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PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE DELLA NUTRIA (Myocastor coypus) L.R. n. 20/2002 D.G.R. n. 165 del 29/05/2018 “Linee guida regionali per l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”

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PIANO PROVINCIALE

DI CONTENIMENTO ED ERADICAZIONE

DELLA NUTRIA (Myocastor coypus)

L.R. n. 20/2002

D.G.R. n. 165 del 29/05/2018

“Linee guida regionali per l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia”

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I

Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria

SOMMARIO

1. PREMESSA.................................................................................. 1

2. OBIETTIVI E DURATA ................................................................. 3

3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................... 5 3.1. Normativa internazionale............................................................. 5 3.2. Normativa nazionale ................................................................... 5 3.3. Normativa regionale ................................................................... 6 3.4. Evoluzione del quadro giuridico .................................................... 7

4. DESCRIZIONE DELLA SPECIE.................................................... 11

5. DANNI CAUSATI DA NUTRIA .................................................... 13 5.1. Impatto sulle biocenosi ..............................................................13 5.2. Danni alle produzioni agricole......................................................13 5.3. Rischi idraulici...........................................................................14 5.4. Rischi sanitari ...........................................................................14 5.5. Rischi stradali ...........................................................................14

6. DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE................................................ ….17 6.1. Distribuzione Nazionale ..............................................................17 6.2. Distribuzione in Lombardia .........................................................18 6.3. Distribuzione in provincia di Lecco ...............................................18

7. MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE .................................... ….21 7.1. Stima della consistenza di popolazione in provincia di Lecco............22 7.2. Intensità di prelievo annuale.......................................................25 7.3. Prosecuzione attività di monitoraggio ...........................................29

8. TAVOLO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO, COMPOSIZIONE, RUOLI E FUNZIONI DEI PARTECIPANTI .......................................... 31 8.1. composizione del tavolo provinciale di coordinamento ....................31 8.2. Funzioni e ruolo della Provincia ...................................................32 8.3. Funzioni e ruolo dei Comuni ........................................................32 8.4. Funzioni e ruolo degli Enti Gestori di Aree protette.........................33 8.5. Funzioni e ruolo di altri soggetti...................................................33

9. SOGGETTI AUTORIZZATI.......................................................... 35 9.1. Requisiti dei soggetti autorizzati ..................................................35 9.2. Procedure formative ..................................................................36 9.3. Albo operatori ...........................................................................36

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9.4. Organizzazione degli operatori.................................................... 36

10. METODI DI INTERVENTO PREVISTI DAL PIANO.......................39 10.1. Criteri generali di intervento..................................................... 39 10.2. Metodi di prelievo consentiti dal Piano........................................ 40 10.3. Posizionamento e gestione delle trappole ................................... 41 10.4. Soppressione degli esemplari catturati....................................... 43

11. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO CARCASSE ...............................45 11.1. Generalità .............................................................................. 45 11.2. Funzioni dei soggetti interessati ................................................ 45

12. MONITORAGGIO SANITARIO ...................................................47

13. NORME DI SICUREZZA e IGIENICO SANITARIE .......................49

14. RENDICONTAZIONE CAPI ABBATTUTI E MONITORAGGI ..........51

15. DELIMITAZIONE MACROAREE DI INTERVENTO E STIMA FABBISOGNI OPERATIVI.................................................................53

16. BUDGET PREVISIONALE DI SPESA...........................................55

17. BIBLIOGRAFIA ........................................................................56

ALLEGATO 1- Scheda verbale segnalazione nutria...........................59

ALLEGATO 2 - Scheda verbale abbattimento nutria .........................61

ALLEGATO 3 - Scheda conferimento selvatici di Regione Lombardia63

ALLEGATO 4 - Norme per la gestione della gabbia-trappola ............65

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Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria

1. PREMESSA

Le modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 7 ottobre 2002, N. 20 “Contenimento della nutria (Myocastor coypus)” con la L.R. 4 dicembre 2014, n. 32 pongono l’obiettivo di eradicare la nutria dal territorio lombardo, essendo la specie attualmente inserita nell’elenco delle 100 specie aliene più dannose del mondo. La nutria causa danni rilevanti all’economia agricola, alle arginature dei corpi idrici in cui costruisce le tane e agli ecosistemi umidi naturali, inoltre vanno considerati anche il possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli e i rischi connessi alla sicurezza stradale.

In riferimento alle recenti disposizioni nazionali (L. 157/92) e comunitarie (Regolamento UE n. 1143/2014) in materia di gestione delle specie alloctone invasive, ISPRA ritiene che l’impiego preventivo di metodi ecologici indicato all’art. 19 della L. 157/92 non debba obbligatoriamente applicarsi al caso delle specie alloctone invasive in generale ed alla nutria in particolare (Piano

Gestione. ISPRA marzo 2018 - § 5 - Pag. 17). Ciò sia in relazione allo status

giuridico della specie, che non rientra tra le specie tutelate dalla L. 157/92, sia perché tale opzione va in generale considerata esclusivamente nel caso di interventi volti a mitigare impatti causati da specie autoctone, mentre nel caso delle specie alloctone – per le quali le politiche globali, comunitarie e nazionali impongono obiettivi di eradicazione e contenimento – tale indicazione appare in generale non opportuna ed inapplicabile, fermo restando l’obbligo di utilizzare tecniche che assicurino la selettività del prelievo.

Tenuto conto che l’obiettivo auspicabile, anche se di difficile attuazione, è l’eradicazione della specie dal territorio regionale e visto lo status giuridico della specie, non sono previste limitazioni numeriche al prelievo della nutria.

L’art. 6, comma 2, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per le categorie a) e b). I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell’art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la proceduta di valutazione.

Gli art. 19, comma 2, e 22, comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 indicano che le misure di eradicazione e di gestione prevista ai sensi di tali articoli sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al

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decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. Il presente piano è, quindi, escluso dai vincoli procedurali di cui alla Valutazione Incidenza Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica.

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2. OBIETTIVI E DURATA

In conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2002 vigente e dalle disposizioni emanate dalla Giunta regionale in attuazione dell’art. 2, comma 3 della medesima legge, il piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria della Provincia di Lecco persegue i seguenti obiettivi:

A. obiettivi strategici

1. il contenimento della popolazione di nutria nel territorio provinciale e in prospettiva la sua eradicazione;

2. il coordinamento dell’attività degli enti pubblici, delle associazioni e dei singoli cittadini interessati al contenimento e all’eradicazione della nutria dal territorio provinciale;

3. la realizzazione di una struttura locale stabile di operatori finalizzata all’attuazione di azioni di contenimento e monitoraggio della popolazione di nutria sul territorio provinciale;

4. la diffusione delle informazioni inerenti alla gestione della nutria presso la popolazione, con particolare riguardo per quella dei comuni interessati dalla presenza della specie;

B. Obiettivi operativi

1. la definizione, l’organizzazione e la gestione diretta o per mezzo di soggetti specializzati, dei servizi e delle azioni finalizzate al contenimento e all’eradicazione della nutria dal territorio provinciale;

2. la definizione e l’attuazione dei programmi operativi inerenti agli acquisti di strumenti e dotazioni occorrenti previste dal piano e alla loro gestione, all’acquisizione di servizi previsti dal piano, alla formazione e informazione, al reperimento delle risorse finanziarie e al riparto dei costi;

3. il monitoraggio della popolazione sul territorio provinciale; 4. la formazione degli operatori; 5. il coordinamento e la gestione delle relazioni inerenti al piano con la

Regione.

Il piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria della Provincia di Lecco ha durata triennale.

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3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

3.1. NORMATIVA INTERNAZIONALE

• Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l’eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie” (Allegato A, Art.8 – h).

• Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevati alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d’Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.

• Regolamento (CE) n.1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

• Regolamento (CE) n.142/2011 della Commissione del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/200

• Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l’altro agli Stati membri l’eradicazione rapida o il controllo di tale specie.

• Regolamento di esecuzione (UE) n.1141/2016 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014.

3.2. NORMATIVA NAZIONALE

• Legge n. 157/1992 del 11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e in particolare l’art. 2 che al comma 2 dispone che la gestione di specie alloctone invasive come la nutria, sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni.

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• Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l’art. 11, comma 4 per i Parchi Nazionali e l’art. 22, comma 6 per i Parchi e nelle Riserve Regionali i quali prevedono che i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell’organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

• Legge n. 116/2014 del 11 agosto 2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” ed in particolare con l'art.11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

• Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, ed in particolare l’art.7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all’art.2 della L.157/92, che la gestione di tale specie sia finalizzata all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell’articolo 19 della legge n. 157/92.

• Decreto Legislativo 152/2016 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”.

