Pluralismo sindacale ed esigenza di selezione: il c.d. sindacato maggiormente rappresentativo.

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Pluralismo sindacale ed esigenza di “selezione”: il c.d. “sindacato maggiormente rappresentativo”

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Pluralismo sindacale ed esigenza di “selezione”:

il c.d. “sindacato maggiormente

rappresentativo”

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Il doppio connotato (in senso pre-giuridico) della nozione

Quantitativo: è

rappresentativo il sindacato che ha molti iscritti nella categoria o in un’azienda

QualitativoQualitativo: : è rappresentativo il è rappresentativo il sindacato che è in sindacato che è in

grado di interpretare grado di interpretare con considerevole con considerevole

grado di grado di autorevolezza la autorevolezza la

domanda di domanda di rappresentanza degli rappresentanza degli

iscritti, iscritti, trasformandola in trasformandola in

azione negoziale ed azione negoziale ed attività a sostegno attività a sostegno

dell’azione negozialedell’azione negoziale

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La rappresentatività in La rappresentatività in senso giuridicosenso giuridico

Il legislatore italiano ricorre alla nozione di sindacato

maggiormente rappresentativo al fine di

attribuire ai sindacati dotati di tale requisito POTERI,

FUNZIONI, PREROGATIVE

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La funzione La funzione selettivaselettiva della della nozione di s.m.r.nozione di s.m.r.

In un sistema di In un sistema di pluralismo pluralismo sindacale, sindacale, l’ordinamento l’ordinamento tende a tende a predisporre un predisporre un filtro, filtro, “selezionando” “selezionando” soltanto alcuni soltanto alcuni sindacati dotati di sindacati dotati di maggiore maggiore “autorevolezza”“autorevolezza”

Gli ambiti più significativi:Gli ambiti più significativi:

1)1) Partecipazione del Partecipazione del sindacato agli organi sindacato agli organi istituzionali (per es. il istituzionali (per es. il Cnel: legge n. 936 del Cnel: legge n. 936 del 1986)1986)

2)2) Svolgimento di attività di Svolgimento di attività di contrattazione collettiva contrattazione collettiva su rinvio legale (c.d. su rinvio legale (c.d. flessibilità negoziata)flessibilità negoziata)

3)3) Accesso ai diritti Accesso ai diritti connessi allo connessi allo svolgimento dell’attività svolgimento dell’attività sindacale (il Titolo III sindacale (il Titolo III Statuto dei lavoratori)Statuto dei lavoratori)

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“Rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:

A) delle associazioni aderenti alle delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionalerappresentative sul piano nazionale

B) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva”

Il S.m.r. e la titolarità dei diritti sindacali:Il S.m.r. e la titolarità dei diritti sindacali:l’art. 19 dello Statutol’art. 19 dello Statuto

dei lavoratori nel TESTO ORIGINARIOdei lavoratori nel TESTO ORIGINARIO

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La ratio del meccanismo di “filtro” ex art. 19 st. lav.

Non tutti i sindacati operanti Non tutti i sindacati operanti in azienda acquisiscono in azienda acquisiscono

automaticamente il diritto a automaticamente il diritto a fruire dei diritti funzionali fruire dei diritti funzionali

allo svolgimento dell’attività allo svolgimento dell’attività sindacale (ex titolo III St. sindacale (ex titolo III St. lav.), bensì solo quelli in lav.), bensì solo quelli in

possesso dei requisiti possesso dei requisiti previsti dall’art. 19.previsti dall’art. 19.

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Il contenuto: la Il contenuto: la rappresentatività presunta (di rappresentatività presunta (di tipo “storico”) e gli indici per tipo “storico”) e gli indici per

la sua individuazione elaborati la sua individuazione elaborati dalla giurisprudenzadalla giurisprudenza

1)1) Consistenza del numero degli iscritti;Consistenza del numero degli iscritti;2)2) Equilibrata presenza del sindacato in Equilibrata presenza del sindacato in

un ampio arco di settori (pluralità di un ampio arco di settori (pluralità di categorie);categorie);

3)3) Svolgimento dell’attività di Svolgimento dell’attività di contrattazione collettiva con contrattazione collettiva con caratteri di effettività, continuità, caratteri di effettività, continuità, sistematicità.sistematicità.

