Piano A10 Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di … · D.Lgs n. 70 del 21 marzo...

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Piano_A10_Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti (Reg. CE n.1829/2003 e Reg. CE n.1830/2003) Macroarea: Alimenti; Settore Sicurezza e Nutrizione - Anni 2015-2018 Premessa Da diversi anni, il Ministero della Salute segue con attenzione il tema degli organismi geneticamente modificati, tema che riguarda in primis l’industria alimentare in quanto acquirente e trasformatrice di materie prime agricole e loro derivati. Gli OGM attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, (mais, soia, colza e cotone), modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi.In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura. Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente. In applicazione di quanto previsto dal “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi geneticamente modificati negli alimenti 2015-2018” (trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. DGSAN 41590-P-05/11/2014), il presente piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti ha la finalità di attuare a livello regionale i contenuti del piano nazionale citato. Per la stesura del documento sono stati valutati i risultati complessivi dei controlli effettuati negli anni passati (nel 2014 sono stati eseguiti complessivamente 81 campioni che hanno dato tutti esito negativo per presenza di OGM) e sono state considerate le problematiche generali e specifiche emerse durante l'applicazione del precedente piano (analisi di un maggior numero di eventi); pertanto sulla base delle esperienze acquisite si è proceduto alla realizzazione del piano per il quadriennio 2015-2018 ; La valutazione dell'attuazione del piano regionale è proposta annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti (Tavolo LEA) istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. 1. SCOPI - facilitare la programmazione e di uniformare le attività svolte in questo specifico settore sul territorio dalle autorità sanitarie locali, in applicazione sia della normativa quadro del settore degli OGM, i Reg. CE nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del reg. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali; - garantire il flusso di informazioni dalla regione al Ministero della Salute; - fornire a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali e locali importante per le successive programmazioni; 2. Campo di applicazione La presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all'alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; 3. Normativa di riferimento Normativa comunitaria : Reg CE 1829/2003; Reg CE 1830/2003; Reg CE 65/2004; Reg. CE 834/2007; Reg CE 882/2004; Direttiva 2001/18/CE; Reg. CE 178/2002. Normativa nazionale: Dlgs n.70/2005 Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; Sanzioni- Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle prescrizioni relative all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura

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Piano_A10_Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza di OGM negli alimenti (Reg. CE n.1829/2003 e Reg. CE n.1830/2003) Macroarea: Alimenti; Settore Sicurezza e Nutrizione - Anni 2015-2018 Premessa Da diversi anni, il Ministero della Salute segue con attenzione il tema degli organismi geneticamente modificati, tema che riguarda in primis l’industria alimentare in quanto acquirente e trasformatrice di materie prime agricole e loro derivati. Gli OGM attualmente sviluppati, autorizzati e commercializzati sono piante, (mais, soia, colza e cotone), modificate geneticamente per conferire loro caratteristiche che non hanno, come la resistenza a certi insetti o la tolleranza ad alcuni erbicidi.In Italia, ad oggi, nessuna di queste piante geneticamente modificate viene coltivata a fini commerciali, anche se è consentita la commercializzazione dei loro prodotti nel rispetto delle regole di etichettatura. Un OGM o un suo prodotto derivato può essere immesso sul mercato europeo solo dopo che sia stato autorizzato sulla base di una procedura complessa, che comprende una valutazione del rischio per la salute umana e per l’ambiente. In applicazione di quanto previsto dal “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi geneticamente modificati negli alimenti 2015-2018” (trasmesso dal Ministero della Salute con nota prot. n. DGSAN 41590-P-05/11/2014), il presente piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati negli alimenti ha la finalità di attuare a livello regionale i contenuti del piano nazionale citato. Per la stesura del documento sono stati valutati i risultati complessivi dei controlli effettuati negli anni passati (nel 2014 sono stati eseguiti complessivamente 81 campioni che hanno dato tutti esito negativo per presenza di OGM) e sono state considerate le problematiche generali e specifiche emerse durante l'applicazione del precedente piano (analisi di un maggior numero di eventi); pertanto sulla base delle esperienze acquisite si è proceduto alla realizzazione del piano per il quadriennio 2015-2018 ; La valutazione dell'attuazione del piano regionale è proposta annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti (Tavolo LEA) istituito con l'art. 12 dell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005. 1. SCOPI - facilitare la programmazione e di uniformare le attività svolte in questo specifico settore sul territorio dalle autorità sanitarie locali, in applicazione sia della normativa quadro del settore degli OGM, i Reg. CE nn. 1829/2003 e 1830/2003, sia del reg. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali; - garantire il flusso di informazioni dalla regione al Ministero della Salute; - fornire a tutti i soggetti coinvolti una visione complessiva dei risultati regionali e locali importante per le successive programmazioni; 2. Campo di applicazione La presente sezione si applica: a) agli OGM destinati all'alimentazione umana; b) agli alimenti che contengono o sono costituiti da OGM; 3. Normativa di riferimento Normativa comunitaria : Reg CE 1829/2003; Reg CE 1830/2003; Reg CE 65/2004; Reg. CE 834/2007; Reg CE 882/2004; Direttiva 2001/18/CE; Reg. CE 178/2002. Normativa nazionale: Dlgs n.70/2005 Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg. CE 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici; Sanzioni- Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti CE 1829/2003 e 1830/2003 ed in particolare alle prescrizioni relative all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura

sono sanzionate dal D.Lgs n. 70 del 21 marzo 2005. Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il Reg CE 834/2007 del 28 giugno 2007. Per l'elenco completo della normativa comunitaria e nazionale fare riferimento all' All. 1 del Piano nazionale 2015-2018. 3.1 - Definizioni

1. si applicano le definizioni di «alimento», «mangime»,«consumatore finale», «impresa alimentare» e «impresa nel settore dei mangimi», di cui al Regolamento CE n. 178/2002;

2. si applica la definizione di «tracciabilità», di cui al Regolamento CE n. 1830/2003; 3. Alimenti geneticamente modificati: alimenti che contengono, sono costituiti o prodotti a

partire da OGM; 4. organismo geneticamente modificato destinato all'alimentazione umana significa un

OGM che può essere utilizzato come alimento o come materiale di abse pe rla produzione di alimenti,

5. prodotto a partire da OGM significa derivato, in tutto o in parte da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito;

6. Campionamento per l'analisi: il prelievo di un alimento oppure di una qualsiasi altra sostanza (anche proveniente dall'ambiente) necessaria alla sua produzione, trasformazione e distribuzione, per verificare, mediante analisi, la conformità alla normativa in materia di alimenti;

7. Controllo documentale: l'esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa in materia di alimenti che accompagnano la partita;

8. Controllo d'identità: un'ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento della partita coincidano con l'etichettatura e il contenuto della partita stessa;

9. Controllo materiale: un controllo dell'alimento che può comprendere controlli sui mezzi di trasporto, sugli imballaggi, sull'etichetattura e sulla temperatura, il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio e qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti;

10. Controllo ufficiale. Qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per la verifica della conformità alla normativa in materia di alimenti;

11. Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione: qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi;

12. Identificatore unico: un semplice codice numerico o alfanumerico volto a identificare un OGM, sulla base dell'evento di trasformazione autorizzato, e a permettere il recupero dei dati specifici pertinenti a quell'OGM;

13. Ispezione: l'esame di qualsiasi aspetto relativo agli alimenti per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge;

14. Non conformità: la mancata conformità alla normativa in materia di alimenti geneticamente modificati;

15. Operatore del settore alimentare: la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;

Acronimi -Alimenti GM - Alimenti geneticamente modificati -ARPA - Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente -A.S.L. - Azienda Sanitaria Locale -EURL - European Reference Laboratory -CROGM - Centro di Referenza Nazionale per la ricerca di OGM presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana -LNR - Laboratorio nazionale di riferimento presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

Lazio e della Toscana -DG SANCO - Direzione Generale della salute e della tutela del consumatore della Commissione Europea -ISS - Istituto Superiore di Sanità IZS Istituto Zooprofilattico Sperimentale -OGM - Organismi Geneticamente Modificati -USMAF- Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera 4. Articolazione Piano - Programmazione regionale

La Regione Campania ha elaborato, in ottemperanza al Piano nazionale, un Piano regionale di controllo ufficiale sulla presenza degli OGM negli alimenti ed individuato ai fini del coordinamento regionale del Piano stesso, il Dirigente della UOD 03 -Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica; sia il piano regionale predisposto ed il nominativo del referente delegato sono trasmessi al Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica veterinaria, della Sicurezza alimentare e degli Organi collegiali per la tutela della Salute – Direzione generale per l’Igiene e la Sicurezza degli alimenti e la Nutrizione - Ufficio VI ex DGSAN e al CROGM ;

Il suddetto Piano, tenendo conto delle indicazioni riportate nel Piano nazionale, contiene le seguenti informazioni:

organizzazione delle ispezioni; indicazione del laboratorio deputato al controllo ufficiale e relativo referente; indicazione del numero di campioni assegnato, in base alle realtà produttive locali,

ad ogni ASL e della tipologia di alimenti da sottoporre al controllo ufficiale; criteri seguiti per la ripartizione del numero dei campioni e della tipologia dei

prodotti alimentari da sottoporre al controllo; indicazioni sulle modalità di campionamento adottate.

I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione,della trasformazione e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l’importazione; essi dovranno essere incentrati in particolare alla verifica della conformità degli alimenti ai requisiti di tracciabilità ed etichettatura richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di OGM. Il piano è frutto di un lavoro di collaborazione fra la Regione, l'IZS del Mezzogiorno e le Aziende Sanitarie Locali. 4.2. Attività di vigilanza e controllo 4.2.1 - Ispezioni- I controlli dovranno essere effettuati attraverso ispezioni e campionamenti, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, e della distribuzione degli alimenti, ivi compresa l’importazione. Le ispezioni, senza campionamento per le analisi di laboratorio, comprendono controlli documentali, controlli d’identità e controlli materiali, ove rientrano i campionamenti:

a) i controlli documentali consistono nella verifica della conformità alla normativa vigente della documentazione relativa alle materie prime, ai prodotti e alle procedure adottate per evitare la presenza di OGM; b) i controlli d’identità consistono nella verifica, mediante ispezione visiva, della concordanza tra i certificati e altri documenti di accompagnamento della partita e la partita stessa; c) i controlli materiali devono comprendere anche la verifica dell’applicazione delle procedure di cui alla lettera a).

A tal proposito, viene prevista l’effettuazione di n. 26 controlli documentali e d’identità. Detti controlli sono orientati prevalentemente verso le attività di deposito e magazzinaggio all’ingrosso o industriali di materie prime allo stato sfuso, principalmente sotto forma di granella o intermedi di lavorazione, e verso le grandi attività distributive (piattaforme) a supporto della grande distribuzione organizzata dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti trasformati e composti. 4.2.2- Tracciabilità- La verifica dell’adempimento alle prescrizioni della normativa vigente in materia di OGM ed in particolare l’accertamento del rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura si realizza mediante controlli effettuati su tutto il territorio regionale e all’importazione. Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti da

OGM hanno l’obbligo di fornire per iscritto al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione e distribuzione, una specifica informazione in merito. A tal riguardo occorre fare una distinzione:

- per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere l’indicazione di ciascuno degli ingredienti dell’alimento ottenuti da OGM (vedasi regolamento CE n. 1830 del 2003, art. 5, comma 1); -per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (vedasi regolamento CE n. 1830 del 2003, articolo 4, comma 1) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati a detti OGM in base al regolamento CE n. 65 del 2004. Quest’ultimo regolamento stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di “identificatori unici” da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati dall’Unione europea.

4.2.3- Etichettatura Come è noto, gli alimenti GM possono essere immessi sul mercato solo previo rilascio di un’autorizzazione da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal Reg. (CE) n. 1829/2003. Gli alimenti così autorizzati devono rispettare le condizioni e le eventuali restrizioni riportate nell’autorizzazione; in particolare debbono riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM, “contiene (nome dell’organismo o nome dell’ingrediente) geneticamente modificato”; in caso di OGM non dichiarati in etichetta , la dimostrazione da parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale. Si ritiene opportuno intensificare il controllo della corretta tracciabilità ed etichettatura dei prodotti di provenienza extra UE. Si raccomanda, pertanto, di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità (per esempio, il possesso della documentazione prevista all’art. 4 del regolamento CE n. 1830 del 2003) e di etichettatura (per esempio in caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM, vedasi regolamento CE n. 1829 del 2003, art. 12, comma 3). 4.2.4- Diagramma Tracciabilità: Rif. Normativo art. 3 Reg CE 1830/2003 art. 4 Reg CE 1830/2003

Evidenza

Il regolamento definisce la tracciabilità degli ogm come “la capacità di rintracciare ogm e prodotti ottenuti da ogm in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e distribuzione” Principio base- in tutte le fasi della produzione e distribuzione, ciascun operatore che tratti prodotti contenenti o derivati da ogm deve fornire al successivo operatore della filiera una specifica informazione al riguardo. Rif. normativi Reg. (CE) n. 1830/2003, n. 1830/2003: - art. 4 comma 4 ; -art. 5 comma 1 Reg CE 64/2004 stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di “identificatori unici” da attribuire a ciascuno degli OGM autorizzati dall’Unione Europea;

informazione- deve essere fornita per iscritto o compresa nei documenti di accompagnamento di materie prime, ingredienti, alimenti, mangimi e contenere la precisa indicazione degli ogm utilizzati. A tal fine sono stati elaborati i c.d. identificatori unici, da assegnare a ciascun ogm la cui presenza è autorizzata tollerata nella unione europea. Obbligo di conservazione dei documenti- gli operatori devono conservare le informazioni relative ad acquisto e vendita dei materiali detti per un periodo di 5 anni a decorrere dalla transazione effettuata; - tra le suddette informazioni sono incluse: - indicazione di ciascuno degli ingredienti dell’alimento ottenuti da OGM; - l'identificatore unico assegnato ad ogni OGM per indicarne la presenza e contraddistinguere lo specifico evento di trasformazione oggetto

dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

Etichettatura Prodotti destinati al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per la collettività art. 12, c.2 Reg. CE 1829/2003- stabilisce la soglia di tollerabilità della c.d. Contaminazione accidentale negli alimenti con ingredienti transegenici ; obbligo per il produttore ad evidenziare la presenza di ogm solo se superiori allo 0,9% del quantitativo dell'alimento; al di sotto di tale soglia la contaminazione, in presenza degli opportuni accorgimenti tecnici volti a scongiurarla, si deve presumere accidentale, inevitabile nonché legittamente ignota anche allo stesso produttore. art. 12, c.3- per stabilire se la presenza di materiale OGM sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli oepratori devono essere in grado di dimostarre alle autorità competenti di avere rpeso tutte el misure appropriate per evitarne la presenza Rif . normativi -Reg. (CE) n. 1829/2003; -Reg (CE) n. 1829/2003 art. 12, comma 2, c. 3 in caso di ogm non dichiarati, l’OSA può dimostrare di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di ogm

Evidenza -Dicitura relativa alla presenza di OGM, “contiene (nome dell’organismo o nome dell’ingrediente) geneticamente modificato”; -Tale obbligo non si applica agli alimenti che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% degli ingredienti alimentari, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile -Nel caso si riscontri un alimento del circuito convenzionale che contenga OGM in percentuale inferiore o uguale a 0.9% si deve accertare, con specifica indagine, se la presenza di OGM sia classificabile come accidentale o tecnicamente inevitabile, ed in caso favorevole il campione è da considerarsi regolare. -alimenti per lattanti- Relativamente alla presenza di materiale derivato da ogm nei prodotti per lattanti e bambini nella prima infanzia, che deroghi agli obblighi introdotti dai regolamenti 1829 e 1830/2003 è lecito non segnalare nell'etichetta dei prodotti in questione la presenza di ogm, qualora questa sia accidentale e non superi lo 0,9%

Non conformità Rif. Normativo -D.lgs n.70 del 21 marzo 2005. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti CE n. 1829 del 2003 e n. 1830 del 2003 ed, in particolare, alle prescrizioni relative all’autorizzazione e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono sanzionate dal decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005. Per le produzioni biologiche si rammenta che si applica il regolamento CE n. 834 del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento CE n. 2092 del 1991. In tale settore vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

-Si ricorda che la presenza di OGM superiore allo 0,9% in alimenti o mangimi non etichettati con indicazione di presenza di ogm, è da considerarsi irregolare e, pertanto, vanno comminate le sanzioni previste dal Dlgs n.70/2005.

4.2.5- Il numero e la tipologia dei controlli documentali, di identità e materiali senza campionamento per le analisi di laboratorio vengono riportati nella tabella seguente . Tale tipo di

controllo sarà orientato, secondo le definizioni già riportate: • all’esame dei documenti commerciali e, se del caso, dei documenti richiesti dalla normativa

in materia di alimenti che accompagnano la partita (controllo documentale); • all’ispezione visuale per assicurare che i certificati o altri documenti di accompagnamento

della partita coincidano con l’etichettatura e con il contenuto della partita stessa (controllo di identità);

• al controllo dell’alimento mediante controlli sui mezzi di trasporto (eventuale), sugli imballaggi, sull’etichettatura e sulla temperatura (sempre) ed ancora (eventualmente) qualsiasi altro controllo necessario per verificare la conformità alla normativa in materia di alimenti (controllo materiale).

Tabella ispezioni:controlli documentali e d'identità presso deposito e magazzinaggio all’ingrosso o industriali di materie prime allo stato sfuso e verso le grandi attività distributive (piattaforme) dove il controllo dovrà riguardare i prodotti finiti trasformati e composti.

ANNO 2015 ANNI I semestre II semestre 2016 2017 2018 AV N.1 n.1 N.2 N.2 N.2 BN N.1 n.1 N.2 N.2 N.2 CE N.2 n.2 N.4 N.4 N.4 NA1 N.2 n.2 N.4 N.4 N.4 NA2 N.2 n.2 N.4 N.4 N.4 NA3 N.2 n.2 N.4 N.4 N.4 SA N.3 n.3 N.6 N.6 N.6

Totali n.13 n.13 n.26 n.26 n.26 4.2.4- Indicazioni per il laboratorio di controllo ufficiale L'IZS del Mezzogiorno in qualità di Laboratorio designato al controllo ufficiale per la ricerca della presenza di OGM negli alimenti è coinvolto dalla Autorità regionale responsabile nella fase di programmazione dei piani di controllo per quanto riguarda:

• le modalità di realizzazione dell’attività di controllo; • la ripartizione uniforme nell’arco dell’anno dei campioni volta ad evitare sovraccarichi

nell’attività analitica concentrati in particolare negli ultimi mesi dell’anno; • l’autorizzazione di nuovi eventi di trasformazione e della disponibilità di nuovi metodi di

rilevazione e materiali di riferimento. A tale proposito si raccomanda di consultare il registro comunitario degli alimenti e mangimi geneticamente modificati disponibile in rete al sito della DG SANCO http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm, nonché il sito dell’EURL http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu

Allo stato attuale i controlli sono mirati principalmente all’analisi di tutti gli eventi di trasformazione della soia e del mais autorizzati, per i quali sono disponibili materiali di riferimento e metodi analitici validati dal Laboratorio europeo di riferimento. Gli eventi autorizzati sul territorio della UE a dicembre 2014 risultano n. 37 eventi del mais, compresi eventi ibridi, 7 eventi della soia, 8 di cotone, 3 di colza, 1 barbabietola e 1 patata. Tenuto conto però che, nel tempo, nuovi OGM vengono autorizzati in sede comunitaria i controlli devono essere integrati con la ricerca dei nuovi prodotti autorizzati.

Viceversa solo in pochi casi è possibile effettuare campionamenti ed analisi per la ricerca di OGM non autorizzati, poiché generalmente non sono disponibili i metodi analitici e/o i materiali di riferimento per questo tipo di controllo.Fanno eccezione alcune varietà di riso geneticamente modificato non autorizzate, oggetto di decisioni comunitarie e per le quali sono state definite e

divulgate specifiche indicazioni tecniche. In particolare, per i controlli riguardanti il riso GM LL601, si ricorda che nella Decisione 2010/315/UE è previsto che si predispongano campionamenti casuali e analisi ad un livello adeguato a verificare l’assenza dal mercato di prodotti a base di riso contenenti, composti da o derivati dall’organismo geneticamente modificato «LL RICE 601», in conformità del Reg. (CE) n. 178/2002.

Relativamente ai controlli per la ricerca di eventi di riso GM non autorizzati provenienti dalla Cina, dovranno essere seguite le indicazioni fornite dalla Decisione sulle misure di emergenza riguardanti riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso di origine cinese e che abroga la Decisione 2008/289/CE, in via di pubblicazione, che prevede un controllo analitico del 100% delle partite presentate all’importazione. Infine, si conferma l’attività di controllo sull’evento di lino GM non autorizzato, FP967, di origine canadese, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della salute con la nota prot. 35405 del 7 dicembre 2009. 4.2. 5- Indicazioni sui campionamenti Le linee guida ministeriali raccomandano che l'attività di campionamento sia effettuata principalmente negli stabilimenti di produzione di alimenti e sia rivolta anche al controllo delle materie prime e dei prodotti intermedi. Anche nel caso di campionamento di prodotti finiti, tale prelievo dovrà essere effettuato preferibilmente presso le aziende di produzione, in quanto una maggiore disponibilità di prodotto consente un campionamento più rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costiuisce il prodotto finito oggetto di campionamento. Le materie prime e gli ingredienti oggetto di campionamento dovranno principalmente contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais, riso, colza, cotone e lino. Si conferma l'importanza dell'attività di controllo sulla materia prima e all'importazione, in quanto il controllo effettuato a monte della filiera evita che eventuali prodotti non conformi siano commercializzati sul territorio. Le materie prime, gli ingredienti e i prodotti da campionare devono principalmente contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais, riso, colza cotone lino . Nel verbale di prelievo (all.n..) andranno correttamente compilate le parti appositamente introdotte relative a questo tipo di campionamento. 5.1 Criteri ripartizione dei campioni-Nel presente Piano, la numerosità complessiva e la ripartizione territoriale dei campioni tiene conto dei risultati delle attività di controllo svolte nel triennio precedente e del numero di insediamenti produttivi in ciascuna AA.SS.LL. relativi ad attività economiche di interesse ai fini del controllo ufficiale di alimenti GM (fonte: ISTAT - 9° censimento generale dell’industria e dei servizi 2011). Il numero di campioni per ASL e per tipologia di prodotto alimentare è distribuito in modo da garantire la rappresentatività degli alimenti maggiormente diffusi a livello nazionale. Fermo restando che il numero minimo di campioni deve essere comunque garantito, le Autorità competenti Locali, qualora necessario, possono variare, in funzione della propria realtà industriale, le matrici e il numero di campioni.

Per una prevalenza di non conformità stimata intorno allo 0,5% (sulla base dei risultati del piano 2009-2011), il numero di campioni da prelevare sul territorio regionale per rilevare, con una probabilità del 95%, almeno una non conformità è pari a 57. Tale numero, approssimato a 60 (si veda l'All. 2 del Piano Nazionale 2015-2018), è stato ripartito tra le diverse AASSLL in proporzione alla percentuale di imprese presenti a livello locale rispetto al totale regionale. Nella Tabella sottostante, sono individuate le principali matrici, gli alimenti da sottoporre al controllo (vedi All 3 del Piano nazionale 2015-2018) . Gli ingredienti e i prodotti da campionare devono contenere, essere costituiti o derivare da soia, mais e riso(per quest'ultimo si raccomanda di indirizzare i controlli sui prodotti riportati nelle decisioni comunitarie n. 2006/601/CE e relative modifiche e n. 2008/289/CE). Il numero minimo di campioni da effettuare sul territorio regionale è stabilito in n. 60. Si consiglia, qualora possibile, di campionare prevalentemente materie prime o prodotti confezionati a livello di produzione o grande distribuzione, ad esempio magazzini di stoccaggio, escludendo la piccola produzione artigianale con vendita diretta al consumatore finale. A questi prodotti deve essere

dedicato per quanto possibile almeno il 60% dell’attività di campionamento. 5.2- Luogo e momento del controllo-I controlli sono effettuati presso le strutture di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari contenenti mais/soia, con particolare attenzione alle industrie che producono alimenti dietetici destinati ai celiaci, privilegiando i controlli sulle materie prime utilizzate dalle industrie alimentari piuttosto che sui prodotti finiti. 5.2.1- Tabella Ripartizione campioni presso stabilimenti di produzione e/o distribuzione-Servizi SIAN Il numero di campioni indicato deve essere inteso come il numero minimo di campioni da effettuarsi per ogni anno, a meno di modifiche o integrazioni del presente Piano. Il totale dei campioni da prelevare e la loro distribuzione per ogni ASL è così articolato: Matrici: Materie prime e Intermedi di lavorazione a base di mais, soia e riso A 1 - Granella di mais A 2 -farina semplice e mista A3 - amido di mais A4 -granella di soia A5- farina semplice e mista di riso A6- riso A7- Altro (es. patate, barbabietola, colza e semi di lino)*

ANNO 2015 ANNO 2016

ANNO 2017

ANNO 2018

ASL I SEMESTRE II SEMESTRE

AV 2 a scelta tra A1-A4 1 a scelta tra A2-A4 n.3 n.3 n.3 BN 2 a scelta tra A1-A4 1 a scelta tra A1-A2 n.3 n.3 n.3 CE 3 a scelta tra A1-A6 3 a scelta tra A2-A6 n.6 n.6 n.6 NA1 3 a scelta tra A5-A6 2 a scelta tra A1-A2 n.5 n.5 n.5 NA2 3 a scelta tra A1-A2 3 a scelta tra A1-A3 n.6 n.6 n.6 NA3 3 a scelta tra A2-A6 3 a scelta A5-A6 n.6 n.6 n.6 SA 4 a scelta tra A1-A2-A5 4 a scelta tra A3-A5-A6 n.8 n.8 n.8

TOTALI

n.20 n.17 n.37 n.37 n.37 n. 37

*Nota- il campionamento deve essere effettuato solo in caso residuali e solo in assenza o difficoltà a reperire le materie prima a base di mais, soia e riso 5.2.2- Campionamenti:Prodotti finiti, trasformati e composti presso produzione e magazzinaggio

a) Il campionamento di prodotti finiti è preferibile che avvenga presso le aziende di produzione, ciò in quanto la maggior disponibilità di prodotto consente un campionamento più rappresentativo ed è più facile risalire alla materia prima che costituisce il prodotto finito oggetto del campionamento. b) Il campionamento effettuato al dettaglio può rappresentare un punto critico, in quanto il risultato ottenuto dall’analisi condotta su una singola confezione o su un numero limitato di confezioni, in alcuni casi, può non essere rappresentativo del lotto di appartenenza. Oltre a ciò per alcuni prodotti processati, come ad esempio olio e lecitine, i controlli analitici possono risultare impraticabili.Pertanto, si richiama l'opportunità di orientare l'attività dei controlli effettuati al dettaglio prevalentemente all'aspetto documentale e di identità dei prodotti commercializzati.

5.2.3- Tabella Matrici: Prodotti finiti a base di mais, soia e riso B.1 pasta di mais e/o riso B.2 prodotti panetteria B.3 prodotti prima colazione(fiocchi di cereali, muesli) B.4 integratori alimentari (barrette dietetiche a base di soia o mais) B.5 ortaggi e derivati (mais dolce e soia cotti e inscatolati), pannocchiette di mais B.6 radici e tuberi (patate cotte, fecola di patate) B.7 legumi e semi oleaginosi (semi di lino, di colza, di cotone) B.8 latte vegetale e derivati (di riso o soia; formaggio di soia, besciamella, yoghurt di soia, tofu) B.9 prodotti per lattanti e bambini (latte vegetale, alimenti a base di cereali, biscotti, pasta, omogeneizzati) B.10 preparazioni gastronomiche (hamburger di soia, salse e condimenti) ASL Anno 2015

Anno 2016

Anno 2017

Anno 2018

I semestre II semestre

AV 2 a scelta tra B1 -B4 2 a scelta tra B2-B3* N.4 N.4 N.4 BN 2 a scelta tra B1-B4 1 a scelta tra B1-B2 N.3 N.3 N.3

CE 2 a scelta tra B1-B9 2 a scelta tra B2-B9 N.4 N.4 N.4 NA1 2 a scelta tra B6-B9 1 a scelta tra B1-B2 N.4 N.4 N.4 NA2 2 a scelta tra B1-B2 2 a scelta tra B1-B3* N.3 N.3 N.3 NA3 2 a scelta tra B6-B8 2 a scelta tra B10 N.4 N.4 N.4 SA 3 a scelta tra B2-B5-B10 3 a scelta tra B3*-B5-B10 N.6 N.6 N.6 TOTALI

N.15 N.13 N.28 N.28 N.28 N.28

- tra i prodotti finiti, evitare gli omogeneizzati e gli alimenti composti da più cereali (al massimo uno o due cereali); non campionare prodotti contenenti oli e lecitine di soia (es. Cioccolato); - i campioni indicati con asterisco vanno prelevati nel circuito biologico

− ATTENZIONE: è tassativo rispettare il numero di campioni previsto per singolo semestre. Non è possibile recuperare eventuali ritardi nel secondo semestre, se non per serie e motivate condizioni di impossibilità ad eseguire le attività di campionamento.

6.- Metodo di campionamento- Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM sono riportate nella Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Reg. (CE) 1830/2003 (vedi allegato al “Piano Nazionale di controllo ufficiale sulla presenza di Organismi geneticamente modificati negli alimenti 2015-18”, che riporta alcune indicazioni fornite dall’Istituto superiore di sanità sulle modalità di campionamento da seguire nel corso dei controlli).

Tuttavia il Piano nazionale prevede la possibilità di applicare anche strategie di campionamento alternative a quelle raccomandate; ritenendo che le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 401/2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari possano essere un adeguato riferimento alternativo. Per il campionamento sarà necessario utilizzare il facsimile del verbale di prelievo allegato al Piano nazionale 2009-2011. (Per i metodi di campionamenti fare riferimento all'All.4 del Piano Nazionale 2015-2018).

Per quanto riguarda le matrici con distribuzione omogenea di OGM nel prodotto e quelle con distribuzione non omogenea si riporta la Tabella con le indicazioni specifiche: 7.1- Tabella : Distribuzione omogenea/non omogenea di OGM nei prodotti Distribuzione omogenea di OGM nel prodotto (Nota)

Distribuzione non omogenea di OGM nel prodotto

Prodotti che richiedono macinazione+ omogeneizzazione

Prodotti che richiedono omogeneizzazione

Farine di mais, di riso e miste;

Granelle, mais per popcorn, granturco dolce (granella di mais)

Fecola di patate, farine e fiocchi

Pasta: vermicelli, gnocchi di mais e riso riso Prodotti da forno. Pane, crachers, gallette, biscotti di mais riso e miste; barrette, pancackes

Fiocchi di cereali, muesli, palline di cereali

Leguni e semi oleaginosi: farina di soia Granella di soia, semi di lino, semi di colza, semi di cotone

Ortaggi e prodotti derivati: mais dolce e soia cotti e inscatolati, anche nelle insalate miste, pannocchiette di mais; Radici e tuberi. patate, patate cotte

Latte vegetale e prodotti derivati: Latte/bevande di riso; Latte/bevanda di soia; formaggio di soia, besciamella, yoghurt di soia, tofu

Prodotti per bambini: Latte vegetale liquido o in polvere, aliemnti a base di cereali, biscotti, pasta, omogeneizzati

Integratori alimentari: barrette dietetiche a base di soia o mais

Preparazioni gastronomiche: hamburger di soia, spezzatino di soia, bocconcini, salse e condimenti

Nota : L’esecuzione di campionamento al dettaglio dovrebbe essere effettuata principalmente sui prodotti omogenei indicati nella colonna 1 delle matrici . 7.2- Modelli di verbale- Il Piano nazionale sulla presenza di organismi geneticamente modificati prevede due distinti modelli di verbale : il primo (All. 6) per il prelievo dei campioni e , il secondo (All 6 bis) relativo al modello di verbale per la macinazione/omogeneizzazione dei campioni da allegare al verbale di campionamento. 8- Modalità di rendicontazione, verifica e feedback E' attualmente disponibile il sistema applicativo sviluppato dal CROGM per l'inserimento dei dati sui controlli del primo semestre entro il 31 luglio e del secondo semestre entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono. Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni che li esaminano e li validano al massimo entro febbraio. 8.1- Tabella trasmissione dati- Le Autorità coinvolte nella trasmissione dei dati devono rispettare le scadenze di seguito riportate.

TRASMISSIONE DATI I SEMESTRE II SEMESTRE CROGM 31 SETTEMBRE 31 MARZO IZS 31 LUGLIO 31 GENNAIO REGIONE 31 AGOSTO 28 FEBBRAIO

L'IZS del Mezzogiorno, in qualità di Laboratorio designato al controllo ufficiale carica sul sistema applicativo CROGM i dati relativi al primo semestre dell’anno entro il 31 luglio e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono. Nell’inserimento dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono essere sempre presenti:

• corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale; • informazione sulla conformità/non conformità; Il responsabile del Piano La Direzione Generale per la Tutela della Salute- UOD 03 valida i dati

entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo semestre, e di febbraio, per i dati riferiti all’intero anno, e li invia al Ministero della Salute.

Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il mese di settembre, per le attività relative al primo semestre, ed entro il 31 marzo, per le attività relative all’intero anno.

Infine, anche il dato riassuntivo delle attività di controllo di tipo documentale effettuate annualmente sarà comunicato al Ministero della Salute, in modo tale che queste informazioni possano essere inserite nella relazione finale.

