disturbo dello spettro autistico e ai disturbi cognitivi.

4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati chepresentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di

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nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministerodell'istruzione, dell'università e della ricerca.

5. L'Università fornisce, al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, unaformazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nelcontesto scolastico della persona autistica. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogicodella ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi diapprendimento e di tecnologie informatiche.

6. Per ogni anno scolastico è redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, unospecifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree dipertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e checonsolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano deve individuare, al fine di prevenire il disagio e icomportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire lacomunicazione e la relazione della persona autistica.

7. Ogni istituto scolastico, anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatorepsicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni conautismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dellostudente autistico.

Art. 6.

(Esenzioni, agevolazioni e riconoscimenti per i caregiver)

1. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gliatti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e peril conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali,volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.

2. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede,con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo,previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.

3. Ai fini del presente articolo per caregiver si intendono «coloro che si prendono cura» e si riferisce atutti i familiari entro il terzo grado che assistono i soggetti affetti da autismo. Ai familiari di cui alprecedente periodo che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza dei soggetti affetti da autismo sonoriconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonostabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.

Art. 7.

(Associazioni e best practice)

1. I comuni, in sede di predisposizione del progetto di vita individuale, e ai fini della verificadell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, possono avvalersi della collaborazione delleassociazioni che, previa apposita convenzione, operano nel campo dell’inclusione sociale.

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2. Le convenzioni sono disciplinate in virtù della programmazione dei Piani di zona approvati dallaconferenza dei sindaci.

Art. 8.

(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre, n. 495)

1. All’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle personeinvalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,» sono inserite le seguenti:«nonché di coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia dello spettro autistico (ASD)».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1284

d'iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014

Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina il diritto alla salute della donna e alla genitorialità delle coppie alla lucedelle conoscenze scientifiche nel campo della fecondazione medicalmente assistita.

Art. 2.

(Definizione delle tecniche)

1. Per tecniche di fecondazione medicalmente assistita si intende ogni pratica eseguita dal personalemedico che opera nelle strutture di cui all'articolo 8 tendente a ottenere la fecondazione, con tecniche invivo o in vitro, al fine di favorire una gravidanza.

Art. 3.

(Accesso alle tecniche)

1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne maggiorenni e in etàpotenzialmente fertile, che manifestino il relativo consenso, ai sensi dell’articolo 6, presso le struttureautorizzate ai sensi dell'articolo 8. Il coniuge ovvero il convivente, purché maggiorenne, che intendariconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, puòassociarsi alla richiesta secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

Art. 4.

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(Finalità)

1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita può essere attuato alle condizioni esecondo le modalità previste dalla presente legge, al fine di favorire la soluzione dei problemiriproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana solo nel caso in cui non siano adeguatamenterisolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologiegeneticamente trasmissibili.

Art. 5.

(Definizione e tutela dell'embrione)

1. Per embrione si intende il prodotto del concepimento fino alla ottava settimana di sviluppo.

2. La tutela dell'embrione è attuata ai sensi della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti inmateria.

Art. 6.

(Consenso informato)

1. Il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo e del consulente legale, primadel ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché in ogni successiva fase diapplicazione, è tenuto ad informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine ai metodi, aiproblemi, agli effetti collaterali e alle possibilità di successo derivanti dall'applicazione delle tecniche difecondazione medicalmente assistita, nonché riguardo alle conseguenze giuridiche della procedura perla donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni di cui al presentecomma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna sono forniteper ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontàconsapevole e validamente espressa.

2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora sitratti di strutture private autorizzate.

3. Il consenso dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è espresso inmodo chiaro e univoco e per iscritto, congiuntamente al medico responsabile della struttura di cuiall'articolo 8.

Art. 7.

(Stato giuridico del nato)

1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono a tutti glieffetti figli, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecnichemedesime.

2. Il consenso al riconoscimento di un figlio nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazionemedicalmente assistita inizialmente formulato è irrevocabile. Chi lo ha prestato non può esercitarealcuna azione ai sensi degli articoli 235 o 263 del codice civile.

3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita nonpuò dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento dicui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

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4. In nessun caso possono risultare dai registri dello stato civile dati dai quali si possa desumere lamodalità di concepimento.

Art. 8.

(Strutture autorizzate)

1. Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono effettuate esclusivamente nelle strutturepubbliche e private appositamente autorizzate dal Ministero della salute.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono definiti:

a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;

b) le caratteristiche del personale delle strutture;

c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;

d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;

e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 17.

Art. 9.

(Registro)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il registro nazionale delle struttureautorizzate all'effettuazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

2. L'iscrizione al registro è obbligatoria.

3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 20, comma 1, della presente legge, l'ISS, in collaborazione congli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie in banche dati liberamente accessibili gli elementiinformativi inerenti all’attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati all’effettuazione delletecniche di fecondazione medicalmente assistita.

4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionalied all'ISS i dati necessari ai fini della relazione al Parlamento di cui all'articolo 21.

Art. 10.

(Donazione di gameti)

1. La donazione di gameti, per le finalità consentite dalla presente legge, avviene previo consensoinformato e validamente espresso del donatore. La donazione è un contratto gratuito, stipulato periscritto tra il donatore e la struttura autorizzata. Entrambi i contraenti sono tenuti ad adottare ognicautela per impedire che notizie relative al contratto siano conosciute da parte di terzi non autorizzati.

2. La donazione è volontaria e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a 18 anni e dietà non superiore, per la donna, a 35 anni, e per l'uomo, a 40 anni. Il donatore di gameti deve essere nelpieno possesso delle capacità di agire, di intendere e di volere.

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3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 20.

4. Qualora il donatore, per infertilità sopravvenuta, abbia bisogno dei gameti a fini procreativi e glistessi non siano stati utilizzati dalla struttura autorizzata, può revocare la donazione dei gameti.

5. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di due gravidanze positivamenteportate a termine.

6. Tra il nato e il donatore non si costituisce alcun rapporto giuridico.

Art. 11.

(Conservazione,

trattamento e cessione degli embrioni)

1. I gameti possono essere crioconservati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 8, per unperiodo massimo di cinque anni.

2. Gli embrioni non impiantati devono essere crioconservati nelle strutture autorizzate di cui all'articolo8, per un periodo minimo di due anni.

3. É consentita la ricerca scientifica sugli embrioni non oltre il quattordicesimo giorno di sviluppo, neilimiti fissati dai protocolli di ricerca previamente approvati dal Ministero della salute.

4. La creazione, il trattamento, l'impianto in utero, la conservazione e la cessione di embrioni possonoessere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 8.

5. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 8 possono cedere gli embrioni a laboratori di ricercascientifica pubblici e privati che ne fanno richiesta motivata, a condizione che i donatori degli embrioniabbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure non sia piùpossibile richiedere il consenso dei genitori biologici, oppure gli embrioni non siano idonei per unagravidanza, e che la richiesta dei laboratori sia stata autorizzata dal Ministero della salute.

6. Gli interventi di terapia genica sugli embrioni sono consentiti al fine esclusivo di evitare latrasmissione di patologie genetiche.

7. Gli interventi di cui al comma 6 possono essere effettuati solo previo consenso informato deisoggetti che hanno richiesto di sottoporsi alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.

8. Può essere effettuata la selezione di embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo al fine diaumentare le possibilità di successo delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché diprevenire la trasmissione di malattie geneticamente trasmissibili.

9. Restano fermi i divieti previsti da atti internazionali ratificati dall'Italia.

Art. 12.

(Diagnosi preimpianto)

1. La diagnosi preimpianto degli embrioni e la loro eventuale selezione a fini di prevenzione eterapeutici sono consentite.

2. Il consenso alla diagnosi preimpianto è espresso per iscritto dai soggetti di cui all'articolo 3.

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3. I soggetti richiedenti devono essere informati del risultato della diagnosi effettuata ai sensi delcomma 1. Ove risultino rischi di gravi malformazioni o di importanti patologie a carico dell'embrione,la donna può revocare il proprio consenso all'impianto.

Art. 13.

(Procreazione medicalmente assistita

di natura eterologa)

1. I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, ai sensidell’articolo 3, possono presentare domanda per l'effettuazione della fecondazione medicalmenteassistita di natura eterologa al giudice tutelare, indicando le motivazioni di tale scelta. Il giudice tutelaresvolge ogni necessario accertamento, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari, sociali esocio-psico-pedagogici dei comuni e delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza deipresupposti di cui agli articoli 3 e 4, e la capacità dei soggetti richiedenti di fornire al nascituro unambiente idoneo ad assicurare allo stesso una ottimale accoglienza affettiva, una crescita armoniosa e ilsuperamento dei problemi psicologici ipotizzabili in caso di fecondazione medicalmente assistita dinatura eterologa. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il giudice tutelare decide inordine all'ammissibilità dell'effettuazione della fecondazione medicalmente assistita di natura eterologacon decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.

2. Esaurita la procedura di cui al comma 1, è fatto obbligo alla struttura scelta per l'attuazione delletecniche di fecondazione medicalmente assistita di natura eterologa di informare i soggetti richiedenti alfine di acquisire il loro consenso secondo quanto disposto dall'articolo 6.

3. La struttura di cui al comma 2 è tenuta a procedere alla diagnosi preimpianto, effettuata ai sensidell'articolo 12, secondo le migliori e più aggiornate tecniche disponibili.

4. La struttura di cui al comma 2 è tenuta a garantire l'anonimato del donatore e a conservare ilnominativo del donatore dei gameti, potendo rivelare tale informazione solo a seguito di ordine delgiudice tutelare competente, per comprovate ragioni di carattere sanitario.

5. I figli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita di naturaeterologa, o i loro legali rappresentanti, possono richiedere, alla struttura di cui al comma 2,informazioni sul donatore dei gameti, purché si tratti di informazioni diverse da quelle relative alla suaidentità. La struttura è comunque tenuta a fornire tali informazioni quando esse non comportano laviolazione dell'obbligo di anonimato di cui al comma 4; nei casi dubbi la struttura richiedel'autorizzazione al giudice tutelare.

6. Il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può farevalere nei suoi confronti alcun diritto o essere titolare di alcun obbligo.

Art. 14.

(Divieto di maternità surrogata)

1. É vietata l'applicazione di tecniche idonee a determinare maternità surrogata, nonché di prestito o diaffitto del corpo della donna a scopo di gravidanza.

Art. 15.

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(Divieto di clonazione umana

a fini riproduttivi)

1. I processi di clonazione umana a fini riproduttivi sono vietati.

2. Chiunque realizzi tali processi è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, con la radiazionedall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da50.000 euro a 200.000 euro.

Art. 16.

(Divieti ulteriori)

1. Sono vietati:

a) il prelievo di gameti e di embrioni preimpianto per destinarli all'attuazione di tecniche difecondazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;

b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altraforma, per le cessioni di gameti o di embrioni;

c) ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrionipreimpianto;

d) qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita;

e) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;

f) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;

g) l'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita o la donazione e la raccolta digameti in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8.

Art. 17.

(Ricerca sugli embrioni umani)

1. É consentita la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani a condizione che si perseguanofinalità esclusivamente terapeutiche.

2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui al comma 1 è consentita solo presso le strutturepubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro dellasalute.

3. In ogni caso sono vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;

b) ogni forma di intervento che, attraverso tecniche di manipolazione, sia diretto ad alterare ilpatrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne le caratteristiche genetiche,ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche di cui al comma 1;

c) gli interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini riproduttivi sia a fini diricerca;

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d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o dichimere.

Art. 18.

(Sanzioni penali)

1. Chiunque applichi tecniche di fecondazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino lecondizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000euro a 50.000 euro.

2. Chiunque procede all'impianto di embrioni senza il consenso della donna che vi è sottoposta èpunito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Chiunque volontariamente danneggia o sopprime un embrione vitale non impiantato, prodotto opervenuto alla fase embrionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è punito con lapena prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) ed f), è punito con lareclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

5. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), è punito conla reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 50.000 euro a 150.000 euro.

6. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di embrioni o di gameti è punito con lareclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro.

7. Chiunque utilizza gameti per la formazione di embrioni senza il consenso delle persone cui gli stessiappartengono, non per scopi riproduttivi, in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, è punito conla reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 100.000 euro.

8. Chiunque compia le attività di sperimentazione vietate dall'articolo 17, comma 3, è punito con lareclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro.

9. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni vitali, per fini diversi dalla prevenzione o dalla curadell'embrione stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a1.000.000 di euro.

10. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni, prima del decorso del termine previsto dall'articolo11, comma 2, e senza il consenso delle persone cui appartenevano i gameti che li hanno formati, èpunito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 100.000 euro.

11. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni, per fini diversi da quelli della prevenzione o dellacura di malattie umane, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 500.000euro.

12. Chiunque, al di fuori di esigenze di terapia o di prevenzione di malattie umane, realizza selezioni ascopo eugenetico di embrioni o di gameti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a250.000 euro.

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13. Chiunque, al di fuori di esigenze di terapia o di prevenzione di malattie umane, realizza interventidiretti ad alterare il patrimonio genetico di gameti è punito con la reclusione da tre a sette anni. La penaè aumentata fino alla metà se si tratta di embrioni.

14. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dal presente articolo siapplica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della duratada tre a sette anni. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), si applicala pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Art. 19.

(Sanzioni amministrative)

1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 8 èpunita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a1.000.000 di euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.

2. Il medico che applichi le tecniche di fecondazione medicalmente assistita in strutture diverse daquelle autorizzate di cui all'articolo 8 o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni instrutture diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2, è punito con la sanzione amministrativaconsistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a 200.000 euro, nonché con la cancellazionedall'albo professionale.

3. L'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita da parte di strutture sanitarie nonautorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonchél'accettazione della donazione di gameti, in centri diversi da quelli di cui all'articolo 8, comportano per lastruttura stessa la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a400.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura dellastruttura o la revoca dell'autorizzazione.

Art. 20.

(Tutela della riservatezza)

1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previstedalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sonoriservati.

2. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono registrate in appositecartelle cliniche presso le strutture autorizzate, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati iviannotati.

3. In deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazionedell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericoloper la salute del nato.

Art. 21.

(Relazione al Parlamento)

1. L'ISS predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro dellasalute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, sull'attività svolta dai centri e dalle

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strutture autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degliinterventi effettuati.

2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ognianno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.

Art. 22.

(Abrogazione)

1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogata.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1247

d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, FINOCCHIARO, MUSSOLINI, GIARRUSSO, CAMPANELLA,BATTISTA, BOCCHINO, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MONTEVECCHI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, SERRA, PAGLIARI, MIGLIAVACCA, PIZZETTI, LO MORO, DE MONTE, PALERMO, GOTOR, CASALETTO, VACCIANO, BENCINI, SIMEONI, FORNARO, ZANONI, MINEO, PIGNEDOLI, PEPE, DE PIETRO, CASSON, D'ADDA, GAMBARO e MASTRANGELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2014

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2.1 - (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari) -- 1. L'accoglienza nel territoriodello Stato è effettuata tenendo conto delle esigenze dello straniero, in particolare delle personevulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,persone per le quali è stato accertato che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenzapsicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione e accoglienza sono presenti servizi speciali di accoglienza e cura dellepersone portatrici di esigenze particolari, deliberati dal direttore del centro, in collaborazione con laASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari e un adeguato supportopsicologico e psico-pedagogico, finalizzato alle esigenze delle persona.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE N. 998

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, CIOFFI, MORRA,BUCCARELLA, MARTELLI, AIROLA, DONNO, MOLINARI, ENDRIZZI, CASALETTO,MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, CRIMI, PAGLINI,CATALFO, MORONESE, GAETTI, BENCINI, PEPE, FATTORI, MONTEVECCHI,SANTANGELO, CAMPANELLA, BATTISTA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la curadelle malattie metaboliche ereditarie

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie,attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di accertamenti diagnostici obbligatorida effettuare su tutti i neonati, nati a seguito di parti effettuati nelle strutture ospedaliere o a seguito diparti effettuati a domicilio, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie.

Art. 2.

(Diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie)

1. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, per tutta lapopolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia,farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi sianoevidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini diaccesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, tenendoconto delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di screening neonatale e sentite le societàscientifiche e le associazioni di categoria dei soggetti di cui alla presente, definisce l'elenco dellepatologie di cui al comma 1.

3. Il Ministro della salute provvede inoltre ad aggiornare periodicamente i LEA qualora sianoindividuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnosticaobbligatoria neonatale.

Art. 3.

(Centro coordinamento sugli screening neonatali)

1. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosiprecoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) unCentro di coordinamento sugli screening neonatali (di seguito denominato «Centro»).

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2. Il Centro di cui al comma 1, è composto da:

a) il Direttore Generale dell’Age.Na.S. con funzione di coordinatore;

b) tre membri designati dall’Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientificaspecifica in materia;

c) un membro di associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1;

d) un rappresentante del Ministero della Salute;

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provinceautonome di Trento e Bolzano.

3. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 è a titolo gratuito.

4. I compiti del Centro di cui al comma 1, sono:

a) monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sulterritorio nazionale;

b) collaborare con le Regioni per la diffusione delle best-practice in tema di screening neonatale;

c) controllare i costi per la realizzazione degli screening neonatali individuando degli standard comuni;

d) determinare il numero minimo di neonati sottoposti a screening per ciascun centro clinico diriferimento regionale;

e) definire le dimensioni del bacino d'utenza al fine di accorpare, se necessario,aree geografichecontigue;

f) stabilire, per le finalità delle lettere a) ed e), le modalità di raccolta dei campioni di sangue e i tempi diconsegna entro ventiquattro ore presso i centri di riferimento regionale;

g) creare un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili datiper una verifica dell'efficacia e della costo-efficacia dei percorsi intrapresi;

h) attivare una discussione, creare degli standard e contribuire alla loro diffusione in tema di consenso edi dissenso informato da parte dei familiari del neonato.

Art. 4.

(Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali)

1. Il Ministro della salute, sentito il parere dell’Age.Na.S., dell'Istituto superiore di sanità, dellaConferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano, ed acquisito il parere delle società scientifiche di riferimento, predispone un protocollooperativo per la gestione degli screening neonatali nel quale vengono definite le modalità di gestione delconsenso e del dissenso informato dei familiari; della presa in carico del paziente positivo allo screeningneonatale; dell’accesso alle terapie.

2. L’Age.na.s. effettua inoltre una valutazione di HTA (Health tecnology assessment) su quali tipi discreening neonatale effettuare.

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Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge entro e non oltre seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

______

DISEGNO DI LEGGE N. 983

d’iniziativa dei senatori FATTORI, Maurizio ROMANI, BENCINI, CASALETTO, GAETTI, BERTOROTTA, CAPPELLETTI, NUGNES, MANGILI, COTTI, TAVERNA, SERRA, SIMEONI,PEPE, MONTEVECCHI, VACCIANO, GIARRUSSO, BATTISTA, LUCIDI, CASTALDI, PUGLIA, BLUNDO, CATALFO, ORELLANA, PETROCELLI, MARTON, CRIMI, PAGLINI, MORONESE, LEZZI, CIOFFI, DONNO, GIROTTO, BOTTICI, BULGARELLI e SCIBONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali

Art. 1.

(Finalità)

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1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzocomma, della Costituzione, ha la finalità di garantire e di favorire l'accesso dei cittadini ai prodottimedicinali nonché, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 41, primo e terzo comma, e dell'articolo 118,quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l'accessoall'esercizio della professione dei farmacisti.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e agaranzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'eserciziodell'attività professionale di farmacista, la corretta applicazione delle disposizione previste dal decretodel Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, e diquanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, ferma restando la non applicabilità di restrizionitendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzaresul territorio di competenza.

Art. 2.

(Organizzazione del servizio farmaceutico)

1. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell'articolo 1 della legge 2aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, èstabilita dalle regioni e distingue le farmacie in: farmacie convenzionate con il Servizio sanitarionazionale (SSN) e farmacie non convenzionate con il SSN.

Art. 3.

(Farmacie convenzionate con il SSN)

1. Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competenteper territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, esuccessive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

Art. 4.

(Farmacie non convenzionate con il SSN)

1. Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1,lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministerodella salute, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all'azienda sanitaria locale(ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), sono in possesso del codice ditracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.

2. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base dell'ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneitàdel farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'eserciziodella farmacia.

3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata a una distanza dalle altre farmacieconvenzionate e non convenzionate non inferiore a 500 metri. La distanza è misurata per la viapedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.

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4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi delladisciplina del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successivemodificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300,è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato.

5. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il farmacista dichiara, oltre al possessodei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi edei regolamenti urbanistici vigenti, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento dellaprofessione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopeaufficiale.

Art. 5.

(Diritto del cittadino alla scelta

della farmacia)

1. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto alla libera scelta della farmacia convenzionata o dellafarmacia non convenzionata con il SSN.

Art. 6.

(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)

1. La titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN può essere esercitata da persone fisiche osocietà in conformità alle disposizioni vigenti in materia di esercizi commerciali di vicinato.

2. È fatto obbligo per la farmacia non convenzionata, anche in ottemperanza a quanto previsto al citatodecreto del Ministro della salute, 9 marzo 2012, allegato 1, Parte A, punto 3, lettere d. ed e., di nominaredirettore dell'esercizio un farmacista e di darne comunicazione alle autorità amministrative di cuiall'articolo 4, comma 1, della presente legge. Analoga comunicazione deve essere effettuata percessazione ovvero sostituzione del farmacista direttore dell'esercizio.

3. Può ricoprire l'incarico di direttore dell'esercizio qualunque farmacista che abbia conseguito l'idoneitàin un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di praticaprofessionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 7.

(Dispensazione dei medicinali)

1. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambitodelle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.

3. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare all'ASL competente perterritorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali dadispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta epreparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate devono attenersi alle disposizioni deldecreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15gennaio 2004.

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Art. 8.

(Insegna e croce)

1. Alle farmacie convenzionate con il SSN e alle farmacie ospedaliere è riservato l'uso delladenominazione «Farmacia» e l'insegna a croce di colore verde.

2. Alle farmacie non convenzionate con il SSN è attribuita la denominazione «Farmacia nonconvenzionata con il SSN» e l'insegna a croce di colore arancione.

Art. 9.

(Sanatoria)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede, attraverso la ASLcompetente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata con ilSSN agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere registrati nel Nuovosistema informativo sanitario (NSIS) -- Tracciabilità del farmaco e che hanno dato comunicazione alcomune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114 del1998.

2. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 1, prima della trasformazione in farmacie nonconvenzionate con il SSN, devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 11.

Art. 10.

(Sanzioni)

1. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescrittaautorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui all'articolo 4, è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro100.000.

2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacianon convenzionata con il SSN.

Art. 11.

(Vigilanza e controlli)

1. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera n) è sostituita dallaseguente:

«n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con ilservizio sanitario nazionale, nonché sugli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, deldecreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;».

2. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie daltesto unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

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3. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza recatedagli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma,della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 12.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Art. 13.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 923

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, BUCCARELLA, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BERTOROTTA, VACCIANO, SERRA, BULGARELLI, BATTISTA, BOCCHINO, CATALFO, MORRA e FATTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n.�194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Art. 1.

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1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo il primo periodo è inseritoil seguente: «A tal fine, nelle strutture di cui al primo periodo deve essere garantito che almeno il 70 percento del personale in servizio di cui al comma 1 non sia obiettore di coscienza».

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DISEGNO DI LEGGE N. 912

d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, BIANCONI, FEDELI, ARRIGONI, BENCINI, BISINELLA, BLUNDO, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, COMAROLI, D’ADDA, DONNO, FATTORI, GAMBARO, GIROTTO, GUERRIERI, MORONESE, MUSSINI, NACCARATO, NUGNES, ORELLANA, PAGLIARI, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, PUPPATO, Maurizio ROMANI, RUTA, SANTANGELO, STEFANI, SUSTA, TAVERNA e BIGNAMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo peril riassetto e la riforma della normativa in materia

Art. 1.

(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)

1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 esuccessive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 42, comma 3, la lettera b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI è sostituita dallaseguente:

«b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti diapposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la facciaverde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buoncoordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti otramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403)del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicolarifrangente verde da un lato e rosso dall'altro, con un triangolo e la scritta "stop" in colore bianco dallato rosso. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delledimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamentoe ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivimeccanici.»;

b) all’articolo 322, comma 1, le parole: «senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e consicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale» sono sostituite dalle seguenti: «capacità di distinguererapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale».

Art. 2.

(Istituzione dell'Osservatorio nazionalesul daltonismo)

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1. È istituito, presso il Ministero delle pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, diseguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro delle pari opportunità.

2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Statoitaliano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici lapresa di coscienza della propria condizione, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altregià in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.

3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela deidiritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato«piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzarela cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualitàdi vita.

4. Il piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successivemodificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pariopportunità. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigoredella presente legge.

Art. 3.

(Delega al Governo per il riassettoe la riforma della normativa in materiadi requisiti visivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisitivisivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con ledisposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europeae delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 dellaCostituzione;

b) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione dellacapacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale;

c) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevenganoesclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;

d) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l’espressione delparere delle Commissioni competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla datadell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

Art. 4.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 non devono derivarenuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE N. 768

d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, FATTORI, SIMEONI, TAVERNA, BATTISTA, BLUNDO, BENCINI, MARTON, MONTEVECCHI, VACCIANO, BOTTICI, CATALFO, BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, CIOFFI e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica

Art. 1.

(Finalità ed oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione:

a) riconosce il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardiadella salute dell'individuo;

b) tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altriprofessionisti di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con ilpaziente;

c) riconosce l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, esclusivamenteda parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria, di laureati in veterinaria e dilaureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino dicui all'articolo 7.

Art. 2.

(Istituzione dei registri per professionisti esperti)

1. Presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sonoistituiti appositi registri dei professionisti esperti in medicina omeopatica, che siano in possesso dispecifici diplomi di formazione post laurea, secondo quanto previsto all'articolo 5.

2. Ai professionisti esperti nella disciplina di cui all'articolo 1, lettera c), è consentito definirepubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 3.

(Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica)

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1. È istituita presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio delloStato, la Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, di seguito denominata«Commissione».

2. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti:

a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche sanitarie relative alla disciplina dellamedicina omeopatica, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispettodell'articolo 32 della Costituzione;

b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici eterapeutici della suddetta disciplina, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline. Le ricerchepromosse dalla Commissione, previa valutazione del Ministro della salute, costituiscono la base per laprogrammazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari;

c) esprime un parere sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento;

d) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti neiPaesi UE e nei Paesi terzi nell'ambito delle discipline complementari;

e) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concertocon il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componentidella Commissione. Ne fanno parte:

a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;

b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conspecifiche competenze in materia;

c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designatidalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano;

d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionaledegli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno perl'area odontoiatrica;

e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionaledegli ordini dei veterinari;

f) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionaledegli ordini dei farmacisti;

g) due medici esperti in medicina omeopatica, designati dal Ministro della salute.

4. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una solavolta.

5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regolamento internoapprovato dalla Commissione stessa.

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Art. 4.

(Accreditamento delle associazionie delle società scientifiche)

1. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, con il parere del Ministro della salute e della Commissione di cuiall'articolo 3, sono individuati i requisiti per l'accreditamento delle associazioni, delle società scientifichee degli enti privati di formazione che ne facciano richiesta.

2. Possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione,costituite da professionisti laureati nelle discipline di cui all'articolo 1, lettera c), con competenzecurriculari specifiche in omeopatia e che, alla data della richiesta, abbiano svolto in modo continuativola loro attività da almeno cinque anni.

3. Non possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazioneche siano direttamente o indirettamente espressione di aziende produttrici o che abbiano in altro modointeressi commerciali nel campo della medicina omeopatica.

4. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l'accreditamento:

a) devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della lorofondazione, di attività di formazione, di informazione, di divulgazione, di ricerca scientifica e clinicanella disciplina di riferimento e devono produrre i curricula degli associati;

b) devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi;

c) devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro.

Art. 5.

(Formazione)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di corsi post laureanella disciplina complementare di cui all'articolo 1, lettera c), in conformità ai criteri di cui al comma 5del presente articolo e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo1982, n. 162.

2. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limitidelle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master nella disciplinadella medicina omeopatica.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, inmateria di corsi post laurea.

4. Il master di cui al comma 2 può essere rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati di cuiall'articolo 4, a condizione che i soggetti medesimi attestino, attraverso idonea documentazione:

a) la continuità operativa da almeno cinque anni;

b) i curricula del corpo docente che deve aver svolto attività didattica continuativa da almeno cinqueanni nella disciplina complementare;

c) un numero minimo di dieci docenti.

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5. Ai fini dell'attività di formazione di cui al presente articolo, le università, statali e non statali, possonoavvalersi di docenti iscritti ai registri di cui all'articolo 2, ovvero di enti privati di formazione accreditatidi cui all'articolo 4. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovataesperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo nel Paese di origine di almeno tre anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, entrosei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, stabilisce:

a) le materie ed il programma di insegnamento del master di esperto nella disciplina della medicinaomeopatica;

b) il percorso formativo post laurea per conseguire il titolo di esperto, che, per ogni singola disciplina, èdi almeno tre anni per un totale complessivo di almeno 350 ore di lezioni teoriche -- frontale,formazione a distanza -- e di almeno 100 ore annue di pratica certificata clinica per medici chirurghi,odontoiatri e veterinari, ridotta a 50 ore di sola pratica certificata per i farmacisti;

c) i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle Università, statali e non statali, e degli istituti privati diformazione al rilascio del master di esperto nella disciplina della medicina omeopatica;

d) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

e) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.

7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, sentitala Commissione di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presente legge, l'equipollenza dei titoli di formazione conseguitiprima della entrata in vigore della presente legge presso Università pubbliche e private e presso entipubblici e privati di formazione, accreditati secondo i criteri di cui all'articolo 4.

Art. 6.

(Individuazione di nuove disciplinesanitarie)

1. Lo Stato e le regioni possono individuare nuove discipline complementari.

2. L'individuazione è effettuata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I medesimi accordi stabiliscono, altresì, il titoloprofessionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.

3. L'individuazione è subordinata ad una valutazione di tipo tecnico-scientifico che, oltre acomprovarne l'efficacia terapeutica, escluda che le competenze della disciplina da istituire sianoriconducibili a quelle delle discipline già istituite.

4. Il parere di cui al comma precedente viene espresso da apposite commissioni, istituite, senza oneri acarico della finanza pubblica, nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominate dal Ministro dellasalute e composte da esperti designati dal medesimo Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione,dell'università e della ricerca e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle professioni interessate.

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Art. 7.

(Consenso informato)

1. Il trattamento con la medicina omeopatica è attivato previo consenso informato esplicito ed attualedel paziente, prestato in modo libero e consapevole.

2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante alpaziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitarioproposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e

le conseguenze del rifiuto del trattamento.

3. Il consenso informato al trattamento di cui al comma 1 può essere sempre revocato, anche parzialmente.

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DISEGNO DI LEGGE N. 852

d’iniziativa dei senatori FATTORI, Maurizio ROMANI, MONTEVECCHI, MARTON, BULGARELLI, MUSSINI, MARTELLI, CATALFO, SANTANGELO, SCIBONA, MOLINARI, PAGLINI, LEZZI, LUCIDI, TAVERNA, NUGNES, CASALETTO, CASTALDI, PUGLIA e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attivitàcommerciale di erboristeria

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) i requisiti professionali dell'operatore denominato «erborista» ai fini dell'eserciziodell'attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali,

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o parti di esse, fresche o essiccate, singole o in miscela, o loro derivati, all'interno diesercizi commerciali denominati «erboristeria»;

b) le condizioni per l'impiego della denominazione «erboristeria» nelle insegne degliesercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confrontidel consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.

Art. 2.

(Istituzione della professione sanitariadi erborista)

1. L'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitarioabilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delleforme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazionedei derivati, rispondendo alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà discelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propriasalute.

2. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.

Art. 3.

(Esercizio della professione sanitariadi erborista)

1. Possono esercitare la professione sanitaria di erborista coloro che sono in possesso diuno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di erborista ai sensi dell’articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministrodell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;

c) corsi di laurea appartenenti alla classe 24, di cui al decreto del Ministro dell'università edella ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplementoordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui aldecreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nelsupplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplinonel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o in scienze e tecnologieerboristiche;

d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o infarmacognosia.

Art. 4.

(Ambiti operativie competenze dell'erborista)

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1. I titoli di studio di cui all'articolo 3 conferiscono all'erborista l'autorizzazione acoltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazioneindustriale di esse.

2. Sono di competenza dell'erborista: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, latrasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e lacommercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle loro droghe, dei loroderivati e dei preparati erboristici.

3. Sono di competenza altresì dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali edelle relative droghe.

4. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2, l'erborista prepara i derivatierboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservarel'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.

5. L'erborista, nell'ambito delle sue competenze, fornisce informazioni sulle pianteofficinali, sui loro derivati, sui loro benefici e sul loro uso all'utente e lo informa riguardoalle eventuali controindicazioni.

6. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione conprofessionisti di altre aree sanitarie.

7. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o didipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private che all'interno di struttureimprenditoriali.

8. Sono inoltre di competenza dell'erborista:

a) il riconoscimento e il controllo di qualità delle piante officinali e dei loro derivati;

b) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione, il controllo e lacertificazione dei processi di lavorazione presso aziende private e pubbliche del settoreerboristico, nonché del settore cosmetico e alimentare in cui vengono utilizzate le pianteofficinali e i loro derivati;

c) la direzione tecnica di officine di produzione e confezionamento di integratorialimentari ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;

d) il controllo delle tecniche di coltivazione e produzione delle piante, la verifica delmiglioramento genetico e di conservazione del germoplasma delle piante officinali, inqualità di esperto delle buone pratiche di coltivazione;

e) la tutela della flora relativa alle piante officinali spontanee e il controllo della lororaccolta presso le amministrazioni regionali e provinciali;

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f) l'attività di direzione di officine per la raccolta, la trasformazione, la miscelazione, ilconfezionamento e la conservazione delle piante officinali e dei loro derivati industriali;

g) l'attività di educazione e di informazione sui prodotti contenenti piante officinali eloro derivati al fine di favorirne un uso consapevole;

h) la vigilanza sui prodotti contenenti piante officinali e derivati ovvero la sorveglianzasulle reazioni avverse, ivi incluse quelle allergiche correlate al loro utilizzo.

9. È definita «attività di erboristeria» esclusivamente l'attività professionaleimprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettagliodi erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo lecompetenze professionali dello stesso erborista.

10. L'erborista che esercita l'attività ai sensi del comma 9 può allestire un locale, separatodall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, qualelaboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione edi preparazione erboristiche proprie della professione, atte a produrre erborati destinatiad essere ceduti al consumatore finale, anche in forma non preconfezionata, nell'ambitodello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di preparazionierboristiche non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né ilversamento degli oneri economici connessi.

11. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio dicui al comma 9 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’azienda sanitaria localecompetente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari aisensi delle leggi vigenti in materia. Tali attività sono effettuate utilizzando materie primeche devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia diigiene degli alimenti.

12. La miscelazione di piante officinali sfuse essiccate o parti di esse può essere compiutadall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.

13. Le piante officinali, utilizzate a fini professionali dall'erborista in erboristeria, nonpossono provenire da coltivazioni geneticamente modificate.

Art. 5.

(Impiego della denominazionedi erboristeria)

1. Possono utilizzare la denominazione «erboristeria», nelle insegne di esercizio,nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore,nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizicommerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività

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commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normativeregionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3.

2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l'utilizzazione della denominazione«erboristeria», ai sensi del comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisitiprofessionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.

3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cuiall'articolo 1, comma 1, lettera a), e che intendano impiegare la denominazione«erboristeria» nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazionepubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commercialetra imprese, devono farne comunicazione preventiva al comune, attestando il possessodei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.

4. L'utilizzazione della denominazione «erboristeria» per gli esercizi commerciali, gestitiin forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo1, comma 1, lettera a), è sempre subordinata alla presenza costante nel punto vendita diun soggetto in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.

Art. 6.

(Aggiornamento professionale --Registri regionali degli erboristi)

1. Le regioni di concerto con le associazioni di categoria degli erboristi piùrappresentative a livello nazionale curano l'aggiornamento professionale, nonchél'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi da aggiornare annualmente.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in basead un rapporto di lavoro dipendente, o libero professionale, le attività di commercio aldettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione dellepiante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriorelavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio,i quali hanno frequentato appositi corsi e svolgono tale attività sulla base di normativeregionali che si rifanno a quanto previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, nell'ambitodelle loro competenze possono continuare a svolgere le medesime attività.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possessodel diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altrititoli di cui all’articolo 3 della presente legge e al comma 1 del presente articolo,esercitano, da almeno tre anni, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le

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attività di commercio al dettaglio o di preparazioni erboristiche o le attività dilavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutichealla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercioal dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione chesuperino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corsodi qualificazione professionale, della durata minima di 1.500 ore, da svolgere entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale corso, organizzato secondomodalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, è istituito e attivatopresso le facoltà di farmacia delle università degli studi, prevedendo altresì ilcollegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, è disciplinato condecreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e dellaricerca, di concerto con il Ministro della salute e in collaborazione con le dueassociazioni di categoria degli erboristi più rappresentative a livello nazionale. L'esame diidoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddettodecreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento siprovvede mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con ildecreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al secondoperiodo del presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiorioneri per il bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessiall'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizicommerciali che non presentino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, non possonoavvalersi della denominazione «erboristeria» sull'insegna d'esercizio. Agli stessi saràconsentito commercializzare esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,lettera a), esclusivamente in forma preconfezionata, in presenza dei requisiti soggettiviprevisti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Art. 8.

(Disposizioni particolari)

1. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», inconformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, di:

a) medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapico tradizionale ai sensidell'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

b) medicinali di origine vegetale o fitoterapici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ll),del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;

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c) sostanze vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo24 aprile 2006, n. 219;

d) preparazioni vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera nn), del decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristeria», inconformità a quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge, dei medicinaliomeopatici definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24aprile 2006, n. 219.

Art. 9.

(Piante il cui uso è soggetto a restrizione)

1. All'erborista non è consentito l'uso delle piante che per la loro elevata tossicità, anchea livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinatiall’utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia a seguitodi ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

2. Il Ministero della salute individua con proprio decreto, da adottare entro il 31dicembre di ogni anno, le piante di cui al comma 1.

Art. 10.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettiviprogrammi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possonopromuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con ilcoinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi, la conoscenza delle pianteofficinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti contenentipiante officinali e loro derivati, assicurando la corretta formazione per il lororiconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alletradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo delpatrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa biologica per la salute e il benessereumano, animale e vegetale.

Art. 11.

(Tutela della flora e autorizzazioneper la raccolta spontanea)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla

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protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro iquali sono consentite anche con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato:

a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi in possesso della qualificaprofessionale di erborista ai sensi dell'articolo 3 delle piante officinali spontanee, a scopoproduttivo-industriale o commerciale;

b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso econsumo personali.

Art. 12.

(Sanzioni)

1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti dalla presente legge compieabuso della professione di erborista ed è perseguibile a norma di legge.

2. Chiunque utilizzi la denominazione «erboristeria» ai sensi di quanto dispostoall'articolo 5, comma 1, essendo sprovvisto dei titoli indicati nel suddetto articolo èpunito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.

3. In caso di recidiva si provvede alla sospensione dell'autorizzazione per un massimo ditre mesi.

Art. 13.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793;

c) il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 578

d’iniziativa dei senatori PEPE, CRIMI, TAVERNA, FATTORI, SIMEONI, CATALFO, MONTEVECCHI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, BLUNDO, LEZZI, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SERRA, BERTOROTTA, SCIBONA, GAMBARO, ANITORI, DE PIETRO, PUGLIA, BENCINI, MORRA, VACCIANO, DE PIN, GIROTTO, BATTISTA, COTTI, BUCCARELLA e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013

Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS), da encefalomielite mialgica (ME/CFS) e da fibromialgia (FM)

Art. 1.

(Definizione e riconoscimentodella sensibilità chimica multiplaquale malattia sociale)

1. Ai fini della presente legge per sensibilità chimica multipla (MCS) si intende uno stato cronico, consintomi che ricorrono in maniera riproducibile in risposta a bassi livelli di esposizione a prodotti chimicimultipli e non connessi tra loro, che migliorano o scompaiono quando gli elementi scatenanti sonorimossi, e che coinvolge sistemi di organo multipli.

2. La MCS, come definita al comma 1, è riconosciuta come malattia sociale ai fini dell'applicazione deldecreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, nonchè delle agevolazioni e delleprovvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.

3. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in attuazione di quanto disposto dal comma 1,entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessariemodificazioni al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficialen. 73 del 20 marzo 1962.

Art. 2.

(Finalità)

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Serviziosanitario nazionale (SSN), a favorire il normale inserimento dei soggetti affetti da MCS nella vita sociale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivipiani sanitari e nei limiti delle risorse indicate dal Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioniprogrammatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la MCS.

3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

a) effettuare la diagnosi precoce della MCS attraverso i parametri diagnostici del Consessointernazionale del 1999 e più in generale della sensibilità e dell'allergia verso sostanze chimiche,comprese quelle presenti nei prodotti di largo uso;

b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti da MCS fornendo loro servizi sanitari in adeguatestrutture costituite da unità ambientali controllate, ovvero non contaminate da sostanze chimiche,erogati da personale specializzato decontaminato;

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c) effettuare la prevenzione delle complicanze della MCS;

d) agevolare l'accesso dei soggetti affetti da MCS nelle aree ospedaliere, negli ambulatori, nelle attivitàscolastiche, sportive, lavorative e ricreative attraverso la realizzazione di aree bonificate e l'abolizionedell'uso di fragranze negli ambienti in cui si svolgono tali attività;

e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla MCS;

f) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da MCS e della sua famiglia;

g) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario in relazione allaMCS;

h) provvedere all'istruzione e alla formazione del personale dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine inrelazione alla MCS;

i) provvedere alla rivalutazione delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gliinfortuni sul lavoro (INAIL) in favore dei soggetti esposti a sostanze chimiche sul luogo di lavoro, lacui malattia è involuta in MCS, che sono inabili al lavoro a seguito della ridotta capacità didisintossicazione del loro organismo determinata dalla stessa patologia;

l) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca sulla MCS;

m) riconoscere ai soggetti affetti da MCS l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per gravedisabilità;

n) predisporre l'adozione di visita e terapia domiciliari;

o) realizzare edifici di edilizia pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, e incentivare lacostruzione, anche da parte di privati, di centri di soggiorno terapeutico;

p) incentivare gli enti locali e gli enti parco a creare «zone bianche» ove sia garantita l'assenza diinquinanti ambientali con il divieto di combustione di sostanze petrolchimiche, il divieto di usareinsetticidi, pesticidi o trattamenti fitosanitari per l'agricoltura e il contenimento dall'esposizione a campielettromagnetici sotto 0,1 volt/m, limite indicato dai clinici come idoneo anche per soggettielettrosensibili.

Art. 3.

(Diagnosi e prevenzione)

1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione della MCS, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criterie delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento dal Ministero della salute esentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali (ASL) gli interventi operativipiù idonei a:

a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamentoprofessionali dei medici sulla conoscenza della MCS, al fine di facilitare l'individuazione dei soggettiaffetti da MCS, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla MCS;

c) definire gli esami diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da MCS.

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2. Al fine di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1, l'istituto superiore di sanità provvede allaformulazione di un protocollo nazionale diagnostico da utilizzare obbligatoriamente per la definizionediagnostico-terapeutica, il quale, tenendo conto degli aspetti genetici ed epidemiologici fondamentali dalpunto di vista diagnostico, includa:

a) lo studio dei polimorfismi genetici dei geni GSTP1, GSTM1, GSTT1, SOD, CAT, OGG1, MPO,UGT, PON1, ABCB1, ABCC2, CYP2D6, CYP2C9, CY02C19, CYP3A4, CYP3A5, CYP1A e dei geniche codificano per le Metallotioneine;

b) studi epigenetici appropriati, con particolare riferimento alla «Verifica degli Addotti sul DNA»,ovvero delle sostanze che si siano legate al DNA in corrispondenza di determinati geni, interferendonela trascrizione, nonché alla «Verifica dei metalli pesanti sulle Metallotioneine».

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le ASL si avvalgono di presìdi accreditati dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attivitàdiagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta ilcoordinamento dei presìdi stessi, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozionedi specifici protocolli concordati a livello nazionale.

4. Le ASL provvedono, altresì, a:

a) istruire le unità di pronto soccorso al fine di adottare il protocollo di ospedalizzazione per MCS incaso di necessità;

b) istituire in ogni regione e provincia autonoma un centro di riferimento regionale per la diagnosi e lacura della MCS;

c) favorire il soggiorno dei medici impegnati nel trattamento della MCS presso le strutture sanitarieinternazionali maggiormente accreditate per tale patologia, al fine di far loro acquisire l'esperienzaclinica necessaria per la ricerca, la diagnosi e la cura.

Art. 4.

(Sintomi e patologie associate)

1. Ai fini della presente legge, l'encefalomielite mialgica (ME/CFS) e la fibromialgia (FM) sonoconsiderate patologie associate e correlate alla MCS.

2. La MCS, la ME/CFS e la FM sono diagnosticate separatamente e trattate dallo stesso centro diriferimento, previo riconoscimento ufficiale delle stesse, in base alla classificazione dell'OrganizzazioneMondiale della Sanità (OMS).

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità,provvede all'adozione delle Linee Guida Nazionali per la ME/CFS in modo da recepire le linee guidagià adottate in materia a livello nazionale ed internazionale per la definizione di modello clinico perbambini con Encefalomielite Mialgica/Sindrome di Stanchezza Cronica.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità,provvede all'adozione delle Linee Guida Nazionali per la fibromialgia, facendo riferimento ai criteri diclassificazione adottati a livello nazionale ed internazionale, in modo che oltre alle manifestazioni

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reumatologiche vengano considerate anche le manifestazioni neurologiche, neuro-cognitive,autonomiche, neuroendocrine.

Art. 5.

(Sostegno economico per l'alimentazione e la cura personale)

1. Al fine di garantire un'alimentazione idonea ai soggetti affetti da MCS è riconosciuto loro il diritto aun contributo pari alla differenza tra il costo dei cibi biologici e dei prodotti per la pulizia personalesenza conservanti e fragranze, rispetto a quelli di largo consumo. A tal fine deve essere adottata unaetichettatura completa ed esaustiva dei prodotti di cui al presente comma, al fine di consentirnetracciabilità e rintracciabilità in tutte le componenti ed ingredienti, con particolare riferimento a queiprodotti derivanti da processi di elaborazione e trasformazione multipli.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai soggetti affetti da MCS è riconosciuto un contributoper le spese riferite a visite e consulenze nutrizionali.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigoredella presente legge, stabilisce i modi e le forme per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 1 e2.

4. Ai soggetti affetti da MCS è rimborsata l'imposta sul valore aggiunto gravante sull'acquaoligominerale tollerata imbottigliata in vetro.

Art. 6.

(Erogazione di farmaci, integratori nutrizionali e ausili terapeutici)

1. Il SSN garantisce l'erogazione dei farmaci salvavita e dei farmaci che contribuisconosignificativamente al miglioramento delle condizioni dei soggetti affetti da MCS.

2. Il SSN garantisce, l'erogazione gratuita di integratori nutrizionali ai soggetti affetti da MCS prescrittidallo specialista nutrizionista o dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cuiall'articolo 3, comma 2.

3. Il SSN garantisce, l'erogazione gratuita dei seguenti ausili terapeutici ai soggetti affetti da MCS infunzione del grado di invalidità: maschere di tessuto, maschere ai carboni attivi, purificatori per l'aria eper l'acqua, guanti di cotone, scatole per la lettura e per l'utilizzo del personal computer, nonché altriausili eventualmente prescritti dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cuiall'articolo 3, comma 3.

Art. 7.

(Norme per l'edilizia)

1. Ciascuna regione e provincia autonoma prevede specifici interventi di edilizia residenziale pubblica afavore di:

a) soggetti affetti da MCS con invalidità riconosciuta ai sensi della legislazione vigente che si trovino insituazione economica disagiata;

b) soggetti affetti da MCS, indipendentemente dal loro grado di invalidità, che a causa della malattia sitrovino nella comprovata necessità di allontanarsi temporaneamente dalla propria abitazione.

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2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di abitazioni con materiali atossici e inertinonché l'uso di idonee tecniche di costruzione, con particolare riferimento alla necessità dellaprogettazione di impianti elettrici idonei, onde evitare l'esposizione a campi elettromagnetici capaci diesacerbare la sensibilità.

3. È vietato l'utilizzo di insetticidi, di pesticidi e di erbicidi chimici per un raggio di 100 metridall'abitazione di un soggetto affetto da MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da operazionimeccaniche o da prodotti naturali.

4. È vietato l'utilizzo di deodoranti ambientali, di vernici contenenti solventi e di solventi per un raggiodi 50 metri dall'abitazione di un malato di MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da prodotti adacqua, a basse emissioni di composti organici volatili e privi di fragranze.

5. È vietato installare negli edifici in cui ha la propria abitazione un malato di MCS impianti diripetizione di segnali radio, televisivi o della telefonia mobile che comportino un'alterazione del campoelettromagnetico, anche inferiore ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.

Art. 8.

(Tutela del diritto al lavoro e allo studio)

1. Al fine della tutela del diritto al lavoro dei soggetti affetti da MCS sono previste le seguenti misure:

a) adozione di adeguati ausili sul posto di lavoro, tra i quali, in particolare, quelli elencati all'articolo 5,comma 3;

b) impiego di detergenti a bassa emissione di composti organici volatili e privi di fragranze per la puliziadei locali adibiti all'attività lavorativa e per i relativi servizi igienici;

c) possibilità di mutamento delle mansioni, qualora incompatibili con la condizione di soggetto affettoda MCS;

d) realizzazione di postazioni di telelavoro.

2. Al fine della tutela del diritto allo studio dei soggetti affetti da MCS sono previste adeguate soluzionidi soggiorno in un ambiente scolastico bonificato, sia per quanto concerne i materiali edili che per quellinecessari alla didattica, nonché opportune restrizioni nell'uso di fragranze e di detersivi chimici,ricorrendo, ove necessario, all'apprendimento e alla verifica a distanza.

Art. 9.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato delle conoscenze edelle nuove acquisizioni scientifiche in tema di MCS, con particolare riferimento ai problemiconcernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.

Art. 10.

(Finanziamento della ricerca nell'ambito delle malattie ambientali)

1. É istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e dellaricerca un Fondo finalizzato a finanziare la ricerca nell'ambito delle malattie ambientali e per il

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necessario aggiornamento professionale del personale medico, di seguito denominato «Fondo». Ladotazione del Fondo è determinata in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro perl'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essereammessi ai contributi di cui al comma 1 e le modalità per l'accesso ai contributi medesimi, nonché perla valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limitidella disponibilità del Fondo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale(CUN) e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede all'istituzione di unDipartimento universitario di Medicina Ambientale nell'ambito dell'ordinamento degli studi universitaridella facoltà di medicina.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politicaeconomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, conmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 11.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.000.000 di euro annui adecorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondospeciale da parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministerodell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamentorelativo al Ministero della salute.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della saluteprovvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministrodell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamentirispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito ilMinistro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria allacopertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazionifinanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria epolitiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato diprevisione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisceinoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti eall'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 732

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, CRIMI, FATTORI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, MORRA, PAGLINI, CIOFFI, DONNO, PEPE, VACCIANO, PUGLIA, GAETTI, DE PIN, MONTEVECCHI, NUGNES, MORONESE, MOLINARI, BENCINI, BUCCARELLA, MANGILI,CAPPELLETTI, BERTOROTTA, BATTISTA, BOCCHINO, SERRA, LEZZI, LUCIDI, CATALFO, SCIBONA, BLUNDO, ENDRIZZI, ORELLANA, CASALETTO, PETROCELLI, BULGARELLI, MUSSINI, GAMBARO, MARTELLI, SANTANGELO, CAMPANELLA, AIROLA,MARTON e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute

Art. 1.

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) tutela della salute»;

b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1928

d’iniziativa dei senatori CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, BUCCARELLA, BULGARELLI, MORONESE, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, FUCKSIA, LEZZI, GIARRUSSO, SCIBONA, NUGNES, CIOFFI, MARTON, COTTI, AIROLA, GAETTI, PUGLIA, BERTOROTTA, BOTTICI e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015

Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Art. 1.

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per leattività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,l'utilizzo della tecnica air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodoprecedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo cheil fatto costituisca più grave reato, si applica l’ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro».

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciatientro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosiveper le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottopostea nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e a valutazione ambientale strategica di cuiagli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizionedel parere degli enti locali.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1700

d’iniziativa dei senatori MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCKSIA, PAGLINI, BERTOROTTA, CASTALDI, CATALFO, MANGILI, SERRA, DONNO, SCIBONA, LEZZI, BUCCARELLA, TAVERNA, MORRA, MARTON, BOTTICI, BULGARELLI, CIOFFI, AIROLA, VACCIANO e CIAMPOLILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2014

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.� 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per l'introduzione del divieto di utilizzo dei richiami vivi

Art. 1.

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(Divieto di utilizzo di richiami vivi)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzodegli uccelli a fini di richiamo sono vietati».

b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;

c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;

d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;

g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;

h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sonosoppresse;

i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto dellemodalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;

l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «richiami non autorizzati» sono sostituite dalle seguenti:«richiami vivi».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli animali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati catturati o sono allevati aifini di utilizzo come richiamo vivo sono rimessi in libertà ovvero, qualora ciò non sia possibile perragioni legate alla loro salute, sono destinati agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delledisposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931,n. 601.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1655

d’iniziativa dei senatori PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, SERRA, CAPPELLETTI, NUGNES, BERTOROTTA, AIROLA, MONTEVECCHI, VACCIANO, LEZZI, CATALFO, SANTANGELO, FUCKSIA, GAETTI, BUCCARELLA, SCIBONA, CIOFFI e MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2014

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Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e gassosi

Art. 1.

(Finalità e definizioni)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a salvaguardare l'ambiente, l'acqua potabile e le suefonti, nonché la salute pubblica, dalla presenza di sostanze tossiche associate alla prospezione, allaricerca, alla perforazione, all'estrazione, alla desolforizzazione, alla raffinazione, allo stoccaggio, alladistribuzione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare, tali da alterare lacatena alimentare umana e da poter provocare neoplasie, malformazioni congenite o difetti di originegenetica e altri danni riproduttivi e sanitari.

2. Ai fini della presente legge, per «enti operanti nel settore degli idrocarburi» si intendono le imprese,gli enti e comunque tutti i soggetti che effettuano, a qualsiasi titolo, attività di prospezione, ricerca,perforazione, estrazione, desolforizzazione, raffinazione, stoccaggio, distribuzione e coltivazione diidrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare.

Capo II

TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DALLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLIIDROCARBURI

Art. 2.

(Obblighi di trasparenza a carico degli operatori del settore degli idrocarburi)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, nessuna persona operante, a qualsiasi titolo, nel settore degliidrocarburi può consapevolmente e intenzionalmente esporre altri individui a sostanze tali da costituirerischio per la catena alimentare umana e per la salute, individuate ai sensi dell'articolo 4, senza averlipreventivamente informati con un avviso chiaro ed esauriente.

2. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono tenuti ad informare la popolazione degli effettisulla salute umana, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti, associati alle attività di cuiall'articolo 1, mediante pubblicazione sui principali quotidiani a tiratura nazionale, almeno sessantagiorni prima della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ai fini della verifica diassoggettabilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di unavviso nel quale si informa la popolazione della possibilità di inviare osservazioni. La medesimapubblicazione deve essere ripetuta contestualmente alla trasmissione della citata documentazione. Inentrambi i casi la pubblicazione deve occupare non meno di un quarto di pagina con caratteri inevidenza. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono altresì tenuti ad inviare appositi avvisi atutte le testate, giornalistiche e radiotelevisive, delle regioni interessate e a provvedere all'affissione diapposite informazioni nei comuni interessati, in modo da informare i cittadini ivi residenti.

3. Nello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,gli enti operanti nel settore degli idrocarburi devono includere una valutazione dei rischi che includastime di probabilità di eruzione (blowout), stime di magnitudine massima di terremoti, stime diconcentrazioni e diffusione di inquinanti e di isotopi di sostanze che possano contenere elementi diradioattività, stime quantitative della subsidenza indotta nel corso degli anni, degli effetti sulla

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popolazione, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti limitrofi alle zone di estrazione eproduzione di idrocarburi. I medesimi enti devono indicare, sulla base del proprio capitale sociale,l'entità dei fondi, nonché la fideiussione di cui all'articolo 6, che verranno destinati per far fronte adeventuali emergenze ambientali in caso di incidenti e le modalità di intervento per la gestione di taliemergenze. Gli stessi enti devono altresì organizzare a proprie spese un evento informativo per lapopolazione territorialmente interessata, al fine di illustrare tutti i dettagli di superficie e di profonditàdel progetto, secondo la procedura di cui al comma 4.

4. L'autorità competente al rilascio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del citatodecreto legislativo n.152 del 2006 deve includere, nell'ambito del processo decisionale ai fini del rilasciodell'autorizzazione, oltre ai rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti dei comitati portatori diinteressi collettivi, esponenti del mondo accademico e chiunque vi abbia interesse. Le osservazioni allaVIA presentate da enti, cittadini o da chiunque vi abbia interesse devono essere recepite dalle regioniinteressate da procedimenti di ricerca, estrazione o raffinazione di idrocarburi.

5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 si applicano con riferimento agli ambiti territoriali delle regioninelle quali sono materialmente realizzati i siti e le attività legati alla filiera della produzione diidrocarburi, nonché delle regioni che condividono i bacini idrici di superficie e acquiferi di profondità,interessati dalle predette attività.

6. Nell'ambito della procedura di VIA di cui al titolo III della parte seconda del citato decreto legislativon. 152 del 2006, lo studio di impatto ambientale deve indicare espressamente le modalità e i siti per losmaltimento di fluidi, acque di strato, scarti petroliferi e ogni tipologia di rifiuto prodotto, ivi compresele percentuali di dispersione di sostanze chimiche, di fanghi, di liquidi e di fluidi nel sottosuolo, conparticolare rilievo per le sostanze radioattive in essi eventualmente diffuse. Sono altresì obbligatoriel'indicazione nominativa dell'ente di cui all'articolo 1, della distanza dal luogo di trivellazione e daeventuali centri abitati, delle stime di quantitativi giornalieri prodotti, della tipologia di rifiuti prodotti.