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I dubbi di costituzionalità della disposizione: limita la libertà sindacale, con violazione degli artt. 39, comma 1 e

3, Cost.? • Corte Costituzionale 6 marzo 1974, n. 54: ritiene costituzionalmente legittima la scelta del legislatore in quanto “razionale e consapevole”, poiché non esclude la possibilità di costituire organismi sindacali in azienda, bensì opera legittimamente una selezione tra i sindacati che accedono all’esercizio dei diritti sindacali, al fine di evitare una proliferazione degli stessi, con eccessivo pregiudizio dell’interesse dell’impresa

• Corte Costituzionale 26 gennaio 1990, n. 30: conferma l’orientamento precedente, in termini ancora più stringenti, pur rivolgendo un monito al legislatore: “apprestare nuove regole che valorizzino l’effettivo consenso come metro di democrazia nell’ambito dei rapporti lavoratori – sindacato”

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La svolta: il referendum

abrogativo dell’11 giugno

1995

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Il nuovo art. 19 sulle rappresentanze sindacali aziendali

dopo il referendum

““Rappresentanze sindacali aziendali Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:nell’ambito:

delle associazioni sindacali che siano delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell’unità produttivaapplicati nell’unità produttiva””

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Dalla Dalla rappresentativitàrappresentatività alla alla effettivitàeffettività

Può costituire r.s.a., così Può costituire r.s.a., così accedendo alla fruizione dei accedendo alla fruizione dei diritti sindacali diritti sindacali exex Titolo III st. Titolo III st. lav. il sindacato che svolga una lav. il sindacato che svolga una “effettiva azione di “effettiva azione di rappresentanza”, stipulando rappresentanza”, stipulando contratti collettivi applicati contratti collettivi applicati nell’unità produttiva. nell’unità produttiva.

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Dalla rappresentatività alla Dalla rappresentatività alla effettivitàeffettività: la Corte costituzionale : la Corte costituzionale

(1)(1)Secondo Corte Costituzionale 12 luglio 1996, n.

244, l’art. 19 (nuova formulazione) è costituzionalmente legittimo:

“l'avere tenuto fermo, come unico indice giuridicamente rilevante di rappresentatività effettiva, il criterio della lettera b), esteso però all'intera gamma della contrattazione collettiva, si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale”.

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Dalla rappresentatività alla Dalla rappresentatività alla effettivitàeffettività: la Corte costituzionale : la Corte costituzionale

(2)(2)

“La norma impugnata non contrasta con nessuno dei parametri costituzionali richiamati”.

“Non viola l'art. 39 Cost. perché le norme di sostegno dell'azione sindacale nelle unità produttive, in quanto sopravanzano la garanzia costituzionale della libertà sindacale, ben possono essere riservate a certi sindacati identificati mediante criteri scelti discrezionalmente nei limiti della razionalità; non viola l'art. 3 Cost. perché, una volta riconosciuto il potere discrezionale del legislatore di selezionare i beneficiari di quelle norme, le associazioni sindacali rappresentate nelle aziende vengono differenziate in base a un ragionevole criterio prestabilito dalla legge”.

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Dalla rappresentatività alla Dalla rappresentatività alla effettivitàeffettività: la Corte costituzionale : la Corte costituzionale

(3)(3)I criteri di rigorosa interpretazione dell’art. 19

nuovo testo:1) Non è sufficiente la mera adesione formale a un

contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto;

2) Non è sufficiente la stipulazione di un contratto collettivo qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva.

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Il S.m.r. e i contratti collettivi Il S.m.r. e i contratti collettivi “autorizzati” (a livello “autorizzati” (a livello nazionale/territoriale)nazionale/territoriale)

ESEMPIO:ESEMPIO:art. 33 d. lgs. n. 276 del 2003 (c.d. Riforma

Biagi): “Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di associazioni dei datori e prestatori di lavoro lavoro comparativamentecomparativamente più più rappresentativerappresentative sul piano nazionale o sul piano nazionale o territorialeterritoriale”

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Il problema della “misurazione” della Il problema della “misurazione” della rappresentativitàrappresentatività

a) Non esiste una definizione legale di s.m.r.

b) Le formule vaghe utilizzate dal legislatore, inserendo elementi di “comparazione” con altre oo.ss., lasciano molte questioni irrisolte

Da qui il problema della identificazione del s.m.r. nel caso suddetto:

- L’ “opportunismo” del “opportunismo” del legislatorelegislatore, il quale di fatto rinvia al giudice, in caso di controversia, il compito di verificare gli elementi di legittimazione del sindacato a stipulare l’accordo collettivo (numero degli iscritti, diffusione sul territorio, intercategorialità);

- Le “mani libere”“mani libere”: in verità il riferimento è ai sindacati confederali maggioritari, ma solo per fare sì che non occorra il consenso di tutti i sindacati, ma solamente di alcuni di essi, al fine di garantire la validità giuridica di accordi sindacali “separati”.

