Politiche per le disabilità news - SINISTRA PER...

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Numero 5 – Aprile 2011 CONVEGNO 27 aprile 2011 Cgil Nazionale Corso d'Italia 25 ore 9.30 – 13.30 Innanzitutto persone La disabilità è solo una difficoltà in più Diversamente abili ma ugualmente cittadini pag. 4 EDITORIALE Testimonianza di una madre. Pag. 5 1 CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO Periodico telematico a cura dell'Ufficio Politiche per le Disabilità CGIL Corso d'Italia, 25 00198 Roma e-mail [email protected] politichedisabilita@cgil. NOTIZIA PRINCIPALE ALTRE NOTIZIE Lavoro: da pag. 6 Scuola: da pag. 8 Welfare: da pag. 16 Varie: da pag. 21 Politiche per le disabilità news

Transcript of Politiche per le disabilità news - SINISTRA PER...

Numero 5 – Aprile 2011

CONVEGNO

27 aprile 2011

Cgil Nazionale Corso d'Italia 25

ore 9.30 – 13.30

Innanzitutto persone

La disabilità è solo una difficoltà in più

Diversamente abili ma ugualmente cittadini

pag. 4

EDITORIALETestimonianza di una madre. Pag. 5

1

CONFEDERAZIONEGENERALEITALIANADEL LAVORO

Periodico telematico a cura dell'Ufficio Politiche

per le Disabilità CGIL Corso d'Italia, 25

00198 Roma e-mail

[email protected] politichedisabilita@cgil.

NOTIZIA PRINCIPALE

ALTRE NOTIZIE

• Lavoro: da pag. 6

• Scuola: da pag. 8

• Welfare: da pag. 16

• Varie: da pag. 21

Politiche per le disabilità news

LAVORO

Diritto alla riserva: la legge 68 non può funzionare a intermittenza Pag 6

Interpreti Lis: “standardizzare la formazione e riconoscere la professione” Pag 7

SCUOLA

Ma gli alunni con disabilità non sono invisibili! Pag 8

Scuola: le tasse e le esenzioni Pag 10

Sostegno, ancora meno insegnanti Pag 12

Scuola, arrivano altri tagli per gli insegnanti di sostegno Pag 13

Inclusione degli alunni con disabilità: in Lombardia il "rito ambrosiano" produce danni Pag 14

WELFARE

Quando la magistratura risolve il problema Pag 16

Invalidità, cambia la composizione delle commissioni mediche Inps Pag 17

20 milioni per il fondo per la non autosufficienza Pag 19

Vinte a Genova le prime tre cause su ritardi riconoscimento invalidità civile Pag 20

VARIE

Le leggi, la giurisprudenza e le barriere Pag 21

Lavoro senza barriere, Italia deferita a Corte di giustizia Pag 22

Compagnia aerea respinge il relatore ONU per la disabilità. insorgono le associazioni Pag 23

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Venezia - 14 aprile 2011 - Assemblea pubblica - locandina pag. 24 - foto pag.25-26

Barletta - 18 aprile 2011 – Manifestazione interregionale pag. 26-27 – foto pag. 28-29

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Notizie dal territorio

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Testimonianza di una madre

Salve a tutti mi chiamo Rosanna e sono la mamma di Maria Pia, una giovane donna di 21 anni.Inizio questa mia testimonianza ricordando un episodio della nostra vita. All'epoca dei fatti mia figlia era in piena adolescenza, una mattina mi pose questa domanda: “ mamma ma chi sono io??? Un’handicappata?? Una diversamente abile?? Una diversa??? Ma da chi??? Prima di rispondergli mi sono chiesta....queste etichette a chi servono?? Servono agli altri?? Servono a lei?? O servono solo a racchiudere i nostri cari in gruppi di minoranze per non dar loro ascolto??C’è qualcuno che è convinto e pensa che anche loro sono persone e che provano gioia, voglia di vivere, sentimenti oltre che al dolore fisico??? Che anche se non parlano e si muovono su una sedia a rotelle hanno il diritto di uscire, di vivere l’ambiente che li circonda, di emozionarsi per ciò che vedono al di là del perimetro della loro casa, oltre che ai vari tragitti per ambulatori medici e ospedali???Mia figlia ha ben recepito questo messaggio perché ad un convegno sulla disabilità, di 1 anno fa, ha così risposto……”io non mi sento diversa, mimando con le dita le virgolette, è lei che mi vuole vedere solo in questo modo…io sono Maria Pia c'è ben altro in me…”Io, invece, sono qui a ricordarvi che chi siede su una sedia a rotelle necessariamente è costretto a ritenersi diverso da noi, perché ogni volta che un marciapiede si interrompe o si trovano rampe occupate o inesistenti, parcheggi riservati nominali occupati, noi abbiamo offeso la loro sofferenza e abbiamo creato un altro PROBLEMA da affrontare, così come per l’accesso a scuole, ai mezzi di trasporto, agli uffici pubblici per non parlare poi dei teatri, musei, la pinacoteca del nostro bellissimo castello svevo, per recarsi in spiaggia, pub, negozi, pizzerie e chiudo qui la lista.

A loro e a noi famiglie ci viene chiesto (se ci va bene) a cadenza bimestrale, di rinnovare pratiche, di fare file nei vari uffici per consegnare documenti e rinnovi, o peggio ancora di sottoporli ad ulteriori visite mediche per poi sentirsi accusati di essere FALSI nonostante i faldoni di copie ricoveri, SENZA mai sentire o leggere notizie di falsità o persecuzione di chi…quei documenti li ha firmati ed è stato pure retribuito….mentre a noi famiglie si chiede di fare rinunce di vita sia sociale che lavorativa, di perdere posti di lavoro e se lo mantieni, di essere segnalati come colei o colui che usufruisce di permessi per seguire figli, genitori o coniuge dimenticando la loro sofferenza quotidiana e la nostra sofferenza dell'anima, a noi che quando stiamo male fisicamente, la nostra prima preoccupazione è a chi affidarli.

Oggi io continuo ancora a chiedermi, insieme a mia figlia, perché creare muri per separarci da una vita comunitaria??Perchè si chiede sempre di fare tragitti diversi???È un dato di fatto il bisogno che hanno delle nostre mani, delle nostre gambe o della nostra voce ma loro sono disposti a cederci tanto.... io ancora oggi rimango stupita di come si adattano ai loro corpi lottando con una forza di volontà le battaglie della vita.... ma non è così che si cresce??Aspettiamo solo che capiti anche ai governanti una disabilità per vedere risolte le difficoltà??

Sono anche un’infermiera, aiuto le persone a stare meglio a preservare il loro benessere, non posso e non voglio augurare la disabilità per capire le difficoltà quotidiane che si devono affrontare!!!