7. Tutte le sostanze fluide utilizzate per qualsiasi scopo inerente alle operazioni di cui all'articolo 1devono riportare i nomi precisi dei vari componenti, la loro esatta formulazione chimica, nonché, ovepossibile, il numero CAS, identificativo univoco della sostanza chimica.

8. È vietato utilizzare nelle attività di cui all'articolo 1, a qualsiasi livello, isotopi ed elementi o sostanzeradioattive. Le Agenzie regionali per la protezione ambientale verificano periodicamente l'eventualepresenza di tracce di radioattività nei fanghi e nelle acque di strato delle attività di produzione diidrocarburi. Qualora la verifica abbia esito positivo, la relativa concessione è revocata e si procedeall'acquisizione degli importi per le opere di bonifica, a valere sulla polizia fideiussoria di cui all'articolo6.

9. Ad ogni pozzo esplorativo, estrattivo, di reiniezione e di stoccaggio è associato un registro in cuiriportare ciascuna operazione eseguita, la data della stessa ed eventuali esiti. Il registro deve essereredatto in maniera comprensibile alla popolazione, aggiornato costantemente e reso pubblico attraversoun sito web appositamente dedicato. Nel registro sono elencati i volumi dei fluidi pompati, i volumiestratti, la profondità raggiunta dalle trivellazioni e l'attività sismica rilevata, confrontata con la sismicitàmedia dell'area. Con cadenza almeno mensile, il titolare della concessione provvede ad informare lapopolazione locale interessata dalle operazioni di cui al presente comma, mediante pubblicazione cheoccupi almeno un quarto di pagina sui principali quotidiani a tiratura locale, con indicazione del sitoweb del registro di riferimento.

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10. Entro un raggio di cinque chilometri dal punto di estrazione e lavorazione degli idrocarburi deveessere effettuato un monitoraggio continuo, sulle acque superficiali e sui terreni, dei seguenti elementi:composti organici volatili (VOC), diossina, ozono, ossidi di azoto (NOx), acido solfidrico (H�2�S),diossido di zolfo (SO�2�), benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX). I risultati del monitoraggiosono resi noti alla popolazione interessata, unitamente agli esiti delle operazioni di trivellazione, con lemedesime modalità di cui al comma 2. Tutte le sostanze utilizzate devono ottemperare ai requisitiprevisti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanzechimiche (REACH). Deve essere altresì eseguito, ad intervalli di cinque anni, un monitoraggio dellostato di cementificazione dei pozzi e dello stato degli oleodotti e dei gasdotti, che trasportinoidrocarburi sia desolforizzati che non desolforizzati. Il monitoraggio di cui al periodo precedente èeseguito, senza preavviso, a cura delle aziende santitarie locali territorialmente competenti, in manieraindipendente dall'ente di cui all’articolo 1 interessato. Agli oneri derivanti dalle predette attività siprovvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai canoni di concessione dicui all'articolo 15.

Art. 3.

(Valutazione di impatto sanitario -- VIS)

1. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di cui all'articolo 1 sono sottoposti, ai finidell'attribuzione di un titolo concessorio, a valutazione di impatto sanitario (VIS), che consiste in unacombinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutarne i potenziali effetti sulla salute dellapopolazione e la distribuzione tra la popolazione di tali effetti, nel rispetto della normativa dell'Unioneeuropea.

2. Si applicano alla procedura di VIS le disposizioni relative alla procedura di VIA, di cui al titolo IIIdella parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in quantocompatibili. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, diconcerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure di VIS.

Art. 4.

(Elenco delle sostanze cancerogeniche, mutageniche e teratogeniche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Ministero della salute provvede alla pubblicazione, nel propriosito internet istituzionale, di apposita pagina web contenente l'elenco di tutte le sostanzecancerogeniche, mutageniche e teratogeniche note in letteratura. L'elenco è aggiornato periodicamentedall'Istituto superiore di sanità anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondialedella sanità (OMS) o da altri enti scientifici riconosciuti. Nel caso in cui nuove sostanze venganoaggiunte alla lista, gli enti operanti nel settore degli idrocarburi provvedono, entro il termine di sei mesidall'aggiornamento, alla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

(Limiti e divieti)

1. È vietata qualsiasi attività di perforazione per la produzione e la lavorazione degli idrocarburi entrouna fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d’aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghiagricoli.

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2. È comunque vietata qualsiasi attività di cui al comma 1 entro una fascia di rispetto di 10 chilometri inlinea d’aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodottiDOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, in modo da preservare l'autenticità e ilmarchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche per le eventuali perforazioni in orizzontale o inobliquo nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti.

3. Sono comunque vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, nellezone classificate ad alta e media sismicità.

4. Sono altresì vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, oltre illimite di 600 metri sopra il livello del mare. Il divieto si applica anche per le perforazioni in orizzontalee in obliquo nel sottosuolo delle aree sopra 600 metri sul livello del mare.

5. È vietata qualsiasi attività di cui all'articolo 1 entro un raggio di 30 chilometri da impianti qualicentrali nucleari e depositi di scorie nucleari, in considerazione dei rischi sismici e di subsidenza che taliattività inducono.

6. È vietata qualsiasi attività di cui all’articolo 1 in mare, entro il limite delle acque territoriali.

7. Nei territori interessati dalla subsidenza, si applicano alle attività di estrazione degli idrocarburi lestesse prescrizioni che si applicano per l'estrazione di acqua da pozzi artesiani. In particolare, sonovietate le operazioni metanifere nel Delta del Po, nelle depressioni retrodunari, nella Laguna veneta, suilitorali e in tutte le aree di depressione litoranea del territorio nazionale, nella zona del ravennate, perun'estensione territoriale da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concertocon il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legg. Con il medesimo decreto è altresì stabilita una fascia dirispetto delle attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi. Idivieti di cui al presente comma si applicano anche per l'attraversamento in orizzontale e in obliquo delsottosuolo delle suddette aree.

Art. 6.

(Obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria assicurativa)

1. Ciascun ente operante nel settore degli iidrocarburi, all'atto della richiesta di titoli minerari perprospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, deve allegare alla domanda una polizzafideiussoria assicurativa per un importo pari a 10 milioni di euro per chilometro quadrato diconcessione, a titolo di garanzia contro i rischi ambientali di tali attività e per le eventuali prime azionidi bonifica.

2. L'ente di cui al comma 1, a seguito della concessione della licenza di trivellazione, è tenuto alversamento della quota necessaria all'attuazione di eventuali opere di ripristino ambientale, ivi compresala rimozione delle trivelle, sia in terra che in mare. Tra le opere di ripristino è in ogni caso obbligatoriala rimozione di qualsiasi struttura collocata in mare, al di sopra o al di sotto della superficie acquea.

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. È vietato a qualsiasi soggetto, con competenza decisionale in tema di idrocarburi e della loro filiera,di intrattenere rapporti di qualunque natura con soggetti operanti nell'ambito dell'industria petrolifera.

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Le attività di ricerca, di estrazione e di raffinazione devono essere gestite separatamente da quelle didistribuzione e di immissione nel mercato di idrocarburi.

2. Chiunque abbia ricoperto incarichi politici a livello nazionale, con specifiche competenze nel settoredell'industria e dell'energia, non può ricoprire incarichi presso gli organi direttivi e di gestione diqualsiasi ente operante nel settore degli idrocarburi, per un periodo di almeno cinque anni dallacessazione dell'incarico politico.

Capo III

PREVENZIONE DEI RISCHI CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE DERIVANTI DALLEATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI

Art. 8.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi nelsottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, è vietatoscaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido, acque di strato, scarti petroliferi eogni tipologia di rifiuto prodotto, derivante dalle suddette attività. Lo scarico diretto a mare è sostituitodalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, avvalendosi di pozzi non più produttivi edidonei all'iniezione o reiniezione, appena disponibili, e deve avvenire comunque nel rispetto di quantoprevisto dai commi 2 e 3»;

b) il comma 4-bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo dell'autorizzazione alloscarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza il trasporto in cisterne in terraferma,secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non siasufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta agarantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezioneo di reiniezione»;

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga a quanto stabilito al comma 4, l'eventuale scarico diretto in mare delle acque di cui aicommi 4 e 5 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenzadi pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici»;

e) il comma 7 è abrogato.

Art. 9.

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(Modifica all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto difratturazione idraulica)

1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di tutelare le acque sotterranee dalla contaminazione, nonché di prevenire il rischiosismico e il verificarsi di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi sonovietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nelsottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, le cariche esplosive e in generale letecniche volte a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono contenuti gliidrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relativeall'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugliadditivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dalpresente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di prevenzione e tutelarisarcitoria contro i danni all'ambiente)

1. All'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercitanocongiuntamente le funzioni e i compiti di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente,rispettivamente, attraverso le competenti direzioni regionali e la Direzione generale per la prevenzione eil danno ambientale, istituita presso il medesimo Ministero»;

b) il comma 2 è abrogato;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'azione congiunta di cui al comma 1 si svolge in collaborazione con gli enti locali e con qualsiasisoggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia diprevenzione e riparazione del danno ambientale»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del dannoambientale, le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalgono, inregime convenzionale, di soggetti pubblici di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientificaoperanti sul territorio»;

e) al comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attivitàproduttive,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

Art. 11.

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(Integrazione al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 in materia di gestione dei rifiuti delleindustrie estrattive)

1. Dopo l'articolo 5 del decreto legisaltivo 30 maggio 2008, n. 117, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. -- (Piano di caratterizzazione dei rifiuti in attuazione della decisione della Commissioneeuropea n. 2009/360/CE). -- 1. Gli operatori, nella richiesta di autorizzazione alla prospezione, ricercae produzione di idrocarburi, hanno l'obbligo di presentare, nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti, ilpiano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/ CE dellaCommissione, del 30 aprile 2009.

2. Il piano di gestione dei rifiuti, comprensivo del piano di caratterizzazione dei medesimi previsto dalcomma 1, è presentato presso la regione territorialmente competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Nell'esercizio dell'azionecongiunta tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi delcitato articolo 299 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito alle autorizzazioni alle prospezioni,ricerca e produzione di idrocarburi, è facoltà della regione competente non rilasciare l'intesa».

Capo IV

DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DIPROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI EGASSOSI. REVISIONE DEI RELATIVI CANONI E ALIQUOTE CORRISPOSTI DAITITOLARI DI CIASCUNA CONCESSIONE

Art. 12.

(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinando le norme vigenti ed apportando alle stessele modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine dirazionalizzare le procedure autorizzative garantendo che lo svolgimento delle suddette attività avvenganel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, secondo i più avanzati standard internazionali diqualità e sicurezza. Lo schema del decreto legislativo è adottato, secondo le modalità e i princìpi e criteridirettivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nelrispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministrodello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e delmare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto legislativo è successivamentetrasmesso alle Camere, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro sessanta giorni.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale e previsione di misure atte apromuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per lafinanza pubblica, ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi;

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b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi diricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;

c) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attivitàestrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca ecoltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i più elevati standard internazionali di qualità esicurezza;

d) aggiornamento, ove necessario, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625;

e) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto prevedendo che, per le produzioni di idrocarburiliquidi e gassosi in terraferma e in mare, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia pari al 50 per cento e che la mededsima aliquota, per le estrazioniin terraferma e in mare, sia applicata alla produzione complessiva di idrocarburi liquidi e gassosi, senzaalcuna franchigia;

f) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione diidrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le regioni interessate, per un ammontarepari all'80 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;

g) destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera e), al netto dei benefici di cui alla lettera f),nonché della quota da destinare a copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia di cui alla letterac), alle regioni dove si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di migliorare la tuteladell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e divalorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti eincentivare la diffusione di veicoli elettrici e ibridi per i residenti nelle regioni medesime.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo puòadottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e dei criteridirettivi e con le modalità previsti dal presente articolo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Art. 13.

(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di desolforizzazione e dilavorazione del petrolio)

1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento aquelle derivanti da attività di desolforizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenirei correlati rischi per la salute pubblica, per le coltivazioni e per gli allevamenti, con decreto del Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppoeconomico, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenzaunificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi diemissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di cui all'articolo 1,in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS.

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2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazionedell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da partedelle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.

Art. 14.

(Revisione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascunaconcessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensidel comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita,uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.

2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.

Art. 15.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessidi prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per leconcessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaformacontinentale italiana sono così determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro perchilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro perchilometro quadrato».

2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cuiall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 delpresente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.

Art. 16.

(Tassazione delle emissioni inquinanti)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sonoistituite:

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a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, coke di petrolio,bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/UE delParlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;

b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni chilo di ossido di azoto emesso, da applicarelimitatamente agli impianti che producono almeno 25 MWh di energia utile all'anno, ove per energiautile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.

2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base deiquantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestredell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati deiquantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Lesomme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e,ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, ladichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

3. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta,fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso diinosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno)

1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto delpatto di stabilità interno, non sono considerate le risorse affluite nei bilanci degli enti locali, provenientidalle aliquote di prodotto degli idrocarburi liquidi e gassosi e dai canoni per i permessi di prospezione edi ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale enella piattaforma continentale italiana.

Art. 18.

(Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche)

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per il controllo e la sicurezza delleattività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, di seguito denominata «Agenzia», sottopostaall'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di monitorare le attività diutilizzo delle risorse naturali del sottosuolo nel rispetto dell'ambiente e della salute, nonché di garantirela salute dei lavoratori del settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia lecompetenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale per le risorseminerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico.

2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico unarelazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione diverifiche e di ispezioni relative alla sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente. Nella relazione l'Agenziapuò segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alla necessità

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di assicurare elevati standard di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente in riferimento alle attivitàestrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.

3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti diconferimento dei titoli minerari e i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attivitàminerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni edegli enti locali.

4. L'Agenzia, secondo quanto previsto al comma 3, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburisvolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;

b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca ecoltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti,collaudi, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimentoall'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia sulla terraferma che in mare;

c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti diidrocarburi e verifiche relative alla corresponsione dei benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f);

d) coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delleamministrazioni locali;

e) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.

5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:

a) gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure diconferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi edelle convenzioni;

b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici,competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezzadegli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute deilavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani diemergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.

6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensidell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propostadel Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri perl'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e lo svolgimento delle attività di vigilanzadell'Agenzia, nonché la consistenza numerica del personale ad essa adibito, con oneri finanziari nellimite delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo.

7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, dicomprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previadeliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentaricompetenti.

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8. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dellosviluppo economico.

9. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.

10. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici perifericidella Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economicoconfluiscono nell'Agenzia, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 12.

12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, dadefinire con decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al 5 per cento,del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e).

Art. 19.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verificadell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale alParlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativoprodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.

Art. 20.

(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'automaticadecadenza dal relativo titolo concessorio o del permesso di prospezione, ricerca e coltivazione degliidrocarburi.

______

DISEGNO DI LEGGE N. 1514

d’iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, DONNO, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, FATTORI, LEZZI, CIOFFI, GIROTTO,BOTTICI, BULGARELLI, SCIBONA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2014

Sistema nazionale di controllo ambientale

Art. 1.

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(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema nazionale di controllo ambientale e di integrare e coordinare illavoro svolto in tale ambito dalle singole procure sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salutee le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale pressola Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reatiambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superioredella magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, cheriferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguitidalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolgefunzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita i poteri di cui all'articolo 371-bis delcodice di procedura penale, in quanto compatibili.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazionedi procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, esvolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai reati, consumati o tentati, control'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e comunque in relazione ad ogni attività abusiva chearrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato comeprocuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute,designa i magistrati addetti alla DDAS.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e delpersonale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 2. Al fine di ottimizzare lepredette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche datidisponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Presso la DNAS è istituita una banca dati informatica investigativa, il cui accesso è riservatounicamente al personale appartenente alle direzioni distrettuali e investigative ambiente e salute. Labanca dati è gestita dalla DNAS ed in essa confluiscono tutti gli atti e gli accertamenti compiuti daisoggetti preposti in relazione ai reati e alle attività di cui al comma 5.

9. Restano ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettualiantimafia e della Direzione investigativa antimafia. Spetta alla DDAS la competenza per il reato diattività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e leDDAS sono tenute a trasmettere immediatamente gli atti anche alle corrispettive Direzioni nazionale edistrettuali antimafia, ai fini della cooperazione nelle indagini.

Art. 2.

(Direzione investigativa ambiente e salute)

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1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambientee salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro icrimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

a) investigazioni preventive;

b) investigazioni giudiziarie;

c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

a) un direttore;

b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;

c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;

d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;

e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata in sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigentee due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi territoriali sono individuate con ilregolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero diprocedimenti pendenti per reati ambientali, ottimizzando l'utilizzo delle risorse materiali già nelladisponibilità dei vari enti o Forze dell'ordine.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dellasalute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite lemodalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anchecon riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperireprioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché tra quelle disponibili nell'ambito delle strutture giàutilizzate dagli enti e dalle Forze dell'ordine che fanno parte del sistema di controllo di cui alla presentelegge. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti permateria e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui alperiodo precedente.

Art. 3.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazionepreventiva attinenti ai reati contro l'ambiente e contro la salute di cui all'articolo 1, comma 5. A tal fine,al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, èattribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente dipolizia giudiziaria.

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2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centraletenuto conto delle indicazioni dei dirigenti territoriali. Il protocollo stabilisce le procedure e le modalitàalle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazionedi competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:

a) avvistamento e individuazione del sito;

b) avvio dell'indagine;

c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;

d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;

e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dellostato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;

g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;

h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamenteistituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sulterritorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonoemanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di pianicoordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti struttureoperative della DIAS, che stabiliscano livelli minimi di controllo da effettuare sui territori.

Art. 4.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpodella guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delCorpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delleAgenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziendesanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istitutosuperiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Poliziadi Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generalidi brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Poliziadi Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra icolonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e cheabbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbianopresentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e nonpuò essere rinnovato.

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3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficialisuperiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturatospecifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specificacandidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essererinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati daldirettore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi dicarichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutelaambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattroanni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetticriteri sono nominati i commissari dirigenti territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, il cui incarico ha ladurata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, sono selezionati tra ilpersonale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi dipolizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, deidipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controlloe di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presentecomma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza deiCorpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essereprivi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestaledello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolopreferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministerodell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolopreferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria Dovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressioneorizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale oriconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laureacostituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui alcomma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degliinteressati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolopreferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sulterritorio della sede di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni,non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cuiall'articolo 2, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelledotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di

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categoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicitarichiesta.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattroore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commiprecedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispettodelle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamentoperiodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientale e sanitaria; per lo svolgimentodei corsi, articolati per ambiti territoriali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti concomprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superioredi sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficiodall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per motivata determinazione assunta dallaDirezione centrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, ècollocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predettopersonale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Alpersonale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contrattocollettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 5.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficaciae l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto ilterritorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali esanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unarelazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere suicontenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabilealle attività dei servizi investigativi territoriali.

4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive,investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste inessere dalle sedi territoriali.

5. I commissari dirigenti delle sedi territoriali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambitoterritoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonchédel raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore aisensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilitàdirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancatoadempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, aqualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

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6. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali sono autonomamente responsabili per l'accertamentodelle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e perl'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari dellaDirezione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attivitàsvolte.

Art. 6.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni chepossano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione allaDIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attivitàispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria eambientale, pervenute all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarielocali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmentecompetente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dalprotocollo unico di azione di cui all'articolo 3, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermerestando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzionedella sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, suincarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o dipropria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali e lasupervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali epatrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o dellasalute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico deimateriali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazionisimulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti,internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziarial'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazionitra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggettidetenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

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h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 7.

(Responsabilità degli enti locali

e diritto di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o dannoall'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e dellapubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida aisensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causad'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovverola bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascunente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «criticità ambientali» nella qualepubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontratenel territorio di propria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini delrispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai finidell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 8.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzionedelle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a proceduredisciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefetturacompetente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 9.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS,anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di sitiparticolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti dirifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «SARA», la DNAS provvede all'attivazione presso la piùvicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando ecoordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggioed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei SARA i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedenteall'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino lapresenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

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c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni diprotezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei SARA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dallalegislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reatoambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per lacorretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiutononché per il ripristino ambientale, provvedono in ogni caso alla rimozione della sostanza nociva o deirifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento osmaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere acarico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interessepubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la correttagestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse neiSARA, eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate aifini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

Art. 10.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazionicomportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corsoindagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri entipubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura lapubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), inapposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale dellaregione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità ancheda parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici eindividuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarielocali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggiodelle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compitispecifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 11.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 12.

(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

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1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, chenell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbianoposto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, nonpossono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dallapartecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubbliconé partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnetin apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricolturapresso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in casodi assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato puòaccedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 13.

(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione

ambientale)

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa,considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzatia livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici eprivati.

Art. 14.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro adecorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo perinterventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1306

d'iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, BUCCARELLA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di controllo ambientale

Titolo I

SISTEMA DI CONTROLLO

AMBIENTALE

Capo I

Organismi del sistema di controllo

ambientale

Art. 1.

(Definizioni)

1. All'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e misurabile» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) agli spazi antropizzati, nonché alla particolare fisionomia di un territorio, determinata dalle suecaratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche di particolare pregio, denominata "paesaggio";

d-ter) all'atmosfera, attraverso l'immissione di agenti inquinanti o radiazioni, ionizzanti e non».

2. All'articolo 302 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«13-bis. Per "ambiente" si intende il bene comune unitario giuridicamente riconosciuto e tutelato,costituito dal complesso di condizioni chimiche, biologiche, territoriali, paesaggistiche, sociali, culturalie morali, in cui vivono e si formano gli esseri viventi, singolarmente o come collettività.

13-ter. Per "disastro ambientale" si intende il danno ambientale di cui sia accertata la rilevanza oggettivain relazione all'estensione della compromissione, delle conseguenze dannose ovvero del numero delle

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persone offese o esposte a pericolo, che offenda la pubblica incolumità ovvero cagioni un'alterazioneirreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

13-quater. Per "soggetto responsabile" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente,pubblico o privato, che con le proprie azioni o omissioni abbia causato, agevolato o consentito ilverificarsi di un danno ambientale anche di carattere diffuso».

Art. 2.

(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)

1. Al fine di costituire un efficace sistema di controllo ambientale sono istituite la Direzione nazionaleambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.

2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale pressola Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reatiambientali.

3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superioredella magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, cheriferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguitidalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolgefunzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita poteri di sorveglianza, controllo eavocazione nei confronti delle direzioni medesime. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delProcuratore nazionale, si applica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in quantocompatibile.

4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazionedi procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.

5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblicapresso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, esvolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti, consumati o tentati,contro l'ambiente e comunque in relazione ad ogni attività che arrechi danno all'ambiente o alla salute.

6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato comeprocuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute,designa i magistrati addetti alla DDAS; gli incarichi hanno durata minima di quattro anni e massima diotto anni.

7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e delpersonale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 3. Al fine di ottimizzare lepredette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche datidisponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.

8. Restano comunque ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzionidistrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Qualora il reato ambientale si configuricome reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere gli atti alle corrispettiveDirezioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini del coordinamento delle indagini.

Art. 3.

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(Direzione investigativa ambiente e salute)

1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambientee salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro icrimini ambientali.

2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:

a) investigazioni preventive;

b) investigazioni giudiziarie;

c) accertamenti tecnici.

3. Sono preposti alla Direzione centrale:

a) un direttore;

b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;

c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;

d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;

e) un commissario per le risorse umane.

4. La DIAS è articolata sul territorio in sedi regionali, alle quali sono preposti un commissario, in qualitàdi dirigente regionale, e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi regionali sonoindividuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e delnumero di procedimenti pendenti per reati ambientali.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministrodell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dellasalute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite lemodalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anchecon riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperireprioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delleCommissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro unmese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 4.

(Compiti e attribuzioni della DIAS)

1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazionepreventiva attinenti ai crimini contro l'ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, aprescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o allaqualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.

2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centraleanche sulla base delle indicazioni dei dirigenti regionali, nel quale sono definite le procedure e le

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modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e diinvestigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasioperative:

a) avvistamento e individuazione del sito;

b) avvio dell'indagine;

c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;

d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;

e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;

f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dellostato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;

g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;

h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.

3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamenteistituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sulterritorio.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sonoemanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di pianicoordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti struttureoperative della DIAS.

Art. 5.

(Personale della DIAS)

1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpodella guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delCorpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale edelle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delleAgenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziendesanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istitutosuperiore di sanità.

2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Poliziadi Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generalidi brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Poliziadi Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra icolonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e cheabbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbianopresentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e nonpuò essere rinnovato.

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3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficialisuperiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturatospecifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specificacandidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essererinnovato.

4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati daldirettore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi dicarichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutelaambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattroanni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetticriteri sono nominati i commissari dirigenti regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, il cui incarico ha ladurata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.

5. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, sono selezionati tra ilpersonale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi dipolizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, deidipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controlloe di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presentecomma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza deiCorpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essereprivi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestaledello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolopreferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolopreferenziale;

b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria Dovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressioneorizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale oriconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il votodi laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.

7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui alcomma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degliinteressati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolopreferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sulterritorio della sede regionale di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata diotto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.

8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cuiall'articolo 3, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelledotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo dicategoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita

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richiesta. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e nonpossono essere rinnovati.

9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattroore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commiprecedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispettodelle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.

10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamentoperiodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientai e sanitaria; per lo svolgimento deicorsi, articolati per ambiti regionali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti concomprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superioredi sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.

11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficiodall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per determinazione assunta dalla Direzionecentrale o dalla DDAS competente.

12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, ècollocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predettopersonale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Alpersonale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contrattocollettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

Art. 6.

(Mansioni)

1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficaciae l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto ilterritorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali esanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.

2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare unarelazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere suicontenuti della relazione.

3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabilealle attività dei servizi investigativi regionali.

4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive,investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste inessere dalle sedi regionali.

5. I commissari dirigenti delle sedi regionali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambitoterritoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonchédel raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore aisensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilitàdirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancatoadempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, aqualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.

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6. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali sono autonomamente responsabili per l'accertamentodelle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e perl'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari dellaDirezione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attivitàsvolte.

Art. 7.

(Procedure operative)

1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni chepossano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione allaDIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attivitàispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.

2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria eambientale, pervenute alle autorità o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alleARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede regionale della DIAS territorialmentecompetente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dalprotocollo unico di azione di cui all'articolo 4, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e fermerestando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzionedella sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.

3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, suincarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o dipropria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti della sede regionale e lasupervisione della Direzione centrale.

4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:

a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali epatrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;

b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o dellasalute, anche in deroga alla normativa vigente;

c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico deimateriali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;

d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazionisimulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;

e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti,internati e collaboratori di giustizia;

f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziarial'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazionitra presenti;

g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggettidetenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;

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h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.

Art. 8.

(Responsabilità degli enti locali e diritto

di rivalsa)

1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare danno all'ambienteo alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblicaincolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensidell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento,la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvoe impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attivanel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «reati ambientali» nella quale pubblica in temporeale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio dipropria competenza.

2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini delrispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.

3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai finidell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decretolegislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 9.

(Funzioni di Polizia giudiziaria)

1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzionedelle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a proceduredisciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefetturacompetente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.

Art. 10.

(Siti ad alto rischio ambientale)

1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS,anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di sitiparticolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti dirifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «S.a.r.a.», la DNAS provvede all'attivazione presso la piùvicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando ecoordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggioed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.

2. Concorrono all'individuazione dei S.a.r.a. i seguenti elementi:

a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedenteall'individuazione del sito;

b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino lapresenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;

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c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni diprotezione ambientale e comitati di cittadini.

3. I comuni ricadenti nei S.a.r.a., fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente perl'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguenterisarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione dellesostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché, ove possibile,per il ripristino ambientale, provvedono alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonatientro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso sitiidonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.

4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interessepubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la correttagestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse neiS.a.r.a., eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate aifini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.

Capo II

Accesso all'informazione ambientale

Art. 11.

(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)

1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazionicomportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corsoindagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri entipubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura lapubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), inapposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale dellaregione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità ancheda parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici eindividuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarielocali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggiodelle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compitispecifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.

Art. 12.

(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese digiustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 èinserito il seguente:

«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Art. 15.

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(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)

1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, chenell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbianoposto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, nonpossono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dallapartecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.

2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubbliconé partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnetin apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricolturapresso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall’elenco solo in casodi assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato puòaccedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.

Art. 14.

(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione ambientale)

1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa,considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con laConferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzatia livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici eprivati.

Titolo II

SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I

Modifiche al codice dell'ambiente

Art. 15.

(Modifiche al sistema sanzionatorio

del decreto legislativo n. 152 del 2006)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 29-quattuordecies:

1) al comma 1, le parole: «è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei mesi atre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro» sonosostituite dalle seguenti: «si applicano la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 a26.000 euro»;

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3) al comma 3, le parole: «con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euroa 52.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con lamulta da 10.000 euro a 100.000 euro»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, le pene ivi previste sonodiminuite di un terzo»;

b) all'articolo 137:

1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda damillecinquecento euro a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena dellareclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 26.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «lapena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro»;

3) al comma 3, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena dellareclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;

4) al comma 5, primo periodo, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti:«con la reclusione fino a tre anni»;

5) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euroa centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da sei mesi a tre anni edella multa da diecimila a centoventimila euro»;

6) al comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «trentamilaeuro» sono sostituite dalle seguenti «cinquantamila euro»;

7) al comma 13, le parole: «dell'arresto da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «dellareclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 a 150.000 euro»;

8) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«14-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 13 è commesso per colpa, le pene ivi previstesono diminuite di un terzo»;

c) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:

«Art. 255. - (Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata). -- 1. Salvo che il fattocostituisca più grave reato:

a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo onel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee sostanze o rifiuti è punito con lareclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiutipericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da1.000 a 5.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nelsottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati sostanze o rifiuti, ovvero li immettono

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nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da10.000 a 100.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con lareclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, se si tratta di rifiuti nonpericolosi;

c) se taluno dei fatti di cui alle lettere a) e b) è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuitedi un terzo;

d) chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio edintermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dallanormativa vigente è punito:

1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da diecimila euro a trentamilaeuro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a centomila euro sesi tratta di rifiuti pericolosi;

e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da due a sei annie con la multa da ventimila euro a centomila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette annie della multa da cinquantamila euro a centoventimila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allosmaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensidell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata ladiscarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristinodello stato dei luoghi;

f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delleprescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti edelle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;

g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato Gdella parte IV, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui allalettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;

h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,con violazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa dadiecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto ècommesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro aquindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempieall'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nellasentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ilbeneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all'esecuzione di quanto dispostonell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo187, comma 3»;

d) l'articolo 256 è abrogato;

e) all'articolo 256-bis:

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1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 2.000 aeuro 25.000»;

2) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 10.000a euro 100.000»;

f) all'articolo 257:

1) al comma 1, le parole: «la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda daduemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da unoa tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda dacinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena dellareclusione da uno a cinque anni e della multa da ventimila euro a centoventimila euro»;

3) al comma 3, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;

4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, le pene ivi previste sonodiminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresao comunque di un'attività organizzata»;

g) all'articolo 258:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo dellatracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenereil registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni econ l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto ilregistro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a quindicimilaeuro»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa,che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cuiall'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 14, comma 1, del regolamentodi cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.52, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da venticinquemila a centomila euro. Isoggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e conl'ammenda da quindicimilacinquecento a novantatremila euro»;

3) il comma 3 è abrogato;

4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale»sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni»;

5) al comma 5, primo periodo, le parole: «da duecentossessanta euro a millecinquecentocinquanta euro»sono sostituite dalle seguenti: «da duecentossessanta a cinquemila euro»;

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h) all'articolo 259, comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'ammenda damillecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalleseguenti: «pena della multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la reclusione da uno a tre anni» e sonoaggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se taluno dei fatti di cui al presente comma è commesso per colpa,le pene sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito diun’attività di impresa o comunque di un'attività organizzata»;

i) all'articolo 260, comma 1, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a seianni»;

l) all'articolo 279:

1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da258 euro a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pena della reclusione da sei mesi a tre anni e dellamulta da 1.000 a 10.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «assoggettato ad una sanzioneamministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente» sonosostituite dalle seguenti: «punito con l'ammenda fino a 5.000 euro»;

2) al comma 2, le parole: «l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro» sono sostituitedalle seguenti: «l'arresto da due mesi a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro»;

3) al comma 4, le parole: «l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sonosostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 10.000 euro»;

4) al comma 5, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «fino a due anni»;

5) al comma 6, le parole: «fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duemila aventicinquemila euro»;

6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuitedi un terzo»;

m) all'articolo 296:

1) al comma 1, alla lettera a), le parole: «o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro amilletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro» e, allalettera b), le parole: «da duecento euro a mille euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 10.000euro»;

2) al comma 3, le parole: «o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «econ l'ammenda fino a 15.000 euro»;

n) all'articolo 303:

1) al comma 1, le lettere g) e h) sono abrogate;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di danno ambientale, o di minaccia imminente di tale danno, causato da inquinamento dicarattere diffuso, qualora non sia stato possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività disingoli operatori rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del

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territorio, eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvoil caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno».

Capo II

Modifiche al codice penale

Art. 16.

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittalestabilita dalla legge aumentato della metà, e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta didelitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;

b) il quinto comma è sostituito dal seguente:

«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applicail termine di cinque anni»;

c) il sesto comma è sostituito dal seguente:

«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, delcodice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per ilreato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per i reati ambientaliprevisti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i reati di cui alla sezione I del capo III deltitolo XII del libro secondo e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvoche risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bisovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».

2. All'articolo 158 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per ilreato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dalgiorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dalmomento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato».

3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.

4. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-bis.1. - (Associazione eco-mafiosa. Circostanza aggravante). -- Se l'associazione di cuiall'articolo 416-bis è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti dall'articolo 452-bis del presentecodice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione dellagestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti oservizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi

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alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dai commi primo e secondodell'articolo 416-bis sono aumentate della metà».

5. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito conla reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 150.000 chiunque immettenell'ambiente sostanze o energie ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionareil pericolo di una compromissione o di un deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanzeaggravanti). -- Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramentosi applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una compromissione ovvero un pericoloper la vita o per l'incolumità delle persone si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e dellamulta da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione dellacompromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmenteonerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica lapena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione. Se ne deriva lamorte si applica la pena della reclusione da quattro a ventiquattro anni e della multa da euro 100.000 aeuro due milioni.

Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunqueimmette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo acagionare un disastro ambientale in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione dellacompromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, ovvero se il fatto cagionaun'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, è punito con lareclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni. Si applica la penadell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o dellebellezze naturali protette). -- Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempreche il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multada euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto diuna compromissione o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concretodi una compromissione o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.

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Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avvienecon l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.

Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizioalla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezzenaturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni econ la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico,ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, conuna o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene,spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e conla multa da 20.000 euro a 250.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusioneda due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusioneda tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fattoderiva il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) della flora o della fauna selvatica.

Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva ilpericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.

Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgentiradioattive). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodicianni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione didisposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa,esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare, o sene disfa illecitamente.

La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se dal fatto deriva il pericolo dideterioramento:

1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

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2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusioneda tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.

Art. 452-novies. - (Frode in materia ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirnel'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta,ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due aquattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito medianteproduzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguitodell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale odell'incaricato di pubblico servizio.

Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena èaumentata di un terzo.

Art. 452-decies. - (Impedimento al controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare oil gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lostato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da partedei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-undecies. - (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione deidoveri inerenti al suo ufficio). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblicoservizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità odei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica se il danno siastato causato o agevolato da comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblicoservizio.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis,452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articolisono diminuite di un terzo.

Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca) -- La condanna per taluno dei delitti previsti dagliarticoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-septies e 452-octies comporta la pubblicazione della sentenzadi condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione dai pubblici uffici;

2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'interdizione di cui all'articolo 30;

4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione, si applica l'interdizione perpetua.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies del presente codice consegue inogni caso la confisca dei mezzi, degli strumenti utilizzati o del profitto ricavato, ai sensi dell'articolo

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240, secondo comma. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca ai sensi dell'articolo 240,si procede alla confisca per equivalente del patrimonio del soggetto responsabile.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 delcodice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies del presente codice consegue inogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materialenucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciutosecondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). --Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti aisensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, ilgiudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi,ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinataall'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, puòimporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunquenon inferiore al doppio dei costi di bonifica. In luogo della cauzione è ammessa la prestazione digaranzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Nel caso in cui il responsabile nonabbia provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca dellesomme versate a titolo di cauzione ovvero delle garanzie mediante ipoteca o mediante fideiussionesolidale.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordinedell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo edelle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenutaillecitamente alla mancanza di autorizzazione). -- In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, èequiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente,ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo diconseguirla.

Art. 452-sexiesdecies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolosono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attivitàdelittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia ol'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione distrumenti e risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis e all'articolo 452-quater sono diminuite della metàse l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ovepossibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato dieseguire le attività di cui al secondo comma».

6. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:

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«Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). -- Salvo che il fatto costituiscapiù grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazioneda parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusioneda uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».

Capo III

Disposizioni risarcitorie e procedurali

Art. 17.

(Arresto in flagranza differita)

1. Nei casi di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e al decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza oincolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice diprocedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementioggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto siacompiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dalfatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazionedelle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,lettera c), e 280 del codice di procedura penale.

Art. 18.

(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)

1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premessoil seguente:

«Art. 310-bis. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). -- 1. Fatto salvoquanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche dicarattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nellacui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 dellalegge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmenteinteressate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggettilegittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo81 del codice di procedura civile».

Art. 19.

(Responsabilità delle persone giuridiche)

1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-undecies.1. - (Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale). --1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo delcodice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;

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b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies,secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;

c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b),diminuite da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo siapplicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a treanni.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente diconsentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codicepenale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,comma 3, del presente decreto».

2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 èaggiunto il seguente:

«Art. 26-bis. - (Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale). --1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, lasanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta aconoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».

Art. 20.

(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)

1. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codicepenale, nonché i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o ilgiudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo, ai sensi degli articoli 316-bis e 321 delcodice di procedura penale, dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati, nellamisura ritenuta adeguata rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari arealizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestratiovvero per equivalente patrimoniale. Si applica l'articolo 322-ter del codice penale.

2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente dellaRepubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti daltitolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

Art. 21.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-bis.1 del codice penale»;

b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:

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«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dareati ambientali). -- 1. Nei procedimenti attinenti ai reati ambientali di cui al titolo VI-bis del librosecondo del codice penale, il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito, ilsequestro conservativo dei beni mobili o immobili e delle somme nella titolarità dell'imputato ocomunque delle somme a questi dovute da terzi, ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare chemanchino o si disperdano le garanzie per il ripristino, la bonifica ed il risarcimento del dannoambientale di cui all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

c) all'articolo 321 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quater. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, è obbligatorio da parte dell'organo di poliziagiudiziaria accertatore il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione delreato»;

d) all’articolo 380, comma 2, lettera l-bis), le parole: «dall'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti:«dagli articoli 416-bis e 416-bis.1»;

e) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 3aprile 2006, n. 152»;

f) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «,416-bis.1».

2. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice diprocedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini per delitti contro l'ambiente). -- 1. Il procuratore dellaRepubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesiaggravate previste dall'articolo 452-ter, del codice nonché per i delitti di cui all'articolo 260 del decretolegislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

Capo IV

Disposizioni Finali

Art. 22.

(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con lavigente disciplina sanzionatoria)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concertocon i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, della giustizia e per gli affarieuropei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo con il quale, aseguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali esanitari, sono individuate, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 delpresente articolo nonché dei princìpi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penaliabrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reatiprevisti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,

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provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,e adeguandone le relative sanzioni.

2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 1, ilGoverno trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisid'impatto della regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schemadi decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. CiascunaCommissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema deldecreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunqueadottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari,ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rendecomunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, ildecreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazionesistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle normeche qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nelcomplesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste;

c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia diigiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine diprevedere pene nel complesso più rigorose, e individuare le relative ipotesi colpose;

d) provvedere ad apportare le ulteriori modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penalestrettamente necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.

4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, allefattispecie introdotte dai capi I, II e III del presente titolo le modifiche strettamente necessarie acoordinare le fattispecie medesime con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitareduplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformitàdello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimentoa quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e ladata di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.

Art. 23.

(Copertura finanziaria)

1. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro adecorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo perinterventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 24.

(Entrata in vigore)

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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

2. Le disposizioni introdotte dal capo II del titolo II acquistano efficacia alla data di entrata in vigore deldecreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 22.

______

DISEGNO DI LEGGE N. 991

d’iniziativa dei senatori CASALETTO, MARTELLI, SCIBONA, GAETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, PUGLIA, MOLINARI, FATTORI, CIOFFI, VACCIANO, DONNO, ORELLANA, DE PIETRO, MARTON, SERRA, CRIMI, BULGARELLI, AIROLA, MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, NUGNES, MANGILI, LEZZI, GIARRUSSO, BERTOROTTA, CATALFO, PETROCELLI, MUSSINI, SANTANGELO, BATTISTA, BOCCHINO, SIMEONI, LUCIDI, PAGLINI, DE PIN, BIGNAMI e BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2013

Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio

Art. 1.

(Tutela dei terreni agricoli e contenimento del consumo del suolo)

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la tutela del paesaggio, per il razionalesfruttamento del suolo nonché per la conservazione e la valorizzazione dei terreni agricoli, al fine dipromuovere l'attività agricola e forestale, di prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e dipromuovere un rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e delle aree rurali mediante ilcontenimento del consumo di suolo libero, in attuazione degli articoli 9, secondo comma, e 44 dellaCostituzione, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resaesecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.

2. Le politiche di sviluppo territoriale attuate dallo Stato e dalle regioni perseguono la tutela e lavalorizzazione dell'attività agricola attraverso il contenimento del consumo di suolo e l'utilizzazioneagroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di reimpiego e di recupero diaree urbanizzate.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono:

a) per «aree agricole», le superfici costituite da suoli produttivi o comunque vegetati, coltivati, incolti oforestali, libere da edificazioni e infrastrutture;

b) per «aree a vocazione ambientale», le superfici boschive o forestali nonché le aree sottoposte avincolo ambientale, idrogeologico, forestale o paesaggistico, tutelate ai sensi del codice dei beni culturali

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e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio decreto 30 dicembre 1923,n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

c) per «aree urbanizzate», le aree individuate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone territorialiomogenee di cui alle lettere A), B), D) e F) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444;

d) per «consumo di suolo», la riduzione di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazioneambientale, derivante da interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione ed edificazionenon connessi all'esercizio dell'attività agricola;

e) per «impermeabilizzazione del suolo», la copertura permanente di parte del terreno e del relativosuolo con materiale artificiale.

Art. 3.

(Perimetrazione del territorio agricoloe naturale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono gli atti diperimetrazione della superficie del rispettivo territorio comunale e li trasmettono alla regione oprovincia autonoma. L'atto di perimetrazione ripartisce la superficie del territorio comunale tra leseguenti categorie:

a) aree urbanizzate;

b) aree caratterizzate da edificazione sparsa;

c) aree agricole;

d) aree a vocazione ambientale.

2. Entro tre mesi dalla ricezione degli atti di perimetrazione di cui al comma 1, le regioni o le provincenonché le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle leggi regionali vigenti,predispongono, in forma cartografica, la mappa del rispettivo territorio e la trasmettono al Ministrodell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Gli enti di cui al comma 2 verificano l'inclusione negli atti di perimetrazione dei suoli soggetti arischio idrogeologico.

4. Entro tre mesi dalla ricezione delle mappe di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tuteladel territorio e del mare approva, con proprio decreto, il Quadro nazionale dello stato del territorio, ilcui contenuto è pubblicato nel Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio e del mare.

5. Le trasformazioni urbanistiche dei territori comunali che determinano consumo di suolo sonoammesse esclusivamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate.

Art. 4.

(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42)

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1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«m-bis) il territorio non urbanizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola oforestale»;

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territoriodi cui al comma 1, lettera m-bis).

4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, letteram-bis), è individuato nell'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministrodei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominatenelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.

4-quater. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazionedello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonchéfino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, eall'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cuial comma 1, lettera m-bis), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologicadell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, adeccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale».

2. Al comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per i territori di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m-bis), il piano prevede altresì gli obiettivi egli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato».

Art. 5.

(Diritti edificatori)

1. I comuni, contestualmente alla redazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, individuanoanche le aree su cui sussiste un diritto edificatorio.

2. Il diritto edificatorio sussiste quando sia previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullatoalla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.

3. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituisconoindicazioni meramente programmatiche, che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possonosubire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblicaamministrazione competente.

Art. 6.

(Previsioni di nuove urbanizzazioni)

1. Le trasformazioni urbane sono ammesse esclusivamente all'interno del perimetro delle zoneurbanizzate.

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2. I comuni, sulla base di specifiche ed effettive esigenze abitative o infrastrutturali e accertata l'assenzadi alternative di reimpiego e riorganizzazione degli immobili e delle infrastrutture esistenti, possonoindividuare nuove aree edificabili all'esterno del perimetro delle aree urbanizzate, individuato ai sensidell'articolo 3.

3. I provvedimenti di individuazione di nuove aree edificabili ai sensi del comma 2 devono esseremotivati sulla base di esigenze desunte da indicatori statistici relativi alla dinamiche demografiche,economiche e occupazionali a livello regionale, elaborati dall'Istituto nazionale di statistica o da istitutidi ricerca pubblici, e non possono superare il 60 per cento dell'incremento registrato dai dati statistici.In ogni caso la possibilità di nuove edificazioni ad usi abitativi deve essere preventivamenteaccompagnata dalla realizzazione dei servizi connessi alla vita residenziale, come previsto dal decretodel Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.

4. I provvedimenti di individuazione di nuove aree edificabili ai sensi del comma 2 devono altresì esseremotivati specificamente con la dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze all'interno dellearee interstiziali urbane non edificate o mediante il recupero o il reimpiego di immobili esistentiinutilizzati, individuati con il censimento previsto dall'articolo 9. L'atto è trasmesso alla regione o allaprovincia autonoma competente, la quale verifica la congruità della motivazione di cui al presentecomma.

5. Le costruzioni nelle nuove aree edificabili, individuate ai sensi del comma 2, sono soggette ad uncontributo addizionale rispetto agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione econ il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionalivigenti e con le modalità previste dal comma 6.

6. Il contributo di cui al comma 5 è determinato in un importo pari a cinque volte il contributo relativoagli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Esso si applica in tutto il territorio nazionale conriferimento a qualunque attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovoconsumo di suolo. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione non possono subire diminuzionirispetto agli anni precedenti.

7. Sono obbligati al pagamento del contributo di cui al comma 5 i soggetti tenuti al pagamento deglioneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e neglistessi termini.

8. I comuni destinano i proventi del contributo di cui al comma 5 a un capitolo di bilancio vincolato perl'esecuzione dei seguenti interventi:

a) per non meno del 20 per cento, alla bonifica dei suoli, adottando preferibilmente le tecnichedell'ingegneria naturalistica;

b) per non meno del 20 per cento, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblicoesistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edificiscolastici e per l'edilizia agevolata e sovvenzionata da realizzare in aree già edificate o in disuso;

c) per non meno del 20 per cento, alla riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi dieliminazione delle cause o di riduzione del pericolo, adottando preferibilmente le tecnichedell'ingegneria naturalistica, sia mediante interventi di delocalizzazione di edifici pubblici situati in areesoggette ad elevato rischio;

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d) per non meno del 20 per cento, all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione di aree verdiestese e per la demolizione e acquisizione di immobili realizzati abusivamente.

9. L'utilizzazione degli importi versati nel capitolo vincolato e destinati agli interventi di cui al comma 8è esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno.

Art. 7.

(Destinazione dei proventi derivantidal rilascio di titoli abilitativi edilizi)

1. I comuni destinano i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, compreso il contributoaddizionale di cui all'articolo 6, comma 5, della presente legge, nonché dall'applicazione delle sanzionipreviste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla realizzazione delle opere di urbanizzazioneprimaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi direcupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza dellearee esposte a rischio idrogeologico e sismico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi e ainterventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, èabrogato.

Art. 8.

(Ripristino delle regole ordinariein materia urbanistica)

1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, programmi di intervento, operepubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano l'azione integrata e coordinatadi comuni, province, regioni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede allastipulazione di un accordo di programma secondo le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delleleggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. I comuni, le province, le regioni, le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici possonoconcludere accordi di programma per la realizzazione di proposte e iniziative di rilevante interessepubblico di cui al comma 1 del presente articolo solo se conformi agli strumenti di tutela del paesaggioe di pianificazione urbanistica.

3. Nei casi di cui al comma 2, le variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, ove necessarie,sono adottati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, attraverso i procedimenti ordinari di varianteurbanistica previsti dalle leggi regionali.

4. Gli strumenti di concertazione, negoziazione e semplificazione amministrativa, compresi gli accordidi programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui aldecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non possono derogare ai regolamenti e aglistrumenti urbanistici adottati o approvati secondo la normativa vigente, tranne che nel caso diinterventi infrastrutturali e urbanizzazioni pubbliche da eseguire su aree di proprietà pubblica, per la cuirealizzazione è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residentinei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi.

Art. 9.

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(Censimento degli immobili inutilizzatiall'interno del territorio comunale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimentodegli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone lecaratteristiche e le dimensioni.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso, che sonoiscritti con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.

Art. 10.

(Censimento degli immobilidi proprietà pubblica)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le regioni, leamministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, e le università agrarie, che siano a qualsiasi titolo proprietari diimmobili, redigono l'elenco degli immobili di loro proprietà, compresi i terreni destinati ad uso civico ei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, suddivisi in appositi elenchi sulla basedell'effettiva assegnazione a soggetti terzi.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicato l'uso al quale l'immobile èadibito, con specifica distinzione tra gli immobili utilizzati per fini istituzionali, gli immobili concessi inlocazione o in uso e gli immobili inutilizzati.

3. Per gli immobili concessi in locazione o in uso sono indicati il titolare del contratto di locazione o deltitolo di concessione e le condizioni economiche del contratto medesimo.

4. L'elenco è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine stabilito dal comma 1.

Art. 11.

(Censimento degli immobili di proprietà privata utilizzati dalle amministrazioni pubbliche)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le regioni, leamministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le università agrarie, redigono l'elenco degli immobilidi proprietà privata da essi utilizzati sulla base di contratto di locazione passiva.

2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicato l'uso al quale l'immobile èadibito.

3. Per ciascun immobile sono indicate le condizioni economiche del contratto di locazione.

4. L'elenco è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine stabilito dal comma 1.

Art. 12.

(Disposizioni concernenti l'utilizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Le informazioni raccolte in attuazione degli articoli 10 e 11 sono rese pubbliche mediantel'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministerodell'economia e delle finanze e il sito internet del comune, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio

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2010, n. 32, e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redigeper ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, di cui all'articolo11, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediantel'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica di cui all'articolo 10.

Art. 13.

(Uso socialedel patrimonio immobiliare pubblico)

1. I comuni, le province, le regioni, le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici proprietari diimmobili non utilizzabili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobiliprevedendone la destinazione, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi produttivi a favore di nuoveimprese giovanili, ad associazioni o, nei casi di grave disagio abitativo, alla soddisfazione di fabbisogniresidenziali.

2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 rendono noti al pubblico, nelle forme più efficaci perassicurarne la conoscenza, la disponibilità degli immobili e il piano di utilizzazione predisposto.

3. Decorsi due anni dalla prima pubblicazione di ciascun piano di utilizzazione, il Ministrodell'economia e delle finanze, sentito l'ente o l'amministrazione interessato, può redigere un piano divendita degli immobili pubblici non utilizzati per fini istituzionali o per gli usi previsti dal comma 1.

4. È vietata l'alienazione di immobili di cui all'articolo 10 prima dell'approvazione del piano di venditadi cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 14.

(Tutela del territorio non urbanizzato)

1. Le leggi regionali assicurano che gli stamenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni néampliamenti di edifici nelle aree che costituiscono il territorio non urbanizzato, ad eccezione degliinterventi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di parametrispecifici determinati in relazione alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacitàproduttiva prevista, comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali ovvero da pianiequipollenti previsti dalla normativa vigente.

2. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usicivici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità deimanufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché dieliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare a cooperative di giovani disoccupatiresidenti nel comune di competenza.

3. Le leggi regionali stabiliscono che gli interventi ammessi ai sensi del comma 1 siano assentiti previasottoscrizione di apposite convenzioni, nelle quali sono previsti la costituzione di un vincolo diinedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficiefondiaria per la quale è assentita la trasformazione, e l'impegno a non frazionare né alienareseparatamente la parte del fondo corrispondente all'estensione richiesta per l'intervento assentito,nonché l'impegno a non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o di parti di essi, con utilizzazioni nonstrettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.

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4. Le leggi regionali disciplinano altresì le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti,aventi utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali,limitandole agli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo ovvero diristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e ricostruzione.

5. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione urbanistica possono disporre ulteriori limitazioni,fino alla totale intrasformabilità del patrimonio edilizio esistente, in relazione a condizioni di fragilità delterritorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali e diinteresse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o paesaggistico.

6. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici conmoduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.

Art. 15.

(Esenzione dal pagamentodell'imposta municipale propria)

1. I terreni destinati ad uso agricolo e gli immobili aventi destinazione strumentale all'eserciziodell'attività agricola sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214.

2. Sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni improduttivi e gli immobili aduso agricolo in utilizzati.

Art. 16.

(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietàcomunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti deicomuni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, e11, comma 1, della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decretolegislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizionidegli articoli 3, comma 2, 6, comma 4, secondo periodo, 10, comma 1, e 11, comma 1, della presentelegge.

3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nella presentelegge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 17.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore deldecreto di cui all'articolo 3, comma 4, non è consentito il consumo delle aree agricole e delle aree avocazione ambientale tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanisticivigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigoredella presente legge.

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2. Le regioni a statuto ordinario possono individuare ulteriori aree, rispetto a quelle indicate al comma1, per le quali è vietato il consumo di suolo.

3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la proprialegislazione ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivistatuti e delle relative norme di attuazione.

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DISEGNO DI LEGGE N. 451

d’iniziativa dei senatori BLUNDO, SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

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Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigoredella presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione diidrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione diimpatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e avalutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con laregione e previa acquisizione del parere degli enti locali.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1864

d'iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di regolamentazione del trasporto volontario dianimali di affezione

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-bis. - (Trasporto volontario di animali di affezione) -- 1. Fatte salve le disposizioni di cui alregolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali di affezionedeve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere della specie e delle norme previste dalnuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale dei trasportatori volontari degli animali di affezione,di seguito denominato "elenco nazionale".

3. L'elenco nazionale è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, havalidità triennale e ad esso possono accedere i volontari iscritti alle associazioni animaliste.

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4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutturee dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce con decreto i criteri per l'accessoall'elenco nazionale.

5. Il trasporto degli animali di affezione di cui al comma 1 deve essere espletato su mezzi di trasportoche devono essere:

a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;

b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché da consentire altresì l'ispezione e la curadegli stessi;

c) adeguati, per quanto concerne lo spazio disponibile, alle condizioni di trasporto e alle specie animalitrasportate.

6. In ogni caso il numero degli animali trasportati non può essere superiore a quattro.

7. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anchepotenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

8. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto nonché l’eventuale sostamediante l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle sei oredevono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.

9. È fatto divieto trasportare animali per un numero superiore a quattordici ore.

10. Il trasportatore è tenuto a comunicare presso gli uffici locali della Polizia di Stato l'elenco deglianimali da trasportare. Il suddetto elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza edeve contenere:

a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;

b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;

c) numero degli animali d’affezione trasportati;

d) fotografia e codice identificativo attraverso microchip o tatuaggi;

e) libretti sanitari;

f) documento di riconoscimento del proprietario.

11. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 10 rilascia al trasportatore ilnulla osta al trasporto e comunica lo stesso alla corrispondente autorità del luogo di destinazione».

Art. 2.

(Sanzioni)

1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Chiunque omette l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 2-bis e trasporta animali diaffezione è punito con la sanzione amministrativa di euro 1000.

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6-ter. Chiunque omette la comunicazione presso gli uffici di Polizia di Stato locale l'elenco degli animalida trasportare di cui al comma 10 dell'articolo 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa da euro1000 a euro 5000».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1650

d'iniziativa dei senatori SANTANGELO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI e MARTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2014

Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. Le isole minori del territorio nazionale di cui all’allegato A costituiscono un patrimonio universaleeuropeo nonché una risorsa naturale di notevole valore da tutelare, conservare e valorizzare nell'ambitodella gestione del territorio e dell'esecuzione di interventi organici e programmati per la crescita socio-economica delle popolazioni ivi residenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanisticanonché di quelle relative alla tutela dei beni storico-culturali, paesistici, archeologici.

2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni adeguano la loronormativa ai principi e agli obiettivi dell'Unione europea in materia di isole minori, tra i quali lariduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite,attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per migliorare i divari dei servizi infrastrutturalie amministrativi, rispetto alle regioni e ai territori maggiormente sviluppati, in applicazione degli articoli174 e seguenti del Trattato sull'Unione europea.

3. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed illavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti inconsorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come polidi sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro normativa aiprincìpi e agli obiettivi sanciti dall'Unione europea in tema di aree fragili quali la montagna e le regioniinsulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sull'Unione europea.

5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale diappartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenzadell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3della Costituzione.

Art. 2.