• Decreto Legislativo 230/2017 del 15 dicembre 2017, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

3.3. NORMATIVA REGIONALE

• Legge regionale 16 agosto 1993, n.26 “Norme per la protezione della

fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”

• Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 “Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”

• Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 32 “Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34”

• Decreto Direttore Generale 5 dicembre 2012 - n. 11358. Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica.

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• Legge Regionale 4 dicembre 2014, n. 32 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 ottobre 2002, n. 20 Contenimento della nutria (Myocastor coypus)”.

• Decreto Direttore Generale n. 2935/2014 recante “Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018”

• Legge Regionale 8 luglio 2015 n. 19 ”Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni)” ha definito le funzioni amministrative confermate in capo alla Province e quelle trasferite alla Regione.

• Decreto Direttore Generale Salute 5 luglio 2013, n.6344 “Modalità attuative dell’accordo Stato-Regioni e p.a. del 7 febbraio 2013 in tema di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, recepito con d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013”.

• Delibera Giunta Regionale n. 2935 del 19 dicembre 2014 “Approvazione del Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2015-2018”.

• Delibera Giunta Regionale 14 luglio 2015 n. X/3818 ”Approvazione del Piano regionale di contenimento della nutria 2015/2017”.

• Linee Guida per l’eradicazione della nutria in Regione Lombardia trasmesse da Regione Lombardia Direzione Generale Welfare Veterinaria con nota prot.58852 del 20 luglio 2015 e integrazioni trasmesse con note prot. 1853 e nota prot. 2041 del gennaio 2016.

• Delibera Giunta Regionale 29 maggio 2018 - n. XI/165 “Approvazione del Programma annuale 2018 del piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020.

3.4. EVOLUZIONE DEL QUADRO GIURIDICO

Considerato che l’art. 2 della legge 157/92 sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L’appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità della limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi, secondo la procedura indicata dall’art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati all’eradicazione locale o al contenimento delle popolazioni, al fine di prevenire

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e mitigare i danni arrecati dalla nutria agli ecosistemi naturali, alle attività economiche dell’uomo e alla sicurezza pubblica. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l’abbattimento diretto con arma da fuoco.

L’entrata in vigore della legge n. 116/2014 e in particolare l'art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art.2, comma 2. La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un’interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni. In diverse realtà locali l’attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell’impegno regionale e provinciale, ha determinato un significativo calo dell’efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell’azione di contenimento della specie.

L’approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l’esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo altresì che gli interventi finalizzati all’eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall’art.19 della legge n. 157/92. Titolare dell’attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all’art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per “specie esotica” (o alloctona) si intenda “qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale” e per “specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l’introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi”. Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell’elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l’attuazione di misure di gestione volte all’eradicazione nelle fasi iniziali dell’invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l’attivazione – entro 18 mesi dall’entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all’eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19).

La nutria è stata inclusa nel primo elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di

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esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l’Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie. Infine il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014, introducendo sanzioni e individuando competenze, con particolare riferimento a Regioni e Province Autonome.

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4. DESCRIZIONE DELLA SPECIE

La nutria (Myocastor coypus) è un grande roditore semi-acquatico che vive lungo i fiumi, laghi, e paludi originario del Sud-America importato in Europa nei primi decenni del secolo scorso. A partire dagli anni ‘70 si è assistito ad un’estesa diffusione degli allevamenti per la produzione di pellicce. La successiva perdita di interesse commerciale ha determinato la ripetuta immissione di soggetti nell'ambiente associata ad episodi di fuga dagli allevamenti nella fase di smantellamento di questi ultimi.

Il peso è in media tra i 3-5 kg, ma i maschi adulti possono raggiungere i 9-11 kg. Le nutrie sono buone nuotatrici e colonizzatrici veloci, in grado di occupare rapidamente habitat idonei utilizzando i corsi d’acqua dolce come corridoi di diffusione. La nutria può riprodursi durante tutto l'anno anche se gli inverni freddi possono ridurne il successo riproduttivo e influenzarne le dinamiche di popolazione. L'età del primo parto è tra il 3°- 8° mese. In buoni habitat le femmine possono avere 2,7 cucciolate/anno con una media di 15 giovani/anno. In Europa fenomeni di predazione sono causati da volpi, cani e falchi di palude, ma sono eventi rari. La nutria è in grado di adattarsi ad una grande varietà di habitat acquatici di acque dolci (laghi, fiumi, canali) vivendo solitamente in pianura, ma può raggiungere i 1.200 m di altitudine. La rapidità riproduttiva, unita all'assenza di competitori naturali, determina il raggiungimento di elevate densità in molte aree da parte di questi animali. La nutria è considerata una specie invasiva ed i danni che arreca al settore agricolo derivano dalla dieta che è in prevalenza erbivora, con particolare predilezione delle parti fibrose delle piante, come ad esempio radici o tessuti attorno alla base. L’escavazione dei cunicoli che utilizza come tane, anche se poco articolate, è sufficiente ad indebolire seriamente gli argini. Per queste ragioni la nutria è stata inclusa tra le 100 specie più pericolose a livello internazionale.

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5. DANNI CAUSATI DA NUTRIA

5.1. IMPATTO SULLE BIOCENOSI

La tendenza della nutria ad alimentarsi delle parti sia epigee che ipogee delle piante, provoca un deterioramento qualitativo degli ambienti umidi che rappresentano un biotopo di grande valore ecologico. In genere la nutria seleziona le parti di piante con il più alto valore nutritivo, scavando o cercando in acqua radici e tuberi ricchi di energia e lasciando spesso la maggior parte della pianta non consumata. Come risultato di questa attività di alimentazione, ampie zone di Nuphar lutea, Phragmites australis, Rumex spp., Sagittaria spp., Scirpus spp., Trapa natans, Typha spp. e altre specie, possono essere fortemente ridotte (Ellis 1963; Willner et al. 1979; Boorman e Fuller 1981; Bertolino et al. 2005). È stata, inoltre, evidenziata la compromissione del successo riproduttivo di alcune specie ornitiche tipiche di ambiente acquatico quali il Tarabuso (Botaurus stellaris), il Falco di palude (Circus aeruginosus) e il Basettino (Panurus biarmicus). Recentemente è stato verificato che l’impatto negativo sulle popolazioni di uccelli aquatici come il Tuffetto (Tachybaptus

ruficollis), la Gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il Germano reale (Anas platyrhynchos), ma soprattutto il Mignattino piombato (Chlidonias hybridus), la cui popolazione italiana presenta criticità diffuse, non è tanto dovuto al consumo di uova, quanto al fatto che le nutrie utilizzano i nidi galleggianti in acqua come piattaforme per il riposo, salendovi sopra e affondandoli o rompendo le uova (Bertolino et al., 2011; Angelici et al., 2012).

5.2. DANNI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE

La Nutria è un roditore a dieta essenzialmente erbivora e generalista che comprende diverse essenze vegetali naturali e coltivate. La mole corporea non indifferente necessita esigenze alimentari elevate che per un soggetto adulto si aggirano su valori di 1,2 – 2,5 kg di alimento fresco al giorno. Lo spettro trofico può comprendere una frazione più o meno importante di piante coltivate, generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e, quindi, più appetite a parità di densità di popolazione. Inoltre, esse risultano più concentrate nello spazio, per cui anche sotto il profilo del bilancio energetico il loro utilizzo appare più vantaggioso rispetto a quello delle piante spontanee.

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5.3. RISCHI IDRAULICI La preferenza per l’ambiente acquatico propria della specie, unita alla consuetudine di scavare gallerie e tane ipogee con sviluppo lineare anche di diversi metri, può rappresentare un rischio per la tenuta delle arginature di corsi d’acqua naturali, di canali di irrigazione e di scolo e bacini artificiali, in particolare in occasione di piene. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite secondarie. In particolare sulle arginature fuori terra di corsi d’acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire ad innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d’acqua interno o esterno all’argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente possibile ribaltamento di mezzi agricoli che vi transitano (Bounds et al. 2003).

5.4. RISCHI SANITARI

La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti. I più importanti sono le fasciole come Fasciola epatica e le leptospire come Leptospira interrogans, la cui presenza è stata evidenziata in particolare nelle feci e nell’urina della nutria, con conseguente rischio di diffusione nell’ambiente e trasmissione della leptospirosi ad altri animali selvatici, al bestiame allevato e in ultima analisi all’uomo. La probabilità di questa trasmissione è sostanzialmente legata all’ecologia dei portatori (Lavanceau e Guédon, 1995). In generale, si può affermare che la leptospirosi è di solito presente in quasi la metà degli individui naturali di nutria, tuttavia la malattia si presenta spesso in uno stato sub-clinico per cui i riscontri di ordine sanitario non sono tali da far supporre il ruolo da reservoir delle popolazioni di nutria per gravi patologie.

