PIGNORAMENTO presso TERZI - 12.05.2017 Avv. Polchi · cessione del quinto della retribuzione sia...

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RIMINI 12.05.2017 RELATORE AVV. MARIA EGLE POLCHI Avvocato del foro di Bologna GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI

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RIMINI 12.05.2017

RELATORE AVV. MARIA EGLE POLCHIAvvocato del foro di Bologna

GIUDICE ONORARIO PRESSO IL TRIBUNALE DI RIMINI GIUDICE ESECUZIONI MOBILIARI

CREDITI IMPIGNORABILI�Una prima riflessione che si impone sulle

recenti riforme attiene ai creditiimpignorabili.impignorabili.

�Occorre distinguere tra:

�TRATTAMENTI PENSIONISTICI

�TRATTAMENTI RETRIBUTIVI

TRATTAMENTI PENSIONISTICI� L’art. 545 c.p.c., come riformulato da decreto legge

27 giugno 2015, n. 83 convertito con legge 6 agosto2015, n. 132 ha definito i limiti di pignorabilità dellepensioni prevedendo, al comma 7, che : “ le sommeda chiunque dovute a titolo di pensione, di indennitàda chiunque dovute a titolo di pensione, di indennitàche tengono luogo di pensione o di altri assegni diquiescenza, non possono essere pignorate per unammontare corrispondente alla misura massimamensile dell’assegno sociale, aumentato della metà.La parte eccedente tale ammontare è pignorabilenei limiti previsti dal terzo, quarto, e quinto commanonché dalle speciali disposizioni di legge”.

TRATTAMENTI PENSIONISTICI� Si pone quindi la questione del differente trattamento tra

redditi da lavoro dipendente e la pensione: per questeultime, infatti, il creditore può pignorare la quota cheeccede la sola parte della pensione, assegno o indennitàeccede la sola parte della pensione, assegno o indennitànecessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguatialle esigenze di vita.

� Con la nuova formulazione dell’art. 545 c.p.c.l’ammontare del minimum vitale è stato stabilito dallalegge ed è pari all’assegno sociale aumentato dalla metà(erogato per 13 mensilità ed esente da imposta).

TRATTAMENTI PENSIONISTICI� Ne consegue che ogni qual volta il creditore

pignorante pignora la pensione percepita daldebitore esecutato presso il terzo INPS, il quintonon si calcolerà sul 100% dell’emolumento, masolo sulla quota da cui deve essere primasottratto l’importo di euro 672,10 (ossia eurosolo sulla quota da cui deve essere primasottratto l’importo di euro 672,10 (ossia euro448,07 + 224,03).

� Quindi se il pignoramento verte su una pensionedi euro 1672,10, dovrà ritenersi impignorabilel’importo di euro 672,10 (assegno sociale) e ilquinto verrà calcolato sulla residua somma dieuro 1000,00 ( ossia euro 200,00 = 1/5 di euro1000,00).

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI

� Invece per i redditi da lavoro dipendente, il quinto siapplica sull’intero stipendio.

� Il recente intervento della Corte Costituzionale,attuato con la sentenza n. 248 del 03.12.2015, haattuato con la sentenza n. 248 del 03.12.2015, haribadito che il “quinto dello stipendio” , oggetto dipignoramento presso terzi da parte dei creditori, sicalcola sull’intera retribuzione della busta paga: nonpuò quindi essere esclusa una cifra minima dalasciare al debitore per il proprio sostentamento.

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI� Peraltro, neppure un concomitante debito pagato a rate

potrebbe diminuire l’importo del quinto. Deve ritenersiche qualora il trattamento retributivo derivante darapporto di lavoro subordinato pubblico o privato siagravato dal pagamento di un prestito, di un mutuo o di unfinanziamento operato con cessione volontaria del quintogravato dal pagamento di un prestito, di un mutuo o di unfinanziamento operato con cessione volontaria del quintodello stipendio, il pignoramento sia insensibile a talidiminuzioni di reddito e, quindi, si calcoli sempresull’intera busta paga, al lordo del pagamento in atto.

� Per quanto attiene la cessione del quinto, di deveprecisare che è un atto volontario, non quindiparagonabile al pignoramento, ma a un prestito.

TRATTAMENTI RETRIBUTIVI� In sintesi sono pignorabili:

� le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o altre indennitàrelative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelledovute a causa di licenziamento;

� il trattamento di fine rapporto, in quanto “indennità relativa alrapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causarapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causadi licenziamento”

� il calcolo risulta essere:

� emolumento retributivo netto (detratte le trattenute di legge perimposte e contributi) = somma sulla quale calcolare la quota di1/5 pignorabile

� Si deve precisare che il principio secondo cui il quinto dello stipendio siapplica su tutto lo stipendio vale anche nel caso in cui si tratti di un redditobasso, ai limiti della sopravvivenza ( si pensi all’ipotesi del part-time).

