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Settore Fiscalità d’impresa Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo dello “scontrino elettronico” per tutti i commercianti al dettaglio Cosa occorre sapere Premessa A partire dal gennaio 2020 l’obbligo della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi (il cosiddetto “scontrino elettronico”), è stato esteso a tutti i soggetti che svolgono un’attività commerciale al dettaglio in Italia. Si tratta della nuova certificazione dei corrispettivi che va a sostituire i vecchi scontrini fiscali e le vecchie ricevute, già partita il 1° luglio 2019 per gli operatori economici con un volume di affari superiore a 400.000 euro. E’ subito opportuno evidenziare che, per coloro che non sono ancora riusciti a dotarsi di un nuovo “Registratore Telematico”, è prevista una “moratoria” delle sanzioni della durata di sei mesi (fino al 30 giugno 2020). Pertanto, gli esercenti ancora sprovvisti dei nuovi apparecchi telematici potranno continuare ad utilizzare i vecchi registratori di cassa ed emettere lo scontrino fiscale senza incorrere in sanzioni fino al prossimo 30 giugno, purché i corrispettivi mensili vengano trasmessi attraverso un’apposita procedura telematica all’Agenzia delle Entrate dai propri intermediari. È importante, però, attivarsi il prima possibile per acquistare presso i rivenditori autorizzati il nuovo “Registratore Telematico”, oppure adattare, se tecnicamente possibile, il registratore di cassa già in uso. 1. Gli strumenti a disposizione per adempiere al nuovo obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi prevede l’impiego di strumenti tecnologici idonei a garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a: Settore Fiscalità d’Impresa Tel. 06 5866 220 · E-mail [email protected] Il Fisco semplice L’aforisma del mese Ogni colpo che viene esploso, ogni nave da guerra che viene inviata, ogni razzo che viene sparato, significa, in ultima analisi, un furto a coloro che soffrono la fame e non sono nutriti, coloro che hanno freddo e non sono vestiti. Il mondo in armi non sta spendendo soltanto dei soldi. Sta spendendo il sudore dei suoi lavoratori, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi bambini. – Dwight David Eisenhower n. 12 2019 L’ARGOMENTO DEL MESE a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l’Italia

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Settore Fiscalità d’impresa

Dal 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo dello “scontrino elettronico” per tutti i commercianti al dettaglioCosa occorre sapere

Premessa

A partire dal 1° gennaio 2020 l’obbligo della

memorizzazione elettronica e della trasmissione

telematica dei corrispettivi (il cosiddetto “scontrino

elettronico”), è stato esteso a tutti i soggetti che svolgono

un’attività commerciale al dettaglio in Italia. Si tratta della

nuova certificazione dei corrispettivi che va a sostituire i vecchi

scontrini fiscali e le vecchie ricevute, già partita il 1° luglio

2019 per gli operatori economici con un volume di

affari superiore a 400.000 euro.

E’ subito opportuno evidenziare che, per coloro

che non sono ancora riusciti a dotarsi di un nuovo

“Registratore Telematico”, è prevista una “moratoria”

delle sanzioni della durata di sei mesi (fino al 30

giugno 2020). Pertanto, gli esercenti ancora sprovvisti dei

nuovi apparecchi telematici potranno continuare ad utilizzare

i vecchi registratori di cassa ed emettere lo scontrino

fiscale senza incorrere in sanzioni fino al prossimo 30

giugno, purché i corrispettivi mensili vengano trasmessi

attraverso un’apposita procedura telematica all’Agenzia delle

Entrate dai propri intermediari.

È importante, però, attivarsi il prima possibile per acquistare

presso i rivenditori autorizzati il nuovo “Registratore

Telematico”, oppure adattare, se tecnicamente possibile, il

registratore di cassa già in uso.