5.5. RISCHI STRADALI

Da tenere in grande considerazione anche il rischio legato alla sicurezza stradale poiché la specie è presente in ampie aree agricole planiziali con presenza di corpi idrici nelle vicinanze di strade. Le attività di scavo, come già sottolineato, aumentano il rischio di cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali e le abitudini crepuscolari della specie, periodo in cui

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risulta scarsa la visibilità per gli automobilisti, possono ulteriormente aggravare il problema portando ad un maggior rischio di investimenti.

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6. DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE

6.1. DISTRIBUZIONE NAZIONALE

La distribuzione della nutria in Italia ha avuto un forte incremento negli ultimi decenni, passando da popolazioni localizzate a due aree con una distribuzione quasi continua: una nel nord Italia, (Valle del Po e costa adriatica fino all’Abruzzo), e una lungo la costa tirrenica (dalla Liguria e la Toscana sino alla Campania).

Figura 1 - Distribuzione della nutria in Italia aggiornata al 2017 in base ai dati forniti dalle Amministrazioni locali e ottenuti da siti di Citizen Science

(Bertolino e Cocchi, 2018).

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Lungo la costa medio adriatica (Marche, Abruzzo), quella basso tirrenica e in Italia meridionale ed insulare sono invece presenti nuclei apparentemente isolati di dimensioni più contenute (Cocchi e Riga, 2001). In base a modelli di idoneità ambientale, la specie può colonizzare gran parte dell’Italia, isole comprese (Ottaviani, citato in Panzacchi et al.,2007). In Figura 1 viene riprodotta la distribuzione della nutria a scala nazionale fornita dalle Amministrazioni regionali e provinciali e dai corpi di Polizia provinciale in risposta a un’indagine ISPRA e integrata con i dati di presenza ottenuti dalle due piattaforme di Citizen Science Ornitho.it (dati messi a disposizione dall’ATIt) e iNaturalist che raccolgono la maggior parte delle segnalazioni recenti per questa specie (Bertolino e Cocchi, 2018).

6.2. DISTRIBUZIONE IN LOMBARDIA

In Lombardia (Figura 2) la specie è presente in provincia di Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Cremona, Brescia, Bergamo, Varese, Lecco, Sondrio e Mantova.

Figura 2 - Distribuzione della nutria in Lombardia (Mazzamuto et al, 2018). 6.3. DISTRIBUZIONE IN PROVINCIA DI LECCO

La presenza della nutria in provincia di Lecco è stata documentata per la prima volta nel 2007, nell’area del Toffo, lungo le sponde del fiume Adda. Da allora la specie si è espansa con ritmo costante e, anche se gli inverni con temperature rigide possono aver incrementato il tasso di mortalità, attualmente risulta presente con vari nuclei localizzati soprattutto in prossimità del fiume Adda. Si presume che l’origine di questi nuclei sia dovuta ad immigrazione naturale lungo le principali direttrici, ovvero i fiumi Adda e Lambro. Entrambe le vie comunque risultano caratterizzate da peculiarità che potrebbero rappresentare un filtro alla diffusione della specie. La parte

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meridionale del fiume Adda è infatti caratterizzata da conformazione a forra con zone rocciose e corrente a rapido scorrimento che non rappresentano l’ambiente ideale per la nutria, mentre le zone ripariali del fiume Lambro risultano inserite in aree a forte inurbamento quali le provincie di Milano e di Monza e della Brianza.

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7. MONITORAGGIO DELLA POPOLAZIONE

Il monitoraggio delle consistenze delle popolazioni di nutria è coordinato, anche per quanto riguarda il territorio di competenza dei Parchi regionali e delle Riserve Naturali regionali, dalla Provincia di Lecco e attuato dai soggetti individuati dalla stessa. La metodologia di monitoraggio è quella sviluppata, per Regione Lombardia, dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia, in particolare il metodo del conteggio degli scivoli. In particolare vanno identificati, sulla base delle esperienze pregresse, quadrati 5x5 km sufficienti a coprire il 20% della superficie provinciale. All'interno di ciascun quadrato identificato, nei mesi invernali, vanno monitorate entrambe le sponde dei corpi idrici, per una lunghezza complessiva di almeno 3 km. Ovunque possibile è preferibile percorrere più tratti (transetti) separati (di lunghezza ≥ 1 km), lungo corsi d’acqua e/o canali di larghezza differente e rappresentativi del reticolo idrografico incluso in ciascuna maglia. Per l’identificazione degli scivoli si precisa quanto segue:

• per scivoli attivi si intendono i passaggi utilizzati normalmente dagli animali; sono quindi da escludere gli scivoli dove la ricrescita della vegetazione dimostra il non utilizzo recente dei passaggi e quelli utilizzati solo una volta o saltuariamente (vegetazione “schiacciata” ma presente e “verde”);

• due scivoli che presentano i rispettivi accessi in acqua a una distanza ≤ 1 metro vanno considerati come un unico passaggio;

• per lo stesso motivo un passaggio che si biforca prima dell’entrata in acqua (a “y”) va conteggiato come un unico scivolo;

• in caso di tratti di sponda intensamente calpestati, contare solo i passaggi che danno accesso all’acqua;

• quando non sia possibile contare efficacemente gli scivoli sulla sponda opposta a quella percorsa (ad esempio in caso di vegetazione fitta), indicare che il conteggio è stato effettuato su una sola sponda.

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7.1. STIMA DELLA CONSISTENZA DI POPOLAZIONE IN PROVINCIA DI LECCO

Per la stima di consistenza della popolazione di nutria in provincia di Lecco, nel corso del 2019, si è fatto riferimento alle Linee Guida redatte da Regione Lombardia (Piano regionale di contenimento ed eradicazione della nutria 2018/2020) utilizzando la metodologia proposta dal Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente dell'Università di Pavia.

Il territorio provinciale è stato pertanto suddiviso in aree di 5x5 km (Figura 3) all’interno delle quali sono state monitorate, laddove possibile, entrambe le sponde dei corpi idrici presenti alla ricerca degli scivoli attivi, ovvero i passaggi abitualmente utilizzati dalle nutrie per accedere ai corsi d’acqua. Secondo la metodologia proposta i rilievi devono coprire almeno il 20% della superficie provinciale, con almeno 3 km di transetto percorso per ogni quadrato.

Figura 3 - Suddivisione del territorio provinciale in quadrati 5x5 km

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Figura 4 - Transetti effettuati per il monitoraggio della nutria

I monitoraggi sono stati svolti sia percorrendo le sponde dei corpi idrici presenti, sia tramite utilizzo di imbarcazioni che hanno permesso di valutare l’eventuale presenza della nutria anche in aree con sponde difficilmente accessibili.

In Figura 4 vengono riportati i transetti effettuati per un totale di 106.8 km di sponde monitorate.

Considerando esclusivamente i quadrati all’interno dei quali si sono percorsi almeno 3 km di transetti, e considerando i quadrati n° 3, 4, 49, 54, 55 e 59 riportati in Figura 3 come esterni al territorio provinciale si sono coperti 19 quadrati su 54, pari a circa il 35% del territorio provinciale per un totale di 99,6 km di transetti percorsi.

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Figura 5 –Segni di presenza della nutria (in rosso) e avvistamenti diretti (in giallo) rilevati durante il corso dei monitoraggi.

I rilievi hanno permesso di individuare in totale 62 segni di presenza della nutria (scivoli attivi + tratti di sponda intensamente calpestati) e 7 avvistamenti diretti di individui (o gruppi di individui) come riportato in Tabella 1 e in Figura 5.

I comuni in cui è stata rilevata la presenza della specie sono: Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Bosisio Parini, Brivio, Calco, Calolziocorte, Colico, Dervio, Garlate, Imbersago, Lecco, Lomagna, Malgrate, Merate, Nibionno, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Robbiate, Valmadrera.

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Tabella 1 - Risultati dei monitoraggi svolti nel 2019 ID quadrato Km percorsi Scivoli attivi conteggiati IKA

1 10,6 0 0,00

2 4,8 0 0,00

5 3,5 0 0,00

6 3,1 0 0,00

10 4,1 0 0,00

15 5,9 0 0,00

20 3,7 0 0,00

26 5,5 0 0,00

32 3,6 5 1,39

35 3,0 0 0,00

32 11,0 0 0,00

37 8,6 22 2,56

40 6,1 1 0,16

42 6,0 2 0,33

43 3,3 3 0,91

47 3,0 0 0,00

48 7,6 11 1,45

51 3,2 13 4,06

53 3,0 5 1,67

TOTALE 99,6 62 0,62

Nel 2013 e 2014 la Provincia di Lecco aveva sperimentato il monitoraggio degli scivoli in alcune aree lungo il fiume Adda. I rilievi avevano permesso di determinare un IKA pari a 1,86 nel 2013 e a 2,82 nel 2014. Il monitoraggio effettuato nel 2019 ha confermato tale parametro, ha però evidenziato una espansione della presenza in altre aree del territorio provinciale.