PIGNORAMENTO E CESSIONE VOLONTARIA

�La cessione volontaria del quinto dellaretribuzione può risultare rilevante perdeterminare la base di calcolo sulla qualedeterminare la base di calcolo sulla qualecalcolare la quota pignorabile.

�Occorre in questo caso distinguere tra:

� DIPENDENTI PUBBLICI

� DIPENDENTI PRIVATI

PIGNORAMENTO E CESSIONE VOLONTARIA

� Per quanto attiene ai dipendenti pubblici l’art. 68d.P.r. n. 150 del 1980 prevede che, nel caso in cui lacessione del quinto della retribuzione siaperfezionata e debitamente notificata prima delperfezionata e debitamente notificata prima delpignoramento possa essere pignorata la differenzatra la metà dello stipendio, al netto delle ritenute, ela quota ceduta, fermi restando i limiti posti dall’art.2.

PIGNORAMENTO E CESSIONE VOLONTARIA� Ovverosia dall’art. 2, comma 1, n. 3 del decreto del

Presidente della Repubblica, n. 180/1950, si evince che laquota di assegnazione predeterminata dal Legislatore èpari ad un quinto. Ovvero qualora ricorra una ipotesi dicumulo di cessione volontaria, prestito e successivocumulo di cessione volontaria, prestito e successivopignoramento, deve individuarsi quale norma diriferimento l’articolo 68 del decreto del Presidente dellaRepubblica de quo, il quale statuisce che ove preesistauna cessione, la retribuzione resta pignorabile per ladifferenza la metà dello stipendio considerato al netto,delle ritenute e la quota ceduta e quindi – in concreto-per una quota massima pari a tre decimi, sub specie ladifferenza tra la metà e un quinto.

PIGNORAMENTO E CESSIONE VOLONTARIA

� In sintesi quando vi sia una cessione volontariaopponibile al pignoramento la quota pignorabiledella retribuzione deve essere calcolata sull’interaretribuzione come se la cessione non fosse mairetribuzione come se la cessione non fosse maiavvenuta.

� In sintesi :

� la quota pignorabile qualora sussistapignoramento + cessione è = ad 1/5dell’intera retribuzione.

CONCORSO SIMULTANEO DICREDITI PER CAUSE DIVERSE� Il simultaneo concorso di cause di credito diverse di

regola determina la elevazione della quota pignorabile.� Il concorso, pertanto, opera nell’ambito del medesimo

processo esecutivo quando vi siano più crediticoncorrenti ovvero quando l’unico creditore agiscaconcorrenti ovvero quando l’unico creditore agiscaesecutivamente per la soddisfazione di crediti aventidiversa causa. Può verificarsi all’interno del medesimoprocesso oppure quando pendano più processi.

� Qualora si verifichi un concorso simultaneo di crediti percause diverse ed in relazione al primo processo sia statagià assegnata una quota del credito retributivo, nelsecondo processo potrà procedersi alla assegnazione dellaquota ancora disponibile sino alla concorrenzadell’importo massimo espropriabile.

CONCORSO SIMULTANEO DICREDITI PER CAUSE DIVERSE� A norma dell’art. 545 c.p.c. ultimo comma c.p.c. la

retribuzione del lavoratore privato è pignorabile tradiverse cause di credito (crediti alimentari, crediti neiconfronti dello stato e degli enti locali, crediti nonqualificati) fino alla metà.qualificati) fino alla metà.

� Di contro, per effetto dell’art. 2 d. P.R. n. 180 del 1950 laretribuzione dei dipendenti pubblici nei limiti del quintoper il concorso di crediti del datore di lavoro e tributariprevisti rispettivamente ai nn. 2 e 3 .

� La retribuzione è pignorabile fino alla metà nel caso in cuii crediti del datore di lavoro o di natura tributariaconcorrano con quelli alimentari indicati al n.1.

CONCORSO SIMULTANEO DICREDITI PER CAUSE DIVERSE� In sintesi:� qualora sussistano precedenti pignoramenti, se

essi hanno la stessa causa, si verifica il cosidetto“accodo”: in buona sostanza, il nuovopignoramento troverà applicazionepignoramento troverà applicazioneautomaticamente (senza necessità di ulterioriatti di esecuzione forzata) non appena saràpagato il primo.

� Se, invece si tratta di cause diverse ( debititributari, debiti alimentari all’ex coniuge e debitiper fornitori e altri privati come la banca, ilprofessionista., ecc.), in tal caso i pignoramentipossono coesistere ma non possono mai superareil 50% della retribuzione del dipendente.

PIGNORAMENTO DI CONTICORRENTI

�Si applica al pignoramento dellepensioni versate direttamente suiconti correnti il disposto degli artt.conti correnti il disposto degli artt.545 co 8 c.p.c. e dell’art. 546 c.p.c..