Io sono qui perché voglio stare dalla loro parte, loro che vengono considerati DEBOLI ma che in realtà sono più forti di noi.Io e lei non crediamo nei confini delle barriere, della pietà, crediamo di appartenere tutti alla stessa famiglia che è la famiglia UMANA, vogliamo rispetto perchè crediamo che l' handicap sia una parte del mondo e non un mondo a parte.Oggi mi sento di dirvi che non si tratta di pensare di più, quanto di pensare veramente diversamente e permettere a loro di aggrapparsi alla vita con più facilità rispettando i loro diritti e quelli delle loro famiglie e finisco ricordandovi che sia lo Stato che la Convenzione ONU hanno già emanato Leggi in cui si impegnano a garantire ai disabili “ libertà di movimento e di cittadinanza, una vita di inclusione nella società e la piena mobilità personale”. Cosa stiamo aspettando??

Rosanna Valente

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DIRITTO ALLA RISERVA: LA LEGGE 68 NON PUÒ FUNZIONARE A INTERMITTENZA

Lo dichiarano i promotori del Comitato spontaneo Diritto alla riserva, in riferimento a quei docenti appartenenti alle cosiddette "categorie protette", tutelate dalla Legge 68/99 ("Norme per i diritti al lavoro dei disabili"), che però, fino a qualche mese fa, sembrava non potessero far valere le proprie prerogative, a causa del congelamento delle graduatorie attuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ora, però, nell'imminenza della discussione alla Camera di una Risoluzione presentata da alcuni deputati, il problema potrebbe risolversi

Insegnante con disabilitòà al lavoroÈ ormai imminente (12 aprile), presso la Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, la discussione sulla Risoluzione 7-00522, presentata dalla deputata Alessandra Siragusa, insieme ad altri colleghi del Partito Denocratico.Di tale questione il nostro sito si è occupato ampiamente (se ne legga ad esempio cliccando qui e qui), segnalando anche l'Interrogazione Parlamentare a Risposta Scritta presentata il 10 febbraio scorso dalla deputata Amalia Schirru al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.Si tratta della situazione riguardante in particolare quei docenti appartenenti alle cosiddette "categorie protette", tutelate cioè dalla Legge 68/99 (Norme per i diritti al lavoro dei disabili), che però, fino a qualche mese fa, sembrava non potessero a far valere le proprie prerogative, a causa del congelamento delle graduatorie attuato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Ora - come segnala in una nota il Comitato Spontaneo Diritto alla riserva - la Risoluzione che verrà discussa alla Camera il 12 aprile prevede che lo stesso diritto alla riserva sia sempre dichiarabile, dal momento che esso va garantito sempre, indipendentemente dai tempi che il Ministero prevede per la gestione degli aggiornamenti. «Diversamente - si spiega dal Comitato - la Legge 68/99 sarebbe da considerare una norma funzionante "ad intermittenza". Nell’eventualità, infatti - che sembra oramai superata - di un congelamento degli aggiornamenti dei punteggi e dei titoli quale si era profilata in fase di discussione del cosiddetto "Decreto Milleproroghe", i docenti già inseriti in graduatoria che hanno nel frattempo ottenuto il riconoscimento dei benefici garantiti dalla Legge 68, per il sopraggiungere di gravi patologie o per altre situazioni di svantaggio sociale, avrebbero rischiato di vedersi negato di fatto un diritto già accertato e certificato dalle Commissioni Mediche preposte. Un diritto, è bene ricordarlo, che non implica il riconoscimento di punteggi aggiuntivi che possano sconvolgere la fisionomia e l'ordine già esistente delle graduatorie, ma solo il diritto ad essere considerati nel calcolo delle quote di riserva».

Altre due, infine, sono le osservazioni non meno importanti proposte dal Comitato Diritto alla riserva: «Vi è un recente articolo pubblicato da "Italia Oggi" il quale sembra avallare l'ipotesi che le graduatorie attuali, se non aggiornate con i titoli di riserva acquisiti nel frattempo, siano da considerare impugnabili. Tale articolo fa riferimento alla Legge 104/92 (che interessa anche parte di quanti già possiedono il diritto alla riserva per motivi di salute), ma è ragionevole dedurre che il contenuto possa valere anche per la 68/99. Il diritto alla salute, infatti, viene considerato come "diritto assoluto", che prevale su qualsiasi regolamento amministrativo. Altro grave problema, infine - che si auspica venga presto risolto e regolamentato - è la richiesta dello stato di disoccupazione nel momento in cui si certifica il diritto alla riserva. Molti docenti precari, infatti, impegnati in contratti a tempo determinato o in supplenze brevi, saranno probabilmente impossibilitati a dichiarare il loro status di riservista perché solo momentaneamente occupati». (S.B.)

11 aprile Fonte: superando.it

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INTERPRETI LIS: “STANDARDIZZARE LA FORMAZIONE E RICONOSCERE LA PROFESSIONE”

Circa 200 gli interpreti in tutt’Italia, concentrati attorno ai centri di formazione di Roma, Campania e Lombardia. A Roma, presso l’Istituto dei sordi, un incontro organizzato dall’Anios per mettere a fuoco le sfide del futuro per l’interpretariatoROMA – “Riuscire a dare una standardizzazione della formazione degli interpreti, capire le esigenze dei territori e fornire servizi adeguati”. Sono queste le sfide nell’immediato per gli interpreti della Lingua dei segni secondo, Marcello Cardarelli presidente di Anios, associazione interpreti di lingua dei segni italiana che oggi si riunisce a Roma, presso l’Istituto statale dei sordi, per un incontro sull’interpretariato Lis ripercorrendo il passato attraverso varie testimonianze, per parlare delle sfide del futuro. E in quello prossimo c’è senza dubbio la legge sul riconoscimento della Lingua dei segni. “In questi giorni si sta discutendo alla Camera – ha spiegato Cardarelli -. La legge, dopo essere stata approvata all’unanimità dal Senato è stata esaminata per la prima volta dalla XII Commissione affari sociali della Camera. Ci sono alcune resistenze da una parte di alcuni deputati ed è una cosa che ci sorprende visto i due anni di lavoro del Senato e l’approvazione all’unanimità della legge stessa. Tuttavia siamo fiduciosi che queste prime schermaglie si supereranno e speriamo che la legge possa giungere al suo compimento senza modifiche. È una legge bilanciata e lascia libera scelta per qualsiasi percorso che la persona sorda scelga di avere nella sua vita”.

Una legge, spiega Cardarelli, che risponde a molte delle esigenze messe in evidenza in questi anni anche dagli interpreti. “Le difficoltà oggi derivano, infatti, proprio dal fatto che è una lingua non riconosciuta – ha aggiunto -. Quindi anche la nostra professione oggi di fatto non esiste. Non sono regolamentati i corsi, quindi oggi chiunque può organizzare un corso. C’è una totale deregolamentazione da questo punto di vista. Abbiamo anche grosse difficoltà nel fornire servizi che invece andrebbero incrementati”. Nel testo della legge, infatti, ci sono alcune indicazioni in merito. “La legge interviene sulla formazione rimandando ai regolamenti successivi che dovranno disciplinare i profili professionali e i percorsi formativi. Questo non è mai successo e in questo modo si andrebbero a standardizzare i corsi di formazione. Come avviene nel resto d’Europa in alcuni casi anche a livello universitario”. In Olanda, per esempio è “un lavoro vero e proprio”, aggiunge Cardarelli. “C’è un centro di formazione universitario dove si formano gli interpreti. Gli interpreti lavorano in aziende dove erogano servizi”. Stessa cosa in Finlandia, dove il riconoscimento della lingua dei segni ha prodotto la nascita di servizi che vengono offerti alla persona sorda gratuitamente. “Gli interpreti sono dei dipendenti, incardinati in un sistema che offre dei servizi. E in Italia oggi non è così, nonostante la linea dell’Unione europea è da sempre verso il riconoscimento della lingua dei segni”.