7.2. INTENSITÀ DI PRELIEVO ANNUALE

Secondo le indicazioni fornite nelle Linee Guida regionali, i dati relativi al numero di km percorsi per ogni quadrato e relativo numero di scivoli attivi conteggiati sono stati utilizzati per le successive analisi volte a stimare il numero di nutrie presenti sull’intero territorio provinciale.

A tal fine il tratto percorso dall’operatore per ogni quadrato è stato suddiviso in transetti della lunghezza di 100 m il cui numero è stato messo in relazione al numero di scivoli attivi conteggiati (Tabella 2).

Il dato così ottenuto (Npath/100m) è stato inserito nella formula proposta da Balestrieri et al. (2015) per la stima del numero di nutrie ogni 100m di transetto (y):

y = 0.895 + 0.554*Npath

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Tabella 2 - Dati utilizzati per la stima della popolazione di nutria in provincia di Lecco.

ID QUADRATO

LUNGHEZZA TRANSETTO

SCIVOLI ATTIVI

n° tran_100m

Npath/100m y

53 3017.03 5 30.1703 0.166 0.99

35 3030.14 0 30.3014 0.000 0.90

47 3034.69 0 30.3469 0.000 0.90

6 3119.19 0 31.1919 0.000 0.90

51 3159.45 13 31.5945 0.411 1.12

43 3336.90 3 33.369 0.090 0.94

5 3537.41 0 35.3741 0.000 0.90

32 3593.19 5 35.9319 0.139 0.97

20 3674.62 0 36.7462 0.000 0.90

10 4084.68 0 40.8468 0.000 0.90

2 4835.72 0 48.3572 0.000 0.90

26 5491.76 0 54.9176 0.000 0.90

15 5937.66 0 59.3766 0.000 0.90

42 6004.84 2 60.0484 0.033 0.91

40 6103.02 1 61.0302 0.016 0.90

48 7637.79 11 76.3779 0.144 0.97

37 8626.00 22 86.26 0.255 1.04

1 10552.47 0 105.5247 0.000 0.90

36 11009.62 0 110.0962 0.000 0.90

Si è così ottenuta la consistenza media di 0,93 nutrie ogni 100 m che è stata rapportata alla lunghezza della rete idrografica della provincia di Lecco.

Considerando i 99,8 km percorsi durante i monitoraggi si raggiunge una stima di popolazione di circa 930 nutrie sul territorio provinciale, considerata come stima di minima. Integrando i tratti di sponda percorsi con parte della rete idrografica provinciale, considerata idonea alla presenza della nutria per un totale di circa 192 km (Figura 6) si raggiunge una stima di popolazione di circa 1800 capi.

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Figura 6 - Integrazione dei tratti di sponda percorsi con parte della rete idrografica provinciale, considerata idonea alla presenza della nutria.

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Rapportando i dati dei monitoraggi con l’intera rete idrografica della provincia di Lecco pari a circa 550 km (Figura 7) si raggiunge una stima di popolazione di circa 5100 nutrie, che, però, non viene considerata una stima veritiera in quanto valutata anche su quelle aree della provincia considerate non idonee alla presenza del roditore.

Figura 7 - Rete idrografica della provincia di Lecco In conclusione si ritiene che l’attuale popolazione di nutria in provincia di Lecco

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sia compresa tra i 900 e i 1.800 individui. Considerando la stima massima di popolazione e un incremento annuo (IA) del 56% (Linee guida alla gestione della Nutria- Regione Lombardia, 2013), il numero di nutrie da abbattere per la completa eradicazione della specie dal territorio provinciale nel triennio risulta essere di circa 4.000, con uno sforzo di circa 1.300 nutrie/anno.

7.3. PROSECUZIONE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L’attività di monitoraggio, della consistenza e della presenza della nutria sul territorio provinciale, dovrà essere ripetuta al termine del periodo di validità del presente piano, secondo quanto pianificato nel corso del 2019. L’attività potrà essere svolta, una volta formati, da:

• Personale della Polizia provinciale;

• Personale di vigilanza dei Parchi regionali;

• Volontari individuati da Comuni, in collaborazione con la Polizia provinciale e i Parchi Regionali.

I dati raccolti dovranno essere trasmessi, entro il 31 maggio, alla Regione D.G. Welfare.

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8. TAVOLO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO,

COMPOSIZIONE, RUOLI E FUNZIONI DEI PARTECIPANTI

La provincia ha il compito di istituire il “Tavolo provinciale di coordinamento”. Il Tavolo è convocato e presieduto dal Presidente della Provincia, o da un suo delegato, e si riunisce almeno una volta all’anno. Qualora necessario può anche essere chiesta la disponibilità alla Prefettura.

8.1. COMPOSIZIONE DEL TAVOLO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO

In base alle caratteristiche del territorio provinciale il Tavolo sarà così composto (un rappresentante per Ente o Associazione):

• Provincia di Lecco

• ATS Brianza

• ARPA

• Parco Regionale dell’Adda Nord

• Parco Regionale del Monte Barro;

• Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone

• Parco Regionale della Valle del Lambro

• Associazione Agricole presenti in Provincia di Lecco

• Associazioni Venatorie presenti in Provincia di Lecco

• Associazioni Ambientaliste presenti in Provincia di Lecco

• ATC Meratese

• CAC Prealpi lecchesi

• CAC Alpi Lecchesi

• CAC Penisola Lariana

• Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino

• Comunità Montana Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera

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• Comuni interessati dalla presenza della specie (che saranno individuati da apposito atto dirigenziale).

8.2. FUNZIONI E RUOLO DELLA PROVINCIA

La Provincia nell’ambito delle attività di contenimento ed eradicazione della nutria, svolge le seguenti attività: 1. istituisce il tavolo provinciale di coordinamento, assicurandone i lavori, in

attuazione del presente piano provinciale di contenimento e eradicazione della nutria, in collaborazione con Enti e Associazioni locali partecipanti al Tavolo provinciale di coordinamento e nelle modalità con essi condivise;

2. promuove e organizza la formazione degli operatori da abilitare al prelievo e al monitoraggio della nutria,

3. abilita i soggetti previsti all’art. 3 comma 2 della L.R. 20/2002, secondo le procedure previste dalle Linee Guida regionali, al prelievo diretto degli animali;

4. istituisce l’albo provinciale degli operatori abilitati 5. promuove, organizza e gestisce l’attività di prelievo delle nutrie, la raccolta

e lo smaltimento delle carcasse, ivi compresa l’organizzazione e la gestione di centri di stoccaggio temporanei, nelle modalità consentite in conformità alle disposizioni del presente piano, attraverso l’impiego esclusivo o congiunto di operatori volontari abilitati e di ditte specializzate;

6. organizza incontri di informazione e divulgazione rivolti alla popolazione e agli operatori economici maggiormente interessati, quali quelli agricoli, inerenti al contenimento della diffusione della nutria;

7. sostiene economicamente l’attività degli enti e degli operatori volontari, mediante le eventuali risorse finanziarie assegnate dalla Regione e da altri enti partecipanti all’attuazione del piano e mediante risorse proprie, compatibilmente con la propria programmazione finanziaria;

8. promuove e gestisce, con modalità conformi al presente piano, il monitoraggio delle popolazioni di nutria presenti sul territorio provinciale;

9. gestisce i rapporti inerenti e conseguenti al presente piano con la Regione, aggiornandola periodicamente in merito all’attività svolta nell’ambito territoriale di competenza;

8.3. FUNZIONI E RUOLO DEI COMUNI

Ai Comuni competono le funzioni di gestione del piano ad essi demandate, con le modalità in esso indicate, tra le quali rientrano o possono rientrare:

1. l’attuazione delle azioni di contenimento ed eradicazione della nutra, in modo autonomo - per mezzo di operatori volontari abilitati, ovvero attraverso l’impiego di ditte specializzate- o nell’ambito di attività coordinate con la Provincia secondo quanto concordemente determinato;

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Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria

2. la collaborazione con la Provincia e con gli enti e le associazioni presenti al Tavolo di coordinamento provinciale ai fini dell’attuazione sul proprio territorio del piano di contenimento e eradicazione della nutria;

3. la collaborazione con la Provincia e con gli enti e le associazioni presenti al Tavolo di coordinamento provinciale per la realizzazione delle attività di formazione degli operatori da abilitare al prelievo, conformemente al presente Piano;

4. la rendicontazione alla Provincia di Lecco delle attività condotte e dei costi sostenuti, a fronte di eventuali contributi concessi;

5. il finanziamento delle spese per l’attuazione del Piano, con le modalità e secondo i criteri previsti dal piano medesimo, quali:

• l’acquisto delle gabbie di cattura e dei relativi accessori; • le dotazioni protettive degli operatori; • le armi e ogni altro strumento utile ai fini della contenzione/soppressione

degli animali; • i servizi o le attrezzature connesse al ritiro (frigoriferi, bidoni, contenitori,

locali idonei al deposito temporaneo, ecc.) e allo smaltimento delle carcasse;

• la formazione degli operatori; • l’informazione della popolazione; • l’eventuale rimborso spese agli operatori; • il monitoraggio della specie; • ogni altra dotazione o servizio necessario all’attuazione del piano.