Art 545 c.p.c� Il nuovo articolo 545 c.p.c. nella sua attuale formulazione,

attribuisce rilievo prevalente alla natura del credito eprevede che: “ Le somme dovute a titolo di stipendio,salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o diimpiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogodi pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso didi pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso diaccredito su conto corrente bancario o postale intestato aldebitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedenteil triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo indata anteriore al pignoramento; quando l’accredito haluogo alla data del pignoramento o successivamente, lepredette somme possono essere pignorate nei limitiprevisti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonchédalle speciali disposizioni di legge”.

Art 546 c.p.c

� L’art. 546 c.p.c., come modificato, stabilisce che: “ Nelcaso di accredito su conto corrente bancario o postaleintestato al debitore di somme a titolo di stipendio,salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro odi impiego, comprese quelle dovute a causa dilicenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennitàdi impiego, comprese quelle dovute a causa dilicenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennitàche tengono luogo di pensione, o di assegni diquiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano,quando l’accredito ha luogo in data anteriore alpignoramento, per un importo pari al triplo dell’assegnosociale; quando l’accredito ha luogo alla data delpignoramento o successivamente, gli obblighi del terzopignorato operano nei limiti previsti dall’art. 545 e dallespeciali disposizioni di legge”.

� Qualora il creditore pignori il conto corrente del debitoreesecutato e il terzo pignorato sia una banca, la stessadovrà, nel termine di dieci giorni, dichiarare conraccomandata o messaggio di posta elettronicacertificata, le somme già in suo possesso e anche quellesuccessivamente, dovute al correntista.

� Indipendentemente dalla predetta dichiarazione,� Indipendentemente dalla predetta dichiarazione,la banca, ricevuta la notificazione delpignoramento, ai sensi della legge vigente, èobbligata a vincolare il conto corrente per unasomma pari all’importo per cui si procede,aumentato della metà. Ad esempio se ilpignoramento è di euro 4000,00, la banca dovràaccantonare la somma di euro 6.000,00.

� Tuttavia deve rilevarsi che l’art. 545 c.p.c. distingue lesomme accreditate prima del pignoramento da quelleconfluite sul conto corrente del percettore in epocasuccessiva.

� Più precisamente, muovendo dalla constatazione che gliemolumenti già accreditati al debitore alla data delpignoramento si sono “confusi” con il patrimonio dipignoramento si sono “confusi” con il patrimonio diquest’ultimo, l’art. 545 c.p.c sottrae alla espropriazioneforzata le sole somme confluite sul conto correntedell’esecutato, a titolo di retribuzione o pensione, in unamisura minima predefinita, pari al triplo dell’assegnosociale.

� L’impignorabilità di tale somma è rilevabile dalgiudice d’ufficio.

� In buona sostanza, la banca, nonostante ilpignoramento, potrà accantonare la sommaeccedente l’importo di euro 1.344,21 (pariall’importo di euro 448,07 per tre).

� Farò un esempio pratico per spiegare la situazione,alla luce di quanto espresso in precedenzaalla luce di quanto espresso in precedenza

� Al momento della notifica sono presenti sul contocorrente euro 10.000,00, confluiti sul medesimo atitolo di stipendio e il creditore agisce per un creditocomplessivo, comprensivo di sorte e capitale,interessi e spese, di euro 4.000,00.

� 1) La banca ricevuta la notifica del pignoramento develasciare disponibile sul conto la quota impignorabile ecioè euro 1224,21 ( euro 448,07 x3), corrispondenteall’assegno sociale, moltiplicato per 3;

� 2) la banca, sui restanti euro 8.655,79 ( euro 10.000,00-euro 1344,21) è obbligata a “custodire” e vincolare unimporto pari al credito complessivo per cui si agisce (importo pari al credito complessivo per cui si agisce (euro 4000,00) aumentato dalla metà ( euro 2.000,0).

� 3) la restante somma e cioè euro 2.655,79 (euro 8.655,79– euro 4000,00-euro 2000,00) aggiunta alla baseimpignorabile di cui sopra e cioè euro 4000,00, saràquella di cui può liberamente disporre il correntista,nonostante il pignoramento del suo conto. In totale,questa cifra, nell’esempio riportato, ammonta ad euro4.000,00

� Riguardo agli accrediti intervenuti a partire dalla data delpignoramento, la disposizione pone a carico del terzopignorato l’onere, finora gravante solo sui datori di lavoro esugli enti previdenziali, di limitare il vincolo del pignoramentoa quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 545 ovverodalle altre speciali disposizioni di legge.