Il Ministero della Salute redige entro giugno, sulla base dei dati ricevuti, un rapporto annuale che comprende una valutazione complessiva dei risultati ed eventuali indicazioni correttive anche ai fini di una razionalizzazione dei controlli ufficiali.Detto rapporto viene inserito nella relazione annuale del PNI, inviato alla Commissione europea e pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della salute. 9- Validazione dati La validazione viene effettuata con le seguenti modalità: i dati inseriti dall'IZS del Mezzogiorno vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende Sanitarie Locali; nel caso vengano rilevate discrepanze tra i due set di dati, la Regione Campania, con il supporto dell'IZS del Mezzogiorno e delle Aziende Sanitarie Locali interessate, identifica eventuali errori o omissioni e, se necessario, richiedono al CROGM di apportare le correzioni o integrazioni opportune. Nell’ambito della convalida dei dati, nel caso vengano riscontrate non conformità durante l’ispezione o in esito al controllo analitico, vengono indicati i provvedimenti adottati.

A seguito di questa fase di verifica e di eventuale rettifica, la Regione Campania segnala l’avvenuta validazione dei dati al Ministero della Salute ed al CROGM. Quest’ultimo procede quindi ad elaborare i dati precedentemente validati dalla Regione Campania e li trasmette, in forma aggregata, al Ministero della Salute.

Recapiti dei referenti per l’attuazione del presente Piano presso Regione Campania Direzione Generale per la Tutela della Salute e il coordinamento del Sistema Santario regionale-

UOD 03 Centro Direzionale, Is. C3- Napoli Coordinatore del Piano Dr. M. Vasco tel. 081.7969426; [email protected] Referente Dr.ssa Dalila Ascoli tel 081.7969601; [email protected]

Recapiti dei referenti per l’attuazione del presente Piano presso il Ministero della salute, il CROGM e l’ISS: Ministero della salute Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione (DGISAN) - Ufficio VI Viale G. Ribotta, 5 - 00144 Roma - Dott.ssa Elvira Cecere – [email protected] Tel.0659946566

− Dott.ssa Anna Rita Mosetti – [email protected] Tel. 0659946122 −

CROGM/LNR Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM/Laboratorio nazionale di riferimento Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana via Appia Nuova 1411, 00178 Roma - Dott. Demetrio Amaddeo - [email protected] Tel. 0679099450, Fax 0679340724 - Dott. Ugo Marchesi – [email protected] Tel./Fax 0679099450 Istituto Superiore di Sanità- Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Scurezza Alimentare Reparto OGM e xenobiotici di origine fungina Viale Regina Elena, 299 00161 - Roma Fax: 06 49902363

− Dott. Carlo Brera – [email protected] Tel.: 0649902377 Fax 0649902363 − Dott.ssa Roberta Onori - [email protected] Tel.: 0649902031 Fax 0649902363

Allegato 1

NORMATIVA QUADRO Regolamento (CE) n. 1829/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268). Regolamento (CE) n. 1830/2003 del 22 settembre 2003: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE. (pubblicato nella G.U.U.E. 18 ottobre 2003, n. L 268). Regolamento (CE) n. 65/2004 del 14 gennaio 2004: regolamento della Commissione che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 16 gennaio 2004, n. L 10). Regolamento (CE) n. 641/2004 del 6 aprile 2004: regolamento della Commissione recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole. (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102). Regolamento (CE) N. 1981/2006 del 22 dicembre 2006: regolamento della Commissione sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 23.12.2006 n. L 368) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) N. 120/2014 del 7 febbraio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 1981/2006 sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati. (pubblicato nella G.U.U.E. 8.2.2014 n. L 39) Regolamento di esecuzione (UE) N. 503/2013 del 3 aprile 2013: regolamento della Commissione relativo alle domande di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamente modificati in applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n. 1981/2006. (pubblicato nella G.U.U.E. 8.6.2013 n. L 157) Normativa sul campionamento Raccomandazione n. 2004/787/CE del 4 ottobre 2004: raccomandazione della Commissione relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del regolamento (CE) n. 1830/2003 (pubblicata nella G.U.U.E. 24 novembre 2004, n. L 348). Regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 9 marzo 2006, n. L70) Regolamento (UE) n. 519/2014 della Commissione, del 16 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 401/2006 per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite, per le spezie e gli integratori alimentari, i criteri di rendimento per le tossine T-2 e HT-2 e per la citrinina, nonchè i metodi di analisi di screening. (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del 17 maggio 2014 n. L 147). Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 26/03/1980 Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 , e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana n. 193 del 16/07/1980) CODEX GENERAL GUIDELINES ON SAMPLING: CAC/GL 50-2004 www.codexalimentarius.net/download/standards/10141/CXG_050e.pdf Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically

modified organisms and derived products — Sampling strategies UNI EN ISO 24333:2010 Cereals and cereals products - Sampling Linee guida DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins” http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminants/guidance-sampling-final.pdf. Regolamento (CE) N. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione. (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del 25 luglio 2009 n. L 194) Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari (Pubblicato su Gazzetta Ufficiale n.39 del 17-2-1992 - Supplemento Ordinario n. 31). Normativa sanzionatoria Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 e del regolamento (CE) n. 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati (pubblicato nella G.U.R.I. 29 aprile 2005, n. 98) Normativa Controllo ufficiale Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004: relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (pubblicato nella G.U.U.E 30 aprile 2004, n. L 165). Regolamento (UE) n. 208/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011, che modifica l’allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 180/2008 e (CE) n. 737/2008 per quanto riguarda gli elenchi e i nomi dei laboratori di riferimento dell’Unione europea. (pubblicato nella G.U.U.E. 3 marzo 2011, n. L 58) Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007: attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. (pubblicato nella G.U.R.I. 9.11.2007 suppl. ord. n. 228) Decreto 22 dicembre 2009: designazione di “Accredia” quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. (pubblicato nella G.U.R.I. 26 gennaio 2010 n. 20) Decreto 22 dicembre 2009: prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivit¢ di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008. (pubblicato nella G.U.R.I. 25 gennaio 2010 n. 19) Decreto ministeriale del 8 maggio 2002: istituzione nuovi centri di referenza nazionali nel settore veterinario. (pubblicato nella G.U.R.I. 22 maggio 2002, n. 118). Decisioni comunitarie su misure d’emergenza Decisione della Commissione che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato LL RICE 601 nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad accertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso (2010/315/UE) (pubblicata nella G.U.U.E. 9.6.2010 n. L141) Decisione di esecuzione della Commissione recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato in prodotti a base di riso provenienti dalla Cina e che abroga la Decisione della Commissione 2008/289/CE (2011/884/UE) (pubblicata nella G.U.U.E. 23.12.2011 n. L343) Decisione di esecuzione della Commissione del 13 giugno 2013 che modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE recante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina (2013/287/UE) (pubblicata nella G.U.U.E. 14.6.2013 n. L162) Normativa produzione biologica Regolamento (CE) N. 834/2007 del 28 giugno 2007: regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche. (pubblicato nella G.U.U.E.20.7.2007 n. L 189)

Allegato 2

METODI DI CAMPIONAMENTO Le procedure e le definizioni di seguito riportate si riferiscono esclusivamente al campionamento per la verifica della tracciabilità e dell’etichettatura degli OGM autorizzati ai sensi delle normative CE/1829/2003 e CE1830/2003. Per il campionamento di partite/lotti per la verifica della presenza di OGM non autorizzati è necessario seguire piani di campionamento specifici. DEFINIZIONI Lotto Si definisce lotto una quantità definita di merce prodotta in condizioni che si presume siano uniformi (CODEX CAC/GL 50/2004). Per i prodotti confezionati, per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche. (d.lgs 109/92 e successive modifiche) Partita Si definisce partita un quantitativo identificabile di prodotto alimentare, consegnato in una sola volta, per il quale è accertata dall’addetto al controllo ufficiale la presenza di caratteristiche comuni quali l’origine, la varietà il tipo di imballaggio, l’imballatore, lo speditore o la marcatura. (Regolamento CE/401/2006). Una partita può essere formata anche da più lotti; pertanto, nell’ambito delle attività di campionamento, devono essere campionate partite formate da uno stesso lotto o deve essere individuata una sottopartita formata da prodotti di uno stesso lotto. Nell’ambito dei controlli all’importazione, si applica la definizione del Regolamento (CE) N. 669/2009 che definisce una partita come una quantit¢ di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi. Sottopartita Porzione di una grande partita designata per essere sottoposta a campionamento; ciascuna sottopartita deve essere fisicamente separata e identificabile. (Regolamento CE/401/2006 e successivi emendamenti). Campione elementare (CE) o incrementale (CI) Quantitativo di materiale prelevato in un solo punto della partita/lotto o della sottopartita. Campione globale (CG) Campione ottenuto riunendo tutti i campioni elementari prelevati dalla partita/lotto o dalla sottopartita. Campione ridotto Parte rappresentativa del campione globale, ottenuta mediante riduzione di quest'ultimo. Aliquota Parte del campione ridotto o del campione globale omogeneizzato o macinato, qualora necessario. INTRODUZIONE Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti GM riportate in questo allegato, si basano su: • la Raccomandazione 2004/787/CE recante orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli OGM, la cui immissione in commercio è stata autorizzata, e dei materiali ottenuti da OGM come tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento CE/1830/2003. • il Regolamento CE/401/2006, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari ed il successivo Regolamento (UE) N.519/2014 che lo integra per quanto riguarda i metodi di campionamento per le grandi partite di cereali. Inoltre il Regolamento (UE) N. 519/2014 introduce nell’allegato 1 i metodi di

campionamento per partite molto grandi immagazzinate o trasportate con modalità che non permettono il prelievo di campioni da tutta la partita e prevede l’applicazione delle linee guida DGSANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins” a cui fa esplicito riferimento (art.1 a) come documento di orientamento. • Nota tecnica UNI CEN/TS 15568 Foodstuffs — Methods of analysis for the detection of genetically modified organisms and derived products — Sampling strategies. Le modalità di campionamento condizionano in modo determinante le successive procedure di controllo analitico, quindi l’attuazione di buone pratiche di campionamento è uno strumento indispensabile per evitare contestabili vizi procedurali. I requisiti fondamentali del campionamento sono: la rappresentatività e la praticabilità. Un campione rappresentativo viene realizzato mediante l’impiego di attrezzature e procedure che consentano di prelevare un numero congruo di campioni elementari di peso adeguato (grandezza) da tutte le zone del lotto. Si deve inoltre considerare sia la tipologia di matrice su cui si interviene (caratteristiche specifiche di granulometria e di composizione), sia la distribuzione (omogenea o meno) dell’analita nella massa. MODALITA’ DI CAMPIONAMENTO Le modalità di campionamento, riportate in questo allegato e negli schemi delle tabelle riepilogative 1 e 2, prendono in considerazione le difficoltà riscontrate nell’applicazione della Raccomandazione CE/787/2004 che riguardano essenzialmente l’omogeneizzazione del campione globale per partite superiori a 100 t (CG >10kg) e la realizzazione e la gestione dei campioni che concorrono a costituire il campione globale. Pertanto, per grandi partite o lotti, le dimensioni del campione globale ed il numero dei campioni incrementali vengono definiti in base al Regolamento CE/401/2006 e successivi emendamenti. Viceversa, per partite/lotti di prodotti sfusi inferiori a 100 t, si può utilizzare la Raccomandazione CE/787/2004. Inoltre il DPR 26 marzo 1980, n. 327 viene applicato esclusivamente nell’ambito delle procedure per la formazione delle aliquote di legge e non come riferimento per il prelievo dei campioni. Le procedure di campionamento descritte si applicano, con diverse modalità, sia ai prodotti sfusi che a quelli confezionati. Le modalità operative di prelievo dei campioni elementari devono essere conformi ai principi generali riportati nella norma ISO 24333:2010. In particolare nel caso di campionamenti di prodotti sfusi in movimento (campionamento dinamico), il periodo fra due prelievi successivi deve essere definito in base alla velocià di scarico/carico della merce. Gli intervalli temporali di campionamento tra un CE ed il successivo sono determinati secondo la formula: intervallo di campionamento (minuti) = Durata dello scarico (in minuti) /N. di CE In caso di campionamento di tipo statico, i campioni incrementali vanno prelevati in specifici punti di campionamento (distribuiti uniformemente sul volume totale del lotto) secondo le modalità descritte nelle norma ISO 24333:2010. Le procedure sono influenzate anche dalla tipologia di sonde utilizzate e dalla accessibilità dei punti di prelievo da parte dell’operatore. Per il campionamento delle partite/lotti commercializzate in imballaggi, sacchi o confezioni singole, il calcolo della frequenza di campionamento, si può effettuare mediante la seguente formula che permette di individuare l’intervallo di campionamento espresso in numero di confezioni: Frequenza di campionamento n = peso della partita/lotto x peso del CE / peso del CG x peso di una confezione singola dove: - frequenza di campionamento: ogni n confezioni singole si preleva un campione elementare (i numeri decimali sono approssimati all’unitò più vicina); - peso: espresso in kg. CAMPIONAMENTO DI PARTITE SUPERIORI A 50 TONNELLATE Per partite/lotti superiori a 50t si procede come indicato nel Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati). Il peso del campione elementare è di circa 100 grammi, le dimensioni del campione globale ed il

numero dei campioni elementari sono riportati nella tabella 1. TABELLA 1 Prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≥ 50t Dimensione Partita/ Lotto (t)

Peso o numero delle sottopartite

Numero di campioni elementari/confezioni

Peso del campione globale (kg)

Rif.

≥ 1500 500 t 100 10 Regolamento CE/401/2006

> 300 e < 1500 3 sottopartite

100 10 Regolamento UE/519/2014

≥ 50 e ≤ 300 100 t 100 10 Regolamento UE/519/2014

Se le partite possono essere separate fisicamente, ciascuna partita deve essere suddivisa in sottopartite da 500 t da campionare conformemente alla tabella 1. Dato che il peso delle partite non è sempre un multiplo esatto di quello delle sottopartite, quest’ultimo può superare il peso indicato al massimo del 20 %. In ogni caso è necessario che: • ciascuna sottopartita sia oggetto di campionamento separato • il numero di campioni elementari =100; • il peso del campione globale = 10 kg. Se le partite non possono essere separate fisicamente in sottopartite si applica la procedura descritta nella Nota ISS n. 9967/CNRA/Al22. del 21.3.2006, che è stata recepita dal Regolamento (UE) N. 519/2014 in base alla quale il numero dei CE e di conseguenza il peso del CG si calcola secondo l’equazione: CE = 100+ √peso della partita/lotto in t Ad esempio per una partita di 10.000 t: CE = 100+ √10.000, quindi 200 CE per un CG di 20kg Inoltre nel caso in cui le operazioni di prelevamento risultino molto lunghe e complesse come ad esempio nel corso di: • prelevamento durante la fase di scarico di stive di navi di grandi dimensioni (caso a ); • prelevamento di partite per cui la ditta pu riscontrare danni economici molto rilevanti e quindi insostenibili (caso b ); si può ricorrere alle procedure descritte nel Regolamento (UE) N. 519/2014 che introduce la possibilità è di campionare solo il 10% della partita. Il CG così ottenuto e la relativa valutazione della conformità, vengono considerati rappresentativi dell’intera partita. Nel caso in cui l’operatore ritenga di contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento dell’intera partita a sue spese. ESEMPIO 1: campionamento di grosse partite trasportate su navi (caso a) Per una partita di 10.000 t, con una velocità di scarico pari a 500t/ora il tempo di scarico è di 20 ore: Se la partita è fisicamente separabile, viene suddivisa in 20 sottopartite da 500 t ciascuna, da campionare come riportato nella tabella 1. Se la partita non è fisicamente separabile, l’ispettore può decidere di campionare solo una parte della partita, pari almeno al 10%, in questo caso quindi 1000 t che corrispondono ad un tempo di campionamento di 2 ore. In questo secondo caso, il calcolo del n. dei CE viene effettuato: in base alle dimensioni della parte campionata (10%). Pertanto, il CG │ formato da 132 (100+ √1.000=132) CE di 100g, con un peso del campione globale pari a 13,2 kg. MAGAZZINI E SILOS Nel caso di campionamento di grosse partite stoccate in magazzini e silos è consigliabile effettuare il campionamento dinamico durante le fasi di carico o scarico del magazzino o del silos secondo quanto riportato dalla norma ISO 24333:2009.

Se non è possibile effettuare il campionamento dinamico, sarà necessario effettuare il campionamento in condizioni statiche. In tal caso si possono seguire procedure alternative (esempi 2 e 3), descritte nel Documento DG SANCO “Guidance document for the sampling of cereals for mycotoxins”. Il risultato di tale campionamento │ considerato valido per l’intera partita. Anche in questo caso, se l’operatore ritenga opportuno contestare la metodologia seguita, può chiedere il campionamento dell’intera partita a sue spese. ESEMPIO 2: campionamento statico di silos e magazzini La procedura prevede l’impiego di sonde con una lunghezza minima di due metri per effettuare un campionamento rappresentativo di tutte le zone accessibili. Campionamento di una partita di circa 4.500 t di cereali stoccati in un magazzino/silos delle seguenti dimensioni: larghezza 30 m, profondità 50 m e altezza 4 m, che corrisponde ad un volume totale di 6.000 m3. Se il magazzino è accessibile da un solo lato (30 m), si può campionare, con una sonda di 2 m, un volume di circa 240 m3 (30m x 2m x 4m ) che corrisponde a circa 180 t. Il CG così ottenuto viene considerato rappresentativo della partita. Il calcolo del numero di CE sar¢: 100 + √4.500 = 167 CE da 100 g per ottenere un CG di 16,7kg. Utilizzando una sonda a 4 aperture dovranno essere quindi individuati sul lato accessibile 42 punti di campionamento. Questa procedura può essere utilizzata anche per i silos il cui lato superiore è facilmente raggiungibile. ESEMPIO 3: campionamento di silos non accessibili dall’alto Questa procedura semplificata può essere utilizzata per partite non superiori a circa 100 t stoccate in un silos non accessibili dall’alto. In questa situazione la procedura di campionamento prevede di prelevare in un unico recipiente un campione di 50 – 100 kg e prelevare da questo quantitativo, in modo rappresentativo, un CG correlato alle dimensioni dell’intera partita stoccata nel silos. Il CG viene ottenuto mediante il mescolamento dei CE prelevati dal campione di 50 – 100 kg ed il cui numero è calcolato in base al quantitativo di campione prelevato dal silos. Ad esempio per una partita di 70 t il CG è di 10 kg ed il numero dei CE corrispondenti a 50 – 100 kg 5, quindi verranno prelevati 5 CE da 2 kg. CAMPIONAMENTO DI PARTITE/LOTTI INFERIORI A 50 TONNELLATE Per i prodotti sfusi o commercializzati in imballaggi, sacchi o confezioni singole è possibile applicare il Regolamento CE/401/2006 (Allegato 1 punto B. metodo di campionamento per i cereali e i prodotti derivati - partite inferiori a 50 t). Si applica quindi un piano di campionamento proporzionato al peso della partita e comprendente da 10 a 100 CE, riuniti in un campione globale di 1 -10 kg. In caso di partite molto piccole (≤ 0,5 t) si può prelevare un numero inferiore di campioni elementari, ma il campione globale che riunisce tutti i campioni elementari deve comunque pesare almeno 1 kg. Nella tabella 2 è riportato il numero di CI da prelevare in funzione del peso della partita. TABELLA 2. Prodotti sfusi o confezionati, partite/lotti ≤ 50 t (Regolamento CE/401/2006) Peso della Partita/Lotto Numero di campioni

elementari/ confezioni Peso del campione globale (kg)

≤ 50 kg 3 1 > 50 e < 500 kg 5 1 > 500 e < 1000 kg 10 1 > 1 e < 3 t 20 2 > 3 e < 10 t 40 4 > 10 e < 20 t 60 6 > 20 e < 50 t 100 10

ESEMPIO 1 Per una partita di 45 t, il campione globale di 10 kg è formato da 100 CE da 100g ciascuno. Considerando una velocità di scarico di 50t/ora, il tempo di scarico corrisponde a circa 54 minuti. Quindi l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: 54/100= 0,54 min. ESEMPIO 2 Per una partita di 15 t di prodotti confezionati in sacchi da 5 kg, il CG di 6 kg è formato da 60 CE da almeno 100g ciascuno da prelevare mediante opportuna sonda da 60 sacchi. In questo caso la frequenza di campionamento n (peso della partita/lotto è peso del CE / peso del CG x peso di una confezione singola) sarà: (15.000 x 0,1) / (6 x 5) = 50 Si dovrà quindi campionare una confezione ogni 50 confezioni singole prelevando da questa un CE da almeno100g. METODI ALTERNATIVI Per i prodotti sfusi e solo per lotti inferiori alle 100 t, si possono applicare le procedure di campionamento descritte dalla Raccomandazione CE/787/2004 (Tabella 3) con esclusione dell’obbligo di prelevare anche i campioni elementari d’archivio. Per partite/lotti inferiori a 50 tonnellate, il campione globale deve essere di 5 chilogrammi formato dalla unione di 10 CE da 500g ciascuno. Per partite/lotti da 50 a 100 tonnellate, le dimensioni del campione globale devono corrispondere allo 0,01 % delle dimensioni totali della partita/lotto, con un numero di CE compresi nell’intervallo 11-20. Sia in condizioni di campionamento dinamico che in condizioni di campionamento statico, occorre prelevare un campione elementare di 0,5 chilogrammi, da utilizzare come campione elementare per la produzione del campione globale. Il numero di campioni elementari o di punti di campionamento (in cui sono prelevati i campioni elementari che concorrono a costituire il campione globale) è definito in base alle dimensioni della partita/lotto come indicato nella tabella 3. TABELLA 3 Prodotti sfusi, partite/lotti ≤ 100t (Raccomandazione CE/787/2004) Dimensione Partita/ Lotto (t)

Dimensione Campione globale (kg)

Numero Campioni elementari

≤ 50 5 10 70 7 14 80 8 16 100 10 20 ESEMPIO 1 Per una partita di 85 t, il campione globale di 8,5 kg (0,01% delle dimensioni della partita) è formato da 17 (8,5/0.5) CE da 500g ciascuno. Considerando una velocità di scarico di 100t/ora, il tempo di scarico corrisponde a 51 minuti. Quindi l’intervallo di campionamento (durata dello scarico (in minuti) /N. di CE) sarà dato da: 51/17= 3 min. Per i prodotti confezionati, │ possibile utilizzare le procedure descritte nella nota tecnica UNI CEN/TS 15568 che fornisce la strategia di campionamento per prodotti confezionati secondo quanto riportato in tabella 4. La procedura di campionamento si basa sul numero di unità che costituiscono la partita. Al fine di mantenere la praticabilità del campionamento si propone di individuare per il CG un peso massimo pari a 10kg. Quindi : • il peso del CE deve essere di almeno 100g ed il peso massimo del CE può essere individuato, caso per caso, in base al peso delle confezioni da campionare; • il numero massimo di CE corrisponde a 100 CE del peso di 100g ognuno (partita/lotto formato

da 10.000 confezioni). • partite/lotti di dimensioni superiori devono essere suddivise in sottopartite TABELLA 4 Prodotti confezionati, (UNI CEN/TS 15568) Numero di unità che costituiscono la Partita/ Lotto Numero di unità da campionare Fino a 10 Ciascuna unità Da 10 a 100 10 unità prelevate ad intervalli regolari > 100 Radice quadrata del numero totale delle

unità,campionate ad intervalli regolari ESEMPIO 2 Partita formata da 150 confezioni La radice quadrata di 150 = 12,25 quindi n = 12, si deve quindi procedere come segue: • suddividere la partita in 12 gruppi formati da 12 confezioni (in totale 144 confezioni); • scegliere un numero compreso tra 1 e 12, ad esempio 4; • campionare la quarta confezione di ognuno dei 12 gruppi di confezioni; • campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 6 confezioni In base a questa procedura vengono quindi individuate 13 confezioni da ciascuna delle quali si preleva un CE per la formazione del CG. Il peso massimo del CE sarà dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/13= 770 g. ESEMPIO 3 Partita formata da 3.000 confezioni La radice quadrata di 3.000= 54,77 quindi n = 54, si deve quindi procedere come segue: • suddividere la partita in 54 gruppi formati da 55 confezioni (in totale 2.970 confezioni); • scegliere un numero compreso tra 1 e 54, ad esempio 21; • campionare la ventunesima confezione di ognuno dei 54 gruppi di confezioni; • campionare random 1 confezione dal rimanente gruppo formato da 30 confezioni In base a questa procedura vengono quindi individuate 55 confezioni da cui prelevare un CE per la formazione del CG. Il peso massimo del CE sar¢ dato da 10/n. dei CE, quindi in questo esempio 10/55= 180 g. CAMPIONAMENTO AL DETTAGLIO Anche nel caso di partite che si presentano in confezioni al dettaglio, in cui la distribuzione OGM nel campione non │ omogenea (allegato 3), il campionamento viene effettuato come indicato nel Regolamento CE/401/2006. Il peso del campione elementare dipende dal peso della confezione stessa ed il campione globale deve comunque pesare almeno 1 kg. Se il peso di una singola confezione al dettaglio supera di molto i 100 g, da ciascuna di tali confezioni si possono prelevare 100 g per costituire un CE. Questa operazione può essere effettuata al momento del prelievo del campione o in laboratorio. Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo sopra descritte, senza causare effetti commerciali inaccettabili dovuti al danneggiamento della partita (a causa delle forme d’imballaggio o dei mezzi di trasporto ecc.), si può tuttavia ricorrere a un metodo di campionamento alternativo. Ad esempio, se un prodotto di valore viene commercializzato in confezioni al dettaglio da 500 g o da 1 kg, il campione globale può essere ottenuto unendo un numero di campioni elementari inferiore purchè il suo peso sia pari al peso richiesto per il campione globale. Se il peso della confezione al dettaglio è inferiore a 100 g e la differenza non è considerevole, una confezione al dettaglio viene considerata equivalente a un campione elementare e il campione globale che ne risulta è inferiore a 10 kg. Se la confezione al dettaglio pesa molto meno di 100 g, un campione elementare è costituito da due o pi confezioni al dettaglio in modo che il suo peso si avvicini il più possibile a 100 g. Il campionamento al dettaglio deve essere comunque principalmente rivolto ai prodotti caratterizzati da una distribuzione omogenea dell’analita come ad esempio liquidi (latte di soia) o

che siano stati sottoposti a processi di lavorazione tali da garantire l’omogeneità (vedi allegato 3 matrici). FORMAZIONE DELLE ALIQUOTE DI LEGGE Per la raccolta e per la successiva manipolazione del materiale campionato, non è necessario effettuare le operazioni in condizioni di sterilit¢, le operazioni di formazione delle aliquote di legge devono essere effettuate in condizioni tali da garantire l’assenza di contaminazione da fonti OGM: idonei ambienti puliti e soprattutto impiego di materiali monouso e/o attrezzature idonee ad una accurata decontaminazione. Se queste condizioni non sono realizzabili a livello del luogo di prelevamento le operazioni necessarie devono essere effettuate in laboratorio. In questo caso │ indispensabile predisporre un secondo verbale (allegato 6bis) relativo alla preparazione delle aliquote di legge dalla normativa vigente. Questa operazione deve essere effettuata: • in presenza di un ufficiale giudiziario, • con possibilità di delega all’Autorità Competente sita nel luogo dove si formano le aliquote di legge, • con comunicazione contestuale alla ditta • previo accordo con il laboratorio di riferimento sul territorio. Alcune indicazioni sulle procedure per la formazione delle aliquote sono riportate nella tabella delle matrici (allegato 3) che suddivide le matrici stesse in base alla distribuzione degli OGM nel prodotto. L’allegato suddivide i prodotti in due tipologie: 1. alimenti caratterizzati da una distribuzione non omogenea degli OGM 2. alimenti caratterizzati da una distribuzione omogenea degli OGM. Nel caso 1, le operazioni di omogeneizzazione del campione globale per la formazione dei campioni finali devono essere effettuate previa macinazione dell’intero campione globale. Inoltre, il campionamento di prodotti confezionati, secondo quanto previsto sia nel DPR 26 marzo 1980, n. 327 allegato A 3 lettera e), prevede che le confezioni di prodotti non omogenei, in numero rappresentativo secondo quanto sopra indicato dal piano di campionamento, vengano aperte, riunite, mescolate e accuratamente macinate prima di formare le aliquote per le analisi del controllo ufficiale. Nel caso 2, le confezioni prelevate al dettaglio costituiscono le aliquote di legge Tabella riepilogativa 1 prodotti sfusi Prodotti sfusi Prodotti sfusi oppure Lotto/partita ≥ 50 t Lotto/partita ≤ 50 t Lotto/partita ≤ 100 t

Regolamento CE/401/2006 Raccomandazione CE/787/2004

Tabella 1 Tabella 2 Tabella 3 Tabella riepilogativa 2 prodotti confezionati Pro Prodotti confezionati oppure Lotto/partita ≥ 50 t Lotto/partita ≤ 50 t UNI CEN/TS15568 Regolamento CE/401/2006 Tabella 4 Tabella 1 Tabella 2 dotti confezionati

Allegato 3

Modello di verbale di prelievo allegato 6 SEZIONE 1 – DATI RELATIVI ALL’ENTE PRELEVATORE REGIONE _______________ A.S.L. N° ________ Dipartimento di Prevenzione–Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione__________ Via/piazza_________________________________ n°_____________ C.A.P. _______ città _____________ Tel. _______________________ Fax___________________

VERBALE DI PRELEVAMENTO n°__________ Sezione 2- DATI RELATIVI AL DETENTORE DELLA MERCE Ragione sociale o Ditta________________________________________________________ Responsabile_________________________________________________________________ Residente a______________________in via/piazza_________________________n°________

L'anno _____ addì ______del mese di_____________alle ore__________,il sottoscritto ____________________ si è presentato presso: ¢ mezzo di trasporto di ingresso o primo deposito di materie prime importate ¢rivendita - intermediario ¢ stabilimento di produzione ¢magazzino di materie prime ¢ altra sede di prelievo (specificare__________________________) ¢mezzo di trasporto sito in______________________ via_________________________________n° _____ CAP _____ città ______ e, dopo essersi qualificato e dopo aver fatto conoscere lo scopo della visita, ha proceduto al prelievo di un campione di (specificare): Sezione 3 – Dati relativi al campione Specie vegetale presente: ¢soia; ¢mais; ¢riso; ¢altro: specificare_______________________ Tipo di matrice prelevata: ¢Granelle, creme e farine di mais, di riso e miste; ¢Pasta, noodles; ¢Prodotti della pasticceria, della panetteria e della biscotteria; ¢Ortaggi e prodotti derivati; ¢Radici e tuberi; ¢Legumi e semi oleaginosi; ¢Frutta; ¢Latte vegetale e prodotti a base di latte vegetale; ¢Prodotti per lattanti e bambini; ¢Integratori alimentari; ¢Preparazioni gastronomiche; ¢Snack, dessert e altri alimenti Provenienza del prodotto: ¢ nazionale, ¢ comunitaria, ¢ extracomunitaria Prelievo avvenuto nel circuito: ¢convenzionale ¢biologico

Campionamento effettuato ai sensi di: Reg. 401/2006/CE Raccomandazione 787/2004/CE UNI CEN/TS 15568 Con le modaità atte a garantirne la rappresentatività e l’assenza di contaminazioni, utilizzando attrezzature e contenitori puliti, asciutti e di materiale inerte sono stati prelevati a caso da n______ punti oppure n _____imballaggi (sacchi, cartoni, confezioni,ecc.), n_____ campioni elementari del peso/volume di ___________kg/lt. Dall’unione dei campioni elementari è stato formato il campione globale del peso/volume di ___________kg/lt dal quale, dopo opportuna omogeneizzazione macinazione , è stato ottenuto un campione omogeneo ridotto del peso/volume di ________kg/lt, ottenendo un campione finale (campione di laboratorio) in n_______aliquote, suggellate con sigillo di ufficio e munite di cartellino, ognuna delle quali del peso/volume di ____________ g/ml (non inferiore a 500g/500ml). Dichiarazioni del proprietario o detentore: _________________________________________________________

n ___________aliquote (indicare dettaglio aliquote) unitamente a n______copie del presente verbale vengono inviate al______________________in data___________Conservazione del campione ______________________ n_______copia/e del presente verbale con n_______aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig __________________________________________ La partita/lotto relativa al campione prelevato ¢ viene/¢ non viene posta in sequestro fino all'esito dell'esame. Fatto, letto e sottoscritto. FIRMA DEL PROPRIETARIO / DETENTORE