8.4. FUNZIONI E RUOLO DEGLI ENTI GESTORI DI AREE PROTETTE

Gli Enti gestori di aree protette (Parchi Naturali Regionali, Riserve Naturali) e dei Siti Natura 2000: 1. attuano il piano di contenimento e eradicazione della nutria nell’ambito di

attività coordinate con la Provincia, secondo quanto concordemente determinato, oppure in modo autonomo - per mezzo di operatori volontari abilitati, ovvero attraverso l’impiego di ditte specializzate;

2. collaborano con la Provincia e con gli enti e le associazioni presenti al Tavolo di coordinamento provinciale ai fini dell’attuazione del piano, del monitoraggio delle popolazioni di nutria, secondo le indicazioni del presente Piano e della rendicontazione dell’attività svolta.

8.5. FUNZIONI E RUOLO DI ALTRI SOGGETTI

Le Associazioni agricole e altri soggetti collaborano con la Provincia e i Comuni alle attività di contenimento ed eradicazione della nutria.

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9. SOGGETTI AUTORIZZATI

La Provincia autorizza la polizia locale e provinciale, gli agenti venatori volontari, le guardie giurate, gli operatori della vigilanza idraulica, i cacciatori e i proprietari o conduttori dei fondi agricoli in possesso, ove previsto dalla normativa vigente, di porto d'armi ad uso venatorio o ad uso sportivo e con copertura assicurativa in corso, al prelievo e all’abbattimento della nutria, come previsto all’articolo 3, comma 2 della L.R. n 20/2002 e s.m.i.

L’autorizzazione può essere rilasciata previa abilitazione, conseguita a seguito di specifica formazione obbligatoria promossa e curata dalla Provincia di Lecco. Gli operatori volontari abilitati si distinguono in:

• Operatore A: munito di porto d’armi da fuoco uso caccia;

• Operatore B: senza porto d’armi da fuoco.

Gli operatori già autorizzati dalla Provincia di Lecco alla data del 21.08.2014 si intendono in possesso dell’autorizzazione e potranno essere sottoposti all’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento.

Gli agenti del Corpo di Polizia Provinciale e di vigilanza venatoria volontaria sono autorizzati a svolgere le attività di prelievo della nutria conformemente a quanto stabilito nel presente piano e potranno essere sottoposti all’obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento.

9.1. REQUISITI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Gli operatori, per conseguire l’abilitazione a svolgere attività di prelievo della nutria, devono possedere i seguenti requisiti:

• avere partecipato ad un corso di formazione organizzato dalla Provincia di Lecco o da altri soggetti abilitati e riconosciuti dalla Regione Lombardia (es. altre province, Comuni, aree protette);

• per gli Operatori A, essere anche in possesso di licenza di porto di fucile ad uso caccia e di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e infortuni derivante dall’uso di armi, valevole per l'attività di contenimento delle specie invasive tramite arma da fuoco, anche fuori dalla stagione venatoria.

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9.2. PROCEDURE FORMATIVE La Provincia promuove, in collaborazione con enti e associazioni partecipanti al Tavolo provinciale di coordinamento, la realizzazione di corsi di formazione per il conseguimento dell’abilitazione a svolgere l’attività di contenimento della nutria. I corsi, svolti da personale qualificato, anche interno all'amministrazione, devono prevedere almeno i seguenti contenuti minimi:

• habitat, abitudini, comportamenti e cenni di biologia e morfologia delle specie oggetto di controllo/eradicazione;

• normativa vigente in tema di controllo di fauna selvatica ed eradicazione delle specie alloctone;

• lezione teorico-pratica sull’utilizzo dei mezzi consentiti al controllo e sulle procedure di monitoraggio delle specie target;

• indicazioni procedurali relative alle varie fasi del controllo e smaltimento;

• cenni sulla tutela dell’incolumità pubblica con l’utilizzo delle armi da fuoco;

• compilazione delle schede di intervento e di monitoraggio. 9.3. ALBO OPERATORI

Per l’attività di contenimento della nutria la Provincia di Lecco istituisce l’Albo provinciale degli operatori abilitati, che trasmette alla Regione. L’abilitazione rilasciata dalla Provincia è valida su tutto il territorio Regionale. La Provincia, ovvero i Comuni e gli Enti gestori delle aree protette qualora responsabili dell’attuazione del piano nel territorio di competenza, individuano gli operatori da autorizzare al prelievo degli animali fra gli iscritti all’albo.

Ad ogni operatore abilitato viene rilasciato dalla Provincia di Lecco un atto di riconoscimento.

In caso di mancato rispetto della normativa regionale e/o delle procedure previste dal presente piano la Provincia può disporre la sospensione e/o cancellazione dall’albo.

9.4. ORGANIZZAZIONE DEGLI OPERATORI

Gli operatori autorizzati a svolgere azioni di contenimento e di eradicazione della nutria, conformemente alle disposizioni vigenti e al presente piano provinciale, operano secondo le seguenti direttive: 1. Il personale del Corpo di Polizia Provinciale opera sull’intero territorio

provinciale, secondo le specifiche direttive impartite dal Comando. 2. Il personale della Polizia locale opera nel territorio del comune di

appartenenza e nell’eventuale area stabilita nell’atto di autorizzazione.

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3. Il personale di vigilanza delle aree protette opera nel territorio dell’area protetta di appartenenza e nell’eventuale area stabilita nell’atto di autorizzazione.

4. I proprietari e i conduttori dei fondi agricoli autorizzati al prelievo delle nutrie intervengono esclusivamente sui terreni in proprietà, e in quelli in conduzione a qualunque altro titolo idoneo (affitto, comodato, concessione, ecc.).

5. gli operatori autorizzati agiscono in squadre, sottoposte al controllo e al coordinamento di un referente/responsabile (i cui compiti sono stabiliti con l’atto di designazione e possono comprendere l’organizzazione dell’attività e la vigilanza sull’attività della squadra, il coordinamento degli operatori appartenenti alla squadra, l’organizzazione e il monitoraggio dell’attività della squadra, la rendicontazione dell’attività al soggetto responsabile dell’attuazione del Piano - Comune, Ente Gestore dell’Area protetta, Provincia-, ogni altra funzione di controllo e coordinamento concordata con il soggetto attuatore del piano dell’ambito territoriale in cui opera la squadra).

6. il prelievo degli animali dall’ambiente naturale deve essere eseguito mediante cattura con trappole a vivo.

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10. METODI DI INTERVENTO PREVISTI DAL PIANO

10.1. CRITERI GENERALI DI INTERVENTO

I metodi di contenimento ed eradicazione ammessi dal piano sono:

• gli abbattimenti con arma da fuoco, dato il naturale comportamento del roditore, per lo più notturno, non consentono di incidere significativamente e in modo duraturo sulla consistenza delle popolazioni; tale tipologia d’intervento si configura, pertanto, come complementare ad altre e più efficaci modalità. Le abitudini prevalentemente crepuscolari fanno sì che siano ben poche, rispetto agli effettivi della popolazione, le nutrie potenzialmente intercettabili da parte degli incaricati e, inoltre, tali animali sono gregari ed altresì caratterizzati da ampia comunicatività tra gli individui del clan; le situazioni di pericolo sono immediatamente recepite e trasmesse in aree molto vaste e il, disturbo provocato da un solo sparo induce alla fuga e al rientro in tana di tutti gli individui presenti su un territorio molto ampio.