(Obiettivi di sviluppo e valorizzazione)

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1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e gli altri enti territorialiinteressati, nel rispetto delle competenze loro affidate, garantiscono nelle isole minori interventi edadeguati finanziamenti volti a:

a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmentegarantiti, alla tutela della salute ed ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidísanitari speciali, al diritto allo studio ed alla formazione professionale, attivando servizi e strutturescolastiche adeguate a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;

b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su larga banda, per la tele-medicina, il tele-lavoro, la tele-formazione e l'offerta formativa scolastica;

c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:

1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquistidi veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;

2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;

d) garantire servizi di trasporto per il rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità;

e) favorire il turismo;

f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggioinsulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per lalimitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissioneeuropea;

g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionaledelle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelle legateal contenimento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili energetiche;

h) attivare sistemi di gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomoall'interno della stessa isola per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;

i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti dipotabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anchevalorizzando l'uso di energie rinnovabili;

l) valorizzare i beni culturali, demaniali ed ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beniin possesso delle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;

m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione dinuove strutture;

n) promuovere ed incentivare le attività tipiche delle isole, la competitività delle piccole e medie imprese(PMI) favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, ancheattraverso la riduzione degli oneri finanziari, il costo dei trasporti delle merci, la semplificazione delleprocedure burocratiche;

o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituitodall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione deiprodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;

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p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delleisole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e delConsiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

Art. 3.

(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)

1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città edautonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,n. 281, e successive modificazione.

2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presentiisole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione delpresidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contrattodi sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra idiversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anchemediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondoquanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

3. Il Documento unico di programmazIone isole minori, di seguito denominato DUPIM, è lostrumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singolicomuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanzedelle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fme di garantire l'espressione delle istanzecorrelate allo specifico contesto territoriale di riferimento.

4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni aisensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sonoindividuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM econ le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e dasoggetti privati.

5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PISTda parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali disviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previstenel PIST, con contestuale impegno a concorrere alloro finanziamento con risorse proprie nonché conle risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.

6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, leautonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale perle isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e leautonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.

7. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isoleminori, in numero non superiore a sette;

b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cuiterritorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;

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c) dal presidente dell'ANCIM e da sei sindaci designati dalla medesima Associazione.

8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuniinteressati.

9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lotrasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma, lettera b).

10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unioneeuropea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, aisensi del comma 7, lettera c).

11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per ilperiodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predispostid'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare ladefinizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.

Art. 4.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isoleminori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, per interventi a favore delleisole minori di cui all'allegato A.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla datadi entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per ilfinanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui alcomma 1 per le medesime finalità ivi indicate.

Art. 5.

(Fiscalità di sviluppo)

1. I comuni delle isole di cui all'allegato A, individuano, in conformità con il diritto europeo e lanormativa regionale, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuoveaziende sostenibili, ovvero di attività d'impresa che non perseguano come unico obbiettivo quello delprofitto, bensì impostino la propria attività su valori sociali, etici ed ambientali.

2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire ed applicare uno o più tributi propri inriferimento a particolari fini quali opere pubbliche, investimenti pluriennali in servizi sociali o eventiparticolari quali flussi turistici e mobilità urbana in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 edall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. I tributi di cui al comma 2:

a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti inriferimento ai quali sono istituiti;

b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sulreddito delle persone fisiche (lRPEF) sia inferiore a euro 15.000;

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c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando chel'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai finidell'IRPEF.

Art. 6.

(Fondo pe la perequazione infrastrutturale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazionedei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22, della legge 5 maggio 2009,n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono allaricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastichenonché della rete stradale, della rete fognaria, la rete idrica, elettrica e delle strutture portuali edaeroportuali, ove esistenti.

2. Al fine di agevolare la ricognizione di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 invianoentro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una sintetica relazioneaccompagnata da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventiinfrastrutturali, eventuali progetti esistenti, la loro priorità e la loro quantificazione finanziaria.

Art. 7.

(Miglioramento e potenziamento

delle strutture finalizzate all'incremento

e diversificazione dell'offerta turistica)

1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché unaminore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comunidelle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ilcambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura erispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.

2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui alcomma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un pianosull'attuale offerta turistica del territorio, le sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala diinterventi da realizzare con priorità.

3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogniesercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione evalorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.

4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'annosuccessivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con ilpotenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministericompetenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.

5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese didicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole

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minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni,ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazioneprofessionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.

Art. 8.

(Misure per migliorare i servizi sanitari)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono alle popolazioniresidenti e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelliessenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delleemergenze e delle urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, oveesistenti.

2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non siapossibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori ildiritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle curepresso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quantogià previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad unaccompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.

3. È garantita per l'intero arco di tempo annuale, in ogni isola, ed in proporzione alla popolazioneresidente anche alla luce dei flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, diinfermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.

4. Sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, i punti nascita presenti nelle isole di cuiall’allegato A, implementando le adeguate professionalità e dotazioni strumentali anche al fine digarantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità ed il trasferimento in sicurezza delneonato che necessiti di interventi particolari, in centri di livello avanzato.

5. Le regioni comprendenti isole di cui all’allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenticon centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi sianell'immediato post-partum che in fase prenatale.

6. In ogni comune insulare, nei comuni pluri-insulari su ogni isola del comune o su ogni area pluri-comunale che insista sullo stesso territorio è garantita la presenza di presìdi territoriali organizzati ingrado di prendere in carico il percorso della emergenza urgenza, di erogare i servizi delle cure primarie edella gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché la presa in caricodei pazienti oncologici e dializzati.

7. Sono previsti, per i medici in servizio nelle isole siciliane, adeguati opportunità formative e diaggiornamento presso strutture di eccellenza anche finalizzati a servizi di telemedicina.

Art. 9.

(Misure a sostegno del sistema scolastico)

1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedimenti attia garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo, che abbiafatto espressa richiesta di servizio nelle istituzioni scolastiche delle isole di cui all’allegato A e chedimostri di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali istituzioni sono

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situate, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti,nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.

2. Al personale direttivo, docente ausiliario di ruolo non residente ed assunto a tempo determinatoovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo nelle istituzioniscolastiche delle isole di cui all’allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:

a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagiolavorativo;

b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi eterrestri.

3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologichenon consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2sono concessi ai docenti che dimostrano di stabilire il proprio domicilio nel periodo di espletamento delservizio.

4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto dilavoro a tempo indeterminato e determinato in istituzioni scolastiche delle isole di cui all’allegato A,anche assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado, è valutato dalle regioni territorialmentecompetenti in misura doppia.

5. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferitiprioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.

6. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altreforme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.

7. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, laregioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica, anche con un numero inferiore a400 studenti, alle istituzioni scolastiche presenti sulle isole minori e sugli arcipelaghi di isole minori dicui all'allegato A, qualora siano le uniche agenzie formative e non esistano altri presidi formativi nelleisole vicine.

Art. 10.

(Presidi permanenti di protezione civile)

1. In attuazione del Protocollo d'intesa tra ANCIM e Dipartimento della Protezione civile dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 5 ottobre 2012, e ferme restando le vigentidisposizioni, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole di cui all'allegato Aricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi è istituito, d'intesa con la regioni territorialmentecompetenti, un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comuneinteressato.

2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzionee di previsione, il Sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con lapartecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi ed in attesa degli stanziamenti ad essefinalizzati i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per leemergenze, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per lemedesime finalità.

4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori dicui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza,avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione.

Art. 11.

(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)

1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e di elaborazione di progetti e di favorire l'innovazionetecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuniaventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli od associati, adottano iniziative per definire appositiaccordi o intese con università ed istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari alsuperamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.

2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico enell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandidi evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azionedel comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte daiprivati per le predette finalità, con criteri che non siano di mera valutazione creditizia ma di efficaciadell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.

Art. 12.

(Misure relative ai trasporti locali)

1. In considerazione delle priorità riguardanti il trasporto marittimo da e per le isole minori di cuiall'allegato A, al fine di garantire la continuità dei trasporti con la terraferma e di incrementare l'attivitàturistica, le regioni territorialmente competenti convocano e presiedono almeno una volta l'anno unaConferenza di servizi relativa al sistema di trasporti con riferimento ai collegamenti marittimi ed aereicon le isole minori. Alla Conferenza possono prendere parte tutti i soggetti coinvolti nella gestione ditali collegamenti.

2. Le regioni definiscono, altresì, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti diadeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure diricognizione di cui all'articolo 6, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIMper il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimentodelle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.

3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico dicollegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.

4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzatoall'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:

a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;

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b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;

c) del costo del carburante per autotrazione.

Art. 13.

(Prevenzione e composizione dei conflitti

e riduzione del contenzioso giurisdizionale)

1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale presente nelle isole minori di cui all'allegato A e dipromuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmentecompetenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale dellecontroversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo una equilibrata relazione tra mediazionee procedimento giudiziario, in ottemperanza della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e delConsiglio, del 21 maggio 2008 e del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti incui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo enazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale,mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.

3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazioneaccreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costipubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblicaamministrazione.

4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsigiudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti ed i connessi oneri finanziari,commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti socialinelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.

Art. 14.

(Piano per l'assetto idrogeologico)

1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di nondisperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, leregioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino dellecondizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comunicompetenti e le comunità isolane.

Art. 15.

(Gestione dei rifiuti)

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono lariduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale,paesaggistica e sanitaria, attraverso:

a) il reimpiego ed il riciclaggio;

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b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;

c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiegodei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

d) l'incentivazione del compostaggio domestico.

2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimoeffettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

Art. 16.

(Demanio regionale e riserve naturali)

1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato Ala gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivicompresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.

2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nellamisura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.

3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenzaregionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti perterritorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorsenecessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.

Art. 17.

(Piano di incentivazione energia

da fonti rinnovabili)

1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, diconcerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio,predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 percento del fabbisogno energetico.

2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggisticaall'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, dellasalubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energianon inquinante.

Art. 18.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizione della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle provinceautonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relativedisposizioni di attuazione.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

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1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euroannui a decorrere dal 2015, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali dipolitica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cuial comma 2.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle Dogane e deiMonopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare lamisura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale delcompenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggiorgettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

______

DISEGNO DI LEGGE N. 1597

d’iniziativa dei senatori PUGLIA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, VACCIANO, TAVERNA, SIMEONI, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI, MORRA, MONTEVECCHI, MOLINARI, MARTON, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, LEZZI, GAETTI, FUCKSIA, FATTORI, ENDRIZZI, DONNO, CIAMPOLILLO, CATALFO, BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO, BERTOROTTA e AIROLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014

Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni private in materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza

Art. 1.

(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardantiil comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e lacomposizione dell'IVASS)

1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilitàcivile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) al primo periodo, dopo le parole: «di esperti», sono inserite le seguenti: «di elevata professionalità, dinotoria indipendenza e comprovata esperienza»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il comitato ha altresì il compito di predisporre per ilMinistro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degliincrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti almedesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e adagevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sonodisciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando chei componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati peruna sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinqueanni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, dinon versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggettodel compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunquedenominato».

2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione edegli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 deldecreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membrodel Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Bancad'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra icomponenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.»;

c) al comma 13 le parole: «, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e» sono soppresse;

d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate lecause di decadenza dall'incarico.»;

e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

«14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.»;

f) il comma 17 è sostituito dal seguente:

«17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, ilDirettorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;

g) i commi 28 e 30 sono abrogati.

3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono.Entro quattro mesidalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cuial comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statutodell'IVASS.

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Art. 2.

(Disposizioni in materia di strumenti di preventivazione on line)

1. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire lacomparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, con regolamento, sonostabiliti dall'IVASS, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela deiconsumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo,cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005.

2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sullabase delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono consentire la conclusione del contrattocontestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sitointernet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioninon peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di divieto diabbinamento)

1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma2».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)

1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati «anagrafe testimoni» di cuiall'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successivemodificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamentodella medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di unmedesimo soggetto in relazione a più sinistri.

Art. 5.

(Disposizioni in materia di verifiche sui dati comunicati dalle imprese di assicurazione)

1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazionesono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri ditrattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS apporta le necessariemodificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri conl'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i conducentipiù virtuosi.

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2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma1.

Art. 6.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria)

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomenodell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1ºgennaio 2015 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai finidell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino adun massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivantedalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo dicopertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresaautorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cuial decreto legislativo n. 209 del 2005.

2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, intutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo aveicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previstoal comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, laCONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9.Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.

3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devonoacconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominatiscatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decretolegislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare,manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione daparte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, ilcontratto si risolve automaticamente.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e,per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti,entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta deiservizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delleimprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banchedati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, esuccessive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codicedella strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione,tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale,dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneriche concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve alloscopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo lemodalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla

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liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica ilprovvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.

6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e dellefinanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura deglioneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 7.

(Disposizioni in materia di premi

assicurativi)

1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovocontratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti oassicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio deve esserericonosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascunacompagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU)assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti oassicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciutadall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamenteproporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi dicui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativapecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo alcontratto in essere.

3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sulproprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies,del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, comeintrodotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiaral'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico eall'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.

4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizionicontenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comportal'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo digaranzia per le vittime della strada di cui al comma 5 dell’articolo 6.

Art. 8.

(Disposizioni in materia di portabilità delle polizze)

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1. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzionedelle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e lamedesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnieassicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premioassegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovocontratto.».

Art. 9.

(Disposizioni in materia di documentazione probatoria)

1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità deidocumenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo n.209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del commasono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spiraredel termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligodi provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1,il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazioneprobatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».

2. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione delladocumentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

Art. 10.

(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia dirisarcimento diretto)

1. All'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dalseguente:

«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civileobbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restandol'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo,i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione cheha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di gestione

dei reclami)

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1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggettola gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottatodall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale lemedesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.

2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utentied in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e diriassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui aldecreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronicacertificata.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi)

1. All'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

«e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse.».

2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprioprovvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dalruolo, di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,come introdotta dal comma 1 del presente articolo.

Art. 13.

(Disposizioni in materia di rinnovo)

1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta acomunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premioapplicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica,di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell’ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenereoperante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestatacon il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successivemodificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese diassicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dalcomma 1-quater.

1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria lecondizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.

1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cuiall'articolo 132, comma 1.».

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Art. 14.

(Disposizioni sanzionatorie in materia di obbligo a contrarre)

1. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, itermini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmenteil termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314.».

2. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, le parole: «euromillecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euroduemilacinquecento ad euro quindicimila».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1011

d’iniziativa del senatore MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013

Disposizioni in materia di utilizzo degli idrofluorocarburi

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge regola la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, ladetenzione, la commercializzazione, l'uso, il recupero e la distruzione degli idrofluorocarburi.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «idrofluorocarburi (HFC)»: un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro;

b) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento ogratuitamente;

c) «uso»: l'impiego di idrofluorocarburi nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa laricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;

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d) «recupero»: la raccolta e il magazzinaggio di idrofluorocarburi provenienti da prodotti eapparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dellosmaltimento;

e) «riciclo»: la riutilizzazione di idrofluorocarburi recuperati previa effettuazione di un processo dipulitura di base;

f) «prodotti e apparecchiature che dipendono da idrofluorocarburi»: prodotti e apparecchiature che nonfunzionano senza idrofluorocarburi, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, iltrattamento, il recupero, il riciclo o la distruzione di idrofluorocarburi.

Art. 3.

(Misure in materia di produzione eimmissione sul mercato di idrofluorocarburi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è vietata la produzione di idrofluorocarburi.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 sono vietati l'importazione, l'esportazione,l'immissione sul mercato, la detenzione e l'uso di idrofluorocarburi.

3. In deroga ai commi 1 e 2, gli idrofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato eutilizzati esclusivamente per usi di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio diapposita licenza ai sensi del comma 5.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono determinati gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali laproduzione e l'importazione degli idrofluorocarburi possono essere consentite nel territorio nazionale,le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga di cui al comma 3, che non può comunquesuperare la data del 31 dicembre 2015, nonché gli utilizzatori che possono avvalersi di taliidrofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono altresì determinate le modalità di istituzione etenuta del registro, al quale, qualsiasi impresa che utilizzi idrofluorocarburi per usi essenziali dilaboratorio e a fini di analisi è tenuta a iscriversi indicando lo scopo, il consumo annuale stimato e ifornitori di idrofluorocarburi, nonché le modalità di rilascio delle licenze ai produttori e agli importatoridelle medesime sostanze prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.

Art. 4.

(Misure in materia di immissione sul mercato, importazione e esportazione di prodotti eapparecchiature che contengono o dipendono da idrofluorocarburi)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono vietate l'immissione sul mercato, l'importazione el'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idrofluorocarburi.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilitila data fino alla quale è consentito l'utilizzo di idrofluorocarburi per la manutenzione e l'assistenza diapparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data del 1º gennaio 2014 e le modalità di raccolta,

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recupero, riciclo e distruzione, mediante l'individuazione della tecnologia più ecocompatibile, deimedesimi idrofluorocarburi e dei prodotti e degli apparecchi contenenti tali sostanze.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti la data fino alla quale gli idrofluorocarburipossono essere riciclati e successivamente utilizzati esclusivamente per la manutenzione o assistenzadegli apparecchi e impianti di cui al comma 2, nonché le modalità di rilascio delle licenze per le impreseche effettuano il recupero e il riciclo ai fini della manutenzione o dell'assistenza.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, produce, utilizza,importa o esporta idrofluorocarburi, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 3, comma 3, e 4,commi 2 e 3, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino a 120.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli articoli 3, comma 3, e 4, commi 2 e 3, è punitacon il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro e con lasanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata ai produttori e agli importatori diidrofluorocarburi prodotti o importati per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e,conseguentemente, dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 10 giorni.

3. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza.

Art. 6.

(Procedimento di applicazionedelle sanzioni amministrative)

1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi di cui alla presente leggesono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delledogane nell'ambito delle rispettive competenze.

2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si applicano ledisposizioni di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 7.

(Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate)

1. Chiunque immette sul mercato, produce, utilizza, importa o esporta idrofluorocarburi ha l’obbligo diiscrizione al Registro di cui all’articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.

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DISEGNO DI LEGGE N. 976

d’iniziativa dei senatori PEPE, CIOFFI, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA eBATTISTA

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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.�1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.�27, e delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli

Art. 1.

(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. Al comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «ed oggettive» sono soppresse.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civileverso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli)

1. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità del servizio e dellaconcorrenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivantedalla circolazione dei veicoli, nonché di risolvere le disfunzioni del medesimo settore che determinanouna situazione di insoddisfazione sia da parte degli utenti che delle compagnie assicuratrici, il Governoè delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate allarevisione del sistema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le modifiche e le integrazionistrettamente necessarie all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di categoriaA e B quale unico obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo2054 del codice civile;

b) prevedere la possibilità di una copertura assicurativa sul veicolo, non obbligatoria per l'utente,sostitutiva o supplettiva all'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di cui alla lettera a);

c) prevedere una rivisitazione organica del sistema bonus malus, definendo un nuovo meccanismo cherispecchi nel prezzo esclusivamente le condotte effettivamente tenute dagli automobilisti, garantendo intal modo la parità di trattamento tariffario tra i cittadini, indipendentemente dalla loro area di residenza.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono deliberati in viapreliminare dal Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulleassicurazioni (IVASS), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e delleassociazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alleCamere gli schemi dei decreti legislativi corredati di relazione tecnica e analisi di impatto della

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regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dai medesimi schemi di decreto, perl'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per leconseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione deimedesimi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunqueadottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto deiprincìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottaredisposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

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DISEGNO DI LEGGE N. 924

d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERRA, LUCIDI, CASTALDI, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BATTISTA, LEZZI, PAGLINI, CIOFFI, CIAMPOLILLO, MOLINARI, GAETTI, AIROLA, MARTON, MARTELLI, FATTORI, COTTI, MANGILI, CAPPELLETTI, NUGNES e BOCCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013

Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose

Art. 1.

(Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, in favore delle famiglie numerose)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, sono approtate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater), è aggiunta la seguente:

«l-quinquies) il 15 per cento dal totale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per idanni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figlifiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famigliae per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondoveicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

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«2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in8.000 euro.

2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-bis rientra nella categoria dei redditi di lavorodipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), gli importi ivi indicati devono essere rapportati alperiodo di lavoro nell'anno».

Art. 2.

(Modificazioni all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di deducibilità dei premi delleassicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e deinatanti)

1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente:

«76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica ilcomma 76».

Art. 3.

(Agevolazioni a favore delle famiglie numerose ai fini dell'accesso alle attività e alle manifestazioniculturali e dello spettacolo)

1. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, validaper qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle chefruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge valutato nel limite di 50 milioni di euro adecorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturalidi politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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DISEGNO DI LEGGE N. 876

d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO, MARTON, MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, SERRA, BULGARELLI, AIROLA, PETROCELLI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, CASTALDI, PUGLIA, SIMEONI, LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, GIROTTO, GAETTI, PEPE, MOLINARI, TAVERNA,

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BLUNDO, SCIBONA, CAPPELLETTI, MORRA, GIARRUSSO, PAGLINI, BATTISTA, BOCCHINO, BOTTICI, CATALFO, CAMPANELLA, FUCKSIA, MANGILI, LUCIDI, CRIMI, VACCIANO, COTTI, BERTOROTTA e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013

Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decretolegislativo 11 maggio 1999, n.�141

Art. 1.

1. È istituito l'«Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» di seguito denominato: «Ente». L'Ente hapersonalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limitistabiliti dalla presente legge.

2. Sono affidati all'Ente le finalità e i compiti già di pertinenza dell'«acquedotto pugliese S.p.a.».

3. L'Ente ha capitale interamente pubblico e succede in tutti i rapporti attivi e passivi, beni,partecipazioni, gestioni speciali, di cui era titolare l'«acquedotto pugliese S.p.a.».

4. Con uno o più regolamenti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministridell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentelegge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all’abrogazione delledisposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, perl’espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi entroventi giorni dalla data di assegnazione.

5. È abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.

6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente primadell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le seguenti disposizioni:

a) regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un ente autonomo per la costruzione, manutenzione edesercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primocomma;

b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamentodell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;

d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione perl'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

e) regio decreto legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernenteaffidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognaturenei comuni serviti dall'acquedotto stesso;

f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compitiassegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

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g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi diamministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;

h) decreto Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle normeconcernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedottopugliese;

i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Enteautonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;

l) le parole: «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», di cui alla tabella -- parte IV allegata alla legge20 marzo 1975, n. 70;

m) articolo 88, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernenteconferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazionedel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1371

d'iniziativa dei senatori MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA, CASTALDI, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2014

Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia di Finanza

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 32 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, è abrogato.

2. L'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1361

d'iniziativa dei senatori BENCINI, SCIBONA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, SERRA, MARONESE e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo30 aprile 1992, n.�285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone fisiche a bordo dei veicoli

Art. 1.

(Sistemi di rilevamento delle persone fisiche nei veicoli)

1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo ilcomma 2-ter è inserito il seguente:

«2-quater. I veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e gliautoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del presente codice, devono essere muniti di unapposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositiviprevisti dal comma 2-quater dell'articolo 72 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento allemodalità di attivazione e funzionamento dei predetti dispositivi connesse all'accensione e allospegnimento del veicolo nonché ai meccanismi di chiusura dello stesso.

Art. 2.

(Dispositivo di allarme acustico

anti-abbandono)

1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei bambini ed in particolare di prevenire episodi diipertermia causati dalla permanenza incustodita nei veicoli, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo172 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:«adeguato al loro peso,» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme acustico anti-abbandono,».

2. L'obbligo di dotazione a bordo dei veicoli di cui all'articolo 172, comma 1, secondo periodo, delcitato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di sistemi di ritenuta perbambini dotati del dispositivo acustico di allarme di cui al comma 1, decorre dalla conclusione dellaprocedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e deitrasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle NazioniUnite o alle equivalenti direttive europee.

Art. 3.

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(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. Adecorrere dalla medesima data non possono più circolare sul territorio nazionale veicoli della categoriaL6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e autoveicoli di cui all'articolo 47, comma2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sprovvisti deidispositivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge prodotti in datasuccessiva al 1º gennaio 2015.

Art. 4.

(Detrazioni fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta una detrazionedall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento, delle spesesostenute, fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto dei dispositivi previsti dalle disposizioni di cuiall'articolo 2, comma 1.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dellostanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre2004, n. 307.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1337

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, SCIBONA, AIROLA, BIGNAMI, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CASALETTO, COTTI, DONNO, FATTORI, MOLINARI, MUSSINI, Maurizio ROMANI, SIMEONI, VACClANO e CAMPANELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014

Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:

«Gli operatori di cui all'articolo 16 devono esporre un codice alfanumerico personale finalizzato aconsentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico. Con decreto del Presidente dellaRepubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, diconcerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono determinate le caratteristiche

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delle divise e dei relativi codici, nonché i criteri generali volti a regolarne l'obbligo di utilizzo e lemodalità d'uso».

2. Il decreto di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificatodal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge èpunita con l'arresto da tre mesi a un anno. La stessa pena si applica al superiore gerarchico che consentei fatti di cui al presente articolo.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1307

d’iniziativa dei senatori SCIBONA, BATTISTA, PUGLIA, FUCKSIA, VACCIANO, GIROTTO, SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, ENDRIZZI, DONNO, PEPE, MOLINARI, MORRA, LEZZI, COTTI, CIOFFI, BOTTICI, BERTOROTTA, LUCIDI, MUSSINI, MARTELLI, PAGLINI, ORELLANA, MANGILI, FATTORI, MORONESE, Maurizio ROMANI e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato inservizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidentedella Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divisenonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art. 2.

1. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari dipubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, ètenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative,indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo dipolizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.

Art. 3.

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1. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare uncodice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazionedell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1.

2. I codici alfanumerici di cui al comma 1 devono comunque essere di materiale atto a consentirne lavisibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali oufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezionedel volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformiassegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi diprotezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamentod'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge èpunita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cuiall'articolo 3, comma 4.

3. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1267

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, AIROLA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DONNO, Maurizio ROMANI e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014

Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo

Art. 1.

1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «ai soggetti» fino a: «anni» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore di anniquattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza».

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c) nella rubrica, le parole: «per i minori di anni quattordici» sono soppresse;

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DISEGNO DI LEGGE N. 1268

d’iniziativa dei senatori SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BENCINI, CAPPELLETTI, BATTISTA, FATTORI, PUGLIA, BULGARELLI, BOCCHINO, PETROCELLI, BERTOROTTA, MARTON, MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, DONNO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI e SCIBONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.�269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.�326

Art. 1.

(Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto)

1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad effettuare una nuova mappatura delle zone dei rispettivi territori interessati dalla presenza di amianto, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano inviano, ad ogni singola scuola, ospedale, ufficio pubblico, caserma, palestra o comunque luogo al quale sia consentito l'accesso al pubblico un'apposita documentazione per la segnalazione della presenza di amianto, certa o presunta. Tale documentazione deve essere restituita obbligatoriamente, anche in caso di non presenza di amianto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pongono in essere tutte le opportune iniziative al fine di assicurare la completa esecuzione della mappatura, prevedendo, in particolare,

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apposite sanzioni a carico dei soggetti responsabili delle singole strutture in caso di mancata segnalazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il contenuto della documentazione di cui al comma 2.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i dati raccolti in base alla mappatura di cui al comma 2 sono inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui sitiinternet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute e delle Agenzie regionali per l'ambiente.

Art. 2.

(Segnaletica)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere indicata in maniera chiara e visibile, da un'apposita segnaletica recante l'indicazione «amianto» e corredata con il simbolo del teschio.

Art. 3.

(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326)

1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

«5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori già esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscrittientro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche oper coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda».

Art. 4.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori

esposti e già esposti all'amianto)

1. I soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

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3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi dì mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 dellalegge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e, delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle formedi monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

Art. 5.

(Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)

1. Ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto è riconosciuto il diritto alla fruizione gratuita delle forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce, di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6.

(Modifica al codice penale)

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies. l'avere commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia dell'impiego dell'amianto».

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire aduna ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamentorelative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa diciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazionifinanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative aglioneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, inmisura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni dieuro per l'anno 2015 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competentipredispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi

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correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggioririsparmi di spesa di cui al presente comma.

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N. 1157

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO, MORRA, ORELLANA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2013

Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto -- Guardia costiera e delega al Governo

Art. 1.

(Principi generali)

1. Il Corpo delle capitanerie di porto di cui al libro I, titolo IV, capo III, sezione II, del codicedell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, assume la denominazioneunica di «Guardia costiera».

2. La Guardia costiera assume le competenze e le funzioni stabilite dalla presente legge nonché quellegià attribuite al Corpo delle capitanerie di porto ed alle Forze di polizia dal codice della navigazione edalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale attualmente destinato alservizio navale ed ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,nonché della Polizia di Stato, confluisce, avanzando domanda, negli organici della Guardia costiera. Ilpersonale che non intende confluire nella Guardia costiera è assegnato ad altre funzioni dal Corpo odall'Arma di appartenenza.

Art. 2.

(Rapporti con altre amministrazioni dello Stato)

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1. I Ministeri di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo2010, n. 66, nonché tutte le amministrazioni pubbliche interessate ad attività di istituto che si svolganoin mare o sul demanio marittimo si avvalgono della Guardia costiera per il tramite del Comandogenerale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni.

2. Le regioni si avvalgono, per tutte le attività marittime e portuali rientranti nei loro compitiistituzionali o ad esse delegate dallo Stato, delle articolazioni periferiche della Guardia costiera.

Art. 3.

(Mezzi e infrastrutture)

1. Alla Guardia costiera sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle capitanerie diporto nonché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi navali,attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione aicriteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, delCorpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.

2. II Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministridell'interno e dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, i decreti utili all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 4.

(Capitoli di bilancio)

1. Contestualmente al passaggio del personale, dei mezzi e delle infrastrutture alla Guardia costiera aisensi dell’articolo 3, tutti gli stanziamenti di bilancio ad essi relativi sono trasferiti nell’ambito diapposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti edestinati al funzionamento della Guardia costiera.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarievariazioni di bilancio.

Art. 5.

(Delega al Governo)

1. II Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi per:

a) la riorganizzazione centrale e periferica della Guardia costiera;

b) la definizione degli organici nonché delle modalità di confluenza in essi del personale già inquadratonell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato, ai sensi del comma3 dell'articolo 1. Il personale che confluisce nella Guardia costiera conserva l'anzianità posseduta nelCorpo di appartenenza al momento del passaggio;

c) il coordinamento della legislazione vigente mediante individuazione ed abrogazione espressa delledisposizioni incompatibili con la presente legge.

2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, adottati dal Ministro della difesa, di concerto con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,

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corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delleCommissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessantagiorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quelloeventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intendaconformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni,con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di diecigiorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunqueadottati.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1133

d’iniziativa dei senatori BULGARELLI, SCIBONA, MANGILI, VACCIANO, CAMPANELLA e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,in materia di guida di quadricicli leggeri

Art. 1.

1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

«2-ter. Ai titolari di patente di guida di categoria AM, fino al compimento del diciottesimo anno di età,non è consentita la guida di quadricicli leggeri (categoria L6e).»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2-ter»;

c) al comma 5, primo periodo, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2-bis e 2-ter».

2. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, esuccessive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad eccezione dei veicoli di cuiall'articolo 117, comma 2-ter».

3. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo ilcomma 9-bis, è inserito il seguente:

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«9-ter. Non è consentita, a chiunque sia soggetto alla sospensione della validità della patente di guidaprevista al comma 9, e per tutto il medesimo periodo di sospensione, la guida di quadricicli leggeri(categoria L6e)».

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DISEGNO DI LEGGE N. 849

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Introduzione del reato di tortura nel codice penale

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti iseguenti:

«Art. 613-bis. - (Tortura). -- È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, conviolenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenticrudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni oconfessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di averecompiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona hacompiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica,religiosa o sessuale.

La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficialeo da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; èdell'ergastolo se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottopostia procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è statapronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un

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tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente inmateria.

Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nelquale esistano motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di talimotivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei dirittiumani.

Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dal presente articolo, possono essere utilizzatesoltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire chele dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura

Art. 613-ter. - (Fatto commesso all'estero). -- È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7,numero 5), il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cuiall'articolo 613-bis».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1135

d’iniziativa dei senatori BENCINI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, Maurizio ROMANI e SCIBONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013

Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi

Art. 1.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materialegemmologico, usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro emateriale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziendespecializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 dellamedesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì:

a) a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attivitàcommerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte suiredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successivemodificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. Isoggetti di cui alla presente lettera non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industrialeo semilavorato;

b) alle vendite e agli acquisti on line.

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2. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un apposito registro, denominato«Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria,artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 delpresente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000,n. 7.

3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo applicano nello svolgimento delle proprie attività ledisposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazionedelle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre2007, n. 231, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministrodell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011.

4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivicompresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;

b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui alprimo comma»;

c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti:«degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».

Art. 2.

(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materialegemmologico, usati)

1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio1940, n. 635, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il registro telematico di pubblicasicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresirottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivendutiper la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materialipreziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattroore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni edocumentazione sugli oggetti comprati o venduti:

a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;

b) data dell'operazione;

c) specie della merce comprata o venduta;

d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventualemateriale gemmologico;

e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;

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f) fotografia dell'oggetto;

g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggettocedente per ciascuna operazione.

3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono tenuti a dichiarare le operazioniconcernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.

4. L'utilizzo del contante nelle operazioni di compravendita effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,comma 1, è consentito nel limite di euro 500.

Art. 3.

(Tutela del consumatore)

1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano le disposizioni di cuiagli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, esuccessive modificazioni.

Art. 4.

(Disposizioni fiscali)

1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro emateriale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione eaffinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni dicui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nelrispetto degli adempimenti ivi previsti.

Art. 5.

(Disposizione transitoria)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1,comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui all'articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data dientrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1103

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI,TAVERNA, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, GAETTI, CIOFFI, LEZZI, ORELLANA, CATALFO, BLUNDO, ENDRIZZI, PUGLIA, MARTELLI, MANGILI, FATTORI, MOLINARI, MORRA e CIAMPOLILLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013237

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Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.�206, in materia di obblighi del produttore e del distributore per la commercializzazione dei prodotti

Art. 1.

(Prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti importati)

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 104 , il comma 7, è sostituito dal seguente:

«7. Qualora i produttori e i distributori importino, da paesi extracomunitari, ed immettano sul mercatoprodotti, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente ai laboratori di analisi autorizzati dalledisposizioni vigenti l'esecuzione dei test e delle prove sui prodotti per verificare l'assenza di elementiche possano danneggiare il consumatore sotto il profilo igienico-sanitario. La certificazione dei risultatiottenuti è rilasciata successivamente ai produttori e ai distributori. Qualora i produttori e i distributorisappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatoriprofessionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatorepresenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informanoimmediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioniintraprese per prevenire i rischi per i consumatori»;

b) All'articolo 112, al comma 5, dopo le parole: «il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo104, commi 2, 3, 5, 7,» sono aggiunte le seguenti: «terzo periodo,» e dopo le parole: «il distributore chevioli le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7,» sono aggiunte le seguenti: «terzoperiodo,»;

c) all'articolo 112, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. In caso di mancata certificazione da parte dei produttori e dei distributori di cui al comma 7dell'articolo 104, è previsto il sequestro dei prodotti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ilproduttore o il distributore che immetta sul mercato i prodotti in assenza della certificazione di cui alcomma 7 dell'articolo 104, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000 euro».

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DISEGNO DI LEGGE N. 906

d’iniziativa dei senatori VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

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Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;

b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.

Art. 3.

(Delega al Governo, principie criteri direttivi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.

2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:

1) banche d'affari;

2) banche d'investimento;

3) società di intermediazione mobiliare;

4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

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c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;

d) prevedere, per le banche commerciali, l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie;

e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti allelettere a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria;

f) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 1, durante il quale le banche devono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

g) prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.

Art. 4.

(Pareri delle Commissioni parlamentari)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per l’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.

2. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque emanati.

Art. 5.

(Clausola di salvaguardia finanziaria)

1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 762

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d'iniziativa dei senatori CASTALDI, BULGARELLI, PUGLIA, CAPPELLETTI, SCIBONA, MOLINARI, MUSSINI, MORRA, CAMPANELLA, ORELLANA, VACCIANO, Maurizio ROMANI, MANGILI, CATALFO, PAGLINI, LUCIDI, BOCCHINO, MONTEVECCHI, BLUNDO, DONNO e ENDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013

Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.�223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.�248, e altre disposizioni in materia didisciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali

Art. 1.

(Disciplina dell'apertura festivadegli esercizi commerciali)

1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:

«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva,nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attivitàcommerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusinegli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».

2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, comesostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere deicomitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un pianoper la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizimedesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.

4. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comunel'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascunadomenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festivaper ciascun esercizio commerciale.

5. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articoloentro il 31 dicembre 2013.

Art. 2.

(Osservatorio sulle aperturedomenicali e festive)

1. Dal 1º gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senzanuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della nuovaregolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.

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2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministerodello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormenterappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormenterappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormenterappresentative.

3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1953

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2015

Istituzione della figura dell’agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione

Art. 1.

1. In attuazione dell'articolo 50 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro lacorruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, di cui alla legge 3 agosto 2009,n. 116, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro oqualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio allacommissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. Lamedesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altropubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna didenaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficialidi polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa edell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'Autorità nazionale anticorruzione conl'autorità giudiziaria.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1855

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, AIROLA, SCIBONA, CIAMPOLILLO, GIROTTO,BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI,CASTALDI, CATALFO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MARTELLI, MONTEVECCHI,MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRAe TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2015

Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n.�249, e al testo unico di cui al decretolegislativo 31 luglio 2005, n.�177, e altre disposizioni in materia di composizionedell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della societàconcessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullosvolgimento del medesimo servizio

Art. 1.

(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti dell' Autorità per le garanzienelle comunicazioni)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è sostituitodai seguenti:

«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissioneper i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dalpresidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti icommissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, conla maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Autorità durano in carica sei anni e nonpossono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, laCamera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenzaordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentri quando mancanomeno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al

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presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominatocon decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, diconcerto con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidentedell'Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competentiespresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3-bis. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità ecompetenza nel settore. A pena di decadenza, non possono essere nominati i soggetti che nei sette anniprecedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunquelivello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.

3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente oindirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti disoggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichielettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operantinel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sonocollocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico».

2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

«5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, dellalegge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni».

3. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di scadenza delmandato del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata invigore della presente legge.

Art. 2.

(Consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. L'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«Art. 49. -- (Disciplina e consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).--- 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2026.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza dellasocietà RAI-Radiotelevisione Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti delservizio pubblico generale radiotelevisivo.

3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisioneitaliana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concernel'organizzazione e l'amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinquemembri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, nonrinnovabili.

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5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine ditrenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico predispostodall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e dellasocietà RAI-Radiotelevisione Spa.

6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propriavisione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui allelettere a), b) e c) del comma 10, concernente rispettivamente:

a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodottoaudiovisivo nazionale verso l'estero;

b) la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblicoradiotelevisivo;

c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e allediverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

7. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui alcomma 5.

8. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.

9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti allanomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovveroincarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguentisituazioni:

a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delleimprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvigli effetti della riabilitazione;

d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libroquinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione,contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblicaovvero per un delitto in materia tributaria;

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempopari o superiore a due anni.

10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree dicompetenza:

a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienzadirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o

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privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti dicomunicazione elettronica;

b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenzialealmeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisiviafferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra ilMinistero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;

c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenzialealmeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operantia livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione edella comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazioneelettronica.

11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nelproprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 eprocede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a), di due nominativiper l'area di competenza di cui alla lettera b) e di un nominativo per l'area di competenza di cui allalettera c) del citato comma 10.

12. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggettisorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica delservizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano,nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.

13. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi deicomponenti, esprima un parere contrario su un soggetto audìto, l'Autorità procede all'estrazione di unnuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentariindicono una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.

14. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministrodell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinquecandidati estratti, anche se non audìti.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidentedel consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio diamministrazione.

16. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sonoincompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza neipartiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, direttoo indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e inqualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate».

Art. 3.

(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)

1. Al titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto, in fine,il seguente articolo:

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«Art. 49-bis. -- (Organizzazione e amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1.Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dalcodice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dalMinistro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione diindirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodottoaudiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme,alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nelladeliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché lemodalità di revoca.

3. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;

b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;

c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambitodelle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategicidefiniti ai sensi del comma 1;

d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche,con le modalità di cui al comma 5;

e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel limite del 2 per cento delladotazione organica dei dirigenti;

f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contrattiattinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportinooneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;

g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendanonecessarie;

h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;

i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.

4. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 3.

5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il consiglio diamministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internetdella società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenzialedisponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio diamministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possessodi particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incaricoda assegnare.

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6. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni casocessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato delconsiglio di amministrazione che li ha conferiti.

7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioniconnesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:

a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvedeaffinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti iconsiglieri;

b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;

c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio diamministrazione.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essereconferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.

9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su propostadell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevedele forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento delcanone o che ne sono legalmente esenti:

a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione,salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;

b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;

c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e daiconsulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con laPresidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica;

d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;

e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società,nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimentodegli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

10. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimoretributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimoretributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

12. L'assemblea della società dispone la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti degliamministratori della società in conformità al parere favorevole delle commissioni parlamentaricompetenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.

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13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altromembro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesimaarea di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 49, commi da 11 a 15».

Art. 4.

(Verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo)

1. Il comma 9 dell'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui aldecreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni casoautonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:

a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;

b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;

c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».

Art. 5.

(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei serviziradiotelevisivi e abrogazione di norme)

1. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, esuccessive modificazioni, sono abrogati.

2. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinatadalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamentiparlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del serviziopubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei princìpi che regolano lo svolgimento delmedesimo servizio.

4. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare perl'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzienelle comunicazioni.

5. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, l'Autoritàper le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, ne disciplina le modalità, sulla base deiprincìpi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, esuccessive modificazioni.

6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, è abrogata.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1840

d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Istituzione della figura del «responsabile raccolta fondi» presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Art. 1.

(Istituzione del «responsabile raccolta fondi» a sostegno dei beni culturali)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituitapresso il medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la figura del «responsabileraccolta fondi», con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali infavore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti: il profilo professionale, i requisiti richiesti,l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «responsabile raccolta fondi», nonché la dotazione organicae strumentale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

3. Nel caso di impossibilità oggettiva di individuare all'interno dei ruoli del Ministero dei beni e delleattività culturali e del turismo una persona qualificata e rispondente ai requisiti richiesti ai sensi delcomma 2, si può ricorrere alla nomina di un consulente esterno scelto fra personalità di elevatacompetenza e comprovata esperienza, previa pubblicazione dei curricula dei candidati.

4. L’incarico di «responsabile raccolta fondi» è di durata triennale, rinnovabile una sola volta, con unaretribuzione non superiore a un dirigente di prima fascia. Si applica quanto stabilito all'articolo 53 deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto previsto in materia di inconferibilità eincompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.

5. Le singole soprintendenze nominano, all'interno dei propri ruoli, una figura preposta alle relazioninonché allo scambio di informazioni e alle eventuali segnalazioni con il «responsabile raccolta fondi».

Art. 2.

(Trasparenza e pubblicità)

1. Fermo restando il controllo ordinario della Corte dei conti, l'attività del «responsabile raccolta fondi»è altresì sottoposta alla verifica dei risultati ottenuti, che sono pubblicati e puntualmente aggiornati sulportale internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sul medesimo portale sonopubblicati e aggiornati tempestivamente i dati riguardanti l'ammontare della raccolta fondi, le modalitàcon cui i fondi vengono convogliati e finalizzati alla realizzazione di progetti, nonché le modalità di

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utilizzo per obiettivi mirati, anche particolari o afferenti a specificità territoriali, i criteri di scelta seguitiper l'impiego dei fondi e le eventuali quote residuali.

2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 1 sono stabilite le norme procedurali e di coordinamentocon la disciplina vigente in materia di contratti di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali nel settore deibeni culturali.

Art. 3.

(Copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 30.000 euro peril 2015 e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo per ilresponsabile raccolta fondi, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni edelle attività culturali e del turismo e finanziato ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal periodo di imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuentidella quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 dellalegge 20 maggio 1985, n. 222, sono integralmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essereriassegnate, nei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, al Fondo per il responsabileraccolta fondi, per la copertura degli interventi di cui alla presente legge.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1724

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE, CIAMPOLILLO, MORRA, LUCIDI, BERTOROTTA, FUCKSIA, SANTANGELO, SERRA, CATALFO, PUGLIA, AIROLA, BUCCARELLA, CASTALDI, BLUNDO, MARTON e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2014

Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture

Art. 1.

(Ricognizione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche)

1. Al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa destinataalla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, a valere sulle leggi di spesa pluriennale e acarattere permanente, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altriMinistri competenti per materia, avvia una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti larete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica ed elettrica, le strutture portuali edaeroportuali, contenuti nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21

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dicembre 2001, n. 443, e, entro dieci mesi dalla data di inizio della medesima ricognizione, provvede,sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trentoe di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, a definire unaggiornamento dell'elenco di opere da finanziare. Tale selezione di opere è effettuata tenendo contodell'attuale disponibilità di infrastrutture e di offerta di servizi, nonché sulla base della ricognizioneprevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dei seguenti criteri:

a) nei casi di opere le cui procedure di affidamento dei lavori non risultino avviate o concluse o di cuinon risulti l'effettivo inizio dei lavori, o per le quali non risulti firmato il contratto, i piani economico-finanziari dei progetti di investimento e l'analisi di sostenibilità delle medesime opere, nonché, overichiesta, l'analisi dei rischi, sono sottoposti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, averifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati, di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, con l'ausilio del Comitato interministeriale per laprogrammazione economica (CIPE), anche al fine di valutare la non prosecuzione dell'opera. Ilcompletamento della verifica tecnica deve avvenire entro sei mesi. Nelle more del completamento dellaverifica tecnica, tutte le attività sono sospese;

b) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misurainferiore al 20 per cento del valore di contratto, si procede alla prosecuzione dei lavori solo previasottoposizione dei piani economico-finanziari delle medesime opere, accompagnati da una completa edettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento e i profili di rischio, averifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati, di cui aldecreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, previo parere del CIPE. Il completamento della verificatecnica deve avvenire entro quattro mesi. In esito alla medesima verifica può essere disposta anche lanon prosecuzione dell'opera;

c) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misuracompresa tra il 20 e l’80 per cento del valore di contratto, a seguito della verifica di cui alla lettera b)può essere disposto il completamento delle medesime opere ovvero l'individuazione di variantiprogettuali a più basso costo, nonché la non prosecuzione dell'opera;

d) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misurasuperiore all'80 per cento del valore di contratto, si dispone l'ultimazione dei medesimi lavori, previavalutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nelladocumentazione di programmazione e progettazione delle opere e possibile individuazione di interventicorrettivi da porre in essere per minimizzare gli impatti economici ed ambientali.

2. Dalla data di inizio della verifica tecnica e fino alla definizione dell'elenco aggiornato delle operericomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, tutti gli effetti dei contrattistipulati connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non possonoessere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.

3. In caso di non prosecuzione dell'opera, sono caducati tutti gli atti e i rapporti contrattuali stipulati e adefinitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincolicontrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento del pagamento dei lavori eseguiti, deimateriali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto,ai sensi dell'articolo 132, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

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4. Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1, gli organismi indipendenti di valutazioneindividuati in sede di esame tecnico, previo parere del CIPE, possono essere chiamati a valutare partiprogettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si può procedere, sentite leregioni interessate, anche prevedendo un utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progettoiniziale, sia mantenendo la stessa destinazione d'uso sia con destinazione d'uso alternativa a quellainizialmente prevista.

5. Al fine di assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e diriesame delle infrastrutture strategiche da finanziare prima che vengano adottate decisioni sullemedesime opere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web,il piano economico finanziario aggiornato dell'opera e gli elaborati connessi. Entro il termine diquarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui al periodo precedente,chiunque può presentare proprie osservazioni o pareri in forma scritta. Ai fini della verifica tecnica, gliorganismi indipendenti di valutazione acquisiscono e valutano tutta la documentazione presentata,nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Gli organismi di valutazione tengonoadeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini indicati. L'esame delleosservazioni da parte dei medesimi organismi deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato.

Art. 2.

(Dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture)

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanzaindividua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico,ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cuiall'articolo 162-bis»;

b) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - (Consultazione pubblica). -- 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali dirilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e dipromuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazionedell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, le infrastrutture sonosottoposte alla procedura di consultazione pubblica qualora ne facciano richiesta il soggettoaggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero unnumero di consigli comunali rappresentativi di almeno 200.000 abitanti, ovvero 30.000 cittadiniresidenti nel comune o nei comuni interessati.

3. Sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere di cui al comma 4 il cui valoresia superiore all'importo di 100 milioni di euro, ivi incluse le opere previste in piani o programmiapprovati da amministrazioni pubbliche, alla cui realizzazione si provvede mediante l'utilizzazione deicontratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, per i quali non sono

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previsti contributi pubblici a fondo perduto, è accertata la non sostenibilità del piano economico-finanziario ed è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato uncredito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestionedell'opera, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete nonché la costruzione e l'eserciziodelle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminenteinteresse nazionale e sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo gli interventi, il cui valoredi investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;

b) la costruzione o l'ampliamento di linee ferroviarie;

c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;

d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;

e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;

f) la costruzione di infrastrutture elettriche;

g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;

h) la costruzione di gasdotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o diimpianti di stoccaggio;

i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusionedelle reti a banda larga e a banda ultralarga che restano regolate dalla disciplina speciale;

l) la costruzione di impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche liquidi;

m) la costruzione di infrastrutture ausiliarie alla ricerca, prospezione e coltivazione di giacimenti diidrocarburi liquidi e gassosi in mare e sulla terraferma;

n) la costruzione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,dal provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento conil prefetto titolare della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo dellaregione interessata, e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. Incaso di opere che insistono sul territorio di più regioni, il provveditore interregionale si avvale di unastruttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno delMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorioe del mare e uno del Ministero dello sviluppo economico.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristichedell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, il progetto preliminare dell'opera, prima dellaconvocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestivainformazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la

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percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettivitàinteressate. Nell'ambito della procedura di consultazione possono essere richieste informazioniaggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine al progetto preliminare sulla baseanche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni, e si chiude conl'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 10 sul sito webistituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzionitecniche, adotta la propria decisione tenendo adeguatamente conto dei risultati derivanti dalla attività diconsultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee eassicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'operapartecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Il provveditore interregionale per le operepubbliche rende disponibili tutti i documenti che sono sottoposti a consultazione pubblica entroquindici giorni dall'inizio del procedimento, mediante il deposito presso i propri uffici e lapubblicazione nel proprio sito web. Chiunque può prendere visione della documentazione. Al terminedel procedimento di consultazione pubblica, il provveditore interregionale per le opere pubbliche, incoordinamento con il prefetto, predispone un documento conclusivo nel quale è riportata unadescrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documentocontiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documentopuò altresì contenere una proposta in merito all’istituzione di un meccanismo permanente dicomunicazione e dialogo pubblico, che accompagni l'intervento anche nelle fasi successive diprogettazione e realizzazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presentecomma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;

b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;

c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni ditale scelta.

11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione e lapubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento dellaconsultazione pubblica, nonché della partecipazione delle comunità locali, e di redazione deldocumento conclusivo».

2. La procedura di cui all'articolo 162-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica comunque alle opere il cui valore sia superioreall'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siastato ancora approvato il progetto definitivo o non sia stata ancora conclusa la procedura di gara seindetta sulla base del progetto definitivo.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1689

d’iniziativa dei senatori BOTTICI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, GAETTI, LEZZI, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014

Modifiche all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche funzioni

Art. 1.

1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «ai finidella determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono,altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloroche esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analiticodi spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità direndicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organicompetenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodoprecedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulsito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivoa quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute,documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le haerogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1783

d’iniziativa dei senatori CASTALDI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA, MORONESE, NUGNES, GIROTTO, BUCCARELLA, MARTELLI, DONNO, SCIBONA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, PETROCELLI, AIROLA, ENDRIZZI, BULGARELLI, BLUNDO e BOTTICI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2015

Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso aibenefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto

Art. 1.

(Obbligo di bonifica dei locali pubblici

e aperti al pubblico)

1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alleamministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o deimateriali contenenti amianto entro il 1º gennaio 2020.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce piùgrave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.

Art. 2.

(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)

1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente daamianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dallaconcentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvederealla bonifica di tali materiali entro il 1º gennaio 2020.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, conla pena della reclusione non inferiore a un anno.

Art. 3.

(Sicurezza dei lavoratori esposti)

1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agliarticoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edificiesistenti sono eseguiti secondo modalità tali da assicurare che le successive azioni di verifica,

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manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componentitecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per lepersone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, e in particolare dell'articolo 115 del decreto medesimo, e successive modificazioni.

2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzatimateriali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione.

Art. 4.

(Riduzione del rischio di esposizione

all'amianto e termine per la bonifica)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio diesposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodottidi uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto diesposizione.

2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 delregolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n.101, devono essere portati a termine entro il 1º gennaio 2020.

Art. 5.

(Individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

1. Entro il 1º gennaio 2016 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata conl'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolodel teschio raffigurante la morte.

2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensidell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1ºgennaio 2016, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambientee della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.

Art. 6.

(Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento deibenefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenzialipresso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gliaddetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, alfine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato nessun termine per lapresentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

Art. 7.

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(Accesso al pensionamento per i lavoratori

affetti da patologie asbesto-correlate)

1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancoraraggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodocontributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successivemodificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo,senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.

2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni perl'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e da ogni altradisposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.

Art. 8.

(Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle provinceautonome di Trento e di Bolzano)

1. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istitutonazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ailavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi diattività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque,entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citatoperiodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o nelle aziende interessate dagli attiequipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni astatuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

Art. 9.

(Maggiorazioni contributive

per il personale militare)

1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpodella guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo dinaviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazionicontributive con un coefficiente pari all'1,5 per cento del periodo di esposizione, ai sensi di quantodisposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Maggiorazioni contributive

per il personale militare affetto da patologie

asbesto-correlate)

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1. Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimentomilitare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamentomilitare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, una malattiaprofessionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bisdel decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 percento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del fogliomatricolare.

Art. 11.

(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologieasbesto-correlate)

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ilRegistro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate,realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti neiregistri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell'amianto.

Art. 12.

(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917)

1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero delpatrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche sucapannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento dellespese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unitàimmobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonificadall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costantie, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

Art. 13.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori

esposti ed ex esposti all'amianto)

1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessaricontrolli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.

2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti diprevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.

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3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazionedell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività disorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registrodi esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successivemodificazioni, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamentodi cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri diraccolta dati regionali ove esistenti.

4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cuiall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria edi rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esuccessive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copiaall'interessato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delleattività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorreredall'anno 2015.

7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, aisensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successivemodificazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei rateipregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.

8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sonodecorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cuial comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge.

9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anchein costanza di rapporto di lavoro.

10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza primadella data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologiacorrelata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.

11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto allarendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hannoavuto conoscenza del diritto medesimo.

12. Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amiantoche sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 14.

(Fondo per il risanamento dei locali261

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pubblici e aperti al pubblico)

1. Per l'attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, presso ilMinistero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. Ladotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2015 al 2019.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delleproiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai finidel bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alleoccorrenti variazioni di bilancio.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1755

d’iniziativa delle senatrici BLUNDO, DONNO, FUCKSIA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2015

Modifica dell’articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di provvedimento d’urgenza a tutela del minore

Art. 1.

1. Al libro I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 403 sono premesse le seguenti parole: «Titolo XI-bis -- Del provvedimento d'urgenza atutela del minore»;

b) l'articolo 403 è sostituito dai seguenti:

«Art. 403. - (Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia). -- Nel caso incui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale darendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso delpubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmentecompetenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattro ore, con provvedimento motivato, ilcollocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo allasua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi diprova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al primo comma: icertificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi diprotezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici

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di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con lafamiglia. Il pubblico ministero verifica l’idonietà e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai finidel collocamento d’urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso.

Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato aigenitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione ecomunque entro le ventiquattro ore.

Art. 403-bis. - (Esecuzione del provvedimento). -- Il provvedimento di accoglimento del Tribunaledeve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale(ASL) territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore e inpresenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine.Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni unprogetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori.

Art. 403-ter. - (Reclamo). -- Il provvedimento del presidente del tribunale può essere reclamato daigenitori, dal pubblico ministero e dai parenti entro il quarto grado del minore nel termine perentorio diquindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entrotrenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sulreclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazioneentro sessanta giorni dalla notifica dello stesso».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1697

d’iniziativa dei senatori CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, VACCIANO, MORONESE, SCIBONA, BULGARELLI, MOLINARI, MORRA, MARTON, BOTTICI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO, AIROLA e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2014

Istituzione del salario minimo orario

Art. 1.

(Istituzione del salario minimo orario)

1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione èistituito il salario minimo orario (SMO).

Art. 2.

(Determinazione)

1. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contrattodi lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.

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2. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base delpredetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.

3. Lo SMO è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi alconsumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.

4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve lecondizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì allariparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.

Art. 3.

(Esclusioni e limitazioni)

1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato nonsono considerate componente dello SMO.

2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetaripercepiti dal lavoratore.

3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ognipatto contrario.

4. Lo SMO è impignorabile.

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sianel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contrattidi lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In ogni casotali disposizioni devono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui laretribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possonofissare minimi salariali inferiori allo SMO.

2. Per i soggetti praticanti presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio dellaprofessione, la retribuzione oraria non può essere inferiore a quella stabilita all'articolo 2.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 2 e 3,corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa daeuro 5.000 ad euro 15.000.

2. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso daldatore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme recate dallapresente legge.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

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1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.300 milioni di euro per l'anno2015 e in 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 2.