IL VERBALIZZANTE

Allegato 3 bis

Modello di verbale di macinazione/omogeneizzazione -

Piano Nazionale Alimentazione Umana REGIONE ……………………….. A.S.L. …………………….. Verbale Operazioni di macinazione n. ………………….. data …………………. Da Allegare al Verbale di Campionamento n. ……………………….. del ……………… TIPO di CAMPIONAMENTO: ¢ PNAU ¢UNI CEN/TS 15568 ¢ OGM prelievo avvenuto nel circuito ¢ convenzionale ¢ biologico L’anno duemila …… addì ……. del mese di ………………………. alle ore ……… alla presenza del Sig.………………………………………..………., convocato per la suddetta data, nella sua qualità di detentore della merce o suo delegato (allegare eventuale delega), il sottoscritto Dr. …………………………………………., che ha effettuato il campionamento, o il suo delegato (allegare eventuale delega), dopo essersi qualificato, ha proceduto alla formazione ed all’apertura del CG di cui al verbale di prelievo n . ……………… (barrare le voci che non interessano). Il CG è stato sottoposto a macinazione a secco presso …………………………………. con procedure atte a garantire l’assenza di eventuali contaminazioni. Dopo la macinazione si è proceduto (barrare le voci che non interessano): ¢alla formazione di un campione ridotto del peso/volume di …………… kg/lt; ¢alla formazione di n. ………….. aliquote ognuno dei quali del peso/volume non inferiore a 500g/500 ml. N. ………………. campioni sono stati sigillati. Dichiarazioni del proprietario/detentore/delegato: …………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….......................……… N. ……… campioni finali unitamente a n. ……. copie del presente verbale, da allegare al verbale di prelevamento n. …………. vengono inviate al ………………………. in data …………………… Conservazione del campione ………………………………………………………………………………………………………… N. …….. copia/e del presente verbale, da allegare al verbale n. ……….., con n. ……… aliquota/e viene/vengono consegnate al Sig……………………………… il quale custodisce un CF per conto del produttore o un CF per conto proprio. La partita/lotto relativa al campione prelevato viene non viene posta in sequestro fino all’esito dell’esame. Fatto, letto e sottoscritto FIRMA DEL PROPRIETARIO/DETENTORE/DELEGATO

I VERBALIZZANTI Allegati: ¢ delega del proprietario/detentore

¢delega dell’Autorità Competente

Allegato 4 Laboratori ufficiali abilitati all’impiego del sistema applicativo per la trasmissione informatica dei dati del controllo ufficiale A.P.P.A. PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO A.R.P.A. FVG – Dipartimento Provinciale di PORDENONE A.R.P.A. PIEMONTE A.R.PA. PUGLIA ASL CREMONA LABORATORIO DI PREVENZIONE DELL’ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1 ASP PALERMO I.Z.S. ABRUZZO E MOLISE I.Z.S. LAZIO E TOSCANA I.Z.S. LOMBARDIA ED EMILIA-ROMAGNA I.Z.S. MEZZOGIORNO I.Z.S. PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA I.Z.S. PUGLIA E BASILICATA I.Z.S. SARDEGNA I.Z.S. SICILIA I.Z.S. UMBRIA E MARCHE I.Z.S. VENEZIE

Piano_A11_PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE DEI RESIDUI DI FITOSANITARI NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE - DM 23/12/1992

Il Ministero della Sanità con il D.M del 23 dicembre 1992 ha stabilito un piano di monitoraggio sui requisiti minimi per la programmazione dei controlli sui residui di fitosanitari. Lo scopo del piano è quello di determinare i residui di antiparassitari negli alimenti, ai sensi delle pertinenti disposizioni della legislazione comunitaria e nazionale relativa ai controlli ufficiali per alimenti. Tali controlli consistono, in particolare, nel prelievo di campioni, nella loro conseguente analisi e nell'individuazione degli eventuali antiparassitari presenti e dei loro rispettivi livelli di residui. La pianificazione regionale è effettuata tenendo conto delle indicazioni di cui al D.M. del 23/12/92 circa:

✗ i prodotti da sottoporre a campionamento; ✗ il consumo e la produzione regionale di frutta e ortaggi e dei prodotti di origine animale

1.1. SCOPI Le finalità di tale piano è quella di:

• ridurre l’esposizione della popolazione al rischio fitofarmaci • avere dati certi sull’incidenza di tale pericolo chimico per l’effettuazione di una corretta

analisi del rischio

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai SIAN e dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

I campioni sono relativi a: a) Prodotti di origine vegetale provenienti dall'ambito regionale

Per le matrici ortofrutticole di produzione locale, i campioni saranno prelevati preferibilmente presso le aziende agricole, i c entri di raccolta aziendale, gli stabilimenti e i la boratori di produzione. I campionamenti di prodotti ortofrutticoli di provenienza regionale, dovranno essere eseguiti presso i magazzini o i n fase di vendita all’ingrosso o a l dettaglio. Si dovrà provvedere a campionare in via principale le primizie, cioè le varietà più precoci o pr odotte anticipatamente con tecniche di coltivazione forzata, i prodotti di più largo consumo e le matrici risultate maggiormente irregolari negli anni precedenti. Pur dovendosi distribuire l'attività di prelievo regolarmente nell'arco dell'anno in base alla stagionalità, risulta opportuno aumentare la frequenza di campionamento dei prodotti ortofrutticoli subito dopo la loro raccolta ed immissione in commercio: nel periodo primavera-estate per le matrici orticole ed estate-autunno per le matrici frutticole, salvo eccezioni. Ogni ASL potrà, variare tali percentuali indicative in base alla propria realtà territoriale; è anche consigliabile concentrare i campioni su pochi prodotti anziché pochi campioni su molte matrici. L'attività di campionamento dovrà essere rigorosamente ripartita sui 12 mesi dell'anno, tenendo conto della stagionalità delle colture.

b) Prodotti di origine vegetale non provenienti dall'ambito regionale Il prelievo di prodotto nazionale, comunitario o pr oveniente da Paesi terzi viene effettuato prioritariamente, presso i centri di ristorazione collettiva, la Grande Distribuzione Organizzata (G.D.O) e gli esercizi al dettaglio di una certa potenzialità. I SIAN competenti al controllo di mercati all’ingrosso o di grandi piattaforme di distribuzione, devono prelevare i campioni

soprattutto presso i mercati ortofrutticoli, aziende di deposito e vendita all'ingrosso, presso le piattaforme logistiche che forniscono la grande distribuzione (ipermercati, supermercati, negozi specializzati).

c) Prodotti di origine animale provenienti dall'ambito regionale Il prelievo viene effettuato (in ordine decrescente di priorità) nei centri di macellazione, centri di raccolta aziendale e lungo tutta la filiera (dall’azienda zootecnica agli esercizi di vendita) privilegiando quelli inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente. Le matrici sono rappresentate da carne, grasso, prodotti a base di carne, latte e derivati, prodotti ittici e uova.

d) Prodotti di origine animale non provenienti dall'ambito regionale

Il prelievo viene effettuato in tutte le fasi della commercializzazione, dall’ingrosso al dettaglio, privilegiando quelli inseriti nella categoria di rischio 5 per poi passare alle altre categorie in ordine decrescente. Le matrici sono rappresentate da carne, grasso, latte e derivati, prodotti ittici e uova

In caso di difficoltà a reperire le matrici in ambito regionale, le Asl possono campionare, in alternativa, prodotti nell'ambito extraregionale al fine di poter rispettare il n umero di campioni stabiliti per singola ASL. Al fine di garantire il rispetto delle scadenze indicate nel Piano è necessario che tutti i soggetti che intervengono in ciascuna fase del controllo ufficiale (programmazione, campionamento, analisi e rendicontazione) operino secondo la seguente tempistica: La trasmissione dei dati delle analisi dei campioni al Ministero della Salute deve essere effettuata periodicamente dai Laboratori ufficiali utilizzando il sistema informativo Nsis-flusso pesticidi già a regime, per l'inserimento dei dati di rispettiva competenza, (compresi i Laboratori fuori regione) In ogni caso, la trasmissione dei risultati analitici relativi a ciascun anno deve essere completata entro e non ol tre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione delle analisi, al fine di consentire la trasmissione alla Commisisone europea entro i termini temporali previsti. Contestualmente i dati sono messi a disposizione della Regione che ne effettua la validazione con le seguenti modalità: i d ati inseriti dai Laboratori vengono verificati tramite confronto con quelli forniti dalle Aziende Sanitarie Locali; nel caso vengano rilevate discrepanze fra i due set di dati, la Regione con il supporto dei Laboratori ufficiali e delle AASSLL interessate, identifica eventuali errori o omissioni e, se necessario, richiede di apportare le correzioni o integrazioni opportune nei tempi previsti.

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

Il Piano prevede l’esecuzione di campioni chimici effettuati ai sensi del combinato disposto dal DPR 327/80, della Direttiva 2002/63/CE e del DM 23/7/03 cui bisogna riferirsi per le modalità di campionamento. Pertanto per ogni campione devono essere prelevate n. 5 aliquote. La grammatura di ogni aliquota è stabilita dal DM 23/7/03. Per carne di mammiferi si intende il prelievo di:

• Diaframma di bovino, ovino o suino • Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio • Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti,

cotolette, bistecche, spalle etc) • Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Frattaglie • Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato

• Altre frattaglie di mammiferi • Carni di pollame

Le matrici da sottoporre a controllo, il numero dei controlli e la loro ripartizione territoriale sono riportati nelle Tabelle A, B, C e D. Sul verbale di campionamento dovrà essere chiaramente indicata la provenienza del prodotto (regionale, nazionale, UE o extra-UE), precisando la nazione di provenienza Si fa presente, inoltre, che, anche in considerazione di quanto disposto, dai recenti Regolamenti Comunitari (in modo particolare il regolamento 852/2004), occorre che, in occasione di esiti non favorevoli per presenza di residui di prodotti fitosanitari, indipendentemente dall’attivazione del sistema del sistema d’allarme rapido, siano effettuate, in ogni caso, le opportune verifiche presso l’azienda di produzione primaria, verificando le procedure operative e tutta la documentazione annessa, tra cui, in modo particolare, il registro dei trattamenti (DPR 290/2001). Come da specifiche ministeriali, nel modello di verbale di prelievo si chiede per facilitare il lavoro dei laboratori, di indicare :

1) paese di origine del prodotto 2) l'indicazione che il campione è di origine biologica o non biologica 3) per i prodotti trasformati, l'indicazione della trasformazione che ha subito la materia prima,

dove ciò sia possibile L’eventuale riscontro di positività analitica comporta l’attivazione delle procedure sanzionatorie di cui all’art. 5, lettera h) della legge n. 283/1962.

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

Come per gli altri campioni chimico-fisici, per l’effettuazione dei campioni deve essere utilizzato

il Mod. 3. . L’ispezione dovrà comunque essere reportata utilizzando il Mod 5 di ispezione. Il

controllo ufficiale dovrà essere, come tutti gli altri controlli, inserito nel sistema informatico

GISA.

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

E’ sufficiente la normale dotazione di attrezzature per il campionamento chimico

1.7 LABORATORIO DI RIFERIMENTO I laboratori di riferimento sono quelli dell’ARPAC e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. L'Arpa Campania , per le prove non accreditate su vino e olio, invia tali campioni al Laboratorio di Sanità Pubblica dell'ASL di Firenze per le determinazioni analitiche richieste. Il suddetto Laboratorio provvederà a trasmettere i dati tramite il Flusso pesticidi -Nsis al Ministero

1.8. DURATA Il Piano è annuale e pertanto si conclude il 15/12/2015.

1.9. COSTI E BENEFICI I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione rilevando la presenza di prodotti non c onformi a quanto previsto dalla Normativa nazionale e comunitaria, garantendo i consumatori circa la presenza in commercio di prodotti sicuri sotto tale aspetto.

2. PROGRAMMAZIONE

Tabella A- Numero e tipologie minimale dei campioni di origine vegetale, prodotti in ambito regionale

ASL CEREALI ORTAGGI FRUTTA VINO OLIO TOTALE

AV 10 30 20 2 2 64

BN 8 15 10 2 1 36

CE 8 31 20 2 2 63

NA1 6 16 10 0 0 32

NA2 8 30 20 6 2 66

NA3 10 30 20 2 2 64

SA 15 46 30 10 3 104

TOTALE 65 198 130 24 12 429 Tabella B- Numero e tipologie minimale dei campioni di origine vegetale, prodotti al di fuori dell’ambito regionale

ASL CEREALI ORTAGGI FRUTTA VINO OLIO TOTALE

AV 3 10 10 1 1 25

BN 2 5 5 1 1 14

CE 6 10 10 1 1 28

NA1 3 5 5 1 1 15

NA2 6 10 10 1 1 26

NA3 6 5 15 1 1 28

SA 6 15 15 3 3 42

TOTALE 32 60 70 9 9 178 Tabella C- Numero e tipologie minimale dei campioni di matrici di origine animale, prodotti in ambito regionale

ASL Carne di mammiferi

Carne di volatili

Grasso di mam- miferi

Grasso di volatili

Prodotti a base di carne

latte Derivati del latte

Prodotti ittici

Uova e ovoprodotti

TOT

ASL AV 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 ASL BN 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 ASL CE 1 1 1 1 1 2 2 0 1 10 ASL NA1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 ASL NA2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 8 ASL NA3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 8 ASL SA 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 TOTALI 7 6 6 5 7 7 9 7 6 60

Nota Per carne di mammiferi si intende il prelievo di: • Diaframma di bovino, ovino o suino • Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio • Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti, cotolette, bistecche, spalle etc) • Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Frattaglie • Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Altre frattaglie di mammiferi • Carni di pollame Tabella D- Numero e tipologie minimale dei campioni di matrici di origine animale, prodotti al di fuori dell’ambito regionale

ASL Carne di mammiferi

Carne di volatili

Grasso di mam- miferi

Grasso di volatili

Prodotti a base di carne

latte Derivati del latte

Prodotti ittici

Uova e ovoprodotti

TOT

ASL AV 1 0 1 0 1 1 1 0 1 6 ASL BN 0 1 0 1 1 1 1 0 1 6 ASL CE 1 1 1 1 1 2 2 0 1 10 ASL NA1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 8 ASL NA2 1 1 0 1 1 0 1 2 1 8 ASL NA3 1 1 1 1 1 0 1 2 0 8 ASL SA 2 1 2 1 1 2 2 2 1 14 TOTALI 7 6 6 5 7 7 9 7 6 60

Nota Per carne di mammiferi si intende il prelievo di: • Diaframma di bovino, ovino o suino • Carcassa intera o quarti posteriori di coniglio • Pezzi di carni di mammiferi alla rinfusa, freschi/refrigerati/congelati, imballati o meno (quarti, cotolette, bistecche, spalle etc) • Fegato o parti di fegato di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Frattaglie • Rognone di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Cuore di mammiferi, fresco, refrigerato o congelato • Altre frattaglie di mammiferi • Carni di pollame

3. VERIFICA A fine anno il piano sarà sottoposto a v erifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del Piano alle Autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione. L’ORSA analizzerà l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti si rende necessaria la sua prosecuzione sia necessario apportare modifiche

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Piano_A12_PIANO REGIONALE DI CONTROLLO UFFICIALE

SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

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Il presente Piano Regionale Alimentazione Animale è stato predisposto dalla Direzione Generale per la tutela della Salute ed il c oordinamento del Sistema Sanitario Regionale - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria . Hanno contribuito alla redazione: Ciro Campana, per l' Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria; Dott.ssa Rosa D'Ambrosio per l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare; Dott. Palermo Pierpaolo per l'Osservatorio Epidemiologico Regionale; Dott. Nadir Perticarà per l'ASL di Caserta Dott. Vittorio Nagar per l'ASL Napoli 1 Centro Dott. Alfredo Pecoraro per l' ASL Napoli 3 Sud Dott. Venanzio Casaburi per l'ASL di Salerno Hanno inoltre collaborato: Dott.ssa Daniela Bove per l'Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare; Dott. Angelo Zerella per l'ASL Benevento; Dott.ssa Fiorella Pandolfi per l'ASL Napoli 3 Sud; Dott. Giuseppe Calicchio ed il Dott. Aniello Amato per l'ASL Salerno;

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Per eventuali chiarimenti è possibile fare riferimento al referente regionale Ciro Campana presso l' Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria Telefono ufficio 0817391320 email personale: [email protected] email certificata: [email protected]

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INDICE Abbreviazioni……….…………………………………………………………………….………...VI Introduzione……………………………………………………………………………………….......1 PARTE GENERALE Piano Regionale di Controllo Ufficiale sull’Alimentazione degli animali 2012-2014: ...….………...3 Finalità……………………………………………………………………………………….……......3 Obiettivi……………………………………………………………………………………….………3 Competenze…………………………………………………………………………………………...4 Programmazione dell’attività………………………………………………………………………....5 Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi………………………….………………….……….6 Sopralluoghi ispettivi o ispezioni……………………………………………………………………..7 Valutazione dell’etichettatura ……………………………………………………………………….10 L’autocontrollo nel settore mangimistico………………………………………………………...….11 Verbali di ispezione………………………………………………………………………………….13 Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo……………………..14 Campionamento………………….………………………………………………………………......14 Preparazione del campione per l’analisi delle Micotossine e degli OGM ………………………….15 Criteri di campionamento per l’analisi ………………………………...………………….………...17 Oggetto del campionamento…………………………………………………………………………18 Numerosità campionaria……………………………………………………………………………..18 Verbale di prelevamento……………………………………………………………………………..19 Campione in contraddittorio…………………………………………………………………………19 Conferimento dei campioni………………………………………………………………………….19 Analisi…….………………………………………………………………………………………….19 Analisi di revisione…………………………………………………………………………………..20

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Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni…….…………….……………..…….20 Rilevazione dell’attività………….…………………………………………………………………..21 Valutazione dell’attività da parte del Regione.....……………………………………………..…….23 Esiti dei controlli ufficiali svolti negli anni precedenti……………………………………………...23 Normativa di riferimento………………...…….………………………………………….. ………..24

1 Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi……………………………….24 2. Alimenti dietetici per animali. …………………………………………………..………..25 3. Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare ……...25 4. Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari. ……………...…..25 5. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi. ………………………………………………………………….....….25 6. Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell’alimentazione per animali. …………………………………………..…..26 7. Sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione animale. ………………………….26 8. Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale. ………………………..….….27 9 Ingredienti derivanti da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione con la dieta ai ruminanti. …...………………………………………………………...….27 10 Materie di cui è vietata la circolazione o l’impiego nei mangimi. ……………………....28 11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti. ...28 12 Organismi Geneticamente Modificati. …………………………………………………..28 13 Produzioni Biologiche. …………………………………………………………………..29 14 Campionamento. ……………………………………………………………………...….29 15 Sanzioni. .……………………………………………………………………………..….30 16. Importazione. ………………………………………………………………………...….31

PARTE TECNICA Capitolo 1: Piano di controllo ufficiale ai fini della profilassi della BSE;…………………...……32 Capitolo 2: Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente a ttivi e degli Additivi ……….………………………………………………………………………………......................40 Capitolo 3: Piano di controllo ufficiale della presenza di Diossine - PCB Diossina-Simili – PCB non Diossina-Simili ….………………………………………………..............................………….….55 Capitolo 4: Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine. ……………….………….64 Capitolo 5: Piano di controllo ufficiale della presenza di Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi; ………………………….......................……73

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Capitolo 6: Piano di controllo ufficiale della contaminazione microbica da Salmonella spp. …...............................................................................................................................................…….85 Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente modificati…........................................................................................................................................93 Capitolo 8: Controlli all’importazione …………………………………………………………….105

MODULISTICA disponibile sul sito del Ministero della Salute

Allegato 1 verbale di prelievo Allegato 1a verbale di prelievo PIF Allegato 1b verbale operazioni eseguite Allegato 1c verbale formazione Campioni Finali Allegato 2 delega macinazione campione proprietario Allegato 2a delega macinazione campione Autorità Competente Allegato 3 segnalazione provvedimenti adottati nei casi di positività negli alimenti zootecnici Allegato 4 verbali di ispezione - Check List Allegato 4bis Check List censimento Produttori NON OGM Allegato 5 suddivisione dei campioni per l’attività di Monitoraggio Allegato 6 attivazione del sistema di allerta Allegato 7 scheda di notifica RASFF Allegato 8 linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per l’attuazione del PRAA Allegato 9 criteri di classificazione dei mangimifici in base al rischio Allegato 9 bis Potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche Allegato 10 indicazioni utili per la stesura della relazione annuale Allegato 11 elenco delle prove ACRreditate

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ABBREVIAZIONI

AC – autorità competente ACR – autorità competente regionale ASL - Azienda Sanitaria Locale BDN – Banca dati regionale BSE - Encefalopatia Spongiforme Bovina CE – Campione Elementare CG – Campione Globale CF – Campione Finale CNS – Centro regionale dei Servizi DG (SANCO) - Direzione Generale Della Salute e Tutela del Consumatore DGSA – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari DIGEMON - Direttori Generali Monitoraggio ( Banca dati ) D.Lvo - Decreto Legislativo DM - Decreto Ministeriale DPR - Decreto del Presidente della Repubblica GUCE - Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana GUUE - Gazzetta Ufficiale Dell’Unione Europea ICQRF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari ISS - Istituto Superiore di Sanità IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale IZSM - Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno NAS - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NORV - Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria Nu.Re.Co. – Nucleo Regionale di Controllo OGM - Organismi Geneticamente Modificati OM - Ordinanza Ministeriale ORSA – Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare OSA- Operatore del settore Alimentare OSM - Operatore del settore dei Mangimi PAT – Proteine Animali Trasformate PRAA - Piano Regionale Alimentazione Animale PNR - Piano Nazionale Residui RASFF – Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi. SSN - Servizio Sanitario regionale UOD Unità Operativa Dirigenzale

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INTRODUZIONE Il Piano Regionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali, valido per gli anni 2015, 2016 e 2017, sostituisce e abroga il “Piano Regionale di controllo ufficiale sull’Alimentazione degli Animali 2012-2014” e i successivi Addenda.

La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di verifica ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in monitoraggio e in Sorveglianza. Il PRAA 2015 - 2017 si presenta suddiviso in due sezioni principali: una parte generale descrittiva e una parte tecnica applicativa. Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero della Salute al fine di una più facile consultazione. Questo Piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete per raggiungere gli obbiettivi prefissati e armonizzare l’organizzazione generale dei controlli a livello territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità. Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio regionale sarà, anche per questo triennio, l’aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda ed il conseguente adattamento alla normativa, discendente da nuovi orientamenti comunitari, allo sviluppo scientifico, al manifestarsi di nuovi rischi e quindi all’analisi dei rischi, ai risultati dei controlli precedenti, alla presenza di Allerta sia comunitarie che nazionali, ed ai risultati degli Audit di settore svolti sul territorio dal Nu.Re.Co. e dall'FVO.

Ai fini della corretta ed uniforme applicazione, sul territorio regionale, le AA.SS.LL dovranno effettuare il controllo ufficiale secondo i criteri indicati nel Piano Regionale. Condizione indispensabile ai fini della corretta applicazione e del buon andamento del PRAA sono la rendicontazione e la relazione annuale inviate dalle AA.SS.LL./O.R.S.A alla Regione Campania.

Obiettivo fondamentale del PRAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal Regolamento (CE) n. 1 78/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/ 2004, un s istema ufficiale di controllo dei mangimi lungo l’intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell’ambiente.

In particolare, il R egolamento (CE) n. 882/ 2004 prevede che i controlli siano effettuati periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione del mangime, delle caratteristiche e dell’uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività, operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).

L'Autorità Competente Regionale programma i c ontrolli ufficiali sulla base dell’anagrafe degli operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione degli OSM in base al rischio. L'IZSM svolge attività analitica coordinato ed in accordo con i vari Centri di Referenza Nazionali e con i Laboratori Nazionali di Riferimento, secondo le materie di propria competenza. Le novità introdotte nel presente Piano sono:

• Suddivisione dei campioni del Capitolo 2 in Principi attivi ed Additivi per favorire le ricerche volte ad evidenziare i fenomeni di Carry Over,

• Modifica del Capitolo 5 modificando la finalità del programma di controllo da Monitoraggio a Sorveglianza,

• Inserimento della ricerca del GTH nei materiali dei Categoria 3 destinati all’alimentazione animale,

• Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PRAA,

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• Predisposizione di uno specifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON OGM.

Nella parte generale del PRAA 2015-2017 sono illustrati sia le modalità operative per gli

interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni. Nella parte tecnica del PRAA 2015-2017 sono invece descritti i programmi di campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi e raggruppate nei relativi capitoli di seguito illustrati. La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere pratico utili all’esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi indice

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PIANO REGIONALE

DI CONTROLLO UFFICIALE SULL’ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

PARTE GENERALE

Finalità Nel suo complesso il PRAA 2015-2017 è finalizzato, così come la normativa comunitaria, nazionale e regionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi. Nell’ambito di detta finalità il PRAA si propone, tra l’altro, di: assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per animali

da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia; conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, “Attuazione delle direttive

2000/77/CE e 2001/46/CE relative all’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della alimentazione animale”, e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

rappresentare uno strumento che favorisca l’aggiornamento e la qualificazione professionale degli operatori del SSN in materia di “igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”.

Obiettivi Gli obiettivi del PRAA, definiti dal Ministero della Salute, sono attuate dalla Regione

Campania, Direzione Generale per la Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Unità Operativa Dirigenziale Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, avvalendosi delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL) dell' l'IZSM, dell' Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.) e del Nu.Re.Co.. Sono obiettivi del PRAA: assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi

della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;

tenere a ggiornato il s istema informativo G.I.S.A circa la r accolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, in modo razionale e di facile utilizzo, oltre che ad assicurare un efficace sistema di comunicazione tra i v ari soggetti implicati nel controllo ufficiale;

verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell’oggetto di controllo ufficiale, con particolare riguardo a:

o operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzinaggio, trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;

o procedure ed accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate e carry over;

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o la “rintracciabilità”, ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i fornitori che conferiscono agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri prodotti;

o sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l’esistenza presso i laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l’operatività secondo le buone pratiche di laboratorio;

verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali,

ai requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2015-2017 consistono in:

1. contribuire al popolamento dell’anagrafe centralizzata delle imprese del settore dei mangimi (SINVSA) ai sensi del Regolamento (CE).183/2005 attraverso la collaborazione applicativa GISA- SINVSA;

2. controllo ufficiale sull’applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine animali trasformate (PAT) nell’alimentazione degli animali in virtù delle nuove disposizioni normative sui mangimi per l’acquacoltura;

3. controllo ufficiale dell’eventuale presenza di fenomeni di carry over da farmaci e additivi nei mangimi,

4. controllo ufficiale delle Micotossine nell’alimentazione degli animali (aflatossina B1, ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2),

5. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi nell’alimentazione degli animali;

6. controllo ufficiale dell’eventuale presenza di additivi vietati e delle s ostanze farmacologicamente attive nell’alimentazione animale;

7. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell’alimentazione degli animali; 8. controllo ufficiale della contaminazione da Salmonella spp. nell’alimentazione degli animali 9. controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e

convenzionale); 10. orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli sui mangimi di

origine vegetale negli scambi intracomunitari. Alle AA.SS.LL. è data facoltà di proporre ampliamenti degli obbiettivi del Piano Regionale, e conseguentemente l’attività ispettiva e di campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale/regionale attraverso la pianificazione di un’attività extrapiano. L’attività extrapiano può essere programmata per quanto riguarda l’attività di Monitoraggio e di Sorveglianza: tale programmazione deve essere preventivamente concordata con la Regione Campania che provvederà, eventualmente, a comunicarla al Ministero.

Competenze L’attuazione del PRAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è affidata alla Regione Campania, alle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno (IZSM.)ed all'ORSA.

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In particolare: la Regione Campania coordina l’attività di controllo ufficiale delle AA.SS.LL sul territorio di

loro competenza; le AA.SS.LL. espletano l’attività di campionamento e di verifica ispettiva; l'IZSM esegue le analisi di laboratorio; L'ORSA provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati derivanti dalle attività territoriali

e li rende disponibili alla Regione Campania.

L’accresciuta attenzione verso il settore dell’alimentazione animale, determinata dagli eventi epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), determina l’esigenza di prevedere che al Referente Regionale ed ai Referenti Territoriali per l'alimentazione animale sia riconosciuta l'appartenenza al Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.). La Regione e le AA.SS.LL. devo individuare un Referente a cui affidare, ognuno per le proprie competenze e per proprio territorio, il coordinamento del Piano. I nominativi di tali referenti devono essere trasmessi al Ministero/Regione. Eventuali sostituzioni del referente che dovesse avvenire nel corso dell’anno, dovranno essere ugualmente comunicati al Ministero/Regione. La Regione e le AA.SS.LL. assicurano che tutto il personale deputato ai controlli ufficiali ai sensi del presente piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri ambiti di competenza.

La Regione assicura che i funzionari addetti al controllo ufficiale siano formati relativamente all’analisi dei pericoli legata alle varie materie prime utilizzate ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli del carry-over e della contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderate.

La Regioni assicura inoltre, anche attraverso le AA.SS.LL, che detta formazione sia espletata anche nei confronti degli OSM ricadenti nel territorio di propria competenza.

L’attività di formazione svolta dalla Regione deve essere comunicata al Ministero attraverso la relazione annuale (Allegato 10) ed è oggetto di verifica in sede di Audit che l’ACC svolge, ai sensi del Regolamento (CE) n. 882/2004 art. 4 par.6.

Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari esigenze specifiche lo richiedano, Regione e l e Aziende Sanitarie Locali possono avvalersi degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQRF, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).

Programmazione dell’attività Il Piano Regionale ha valenza triennale dal 1°gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. La Regione predispone e adotta il proprio piano triennale (PRAA), trasmettendolo al Ministero della Salute, ai Soggetti attuatori ed agli altri aventi interesse, entro la data indicata nella nota di trasmissione del Piano Nazionale da parte del Ministero alla Regione Il Ministero provvederà alla convalida ed alla verificare di rispondenza del PRAA ai principi generali del PNAA. Eventuali modifiche o c orrezioni che dovessero rendersi necessarie saranno comunicate a cura della Regione ai Soggetti attuatori ed agli altri aventi interesse

Il PRAA riporta indicazioni precise circa la modulistica e le procedure utili al controllo ufficiale per quanto attiene il loro reperimento e utilizzo.

Inoltre il Piano Regionale deve essere costantemente aggiornato a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero della S alute in virtù dei cambiamenti che si sono resi necessari a livello Nazionale e Comunitario.

Inoltre, se reso pubblico, esso non deve riportare dati sensibili relativi ai nomi delle sostanze da ricercare, (es. principi attivi e/o coccidiostatici), i relativi numeri di campioni e i luoghi di prelievo individuati dall’analisi dei rischi locale.

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Lo studio delle relazioni annuali e l’elaborazione dei dati di rendicontazione costituiscono la base su cui elaborare gli eventuali adeguamenti della programmazione annuale.

In sintonia con gli obiettivi del PRAA e d’intesa con la Regione, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione Regionale, dà attuazione al piano di controllo ufficiale.

Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, la Regione predispone inoltre un programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell’articolo 4, par. 6 del Regolamento (CE) n. 882/04. La Regione comunica tale attività al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale (Allegato 10).

Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi La Regione e le AA.SS.LL, ognuno per quanto di competenza, assicurano l’aggiornamento

del Sistema Informativo Regionale (GISA) per la gestione delle anagrafiche degli OSM, al fine di mantenere una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Reg. (CE) 183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE) 1069/2009 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi. Tali elenchi, aggiornati in tempo reale, sono consultabili ai seguenti link:

OSM registrati: http://www.gisacampania.it/pal/report/reg_osm.php; OSM riconosciuti: http://www.gisacampania.it/pal/report/ric_osm.php . Al fine dell’inserimento delle anagrafiche regionali nel sistema nazionale attraverso la

collaborazione applicativa, sarà rispettato del seguente crono programma: • tutti gli operatori riconosciuti ai sensi dell’art. 10 del Reg. (CE) n. 183/2005 saranno

trasferiti in maniera massiva in SINVSA entro il 31 dicembre 2015 e • tutti gli operatori registrati ai sensi dell’art. 9 del Reg. (CE) n. 183/2005 operanti nel

settore post-primario saranno trasferiti in maniera massiva in SINVSA entro 31 dicembre 2016.

Inoltre nel corso del 2015 continuerà lo studio e l'implementazione delle procedure per la costituzione ed il popolamento dell’anagrafe regionale delle imprese registrate ai sensi dell’art 9 del Reg. 183/2005 operanti nel settore della produzione primaria tenendo conto delle banche dati già attive e gestite da altre amministrazioni pubbliche.

A tal fine l’I.Z.S.M e l'ORSA forniranno il supporto alla Regione ed alle AASSLL per il caricamento dei dati in GISA e per l'upload dei dati - tramite cooperazione applicativa - nei Sistemi Informativi Nazionali.

La Regione, con la collaborazione dell'ORSA e dell'IZSM provvederà alla programmazione e al monitoraggio degli interventi sul territorio, sulla scorta delle risultanze della elaborazione dei dati e tenuto conto dell’anagrafe regionale delle imprese del settore dei mangimi già esistente e di tutte le Banche Dati Regionali e Nazionali utili

Considerata l’entrata in applicazione del Regolamento (UE) 225/2012, si rende inoltre necessario che gli operatori che effettuano la trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004), la fabbricazione oleochimica di acidi grassi, la produzione di biodiesel e la miscelazione di grassi, per immettere sul mercato prodotti destinati all’alimentazione animale, siano riconosciuti ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3 del Regolamento 183/2005. Pertanto anche questi devono essere inclusi in anagrafe con l’indicazione della specifica attività di cui sopra.

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A tal proposito, si precisa che l’art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i ma ngimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento.

Al fine di definire un punto di inizio della filiera mangimistica, si ritiene pertanto opportuno ricordare che tutti gli operatori, che destinano uno o più mangimi all’alimentazione animale, sono tenuti al rispetto del Regolamento nonché alla corretta etichettatura dei prodotti, indicandone chiaramente l’uso in alimentazione animale.

A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi in anagrafe, così come già indicato nelle Linee-Guida per l’applicazione del Regolamento (CE) n. 183/ 2005 del 28 dicembre 2005.