• il trappolaggio tramite gabbie ha dimostrato essere il metodo più indicato per effettuare azioni di contenimento della nutria, sfruttando uno dei principi fondamentali di sopravvivenza di tutte le specie, la ricerca del cibo. In linea generale, i dati raccolti nel corso degli anni hanno evidenziano che il trappolaggio protratto per 8/10 settimane consecutive consente di prelevare circa 85 – 90% degli animali presenti in una determinata zona. Pur necessitando di un’organizzazione abbastanza complessa, che coinvolge più operatori impegnati nel posizionamento delle trappole e nella soppressione e smaltimento degli animali, il trappolaggio consente di mantenere, per periodi anche lunghi, una pressione quotidiana e costante, impensabile con l’uso del fucile.

Le gabbie-trappola, inoltre: - sono specifiche in quanto, anche nel caso di cattura accidentale di altre

specie, queste possono essere liberate illese; - non hanno alcun impatto con l'ambiente, poiché non rilasciano alcuna

sostanza oltre ad essere "silenziose" e quindi non disturbare; - possono essere utilizzate senza porto d'armi; - sono rispettose dell'animale che è eliminato senza inutili sofferenze, in

conformità alle disposizioni in tema di maltrattamento degli animali;

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- possono essere lasciate in siti preferenziali per lungo tempo, continuando a catturare, con la possibilità tuttavia di essere temporaneamente e rapidamente disattivate in caso di mancanza di tempo degli operatori o altri problemi.

- non spaventano il resto del gruppo, non essendo mai stati registrati ad oggi casi di apprendimento del pericolo e, quindi, continuano ad essere efficienti fino ad esaurimento della popolazione;

Interventi condotti mediante cattura, sterilizzazione chirurgica e successiva liberazione, richiedono, oltre al parere positivo di ISPRA, rilevanti impegni economici ed operativi, risultano teoricamente applicabili a piccola scala territoriale e su nuclei numericamente molto contenuti ed ecologicamente isolati, ma non possono essere utilizzati per il contenimento numerico di popolazioni distribuite senza soluzione di continuità su ampi comprensori. Per l’applicazione di tali procedure è necessario predisporre uno specifico progetto da sottoporre a Regione Lombardia, responsabile della gestione della specie, al fine di ottenere l’autorizzazione, previo parere positivo di ISPRA.

10.2. METODI DI PRELIEVO CONSENTITI DAL PIANO Il prelievo della nutria finalizzato al contenimento ed eradicazione della specie deve essere condotto dagli operatori abilitati iscritti all’albo provinciale di cui capitolo 9, esclusivamente con i mezzi di seguito indicati:

• trappole a vivo per gli operatori A e B;

• fucili da caccia ad anima liscia, caricati con munizione spezzata in conformità dell’art. 13 comma 5 della legge 157/92 per operatore di tipo A;

• Carabina a canna rigata di piccolo calibro, anche dotata di ottica di puntamento, per i Corpi di Polizia Provinciale e per le Guardie venatorie volontarie selezionate dalla Provincia sulla base di requisiti di massima affidabilità e di provata competenza nel suo impiego, utilizzabile esclusivamente in ambito rurale.;

• armi ad aria compressa di potenza inferiore ai 7,5 Joule per gli operatori A e B, utilizzabili solo per la soppressione delle nutrie catturate in vivo. Il decreto 9 agosto 2001 n. 362 (G.U. n.231 del 04/10/2001) avente titolo “Regolamento recante la disciplina specifica dell’utilizzo delle armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un energia cinetica non superiore a 7,5 joule ha classificato, la pistola ad aria compressa con le caratteristiche sopra indicate non assimilabile alle comuni armi da sparo e pertanto per la sua detenzione, il trasporto e il suo uso non sono previsti né il porto d’armi né l’obbligo di denuncia e relativamente al trasporto, l’autorizzazione dell’autorità di pubblica sicurezza qualora ne sussista un giustificato motivo e vengano trasportate scariche ed in custodia.

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Nelle oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle zone di Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) devono essere utilizzate prioritariamente le trappole a vivo. Nei parchi naturali e nelle riserve naturali le modalità di prelievo devono ricadere nelle modalità sopradescritte. In ogni caso, gli enti gestori delle riserve e dei parchi naturali devono assicurare che le attività di contenimento ed eradicazione svolte nelle aree di competenza siano svolte e attuate nel rispetto dei propri regolamenti e conformemente alla attuale normativa. In queste aree l’attività è svolta direttamente da personale dell’Ente gestore e/o da soggetti autorizzati dall’Ente gestore.

10.3. POSIZIONAMENTO E GESTIONE DELLE TRAPPOLE

I punti fondamentali per ottenere la massima efficacia delle azioni di cattura con le gabbie sono i seguenti:

• il trappolaggio deve avvenire prioritariamente nel periodo invernale, da novembre a marzo e su tutto il territorio interessato dalla presenza della specie, con uguale intensità in quanto le catture in inverno sono favorite dallo scarso sviluppo della vegetazione naturale che riduce la disponibilità di cibo e permette un ottimale posizionamento delle trappole;

• il prelievo invernale, se ben operato e protratto nel tempo, consente, sommandosi alla mortalità naturale dettata dalle basse temperature, di incidere sulle popolazioni potendone invertire il trend espansivo in quanto incide sulla popolazione nella fase di minor filiazione;

• la specie presenta sovente una distribuzione aggregata, con porzioni di corsi d’acqua o bacino particolarmente occupate e tratti privi di segni di presenza e ciò favorisce l’azione mirata: deve essere, pertanto, assolutamente evitata la dispersione delle trappole sul territorio che, invece, devono essere concentrate in corrispondenza delle tane e delle vie abituali seguite dagli animali;

• le trappole devono restare attive nella stessa area fino all’esaurimento delle catture ma, comunque, non oltre i 2 mesi. Dopo questo periodo pur lasciandone sempre attiva qualcuna in corrispondenza delle tane risulta più vantaggioso trasferirle in un altro tratto di corso d’acqua o bacino a maggiore densità;

• le azioni di trappolaggio dovranno essere condotte in tutte le realtà territoriali caratterizzate dal problema senza lasciare punti scoperti che si trasformano immediatamente in serbatoi per la colonizzazione delle aree vicine, appena bonificate, vanificando gli sforzi compiuti su queste ultime;

• la posizione delle gabbie-trappola deve essere georeferenziata tramite GPS.

• l’azione deve essere condivisa oltre che da tutti i Comuni lecchesi anche dalle Province limitrofe, poiché sia le dinamiche di popolazione intrinseche

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alla specie sia la sua capacità di colonizzare rapidamente aree vergini o appena bonificate, sono fattori determinanti l’insuccesso di qualsiasi intervento.

La disposizione delle trappole sul territorio deve essere il più possibile concentrata in corrispondenza delle tane e delle vie abituali seguite dagli animali con le seguenti opzioni di posizionamento:

• disposizione di tre o più gabbie contigue direttamente all’imbocco della tana (in inverno con livelli particolarmente bassi dei canali);

• disposizione di almeno tre gabbie a “spina di pesce” lungo i transetti abituali;

• disposizione di più gabbie a semicerchio in corrispondenza di un accesso preferenziale dal fossato o canale nei casi di canali con sponda alta che costringono gli animali ad utilizzare sempre le medesime rampe per raggiungere il piano campagna;

• disposizione di una o più gabbie con invito (ali di rete metallica) per fossati con argine a piano campagna avendo cura di disporre la rete ad una distanza sufficiente dall’acqua tale da permettere il transito, ma soprattutto la risalita degli animali sulla banchina (0,5 m);

• disposizione di gabbie su pedana galleggiante negli ambienti lacustri che, qualora si utilizzassero, devono prevedere che la pedana abbia superficie almeno tripla rispetto alla base della gabbia così da permettere all’animale di salirvi sopra, sostarvi e solo in un secondo tempo entrare nella trappola o per curiosità o perché attratto dall’esca.

Si raccomanda di utilizzare sempre i guanti oltre che per ovvi motivi igienico sanitari, per non lasciare odori che possano insospettire gli animali (le nutrie hanno una capacità olfattiva almeno 100 volte la nostra) le gabbie nuove, inoltre, non ancora ossidate o arrugginite catturano di meno in quanto riflettono la luce e pertanto occorre sporcarle con del fango oppure mimetizzarle con colore spray verde e marrone.