In Italia, oggi, gli interpreti sono circa 200, spiega Cardarelli. Un centinaio soltanto quelli iscritti all’Anios, ma la distribuzione territoriale è spesso fin troppo collegata ai centri di formazione. Basti pensare che la maggior parte degli interpreti oggi è presente proprio sul territorio di Roma, o in Campania o anche in Lombardia, dove si realizzano i corsi di formazione. “La numerosa presenza ti interpreti su di un territorio è legato al fatto che su quella città o Regione ci sono dei corsi. Dove ci sono corsi, nascono gli interpreti”. E proprio in Campania a settembre ci sarà anche un evento europeo: per la prima volta in Italia verrà organizzata la Conferenza europea degli interpreti della lingua dei segni a Vietri sul Mare, vicino Salerno.

15 aprileFonte: Redattore sociale

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MA GLI ALUNNI CON DISABILITÀ NON SONO INVISIBILI!

(di Donatella Morra*)

Vale la pena dirlo forte e chiaro all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, che appena una settimana dopo la diffusione di una Circolare Ministeriale, ove si raccomandava, per l'anno scolastico 2011-2012, di limitare il numero degli alunni a 20, in presenza di gravi disabilità, ha prodotto a sua volta una Circolare indirizzata agli Uffici Territoriali Provinciali, ove si chiede esattamente il contrario, ovvero di non tenere conto, «in questa prima fase», della norma che fissa quel limite (il DPR 81/09). Ma in classi di 26/27 alunni, spesso con più di un alunno disabile e insieme a tante altre situazioni problematiche non certificate, quale attenzione potrà essere data a ragazzi che spesso non parlano, che fanno molta più fatica degli altri ad apprendere e a relazionarsi con gli altri?

Scolari con disabilità

Siamo da tempo abituati alle sorprese spiacevoli, ma non pensavamo che l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia potesse arrivare al punto di invitare i dirigenti degli Uffici Territoriali Provinciali a non tenere conto degli alunni disabili nella rilevazione sul fabbisogno di classi prime nella scuola primaria del prossimo anno scolastico 2011-2012. Evidentemente gli alunni con disabilità sono diventati invisibili!

Infatti, la Circolare del 21 marzo scorso sull'organico della scuola primaria inviata ai Dirigenti Provinciali li esorta a segnalare il numero di future classi prime, dividendo il totale degli alunni per 26 (o 27, nel caso frequente di resti), senza tenere conto «in questa prima fase» del disposto dell'articolo 5, comma 2 del DPR 81/09 il quale stabilisce proprio per le classi prime di ogni ordine e grado - che accolgono alunni con disabilità - di non superare i 20 alunni «purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili».

Nella stessa Circolare, poi, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia si raccomanda anche che non vengano effettuati sdoppiamenti a posteriori nelle classi successive alla prima, sulla base dello stesso articolo del Decreto sul dimensionamento (caso mai a qualcuno venisse in mente di rispettare, se pur in ritardo, la legge!).

E pensare che pochi giorni prima, il 14 marzo, la Circolare Ministeriale n. 21 sulle Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2011/2012, che accompagnava la trasmissione dello schema di Decreto Interministeriale, raccomandava invece, a pagina 19, «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Non si capisce dunque tanto zelo: forse il Dirigente Regionale della Lombardia vuole farsi paladino di una nuova "crociata" contro i costi che gravano sui bilanci della scuola pubblica per la presenza degli alunni disabili, per intraprendere finalmente un percorso di austerità dopo gli "eccessi" del passato? Come famiglie di persone con disabilità francamente non abbiamo percepito questo "benessere dissipatorio" e non ci sentiamo in debito per ciò che lo Stato ha fin qui elargito ai nostri figli...

La buona legislazione italiana - di cui andiamo fieri - ha abolito le classi differenziali e chiuso gli istituti in cui gli studenti disabili venivano confinati, facendo giustizia di una palese iniquità, portando allo scoperto i cittadini "invisibili" e anticipando di ben trent'anni la stessa Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, che all'articolo 24 (Educazione) enuncia il diritto dell'alunno con disabilità ad accedere ad «un'istruzione primaria e secondaria nel sistema generale, di qualità e libera, all'interno della propria comunità, realizzata con efficaci misure di supporto individualizzato».

Giuseppe Colosio, dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, ha più volte espresso negli ultimi tempi il suo pensiero, sostenendo come fossero controproducenti, per una vera inclusione degli alunni con disabilità, le rivendicazioni dei genitori, che si sono costituiti parte civile contro il suo Ufficio e contro il Ministero, per ottenere più ore di sostegno specializzato, dopo gli ennesimi tagli operati anche nel corrente anno scolastico, e che si sono visti dare ragione, con una "storica" Sentenza antidiscriminazione dal Tribunale Ordinario di Milano [di quanto detto in questa frase si legga nel nostro sito cliccando qui e qui, N.d.R.].

A suo dire l'alunno disabile deve stare in classe, non essere affidato solo alle cure dell'insegnante di sostegno, che troppo spesso lo isola dagli altri in aule separate, ed essere preso in carico da tutte le componenti scolastiche: insegnanti curricolari, dirigenti, assistenti ecc.

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Benissimo; è proprio per questo che le Associazioni delle persone con disabilità, riunite nella LEDHA (Lega per i Diritti delle Persone con Disabilità) e nella FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), chiedono da parecchi anni ad una voce che l'accoglienza venga programmata per tempo e che si predispongano tempestivamente gli interventi necessari all'inclusione nella classe e nella vita della scuola, scrivendo sul PEI - il Progetto Educativo Individualizzato - le risorse individuate allo scopo, affinché il disabile non sia "ospite indesiderato", ma alunno alla pari degli altri, titolare del diritto di apprendere, comunicare, relazionarsi ed emozionarsi con i suoi compagni fin dal primo giorno di scuola. Ma tra queste pre-condizioni vi è anche il numero di alunni totali e di alunni disabili presenti in classe, proprio perché «la presenza di alunni disabili non è un incidente di percorso, un'emergenza da presidiare, ma un evento che richiede una riorganizzazione del sistema già individuata in via previsionale e che rappresenta un'occasione di crescita per tutti», come si afferma nelle Linee Guida per l'Integrazione Scolastica degli Alunni con Disabilità (III parte, 1.1), prodotte nell'agosto del 2009 dal Ministero.