Controlli Ufficiali

Le AA.SS.LL. formalizzeranno una opportuna procedura di collaborazione tra SIAN e Servizi veterinari al fine di garantire e r egolare, a livello locale, il necessario scambio di informazioni.

Il programma di controllo sugli OSM, con la frequenza e le modalità operative stabilite dal PRI 2015 - 2018 prevede: 1) una classificazione secondo il rischio ( categorizzazione) che si realizza mediante ispezioni effettuate con la tecnica della sorveglianza ed apposite chek list regionali; 2 ) l’esecuzione di controlli ufficiali (o ispezioni semplici), effettuati senza preavviso in base alla categorizzazione del rischio mediante liste di riscontro; 3) audit ai sensi dell'art. 4 Reg CE 882/04, presso: gli operatori riconosciuti ai sensi dell’articolo 10 Regolamento (CE) n.183/2005; gli operatori registrati ai sensi dell’art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005; gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n.90/93), registrati o riconosciuti ai

sensi del Regolamento (CE) n.183/2005; In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non conformi nel territorio UE si fa presente che le AA.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute a verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali prodotti non c onformi nella UE facendo riferimento alla nota del Ministero prot. n.3298-P 27/04/2007 così come modificata dalla nota prot. n.5795-P del 30/03/2010 (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta, documenti che d imostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati l’attività di vigilanza negli impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell’impianto in base al rischio Le ispezioni si suddividono in: a) ispezioni mirate: programmate annualmente ed effettuate con regolarità. Tale programmazione deve essere riportata nel Piano Regionale. b) ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:

• fondato sospetto di irregolarità; • filoni di indagine; • informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici; • emergenze epidemiologiche; • emergenze tossicologiche; • eventi comunque straordinari.

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c) ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:

• esigenze epidemiologiche; • ricerche.

Tali ispezioni extrapiano sono programmate dal livello regionale. Se proposte dalle AA.SS.LL. devono essere concordate con la Regione, in qualità di ente coordinatore delle attività sul territorio e di tale programmazione deve essere informato il Ministero della Salute. Gli esiti delle ispezioni devono essere inserite in GISA. Le AA.SS.LL. rendicontano la propria attività conformemente a quanto previsto dal presente Piano e secondo le istruzioni impartite dalla Regione. L'ORSA elabora semestralmente, compatibilmente con la tempistica di rendicontazione regionale al Ministero nel rispetto delle scadenze indicate al paragrafo “rilevazione dell’attività”, i dati delle ispezioni e dei campionamenti presenti in GISA e quelli ricevuti in formato Excell dalle AASSLL (quest'ultimi riguardanti le schede di rendicontazione dei campioni extra-piano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento su sospetto ) producendo e trasmettendo nei tempi opportuni, alla Regione, le schede riepilogative - in formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PRAA,

Per f ornire all’OIE dati validi ed utili all’aggiornamento annuale dello status BSE, nella scheda di rendicontazione delle ispezioni, “scheda ispezioni” allegata del presente piano è inserita una sezione riguardante la rendicontazione delle ispezioni effettuate presso stabilimenti che producono mangimi per ruminanti e per più specie animali contemporaneamente ai mangimi per ruminanti (doppia linea), pet-food compreso. Sono esclusi gli impianti di trasformazione ai sensi dell’art 24 de l Regolamento (CE) n. 1069. In tale sezione della scheda vanno riportate esclusivamente le non conformità sia ispettive che di campionamento relative esclusivamente alla profilassi della BSE, non devono essere riportate tutte le altre non conformità che saranno indicate nella restante sezione della scheda ispezioni. In caso di riscontro di non conformità ispettiva è necessario riportare il dettaglio della stessa comprendendo anche il nome o i l numero di identificazione dell’OSM. È necessario, inoltre, il d ettaglio di eventuali esiti non conformi per presenza di costituenti di origine animale vietati in campioni di mangime prelevati presso gli stessi OSM.

Se nel corso dello svolgimento dell’attività ispettiva vengono messe in evidenza non conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il benessere animale o per l’ambiente, la comunicazione dalle AA.SS.LL. verso la Regione deve essere immediata ed accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate.

La Regione informa tempestivamente il Ministero tramite una relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate ed i provvedimenti di competenza.

Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell’analisi dei rischi. A tal fine deve essere utilizzato lo strumento di classificazione valido presente nel Piano Regionale Integrato, in modo da rendere uniforme sul territorio regionale l’attività di classificazione degli impianti.

Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è l a base per la pianificazione dei controlli ufficiali, così come previsto dall’art. 3 del Reg.(CE) 882/04, e dell’ottimizzazione delle risorse impiegate nell’attività di controllo.

Tale attività, volta ad individuare le priorità di controllo in funzione dei rischi delle attività interessate, dovrebbe essere estesa a tutte le categorie di operatori del settore dei mangimi, al fine di poter pianificare i controlli ufficiali in base al rischio e alle esigenze della realtà territoriale.

Si evidenzia inoltre come la conoscenza approfondita delle attività degli operatori e dei loro processi produttivi e impianti, sia fondamentale al fine di prendere in considerazioni i pericoli pertinenti e significativi per ogni OSM, in maniera particolare per coloro che effettuano attività peculiari nell’ambito dell’alimentazione animale

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Nello specifico si fa riferimento ad esempio agli operatori ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 225/2012 o a quelli che effettuano attività di essiccazione industriale di mangimi. Si sottolinea che la categorizzazione degli OSM in base al rischio sul territorio regionale, è uno dei parametri che questa Regione valuta nel corso degli AUDIT ai sensi dell’art. 4.6 d el Reg.(CE) 882/04, al fine di verificare l’adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiale messi in atto dalle AA.SS.LL sul loro territorio.

Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:

• del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio della specifica autorizzazione, e del possesso dell’atto autorizzativo rilasciato dall’Autorità competente;

• delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di stoccaggio, di distribuzione, di trasporto e di somministrazione;

• delle procedure e d egli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi di produzione);

• della valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;

• dell’etichettatura; • dei registri; • del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti; • delle procedure operative e modalità attuative relative all’autocontrollo; • delle procedure di valutazione dei fornitori e verifica del loro regolare

riconoscimento/registrazione. Inoltre si raccomanda alle AA.SS.LL di verificare durante l’attività ispettiva:

• che i produttori di mangimi conservino campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito,

• che tali campioni siano conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di fabbricazione di mangimi per autoconsumo), sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione e in condizioni tali da escludere un c ambiamento anomalo nella composizione del campione o una sua adulterazione,

• che tali campioni siano tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato.

Le AA.SS.LL nell’ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole, anche avvalendosi della collaborazione che detengono animali, tengono conto anche delle disposizioni di cui al Regolamento 142/2011

I Servizi Veterinari nell’ambito delle verifiche ispettive, o in sede di audit, svolti al fine di categorizzare in base al rischio gli stabilimenti verificano, avvalendosi anche – se ritenuto necessario – del personale tecnico ispettivo del Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL, la presenza del documento dal quale si evince che l’OSM (datore di lavoro) ha effettuato la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici, chimici e biologici (di cui agli, art. 17 comma 1 lett. a, art. 28 e art. 29 comma 1 d el D.Lvo. n. 81/2008) in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel caso non sia presente tale documento, in assenza del personale del SPALS, deve essere effettuata apposita comunicazione al Servizio per la

per quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.

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prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL.

Le Regioni e le Province Autonome integrano la relazione annuale con una sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.

Le AA.SS.LL. integrano la relazione annuale con una sintesi dei risultati dei controlli previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse. Semestralmente, nel rispetto della tempistica rendicontativa, il Referente ASL per il PRAA, produrrà ed invierà alla Regione, una relazione conforme all'allegato 10 del PNAA

Valutazione dell’etichettatura

,

L’etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori. Come riportato nella circolare ministeriale del 27/09/2012 n. pr ot. 17460-P si rende necessario porre attenzione alla fondamentale distinzione tra la definizione di “etichetta” e di “etichettatura”. Se l’etichetta rappresenta un’indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l’etichettatura è un concetto più ampio che comprende l’etichetta e l’insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini pubblicitari. E’ evidente che sia l’etichetta, che le informazioni di etichettatura, devono essere conformi alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 767/09, e sono oggetto di controllo ufficiale, pertanto si rende necessario che i Servizi Veterinari verifichino a cam pione l’etichettatura di alcuni mangimi prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti: 1) la corretta indicazione del tipo di mangime; 2) la presenza e la completezza delle indicazioni obbligatorie; 3) la presenza di indicazioni ingannevoli, con particolare riferimento a claims funzionali impropri, che vantano un effetto farmacologico; 4) la corretta indicazione degli additivi nei mangimi composti, per verificare che sia riportato il nome dell’additivo (Regolamento autorizzativo o registro comunitario degli additivi). Si richiama l’attenzione sulla presenza di claims anche nell’etichettatura dei mangimi per gli animali da reddito spesso forniti all’acquirente su opuscoli o altro materiale informativo, come ad es. nel contesto di fiere e mostre di bestiame. Tali controlli dovranno essere comunicati al Regione Campania attraverso la relazione annuale.

L’autocontrollo nel settore mangimistico Applicazione dei principi HACCP nelle attività post-primarie Dal 1 gennaio 2006 con l’applicazione del Reg.(CE) 183/05, l’obbligo di adottare procedure basate sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione primaria esclusa.

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Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il D.Lgs 123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo controllo ufficiale. A distanza di anni dall’applicazione del Regolamento, l’adozione del sistema HACCP da parte delle imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall’attività di AUDIT del Ministero e della stessa Commissione Europea. A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell’ispezione FVO 8321/2009 - official controls on feed legislation - che ha avuto luogo in Italia dal 17 a l 27 Novembre 2009:

• Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei mangimi possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l'esercizio dei loro compiti, conformemente ai requisiti di cui all'art. 6 de l Regolamento (CE) n. 882/ 2004 segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle procedure basate sull'HACCP;

• Assicurare l'effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al sistema HACCP e i controlli di qualità di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 183/2005 e del suo allegato II.

Pertanto si ritiene utile elencare brevemente nel presente piano i principi base del sistema HACCP, la cui adozione dovrà essere verificata e valutata dai Servizi Veterinari durante l’attività ispettiva presso gli operatori del settore post-primari. A tal fine sono stati appositamente modificati i verbali di ispezione di cui all’allegato n. 4 del PNAA ottenibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1545_listaFile_itemName_8_file.docx . Inoltre, è di fondamentale importanza che tali tematiche siano oggetto di formazione specifica per il personale addetto ai controlli ufficiali. Il sistema HACCP è uno strumento dinamico, che deve adattarsi alla realtà aziendale e ai suoi mutamenti. Tramite la sua adozione l’operatore deve essere in grado di mantenere sotto controllo le fasi del processo strategiche, in cui effettivamente il controllo ha efficacia in relazione ai pericoli significativi per la sicurezza dei mangimi.

Principi 1) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili; I pericoli sanitari legati ai mangimi possono essere di natura fisica (es. pietre, parti metalliche, parti di imballaggio), chimica (es. presenza di sostanze indesiderabili oltre i limiti c onsentiti, residui di principi attivi e additivi dovuti a cross-contaminazione e car ry over) e b iologica (es. presenza di microrganismi e loro prodotti).

L’operatore dovrà effettuare un’analisi dei pericoli, al fine di identificare quelli significativi in relazione ai propri prodotti e al proprio processo.

Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nella scelta dei pericoli significativi in relazione ai vari prodotti e al loro processo produttivo, nonché delle relative misure di controllo.

L’analisi dei pericoli è fondamentale per lo sviluppo delle successive strategie e procedure da parte dell’operatore. Ne consegue ad esempio, che i piani di campionamento e analisi aziendali su materie prime e prodotti finiti, devono essere definiti dall’OSM in base all’analisi dei pericoli, in modo da poter dare evidenza dei criteri di scelta delle frequenze ed esami da effettuare. Restano fermi eventuali controlli, le cui frequenze e modalità, sono imposizioni derivanti dalla normativa, ad esempio il monitoraggio obbligatorio delle diossine previsto dal Regolamento (UE) 225/2012, oppure le frequenze analitiche di autocontrollo previste per i produttori di mangimi medicati ai sensi del DM 16/11/1993.

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2) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili; I CCP sono fasi strategiche del processo, in cui il c ontrollo stesso è significativo al fine della sicurezza dei mangimi (prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo significativo). Nel processo possono inoltre essere individuati dei punti di controllo non critici, i C P, in cui il controllo non ha valore essenziale. Gran parte dei CP sono in genere già gestiti dalle procedure dei prerequisiti e dalle buone pratiche, che costituiscono le condizioni essenziali per la produzione/distribuzione sicura dei mangimi (procedure di pulizia, qualificazione dei fornitori, disinfestazione, eliminazione dei rifiuti, controllo infestanti, ecc.). Pertanto l’applicazione preventiva di un buon programma di prerequisiti e delle buone prassi limita il numero dei CCP, facilitando così l’attività dell’operatore. Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nella scelta dei CCP, tramite l’albero delle decisioni o altri strumenti alternativi ritenuti validi. 3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati; In relazione alle misure di controllo individuate, dovranno essere stabiliti dei limiti critici, che separano l’accettabile dall’inaccettabile e dalla relativa adozione di misure correttive. Alcuni limiti critici sono stabiliti dalla normativa. L’operatore potrà eventualmente adottare valori più restrittivi ma fermo restando il rispetto di quelli imposti dalla legge. Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall’operatore nell’adozione dei limiti critici, qualora non siano presenti limiti di legge o siano stati adottati, per propria scelta, limiti cautelativi più restrittivi. 4) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci; Il monitoraggio è un’azione atta a evidenziare se il CCP è mantenuto sotto controllo. Di fatto il monitoraggio ideale di un CCP deve essere in grado di svelare una “tendenza” alla perdita di controllo prima ancora che essa provochi un problema di sicurezza nei mangimi. A tal fine deve essere effettuato con misurazioni e/o osservazioni che danno risultati immediati (on time) o quantomeno rapidi (osservazione visiva, kit analitici rapidi, osservazione dei termogrammi, misurazione dell’umidità.) L’analisi di campioni di mangime non è lo strumento più adatto ai fini del monitoraggio poiché il risultato è tardivo e non permette di riportare tempestivamente il CCP sotto controllo. 5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un determinato punto critico non è sottoposto a controllo; L’operatore dovrà stabilire quali azioni adottare sul processo e nei confronti dei mangimi interessati qualora dal monitoraggio venga evidenziata una perdita di controllo del CCP. Ogni perdita di controllo dei CCP nonché ogni azione correttiva adottata sui mangimi o sul processo deve essere registrata e documentata. 6) stabilire procedure per verificare se le procedure di cui ai punti precedenti sono complete e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente; L’attività di verifica serve ad assicurare che i CCP ed in generale tutto il sistema HACCP sia adeguato alla realtà aziendale e stia funzionando correttamente. In questo contesto l’analisi di campioni di mangimi, a differenza di quanto avviene nel monitoraggio, costituisce uno strumento efficace di verifica.

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7) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui ai punti 1-7; Le procedure basate sui principi HACCP devono essere documentate, al fine di dare evidenza del sistema e delle azioni messe in atto, secondo la regola ispiratrice “Scrivi ciò che fai e fai ciò che scrivi”. Il sistema di registrazione e documentazione deve essere adatto allo scopo e all’entità dell’attività, senza creare appesantimenti e oneri non necessari per l’operatore. Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o i n una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi devono sottoporre a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti. Anche di tale revisione deve essere presente evidenza documentata. Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire all'autorità competente prove della messa in atto di procedure basate sui principi HACCP e assicurare che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate sia adeguata e sempre aggiornata. La mancata predisposizione, da parte dell’OSM, della procedura dell’autocontrollo e della prova della sua predisposizione è sanzionabile secondo quanto previsto dall’articolo 5 comma 3 del D. Lgs. n .142/2009.

Procedure documentate Al fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il te rritorio regionale le AA.SS.LL. territorialmente competenti devono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi del mod. 5 allegato al PRI ed alle liste di riscontro allegate al PNAA . All’esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che deve essere rilasciato in copia all’operatore

utilizzando il modello n. 5 allegato al Piano Regionale Integrato. Il verbale – Lista di riscontro, nella sua interezza, è costituito da una parte invariabile (Mod. 5 PRI ), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile che contiene una serie di attività (n. 8 i n tutto) che vanno scelte e combinate in base a quanto svolto dall’operatore e che è oggetto di verifica.

Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo

Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di controllo ufficiale, l’Azienda Sanitaria Locale riporta sul verbale e co munica al legale rappresentante dell’impresa ed eventualmente (se diversa) per conoscenza all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione:

• il tipo di irregolarità accertata; • le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al

fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il ma ntenimento della prevista autorizzazione;

• il termine massimo per l’esecuzione dei lavori d’adeguamento prescritti; • le sanzioni comminate.

Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare sulla effettiva messa in atto delle prescrizioni attraverso un successivo sopralluogo

Campionamento

.

Il numero dei campioni su base nazionale

1. consistenza patrimonio zootecnico da BDN (al 30/09/2014),

è ripartito tra le Regioni attraverso una ripartizione percentuale dei campioni, basata su criteri di rischio considerando i seguenti set di dati:

2. produzione di mangimi regionale (dati ISTAT annuario 2013), 3. non conformità 2012, 2013 e primo semestre 2014.

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Il valore di rischio per ogni singola Regione è s tato calcolato come la media della percentuale in peso sul totale regionale relativa:

• alla produzione di mangimi, • al patrimonio zootecnico (media dei singoli valori della tipologia di allevamento, bovino e

bufalino, avicolo, acquacoltura, equini, suini, ovi-caprini. Per rendere il dato più fedele, è stata ridotta ad 1/3 la percentuale in peso dell’allevamento ovi-caprino rispetto agli altri allevamenti, ciò perché in Italia tale allevamento è prevalentemente brado-semibrado, per cui l’uso di mangimi industriali rispetto all’attività di pascolamento, è decisamente ridotto),

• alle non conformità rilevate (media delle non conformità degli ultimi 2 anni e ½.). Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei mangimi sono fissate dal

Regolamento (CE) n. 152/2009, tranne che quelle per la ricerca di pesticidi e Salmonella spp. per le quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento.

Ad ogni buon f ine le “Linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi”, pubblicate con nota prot. n. 8527 d el 16 a prile 2014 dal Ministero, sono allegate al PNAA sotto l'Allegato 8.

A livello regionale il numero dei campioni totali assegnati alla Regione dal ministero, sono stati ripartiti tra le singole AA.SS.LL

. tenendo conto dei dati consolidati BDN al 31/12/2014 delle anagrafiche degli allevamenti presenti in Regione Campania e nel rispetto dei criteri di selezione, imposti per ogni singolo Capitolo, dal PNAA. Inoltre per la programmazione delle attività rivolte verso gli OSM registrati o riconosciuti è stata utilizzata la base di dati al 20/01/2015 presente nel sistema informativo regionale DIGEMON. I

Ad ogni campione prelevato deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.

Nel capitolo specifico, destinato alla ricerca degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi, sono indicate alcune classi di sostanze, ciascuna delle quali riporta un num ero minimo di molecole da ricercare. Pertanto quando è effettuato un campionamento ufficiale con riferimento ad una classe, resta inteso che l’analisi deve coprire almeno tutte le sostanze riferite alla stessa

Ai fini del campionamento è disponibile - on line, sul sito del ministero - il fac-simile di verbale di prelievo campioni (Allegato 1 e Allegato 1a).

.

Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia quelli relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con l’ottenimento di almeno n. 4 campioni finali.

I dati rilevati mediante tale strumento e le risultanze del campionamento devono essere registrati in GISA

A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. p rot. DSVET-4333-P del 03/08/2011 avente per oggetto: “Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004” precisa che: “nel caso in cui sia conferito un c ampione per il quale l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio non di sponga della metodica ACRreditata, su base continuativa o p er circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della prova ACRreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al laboratorio in possesso della prova ACRreditata. Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una pr ima analisi di screening seguita da un’analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma ACRreditato, l’autorità competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF in totale) al fine di avere un ul teriore CF disponibile per l’inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.Z.S. in possesso della prova ACRreditata, al fine del completamento dell’analisi”.

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Preparazione del campione per l’analisi delle Micotossine e degli OGM Formazione del campione globale (CG)

Il campione globale deve essere formato dalla unione di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita. Ciascun CG deve successivamente essere omogeneizzato con apposito strumento adeguatamente pulito mediante opportuna (per tempo e portata) mescolatura. Si fa presente che l’omogeneizzazione non corrisponde alla macinazione del campione. Il CG omogeneizzato è opportunamente sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene. Il CG è successivamente consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di analisi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale in attesa della successiva fase di formazione dei campioni finali. Il CG deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelievo (Allegato 1/1a e 1 b) recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento effettuate . Formazione del campione ridotto Se necessario il CG può essere “ridotto” ad un peso di 2 Kg così come indicato dal Regolamento (CE) n. 152/2009. Tale operazione deve avvenire previa opportuna omogeneizzazione del CG. Formazione dei campioni finali Al fine di garantire una distribuzione omogenea nei campioni finali della contaminazione delle sostanze eterogeneamente distribuite, si deve necessariamente ricorrere alla macinazione del campione globale/ridotto omogeneizzato, qualora esso sia costituito da materie prime in grani. La fase di macinazione consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in quanto consente di fornire una migliore precisione ed esattezza delle analisi di laboratorio. I C.F. sono ottenuti dalla macinazione del CG o del campione ridotto con apposita apparecchiatura o da banco o industriale. Considerate le diverse realtà organizzative regionali e le varie dinamiche produttive e commerciali, le operazioni di macinazione del CG/CR, devono essere effettuate da personale adeguatamente formato, con attrezzature idonee. Il CG/CR deve necessariamente pervenire all’IZSM accompagnato da un verbale di prelievo recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento effettuate (Allegato 1/1a e 1b). Con lo scopo di un m igliore utilizzo delle risorse umane ed economiche e ove si ritenesse necessario, le Autorità sanitarie che hanno prelevato il campione potranno delegare altre Autorità locali (colleghi della stessa amministrazione di appartenenza PIF-ASL) con sede più vicina al laboratorio che dovrà effettuare le analisi. Sempre nella stessa ottica, nei casi in cui le attività di macinazione dovessero prolungarsi per molto tempo (ad es. CG molto grandi, o matrici particolari) o il personale è ridotto/impegnato in altre attività non procrastinabili l’AC che ha effettuato il prelievo può limitare la sua presenza alle sole fasi di apertura del CG/CR e di chiusura dei CF. Alla formazione dei campioni finali ufficiali, può essere presente, anche il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del prodotto, presente alla formazione del CG/CR o altro delegato (si propongono i modelli di delega con l’Allegato 2 e 2a). A tal fine è necessario che siano convocate le parti interessate nei tempi previsti per legge. Il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione di essere presente alla formazione dei CF, può comunicarlo per iscritto alle Autorità interessate, che hanno effettuato il prelievo e la preparazione del CG/CR.

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Per gli OGM, dev’essere effettuata esclusivamente

Lo slurry si ottiene miscelando il CG/CR con una pari quantità di acqua di rete fino ad ottenimento di una pasta densa ed omogenea.

una macinazione a s ecco mentre per le micotossine, la macinazione può essere effettuata opzionalmente o a secco o tramite formazione di slurry.

La tipologia di strumento da utilizzare per la formazione dello slurry dipende dalla quantità di campione da macinare. Nel caso non si disponga di uno strumento in grado di macinare il CG di 4 o più Kg in un'unica soluzione si può pr ocedere ad una macinazione in più tempi. Pertanto per quantità fino a 2 kg si può ut ilizzare uno s trumento da banco http://www.safco.co.nz/foodservice_waring_b.htm codice 24C102T o equivalente , m entre nel caso di campioni globali di peso superiore ai 4 kg s i deve utilizzare uno s trumento industriale munito di una testa disintegrante ad uso generale dotato di motore EExd o equivalente http://www.crami.it/index.php?option=com_docman&Itemid=193 (catalogo M2). Per gli OGM, relativamente alla macinazione a s ecco è necessario evitare un eccessivo riscaldamento del campione che potrebbe determinare una degradazione del DNA. Inoltre è consigliabile ottenere una granulometria non s uperiore agli 0,5 m m per la soia e 0,75 m m per il mais. Procedure di pulizia degli strumenti di macinazione Per le micotossine, prima di processare un nuovo campione, nel caso di macinazione del campione tramite slurry è necessario sciacquare con acqua di rete la testa del macinatore industriale o l’interno del macinino da banco, fino a completa scomparsa dei residui; nel caso di macinazione a secco è necessario smontare e pulire con pennello le parti meccaniche componenti l’apparecchiatura fino a scomparsa dei residui del campione precedente. Per gli OGM, per evitare contaminazioni, è necessario tra un campione e l’altro pulire l’apparecchiatura utilizzata, da eventuali residui di materiale e d econtaminare gli utensili con opportuni detergenti (DNA away, soluzione di ipoclorito di Na all’1% o di alcool etilico). La macinazione deve essere effettuata in un ambiente separato per evitare la contaminazione delle aree destinate all’analisi. Le strutture che effettuano le procedure di macinazione, formazione del campione globale e dei campioni finali devono essere in grado di dimostrare l’efficacia delle procedure adottate. Redazione del verbale di formazione dei campioni finali All’atto della formazione dei campioni finali il p ersonale degli organi ufficiali preposti al campionamento deve redigere un verbale aggiuntivo, da allegare al precedente e che ne riporti gli estremi, recante informazioni, rese in forma leggibile, sulle procedure utilizzate per la formazione dei campioni finali (Allegato 1c).

Criteri di campionamento per l’analisi I campionamenti previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri: 1) casuale o non mirato: sono campionamenti ufficiali, a seconda del tipo di ricerca, programmati nell’ambito del piano di Monitoraggio, atti a valutare l’evoluzione nel tempo di un determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti.

Questo tipo di campioni devono essere ripartiti in modo

Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

assolutamente casuale

con la metodica che si ritiene più adeguata. A tal fine si propone a titolo di esempio l’Allegato 5 “ripartizione casuale dei campioni”.

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2) mirato: sono campionamenti ufficiali in assenza di sospetto, programmati nell’ambito del piano di Sorveglianza tenendo conto di talune caratteristiche dei prodotti che possono rappresentare potenziali rischi per gli animali, per l’uomo e per l’ambiente e delle precedenti non conformità.

Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

3) su sospetto: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di: • sospetto di irregolarità, in base a filoni d’indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da

parte di altri organi di controllo; • emergenze epidemiologiche; • emergenze tossicologiche; • eventi comunque straordinari;

In questi casi può essere previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata

, la raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l’episodio, la messa in atto di tutte le misure necessarie al rintrACRio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da adottare.

I campionamenti previsti dall’attività extrapiano sono effettuati sulla base di esigenze epidemiologiche o di ricerca, programmati a l ivello locale, concordati con la Regione al fine di valutarne la compatibilità con le attività programmate. Tale programmazione deve essere comunicata al Ministero. Tra le priorità di controllo, individuabili nell’extrapiano, risulta utile potenziare le verifiche sulla presenza di principi farmacologicamente attivi e additivi (coccidiostatici) ciò deriva dalla necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio su questa tematica.

Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.

Si fa presente che il sequestro amministrativo richiamato nel presente PRAA fa riferimento a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 882/2004 art. 54 “azioni in caso di non conformità” in particolare al par 2 lett. b e lett. c. L’implementazione dei criteri e le frequenze dei campionamenti nei programmi di sorveglianza sono stabiliti dal PRI 2015-2018 . Al fine di razionalizzare e rendere efficiente l’attività di controllo è necessario concordare le modalità operative e programmare l’attività con il la boratorio dell'Istituto Zooprofilattico p er il Mezzogiorno.

Oggetto del campionamento Sono oggetto di campionamento:

• gli additivi; • le premiscele; • materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale; • tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari); • gli alimenti medicati per animali (contenenti premiscele medicate); • i prodotti intermedi; • l’acqua di abbeverata.

Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva, incluse le fasi di distribuzione, di trasporto e somministrazione.

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Numerosità campionaria La numerosità campionaria totale per la Regione Campania è stata stabilita a livello nazionale dal Ministero in accordo con i Centri di Referenza regionale e i LNR come illustrato nella parte tecnica del PNAA 2015-2017 e trasposta nel presente Piano Regionale. Le AA.SS.LL, sulla base di particolari, motivate esigenze locali - che saranno valutate caso per caso dalla Regione con il contributo dell'IZSM - possono proporre una implementare la numerosità campionaria. Questa eventuale modifica deve essere e riportata nel presente Piano Regionale.

Verbale di prelevamento L’ Allegato 1 rappresenta il verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti effettuati dalle AA.SS.LL. Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato dall’Autorità Competente e dal detentore del mangime. Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata all’interessato, unitamente al Campione Finale. Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l’etichetta o il documento commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009. Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve inoltre essere compilato il relativo verbale delle operazioni di prelievo eseguite (VOPE), in cui il prelevante deve riportare in modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi. Il VOPE deve rimanere agli atti dell’organo prelevatore e su richiesta fornito all'IZSM Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla “validità” dei medesimi, il la boratorio di analisi respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall’Allegato 1. Come sarà di seguito evidenziato, negli specifici capitoli sulle sostanze indesiderabili, nel corso del triennio, tale allegato sarà oggetto di revisione al fine di raccogliere le informazioni richieste in merito dall’EFSA.

Campione in contraddittorio Al fine di evitare il possibile contenzioso che può na scere tra produttori e utilizzatori di mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, così come previsto dall’articolo 18, comma 7, della Legge n. 281/63 e successive modifiche.

Analisi Le analisi sono effettuate dall' Istituto Zooprofilattico per il M ezzogiorno, territorialmente

competente. Per l'effettuazione di dette analisi il Laboratorio Ufficiale deve garantire l’emissione del rapporto di prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione.

Per la ricerca di diossine e PCB si ricorda così come disposta dalla nota del Ministero prot. 13849 del 2 luglio 2014 oggetto: aspetti relativi alla gestione delle risposte analitiche a campioni ufficiali di mangime – Audit FVO 18-2 febbraio 2014, c he i laboratori incaricati di eseguire le analisi devono garantire l’emissione del rapporto di prova entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del campione. Al fine di poter valutare la possibilità di effettuare analisi in base ad eventuali necessità che si dovessero presentare, in considerazione della disponibilità delle metodiche analitichesi faccia riferimento all’elenco delle prove accreditate ripartite per gli I.Z.S. riportato all’allegato 11. Reperibile al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi Allo scopo di rendere più efficiente l’attività di controllo ufficiale si deve tenere presente che il limite all’esecuzione delle prove analitiche è dato dalla presenza dei metodi. Pertanto gli accoppiamenti matrice/analita previsti dal PNAA devono essere considerati vincolanti solo per

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l’espletamento dei vari programmi di controllo specifici previsti nei vari capitoli della parte tecnica e relativa rendicontazione, per le attività su sospetto, extra-piano o all’importazione non sono previsti vincoli matrice/analita.

Nel caso in cui l'IZSM non possano garantire l’esecuzione di alcune delle analisi previste dal Piano si deve avvalere della rete nazionale dei laboratori di riferimento presso gli II.ZZ.SS. Gli accertamenti analitici sono effettuati dai laboratori nazionali ufficiali in conformità a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del Regolamento 882/2004. Si evidenzia che qualora nessun laboratorio degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali disponga della prova acreditata per l’analita specifico, il laboratorio regionale di riferimento (LNR), su richiesta di uno dei laboratori nazionali, provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni particolari e/o non prevedibili (e sempre nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga della prova specifica accreditata), anche uno de i laboratori nazionali ufficiali può pr ovvedere al trasferimento dei metodi di analisi validati. Nell’ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l’importante ruolo ascrivibile ai laboratori nazionali di riferimento (LNR), come riportato agli articoli 32 e 33 de l Regolamento n.882/2004, soprattutto al fine dell’armonizzazione dei metodi analitici.

Inoltre, L'IZSM., mette in atto e gestisce le opportune modalità al fine di favorire l’implementazione tempestiva del sistema SINVSA. Qualora siano già esistenti piattaforme informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdR, sarà cura degli stessi in collaborazione con l’IZS Abruzzo e Molise con il CNS di Teramo, definire le modalità di comunicazione e di flusso dei dati tra i diversi sistemi informativi e il SINVSA.

Analisi di revisione Le istanze di revisione di analisi effettuate nell’ambito di applicazione del presente piano

sono di competenza dell’Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di parametro non conforme in caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella spp.. In questo caso viene eseguita d’ufficio presso l’I.Z.S. che ha effettuato l’analisi di prima istanza, in conseguenza al riscontro della positività.

Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni I provvedimenti da adottare in caso di positività dei campioni analizzati, devono essere

valutati caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all’entità e/o alla gravità dell’episodio accertato. Nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l’ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta per mangimi”, utilizzando gli allegati 6 e/o 7.

I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non c onformità, in linea generale, prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, previa autorizzazione dell’Autorità competente, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile) a spese del detentore, o de l proprietario. L’Autorità sanitaria, inoltre, previa un’analisi del rischio, può decidere di destinare tali mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o ancora destinarli ad usi diversi dall’alimentazione animale.

La Regione deve trasmettere al Ministero, con ogni possibile urgenza, le non c onformità riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio, utilizzando il fac-

Il referente del PRAA deve inviare al settore Veterinario regionale una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, le eventuali sanzioni applicate, l’istanza da parte degli interessati di analisi di revisione e quant’altro possa essere utile per definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.