L’uso e la detenzione delle gabbie-trappola sono vietati dalla normativa vigente, fatta eccezione per quelle fornite in comodato d’uso dalla Provincia di Lecco o dai Comuni e munite di apposito sigillo numerato. Non è consentito l’acquisto o la costruzione artigianale delle gabbie-trappola da parte di privati. Le trappole vengono assegnate dalla Provincia di Lecco o dal Comune a tutti gli operatori di tipo A e B abilitati, che sottoscriveranno l’atto di comodato contenente le Norme per la gestione della gabbia-trappola di cui all’Allegato 4, e che dovranno attenersi alle direttive del presente Piano. Gli eventuali nominativi degli operatori di tipo A e B assegnatari delle trappole individuati dai Comuni devono essere comunicati alla Provincia di Lecco.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno e due volte al giorno in periodo estivo, avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate. Il controllo giornaliero è richiesto al fine di non procurare inutili sofferenze agli animali catturati e di verificare la eventuale presenza nelle gabbie di specie non bersaglio. Individui appartenenti ad altre specie

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eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. Considerato che l’art 7 comma 1h del Regolamento UE n. 1143/2014 vieta il rilascio nell’ambiente di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, nel caso siano catturati esemplari di queste specie (riportate nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 e successivi aggiornamenti dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale), questi non possono essere rilasciati, ma deve essere immediatamente informato il referente della Polizia provinciale che provvederà a sopprimerli o a conferirli presso idonei centri di mantenimento in cattività.

10.4. SOPPRESSIONE DEGLI ESEMPLARI CATTURATI

I soggetti deputati alla cattura con gabbie e successivi abbattimenti, in conformità alle disposizioni del presente piano provinciale, devono utilizzare la pistola ad aria compressa, con le caratteristiche sopra indicate, per la soppressione degli animali catturati con le gabbie, avendo cura che:

• il trasporto della pistola è giustificato per le finalità di un idoneo mezzo eutanasico per sopprimere le nutrie catturate, a condizione che debba avvenire sempre e comunque con la massima diligenza, con l’arma scarica e in custodia e sia fatto da maggiorenni (artt. 9 e 10 D.M. 9 agosto 2001 n. 362);

• sia utilizzata avendo sempre l’accortezza di operare con la massima discrezione al fine di non toccare la sensibilità di terze persone;

• l’utilizzo della pistola deve avvenire solo ed esclusivamente per la soppressione degli animali catturati all’interno della gabbia;

• nella fase di abbattimento si dovranno prendere tutti gli accorgimenti necessari per eliminare i rischi di rimbalzi dei proiettili nel caso in cui non venga colpito l’animale.

• lo sparo deve avvenire a distanza ravvicinata, puntando il vivo di volata (rimuovere prima la tacca di mira per facilitare l’ingresso della canna tra le maglie della gabbia) sulla fronte all’incrocio delle due linee immaginarie che uniscono l’occhio destro con l’orecchio sinistro e l’occhio sinistro con l’orecchio destro e, comunque, ad una distanza per quanto minima possibile dal cranio dell’animale;

• lo sparo non deve mai avvenire con la canna appoggiata al cranio e comunque mai prima di aver atteso che l’animale si sia tranquillizzato e rimanga quasi immobile fronte a noi in quanto occorre sempre mantenere una distanza di almeno quattro o cinque centimetri tra il vivo di volata e il cranio dell’animale per permettere ai gas compressi di fuoriuscire ed al pallino di acquistare la necessaria energia cinetica;

• il pallino di piombo da utilizzare deve essere quello classico a testa piatta (mai utilizzare pallini di altro materiale e o con fogge a punta);

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• la pistola a gas deve essere comunque considerata un’arma e come tale essere utilizzata secondo le comuni norme di sicurezza proprie e di terzi.

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11. STOCCAGGIO E SMALTIMENTO CARCASSE

11.1. GENERALITÀ

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all’art. 2, comma 2, lettera a) esclude dall’ambito di applicazione del Regolamento stesso “i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali”.

Lo smaltimento delle carcasse attraverso infossamento deve essere preso in considerazione solo qualora il recupero delle carcasse, per il successivo smaltimento, sia particolarmente impegnativo e/o oneroso. Tale modalità deve essere autorizzata dal Sindaco, sentito il parere del Dipartimento di Prevenzione Medico e del Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell’ASL territorialmente competente nel rispetto delle norme ambientali.

Le carcasse possono essere trasportate dal luogo di cattura ai centri di stoccaggio temporanei con mezzi propri dell’operatore a condizione che le stesse siano poste in imballaggi a perdere e a tenuta stagna. Il conferimento delle carcasse delle nutrie abbattute sul territorio delle Aree protette (Parchi Naturali regionali, Riserve naturali, Siti della Rete natura 2000), possono essere smaltiti presso i siti di stoccaggio e smaltimento autorizzati dalla Provincia di Lecco e con essa convenzionati.

Tutti gli operatori addetti alle attività di cui sopra devono servirsi di idonei dispositivi di protezione individuale per il rischio biologico.

Considerata la convenzione già in atto in provincia di Lecco con ditte autorizzate ai sensi del Reg.1069/2009, per la trasformazione e il riutilizzo delle carcasse di animali rinvenuti morti sul territorio provinciale, gli esemplari di nutria abbattuti potranno essere conferiti presso i centri di stoccaggio già presenti in Provincia di Lecco e successivamente trasportati ai Siti di trasformazione.

11.2. FUNZIONI DEI SOGGETTI INTERESSATI

I Comuni singoli o in forma associata, d’intesa con la Provincia:

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• individuano le aree idonee alla raccolta e stoccaggio delle carcasse; tali aree devono rispondere ai requisiti di cui al Decreto regionale D.G.S. 5 luglio 2013, n. 6344, in particolare, art.3 comma 4;

Il soggetto attuare del piano:

• garantisce, nelle aree individuate, la presenza di contenitori autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione Veterinario della ASL territorialmente competente come idonei alla raccolta e stoccaggio delle carcasse, ai sensi del D.D.G.S. 5 luglio 2013, n.6344 (art. 3 comma 4);

• garantisce l’applicazione di una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

La Provincia, nelle operazioni di raccolta per lo smaltimento delle carcasse, assicura:

• la corretta e puntuale compilazione del registro delle partite, di cui all’articolo 22 del Reg. (CE) n. 1069/2009;

• che il materiale venga destinato secondo l’art.13 del Reg.(CE) n. 1069/2009.

• che il trasferimento delle carcasse avvenga attraverso ditte riconosciute/registrate ai sensi del Reg. 1069/2009, ad impianti riconosciuti/registrati ai sensi del Reg.1069/2009.

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12. MONITORAGGIO SANITARIO

In ottemperanza al “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica” (D.d.g. 5 dicembre 2012 - n. 11358), i soggetti abbattuti, che presentino evidenti sintomi e compromissioni morfologiche-funzionali, ed i soggetti rinvenuti morti, per cause diverse da eventi traumatici, indipendentemente dalla tipologia della zona di ritrovamento (area di prelievo venatorio, area protetta, parco urbano, etc.), devono essere conferiti alle Sezioni diagnostiche provinciali dell’IZSLER al fine di individuare le cause del decesso e di escludere la presenza di patologie pericolose per la fauna selvatica e/o per gli animali domestici e l’uomo.

Le procedure di conferimento dei capi abbattuti sono quelle previste al punto 5.a “disposizioni generali” del “Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica”:

• le nutrie rinvenute morte sul territorio sono conferiti alle Sezioni dell’IZSLER dagli agenti della Polizia Provinciale o dagli agenti dei Carabinieri Forestali, anche per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle A.S.L.;

• ciascun campione deve essere accompagnato della scheda di conferimento propria del piano di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica (Allegato 3);

• le carcasse e/o gli organi prelevati vanno posti in appositi sacchetti di plastica o in altri contenitori idonei e chiusi in modo tale da evitare la fuoriuscita di materiale organico;

• i campioni sono consegnati alle Sezioni dell’IZSLER nel più breve tempo possibile (24-72h) conservandoli, ove possibile, a temperatura di refrigerazione (+4 /-2°C);

Gli animali selvatici rinvenuti morti a seguito di incidente stradale sono soggetti al citato piano di monitoraggio solo qualora le Autorità competenti reputino necessari degli approfondimenti diagnostici, anche in relazione alla situazione epidemiologica. Qualora il numero dei conferimenti superi il limite di recettività del laboratorio si studierà, previa consultazione con la U.O. Veterinaria regionale un sistema di analisi a campione dei soggetti conferiti. In relazione all’ambiente in cui gli animali della specie Myocastor coipus vivono e non in riferimento a specifiche malattie individuate a carico della popolazione, sugli animali campionati, in accordo con IZS saranno condotti controlli per: Leptospirosi, Salmonellosi e Trichinellosi.

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Sulla base dei risultati ottenuti sarà possibile ritarare il piano di monitoraggio sanitario. Nel caso siano identificati casi di mortalità massiva, non dovuta a cause traumatiche o all’utilizzo di esche avvelenate debitamente utilizzate, si effettueranno controlli su alcuni animali per cercare di escludere fenomeni epizootici pericolosi per l’uomo e gli animali domestici e selvatici e per prevenire l’uso improprio di esche avvelenate.