2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, conl'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi dipensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, delpatrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi peruna somma complessiva non inferiore a 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euroa decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, daemanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalitàtecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

3. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alcomma 2, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sonoriassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per esseredestinate alle finalità di cui al presente articolo.

4. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, esuccessive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dallapresente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiaridelle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensidel comma 2.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1696

d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, BUCCARELLA, ENDRIZZI, GIROTTO, PETROCELLI, MOLINARI, SERRA, MANGILI, SCIBONA, BERTOROTTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2014

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Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178

Art. 1.

1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell’Associazione italianadella Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente primadell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazionedell’Associazione italiana della Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le seguenti disposizioni:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Crocerossa italiana;

b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione delnuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e dellefinanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa edegli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all'abrogazione delledisposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, perl'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entroventi giorni dalla data di assegnazione.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1602

d’iniziativa del senatore GAETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2014

Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilatidal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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Art. 1.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero dellepolitiche agricole alimentari e forestali)

1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis,commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilatidal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguentiprincìpi e criteri direttivi:

a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenzee delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovataqualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui operal'ente;

b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli entivigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso acontratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalitàesistenti;

c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione eriordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimentoallo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, alla tutela all'estero delle produzioni diqualità certificata;

d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricolealimentari e forestati da realizzare mediante:

1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degliorganismi pagatori, anche a livello regionale;

2) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del registro unico dei controlli ispettivisulle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 2 della presentelegge, e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni delDipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodottiagroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quelle della societàAgecontrol Spa, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo alrelativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo chei dipendenti delle strutture interessate mantengano esclusivamente il trattamento economicofondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge;

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3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settoreagroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di governance, sotto il controllo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, etrasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e lasperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura;

4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricolee agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione,accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa inrete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per ilmercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziariedella società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedureselettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;

5) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico,anche attraverso la loro confluenza nel polo del controllo di cui al numero 2), previo espletamento diapposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base diun'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti delle predette strutturemantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data dientrata in vigore della presente legge.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lasemplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alleCamere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competentiper materia e per i profili finanziari.

4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rendeconto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi omaggiori oneri, il decreto legislativo può essere adottato solo successivamente alla data di entrata invigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ilGoverno può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo laprocedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative ecorrettive.

Art. 2.

(Modifica del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto2014, n. 116)

1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dallalegge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali» sono inserite le seguenti: «, con apposita piattaforma informatica gestita dalla Sogei Spa,».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1596

d’iniziativa dei senatori TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, CAPPELLETTI, CRIMI, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014

Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie

Art. 1.

1. Nel rispetto dei limiti al diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite di cui alterzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, un dipendente può, su sua richiesta e in accordo con ildatore di lavoro, cedere anonimamente e senza contropartita fino al 50 per cento dei giorni di riposomaturati e non utilizzati, in favore di un collega con un figlio di età inferiore a venti anni, affetto dagrave malattia, o da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,ovvero vittima di un incidente di gravità tale da rendere indispensabile una presenza e cure costanti.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1576

d'iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PETROCELLI e MARTELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2014

Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senato della Repubblica e sulla riduzione del numero dei parlamentari

Art. 1.

(Indizione del referendum)

1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendumavente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.

2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, siano elettori per laCamera dei deputati.

Art. 2.

(Testi dei quesiti)269

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1. I quesiti da sottoporre agli elettori su un'unica scheda sono i seguenti: quesito n. 1: «Ritenete voi cheil Senato della Repubblica debba continuare ad essere eletto a suffragio universale e diretto?»; quesito n.2: «Ritenete voi che si debba ridurre il numero dei deputati e dei senatori?».

Art. 3.

(Propaganda elettorale)

1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale èdisciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130,nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.

2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati inParlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventirilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni specificamente nell'ambito deglistudi, delle analisi e delle possibili innovazioni relative alla Costituzione repubblicana e alle istituzionidemocratiche. Tali enti e associazioni sono individuati, su richiesta dei medesimi, con decreto delPresidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalladata di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formulagli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alletrasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1529

d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BUCCARELLA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2014

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Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Capo I

ELEZIONE DELLA CAMERA

DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Caratteri del voto)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguitodenominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero esegreto».

Art. 2.

(Circoscrizioni e ripartizioni)

1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, èsostituito dal seguente:

«Art. 2. -- 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata alpresente testo unico.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Milano e Monza-Brianza, di Roma e di Napolicostituiscono circoscrizioni metropolitane suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabellaA-bis allegata al presente testo unico».

Art. 3.

(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni

e ripartizioni)

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, èsostituito dal seguente:

«Art. 3. -- 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali e alle ripartizioni dicui alle tabelle A e A-bis allegate al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimocensimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istitutonazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno,da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

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2. Al fine di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618,trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione diun seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per ilquoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisionerappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sonoattribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio,ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazionedei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale perl'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per ilrisultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni dicui alla tabella A-bis allegata al presente testo unico in cui sono suddivise le circoscrizionimetropolitane.

5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane ivi previsteè diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi del presente articolo.Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale perl'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residenteè diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti aciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più altiresti».

Art. 4.

(Abolizione dell'esclusività del voto di lista)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragioneproporzionale, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascunalista. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella listavotata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco. Nelle circoscrizioni non metropolitane cheassegnano almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnanoalmeno quindici seggi, l'elettore può penalizzare due candidati. Ogni elettore dispone altresì di un votodi preferenza, da esprimere su una diversa scheda scrivendo il nome del candidato che intendepreferire. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno quindici seggi o, per lecircoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore puòesprimere due preferenze».

Art. 5.

(Capoluogo di circoscrizione)

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso dellacircoscrizione che è sede di corte d'appello o, in mancanza, di tribunale. Qualora anche questo manchi,

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capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione èinserita».

Art. 6.

(Abolizione dei collegamenti in coalizione)

1. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

Art. 7.

(Presentazione delle liste)

1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. -- 1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione dellecircoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formatacomplessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnatialla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, comunque, il numero deicandidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 200 sottoscrizioni perogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In tutti i casi,comunque, il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 600.

4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma3.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventigiorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 3 è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da unnotaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successivemodificazioni.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficiodiplomatico o consolare».

Art. 8.

(Divieto di candidature plurime)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

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«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o ripartizionale,pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare lacandidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Modalità di presentazione delle liste)

1. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, per le circoscrizionimetropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale capoluogodella circoscrizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giornoantecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo citato, la cancelleria della corte d'appelloo del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».

2. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, deisindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle listeelettorali della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.

(Numero d'ordine delle liste e dei candidati)

1. Il numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine daassegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio daeffettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. Icontrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede divotazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;».

Art. 11.

(Rappresentanti di lista)

1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizioneo, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essiautorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione eall'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente,scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione,che sanno leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali disezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curarela trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle

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sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio dellavotazione».

Art. 12.

(Numero delle urne e delle cassette

o scatole)

1. I numeri 8) e 9) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, sono sostituite dai seguenti:

«8) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;

9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».

Art. 13.

(Scheda elettorale)

1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

2. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristicheessenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-ter e A-quater allegate al presente testo unico eriproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione onella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. L'ordine delle liste, dei contrassegni e deicandidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore dellascheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relativeall'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delleliste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro dicentimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spaziosottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizioneo nella ripartizione in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righequanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nellaripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma delcomma 2 dell'articolo 18-bis, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate nonvengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nellacircoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna,partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine del sorteggio eseguito a norma del numero 2)dell'articolo 24, il cognome e il nome di un candidato della lista.

3. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali deimodelli riportati nelle tabelle A-quinquies e A-sexies allegate al presente testo unico. Nella partesuperiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testounico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centrodella scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e ilnome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra,

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è riprodotta in stampatello la scritta "COGNOME E NOME". Nelle circoscrizioni non metropolitanenelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelleripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppiediciture, in lingua italiana e in lingua francese.

5. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino Alto Adige/Süd Tirol deve recare doppiediciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».

Art. 14.

(Voto di lista, di penalizzazione

e di preferenza)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunqueapposto, sopra il contrassegno della lista scelta.

Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di unodei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengonoassegnati almeno quindici seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle qualivengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Peresprimere il voto di penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidatoche intende penalizzare.

Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenzaa favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella circoscrizione o, per le circoscrizionimetropolitane, nella ripartizione. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnatialmeno quindi seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengonoassegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere lapreferenza, l'elettore scrive con la matita il nome del candidato che intende preferire.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventiveistruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e dipreferenze che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.

Dopo che l'elettore ha espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate echiuderla».

Art. 15.

(Significato e validità del voto)

1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

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«Art. 59. -- 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. Lasomma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidatodella lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 77,che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quelcandidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascuncandidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidatodella lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti dipenalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. Ladifferenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nomedi cifra elettorale individuale.

5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara e univoca espressione di voto a favore di una sola tra leliste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti dipenalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenzesono nulle».

Art. 16.

(Spoglio delle schede)

1. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni dispoglio delle schede, cominciando da quelle relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione.Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urnacontenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto stabilito dall'articolo 59,enuncia ad alta voce il contrassegno della lista scelta, nonché le penalizzazioni di candidaturevalidamente espresse. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario,aggiorna, secondo quanto stabilito dal citato articolo 59, le cifre elettorali lorde di lista e le cifreelettorali individuali negative dei candidati.

2. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettoraliindividuali negative che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono statispogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto dilista e di penalizzazione non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sulretro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il presidente procede alle operazioni di spoglio delleschede relative all'espressione del voto di preferenza. Lo scrutatore designato ai sensi del comma 1estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente.

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Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il cognome e il nome delcandidato per il quale sia stato validamente espresso un voto di preferenza. Passa quindi la scheda a unaltro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dal citato articolo 59,le cifre elettorali individuali lorde dei candidati.

4. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali individuali lorde che hannosubìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta oscatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di preferenza non utilizzate.Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subitoimpresso il timbro della sezione.

5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nellacassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate relative rispettivamente all'espressione del voto di lista e dipenalizzazione e all'espressione del voto di preferenza deve corrispondere al numero degli elettori chehanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nellevarie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste e aicandidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schedecontenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressaattestazione nei verbali.

8. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; delcompimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.

(Voti contestati)

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, neldichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di penalizzazione e dipreferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di penalizzazione e dipreferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da partedell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

Art. 18.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascunaripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dallasomma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle

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singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione,trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalladifferenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifreelettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma dellecifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimocandidato.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista,dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella listanelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nellacircoscrizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalladifferenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali dellacircoscrizione e le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla sommadelle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettoralidella circoscrizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimocandidato».

Art. 19.

(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)

1. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:

«Art. 78-bis. -- 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale circoscrizionale diciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero deiseggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello deiseggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna listasono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A paritàdi quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifraelettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cuial comma 1, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

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c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, aisensi dell'articolo 3;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente dicui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato interoricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero deiseggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3, assegna i seggi residui alle liste di cui allalettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascunresto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma delnumero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda alnumero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionaleindividua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormenteeccedentaria e, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettoralecircoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alleseguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggiai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano restinon utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presentecomma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quozienteottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questaottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più listedeficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamentodelle operazioni di cui alle lettere a) e b), fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede asottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensidella lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione.Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente,sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenutodividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto inquella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioninelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioniove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

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d) per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nellaripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettoraliindividuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidaticompresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individualiripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettoralecircoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista hadiritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifreelettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 20.

(Proclamazione degli eletti)

1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:

«Art. 80-bis. -- 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale inviaattestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera deideputati nonché alle singole prefetture -- uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza delpubblico».

Art. 21.

(Abolizione della ripartizione nazionale dei seggi)

1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è abrogato.

Art. 22.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al finedell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellacircoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti,procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellacircoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordinedecrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 78-bis,dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2dell'articolo 78-bis.

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2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettoralecircoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nellagraduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 78-bis.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione deiseggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dalcomma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedonoalle relative proclamazioni».

Art. 23.

(Abolizione delle opzioni)

1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,è abrogato.

Art. 24.

(Elezioni suppletive)

1. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione esaurisca i candidati, siprocede a elezioni suppletive».

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, sono abrogati.

3. Al comma 4 dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, le parole: «ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-bis» sono sostituite dalle seguenti:«ai sensi dell’articolo 19-bis».

Art. 25.

(Abrogazione delle disposizioni speciali

per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successivemodificazioni, sono abrogati.

Art. 26.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, esuccessive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, A-quinquies, A-sexies eA-septies di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Capo II

ELEZIONE DEL SENATO

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DELLA REPUBBLICA

Art. 27.

(Ripartizione dei seggi tra regioni

e ripartizioni)

1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato dellaRepubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguitodenominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando a una regione, ai sensi del comma 1, sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizioneregionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla leggeelettorale per la Camera dei deputati, senza tenere conto, per le circoscrizioni metropolitane, delleulteriori divisioni in ripartizioni ivi previste.

3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.

4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi adessa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisionerappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione,il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato interoottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residuisono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcunseggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio,l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del citato comma 4, ma il quozienteripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in taliripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale deiseggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».

Art. 28.

(Presentazione delle liste)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sonosostituiti dai seguenti:

«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise inripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formatacomplessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnatialla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista èpresentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni perogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le

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sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica chene anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Lesottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata eautenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deveessere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».

2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, èabrogato.

Art. 29.

(Ordine delle liste e dei candidati e stampa delle schede e dei manifesti)

1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 11. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione deiricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisionedell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine daassegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio daeffettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. Icontrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede divotazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture -- uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegnidelle liste e i rispettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulleschede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;

3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, eall'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise inripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblicientro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.

3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristicheessenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizionesecondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati èstabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore dellascheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative

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all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delleliste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro dicentimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spaziosottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, perle regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In talicolonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, per le regionisuddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati delmassimo consentito a norma del comma 2-bis dell'articolo 9, le righe ulteriori rispetto alle candidatureeffettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomidei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga dellacolonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della letteraa) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.

4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali deimodelli riportati nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Nella parte superiore dellascheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relativeall'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, èriportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome delcandidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, èriprodotta in stampatello maiuscolo la scritta "COGNOME E NOME". Nelle regioni o, per le regionisuddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni nelle quali sono attribuiti almeno quindici seggi, sonoriportate due righe.

5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, inlingua italiana e in lingua francese.

7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in linguaitaliana e in lingua tedesca».

Art. 30.

(Voto dei rappresentanti di lista)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sonosostituiti dai seguenti:

«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nellasezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioninon suddivise in ripartizioni, della regione.

4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezionedel Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché sianoelettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 31.

(Modalità di espressione del voto)

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1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 14 -- 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.

2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunqueapposto, sopra il contrassegno della lista scelta.

3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere il voto di penalizzazione nei confronti di unodei candidati inseriti nella sola lista scelta. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelleripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione.Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidatoche intende penalizzare.

4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto dipreferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, per le regionisuddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelleripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Peresprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intendepreferire.

5. Sono vietati altri segni o indicazioni.

6. Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettorepreventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo dipenalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.

7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate echiuderla».

Art. 32.

(Significato e validità del voto)

1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis. -- 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto.La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.

2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidatodella lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16,che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.

3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quelcandidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascuncandidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.

4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidatodella lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti dipenalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. Ladifferenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nomedi cifra elettorale individuale.

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5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra leliste, l'intera scheda è nulla.

6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti dipenalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.

7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenzesono nulle».

Art. 33.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 16. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ovelo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dallasomma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nellesingole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione,trascurando la parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalladifferenza tra la somma delle cifre elettorali lorde conseguite nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettoraliripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma dellecifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimocandidato.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dallasomma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nellesingole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurandola parte decimale del risultato della divisione;

b) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza trala somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e lecifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);

c) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma dellecifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali dellaregione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».

Art. 34.

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(Distribuzione dei seggi tra le liste)

1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 17. -- 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alladistribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna listasuccessivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi daattribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi daassegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnatitanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnatialle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnarein quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che haottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione aisensi dell'articolo 1;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente dicui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato interoricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero deiseggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui allalettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascunresto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma delnumero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numerodei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individuale liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, incaso di parità, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con lealtre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggiai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegnai seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti nonutilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente

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comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quozienteottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questaottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati.Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più listedeficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamentodelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora dacedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenutoseggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello deiseggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodoprecedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più bassoquoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi daquesta ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nellealtre ripartizioni nelle quali questa ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alleripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nellaripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettoraliindividuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, perciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidaticompresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individualiripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti deiseggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordinedecrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine dilista».

Art. 35.

(Abrogazione delle disposizioni speciali

per il Molise)

1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

Art. 36.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dalseguente:

«Art. 19. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al finedell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

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a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione aisensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendodall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellaregione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordinedecrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dandola precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionaleassegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cuiall'articolo 17, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzionedei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dalcomma 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali regionali provvedono allerelative proclamazioni».

Art. 37.

(Elezioni suppletive)

1. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

«Art. 19-bis. -- 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di unaripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consigliodei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale dellalegislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dallaGiunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto eil 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governopuò disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale ol'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successivemodificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alladata di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 38.

(Abrogazione delle disposizioni speciali

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per le regioni a statuto speciale)

1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 39.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sonosostituite dalle tabelle A, B, B-bis, B-ter e B-quater di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della

_______

DISEGNO DI LEGGE N. 1493

d’iniziativa dei senatori VACCIANO, SIMEONI, PUGLIA, MOLINARI, CIOFFI, BOTTICI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2014

Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale abusiva

Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di affissioni abusive)

1. All'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:

a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È consentita la propaganda figurativa sumezzi mobili, purché in regola con le norme della circolazione stradale. Tali mezzi possono effettuare

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fermate in luogo pubblico; la sosta o lo stazionamento prolungato in luogo pubblico o in aree privatead uso pubblico non è consentita»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniariada euro mille a euro diecimila».

2. L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 -- 1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propagandaelettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o ladiffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati allapropaganda elettorale a norma della presente legge o, non avendone titolo, affigge stampati, giornalimurali od altri, o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la multa da euro duemila a euro ventimila.Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazionielettorali.

2. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, questi è punito con la sanzione amministrativapecuniaria da euro quattromila a euro quarantamila.

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previstidall'articolo 1, fuori degli appositi spazi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euroduemila ad euro ventimila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque contravviene alle disposizionidell'ultimo comma dell'articolo 1.

4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, è immediatamente esecutiva e deve esserepagata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.

5. Del pagamento della sanzione di cui al primo periodo del comma 3 sono responsabili in solido laditta ovvero l'esecutore materiale al quale viene affidata l'affissione, il committente, il candidato e ilpartito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione.Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto, l'ammontare residuodella stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cui dichiara di appartenere ilcandidato o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara di appartenere il candidato. Lesanzioni irrogate in applicazione del presente comma non possono essere oggetto di oblazione, néessere in alcun modo sospese o altrimenti condonate o estinte.

6. Ai soggetti colti in flagranza dei comportamenti illeciti di cui al comma 3, è confiscato e distrutto,anche mediante conferimento a rifiuto, ogni materiale che sia strumentale o pertinente al compimentodell'illecito stesso. Laddove i soggetti che operino i predetti comportamenti risultino già iscrittinell'elenco di cui al comma 7, l'autorità che rileva l'infrazione può disporre il fermo amministrativo deiveicoli utilizzati nel compimento dei predetti comportamenti, per un periodo non eccedente la durataresidua della campagna elettorale.

7. Ogni comune predispone una pagina sul proprio sito istituzionale ove provvede a pubblicare concadenza giornaliera l'elenco delle sanzioni di cui al comma 3 nel quale vengano indicati:

a) il nominativo dell'impresa a cui è stata affidata l'affissione pubblica, ovvero dell'esecutore materiale ditale affissione;

b) il committente sanzionato;

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c) il candidato al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione;

d) il partito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto diaffissione.

8. L'amministrazione comunale provvede a trasmettere quotidianamente l'elenco di cui al comma 7 allaprefettura ed agli operatori degli organi di informazione».

3. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, èsostituito dal seguente:

«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniariada euro mille a euro diecimila».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di sanzione per propaganda abusiva)

1. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono tassativamente indicaresia il nome del committente responsabile che il nome o ragione sociale, nonché il codice fiscale o lapartita IVA, di chiunque abbia prodotto le pubblicazioni. I soli stampati ed eventuale altro materialetipografico debbono altresì indicare, su ciascuna riproduzione, una numerazione in cifre progressive esequenziali in relazione alla quantità complessiva di materiale prodotto».

2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate leseguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal presente:

«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativapecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. Le sanzioni irrogate in applicazione del presentecomma non possono essere oggetto di oblazione, né essere in alcun modo sospese o altrimenticondonate o estinte»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è immediatamente esecutiva e deveessere pagata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della stessa. Del pagamento sono responsabiliin solido il committente, il candidato e il partito o movimento politico di cui è espressione il candidatosanzionato. Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto,l'ammontare intero o residuo della stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cuidichiara di appartenere il candidato, o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara diappartenere il candidato. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi delpresente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto delMinistro dell'economia e delle finanze, al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all’articolo 11,comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

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«3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte oaffissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, all'esecutore materiale, al committente, alcandidato e al partito o movimento politico di cui è espressione il candidato sanzionato. Chiunque siachiamato a produrre stampati o materiale tipografico utilizzabile in qualunque forma a scopo dipropaganda elettorale è altresì tenuto alla custodia del materiale prodotto sotto la propria personaleresponsabilità. Al fine di identificare in maniera univoca il soggetto al quale fa capo la responsabilità dicui al precedente periodo, la consegna del materiale prodotto al committente o a persona da questidelegato e ogni successivo trasferimento di tale materiale tra i soggetti deputati alla distribuzione eaffissione, avviene sulla base di un documento redatto in forma libera e sottoscritto dal cedente e dalricevente del quale entrambe le parti sono tenute a trattenere copia. Dal predetto documento, che deveessere esibito su semplice richiesta dei pubblici ufficiali deputati ad effettuare i controlli, devonorisultare in maniera inequivocabile le generalità dei soggetti coinvolti, la tipologia, la quantità e lanumerazione del materiale trasferito».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 27

d’iniziativa dei senatori CIOFFI, BUCCARELLA, SANTANGELO, BERTOROTTA, BLUNDO, BULGARELLI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014

Modifica all’articolo 161 del Regolamento, concernente la limitazione dell’apposizione della questione di fiducia sui disegni di legge di conversione deidecreti-legge

Art. 1.

(Mozioni di fiducia e di sfiducia – Questione di fiducia)

1. All’articolo 161, dopo il comma 4 e` aggiunto il seguente:

«4-bis. Non puo` altresı` essere posta dal Governo la questione di fiducia sui disegni di legge diconversione di decreti-legge».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1482

d'iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014

Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela degli animali

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Definizioni)

1. Le disposizioni della presente legge integrano e specificano quanto sancito dalla legge 14 agosto1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, edalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento deglianimali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

2. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato adesserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.

3. Sono compresi nella definizione di cui al comma 2:

a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, dariabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;

b) gli esemplari tenuti per i fini di cui alla lettera a) e appartenenti alle specie esotiche tutelate dallaConvenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata aWashington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della faunaselvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno dello Stato italiano adisincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente edella tutela del territorio e del mare, promuove per gli studenti della scuola primaria e secondariaprogrammi educativi finalizzati alla promozione di una cultura di rispetto e tutela degli animali edell'ambiente.

Art. 2.

(Anagrafe canina e felina)

1. I proprietari, di seguito denominati tutori, di cani e di gatti sono tenuti ad iscrivere all'anagraferegionale canina o felina i propri animali entro il novantesimo giorno di età.

2. I cani e i gatti entrano a pieno titolo nel nucleo familiare del loro tutore e tale condizione deverisultare nel certificato di stato di famiglia.

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3. Il tutore del cane e del gatto gode delle detrazioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi, dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3.

(Disposizioni in materia di IVA)

1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo ilnumero 41-quater) è aggiunto il seguente:

«41-quinquies) cibo per cani e gatti e prodotti farmaceutici veterinari».

2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre-1972, n. 633,dopo il numero 18) è inserito il seguente:

«18-bis) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui adecorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturalidi politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 4.

(Obblighi del tutore verso l'animale

da compagnia)

1. Il tutore che accoglie nel suo stato di famiglia un animale da compagnia, o chiunque abbiatemporaneamente accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere.

2. Il tutore provvede alla sistemazione dell'animale e gli fornisce cure e attenzione, tenendo conto deisuoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare è tenuto a:

a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;

b) procurargli adeguate possibilità di esercizio fisico.

3. È proibito tenere gli animali sistematicamente alla catena.

4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà, ne assume laresponsabilità per il relativo periodo ed è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 3.

5. Gli uffici competenti a livello territoriale sono tenuti, entro 24 ore dalla segnalazione presentata informa non anonima, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore o detentore momentaneo perverificare l'osservanza da parte di questo degli obblighi di cui ai commi 2 e 3. Qualora il tutore neghil'accesso all'ispettore, è prevista una seconda visita alla presenza della Polizia giudiziaria. Nel casol'ispezione accerti l'inosservanza degli obblighi suddetti, è irrogata una sanzione da 1.500 euro a 3.000euro, fermo restando l'obbligo di immediato adeguamento da parte del tutore o detentore alledisposizioni violate. Gli uffici competenti, assistiti dalla Polizia giudiziaria, provvedonosuccessivamente, senza preavviso, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore per ulteriori verifichesulla sua condotta verso l'animale. L'accertamento della persistenza delle violazioni comportal'affidamento dell'animale presso ricoveri pubblici o rifugi tenuti da associazioni animaliste accreditate.L'affidamento dell'animale, se di specie canina o felina, presso la struttura sopra indicata è trascritto sul

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registro dell'anagrafe, con impossibilità assoluta per il tutore e detentore di accogliere nel suo stato difamiglia altri animali. L'animale sottratto assume lo stato di «adottabilità» e può essere accolto in altronucleo familiare.

Art. 5.

(Obblighi e responsabilità

del tutore verso terzi)

1. Il tutore o detentore è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde,sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animalestesso.

2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il tutore o il detentoreadottano misure preventive.

3. I tutori o detentori di cani devono:

a) utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a metri 2 durante la conduzionedell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate alivello comunale;

b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio perl'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;

c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;

d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza conpersone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni e avere consé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

Art. 6.

(Limiti di età per l'acquisto e l'affidamento)

1. Nessun animale può essere acquistato da minori di 18 anni, né essere loro affidato, senza il consensoesplicito dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Art. 7.

(Addestramento)

1. Nessun animale è addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, inparticolare costringendo l'animale a oltrepassare le sue capacità, o utilizzando mezzi artificiali checausano ferite, dolori e altre sofferenze.

2. È vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.

3. È vietato l'impiego nell'addestramento e nella comune custodia di metodi coercitivi, quali collari chegenerano scosse elettriche, collari con punte e altri metodi che possano arrecare dolore all'animale.

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4. La violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 3 configura il reato di maltrattamento di animali aisensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 8.

(Riproduzione)

1. Chiunque selezioni un animale da compagnia per riproduzione, tiene conto delle sue caratteristicheanatomiche, fisiologiche e comportamentali, ai fini della tutela della salute e del benessere dellaprogenitura o dell'animale femmina.

2. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparnel'aggressività.

Art. 9.

(Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe)

1. Gli animali non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni omanifestazioni analoghe a meno che:

a) l'organizzatore abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animaliche sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, e abbia chiesto una preventivaautorizzazione agli uffici competenti a livello territoriale;

b) la salute ed il benessere dell'animale siano sempre garantiti.

2. È vietata la somministrazione a un animale di sostanze che alterino provvisoriamente o in viadefinitiva la sua integrità psicofisica, o l’applicazione di trattamenti finalizzati a elevare o diminuire illivello naturale delle sue prestazioni, sia nell'ambito di competizioni, sia in qualsiasi altra circostanza.

3. La violazione delle disposizioni del presente articolo configura il reato di maltrattamento di animali aisensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 10.

(Interventi chirurgici)

1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati ad altriscopi non curativi, in particolare:

a) il taglio della coda;

b) il taglio delle orecchie;

c) la recisione delle corde vocali.

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalitàcurative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario seguel'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo configurano il reato dimaltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

Capo II

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SANZIONI

Art. 11.

(Modifiche al codice penale in materia di aggravamento delle pene per i reati contro gli animali)

1. All'articolo 544-bis del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalleseguenti: «da un anno a sette anni e con la multa fino a 40.000 euro».

2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a diciotto mesi» sonosostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».

3. I proventi delle sanzioni pecuniarie per i reati previsti dal titolo IX-bis del libro II del codice penalesono devoluti ai fondi per la sperimentazione alternativa a quella animale.

Art. 12.

(Divieto di sacrifici con animali)

1. All'articolo 544-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, dopo leparole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione ol'allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235».

2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presentelegge, dopo le parole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione ol'allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 235».

Art. 13.

(Divieto di zoerastia)

1. All'articolo 544-ter del codice penale, come modificato dagli articoli 11 e 12 della presente legge,dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque eserciti pratiche sessuali con animali diqualsiasi specie. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le suddette pratiche sono compiute inluogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e nei confronti di chi produce o con qualsiasi mezzo,anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale che rappresenti suddettele pratiche sessuali».

Capo III

MISURE COMPLEMENTARI ALLA

DISCIPLINA SUL RANDAGISMO

Art. 14.

(Riduzione del numero di animali randagi)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo la parola: «condanna» sono inseritele seguenti: «la loro uccisione,».

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2. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La cattura degli animali randagi in zone extraurbane è consentita solo nel caso in cui questirappresentino un effettivo pericolo pubblico, secondo la valutazione di un responsabile del serviziocomunale competente e previa consultazione di un'associazione animalista accreditata presso la regione.

1-ter. La cattura temporanea è altresì consentita a scopo di un controllo della popolazione canina efelina.

1-quater. Nelle zone urbane, la cattura degli animali randagi è consentita esclusivamente nelle modalitàe nelle forme previste dall'articolo 2.

1-quinquies. Le strutture di ricovero destinate ai gatti e cani randagi sono rispettose della dignità deglianimali, della loro natura e conformi a criteri di benessere psicofisico. Sono severamente vietateall'interno pratiche di qualsiasi genere che provochino pregiudizio all'animale.

1-sexies. La conformità dei ricoveri di cui al comma 1-quinquies a parametri di benessere è valutatadalla struttura dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

1-septies. Le regioni, entro sessanta giorni dala data di entrata in vigore della presente legge,regolamentano le modalità di accreditamento delle associazioni animaliste di cui al comma 1-bis.

1-octies. Gli animali randagi non possono in alcun modo essere impiegati in attività di sperimentazionee, dunque, essere condotti in centri e istituti a tal scopo dedicati.

1-novies. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo configurano il reato di maltrattamento dianimali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale».

Art. 15.

(Competenze dei comuni e delle comunità montane)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le comunitàmontane danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281.

2. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I canili comunali sono conformi a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-quinquies e 1-sexies».

Capo IV

MISURE PER LA PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO PER LAPRODUZIONE DI CARNI O ALTRI PRODOTTI

Art. 16.

(Misure a tutela

degli animali da allevamento)

1. Gli stabilimenti di macellazione sono progettati in modo da evitare all'animale la percezione dellamorte sua e dei suoi simili, anche attraverso un'organizzazione degli spazi più rispettosa della sensibilitàe della dignità dell'animale stesso.

2. È vietata la pratica dell'uccisione in serie.

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3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono requisiti obbligatori per il rilascio da partedell'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivitàdi abbattimento e macellazione degli animali.

4. Sono vietati l'abbattimento e la macellazione degli animali allevati per la produzione di carni o di altriprodotti prima del raggiungimento dell'età adulta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari eforestali, di concerto con il Ministero della salute, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, redige un elenco contenente per ogni specie animale l'età che,biologicamente, si valuta come adulta.

5. L'abbattimento e la macellazione in violazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano ilreato previsto dall'articolo 544-bis del codice penale e comportano l'immediata revocadell'autorizzazione di esercizio.

6. Sono proibite forme di allevamento in cui si obbliga l'animale a un'alimentazione forzata o a qualsiasialtra pratica procuri sofferenza per incrementare artificiosamente la produzione di carne o di altriprodotti.

7. La violazione dei divieti di cui al comma 6 configura il reato previsto dall'articolo 544-ter del codicepenale.

Art. 17.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvaticaomeoterma e per il prelievo venatorio, caso EU Pilot 1611/10/ENVI)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. È vietato a chiunque usare richiami vivi»;

b) all'articolo 5, i commi 1, 7, 8 e 9 sono abrogati;

c) all'articolo 5, il comma 2 è sostitutio dal seguente:

«2. I possessori di uccelli utilizzati come richiamo fino alla data di entrata in vigore della presentedisposizione devono, entro trenta giorni dalla medesima data, consegnare detti animali al più vicinocentro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciareapposita ricevuta di tale consegna»;

d) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;

e) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate e, alla lettera r), le parole: «a fini di richiamouccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;

f) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto dellemodalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;

g) all'articolo 30, comma 1, lettera h), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa pena siapplica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, edell'articolo 21 comma 1, lettera r)»;

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h) all'articolo 31, comma 1, la lettera h) è abrogata.

Capo V

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

DI VETERINARIO

Art. 18.

(Disposizioni comuni)

1. Il medico veterinario, nell'esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera conscienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenzescientifiche e di ogni esame clinico e strumentale che possa servire a una corretta diagnosi e cura dellemalattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza,dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ognianimale.

Art. 19.

(Analisi e visite diagnostiche)

1. Il medico veterinario consegna obbligatoriamente al tutore dell'animale che ha in cura i referti scrittidelle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparirela relativa data e la firma del medico veterinario. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati susupporto informatico nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.

2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visitaeffettuata all'animale e annota su apposito registro, vidimato dall'azienda sanitaria locale diappartenenza, l'indicazione dei dati caratteristici dell'animale e il numero identificativo rilasciatodall'anagrafe canina o felina.

3. Il medico veterinario informa sempre con chiarezza il tutore sulle terapie effettuate all'animale, suirelativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio ditrasparenza terapeutica.

4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioniannuali, gli eventuali interventi chirurgici e ogni altro trattamento applicato sull'animale.

Art. 20.

(Cartella clinica)

1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura e vi annota leterapie, gli esami clinici e le eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni fino al decessodell'animale.

2. Il medico veterinario è tenuto a rilasciare, entro ventiquattro ore dalla richiesta scritta del tutore, lacartella clinica dell'animale o copia di essa.

Art. 21.

(Reperibilità e pronto soccorso)

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1. Il medico veterinario ha l'obbligo di prestare sempre le prime cure e il soccorso all'animale bisognosoanche se l'animale non è suo abituale paziente.

2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, il medico veterinario fornisce il numero ditelefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso un'adeguata struttura ambulatoriale,dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione disoccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura il reato dimaltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali è istituita una struttura di pronto soccorso veterinario,attiva ventiquattro ore al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e perl'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di mediciveterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso, conseguita al termine di unapposito corso le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro dellasalute.

4. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinariocompila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso.

Art. 22.

(Rapporti professionali)

1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi qualora il caso lo richieda e nei casi incui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale.

2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da luiprecedentemente assistito di ogni terapia effettuata e a fornire i referti relativi a tutte le analisieventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventinotturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione edemergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto.

Art. 23.

(Specializzazione e requisiti)

1. Il medico veterinario frequenta periodicamente corsi di aggiornamento, le cui modalità disvolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionalespecifico in cui esercita la propria attività.

2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve esserein possesso di apposita specializzazione post-laurea, definita con decreto del Ministro della salute, diconcerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con tirocinio di due anni esuccessivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale.

Art. 24.

(Requisiti delle strutture veterinarie)

1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:

a) un apparecchio radiologico;

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b) un apparecchio ecografico;

c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche;

d) apparecchiature per la rianimazione;

e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;

f) bombole di ossigeno.

2. Gli ambulatori veterinari sono mantenuti in buone condizioni igieniche e sottoposti a controlliperiodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale territorialmentecompetente.

3. Gli ambulatori veterinari si dividono in una sala di aspetto per il pubblico, una sala dove sono visitatigli animali e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere irequisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicatanel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve possedere o prestareservizio in un'idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presentearticolo.

Art. 25.

(Visite ed interventi)

1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visitae ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualificaprofessionale.

2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il tutoredell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per ladichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.

3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione edel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso eviolazione alle autorità competenti.

Art. 26.

(Provvedimenti disciplinari)

1. I provvedimenti disciplinari irrogati dagli ordini dei medici veterinari nei confronti dei soggettidestinatari degli obblighi di legge, sono annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modistabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari.

Capo VI

NORME PER LO SVILUPPO DI METODI SCIENTIFICI INNOVATIVI ETECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RICERCABIOMEDICA E LA SOSTITUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE

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Art. 27.

(Limiti al finanziamento di progetti

di ricerca scientifica con impiego di animali)

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca biomedica favorendo la diffusione di metodologietecnologicamente avanzate ed alternative a quelle che impiegano animali.

2. All'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Non sono ammessi a finanziamento pubblico progetti di ricerca scientifica che prevedanol'impiego di animali, se presso l'Anagrafe nazionale della ricerca di cui al comma 11 risultino già iscrittiprogetti, finanziati o ammessi a finanziamento, aventi analogo oggetto o analoghi fini, che hannoadottano o adottano la medesima forma di sperimentazione. Nella valutazione ex ante di progetti diricerca scientifica aventi analogo oggetto o analoghi fini, costituisce titolo di preferenza alfinanziamento l'adozione di metodi di sperimentazione sostitutivi di quella su animali».

Art. 28.

(Riabilitazione degli animali utilizzati

per la sperimentazione)

1. Gli animali utilizzati nella sperimentazione, al termine della procedura, qualora possibile, sonosottoposti a trattamenti terapeutici riabilitanti ed affidati a rifugi gestiti da associazioni animalisteaccreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdottodall'articolo 14 della presente legge.

Art. 29.

(Accordi con università,

istituti di ricerca scientifica,

aziende ospedaliere, centri di ricerca)

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 28, comma 1, il Ministero della salute, con propriodecreto, indica le linee generali per la promozione da parte delle regioni di appositi accordi con leuniversità, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca scientifica aventi sede sul territorio regionale.

2. All'interno degli accordi di cui al comma 1, la regione prevede forme di finanziamento, sovvenzioni econtributi, a qualsiasi titolo erogati, per la promozione di progetti che non si avvalgono in alcun mododell'uso di animali e di ricerche finalizzate allo studio o all'applicazione di metodi scientifici in grado disostituire l'uso di animali nella ricerca.

3. Le università sono tenute a promuovere corsi di formazione rivolti a studenti universitari eprofessionisti della ricerca, al fine di acquisire una sempre maggiore comprensione delle metodologiealternative e migliorare così la qualità della scienza.

Capo VII

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PET-THERAPY

Art. 30.

(Definizioni)

1. La pet-therapy rappresenta un metodo co-terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e conl'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato sia a livello motorio che psicologico, assumendo unruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo. Sono inclusenella pet-therapy: le terapie assistite con gli animali, le attività assistite con gli animali e l'educazioneassistita con gli animali.

2. Per terapie assistite con gli animali (TAA) si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone conproblematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano leterapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche,sociali, emotive e cognitive del paziente.

3. Per attività assistite con gli animali (AAA) si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ededucativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventipuò essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.

4. Per educazione assistita con gli animali (EAA) si intendono interventi che hanno l'obiettivo difavorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit diapprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e conla natura per istituti scolastici e centri riabilitativi.

Art. 31.

(Finalità)

1. La Repubblica promuove le terapie di cui all'articolo 30, riconoscendone il valore terapeutico eriabilitativo.

2. La Repubblica sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento della pet-therapy, stabilendo iparametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludico-ricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecaredanni a carico dei fruitori e degli animali.

Art. 32.

(Ambiti applicativi e accessibilità)

1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private,case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari,comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione o in altri luoghi idonei.

2. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, determina con proprio decreto i criteri e le modalitàper consentire l'erogazione degli interventi terapeutici riguardanti la pet-therapy nonché le modalità perpermettere l'accesso degli animali di affezione del tutore o detentore nelle strutture ospedalierepubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario nazionale e dai servizi sanitari regionali.

Art. 33.

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(Scelta degli animali ammessi)

1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi solo animali appartenenti a specie domesticheche, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. Icani ospitati nei canili possono essere eventualmente impiegati solo a seguito di appropriato percorsorieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario esperto in comportamento animalee formati in coppia con l'operatore con il quale formano il binomio.

2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti a un programma sanitario che ne attesticostantemente lo stato di buona salute e di benessere.

3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA ed EAA ai quali sono destinatidevono essere svolti senza alcuna coercizione e nel rispetto delle naturali propensioni dell'animale.

Art. 34.

(Definizione dei criteri e delle modalità

per l'esercizio della pet-therapy)

1. Per le finalità di cui all'articolo 33, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua:

a) i requisiti strutturali e le modalità operative per lo svolgimento delle TAA, AAA ed EAA;

b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA edEAA;

c) le procedure per la certificazione delle figure professionali impiegate nelle TAA, AAA ed EAA concreazione di un registro dei soggetti autorizzati a tali terapie;

d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA;

e) modalità di verifica sul regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA;

f) procedure di controllo sul rispetto delle condizioni di tutela del benessere degli animali impiegati neiprogetti di TAA, AAA ed EAA.

Art. 35.

(Clausola di invarianza)

1. Dalle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Capo VIII

NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI CHEIMPIEGANO ANIMALI

Art. 36.

1. Gli enti territoriali, nell'ambito delle loro competenze, autorizzano lo svolgimento di attività circensisolo a condizione che la struttura richiedente si sia conformata alle indicazioni delle Linee guida per il

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mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione scientificaCITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. La mancata osservanza di ciascuna prescrizione delle Linee guida per il mantenimento degli animalinei circhi e nelle mostre itineranti di cui al comma 1 configura per il responsabile del circo e dellemostre itineranti il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale.

Art. 37.

(Trasporto animali nei mezzi pubblici)

1. È sempre consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di pubblico trasporto.

2. Il trasporto è gratuito se l'animale è custodito in colli a mano e in tutti i casi in cui non vengaoccupato un posto a sedere.

3. Nel caso in cui l'animale occupi un posto a sedere, il tutore paga un biglietto a tariffa ordinariaridotto al 10 per cento.

Art. 38.

(Misure per la tutela del benessere

degli animali durante il trasporto)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,il trasporto degli animali di affezione deve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere dellaspecie e delle norme previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il trasporto degli animali di affezione è espletato su mezzi di trasporto che devono essere:

a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;

b) tali da proteggere gli animali da intemperie, lesioni o danni fisici;

c) adeguati alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile.

3. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto anche attraverso soste checonsentano l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle seiore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.

4. È vietato trasportare animali per un tempo superiore a quattordici ore.

5. Il trasportatore è tenuto a comunicare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, agli ufficidella Polizia di Stato territorialmente competenti, l'elenco degli animali da trasportare. Il suddettoelenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e deve contenere:

a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;

b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;

c) numero di animali da compagnia trasportati;

d) fotografia e codice identificativo dell'animale di affezione (microchip o tatuaggio);

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e) libretti sanitari;

f) documento di riconoscimento del tutore.

6. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 5 provvede a rilasciare altrasportatore il nulla osta al trasporto e a comunicare lo stesso alla corrispondente autorità del luogo didestinazione.

Art. 39.

(Adozioni internazionali di animali)

1. Sono vietate le adozioni internazionali di animali, laddove non esistono condizioni di reciprocità inmateria di tutele, intenti condivisi e garanzie sulla rintracciabilità degli animali.

Art. 40.

(Pignoramento di animali)

1. Nel libro VI, titolo IV, capo II, sezione I, paragrafo 1, del codice civile, dopo l'articolo 2911 èaggiunto il seguente:

«Art. 2911-bis. - (Pignoramento di animali). -- Gli animali da compagnia sono impignorabili e nonpossono essere oggetto di asta giudiziaria.

In caso di richiesta di pignoramento di animali non da compagnia, lo scopo patrimoniale o lucrativodeve risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istanteall'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazionealtrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede dipignoramento.

La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso dipignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario, a formare il fascicolodell'esecuzione.

In mancanza della documentazione di cui al secondo e al terzo comma, nessun animale non dacompagnia può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né asequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e 2906 del presente codice e degli articoli 671 eseguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazioneforzate».

Capo IX

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA CODIFICAZIONE DELLE NORME ATUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

Art. 41.

(Delega al Governo)

1. Allo scopo di innalzare i livelli di tutela e di protezione degli animali, il Governo è delegato adadottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei

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princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:

a) disciplina di un sistema di anagrafe canina e felina nazionale coordinato con quello regionale eintroduzione di nuovi metodi di identificazione animale;

b) disciplina dell'attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali degli animali;

c) disciplina sulle condizioni di tutela degli animali all'interno di circhi e zoo;

d) misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della curadi cani e gatti;

e) disposizioni di divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce oaltri prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali;

f) norme generali sulle forme di controllo e gestione del randagismo;

g) disciplina generale per l'organizzazione e gestione dei canili;

h) repressione dei fenomeni di traffico illecito di cuccioli da Stati membri dell'Unione europea e Statiche non appartengono all'Unione europea, e dell'impiego di animali in combattimenti o competizioninon autorizzate;

i) creazione di un sistema di tracciabilità delle adozioni nazionali e internazionali degli animali dacompagnia;

l) previsione dell'obbligo per le strutture ospedaliere e per le case di riposo pubbliche di dotarsi di areededicate al soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;

m) previsione di incentivi per strutture ospedaliere e case di riposo private o convenzionate cheattrezzino al loro interno apposite aree per il soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;

n) previsione di incentivi per le strutture alberghiere che consentono il soggiorno degli animali dacompagnia e per le aziende che adibiscono al loro interno locali od aree che accolgono gli animali deidipendenti durante l'orario lavorativo.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data entrata in vigore della presentelegge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con ilMinistro della salute, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, uno o più decretilegislativi, al fine di raccogliere in un apposito codice, meramente compilativo, le disposizioni in materiadi tutela e protezione degli animali. La codificazione tiente conto anche della disposizioni recate dallapresente legger e dai decreti legislativi di cui al comma 1.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare,nel termine di un anno dalla loro data di entrata in vigore, i necessari provvedimenti per la modifica el'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizionedelle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alleregioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 42.

(Princìpi e criteri direttivi)

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1. I decreti legislativi di cui all'articolo 41 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con ledisposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, considerati in relazionealla specifica materia di cui all'articolo 41:

a) riordino e raccolta della materia attraverso una codificazione in conformità ai criteri dirazionalizzazione, organicità, sistematicità e semplificazione;

b) coordinamento delle disposizioni vigenti ed innovazione della disciplina nel rispetto delle normativedell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto dispostodall'articolo 117 della Costituzione;

c) garanzia dei livelli di tutela, protezione e di diritti degli animali conformemente agli standard europeie alle convenzioni internazionali in materia a cui l'Italia ha aderito;

d) organizzazione di un sistema di anagrafe canina e felina centrale coordinata con quelle regionalisecondo criteri di efficienza e uniformità in modo che sia un effettivo strumento per il controllodemografico, il contrasto all'abbandono, il ricongiungimento con i proprietari in caso di smarrimento econdizione per usufruire del costituendo Servizio sanitario veterinario convenzionato;

e) introduzione di normative che prevedano uniformità e omogeneità di trattamento degli animali intutte le regioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate aseguito della loro entrata in vigore.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1373

d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA, BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI e MANGILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014

Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici

Art. 1.

(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:

«Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».

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Art. 2.

(Modifiche all'articolo 114della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».

2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzionisecondo i princìpi fissati dalla Costituzione».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 117della Costituzione)

1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» èsoppressa.

2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sonosoppresse.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 118della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.

3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 5.

(Modifiche all'articolo 119della Costituzione)

1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sonosoppresse.

2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.

3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.

Art. 6.

(Modifica al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione)

1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.

Art. 7.

(Modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Si può, conl'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune o dei Comuni interessati, espressa

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mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuniche ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».

Art. 8.

(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)

1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.

Art. 9.

(Norme di attuazione)

1. Gli organi amministrativi delle province cessano dalle loro funzioni entro un anno dalla data dientrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data sono prorogati nella carica, perl'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scade prima.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettivecompetenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in formaassociata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici ele amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata invigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione eadeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende cheesercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità e di efficienza diimpiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momentodel trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche chepresentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli entidestinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e dellerisorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dallalegge o comunque spettante alle soppresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite lerisorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferiteagli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delleopere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivipreviste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado diprovvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitanole funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite nei rispettivi territori. In caso diinadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, dellaCostituzione.

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 26

d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, BOCCHINO, BUCCARELLA, SANTANGELO, GIARRUSSO, BATTISTA, BERTOROTTA, MORRA, COTTI ORELLANA, VACCIANO, CAPPELLETTI, MOLINARI, GAETTI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FATTORI, MARTON, NUGNES e CASALETTO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2014

Modifica all’articolo 30, in materia di rilevazione e pubblicazione delle presenze edelle votazioni dei Senatori nelle Commissioni permanenti

Art. 1.

1. All’articolo 30, il comma 4 e` sostituito dal seguente:

«4. All’inizio di ogni seduta, il Presidente dispone l’accertamento del numero dei presenti.

Delle presenze e delle votazioni dei singoli Senatori e` data pubblicazione sul sito internet del Senato,sul riassunto dei lavori e, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previstedal Regolamento, sul resoconto stenografico».

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 23

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, SANTANGELO, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, BOCCHINO,BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, LEZZI e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014

Modifica all’articolo 33, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni

Art. 1.

1. L’articolo 33 e` sostituito dal seguente:

«Art. 33. - (Pubblicita` dei lavori delle Commissioni) – 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si pubblica un riassunto dei lavori, nonche´, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.

2. Nel riassunto e nel resoconto, non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.

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3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicita` dei lavori e` assicurata attraverso la loro trasmissione sui canali digitali, sul sito internet del Senato, nonche´ attraverso impianti audiovisivi collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».

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Documento II n. 24

Modifica all'articolo 113 ed abrogazione dell'articolo 114 del Regolamento, concernente le modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazione della modalità di votazione per alzata di mano

Modifica art 113 e abrogazione articolo 114 Regolamento

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DISEGNO DI LEGGE N. 1055

d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA e DONNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013

Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacali

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14settembre 2011, n. 148, è abrogato.

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 16

d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, BUCCARELLA, MORRA, GIARRUSSO, FUCKSIA, AIROLA, CAPPELLETTI, BATTISTA, BULGARELLI, CASTALDI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, MARTON, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI e PUGLIA

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Modifiche agli articoli 41, 113, 117 e 118 in materia di abolizione della votazione a scrutinio segreto

Art. 1

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(Modifica all’articolo 41)

1. All’articolo 41, comma 1, il secondo

periodo e` sostituito dal seguente: «Per le votazioni

nominali – che si svolgono con le

modalita` indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo

116 – e` richiesta la domanda di tre Senatori».

Art. 2.

(Modifica all’articolo 113)

1. L’articolo 113 e` sostituito dal seguente:

«Art. 113. - (Modi di votazione). – 1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano o pervotazione nominale. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.

2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano lavotazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura delladiscussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedentipresenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione e` inferiore a quindici per la votazionenominale, la richiesta si intende ritirata.I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti delnumero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.

3. Sono effettuate a scrutinio palese le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni medianteschede».

Atti parlamentari Senato della Repubblica –4–

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 3.

(Abrogazione dell’articolo 117)

1. L’articolo 117 e` abrogato.

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 118)

1. All’articolo 118 sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «o a scrutinio segreto» sono soppresse;

b) il comma 6 e` abrogato

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Documento II n. 17

Modifica al Regolamento concernente la personalità del voto dei Senatori

Personalità del voto dei Senatori

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DISEGNO DI LEGGE N. 1018

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013

Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.�1261, in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche sociali

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materiadi indennità parlamentare)

1. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1965, n. 1261, sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzioneper garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quotemensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 inmisura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 2 della legge31 ottobre 1965, n. 1261, in materiadi diaria parlamentare)

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spesedi soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misuranon superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mesenelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

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2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultatoassente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.

3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta acondizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera diappartenenza».

Art. 3.

(Incremento delle dotazioni del Fondoper le politiche sociali)

1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le opportune determinazioni volte a destinare irisparmi derivanti dall'applicazione della presente legge al Fondo per le politiche sociali, di cuiall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 7

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013

Modifica all’articolo 74, in materia di esame dei disegni di legge di iniziativapopolare

Art. 1.

1. All’articolo 74, dopo il comma 3, e` inserito il seguente:

«3-bis. I disegni di legge d’iniziativa popolare sono, in ogni caso, iscritti all’ordine del giornodell’Assemblea entro e non oltre sei mesi dal deferimento alle competenti Commissioni».

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 970

d’iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, MANGILI, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2013

Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturale del referendum abrogativo

Art. 1.

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalleseguenti: «un milione di elettori o sette Consigli regionali»;

b) al quarto comma, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e»sono soppresse.

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DISEGNO DI LEGGE N. 939

d’iniziativa dei senatori COTTI, SERRA, BATTISTA, BERTOROTTA, CAMPANELLA, CASTALDI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, PEPE, PUGLIA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.�18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Art. 1.

(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e«Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) all'articolo 12, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella quinta e nella sestacircoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non menodi 3.000 e da non più di 10.000 elettori»;

b) la tabella A è sostituita dalla seguente:

«CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni Capoluogo

della

circoscrizione

I - Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia)Milano

II - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)Venezia

III - Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio) Roma

IV - Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria) Napoli

V - Sardegna Cagliari

VI - Sicilia Palermo

».

Art. 2.

(Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia alParlamento europeo)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'assegnazione del numero dei seggi allesingole circoscrizioni, di cui alla tabella A, come modificata dall’articolo 1 della presente legge, èeffettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla piùrecente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente dellaRepubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto diconvocazione dei comizi.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 907

d'iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, CRIMI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013

Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge,ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghelegislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare attinon aventi forza di legge.

I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve esserespecifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».

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DISEGNO DI LEGGE N. 893

d’iniziativa dei senatori PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA, MORRA, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.�300

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Reintegrazione nel posto di lavoro). -- 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedurepreviste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara

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inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimatosenza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina aldatore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio oreparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindiciprestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nelposto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e nonimprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle impreseagricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascunaunità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anchedei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempoindeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, cheil computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva delsettore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in lineadiretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti cheprevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento deldanno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invaliditàstabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sinoa quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalmomento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura delrisarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatoredi lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto dilavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entrotrenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbiarichiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennitàdi cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore edel sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio dimerito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di provaforniti dal datare di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudicemedesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto esesto comma del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che nonottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, nonimpugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al

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pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzionedovuta al lavoratore».

Art. 2.

(Modifiche e abrogazioni)

1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40,della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, secondaparte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cuiall'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve esserepreceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro delluogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.»;

b) al comma 2 le parole: «per motivo oggettivo» sono soppresse;

c) il comma 8 è abrogato.

2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola: «oggettivo»è soppressa.

3. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza dellaforma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile incaso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso dimancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dalricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere notala volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cuiall'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».

4. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «soggettivo» èsoppressa.

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DISEGNO DI LEGGE N. 824

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, SANTANGELO, BLUNDO, BATTISTA, BOCCHINO, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DE PIN, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PEPE e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2013

Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.�327 del 2001, concernenti il recupero di immobili abbandonati

Art. 1.

1. Al titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis. (L) - (Espropriazione di edifici in stato di degrado o di abbandono, esclusi i casi che si verificano a seguito di calamità naturali, la cui proprietà risulta parcellizzata tra più soggetti). -- 1. Anchefuori dei casi indicati dall'articolo 7, il comune può espropriare gli immobili che si trovano in stato di abbandono, esclusi i casi che si verificano a seguito di calamità naturali, da almeno dieci anni e la cui proprietà è parcellizzata tra almeno venti soggetti.

2. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:

a) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio, anche per omissione dell'esecuzione di interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini, derivante da ordinanzaadottata dal sindaco del comune ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1. Non si considera utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.

3. Gli immobili in stato di abbandono possono essere individuati dalla giunta comunale, anche su segnalazione di altri soggetti pubblici o privati. Dopo che gli uffici comunali abbiano accertato la sussistenza delle condizioni previste dal comma 2, il sindaco, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica a tutti i proprietari dell'immobile o al proprietario che detiene la quota millesimale più elevata, individuati secondo i registri catastali, che, qualora entro sei mesi dal ricevimento della comunicazione non intraprendano i lavori necessari per il recupero dell'immobile, al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini, derivante da ordinanza adottata dal sindacodel comune ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, si potrà procedere all'espropriazione ai sensi del presente articolo. Qualora uno o più dei proprietari dell'immobile risultino irreperibili, l'avviso è affisso all'albo pretorio del comune per almeno venti giorni, decorsi i quali inizia a computarsi il termine di sei mesi di cui al periodo precedente. In tale caso, l'avviso è contemporaneamente pubblicato nei siti informatici del comune, ove esistenti, e della regione o della provincia autonoma nel cui territorio è compreso il comune medesimo.

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4. Decorso il termine di sei mesi previsto dal comma 3, il consiglio comunale, su proposta della giunta, può deliberare l'inserimento del piano di recupero e di valorizzazione dell'immobile in stato di abbandono nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del codice dei contrattipubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Il piano, predisposto dalla giunta comunale o proposto da altri soggetti pubblici o privati, può prevedere la destinazione dell'immobile a fini di pubblica utilità ovvero la sua utilizzazione economica, anche mediante alienazione. La deliberazione adottata è comunicata ai proprietari dell'immobile con le modalità previste dal comma 3 ed è trascritta senza ritardo presso l'ufficio dei registri immobiliari.

5. Alla realizzazione del piano di recupero e di valorizzazione si procede con le modalità disciplinate dalcitato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 152 e seguenti, salvo il caso in cui il piano stesso preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di un soggetto diverso dal comune per la successiva esecuzione delle opere.