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simile Allegato 3, inoltre,

Qualora il campionamento risulti non conforme:

deve inviare al Ministero anche una relazione riportante le azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate, l’eventuale istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant’altro possa essere utile per poter definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.

• il laboratorio d’analisi, fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la non conformità riscontrata all’Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione ed alla Regione, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni.

• il Servizio Veterinario adotta i seguenti provvedimenti: sequestra la partita oggetto del campionamento, se il prelievo è ef fettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di

alimentazione degli animali; attiva indagini finalizzate a rintracciare i q uantitativi della partita eventualmente già

distribuiti; attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di

produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta nell’allevamento per autoconsumo;

informa immediatamente la Regione e l’Azienda Sanitaria Locale competenti per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non coincidenti con quelle in cui si trova la partita non conforme

effettua l’ispezione dell’ OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non conforme;

accerta l’eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;

verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate/carry over o altri pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;

ove ritenuto necessario, procede al campionamento di matrici biologiche, sugli animali che hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Regionale Residui;

per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi derivati, prima dell’esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure

o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore; applica eventuali sanzioni amministrative o penali.

Al fine di fornire indicazioni utili nella gestione di particolari non conformità si richiama l’attenzione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolar modo dall’art. 15 “Requisiti di sicurezza dei mangimi”, comma 5, che si riporta di seguito: “Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che, nonostante detta conformità, il mangime è a rischio.”

Protocollo operativo in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di controllo ufficiale, il referente del piano Alimentazione Animale riporta sul verbale, comunica al legale rappresentante dell’impresa e per conoscenza all’Autorità che ha rilasciato l’autorizzazione:

il tipo di irregolarità accertata;

le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento della prevista autorizzazione;

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il termine massimo per l’esecuzione dei lavori d’adeguamento prescritti;

le sanzioni comminate.

Rilevazione dell’attività

Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare sull’effettiva messa in atto delle prescrizioni attraverso un successivo sopralluogo.

Le AA.SS.LL. rendicontano la propria attività conformemente a quanto previsto dal presente Piano e secondo le istruzioni impartite di volta in volta dalla Regione. L'ORSA elabora semestralmente, compatibilmente con la tempistica di rendicontazione regionale al Ministero nel rispetto delle scadenze indicate in questo paragrafo, i dati delle ispezioni e dei campionamenti presenti in GISA e quelli ricevuti in formato Excell dalle AASSLL (quest'ultimi riguardanti le schede di rendicontazione dei campioni extra-piano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento su sospetto ) producendo e trasmettendo nei tempi opportuni, alla Regione, le schede riepilogative - in formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PRAA, Le attività di controllo (ispezioni – campioni) previste dal presente PRAA, nonché degli extrapiano validati dalla Regione, dovranno essere registrate dalle AASSLL nel sistema informatico regionale GISA Le AA.SS.LL, semestralmente, nel rispetto delle scadenze indicate sotto, elaborano i d ati in loro possesso, compilano e trasmettono all'ORSA le schede di rendicontazione ( in formato Excell ) dei campioni extra-piano, scheda di rendicontazione delle ispezioni, scheda di rendicontazione delle prescrizioni e scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto. L'ORSA elabora e trasmette alla Regione, semestralmente, nel rispetto delle scadenze indicate sotto, i dati delle ispezioni e dei campionamenti estratti da GISA - confrontandoli con i dati forniti dall’I.Z.S.M. riferiti alle analisi sulle varie matrici - e quelli ricevuti in formato Excell dalle AASSLL (quest'ultimi come detto sopra riguardanti le schede di rendicontazione dei campioni extra-piano, scheda ispezioni, prescrizioni e campionamento su sospetto ) producendo le schede riepilogative - in formato Excell - di rendicontazione allegate a ciascun capitolo della parte tecnica del PRAA, La trasmissione verso l'ORSA dei suddetti dati a cura delle AASSLL dovrà avvenire:

• entro il 31 Luglio dell’anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre (Gennaio-Giugno);

• entro il 31 Gennaio dell’anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto l’anno

• questa sequenza temporale andrà rispettata per ogni anno di applicazione e fino alla naturale scadenza del PRAA 2015 - 2018

La trasmissione verso la Regione dei suddetti dati a cura dell' ORSA dovrà avvenire:

• entro il 15 agosto, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre (Gennaio-Giugno) dell’anno in corso ( 2015 );

• entro il 15 febbraio dell’anno 2016 al quelli relativi alla rendicontazione di tutto l’anno 2015

• questa sequenza temporale andrà rispettata per ogni anno di applicazione e fino alla naturale scadenza del PRAA 2015 - 2018.

Per la rendicontazione dovranno essere utilizzate:

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1. le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte tecnica del PNAA ;

2. le schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extrapiano;

3. la scheda “ispezioni” in formato Excel;

4. la scheda “prescrizioni” in formato Excel;

5. le scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto.

Le schede di cui ai punti 2,3,4,5, dovranno essere inviate, debitamente compilate in formato Excel mediante posta elettronica certificata, dalle AA.SS.LL. all’O.R.S.A agli indirizzi: [email protected] e [email protected]

Le schede di cui ai punti 1,2,3,4,5, dovranno essere inviate, debitamente compilate in formato Excel mediante posta elettronica certificata, dall’O.R.S.A alla Regione Campania ,agli indirizzi: [email protected] e a [email protected]

Le AA.SS.LL. devono inviare alla regione entro e non ol tre il 31 g ennaio di ogni anno una relazione sull’applicazione del PRAA, redatta secondo quanto indicato dall’Allegato 10 del PNAA mettendo in evidenza:

• l’attività ispettiva effettuata dai Servizi Veterinari presso gli operatori del settore dei mangimi, con particolare riferimento all’utilizzo di fertilizzanti organici;

• l’attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto); • la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalle Regioni presso le AA.SS.LL. , a i sensi

dell’articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004; • formazione specifica del personale.

La comunicazione di ogni difficoltà o impossibilità a procedere al prelievo di un determinato campione programmato, deve essere formalmente comunicato dall'AA.SS.LL all'ORSA ed alla Regione, al fine di consentire la riassegnazione e la sostituzione del campione stesso. Richieste in tal senso potranno essere comunque non accolte. Si sottolinea che solo i campioni ufficiali prelevati, accettati dal laboratorio e per i quali è stato emesso un rapporto di analisi possono essere rendicontati al Ministero della Salute - per il tramite della Regione Campania - per le finalità del presente Piano

Contestualmente alla relazione annuale, le AA.SS.LL., invieranno alla Regione Campania, copia delle Check- list “Censimento produttori mangimi settore NON OGM”, compilate dur ante l’anno di riferimento.

.

Valutazione dell’attività da parte del Ministero Si ricorda che il PRAA è uno dei programmi di attività valutati nell’ambito del Tavolo LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Ai fini della suddetta valutazione si invita a porre attenzione alla corretta e co mpleta applicazione del Piano in quanto alcuni degli obblighi stabiliti dallo stesso potranno essere oggetto di specifici indicatori. Inoltre il settore mangimi è oggetto di attività di verifica attraverso lo svolgimento di audit di settore sul territorio ai sensi dell’art. 4 par 6 del Reg (CE) n. 882/04, effettate dal Regione.

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Esiti dei controlli ufficiali Gli esiti dei controlli ufficiali svolti annualmente, ai sensi del PRAA, sono integrati e riportati nel rapporto ufficiale nazionale consultabile sul sito www.salute.gov.it nell’area Alimenti e Sanità Animale seguendo il percorso negli approfondimenti Temi e professioni → Animali → Sanità Animale → Mangimi →PRAA, al seguente link: http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=1545&area=sanitaAnimale&menu=mangimi indice

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Normativa di riferimento nel settore dell’alimentazione animale

Disciplina della produzione, del commercio e dell’etichettatura dei mangimi

• Legge 15 febbraio 1963, n. 281

disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) . D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360

attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché dell’articolo 19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi; (G.U.R.I. n.246 del 19/10/1999). Regolamento (CE) 178/2002

del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002). ACRordo 28 luglio 2005 n. 2334

fra il M inistro della Salute e i P residenti delle regioni e Province autonome, Linee guida ai fini della rintrACRiabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica volto a favorire l’attuazione del Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 (G.U.R.I. n. 294 del 19/12/2005). Regolamento (CE) 183/2005

del 12 ge nnaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005). Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/02/2008

del Regione Campania recante indicazioni per il riconoscimento degli stabilimenti per l’attività di condizionamento per gli additivi di cui al Regolamento(CE) 1831/2003, ai sensi del Regolamento(CE) 183/2005. Atto d’intesa 13 novembre 2008

, tra il Governo, le AA.SS.LL di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U.R.I. n. 287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270). Regolamento (CE) n. 767/2009

della Commissione, del 13 l uglio 2009, s ull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009). Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010

(Rep. atti n. 155/CSR). (10A12581) (GU n. 250 del 25-10-2010).

, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le AA.SS.LL di Trento e Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio regionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.

• Regolamento (UE) n. 68/2013

della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo delle materie prime per mangimi; (GUUE L n. 29 del 31/01/2013).

Regolamento (UE) n. 892/2010

della Commissione, dell’8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10.2010). RACRomandazione della Commissione 2011/25/Ue

del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari.(GUUE n. L 11 del 15/01/2011). D.M. 13 novembre 1985

che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche; (G.U.R.I. n. 293 del 13/12/85). D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, i n materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.(G.U. Serie Generale n. 101 del 30/04/2008).

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• Nota prot. 17460-P del 27/09/2012

Oggetto: Circolare esplicativa in merito all’etichettatura dei mangimi con particolare;

Nota prot. 18456-P del 11/10/2012

Oggetto: etichettatura dei mangimi (materie prime, mangimi composti) in riferimento agli additivi in essi contenuti;

Nota prot. 17029-P del 19/09/2012

Alimenti dietetici per animali

Oggetto: Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012 del 15 marzo 2012.

• Regolamento (CE) n. 767/2009

della Commissione, del 13 l uglio 2009, s ull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009). Direttiva 2008/38

del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali; (GUUE n. L 62 del 06/03/2008). D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 45

3 Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare

attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997).

• Direttiva 2008/98CE

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008).

Regolamento (CE) n. 1069/2009

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ot tobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (G.U.C.E. n. L 300 del 14/11/2009),

Regolamento (UE) n. 142/2011

del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/ 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non de stinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; (GUUE n. L54 del 26/02/2011).

Nota esplicativa

sull’utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/01/2009/DGSA-P).

Nota esplicativa prot. 20158-P dell’11/11/2010

4 Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari

: applicazione Regolamento (CE)n. 183/2005 modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2005.

• D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193

5 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti Intermedi

attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari; (G.U.R.I. n. 121 del 26/05/2006).

• D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le

condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993).

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• D.M. 16 novembre 1993

, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 278 del 26/11/1993). D.M. 16 aprile 1994

, modificazioni al Decreto 16 nove mbre 1993 r ecante attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 200 del 27/08/1994). D.M. 19 ottobre 1999

, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 191 del 17/08/2000). Circolare 23 gennaio 1996, n. 1

, applicazione del Decreto 16 novembre 1993 recante attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e successive modificazioni. (G.U.R.I. n. 30 del 06/02/1996). Linee guida del 19 ottobre 2006

sulla produzione di mangimi medicati: misure per ridurre la contaminazione crociata del Regione Campania. Nota circolare 10 gennaio 2007 prot exDGVA/XI bis/1072/P

del Regione Campania in materia di commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi. Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010

“chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi complementari medicati. Nota prot. n. 309-P 09/01/2013

6 Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle premiscele nell’ alimentazione per animali

Oggetto: Applicabilità Circolare 1 del 23 gennaio 1996.

• Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002

circolare esplicativa del Decreto del Presidente della Repubblica 2 nove mbre 2001, n. 433 recante Regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell’alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 171 del 23/07/2002). DM 21/02/2001

Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenei ai gruppi delle vitamine provitamine e s ostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001). Regolamento (CE) n.1831/2003

del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003). Registro on-line degli additivi autorizzati per l’utilizzo nei mangimi :

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/comm_register_feed_additives_1831-03.pdf

7 Sostanze e prodotti indesiderabili nell’alimentazione animale

• Direttiva 2002/32/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149

attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).

D.M. 15 maggio 2006

determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali; (G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).

RACRomandazione (CE) 704/2004 dell’11 ottobre 2004 r ACRomandazione della Commissione sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321 del 22/10/2004).

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• RACRomandazione (CE) 88/2006

del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006). Regolamento (CE) n. 396/2005

del 23 f ebbraio 2005 c oncernente i livelli massimi di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005). RACRomandazione della Commissione n. 576

del 17 agosto 2006 sulla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006). Regolamento (CE) n. 1881/2006

del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006). RACRomandazione Della Commissione (2011/516/UE)

del 23 agosto 2011 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti. Report 2011.004 RIKILT – institute of food safety

: Dioxin monitoring in fats and oils for the feed industry. RACRomandazione Della Commissione

8 Controlli Ufficiali nel settore dell’alimentazione animale

(2013/165/UE) del 27 m arzo 2013 r elativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.

• Regolamento (CE) n. 882/2004

del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; (G.U.C.E n. L 191 del 28/05/2004). RACRomandazione (CE) 91/2003

del 10 febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, i n conformità alla direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 034 del 11/02/2003). RACRomandazione (CE) 925/2005

del 14 di cembre 2005 s ul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 337 del 22/12/2005). Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223

Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003). Decisione della Commissione 2006/677/CE

che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10/10/2006). RACRomandazione 925/05/CE

del 14 di cembre 2005 s ul programma coordinato di controlli nel settore dell’alimentazione animale per l’anno 2006 in conformità della direttiva 95/53CE; (GUCE n. L 337 del 22/12/2005). Nota del Regione Campania prot. 8957 del 3 maggio 2013

9 Divieti di somministrazione di proteine animali agli animali da allevamento

: misure urgenti di indirizzo dei controlli ufficiali sui mangimi.

• Regolamento (CE) n. 999/2001

del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 de l 31/05/2001). Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del Consiglio 2000/766/CE e la decisione 2001/9/CE relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).

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• Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P

10 Materie di cui è vietata la circolazione o l’impiego nei mangimi

del 12/09/2011 relativa ai divieti concernenti l’utilizzo delle proteine animali all’alimentazione zootecnica.

• D.M. 7 gennaio 2000

sistema regionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000). Regolamento (CE) n. 767/2009

della Commissione, del 13 luglio 2009, sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009). (Allegato III). Report 2012.007 RIKILT – institute of food safety

11 Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

: examination of packaging materials in bakery products. A validated method for detection and quantification.

• Regolamento (CE) n. 2160/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; (G.U.U.E n. L 325 del 12/12/2003). Direttiva 2003/99/CE

del 17 nove mbre 2003 s ulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003). D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191

Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.I. n.119 del 25/05/2006). Regolamento (CE) n. 2073/2005

del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005). D.M. 10 Marzo 1997

• “Piano Regionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli” in vigore.

attuazione della P rogramma di controllo per le S. Enteritidis e S. Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo. (G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).

12 Organismi Geneticamente Modificati

• Regolamento (CE) n. 258/97

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997). Regolamento (CE) n. 1830/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la trACRiabilità e l 'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la trACRiabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003). Regolamento (CE) n. 1829/2003

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003). D.Lvo 8 luglio 2003 n. 224

attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.I. n. 194 de l 22/08/2003). Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che abroga la decisione 2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente

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modificato non autorizzato Bt10 nei prodotti a base di mais; (G.U.U.E. L68 dell’08/03/2007).

• Regolamento (CE) n. 65/2004

della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati; (G.U.C.E. n. L 10 del 16/01/2004). Regolamento (CE) n. 641/2004

della Commissione recante norme attuative del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza ACRidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è s tato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102). Regolamento (CE) N. 1981/2006

della Commissione sulle regole dettagliate per l’attuazione dell’articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente modificati Regolamento UE 619/2011

della Commissione che fissa i me todi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Decisione 2010/315/UE

che abroga la decisione 2006/601/CE che reca misure d’emergenza relative all’organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l’analisi volti ad ACRertare l’assenza di tale organismo nei prodotti a base di riso. Decisione 2011/884/UE

13 Produzioni Biologiche

della Commissione, del 22 di cembre 2011, r ecante misure di emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE.

• Regolamento (CEE) n. 2092/91

del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 198 del 22/07/1991). Regolamento (CE) n. 1804/1999

del Consiglio, del 19 l uglio 1999, c he completa, per le produzioni animali, il Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 222 del 24/08/1999). Regolamento (CE) n. 834/2007

14 Campionamento

del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il R egolamento (CEE) n. 2092/91 (entrerà in applicazione dal 1 gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20/07/2007).

• D.M. 20 aprile 1978

modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali; (G.U. n. 165 del 15/06/1978). Regolamento (CE) n. 401/2006

del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 70 del 09/03/2006). RACRomandazione 2004/787/CE della Commissione, del 4 ot tobre 2004, relativa agli orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati

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come tali o c ontenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 1830/2003CE 787/2004 del 04/10/2004; (G.U.C.E. n. L 348 del 24/11/2004).

• Regolamento (CE) n. 152/2009

della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (G.U.C.E. n. L 54 del 26.2.2009) Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali

– applicazione del Regolamento (CE) n.152/2009 (Allegate al presente Piano). Regolamento (UE) n. 619/2011

della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta. Nota ministeriale

15 Sanzioni

“Gestione dei campioni per l’esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti e mangimi di cui al Regolamento CE n. 882/2004” prot. n. 4333 del 3 agosto 2011

• Legge 3 febbraio 2011, n. 4

, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. (G.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011). Legge 15 febbraio 1963, n. 281

disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.I. n. 82 del 26/03/1963) . D.Lvo. 5 aprile 2006 n. 190

, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) n. 178/2002. (G.U.R.I. n. 118 del 23/05/2006). D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36

Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento (CE) n. 1774/ 2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non de stinati al consumo umano (G.U.R.I. n. 63 d el 17 marzo 2005). D.L.vo 21 marzo 2005, n.70

disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005). D.Lvo 3 marzo 1993, n.90

, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993) art.16. Decreto Legislativo n. 142

del 12 nove mbre 2009 “ Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi” (GURI n. 234 del 14/11/2009). D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149

attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004). D.Lvo 6/11/2007 n. 193

attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore; (GURI n.261 del 09/11/2007). D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1069/ 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non de stinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1 774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non s ottoposti a controlli veterinari in frontiera. (12G0206) (GU n.255 del 31-10-2012).

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16 Importazione

• D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28

relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (G.U.R.I. n. 28, del 04/02/1993). D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (G.U.R.I. n. n. 248 del 24/10/2005). D M del 19 settembre 2003

“Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in materia di alimentazione animale”. Regolamento (CE) n. 136/2004

della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui prodotti importati da Paesi terzi; (G.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004). Direttiva 98/68/CE

della Commissione del 10 settembre 1998 che stabilisce il modello di documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, de lla direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali provenienti da Paesi terzi; (G.U.C.E. n. L 261 del 24/09/1998) recepita in Italia con Decreto Direttoriale del Regione delle Finanze del 6 maggio 1999. Direttiva 97/78/CE

del Consiglio del 18 di cembre 1997 c he fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità; (G.U.C.E. n. L 24 del 30/01/1998). Decisione 94/360/CE

della Commissione, del 20 maggio 1994, r elativa alla riduzione di frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza della direttiva 90/675/CEE del Consiglio;( G.U.C.E. n. L 158 del 25/06/1994). D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80

attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. (G.U.R.I. n. 82 del 07/04/2000). Circolare prot. n. DGVA/III-XI-bis/28667/P

del 4 a gosto 2006 de l Regione Campania recante linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali (“mangimi”) provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi. Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P

del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le importazioni e le esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non conformi alle norme U.E. Regolamento (CE) n. 829/2007

della Commissione, del 28 giugno 2007 (G.U.R.I. n. L 191 del 21/07/2007), che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul mercato di taluni sottoprodotti di origine animale.

Capitolo 1

Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE

Nel presente piano è stato mantenuto immutato un pr ogramma di Monitoraggio epidemiologico, in grado di fornire un quadro della situazione epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, affiancato da un programma di Sorveglianza, volto a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell’alimentazione animale

Si richiama l’attenzione sulla rimozione dei divieti di utilizzo di farine animali derivate da non

ruminanti per l’alimentazione dei pesci di acquacoltura. Infatti, a partire dal 1 giugno 2013, entrerà in applicazione il Reg (UE) 56/2013 del 16 gennaio 2013 che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Pertanto a partire da tale data sarà permessa l’alimentazione dei pesci con proteine animali ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.

Programma di Monitoraggio

Il programma di Monitoraggio ha essenzialmente una funzione informativa, è parte integrante del processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di situazioni di allarme su cui basare la programmazione degli interventi.

Per garantire la sua funzione informativa il programma di monitoraggio è basato necessariamente su criteri formali di campionamento statistico.

Il programma di Monitoraggio, come negli anni precedenti, è ristretto alle aziende zootecniche da latte o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra il rischio maggiore per la diffusione della malattia.

Criteri utilizzati per la ripartizione dei campioni per il monitoraggio I criteri di selezione del campione sono stati i seguenti:

• esclusione aziende chiuse; • numero capi in stalla >0; • orientamento produttivo = Latte; • tipologia struttura = allevamento; • esclusione aziende testate nel 2012-2013-2014

Il numero di campioni assegnati alla Regione Campania sono 37.

.

Tabella 1-1 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio

ASL Nr. aziende da

campionare per ASL AVELLINO 1 BENEVENTO 2 CASERTA 21 NAPOLI 1 Centro 0 NAPOLI 2 Nord 0 NAPOLI 3 SUD 3 SALERNO 10

TOTALE AZ. DA CAMPIONARE 37

Al fine di selezionare in modo casuale le aziende da campionare, è stata utilizzata la funzione Ms Excel: Funzione CASUALE: Restituisce un numero reale casuale distribuito in maniera uniforme maggiore a 0 e minore di 1. Un nuovo numero reale casuale viene restituito una volta che il foglio di lavoro viene calcolato. Successivamente è stato fatto il filtro per ASL ed ordinato il valore casuale in modo crescente. Da questo elenco cosi ordinato sono state selezionate il numero di aziende da campionare. I campioni devono essere prelevati in maniera omogenea nel periodo di validità del piano che deve concludersi entro il 31 dicembre.

Tab. 1.1: Elenco aziende da campionare

ASLCODICE_AZIEN

DASPECIE

ALLEVATANr. capi in

stalla DETENTORE COMUNE INDIRIZZO PROPRIETARIO

ASL AVELLINO 057AV069 BOVINI 23 CARBONE CARMINE MONTELLAVIA COSTE DELLE ROSE CARBONE CARMINE

A.S.L. BENEVENTO 020BN035 BOVINI 5COLELLA ANTONIO MARTINO

CASTELVETERE IN VAL FORTORE C.DA BOSCO 13

COLELLA ANTONIO MARTINO

A.S.L. BENEVENTO 029BN169 BOVINI 15 PETRILLO RAFFAELLA FAICCHIO VIA ODI PETRILLO RAFFAELLA

ASL CASERTA 095CE041 BOVINI 68LOMBARDI MARIA ASSUNTA VAIRANO PATENORA VIA FERRARA

LOMBARDI MARIA ASSUNTA

ASL CASERTA 058CE108 BUFALINI 62 D'OVIDIO DANILO PIETRAMELARA VIA CINQUEVIE D'OVIDIO DANILO

ASL CASERTA 009CE356 BOVINI 28SANTABARBARA CONCETTA CAIAZZO VIA SANTA LUCIA, 9

SANTABARBARA CONCETTA

ASL CASERTA 027CE002 BUFALINI 12 CATERINO PASQUALE CASTEL VOLTURNO VIA P.PAGLIUCA CATERINO PASQUALEASL CASERTA 041CE026 BOVINI 3 CLARIZIO PIETRO GIOIA SANNITICA LOC. RIGNANELLO CLARIZIO PIETRO

ASL CASERTA 041CE060 BUFALINI 75COFRANCESCO CARMINE GIOIA SANNITICA VIA FARGNETE,31

COFRANCESCO CARMINE

ASL CASERTA 027CE056 BUFALINI 195 DIANA RAFFAELE CASTEL VOLTURNO VIA VICINALE IEVOLO DIANA RAFFAELE

ASL CASERTA 060CE038 BOVINI 28 IORIO ANTONIOPIGNATARO MAGGIORE VIA PEZZA SPINA IORIO ANTONIO

ASL CASERTA 027CE068 BUFALINI 58GRAVANTE IMMACOLATA CASTEL VOLTURNO VIA SEPONI 709

GRAVANTE IMMACOLATA

ASL CASERTA 084CE050 BUFALINI 18MORONESE AGOSTINO

SANTA MARIA LA FOSSA VIA BALZANA MORONESE SANDRO

ASL CASERTA 088CE007 BOVINI 173EREDI AZ. AGRI. GENTILE UBALDO SESSA AURUNCA

VIA STAZIONE PIEDIMONTE

EREDI AZ. AGRI. GENTILE UBALDO

ASL CASERTA 071CE013 BUFALINI 19 PAGLIA MARIA ROCCAROMANA FRAZ. STATIGLIANO PAGLIA MARIA

ASL CASERTA 061CE072 BUFALINI 341 PARILLO MICHELE PONTELATONEVIA PONTE PELLEGRINO PARILLO MICHELE

ASL CASERTA 085CE019 BUFALINI 197SOCIETA AGRICOLA SAN BENEDETTO SAN TAMMARO VIA MELAINO

SOCIETA AGRICOLA SAN BENEDETTO

ASL CASERTA 002CE253 BUFALINI 338SCORCIARINI COPPOLA MARINELLA ALIFE LOC. SISTO RICCIO

SOC. AGRICOLA SISTO RICCIO

ASL CASERTA 012CE167 BUFALINI 168 CIRILLO ANTONIETTACANCELLO ED ARNONE CIRILLO ANTONIETTA CIRILLO ANTONIETTA

ASL CASERTA 012CE058 BUFALINI 153PIROZZI TOMMASO E SALVATORE

CANCELLO ED ARNONE VIA A.CHIAPPARI

PIROZZI TOMMASO E SALVATORE

ASL CASERTA 088CE141 BUFALINI 391D. & G. CAMPANIA S.RL. SESSA AURUNCA LOC. CESE

D. & G. CAMPANIA S.RL.

ASL CASERTA 015CE046 BOVINI 2 RAIMONDO MARIO CAPUA VIA BREZZA N0 616 RAIMONDO MARIOASL CASERTA 027CE009 BUFALINI 476 DIANA GIUSEPPE CASTEL VOLTURNO VIA MACEDONIA 18 DIANA GIUSEPPE

ASL CASERTA 065CE012 BUFALINI 611COZZOLINO FERDINANDO PRESENZANO VIA VADO PIANO LA FENICE SRL

ASL NAPOLI 3 SUD 071NA008 BOVINI 12MARESCA ROSA ASSUNTA SANT'AGNELLO

VIA NASTRO D'ARGENTO 37

MARESCA ROSA ASSUNTA

ASL NAPOLI 3 SUD 003NA280 BOVINI 10 NACLERIO LUCREZIA AGEROLA VIA PENDOLO 8 NACLERIO LUCREZIAASL NAPOLI 3 SUD 071NA011 BOVINI 26 RUSSO ANIELLO SANT'AGNELLO VIA LEPANTINE 3 RUSSO ANIELLOA.S.L. SALERNO 025SA538 BUFALINI 160 AGRI CANNITO SNC CAPACCIO LOC. CANNITO AGRI CANNITO SNCA.S.L. SALERNO 089SA033 BOVINI 36 GARIPPO ROSA PALOMONTE LOC. SALICI GARIPPO ROSAA.S.L. SALERNO 022SA087 BOVINI 25 PALLADINO LIBERATA CAMPAGNA LOC. PARITI PALLADINO LIBERATAA.S.L. SALERNO 106SA128 BOVINI 73 ANTICO ROSSELLA ROCCADASPIDE TREFICO ANTICO ROSSELLAA.S.L. SALERNO 025SA179 BUFALINI 17 D`ANGELO ROSANNA CAPACCIO VIA VANNULO D`ANGELO ROSANNAA.S.L. SALERNO 050SA238 BUFALINI 259 MANNA LUCA EBOLI SCORZIELLO MANNA LUCAA.S.L. SALERNO 003SA283 BUFALINI 20 SCORZELLI CARMELA ALBANELLA VIA S. CHIRICO SCORZELLI CARMELA

A.S.L. SALERNO 073SA024 BUFALINI 100 CARBONE CHIARAMONTECORVINO ROVELLA VIA PEZZE N.18 CARBONE CHIARA

A.S.L. SALERNO 005SA295 BOVINI 6 CENNAMO ANTONIO ALTAVILLA SILENTINA CERRATO CENNAMO ANTONIOA.S.L. SALERNO 050SA019 BOVINI 4 NATELLA ALFONSO EBOLI CAMPOLONGO NATELLA ALFONSO Nel caso in cui nell’azienda individuata nel presente elenco non ci sia la matrice da campionare bisogna contattare l’ORSA e, per CC la Regione Campania, che provvederà alla sostituzione in base a criteri specifici.

La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel “BSE Monitoraggio 2015-17”, allegata del PRAA.

Composizione del campione Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno 4 CF di circa 500 grammi ciascuna.

Programma di Sorveglianza

Il Programma di Sorveglianza ha funzioni di controllo ufficiale pertanto è basato su criteri di

rischio identificati in tutta la filiera. La Raccomandazione 2005/925/CE del 14 di cembre 2005 identifica i seguenti luoghi in cui effettuare il prelievo dei campioni da destinare all’analisi:

• all'importazione; • stabilimenti di produzione di mangimi; • intermediari e depositi; • mezzi di trasporto; • miscelatori fissi/miscelatori mobili; • nell'azienda agricola; • altro.

Criteri utilizzati per la ripartizione dei campioni per la sorveglianza

Sottocapitolo 2.1.1 – sorveglianza Ruminanti

Le aziende assegnate alla regione Campania sono 22. I criteri di selezione del campione per la specie BOVINA sono i seguenti: • esclusione aziende chiuse; • numero capi in stalla >100; • orientamento produttivo = tutti; • tipologia struttura = allevamento; • ultimo aggiornamento anagrafica 2014. I criteri di selezione del campione per le specie BUFALINA e Ovicaprina sono i seguenti: • esclusione aziende chiuse; • numero capi in stalla >0; • orientamento produttivo = tutti; • tipologia struttura = allevamento; • ultimo aggiornamento anagrafica 2014. Tab. 2.1.1: numero campioni aziende ruminanti

ASL

nr aziende da campionare -RUMINANTI

ASL AVELLINO 4 ASL BENEVENTO 5 ASL CASERTA 6 ASL 1 NAPOLI CENTRO 0 ASL NAPOLI 2 NORD 0 ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 1 ASL SALERNO 6

TOTALE Campioni 22

Sottocapitolo 2.1.2– sorveglianza -

Non Ruminanti Le aziende assegnate alla regione Campania sono 66.

La ripartizione dei campioni avviene rispettando i dettami del Ministero per la distribuzione del campione nazionale. E’ stata considerata la consistenza degli allevamenti suini e avicoli.

Criteri utilizzati per la selezione delle aziende SUINI:

• esclusione aziende chiuse

• esclusione aziende familiari

• orientamento produttivo = tutti

• tipologia struttura = allevamento

• ultimo aggiornamento anagrafica 2014

• Capi totali presenti >0

Criteri utilizzati per la selezione delle aziende AVICOLE:

• esclusione aziende chiuse

• specie allevata = avicoli

• orientamento produttivo = tutti

• tipologia struttura = allevamento

• capacità allevamento > 0.

Tab. 2.1.2 numero campioni aziende non ruminanti

DENOMINAZIONE_ASL

nr aziende da campionare NON

RUMINANTI ASL AVELLINO 11 ASL BENEVENTO 18 ASL CASERTA 6 ASL 1 NAPOLI CENTRO 1 ASL NAPOLI 2 NORD 2 ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 12 ASL SALERNO 16

TOTALE campioni 66

Sottocapitolo 2.1.3– sorveglianza -

Acquacoltura Le aziende assegnate alla regione Campania sono 8.

I criteri di selezione del campione sono i seguenti:

• esclusione allevamenti chiusi;

• esclusione laghetti ed associazioni sportive.

Tab. 2.1.3: acquacoltura sorveglianza BSE

DENOMINAZIONE_ASL

nr allevamenti da

campionare ASL AVELLINO 1

ASL BENEVENTO 2 ASL CASERTA 2 ASL SALERNO 3

TOTALE REGIONE 8

Sottocapitolo 2.1.4– sorveglianza -

Resto della filiera Il campione assegnato alla regione Campania è 14.

I criteri di selezione del campione sono i seguenti:

• OSM registrati e riconosciuti in GISA (aggiornamento dati al 20/01/2015).

Tab. 2.1.4: sorveglianza BSE – resto della filiera

DENOMINAZIONE_ASL nr campioni ASL AVELLINO 3 ASL BENEVENTO 2

ASL CASERTA 3

ASL 1 NAPOLI CENTRO 1 ASL NAPOLI 2 NORD 1 ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 1 ASL SALERNO 3

TOTALE REGIONE 14 - La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel “BSE Sorveglianza 2015-17”, allegata del PRAA.

Deve essere data precedenza alle aziende: In aziende zootecniche (di ruminanti e di non ruminanti)

• bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di BSE);

• in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di contaminazioni crociate;

• aziende di acquacoltura che utilizzano mangimi contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.e i;

• che acquistano mangimi sfusi; • che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico; • che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate.