1. Gli strumenti a disposizione per adempiere al

nuovo obbligo di trasmissione telematica dei

corrispettivi

La nuova modalità di certificazione dei corrispettivi prevede

l’impiego di strumenti tecnologici idonei a garantire

l’inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Per ulteriori chiarimenti e quesiti in materia rivolgersi a:

Settore Fiscalità d’Impresa

Tel. 06 5866 220 · E-mail [email protected]

Il Fisco semplice

L’aforisma del mese

Ogni colpo che viene esploso, ogni nave da guerra che viene inviata, ogni razzo che viene sparato, significa, in ultima analisi, un furto a coloro che soffrono la fame e non sono nutriti, coloro che hanno freddo e non sono vestiti. Il mondo in armi non sta spendendo soltanto dei soldi. Sta spendendo il sudore dei suoi lavoratori, il genio dei suoi scienziati, le speranze dei suoi bambini.– Dwight David Eisenhower

n. 12 2019

L’ARGOMENTO DEL MESE a cura di Vincenzo De Luca, Responsabile fiscale Confcommercio-Imprese per l’Italia

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Questi strumenti sono, attualmente, due:

1) il “Registratore telematico”,

2) la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Il primo strumento è quello che meglio si adatta alle

attività dei commercianti al dettaglio (bar, ristoranti,

panetterie, ecc.) che, fino ad oggi, hanno emesso scontrini

fiscali tramite il registratore di cassa o le ricevute fiscali con

una certa ripetitività. Con il “Registratore Telematico”

la memorizzazione dei dati dei corrispettivi e l’emissione del

cosiddetto “documento commerciale” si possono effettuare

anche in assenza di connessione alla rete internet. Basterà

connettere l’apparecchio alla rete nel momento di chiusura

della cassa e fino a quando l’operazione di trasmissione non

sia avvenuta.

La procedura web gratuita dell’Agenzia delle Entrate

è, invece, più indicata per gli artigiani ed i lavoratori

autonomi che, al momento di effettuare l’operazione, hanno

più tempo per compilare il “documento commerciale”.

2. Quali sono i vantaggi della trasmissione

telematica dei corrispettivi?

Con la trasmissione telematica dei corrispettivi non sarà più

necessario tenere il registro dei corrispettivi: la memorizzazione

elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono,

infatti, gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate

in ciascun giorno.

Non occorrerà conservare, neanche, le copie dei documenti

commerciali rilasciati ai clienti, come avveniva con le copie

delle ricevute fiscali.

Infine, c’è la riduzione dei costi per la verifica periodica del

“Registratore Telematico” rispetto a quelli sostenuti per i

tradizionali registratori di cassa, poiché si passa da un controllo

annuale ad un controllo biennale.

Coloro, invece, che usavano i bollettari madre/figlia ed

utilizzeranno, ora, la procedura web dell’Agenzia delle Entrate

non sosterranno più il costo di acquisto del bollettario.

3. Il contributo dello Stato per l’acquisto dei

nuovi registratori telematici

E’ riconosciuto anche un contributo statale per l’acquisto del

nuovo “Registratore Telematico”, o per l’adattamento

del vecchio registratore di cassa: un credito d’imposta,

pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di

250 euro, in caso di acquisto di un nuovo apparecchio,

e di 50 euro in caso di adattamento del vecchio

misuratore fiscale.

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OBBLIGO DI IDENTITÀ SOGGETTIVA TRA CHI APPONE IL VISTO DI CONFORMITÀ E CHI TRASMETTE LA DICHIARAZIONERisoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 99 del 29 novembre 2019Per quanto concerne la trasmissione della dichiarazione, con la Risoluzione n. 99 del 29 novembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha

chiarito che sussiste l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Nello specifico, viene ribadito che la trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo

professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro

professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni.