6. Le opere previste dal piano di recupero e di valorizzazione possono essere finanziate con oneri a carico del bilancio comunale soltanto mediante ricorso alle fonti indicate all'articolo 199, comma 1, lettere da a) a e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Qualora il piano proposto da un soggetto diverso dalla giunta comunale preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di tale soggetto, il progetto preliminare determina, in misura proporzionata rispetto al vantaggio economico che esso prevede di ricavare dall'operazione, il corrispettivo spettante al comune in aggiunta al ristoro delle spese del procedimento e alle indennità di espropriazione da corrispondere.

7. Il progetto preliminare predisposto dalla giunta comunale o dagli altri soggetti indicati al comma 4 è sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale costituisce adozione delle necessarie varianti al vigente strumento urbanistico e ad essa consegue l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con gli effetti previsti dall'articolo 9.

8. Qualora, dopo le comunicazioni previste rispettivamente dai commi 3 e 4, la proprietà dell'intero immobile, o della parte maggiore della sua superficie sia trasferita, per qualunque causa, a un diverso soggetto, il procedimento, su richiesta di quest'ultimo, è sospeso per sei mesi, decorrenti dalla data del trasferimento della proprietà. Entro tale termine il nuovo proprietario deve intraprendere i lavori necessari per il recupero dell'immobile. Nel caso di successivo trasferimento di proprietà, la sospensione non può essere nuovamente richiesta se non sono decorsi due anni dalla fine della precedente. Al fine del recupero edilizio dell'immobile su iniziativa privata si prevede:

a) fino alla fine del 2017 la detrazione fiscale del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, incluse le demolizioni e le ricostruzioni, che comprendano l'adeguamento sismico delle strutture, l'utilizzo di impianti tecnologici con produzione di energia da fonti rinnovabili e l'utilizzo di materiali sostenibili perl'architettura ecosostenibile e l'edilizia a basso impatto ambientale;

b) la riduzione del 50 per cento degli oneri concessori ove dovuti alle amministrazioni comunali;

c) l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dei cantieri».

Art. 2.

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1. All'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) nel caso previsto dall'articolo 7-bis, comma 7, almeno venti giorni prima della delibera del consiglio comunale;».

Art. 3.

1. Alla sezione I del capo V del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis. (L) - (Compensazione dell'indennità nel caso di espropriazione di immobili abbandonati la cui proprietà è parcellizzata tra più soggetti). -- 1. Nel caso previsto dall'articolo 7-bis l'indennità di espropriazione, ove corrisposta dal comune, è compensata, anche parzialmente, con gli importi dei tributi spettanti al medesimo comune ed esigibili alla data del pagamento definitivo dell'indennità stessa,dei quali i proprietari dell'immobile risultano essere debitori».

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DISEGNO DI LEGGE N. 821

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, PUGLIA, BENCINI, CATALFO, PAGLINI, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI e MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2013

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori

Art. 1.

(Collaboratori parlamentari)

1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da unnumero massimo di due collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alleamministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.

Art. 2.

(Disciplina del rapporto di lavoroe normativa applicabile)

1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed èfondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano ledisposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso èdisciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.

2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hannodurata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere

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rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato delmembro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.

3. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cuiall'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con ilproprio coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado nonché con il coniugeovvero i parenti o affini entro il secondo grado di un altro membro del Parlamento appartenente almedesimo Gruppo parlamentare.

4. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o diservizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

5. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autoritàgiudiziaria ordinaria.

Art. 3.

(Retribuzione dei collaboratoriparlamentari)

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendopresente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura,disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalitàdell'assolvimento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali da parte dell'amministrazionedella Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle sommedestinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici diPresidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, laresponsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base alcontratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonchéall'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesatra loro. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dallalegge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata trale parti.

2. Per il rapporto di lavoro di cui alla presente legge il membro del Parlamento è esentato dall'impostaregionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se tutti i suoicollaboratori svolgono la propria attività all'interno dei locali messi a disposizione dalla Camera diappartenenza del parlamentare stesso o se svolgono tale attività presso la propria abitazione diresidenza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo,all'assolvimento degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali provvede l'amministrazione dellaCamera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citatocomma 1.

4. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesseall'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibilee coerente con l'attività svolta.

5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulterioricondizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

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6. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o due collaboratori nel rispetto dei limiti finanziaridi cui al comma 1, ciascun membro del Parlamento può avvalersi, anche oltre tali limiti, nel rispetto deicontratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori,con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque ledisposizioni di cui all'articolo 2.

7. Ciascun membro del Parlamento può attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel limite di una unità, esclusivamente nel caso in cui abbia giàalle proprie dipendenze due collaboratori, secondo le disposizioni della presente legge. I relativi onerisono ad esclusivo carico del parlamentare.

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DISEGNO DI LEGGE N. 976

d’iniziativa dei senatori PEPE, CIOFFI, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA eBATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013

Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.�1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.�27, e delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla circolazione dei veicoli

Art. 1.

(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)

1. Al comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «ed oggettive» sono soppresse.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civileverso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli)

1. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità del servizio e dellaconcorrenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivantedalla circolazione dei veicoli, nonché di risolvere le disfunzioni del medesimo settore che determinanouna situazione di insoddisfazione sia da parte degli utenti che delle compagnie assicuratrici, il Governoè delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta delMinistro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con ilMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate allarevisione del sistema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteridirettivi:

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a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le modifiche e le integrazionistrettamente necessarie all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di categoriaA e B quale unico obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo2054 del codice civile;

b) prevedere la possibilità di una copertura assicurativa sul veicolo, non obbligatoria per l'utente,sostitutiva o supplettiva all'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di cui alla lettera a);

c) prevedere una rivisitazione organica del sistema bonus malus, definendo un nuovo meccanismo cherispecchi nel prezzo esclusivamente le condotte effettivamente tenute dagli automobilisti, garantendo intal modo la parità di trattamento tariffario tra i cittadini, indipendentemente dalla loro area di residenza.

3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono deliberati in viapreliminare dal Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulleassicurazioni (IVASS), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e delleassociazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alleCamere gli schemi dei decreti legislativi corredati di relazione tecnica e analisi di impatto dellaregolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dai medesimi schemi di decreto, perl'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per leconseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione deimedesimi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunqueadottati.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto deiprincìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottaredisposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.

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Documento II n. 6

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

d’iniziativa dei senatori CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO e BOTTICI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013

Modifica all'articolo 5 del Regolamento, concernente l'elezione dei componentidel Consiglio di Presidenza e la riduzione del numero dei senatori segretari eintroduzione di una disposizione transitoria per la XVII Legislatura

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Art. 1.

(Modifica dell’articolo 5 del Regolamento,

concernente l’elezione dei componenti del

Consiglio di Presidenza)

1. L’articolo 5 e` sostituito dal seguente:

«Art. 5. (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella sedutasuccessiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti e di tre Questori.

2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i VicePresidenti e due per i Questori.

Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

3. Eletti i Vice Presidenti ed i Questori, nella seduta successiva si procede alla elezione di otto Segretari.

4. Per le votazioni di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda tre nomi per iSegretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purche´ sia assicurata l’elezionedi un Segretario per Gruppo parlamentare costituitosi all’inizio della legislatura e non rappresentato nelConsiglio di Presidenza dopo l’elezione di cui al comma 2.

5. I Vice Presidenti, i Questori ed i Segretari che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diversoda quello al quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’incarico.

6. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sullapropria scheda un nome; quando si debbano coprire piu` di due posti scrive un numero di nomi parialla meta` dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita`. Sono eletti coloroche ottengono il maggior numero di voti.

7. A parita` di voti e` eletto il piu` giovane di eta`».

Art. 2.

(Disposizione transitoria)

1. Limitatamente alla XVII legislatura, l’articolo 5, comma 2-ter del Regolamento si interpreta nel sensoche nel caso di concorso di piu` di due Gruppi parlamentari alla designazione di un proprio Segretario,e` data priorita` ai Gruppi che cronologicamente si sono costituiti prima degli altri.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla suapubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 hanno effetto a decorrere dalla XVIII legislatura

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DISEGNO DI LEGGE N. 455

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d’iniziativa dei senatori MOLINARI, MORRA, PEPE, SANTANGELO, MUSSINI, LUCIDI, Maurizio ROMANI, BENCINI, AIROLA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, ORELLANA, VACCIANO, CATALFO, PUGLIA, LEZZI, SERRA, BUCCARELLA, BATTISTA, MARTON, BIGNAMI, BERTOROTTA, MANGILI, DONNO, PETROCELLI, BOCCHINO, MORONESE, CAMPANELLA, GIROTTO, BLUNDO, ENDRIZZI, CASTALDI, TAVERNA, CIOFFI, CRIMI, CIAMPOLILLO, MARTELLI, FATTORI, GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE e SCALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmentedenominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni ditipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto disvolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccoltadel consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti,coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una strutturaorganizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.»;

b) all’articolo 76, il comma 8 è sostitito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimentodefinitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgereattività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e ilcandidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a seianni.»;

c) all’articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all’articolo 76, comma 8, il giudice dichiara ilcandidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora ilcandidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro delParlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme delproprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso dipatteggiamento di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale. Ilgiudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena anorma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quarto

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comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale delcomune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».

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DISEGNO DI LEGGE N. 455

d’iniziativa dei senatori MOLINARI, MORRA, PEPE, SANTANGELO, MUSSINI, LUCIDI, Maurizio ROMANI, BENCINI, AIROLA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, ORELLANA, VACCIANO, CATALFO, PUGLIA, LEZZI, SERRA, BUCCARELLA, BATTISTA, MARTON, BIGNAMI, BERTOROTTA, MANGILI, DONNO, PETROCELLI, BOCCHINO, MORONESE, CAMPANELLA, GIROTTO, BLUNDO, ENDRIZZI, CASTALDI, TAVERNA, CIOFFI, CRIMI, CIAMPOLILLO, MARTELLI, FATTORI, GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO, Stefano ESPOSITO, PEZZOPANE e SCALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza

Art. 1.

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmentedenominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni ditipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto disvolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo,direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccoltadel consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti,coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una strutturaorganizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.»;

b) all’articolo 76, il comma 8 è sostitito dal seguente:

«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimentodefinitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgereattività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e ilcandidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a seianni.»;

c) all’articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all’articolo 76, comma 8, il giudice dichiara ilcandidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il

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candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro delParlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme delproprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso dipatteggiamento di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione delbeneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale. Ilgiudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena anorma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quartocomma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale delcomune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 766

d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ANITORI, BIGNAMI, COTTI, MARTON, BOCCHINO, CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e ORELLANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013

Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari

Art. 1.

(Modifica all'articolo 102 della Costituzione in materia di istituzione di una sezione specializzata per i reati militari presso i tribunali ordinari)

1. All'articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra in tempo di guerra».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 103 della Costituzione sulla soppressione dei tribunali militari)

1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

(Disposizioni attuative)

1. Con legge dello Stato, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge costituzionale.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 702

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d'iniziativa dei senatori BLUNDO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013

Iniziativa quorum zero e più democrazia

Art. 1.

1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 50. -- Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere perchiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondereentro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».

Art. 2.

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senzavincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loromandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegioelettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentareuna richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti siesprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essereintrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».

Art. 3.

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento delvoto.

Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui mediaaritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata peril reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamentieconomici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».

Art. 4.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovranoogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».

Art. 5.

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1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, alGoverno e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.

I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto inarticoli».

Art. 6.

1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 73. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativapopolare a voto parlamentare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in uncomitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimentidi denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a votoparlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera deideputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato allaSegreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firmevalide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare evotarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteriagenerale della Camera dei deputati.

In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previadichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».

Art. 7.

1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 73-bis. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativapopolare a voto popolare.

I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi incomitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.

Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimentidi denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.

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Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a votopopolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Iltempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.

Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato allaSegreteria generale della Camera dei deputati.

Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide neitempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.

Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.

Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legged'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta dilegge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.

Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dalcomitato non si procede al voto popolare.

Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.

La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte alvoto popolare.

Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione allaSegreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventualecontroproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazionedi ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e nonoltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.

Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della propostadi legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure controentrambe.

Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentareraccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto piùvoti.

Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini,per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».

Art. 8.

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lorichieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadinisostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensioneè indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sedeparlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenutadalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta dilegge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendumconfermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.

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Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Cameradei deputati.

La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nelreferendum confermativo si esprime a favore.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.

Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:

a) ogni modifica della Costituzione;

b) ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;

c) le leggi elettorali;

d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;

e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione».

Art. 9.

1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 74-bis. -- È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuovalegge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimentovigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamenteespressi.

In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro novantagiorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendumpropositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendumpropositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento».

Art. 10.

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge odi un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinqueConsigli regionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamenteespressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum».

Art. 11.

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1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-bis. -- Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblicaentro un mese dall'approvazione.

Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non puòpiù essere ripresentata prima di cinque anni.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giornosuccessivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.

Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata dellalegislatura».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 75-bis della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-ter. -- La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legged'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronico-informatico.

Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche icittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitanouna funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi perl'esercizio di tali funzioni.

La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 75-ter della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-quater. -- Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già dicompetenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con ledisposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale deidiritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unioneeuropea.

Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e dellamateria».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 75-quater della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-quinquies. -- Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alleiniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data delvoto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitatopromotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura delMinistero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di

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comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o cheusufruiscono di concessione pubblica».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 75-quinquies della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-sexies. -- Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un'iniziativa o per unapetizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta dautilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti didemocrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 75-sexies della Costituzione è inserito il seguente:

«Art. 75-septies. -- Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali,mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere icittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative oreferendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il votopopolare».

Art. 17.

1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'eserciziounitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi disussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e diquelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nellamateria della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio disussidiarietà.

Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti ireferendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti itemi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-quater. Negli statuti di tali enti deveanche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum dipartecipazione».

Art. 18.

1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:

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«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate daciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiorea sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella secondavotazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvatedalla maggioranza dei voti validi.

Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redattoin articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, adeccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati».

______

DISEGNO DI LEGGE N. 667

d'iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO,

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LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013

Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o alprestigio del Presidente della Repubblica

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 278del codice penale)

1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Art. 2.

(Ulteriori abrogazioni)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.

_______

DISEGNO DI LEGGE N. 653

d’iniziativa dei senatori MOLINARI, CRIMI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,

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FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI e TAVERNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013

Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa

Art. 1.

(Esenzione IMU prima casa)

1. A decorrere dall'anno 2013 è esentata dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 deldecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quellaconsiderata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data dientrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per lequali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decretolegislativo n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4,del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati ilcomma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del1992.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.000 milioni di euro a decorreredall’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui aicommi 2, 3 e 4.

2. All'articolo 30-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, conmodificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire 12,6 per cento con 25,6;

b) sostituire 11,6 per cento con 24,5;

c) sostituire 10,6 per cento, con 22,5;

d) sostituire 9 per cento, con 19,5;

e) sostituire 8 per cento, con 17,5.

3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delleimposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettatead una imposta sostitutiva del 27 per cento.

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4. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 sostituire le parole «0,2 percento» con le seguenti: «0,3 per cento». L'imposta sulle transazioni per strumenti finanziari di cui allatabella 3 dell'articolo 1, comma 492, della medesima legge è aumentata dello 0,1 per cento.

_______

DISEGNO DI LEGGE N. 856

d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, BOCCHINO, BULGARELLI, MORRA, SERRA, PUGLIA, CAMPANELLA, COTTI, CATALFO, CASTALDI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n.�183, in materia di esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socio-assistenziali

Art. 1.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle province e dai comuni per i servizieducativi, culturali e socio-assistenziali)

1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è inserito il seguente:

«14-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorseprovenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente sostenute dalle province e dai comuni per iservizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza equalità, nonché al fine di premiare i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.»

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui adecorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalledisposizioni di cui al comma 2.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delleimposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate auna imposta sostitutiva del 27 per cento.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1790

d’iniziativa dei senatori FATTORI, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, GAETTI, MANGILI, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO e SCIBONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015

Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti apistici343

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Art. 1.

(Etichettatura prodotti apistici)

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.

2. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, lapappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele osapa di miele, l'aceto di miele.

Art. 2.

(Disposizione finanziaria)

1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1460

d'iniziativa dei senatori FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA, TAVERNA, CATALFO, MOLINARI, GIROTTO, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, CRIMI, AIROLA, SIMEONI, MARTON e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2014

Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.�1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.�27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27)

1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). -- 1. Entro due mesi dalla data dientrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e dellefinanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggettiinteressati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalitàistituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decretolegislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare inconcessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina iltrasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, conmodificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

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2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamenteconnessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento ela custodia degli animali per fini agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordinofondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento dinuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreniattribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento(CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi delpresente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenziadel demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesimearee.

9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare inaffitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loroproprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.

10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazioneurbanistica diversa da quella agricola.

11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per leattività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionalecon priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Glienti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione epromozione dell'agricoltura locale».

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazioneagricola)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,

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convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 1 dellapresente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricolealimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gliaffari regionali e le autonomie e l’Autorità di Governo competente in materia di politiche giovanili, nelrispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animaligeneticamente modificati, anche a fini sperimentali;

b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;

c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, asistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;

d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologicinaturali;

e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.

3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi omaggiori oneri a carico della finanza pubblica.

_______

DISEGNO DI LEGGE N. 1722

d’iniziativa dei senatori MORONESE, SCIBONA, LUCIDI, MOLINARI, CASTALDI, VACCIANO,SERRA, DONNO, SANTANGELO, MARTELLI, CATALFO, PUGLIA, ENDRIZZI e PAGLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2014

Disposizioni per la diminuzione del divario digitale e la gestione dei nodi di interconnessione della rete internet

Art. 1.

(Finalità e obiettivi)

1. Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove lo sviluppo della societàdell'informazione e della conoscenza al fine di garantire:

a) la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica;

b) la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorionazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire lalibera diffusione della conoscenza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti diproduzione del sapere;

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c) lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici nonché la valorizzazione e la condivisione delpatrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l'utilizzo disoftware libero con codice sorgente aperto;

d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alletecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con particolare riferimento a situazioni didisabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale;

e) la diffusione e l'utilizzo di standard e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismoinformatico e la libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.

2. In ragione dell'utilità funzionale che essa esprime ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali nonchédel libero sviluppo della persona, la rete internet è bene comune e deve essere tutelata e salvaguardataanche a beneficio delle generazioni future. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni dieguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso la banda larga. La diffusione della retedi telecomunicazione a banda larga è assicurata in tutto il territorio nazionale e in tutti i servizi pubblicidi interesse generale.

3. Al fine di garantire la sicurezza nazionale e la tutela dei dati sensibili, lo Stato assicura la neutralitànelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica e la riservatezza delle reti stesse.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) internet exchange points (IXP): punti di interscambio. Sono le infrastrutture fisiche neutraliattraverso le quali i vari ISP si scambiano, fra loro, il traffico internet;

b) internet service provider (ISP): struttura commerciale o organizzazione che offre agli utentiresidenziali e business servizi inerenti ad internet, dalla semplice connessione fino a servizi piùcomplessi;

c) carrier: ISP proprietari o gestori diretti di linee di trasmissione dati.

Art. 3.

(Attribuzioni alle regioni)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Agenda digitale, al fine diperseguire la garanzia di pari fruibilità dell'accesso alla rete internet e di incrementare l'efficienza el'affidabilità della rete sul territorio nazionale, la competenza in materia di gestione degli IXP tra le retidei fornitori di accesso pubblico ad internet, nonché in materia di monitoraggio degli IXP medesimi edi gestione dell'hardware e del software necessari, è attribuita alle regioni.

2. Ogni regione è dotata di almeno un IXP. Ai fini di cui al comma 1, le singole regioni assicurano lalogistica necessaria all'attestazione delle linee dei carrier partecipanti al nodo di interconnessione, conparticolare riferimento agli spazi, all’alimentazione elettrica ed alla necessaria climatizzazione,avvalendosi delle risorse utilizzate per l'esercizio dei centri elaborazione dati (CED) delle regioni stesse.

Art. 4.

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(Pianificazione e realizzazione della

connettività nazionale)

1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entratain vigore della medesima legge, il Ministro dello sviluppo economico adotta, con proprio decreto, glistrumenti di pianificazione e coordinamento nazionale della interconnettività tra gli operatori del settoredella trasmissione dati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro provvede, in particolare, a stabilire la quantità ed irequisiti tecnici degli operatori che formano ciascun IXP, valutando a tal fine il traffico dati tra i diversicarrier, allo scopo di bilanciare i carichi delle reti interessate, accrescerne l'efficienza e l’affidabilità. Per ilconseguimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, con il medesimo decreto, possono essereprevisti strumenti di monitoraggio del traffico.

3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì il modello standard dell'infrastruttura IXP, definendo gliinstradamenti possibili per il traffico dati tra i diversi carrier.

4. Ferme restando le iniziative programmate per il proseguimento della realizzazione e dell'attuazionedel Piano nazionale per la banda larga, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone mediante bando pubblico l’indizione diuna o più gare europee per la fornitura, l'installazione e la configurazione a livello nazionaledell'hardware e del software necessari alla realizzazione degli IXP, provvedendo al relativo onerenell'ambito delle risorse disponibili per la banda larga e per l'agenda digitale.

5. Il bando di cui al comma 4 prevede la prioritaria realizzazione dell'infrastruttura ospitante il nodo diinterconnessione nelle regioni non ancora dotate di IXP al momento dell'indizione della gara, ilcompletamento dell'infrastrutturazione IXP entro il termine di tre anni, un cronoprogramma degli IXPda attivare annualmente, nonché un numero di carrier non inferiore a due per ciascun IXP.

6. Il bando di gara di cui al comma 4 può altresì prevedere le modalità e i termini relativi allamanutenzione e all'aggiornamento della struttura hardware e software di cui al comma 3, garantendo ladurabilità e le migliori performance nel tempo. Successivamente, la manutenzione e l'ammodernamentodell'intera struttura è affidata alle regioni.

7. Ai fini della partecipazione alla gara di cui al comma 4, ciascun carrier deve attestare l'adeguatezzadella propria linea dati presso gli IXP presenti nelle regioni individuate, ove esistenti, ovvero presso ilMinistero dello sviluppo economico, secondo termini e modalità indicate nel bando di gara. Lamedesima attestazione è richiesta per gli IXP individuati.

Art. 5.

(Ulteriori diposizioni per la gestione e la connessione degli IXP)

1. Ai fini di cui alla presente legge ed in particolare allo scopo di rendere efficiente e funzionale lagestione degli IXP, ciascun carrier è tenuto a fornire tempestivamente, previa richiesta del Ministerodello sviluppo economico, i dati necessari all'interscambio locale con altri operatori presenti nel nodo diinterconnessione. I costi dell'installazione, configurazione e manutenzione della linea in arrivo edell'apparato terminale necessario all'interscambio dei dati restano a carico dei carrier.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tempi e modalità con i quali, al fine di consentire agli

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IXP già presenti sul territorio nazionale di continuare ad offrire il servizio di interconnettività, i carrierprovvedono a riconfigurare gli instradamenti del traffico dei dati sui rispettivi apparati di confine sitinegli IXP medesimi.

3. Alle reti utilizzate dalla pubblica amministrazione, dagli istituti di ricerca e dalle associazioni dipromozione sociale, come definite dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è riconosciutalibertà di connessione agli IXP, secondo le modalità e i costi stabiliti dai gestori delle reti per i singolicarrier.

4. Gli IXP devono garantire la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazioneelettronica. È fatto pertanto divieto di installare hardware o software all'interno degli IXP medesimiidonei a svolgere funzioni di censura o profilazione del traffico dati relativo ad utenze private epubbliche, fatta salva la disciplina dei mezzi di ricerca della prova prevista dal codice di procedurapenale.

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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1317

d’iniziativa dei senatori LUCIDI, CAPPELLETTI, SERRA, BERTOROTTA, VACCIANO, MANGILI, SCIBONA, BATTISTA, FUCKSIA, SANTANGELO, PUGLIA, ENDRIZZI, PAGLINI, DONNO, COTTI, BOCCHINO, LEZZI, MARTELLI, CRIMI, BENCINI, MUSSINI e CIOFFI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2014

Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete internet

Art. 1.

1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli diordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce lecondizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1799

d'iniziativa dei senatori CATALFO, CRIMI, PAGLINI, BERTOROTTA, COTTI, LEZZI, MORONESE, PUGLIA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015

349

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Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di causa di servizioe relativi benefici previdenziali

Art. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione dicui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente alcomparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale appartenente allapolizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1508

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO,BOTTICI, BUCCARELLA, MANGILI, DE PIETRO, BLUNDO, FUCKSIA, AIROLA, DONNO, GAETTI, PUGLIA e MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2014

Modifiche all'articolo 2752 del codice civile, in materia di crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali

Art. 1.

1. All'articolo 2752 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «e le sanzioni» sono soppresse;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«In sede di riparto dell'attivo, il credito derivante da sanzioni dovute per ritardato od omessopagamento delle imposte di cui al primo comma deve intendersi ammesso definitivamente al passivo invia chirografaria».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1348

d’iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI, CATALFO, PUGLIA, MONTEVECCHI, SERRA, DONNO e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014

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Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici madri in materia previdenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n.�53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.�151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari

Art. 1.

(Delega al Governo per l'introduzione di un credito contributivo ai fini pensionistici in favore dellelavoratrici madri)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,un decreto legislativo per l'introduzione di agevolazioni contributive a favore delle lavoratrici madri, inconformità al seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di un credito di un anno dicontribuzione figurativa, per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni, in favore delle lavoratricimadri, valido a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva,fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia ditutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato in via preliminare dal Consiglio deiministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormenterappresentative a livello nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.

3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da partedelle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso. Entro i trenta giorni successiviall'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmenteformulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, dellaCostituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data ditrasmissione.

4. Allo schema del decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralitàfinanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica daesso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decretolegislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimentolegislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo26 marzo 2001, n. 151, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura infavore di familiari disabili conviventi)

1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «due anni»sono sostituite delle seguenti: «tre anni».

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2. Al primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative inmateria di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,n. 151, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1173

d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2013

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica

Titolo I

CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(Caratteri del voto)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguitodenominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:

«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero esegreto».

Art. 2.

(Circoscrizioni e ripartizioni)

1. L'articolo 2 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 2. -- 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.

2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite"circoscrizioni metropolitane" e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella Aallegata al presente testo unico».

Art. 3.

(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni

e ripartizioni)

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1. L'articolo 3 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 3. -- 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizionidi cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimocensimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istitutonazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministrodell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Ai fini di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618,trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione diun seggio. Quindi, il numero dei residenti in ciascuna circoscrizione è diviso per il quoziente nazionaleper l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero diseggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base dellagraduatoria dei più alti resti.

3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi sono circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio,ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazionedei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente per l'assegnazione diun seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato dellasottrazione dei seggi assegnati d'ufficio dal totale di 618 seggi.

4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni incui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.

5. Ai fini di cui al comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane èdiviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti.Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale perl'assegnazione di un seggio. Quindi, il numero della popolazione residente in ciascuna ripartizione èdiviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascunaripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».

Art. 4.

(Soppressione dell'esclusività

del voto di lista)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 5.

(Capoluogo di circoscrizione)

1. All'articolo 13 della legge elettorale per la Camera è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Ai fini di cui al comma precedente, si intende capoluogo della circoscrizione il comune più popolosodella circoscrizione che sia sede di Corte d'appello o, in mancanza, di Tribunale ovvero, in mancanza, ilcomune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è compresa».

Art. 6.

(Soppressione dei collegamenti

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in coalizione)

1. L'articolo 14-bis della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 7.

(Presentazione delle liste)

1. L'articolo 18-bis della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 18-bis. -- 1. La presentazione delle liste è effettuata a livello circoscrizionale, ad eccezione dellecircoscrizioni metropolitane, dove è effettuata a livello ripartizionale.

2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine,in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizionein cui la lista è presentata. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni perogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata.

4. Il numero di sottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previstodal comma 3.

5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventigiorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.

7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da unnotaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successivemodificazioni.

8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficiodiplomatico o consolare».

Art. 8.

(Divieto di candidature plurime)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. Apena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera deideputati e al Senato della Repubblica».

Art. 9.

(Modalità di presentazione delle liste)

1. All'articolo 20 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

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«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizionimetropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunalecapoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, lacancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giornifestivi, dalle ore 8 alle ore 20»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni,ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizioneo, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».

Art. 10.

(Numero minimo di liste da presentare)

1. All'articolo 23 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionalel'elenco delle liste che hanno superato positivamente le verifiche di cui all'articolo 22»;

b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

«Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguono listeregolarmente presentate in un numero di circoscrizioni e di ripartizioni in cui si assegninocomplessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore edesclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delleminoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statutospeciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».

Art. 11.

(Numero d'ordine delle liste)

1. Il numero 2) dell'articolo 24 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine daassegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede divotazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».

Art. 12.

(Rappresentanti di lista)

1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizioneo, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o personeda essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio elettorale di ciascuna sezionee all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente,

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scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o della ripartizione che sappiano leggere e scrivere. L'attodi designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdìprecedente l'elezione al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezionielettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure lamattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».

Art. 13.

(Scheda elettorale)

1. L'articolo 31 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con lecaratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unicoe riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione onella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. L'ordine delle liste e dei relativi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cuiall'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella A-quater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tantecolonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista èriservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegnodella lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lospazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nellacircoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste checontengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, nonsono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate. Sul lato sinistro diciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, il simbolo "+" in colore verdee il simbolo "--" in colore rosso. In ogni riquadro di ciascuna colonna sono altresì riportati indicati inomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, partendo dall'altoverso il basso secondo l'ordine di presentazione.

3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppiediciture, in lingua italiana e in lingua francese.

4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bözen deve recare doppie diciture, in linguaitaliana e in lingua tedesca».

Art. 14.

(Modalità di espressione del voto)

1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge elettorale per la Camera è sostituito dai seguenti:

«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con la matita, sullascheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidatinon superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana,alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matitaun segno sopra il simbolo "--" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome delcandidato che intende escludere.

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Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza,ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore diuno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a uncandidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra ilsimbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che intendepreferire.

Sono vietati altri segni o indicazioni.

Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosida ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare inquella circoscrizione o ripartizione.

L'elettore, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate echiuderla».

Art. 15.

(Significato e validità del voto)

1. L'articolo 59 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 59. -- 1. Alla lista prescelta dall’elettore con le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo58 sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizionimetropolitane, alla ripartizione e ad ogni candidato della medesima lista è attribuito un voto dipreferenza.

2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista costituisce la cifraelettorale di lista.

3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidatocostituisce la cifra elettorale individuale.

4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché lacifra elettorale individuale di quest'ultimo sono ridotte di un'unità.

5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonchéla cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.

6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra leliste, l'intera scheda è nulla.

7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.

8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte leesclusioni sono nulle.

9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiore a quello delle esclusioni validamenteespresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.

10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che è computato anorma del comma 1 del presente articolo».

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Art. 16.

(Spoglio delle schede)

1. L'articolo 68 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni dispoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascunascheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce ilcontrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamenteespresse, secondo quanto previsto dall’articolo 59. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,insieme al segretario, aggiorna le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.

2. Per ogni scheda scrutinata, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifreelettorali individuali che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede il cui voto è statospogliato nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la schedanon contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbrodella sezione.

3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nellacassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hannovotato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle variecolonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed aicandidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schedecontenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressaattestazione nei verbali.

6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; delcompimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».

Art. 17.

(Voti contestati)

1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 71 della legge elettorale per la Camera è sostituito dalseguente:

«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, neldichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenzacontestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenzacontestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficiocentrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».

Art. 18.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

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«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascunaripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla sommadelle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettoraliripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifreelettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;

d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dallasomma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione;

e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettoraleripartizionale corretta di ciascuna lista.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:

a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla sommadelle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettoralicircoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione, trascurando la partefrazionaria;

c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dallasomma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali dellacircoscrizione;

d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettoralecircoscrizionale corretta di ciascuna lista».

Art. 19.

(Ammissione delle liste alla ripartizione

dei seggi)

1. Dopo l'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è inserito il seguente:

«Art. 77-bis. -- 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all’articolo 77 da tuttigli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più espertiscelti dal presidente:

a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno; talecifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno,considerando, per le circoscrizioni metropolitane, le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette e, per lealtre circoscrizioni, le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;

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b) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltrea quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioniricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validiespressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali diogni lista;

c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizionecircoscrizionale dei seggi».

Art. 20.

(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)

1. Dopo l'articolo 77-bis della legge elettorale per la Camera, introdotto dall’articolo 19 della presentelegge, è inserito il seguente:

«Art. 77-ter. -- 1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77-bis, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del medesimo articolo, divide la cifraelettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza delnumero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero egualea quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. Aciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nellagraduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che haottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cuial comma 1, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo3 del presente testo unico;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente dicui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazionirappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero deiseggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alleliste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascunresto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma delnumero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda alnumero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.

4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionaleindividua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente

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eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettoralecircoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alleseguenti operazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggiai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano restinon utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presentecomma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quozienteottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questaottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più listedeficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamentodelle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora dacedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenutoseggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello deiseggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodoprecedente, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quozienteottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questaottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altreripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alleripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha dirittonella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettoraliindividuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidaticompresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e,in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettoralecircoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista hadiritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettoraliindividuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 21.

(Proclamazione degli eletti)

1. All'articolo 81 della legge elettorale per la Camera è premesso il seguente:

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«Art. 80-bis. -- 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale inviaattestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputatinonché alle singole Prefetture -- Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza delpubblico».

Art. 22.

(Abrogazione della disciplina sulla

ripartizione nazionale dei seggi)

1. L'articolo 83 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 23.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 84 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:

«Art. 84. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al finedell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellacircoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna a tale lista, nel limite dei seggivacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellacircoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna a tale lista i seggi vacanti secondol'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove essa non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) delmedesimo comma 2 dell'articolo 77-ter.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettoralecircoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nellagraduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione deiseggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dalcomma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionaliprovvedono alle relative proclamazioni».

Art. 24.

(Abrogazione della disciplina in materia

di opzioni)

1. L'articolo 85 della legge elettorale per la Camera è abrogato.

Art. 25.

(Elezioni suppletive)

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1. All'articolo 86 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca icandidati, si procede a elezioni suppletive»;

b) i commi 2 e 3 sono abrogati.

Art. 26.

(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)

1. Gli articoli 92 e 93 della legge elettorale per la Camera sono abrogati.

Art. 27.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A, A-bis e A-ter, allegate alla legge elettorale per la Camera, sono sostituite dalle tabelle A,A-bis, A-ter e A-quater di cui all'allegato 1 della presente legge.

Titolo II

SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 28.

(Distribuzione dei seggi tra regioni

e ripartizioni)

1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, dicui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato«legge elettorale per il Senato», i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Quando ad una regione è attribuito ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore a quelloattribuito alla circoscrizione elettorale non metropolitana alla quale è assegnato il più alto numero diseggi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, lacircoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, fatta eccezione per leprovince di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cuialla tabella A allegata al presente testo unico.

3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni dicui al comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggiad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisionerappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione,il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato interoottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residuisono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.

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4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcunseggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio,l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma 4, ma il quozienteripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in taliripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio dal numero totaledei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».

Art. 29.

(Presentazione delle liste)

1. All'articolo 9 della legge elettorale per il Senato sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise inripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.

2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinatoordine, in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alleregioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In ogni caso, il numero deicandidati non può essere inferiore a tre.

2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.

3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni perogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. Il numero disottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previsto dal periodoprecedente. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltrecentoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essereautenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successivemodificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da unsindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, esuccessive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essererichiesta ad un ufficio diplomatico o consolare»;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 30.

(Ordine delle liste e stampa delle schede

e dei manifesti)

1. L'articolo 11 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 11. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione deiricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisionedell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine daassegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede divotazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

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b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle Prefetture -- Uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodottisulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, eall'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise inripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro ilquindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno lecaratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico eriproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nellaregione a norma degli articoli 8 e 9.

3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cuial comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui allatabella D allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa intante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservataun'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno dellalista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spaziosottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o,quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano menocandidati del massimo consentito, non sono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidatureeffettivamente presentate. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'altoverso il basso, il simbolo "+" in colore verde e il simbolo "--" in colore rosso. In ogni riquadro diciascuna colonna sono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione dellacorrispondente lista, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

5. La scheda elettorale nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in linguaitaliana e in lingua francese.

6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in linguaitaliana e in lingua tedesca».

Art. 31.

(Voto dei rappresentanti di lista)

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge elettorale per il Senato sono sostituiti dai seguenti:

«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nellasezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alleregioni non suddivise in ripartizioni, della regione.

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4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezionedel Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché sianoelettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».

Art. 32.

(Modalità di espressione del voto)

1. L'articolo 14 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 14. -- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con lamatita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.

2. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidatinon superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise inripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia conla matita un segno sopra il simbolo "--" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nomedel candidato che intende escludere.

3. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza,ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testounico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successivemodificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure unvoto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con lamatita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenete il nome delcandidato che intende preferire.

4. Sono vietati altri segni o indicazioni.

5. Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni,astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore puòeffettuare in quella ripartizione o regione.

6. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate echiuderla».

Art. 33.

(Determinazione delle cifre elettorali)

1. L'articolo 16 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 16. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ovelo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:

a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla sommadelle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;

b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettoraliripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;

c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettoraliripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della regione;

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d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dallasomma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali dellaripartizione.

2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:

a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma dellecifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione;

b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla sommadelle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali dellaregione».

Art. 34.

(Distribuzione dei seggi tra le liste)

1. L'articolo 17 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 17. -- 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alladistribuzione dei seggi nella regione. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna listasuccessivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuireaccresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale aquello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna listasono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggisono assegnati alle liste cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni, nel limite deiseggi da assegnare nella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuitoalla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:

a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;

b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);

c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo1 del presente testo unico, trascurando la parte frazionaria;

d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente dicui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazionirappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;

e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero deiseggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, assegna i seggi residui alleliste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;

f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascunresto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).

3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma delnumero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numerodei seggi determinato ai sensi del comma 1.

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4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individuale liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, incaso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale,proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguentioperazioni:

a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggiai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale diattribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano restinon utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presentecomma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quozienteottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questaottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più listedeficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;

c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamentodelle operazioni di cui alle lettere a) e b), fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede asottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensidella lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione.Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essaassegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente,sottrae a tale lista i seggi in quelle riparitizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenutodividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto inquella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioninelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove nonabbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;

d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha dirittonella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettoraliindividuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, perciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidaticompresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e,in caso di parità, secondo l'ordine di lista.

6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti deiseggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine dellerispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».

Art. 35.

(Abrogazione delle disposizioni speciali

per il Molise)

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1. L'articolo 17-bis della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 36.

(Esaurimento dei candidati di una lista)

1. L'articolo 19 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:

«Art. 19. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al finedell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:

a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione aisensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna a tale lista, nel limite dei seggi vacanti, procedendodall'ultimo seggio che le era stato sottratto;

b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quellaregione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna a tale lista i seggi vacanti secondo l'ordinedecrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dandola precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del medesimo comma2 dell'articolo 17.

2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionaleassegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cuiall'articolo 17, comma 1.

3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzionedei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dalcomma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.

4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono allerelative proclamazioni».

Art. 37.

(Elezioni suppletive)

1. Nel titolo VI della legge elettorale per il Senato, dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:

«Art. 19-bis. -- 1. Qualora la lista cui è stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizioneuninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consigliodei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale dellalegislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dallaGiunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto eil 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governopuò disporne la proroga per non oltre trenta giorni.

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5. Il senatore eletto a seguito dell’elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale ol'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 deltesto unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successivemodificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alladata di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».

Art. 38.

(Abrogazione delle disposizioni speciali

per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)

1. Il titolo VII della legge elettorale per il Senato è abrogato.

Art. 39.

(Sostituzione delle tabelle)

1. Le tabelle A e B, allegate alla legge elettorale per il Senato, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D dicui all'allegato 2 della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1042

d’iniziativa dei senatori VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI, PEPE, SANTANGELO, AIROLA, DONNO, BENCINI, SERRA, BOTTICI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013

Modifica all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per la riduzione dei costi gravanti sui cittadini in seguito ai rapporti di affidamento creditizio

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 117- bis del testo unico bancario)

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1. Il comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui aldecreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, unacommissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa adisposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle sommeprelevate. La commissione è applicabile solo in caso di effettivo utilizzo della somma messa adisposizione del cliente ed esclusivamente con riferimento al trimestre in cui tale utilizzo si concretizza.L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazionealle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non puòsuperare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma stessa».

2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizionidel presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1839

d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015

Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e ATA della Scuola dell'infanzia

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

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(Attività formative)

1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, peri docenti e per il personale ATA della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomiascolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva diHeimlich.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro perla salute, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sonoindividuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Laddove sia richiesta una specificaprofessionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, leistituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazioned'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.

3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sonosottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1644

d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, SERRA, VIACCIANO, DONNO e CAPPELLETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2014

Istituzione della classe di concorso per l’insegnamento dell’Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS)

Art. 1.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'istituzione di una nuova classe di concorso per l’insegnamento dell’Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), previo parere del Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sentiti i rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rapprensentative. Con il

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medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti di accesso alla predetta classe di concorso e le modalità attuative della presente legge.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1592

d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, FATTORI, SERRA, PUGLIA, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO e MOLINARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2014

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n.�451, in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la parola: «chiede» è sostituita dalle seguenti: «può acquisire»;

b) al comma 4-bis, le parole: «, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce» sono sostituite dalle seguenti: «può acquisire»;

c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

«4-ter. Al fine di assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europeasull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento alla tutela dei minori, la Commissione può disporre lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sull'operato degli organismi di cui al presente articolo, ivi compresa l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche necessarie per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Alla Commissione è altresì riconosciuto l'accesso a tutti i documenti amministrativi ritenuti utili per l'esercizio del proprio mandato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. La Commissione partecipa alla elaborazione dello schema di piano nazionale previsto dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, mediante la proposta di specifici interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1339373

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d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI, FUCKSIA, BATTISTA, ORELLANA, CATALFO, LUCIDI, ENDRIZZI, SERRA, SCIBONA, BERTOROTTA, BIGNAMI, COTTI, FATTORI, DONNO, PUGLIA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI e BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di giustizia telematica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 157

del codice di procedura penale)

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputatonon detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronicacertificata. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primoscritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprioordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati almomento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da partedel sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata lecomunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 136

del codice di procedura civile)

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma cheprecede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 3.

(Modifica all'articolo 149-bis

del codice di procedura civile)

1. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronicacertificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Art. 4.

(Modifica all'articolo 170

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del codice di procedura civile)

1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:

«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratorecostituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

Art. 5.

(Modifica all'articolo 330

del codice di procedura civile)

1. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite medianteconsegna a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 6.

(Modifica all'articolo 370

del codice di procedura civile)

1. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorsoda notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilioeletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza ditale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

Art. 7.

(Provvedimenti di attuazione

e regole tecniche)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dellagiustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono apportate alla normativa vigente in materia digiustizia digitale le modificazioni necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla presentelegge, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazionipubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e iconsulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

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DISEGNO DI LEGGE N. 858

d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, ORELLANA, MONTEVECCHI, SERRA, AIROLA, MORRA,BATTISTI e TOCCI

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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di finanziamento degli entidi ricerca

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dai seguenti:

«2. A decorrere dall'anno 2013, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attivitàscientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singoloente destina almeno il 2 per cento delle risorse ad esso assegnate al finanziamento premiale di specificiprogrammi e progetti di rilevante interesse nazionale, in linea con i rispettivi Piani triennali di attività econ il Programma nazionale della ricerca, con un giusto bilanciamento fra ricerca di base ed applicata.

2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi eprogetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazionenominate dal singolo ente.

2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifical'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

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DISEGNO DI LEGGE N. 857

d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, ANITORI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA, VACCIANO, AIROLA, BATTISTA e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013

Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.�95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.�135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca

Art. 1.

(Ripristino dei fondi destinatiagli enti di ricerca)

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1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.225.541 euro, a decorreredall'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delleimposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sonoassoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università edella ricerca è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

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DISEGNO DI LEGGE N. 844

d’iniziativa dei senatori GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, SANTANGELO, ORELLANA eBULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013

Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto-legge 13maggio 2011, n.�70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progettiper la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e finoall'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 70 del2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 che a tal fine sono mantenute inbilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritte nel conto dei residui.

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2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1858

d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, AIROLA, SCIBONA, GIROTTO, TAVERNA, FATTORI,BLUNDO, PUGLIA, CRIMI e BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti esostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati ditossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoiderivati

Art. 1.

1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Non è punibile il soggetto maggiorenne che coltivi cannabis per uso personale nei limiti diquattro piante femmine, nonchè detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza presso il domiciliopreventivamente e specificamente indicate ai sensi dell’articolo 27, comma 3-bis del presente testounico»;

b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne i prodotti ai sensidell'articolo 26, comma 2-bis, deve comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del Governocompetente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, le propriegeneralità nonché il luogo di coltivazione e di detenzione che deve corrispondere al proprio domicilio,allegando altresì copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione sonoconsentite dalla data della spedizione della comunicazione»;

c) al comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma2-bis dell'articolo 26».

2. All'articolo 73, comma 1, del testo unico, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvoquanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26, e».

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DISEGNO DI LEGGE N. 938

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d’iniziativa dei senatori BLUNDO, CASTALDI, FATTORI, TAVERNA, BOTTICI, PAGLINI,CIOFFI, DONNO, GIROTTO, PEPE, PUGLIA, SCIBONA, MOLINARI, GAETTI, SIMEONI,CASALETTO, DE PIETRO, SANTANGELO, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, VACCIANO,MORONESE, AIROLA, MANGILI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI,CAMPANELLA e MARTON

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2013

Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n.�148, nonché al decreto legislativo 7settembre 2012, n.�155, concernenti la proroga dell’entrata in vigore della revisionedelle circoscrizioni giudiziarie nella regione Abruzzo

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «tre» è sostituita dallaseguente: «sei».

Art. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:

«3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedidistaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli ufficigiudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalladata di entrata in vigore del presente decreto».

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DISEGNO DI LEGGE N. 873

d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCKSIA,GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, AIROLA, PEPE, SANTANGELO,BENCINI, ORELLANA, LEZZI, CASALETTO, CASTALDI, MOLINARI, SCIBONA,BULGARELLI, PAGLINI, COTTI, VACCIANO, CATALFO, MARTELLI, CIAMPOLILLO,BOCCHINO, LUCIDI e BATTISTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia ela tutela dei minori e le fasce a rischio

Art. 1.

(Definizioni)

1. Sono definiti affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbiderivanti da gioco d'azzardo patologico. Le dipendenze comportamentali patologiche da giocoinducono i soggetti alla coazione a ripetere, determinando condotte compulsive tali da arrecare un grave

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deterioramento del funzionamento psico-sociale, assimilabile ad altre dipendenze, quali latossicodipendenza e l'alcolismo.

Art. 2.

(Campagna di informazionee di educazione al gioco)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia edelle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche maggiormenterappresentative a livello nazionale, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione ecampagne di educazione sul gioco e sulle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. I comuni promuovono ai sensi del comma 1, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, glienti locali e le organizzazioni del volontariato, campagne di informazione in materia di prevenzione etrattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fascesociali più a rischio.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono finalizzate in particolare:

a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le lorofamiglie;

b) a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole;

c) ad informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e privata operanti sul territorio diriferimento e sulle relative modalità di accesso.

Art. 3.

(Attività diagnostica e certificazione)

1. Al fine di assicurare l'omogeneità nel territorio nazionale, le diagnosi di ludopatia sono effettuate daipresidi regionali accreditati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sulla base di appositi protocollidiagnostici, redatti dal Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge.

2. La certificazione attestante la ludopatia è emessa a seguito della diagnosi ed è valida in tutto ilterritorio nazionale, fino all'eventuale nuova certificazione che attesta il recupero del soggetto affettodalla patologia. La certificazione è emessa dai presidi regionali, convenzionati con i dipartimenti disalute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, i quali assicurano prestazioniambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, diriabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consente che queste possano essereerogate in regime di non ricovero.

3. La certificazione di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero della salute che provvede allapubblicazione dei dati raccolti sul proprio sito internet.

4. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale in materia di fattori di rischio,diffusione, diagnosi, trattamento e prevenzione della ludopatia.

Art. 4.

(Misure di contrasto e azioni positive atutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)

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1. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggiodi 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentatiprincipalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministerodell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.

2. I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dalcomma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonchédei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. Al fine di garantire l'applicazione del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochicon vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministerodell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, adotta un decreto al fine di rendere obbligatoria l'introduzione dimeccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediantel'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line di appositisistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, tessera sanitaria regionale o del codicefiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenzada gioco.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1692

d'iniziativa dei senatori AIROLA, BERTOROTTA e LUCIDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Cortepenale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottatia Kampala l’11 giugno 2010

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti allo Statuto istitutivo dellaCorte penale internazionale, adottato a Roma, il 17 luglio 1998, e ratificato ai sensi della legge 12 luglio1999, n. 232, adottati a Kampala l’11 giugno 2010, di seguito denominati «emendamenti».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

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1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,in conformità a quanto previsto dall’articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penaleinternazionale.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1603

d'iniziativa della senatrice FATTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2014

Disciplina organica in tema di diritto d'asilo, protezione internazionale e altremisure di protezione umanitaria

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Capo I

FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo edegli obblighi internazionali, disciplina il riconoscimento a favore dello straniero o dell'apolide:

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a) del diritto d'asilo, di cui agli articoli 10, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera a), dellaCostituzione;

b) dello status di rifugiato e di beneficiario della protezione sussidiaria;

c) delle altre misure umanitarie, ivi compresa la protezione collettiva temporanea.

Art. 2.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge è diretta ad attuare i princìpi di solidarietà sociale, di eguaglianza, di tutela delladignità umana e di integrazione sociale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «ACNUR»: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations HighCommissioner for Refugees -- UNHCR) istituito con risoluzione del 14 dicembre 1950 dell'Assembleagenerale delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra;

b) «afflusso massiccio»: l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole disfollati, provenienti da uno Stato o da un'area geografica determinata, sia che il loro arrivo avvengaspontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;

c) «misure di protezione umanitaria»: le misure di protezione finalizzate a tutelare la dignità umana dellostraniero e dell'apolide, di carattere individuale o collettivo, che presuppongono condizioni e requisitidiversi da quelli disciplinati dai titoli II e III;

d) «apolide»: il soggetto privo di cittadinanza;

e) «atti di persecuzione»: atti di violenza o discriminazione per motivi di genere, orientamento sessuale,nazionalità, razza, origine etnica, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione od opinionipolitiche. Sono atti di persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, come definita dalla letterah), gli atti che:

1) sono, per loro natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umanifondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15,paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,firmata a Roma il 4 dicembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

2) costituiscono la somma di diverse misure, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sullapersona un effetto analogo a quello di cui al numero 1);

f) «centro di accoglienza»: la struttura destinata all'alloggio collettivo dei richiedenti protezione;

g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio e vitto,forniti in natura o in forma di sussidi economici;

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h) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28luglio 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, e integrata dalprotocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo aisensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95;

i) «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»: la Convenzioneper la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;

l) «danno grave»: la condanna o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena otrattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civilederivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;

m) «diritto di asilo»: il diritto dello straniero o dell'apolide, al quale sono impediti nello Stato di originel'esercizio effettivo o il godimento di una o più libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,di ottenere le tutele previste dal titolo II della presente legge;

n) «EASO»: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 delParlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010;

o) «familiari»: nucleo di soggetti appartenenti alla famiglia, già costituita nello Stato di origine delrichiedente asilo, protezione internazionale o altra forma di protezione prevista dalla presente legge,comprendente il coniuge del richiedente; i figli minori legittimi, naturali o adottivi, purché nonconiugati, del richiedente o del coniuge del richiedente; il padre, la madre o un altro adulto responsabile,per legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria competente dello Stato in cui si troval'adulto o dello Stato di appartenenza dello straniero o dell'apolide, se il richiedente è un minore nonconiugato o persona vulnerabile;

p) «gruppo sociale»: ai fini della valutazione dei motivi alla base delle concessioni degli status e dellemisure, esso rappresenta l'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata o una storiacomune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identitào la coscienza collettiva da non potersi considerare rinunciabile o un'identità distinta nello Stato diprovenienza, tale da essere percepita come diversa dalla società circostante;

q) «minore»: lo straniero o l'apolide di età inferiore ad anni diciotto;

r) «minore non accompagnato»: il minore giunto nel territorio dello Stato o in quello di uno Statomembro dell’Unione europea senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondole disposizioni vigenti o abbandonato dopo essere entrato nel territorio dello Stato o in quello di unoStato membro;

s) «nazionalità»: ai fini della valutazione dei motivi alla base del riconoscimento degli status e dellemisure, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, e dacomuni origini geografiche;

t) «non respingimento»: il divieto di espellere collettivamente stranieri o apolidi, ai sensi dell'articolo 4del protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,nonché il divieto di espellere o respingere un rifugiato verso luoghi dove la sua vita e la sua libertàpossano essere minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinatogruppo sociale od opinioni politiche, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

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u) «opinione politica»: la professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questioneinerente ai potenziali soggetti persecutori e alle loro politiche o metodi;

v) «parenti»: soggetti uniti da un vincolo di sangue con il richiedente, quali la zia, lo zio, il nonno e lanonna;

z) «persona vulnerabile»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato digravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette dagravi malattie o da disturbi mentali, le persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme diviolenza psicologica, fisica o sessuale, come le mutilazioni genitali;

aa) «protezione internazionale»: il complesso delle misure di protezione, di cui al titolo III, applicabiliallo straniero o all'apolide ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o il diritto alla protezionesussidiaria;

bb) «protezione sussidiaria»: le misure di protezione, previste dal titolo III, riconosciute allo straniero oall'apolide che non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cuiconfronti sussistono fondati motivi di temere, se tornasse nello Stato di origine, un rischio effettivo diun danno grave e che non possono o, a causa di tale rischio, non intendono avvalersi della protezionedi tale Stato;

cc) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflussomassiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati una tutela immediata e temporanea alle personesfollate;

dd) «rifugiato»: lo straniero che, per il fondato timore di subire atti di persecuzione per motivi di razza,etnia, religione, nazionalità, genere, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato grupposociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui ha la cittadinanza e non può, o, acausa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, ovvero l'apolide che, per lo stessotimore, si trova fuori dallo Stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e non può o nonvuole avvalersi della protezione di tale Stato;

ee) «sfollati»: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi che hanno forzatamenteabbandonato il loro Stato di origine o che sono stati evacuati, il cui rimpatrio in condizioni sicure estabili risulta momentaneamente impossibile a causa delle condizioni presenti nello stesso Stato, anchenell'ambito d'applicazione dell'articolo 1, sezione A), della Convenzione di Ginevra, ivi comprese lepersone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che sianosoggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittimedi siffatte violazioni, nonché quelle fuggite in seguito al verificarsi di grandi sconvolgimenti ambientali,naturali o indotti dall'uomo;

ff) «straniero»: il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea;

gg) «Stato di origine»: lo Stato o gli Stati di cui il soggetto è cittadino o, per un apolide, in cui avevaprecedentemente la dimora abituale;

hh) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti, chepermetta a uno straniero o a un apolide richiedenti o beneficiari di uno degli status previsti dallapresente legge di soggiornare sul territorio nazionale;

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ii) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, protezione internazionale, o altra forma diprotezione prevista dalla presente legge in un luogo determinato, che lo priva della libertà dicircolazione per il periodo di tempo previsto dalla presente legge.

Titolo II

DIRITTO DI ASILO

Capo I

CONDIZIONI E TITOLARITÀ

Art. 4.

(Condizioni per il riconoscimento

del diritto di asilo)

1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto delle convenzioni e degliaccordi internazionali di cui l'Italia è parte, è riconosciuto il diritto d'asilo sul territorio della Repubblicaai soggetti che, avendone la titolarità, abbiano manifestato in qualsiasi forma la propria volontà dichiedere protezione a causa dell'impedimento, nello Stato di origine, dell'effettivo esercizio ogodimento di uno o più diritti di libertà democratica garantiti dalla Costituzione.

2. Ai fini della presente legge, per impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di una o più libertàdemocratiche, determinato nello Stato di origine dello straniero o dell'apolide, si intende una condizioneoggettiva, non temporanea o eccezionale, di limitazione di diritti fondamentali riconosciuti dallaCostituzione. Tale condizione si intende sussistente anche quando tali libertà democratiche siano soloformalmente riconosciute dallo Stato di appartenenza.

3. L'impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di uno o più diritti di libertà democratiche puòessere posto in essere:

a) dallo Stato di origine dello straniero o dell'apolide nel quale ha dimora abituale;

b) da partiti politici, forze militari o paramilitari, o da organizzazioni, anche internazionali, checontrollano lo Stato di origine dello straniero o dell'apolide o una parte del territorio di questi Stati;

c) da soggetti non statali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) nonpossono o non vogliono contrastare o fornire protezione contro l'impedimento dell'effettivo esercizio ogodimento dei diritti di libertà democratiche.

4. L'impedimento di cui ai commi 2 e 3 è inteso quale causa determinante dell'allontanamento dellostraniero o dell'apolide dallo Stato di origine.

5. Il riconoscimento del diritto d'asilo è subordinato all'espletamento delle procedure da parte delleautorità competenti, in conformità ai criteri e alle modalità disciplinati dalla presente legge.

6. Il diritto di asilo non si applica nelle sedi diplomatiche, consolari, a bordo di navi da guerra o adibiteall'esercizio di pubblici poteri, e in tutte le sedi regolate da specifiche norme di diritto internazionale.

Art. 5.

(Riconoscimento del diritto di asilo)

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1. Il diritto di asilo è riconosciuto:

a) ai soggetti appartenenti alla famiglia dello straniero o dell'apolide, purché essa sia già costituita nelloStato di origine o nello Stato nel quale l'apolide ha dimora abituale, che si trovano sul territorio dellaRepubblica;

b) ai minori non accompagnati;

c) a uno dei parenti dello straniero o dell'apolide minori non accompagnati, che si trovano sul territoriodella Repubblica.