In realtà, dunque, la Circolare emanata il 21 marzo dall'Ufficio Scolastico Regionale lombardo va proprio nel segno opposto di quanto enunciato più volte dal direttore Colosio e dalle citate Linee Guida Ministeriali: in classi di 26/27 alunni, spesso con più di un alunno disabile e insieme a tante altre situazioni problematiche non certificate (disturbi specifici di apprendimento, bambini con disturbi del comportamento, bambini non italofoni), quale attenzione verrà data ad alunni che spesso non parlano, che fanno molta più fatica degli altri ad apprendere e a relazionarsi con gli altri?

«Metto le difficoltà nel mucchio e aspetto che scoppino le contraddizioni»: sembra questa la logica sottesa a un simile operare. Non tarderà a manifestarsi il disagio degli insegnanti curricolari, non adeguatamente preparati ad organizzare il lavoro individualizzato o per gruppi, per colpa di una formazione iniziale non obbligatoria in didattica speciale e perché troppo spesso non coinvolti in corsi di aggiornamento sull'integrazione. Ci saranno rimostranze di alunni "normali" e dei loro genitori, preoccupati che i loro figli non completino i programmi per colpa di chi ne rallenta lo svolgimento perché disturba. Saranno scontenti gli insegnanti di sostegno precari, gli educatori dell'Ente Locale e gli assistenti di base nominati per un numero irrisorio di ore, spesso ad anno scolastico inoltrato, in un carosello di nomine e sostituzioni, di cui fanno le spese i più deboli e i più indifesi: gli alunni disabili o con qualche fragilità.

Come famiglie di alunni con disabilità vorremmo che alle dichiarazioni di principio, spesso ineccepibili, seguissero comportamenti e disposizioni ad esse coerenti. Non siamo contente di dover adire alle vie legali per far rispettare una buona legge, per combattere le discriminazioni, per far sì che i nostri figli si considerino utenti alla pari dei loro compagni di classe, con gli stessi diritti e doveri degli alunni senza disabilità e arrivino al primo giorno di scuola primaria solo con il "peso" della cartella, proprio come gli altri.

1 aprile

Fonte: superando.it

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SCUOLA: LE TASSE E LE ESENZIONI

(a cura di Salvatore Nocera*)

Un'utile panoramica - in vista del prossimo anno scolastico 2011- 2012 - di tutte le tasse scolastiche esistenti e anche delle categorie interessate ad eventuali esenzioni, sempre con un occhio particolare per gli alunni con disabilità. E anche una nota conclusiva sui contributi scolastici, che purtroppo molte scuole fanno passare per obbligatori, mentre invece sono del tutto volontari

Alunni in aula

Incominciamo dalla scuola dell'obbligo questo riepilogo delle regole riguardanti le tasse scolastiche e le eventuali esenzioni, sempre con uno sguardo particolare - naturalmente - a ciò che riguarda gli alunni con disabilità.

Scuola dell'obbligo

Per la scuola dell'obbligo (dai 6 ai 16 anni, corrispondenti alla Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado e ai primi tre anni della Secondaria di Secondo Grado), permane la gratuità per tutti. Pertanto non sono dovute tasse scolastiche da parte di alcun alunno (Decreto Legislativo 226/05, articolo 28, comma 1; Circolari Ministeriali 2/06, 13/07 e 9/11).

Quarto e quinto anno delle Scuole Superiori

Per gli ultimi due anni della Scuola Secondaria di Secondo Grado, invece (ex scuola superiore), gli studenti sono tenuti al pagamento delle tasse scolastiche.

L'impianto normativo tuttora in vigore in tema di tasse scolastiche (articolo 200, Testo Unico, Decreto Legislativo 297/94) prevede quattro distinti tipi di tributo: di iscrizione, di frequenza, di esame e di rilascio di diploma.

1. Tassa di iscrizione: è esigibile all'atto dell’iscrizione a un dato corso di studi secondari di secondo grado, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all'Erario. L’importo è di 6,04 euro.

2. Tassa di frequenza: dev'essere corrisposta ogni anno. La tassa va pagata per intero sia nel caso che l'alunno si ritiri dalla scuola, sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. Il pagamento è riconosciuto valido - da parte della nuova scuola - in caso di trasferimento di uno studente da un Istituto Statale a un altro. Costo 15,13 euro.

3. Tassa di esame: dev'essere corrisposta esclusivamente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado in un'unica soluzione al momento della presentazione della domanda per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L'importo è di 12,09 euro.

4. Tassa di diploma: dev'essere corrisposta in un'unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. Costo 15,13 euro.

Esenzioni

Lo stesso Testo Unico del Decreto Legislativo 279/94 prevede poi l'esonero dalle tasse scolastiche per merito, per reddito e per appartenenza ad alcune categorie speciali. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche, ad eccezione della sola tassa di diploma.

Già l'articolo 30 della Legge 118/71 stabiliva del resto che «ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa [...] è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche [...] e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per [...] ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli».

Il Testo Unico del 1994, dunque, all'articolo 200, comma 7, prevede espressamente il diritto all'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche e anche dell'imposta di bollo per gli alunni ciechi che appartengono a famiglia di disagiata condizione economica e tale norma deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti gli altri alunni con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92 (articolo 3). In caso contrario, la norma del Testo Unico del 1994 dovrebbe considerarsi viziata da illegittimità costituzionale per palese disparità di trattamento, in quanto creerebbe un'ingiustificata discriminazione tra gli alunni ciechi e tutti gli altri alunni con disabilità certificata.

Inoltre, essa risulterebbe in conflitto con:

- l'articolo 30 della citata Legge 118/71;

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- la Legge 67/06 sulla non discriminazione delle persone con disabilità;

- la Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata in Italia con la Legge 18/09.

I limiti massimi di reddito familiare per rientrare nel criterio di «famiglia in disagiata condizione economica» e avere quindi diritto all'esenzione dalle tasse scolastiche e, per i soli alunni con disabilità, anche all'imposta di bollo, sono comunicati annualmente dal Ministero. Per l'anno scolastico 2011 2012, essi sono pubblicati‐ nella citata Circolare Ministeriale 9/11.

Contributi scolastici

Quanto invece ai contributi scolastici, sempre più frequentemente richiesti alle famiglie direttamente dalle scuole di ogni ordine e grado, essi sono di natura volontaria. Pertanto, non c'è obbligo di pagamento, né, quindi, relativo esonero, ma solo la libertà per chiunque di pagarli o non pagarli.

In tal senso va detto che molte scuole, purtroppo, fanno passare i contributi scolastici per obbligatori, pur essendo, come detto, volontari (e detraibili).