Nel caso poi di un soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure nel caso in cui abbia

trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trova applicazione la disciplina sul rilascio infedele del visto di conformità,

nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

TAX CREDIT EDICOLE - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO PER L’UTILIZZO, TRAMITE MODELLO F24, DEL CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA VENDITA AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICIRisoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.107 del 18 dicembre 2019Per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali

che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, con la Risoluzione n.107 del 18 dicembre 2019,

l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6913” denominato “TAX CREDIT EDICOLE - credito d’imposta a favore degli

esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici – art. 1, comma 806, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

Il predetto credito, si ricorda, è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI, con riferimento ai locali dove si

svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre

spese individuate con il relativo decreto attuativo.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE a cura del settore Fiscalità d’impresa Confcommercio

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RITENUTE E COMPENSAZIONI IN APPALTI E SUBAPPALTI. CHIARIMENTIRisoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.108 del 23 dicembre 2019In tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, di cui alla disciplina introdotta dal D.L. n. 124 del 2019, l’Agenzia delle

Entrate, con la Risoluzione n. 108 del 23 dicembre 2019, ha fornito importanti chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle

nuove disposizioni.

Come noto, il citato D.L. n. 124 introduce a carico dei committenti di opere o servizi - di importo complessivo annuo superiore a

200.000 euro - l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa

appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.

L’Agenzia chiarisce, quindi, che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e, dunque, della retribuzione

corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata),

vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come, ad esempio, il numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa),

stante l’obbligo previsto dalla norma di trasmettere al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, impiegati nel mese

precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da

ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato.

Con riferimento, invece, alla decorrenza degli obblighi introdotti dalla normativa di riferimento, secondo cui le stesse disposizioni si

applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ritiene che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento

alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020),

anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.

MODALITÀ TECNICHE DI UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE COMUNICATE, A DECORRERE DALL’ANNO D’IMPOSTA 2019, AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATAProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2019Con il provvedimento del 23 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese

sanitarie, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2019, recependo le novità

introdotte dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, il quale ha previsto la trasmissione telematica dei

dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, a partire dal 1° gennaio 2019, da parte degli esercenti le professioni sanitarie

tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all’albo.

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CESSIONI DI BENZINA O DI GASOLIO DESTINATI AD ESSERE UTILIZZATI COME CARBURANTI PER MOTORI. MODIFICA DELLE REGOLE TECNICHE PER LA MEMORIZZAZIONE ELETTRONICA E LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERIProvvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2019In tema di cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, con il Provvedimento del 30

dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito i termini di avvio dell’adempimento, i quali saranno differenziati per soggetto in

relazione all’ammontare della benzina e gasolio erogato per singolo impianto.

Nello specifico, viene stabilito che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da

cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio

2020, con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio per una quantità superiore

a 3 milioni di litri. Al fine di consentire un avvio graduale, il provvedimento prevede che i soggetti passivi IVA, che gestiscono i

predetti impianti, devono effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro

il 30 aprile 2020. La trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi da aprile 2020 in poi, dovrà essere effettuata con cadenza

mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento

A partire dal 1° luglio 2020, tale obbligo riguarderà, invece, gli impianti che, sempre nel 2018, hanno erogato complessivamente

benzina e gasolio per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri.

Per tutti gli altri soggetti, infine, l’obbligo in parola decorrerà dal 1° gennaio 2021.

Il provvedimento, inoltre, in relazione ai termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, concede la possibilità di

ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale, per i soggetti che effettuano la liquidazione

periodica IVA trimestralmente.

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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI F24 CONTENENTI CREDITI D’IMPOSTA UTILIZZATI IN COMPENSAZIONE. PRIMI CHIARIMENTIRisoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.110 del 31 dicembre 2019L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulle modalità di presentazione

dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in compensazione, alla luce delle novità introdotte dal D.L. n. 124 del 2019,

(articolo 3, commi da 1 a 3).

In particolare, viene chiarito che sono soggette all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge

il credito le compensazioni - per importi superiori a 5.000 euro annui - riguardanti le imposte sostitutive, le imposte sui redditi e

addizionali, l’IRAP e l’IVA.