� In tale ipotesi, quindi, se l’accredito sul conto corrente deldebitore è eseguito per somme versate a titolo di stipendio,salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o disalario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o diimpiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento,nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo dipensione, o di assegni di quiescenza, il terzo pignorato ( e cioè,l’istituto bancario presso il quale è acceso il conto correntedell’esecutato) non può “ vincolare” a beneficio dei creditori unimporto superiore a quello corrispondente alla quota degliemolumenti retributivi o pensionistici che sarebbe statapignorabile “ alla fonte” ( e, cioè, presso l’ente erogatore) aisensi delle citate disposizioni di legge.

� Quindi per gli accrediti successivi alla datadel pignoramento la banca dovràaccantonare la somma di un 1/5 ( un quinto)sui ratei retributivi e la quota di un quintosulla somma eccedente euro 672,10 (assegnosociale).sociale).

� Giova, però, precisare che l’art. 545 c.p.c. nel suonuovo testo si applica ai soli processi diespropriazione introdotti a partire dal 27 giugno2015.

ART 540 BIS C.P.C. INTEGRAZIONE DEL PIGNORAMENTO� Con la legge 18 GIUGNO 2009, N. 69, è stato introdotto

l’art. 540 bis c.p.c. che così dispone: “Quando lecose pignorate risultano invendute a seguito delsecondo e successivo esperimento ovvero quando lasomma assegnata, ai sensi degli artt. 510, 541 e 542,somma assegnata, ai sensi degli artt. 510, 541 e 542,non è sufficiente a soddisfare le ragioni deicreditori, il giudice ad istanza di uno di questi,provvede a norma dell’ultimo comma dell’art. 518.

� Se sono pignorate nuove cose, il giudice ne disponela vendita senza che vi sia necessità di nuovaistanza. In caso contrario, dichiara l’estinzione,salvo che non vi siano da completare le operazionidi vendita.”

� La disposizione in esame introduce una forma diestensione del pignoramento che si pone accanto a quellepreviste dall’articolo 492 commi terzo e quarto, nonché aquella contemplata dall’articolo 518 ultimo comma c.p.c.,alla cui disciplina peraltro si richiama.

� L’art. 54 bis c.p.c. costruisce una forma di estensione delpignoramento di salvataggio della procedura esecutiva inquanto trova collocazione quando si riscontra che i beniquanto trova collocazione quando si riscontra che i benipignorati, pur astrattamente ritenuti sufficientidall’ufficiale giudiziario oppure dai creditori inconsiderazione del valore loro attribuito al momentodella stima si rilevino in concreto inidonei a garantire lasoddisfazione dei crediti. Questa circostanza puòverificarsi a causa delle difficoltà riscontrate dopo duetentativi di vendita ovvero in considerazione del prezzofinale di aggiudicazione (la somma ricavata dalla venditarisulta effettivamente incapiente).

� I creditori legittimati a proporre l’istanza di estensionedel pignoramento sono i creditori pignoranti ovveroquelli intervenuti muniti di titolo esecutivo.

� L’istanza non pare debba avere forma scritta ma puòessere avanzata anche verbalmente dal creditore a mezzodi procuratore munito di mandato.

� Qualora il giudice valuti positivamente l’istanza proposta� Qualora il giudice valuti positivamente l’istanza propostadal creditore , stando a quanto previsto dall’art. 540 bisc.p.c., “Ordina l’integrazione del pignoramento”. In talcaso l’Ufficiale giudiziario riprende senza indugio leoperazioni di ricerca dei beni”.

� Quindi l’ufficiale giudiziario riprende le operazioni diricerca dei beni staggiti procedendo ai sensi dell’art. 513c.p.c.

� Nel caso la ricerca dei beni compiuta dall’Ufficialegiudiziario abbia dato esito positivo, l’ufficialegiudiziario opera ai sensi dell’art. 517 c.p.c. ,ovverosia provvede alla scelta ed alla individuazionedell’ulteriore compendio pignorato preferendo lecose che siano di più facile e, pronta liquidazione.

� Ove l’Ufficiale giudiziario abbia rinvenuto dei beni� Ove l’Ufficiale giudiziario abbia rinvenuto dei benimobili ulteriori la procedura esecutiva prosegue conla vendita del compendio pignorato, senza lanecessità di un ulteriore atto di impulso da parte delcreditore, ovverosia l’istanza, a suo tempo depositatadal creditore ai sensi dell’art. 497 c.p.c., rendepossibile lo svolgimento dell’esecuzione anche inrelazione al nuovo compendio pignorato.

� Il giudice con ordinanza disporrà la liquidazionedei beni pignorati in estensione e la forma dellavendita.

� Diversamente, quando l’estensione non sia statapossibile a causa del mancato rinvenimento dipossibile a causa del mancato rinvenimento dibeni utilmente pignorabili, dichiara l’estinzionedel procedimento, salvo che non vi siano dacompletare le operazioni di vendita.

��Grazie dell’attenzioneGrazie dell’attenzione

��Avv. Maria Avv. Maria EgleEgle PolchiPolchi