4 aprile

Fonte: superando.it

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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ: IN LOMBARDIA IL "RITO AMBROSIANO" PRODUCE DANNI

Con un parallelismo liturgico, il vicepresidente Fish Salvatore Nocera mette in evidenza come l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia abbia diramato una circolare che mette in dubbio la norma che fissa a 20 il numero massimo di alunni per classe, l'eccezionalità della presenza di due o tre alunni disabili nella stessa classe e la necessità di tutelare le esigenze degli alunni con disabilitàclasse numerosa

di Salvatore Nocera, vicepresidente nazionale della Fish

ROMA - Col decreto interministeriale trasmesso dal ministero dell'Istruzione n. 21 del 14 Marzo 2011 Il Miur, in collaborazione col ministro dell'Economia, detta le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per l'anno scolastico 2011 -12. Gli articoli che riguardano l'inclusione degli alunni con disabilità sono specificamente l'art 3 sulla formazione delle sezioni e classi della scuola dell'infanzia e primaria, l'art 8 sulla scuola secondaria di I e II grado, l'art 12 sull'organico di sostegno e l'art 15 sugli organici di fatto.

L'art 3 ribadisce il principio che la formazione delle classi debba avvenire "secondo i criteri ed i parametri di cui al Dpr n. 81/09", regolamento sulla formazione delle classi. In tale Dpr all'art 5 comma 2 è stabilito che le classi con alunni con disabilità debbono "di norma" essere costituite con 20 alunni. Il termine "di norma" indica che possono esservi eccezioni e l'eccezione è espressamente prevista nell'art 4 dello stesso Dpr, dove è detto che i parametri dei successivi articoli possono essere superati sino ad un massimo del 10%. Ciò significa che, in caso di eccesso di iscrizioni le prime classi con alunni con disabilità possono arrivare al massimo a 22 alunni. L'art 8 del decreto sugli organici al comma 1 esplicita che le risorse da assegnare ad ogni scuola debbono tener conto delle esigenze degli alunni con disabilità. L'art 12 ribadisce che gli organici di diritto di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente, a differenza degli altri che invece subiscono forti decurtazioni.

Inoltre deve esservi una distribuzione equilibrata, fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti locali, cioè gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione. Si riprende la Sentenza della Corte costituzionale n. 80/10 sul ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità, per ripristinare l'obbligo dei Dirigenti scolastici di stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in deroga. A tal proposito il comma 4 prevede la possibilità di dare incarichi anche a docenti di ruolo.

A mio avviso, tale possibilità deve intervenire solo dopo che siano esaurite le graduatorie di supplenti specializzati, poiché l'art 14 comma 6 della L.n. 104/92 stabilisce che nessuna utilizzazione di docenti di ruolo può essere data a docenti non specializzati se prima non sono esaurite le graduatorie dei supplenti specializzati. Il successivo comma 5 ribadisce che per la certificazione degli alunni con disabilità che hanno diritto al sostegno si applica il dpcm n. 185/06. E questa è una norma che fuga dubbi ed errori in cui sono incorsi alcuni uffici scolastici provinciali del Piemonte, della Toscana e della Puglia che volevano, invece, applicare il recente art 20 della L.n. 102/09 che modifica le commissioni di accertamento, introducendo un medico dell'Inps e rendendo più complessa e lunga la procedura, con gravi ritardi per il rilascio delle certificazioni in tempo utile per le iscrizioni. Il comma 6 prevede l'opportunità di accordi fra amministrazione scolastica ed altri enti pubblici per garantire un'equa distribuzione sul territorio regionale delle diverse risorse umane e materiali a supporto dell'inclusione, anche tramite la costituzione di reti di scuole. Il comma 7 è di fondamentale importanza, poiché stabilisce che le sezioni e le classi delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità debbono essere costituite secondo i criteri ed i parametri del dpr n.81/09 e cioè, di norma con 20 alunni, e solo nel caso che siano presenti in una classe più di due alunni con disabilità, in tali classi diviene insuperabile obbligatoriamente la presenza di 20 alunni.

Ciò significa, a mio avviso, che se in una classe è presente un solo alunno con disabilità, la classe non può avere più di 22 alunni in forza della eccezione, prevista dall'art 4 dello stesso Dpr, di cui si è detto sopra; se sono presenti due alunni con disabilità non si dovrebbe superare il numero di 21 alunni e con 3 alunni con disabilità si deve mantenere il numero insuperabile di 20 alunni; ciò per un criterio di gradazione di qualità o minore disagio per la didattica.

Quanto alla eventualità che si superi il numero di 3 alunni con disabilità per classe, personalmente riterrei ciò inopportuno e comunque in contrasto coi criteri di qualità sanciti nelle Linee-guida ministeriali del 4 Agosto 2009. Inoltre la presenza di due o tre alunni con disabilità nella stessa classe deve essere eccezionale e

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comunque non deve riguardare alunni con disabilità gravi. Ciò per criteri di ragionevolezza e di qualità della didattica non solo nei confronti degli alunni con disabilità ma pure dei loro compagni. Un'indicazione in tal senso viene dalla chiusa del paragrafo sui posti di sostegno contenuto nella circolare che trasmette il decreto, nella quale "si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni con disabilità, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità (non si usa il plurale "gravi disabilità"), la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

Purtroppo di questo avviso non è stato L'Ufficio scolastico regionale (Usr) della Lombardia che ha diramato una circolare del 21 Marzo con la quale invece si invitavano i Dirigenti scolastici a non tener in alcun conto la norma dell'art 5 comma 2 del dpr n. 81/09 relativo alla formazione di classi con non più di 20 alunni in presenza di alunni con disabilità. Questa circolare dell'Usr della Lombardia sembra non solo inopportuna, ma in contrasto con quanto stabilito dal decreto e dalla circolare ministeriale di trasmissione e quindi palesemente illegittima. Non ha alcuna rilevanza la spiegazione fornita dall'Usr che questa è la fase dell'organico di diritto per poi ricostituire classi da 20 in organico di fatto. Infatti l'art 15 del decreto in esame , concernente proprio l'organico di fatto stabilisce che non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e comunque non risolti entro il 31 Agosto.Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni,come prevede la circolare ambrosiana, in organico di fatto tali classi non potranno essere ridotte e, qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse, con l'autorizzazione dell'USR entro il 31 Agosto, essa non sarebbe più possibile.

Non è poi chi non veda come l'orientamento dell'Ufficio scolastico ambrosiano favorisca la deriva di delega della presa in carico dell'inclusione scolastica da parte dei docenti curricolari ai soli docenti per il sostegno; infatti con classi numerose e superaffollate da alunni con disabilità, i docenti curricolari hanno buon gioco a dire che essi hanno troppi alunni cui badare e non possono seguire gli alunni con disabilità. Ciò determina il circolo vizioso della via giudiziale all'inclusione scolastica; infatti i genitori degli alunni con disabilità, abbandonati dai docenti curricolari quando mancano i docenti per il sostegno, continueranno a proporre cause, sempre vinte sino ad oggi, per ottenere il numero massimo delle ore di sostegno , in modo che i figli possano svolgere didattica, anche se non in modo integrato. Così più sono affollate le classi, per motivi di risparmio, più verranno richieste ore maggiori di docenti per il sostegno con aggravio della spesa pubblica che si voleva risparmiare.Non è quindi l'aumento del numero di ore di sostegno, provocato dalla Sentenza n. 80/10 della Corte costituzionale citata a determinare la necessità di aumento del numero di alunni per classe; ma proprio il contrario, poiché quanti ci battiamo per l'inclusione scolastica di qualità abbiamo sempre sostenuto che l'inclusione va fatta dai docenti curricolari anche con poche ore di sostegno; ma se i docenti curricolari hanno classi numerose, debbono trascurare gli alunni con disabilità, con tutto ciò che ne consegue.