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all’Agenzia delle entrate

della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.

Viene ricordato, inoltre, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, altresì, che le nuove disposizioni si applicano ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta

in corso al 31 dicembre 2019 e, pertanto, la nuova disciplina non riguarderà i crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018

per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Tali crediti, pertanto, potranno essere

compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione

della dichiarazione del periodo d’imposta 2019, all’interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d’imposta precedente

dovranno essere “rigenerati”.

Con il documento di prassi viene affrontato anche l’obbligo di presentazione del modello F24 attraverso i servizi telematici resi

disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, viene chiarito che l’obbligo in parola viene esteso alla generalità dei contribuenti, i quali sono tenuti a presentare il

modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora espongano la compensazione dei crediti riguardanti

imposte sostitutive; imposte sui redditi e addizionali; IRAP; IVA; agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei

redditi e sostituti d’imposta.

In allegato alla Risoluzione in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una tabella in cui sono indicati i codici utilizzabili in

compensazione nel modello F24, classificati secondo la natura e la tipologia dei crediti, a cui si rinvia per opportuna conoscenza.

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SCONTRINO ELETTRONICO

DOMANDA Si chiedono chiarimenti sulle modalità di trasmissione dello scontrino elettronico con riferimento alla vendita di beni con il regime del margine

RISPOSTA In base alle indicazioni fornite con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28.10.2016, in merito

ai dati relativi alle operazioni oggetto di memorizzazione ed invio all’Agenzia delle Entrate, occorre indicare la natura

dell’operazione effettuata ove si tratti di operazioni per le quali non è evidenziata l’imposta (es. operazioni escluse ex art.

15 del DPR 633/72; operazioni non soggette ad IVA; operazioni non imponibili; operazioni esenti; operazioni soggette al

regime del margine ex art. 36 ss. del DL 41/95).

Pertanto, nel caso di specie, al fine di differenziare la vendita con regime del margine dalle altre con il regime IVA normale,

nelle informazione da trasmettere telematicamente, occorre indicare la natura della predetta operazione.

PAGAMENTO IVA IN DOGANA

DOMANDA In tema di importazioni, si chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza della responsabilità solidale, nel caso di indebita utilizzazione del plafond

RISPOSTA Del pagamento dell’IVA all’importazione, derivante dall’indebita utilizzazione del plafond, risponde non soltanto

l’importatore ma anche, e in via solidale, il suo rappresentante indiretto, che presenti la dichiarazione in dogana, assumendo

questi la qualità di soggetto responsabile.

L’ESPERTO RISPONDE a cura del settore Fiscalità d’impresa Confcommercio

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LICENZA UTF

DOMANDA Si chiede se una farmacia, che vende profumi, sia tenuta o meno all’obbligo di denuncia fiscale (e alla correlata licenza fiscale) per la vendita e somministrazione di alcolici

RISPOSTA L’Agenzia delle dogane, nella sezione FAQ, disponibile sul sito internet www.adm.gov.it, ha precisato che per la vendita

di prodotti finiti di profumeria, realizzati con alcole denaturato con denaturanti speciali e confezionati (condizionati), la

disciplina delle accise non prevede obblighi a carico del venditore. Per la detenzione di profumerie alcoliche, realizzate con

alcole denaturato con denaturanti speciali, ma allo stato sfuso (non condizionate), sussiste, invece, l’obbligo di presentare

la denuncia di esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli territorialmente competente sul luogo

dell’attività.

ECOTASSA

DOMANDA Si chiede quale siano le sanzioni irrogabili nel caso di ritardo nel versamento della c.d. EcotassaRISPOSTA L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 32 del 2019, nel fornire i primi chiarimenti sulla c.d. Ecotassa (articolo 1, commi

da 1031 a 1047 e da 1057 a 1064, della legge 30 dicembre 2018, n. 145), ha precisato che, in materia di accertamento,

riscossione e contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Da ciò deve desumersi che, in caso di omesso o tardivo versamento della tassa in questione, dovrebbe trovare applicazione

la disciplina prevista dal D.Lgs n. 471 del 1997 sull’omesso o tardivo versamento delle imposte sui redditi.

