Politica Comunitaria sulla salute e sicurezza del lavoro La filosofia del D. L g s 81 in riferimento...

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Politica Comunitaria Politica Comunitaria sulla salute e sulla salute e

sicurezza del lavorosicurezza del lavoro

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La Strategia Comunitaria 2007-2012

La Commissione europea entro il 2012 ha stabilito l'ambizioso obiettivo di ridurre del 25% il totale degli incidenti sul lavoro nei 27 paesi dell'UE. Per raggiungere tale obiettivo gli strumenti proposti riguardano:

1) il miglioramento, l'implementazione e la semplificazione della legislazione vigente; 

2) a promozione dello sviluppo delle strategie nazionali;  3) l'incoraggialmento verso il cambiamento dei

comportamenti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'adozione di politiche finalizzate alla tutela della salute; 

4) l'individuazione dei metodi per identificare e valutare i rischi potenziali; 

5) la promozione della salute e sicurezza a livello internazionale.

6) La Commissione propone inoltre efficaci collaborazioni a livello transnazionale per contrastare il lavoro nero, considerato un fattore di incidenza di rischio che grava su tutti i Paesi.

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Risultati del piano 2002 - 2006

Il precedente piano per il quinquennio 2002-2006 ha prodotto un calo del 17% degli incidenti mortali; nonostante il risultato incoraggiante, la situazione continua ad essere difficile visti i 4.397 decessi avvenuti nel 2004 e gli oltre 4 milioni di infortuni denunciati ogni anno nell'UE. Nuovi rischi si presentano sui luoghi di lavoro anche perché è dimostrato che gli interventi adottati non possono essere ugualmente efficaci in contesti lavorativi diversi. Infatti, come evidenzia anche la quarta Indagine europea sulle condizioni di lavoro (2005), alcune categorie di lavoratori sono maggiormente esposte ai rischi- i lavoratori immigrati, gli anziani, i giovani lavoratori tra i 18 e i 24 anni che risultano avere il 50% di possibilità in più di subire un incidente sul lavoro. Alcune tipologie di aziende hanno poche risorse da investire per attuare adeguati sistemi di sicurezza, mentre alcuni settori sono per loro natura più esposti ai pericoli (agricoltura, settore edile e trasporti, solo per citarne alcuni). Secondo lo studio, inoltre, il 28% dei lavoratori afferma di soffrire di problemi di salute non causati da incidenti sul lavoro, ma generati o aggravati dalle condizioni lavorative che, per il 35% dei lavoratori, mettono in pericolo il proprio benessere.

Il danno economico causato dagli infortuni ammonta, a livello comunitario, a 55 miliardi di euro all'anno, di cui 1 miliardo a carico dei soli lavoratori.

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Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2008 sulla strategia

comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro

Approvando la proposta della Commissione in merito a una strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il Parlamento ha sottolineato che «la tutela del lavoro e della salute non solo contribuisce alla produttività, al rendimento e al benessere dei lavoratori, ma comporta anche risparmi per l'economia e l'intera società». (secondo le stime dell'OIL, nel 2006, nell'Unione europea, circa 167.000 persone sono morte a seguito di un infortunio sul lavoro o di malattie connesse all'attività lavorativa, mentre la Commissione stima che ogni anno 300.000 lavoratori subiscono un'invalidità permanente di gradi diversi). I deputati esortano la Commissione a porre attenzione ai settori particolarmente a rischio (metallurgia, edilizia), invitano gli stati membri ad adottare incentivi finanziari per promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro, e ritengono utile che la commissione promuova requisiti minimi per i servizi di prevenzione e per i servizi ispettivi e sanzioni più severe ed il rafforzamento del ricorso ad accordi di dialogo sociale.

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IL PARERE DEL SINDACATO EUROPEO SULLE POLITICHE DI SALUTE E

SICUREZZA DEL LAVORO La nuova strategia manca di definizioni concrete.

L'obiettivo di ridurre del 25% il numero di infortuni sul lavoro è supportato da una lista di tematiche vaga e pochi impegni precisi.

Per quanto riguarda la rappresentanza dei lavoratori, la Commissione volta le spalle all'approccio partecipativo previsto dalla Direttiva Quadro. Essa ignora completamente l'importanza di questa rappresentanza.