Art. 6.

(Cessazione, esclusione e revoca)

1. La cessazione del diritto d'asilo è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hannoindotto al riconoscimento di cui all'articolo 4, sono venute meno o sono mutate in misura tale darendere la protezione non più necessaria.

2. Il diritto d'asilo è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituiscaun pericolo per la sicurezza dello Stato, per la salute e l'ordine pubblico.

3. Il diritto d'asilo è escluso altresì quando vi siano motivi per ritenere che il richiedente:

a) ha commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutataanche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni,prevista dalla legge italiana per il reato;

b) ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, qualidefiniti dai relativi strumenti internazionali;

c) è colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo enegli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;

d) è responsabile di atti diretti a sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato di origine, quando in taleStato siano garantiti l'effettivo esercizio o il godimento delle libertà democratiche;

e) ha istigato o altrimenti concorso alla commissione di crimini, reati o atti di cui alle lettere a), b), c) ed).

4. La revoca del diritto d'asilo è adottata se, successivamente al riconoscimento, è accertato chesussistono le cause di esclusione di cui ai commi 2 e 3.

Art. 7.

(Permesso di soggiorno

e diritti dei soggetti beneficiari)

1. Ai soggetti beneficiari del diritto d'asilo è rilasciato un permesso di soggiorno con validità triennale,rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimentodella protezione accordata

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2. I beneficiari del diritto d'asilo circolano liberamente all'interno del territorio nazionale e sonodestinatari delle misure in materia di accoglienza, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria, secondoquanto disposto dal titolo V.

Art. 8.

(Mantenimento dell'unità familiare

e permesso di viaggio)

1. A tutela dell'unità del nucleo familiare, il coniuge e i figli minori del beneficiario del diritto d'asilo, ovesussistano le condizioni di cui all'articolo 4, hanno i medesimi diritti riconosciuti al beneficiariomedesimo, nonché le libertà connesse al permesso di soggiorno.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai soggetti di cui al comma 1 ha la stessa validità di quellorilasciato al beneficiario.

3. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, previa motivata richiesta, la questuracompetente rilascia ai beneficiari del diritto d'asilo, e ai familiari cui è accordata la medesima protezioneai sensi del comma 1, un documento di viaggio di validità annuale, rinnovabile secondo il modelloallegato alla Convenzione di Ginevra.

4. Laddove sussistano comprovati motivi attinenti alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico o allasalute pubblica, tali da impedire il rilascio del documento di viaggio, la questura rigetta la richiesta. Pergli stessi motivi, nel caso in cui il rilascio sia già avvenuto, la questura competente provvedeall'immediato ritiro del documento di viaggio.

Capo II

PROCEDURE

PER IL RICONOSCIMENTO

DEL DIRITTO DI ASILO

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 9.

(Autorità competente a ricevere

e ad esaminare la domanda.

Criteri di inammissibilità)

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda di asilo e ladocumentazione di cui all'articolo 18. Con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 98, sonoindividuati le modalità e i criteri relativi alla ricezione della stessa.

2. L'autorità competente all'istruttoria e all'esame della domanda di asilo è la commissione territorialeper il diritto d’asilo.

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3. L’Ufficio III -- Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino, operante presso ilDipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è l'autorità preposta alladeterminazione dello Stato competente all'esame della domanda di diritto di asilo in applicazione delregolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.

4. La commissione territoriale per il diritto d’asilo dichiara inammissibile la domanda di asilo e nonprocede all'esame della stessa quando il richiedente:

a) dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario dellaConvenzione di Ginevra e può realmente avvalersi di tale protezione;

b) ha presentato una nuova domanda di asilo dopo che la precedente domanda è stata respinta da partedella commissione territoriale per il diritto d’asilo senza addurre nuovi e significativi elementi in meritoalla sua condizione personale o alle condizioni dello Stato di origine.

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la commissione territorialeper il diritto d’asilo sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenzaterritoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione territoriale dichiara l'estinzione delprocedimento.

6. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di asilo prima dell'audizione presso lacommissione territoriale di cui al comma 1, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla stessacommissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 10.

(Commissione territoriale per

il diritto d’asilo)

1. La commissione territoriale per il diritto d’asilo, oltre che all'istruttoria e all'esame delle domande, aisensi dell'articolo 18, è competente a decidere, in primo grado, sul riconoscimento del diritto di asilo.

2. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono fissate nel numero massimo di dieci. Entro tremesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno sonoindividuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale per il diritto d’asilo,possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connessoall'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stessodecreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezionipossono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionalee operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali.

4. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono nominate entro trenta giorni dall’individuazionedelle loro sedi con il decreto di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno e sono composte,nel rispetto del principio di parità di genere e tenuto conto della competenza nella particolare materia,da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia diStato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomielocali, da un rappresentante dell'ACNUR e da un professore universitario in materie giuridiche. Insituazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del

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sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazionealla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o piùcomponenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le commissioni territoriali per ildiritto d’asilo possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per ildiritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri quale componente a tutti gli effetti,ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alledomande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazionedegli Stati di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Le commissioni territorialisono altresì integrate da uno psicologo e da assistenti sociali, quando procedono alla valutazione didomande presentate da un minore non accompagnato o da persona vulnerabile. Al presidente ed aicomponenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della commissione territoriale, ècorrisposto il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, per un onerecomplessivo non superiore a 200 euro giornalieri per ciascun membro.

5. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono validamente costituite con la presenza dellamaggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso diparità prevale il voto del presidente.

6. La competenza delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo è determinata sulla base dellacircoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti, lacompetenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro diaccoglienza.

7. Le attività di supporto delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono svolte dal personale inservizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.

Art. 11.

(Commissione nazionale

per il diritto di asilo)

1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione deldiritto di asilo, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, diformazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di costituzione eaggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delledomande di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazionesocio-politico-economica degli Stati di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedentiasilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali. La Commissione mantienerapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed icollegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.

2. La Commissione nazionale per il diritto d’asilo è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio digenere e tenuto conto della competenza nella particolare materia, con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri e dellacooperazione internazionale. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da undirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carrieradiplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertàcivili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministerodell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è

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rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza deicomponenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senzadiritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione si avvale delsupporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministerodell'interno.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degliaffari esteri e della cooperazione internazionale, possono essere istituite una o più sezioni dellaCommissione nazionale per il diritto d’asilo. I componenti di ciascuna sezione sono individuati enominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione sono validamentecostituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione.

4. La Commissione nazionale per il diritto d’asilo cura la formazione e il periodico aggiornamento deipropri componenti e di quelli delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo, anche al fine di garantireche abbiano la competenza necessaria perché l'audizione di cui all'articolo 16 si svolga con la dovutaattenzione al contesto personale o generale dello Stato di origine del richiedente, compresa la suaorigine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La Commissione cura, altresì, la formazionedegli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una comunicazioneadeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del personale di supporto delle stesse commissioniterritoriali.

Sezione II

Princìpi fondamentali e garanzie

Art. 12.

(Criteri applicabili all'esame

e alle decisioni sulle domande)

1. Le domande di asilo non possono essere respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere statepresentate tempestivamente.

2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale e sullabase di un adeguato esame della stessa, effettuato ai sensi della presente legge.

3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione generaleesistente nello Stato di origine dei richiedenti e, ove occorra, degli Stati in cui questi sono transitati,elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dalMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, comunque, acquisite dallaCommissione stessa. La Commissione assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, sianomesse a disposizione delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo e siano altresì fornite agli organigiurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego.

4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presentinel territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.

5. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo18, comma 5.

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6. Le decisioni sono comunicate per iscritto e, quando respingono la domanda, devono essere corredatedi motivazioni di fatto e di diritto e devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.

Art. 13.

(Casi di accoglienza e trattenimento)

1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.

2. Il richiedente asilo è ospitato in un centro di accoglienza quando non è in possesso dei mezzinecessari a provvedere a sé e, in ogni caso, quando:

a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possessodei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentatodocumenti risultati falsi o contraffatti;

b) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere ilcontrollo di frontiera o subito dopo;

c) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

3. Nei casi di cui al comma 2, il richiedente asilo è ospitato nel centro di accoglienza per il tempostrettamente necessario all'esame della domanda da parte della commissione territoriale per il dirittod’asilo. Il centro di accoglienza rappresenta il luogo di dimora abituale per il richiedente.

4. Il richiedente asilo può chiedere alla questura di competenza, determinata in base all'ubicazione delcentro di accoglienza, un permesso temporaneo di allontanamento dal centro stesso per un periodo ditempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, fatta salva la compatibilitàcon i tempi della procedura per l'esame della stessa domanda. Il provvedimento di diniego sullarichiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente.

5. Il richiedente è trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione, individuati ai sensi dell’articolo14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando:

a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;

b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice diprocedura penale;

c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

6. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità stabilite dall'articolo 14 deltesto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è giàin corso il trattenimento, il questore, valutate le circostanze e sentita la commissione territoriale per ildiritto d’asilo competente circa lo stato della domanda, può chiedere al tribunale competente, incomposizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per il tempo strettamentenecessario all'espletamento dell'istruttoria e dell'eventuale impugnazione.

7. È garantito l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione ai rappresentanti dell'ACNUR, agliavvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dalMinistero dell'interno.

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8. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti asilo.

Art. 14.

(Garanzie per i minori non accompagnati)

1. Il minore non accompagnato richiedente asilo non può essere espulso dal territorio nazionale, se nonper fondati e gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dalMinistro dell'interno, il quale ne dà preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri eal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La Direzione generaledell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche socialipuò, tuttavia, procedere a un rimpatrio assistito finalizzato a garantire l'unità familiare.

2. In ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la Direzione generale dell'immigrazione dicui al comma 1, adotta le opportune disposizioni per l'identificazione di familiari o parenti già presentinel territorio italiano o di altri Paesi dell'Unione europea al fine di favorirne il ricongiungimento.

3. Lo Stato italiano riconosce ai minori non accompagnati il diritto di ottenere un permesso disoggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento in cui al deldecreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 15.

(Obblighi del richiedente)

1. Il richiedente asilo è tenuto a rispettare la Costituzione e le leggi italiane.

2. Il richiedente coopera con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti idocumenti e le informazioni di cui dispone, utili ad agevolare l'esame della domanda.

3. Il richiedente informa l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza odomicilio.

4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti ilprocedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.

Art. 16.

(Colloquio personale)

1. La commissione territoriale per il diritto d’asilo dispone l'audizione del richiedente, tramitecomunicazione effettuata dalla questura competente e, su richiesta motivata del richiedente, puòdecidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti. L'audizione deveessere svolta in una lingua comprensibile al richiedente.

2. La commissione territoriale per il diritto d’asilo può omettere l'audizione del richiedente quandoritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di asilo in relazione agli elementi forniti dalrichiedente ai sensi dell'articolo 19, e in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitariapubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilitàdi sostenere un colloquio personale.

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3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi delcomma 2, non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravimotivi.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio senza aver chiesto ilrinvio, la commissione territoriale per il diritto d’asilo decide sulla base della documentazionedisponibile.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nei centri diaccoglienza o di trattenimento di cui all’articolo 13, e non sia già stata emessa nei suoi confrontidecisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale per ildiritto d’asilo dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non haconsentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma1, al fine della riattivazione della procedura.

6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei, senza la presenza dei familiari, ameno che la commissione territoriale o la Commissione nazionale per il diritto d’asilo non lo ritengaopportuno.

7. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso diminori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competentiautorità giudiziarie.

8. Nel caso il richiedente sia persona vulnerabile, al colloquio può essere ammesso personale disostegno per prestare la necessaria assistenza.

9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere alcolloquio.

Art. 17.

(Applicazione delle norme in materia

di procedimento amministrativo

e di accesso agli atti)

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di asilo si applicano le disposizioni in materia diprocedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusionedell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V, della legge 7 agosto 1990, n. 241, esuccessive modificazioni.

2. Il procedimento per l'esame delle domande di asilo deve concludersi entro il termine di sessantagiorni dalla data di presentazione della domanda.

3. Qualora le circostanze dell'istruttoria richiedano un termine più ampio di quello di cui al comma 2, lacommissione territoriale per il diritto d’asilo comunica per iscritto al richiedente i motivi delprolungamento e il nuovo termine, che in ogni caso non può essere superiore, complessivamente, acentoventi giorni.

Sezione III

Procedure di primo grado

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Art. 18.

(Istruttoria della domanda di riconoscimento

del diritto di asilo)

1. La domanda di asilo è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero alla questura competente peril luogo di dimora. Nel caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera è dispostol'immediato invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per l'adozione deiprovvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipapersonale femminile.

2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente suappositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo, a cui è allegata ladocumentazione prevista dall'articolo 19. L'audizione deve essere svolta in una lingua comprensibile alrichiedente. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale è rilasciata copia unitamentealla copia della documentazione allegata.

3. La documentazione concernente la domanda di asilo è trasmessa alla commissione territoriale per ildiritto d’asilo competente entro i cinque giorni successivi alla presentazione. Nei casi soggetti alleprocedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la questura trasmette la domanda all'Unità Dublino,di cui all'articolo 9, comma 3, ai fini della determinazione dello Stato membro competente all'esamedella stessa.

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di accoglienza o trattenimento di cui all'articolo 13, disponel'invio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo checertifica la sua qualità di richiedente presente nella struttura di accoglienza o di trattenimento. Negli altricasi rilascia un permesso di soggiorno valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento deldiritto di asilo da parte della commissione territoriale.

5. Quando la domanda è presentata da un minore non accompagnato, l'autorità che la riceve sospendeil procedimento, dà immediata comunicazione al tribunale per i minorenni e al giudice tutelare perl'apertura della tutela e per la nomina del tutore al sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile. Ilgiudice tutelare, nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del questore, provvede alla nominadel tutore. Il tutore prende immediato contatto con la questura per la conferma della domanda, ai finidell'ulteriore corso del procedimento e dell'adozione dei provvedimenti relativi all'accoglienza delminore, il quale dovrà essere ospitato in una struttura dedicata ai minori. Solo in via sussidiaria, qualoranon sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali strutture, l’assistenza e l'accoglienzadel minore sono temporaneamente assicurate dai servizi sociali del comune dove si trova il minore.

Art. 19.

(Esame dei fatti e delle circostanze)

1. Il richiedente asilo presenta, unitamente alla domanda di asilo o in ogni caso non appena disponibili,tutta la documentazione necessaria e gli elementi utili a motivare la medesima domanda. L'esame èsvolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutte le circostanze significative della domanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso delrichiedente in merito all'età, alla condizione sociale, anche quella del suoi familiari, se rilevante ai fini delriconoscimento, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi e ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza,

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alle eventuali domande di asilo già presentate, agli itinerari di viaggio, ai documenti di identità e diviaggio, nonché ai motivi relativi alla sua domanda di asilo.

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano lo Stato di origine al momento dell'adozione della decisione inmerito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato diappartenenza e relative modalità di applicazione;

b) della dichiarazione e della documentazione presentate dal richiedente o dai suoi familiari, nonchédella situazione individuale e delle circostanze personali proprie del richiedente e dei suoi familiari, conparticolare riferimento alla condizione sociale, al sesso e all'età;

c) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazionirese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe farricorso alla protezione di un altro Stato.

4. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essisono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita un'idoneamotivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con leinformazioni generali e specifiche di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di asilo il prima possibile, salvo che non dimostri di averavuto fondati e giustificati motivi per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Art. 20.

(Procedure di esame)

1. L'esame della domanda di asilo è svolto dalle commissioni territoriali per il diritto d’asilo secondo iprincìpi fondamentali e le garanzie di cui alla presente legge.

2. La commissione territoriale per il diritto d’asilo provvede al colloquio con il richiedente entro trentagiorni dal ricevimento della domanda e decide entro i venticinque giorni successivi al colloquio.

3. Qualora la commissione territoriale per il diritto d’asilo, per la sopravvenuta esigenza di acquisirenuovi elementi, non abbia potuto adottare la decisione entro i termini di cui al comma 2, informa delritardo il richiedente e la questura competente; inoltre, la commissione territoriale informa il richiedentesui tempi previsti per la decisione in merito alla domanda, che non possono comunque superare iltermine di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che ilrichiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale per il dirittod’asilo sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso le autorità competenti e leassociazioni di tutela interessate.

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Art. 21.

(Esame prioritario)

1. La commissione territoriale per il diritto d’asilo esamina in via prioritaria la domanda di asilo quandoè presentata da persona vulnerabile o da minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale,fatte salve le garanzie di cui all'articolo 14.

2. La commissione territoriale per il diritto d’asilo può esaminare in via prioritaria la domanda quandoessa è presentata da un richiedente per il quale sono disposti l'accoglienza o il trattenimento, fatto salvoil caso in cui l'accoglienza sia disposta per verificare o accertare l'identità del richiedente.

Art. 22.

(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni

o di nuovi elementi)

1. Il richiedente può inviare alla commissione territoriale per il diritto d’asilo memorie edocumentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il richiedente ritiri la domanda di asiloprima della decisione della commissione territoriale, gli elementi che sono alla base della nuovadomanda sono esaminati nell'ambito della procedura per la precedente domanda.

2. La commissione territoriale per il diritto d’asilo può richiedere ulteriori informazioni odocumentazione alla commissione nazionale per il diritto d’asilo ovvero, mediante la stessa, richiedereall'ACNUR, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, al Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale, nonché alle organizzazioni non governative ulteriori elementi conoscitivi edocumentali.

Art. 23.

(Decisione)

1. Conclusa l'istruttoria, la commissione territoriale per il diritto d’asilo adotta una delle seguentidecisioni:

a) riconosce il diritto di asilo, nei termini e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) rigetta la domanda, qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento del diritto di asilostabiliti dalla presente legge, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione di cui all'articolo 6.

2. Nei casi in cui non accolga la domanda e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattereumanitario, la commissione territoriale per il diritto d’asilo trasmette gli atti al questore competente peril rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. Il rigetto di cui al comma 1, lettera b), e il verificarsi delle ipotesi di ritiro della domanda ovvero diinammissibilità della stessa, comportano per il richiedente di lasciare il territorio nazionale alla scadenzadel termine per impugnazione, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Art. 24.

(Diritto all'assistenza

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e alla rappresentanza legali)

1. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il richiedente è assistito da unavvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero siapplica l'articolo 94 del suddetto decreto.

Sezione IV

Procedure di secondo grado

Art. 25.

(Impugnazione)

1. È organo competente per l’impugnazione il tribunale del luogo in cui ha sede l'autorità che haadottato il provvedimento impugnato.

2. Sull'impugnazione dei provvedimenti pronunciati nei confronti dei minori non accompagnati ècompetente il tribunale per i minorenni.

3. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione del provvedimento, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato odi tutela delle relazioni internazionali.

4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne chenelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto avverso il provvedimento adottato dalla commissioneterritoriale per il diritto d’asilo che dichiara la domanda di riconoscimento del diritto di asilo:

a) inammissibile;

b) manifestamente infondata.

5. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato eal Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale per il diritto d’asilo ovvero presso lacompetente commissione territoriale per il diritto d’asilo, e sono comunicati al pubblico ministero.

6. La commissione territoriale per il diritto d’asilo che ha adottato l'atto impugnato inviaimmediatamente copia della documentazione e di tutti gli atti in suo possesso al ricorrente e al tribunalee può, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci giorni primadell'udienza, ogni controdeduzione.

7. Il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione dellacontroversia.

8. L'ordinanza che rigetta il ricorso è comunicata alla questura competente, che ne consegna una copiaall'interessato, disponendo il ritiro del permesso di soggiorno, e intima allo stesso, ove non sussistano lecondizioni descritte nei titoli III e IV della presente legge, di lasciare il territorio dello Stato entroquindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio di frontiera.

9. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 8, salvi i casi di forza maggiore, il prefettodispone espulsione dell'interessato con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

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10. L'ordinanza che riconosce al ricorrente il diritto di asilo è comunicata alle parti e alla questura a curadella cancelleria.

11. Avverso l'ordinanza che decide il giudizio può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorsodeve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazionedell'ordinanza. Esso viene notificato alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza incamera di consiglio, a cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglioai sensi dell'articolo 375 del codice di procedura civile.

12. L'ordinanza che accoglie il ricorso e riconosce il diritto di asilo sostituisce a tutti gli effetti ladecisione della commissione che ha adottato l'atto impugnato.

13. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

14. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti sulla domanda di asilopronunciati dalla Commissione nazionale e dalla commissione territoriale per il diritto d’asilo sonoregolate dal capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile, ove nondiversamente disposto dal presente articolo.

Titolo III

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Capo I

CONDIZIONI

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Art. 26.

(Motivi di persecuzione)

1. Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti di persecuzione devono essere riconducibilialle situazioni definite dall’articolo 3, comma 1, lettere e), p), s) e u).

2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un fondato timore di essere perseguitato è irrilevante che lostesso possieda effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche cheprovocano gli atti di persecuzione, purché una delle siffatte caratteristiche gli vengano attribuite dairesponsabili delle persecuzioni.

Art. 27.

(Responsabili degli atti di persecuzione

o di danni gravi)

1. I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:

a) lo Stato di origine o di dimora abituale;

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b) i partiti o le organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o unaparte rilevante del suo territorio;

c) soggetti non statuali, compresi i gruppi etnici, se può essere dimostrato che i responsabili di cui allelettere a) e b) possono e non vogliono fornire la protezione contro persecuzioni e danni gravi.

Art. 28.

(Soggetti che offrono protezione)

1. La protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente:

a) dallo Stato;

b) dai partiti o da organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato ouna parte rilevante del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrireprotezione, conformemente a quanto disposto dal comma 2.

2. La protezione contro persecuzioni o danni gravi è effettiva e non temporanea. Tale protezione è ingenerale fornita se i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), adottano adeguate misure per impedireche possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi di un sistema giuridico chepermetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione odanno grave e se il richiedente ha accesso a tale protezione.

3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlli uno Stato o una parte rilevante del suoterritorio e se fornisca protezione come enunciato al comma 2, si deve tener conto degli eventualiorientamenti impartiti nei pertinenti atti dell'Unione europea e, ove ritenuto opportuno, dellevalutazioni di altre competenti organizzazioni internazionali e, in particolare, dell'ACNUR.

Capo II

CAUSE DI ESCLUSIONE,

CESSAZIONE E REVOCA DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I

Cause di esclusione,

cessazione dello status di rifugiato

Art. 29.

(Cause di esclusione

dello status di rifugiato)

1. Uno straniero o un apolide è escluso dallo status di rifugiato se:

a) rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione D), della Convenzione di Ginevra, relativoalla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle Nazioni Unite diversi dall'ACNUR.Quando siffatta protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo, senza che la posizione dellostraniero o dell'apolide sia stata definitivamente stabilita in conformità delle pertinenti risoluzioni

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adottate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la persona è immediatamente ammessa ai beneficidel presente titolo;

b) le autorità competenti dello Stato nel quale ha stabilito la sua dimora abituale gli riconoscono i dirittie gli obblighi connessi al possesso della cittadinanza dello Stato stesso o diritti e obblighi equivalenti;

c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite quali stabiliti nelpreambolo e negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide è, altresì,escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati motivi per ritenere che abbia commesso, istigatoo altrimenti concorso alla commissione:

a) di un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti daglistrumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) al di fuori del territorio italiano, di un reato grave, prima del riconoscimento dello status di rifugiato,oppure di atti particolarmente crudeli, anche se compiuti con un dichiarato obiettivo politico, chepossono essere classificati quali reati gravi di diritto interno. La gravità del reato è valutata anche tenutoconto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione,prevista dalla legge italiana per il reato.

Art. 30.

(Cause di cessazione dello status

di rifugiato)

1. Lo straniero o l'apolide cessa di essere un rifugiato qualora:

a) si sia nuovamente avvalso, dopo il riconoscimento dello status, in maniera non occasionale, dellaprotezione dello Stato di origine o di dimora abituale;

b) si sia ristabilito nello Stato che ha lasciato o in cui non ha fatto ritorno per timore di essereperseguitato;

c) avendo perso la cittadinanza, l'abbia riacquistata;

d) abbia acquisito la cittadinanza italiana ovvero altra cittadinanza e goda della protezione effettiva delloStato di dimora abituale;

e) sono venute meno le circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato,salva la possibilità di vedersi riconosciuta la protezione sussidiaria, se ne sussistono i presupposti. Ilcambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea ed essere tale da eliminare ilfondato timore di persecuzioni.

2. Il comma 1, lettera e), non si applica al rifugiato che possa invocare l'esistenza di fondati motivi,derivanti da precedenti persecuzioni, tali da rifiutare di avvalersi della protezione dello Stato di cui ha lacittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, dello Stato in cui aveva precedentemente la dimora abituale.

Sezione II

Cause di esclusione e cessazione

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della protezione sussidiaria

Art. 31.

(Cause di esclusione della protezione

sussidiaria)

1. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide è esclusodalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria ove sussistano fondatimotivi per ritenere che egli abbia commesso, istigato o altrimenti concorso alla commissione di:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali definiti daglistrumenti internazionali relativi a tali crimini;

b) un reato grave, la cui gravità è valutata anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo aquattro anni o nel massimo a dieci anni di reclusione, prevista dalla legge italiana per il reato;

c) atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1e 2 della Carta delle Nazioni Unite.

Art. 32.

(Cause di cessazione

della protezione sussidiaria)

1. Uno straniero non appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea o un apolide cessa diavere titolo a beneficiare della protezione sussidiara quando le circostanze che hanno indotto allaconcessione dello status di protezione sussidiaria sono venute meno o mutate in una misura tale darendere la protezione non necessaria.

2. Nell'applicare il comma 1, le autorità competenti valutano che il mutamento delle circostanze sia dinatura significativa e non temporanea tale da ritenere che la persona avente titolo a beneficiare dellaprotezione sussidiaria non sia più esposta a un rischio effettivo di danno grave.

3. Il comma 1 non si applica al beneficiario dello status di protezione sussidiaria che possa invocarefondati motivi derivanti da precedenti danni gravi tali da rifiutare di avvalersi della protezione delloStato di cui ha la cittadinanza ovvero, se trattasi di apolide, dello Stato in cui aveva precedentemente ladimora abituale.

Sezione III

Revoca della protezione internazionale

Art. 33.

(Cause di revoca dello status di rifugiato e di beneficiario della protezione sussidiaria)

1. Fatti salvi gli obblighi del rifugiato e del beneficiario di protezione sussidiaria di produrre tutta lapertinente documentazione in suo possesso e di esporre tutti i fatti ad essa correlati, la revoca dellostatus è adottata su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status di rifugiatoo di beneficiario di protezione sussidiaria, è accertato che sussistono le condizioni di cui agli articoli 29e 31 della presente legge.

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2. Lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria può essere revocato, successivamenteal riconoscimento, anche quando:

a) vi sono fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezzapubblica;

b) la persona è stata condannata con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dall'articolo 407,comma 2, lettera a), del codice di procedura penale;

c) il riconoscimento dello status è stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modoerroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi fatti.

Capo III

PROCEDURE

PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 34.

(Autorità competenti a ricevere

e ad esaminare la domanda)

1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalregolamento di cui all'articolo 98 e mediante uffici appositi, a ricevere la domanda di protezioneinternazionale e la relativa documentazione.

2. Sono, altresì, competenti a ricevere la domanda e la documentazione le ambasciate italiane e iconsolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimora abituale del richiedente.

3. Le autorità nazionali competenti all'istruttoria e all'esame delle domande di protezione internazionalesono le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

4. L'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezioneinternazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013, è l'Unità Dublino, operante presso ilDipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la commissione territorialeper il riconoscimento della protezione internazionale sospende l'esame della domanda. Qualora sia statadeterminata la competenza territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 4, la commissioneterritoriale dichiara l'estinzione del procedimento.

Art. 35.

(Commissione territoriale

per il riconoscimento della protezione

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internazionale)

1. La commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguitodenominata «commissione territoriale per la protezione internazionale», istruisce ed esamina ledomande di richiesta della protezione internazionale provenienti dalle autorità competenti, ai sensidell'articolo 34, comma 3, della presente legge, ed è competente a decidere in primo grado sulriconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso il provvedimento di diniego della commissione territoriale per la protezione internazionale èesperibile ricorso dinanzi alla Commissione nazionale per la protezione internazionale, ai sensidell'articolo 62.

3. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale si avvalgono del supporto organizzativo elogistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e dellaprefettura -- ufficio territoriale del Governo (UTG) del capoluogo, salvo diverse e ulteriori dotazionistabilite dal regolamento di cui all'articolo 98.

4. Le commissioni territoriali per la protezione iternazionale hanno sede presso le città di: Gorizia,Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Bari, Torino e Ancona.

5. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale, nel rispetto del principio di parità digenere, sono composte da: un rappresentante della prefettura -- UTG del capoluogo; da unrappresentante dell'ACNUR in Italia; da personalità scelte per competenza in materia, compresi irappresentanti delle principali organizzazioni che si occupano di protezione internazionale; da uninterprete; da un medico generico e da uno psicologo, entrambi dello stesso genere del richiedente. Lestesse sono integrate da un medico specialista dello stesso genere del richiedente. Per ciascuncomponente sono nominati i rispettivi supplenti e l'incarico di componente effettivo ha duratatriennale, rinnovabile.

6. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale sono integrate da un delegato delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ogni volta che è necessario in relazionea particolari e significativi incrementi delle domande di protezione internazionale. Lo stesso è chiamatoin ordine alle domande per le quali occorre disporre di specifici elementi di valutazione in merito allesituazioni degli Stati non appartenenti all'Unione europea.

7. Il regolamento di cui all'articolo 98 individua il personale competente per lo svolgimento delle attivitàdi supporto delle commissioni territoriali per la protezione internazionale, e stabilisce i criteri perl'elezione del presidente, che è eletto tra i componenti della commissione territoriale.

8. Ai componenti, compreso il presidente, della commissione territoriale per la protezione territoriale èerogato un rimborso spese certificato, liquidato ad ogni partecipazione alle sedute della commissioneterritoriale, per un importo massimo di 200 euro giornaliere.

Art. 36.

(Commissione territoriale straordinaria)

1. In caso di eccezionali flussi migratori di cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unioneeuropea o di apolidi è istituita nelle aree interessate, con decreto del Presidente del Consiglio deiministri di cui all'articolo 65, comma 2, una Commissione territoriale straordinaria, di seguitodenominata «Commissione straordinaria».

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2. La Commissione straordinaria coopera con la commissione territoriale per la protezione territorialenella decisione circa le domande di protezione internazionale e di misure di protezione temporanea eumanitaria di cui al titolo IV.

3. La Commissione straordinaria è composta da: un funzionario della polizia di frontiera; un interprete,scelto in base alla lingua e al dialetto parlati dai soggetti di cui al comma 1; un rappresentante dell'entelocale, su indicazione dei sindaci dei comuni interessati dall'eccezionale afflusso; un funzionario delMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; un rappresentante dell'ACNUR; unfunzionario del Ministero dell'interno; un medico generico e uno psicologo, entrambi dello stessogenere. La Commissione straordinaria può essere integrata, ove necessario, da un medico specialista,dello stesso genere.

4. Il presidente è eletto tra i componenti della Commissione straordinaria a maggioranza dei due terzidei componenti.

5. Ai componenti della Commissione straordinaria, compreso il presidente, è erogato un rimborso spesecertificato, liquidato ad ogni partecipazione alle sedute della Commissione, per un importo massimo di200 euro giornaliere.

Art. 37.

(Commissione nazionale

per la protezione internazionale)

1. La Commissione nazionale per la protezione internazionale, di seguito denominata «Commissionenazionale», è competente in materia di revoca e di cessazione degli status di protezione internazionale.Essa inoltre ha compiti di:

a) indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali per la protezione internazionale;

b) costituzione, tenuta e aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni sulledomande di protezione internazionale presentate e sulle situazioni socio-politico-economiche degli Statidi origine dei richiedenti;

c) trasmissione alle commissioni territoriali per la protezione internazionale e all'autorità giurisdizionaledelle informazioni e della documentazione ricevute dalle organizzazioni internazionali;

d) formazione e periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle commissioniterritoriali per la protezione internazionale, nonché degli interpreti di cui essa e le commissioniterritoriali si avvalgono in sede di colloquio di cui all'articolo 46.

2. La Commissione nazionale mantiene rapporti con il Ministero degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale in merito all'attività svolta.

3. La Commissione nazionale è competente a decidere, in secondo grado, sulle domande rigettate odichiarate inammissibili dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale.

4. La Commissione nazionale è nominata, nel rispetto del principio della parità di genere, con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro degli affariesteri e della cooperazione internazionale. I componenti della Commissione nazionale sono scelti, inbase ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 98, tra i maggiori esperti della materia in ambito

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nazionale e internazionale, con l'integrazione di un rappresentante dell'ACNUR, del Ministerodell'interno, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Dipartimento per lelibertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel rispetto del principio di terzietà rispettoall'interesse della pubblica amministrazione, il numero dei componenti rappresentanti di pubblici uffici,di cui al presente comma, non può superare un terzo del totale. L'incarico ha durata triennale ed èrinnovabile. Il presidente è eletto tra i componenti effettivi. La Commissione nazionale si avvale delsupporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministerodell'interno, salvo diverse e ulteriori dotazioni stabilite dal regolamento di cui all'articolo 98 per ilcorretto espletamento delle funzioni della Commissione nazionale.

5. La Commissione nazionale può avvalersi della collaborazione dell'ACNUR, delle maggioriorganizzazioni nazionali e internazionali che si occupano di protezione internazionale, nonché delleambasciate italiane o dei consolati italiani presenti sul territorio dello Stato di origine o di dimoraabituale del richiedente.

Sezione II

Diritti e garanzie

Art. 38.

(Garanzie per i richiedenti)

1. Il richiedente è considerato tale dal momento in cui manifesta in qualsiasi forma, anche oralmente, lapropria volontà di chiedere protezione.

2. All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questuracompetente a riceverla informa il richiedente, in una lingua che comprende o che è ragionevole ritenerepossa comprendere:

a) della procedura da seguire;

b) dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, compreso l'obbligo del rispetto delle leggi internee della Costituzione italiana, nonché delle conseguenze di un eventuale mancato adempimento degliobblighi e della mancata cooperazione con le autorità;

c) dei tempi e dei mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili all'esamenonché delle conseguenze di un ritiro della domanda o di rinunzia implicita alla stessa.

3. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero la questura competente consegna al richiedente l'opuscoloinformativo, redatto dalla Commissione nazionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cuiall'articolo 98, che illustra:

a) la Costituzione italiana;

b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la sua permanenza in Italia;

c) le fasi della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;

d) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalità per riceverle;

e) l'indirizzo e il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela deirichiedenti protezione internazionale;

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f) il diritto del richiedente all'assistenza legale durante tutte le fasi della procedura.

4. Al richiedente è garantita, in ogni fase, la possibilità di comunicare con l'ACNUR o con un'altraorganizzazione competente.

5. In tutte le fasi del procedimento connesse alla presentazione e all'esame della domanda, il richiedentericeve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di un'altra lingua a luicomprensibile. Tale assistenza è in ogni caso garantita quando il richiedente è convocato al colloquiopersonale di cui all'articolo 46.

6. Al richiedente e, ove nominati, ai suoi avvocati o consulenti legali, è garantito l'accesso, in ogni fasedel procedimento:

a) alle informazioni aggiornate circa la situazione generale esistente nello Stato di origine del richiedentee, ove occorra, nei Paesi in cui questi ha transitato, che siano fornite dall'EASO, dall'ACNUR o da altreorganizzazioni internazionali per i diritti umani;

b) alle informazioni fornite da eventuali esperti d'ordine medico, culturale, religioso, di genere o inerentii minori.

7. Il richiedente è tempestivamente informato della decisione e degli eventuali mezzi di impugnazione.Quando il richiedente non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un consulente legale, lecomunicazioni concernenti il procedimento e l'esito dello stesso sono a lui rese nella lingua da luiindicata. In mancanza di tale indicazione, le predette comunicazioni sono rese in una lingua a luicomprensibile.

8. In caso di impugnazione della decisione in sede giurisdizionale, durante lo svolgimento del relativogiudizio sono assicurate allo straniero le garanzie di cui al presente articolo.

Art. 39.

(Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda)

1. Sino alla decisione della commissione territoriale per la protezione internazionale competente inordine alla domanda, il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato, ai finidell'espletamento della procedura. Le condizioni dell'accoglienza sono disciplinate ai sensi del titolo Vdella presente legge.

2. La disposizione del comma 1 non si applica nei confronti dello straniero o apolide che deve essere:

a) consegnato ad un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo, di cuialla legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisionequadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alleprocedure di consegna tra Stati membri;

b) consegnato ad una Corte o ad un tribunale penale internazionale;

c) accompagnato verso un altro Stato appartenente all'Unione europea competente per l'esame delladomanda di protezione internazionale ai sensi della legislazione europea vigente.

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3. L'estradizione del richiedente verso uno Stato non appartenente all'Unione europea non può essereeffettuata qualora l'autorità competente abbia motivo di ritenere che il paese richiedente non rispetti idivieti di respingimento ed espulsione, previsti dagli obblighi europei e internazionali.

Art. 40.

(Visita medica)

1. Al fine di accertare eventuali segni che potrebbero indicare persecuzioni fisiche o psichiche o dannigravi subiti, la commissione territoriale per la protezione internazionale ai fini della valutazione delladomanda, può sottoporre il richiedente, previo consenso espresso dello stesso, a visita medica. Lamancanza di consenso da parte del richiedente non osta alla valutazione della domanda.

2. Qualora la commissione territoriale per la protezione internazionale non disponga alcuna visitamedica, il richiedente può, su propria istanza, fruirne in ogni fase del procedimento, a supporto delladocumentazione presentata o delle dichiarazioni rese durante il colloquio circa i segni che potrebberoindicare le persecuzioni e i gravi danni subiti.

3. La visita medica di cui al comma 1 è effettuata da un medico e da uno psicologo membro dellacommissione territoriale per la protezione internazionale integrati, se necessario, da uno specialistaincaricato. Il certificato medico attestante l'esito della visita viene trasmesso alla commissioneterritoriale.

4. La commissione territoriale per la protezione internazionale può sottoporre in ogni caso ilrichiedente ad esami clinici per ragioni di sanità pubblica.

Art. 41.

(Garanzie per i minori non accompagnati)

1. L'interesse superiore del minore costituisce criterio fondamentale nell'attuazione della presente legge.

2. Al minore non accompagnato che ha espresso la volontà di chiedere la protezione internazionale ègarantita l'assistenza di un tutore, nominato ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, in ognifase della procedura per l'esame della domanda.

3. Il tutore:

a) svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore;

b) informa il minore non accompagnato sul significato e sulle eventuali conseguenze del colloquiopersonale, informandolo su come prepararsi ad esso;

c) partecipa al colloquio personale e può porre domande o formulare osservazioni.

4. Tutti i minori non accompagnati presenti sul territorio nazionale hanno diritto a ricevereinformazioni sulla protezione internazionale in una lingua da essi conosciuta.

5. Se sussistono dubbi in ordine all'età, il minore non accompagnato può, in ogni fase della procedura,essere sottoposto, previo consenso del tutore, ad accertamenti medico-sanitari in merito. Se gliaccertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età il richiedente è consideratominore.

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6. Se vengono effettuate visite mediche, il minore non accompagnato deve essere informato, primadell'esame della domanda e in una lingua che comprende o che è ragionevole supporre possacomprendere, della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, del tipo divisita e della incidenza della stessa ai fini dell'esame della domanda, così come delle conseguenzediscendenti dall'eventuale rifiuto a sottoporvisi. Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visitamedica non incide negativamente sull'ammissibilità della domanda o sull'esito della decisione.

Art. 42.

(Obblighi del richiedente)

1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con la commissione territoriale per la protezioneinternazionale ai fini di accertare la veridicità degli elementi e della documentazione allegati alladomanda di cui al comma 2 dell'articolo 52.

2. Il richiedente ha, altresì, obbligo:

a) di presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale, gli elementi e ladocumentazione essenziali, in suo possesso o comunque appena disponibili, a motivare la domanda,incluso il passaporto;

b) di rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;

c) di comparire personalmente, se convocato, e senza indugio, nel giorno e nel luogo stabilito, davantialla commissione territoriale per la protezione internazionale per il colloquio personale;

d) di informare tempestivamente la commissione territoriale per la protezione internazionale, anche pertramite la questura competente o la prefettura -- UTG del capoluogo, in ordine ad ogni mutamentodella sua residenza o del domicilio;

e) di agevolare, in tutte le fasi della procedura, il compimento degli accertamenti previsti dallalegislazione in materia di pubblica sicurezza;

f) a sottoporsi ai rilievi fotodattiloscopici;

g) di dare il consenso informato a registrazioni delle dichiarazioni rese oralmente;

h) a sottoporsi ad esami medici per motivi di sanità pubblica.

3. In caso di mancata osservanza della lettera d) del comma 2, eventuali comunicazioni concernenti ilprocedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio di cui la commissioneterritoriale per la protezione internazionale è a conoscenza. La mancata ricezione delle comunicazionicomporta la sospensione dell'esame della domanda e non incide negativamente sull'esito finale dellastessa.

Art. 43.

(Diritto all'assistenza

e rappresentanza legali)

1. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il richiedente è assistito da unavvocato ed è ammesso al gratuito patrocinio, ove ricorrano le condizioni previste dal testo unico delle

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disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero siapplica l'articolo 94 del medesimo testo unico.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante, nonché all'avvocato che eventualmente lo assiste, ègarantito l'accesso a tutte le informazioni e la documentazione relative alle procedure di cui alla sezioneIII del presente capo e a quelle che potrebbero formare oggetto di giudizio in sede di ricorso avverso ladecisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale per la protezioneinternazionale, secondo le modalità previste dai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III,articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Sezione III

Procedure di primo grado

Art. 44.

(Presentazione della domanda

di protezione internazionale)

1. La domanda di protezione internazionale è presentata all'ufficio di polizia di frontiera ovvero allaquestura competente per il luogo di dimora, entro cinque giorni dall'arrivo. Nel caso di presentazionedella domanda all'ufficio di frontiera, è disposto l'invio del richiedente presso la questura competenteper territorio, per l'adozione del provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il richiedente abbiacon sé figli minori o persone che, comunque, necessitano della sua protezione, è tenuto ad indicarlonella sua domanda di protezione internazionale.

2. La questura, ricevuta la domanda di protezione internazionale, redige, entro tre giorni dallapresentazione della domanda, il verbale delle dichiarazioni del richiedente su appositi modellipredisposti dalla Commissione nazionale, a cui è allegata la documentazione prevista dall'articolo 52. Ilrichiedente, su sua domanda o se ritenuto necessario, usufruisce di un supporto linguistico epsicologico. Il verbale è approvato e sottoscritto dal richiedente, al quale ne è rilasciata copiaunitamente a quella della documentazione allegata.

3. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la questura, entro sei giornidalla presentazione della domanda, avvia le procedure per la determinazione dello Stato competente perl'esame della domanda, secondo quanto previsto dall'articolo 34, comma 4.

4. Il questore, qualora ricorrano le ipotesi di cui agli articoli 83, 84 e 85, dispone l'invio del richiedentenelle strutture ivi previste e rilascia allo stesso un attestato nominativo che certifica la sua qualità dirichiedente presente nella struttura.

Art. 45.

(Criteri applicabili

all'esame delle domande)

1. Le domande di protezione internazionale non possono essere respinte, né escluse dall'esame per ilsolo fatto di non essere state presentate nei termini di cui al comma 2 dell'articolo 53.

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2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo ed imparziale esulla base di un congruo esame effettuato ai sensi dell'articolo 52.

3. La commissione territoriale per la protezione internazionale, al fine dell'esame della domanda,acquisisce le informazioni precise e aggiornate elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei datiforniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, daorganizzazioni internazionali o da ogni altra fonte ritenuta affidabile sulla situazione esistente nelloStato di origine dei richiedenti e, ove occorra, in quelli in cui gli stessi sono transitati.

Art. 46.

(Colloquio personale)

1. Le commissioni territoriali per la protezione internazionale dispongono l'audizione del richiedentedopo aver ricevuto comunicazione di avvenuta presentazione della domanda da parte della questura. Sudomanda del richiedente, le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezioneinternazionale svolgono il colloquio alla presenza di soli componenti del stesso sesso del medesimo.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale può omettere l'audizione del richiedentequando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di protezione internazionale inrelazione agli elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 52 e in tutti i casi in cui risultacertificata, attraverso la visita medica prevista ai sensi dell'articolo 40, l'incapacità o l'impossibilità disostenere un colloquio personale.

3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi delcomma 2 non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravimotivi.

4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, rinuncia al colloquio senza aver chiesto il rinvio, lacommissione territoriale per la protezione internazionale decide sulla base della documentazionedisponibile.

5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nellestrutture di accoglienza o di trattenimento e non sia già stata emessa nei suoi confronti decisione diaccoglimento della domanda, la commissione territoriale per la protezione internazionale sospende laprocedura, disponendo, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non haconsentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma1, al fine della riattivazione della procedura.

6. Il colloquio si svolge in ambienti idonei, alla sola presenza di personale di sostegno linguistico epsicologico, nonché dell'avvocato eventualmente nominato dal richiedente ai sensi dell'articolo 43. Lapresenza di familiari del richiedente è ammessa solo se la commissione territoriale o la Commissionenazionale per la protezione internazionale lo ritenga opportuno.

7. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso diminori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competentiautorità giudiziarie.

8. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezione internazionale, nell'ambitodelle rispettive procedure, adottano le misure idonee a garantire la riservatezza dei dati che riguardanol'identità e le dichiarazioni dei richiedenti.

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Art. 47.

(Sul contenuto del verbale e registrazione

del colloquio personale)

1. Dell'audizione di cui all'articolo 46 è redatto il verbale contenente la trascrizione puntuale delcolloquio in una lingua comprensibile al richiedente. È effettuata altresì, previo consenso espresso delrichiedente, una registrazione sonora o audiovisiva. Eventuali osservazioni o chiarimenti forniti dalrichiedente sono riportati nel verbale. Dopo rilettura, il verbale è sottoscritto dal richiedente a cui èrilasciata una copia.

2. Nel caso in cui la commissione territoriale per la protezione internazionale dispone la registrazionesonora o audiovisiva del colloquio personale, la stessa è allegata al fascicolo del richiedente.

3. Se il richiedente rifiuta di confermare che il contenuto del verbale o della trascrizione del colloquiopersonale, le motivazioni di tale rifiuto sono inserite nel fascicolo del richiedente.

4. Il richiedente e il suo avvocato hanno accesso al verbale o alla trascrizione nonché alle registrazioni.

Art. 48.

(Raccolta di informazioni sui singoli casi)

1. Ai fini dello svolgimento della procedura relativa alla domanda di protezione internazionale, innessun caso possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili di persecuzione o di dannigravi nei confronti del richiedente.

2. Le commissioni territoriali e la Commissione nazionale per la protezione internazionale in nessuncaso forniscono informazioni sulla domanda di protezione internazionale presentata dal richiedenteovvero altre informazioni che possono nuocere all'incolumità del richiedente e delle persone a suocarico, ovvero alla libertà e alla sicurezza dei suoi familiari che ancora risiedono nello Stato di origine.

Art. 49.

(Esame prioritario della domanda)

1. La commissione territoriale per la protezione internazionale esamina la domanda in via prioritariaquando è presentata da:

a) un richiedente per il quale sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento, così come previsto dagliarticoli 83, 84 e 85;

b) una persona vulnerabile ovvero un minore non accompagnato e privo di rappresentanza legale, salvole garanzie di cui all'articolo 41, comma 2.

2. Entro cinque giorni dalla data di ricezione della domanda, la commissione territoriale per laprotezione internazionale provvede all'audizione, salvo che non sia ritenuta necessaria. La decisione èadottata entro i successivi dieci giorni ed è trasmessa alla Commissione nazionale e al questore, la cuicompetenza è determinata in base al luogo in cui la domanda è stata presentata.

Art. 50.

(Domande inammissibile)

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1. La commissione territoriale per la protezione internazionale dichiara inammissibile la domanda e nonprocede all'esame nei casi in cui il richiedente:

a) dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario dellaConvenzione di Ginevra e possa anche avvalersi di tale protezione;

b) ha presentato identica domanda, dopo che sia stata presa una decisione negativa da parte dellacommissione territoriale, senza addurre nuovi elementi tali che possano giustificare un riesame dellastessa;

c) rientra in una delle cause di esclusione dalla protezione internazionale di cui al capo II.

2. La decisione di inammissibilità è adottata entro venti giorni dalla data di presentazione delladomanda. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale ai sensidell'articolo 62. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, si applica l'articolo 63.

Art. 51.

(Domande infondate)

1. La commissione territoriale per la protezione internazionale, fatto salvo che il richiedente ritiri ladomanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 58, dichiara che la domanda è infondataqualora il richiedente:

a) nell'esposizione dei fatti, durante il colloquio, e nel modulo della domanda, ha unicamente indicatoquestioni non connesse alla richiesta di protezione internazionale;

b) ha volontariamente indotto in errore la commissione territoriale presentando documenti falsi odomettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e cittadinanza;

c) ha distrutto documenti o fatto sparire il documento d'identità o di viaggio, proprio o dei suoifamiliari, che ne avrebbero permesso il riconoscimento o la cittadinanza;

d) ha rilasciato dichiarazioni contraddittorie, false o incoerenti rispetto alle informazioni verificate sulsuo Stato di origine rendendo così non convincenti le sue affermazioni scritte sulla domanda o rilasciatedurante il colloquio;

e) ha reiterato una domanda dichiarata inammissibile;

f) ha presentato la domanda al solo fine di ritardare o impedire un provvedimento di allontanamento;

g) è entrato illegalmente nel territorio dello Stato o vi ha prolungato irregolarmente il soggiorno e, senzaun valido motivo, non ha presentato domanda alla polizia di frontiera o alla questura competente neitermini di cui al comma 1 dell'articolo 44;

h) è considerato persona pericolosa o è stata espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi disicurezza nazionale o di ordine pubblico.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale dichiara la domanda infondata entroquindici giorni dalla data di presentazione della stessa. La decisione è impugnabile dinanzi laCommissione nazionale ai sensi dell'articolo 62. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, siapplica l'articolo 63.

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Art. 52.

(Esame dei fatti e delle circostanze)

1. Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale ocomunque appena disponibili, gli elementi e la documentazione a supporto della medesima domanda.L'esame è svolto in collaborazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significafivi delladomanda.

2. Gli elementi di cui al comma 1 comprendono le dichiarazioni e la documentazione in possesso delrichiedente in merito alla sua identità, età, cittadinanza e condizione sociale, nonché a quelle dei suoifamiliari se rilevanti ai fini del riconoscimento. Concorrono altresì a corredare la domanda leinformazioni sugli Stati, sugli itinerari di viaggio e sui luoghi in cui il richiedente ha soggiornato inprecedenza, nonché sulle eventuali domande di asilo già presentate.

3. L'esame della domanda è effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano lo Stato di origine al momento dell'adozione della decisione,comprese, ove possibile, le disposizioni legislative dello Stato di origine e relative modalità diapplicazione;

b) delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata dal richiedente al fine di valutare se, inbase ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano come persecuzioni o dannigravi;

c) del certificato rilasciato da un medico qualificato che ha effettuato la visita ai sensi dell'articolo 40;

d) delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al finedi valutare se, in base ad esse, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurano comepersecuzioni o danni gravi;

e) dell'eventualità che talune attività svolte dal richiedente dopo aver lasciato lo Stato di origine sianostate mirate, esclusivamente o principalmente, a produrre le condizioni necessarie al fine dellapresentazione di una domanda di protezione internazionale.

4. La commissione territoriale per la protezione internazionale valuta come serio indizio di fondatezzadel timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, il fatto chelo stesso abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni gravi,salvo vi siano ulteriori elementi o motivi per scongiurare tali rischi.

5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essisono considerati veritieri se la commissione territoriale per la protezione internazionale ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi e documenti pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita unavalida motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni rese dal richiedente sono coerenti, plausibili e non contraddittorie con leinformazioni di carattere generale e particolare, comunque pertinenti al caso in esame, in possesso dellacommissione territoriale;

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d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale entro cinque giorni dall'arrivo, ameno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile.

Art. 53.

(Procedura ordinaria d'esame)

1. L'esame della domanda di protezione internazionale è svolto dalle commissioni territoriali per laprotezione internazionale secondo i princìpi fondamentali e le garanzie di cui alla sezione II del capoIII.

2. La commissione territoriale per la protezione internazionale provvede al colloquio di cui dell'articolo46 entro venti giorni dal ricevimento della domanda e adotta la relativa decisione entro i successivi ventigiorni.

3. Qualora la Commissione straordinaria eventualmente attivata non adotti la decisione entro il terminedi cui al comma 2, la commissione territoriale competente acquisisce gli atti e procede alla decisioneentro i venti giorni successivi.

4. Qualora la commissione territoriale per la protezione internazionale per la sopravvenuta esigenza diacquisire nuovi elementi, non abbia adottato la decisione entro il termine di cui al comma 3, informa ilrichiedente e la questura competente dei motivi del ritardo e dei tempi previsti per la decisione, che nonpossono comunque superare i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3.

5. I termini di cui al comma 2 possono essere prorogati di ulteriori trenta giorni, al fine di un adeguato ecompleto esame della domanda, qualora:

a) il caso all'esame comporti la risoluzione di questioni complesse in fatto e in diritto;

b) un numero considerevole di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi abbiaavanzato contemporanea richiesta di protezione internazionale;

c) il ritardo sia imputabile alla mancata osservanza dell'obbligo del richiedente di cui alla lettera d) delcomma 2 dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi sufficienti a far presupporre che ilrichiedente possa essere vittima del traffico di esseri umani, la commissione territoriale per laprotezione internazionale sospende il procedimento e, informato il richiedente, investe del caso leautorità competenti e le associazioni di tutela impegnate nell'assistenza alle vittime del traffico di esseriumani, secondo modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 98.

7. Nel caso di vittime di tortura o di richiedenti che abbiano subito altre gravi, forme di sfruttamento,abusi o violenze psicologiche, fisiche o sessuali ovvero di richiedenti con vulnerabilità gravi, lacommissione territoriale per la protezione internazionale può sospendere il procedimento e, con ilconsenso informato del richiedente, può chiedere la consulenza di psicologi o esperti medici dellostesso sesso del richiedente.

8. La commissione territoriale per la protezione internazionale può rinviare la conclusione dellaprocedura d'esame qualora sia accertata una situazione di incertezza presumibilmente temporanea sulle

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condizioni dello Stato di origine del richiedente. La commissione territoriale è tenuta in ogni caso adadottare la decisione entro il termine massimo di quindici mesi.

Art. 54.

(Acquisizione di ulteriori dichiarazioni

o di nuovi elementi)

1. Il richiedente può inviare, in ogni fase del procedimento, alla commissione territoriale per laprotezione internazionale ulteriori dichiarazioni, rese esclusivamente in forma scritta, ed ogni ulterioredocumentazione indicando esplicitamente i fatti che possono produrre successivi elementi a supportodella domanda. La commissione territoriale esamina le ulteriori dichiarazioni e la documentazionenell'ambito della domanda, integrandola.

2. Nel caso in cui il richiedente reiteri la domanda di protezione internazionale ai sensi dell'articolo 57,la commissione territoriale per la protezione internazionale può richiedere alla Commissione nazionaleulteriori informazioni o documentazione ovvero, mediante la stessa, richiedere all'ACNUR, nonché alMinistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ulteriori elementi conoscitivi edocumentali sulla situazione personale del richiedente e su quella del suo Stato di origine.

3. Il richiedente può presentare i documenti di cui al comma 1 anche nella fase di ricorso avverso ilrigetto della domanda, al fine di produrre elementi che servono a corredare la domanda.

Art. 55.

(Esame della domanda da parte

della Commissione straordinaria)

1. In caso di eccezionali flussi migratori di cittadini provenienti da Stati non appartenenti all'Unioneeuropea o apolidi, la Commissione straordinaria procede all'esame della domanda di protezioneinternazionale, in cooperazione con la commissione territoriale competente, secondo i princìpifondamentali e le garanzie di cui alla sezione II del capo III.

2. La Commissione straordinaria svolge le seguenti funzioni:

a) esamina preliminarmente le domande e le informazioni, raccolte sul posto, rese dai richiedentiprotezione internazionale e si pronuncia sulla ammissibilità e sul merito della domanda ai sensi degliarticoli 50 e 51;

b) procede al colloquio personale ai sensi dell'articolo 46;

c) dispone eventuale visita medica ai sensi dell'articolo 40;

d) trasmette le sue conclusioni alla commissione territoriale competente che adotta la decisione, ai sensidel comma 3 dell'articolo 53.

Art. 56.

(Decisione)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 57, la commissione territoriale per la protezioneinternazionale adotta una delle seguenti decisioni:

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a) riconosce lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, secondo quanto previstodalla presente legge;

b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezioneinternazionale stabiliti dalla presente legge, o ricorra una delle cause di cessazione o di esclusione dallaprotezione internazionale.

2. In caso di accoglimento della domanda di protezione internazionale, al richiedente è rilasciato unpermesso di soggiorno della durata di cinque anni per lo status di rifugiato e di tre anni per lo status dibeneficiario di protezione sussidiaria.

3. Entrambi i permessi di soggiorno di cui al comma 2 sono rinnovabili al perdurare delle condizionipreviste per la concessione.

Art. 57.

(Reiterazione della domanda)

1. In caso di reiterazione della domanda, la commissione territoriale per la protezione internazionale ètenuta a riesaminare le dichiarazioni o gli elementi ulteriori presentati nell'ambito dell'esame delladomanda pendente.

2. Se dall'esame di cui al comma 1 non emergono elementi o risultanze nuovi la domanda è dichiaratainammissibile.

Art. 58.

(Ritiro e rinunzia della domanda)

1. Nel caso di ritiro della domanda di protezione internazionale prima dell'audizione, la commissioneterritoriale per la protezione internazionale, dichiara l'estinzione del procedimento. L'avvenutaestinzione non osta alla presentazione di una nuova domanda a seguito del ritiro della precedente.

2. Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente abbia implicitamenterinunziato ad essa, la commissione territoriale per la protezione internazionale dichiara l’estinzione delprocedimento.

3. Si presume che il richiedente abbia implicitamente rinunziato alla domanda di protezioneinternazionale quando è accertato che egli:

a) non abbia fornito informazioni essenziali per la sua domanda, ai sensi dell'articolo 52;

b) è fuggito o si è allontanato dal luogo in cui era trattenuto, ai sensi degli articoli 84 e 85, senzaautorizzazione da parte della commissione territoriale per la protezione territoriale;

c) non abbia ottemperato agli altri obblighi di cui all'articolo 42, comma 2.

4. La rinunzia implicita allo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria determina ladecadenza del medesimo status.

5. Il richiedente ha il diritto di chiedere alla commissione territoriale per la protezione internazionale lariapertura del procedimento estinto a seguito di implicita rinuncia quando dimostri, con validadocumentazione, che le circostanze di al comma 3 non erano a lui imputabili.

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Art. 59.

(Cessazione e revoca

della protezione internazionale)

1. Nel procedimento di cessazione dello status di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria dicui agli articoli 30 e 32, nonché di revoca dei medesimi ai sensi dell'articolo 33, l'interessato ha diritto a:

a) essere informato in caso di riesame sullo status di rifugiato o di beneficiario di protezioneinternazionale;

b) essere posto in condizione di tutelare i suoi diritti per iscritto o tramite colloquio.

Art. 60.

(Rimpatrio del richiedente)

1. Nei casi di domande giudicate dalle commissioni territoriali per la protezione internazionale comeinammissibili o infondate, nelle ipotesi di ritiro o rinunzia da parte del richiedente, nonché in quelle direvoca o cessazione della protezione internazionale disciplinati al presente capo, decorsi i termini perl'impugnazione, la commissione territoriale decide il rimpatrio del richiedente, salvo rilascio allo stessodi un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Capo IV

PROCEDURE DI SECONDO GRADO

Art. 61.

(Disposizioni generali)

1. Il richiedente protezione internazionale è legittimato a impugnare la decisioni della commissioneterritoriale per la protezione internazionale di primo grado innanzi alla Commissione nazionale ai sensidell'articolo 62.

Art. 62.

(Ricorso alla Commissione nazionale)

1. Sono impugnabili dinanzi alla Commissione nazionale, decorsi dieci giorni dal relativo deposito,producendo anche nuova documentazione, le decisioni:

a) sulla inammissibilità o infondatezza della domanda di protezione internazionale emessa dallacommissione territoriale per la protezione internazionale;

b) sul rigetto della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato cui sia seguita l'ammissione allaprotezione sussidiaria;

c) sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato, emessa dalla Commissione nazionale ai sensidell'articolo 37, comma 1.

2. La Commissione nazionale, entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, adotta ilprovvedimento definitivo.

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Art. 63.

(Ricorso all'autorità giudiziaria)

1. Avverso la decisione della Commissione nazionale è ammesso ricorso innanzi all'autorità giudiziariaordinaria. Il ricorso è altresì ammesso nel caso in cui il richiedente protezione internazionale nonimpugni, nei termini di cui all'articolo 62, il provvedimento innanzi alla Commissione nazionale. Dettecontroversie sono regolate dal capo III-bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile,ove non diversamente disposto dal seguente articolo.

2. È competente per territorio, in composizione monocratica, il tribunale del capoluogo del distretto diCorte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per la protezione internazionale che hapronunciato il provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione onotificazione del provvedimento, salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato odi tutela delle relazioni internazionali.

4. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato eal Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente commissioneterritoriale e sono comunicati al pubblico ministero.

5. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne chenelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto:

a) contro il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda, ai sensi dell'articolo 50, diriconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria;

b) avverso il provvedimento adottato dalla commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza infondataai sensi dell'articolo 51.

6. La sospensione è inoltre esclusa quando il ricorso faccia seguito a un procedimento dellacommissione territoriale per la protezione internazionale che ha dichiarato inammissibile la domandaperché il richiedente:

a) ha già ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato da un altro Stato firmatario dellaConvenzione di Ginevra e può avvalersi di tale protezione;

b) ha reiterato la domanda di protezione sulla quale la commissione territoriale si è già pronunciatasenza addurre nuovi elementi sulla sua situazione personale o sulla situazione del suo Stato di origine.

7. L'ordinanza che definisce il giudizio sul ricorso è provvisoriamente esecutiva. La stessa rigetta ilricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona a cui è accordata la protezionesussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria.

8. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può esseresospesa su istanza di parte qualora il richiedente abbia fondato motivo di temere che durante il tempooccorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, sia minacciato da un pregiudizio imminente eirreparabile. In tali basi può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti di urgenza di cui all'articolo700 del codice di procedura civile.

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9. La commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato invia immediatamente copia delladocumentazione e di tutti gli atti in suo possesso al ricorrente e al tribunale e può, per il tramitedell'Avvocatura dello Stato, far depositare in cancelleria, almeno dieci giorni prima dell'udienza, ognicontrodeduzione.

10. Nel caso del solo giudizio di primo grado, il Ministero dell'interno può stare in giudizio avvalendosidirettamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione territoriale cheha adottato l'atto impugnato.

11. Il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione dellacontroversia.

12. L'ordinanza che rigetta il ricorso è comunicata alla questura competente, che ne consegna una copiaall'interessato, dispone il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il territoriodello Stato entro quindici giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la presentazioneall'ufficio di frontiera.

13. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 12, salvi i casi di forza maggiore, ilprefetto competente per territorio dispone l'espulsione dell'interessato con accompagnamento allafrontiera a mezzo della forza pubblica.

14. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

Titolo IV

ALTRE MISURE UMANITARIE

Capo I

MISURE COLLETTIVE

Sezione I

Condizioni per l'applicazione delle misure di protezione temporanea

Art. 64.

(Misure di protezione temporanea)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con i Ministri degli affariesteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e con gli altri Ministri eventualmente interessati,sono stabilite le misure di protezione temporanea per fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati,eventualmente accertato con decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 delladirettiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001.

2. In caso di decisione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 5 della direttiva2001/55/CE, la protezione temporanea cessa alla scadenza del termine deliberato dal Consigliodell'Unione europea ovvero in qualsiasi momento per effetto della decisione del medesimo Consiglio.

3. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civilepuò approntare misure urgenti di prima accoglienza nei confronti dei soggetti interessati.

Art. 65.

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(Decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri)

1. Il decreto di cui all'articolo 64, comma 1, stabilisce:

a) la data di decorrenza della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;

c) la disponibilità ricettiva per l'accoglienza degli sfollati, nel rispetto delle condizioni materiali diaccoglienza previste nel capo I del titolo V;

d) lo Stato, gli Stati o le comunità politiche di provenienza degli sfollati;

e) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), deglieventuali visti per l'ingresso nel territorio nazionale;

f) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno estesoallo studio e al lavoro, quelle relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e allaregistrazione dei dati personali degli sfollati;

g) il punto di contatto nazionale per la cooperazione amministrativa con gli altri Stati membridell'Unione europea ai fini dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati;

h) d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,e successive modificazioni, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di volontariato,le misure assistenziali, comprese quelle per l'alloggio, le cure mediche, e quelle necessarie per categoriedi persone maggiormente vulnerabili, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subitotorture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, nonché l'accesso al sistemaeducativo o alla formazione professionale;

i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della decisione del Consiglio, compresi quelli relativi altrasferimento della persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la cooperazioneamministrativa di cui alla lettera g);

l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una domanda di asilo o per il riconoscimentodello status di rifugiato da parte di una persona temporaneamente protetta, secondo i criteri previstidalla presente legge;

m) le modalità per il rimpatrio volontario o assistito da attuare anche con la collaborazione diassociazioni od organizzazioni nazionali, internazionali o intergovernative;

n) le modalità per attuare il rimpatrio forzoso;

o) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale delle persone che per gravi motividi salute o per impellenti ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nello Stato di provenienzaalla scadenza del regime di protezione temporanea;

p) le modalità per la temporanea permanenza sul territorio nazionale per coloro nella cui famiglia visiano minori che frequentino corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.

2. Il decreto di cui al presente articolo istituisce la Commissione straordinaria di cui all'articolo 36.

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3. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le norme di cui all'articolo 33 del testo unicodi cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

Art. 66.

(Casi di esclusione)

1. La protezione temporanea è esclusa quando sussistano fondati motivi per ritenere che il richiedentecostituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la sanità.

2. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di protezione temporanea quando sussistano gravimotivi per ritenere che abbiano commesso:

a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, così come definitidagli strumenti internazionali recepiti dall'ordinamento interno;

b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale e prima dell'ammissione alleprocedure di protezione temporanea. La valutazione della gravità del reato deve tenere conto dellagravità del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate diparticolare crudeltà, anche se attuate con finalità politica, sono considerate di natura non politica.

3. Sono altresì esclusi dalle misure di protezione temporanea gli sfollati che abbiano riportato condannacon sentenza passata in giudicato, anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice diprocedura penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamentodell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o perreati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento dellaprostituzione o di minori da impiegare in attività illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezzapubblica.

4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea sono allontanati dal territorio nazionale aisensi dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni, salvo che, anche su proposta delle commissioni territoriali, il questore non ritengasussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari previsto dallapresente legge.

Art. 67.

(Accessibilità

alle altre forme di protezione)

1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non preclude la possibilità per il richiedente diavanzare istanza di asilo o di protezione internazionale di cui ai titoli II e III della presente legge. Ildecreto di cui all'articolo 65 stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il riconoscimento dellostatus di rifugiato presentate da persone che beneficiano della protezione temporanea, con riferimentoall'eventuale rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione temporanea.

2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato non sia stato differito aisensi del comma 1, il richiedente può beneficiare del regime di protezione temporanea solo se lamedesima istanza ha avuto un esito negativo.

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3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello status di rifugiato sia stato differito aisensi del comma 1, il decreto di cui all'articolo 65 stabilisce le modalità del soggiorno in attesa delladecisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea e che hanno presentato unadomanda di protezione internazionale o di asilo.

Sezione II

Status dei beneficiari delle misure

di protezione temporanea

Art. 68.

(Ricongiungimento familiare)

1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona ammessa alla protezione temporanea aisensi della presente legge può essere richiesto per:

a) il coniuge non legalmente separato;

b) i figli minori a carico, anche adottivi, ed anche del solo coniuge o nati fuori del matrimonio, dagenitori non coniugati ovvero legalmente separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sonoequiparati ai figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciottoanni;

c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea, vissuti insieme come parte del nucleofamiliare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e, totalmente oparzialmente, a carico del richiedente il ricongiungimento, qualora non abbiano altri figli nello Stato diprovenienza;

d) i genitori ultrasessantacinquenni conviventi e a carico, anche parzialmente, della persona ammessaalla protezione temporanea nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono,qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi e documentati motivi di salute;

e) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione temporanea, vissuti insieme come parte delnucleo familiare nel periodo in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e, totalmente oparzialmente, a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo, qualora non possano perragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comportiinvalidità totale.

2. Ai familiari ricongiunti è rilasciato un permesso di soggiorno per protezione temporanea di duratapari a quella del familiare che ha chiesto il ricongiungimento.

Art. 69.

(Trasferimento dei beneficiari

della protezione tra Stati membri

dell'Unione europea)

1. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione europea non possono essere effettuatisenza il consenso degli interessati.

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2. Le persone che godono della protezione temporanea e che, nell'ambito della collaborazioneamministrativa con gli altri Stati membri sono trasferite da uno Stato membro all'altro, sono fornite diun apposito documento di viaggio, rilasciato alle condizioni e secondo le modalità definite con ilregolamento di cui all'articolo 98.

3. Il regolamento di cui al comma 2 individua anche le modalità di rilascio del documento di viaggio peri beneficiari della protezione che chiedono il trasferimento volontario in altro Stato membro.

Art. 70.

(Divieto di allontanamento)

1. Le persone che godono della protezione temporanea non possono allontanarsi dal territorionazionale, salvo accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero previa autorizzazione dell'Autoritàche ha rilasciato il permesso di soggiorno. La persona che gode della protezione temporanea accordatada un altro Stato membro, che entri illegalmente nel territorio nazionale, è allontanata verso il suddettoStato membro.

Sezione III

Garanzie procedimentali

Art. 71.

(Informazioni)

1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene consegnato un documento redatto nellalingua d'origine o di sua presumibile conoscenza e, comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo.Tale documento illustra i diritti e i doveri del beneficiario, nonché le altre norme inerenti alla protezionetemporanea.

2. Le autorità competenti, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, adottano tuttele misure utili a garantire l'assistenza di un interprete alle persone che godono della protezionetemporanea e non appaiono in grado di comprendere alcuna delle lingue di cui al comma 1.

Art. 72.

(Ricorsi)

1. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea sono assoggettati alla giurisdizione delgiudice amministrativo, ad eccezione dei ricorsi aventi ad oggetto il provvedimento di diniego delricongiungimento familiare, per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testounico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e tutti gli altri provvedimenti di rigetto diistanze della persona protetta temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autoritàpresso la quale è possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del ricorso.

Art. 73.

(Diritto all'assistenza

e alla rappresentanza legale)

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1. Nel corso dei procedimenti giudiziari aventi ad oggetto i provvedimenti di rilascio, revoca o diniegodella protezione temporanea, il richiedente riceve assistenza legale. Ove ricorrano le condizioni previstedal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il richiedente può accedere al gratuitopatrocinio. In ogni caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica l'articolo 94 delmedesimo testo unico.

2. Al richiedente o al suo legale rappresentante è garantito l'accesso a tutte le informazioni e alladocumentazione relative alla procedura che potrebbe formare oggetto di giudizio in sede di ricorsoavverso la decisione della commissione territoriale o della Commissione nazionale per la protezioneinternazionale.

Art. 74.

(Applicazione delle norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli attiamministrativi)

1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione internazionale si applicano le disposizioniin materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, adesclusione dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni.

Capo II

MISURE INDIVIDUALI

Sezione I

Permesso di soggiorno per motivi umanitari

Art. 75.

(Casi di rilascio del permesso di soggiorno

per motivi umanitari)

1. Al di fuori dei casi disciplinati agli articoli precedenti, laddove ricorrano seri motivi di carattereumanitario risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, il questore puòrilasciare il permesso di soggiorno per motivi umanitari, salvo che ciò comporti un pericolo per lasicurezza dello Stato, l'ordine pubblico o la sanità pubblica.

2. Il permesso di cui al comma 1, in particolare, può essere rilasciato:

a) alla vittima di torture o di tratta di esseri umani, nonché di situazioni di violenza, abuso, persecuzionio grave sfruttamento, in qualunque forma poste in essere, emerse anche nel corso di azioni di polizia,indagini o interventi di carattere assistenziale, qualora, per effetto del contributo fornito al contrastodell'organizzazione criminale o del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti della stessa, la vittima siaesposta ad un pericolo concreto, grave e attuale per la propria incolumità;

b) anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunaleper i minorenni, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, allo straniero che ha terminato l'espiazione

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di una pena, detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e ha già dato prova concreta dipartecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale;

c) su proposta o comunque con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, al lavoratore chedenunci situazioni di grave sfruttamento da parte del datore di lavoro e cooperi nel procedimentopenale a carico di quest'ultimo.

3. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato secondo le modalità previste dalregolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Art. 76.

(Durata del permesso di soggiorno

per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di sei mesi ed è rinnovabile per un anno oper il maggior tempo occorrente per motivi di giustizia, previa verifica della sussistenza delle condizioniper il rilascio.

Art. 77.

(Partecipazione dello straniero

a programmi di assistenza)

1. Nei casi di cui all’articolo 75, comma 2, lettere a) e b), il rilascio del permesso è subordinato allaconcreta partecipazione dello straniero ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

2. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 98 sono stabilite le disposizioni occorrenti perl'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti aiservizi sociali dell'ente locale e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sonoindividuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza el'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

Art. 78.

(Revoca del permesso di soggiorno

per motivi umanitari)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è revocato qualora siano venute meno le condizioniper il rilascio, ovvero nel caso in cui lo straniero tenga una condotta incompatibile con il permesso.

2. La revoca è altresì disposta in caso di mancata partecipazione al programma di assistenza eintegrazione sociale di cui all'articolo 77.

3. La revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari può essere disposta dal questore anchequalora emergano elementi seri e precisi da cui risulti incontrovertibilmente la pericolosità sociale delbeneficiario.

4. In nessun caso può disporsi la revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari qualora ciòcomporti l'espulsione verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione permotivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali

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ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dallapersecuzione.

Art. 79.

(Tutela giurisdizionale)

1. Avverso i provvedimenti di diniego, revoca e diniego del rinnovo del permesso di soggiorno permotivi umanitari è esperibile il ricorso alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sezione II

Trattamento del titolare del permesso

Art. 80.

(Accesso ai servizi assistenziali,

sanitari ed educativi)

1. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari consente al titolare:

a) l'accesso ai servizi assistenziali;

b) l'accesso al sistema sanitario nazionale;

c) l'accesso al sistema di istruzione e formazione professionale;

d) l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisitiminimi di età.

Art. 81.

(Conversione del permesso)

1. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto dilavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapportomedesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno.Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso disoggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

Titolo V

MISURE DI ACCOGLIENZA

ED INTEGRAZIONE

Capo I

CONDIZIONI MATERIALI

DI ACCOGLIENZA

Art. 82.

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(Disposizioni generali)

1. Il richiedente o il beneficiario di uno degli status e delle forme di protezione disciplinati dallapresente legge, privo di mezzi sufficienti a garantire il sostentamento e una qualità di vita adeguata a sée ai suoi familiari, ha accesso alle misure di accoglienza e di integrazione secondo quanto disciplinatodal presente titolo

2. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di sussistenza, di cui al comma 1, riferita ad un periodonon superiore ai sei mesi, è effettuata dalla prefettura -- UTG in base ai criteri relativi al soggiorno permotivi turistici, definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno 1° marzo 2000, pubblicata nella GazzettaUfficiale n. 64 del 17 marzo 2000, emanata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

3. L'accesso alle misure di accoglienza e integrazione è disposto dal momento della manifestazione divolontà di richiedere il riconoscimento di uno degli status di protezione disciplinati dalla presente legge.In caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rigetto della domanda di riconoscimento, ilrichiedente ha accesso alle misure di accoglienza e integrazione fino alla decisione definitiva.

Art. 83.

(Diritto all'alloggio)

1. Durante il periodo di identificazione e valutazione della domanda di riconoscimento di uno deglistatus di protezione disciplinati dalla presente legge, i richiedenti alloggiano presso i centri diaccoglienza dislocati sul territorio nazionale.

2. I richiedenti non possono allontanarsi dal territorio del comune dove si trova il centro di accoglienza.

3. I richiedenti il riconoscimento di uno degli status disciplinati dalla presente legge sono trattenuti:

a) nei casi previsti dall'articolo 13;

b) nel caso di fondato motivo di pericolo di fuga del soggetto;

c) quando il richiedente rappresenta un pericolo per ordine e la sicurezza pubblica;

d) quando esiste il fondato motivo di ritenere che la domanda di riconoscimento è finalizzata a eludereo differire l'espulsione del richiedente dal territorio dello Stato.

4. I richiedenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere a) e d), sono trattenuti presso i centri diidentificazione, mentre, nelle ipotesi di cui al comma 3, lettere b) e c), possono essere destinati ad altrestrutture con l'obbligo di attestare quotidianamente la propria presenza nel comune al posto di poliziaivi presente.

5. L'alloggio gratuito è garantito per un periodo non superiore a mesi sei ed è prorogabile, fermorestando l'accertamento della perdurante insussistenza dei mezzi di sostentamento.

6. Le condizioni di insussistenza dei mezzi di sostentamento decadono automaticamente nel caso in cuiè accertato lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro, anche irregolare, in forma autonoma odipendente, da parte del richiedente o del beneficiario o di uno del soggetti che con questi dimorano.

Art. 84.

(Strutture alloggiative)

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1. I richiedenti e i beneficiari, privi di mezzi di sostentamento, sono alloggiati in strutture chegarantiscono la tutela della vita, della salute, delle differenze di genere, di età e culturali nonché, ovepossibile, della presenza nello stesso luogo del nucleo familiare.

2. Le strutture alloggiative sono costituite da:

a) locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l'esame della domanda di protezione internazionalepresentata alla frontiera o in zone di transito;

b) centri di accoglienza;

c) abitazioni private, alberghi e altre idonee strutture ricettive;

d) strutture pubbliche non utilizzate e beni confiscati alle mafie.

3. I richiedenti e i beneficiari comunicano e ricevono i familiari e i parenti, i rappresentanti legali,nonché i rappresentanti dell'ACNUR e di altri organismi e organizzazioni non governative nazionali einternazionali.

4. I trasferimenti dei richiedenti da una struttura alloggiativa all'altra sono effettuati solo in caso dinecessità. In tal caso, i richiedenti possono informare i propri legali del trasferimento e del luogo dovesono destinati.

5. Gli operatori dei centri di accoglienza sono formati adeguatamente e soggetti all'obbligo diriservatezza in ordine alle informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della loro attività.

Art. 85.

(Disposizioni di convenzione per alloggi)

1. I soggetti di cui all'articolo 83, comma 1, possono essere ospitati gratuitamente nelle strutture di cuiall'articolo 84, comma 2, lettera c) e d), secondo le disposizioni previste dal testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n. 286.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni interessati stipulano convenzioni con persone fisiche, perla locazione di unità immobiliari non locate da almeno dodici mesi, rientranti tra quelle di cui all'articolo84, comma 2, lettera c), e con gli enti e le amministrazioni proprietari o gestori dei beni di cui all'articolo84, comma 2, lettera d).

3. Le convenzioni di cui al comma 2 hanno una durata non inferiore a dodici mesi dal momento dellastipula.

4. I richiedenti e i beneficiari possono essere coinvolti nella gestione ordinaria delle strutture alloggiativedi cui all’articolo 84 utilizzate, attraverso comitati o consigli consultivi rappresentativi delle personeresidenti.

5. La prefettura -- UTG nel cui territorio si trova la struttura alloggiativa dispone, anche avvalendosi deiservizi sociali del comune, i controlli per accertare la qualità dei servizi erogati.

Capo II

GARANZIE

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Sezione I

Diritti sociali

Art. 86.

(Accesso all'occupazione)

1. I beneficiari di uno degli status disciplinati dalla presente legge e i richiedenti che, trascorsi nove mesidalla domanda di riconoscimento, non sono ancora destinatari di alcuna decisione dell'autoritàaccertante, quando il ritardo non è imputabile al richiedente medesimo, godono degli stessi diritti edoveri del cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, autonomo, per l'inserzione agli albi aicollegi professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.

2. Sulla base dei criteri fissati con il regolamento di cui all'articolo 98, gli enti locali, al fine di agevolarel'integrazione e l'accesso al mercato del lavoro dei beneficiari del riconoscimento di uno degli statusdisciplinati dalla presente legge:

a) istituiscono presso i centri per l'impiego territoriali, direttamente o mediante convenzioni conorganizzazioni non governative di protezione dei diritti civili ed umani, una sezione dedicata a fornireinformazioni, consulenza e supporto;

b) predispongono e attuano, in collaborazione con le organizzazioni e le associazioni riconosciute,specifici progetti e programmi.

3. I beneficiari del riconoscimento di uno degli status disciplinati dalla presente legge accedono alpubblico impiego con le modalità e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione europea.

4. Si applica la normativa vigente in materia di retribuzione e di accesso ai regimi di sicurezza socialeconnessa all'attività di lavoro dipendente o autonomo, nonché di ogni altra condizione di lavoro.

5. La possibilità di accesso al mercato del lavoro non decade durante la fase di ricorso avverso unadecisione di rigetto di una domanda di riconoscimento di uno degli status, fino alla notifica del rigettodel ricorso.

Art. 87.

(Accesso all'istruzione

e alla formazione obbligatoria)

1. I figli dei richiedenti e dei beneficiari di uno degli status disciplinati dalla presente legge, nonché glistessi richiedenti o beneficiari hanno diritto ad accedere al sistema di formazione e istruzioneobbligatorio alle stesse condizioni del cittadino italiano.

2. L'attività di formazione e istruzione può essere impartita anche nei centri di accoglienza e non puòessere differita di oltre tre mesi dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento deglistatus.

3. I beneficiari degli status, che non rientrano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2, hanno diritto diaccedere al sistema di istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale, nonchédi ottenere borse di studio alle medesime condizioni, previste per i cittadini di paesi terzi in soggiornoregolare.

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4. Si applicano le disposizioni vigenti in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titolistranieri.

Art. 88.

(Ruolo degli istituti scolastici)

1. Per garantire e agevolare il compiuto accesso alla formazione e istruzione obbligatoria di cuiall'articolo 87, gli istituti scolastici interessati, direttamente o mediante convenzioni con organizzazioninon governative di protezione dei diritti civili ed umani, sulla base dei criteri fissati con il regolamentodi attuazione della presente legge:

a) organizzano attività di supporto, orientamento e accoglienza;

b) attivano corsi di preparazione, anche di lingua italiana.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate le proceduree i sistemi appropriati di valutazione, convalida, accreditamento e riconoscimento delle qualifiche che ibeneficiari, privi di documenti ufficiali dello Stato di origine, dichiarano di possedere, nel rispettodell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/36/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005.

Art. 89.

(Assistenza sanitaria immediata)

1. I richiedenti e i beneficiari di uno degli status o di una delle forme di protezione disciplinati dallapresente legge, se non risultante da idonea documentazione o, in alternativa, dalle informazioni rese inmodo certo dall'interessato, sono immediatamente sottoposti, presso le strutture del Servizio sanitarionazionale del luogo dove gli stessi si trovano o quelle appositamente istituite nei centri di accoglienzaovvero, a una adeguata assistenza sanitaria, nonché a tutti gli accertamenti, cure e profilassi, anchepreventivi, a cui sono sottoposti obbligatoriamente tutti cittadini italiani secondo la legislazione vigentein materia.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono assicurate le cure ambulatoriali e ospedaliere urgenti o comunqueessenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono estesi i seguenti programmi dimedicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva:

a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;

b) la tutela della salute del minore,

c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettivaautorizzati dalle regioni;

d) gli interventi di profilassi internazionale;

e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti ai quali è riconosciuto, secondo ledisposizioni della presente legge, il ricongiungimento familiare.

Art. 90.

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(Assistenza sanitaria per i richiedenti asilo, protezione internazionale e altre misure di protezioneumanitaria)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, i richiedenti il riconoscimento di uno degli status disciplinatidalla presente legge, anche se non iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono titolari dei medesimi dirittispettanti ai cittadini italiani.

2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, qualora essirisultino privi di risorse economiche sufficienti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai familiari dei beneficiari che hannoottenuto il ricongiungimento.

4. Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base atrattati, e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità sottoscritti dall'Italia.

Art. 91.

(Iscrizione e contribuzione dei beneficiari

al Servizio sanitario nazionale)

1. I beneficiari di uno degli status disciplinati dalla presente legge sono iscritti nella azienda sanitarialocale del comune in cui dimorano e hanno parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveririspetto ai cittadini italiani.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, che svolgono attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo oche siano in possesso di risorse economiche sufficienti, si applicano le disposizioni vigenti per i cittadiniitaliani in materia di obbligo contributivo.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai familiari dei beneficiari che hannoottenuto il ricongiungimento.

4. Nelle more dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, ai minori figli dei soggetti di cui ai commi 1e 3 è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

Sezione II

Tutela dei soggetti svantaggiati

e dei minori

Art. 92.

(Tutela dei soggetti svantaggiati)

1. L'accoglienza delle persone vulnerabili è effettuata sempre tenendo conto delle loro specificheesigenze personali.

2. Gli enti locali, in collaborazione con l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, istituisconoservizi speciali di accoglienza per i soggetti di cui al comma 1, che garantiscono misure assistenzialispecifiche e un adeguato supporto psicologico.

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3. Presso ogni Azienda sanitaria locale interessata opera personale adeguatamente formato e soggettoall'obbligo di riservatezza relativamente alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamentodella attività professionale.

Art. 93.

(Tutela dei minori)

1. Lo straniero e l'apolide di età inferiore ad anni diciotto beneficiano delle tutele previste dallaconvenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva aisensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, senza alcuna distinzione di razza, colore, sesso, lingua,religione, opinione politica, origine nazionale, etnica o sociale, situazione finanziaria, capacità, nascita odogni altra circostanza o considerazione che interessino i minori medesimi e i loro genitori orappresentanti legali.

2. La domanda di riconoscimento di uno degli status disciplinati dalla presente legge è estesa anche alfiglio minore, presente nel territorio nazionale, del richiedente.

3. Ai figli minori dei richiedenti e i minori richiedenti il riconoscimento di uno degli status o di una delleforme di protezione disciplinati dalla presente legge è garantito, nell'interesse dei minori medesimi,l'alloggiamento unitamente ai genitori, ai fratelli minori non coniugati e agli adulti che ne sonoresponsabili per legge,

4. I minori godono dell'assistenza sanitaria ai sensi degli articoli 90 e 91.

5. I minori vittime di qualsiasi forma di abuso, negligenza, sfruttamento, tortura, trattamento crudele,disumano o degradante, o reduci da un conflitto armato sono assistiti da speciali servizi di riabilitazione,anche attraverso la eventuale predisposizione di qualificate forme di assistenza e consulenza.

6. Fermo restando i programmi di accoglienza per i soggetti svantaggiati, di cui all'articolo 92, le misuredel presente capo sono adottate nell'interesse prevalente del minore, avendo cura di non separare ilmedesimo dai fratelli eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitare al minimo i cambi diresidenza.

7. L'autorità competente a valutare la domanda, anche con l'ausilio delle organizzazioni internazionali,individua i familiari del minore non accompagnato, non appena è manifestata la volontà di richiedere ilriconoscimento degli status di protezione disciplinati dalla presente legge.

8. Le persone deputate ad occuparsi dei soggetti di cui al presente titolo sono tenute all'obbligo diriservatezza relativamente alle informazioni di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività.

Art. 94.

(Minori non accompagnati)

1. Gli enti locali definiscono specifici programmi di accoglienza per i minori non accompagnati,secondo quanto stabilito da apposito provvedimento del tribunale dei minori.

2. Nel caso di presenza sul territorio nazionale di minori non accompagnati richiedenti ilriconoscimento di uno degli status o di una delle forme di protezione disciplinati dalla presente legge, siapplicano le disposizioni di cui agli articoli 343 e seguenti del codice civile e, eventualmente, dell'articolo2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

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Sezione III

Ricongiungimento familiare

Art. 95.

(Mantenimento dell'unità familiare)

1. Ai beneficiari di uno degli status o di una delle forme di protezione disciplinati dalla presente legge èriconosciuta la tutela dell'unità familiare.

2. I familiari dei beneficiari di cui al comma 1, che individualmente non hanno diritto al riconoscimentodella protezione internazionale, godono dei medesimi diritti riconosciuti al familiare beneficiario.

3. In assenza di documenti ufficiali che certificano i vincoli familiari del beneficiario, in ragione del suostatus, ovvero del mancato riconoscimento dell'autorità che ha rilasciato tale certificazione ovvero nelcaso di inattendibilità della documentazione rilasciata dall'autorità locale, rilevata anche in sede dicooperazione internazionale, ai sensi della decisione 2004/17/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2003,le rappresentanze diplomatiche o consolari rilasciano certificazioni, ai sensi dell'articolo 52 del decretolegislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sulla base delle verifiche ritenute necessarie ed effettuate a spese degliinteressati.

4. Ai fini del riconoscimento del vincolo familiare è consentito il ricorso a documenti rilasciati dalleorganizzazioni internazionali, secondo quanto stabilito dal Ministero degli affari esteri e dellacooperazione internazionale.

5. Il rigetto della domanda di ricongiungimento non può essere motivato unicamente dall'assenza didocumenti che certificano il vincolo familiare.

6. Ai familiari del beneficiario dello status di protezione sussidiaria presenti nel territorio nazionale, cheindividualmente non hanno diritto a tale status, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiariai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni.

Titolo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 96.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) all'articolo 3, le parole: «ai sensi dell’articolo 20» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dellanormativa vigente»;

b) all'articolo 5, comma 6, le parole: «salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattereumanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso disoggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento diattuazione.» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che non sussistano i presupposti per il rilascio delpermesso di soggiorno per motivi umanitari secondo le leggi vigenti.».

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Art. 97.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 18, 18-bis, 19, 20, 22, commi 12-quater e 12-quinquies, del testo unico di cui al decretolegislativo 25 luglio 1998, n, 286;

b) il decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 98, sono altresì abrogati:

a) il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

b) l'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n 251.

Art. 98.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Governo adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensidell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, uno o piùregolamenti di attuazione della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari cheesprimono, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere.

Art. 99.

(Disposizioni di carattere finanziario)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui, adecorrere dal primo anno della sua applicazione, si provvede mediante corrispondente utilizzo delFondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

Art. 100.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1756

d'iniziativa delle senatrici BLUNDO, DONNO, FUCKSIA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2015

Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli435

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Art. 1.

(Modifiche all’articolo 337-ter

del codice civile)

1. All'articolo 337-ter del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di separazione dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato econtinuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale daentrambi, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, salvo i casi di impossibilità materiale,e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale; aquesti ultimi è data la possibilità di intervenire volontariamente, ai sensi dell'articolo 105 del codice diprocedura civile, nel giudizio di separazione, riconoscendo loro la facoltà di chiedere al giudice, conidoneo e separato procedimento, di disciplinare il diritto dei minori ad avere rapporti con loro.L'ascolto del minore e i relativi diritti prevalgono in ogni situazione. Per evitare violazione dei diritti delminore sopra richiamati il giudice assicura al minore autonoma tutela in giudizio per mezzo di uncuratore speciale ad acta, scelto tra gli avvocati iscritti nell'apposito elenco per il patrocinio a spese delloStato, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002, n. 115, anchein caso di competenza in giudizio del tribunale ordinario. Il curatore, nell'esercizio del suo ruolo, deveascoltare i rappresentanti legali di entrambi i genitori ed essere obbligatoriamente affiancato da unospecialista dell'età evolutiva adeguato alla fascia d'età del minore.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Per realizzare la finalità indicata al primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudiceadotta provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa.Dispone che, salvo quanto stabilito all'articolo 337-quater, i figli minori restino affidati ad entrambi igenitori, prendendo atto, se non contrario all'interesse dei figli, degli accordi intercorsi tra i genitori edesplicitati nei rispettivi piani familiari. In mancanza di tali accordi, il giudice stabilisce la tempistica e lemodalità attraverso le quali ciascun genitore deve equamente contribuire alla cura, all'istruzione eall'educazione dei figli, secondo quanto stabilito dal quarto comma. L'età dei figli, la distanza tra leabitazioni dei genitori e il tenore dei loro rapporti, ai fini del rispetto del diritto dei minori, non devonoprecludere l'affido condiviso né influire sulla equa frequentazione dei figli da parte dei genitori.Ciascuno dei genitori ha il diritto e il dovere di tenere, a settimane alterne, il minore presso di sé almenoper tre giorni settimanali con due notti di pernottamento, in una settimana, ed almeno per quattrogiorni settimanali con tre notti di pernottamento nella settimana successiva, o comunque almeno ventiore di ordinaria veglia del minore complessive a settimana. Qualora tale frequenza non siaconcretamente realizzabile, a causa della dichiarata impossibilità da parte di uno dei genitori di poterconciliare tale impegno con la sua attività lavorativa, il giudice è tenuto comunque a garantire su istanzadi quest'ultimo, un piano di frequentazione che rispetti, nel modo più ampio possibile, sia i diritti delminore di cui al primo comma che il numero di ore complessivamente previste ex lege modulandole inbase alle esigenze lavorative del genitore medesimo e considerando, fermo restando la priorità dellefigure genitoriali, la possibilità di far usufruire delle medesime ore anche parenti di primo grado.»;

c) al terzo comma:

1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi igenitori, salvo quanto disposto dall'articolo 337-quater. Le decisioni di maggiore interesse per i figli

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relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo dalla coppiagenitoriale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli»;

2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il cambiamento di residenza dei figli costituiscedecisione di maggior interesse e richiede sempre il preventivo accordo dei genitori. In caso didisaccordo la decisione è rimessa al giudice che contestualmente dispone nuove modalità difrequentazione alla luce delle mutate esigenze organizzative della famiglia. Nel caso in cui il genitorecollocatario si trasferisca dalla originaria residenza familiare in altro luogo, situato oltre i duecentochilometri di distanza, perderà l'assegno di mantenimento per gli eventuali aventi diritto. In presenza ditrasferimenti avvenuti senza il consenso scritto dell'altro genitore, senza adeguata motivazione o condolo, il giudice, valutando tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità diattuazione, dispone l'immediato ricollocamento dei figli.»;

d) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Salvo accordi diversi sottoscritti tra le parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e percapitoli di spesa al mantenimento dei figli. Il giudice accerta i redditi dei genitori attraverso indaginitributarie sui periodi antecedenti la separazione. Le spese non prevedibili, preventivamente concordate,saranno divise in proporzione al reddito di ciascuno.»;

e) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Il giudice è tenuto a disporre il mantenimento diretto, sulla base di quanto proposto dalla coppiagenitoriale nel piano familiare, motivando sempre l'effettiva impossibilità di attuazione del medesimo.In tal caso, egli dispone la corresponsione di un assegno perequativo periodico da parte di uno deigenitori, qualora la differenza tra i redditi netti di ciascuno di loro sia superiore al 50 per cento dellespese di mantenimento del minore, riferite al tenore goduto, rispettando sempre il principio diproporzionalità e del costo dei figli come definiti nel quarto comma. L'eventuale assegno perequativo ècalcolato sulla base delle indagini tributarie relative ai periodi antecedenti la separazione. Il giudicedispone sempre, in capo al genitore percettore dell'assegno perequativo, l'obbligo di versarlo su unconto corrente bancario o postale, fornendo periodica rendicontazione delle spese effettuate a colui chene è gravato o, su richiesta di quest'ultimo, al giudice. Qualora un genitore venga meno,comprovatamente e reiteratamente, al dovere di provvedere alle necessità del figlio nella forma direttaper la parte di sua spettanza, il giudice stabilisce, a domanda, che provveda mediante assegno dacorrispondere all'altro genitore per il quale resta l'obbligo di rendicontare le modalità di utilizzo».

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 337-quater

del codice civile)

1. All'articolo 337-quater del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice può sospendere la responsabilità genitoriale, anche in assenza di condanna, esclusivamentequando gli accertamenti disposti e le prove riportate attestino avvenuta o tentata violenza o pregiudiziopsico-fisico per il minore. Le difficoltà di accesso dei figli ad uno dei genitori determinate dalcomportamento di uno di essi ai danni dell'altro e dei minori, quali la ripetuta o ingiustificata violazionedegli accordi o delle sentenze, l'impedimento delle comunicazioni con l'altro genitore, l'utilizzo di false

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denunce, comportano l'esclusione o la ridefinizione dell'affidamento e della collocazione del minore,anche quando vengano frapposti eventuali ostacoli dall'altro genitore all'attuazione dei provvedimenti diripristino delle funzioni genitoriali. Nel caso in cui entrambi i genitori siano ritenuti non idoneiall'esercizio della responsabilità genitoriale e sia seriamente ed approfonditamente accertata lanegligenza nella cura e nell'educazione dei figli, il giudice dispone, con provvedimento motivato,l'affidamento dei figli minori agli ascendenti e ai parenti di ciascun ramo genitoriale, previa acquisizionedella loro disponibilità, oppure presso una famiglia affidataria o, in via residuale e motivata impossibilitàdi attuare le prime due ipotesi, presso una comunità d'accoglienza di tipo familiare.»;

b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità su di essi;egli deve attenersi alle condizioni di visita determinate dal giudice. Le decisioni di maggiore interesseper i figli sono adottate congiuntamente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati hail diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quandoritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Le norme sul mantenimento dei figli di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 155 si applicano aprescindere dal tipo di affidamento; parimenti, la posizione fiscale dei genitori rimane la medesima».

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Esclusione di un genitore dall'affidamento e disciplinadell'affidamento esclusivo».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, sono stabilite le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidentedel Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le modalità di determinazione e i campidi applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), tenuto contodell’applicazione delle norme sull’affidamento condiviso nonché della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 3.

(Modifiche all’articolo 337-sexies

del codice civile)

1. L'articolo 337-sexies del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337-sexies (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimentodella casa familiare è attribuito tenendo conto dell'interesse dei figli. Il giudice è tenuto prioritariamentead assegnare la casa familiare al minore nei casi in cui l'uscita dalla casa familiare determini, per uno deigenitori, l'oggettiva impossibilità di reperire autonoma abitazione alternativa, adeguata per sé e perl'accoglienza dei minori. Il giudice dispone, pertanto, il godimento della casa familiare in favore dei figli,e assegna a ciascun genitore il diritto di coabitazione alternata nelle modalità definite nel piano familiare.Qualora invece la casa familiare venga attribuita ad uno solo dei genitori, il giudice dispone tenendoconto della titolarità parziale o totale della proprietà o intestazione parziale o totale dei contratti dilocazione o similari, nel loro effettivo valore monetario, come elemento valutativo al mantenimento.Nel caso in cui l'assegnatario della casa familiare, che non ne sia l'esclusivo proprietario, contragganuovo matrimonio o conviva more uxorio, la sua assegnazione in godimento è revocata, a tuteladell'interesse dei figli a conservare intatto il luogo di crescita, e il giudice dispone, a domanda, secondo icriteri ordinari. Se l'assegnatario che non sia il proprietario ivi non abita o cessa di abitare stabilmente, ildiritto al suo godimento viene meno e la casa torna nella disponibilità del proprietario. Eccetto la

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condizione in cui la casa venga assegnata ai figli, il loro domicilio è stabilito nei rispettivi domicili dientrambi i genitori. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e applicabili aterzi ai sensi dell’articolo 2643.».

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 337-septies

del codice civile)

1. All'articolo 337-septies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'assegno perequativo eventualmente stabilito per il mantenimento del figlio, o delle sommeeventualmente versate dai genitori in favore del figlio quale contribuzione per il suo mantenimento, ètitolare quest'ultimo quando diventa maggiorenne; il figlio maggiorenne è altresì tenuto a collaborarecon i genitori e a contribuire alle spese familiari, finché convivente. Ove il genitore obbligato si rendainadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore.»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui un figlio sia già maggiorenne al momento della separazione personale dei genitori, manon ancora autosufficiente economicamente, può essere chiesta l'applicazione del primo comma da unoqualsiasi dei genitori o dal figlio».

Art. 5.

(Modifiche all’articolo 337-octies

del codice civile)

1. All'articolo 337-octies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Egli effettua l'audizione inmodalità protetta e in luogo idoneo, disponendone la documentazione con verbale e supportoaudiovisivo. Le risultanze dell'audizione, opportunamente verificate con successivo contraddittoriodelle parti, concorrono alla formazione della decisione.»;

b) il secondo comma è abrogato.

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 45, secondo

comma, del codice civile)

1. All'articolo 45, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero,in caso di affidamento condiviso, ha il domicilio della casa familiare se assegnata a lui, oppure, quello dientrambi i genitori».

Art. 7.

(Modifiche all’articolo 316, primo

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comma, del codice civile)

1. All'articolo 316 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendoconto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. Se i genitori non convivonol'esercizio della responsabilità è regolato secondo quanto disposto dagli articoli da 337-ter a 337-octies,anche in assenza di provvedimenti del giudice».

Art. 8.

(Sostituzione dell’articolo 706

del codice di procedura civile)

1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706. - (Tentativo preliminare di mediazione familiare). -- Il coniuge che intende proporre ricorsoper separazione ai sensi dell'articolo 707 deve promuovere il tentativo di conciliazione presso un centrodi mediazione familiare o civile, autorizzato, pubblico o privato, ovvero presso un professionistaabilitato nel luogo sede del Tribunale competente a decidere sul ricorso per separazione. Lacomunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione deve contenere leindicazioni anagrafiche dei coniugi, dei loro figli o di uno dei coniugi e dei minori che possono esserecoinvolti nella separazione, nonché il domicilio effettivo dei coniugi stessi. I genitori devono allegarealla richiesta il piano familiare di cui all'articolo 337-ter secondo comma del codice civile, redattocongiuntamente o singolarmente, che indichi i tempi di frequentazione della prole e i capitoli di spesarelativi ad entrambi i genitori. Il centro di mediazione o il professionista, ricevuta la richiesta, convoca leparti entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il tentativo di conciliazione deve essereeffettuato da un mediatore familiare abilitato. In ogni caso, il tentativo di conciliazione deve essereespletato entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora a seguito del tentativo dimediazione i coniugi trovino un accordo sulla separazione, incluse le questioni economiche, ilmediatore redige il processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti. Il processo verbale èdepositato entro quindici giorni nella cancelleria del tribunale competente a decidere sulla separazione.Il presidente del tribunale su istanza di parte provvede con le modalità di cui all'articolo 711. Nel casoin cui i coniugi non trovino un accordo sulla separazione, il mediatore redige processo verbale in cuiindica i punti sui quali le parti sono d'accordo. Copia del medesimo processo verbale viene rilasciato surichiesta alle parti interessate. Il presidente ed il giudice istruttore tengono conto, ai fini delle decisioniin merito alla separazione giudiziale, del comportamento tenuto dai coniugi in sede di mediazione».

Art. 9.

(Modifiche all’articolo 708

del codice di procedura civile)

1. All'articolo 708 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modifiche:

a) al terzo comma le parole: «Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti iconiugi ed i rispettivi difensori» sono sostituite dalle seguenti: «Se la conciliazione non riesce, ilpresidente sentiti i coniugi, i rispettivi difensori e, ove richiesto, gli ascendenti»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

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«Contro i provvedimenti di cui al terzo comma la parte può proporre reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 10.

(Introduzione degli articoli 706-bis

e 706-ter nel codice di procedura civile)

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti:

«Art. 706-bis. - (Informativa di mancato accordo). -- Qualora le parti non trovino un accordo sullaseparazione, il mediatore familiare del centro di mediazione preposto al tentativo di conciliazione inviaidonea informativa ove sia ricompresa una soluzione, anche parziale, sulla quale le parti concordano.All'informativa il mediatore allega i piani familiari eventualmente presentati ed un piano familiareprovvisorio da attuare preliminarmente al primo dispositivo del tribunale. Il centro di mediazionerilascia alle parti copia dell'informativa di mancato accordo entro cinque giorni dalla richiesta. Dellerisultanze dell'informativa e degli allegati, nonché dal tenore complessivo della condotta di ciascungenitore durante la vigenza del piano familiare provvisorio di cui sopra, il presidente ed il giudiceistruttore tengono conto nelle loro decisioni in sede di separazione giudiziale dei coniugi.

Art. 706-ter. - (Procedibilità della domanda). -- L'espletamento del tentativo di conciliazione costituiscecondizione di procedibilità della domanda promossa ai sensi dell'articolo 707, ad eccezione dei casi digrave e imminente pericolo per l'incolumità dei minori, per i quali la domanda si accompagni a ricorsoai sensi dell'articolo 700 nel quale devono essere esposte le motivazioni che richiedono l'urgenzadell'intervento in sede civile. Il presidente, ove rilevi che il ricorso all'articolo 700 sia strumentaleall'inosservanza del tentativo di conciliazione, dispone a carico del genitore istante un ammonimentoformale e una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 25.000euro.

Qualora il tentativo di conciliazione non sia stato promosso, ovvero la domanda giudiziale sia statapresentata prima dei sessanta giorni previsti per l'effettuazione del tentativo stesso, dichiara la domandaimprocedibile e decide sulle spese del giudizio. In ogni caso, laddove lo ritenga opportuno nell'interessedei minori, il presidente può comunque disporre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 708.

Art. 706-quater. - (Domanda di separazione). -- La domanda di separazione personale si propone altribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui ilconiuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti suiquali la domanda è fondata.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone altribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e se anche questi è residente all'estero, aqualunque tribunale della Repubblica. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito incancelleria, fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi davanti a sé che deveessere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso, il termine per la notificazione del ricorso edel decreto, ed il termine entro cui il coniuge convenuto può depositare memoria difensiva edocumenti. Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditipresentate. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi».

Art. 11.

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(Modifiche all’articolo 709, quarto comma, del codice di procedura civile)

1. Il quarto comma dell'articolo 709 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo commadell'articolo 708 possono essere revocati o modificati, anche provvisoriamente nel corso della causa, dalgiudice istruttore. I provvedimenti di revoca o modifica emessi dal giudice istruttore sono reclamabili aisensi dell'articolo 669-terdecies».

Art. 12.

(Modifiche all’articolo 709-ter del codice di procedura civile)

1. All'articolo 709-ter del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. A seguito di tuttigli atti che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso di cui all'articolo337-quater, il giudice emette provvedimenti di ripristino, restituzione e compensazione delle paritetichemodalità di cura e permanenza del minore presso il genitore ostacolato. Nel caso in cui il genitorecollocatario si trasferisca dalla originaria residenza familiare in altro luogo oltre i 200 chilometri didistanza, perderà l'assegno di mantenimento. Agli eventuali aventi diritto, è fatta salva, la possibilità delgiudice, in presenza di trasferimenti avvenuti senza il consenso scritto dell'altro genitore, senza adeguatamotivazione o con dolo, di valutare tale comportamento ai fini dell'affidamento e delle sue modalità diattuazione e di disporre l'immediato ricollocamento dei figli. Nei casi di denunce rivelatesi infondate ostrumentali il giudice modifica i provvedimenti adottati e applica una o più delle seguenti misure:

1) il ricollocamento immediato del minore a seguito di provvedimento di archiviazione o comunquedecorsi ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia senza che la persona denunciata vengarinviata a giudizio;

2) un risarcimento danni a carico del genitore che ha presentato denunce poi rivelatesi infondate oarchiviate, a favore del genitore ingiustamente accusato;

3) un risarcimento danni da un minimo di 15.000 euro a un massimo di 100.000 euro, vincolato afavore del minore, che potrà disporne un volta compiuta la maggiore età»;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nelle modalità previstedall'articolo 708, quarto comma».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1755

d’iniziativa delle senatrici BLUNDO, DONNO, FUCKSIA e SERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2015

Modifica dell’articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XI-bis in materia di provvedimento d’urgenza a tutela del minore

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Art. 1.

1. Al libro I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 403 sono premesse le seguenti parole: «Titolo XI-bis -- Del provvedimento d'urgenza atutela del minore»;

b) l'articolo 403 è sostituito dai seguenti:

«Art. 403. - (Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia). -- Nel caso incui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale darendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso delpubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmentecompetenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattro ore, con provvedimento motivato, ilcollocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo allasua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi diprova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.

Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al primo comma: icertificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi diprotezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medicidi famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con lafamiglia. Il pubblico ministero verifica l’idonietà e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai finidel collocamento d’urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso.

Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato aigenitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione ecomunque entro le ventiquattro ore.

Art. 403-bis. - (Esecuzione del provvedimento). -- Il provvedimento di accoglimento del Tribunaledeve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale(ASL) territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore e inpresenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine.Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni unprogetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori.

Art. 403-ter. - (Reclamo). -- Il provvedimento del presidente del tribunale può essere reclamato daigenitori, dal pubblico ministero e dai parenti entro il quarto grado del minore nel termine perentorio diquindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entrotrenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sulreclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazioneentro sessanta giorni dalla notifica dello stesso».

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DISEGNO DI LEGGE N. 1383

d’iniziativa dei senatori MANGILI, AIROLA, BATTISTA, BERTOROTTA, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI,

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CATALFO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, GAETTI, GIARRUSSO, LEZZI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2014

Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli

Art. 1.

1. Lo Stato riconosce ad entrambi i genitori lo stesso diritto di assegnare al figlio il proprio cognome.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 143-bis del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-bis.1. - (Cognome del figlio). -- Nel caso in cui il figlio sia riconosciuto contemporaneamenteda entrambi i genitori, questi, di comune accordo, possono scegliere il cognome di uno o dell'altro oentrambi i cognomi, affiancati secondo l'ordine da loro scelto, per un massimo di un cognome pergenitore.

I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato civile, checomprovi l'accordo di cui al primo comma.

In assenza di una dichiarazione congiunta dei genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisce al figlio icognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.

Ai figli successivi al primo, generati dai medesimi genitori, l'ufficiale dello stato civile attribuisced'ufficio lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio cui sia attribuito il cognome di entrambi igenitori può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno».

Art. 3.

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio). -- Il figlio assume il cognome del genitoreche per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente daentrambi i genitori il figlio assume il cognome scelto dai genitori. Si applica l'articolo 143-bis.1.

Se la filiazione nei confronti di uno dei genitori è stata accertata, o riconosciuta successivamente alriconoscimento da parte dell'altro genitore, il figlio può aggiungere il cognome di quest'ultimo anteporloo sostituirlo a quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo».

Art. 4.

1. All'articolo 299 del codice civile il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da coniugi si applica l'articolo 143-bis.1».

Art. 5.

1. All'articolo 33, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3novembre 2000, n. 396, le parole: «del padre» sono sostituite dalle seguenti: «scelto dai genitori».

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DISEGNO DI LEGGE N. 393

d’iniziativa dei senatori ORELLANA, AIROLA, BATTISTA, BLUNDO, LEZZI, MONTEVECCHI,BENCINI, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CRIMI,DONNO, GAETTI, MOLINARI, MANGILI, NUGNES e PAGLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2013

Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio infavore delle coppie formate da persone dello stesso sesso

Art. 1.

(Matrimonio egualitario)

1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 91. - (Matrimonio egualitario). -- Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso odello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».

Art. 2.

(Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile)

1. All'articolo 107, primo comma, del codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituitedalle seguenti: «come coniugi».

2. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie»sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».

3. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalleseguenti: «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».

4. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. - (Cognome dei coniugi). -- Ciascuno dei coniugi può aggiungere al proprio cognomequello dell'altro e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.».

5. L'articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-bis. - (Cognome dei coniugi). -- Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognomedell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge anon utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 299 del codice civile, i figli, anche adottivi, assumono ilcognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo ilprimo dei loro cognomi. L'ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche per isuccessivi.

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7. All'articolo 294, secondo comma, del codice civile, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalleseguenti: «coniugi».

8. All'articolo 299 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del marito» sono sostituite dalle seguenti: «dei coniugi»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato, che non sia figlio dell'altro coniuge, assume ilsolo cognome della famiglia del coniuge adottante».

9. All'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: «o la moglie»sono sostituite dalle seguenti: «o il coniuge».

Art. 3.

(Della filiazione tra persone dello stesso sesso)

1. Dopo il capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è inserito il seguente:

«Capo I-bis.

DELLA FILIAZIONE NELLE COPPIE FORMATE DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

Art. 249-bis. - (Della filiazione tra persone dello stesso sesso coniugate). -- Il coniuge dello stesso sessoè considerato genitore del figlio dell'altro coniuge fin dal momento del concepimento in costanza dimatrimonio, anche quando il concepimento avviene mediante il ricorso a tecniche di riproduzionemedicalmente assistita, inclusa la maternità surrogata.».

2. Il genitore che abbia fatto ricorso a tecniche di riproduzione medicalmente assistita e che alla data dientrata in vigore della presente legge risulti aver contratto matrimonio all'estero con persona dellostesso sesso, può dichiarare all'ufficiale di stato civile, che il coniuge è l'altro genitore del figlio, qualorail matrimonio era già stato celebrato al momento del concepimento del figlio. La dichiarazione puòessere fatta, nell'interesse del figlio ad avere entrambi i genitori, dallo stesso figlio, qualora maggiorenne,o dal tutore o da un curatore speciale, nominato dal giudice, o da parte dello stesso coniuge delgenitore. Nei casi di cui al periodo precedente, prima di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita,viene data notizia al genitore.

3. Il figlio della persona celibe o nubile, in coppia con altra dello stesso sesso, concepito con il ricorso atecniche di riproduzione medicalmente assistita, può essere riconosciuto come figlio dal partner delgenitore biologico, qualora ricorrano i seguenti presupposti:

a) il figlio sia stato concepito prima dell'entrata in vigore della presente legge;

b) il rapporto di coppia sussisteva al momento del concepimento;

c) il genitore biologico e il partner contraggano matrimonio entro diciotto mesi dalla data di entrata invigore della presente legge.

4. Nei casi di cui al comma 3, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di riconoscimentodei figli nati fuori del matrimonio.

5. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

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a) sono abrogati gli articoli 4, comma 3 e 9, comma 2;

b) all’articolo 5, comma 1, le parole: «di sesso diverso» sono soppresse;

c) all’articolo 9, commi 1 e 3, le parole: «in violazione del divieto di cui all’articolo 4, comma 3» sonosoppresse;

d) all’articolo 12, commi 1 e 2, le parole: «composte da soggetti dello stesso sesso» sono soppresse.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti eregolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, ove non diversamente stabilito.

2. Fatto salvo quanto disposto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, le parole marito e moglie,dovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite ai coniugi, senza distinzionedi sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna.

3. Le amministrazioni dello Stato procedono a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o«coniugi» dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.

4. Possono essere trascritti in Italia i matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso, anchese celebrati prima dell'entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvidal momento della celebrazione.

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DISEGNO DI LEGGE N. 391

d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, AIROLA, BATTISTA, ORELLANA, BENCINI, BLUNDO, BOCCHINO, CASTALDI, FATTORI, GAETTI, MARTON, NUGNES, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2013

Nuove disposizioni per il contrasto dell’omofobia e della transfobia

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della legge penale si intende per:

a) «identità sessuale» di una persona, l’insieme, l’interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sessobiologico, identità di genere, ruolo di genere, e orientamento sessuale;

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b) «identità di genere» la percezione che la persona ha di sé come appartenente al genere femminile omaschile, anche se opposto al proprio sesso biologico;

c) «ruolo di genere» qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastantecon le aspettative sociali connesse all’essere uomo o donna;

d) «orientamento sessuale» l’attrazione emotiva o sessuale nei confronti di una persona dello stessosesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 3 della legge13 ottobre 1975, n. 654)

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, è sostituitodal seguente:

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 dellaconvenzione, è punito:

a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sullasuperiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazioneper motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere ocommette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi omotivati dall’identità sessuale della vittima».