TOSAP

DOMANDA Si chiede si sapere se un camminamento chiuso abitabile sopraelevato che collega due edifici sia soggetto al pagamento della TOSAP

RISPOSTA Il presupposto impositivo della TOSAP è costituito dall’occupazione, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti

– con esclusione di balconi, verande, bow-window e costruzioni simili – o sottostanti il suolo, appartenenti al demanio

o al patrimonio indisponibile dei Comuni o delle Province, che comporti una effettiva sottrazione della superficie all’uso

pubblico. Pertanto, nel caso di un camminamento chiuso abitabile sopraelevato, che collega due edifici, qualora si tratti di

struttura realizzata in muratura con manto di copertura non assimilabile né ad un balcone o veranda e né a bow-window,

tale struttura è soggetta al pagamento della TOSAP.

ACCERTAMENTO INDUTTIVO

DOMANDA Si chiedono chiarimenti sulla rilevanza, ai fini di un accertamento induttivo, della irregolarità nei blocchetti delle ricevute fiscali, nei finanziamenti soci e nella registrazione delle fatture di acquisto

RISPOSTA Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sent. n. 28693 del 2019), è legittimo l’accertamento

analitico-induttivo a carico di un ristorante, qualora fondato sull’inattendibilità delle scritture contabili, desunta da alcuni

dati di fatto, quali la mancata registrazione nell’anno di acquisti di pasta, la mancanza di alcuni numeri nei blocchetti delle

ricevute fiscali, la registrazione di finanziamenti dei soci, sebbene negli ultimi anni essi non avessero manifestato capacità

contributiva, e le incongruenze nella registrazione delle fatture d’acquisto dell’acqua naturale.

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MERCOLEDÌ 15 GENNAIO

IVA E RITENUTE ALLA FONTE - Ravvedimento - Tardivo versamento Versamento tardivo di IVA e ritenute alla fonte, se non eseguito entro il 16 dicembre 2019 con pagamento sanzione ridotta dell’1,5

per cento e interessi nella misura dello 0,8 per cento annuo.

Mod. F24 e cod. trib: 8904 (sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva).

IMPOSTE SUI REDDITI ED IVA - Associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro Annotazione dei corrispettivi da parte delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per l’applicazione delle disposizioni

di cui alla L. 398 del 1991.

ASSISTENZA FISCALE - Comunicazione dei sostituti d’imposta di voler prestare assistenza fiscaleComunicazione da parte dei sostituti d’imposta della disponibilità a prestare assistenza fiscale ai dipendenti e ai pensionati.

GIOVEDÌ 16 GENNAIO

IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Attività svolte a carattere continuativo Versamento - con Mod. F24 – dell’imposta intrattenimenti relativa ad attività svolte con carattere continuativo nel mese precedente.

ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF - Redditi di lavoro dipendente e assimilati Versamento addizionali IRPEF su redditi lavoro dipendente trattenute nel mese precedente:

- per conguaglio di fine anno e acconto addizionale comunale (rata mensile) - per cessazione rapporto lavoro (unica soluzione).

Mod. F24 e cod. trib. 3802 (add. reg) 3848 (add. com.) e 3847 (acconto add. com.)

CEDOLARE SECCA / IMPOSTE SUI REDDITI - Contratti di locazione breve - Intermediari immobiliari Versamento - con Mod. F24 - delle ritenute operate nel mese precedente da parte di intermediari immobiliari, nonché da quelli che

gestiscono portali telematici, all’atto del riversamento ai proprietari dei canoni dei contratti di locazione breve incassati per il loro

tramite.

IMPOSTE SUI REDDITI - Ritenute alla fonteVersamento - con Mod. F24 - di ritenute operate nel mese precedente su redditi di lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo,

capitale (diversi dai dividendi), provvigioni.