La Commissione dà l'impressione di considerare le ispezioni sul lavoro principalmente come una rete di consulenti al servizio delle imprese e sottovaluta gravemente l'importanza dei controlli e delle sanzioni contro le violazioni delle norme di prevenzione da parte dei datori di lavoro. Per quanto riguarda i servizi di prevenzione, la nuova strategia si limita a qualche suggerimento sui servizi di prevenzione esterni.

La nuova strategia ha perso un'opportunità importante per definire una politica di miglioramento delle condizioni di lavoro in un quadro più generale, che è quello del dibattito su un sistema di produzione "sostenibile".

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Punti di forza del "nuovo" approccio alla prevenzione della Direttiva

Quadro 89/391

a) Una chiara definizione giuridica degli obblighi del datore di lavoro che associa un obbligo di risultato (evitare qualsiasi danno alla salute) con l'adozione di misure precise e strutturate . Tale definizione sta a significare che si deve avviare una gestione sistematica della prevenzione e integrare le esigenze della tutela della salute nei luoghi di lavoro nelle decisioni strategiche dell'impresa.

b) Una visione molto ampia dell'area delle politiche di prevenzione. Si deve intervenire sull'insieme dei fattori materiali e immateriali - che nel lavoro possono incidere sulla salute. Questa visione si allontana da una concezione puramente tecnica della salute e della sicurezza: essa riconosce l'importanza centrale dell'organizzazione del lavoro.

c) Un approccio partecipativo che rende i lavoratori protagonisti della prevenzione .

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punti critici della Direttiva

Quadro 89/391

a) La definizione degli obblighi del datore di lavoro non è sufficiente a coprire la realtà del ciclo produttivo ( per quanto riguarda i subappalti, in genere il datore di lavoro non ha un controllo completo sulle condizioni di lavoro).

b) L'esclusione dei lavoratori domestici retribuiti dai campi di applicazione della Direttiva Quadro è ingiustificabile.

c) Il ruolo delle autorità pubbliche.

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parametri per analizzare i sistemi di prevenzione

a) Il ruolo dello Stato e la sua capacità di fare rispettare la legalità;

b) Il ruolo delle organizzazioni sindacali e loro capacità di definire una strategia autonoma per la salute e la sicurezza;

c) Il livello della pressione della società per ridurre le disuguaglianze sociali di salute che sono la conseguenza di condizioni di lavoro inadeguate.

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Effetti della adozione della Direttiva 89/391 negli stati membri

(comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo – febbraio 2004)

Prima dell’adozione della direttiva quadro e delle sue prime cinque direttive particolari, vi erano notevoli differenze tra gli Stati membri in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro negli ambienti di lavoro.

La direttiva quadro ha avuto notevoli conseguenze a livello giuridico in Grecia, Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia, Lussemburgo che avevano una legislazione obsoleta o inadeguata in materia.

In Austria, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio, la direttiva è servita a completare o a perfezionare la legislazione nazionale vigente.

In Danimarca, Finlandia, Svezia il recepimento non ha richiesto grossi adeguamenti perché era già in vigore una normativa in linea con le direttive in questione.

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Recepimento della direttiva quadro.

Tempi di recepimento: La maggior parte degli Stati non ha

rispettato i tempi di recepimento (nel 1993 la commissione ha avviato procedimenti di infrazione verso gli stati inadempienti, nei confronti della Spagna il procedimento è sfociato in una sentenza della Corte e di Giustizia)

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Recepimento della direttiva quadro.

Non conformità alla direttiva quadroCampo di applicazione (art. 2): diversi Stati membri lo hanno limitato

nella legislazione nazionale Responsabilità del datore di lavoro (art.5).Principi generali della prevenzione (art.6, p.2).Portata dell’obbligo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

dei lavoratori (art.6, p.3, l. a): il recepimento da parte dell’Italia ha sollevato un problema di conformità (la legislazione italiana imponeva ai datori di lavoro solo la valutazione di rischi specifici)

Servizi di prevenzione e protezione (art.7): diversi paesi hanno messo in discussione l’obbligo di dare priorità ai servizi interni; diversi paesi sono stati carenti nella definizione delle caratteristiche professionali degli addetti e dei responsabili.

Pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dei lavoratori (art.8) Obbligo di documentazione della valutazione dei rischi in tutti i tipi di

impresa (art. 9)Informazione dei lavoratori (art.10): in alcuni Stati membri la legislazione

limitava questo diritto ai lavoratori delle aziende con molti dipendenti o a un determinato grado di informazione.

Consultazione, partecipazione e formazione dei lavoratori (art. 11 e 12).

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Recepimento della direttiva quadro.