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, le parole:«o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall’identità sessuale della vittima».

Art. 3.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno1993, n. 205)

1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o motivati dall’identitàsessuale della vittima».

2. Alla rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni,dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi omotivati dall’identità sessuale della vittima».

3. All’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «commessi per finalità» sono inserite le seguenti: «o per motivi» e dopole parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o motivati dall’identità sessuale della vittima»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 del presente articolo è sempre considerataprevalente sulle ritenute circostanze attenuanti, ai fini di cui all’articolo 69 del codice penale».

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Art. 4.

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno1993, n. 205)

1. Dopo l’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge25 giugno 1993, n. 205, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - (Attività non retribuita a favore della collettività) -- 1. Con la sentenza di condanna peruno dei reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dallalegge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale dispone la sanzione accessoria dell’obbligo di prestareun’attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo lemodalità stabilite ai sensi del comma 2.

2. L’attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell’espiazione della penadetentiva per un periodo tra sei mesi e un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali danon pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

3. Possono costituire oggetto dell’attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione diattività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi osimboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3dell’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni diassistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti dei portatori di handicap, deitossicodipendenti, degli anziani, degli extracomunitari o a favore delle associazioni a tutela delle personeomosessuali e transessuali; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela delpatrimonio ambientale e culturale.

4. L’attività può essere svolta nell’ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioniprivati».

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustiziadetermina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore dellacollettività di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, conmodificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come introdotto dall’articolo 4, comma 1, dellapresente legge.

3. All’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25giugno 1993, n. 205, i commi 1-bis, lettera a), 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, sono abrogati.

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DISEGNO DI LEGGE N. 392

d’iniziativa dei senatori AIROLA, BATTISTA, MONTEVECCHI, ORELLANA, BENCINI,BLUNDO, BOCCHINO, CASTALDI, FATTORI, GAETTI, MARTON, NUGNES, SCIBONA,SIMEONI e VACCIANO

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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2013

Norme in materia di modificazione dell’attribuzione di sesso

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 2 e 32 della Costituzione, la presente legge assicura ad ogni persona che, inragione della propria identità di genere, sente di non appartenere al sesso attribuito alla nascita,l’adeguamento tra identità fisica e identità psichica, mediante la modifica dell’attribuzione di sesso e delnome indicati nell’atto di nascita.

Art. 2.

(Istanza di modificazione dell’attribuzionedi sesso)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, chiunque intenda modificare il sesso indicato nell’atto di nascita, devefarne istanza al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione èsituato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

2. Nella istanza, il richiedente espone le ragioni a fondamento della richiesta, allegando documentazionemedica, rilasciata da una struttura pubblica o privata, consistente anche solo in una relazionepsicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. Qualora il richiedente si sia già sottoposto all’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediantetrattamento medico-chirurgico, in Italia o all’estero, la documentazione da allegare all’istanza di cui alcomma 2 può consistere nella cartella clinica relativa all’intervento o idonea documentazione medicache attesti la sua esecuzione.

Art. 3.

(Modificazione dei caratteri sessuali)

1. Le persone di cui all’articolo 1, qualora lo ritengano necessario per il proprio equilibrio psicofisico,possono modificare o adeguare i loro caratteri sessuali mediante trattamenti medico-chirurgici, terapieormonali o trattamenti di carattere estetico.

2. Gli interventi di cui al comma 1, a cui la persona si sia liberamente determinata, incluse lemodificazione dei caratteri sessuali primari, non costituiscono atti contrari a norme civili o penali.

3. In nessun caso la modificazione o l’adeguamento dei caratteri sessuali primari mediante trattamentomedico-chirurgico è requisito necessario per l’attribuzione di un sesso diverso da quello indicatonell’atto di nascita.

Art. 4.

(Modificazione del nome)

1. Nell’istanza di cui all’articolo 2, le persone di cui all’articolo 1 indicano le modifiche che intendonoapportare al nome attribuito alla nascita oppure il nome che intendono assumere.

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2. L’istanza per la modifica del nome è presentata al prefetto in qualsiasi momento, prima di quella dicui all’articolo 2, anche indipendentemente dalla presentazione diquest’ultima, allegandodocumentazione, rilasciata da una struttura pubblica o privata, che attesti una disforia di genere.

Art. 5.

(Decreto del prefetto)

1. Il prefetto che riceve le istanze di cui agli articoli 2 e 4, ne verifica la regolarità e provvede sulladomanda entro trenta giorni con decreto che autorizza la modifica degli atti dello stato civile.

2. Il richiedente, ricevuto il decreto del prefetto, lo notifica al coniuge e ai figli, laddove esistenti,presentando al prefetto prova dell’avvenuta notificazione. Il prefetto rilascia apposita ricevuta su cui èapposta la data di ricevimento.

3. Il decreto è presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cui all’articolo 6, trascorsi trentagiorni dalla data della sua adozione o, quando è necessaria la notifica di cui al comma 2, dalla datadell’avvenuta notificazione.

4. Avverso il decreto del prefetto che respinga le istanze di cui agli articoli 2 e 4, il richiedente puòproporre, entro un anno, ricorso al tribunale ordinario, che decide con il rito camerale. È fatto salvo inogni tempo, il diritto di presentare una nuova istanza diversamente motivata o corredata da ulterioridocumenti.

5. Il tribunale ordinario è altresì competente a decidere, nelle forme del rito camerale, ogni altracontroversia che dovesse sorgere a seguito della presentazione dell’istanza al prefetto o in conseguenzadel suo decreto.

Art. 6.

(Annotazioni ed altre formalità)

1. Il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso e la modificazione del nome deveessere annotato, su richiesta dell’interessato, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimoniodel medesimo e negli atti di nascita dei figli. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza dellapersona autorizzata a modificare l’attribuzione di sesso e il nome, se la nascita o il matrimonio èavvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso delle modificazioni all’ufficiale dello statocivile del luogo della nascita o del matrimonio della suddetta persona, che deve provvedere ad analogaannotazione.

2. Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità indicate nel comma 1,che devono essere eseguite entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di cui al medesimocomma 1.

Art. 7.

(Esenzione fiscale)

1. In tutti i casi di modificazione dell’attribuzione di sesso e del nome di cui all’articolo 1, le istanze e iprovvedimenti, anche quelli delle autorità amministrative o giudiziarie, indicati nella presente legge, lecopie relative, le attestazioni di ricevimento, gli scritti e i documenti eventualmente prodottidall’interessato sono esenti da ogni spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati.

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Art. 8.

(Effetti della modificazione dell’attribuzionedi sesso sul matrimonio)

1. Il matrimonio contratto dalla persona prima della modificazione dell’attribuzione del sesso non siscioglie automaticamente.

2. È facoltà dei coniugi richiedere lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,numero 2), lettera g), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni.

Art. 9.

(Rilascio di documenti)

1. In seguito alle annotazioni di cui all’articolo 6, l’ufficiale di stato civile del comune di residenza dellapersona che ha ricevuto il decreto che autorizza la modificazione dell’attribuzione del proprio sesso edel proprio nome, procede al rilascio dei nuovi documenti di identità personale.

2. L’ufficiale di stato civile comunica prontamente l’avvenuta modificazione dell’attribuzione di sesso edel nome all’Agenzia delle entrate che provvede a rilasciare un nuovo codice fiscale e una nuova tesserasanitaria. Analoga comunicazione è fatta all’Ufficio della motorizzazione civile del luogo di residenzadella persona che ha modificato l’attribuzione del proprio sesso e il proprio nome, che provvede arilasciare una nuova patente di guida.

3. Con regolamento del Ministro dell’interno, sentito il parere delle associazioni delle persone trans, daadottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità peril rilascio di copie o duplicati debitamente corretti, a seguito della modificazione della attribuzione disesso e del nome, dei titoli conseguiti e di tutti gli altri documenti che per loro natura non sono soggettia modifiche nel tempo, rilasciati da autorità pubbliche e private.

4. Il rilascio di nuovi documenti o di duplicati a seguito della modificazione della attribuzione di sesso edel nome è esente da ogni onere, spesa, imposta, tassa o tributo, comunque denominati, a carico dellapersona interessata.

Art. 10.

(Trattamento dei dati personali)

1. Le attestazioni di stato civile e ogni altro documento di identità personale rilasciati da qualsiasisoggetto pubblico o privato e riferiti a persona della quale siano stati modificati l’attribuzione di sesso eil nome, sono rilasciati con la sola indicazione del nuovo sesso e del nuovo nome.

2. La violazione del comma 1 del presente articolo è punita ai sensi dell’articolo 167 del codice inmateria di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 11.

(Interventi del Servizio sanitario nazionale. Formazione del personale sanitario)

1. Con regolamento del Ministro della salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il parere delle associazionidelle persone transessuali e transgender, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono stabiliti, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, i presìdi medici e i

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trattamenti farmacologici, nonché ogni ulteriore rimedio terapeutico utile nel percorso di adeguamentodei caratteri sessuali primari o secondari.

2. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, al fine di assicurare la formazione e l’informazione in materia di identità di generepromuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione delpersonale sanitario, in particolare dei medici di base, nonché dei servizi sociali, anche attraversol’integrazione dei programmi di studio dei corsi di laurea e di specializzazione nelle professionisociosanitarie e psicologiche con contenuti concernenti la conoscenza della disforia di genere el’intervento e il sostegno a favore delle persone transessuali e transgender.

3. Le aziende sanitarie locali possono valutare, anche su richiesta delle associazioni delle personetransessuali e transgender, le istituzioni di consultori pubblici, adeguatamente formati sulle tematichedella transessualità e della intersessuaità, per rispondere alle esigenze delle persone transessuali edintersessuate, anche di minore età, nonché delle loro famiglie.

Art. 12.

(Modificazione dell’attribuzione di sessodel minore)

1. La modificazione dell’attribuzione di sesso della persona minore d’età è autorizzata dal giudicetutelare del luogo di residenza del minore. Il giudice autorizza, altresì, il trattamento per lamodificazione dei caratteri sessuali primari e secondari mediante il ricorso a terapie ormonali e, laddoverichiesto, la loro modificazione mediante il ricorso a trattamenti medico-chirurgici.

2. L’istanza al giudice tutelare è presentata dal genitore esercente la patria potestà o da un curatorespeciale, allegando idonea documentazione medica, rilasciata da una struttura pubblica o privata,contenente una relazione psicodiagnostica, che attesti la presenza di una disforia di genere.

3. La volontà del minore che ha compiuto i quattordici anni di età è raccolta direttamente dal giudice,mentre quella del minore di quattordici anni di età può essere raccolta da un consulente tecnicod’ufficio.

4. Il provvedimento del giudice che autorizza la modificazione dell’attribuzione di sesso del minoreprende luogo del decreto del prefetto di cui all’articolo 5 ed è presentato all’ufficiale di stato civile per leannotazioni di cui all’articolo 6.

5. Il provvedimento del giudice può essere presentato all’ufficiale di stato civile per le annotazioni di cuiall’articolo 6, anche prima che il minore, a ciò autorizzato, si sottoponga a trattamenti medico-chirurgiciper la modificazione dei caratteri sessuali.

Art. 13.

(Diritto all’autodeterminazione del sesso)

1. Chi alla nascita presenta condizioni congenite nelle quali lo sviluppo del sesso cromosomico,gonadico o anatomico è atipico non può essere sottoposto a trattamenti medico-chirurgici perl’assegnazione di caratteri sessuali di un solo sesso, tranne che vi siano pericolo di vita o esigenze disalute che escludano la possibilità di rinviare l’intervento.

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2. Al momento della dichiarazione di nascita, disciplinata dal regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, i genitori attribuiscono al figlio il sesso daindicare nell’atto di nascita.

3. Le persone di cui al comma 1 possono domandare l’attribuzione di un sesso e di un nome diversi daquelli indicati nell’atto di nascita, sulla base delle procedure previste dalla presente legge, anche inseguito a intervenute modificazioni dei caratteri sessuali primari o secondari ad opera di terapieormonali, di trattamenti di carattere estetico o di adeguamento dei caratteri sessuali medesimi mediantetrattamenti medico-chirurgici, alle quali si siano autodeterminate.

Art. 14.

(Modifiche e abrogazioni)

1. All’articolo 85 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Non è punibile chi modifica, altera o camuffa il proprio aspetto esteriore durante il percorso medico,psicologico e legale al fine dell’attribuzione di un sesso diverso da quello indicato nell’atto di nascita».

2. La lettera g) del numero 2) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, èsostituita dalla seguente:

«g) è ottenuta la modifica dell’attribuzione di sesso nell’atto di nascita.».

3. La legge 14 aprile 1982, n. 164, è abrogata.

4. L’articolo 31 del decreto legislativo 1º settembre 2011, n. 150, è abrogato.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1477

d’iniziativa dei senatori PUGLIA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI,DONNO, FATTORI, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, MORONESE, NUGNES,TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 MAGGIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fallimento dellasocietà Deiulemar - Compagnia di navigazione Spa

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulfallimento della società Deiulemar - Compagnia di navigazione Spa, di seguito denominata

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«Commissione», con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità, anche politiche edistituzionali, che hanno causato il fallimento della citata società, di seguito denominata «Deiulemar».

2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il fallimento dellaDeiulemar indagando, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) l'attività posta in essere in conseguenza dell'analisi dei flussi finanziari e dell'analisi finanziaria delleoperazioni sospette effettuata dall'Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi del decreto legislativo21 novembre 2007, n. 231;

b) gli atti conseguenti alle segnalazioni obbligatorie delle operazioni sospette effettuate ai sensidell'articolo 41 del decreto legislativo n. 231 del 2007 dagli istituti bancari e finanziari che hannooperato nel corso degli anni con la Deiulemar, con particolare riferimento a quali attività ispettive sianostate effettivamente poste in essere dalla UIF per il tramite degli organi di polizia giudiziaria competentie preposti dalla legge;

c) quali operazioni aggregate segnalate dalle banche siano o meno state registrate nell'archivio unicoinformatico ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 231 del 2007;

d) eventuali responsabilità degli intermediari finanziari e di soggetti istituzionalmente chiamati asvolgere le funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri diprevenzione, di controllo e sanzionatori, che l'ordinamento attribuisce loro, e l'eventuale conoscenza difatti o atti che avrebbero dovuto indurre l'attivazione dei predetti poteri;

e) la correttezza e la tempestività delle comunicazioni agli obbligazionisti da parte degli organi divigilanza e controllo;

f) l'attendibilità dello stato patrimoniale dichiarato e l'effettiva consistenza dello stesso, anche inrelazione all'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

g) la verifica delle eventuali attività della Deiulemar volte alla distrazione di fondi dal bilancio socialeattraverso l’utilizzo distorto di strumenti giuridici prescritti nel nostro ordinamento quali i trust e i fondipatrimoniali;

h) collegamenti tra la vicenda del fallimento della Deiulemar ed altri casi di fallimento di società dinavigazione nelle quali l'UIF abbia riscontrato operazioni finanziarie sospette.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dalPresidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione allaconsistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante perciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d’intesa tra loro,entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzionedell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, di cui un deputato e unsenatore, e da due segretari, di cui un deputato e un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla

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Commissione tra i suoi componenti. Il presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei voti deicomponenti la Commissione; se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti si procede alballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità di votitra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, è proclamatoeletto il più giovane di età.

4. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

5. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogniqualvolta lo ritenga necessario, riferisce alleCamere sui risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti esull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti allaCommissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, ilsegreto bancario ed il segreto di Stato.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, sulle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in derogaal divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi aprocedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie diatti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere lecopie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e idocumenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione,copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente allefinalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti edocumenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficaciaper sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvedesenza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltrela chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto allaCommissione di cui alla presente legge.

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6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti allaCommissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre acompiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sonoobbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunquediffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento diinchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro,secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte lecollaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Statoautorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono posteper metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilanciointerno della Camera dei deputati.

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DISEGNO DI LEGGE N. 895

d’iniziativa dei senatori MUSSINI, MARTELLI, CASALETTO, DE PIETRO, BLUNDO,CAPPELLETTI, SERRA, MANGILI, MONTEVECCHI, CATALFO, ORELLANA e MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Bancodi Desio e della Brianza S.p.A.

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiestasull’operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.a. di seguito denominata «Commissione», peraccertare le cause e le eventuali responsabilità relativamente alla gestione economico-finanziaria delBanco di Desio e della Brianza S.p.A., di seguito denominato «Banco», e le relative società affiliate:Banco Desio Lazio S.p.A., Credito Privato Commerciale SA e Brianfid Lux SA.

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

a) accertare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi compresa laBanca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), nonché la correttezza e latempestività della comunicazione ad azionisti, obbligazionisti e correntisti, sia da parte del Banco, chedegli organi di vigilanza e controllo;

b) analizzare approfonditamente le operazioni finanziarie compiute dal Banco nonché le operazioni diacquisizione di Credito Privato Commerciale SA al fine di valutarne la responsabilità

c) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolareriferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamentoprevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelteaziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza difatti e atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

d) audire gli organi di controllo competenti, nazionali e internazionali, ivi compresi quelli dell’Autoritàfederale di vigilanza sui mercati finanziari della Svizzera e della Commissione di sorveglianza del settorefinanziario del Lussemburgo con riferimento alle indagini sulle aziende controllate dal gruppo BancoDesio.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dalPresidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di unrappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati a partecipare, su proposta dell'ufficio dipresidenza, membri esterni al Parlamento.

3. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni incaso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause diimpedimento dei componenti della Commissione.

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4. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giornidalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio dipresidenza.

5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, eda due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoicomponenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di paritàdi voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, vieneproclamato eletto il più anziano di età.

6. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dalla sua costituzione.

7. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alParlamento i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti esull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente.

8. I componenti della Commissione che dissentano possono presentare una o più relazioni diminoranza.

9. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

10. I resoconti della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nelrispetto dell'articolo 3, comma 4 sono pubblicati salvo decisione contraria della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria edi altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione deve acquisire eventuali atti relativi ad indagini svolte, sulla stessa materia, da altreautorità, comprese eventuali indagini parlamentari.

3. La Commissione può acquisire copia di tutte le ispezioni effettuate sia dalla Banca d’Italia che dallaConsob sul Banco e le sue società affiliate. La Commissione acquisisce, garantendo il mantenimento delregime di segretezza, copia dei fascicoli relativi a tutte le operazioni riconducibili alle attività finanziarieoggetto di emersione ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, conmodificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, e degli articoli 12 e 15 deldecreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,n. 409, e successive modificazioni.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, ilsegreto bancario ed il segreto di Stato.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

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7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, leassunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indaginipreliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collaboracon la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenzaper ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed idocumenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché ladiffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti delprocedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 delcodice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro,secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno delSenato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1939

d'iniziativa del senatore MORRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2015

Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e laprotezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La presente legge detta disposizioni, in attuazione della risoluzione dell'Assemblea generale delleNazioni Unite n. 48/134 del 20 dicembre 1993, per la promozione e la protezione dei diritti umani edelle libertà fondamentali, nel rispetto dei princìpi contenuti nella Costituzione, nel diritto

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internazionale, nel diritto umanitario, pattizio e consuetudinario e in ottemperanza delle deliberazionidel Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

2. AI fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, la Commissione di cui all'articolo 2può segnalare al Governo le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e di libertàfondamentali non ancora ratificate dall'Italia e formulare proposte per l’attuazione dell'ordinamentostatale.

Art. 2.

(Istituzione e composizione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e laprotezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali)

1. È istituita la Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umanie delle libertà fondamentali, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di promuovere eproteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare quelli stabiliti dalla Costituzione e quelliindividuati e riconosciuti dalle convenzioni internazionali di cui l'Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione e senza vincoli di subordinazionegerarchica; è dotata di un proprio staff e di una propria sede per operare in maniera efficace e in pienaindipendenza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette componenti scelti tra persone che offranogaranzie di altissima levatura morale, di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevataprofessionalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani, dei diritti deiminori e delle scienze umane in genere, in particolare per aver svolto attività volte alla protezione deidiritti della persona, in Italia e all'estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commissione, i suoi componenti sono designatinel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell'ambito delle organizzazioni non governative maggiormenterappresentative nell'attività nazionale e internazionale di difesa dei diritti umani e di protezione controla discriminazione;

b) due componenti sono scelti nell'ambito della società civile tra soggetti impegnati nella promozione enella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in particolare di discipline pertinenti allo studiodei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adottato d'intesa dai Presidenti delSenato della Repubblica e della Camera dei deputati, nell'ambito di un elenco di nove soggetti indicatidalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani del Senato dellaRepubblica per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo di un elencodi sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei dirittiumani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al comma 4, lettera b), del presentearticolo nonché di un elenco di sei soggetti indicati dalle Commissioni competenti in materia dipromozione e protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cuial comma 4, leggera c), del presente articolo a maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti,secondo modalità stabilite dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono scelti a

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seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza pubblica, nel rispetto delle pariopportunità, tenendo conto della diversità etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili egarantendo il rispetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze sociali coinvoltenella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il presidente della Commissione è eletto tra icomponenti della Commissione dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi,resta in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo mandato.

6. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e il loro mandato è rinnovabile peruna sola volta. La prima nomina dei componenti della Commissione e del Presidente è effettuata entrotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure adottate per laloro nomina, i componenti della Commissione possono essere revocati in qualsiasi momento qualora siriscontrino manifeste violazioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sottopostia una procedura di controllo al fine di accertare l'eventuale mancanza delle competenze richieste e divalutare l'efficacia delle determinazioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un'eventualericonferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in carica fino alla nomina deinuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili, a pena didecadenza, con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni diaziende pubbliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o carica, ancheelettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dei diritti umani.Inoltre gli incarichi di presidente e di componente della Commissione comportano l'incompatibilità asvolgere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i componenti della Commissione sono collocatifuori ruolo se dipendenti di amministrazioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sonocollocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa nonpuò essere sostituito. Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.

9. Ai componenti della Commissione compete un'indennità di funzione pari a un terzo dell'indennitàmassima lorda prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica non è prevista alcunaindennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso, l'incarico di componente dellaCommissione cessa esclusivamente in caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza deirequisiti e delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente si provvede con lemodalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino specifiche problematiche, puòchiamare a partecipare alle sue riunioni, con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senzacompenso, rappresentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Governoitaliano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo dell'adempimento degli obblighiassunti dall'Italia con la ratifica delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

Art. 3.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di:

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a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai danni di popoli, in Italia e all'esterocon riferimento al diritto interno, a norme e trattati internazionali;

b) promuovere la cultura dei diritti umani e la divulgazione attraverso percorsi educativi e informatividei princìpi e delle norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di ogni ordinee grado, promuovendo altresì campagne di informazione utilizzando altri mezzi di comunicazione,incluso internet, assicurandone l'accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;

c) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull'operato della Commissione ancheattraverso la predisposizione sul sito internet istituzionale della Commissione stessa di una piattaformache consenta a ogni cittadino dì dialogare su ogni tema legato all'operato della Commissione;

d) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli elementi emersi dall'attività di monitoraggio,pareri, raccomandazioni e proposte al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti ilrispetto dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di propria competenza,di adottare le opportune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti amministrativi, e dipromuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contrastodelle discriminazioni sul lavoro in base all'orientamento sessuale e all'etnia. Il Governo, a tale fine,sottopone alla Commissione i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono avere un'incidenzadiretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani istituito presso ilMinistero degli affari esteri;

e) esprimere pareri e formulare proposte al Governo ogni qualvolta siano in corso negoziatimultilaterali o accordi bilaterali che abbiano a oggetto materie di competenza della Commissione o chepossano incidere, anche indirettamente, sul livello di protezione garantito dai vigenti strumenti inmateria di diritti umani; proporre, altresì, al Governo di valutare, nei casi di palese e grave violazione deidiritti umani, la possibilità di annullamento di ogni tipo di contratto stipulato con il soggetto che hacommesso la violazione;

f) assicurare che, nell'adozione delle determinazioni di politica estera, siano tenute in adeguataconsiderazione la promozione e la protezione dei diritti umani. I pareri espressi dalla Commissionedevono risultare nel relativo procedimento decisionale;

g) verificare l'attuazione delle convenzioni e degli accordi internazionali in materia di diritti umani giàratificati dall'Italia e contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l'Italia è tenuta a sottoporre,nell'adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai competenti organismi internazionali e alComitato interministeriale per i diritti umani;

h) cooperare con gli organismi internazionali e con le istituzioni che in altri Paesi, europei edextraeuropei, agiscono nei settori della promozione e della protezione dei diritti umani, della lotta aicrimini contro l'umanità e ai crimini di guerra, in particolare con quelli dell'Organizzazione delleNazioni Unite, del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e dell'OSCE;

i) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici, come idifensori civici, cui la legge italiana attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze inrelazione alla protezione dei diritti umani;

l) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche violazioni o a limitazioni dei diritti, riconosciutinegli strumenti internazionali in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento,controllo e denuncia di cui al comma 2;

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m) incentivare e sostenere tutte le azioni necessarie, in collaborazione con le istituzioni scolastiche euniversitarie, per la realizzazione di progetti didattici e di ricerca concernenti le tematiche dellaprotezione dei diritti umani;

n) promuovere la cultura dei diritti umani nei programmi scolastici delle scuole secondarie di primo e disecondo grado, attraverso campagne informative e materie di studio ufficiali sul tema dei diritti umani;

o) fornire assistenza e pareri alle amministrazioni pubbliche che intendano inserire in tutti i programmidi formazione e aggiornamento del personale una specifica materia relativa al rispetto dei diritti umani edelle libertà fondamentali;

p) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sulla situazione relativa all'attuazione e alrispetto dei diritti umani in Italia e all'estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consigliodei ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;

q) informare la società civile sugli sviluppi internazionali nel campo dei diritti umani attraverso lapubblicazione nel proprio sito web istituzionale di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, idocumenti e le attività svolte, secondo criteri di comprensibilità, apprendibilità e utilizzabilità;

r) promuovere la costituzione di un forum permanente di pubblico confronto, al quale possono aderirele organizzazioni di volontariato, le associazioni, le fondazioni o i movimenti che nel loro statutoprevedono finalità o scopi di protezione dei diritti umani e civili. Il forum viene consultatosemestralmente dalla Commissione anche per l'adozione delle politiche nazionali e per le decisioni dimaggiore rilievo. Le modalità di costituzione del forum sono stabilite con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, d'intesa con i Ministri interessati;

s) promuovere, nell'ambito delle categorie professionali, l'inserimento nei codici di deontologia dinorme per la promozione e la protezione dei diritti umani nonché per il controllo della loro attuazione,anche avvalendosi dei soggetti deputati ai controlli e alle segnalazioni.

2. La Commissione, qualora ne ricorra la necessità, ai fini del riscontro delle segnalazioni di cui alcomma 1, lettera l), può richiedere a soggetti pubblici e privati di fornire informazioni e di esibiredocumenti, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice in materia di protezione dei dati personali,di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I soggetti interpellati devono rispondere entro trentagiorni dalla richiesta.

3. In caso di rifiuto, omissione o risposte non veritiere da parte dei soggetti di cui al comma 2, laCommissione può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione al presidente del tribunalecompetente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sullarichiesta della Commissione, con decreto motivato. Le modalità di svolgimento sono individuate dallaCommissione con apposito regolamento.

4. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può, altresì, disporre accessi, ispezioni everifiche presso le strutture ove la lamentata violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili airiscontri, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.

5. La Commissione, per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, si avvale con funzioni consultivedell'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondatesulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

6. Alla Commissione possono essere demandate funzioni derivanti dagli impegni internazionaliderivanti da leggi di esecuzione di convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

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7. Qualora la Commissione proceda ad accertamenti in relazione alla presentazione di un'istanza odenuncia da parte di un soggetto per asserita violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti,la stessa è tenuta a dare notizia alle parti interessate dell'apertura del procedimento, eccettuati i casi incui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o per l'urgenza di procedere tale comunicazionedebba essere effettuata successivamente.

8. Assunte le necessarie informazioni la Commissione, se ritiene fondata l'istanza o la denuncia di cui alcomma 7, fissa al responsabile un termine per la cessazione del comportamento lamentato, indicando lemisure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Ilprovvedimento è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio di cui all'articolo 4.

9. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 8, deve comunicare il suo dissensomotivato nel termine di trenta giorni. Nel caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissensomotivato o nel caso in cui la Commissione ritenga insufficiente la motivazione fornita, la Commissionesi rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente. Qualora il soggetto sia unapubblica amministrazione, nel caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non siacomunicato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta sufficiente, laCommissione si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli originariamente interessati. Se gli ufficisovraordinati decidono di provvedere in conformità alla richiesta della Commissione, l'attivazione delprocedimento disciplinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l'inerzia è obbligatoria. Segli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richiesta, la Commissione può richiedereall'autorità giudiziaria competente di annullare l'atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli ufficiinteressati di tenere il comportamento dovuto.

10. Per le finalità di cui al comma 1, lettera l), la Commissione può chiedere a enti e amministrazionipubbliche di accedere a banche dati o ad archivi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.La disposizione del primo periodo non si applica ai dati e alle informazioni conservati nel centroelaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,nonché nella banca dati nazionale del DNA di cui alla legge 30 giugno 2009, n. 85.

11. Le amministrazioni pubbliche responsabili delle strutture oggetto di visite, accessi e verifichenonché, ove necessario, altri organi dello Stato collaborano con la Commissione nei limiti delle risorseumane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Ufficio della Commissione)

1. La Commissione ha sede in un edificio pubblico ad essa esclusivamente destinato, atto ad accogliereanche persone con disabilità locomotorie e sensoriali. Tutti hanno diritto ad accedere senza limitazionialla sede della Commissione.

2. La Commissione si avvale, per lo svolgimento dei compiti a essa affidati, di un proprio ufficio disegreteria, appositamente istituito, il cui organico iniziale è costituito da dieci unità di cui un direttore,un vice direttore, un segretario generale e sette impiegati. Tale organico può essere successivamentevariato con il regolamento di cui al comma 3, ove ne ricorra la comprovata esigenza. L'assunzioneavviene mediante concorso pubblico finalizzato alla selezione di personale fornito dei requisiti stabilitidalla Commissione medesima in relazione allo svolgimento delle sue funzioni e, in particolare, diadeguata conoscenza delle principali lingue straniere.

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3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazioneinternazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e lapubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita laCommissione, è adottato il regolamento concernente il funzionamento, l'organizzazione interna, ibilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, le funzioni del direttore dell'ufficio nonché le procedure ele modalità di reclutamento del personale dell'ufficio.

4. Al direttore, al vice direttore, al segretario generale e agli impiegati dell'ufficio è attribuito untrattamento economico e giuridico sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alpersonale del comparto Ministeri.

5. Al fine di garantirne la responsabilità e l'autonomia, il direttore, il vice direttore, il segretario generalee gli impiegati dell'ufficio rispondono esclusivamente alla Commissione.

6. L'ufficio redige un apposito rendiconto di gestione sottoposto al controllo della Corte dei conti chedeve essere pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero degli affari esteri assicurandone ladiffusione e l'accessibilità a tutti gli utenti.

Art. 5.

(Obbligo di rapporto, segreto d'ufficio e sanzioni)

1. La Commissione presenta un rapporto all'autorità giudiziaria competente ogni qualvolta venga aconoscenza di fatti che possano costituire reato e conduce indagini di propria iniziativa sulla base diistanze individuali o collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all'autoritàcompetente.

2. La Commissione può richiedere la collaborazione delle agenzie governative e di soggetti pubblicinonché invitare le autorità competenti ad adottare misure per il ripristino dei diritti delle vittime chehanno abbiano subìto una violazione.

3. La Commissione assicura che le procedure adottate nello svolgimento della propria attività sianobasate sui princìpi di trasparenza e di imparzialità e ha l'obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibirei documenti di cui all'articolo 3, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento diuna somma da 4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente notizie o circostanzeovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, i responsabili sonopuniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

5. I componenti della Commissione e dell'ufficio nonché i soggetti di cui gli stessi si avvalgono per ipropri compiti sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle propriefunzioni, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegaticivili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successivemodificazioni. La Commissione è tenuta a rendere pubblici i provvedimenti adottati secondo criteri ditrasparenza e può, a suo insindacabile giudizio, rivolgersi direttamente all'opinione pubblica con i mezzida essa ritenuti idonei per pubblicizzare le proprie opinioni, i provvedimenti adottati e le politicheperseguite e realizzate.

Art. 6.

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(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organizzazioni)

1. La Commissione può avvalersi della collaborazione di università e di centri di studio e di ricerca,nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali, di associazioni e diosservatori nazionali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate competenzae professionalità, operanti nel campo della promozione e della protezione dei diritti umani.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dellafinanza pubblica.

Art. 7.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2007,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1.660.000 euro, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini delbilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

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Doc. XXII n. 18

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori PAGLINI, BERTOROTTA, CRIMI, MANGILI, GIROTTO, LEZZI,SERRA, CASTALDI, MARTELLI, BULGARELLI, SCIBONA, LUCIDI, MORRA, BLUNDO,FUCKSIA, MONTEVECCHI, TAVERNA, SANTANGELO, CAPPELLETTI, VACCIANO,GIARRUSSO, GAETTI, ENDRIZZI, MARTON, AIROLA, BOTTICI, MORONESE, NUGNES,CATALFO, PUGLIA, PETROCELLI, DONNO, FATTORI, CIAMPOLILLO, CIOFFI,MOLINARI, BUCCARELLA e SIMEONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause deldisastro della nave Moby Prince

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Art. 1.

(Istituzione, durata e competenze della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. E` istituita, per la durata della XVII legislatura ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, unaCommissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, di seguitodenominata «Commissione», con il compito di:

a) accertare le cause della collisione del traghetto Moby Prince con la petroliera AGIP Abruzzo,avvenuta il 10 aprile 1991 nel porto di Livorno, chiarendo in particolare:

1) quali siano gli eventi che si verificarono a bordo della petroliera Agip Abruzzo antecedentemente allacollisione, nonche´ quale fosse il carico effettivamente trasportato dalla stessa;

2) l’esatta posizione in cui la petroliera Agip Abruzzo aveva dato ancoraggio e l’esatto orientamentodella prua;

3) il comportamento tenuto dal personale Agip Abruzzo nell’immediatezza della collisione esuccessivamente ad essa;

4) gli eventuali episodi di manomissione commessi nell’immediatezza dei fatti e nei periodi successivi;

b) accertare altresi le condizioni di armamento delle navi Moby Prince e Agip Abruzzo, sia sotto ilprofilo della corrispondenza dell’organizzazione di bordo sia delle regole di condotta nauticaabitualmente seguite;

c) accertare lo stato di efficienza delle dotazioni di sicurezza di bordo, nonche´ le cause e leresponsabilita` dell’inefficacia dei soccorsi;

d) accertare le cause della morte dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio della nave e le relativeresponsabilita`, operando, tra l’altro, un riesame dei tempi di sopravvivenza a bordo della nave alla lucedei dati tossicologici campionati, acquisendo la documentazione videofotografica relativa alle areeinterne del traghetto nel corso dei primi sopralluoghi, oltre che tutta la documentazione disponibile,compresa quella eventualmente non ancora esaminata in possesso sia di autorita` civili che militari, inItalia e all’estero, anche riferita alla situazione della rada di Livorno nella notte della collisione;

e) accertare le eventuali responsabilita` relative a depistaggi od occultamenti di elementi utili allosvolgimento dell’accertamento dei fatti.

2. La Commissione riferisce annualmente al Senato sullo stato dell’inchiesta e ogni volta che lo ritieneopportuno. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte inmerito agli interventi di carattere legislativo ed amministrativo necessari allo scopo di rendere piu`coordinata e incisiva l’iniziativa dello Stato per scongiurare il riproporsi di vicende di questo genere.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazionidell’autorita` giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione e` composta da venti senatori, scelti dal Presidente del Senato, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un

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rappresentante per ciascungruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificita`dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti,convoca la Commissione per la costituzione dell’ufficio di presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e` elettodai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente e` necessaria lamaggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.

E` eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita` di voti e` proclamatoeletto o entra in ballottaggio il piu` anziano di eta`.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dellaCommissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di parita` di voti si procede ai sensi del comma 4, ultimo periodo.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme restando le competenze dell’autorita` giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti allaCommissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i fatti oggetto dell’inchiesta non sono opponibili il segreto d’ufficio, il segreto professionale, ilsegreto bancario ed il segreto di Stato.

3. E` sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.

4. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione puo` ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall’articolo 329 del codice diprocedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l’autorita`giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche´ copie di atti e documenti relativi a indagini e inchiesteparlamentari. L’autorita` giudiziaria puo` trasmettere le copie di atti e documenti anche di propriainiziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino agli atti e i documentitrasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione puo` ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblicaamministrazione,copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materiaattinente alle finalita` della presente legge.

4. L’autorita` giudiziaria provvede tempestivamente e puo` ritardare la trasmissione di copia di atti edocumenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia

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per sei mesi e puo` essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorita` giudiziariaprovvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo` essere rinnovato o avereefficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo` essere opposto allaCommissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti allaCommissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre acompiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sonoobbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, la violazione del segreto e` punita ai sensi dell’articolo326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca piu` grave reato, le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunquediffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento diinchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L’attivita` e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento internoapprovato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dell’attivita` di inchiesta.

Ciascun componente puo` proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo` deliberare all’unanimita` di riunirsi inseduta segreta.

3. La Commissione puo` avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all’amministrazionedello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio` deputati e dai Ministericompetenti.

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dal presidente del Senato.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 90.000 euro subase annua e sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell’attivita`propria.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1491

d’iniziativa della senatrice FUCKSIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione dellaSocietà italiana degli autori ed editori

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiestasulla situazione della Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamentodegli organi sociali della Società italiana degli autori ed editori(SIAE) nonché l'esercizio delle funzioni ditutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dalPresidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di unrappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sononominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giornidalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio dipresidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto daicomponenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria lamaggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il

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candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra inballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dellaCommissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al sensi del comma 3, ultimo periodo.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Funzioni della Commissione)

1. La Commissione ha il compito di accertare:

a) le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, l'ambito della tutela del dirittod'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamentoe riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubblicheamministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

b) l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e delturismo, di studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani eagevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso retitelematiche;

c) la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplinaconcernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonchél'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali;

d) le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione eretribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agentimandatari;

e) l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro dei beni e delle attivitàculturali e del turismo, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministrodell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Art. 4.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti allaCommissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvol'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

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4. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste incorso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi aindagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e idocumenti trasmessi in copia ai sensi del comma 4 siano coperti dai segreto.

6. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le normevigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione aesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segretogli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Obblighi di segretezza)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collaboracon la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenzaper ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e idocumenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 7.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno,approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte lecollaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà acarico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno dellaCamera dei deputati.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propriaattività.

Art. 7.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione conclude i lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione. Entro i successivitrenta giorni la Commissione presenta al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati unarelazione sulle risultanze delle indagini.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1313

d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BLUNDO,BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI,CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI,GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,MORRA, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO,SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costidegli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllatedallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni

Art. 1.

(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti costituiti opartecipati nonché delle società partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni, dalle province e daicomuni)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulfenomeno dei costi degli enti costituiti o partecipati nonché delle società partecipate o controllate dalloStato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, di seguito denominata «Commissione», con i seguenticompiti:

a) individuare le società di natura giuridica privatistica, comprese le società controllate e collegate,nonché gli enti, i consorzi di diritto o di fatto, tipici o atipici, costituiti o partecipati dallo Stato, dalleregioni, dalle province e dai comuni, avendo riguardo sia a quelli aventi sede e operanti sul territorionazionale che a quelli operanti all’estero attraverso uffici di rappresentanza;

b) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), acquisire dati in ordine alla dotazione dicapitale iniziale e successivo, alle funzioni, alla rilevanza e ai settori di intervento, distinguendo se dettefunzioni comportino prestazioni di servizi di interesse generale aIl'utenza locale ovvero servizi ad unautenza indistinta o siano esclusivamente a favore, diretto o indiretto, degli enti controllanti o collegati;

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c) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), determinare il patrimonio, il fatturato annuoed i proventi finanziari ordinari, distinguendo proventi originati da utenze sulla base di tariffe o altreremunerazioni da parte dei beneficiari dai contributi erogati dagli enti controllanti o da terzi;

d) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire negli ultimi cinque anni lacomposizione e la consistenza degli organi amministrativi, i criteri di nomina, lo status giuridico, laretribuzione diretta di detti organi, le spese di rappresentanza, di missione, anche con riferimento allasede e agli uffici, comprendendovi anche le spese per le erogazioni liberali a favore di terzi anche inrelazione a ricorrenze periodiche ovvero celebrazioni della società o dell'ente controllante;

e) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a) ricostruire per gli ultimi cinque anni laconsistenza del personale direttivo, rilevando al tempo stesso il rapporto con il restante personaledipendente e la specificazione delle funzioni di direzione e di impulso, nonché la remunerazione dellefigure dirigenziali distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché conindicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza, di missione o comunque sostenute perciascuna figura dirigenziale anche con riferimento alla sede e agli uffici;

f) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire per gli ultimi cinque anni laconsistenza del personale non direttivo, con la specificazione delle funzioni svolte ed indicazione dellaremunerazione, distinguendo tra remunerazione ordinaria e remunerazione premiale, nonché conindicazione dell'ammontare di tutte le spese di rappresentanza, di missione;

g) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), ricostruire per gli ultimi cinque anni laconsistenza numerica del ricorso a consulenze esterne, con indicazione delle specifiche attivitàconsulenziali richieste e le modalità di remunerazione, distinguendo tra forme periodiche e forme legatea singole attività, nonché i rimborsi di spese di rappresentanza o di missione;

h) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a), determinare i rapporti tra entrate proprie dellasocietà per remunerazione di servizi resi ad utenza ovvero con trasferimenti dell'ente e i costicomplessivi, specificati e acquisiti per personale amministrativo direttivo, non direttivo e per iconsulenti, distinguendo i rapporti per singola categoria di soggetti e per costo complessivo di tutti isoggetti presi in esame;

i) per ciascuna società individuata ai sensi della lettera a) individuare i risultati gestionali conseguiti, leprocedure e modalità di trasparenza degli atti eventualmente adottate, acquisendo altresì ogni elementoutile a valutare, anche in chiave comparativa, la dimensione qualitativa e quantitativa del fenomenooggetto di inchiesta;

l) valutare le dinamiche della spesa pubblica connessa alle società e agli enti di cui al presente articolo,anche al fine di verificare l'appropriatezza della spesa medesima e l'esistenza di eventuali sprechi;

m) indagare sui processi di riorganizzazione in atto e sul rispetto della normativa vigente in tale settore,anche con riferimento alla problematica delle eventuali incompatibilità e degli eventuali conflitti diinteresse di amministratori e dirigenti delle società e degli enti medesimi;

n) accertare i criteri adottati e la congruità delle procedure seguite per la costituzione, gestione eorganizzazione delle società e degli enti oggetto dell'inchiesta nonché, ove si rilevino anomalie,individuare le eventuali responsabilità e le pertinenti cause, anche di ordine normativo, formulando leconseguenti proposte correttive nel rispetto delle competenze costituzionali in materia;

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o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno ecomunque annualmente. A tal fine sono ammesse relazioni di minoranza.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e allasegretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale,salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla data della sua costituzione.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidentedel Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero deicomponenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante perciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anchetenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti dellaCommissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista unrapporto di collegamento con gli enti e le società sottoposti all'indagine della Commissione.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giornidalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio dipresidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto daicomponenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria lamaggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più giovane di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dellaCommissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Comitati)

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo ladisciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 4.

(Audizione a testimonianza)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti allaCommissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

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2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applicaquanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n.124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti dellaCommissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 5.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice diprocedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autoritàgiudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchiesteparlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propriainiziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e idocumenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte di ciascuna società così come individuata all'articolo 1,comma 1, lettera a), nonché da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie diatti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità dellapresente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti edocumenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficaciaper sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvedesenza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltrela chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto allaCommissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti allaCommissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre acompiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sonoobbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326del codice penale.

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3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto oin parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei qualisia stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sonodisciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attivitàdi inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, all'unanimità,di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi della collaborazione di soggetti interni ed esterni all'amministrazionedello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministericompetenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euroannui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà acarico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella GazzettaUfficiale.

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DISEGNO DI LEGGE N. 1189

d’iniziativa dei senatori SCIBONA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BLUNDO,BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI,CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO,DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI,LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA,Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2013

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e larealizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)»

Art. 1.

(Istituzione e funzione della Commissione)

1. È istituita, per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensidell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e larealizzazione dell'opera denominata «Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)» di seguitodenominata «Commissione», con i seguenti compiti:

a) verificare la compatibilità dell'opera, l'entità delle spese complessive già sostenute e di quelle ancorada sostenere direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato, anche avendo riguardo allaproporzionalità e sostenibilità dei costi ed alla loro lievitazione in corso d'opera;

b) quantificare, nello specifico, l'esatto ammontare dei costi delle opere ferroviarie, delle opereconnesse, del materiale rotabile, dei costi di gestione e manutenzione della nuova linea, delleimplicazioni finanziarie dell'utilizzo della finanza di progetto sul rapporto debito/prodotto internolordo dell'Italia;

c) verificare, in tale quadro, l'effettività degli investimenti privati e di quelli pubblici, nonchél’assunzione di debiti e garanzie per i prestiti da parte dello Stato, con riguardo alla sussistenza di oneriocculti o palesi di indebitamento;

d) individuare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni della criminalità organizzata nell'ambito dell'attivitàeconomica connessa direttamente o indirettamente con l'opera ferroviaria;

e) accertare la sostenibilità dell'opera, con riferimento all'impatto ambientale e paesaggistico sulterritorio interessato e, in particolare, sull'ecosistema, le falde acquifere, la tutela del suolo e le emissioniin atmosfera;

f) verificare le reali necessità di trasporto merci e passeggeri nella zona, onde valutare se esse sianoeffettivamente tali da giustificare l'investimento previsto, con riferimento anche alla valutazione di altredirettrici di traffico utilizzabili ovvero di opzioni progettuali alternative;

g) verificare l'adeguatezza di mercato e le ricadute finanziarie delle procedure di appalto poste in essereal fine della realizzazione dell'opera, in riferimento alle modalità di affidamento del progetto, dellarealizzazione, della gestione e dei controlli ad un unico contraente generale;

h) accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità da parte della pubblica amministrazione centrale eperiferica e dei soggetti pubblici e privati operanti nel progetto, anche con riferimento alla congruitàdelle spese sostenute e alle procedure di appalto seguite;

i) accertare la sussistenza di eventuali responsabilità degli estensori degli atti che hanno rappresentatol'avvenuta o prossima saturazione della linea esistente, presupposto necessario per la realizzazione dellanuova linea Torino-Lione (NLTL);

l) accertare la sussistenza di eventuali responsabilità in riferimento alla gestione dell'ordine pubblico inoccasione delle manifestazioni organizzate nei luoghi interessati dall'opera;

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m) quantificare i costi connessi all'utilizzo delle Forze armate per la vigilanza e sorveglianza dei cantieri;

n) accertare le modalità di informazione della cittadinanza, di dibattito pubblico e coinvolgimento delleautonomie territoriali;

o) compiere una analisi del quadro infrastrutturale, normativo e finanziario, al fine di verificare lasostenibilità complessiva dell'opera.

2. La Commissione riferisce al Parlamento con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvoltane ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazionidell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e allasegretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale,fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dalPresidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione alnumero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di unrappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti dellaCommissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista unadelle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvatanella seduta del 18 febbraio 2010, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dellamafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 4 agosto 2008. n. 132.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giornidalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio dipresidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto daicomponenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria lamaggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso diparità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente dellaCommissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto ilmaggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Richiesta di atti e documenti)

1. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corsopresso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini einchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce ilmantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare

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la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di naturaistruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengonomeno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puòessere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segretogli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reatidi cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioniparlamentari di inchiesta.

Art. 4.

(Testimonianze)

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti allaCommissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento internoapprovato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre lamodifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni edesterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciòdeputati e dai Ministeri competenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

4. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà acarico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno dellaCamera dei deputati.

5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propriaattività.

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PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE Doc. XXII n. 5

d’iniziativa dei senatori BLUNDO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI,CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON,MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES,ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO,SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematicheconnesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile2009

Art. 1.

(Istituzione, durata e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. E` istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, per la durata di sei mesi, la Commissioneparlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventisismici del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) acquisire dai soggetti competenti informazioni dati e documenti sui fondi stanziati e messi adisposizione ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, sulla loro consistenza e sullo statodi utilizzo;

b) acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delleattività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti che si occupano, a qualsiasi titolo,della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, con particolare riferimento alla adeguatezza dellapianificazione strategica;

c) vigilare sull’attuazione degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione medesima e laripresa delle attivita` produttive, commerciali e professionali sull’attuazione degli impegni assunti dasoggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali, nonche´ sull’attivazione di opportuni siti distoccaggio, raccolta e selezione delle macerie al fine di alimentare sul territorio filiere di riciclo e utilizzodi materiali;

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d) acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in merito all’efficacia e allostato dei progetti di ricostruzione ed ai criteri di programmazione temporale messi in atto, conparticolare riferimento agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonche´ ai soggetti responsabili;

e) verificare le misure di sicurezza nelle aree colpite dal sisma, con particolare riferimento ai reaticommessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, ai reati commessi a dannodelle persone ed alle infiltrazioni della criminalita` sul territorio;

f) verificare l’applicazione e la congruita` della normativa vigente in materia, segnalando le criticita`emerse, indicando altresı` le misure piu` adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa insicurezza degli edifici, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, laprevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio.

3. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alSenato i risultati della propria attivita` e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti esull’eventuale necessita` di adeguamento della normativa vigente.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione e` composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione alnumero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentanteper ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente,da due vicepresidenti e da due segretari. Per l’elezione del Presidente e` necessaria la maggioranzaassoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procedeimmediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nelballottaggio e` proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parita` di votie` proclamato eletto il piu` giovane di eta`.

Art. 3.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione puo` acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corsopresso l’autorita` giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonche´ copie di atti e documenti relativi aindagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissionegarantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e idocumenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Alla Commissionenon e` opponibile il segreto di Stato.

3. La Commissione non puo` adottare provvedimenti attinenti alla liberta` e alla segretezza dellacorrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche´ alla liberta` personale, fatto salvol’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

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4. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora conla Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza perragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documentidi cui al comma 2.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L’attivita` e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento internoapprovato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente puo` proporre lamodifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione puo` organizzare i propri lavori anche attraverso uno o piu` gruppi di lavoro,costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche,salvo che la Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, disponga diversamente.

3. La Commissione puo` avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte lecollaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentioperativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per ilfunzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica,nel limite massimo di 50.000 euro.

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DISEGNO DI LEGGE N. 624

d’iniziativa dei senatori MARTELLI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CIOFFI, CRIMI, DE PIETRO, FATTORI, FUCKSIA,GAMBARO, GIROTTO, LUCIDI, MARTON, MOLINARI, MORRA, NUGNES, ORELLANA,PAGLINI, PEPE, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissestofinanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta, diseguito denominata «Commissione», per accertare le cause e le responsabilità relative al dissestofinanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena di seguito denominato «MPS».

2. La Commissione, ai fini di cui al comma 1, ha il compito di:

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a) verificare le eventuali responsabilità degli organi deputati alla vigilanza ed al controllo, ivi comprese laBanca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), nonché le responsabilitàdi ordine politico e amminsitrativo;

b) accertare la correttezza e la tempestività delle comunicazioni ad azionisti, obbligazionisti e correntisti,sia da parte di MPS, che degli organi di vigilanza e controllo;

c) verificare la correttezza dell'attività della Fondazione MPS e della Banca MPS dal 1999 in poi inrelazione al dettato del proprio statuto;

d) analizzare approfonditamente le operazioni di acquisizione di: Banca popolare antoniana veneta, diseguito denominata «Antonveneta», Banca del Salento e Banca 121, valutando la corrispondenza tra ilcosto delle acquisizioni e il valore effettivo degli istituti acquisiti nonché la correttezza della valutazionedelle situazioni patrimoniali di Antonveneta e Banca del Salento, anche alla luce di parallele valutazioniesperite da parte di altri istituti di credito interessati alle acquisizioni in oggetto;

e) confrontare lo stato patrimoniale dichiarato con l'effettiva consistenza dello stesso, in modo daverificare l'eventuale sussistenza di fondi e disponibilità fuori bilancio;

f) verificare la congruità tra eventuali bonus ed assegnazioni di stock options in relazione allaprofittabilità per MPS dell'operato del consiglio di amministrazione;

g) verificare le criticità connesse alle operazioni finanziarie in strumenti derivati compiute da MPS,valutando per ciascuna l'esito in termini di plusvalenza o minusvalenza, nonché l'attività sottostante dacui dipende ciascun derivato;

f) esaminare la correttezza dell'operato di MPS e della fondazione rispetto alla normativa vigente, anchecon riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, in materia del cosiddetto «scudo fiscale», nonché l’utilizzo di societàestere domiciliate in territori aventi regimi fiscali privilegiati o con limitazioni alla possibilità diidentificare le persone che ne detengono la proprietà o il controllo;

i) verificare le responsabilità nel caso in cui siano accertate omesse funzioni di vigilanza, con particolareriferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzione che l'ordinamentoprevede ed al coinvolgimento, anche indiretto, dei soggetti di cui alla lettera a) nell'adozione di scelteaziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza difatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;

l) accertare la relazione tra le variazioni di rating da parte delle agenzie specializzate e la parallelaattivazione di procedure di controllo e vigilanza;

m) indagare sugli atti correlati alla costituzione della fondazione bancaria, alla privatizzazione dellabanca, alla cessione delle quote azionarie, alla adeguatezza del piano di ristrutturazione e della situazionepatrimoniale della Banca MPS;

n) verificare il rispetto dei doveri di vigilanza sulla trasparenza del sistema bancario nonchél'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse edindicando altresì le misure più adeguate ad evitare il ripetersi di fenomeni quali quelli oggetto diindagine, con particolare riferimento alla prevenzione dell’uso di strumenti atti a manipolare il mercato,alterare il prezzo di strumenti finanziari, incidere sull’affidamento del pubblico nella stabilità

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patrimoniale, ostacolare la vigilanza e diffondere nel mercato notizie false, individuando strumenti atti arafforzare la trasparenza societaria e il controllo pubblico.

Art. 2.

(Composizione e durata)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dalPresidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, assicurando unarappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, comunque assicurando lapresenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni incaso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause diimpedimento dei componenti della Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica ed il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giornidalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti, un deputato ed un senatore, eda due segretari, un deputato ed un senatore, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione, tra i suoicomponenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, siprocede al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero di voti o, in caso di paritàdi voti tra più di due candidati, al ballottaggio tra i due più anziani. In caso di ulteriore parità, vieneproclamato eletto il più giovane di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce alSenato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti esull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. I verbali della Commissione, nonché gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione, nel rispettodel regime di segretezza degli atti, sono pubblici salvo diversa decisione della Commissione.

Art. 3.

(Poteri e limiti)

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, procede con gli stessi poteri e le stesselimitazioni dell'Autorità giudiziaria e può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziariadi propria scelta e di altre adeguate collaborazioni tecniche.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi ad indagini sulle materie di cuiall'articolo 2, copia di tutte le ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia, copia di atti e documenti dellaCONSOB e delle società di revisione, nonché la documentazione relativa alle operazioni del cosiddetto«scudo fiscale», garantendo il mantenimento del regime di segretezza. La Commissione può altresìacquisire copia della documentazione relativa alle operazioni di rimpatrio delle attività finanziarie epatrimoniali detenute all’estero, ove attinenti ai fatti che sono oggetto di inchiesta.

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3. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non sono opponibili il segreto d'ufficio, il segreto professionale, ilsegreto bancario ed il segreto di Stato.

4. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

5. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371e da 372 a 384 del codice penale, in quanto compatibili.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati solo in relazione adesigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti, leassunzioni testimoniali ed i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indaginipreliminari e fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collaboracon la Commissione e compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenzaper ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti ed idocumenti di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché ladiffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti delprocedimento di inchiesta dei quali è vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 delcodice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro,secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativimessi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno delSenato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nel limitemassimo annuo di 50.000 euro.

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DISEGNO DI LEGGE N. 454

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DEPIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO,GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI,MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA,PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA,SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. �69, sull'ordinamento della professionedi giornalista

Art. 1.

(Abrogazione della legge 3 febbraio 1963,n. 69)

1. La legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista e il relativoregolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115,sono abrogati.

Art. 2.

(Ulteriori disposizioni in materia diautonomia del giornalista)

1. É diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, nell'osservanza dellenorme di legge dettate a tutela della personalità altrui, ed è loro obbligo inderogabile il rispetto dellaverità sostanziale di fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede. Devonoessere rettificate, in base a quanto previsto dalla legislazione vigente, le notizie che risultino inesatte, eriparati gli eventuali errori. Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sullafonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, ed a promuovere lo spirito dicollaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti ed editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

2. É competenza specifica ed esclusiva del direttore di ogni testata giornalistica fissare ed impartire ledirettive del lavoro redazionale, stabilire le mansioni di ogni giornalista, adottare le decisioni necessarieper garantire l'autonomia dei giornalisti e della testata, nei contenuti del giornale e di quanto può esserediffuso con il medesimo, dare le disposizioni necessarie al regolare andamento del servizio e stabilirnegli orari secondo quanto disposto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

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DISEGNO DI LEGGE N. 453

d’iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA,BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DEPIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO,GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI,MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA,PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA,SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria

Art. 1.

1. La presente legge reca disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all’editoria, ai finidella promozione della concorrenza e della tutela dei consumatori nel settore dell’informazione nonchéal fine di assicurare il conseguimento di rilevanti economie di spesa per la finanza pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 dellalegge 7 agosto 1990, n. 250;

e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23dicembre 1996, n. 649;

g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;

i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,n. 46;

l) l’articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

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m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6agosto 2008, n. 133;

q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;

r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, conmodificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

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