In particolare, qualora un’azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti, utilizzi fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate, il s ervizio veterinario locale deve considerare tale evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli ufficiali, tenendo in debita considerazione l’eventuale uso fraudolento di tali prodotti nell’alimentazione animale.

Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di sorveglianza.

Negli altri segmenti della filiera produttiva

Stabilimenti di produzione di mangimi

• impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti; :

• impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia dell’effettiva separazione dei processi produttivi;

• tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di mangimi composti per non ruminanti e per l’acquacoltura contenenti proteine animali trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/ 01 s.m.e i.) nonché materie prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAT in deroga o altri concentrati proteici;

• elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico; • potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo

delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;

• pregresse non conformità o i rregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi della BSE.

Per le valutazioni di cui sopra possono essere utilizzate le schede allegate al presente piano per la classificazione del rischio degli stabilimenti

• presenza di grandi quantità di mangimi sfusi; Intermediari e depositi:

• provenienza estera dei mangimi composti distribuiti; • stoccaggio/distribuzione di mangimi ad alto contenuto proteico.

• impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi; Mezzi di trasporto:

• la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.

• Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non r uminanti e mangimi ad alto contenuto proteico;

Miscelatori fissi e mobili:

• Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti; • Miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non

conformità.

Composizione del campione Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuna.

Campionamento

Nell'ambito dell'applicazione del presente piano, gli operatori del Servizio Sanitario competenti per territorio procedono al prelievo di campioni ufficiali (ai sensi del Regolamento 152/2009) di mangimi composti finiti e/o di materie prime

Si evidenzia che la presenza di frammenti di osso si può considerare uniforme nei mangimi composti e non uniforme nelle materie prime, pertanto si devono adottare le procedure di campionamento differenti a seconda dei casi.

Raccolta Dati

I dati relativi ai controlli volti ad individuare la presenza di costituenti di origine animale vietati devono essere trasmessi semestralmente dalle Regioni e d alle Province Autonome al Ministero della Salute, con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano. Modulistica

Si ribadisce l’importanza di indicare sul verbale di prelevamento (allegato1), barrando l’apposita casella, se il campione si riferisce al monitoraggio o alla sorveglianza, in modo da tenere distinti i dati relativi alle due attività del piano. Si ricorda inoltre che le aziende target per il monitoraggio sono le aziende con bovini da latte o che praticano la linea vacca-vitello di cui alla tab. 1.1del presente capitolo Scadenze

Come illustrato nel Piano, le attività di monitoraggio e di sorveglianza sono distribuite uniformemente lungo il corso dell'anno e devono concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Per quanto riguarda gli esiti dei campioni risultati positivi alla presenza di P.A.T., gli II.ZZ.SS. devono comunicarli tempestivamente al Ministero della Salute allegando il r eferto analitico e il verbale di prelievo dei campioni (Allegato 1).

Le Regioni e le Province Autonome devono trasmettere al Ministero della Salute i provvedimenti adottati in riferimento alle positività e irregolarità riscontrate, utilizzando il fac-simile di scheda Allegato 3 del presente piano.

indice

Capitolo 2

Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente Attivi

Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per gli anni 2015 – 2017 comprende un'attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e un'attività di sorveglianza

Programma di Monitoraggio degli additivi nutrizionali, composti di oligoelementi.

mirata alla determinazione dei coccidiostatici e dei principi farmacologicamente attivi ammessi e non nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per animali produttori di alimenti.

L’attività di monitoraggio si pone il fine di verificare la conformità dei limiti minimi e/o massimi sul seguente gruppo di additivi nutrizionali: Ferro (E1) – Manganese (E5) – Rame (E4) – Selenio – Zinco (E6). Nella ripartizione sono stati assegnati alla Regione Campania n. 47 campioni di Monitoraggio. La ripartizione dei campioni per singola ASL è riportata nella tabella 1-2.

ASL

bovini avicoli suini Ovi-caprini

totale ASL

2.1- FERRO

2.1-SELENI

O

2.1-manganese

2.1-zinco

2.1-rame

2.1-zinco

2.1-rame

2.1- rame

ASL AVELLINO 1 1 3 3 1 9 ASL BENEVENTO 1 2 1 5 5 2 16

ASL CASERTA 2 1 1 4 ASL 1 NAPOLI

CENTRO

ASL NAPOLI 2 NORD

ASL NAPOLI 3 SUD 3 3 6

ASL SALERNO 2 3 1 1 2 2 1 12 totali 4 8 1 1 1 14 14 4 47

tab 1.2: monitoraggio oligoelementi.

Di seguito vengono descritte, per ciascuna di queste molecole, le indicazioni per un corretto campionamento.

FERRO (E1)

1. Specie animale: bovina – categoria: vitelli;

2. Tipologia mangime da prelevare: mangime per vitelli;

3. Luoghi di prelievo:

• Mangimifici produttori di alimenti per vitelli;

• Allevamenti bovini da carne;

• Allevamenti bovini misti.

• Specie animale: avicoli – categoria: galline ovaiole e polli da carne;

MANGANESE (E5)

• Tipologia mangime da prelevare:

• Mangimi completi per broilers;

• Mangimi completi per ovaiole.

• Luoghi di prelievo:

• Mangimifici produttori di mangimi completi per broilers;

• Mangimifici produttori di mangimi completi per ovaiole;

• Allevamenti polli da carne;

• Allevamenti di ovaiole.

• Specie animale:

RAME (E4)

• Suini – categoria: tutti;

• Ovicaprini – categoria: tutti;

• Avicoli – categoria: broilers ed ovaiole;

• Tipologia mangimi da prelevare:

• Mangimi completi per polli da carne;

• Mangimi completi per ovaiole;

• Mangimi per ovicaprini;

• Mangimi per suini.

• Luoghi di prelievo:

• Mangimifici produttori di mangimi completi per broilers;

• Mangimifici produttori di mangimi completi per ovaiole;

• Mangimifici produttori di mangimi per ovicaprini;

• Mangimifici produttori di mangimi per suini;

• Allevamenti polli da carne;

• Allevamenti di ovaiole;

• Allevamenti di ovicaprini ove siano somministrati mangimi;

• Allevamenti di suini.

Per la ricerca di selenio i campioni devono essere prelevati da confezioni integre od in filiera produttiva evitando il prelievo alla mangiatoia che può provocare alterazioni del reale tenore di selenio presente nel mangime.

SELENIO

• Specie animale: bovina;

• Tipologia mangime da prelevare: mangime per bovini;

4. Luoghi di prelievo:

• Mangimifici produttori di alimenti per bovinii;

• Allevamenti bovini.

1. Specie animali:

ZINCO (E6)

Avicoli – categoria:ovaiole broilers;

Suini – categoria: tutti;

2. Tipologie mangime da prelevare:

• Mangimi completi per avicoli;

• Mangimi per suini;

3. Luoghi di prelievo del campione:

• Mangimifici produttori di mangimi completi peravicoli;

• Mangimifici produttori di mangimi per suini;

• Allevamenti avicoli;

• Allevamenti suini.

Istruzioni operative per questo piano di monitoraggio:

• Campionamento: il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno;

• Modulistica:

Verbale di campionamento ( allegato 1 Pnaa 2015-2017 ) ;

VOPE;

Check list ispezione Pnaa ( allegato 4 pnaa 2015-2017 attività da 1 ad 8);

Eventuale check list per la farmacosorveglianza se il campione è stato effettuato in allevamento;

Modello 5;

• Inserimento n GISA:

PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE –

Sottopiano: TAB. 1-2 (MONIT. OLIGOELEMENTI)

PIANO DI MONITORAGGIO FARMACOSORVEGLIANZA (se il campione è stato effettuato in allevamento) con inserimento dell’opportuno sottopiano .

Programma di sorveglianza

Il presente programma definisce un piano di controlli sull’utilizzo di cocciodiostatici e di principi farmacologicamente attivi nel settore dell’alimentazione zootecnica.

I coccidiostatici e gli istomonostatici, il cui uso è frequente nell'allevamento avicolo, cunicolo e suinicolo, sono additivi per mangimi destinati ad inibire la moltiplicazione di alcuni protozoi. Per la miscelazione di questi additivi nei mangimi non è necessaria una prescrizione medico veterinaria, ma l'operatore (allevamento o mangimificio) deve essere riconosciuto ai sensi dell'art.10 comma1 c) del Reg.(CE) 183/05. Per principi farmacologicamente attivi, s'intende invece le sostanze presenti nei medicinali veterinari come definiti nella Direttiva 2001/82/CE, recepita con il D.Lvo 193/2006, che possono essere miscelati nella forma di premiscela medicata (medicinale veterinario) autorizzata per l'uso nei mangimi (mangimi medicati e prodotti intermedi). Prescrizione veterinaria- La produzione di mangimi medicati in azienda a partire da premiscele medicate autorizzate, è subordinata ad una prescrizione medico veterinaria, ed è svolta, sia a livello di allevamento che di mangimificio, in virtù di una specifica autorizzazione ai sensi dell'art.4 del D.Lvo 90 del 3 marzo 1993. Altri principi medicinali veterinari (diversi dalle premiscele medicate) vengono somministrati attraverso l'acqua di abbeverata o i mangimi liquidi negli allevamenti, a seguito di prescrizione medico veterinaria. E' evidente pertanto che il controllo di un corretto uso dei principi attivi farmacologici in allevamento comprende anche il campionamento dell'acqua destinata all'abbeveramento degli animali, che fa quindi parte integrante del presente capitolo. Uso corretto, carry over e resistenze - Lo scopo è in generale quello di garantire un corretto uso dei coccidiostatici e dei principi attivi nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, con lo scopo di tutelare la salute degli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale e l'ambiente. Tale scopo viene perseguito tramite una serie di campionamenti ufficiali effettuati presso i mangimifici, gli allevamenti e i trasportatori di mangimi, finalizzati a verificare che i mangimi contenenti coccidiostatici o farmaci veterinari, siano prodotti, trasportati, ed utilizzati conformemente alla normativa. Al campionamento dei mangimi viene affiancato un campionamento ufficiale dell'acqua di abbeverata in allevamento, al fine di verificare che i principi attivi farmacologici, somministrati tramite l’acqua, siano stati regolarmente prescritti, utilizzati in maniera propria e nel rispetto dei relativi tempi di sospensione.

Antibiotico-resistenza- Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di coccidiostatici o di principi attivi nei mangimi per specie non target, siano rispettivamente conformi a quanto previsto dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i., o ridotti al minimo. Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over

In dettaglio, i c ampionamenti inseriti nel presente programma di sorveglianza, sono mirati a:

, si vuole anche contribuire alla lotta contro l'antibiotico - resistenza, limitando l'esposizione dei microorganismi a livelli sub-terapeutici di farmaci attraverso l'uso dei mangimi. Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire alla lotta contro l'antibiotico - resistenza, attraverso l'uso dei mangimi.

1. determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente attivi ammessi e dichiarati in etichetta (verifica del titolo)

2.

; il campionamento è finalizzato a verificare che la quantità di sostanza ritrovata all’analisi corrisponda con quanto dichiarato in etichetta e/o indicato nell’autorizzazione dello specifico coccidiostatico/istomonostatico o nella prescrizione veterinaria, tenendo conto delle tolleranze previste dalla normativa specifica (D.M. 16/11/93 e Reg.(CE) 767/09);

rilevare la presenza di farmaci e additivi non ammessi nei mangimi o nell'acqua di abbeverata

• Flavofosfolipolo (Flavomicina) per conigli, galline ovaiole, tacchini, broilers, suinetti, suini, vitelli e bovini da ingrasso;

; nel programma di sorveglianza è prevista la ricerca, nei mangimi o in acqua di abbeverata, di alcune sostanze il cui impiego in alimentazione animale è totalmente vietato o non è più consentito come additivo. Si sottolinea che gli antibiotici non sono più ammessi come additivi per mangimi ai sensi del Reg.(CE) 1831/2003 a partire dal 1 gennaio 2006.Pertanto, al fine di evidenziare eventuali usi non ammessi, nel presente piano è previsto il controllo della presenza di alcune sostanze ad azione antibiotica, presenti nel registro degli additivi fino a tale data e attualmente vietate come additivi per mangimi:

• Salinomicina sodica per suinetti e suini da ingrasso; • Avilamicina per suinetti, suini da ingrasso, broilers e tacchini; • Monensin sodico per bovini da ingrasso;

3.rilevare la presenza di farmaci e additivi non dichiarati ed eventuali utilizzi fraudolenti e impropri nei mangimi o nell'acqua di abbeverata; è finalizzato ad evidenziare condotte fraudolente o scorrette nell’uso di principi attivi autorizzati nei mangimi o nell’acqua di abbeverata, ove questi non siano stati prescritti dal medico veterinario o il lo ro impiego non sia previsto o ammesso per la specie/categoria animale; 4.mettere in evidenza fenomeni di contaminazione crociata/carry over da principi farmacologicamente attivi e additivi in mangimi per specie non bersaglio

Controlli incrociati- Le ricerche mirate a svelare usi non consentiti o impropri dei principi attivi farmacologici in allevamento, sia via acqua che via mangime, non possono prescindere da un controllo incrociato con le registrazioni dei trattamenti e con le relative prescrizioni veterinarie presenti in azienda. Il campionamento prefigurato dal Piano è uno degli strumenti di verifica che l'Autorità competente ha per confermare la bontà delle procedure messe in atto dall'operatore e la qualità degli impianti di produzione e di trasporto dei mangimi.

. Anche se il fenomeno del carry-over negli impianti che utilizzano linee produttive ed attrezzature comuni per la produzione di diversi mangimi, è stato riconosciuto come tecnicamente inevitabile, l'OSM deve comunque adoperarsi per ridurre al minimo tale problematiche, adottando misure e procedure idonee a tale fine. Le implicazioni del carry over / contaminazione crociata da farmaci/coccidiostatici nei mangimi sono molteplici: possibile presenza di residui negli alimenti di origine animale; selezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici; tossicità acuta o cronica verso specie/categorie non bersaglio (es. ionofori per gli equini).

In considerazione di ciò si è deciso di dividere chiaramente i campioni legati alla ricerca di principi attivi e coccidiostatici a livelli terapeutici da quelli destinati alla messa in evidenza di fenomeni di contaminazione crociata.

Α) Ripartizione dei Campioni per le verifiche del tenore, dell’uso illecito o non dichiarato:

Alla Regione Campania sono stati assegnati 56 campioni riferiti a questo sottocapitolo. La ripartizione dei per singola ASL è riportata nella tabella 2-2.

Tabella 2-2

ASL

ALOFUGINONE

AVERMECTINA

AVILAMICINA

BETA-AGONISTI

CARBADOX + OLAQUINDOX

CHINILONICI

CLORANFENICOLO

COLISTINA

CORTISONICI

DECOCHINATO

DICLAZURIL

FANS

FLAVOMICINA

IONOFORI

MACROLIDI

METILCLOPINDOLO

NICARBAZ+ROBENID

NIFUROSOL

NITROFURANICI

NITROIMIDAZOLICI

PENICILLINE

SULFAMIDICI

TETRACICLINE

VIRGIONIAMICINA

TIAMULINA

ZINCOBACITRACINA

TOTALE

AV 1 1 1 1 1 2* 2* 1 10* BN 1 1 1 1 1 1 1 7 CE 1 2 1 1 1 1 1 1 9

NA1 CENT

RO 1 1 1 1 1 5

NA2 NORD 1 1 1 1 1 1 1 1 8

NA3 SUD 1 1 1 1 1 1 1 7

SA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10* TOTA

LI 1 2 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 1 3 4 1 3 1 3 2 3 5 3 1 1 3 56

I campionamenti devono essere effettuati presso i mangimifici industriali e gli allevamenti (compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia).

Le singole ASL sono tenute a ripartire i campioni ad essa attribuiti secondo la tabella 2-2, sui mangimi composti/acqua di abbeverata/premiscele di additivi per le varie specie/categorie animali (come indicato in tabella 3-2).

Resta inteso che possono essere effettuate ricerche su specie/categorie animali diverse da quelle indicate nella tabella 3-2 per una sostanza attiva, qualora fosse opportuno in base alla propria realtà locale.

Le Asl devono effettuare un terzo dei campionamenti assegnati nella tabella 2.2. su matrice acqua di abbeverata, mirandoli su quelle tipologie di allevamento in cui la somministrazione via acqua di principi attivi è prassi comune, ad esempio avicoli e suini. In tale ricerca non è prevista la

finalità di cui al punto 1, ovvero la verifica del titolo del principio attivo.

Si raccomanda alle ASL di verificare, prima di prelevare il campione,

Verrà pertanto richiesta al laboratorio la ricerca di principi attivi farmacologici o coccidiostatici, in assenza di prescrizione/registrazione del trattamento o p er cui sono in corso i tempi di sospensione o di sostanze vietate nell’alimentazione degli animali (finalità di cui ai punti 2 e 3).

la disponibilità di metodi di analisi accreditati su matrice acqua di abbeverata,

Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:

per la ricerca che si vuole effettuare.

• impianti industriali e allevamenti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o mangimi medicati;

• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente; • impianti di produzione con evidenti carenze nella manutenzione degli impianti di

miscelazione/stoccaggio e nelle procedure per garantire omogeneità e stabilità dei principi attivi nei mangimi;

• impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali; • allevamenti intensivi con grande numero di capi; • allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione; • allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari anche via acqua e di mangimi

medicati;

Tabella 3-2: campioni ripartiti in maniera orientativa per molecole, classi di principi farmacologicamente attivi e coccidiostatici e per specie animale di destinazione del mangime.

Molecole

Bov. Latte

Bov. Carne

Vitelli

Suini

Equini

Broiler

Tacchin

i

Altri Avicoli

Galline Ovaiole

Cunicoli

Ovi Caprini

Sp. Ittiche

Alofuginone X X X X Avilamicina X X X X Beta-AGONISTI X X Carbadox + Olaquindox X X

CHINOLONICI X X X X X X X Cloramfenicolo X X X X X X X X X X Colistina X X X X X X X X X CORTISONICI X X X Decochinato X X X X Diclazuril X X X X X FANS X X X Flavofosfolipol (Flavomicina) X X X X X X X

IONOFORI X X X X X X X X X X Ivermectina X X X X MACROLIDI X X X X X X X X X X Metilclopindolo X X X X X

Nicarbazina + Robenidina* X X X X X

Nifursol X X X X X NITROFURANICI X X X X X X X X X X X NITROIMIDAZOLICI X X X X

PENICILLINE X X X X X X X X SULFAMIDICI X X X X X X X X X X X X TETRACICLINE X X X X X X X X X X X Virginiamicina X X X X X X X Tiamulina X X X X X X Zincobacitracina X X X X X X X X ionofori vengono indicati in maiuscolo. Nella tabella le classi di principi farmacologica mente attivi e degli additivi coccidiostatici ionofori vengono indicati in maiuscolo.

Poiché nelle tabelle di ripartizione dei campioni alcune delle molecole sono riportate per classi si riportano di seguito le corrispondenze tra la classe e le specifiche molecole di riferimento.

CLASSI DI PRINCIPI FARMACOLOGICAMENTE ATTIVI e di COCCIDIOSTATICI IONOFORI

MACROLIDI BETA AGONISTI CHINOLONICI CORTISONICI FANS IONOFORI

Eritromicina Clembuterolo Acido Nalidissico Betametasone

Ac. Acetilsalicilico

Lasalocid sodico

Spiramicina Salbutamolo Acido Ossolinico Desametasone Paracetamolo Monensin sodico

Tilmicosina Ciprofloxacin Flumetasone Narasina Tilosina Danofloxacin Salinomicina

Difloxacin Maduramicina ammonio alfa

Enrofloxacin Flumequina Norfloxacin NITROFURANI

NITROIMIDAZOLICI PENICILLINE SULFAMIDICI

TETRACICLINE

Furaltadone Dimetridazolo Ampicillina Sulfachinossalina Clortetraciclina

Furazolidone Ronidazolo Amoxicillina Sulfadiazina Doxiciclina Nitrofurantoina Sulfadimetossina Ossitetraciclina Nitrofurazone Sulfamerazina Tetraciclina Sulfametazina

Sulfamonometossina

Sulfatiazolo

Β) Ripartizione dei Campioni per le verifiche della contaminazione crociata/carry over Il presente programma riguarda esclusivamente gli antibiotici e i coccidiostatici autorizzati e utilizzati nei mangimi nell’allevamento zootecnico. I campioni assegnati alla regione Campania sono 39 come da tabella 4-2.

Per quanto riguarda i luoghi di campionamento, vanno privilegiati gli impianti di produzione di mangimi (industriali e per autoconsumo) e i mezzi di trasporto di mangimi sfusi.

Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:

• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente; • carenze nel programma di manutenzione/procedure di pulizia degli impianti/mezzi di

trasporto; • carenze nelle procedure per la gestione delle contaminazioni crociate (es.flushing,

sequenze di produzione, etc..) • impianti che alle verifiche interne hanno dimostrato alti tassi di carry over, • carenze nei sistemi di contenimento delle polveri negli impianti di produzione; • impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali; • impianti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o mangimi medicati sia

mangimi che non li contengono; • allevamenti intensivi con grande numero di capi; • allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione; • allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari e di mangimi medicati; • utilizzo di melasso, grassi e oli come materie prime per mangimi.

Il campionamento deve essere effettuato in maniera prioritaria su lotti di mangimi finiti che non contengono coccidiostatici o principi attivi farmacologici prodotti o t rasportati subito dopo un mangime medicato o additivato con coccidiostatici. La ricerca è mirata verso le sostanze aggiunte al mangime medicato/con coccidiostatici prodotto in precedenza Al fine della sicurezza degli alimenti di origine animale, tale attività è particolarmente significativa se effettuata su mangimi destinati ad animali in fase produttiva. Al laboratorio ufficiale viene richiesta la ricerca a livelli di carry over

Inoltre, al fine di ottenere informazioni sui livelli di carry over della realtà nazionale, la quantità di sostanza attiva eventualmente rilevata all’analisi, deve essere espressa anche come percentuale rispetto alla quantità aggiunta in fase di produzione del mangime medicato/con coccidiostatici,

delle sostanze che, in base alle registrazioni di produzione e trasporto, sono state incorporate nel lotto di mangime prodotto/trasportato in precedenza.

pertanto tale informazione deve essere riportata dal personale che esegue il prelievo sul verbale di campionamentoTab: 4.2 sorveglianza – sostanze farmacologiche - carry-over

e trasmessa all’IZS.

denominazione ASL nr campioni

AVELLINO 3 BENEVENTO 2

CASERTA 6 NAPOLI 1 CENTRO 2

NAPOLI 2 NORD 2

NAPOLI 3 SUD 6 SALERNO 18 TOTALE

REGIONALE 39

Istruzioni operative per questo piano di sorveglianza:

1. Campionamento: Il campione di mangime è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno. In caso di sospetto di trattamento illecito o fraudolento, i campioni vanno prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere, mangiatoia) anche raschiando le superfici per rimuovere i residui di mangime. Si ricorda che il campionamento per la ricerca di sostanze a livelli di carry

over/contaminazione crociata segue le modalità delle sostanze distribuite in maniera NON uniforme nei mangimi.

Il campionamento dell’acqua, anch’esso ufficiale, segue le modalità sinora adottate per il PNR. L’acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai dispositivi messi a disposizione dell’animale. Le quantità minime da prelevare devono essere tali da permettere la formazione di 4 CF da 500 ml.

La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita

anche screening multifarmaco può essere valutata esclusivamente dalla Regione, sentito il laboratorio dell’I.Z.S..

Matrici da campionare: nella scelta delle matrici devono essere privilegiati i seguenti tipi di mangime:

Ricerche di cui ai punti 1, 2, 3 della parte introduttiva:

• mangimi medicati e prodotti intermedi; • mangimi con coccidiostatici; • altri mangimi composti; • mangimi composti importati. • acqua di abbeverata (esclusivamente per le ricerche di cui ai punti 2 e 3), • premiscele di additivi.

Ricerche di cui al punto 4

carry over della parte introduttiva:

• mangimi finiti prodotti/trasportati successivamente alla produzione/trasporto di un mangime medicato o con coccidiostatico (privilegiare se presenti quelli destinati ad animali in produzione).

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del campionamento previsto dal presente programma.

Finalità Luogo di prelievo Matrice Ricerca 1 Verifica del titolo

Impianto di produzione per il commercio o per autoconsumo

Mangime medicato/con coccidiostatici/premiscela di additivi in cui l’etichetta/registro di produzione riporta la sostanza da ricercare

Sostanza riportata in etichetta/registro di produzione

2 uso vietato allevamento Mangime o acqua di abbeverata

Sostanze vietate

3 uso fraudolento/ improprio

allevamento Mangime o acqua di abbeverata

Sostanze autorizzate non prescritte/autorizzate per la specie o categoria o prescritte/autorizzate, per le quali siano in corso i

tempi di sospensione 4 carry over Impianto di produzione

per il commercio o per autoconsumo e mezzi di trasporto di mangimi sfusi

Mangime “bianco” prodotto/trasportato dopo un mangime medicato o con coccidiostatici

Sostanze aggiunte al mangime medicato/con coccidiostatici prodotto/trasportato in precedenza

2. Modulistica:

Verbale di campionamento ( allegato 1 Pnaa 2015-2017 ) ;

VOPE;

Check list ispezione Pnaa ( allegato 4 pnaa 2015-2017 attività da 1 ad 8);

Eventuale check list per la farmacosorveglianza se il campione è stato effettuato in allevamento;

Modello 5;

3. Inserimento n GISA:

PIANO DI MONITORAGGIO NAZIONALE ALIMENTAZIONE ANIMALE –

Sottopiano: TAB. 2.2 (SORV. SOSTANZE FARMACOLOGICHE)

oppure sottopiano TAB. 4.2 (SOSTANZE FARMACOLOGICHE-CARRY OVER)

PIANO DI MONITORAGGIO FARMACOSORVEGLIANZA (se il campione è stato effettuato in allevamento) con inserimento dell’opportuno sottopiano .

Indice

Capitolo 3

Piano di controllo sulla presenza di Diossine, PCB diossina-simili, PCB non diossina-simili

Come è noto, il termine diossine indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri della policlorodibenzo-p-diossina (PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano (PCDF), di cui 17 pa rticolarmente rilevanti sul piano tossicologico. Trattasi di sostanze particolarmente stabili alla degradazione chimica e microbiologica e, quindi, altamente persistenti nell’ambiente.

I PCB sono un ul teriore gruppo di sostanze che comprende 209 c ongeneri. Trattasi di sostanze appositamente sintetizzate per le specifiche proprietà chimico-fisiche (es. stabilità chimica, bassa conduttività del calore).

In base alle proprietà tossicologiche affini o meno alle diossine, i PCB si distinguono in PCB diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine, e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.

I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e pertanto, per poter sommare la tossicità dei diversi congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).

I risultati analitici relativi ai 17 congeneri dei PCDD/F e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono espressi nei termini di una unità quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina (TEQ).

I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization nel 2005 (WHO-TEF 2005) e sono stati introdotti con il Regolamento UE n.277/2012 di modifica degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE.

Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione i sei congeneri “indicatori”: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180. La scelta dei congeneri è ricaduta su tali sei, che rappresentano il 50% del totale dei NDL-PCB negli alimenti, per la semplicità di quantificazione rispetto agli altri, in quanto caratterizzati da diversi gradi di clorurazione e la relativa somma è rappresentativa della distribuzione dei PCB nelle diverse matrici.

Le modifiche della succitata direttiva con maggior impatto per ciò che concerne diossine e PCB, sono state apportate dal Regolamento UE n.574/2011 e dal Regolamento UE n.277/2012.

Il Regolamento (UE) N. 574/2011, di modifica della direttiva 2002/32/CE, ha revisionato tale direttiva negli allegati definendo una sezione specifica per le “diossine e PCB” nell’allegato I, e specificando sottocapitoli per le diverse materie prime, ma non apportando modifiche ai contenuti massimi per i PCDD/F e per la somma di PCDD/F e DL-PCB nei mangimi. Allo stesso modo ha introdotto le soglie d’intervento (o i livelli di azione) per i PCDD/F e per i DL-PCB nei mangimi, nell’allegato II, come gli specifici sottocapitoli di cui sopra.

Con il Regolamento UE n. 277/2012 sono stati definiti i limiti massimi per le diossine e la somma diossine/DL-PCB, come pure i livelli d’azione per le diossine e DL-PCB, in funzione dei TEF 2005, e

sono stati introdotti livelli massimi per NDL-PCB.

Vie di contaminazione dei mangimi da diossine e PCB L’interessamento alle possibili vie di contaminazioni dei mangimi è stato piuttosto recente, infatti solo con la direttiva 1999/29/CE sono stati introdotti limiti per il contenuto di diossine e nello specifico per il pastazzo d’agrumi.

Il Comitato Scientifico per l’Alimentazione Animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha

individuato nelle farine di pesce e nell’olio di pesce le materie prime costituenti dei mangimi più contaminati dalle sostanze in esame, seguite dai grassi animali. I foraggi presentano un’ampia gamma di contaminazione a seconda dell’origine geografica, in base al grado di contaminazione del terreno e dell’esposizione a fonti di inquinamento atmosferico.

Nell’anno 2003, c on la rACRomandazione 2003/91/CE, era stato istituito un pr ogramma

coordinato d’ispezione nel settore dell’alimentazione animale volto a controllare la contaminazione da diossine per sottoprodotti di origine industriale sottoposti a processi di trasformazione e destinati all’alimentazione animale. Nell’allegato II di tale rACRomandazione venivano individuati alcuni punti critici come possibile fonte di contaminazione. Sono recenti le notifiche RASSF dell’Irlanda e della Germania per le quali sono state identificate fra le cause di contaminazione da diossina, rispettivamente, il contatto diretto ai fumi della combustione e l’utilizzo di acidi grassi per scopi tecnici nell’alimentazione animale. Le suddette permangono tuttora fra alcune delle cause note di contaminazione da diossine e PCB. In generale le possibili cause di contaminazione sono state già evidenziate nelle note ministeriali n. prot. 17029 del 19/09/2012 e 24036 del 16/12/2013 e nel precedente PRAA 2012-2014, capitolo 3.

Oltre alle contaminazioni riconducibili ai processi di lavorazione, un aspetto critico è rappresentato dall’esposizione di materie prime per mangimi a fonti di emissione di diossine e PCB.

Tali fonti sono rappresentate da impianti industriali i cui cicli di lavorazione possono rilasciare PCDD/F e P CB nell’ambiente (ad es. ACRiaierie, inceneritori, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli, ecc.).

Quindi la distribuzione di tale contaminante è ubiquitaria e condiziona la contaminazione di fondo.

In aggiunta ai livelli di contaminazione di fondo, sono possibili, come già detto fenomeni ACRidentali di inquinamento.

Figura 1. Diagramma di flusso della lavorazione dei sottoprodotti dell’industria agro-alimentare impiegati nell’industria mangimistica

Programma di Monitoraggio

La numerosità campionaria per matrice è s tata calcolata in base al numero minimo di campioni previsti dalla raccomandazione 2004/704/CE e tenendo conto delle capacità operative dei laboratori degli II.ZZ.SS.

Il programma regionale prevede che siano annualmente esaminati 7 c ampioni di diverse tipologie di mangimi (additivi, premiscele di additivi, materie prime per mangimi, mangimi complementari, mangimi completi) prelevati presso gli stabilimenti di OSM (produttori, commercianti/distributori, allevatori, trasportatori, importatori)come riportato nella successiva Tabella 3-1.

L’obiettivo del piano di monitoraggio consiste nella verifica, in generale, della conformità per diverse tipologie di mangimi, alcuni dei quali non contemplati nel precedente piano triennale, al fine di evidenziare specifici fattori di rischio e quindi adottare appositi programmi di sorveglianza di mangimi e/o OSM..

Ripartizione dei campioni

I campioni assegnati devono essere distribuiti fra tutte le tipologie di OSM che insistono sullo specifico territorio. La scelta dello specifico stabilimento, presso cui effettuare il campionamento, deve avvenire in modo casuale. I mangimi soggetti al monitoraggio di cui al Regolamento UE n.225/2012 devono

I mangimi ricadenti nell’ambito d’applicazione del Regolamento UE n.225/2012 possono essere campionati presso i produttori di cui al medesimo Regolamento.

essere campionati presso gli allevatori, i commercianti/distributori, gli importatori, i trasportatori ossia presso quegli stabilimenti non obbligati al monitoraggio per diossine e PCB.

Laddove risultino mancanti la/le tipologia/tipologie di mangimi da campionare, assegnata/e alla ASL, i mangimi da campionare sono scelti casualmente fra quelli presenti nella tabella 3-1. Nel caso in cui sul territorio della ASL non sono prodotti/commercializzati/utilizzati i mangimi di cui nella tabella 3-1, possono essere campionati mangimi completi e/o complementari contenenti materie prime/additivi di origine vegetale/animale/minerale (di cui nella tabella 3-1).

Campionamento In relazione alle considerazioni di cui sopra i campioni devono essere prelevati presso gli stabilimenti:

di produttori, di allevatori, di commercianti/distributori, di importatori, di trasportatori.

Per quanto riguarda i foraggi (fieni, insilati, “unifeed”) si raccomanda di prelevare i campioni in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli).

Regione Campania PRAA 2015/2017

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Tabella 3-1. Ripartizione dei campioni di mangimi per il monitoraggio per ASL

MANGIME COMPOSTO Materie PRIME DI O.V.