AttuazionePubblicizzazione e sostegno della nuova

legislazione : gli Stati indicano che le misure adottate sono soddisfacenti, sebbene diversi paesi evidenzino l’esigenza di ampliare le attività di informazione e consulenza verso la piccola industria e gli artigiani.

Sensibilizzazione: risulta insufficiente al raggiungimento di tutti i gruppi destinatari.

Valutazione, documentazione e supervisione dei rischi:le attività di valutazione, documentazione e supervisione dei rischi non sono universalmente praticate, neppure negli Stati membri in cui la cultura della prevenzione è tradizionalmente diffusa.

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Recepimento della direttiva quadro.

AttuazioneServizi di protezione e prevenzione: non tutte le imprese

attuano questa disposizione designando un dipendente a svolgere le attività connesse con la prevenzione dei rischi professionali o, in caso di mancanza di personale competente, ricorrendo a un servizio di protezione e prevenzione esterno. Il settore più carente è quello delle piccole e medie imprese in tutti i paesi europei.

Informazione, consultazione, partecipazione e formazione: risulta difficile una quantificazione, emerge un dato di scarso interesse da parte dei lavoratori, i lavoratori temporanei non sono nella generalità informati. Per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori, in generale le imprese non sono ancora organizzate in maniera soddisfacente . Per quanto riguarda la formazione i livelli nelle grandi aziende sono considerati adeguati. Carenza di formazione dei lavoratori, dei rappresentanti della sicurezza e dei datori di lavoro nelle piccole e medie imprese.

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Recepimento della direttiva quadro.

AttuazioneOrganizzazione e gestione della salute e della sicurezza sul

lavoro: Ad eccezione delle grandi imprese, l’organizzazione e la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro risultano carenti perché non vengono considerati elementi integranti di tutte le attività dell’organizzazione.

Controlli dello Stato:l’azione degli ispettorati del lavoro comunitari contribuisce attivamente alla riduzione delle assenze dovute a infortuni sul lavoro e a malattie professionali, oltre che ai cambiamenti comportamentali dei responsabili della prevenzione sul luogo di lavoro. Una più stretta collaborazione tra ispettorati del lavoro e autorità giudiziarie potrebbe contribuire a ridurre la percentuale delle procedure non eseguite o facilitare l’applicazione di sanzioni in ambito transnazionale. Occorre aumentare il coordinamento tra le autorità preposte alle varie ispezioni a livello nazionale e gli ispettorati del lavoro degli Stati membri al fine di garantire criteri minimi per i

controlli all’interno dell’UE.

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Recepimento della direttiva quadro.

Attuazione nelle piccole e medie imprese:

Negli ultimi dieci anni si è verificata una riduzione delle dimensioni medie delle imprese dell’Unione europea che, nel 90% dei casi, hanno meno di 20 dipendenti. Il modo migliore per ridurre il livello degli infortuni nelle piccole imprese consiste quindi nel fornire tutte le informazioni necessarie a chi le dirige, convincendoli che la gestione della sicurezza e della salute costituisce una parte integrante dell’attività di gestione di un’impresa. Gli studi condotti mettono in luce notevoli carenze relativamente al rispetto degli elementi essenziali della normativa comunitaria da parte delle PMI (soprattutto in tema di valutazione dei rischi, partecipazione e formazione dei lavoratori).

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Recepimento della direttiva quadro.

Attuazione nelle piccole e medie imprese: La Commissione ha proposto una nuova strategia per la

salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nel piano2OO2-2OO6 indicando strumenti quali:

a) diffusione di buone prassi a livello locale b) formazione di dirigenti e lavoratori c) creazione di strumenti semplici per facilitare la

valutazione dei rischi d) fornitura di informazioni e orientamenti facili da

seguire e da comprendere e) migliore pubblicità e maggiore accesso a fonti

consultive d) accesso garantito a servizi esterni di protezione e

prevenzione f) impiego degli ispettori del lavoro come agenti del

cambiamento, al fine di favorire un maggiore rispetto delle norme, in primo luogo attraverso l’istruzione, la persuasione e l’incoraggiamento e, ove necessario, attraverso misure di attuazione più rigorose.

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Recepimento della direttiva quadro.

Attuazione nella P.A. : L’inclusione del settore pubblico nel campo di applicazione della

normativa sulla sicurezza e la salute rappresenta una novità nella maggior parte degli Stati.