LUNEDÌ 20 GENNAIO

BOLLO - Fatture elettroniche Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare precedente.

SCADENZARIO FISCALE GENNAIO 2020

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IVA - Servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici - Regime speciale - Dichiarazione trimestrale e versamentoDichiarazione trimestrale e versamento imposta relativa ad operazioni di commercio elettronico effettuate da operatori non UE e da

operatori UE nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta.

LUNEDÌ 27 GENNAIO

IVA - Scambi intracomunitari - Elenchi INTRASTAT mensili e trimestraliPresentazione elenchi riepilogativi di cessioni di beni e servizi intracomunitari Mod. INTRASTAT relativi al mese di dicembre 2019 ed

al IV trimestre 2019.

VENERDÌ 31 GENNAIO

TOSAP / COSAP - Versamento annuale e condizioni di rateizzazioneVersamento (annuale o rata gennaio) per tassa o canone occupazione spazi.

TASSE AUTOMOBILISTICHE - RinnovoRinnovo della tasse automobilistiche scadute nel mese precedente per auto di potenza effettiva superiore a 35 Kw.

IMPOSTE SUI REDDITI - Variazione del reddito dominicale ed agrario - DenunciaDenuncia al competente Ufficio Provinciale-Territorio dell’Agenzia delle Entrate delle variazioni dei redditi dominicale ed agrario dei

terreni verificatisi nell’anno solare precedente.

CONCESSIONI GOVERNATIVE - Tassa annuale - VersamentoPagamento tasse annuali di concessione governativa con scadenza 31 gennaio.

IRES / IRAP - Dichiarazione Modello REDDITI e dichiarazione IRAP - Adempimenti collegati - Termini di presentazione e di versamentoPer i contribuenti soggetti ad IRES, presentazione della dichiarazione in via telematica entro l’ultimo giorno dell’ undicesimo mese

successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (entro il 30 novembre per i soggetti con esercizio ad anno solare).

BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Dichiarazione annualePresentazione della dichiarazione relativa ad atti e documenti emessi nell’anno precedente ai fini dell’imposta di bollo in modo virtuale.

IVA - Vendita di beni tramite piattaforme digitali - Comunicazione dei datiComunicazione all’agenzia delle entrate dei dati relativi alla vendita di beni tramite piattaforme digitali.

CONCESSIONI REGIONALI - Tassa annuale Pagamento tasse annuali di concessione regionale con scadenza 31 gennaio.

SCADENZARIO FISCALE GENNAIO 2020

Page 11: plice 12 - ascomvda.it€¦ · IL FISCO SEMPLICE Settore Fiscalità d’impresa · gennaio 2020, numero 12 Questi strumenti sono, attualmente, due: 1) il “Registratore telematico”,

IL FISCO SEMPLICE Settore Fiscalità d’impresa · gennaio 2020, numero 12

MOD. 730 PRECOMPILATO - Dati relativi alle spese mediche Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese mediche relative all’anno 2019.

IVA - Acquisti intracomunitari da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’art. 4, quarto comma, D.P.R. n. 633/1972 Presentazione dichiarazione e versamento imposta su acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente

per enti e associazioni (non soggetti passivi Iva o per acquisti per attività istituzionale se soggetti Iva).

IVA - Imballaggi e recipienti non restituiti - FatturazioneEmissione della fattura relativa ad imballaggi e recipienti non restituiti.

IVA - Elenchi delle operazioni con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (“c.d. Esterometro”)Trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate

e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (“c.d. Esterometro”) relative al mese precedente.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ - Pagamento annuale o denuncia di cessazione Versamento imposta (annuale o rata gennaio) per imposta pubblicità.

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobiliVersamento (Mod. F24 Elide) relativo a nuovi contratti ad annualità successive alla prima nonché cessioni risoluzioni e proroghe.

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