Totale ASL

DENOMINAZIONE_ASL BOVINI AVICOLI PESCI SUINI CEREALI FORAGGI SEMI OLEOSI/ LEGUMINOSI

ASL AVELLINO 1 1 A.S.L. BENEVENTO 1 1 AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA 1 1 A.S.L. 1 NAPOLI CENTRO 0 ASL NAPOLI 2 NORD 0 ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 1 1 2 A.S.L. SALERNO 1 1 2 TOTALE 7

Composizione del campione Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500

grammi ciascuna. Programma di Sorveglianza

Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei

prodotti/sottoprodotti utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo un’attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate fasi del processo produttivo.

Le materie prime maggiormente “a rischio” sono state individuate attraverso l’analisi delle allerta comunitarie registrate nel periodo gennaio 2011 – settembre 2014. La numerosità campionaria per matrice è stata calcolata considerando la frequenza di non conformità registrate a livello europeo.

Per quanto sopra esposto si è s tabilito che siano esaminate v arie materie prime per mangimi, in particolare additivi, materie prime di origine vegetale, oli di origine vegetale e loro sottoprodotti, oli e farine di pesce, grassi animali e foraggi, così come riportato nella Tabella 3-2.

Per i foraggi (fieni, insilati, “unifeed”) si raccomanda di effettuare i prelievi in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione dei metalli) e, per quanto riguarda gli additivi, di prelevare quelli di origine minerale (in particolare solfati, carbonati e ossidi).

Ripartizione dei campioni

Per l’attività di sorveglianza relativa al triennio 2015-2017, il numero totale di campioni da prelevare annualmente è pari a 6, distribuiti come riportato nella tabella 3-2.

Tabella 3-2 Ripartizione dei campioni , per la sorveglianza, per ASL.

PROGRAMMAZIONE DIOSSINE SORVEGLIANZA

TOT

ASL OLIO/FARINA DI PESCE

OLI ORGIGINE VEGETALE E LORO SOTTOPRODOTTI

Materie prime di origine vegetale

FORAGGI ADDITIVI

ASL AVELLINO 1 1 ASL BENEVENTO 1 1

ASL CASERTA 0 ASL 1 NAPOLI

CENTRO 0 ASL NAPOLI 2 NORD 1 1

ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 1 1 2 ASL SALERNO 1 1

TOTALE 1 1 1 2 1 6 La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel

“Diossine-PCB Sorveglianza 2015-17”, allegata del PRAA.

67

Campionamento dei mangimi

I campioni devono essere prelevati presso:

• produttori; • allevatori; • commercianti/distributori; • importatori; • trasportatori.

Composizione del campione

Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuna.

Campionamento

I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB, devono essere prelevati secondo le disposizioni del Regolamento UE n.691/2013 e relativa nota esplicativa del Regione.

Per ogni campione verrà effettuata sia la ricerca di Diossine che di PCB. I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui

sono stati prelevati. La massa o il volume del campione finale, destinato all’analisi, non può essere inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per gli alimenti solidi, 500 ml p er gli alimenti liquidi o semiliquidi.

Si sottolinea che è n ecessario formare un ulteriore CF qualora l’IZS territorialmente competente non sia in grado di eseguire l’analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB; in questo caso, il CF supplementare sarà trasmesso dall’IZS territorialmente competente all’IZS incaricato di effettuare l’analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB, rispettando la ripartizione dei campioni indicata in Tabella 3-3. Metodi di analisi La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e PCB nei mangimi, incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 709/2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 152/2009 per quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili.

Le determinazioni analitiche devono essere effettuate attraverso metodi di conferma1

• gas cromatografia - spettrometria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) per l’analisi dei PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB;

, basati sulla:

• gas cromatografia-spettrometria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS), gas cromatografia-spettrometria di massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS), gas cromatografia con rivelatore a c attura di elettroni ( GC-ECD) o m etodi equivalenti per l’analisi dei NDL-PCB.

I 13 CF destinati alla ricerca di PCDD/F e DL-PCB sono trasmessi dall'Istituto Zooprofilattico per il Mezzogiorno di Portici (NA) a ll' IZS della Sardegna incaricato di effettuare le analisi per i campioni prelevati in Campania

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare

La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo

previsto, tenuto conto dell’incertezza di misura. La partita è non conforme quando il r isultato analitico2, confermato da una doppia analisi3

Nel caso di superamento di una soglia d’intervento (livello di azione)

supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell’incertezza di misura. La media delle due determinazioni, tenendo conto dell'incertezza di misura, è utilizzata per il controllo di conformità.

4

confermato da una doppia analisi e t enendo conto dell’incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre procedere all’identificazione delle fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o eliminazione.

Raccolta Dati Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione del verbale di prelevamento

(Allegato 1/1a) in quanto per questo programma di controllo è necessario acquisire informazioni maggiori sui campioni prelevati, rispetto agli altri, come ad esempio sul paese di origine e sul trattamento subito dal mangime, al fine di raccogliere dati atti a soddisfare le richieste specifiche da parte degli organismi interazionali circa i campioni ed i controlli analitici effettuati sui mangimi.

I dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).

2 Il risultato analitico deve essere calcolato in modalità “upper bound”, ipotizzando che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite di quantificazione siano pari al limite stesso.

3

4 Il superamento del livello di azione deve essere confermato da una doppia analisi, con le stesse modalità previste in caso di superamento del livello massimo.

La doppia analisi è n ecessaria per escludere la possibilità di una contaminazione crociata interna al laboratorio o di scambio accidentale dei campioni. Se l'analisi è effettuata nell’ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla trACRiabilità, a tale incidente, e il livello riscontrato sia notevolmente superiore al livello massimo.

69

indice

Capitolo 4

Piano di Controllo della contaminazione da Micotossine

La contaminazione da micotossine nei mangimi richiede una particolare attenzione, dati gli sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione

Attualmente, solo per l’aflatossina B1 e l’ocratossina A sono stati fissati limiti massimi di tollerabilità, con il D.Lvo 149 de l 10 m aggio 2004, che ha recepito la Direttiva CE/32/2002 per l’aflatossina B1 ed il DM 15 maggio 2006 del Regione Campania che ha stabilito i limiti massimi di ACRettabilità per l’ocratossina A in alcune materie prime per mangimi e nei mangimi completi e complementari per suini e pollame.

Nel caso dell’aflatossina B1 deve essere posta particolare attenzione al mangime composto destinato al bestiame da latte, (pecore, bufale, capre), diverso dai bovini da latte.

La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 r elativa alla presenza di deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati all’alimentazione degli animali, consiglia agli Stati Membri di potenziare il controllo della presenza di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all’alimentazione degli animali e nei mangimi composti, trasmettendo regolarmente alla Commissione i r isultati analitici ottenuti, per inserirli in una banca dati. Fornisce inoltre per i s uddetti contaminanti i v alori di riferimento riportati nella tabella a-4 del presente capitolo.

La raccomandazione 2013/165/CE relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali raccomanda agli Stati Membri di svolgere un’attività di monitoraggio della presenza delle citate tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali (riso escluso) con la partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti. Tali indagini devono essere volte ad individuare i fattori che determinano tenori superiori ai livelli indicati e stabilire le misure da adottare per evitare o ridurre in futuro la loro presenza. I Livelli indicati sono riportati nella tabella a-4.

Tabella a-4 Valori di riferimento Micotossine

Micotossina Prodotti destinati all’alimentazione degli animali Valore di riferimento in mg/kg (ppm) di

mangime al tasso di umidità del 12%

Fonte normativa

Aflatossina B1

Materie prime per mangimi

Mangimi complementari e completi,

ad eccezione di:

- mangimi composti per bovini e vitelli, ovini da latte e agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame giovane

- altri mangimi composti per bovini, ovini, caprini, suini e pollame

0,02

0,01

0.005

0.02

Direttiva 2002/32

71

Deossinivalenolo

(DON) - Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco

Materie prime per mangimi

Sottoprodotti del granoturco

Mangimi complementari e completi, ad eccezione di:

- mangimi complementari e completi per suini - mangimi complementari e completi per vitelli (< 4

mesi), agnelli e capretti

8

12

5 0,9 2

RACRom. (CE) 2006/576/CE

Zearalenone

(ZEA) Materie prime per mangimi

- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i sottoprodotti del granoturco - Sottoprodotti del granoturco

- per suini e scrofette (giovani scrofe) Mangimi complementari e completi

- per scrofe e suini da ingrasso - per vitelli, bovini da latte, ovini,(inclusi

agnelli) e caprini (inclusi capretti)

2

3

0,1 0,25 0,5

RACRom. (CE) 2006/576/CE

Ocratossina A

(OTA) Materie prime per mangimi

- Cereali e prodotti a base di cereali

- per suini Mangimi complementari e completi

- per pollame

0,25

0,05 0,1

RACRom. (CE) 2006/576/CE DM 15 maggio

2006

Fumonisine

B1+B2

M- Granoturco e prodotti derivati

aterie prime per mangimi

- suini, equini (Equidi), conigli e animali da compagnia

Mangimi complementari e completi per

- pesci - pollame, vitelli (<4 mesi), agnelli e capretti - ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni

60

5

10 20 50

RACRom. (CE) 2006/576/CE

La presenza nel mais di aflatossine e fumonisine soprattutto nelle produzioni del Nord Italia,

ha reso necessario disporre di controlli (piani di autocontrollo e controlli ufficiali) che oltre ad essere quantitativamente rappresentativi fossero anche caratterizzati da elevati standard di qualità allo scopo di fornire un’ indicazione attendibile sullo stato di prevalenza di alcune micotossine in diverse aree geografiche del Paese.

Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, si mantiene un piano di monitoraggio da effettuarsi nell’ambito dei programmi di controllo, per stabilire lo stato di contaminazione di queste tossine prevalentemente in avena e frumento. Non essendo allo stato attuale delle acquisizioni ancora disponibile uno strumento diagnostico affidabile in termini di ripetibilità, riproducibilità, ed accuratezza, a p arte un metodo in GC-MS di cui però non si può garantire la disponibilità strumentale in tutti i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, si suggerisce di effettuare le analisi impiegando una metodica in ELISA avendo cura di utilizzare kit diagnostici commercializzati da ditte in grado di assicurare le migliori performances in seguito ad

una esperienza consolidata nel tempo. Per le analisi si devono usare metodi accreditati (sia per lo screening sia per la conferma).

Al fine di razionalizzare le risorse economiche e umane, nonché di semplificare i carichi di lavoro, può essere utilizzato in alternativa ai metodi per l’analisi di singole micotossine, anche il metodo multi-micotossina, fornito dall’LNR su richiesta, per la determinazione della aflatossina B1+ocratossina+zearalenone+fumonisina, DON.

Nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi multi mic otossina, il la boratorio decide quali analisi ed eventuali accorpamenti effettuare, concordandoli con la la Regione Campania.

Per ciascun campione si dovranno effettuare le seguenti ricerche: • Mais e prodotti derivati: aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine; • Grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2; • Avena: Tossine T2 e HT2.

Allo scopo di aggiornare lo stato conoscitivo della dotazione strumentale e diagnostica dei laboratori coinvolti nelle attività di controllo, devono essere fornite all’LNR le opportune informazioni, da inserire in un apposito database.

Sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio ed alle non c onformità riscontrate, si richiama l’attenzione sul fatto che le materie prime (mangimi semplici) costituiscono un fattore di rischio senz’altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.

Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le matrici sulle quali esercitare il ma ggiore controllo quali/quantitativo. In esse, infatti, il r ischio derivante dalla presenza di aflatossine, fumonisine, deossinivalenolo ed ocratossina è significativamente più alto rispetto agli altri mangimi.

Campionamento

I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita

campionata. Le modalità di prelievo sono quelle descritte nelle “Linee guida per il campionamento ai fini

del controllo ufficiale dei mangimi”, allegate al presente piano. I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all’Istituto Superiore di Sanità

in qualità di LNR micotossine. I campioni vengono prelevati secondo le modalità ufficiali, in considerazione del fatto che la

normativa vigente prevede dei limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l’aflatossina B1 e l’ocratossina A. La ricerca delle tossine T-2 e HT-2 viene esercitata unicamente a s copo di monitoraggio. L’ analisi per micotossine va eseguita:

• Quando l’alimento somministrato è carico di muffe e/o l’alimento ammuffito rappresenta una parte significativa della razione;

• Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di un’ampia percentuale di animali;

• Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che non trovano spiegazione se non in segni tipici degli effetti delle micotossine;

• Quando le condizioni climatiche sono ottimali per lo sviluppo di muffe.

Per eseguire un test per micotossine (opzioni) è opportuno: • Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione; • Campionare razioni concentrate; • Prelevare un campione dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi

73

separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche tradizionali. Campionamento e analisi per micotossine, osservazioni

• Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole -ppb; • Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente; • Le micotossine non s ono necessariamente distribuite in modo uniforme nell’alimento

contaminato e vi possono essere delle contaminazioni di parcelle isolate; • Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal

luogo del prelievo al laboratorio; • Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, in modo particolare in

condizioni non ottimali di umidità e temperatura; • Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che

le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009, o in alternativa , limitatamente ai cereali, al Regolamento CE/401/2006;

• Alimenti secchi: umidità < = 12% es. semi secchi, fieno secco. I campioni vanno prelevati sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In questo secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima dello stoccaggio, dove tendono a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno conservati in un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di cotone e in un posto freddo e asciutto (non usare sacchetti di plastica con campioni secchi).

• Alimenti umidi: umidità > o = al 15% es. silo-mais, polpe soppressate, silo-erba, semi con alto tenore di umidità. I campioni di mangimi umidi da congelare, vanno posti in sacchetti resistenti di plastica e sigillati in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile, e conservati in freezer. Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una borsa termica.

• Alimenti intermedi (area grigia): umidità compresa tra il 12 ed il 15%: in caso di dubbio vanno considerati umidi.

Programma di Monitoraggio

Il Piano di monitoraggio dovrà necessariamente avvalersi di un c ampionamento

statisticamente rappresentativo distribuito in modo uniforme e casuale conseguente alla necessità di rivelare possibili fonti di rischio emergenti o ri-emergenti in siti specifici, come per esempio le aziende agricole e zootecniche produttrici di materie prime, o nei mangimi destinati agli animali da latte, in quanto soggetti a maggior rischio. Tra le materie prime il mais è il cereale che costituisce il fattore di rischio prioritario, anche in considerazione della possibilità di una presenza contemporanea di più micotossine.

Dal piano di monitoraggio nasce la mappatura del rischio sul territorio, immediatamente utilizzabile nel caso in cui la contaminazione dovesse estendersi anche ai prodotti di origine animale.

Vanno effettuati controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e di mangimi destinati agli animali da latte, per monitorare eventuali condizioni di allarme derivanti da esposizione degli animali a concentrazioni di micotossine quali Aflatossine, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine T-2 ed HT-2, a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali stessi e per l’uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti di origine animale.

Gli obiettivi del piano di monitoraggio sono :

1. verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime, finalizzata ad evidenziare prevalenze riferibili a specifiche produzioni in territiti più a rischio;

2. pianificazione di un campionamento con distribuzione quantitativa uniforme su tutte le regioni (36 campioni per le Regioni, 18 pe r P.A.) per consentire l’evidenziazione di eterogeneità regionali del rischio di contaminazione. I risultati ottenuti per quanto riguarda Aflatossina B1, Ocratossina A, Zearalenone, Deossinivalenolo, Fumonisine, hanno un’immediata valenza regionale

3. raccogliere informazioni su potenziali effetti tossici derivanti dall’azione sinergica di più micotossine nello stesso campione;

4. effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione delle tossine T2 e HT2 tramite l’utilizzazione di un metodo di screening quantitativo basato sulla tecnica dell’ELISA. La valutazione dei risultati è finalizzata ad ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione propri dell’intera nazione.

5. effettuazione di controlli su mangimi destinati agli animali da compagnia (cani e gatti) per la ricerca e determinazione di aflatossina B1 ed Ocratossina A. La valutazione dei risultati è finalizzata ad ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione propri dell’intera nazione.

Ripartizione dei campioni

Nel programma di monitoraggio dev’essere garantita la rappresentatività su base territoriale, tenendo conto della scelta casuale delle aziende, con particolare riguardo a quelle in cui le matrici da ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente significativa in termini quantitativi. Il criterio da utilizzare è quello di effettuare un campionamento casuale a r andom, finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica.

Tali campionamenti vanno effettuati presso: • aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte; • aziende agricole e zootecniche; • distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia.

Il numero dei campioni e le relative ripartizioni per Regione/P.A. è descritto in Tabella 1-4.

Tabella 1-4 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione

ASL

AFLATOSSINA B1, OCRATOSSINA A, ZEARALENONE,

DEOSSINIVALENOLO e FUMOSINE

AFLATOSSINA B1 OCRATOSSINA A TOSSINE T-2 e HT-2

Totale

MANGIMI PER ANIMALI DA REDDITO

MANGIMI SECCHI PER ANIMALI DA COMPAGNIA

AVENA, GRANO E MANGIMI CHE LI CONTENGONO

ASL AVELLINO 7 0 1 8 ASL BENEVENTO 8 0 1 9

ASL CASERTA 8 0 1 9 ASL 1 NAPOLI CENTRO 0 2 1 3 ASL NAPOLI 2 NORD 1 0 1 2

ASL NAPOLI 3 SUD 2 0 1 3 ASL SALERNO 10 0 1 11

75

TOTALE 36 2 7 45 I dati relativi ai controlli , sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla

Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale)..

Campionamento

Devono essere prelevati le seguenti tipologie di matrici: • materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali e loro prodotti e

sottoprodotti, farine di arachidi, girasole, semi di cotone, soia); • mangimi destinati al bestiame da latte; • mangimi composti o completi; • mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine

B1 e Ocratossina A; • materie prime (avena, grano) e mangimi composti o completi che le contengono per

la ricerca di tossine T-2 e HT-2.

Composizione del campione Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno.

Programma di Sorveglianza

Il programma di sorveglianza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro-alimentare e zootecnica, delle conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti. Sono quindi previste numerosità campionarie sulla base di evidenze scientifiche riconducibili essenzialmente a fattori climatici, produttivi, e numerosità di aziende presenti.

Inoltre, data la diretta correlazione tra clima e c ontaminazione da micotossine ed alla diversa natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti devono essere effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare. Aflatossine ed ocratossina devono essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con depositi di mangime o materia prima stoccata,

Gli obiettivi del programma di sorveglianza sono: 1. verifica della conformità ai tenori massimi di quelle micotossine che rivestono maggiore

importanza da un punt o di vista di rischio sanitario (aflatossine, ocratossina A, deossinivalenolo e fumonisine), sia delle materie prime che dei mangimi complementari e completi.

2. effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica regionale.

Nel programma di sorveglianza non sono previsti controlli sulle tossine T2 e HT2. Mentre per l’aflatossina B1 e l’ocratossina è verificata la conformità alle normative vigenti,

prevedendo pertanto anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine i valori riscontrati nelle analisi sono valutati rispetto alla RACRomandazione 2006/576/CE. In caso di superamento dei limiti rACRomandati, la ASL deve individuare destinazioni d’uso dei prodotti contaminati verso le specie animali meno sensibili alle relative micotossine. Si ricorda che i suini, gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i ruminanti la specie meno sensibile.

Campionamento

Per il programma di sorveglianza, è necessario effettuare un campionamento mirato presso i seguenti impianti :

• mangimifici a scopo commerciale; • depositi e commercio all’ingrosso di granaglie e mangimi (da privilegiare); • essiccatoi; • importatori (da privilegiare); • aziende zootecniche.

Le matrici da campionare sono le seguenti:

• materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali, es. avena, semi e frutti oleaginosi, o loro prodotti e sottoprodotti);

• materie prime per mangimi immagazzinate per lunghi periodi (superiori a un mese) o importate via mare per lunghi tragitti (superiori a 20 giorni);

• mangimi per bovine da latte; • mangimi per bestiame da latte diverso dai bovini; • mangimi per suini; • mangimi composti o completi.

Composizione del campione

Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500 grammi ciascuno.

Ripartizione dei campioni Il piano deve svilupparsi sull’intera filiera produttiva, distribuendo i campionamenti sulla

base di una correlazione tra potenziale rischio, estensione geografica e realtà produttive. Per le aflatossine, i prelievi devono essere effettuati in modo particolare sulle materie prime

destinate all’alimentazione animale con particolare riguardo ai panelli ed alle farine di arachidi, girasole e semi di cotone.

Il numero complessivo di n. 468 campioni e le relative ripartizioni per Regione è descritto in Tabella 2-4. Nel caso in cui tutti i campioni siano analizzati per le cinque micotossine si otterranno n.2340 dati analitici.

Tabella 2 – 4 Ripartizione dei campioni di Sorveglianza per Regione

AFLATOSSINA B1, OCRATOSSINA A, ZEARALENONE,

DEOSSINIVALENOLO, FUMOSINE note

ASL AVELLINO 1 privilegiare produttore di mangime per suino oppure equini oppure conigli

ASL BENEVENTO 0

ASL CASERTA 1 privilegiare l'insilato

ASL 1 NAPOLI CENTRO 7 privilegiare gli IMPORTATORI ASL NAPOLI 2 NORD 1 privilegiare l'insilato

ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 3 privilegiare gli IMPORTATORI

ASL SALERNO 1 privilegiare l'insilato

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TOTALE REGIONE 14

I dati relativi ai controlli, sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla

Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare

Il campione risulta non conforme per Aflatossina B1 e Ocratossina A quando supera i

contenuti massimi stabiliti dalla normativa, tenuto conto dell’incertezza di misura (cfr. tabella a-4 ). Per quanto riguarda le altre micotossine il campione è da considerarsi non conforme se il

risultato analitico è superiore al valore rACRomandato riportato dalla normativa, RACRomandazione 2006/576/CE (espresso in mg/kg (ppm)), considerando l’incertezza di misura (cfr.tabella a-4).

Provvedimenti da adottare in caso di non conformità

a) Nel caso di riscontro di non conformità si procederà nel seguente modo per: Aflatossina B1:

la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell’I.Z.S., in caso di allevamento di animali lattiferi, provvede al campionamento ufficiale delle materie prime componenti la razione alimentare e dispone l’esecuzione dei controlli sulla produzione di latte ed ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente.

Ocratossina A:

la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell’I.Z.S., provvede al campionamento delle materie prime componenti la razione alimentare. Il servizio veterinario della ASL, sentito l’I.Z.S. in merito alla disponibilità di metodiche analitiche validate, dispone che, al momento della macellazione dei suini consumatori dell’alimento contaminato, venga eseguito il prelievo di campioni di carne suina (muscolo, fegato, reni ecc.) e prodotti derivati.

b) Nel caso di riscontro di livelli di contaminazione di zearalenone, DON , Fumonisine e tossine T-2 e HT-2 superiori a quelli indicati nelle specifiche raccomandazioni, si provvederà come segue: Zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2:

la ASL competente, a seguito del referto dell’I.Z.S., dispone di destinare il ma ngime contaminato alle specie meno sensibili, se del caso, a seguito di indagine epidemiologica e conseguente analisi del rischio. A tal proposito, si ricorda che il Regolamento (CE) n. 178/2002 e l’articolo 8, comma 1 de l D.Lvo 149/2004 considerano a rischio i mangimi qualora abbiano un effetto nocivo per la salute umana o animale oppure rendano a rischio, per il consumo umano, l’alimento ottenuto dall’animale destinato alla produzione alimentare. Tali misure sono conformi anche a quanto previsto dall’art. 15, comma 5, del Regolamento (CE) n. 178/2002.

Raccolta Dati

I dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, sono trasmessi semestralmente

dalle AASSLL e dall'ORSA alla Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).

indice

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Capitolo 5

Piano di Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi.

I rischi potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del processo produttivo compreso l’utilizzo di mangimi contaminati da sostanze indesiderabili e dannose

Le contaminazioni dei mangimi possono derivare direttamente dall’ utilizzo di mangimi semplici utilizzati tal quale e/o per produrre mangimi concentrati, da sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione di alimenti destinati come mangimi semplici, contaminati allo stato naturale (contaminanti ambientali, metalli pesanti, pesticidi organo-clorurati ed organo-fosforati).

Le contaminazioni possono verificarsi anche in quei mangimi semplici (farine di estrazione di girasole, di soia, di mais ecc.) per inquinamento delle sostanze chimiche utilizzate nei processi di estrazione degli oli dai semi di queste materie prime, per presenza di metalli pesanti in materie prime di origine minerali ottenute dall’estrazione in cave di carbonato di calcio ed altri minerali. Infine contaminazioni dei mangimi p ossono verificarsi potenzialmente n el loro ciclo di produzione industriale inquinati d ai lubrificanti ed o li minerali utilizzati per la manutenzione degli impianti e delle attrezzature dei mangimifici.

Principale normativa di riferimento riguardante il presente capitolo:

• D.lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i., r elativo alle sostanze ed ai sottoprodotti indesiderabili nell’alimentazione degli animali;

• Regolamento (CE ) n. 396 del 25 febbraio 2005 concernente i liv elli massimi residuali di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale ed animale, mentre per i prodotti biologici la normativa di riferimento è il Decreto Ministeriale MIPAAF del 13/01/2011

• Regolamento (CE) n. 767 del 13 luglio 2009 sull’immissione sul mercato e nell’uso dei mangimi (allegato I).

Per il triennio 2015- 2017 il Ministero ha previsto di concentrare i campionamenti per la ricerca dei contaminanti in categorie di animali in produzione e su matrici che si considerano maggiormente a rischio.

Nel presente “Piano di Controllo” è pr evisto un piano di sorveglianza delle varie molecole da ricercare con campionamenti ufficiali.

Arsenico

Le materie prime che possono essere contaminate da arsenico con valori superiori a quelli previsti dal Regolamento CE n. 574/2011 (10 ppm nei mangimi completi per pesci e 2 ppm nei mangimi completi delle altre specie) sono:

mangimi che utilizzano farine di pesce nei mangimi per i polli e suini (in particolare per i primi periodi della crescita) e per i pesci, mangimi minerali.

Campionamento

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Mangimi complementari e completi contenenti farine di pesce

• Materie prime: farine di pesce

• Mangimi minerali

Luoghi di prelievo del campione:

• Mangimifici che utilizzano farine di pesce per la produzione di alimenti per suini, avicoli e/o mangimi per l’acquacoltura

• Allevamenti di suini, avicoli che utilizzano mangimi con farine di pesce e/o mangimi minerali, impianti di acquacoltura.

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Cadmio

Le materie prime che possono essere contaminate dal Cadmio con valori superiori a quelli previsti dalla normativa vigente (D. lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i ) sono:

mangimi semplici quali fieno, foraggi freschi, insilato di mais, derivati del girasole, e farine di pesce,contaminazioni inferiori possono avere i mangimi complementari e/o completi.

La contaminazione di foraggi da cadmio è correlata all’impiego di fertilizzanti organici

81

Campionamento

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

Materie prime per mangimi destinati ad equini e/o ruminanti (bovini ed ovicaprini), insilati, mangimi per acquacoltura con farine di pesce, additivi contenenti zinco e dicalciofosfato per equini e/o ruminanti (bovini ed ovicaprini).

Luoghi di prelievo del campione

Mangimifici che producono mangimi per equini, bovini e per acquacoltura

Allevamenti di equini, bovini ed impianti di acquacoltura

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Il prelevamento di campioni in allevamento di equini non DPA è finalizzato alla riduzione della diffusione del cadmio nell’ambiente mediante le deiezioni utilizzate come fertilizzante.

Melamina

Il Regolamento CE n. 574/2011 fissa il limite di melamina nei mangimi a 2,5 ppm, ad eccezione di alcuni additivi che ne contengono un tenore maggiore del limite in seguito al normale processo di produzione (ac. guanidinoacetico; urea;biureto) .

Campionamento

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per mangimi, soia e derivati, farine di riso,derivati del latte,mangimi per animali da compagnia

Luoghi di prelievo del campione:

• Mangimifici che utilizzano matrici ad alto tenore proteico e producono mangimi per ovaiole,ad alto tenore in proteine e/o contengono derivati del latte, mangimifici che producono animali da compagnia.

• Allevamenti di ovaiole che utilizzano mangimi con tenore proteico elevato.

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Mercurio

Le farine di pesce possono essere contaminate da mercurio con valori superiori a quelli previsti dalla normativa vigente (D. lvo del 10 maggio 2004 n. 149 e s.m.i ) sono:

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Farine di pesce utilizzate come materia prima per mangime, mangimi per suinetti, mangimi completi per acquacoltura.

Luoghi di prelievo del campione

• Mangimifici che utilizzano farine di pesce per la produzione di alimenti per suini, mangimi per l’acquacoltura

• Impianti di acquacoltura

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Nitriti

La fermentazione di foraggi ricchi di nitriti fanno sì che la specie più esposti alla contaminazione sono i bovini e le bufale, la più sensibile e quella suina anche se meno esposta con la dieta

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Insilati

Luoghi di prelievo del campione

83

• Allevamenti di bovini/bufale da latte e/o a produzione mista che utilizzano insilati

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Pesticidi clorurati

Molti pesticidi sono vietati in Europa ma sono utilizzati in alcuni Paesi extraeuropei

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Farine di pesce, grassi ed oli di origine animale, mangimi semplici (farina di estrazione di soia) sottoprodotti della lavorazione alimentare di vegetali, mangimi completi per ovaiole, tacchini, bovini da latte per acquacoltura.

Luoghi di prelievo del campione

• Mangimifici che utilizzano farine di pesce e grassi di origine animale, produttori di mangimi per ovaiole, tacchini, per acquacoltura, bovini/bufale da latte

• Allevamenti di bovini/bufale da latte e/o misti di ovaiole, di tacchini, impianti di acquacoltura.

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Piombo

Presente nell’ambiente, in particolare la sua presenza è maggiore in aree dove insistono fonderie, industrie metal meccaniche, fabbriche di accumulatori….

Gli animali lo assumono con foraggi contaminati, contaminazioni possono essere presenti in anche in mangimi minerali

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Insilati, foraggi, premiscele minerali, mangimi minerali

Luoghi di prelievo del campione

• Allevamenti di bovini/bufale che utilizzano insilati e/o foraggi

• Allevamenti di ovaiole

• mangimifici

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

Trieptonato di glicerina (GTH)

Il triptonato di glicrina è un marcatore dei prodotti derivati dai prodotti di categoria 1 e 2 previsto dall’allegato 8,capo V del Regolamento CE n. 142/2011,

al fine di prevenire un utilizzo illecito dei prodotti di categoria 1 e 2 nella catena di mangimi è stato inserito nel Piano la ricerca del marcatore

Luogo di prelievo del campione

• il campione deve essere prelevato esclusivamente su materiale di categoria 1e 2 presso impianti di trasformazione

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno 500 grammi

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Radionuclidi

Essi possono contaminare piante, fiori, frutti è così entrare nella catena alimentare

Tipologie di materie prime per mangimi e mangimi da controllare

• Insilati, foraggio, fieno, cereali (produzioni locali)

Mangimi per bovini, bufale, suini, cunicoli, avicoli, acquacoltura

I campionamenti devono essere causali, per i foraggi e fieni vanno individuati campionamenti ad alta quota e/o a bassa quota e considerati anche parametri quali quello dell’ estensione delle colture

Tabella a-5

MATRICE

SITI PRELIEVO

FREQUENZA PRELIEVO / QUANTITÀ (kg)

RADIONUCLIDI

N° Totale campioni per Regione

Anni 2015 -2016

Anno 2017

Radionuclidi Radionuclidi

Altre materie

prime***

Centri di produzione o raccolta

Stagionale

CF: 1 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90

Stagionale

CF: 2 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90, isotopi U e

Pu

1

Foraggi** “ Stagional

e CF: 1 kg

K-40, Cs-137, Cs-134,

I-131,

Stagionale

CF: 2 kg

K-40, Cs-137, Cs-134,

I-131, isotopi U e

Pu

1

Mangimi* “ Stagional

e CF: 1 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90

Stagionale

CF : 2 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90, isotopi U e

Pu

2

Cereali “ Stagional

e CF: 1 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90

Stagionale

CF: 2 kg

K-40, Cs-137, Cs-134, I-131, Sr-90 isotopi U e

Pu

1

* Vanno considerati campioni relativi alle seguenti categorie di mangime: suino, bovino, cunicola, avicola, acquacoltura o altre specie significative per produzioni o consumi regionali ** Vanno considerate le categorie merceologiche prevalenti nel territorio regionale per estensione di coltivazione o per densità di produzione. *** In tale categoria ricadono tutte le altre materie prime di origine vegetale che possono rientrare come componenti principali dell’alimentazione ad uso animale (semi di soia, legumi, etc.)

Composizione del campione

Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno;

1,0 kg. / CF – Anni 2015-2016 per ricerca di: K-40,Cs-137, Cs 134 , I-131/Sr-90

2,0 kg / CF –Anno 2017 per ricerca di: K-40, Cs 137,Cs-134, I-131/Sr-90/ Isotopi U-Pu

La ripartizione dei campionamenti da effettuarsi nelle varie ASL della Regione Campania è quella allegata alla tabella denominata Tab. 1-5 con la ripartizione dei n. 59 campioni assegnati dal Ministero.

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I dati relativi ai controlli , sono trasmessi semestralmente dalle AASSLL e dall'ORSA alla Regione Campania con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale).

indice

Capitolo 6

Piano di Controllo della contaminazione microbica da Salmonella spp. Le infezioni da Salmonella rappresentano una delle principali cause di malattia a t rasmissione alimentare nell’uomo e, fra le principali cause di infezione, troviamo gli alimenti di origine avicola, in particolare uova e ovoprodotti. Il controllo di filiera rappresenta l’approccio più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l’uomo, e la conformità della produzione primaria è prioritaria per la sorveglianza e il controllo della malattia.