La convinzione diffusa nella pubblica amministrazione che i livelli di rischio siano insignificanti e un’organizzazione del lavoro molto gerarchica, in cui il principio di responsabilità del datore di lavoro risulta indebolito, portano a una situazione paradossale in cui gli Stati non applicano nelle rispettive amministrazioni le norme da loro stessi concordate e adottate per promuovere il benessere dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Nella maggior parte degli Stati manca una cultura della sicurezza, e il grado di consapevolezza e di motivazione da parte dei lavoratori e dei loro dirigenti sono insufficienti a favorire il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nel settore pubblico. Inoltre la disponibilità di risorse adeguate per l’attuazione delle disposizioni della normativa sulla sicurezza e la salute viene spesso ridotta dalle limitazioni imposte nei bilanci nazionali

Nella maggior parte degli Stati l’ispettorato del lavoro non è competente dell’applicazione della normativa nella pubblica amministrazione (funzione che spetta a un servizio interno privo dell’indipendenza gerarchica necessaria) oppure la sua facoltà di far rispettare le norme viene sminuita dalla difficoltà di portare a termine i procedimenti ingiuntivi e l’imposizione di sanzioni.

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Proposte della Commissione per il miglioramento

dell’attuazione 1) Migliorare il grado di applicazione delle direttive

nelle PMI; 2) garantire la disponibilità di statistiche complete e

armonizzate concernenti gli infortuni sul lavoro; 3) garantire, sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori,

l’accesso a informazioni e misure di sostegno, in modo che vengano a conoscenza dei rispettivi diritti e obblighi e siano in grado di esercitarli e rispettarli;

4) promuovere azioni e assegnare le risorse necessarie a garantire l’applicazione uniforme ed equivalente della normativa in materia di sicurezza e salute in tutta l’Unione europea;

5) individuare le disposizioni delle direttive che sono state superate dal progresso tecnologico e necessitano di revisione;

6) prestare particolare attenzione ai problemi specifici dei lavoratori temporanei relativamente all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione e alla formazione.

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D.L g s 626

(2004) : l’organizzazione del sistema

1) gli adempimenti formali sono stati effettuati, quasi tutte le aziende hanno nominato il RSPP, nella prevalenza si è scelto un interno (datore o un dirigente),il M.C. è stato nominato dove era necessario, si fa gran ricorso a consulenze esterne.

2)Una organizzazione precisa del sistema aziendale, però, non è sempre presente, chi gestisce il sistema è solo il RSPP, manca un sistema informativo, solo un terzo delle aziende ha istituito un sistema di controllo sull’attuazione delle misure prese. Le procedure individuate sono prevalentemente relative al sistema delle emergenze, mentre per appalti, acquisti, manutenzione sono scarsamente applicate. Difficoltà sono presenti nelle piccole imprese.

3) in sintesi un sistema di gestione parallelo alla gestione aziendale e poco partecipato.

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la

valutazione dei rischi.

1) La valutazione dei rischi è stata effettuata dalla grande maggioranza delle imprese. Tuttavia la valutazione è considerata un obiettivo fine a se stesso e non uno strumento di lavoro.

2) La valutazione è stata considerata come un processo in se compiuto e scarsamente integrato con la vita aziendale

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626: la

programmazione degli interventi.

1) tra gli adempimenti del titolo I della legge la programmazione degli interventi è il più disatteso.

Se esiste un programma è privo dei tempi di realizzazione e dei responsabili dell’attuazione, il che coincide con le resistenze dell’industria italiana a impegnare risorse in prevenzione.

2) positivo è l’impegno che viene dichiarato a investire in formazione.

3) la definizione e la gestione del programma è lasciata al RSPP, confermando l’assenza di una politica aziendale che colleghi la prevenzione alle altre attività

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626:

formazione e informazione dei

lavoratori. 1) le aziende sono inadempienti sulla

formazione e non sull’informazione del rischio specifico; la formazione è carente anche per gli RLS e gli addetti alle emergenze.

2) la formazione è spesso affidata a consulenti esterni e poco interattiva, da cui si desume che anche essa è vissuta come vincolo e non come risorsa; manca spesso la verifica dell’apprendimento.

3) Il Coordinamento delle regioni sollecita gli organi di vigilanza a verificare non solo l’attuazione della formazione ma anche gli standards formativi

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626:

Consultazione partecipazione.

1) gli RLS sono presenti per i due terzi delle aziende e prevalentemente in quelle di grandi dimensioni, sono nominati all’interno e non sono eletti nelle RSU; pochi quelli territoriali.