Per questo, se non vi saranno ripensamenti da parte dell'Usr Lombardia, le associazioni si vedranno costrette ad agire giudizialmente. In concreto ciò significa che il "rito ambrosiano" che, in campo liturgico, rende più breve l'austerità della Quaresima rispetto a quella ufficiale, nel campo dell'inclusione, rende invece inagibili le norme ministeriali, relativamente, più garantiste verso i diritti degli alunni con disabilità.

14 aprile 2011Fonte: superabile.it

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QUANDO LA MAGISTRATURA RISOLVE IL PROBLEMA

«Riflettere sui problemi dei singoli individui - commenta Alfonso Amoroso, consulente giuridico della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap) - dovrebbe essere la principale attività di un Governo e di un Parlamento che invece continuano a lasciare al Cittadino l'unico strumento ancora esperibile (ma con le riforme in atto ancora per poco), ovvero rivolgersi alla Magistratura, per poter dare un senso a ciò che troppo spesso un senso non ha. Si confida perciò che altre Ordinanze simili a questa possano migliorare la situazione e rendere effettiva la partecipazione del singolo alla cosa pubblica». Lo spunto è dato da una recente Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma, che ha condannato il Comune della Capitale, l'ASL Roma B e la Regione Lazio a estendere a una persona affetta da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) la copertura assistenziale domiciliare infermieristica per 24 ore su 24, ritenendo che «l'insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione non possa arrecare pregiudizio a un bene primario e fondamentale qual è quello della salute del disabile»

Disegno di giustizia bendata con la bilancia in mano

«Guardando alla storia del Novecento nel nostro Paese - scrive Alfonso Amoroso, avvocato, consulente della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) - si scopre che molto spesso le grandi battaglie sono state affidate alla Magistratura. Lotta al terrorismo, alla mafia e anche passaggio tra Prima e Seconda Repubblica. O per legge o per incapacità, le grandi battaglie vengono trasferite ai Palazzi di Giustizia e pertanto Giudici e Avvocati diventano troppo spesso emblemi dei cambiamenti».

Sullo specifico della disabilità, poi, «in modo sorprendente - aggiunge Amoroso - ci si può anche accorgere che nell'ultimo decennio i Tribunali hanno ad esempio trovato una risposta concreta all'integrazione scolastica delle persone con disabilità psichica e che oggi la maggior parte delle famiglie di questi ragazzi si rivolgono proprio a un Tribunale per poter mettere in grado i loro figli di studiare e che anzi questo iter sia diventato una regola e non una eccezione».

«Un nuovo recente provvedimento - conclude - prodotto dal Tribunale Ordinario di Roma, fa scoprire poi come una donna colpita da SLA (sclerosi laterale amiotrofica), solo grazie al Tribunale abbia avuto la possibilità di usufruire di un'assistenza giornaliera garantita».

Il riferimento è appunto a un'Ordinanza della Sezione Lavoro III, prodotta il 28 marzo scorso dal Tribunale Ordinario di Roma, nei confronti del Comune della Capitale, dell'ASL Roma B e della Regione Lazio e riguardante una donna affetta da SLA, la cui Procuratrice Speciale aveva lamentato, nel ricorso, «il pericolo di danno grave irreparabile causato dalla insufficienza delle ore di assistenza domiciliare, [...] motivata dall'amministrazione sino ad oggi con ragioni di bilancio, stante i gravi problemi», chiedendo «di accertare e dichiarare lo stato di bisogno, l'insufficienza delle 12 ore di assistenza domiciliare ed infermieristica e il diritto a usufruire dell'assistenza domiciliare infermieristica ed indiretta per 24 ore giornaliere corrispondenti alla totale integrazione tra l'assistenza domiciliare sanitaria e sociale [grassetti nostri in questa e nelle successive citazioni dall'Ordinanza, N.d.R.]».

Ebbene, dopo avere esaminato la necessaria documentazione, tra cui la Relazione dell'Unità Valutativa Multidisciplinare, il Giudice conclude - fatto assai importante - che «l'insufficienza delle disponibilità finanziarie dell'amministrazione, non può [...] arrecare pregiudizio ad un bene primario e fondamentale qual è quello della salute del disabile e che dalla documentazione esibita a richiesta dell'Ufficio è emerso che l'Azienda sanitaria resistente ha autorizzato l'assistenza domiciliare 24 ore su 24 in favore di due cittadini (afflitti dalla stessa sindrome SLA) in presenza di identiche condizioni sanitarie rispetto a quelle invocate nel caso in esame, espressamente derogando alle previsioni del Capitolo Cure Domiciliari che secondo quanto sostenuto dalla ASL "in via ordinaria prevede soltanto il turno diurno di assistenza infermieristica di 12 ore"».

«Pertanto - è la conclusione del Giudice - va dichiarato il diritto [...] all'estensione della copertura assistenziale domiciliare infermieristica 24 ore su 24» e vengono condannati «gli enti resistenti a rifondere la ricorrente le spese di lite».

«Riflettere sui problemi dei singoli individui - commenta Alfonso Amoroso - dovrebbe essere la principale attività di un Governo e di un Parlamento che invece continuano a lasciare al Cittadino l'unico strumento ancora esperibile (ma con le riforme in atto ancora per poco), ovvero rivolgersi alla Magistratura, per poter dare un senso a ciò che troppo spesso un senso non ha. Si confida perciò che altre Ordinanze simili a questa, alla fine possano migliorare la situazione e rendere effettiva la partecipazione del singolo alla cosa pubblica». (S.B.)

4 aprile

Fonte: superando.it

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INVALIDITÀ, CAMBIA LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MEDICHE INPS

Le Commissioni mediche dell’INPS devono essere integrate con un medico di rappresentanza dell’ANMIC, UIC e ENS.

Allo scopo di garantire la massima trasparenza, collegialità e partecipazione procedimentale all’attività connessa all’attuazione dei programmi di verifiche circa la permanenza dei requisiti sanitari per accedere alle prestazioni di invalidità civile, di cecità civile e di sordità civile.L’INPS comunica che le Commissioni mediche INPS a cio’ deputate sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.), dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (U.I.C.) e dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordi (E.N.S.). A tal fine, il Coordinatore generale medico-legale rappresenterà alle Strutture centrali delle citate associazioni il fabbisogno territoriale di medici per l’attività in argomento e, una volta ricevute le relative indicazioni, emetterà i provvedimenti di nomina trasmettendoli alle Direzioni Regionali per i successivi adempimenti. Ciascuna Direzione regionale, a sua volta, avrà cura di trasmettere alle UOC/UOS medico legali della Regione le generalità dei medici nominati per il rispettivo ambito territoriale di competenza. I responsabili delle UOC/UOS medico legali avranno cura di iniziare a trasmettere, di volta in volta, i calendari delle sedute di visita alle sedi A.N.M.I.C., U.I.C. ed E.N.S. competenti per territorio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo, anche elettronico, idoneo a dare prova documentale legalmente riconosciuta dell’invio e della ricezione della comunicazione. Effettuata la trasmissione nei modi descritti, la singola visita sarà valida ed efficace anche in mancanza del medico nominato in rappresentanza di una delle citate Associazioni.