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Il parziale superamento delle RSA: Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU)

istituite mediante l’Accordo interconfederale del dicembre 1993

1) Verificare la rappresentatività dei

rappresentanti aziendali

2) Garantire un coordinamento tra i soggetti dell’azione

contrattuale centrale e i soggetti della azione

contrattuale decentrata

Un organismo che sia

espressione della collettività dei lavoratori ma anche delle associazioni

firmatarie dei CCNL

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Il canale della “designazione”:

1/3 dei componenti della RSU è eletto o designato dalle

OO.SS. stipulanti il Contratto collettivo

nazionale di lavoro

La composizione delle RSU: il criterio del doppio canale

Il canale “elettivo”:I 2/3 della RSU

deriva dalla elezione da parte

di tutti i lavoratori presenti in

azienda

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RSU e RSA a confronto

I due modelli di rappresentanza in azienda sono alternativi

“Le organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo

[sulle RSU], rinunciano formalmente

a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata”(Accordo 1993, clausola 8)

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Le più ampie funzioni delle RSU

1)1) Sono titolari, in alternativa con Sono titolari, in alternativa con le RSA, dei diritti sindacali le RSA, dei diritti sindacali riconosciuti dallo Statuto dei riconosciuti dallo Statuto dei lavoratori;lavoratori;

2)2) Sono legittimati a stipulare Sono legittimati a stipulare contratti collettivi aziendali, in contratti collettivi aziendali, in rappresentanza di tutti i rappresentanza di tutti i lavoratori.lavoratori.

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Il Il soggetto sindacalesoggetto sindacale e la e la misurazione “legale” della misurazione “legale” della sua rappresentativitàsua rappresentatività nel PUBBLICO IMPIEGO nel PUBBLICO IMPIEGO

1) Selezione dei soggetti titolari dei diritti sindacali, al pari di quel che avviene nel settore privato;

2) In più, però, individuazione dei soggetti abilitati all’attività di contrattazione collettiva nazionale (differenza fondamentale con il settore privato)

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Il contratto collettivo per il comparto e i problemi relativi alla selezione dell’attore negoziale

sindacale: la soglia “legale” di rappresentatività (art. 43, d. lgs. n. 165 del 2001)

• L’ARAN ammette alla contrattazione nazionale le OO.SS. che nel comparto o nell’area di appartenenza hanno una rappresentatività non inferiore al 5%

• a tal fine si considera a tal fine si considera la media la media ponderata tra la percentuale delle ponderata tra la percentuale delle deleghe e la percentuale dei voti deleghe e la percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle RSU.riportati nelle elezioni delle RSU.

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Cosa si intende?• Il primo dato si ricava

dalla percentuale delle deleghe per il pagamento dei contributi associativi in rapporto al totale delle deleghe rilasciate dagli iscritti a tutti i sindacati nell’ambito di riferimento (il comparto)

Il secondo si ricava dalla percentuale dei voti ottenuti dalla lista di ciascun sindacato, in relazione al totale dei voti ottenuti dalle liste presentatesi alle elezioni (necessarie) delle rappresentanze sindacali unitarie.

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Le elezioni delle RSU nelle P.A. (Art. 42, 3° comma ss., d. lgs. N. 165 del 2001)

In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa viene costituito un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori

Le regole principali:a) Le RSU sono elette nelle

amministrazioni con più di 15 dipendenti nonché nelle strutture periferiche sede di contrattazione integrativa;

b) Le liste vanno presentate previa sottoscrizione del 3% dei dipendenti per le amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e del 2% per le amministrazioni di dimensioni superiori;

c) I seggi vengono ripartiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti dalle singole liste concorrenti.