2) l’attività è accettata e in alcuni casi anche stimolata, ma il coinvolgimento è per lo più formale

3) nelle piccole aziende, in assenza dell’obbligo formale, la riunione annuale non si tiene

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626:

Gestione appalti.

Il ricorso all’appalto è molto diffuso nelle aziende di tutte le dimensioni. La gestione degli appalti dal punto di vista formale sembra attuata in maniera discreta.

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626:

Sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria è uno degli aspetti gestiti in maggior conformità con la legge. ‘E effettuata nella quasi totalità delle aziende dove è prevista, esistono protocolli sanitari specifici. Il M.C. effettua i sopralluoghi, contribuisce alla valutazione del rischio e alla predisposizione delle misure di pronto soccorso. Vengono fornite ai lavoratori le informazioni sul loro stato di salute.

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s

626: Aspetti positivi.• la quasi totalità delle aziende si è dotata del

Servizio di prevenzione protezione• si è verificata una discreta attuazione (anche

se spesso più formale che sostanziale) dei principi partecipativi del 626 (incentrati sul Rls)

• la sorveglianza sanitaria rappresenta uno dei punti gestiti con maggiore conformità alle disposizioni del 626

• sono stati individuati una serie di fattori vincenti quali garanzia di un’efficace applicazione del 626 per una buona organizzazione della prevenzione aziendale

• il raggiungimento di buoni livelli applicativi del 626 in un certo numero limitato, ma signicativo, di piccole e piccolissime imprese

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Monitoraggio nazionale sull’applicazione del D. L g s 626:

aspetti negativi.• maggiore criticità di applicazione della norma nelle

piccolissime e piccole aziende rispetto alle grandi;• i dati definitivi tuttavia hanno evidenziato come anche tra le

grandi imprese esistano ancora sacche limitate ma pur sempre significative di carenze applicative del 626;

• individuazione dei punti deboli dell’organizzazione e dei processi aziendali per la prevenzione nelle attività di: formazione, programmazione degli interventi, procedure di sicurezza;

• un’adesione più agli aspetti formali e superficiali del 626 a scapito di un’attuazione efficace e sostanziale dei principi ispiratori;

• una gestione della prevenzione praticata come collaterale e/o aggiuntiva alla gestione aziendale con scarsi elementi di integrazione (che si straduce in una sorta di deresponsabilizzazione della linea aziendale, dei dirigenti e dei preposti, per far gravare tutto l’onere della prevenzione sul Spp, il che permette di affermare che in troppe aziende il “sistema di prevenzione” si esaurisce nel “servizio di prevenzione”

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RELAZIONE FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA

SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE

RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»marzo 2008 considerazioni conclusive

Il coordinamento tra i vari soggetti competenti in materia di sicurezza, non è pienamente operante sia pure con sfumature territoriali diverse.

Spesa sanitaria regionale da destinare alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro. ‘E necessario che venga stabilito, in termini tassativi, un limite minimo di risorse da attribuire specificamente alla prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.

Inadeguatezza tecnico-professionale (rispetto ai profili attinenti alla sicurezza) di molte imprese a cominciare dalle piccole e medie imprese.

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RELAZIONE FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA

SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE

RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»marzo 2008 considerazioni conclusive

La “autocertificazione” della valutazione dei rischi per le imprese fino a 10 dipendenti non ha contribuito alla sensibilizzazione degli imprenditori.

Si deve prevedere un sistema di incompatibilità, che vieti qualsiasi forma di “consulenza” alle imprese da parte di tutto il personale degli organi preposti alla vigilanza.

Elevamento del livello quantitativo e qualitativo della formazione in materia di sicurezza. Certificazione della formazione acquisita in materia di sicurezza.

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RELAZIONE FINALE APPROVATA DALLA COMMISSIONE DI INCHIESTA

SUL FENOMENO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO CON PARTICOLARE

RIGUARDO ALLE COSIDDETTE «MORTI BIANCHE»marzo 2008 considerazioni conclusive

Mancano dati precisi sul numero di rappresentanti per la sicurezza attualmente operanti (in base a designazione od elezione) e l’istituto non è stato ancora attuato in molte imprese.

Gli organismi paritetici non hanno ancora raggiunto una dimensione soddisfacente,

Coordinamento tra i datori negli appalti e documento di valutazione del rischio da interferenze,

Presa in considerazione dei lavoratori interinali e delle altre forme di flessibilità