7 aprile

Fonte: disablog.it

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Coordinamento Generale Medico Legale

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Organizzazione

Roma, 05-04-2011

Messaggio n. 8146

Allegati n.3

OGGETTO: Programmi di verifiche della permanenza dei requisiti nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, di cui all’articolo 20, comma 2, secondo periodo, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche. Integrazione delle Commissioni mediche INPS.

Allo scopo di garantire la massima trasparenza, collegialità e partecipazione procedimentale all’attività connessa all'attuazione dei programmi di verifiche in oggetto, le Commissioni mediche INPS deputate ad accertare la permanenza dei requisiti sanitari di invalidità civile, di cecità civile e di sordità civile sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili (A.N.M.I.C.), dell’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (U.I.C.) e dell’Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (E.N.S.).

A tal fine, il Coordinatore generale medico-legale rappresenterà alle Strutture centrali delle citate associazioni il fabbisogno territoriale di medici per l’attività in argomento e, una volta ricevute le relative indicazioni, emetterà i provvedimenti di nomina trasmettendoli alle Direzioni Regionali per i successivi adempimenti.

Ciascuna Direzione regionale, a sua volta, avrà cura di trasmettere alle UOC/UOS medico legali della Regione le generalità dei medici nominati per il rispettivo ambito territoriale di competenza.

I responsabili delle UOC/UOS medico legali avranno cura di iniziare a trasmettere, di volta in volta, i calendari delle sedute di visita alle sedi A.N.M.I.C., U.I.C. ed E.N.S. competenti per territorio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altro mezzo, anche elettronico, idoneo a dare prova documentale legalmente riconosciuta dell’invio e della ricezione della comunicazione.

Effettuata la trasmissione nei modi descritti, la singola visita sarà valida ed efficace anche in mancanza del medico nominato in rappresentanza di una delle citate Associazioni.

Il Direttore Generale

Nori

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20 MILIONI PER IL FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

Deliberata dalla giunta regionale la ripartizione del Fondo per la non autosufficienza per i primi cinque mesi del 2011 (gennaio-maggio)

“Nonostante i tagli operati dal governo – sottolinea l’assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia -, nella sua Finanziaria la Regione Toscana si è impegnata a rifinanziare completamente il Fondo per la non autosufficienza, anche nella quota normalmente coperta dai Fondi nazionali”.La somma di 20 milioni sarà ripartita tra le 34 zone/distretto toscane in base a questi criteri: popolazione ultra65enne; incidenza persone ultra65enni sulla popolazione residente; popolazione non autosufficiente; percentuale delle persone ultra65enni non autosufficienti delle singole zone sul totale regionale.Le risorse saranno assegnate individuando in ciascuna zona l’ente beneficiario, secondo i seguenti parametri: laddove sono costituite, alle Società della Salute; nelle zone dove ancora la SdS non è stata costituita, alle Asl competenti per territorio.

Le zone sono vincolate nell’utilizzo del Fondo agli impegni sottoscritti all’interno delle intese interistituzionali, e in particolare: funzionamento dei presidi previsti dalla legge regionale 66 del 2008 : Pua (Punto unico di accesso), Puntoinsieme, Uvm (Unità di valutazione multidisciplinare); quantificazione delle risorse complessive del fondo per la non autosufficienza; soddisfacimento del debito formativo. Con un successivo atto, la giunta stabilirà il finanziamento per i restanti mesi del 2011, e la sua ripartizione.

13 aprileFonte: intoscana.it

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VINTE A GENOVA LE PRIME TRE CAUSE SU RITARDI RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ CIVILE

Mercoledì scorso presso il Tribunale di Genova sono state vinte le prime tre cause pilota, promosse dal Patronato INCA della Cgil, in merito alle procedure per il riconoscimento dell’invalidità civile da parte dell’INPS.

Negli ultimi mesi, a Genova come nel resto del Paese, le pratiche per il riconoscimento dell’invalidità civile presentate all’INPS hanno subito ritardi incomprensibili, causando molti problemi a persone che vivono già in condizioni di disagio.

Il ritardo di cui sopra si è verificato nel momento in cui l’Istituto doveva notificare il verbale contenente l’esito della visita per l’invalidità civile ai diretti interessati. Dopo mesi di trattative e solleciti, il Patronato ha deciso di tutelare per via giudiziaria alcuni dei propri assistiti che presentavano situazioni particolarmente critiche, ricevendo in settimana la notizia del buon esito del contenzioso.

I giudizi si sono svolti attraverso un procedimento di urgenza ed hanno prodotto il riconoscimento della indennità di accompagnamento per le tre persone tutelate.

L’Avvocato Paolo Galli che per la Cgil sta seguendo la vertenza, vedrà nei prossimi giorni la definizione di un’altra decina di casi.

Nonostante il buon esito di questi primi provvedimenti, spiace dover constatare che soprattutto le fasce più deboli della popolazione debbano incorrere in tali inconvenienti per ottenere l’esigibilità dei propri diritti.

Si spera che tale vicenda possa produrre effetti positivi per tutte le diverse migliaia di persone che in tutta Italia ancora attendono una risposta da parte dell’INPS.

15 aprileFonte: genovaogginotizie.it

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LE LEGGI, LA GIURISPRUDENZA E LE BARRIERE

Offre un panorama quanto mai ampio, della legislazione e della giurisprudenza prodotta sulle barriere architettoniche, un volume realizzato dalla UILDM di Udine - arricchito anche da un CD-Rom allegato - guardando sia all'ambito nazionale che a quello regionale. La pubblicazione verrà presentata l'8 aprile nella città friulana

Verrà presentato venerdì 8 aprile a Udine (Sala Pasolini della Sede di Rappresentanza delIa Regione, ore 17) il volume intitolato Normativa, giurisprudenza, barriere architettoniche (408 pagine + CD-Rom allegato), curato da Innocentino Chiandetti, Luca Pantaleoni e Raffaella Cattaruzzi, per conto della UILDM di Udine (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare), pubblicazione con la quale ci si propone di offrire una raccolta organica delle varie Leggi e Sentenze relative alle barriere architettoniche, sia a livello regionale che nazionale.

Ad aprire è appunto il quadro dedicato alla Legislazione nazionale, composto dai capitoli La normativa di riferimento, che raccoglie tutti i testi di maggiore rilevanza di carattere generale e La normativa di settore, che vede il tema delle barriere inserirsi all'interno di interventi legislativi dedicati ad ambiti specifici, quali la sicurezza sui luoghi di lavoro, il diritto di voto, i beni culturali e la mobilità e così via.