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13. NORME DI SICUREZZA E IGIENICO SANITARIE

Durante le operazioni di controllo della nutria i proprietari/conduttori dei fondi agricoli e il personale autorizzato dai Comuni, dagli Enti gestori delle Riserve e Parchi Naturali Regionali devono obbligatoriamente indossare il gilet ad alta visibilità di colore giallo/arancio. Sono esentati dall’obbligo gli agenti di Polizia Provinciale della provincia di Lecco se indossano la divisa dell’Ente.

Per motivi igienico sanitari è fatto obbligo agli operatori di indossare guanti monouso durante le fasi di manipolazione dei capi abbattuti.

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14. RENDICONTAZIONE CAPI ABBATTUTI E MONITORAGGI

Tutti i soggetti autorizzati alla cattura delle nutrie sono tenuti a rendicontare, con la modalità e la frequenza stabilite dal soggetto attuatore del piano, l’esito dell’attività svolta.

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15. DELIMITAZIONE MACROAREE DI INTERVENTO E STIMA

FABBISOGNI OPERATIVI

Al fine di meglio organizzare le attività di controllo della nutria è stata prevista la suddivisione del territorio provinciale in macroaree di intervento ed è stata fatta una stima del materiale necessario e del personale (vedi Tabelle seguenti).

Macroarea intervento

Comuni

n° Pistole aria compressa

(< 7.5J)

n° Trappole

n° Catene acciaio

n° Lucchetti

1 - Alto Lario Colico, Dervio 2 20 20 20

2 - Parco Lambro

Annone Brianza,

Bosisio Parini, Nibionno

2 20 20 20

3 - Adda meridionale

Calco, Imbersago,

Merate, Paderno d'Adda, Robbiate

4 40 40 40

4 - Palude di Brivio

Airuno, Brivio,

Calolziocorte, Garlate, Olginate

4 40 40 40

5 - Basso Lario Abbadia Lariana, Lecco.

Malgrate, Pescate,

Valmadrera

4 40 40 40

6 - Lomagna Lomagna 2 20 20 20

TOTALE 18 180 180 180

Macroarea intervento

Comuni n° Coordinatori

n° Operatori ottimale

n° Operatori Minimo

1 - alto Lario Colico, Dervio 1 15 8

2 - Parco Lambro

Annone Brianza,

1 15 8

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Provincia di Lecco

Macroarea intervento

Comuni n° Coordinatori

n° Operatori ottimale

n° Operatori Minimo

Bosisio Parini, Nibionno

3 - Adda meridionale

Calco, Imbersago,

Merate, Paderno d'Adda, Robbiate

2 50 25

4 - palude di Brivio

Airuno, Brivio,

Calolziocorte, Garlate, Olginate

2 50 25

5 - basso Lario

Abbadia Lariana, Lecco.

Malgrate, Pescate,

Valmadrera

1 50 25

6 - Lomagna Lomagna 1 15 8

TOTALE 8 195 99

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16. BUDGET PREVISIONALE DI SPESA

I costi preventivabili per la realizzazione del Piano sono fortemente condizionati da diversi fattori, riconducibili al livello di integrazione operativa degli interventi e delle azioni previsti dal piano (acquisti, catture, gestione carcasse, formazione degli operatori, informazione, monitoraggio). In particolare, nella determinazione del costo di attuazione del piano influisce: 1. lo scenario prescelto, con riferimento all’impiego di volontari locali o a ditte

specializzate, ovvero ad una combinazione dei due; 2. il modello operativo, con riferimento al soggetto attuatore del piano,

potendosi ipotizzare un modello unitario nel quale la gestione compete ad un unico soggetto (la Provincia), oppure un modello autonomo nel quale la gestione del piano compete ad una pluralità di soggetti (Provincia, Comuni, Parchi Naturali);

3. il livello di intensità di attuazione degli interventi, con riferimento all’estensione delle aree presso le quali viene operato contemporaneamente il prelievo degli animali;

4. il livello di efficienza operativa e della conseguente efficacia degli interventi, condizionato da fattori riconducibili agli operatori e da fattori riconducibili alla natura aleatoria della reazione degli animali e delle interferenze con fattori naturali.

Il Piano prevede un’ampia flessibilità nelle modalità organizzative che i soggetti titolari di specifiche funzioni possono adottare e, pertanto, la previsione di spesa effettuata in assenza di una preliminare determinazione organizzativa risulterebbe di scarsa utilità. In questa sede, pertanto si può determinare una stima dei costi, di mero valore orientativo.

Tenuto conto dei fattori di variabilità che si attiverebbero in relazione ai predetti scenari e modelli operativi, si può formulare una stima sommaria dei costi, riconducibili unitariamente al valore di 30- 60 euro/capo, conseguentemente si determinerebbe una previsione di spesa fra i 120.000 e i 240.000 Euro nell’arco del triennio, con una spesa media di 40.000-80.000 euro/anno.

Il costo minore è riferibile ad uno scenario che ricorre all’impiego del volontariato, attivo all’interno di uno scenario unitario, mentre quello più alto è riconducibile all’ipotesi di ricorso a ditta specializzata che opera all’interno di un appalto unitario.

La determinazione della previsione di spesa per l’attuazione del Piano è demandata, pertanto, all’adozione di atti meramente esecutivi, conseguenti agli accordi operativi e finanziari che i diversi soggetti coinvolti, particolarmente i Comuni, gli Enti gestori dei Parchi

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Provincia di Lecco Naturali e la Provincia, stipuleranno per l’attuazione del Piano, subordinatamente al reperimento delle risorse provinciali, qualora necessarie.

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Piano provinciale di contenimento ed eradicazione della nutria

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ALLEGATO 1- SCHEDA VERBALE SEGNALAZIONE NUTRIA

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ALLEGATO 2 - SCHEDA VERBALE ABBATTIMENTO NUTRIA

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ALLEGATO 3 - SCHEDA CONFERIMENTO SELVATICI DI

REGIONE LOMBARDIA

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ALLEGATO 4 - NORME PER LA GESTIONE DELLA GABBIA-

TRAPPOLA

1. Il trappolaggio all’interno delle Riserve Naturali e dei Parchi Naturali Regionali non è ammesso, salvo approvazione di appositi accordi con gli Enti Gestori.

2. La trappola dovrà essere collocata su sito non soggetto a pubblico passaggio, di proprietà o in conduzione del comodatario e gestita con ogni cautela in modo da garantire l’incolumità delle persone addette o di terzi, nonché di evitare danni a beni pubblici o privati, nonché collocata in luogo che ne permetta un continuo ed efficace controllo.

3. Il sito di posizionamento della trappola deve essere georeferenziato tramite GPS e le coordinate devono essere comunicate al referente provinciale.

4. Il comodatario curerà l’attivazione delle gabbie con esca alimentare ed il corretto funzionamento della trappola ispezionandola almeno una volta al giorno o due volte nel periodo estivo.

5. In caso di cattura di animali diversi dalla nutria il comodatario provvederà all’immediata liberazione, o, in caso di cattura di altra specie alloctona (riportata nel Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 e successivi aggiornamenti dell’elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale), questi non possono essere rilasciati, ma deve essere immediatamente informato il referente della Polizia provinciale, che provvederà a sopprimerli o a conferirli presso idonei centri di mantenimento in cattività.

6. La soppressione delle nutrie catturate dovrà attuarsi in luogo appartato, in maniera eutanasica, mediante l’impiego di arma ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 Joule, per la quale non è richiesto il possesso della licenza di porto d’armi.

7. Lo smaltimento delle carcasse deve avvenire mediante: il conferimento diretto alle ditte autorizzate al trattamento o al recupero dei sottoprodotti di origine animale rientrante nella categoria 2, individuate e convenzionate con la Provincia, o mediante interramento solo per i territori in cui vige specifica autorizzazione del Sindaco con apposita ordinanza motivata, secondo le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione Veterinario.

8. Il comodatario avrà cura di rendicontare alla Provincia, con cadenza mensile, il numero delle nutrie catturate.

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9. Le regole igienico-sanitarie nel maneggiare gli animali dovranno essere scrupolosamente rispettate facendo uso di guanti monouso e degli altri dispositivi di protezione individuale.

10. Eventuali spostamenti delle gabbie-trappola in siti non indicati dalla autorizzazione dovranno essere autorizzati dalla Provincia.

Il mancato rispetto delle norme sopra riportate comporta l’annullamento del presente protocollo e conseguentemente del comodato d’uso, nonché solleva la Provincia da ogni responsabilità relativa alla gestione della trappola.

Letto, confermato e sottoscritto

Lecco, lì

Il Comodatario

Il Dirigente