I successivi due capitoli sulla Normativa regionale propongono, rispettivamente, i testi dei provvedimenti vigenti nel Friuli Venezia Giulia e una selezione delle più significative leggi emanate dalle altre Regioni italiane.

Per quanto poi riguarda la Giurisprudenza, essa viene trattata proponendo una selezione delle Sentenze più significative pronunciate in Italia nei diversi gradi e ambiti di giudizio (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Tribunali di merito, Giudici di Pace, Tribunali Amministrativi Regionali, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Difensore Civico), mentre il Massimario contiene gli estremi di ogni Sentenza, insieme a una sintesi dei princìpi in essa affermati. Di alcuni provvedimenti particolarmente significativi, viene proposto il testo integrale.

E ancora, nella sezione Schede, vi è una selezione di fonti informative sul tema delle barriere o, più in generale, su quello delle disabilità, ricordando in particolare che le schede bibliografiche, emerografiche e sitografiche presentano in modo sintetico i contenuti informativi dei libri, delle riviste e dei siti internet selezionati.

A integrare, interpretare e chiarire ulteriormente il tutto, vi sono gli Allegati, mentre nell'Appendice sono stati raccolti articoli e pubblicazioni sul tema delle barriere, oltre a una serie di contributi, segnalazioni e richieste di chiarimenti in merito all'applicazione della normativa, elaborati anch'essi dalla UILDM di Udine.

Il CD-Rom allegato al volume presenta infine - oltre a una copia in formato PDF del testo impaginato - anche la versione integrale dei provvedimenti più rilevanti citati solo in parte nel volume cartaceo e una panoramica più ampia delle leggi regionali, insieme ad altra documentazione e approfondimenti.

Fin dalla sua nascita, nel 1971, la UILDM di Udine - nell'ambito di un'attività che abbraccia un ampio spettro di settori (dall'assistenza al sostegno, alla ricerca medica) - si è occupata di barriere architettoniche, maturando una competenza riconosciuta anche da Università, altri enti di formazione e amministrazioni pubbliche, che richiedono la collaborazione dell'Associazione per lezioni, consulenze o progetti specifici. Sul medesimo tema qui trattato, sono già state realizzate tra l'altro, ben nove pubblicazioni (raccolte di atti di convegni, manuali, guide all'accessibilità), oltre a un cortometraggio e a una mostra fotografica esposta in molte città italiane.

«Il presente volume - spiegano i curatori - intende rispondere a una necessità più volte riscontrata in questi anni, proprio nel corso dei rapporti con progettisti, professionisti, funzionari e amministratori». (S.B.)

4 aprile

Fonte: superando.it

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LAVORO SENZA BARRIERE, ITALIA DEFERITA A CORTE DI GIUSTIZIA

Roma - La Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia dell'Ue per lo scorretto recepimento della direttiva 2000/78/CE che, in materia di occupazione, proibisce ogni discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali. La direttiva 2000/78/CE stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione, di condizioni di lavoro e di formazione professionale (direttiva sulla parita' di trattamento in materia di occupazione). La direttiva, che mira a combattere le discriminazioni dirette e indirette e le molestie in ambito lavorativo o di formazione fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'eta' o le tendenze sessuali, prevede specificamente l'obbligo di adottare soluzioni ragionevoli per i disabili. La Commissione ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti dell'Italia (IP/09/1620) per non aver trasposto integralmente la direttiva dell'Ue.

L'Italia e' deferita alla Corte di giustizia dell'Ue per lo scorretto recepimento della direttiva. L'articolo 5 della direttiva dispone che il datore di lavoro preveda soluzioni ragionevoli per i disabili affinche' questi possano avere accesso al lavoro e usufruire di progressioni di carriera. La Commissione ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia sottolineando che l'Italia non ha integralmente trasposto tale disposizione, poiche' l'ordinamento italiano non contiene una norma generale che imponga al datore di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli per i portatori di qualunque tipo di disabilita' e per tutti gli aspetti dell'occupazione. (DIRE)

6 aprile

Fonte: Redattore sociale

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COMPAGNIA AEREA RESPINGE IL RELATORE ONU PER LA DISABILITÀ. INSORGONO LE ASSOCIAZIONI

E' successo a Londra. Shuaib Chalklen: "Non mi è stato permesso l’imbarco perché lo staff medico della Swiss Airlines ha detto che non potevo usare il bagno in maniera indipendente. Assurdo, ho viaggiato per tutto il mondo da solo”BRUXELLES - Una persona su sedia a rotelle si presenta al gate dell’aeroporto di Londra e si vede rifiutato l’imbarco sul suo volo per Ginevra perché non accompagnato. Non è l’inizio di una barzelletta o di un racconto di finzione, ma quello che è accaduto a Shuaib Chalklen, relatore speciale Onu per i diritti delle persone con disabilità. E il commissario europeo ai Trasporti, l’estone Siim Kallas, in un rapporto pubblicato questa settimana, accusa le compagnie aeree di non rispettare la normativa europea riguardante l’assistenza ai disabili.

“Non mi è stato permesso l’imbarco perché lo staff medico della Swiss Airlines ha detto che non potevo usare il bagno in maniera indipendente”, ha dichiarato Chalklen. “Penso sia assurdo. Ho viaggiato per tutto il mondo da solo, nonostante sia paraplegico. Problemi simili ne ho avuti spesso, in particolare con Lufthansa. Le leggi ci sono e sono buone”, ha concluso Chalklen, “il problema è farle rispettare”. La compagnia aerea tedesca, da parte sua, ha dichiarato attraverso un portavoce che Lufthansa rispetta tutte le normative in merito all’assistenza a bordo per i disabili e che, se esistono problemi in tal senso, riguardano altri vettori.

Il commissario Kallas, nella sua relazione, ha sottolineato come le compagnie aeree europee confondano la sicurezza col comfort e come manchi la formazione del personale per quel che riguarda l’accoglienza a bordo dei passeggeri disabili. Per il rapporto di Kallas, insomma, l’impossibilità di usare autonomamente un bagno in un un volo di un’ora e quaranta minuti non compromette la sicurezza del passeggero e quindi non può essere una ragione per non farlo imbarcare. Il regolamento riguardante i diritti dei passeggeri disabili sugli aerei, che risale al 2006, prevede circostanze eccezionali per rifiutare l’imbarco, legate appunto alla sicurezza del passeggero stesso e del volo. Lo European Disability Forum, che ha fatto della libertà di movimento per le persone disabili la sua campagna per il 2011, ha dichiarato in una nota – per bocca del suo presidente, Yannis Vardakastanis – che “l’Unione Europea si è impegnata a garantire la libertà di circolazione a ottanta milioni di persone con disabilità. E’ ora che le promesse vengano trasformate in fatti”. Chalklen è stato poi riprotetto su un altro volo cinque giorni dopo il primo rifiuto. (Maurizio Molinari)

14 aprileFonte: Redattore sociale

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Rassegna stampa realizzata da Luciano NeccoUfficio Politiche per le disabilità – Cgil Nazionale

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