Il presente piano prevede un programma di monitoraggio ed un programma di sorveglianza

Programma di Monitoraggio

E’ stato predisposto per garantire un'adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici (Direttiva 2003/99/CE) con lo scopo di acquisire informazioni sul livello di contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale maggiormente utilizzate nell'alimentazione animale nonché nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovi-caprini, pesci e conigli.

Campioni: matrici

Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:

• materie prime per mangimi di origine vegetale:

• cereali, loro prodotti e sottoprodotti:

o orzo e derivati, frumento e derivati, granturco e derivati

• semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:

o derivati di arachidi, derivati di semi di colza, derivati della noce di cocco, semi di soia e derivati, semi di cotone e derivati, derivati di semi di girasole, derivati di semi di lino, derivati di altri semi oleosi

• altre materie prime:

o semi di legumi, tuberi, radici, altri semi e frutti, foraggi e paglia, altre piante

• materie prime per mangimi di origine animale:

o farina di carne, farina di ossa, farina di carne e ossa, farina di sangue, farina di pesce, altre materie prime a base di pesce, ciccioli, altre materie prime di origine animale

• mangimi composti:

o mangimi composti per pollame, per suini, per bovini, per ovini e caprini, per pesci, per conigli

Campioni: luoghi di prelevamento

89

Il PNAA 2015/2017 individua diverse tipologie di struttura dove eseguire il prelievo:

• impianti di fabbricazione,

• produzione di materie prime,

• allevamenti zootecnici,

• ecc.

Campioni: suddivisione

Sottocapitolo 1-6 – monitoraggio

I campioni assegnati alla regione Campania sono 47.

I criteri di ripartizione dei campioni sono stati i seguenti:

• aziende zootecniche ruminanti, non ruminanti e OSM registrati.

Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi ciascuno.

Programma di Sorveglianza

Il programma di sorveglianza è articolato distintamente per:

5. animali produttori di alimento.

6. animali da compagnia (pets).

Animali produttori di alimenti

Alla luce dei piani di controllo per la riduzione della prevalenza di salmonella in pollame e suini emanati ai sensi del Regolamento 2160/2006, il campionamento è basato su criteri di rischio e l’applicazione di misure di controllo in caso di positività. Ha l’obiettivo di garantire la salubrità dei mangimi, con il f ine di ridurre la circolazione di Salmonella spp. potenzialmente patogena per il consumatore, nonché di tutelare la salute pubblica.

I risultati del PNAA 2012/2014 hanno confermato una più elevata percentuale di campioni positivi per Salmonella spp. nei semi oleosi, in particolare nei semi di soia.

Pertanto, sulla base dei criteri di rischio sopra descritti, il PNAA 2015/2017 indirizza la ricerca sui semi di soia e derivati, quale materia prima, e nei mangimi composti per pollame e suini.

Campioni: matrici

Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:

• semi di soia e derivati;

• mangimi composti per pollame e suini.

Campioni: luoghi di prelevamento

Il PNAA 2015/2017 individua nei mangimifici i luoghi dove eseguire il prelievo:

Campioni: suddivisione

Sottocapitolo 2-6 – sorveglianza

I campioni assegnati alla regione Campania sono 13.

I criteri di selezione del campione sono stati i seguenti:

• OSM riconosciuti

TAB 2-6 SORVEGLIANZA SALMONELLA

ASL SOIA E

DERIVATI in PRODUZIONE

MAGIMI COMPOSTI PER POLLAME in

PRODUZIONE

MANGIMI COMPOSTI PER

SUINI in PRODUZIONE

Totale ASL

ASL AVELLINO 1 1

ASL BENEVENTO 1 1

ASL CASERTA 1 1

ASL 1 NAPOLI CENTRO 0

ASL NAPOLI 2 NORD 1 1

ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E

R110) 3 1 2 6

91

ASL SALERNO 3 3

TOTALE 9 2 2 13

Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi ciascuno.

Animali da compagnia

Tale programma ha come fine sia la tutela degli animali familiari sia la tutela della salute umana, stante la convivenza animale da compagnia/uomo, condizione questa che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica da contaminazioni da Salmonella spp.

I risultati del PNAA 2012/2014 hanno evidenziato una sola non conformità per salmonella. Sono stati programmati campionamenti sul mangime secco e snack e dog-chews per animali da compagnia ovvero prodotti di origine animale destinati in particolare ai cani non pr ettamente a scopo alimentare, per focolai di salmonellosi umana correlati a questi prodotti.

Campioni: matrici

Il PNAA 2015/2017 indica le seguenti matrici da sottoporre a campionamento:

• mangimi secchi per animali da compagnia (cani e gatti) contenenti materie prime di origine animale;

• snack dog-chews di origine animale (da preferire in distribuzione).

Campioni: luoghi di prelevamento

Il PNAA 2015/2017 individua diverse tipologie di struttura dove eseguire il prelievo:

• impianti di fabbricazione (1/3 dei campioni),

• impianti di distribuzione (2/3 dei campioni).

Campioni: suddivisione

Sottocapitolo 2.6 – pet food sorveglianza

I campioni assegnati alla regione Campania sono 3.

TAB 2-6 - pet food SALMONELLA SORVEGLIANZA

ASL Numero di campioni presso sedi di distribuzione*

Mangime secco presso sedi di produzione

Totale ASL

ASL AVELLINO 0

ASL BENEVENTO 0

ASL CASERTA 0

ASL 1 NAPOLI CENTRO 2* 2

ASL NAPOLI 2 NORD 0

ASL NAPOLI 3 SUD (EX R109 E R110) 1 1

ASL SALERNO 0

TOTALE 2* 1 3

* presso le sedi di distribuzioni è preferibile prelevare campioni di snack-dog-chews

Eventuali variazioni dovranno essere concordate con la UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria della Regione Campania.

Il campione è ufficiale e deve essere composto da almeno n.4 “campioni finali” di circa 500 grammi ciascuno. Nel caso di campionamento di snack dog-chews è previsto il prelievo di 4 confezioni appartenenti al medesimo lotto di produzione. Nel caso in cui il peso finale totale delle 4 confezioni fosse inferiore ai 400 grammi è previsto il campionamento di 8 (o comunque X x 4 confezioni del medesimo lotto) fino al raggiungimento di un peso minimo di 400 grammi.

Campionamento

La procedura per il campionamento ufficiale dovrà essere conforme a quanto previsto ai punti 5.B., 6.1., 6.2.B., 7 ed 8 dell'allegato del Decreto Ministeriale 20 aprile 1978 (pubblicato sulla G.U.R.I. n.165 del 15/06/78), a seconda dei casi, per mangimi alla rinfusa e in confezione.

Gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra ogni operazione di prelievo riguardante campioni distinti; particolare attenzione deve essere posta dall’operatore addetto al prelievo dei campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine di evitare la contaminazione microbiologica del materiale da prelevare.

I campioni globali devono essere posti in contenitori sterili distinti, ognuno dei quali sarà accuratamente miscelato per agitazione o scuotimento.

93

Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente uguale da ciascun campione globale, nel caso di grosse partite, sino ad ottenere una quantità totale di 500 grammi/500 ml per ogni CF.

Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno recipiente sterile e sigillato.

Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare

In seguito al riscontro di una positività per Salmonella spp. è s empre necessario procedere alla tipizzazione del sierotipo ed adottare i provvedimenti appropriati, differenti a seconda della matrice e del luogo di prelievo, applicando le disposizioni riportate nel PNAA 2015/2017.

Raccolta Dati

I dati relativi alla contaminazione da Salmonella spp. nelle materie prime e nei mangimi dovranno essere trasmessi semestralmente dalle AA.SS.LL alla Regione Campania, con le modalità previste al capitolo “rilevazione dell’attività” del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente capitolo.

Al fine di migliorare la qualità dei dati ricavabili dal presente piano e acquisire ulteriori informazioni sulle non conformità rilevate, è necessario comunicare il sierotipo rilevato nell’analisi di prima istanza, ed il sierotipo eventualmente rilevato nell’analisi di seconda istanza.

I dati devono essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi esaminati ed in particolare sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti.

Indice

Capitolo 7

Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati

• Regolamento CE n° 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati ;

Normativa di riferimento

• Regolamento CE n° 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio , del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

• Regolamento CE n° 223/2003 della Commissione, del 5 f ebbraio 2003, concernente i requisiti in materia di etichettatura riferiti al metodo di produzione biologico per i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi e recante modifica del regolamento CEE n° 2092/91 del Consiglio;

• Regolamento CE n° 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l’assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati;

• Regolamento CE n° 834/2007 del 28 g iungo 2007 , r elativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento CE n° 2092/91;

• Regolamento CE n° 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.

• Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n° 70 in merito alla disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti ( CE ) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati

• OGM = un organismo , diverso da quello umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto si verifica in natura ( art. 3, comma 1, lettera b), D.Lvo 224/2003 )

Definizioni

• OGM DESTINATO ALL’ALIMENTAZIONE ANIMALE: O GM che puo’ essere utilizzato, come mangime o come materiale di base per la produzione di mangimi ( art. 2, comma 1, punto 9, Reg. CE 1829/2003 )

• PRODOTTO A PARTIRE DA OGM = derivato, in tutto in parte, da tali organismi, ma che non li contiene e non ne è costituito ( art. 2, comma 1, punto 10, Reg. CE 1829/2003 )

• MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI = mangimi che contengono, sono costituiti o prodotti a partire da OGM ( art. 2, comma 1, punto 7, Reg. Ce 1829/2003 )

95

Un OGM si distingue da “ derivato OGM “ perché esso soltanto puo’ riprodursi e trasferire il suo materiale genetico

La normativa sugli OGM si applica ai mangimi di cui all’art. 15 del Reg. CE 1829/2003, ovvero a:

• OGM destinati all’alimentazione degli animali ( es. mais, soia, colza )

• mangimi che contengono o sono costituiti da OGM

• mangimi prodotti a partire da OGM ( es. farinetta di granoturco, olio di soia )

Il legislatore comunitario prende atto della sostanziale impossibilità di impedire la presenza, accidentale o tecnicamente inevitabile, di materiale OGM nei mangimi convenzionali ( mangimi prodotti senza l’aiuto della moderna biotecnologia il cui impiego è bene documentato – art. 2, comma 1, punt o 12, R eg. Ce 1829/2003 ) , che puo’ avvenire durante le fasi di coltivazione, manipolazione, stoccaggio e trasporto, per tale motivo il Reg. CE 1829/2003 stabilisce che l’obbligo di riportare in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM non si applica ai mangimi che contengono OGM autorizzati in proporzione non s uperiore allo 0,9% ( soglia di tolleranza ) per mangime o pe r ciascun m angime di cui sono composti a condizione che t ale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile ( art. 24, comma 2 ) e che gli operatori siano in grado di dimostrare alle Autorità competenti di aver preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza ( considerando n° 27 ed art. 12 ) .

Gli OGM non autorizzati né oggetto di positiva valutazione da parte delle competenti autorità europee sono inderogabilmente interdetti per cui nessuna traccia di tali OGM puo’ venire tollerata ( art. 12, Reg. CE 1829/2003 ).

Parimenti il Reg. CE n° 834/2007 , relativo alle produzioni biologiche, impone il divieto di impiego di OGM e/o prodotti derivati da OGM, con una soglia di tolleranza inferiore allo 0,9% per mangime o per ciascun mangime di cui i prodotti sono composti, purchè t ale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.

Sebbene le tolleranza nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, si evidenzia che nel circuito convenzionale gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purchè correttamente dichiarati in etichetta, mentre nel circuito biologico vige il divieto di impiego di OGM.

Il Reg. CE 1830/2003 stabilisce un qua dro normativo armonizzato per assicurare la tracciabilità degli OGM dei mangimi ottenuti da OGM mediante la trasmissione e la conservazione, da parte degli operatori commerciali, delle pertinenti informazioni relative a tali prodotti in tutte le fasi della loro immissione in commercio.

La tracciabilità degli OGM viene definita come la capacità di rintracciare OGM e prodotti ottenuti da OGM in tutte le fasi dell’immissione in commercio attraverso la catena di produzione e distribuzione ( art. 3, Reg. CE 1830/2003 ).

Il Reg. CE 1830/2003 stabilisce 4 regole di base:

• il fornitore è responsabile della trasmissione delle informazioni in merito a natura, presenza o derivazione OGM;

• il fornitore che consegna un materiale consistente, contenente o derivato da un OGM deve darne comunicazione scritta all’acquirente. In particolare:

• se l’alimento venduto contiene o è costituto da un OGM ( e in quanto tale capace di riprodursi o di trasferire il suo materiale genetico ), il fornitore deve indicare che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito nonché precisare di quale OGM si tratti, specificandone l’ identificatore unico.

• Nel caso di prodotti contenenti miscele di OGM o da essi costituiti, le informazioni possono essere sostituite da una dichiarazione relativa all’uso del prodotto da parte dell’operatore corredata di un elenco degli identificatori unici per tutti gli OGM usati per costituire la miscela ( art. 4 e 5, Reg. CE1830/2003 ) ;

• l’indicazione di ciascun ingrediente del mangime ottenuto da OGM ( derivato interamente o parzialmente da OGM ma non contenente OGM o da essi costituiti – art. 3, comma 1, punto 2, Reg. CE 1830/2003 );

• le informazioni di cui sopra devono figurare anche sui documenti di accompagnamento dei prodotti, sino alla fase di distribuzione. In quest’ultimo caso, le informazioni destinate all’operatore si aggiungono a quelle che figurano sulle informazioni destinate al consumatore finale;

• l’operatore che riceve la documentazione deve:

• conservare per 5 a nni l’informazione ricevuta dal fornitore ( identificazione del fornitore, dei prodotti e dati sulla presenza o derivazione OGM )

• informare per iscritto il cliente , qualora il p rodotto ceduto, o un suo ingrediente, contenga OGM o nei sia derivato

• conservare per 5 anni dalla data di effettuazione della transazione le informazioni sull’identità dei clienti e dei prodotti ceduti contenenti OGM o da essi costituiti.

Gli operatori commerciali devono predisporre sistemi e procedure standardizzate che consentano di conservare le informazioni sugli OGM ( art. 4, comma 4; art. 5, comma 2, Reg. CE 1830/2003 )

IDENTIFICATORE UNICO = codice alfanumerico volto ad identificare un OGM sulla base dell’evento di trasformazione autorizzato mediante il q uale è stato sviluppato ( art. 3, c omma 1, punto 4, R eg. CE 1830/2003 ). Tale identificatore va ad individuare l’OGM che ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in commercio ( art. 1, comma 1, Reg. CE 65/2004 ).

Per il triennio 2015/2017 è stato predisposto un pi ano di monitoraggio e sorveglianza sulla presenza di OGM nei mangimi sulla base del piu’ recente quadro normativo ed autorizzativo nell’U.E. e tenendo conto delle risultanze dell’attività svolta nel triennio precedente.

Come gia’ nel Piano precedente :

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• l’attività di monitoraggio viene effettuata su tutta la filiera di produzione e distribuzione ed è orientata alla ricerca sia degli OGM autorizzati sia di quelli non autorizzati nell’U.E.;

• l’attività di sorveglianza, invece, è mirata ai soli stabilimenti di produzione degli alimenti zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati;

• a seguito dell’entrata in vigore del Reg. CE 619/2011, vengono definiti meglio i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.

Per migliorare la conoscenza della realta’ territoriale in merito alla produzione di mangimi destinati alla filiera NON OGM o, comunque, non etichettati come contenenti o prodotti da OGM ( settore biologico, adesioni a disciplinari di produzione che comportano il non utilizzo di OGM ) , è stata predisposta una checklist per il censimento dei PRODUTTORI NON OGM ( allegato 4bis ), che dovra’ essere compilata per tutti i ma ngimifici ( produzione per l’immissione in commercio di mangimi o autoconsumo ) , che producono esclusivamente o per una quota parte della loro attivita’ ( ad es. linee separate convenzionale e non OGM ) mangimi che non contengono OGM

Si evidenzia che la produzione di mangimi che non c ontengono OGM è prassi in diversi settori, quali il biologico, la produzione legata all’adesione volontaria ad alcuni disciplinari di produzione, o la scelta da parte dell’OSM di non utilizzare materie prime GM nella produzione di mangimi. L’etichettatura negativa, ovvero la dichiarazione di assenza di OGM nel mangime, non è richiesta dalla normativa, a differenza della dichiarazione della presenza di OGM e del settore biologico.

e , pertanto , privi dell’indicazione della presenza di OGM in etichetta. La compilazione della checklist potra’ avvenire al momento dell’ingresso in stabilimento per il prelievo di un campione ufficiale previsto dal presente capitolo.

In fase di ispezione, assume notevole importanza la verifica di quanto stabilito in materia di rintracciabilità: documentazione prevista all’art. 4 de l Reg. CE 1830/2003 e di etichettatura, dimostrazione da parte dell’operatore di aver preso tutte le misure appropriate per evitare la presenza di materiale GM ( art. 24, comma 3, Reg. CE 1829/2003 ). L’adozione di misure atte ad evitare la presenza di materiale GM deve analogamente essere dimostrata dagli operatori del circuito biologico.

Al fine di una piu’ efficace verifica dei requisiti di rintracciabilità si raccomanda di privilegiare, per il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio , le prime fasi della filiera di produzione, trasformazione e distribuzione in quanto il campionamento al dettaglio viene di solito eseguito su una quantità limitata di prodotto, spesso non rappresentativa del lotto di appartenenza.

PIANO DI MONITORAGGIO

I campionamenti andranno svolti presso gli impianti di produzione degli alimenti zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che producono con il metodo biologico ai sensi del regolamento CE 834/2007. A queste strutture vanno aggiunte le seguenti tipologie di attività che, ai sensi del Reg. CE 183/2005, sono assoggettate al controllo ufficiale.:

• essiccatoi che trattano e commercializzano materi prime per uso zootecnico • molini che lavorano e commercializzano materi prime destinate all’alimentazione animale

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti ( completi o complementari ) , compresi i prodotti destinati agli animali compagnia, e mangimi semplici ( materie prime ). Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, barbabietola da zucchero, colza, patata, riso, lino.

Per tutti i campionamenti è previsto l’uso sistematico della checklist censimento PRODUTTORI NON OGM ( allegato 4bis )

Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell’ambito del circuito convenzionale, dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali di cui sopra, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.

Tabella 1-7-1 – monitoraggio OGM autorizzati - CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO

ASL OGM AUTORIZZATI

AV BN CE 2 NA1 CENTRO 3 NA2 NORD NA3 SUD 3 SA 4 TOTALE 12

Tabella 1-7-2 – monitoraggio OGM non autorizzati - CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO

ASL OGM NON AUTORIZZATI

AV BN CE 1 NA1 CENTRO 1 NA2 NORD NA3 SUD 1 SA 2 TOTALE 5

PIANO DI SORVEGLIANZA

Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti ( completi o complementari ) , compresi i prodotti destinati agli animali compagnia, e mangimi semplici .

I campionamenti dovranno essere effettuati solo presso gli impianti di produzione dei mangimi zootecnici.

Tutti i campioni dovranno contenere almeno una delle seguenti specie vegetali: soia, mais, cotone, barbabietola da zucchero, colza, patata, riso, lino.

99

Si precisa che, per la ricerca di OGM autorizzati, nell’ambito del circuito convenzionale, dovranno essere prelevati solo i campioni che, rispetto ad almeno una delle specie vegetali di cui sopra, non riportano in etichetta la presenza di materiale geneticamente modificato.

Tabella 2-7 – Sorveglianza OGM autorizzati -

CIRCUITO CONVENZIONALE + BIOLOGICO AV 1 BN CE 1 SA 2 TOTALE campioni 4

PROCEDURA DI CAMPIONAMENTO Il campionamento dei mangimi semplici in granella per la ricerca di OGM autorizzati nell’UE , deve seguire le modalita’ previste per la distribuzione non uniforme ed inserite nella tabella 3

delle linee guida per il campionamento ( allegato 8 del presente PIANO ).

Invece, il campionamento di mangimi completi e complementari per la ricerca di OGM autorizzati nell’UE e per la ricerca di OGM non autorizzati , ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 619/2011, da Regolamento (UE) 691/2013 deve seguire le modalità previste per la distribuzione uniforme ed inserite nella tabella 2

delle linee guida per il campionamento-allegato 8 del presente Piano.

Per quanto concerne la ricerca di OGM per i quali sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta, ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 619/2011, in mangimi semplici in granella le modalità di campionamento previste per la distribuzione non omogenea (tabella 3) devono essere integrate con quelle descritte nell’allegato I dello stesso Regolamento e riportate nel Paragrafo 9. “Istruzioni specifiche per la preparazione del campione per l’analisi delle micotossine e degli OGM in materie prime in granella” delle linee guida per il campionamento-allegato 8 del presente Piano. La preparazione del campione di mangimi semplici in granella finalizzata alla ricerca degli OGM prevede una specifica procedura, che si seguito verrà illustrata a partire dalla formazione del campione del globale ( CG ). Il CG deve essere omogeneizzato con apposito strumento, adeguatamente pulito, mediante opportuna, per tempo e portata, mescolatura. Si evidenzia che l’omogeneizzazione non corrisponde alla macinazione del campione. Il CG omogeneizzato , oppor tunamente sigillato e munito di cartellino identificativo recante le informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene, verrà consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di analisi per l’espletamento della successiva fase relativa alla formazione dei campioni finali. Il CG deve necessariamente essere accompagnato da un verbale di prelevamento recante tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le modalità di campionamento effettuate ( allegato 1/1a e 1b del PNAA 2012-2014 ). La formazione dei campioni finali ( CF ) avverrà presso l’IZS previa macinazione del CG. Alla formazione dei CF, puo’ essere presente anche il titolare dell’azienda o i l proprietario/detentore del prodotto, presente alla formazione del CG, o altro appositamente delegato , previa compilazione dei modelli di delega ( allegati 2 e 2a).

Il titolare dell’azienda o il proprietario/detentore del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione di essere presente alla formazione dei CF, puo’ comunicarlo per iscritto all’Autorita’ competente. A tal fine è necessario che siano convocate le parti interessate nei tempi previsti per legge. TOLLERANZE Ai fini della valutazione della conformità dei campioni analizzati, le tolleranze da applicare sono quelle previste dalla normativa vigente, in particolare: per gli alimenti zootecnici del circuito convenzionale: 0.9% (Regolamenti CE n° 1829/ 2003 e

1830/2003) per gli alimenti zootecnici del circuito biologico: 0,9% (Regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno

2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n° 2092/91).

Sebbene le tolleranze nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, è opportuno ribadire che nel circuito convenzionale gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purché correttamente dichiarati in etichetta, mentre nel circuito biologico vige il divieto di impiego di OGM. PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE IN CASO DI NON CONFORMITA’ A SEGUITO DI CAMPIONAMENTO Si diversificano a seconda del luogo di prelievo.

• Nel caso di campionamento effettuato in un mangimificio o distributore di alimenti zootecnici. Il Servizio Veterinario:

procede all’ispezione dell’impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie prime o prodotti costituenti la partita non conforme;

preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto contaminato e v erifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia durante la produzione che durante il trasporto dei mangimi;

attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti; nel caso di violazioni a norme di autorizzazione ( OGM non a utorizzati ), provvede, con

spese a carico della ditta interessata, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita contaminata. Quest’ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell’interessato ( in attesa del risultato definitivo );

nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita contenente o derivata da OGM venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste dai Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003.

• Nel caso di campionamento effettuato in un allevamento. Il Servizio Veterinario: • sequestra la partita oggetto del campionamento se ancora presente; • attiva indagini finalizzate ad individuare la provenienza della partita o le ditte che

hanno fornito le materie prime nel caso di mangimi per autoconsumo; • preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni per individuare la causa della

contaminazione; • nel caso di violazioni a norme di autorizzazione ( OGM non autorizzati ), provvede,

con spese a carico dell’ azienda, alla distruzione o a ltra idonea destinazione della partita contaminata. Quest’ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di analisi da parte dell’interessato ( in attesa del risultato definitivo ).

101

• Nel caso di campionamento effettuato in impianti che producono e commercializzano

mangime biologico o destinato a filiere regolamentate da disciplinari che non prevedono l’uso di OGM, ancorchè autorizzati, o che allevano animali da reddito alimentati con tali prodotti. Il Servizio Veterinario, oltre agli adempimenti previsti nei punti a) e b), avrà cura di segnalare l’episodio all’organo di certificazione, ed all’Assessorato Regionale competente, al fine dell’adozione dei provvedimenti sospensivi e cautelativi previsti dai disciplinari di produzione.

REVISIONE DI ANALISI Le eventuali revisioni di analisi su campioni non conformi saranno eseguite dall’Istituto Superiore di Sanita’. DISPOSIZIONI SANZIONATORIE L’autorità competente, in caso di non conformità accertate nel circuito convenzionale, applicheranno i provvedimenti sanzionatori previsti dal D.Lvo 70/2005., fatte salve le sanzioni di natura penale eventualmente accertate dagli organi di controllo ( es. art. 515 e 516 c.p. )

indice

Piano_A3_PIANO DI MONITORAGGIO DELLA SALMONELLA

1. PIANIFICAZIONE

I Piani nazionali di controllo delle salmonellosi prevedono che i gruppi di animali debbano essere sottoposti a campionamento sia nell’ambito del piano di autocontrollo aziendale sia dai Servizi Veterinari competenti per territorio nell’ambito dell’attività ufficiale, secondo modalità individuate dai singoli piani. Tali Piani prevedono anche l’effettuazione di ispezioni e visite periodiche in allevamento. Fermo restando che i Servizi Veterinari devono validare e verificare le attività previste in autocontrollo (i cui risultati vanno inseriti in un sistema informativo nazionale a cura degli allevatori), il controllo ufficiale presuppone in ogni caso :

• la verifica della correttezza dei dati riguardanti gli allevamenti avicoli presenti in BDN (attività fondamentale per poter dimostrare corrispondenza tra i dati inseriti nella BDN e il lavoro di campionamento svolto negli allevamenti);

• esecuzione del 100 % dei controlli previsti dai Piani Nazionali annuali.

1.1. SCOPI Riduzione della prevalenza delle Salmonelle negli allevamenti avicoli.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

con le loro strutture territoriali

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Vedi Piano Nazionale annuale.

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

Vedi Piano Nazionale annuale.

Si riporta un esempio per l’inserimento dei controlli in GISA.

• Accedere a GISA

• Inserire codice aziendale ed effettuare la “RICERCA”

• Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

• 1) Alla voce :

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”

o “PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi “spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 5, oppure 6, oppure 7 o 8)

o “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

o Aggiornare eventualmente la Scheda zootecnica

o Cliccare su “INSERISCI”.

• 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”

• 3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :

o “MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima)

o “NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento

o “DATA PRELIEVO”, inserire la data

o “MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. Per più matrici campionate nella stessa ispezione, va ripetuto l’inserimento in “Selezionare Matrice” (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)

o “TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi.

o “LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”

o Cliccare su “INSERISCI” .

• 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”

• 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”

• 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su “Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.

• 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :

• 8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)

• 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra

• 10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione

• 11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

Per l’ispezione dovrà essere utilizzato il M od 5. L’ispezione dovrà essere inserita nel sistema

informatico GISA

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

Vedi Piano Nazionale annuale.

1.7 LABORATORIO UFFICIALE

I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

1.8 DURATA

Il piano si conclude il 31/12/15

1.9 COSTI E I BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

2. PROGRAMMAZIONE

Programmazione attuata dalle AA.SS.LL.

3. VERIFICA

Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

Piano_A4_PIANO DI MONITORAGGIO ERADICAZIONE BSE

1. PIANIFICAZIONE

Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l’attuazione di un pr ogramma annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori.

1.1. SCOPI

Eradicazione BSE.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

con le loro strutture territoriali

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Con il presente piano si dettano le procedure della “sorveglianza attiva” per la BSE con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi bovini e bufalini morti in azienda . La sorveglianza attiva integra la “sorveglianza passiva” che consiste nell'individuare presso le aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE. Alla “sorveglianza passiva” concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale destinato alla cura degli animali, con il compito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l’abbattimento dell’animale e l’effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia. Per la “sorveglianza attiva” su soggetti deceduti (bovini, bufalini), ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio. Nel contempo si redige un ve rbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente.

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

Sono sottoposti a campionamento : • tutti i bovini/bufalini morti in azienda di età superiore ai 48 mesi.

Si precisa che una volta ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente. Questa attività viene registrata in GISA alla voce “Attività C3 sottopiano a - Ispezioni per zoonosi, tossinfezioni alimentari, malattie infettive degli animali”, secondo le istruzioni che si possono seguire nell’apposito capitolo.

Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento in GISA

• Accedere a GISA

• Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”

• Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

• 1) Alla voce :

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”

o “PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi “spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 9)

o “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

o Cliccare su “INSERISCI” .

• 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”

• 3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :

o “MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima)

o “NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento

o “DATA PRELIEVO”, inserire la data

o “MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)

o “TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi.

o “LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”

o Cliccare su “INSERISCI” .

• 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”

• 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”

• 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su “Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.

• 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :

• 8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)

• 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra

• 10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione

• 11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

Il controllo dovrà essere inserito nel sistema informatico G.I.S.A..

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

E’ necessaria la dotazione della strumentazione per il prelievo del tronco encefalico

1.7 LABORATORIO UFFICIALE

I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

1.8 DURATA

Il piano si conclude il 31/12/15

1.9 COSTI E BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

2. PROGRAMMAZIONE

In base ai dati storici

3. VERIFICA

Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

Piano_A5_PIANO DI MONITORAGGIO SCRAPIE - ERADICAZIONE

1. PIANIFICAZIONE

Il Regolamento (CE) n. 999/2001 e s.m.i. stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione delle TSE negli animali, disponendo l’attuazione di un pr ogramma annuale per la sorveglianza della BSE e della scrapie, per garantire e mantenere un adeguato livello di protezione dei consumatori.

E’ previsto un piano di “sorveglianza attiva” con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi ovini e caprini morti in azienda .

La sorveglianza attiva integra la “sorveglianza passiva” che consiste nell'individuare presso le aziende eventuali soggetti con sintomi clinici tipici delle TSE.

Alla “sorveglianza passiva” concorrono allevatori, veterinari liberi professionisti e personale destinato alla cura degli animali, con il c ompito di segnalare ai veterinari ufficiali delle ASL qualsiasi sospetto di malattia. Il veterinario ufficiale può disporre l’abbattimento dell’animale e l’effettuazione di prove diagnostiche per la conferma della malattia. 1.1. SCOPI

Eradicazione TSE ovicaprini.

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL.

con le loro strutture territoriali

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

Con il presente piano si dettano le procedure della “sorveglianza attiva” per la BSE con il ricorso ai test diagnostici rapidi sui capi ovicaprini morti in azienda .

Per la “sorveglianza attiva” su soggetti deceduti (ovini, caprini), ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo rientri nella fascia di età prevista, si procede al tempestivo prelievo del tronco encefalico per gli esami di laboratorio. Nel contempo si redige un verbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente.

Sono sottoposti a campionamento :

• tutti gli ovini/caprini morti in azienda di età superiore ai 18 mesi.

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

Si precisa che una volta ricevuta la comunicazione da parte del proprietario sul decesso di un animale in azienda, qualora questo NON rientri nella fascia di età prevista, si redige un verbale di constatazione morte dell’animale, usufruendo della modulistica già in uso, e rilasciando una copia all’allevatore ai fini dello smaltimento della carcassa ai sensi della normativa vigente.

L’ispezione sarà inserita in GISA alla voce “Attività C3 sottopiano a - Ispezioni per zoonosi, tossinfezioni alimentari, malattie infettive degli animali”

Si riportano di seguito le istruzioni per l’inserimento in GISA

• Accedere a GISA

• Inserire codice aziendale ed effetuare la “RICERCA”

• Una volta caricata l’azienda, entrare in “Controlli Ufficiali” e cliccare su Aggiungi Nuovo Controllo Ufficiale

• 1) Alla voce :

o “TIPO DI CONTROLLO” selezionare “Ispezione semplice”

o “MOTIVO DELL’ISPEZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio”

o “PIANO DI MONITORAGGIO” selezionare “Seleziona Piano di Monitoraggio” e poi “spuntare” il piano oggetto dell’ispezione (Piano 10)

o “PER CONTO DI” selezionare la UOV di appartenenza

o “DATA INIZIO CONTROLLO”, inserire la data

o “OGGETTO DEL CONTROLLO” selezionare “Controllo Malattie Infettive” nel Settore Sanità Animale

o “NUCLEO ISPETTIVO selezionare “Servizi Veterinari” ed inserire il nome o i nomi del personale che ha effettuato l’Ispezione (ovviamente selezionare altra voce se trattasi per esempio di TPAL, ecc.)

o Cliccare su “INSERISCI” .

• 2) Si apre la seguente finestra : cliccare su “Inserisci campione”

• 3) All’interno del riquadro “AGGIUNGI CAMPIONE” alla voce :

o “MOTIVAZIONE” selezionare “In Piano di Monitoraggio” ed inserire la voce già presente di default (perché inserita prima)

o “NUMERO VERBALE” , spuntare “Inserisci verbale prelievo” ed inserire il riferimento

o “DATA PRELIEVO”, inserire la data

o “MATRICE” cliccare su “Selezionare Matrice” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, la matrice campionata. (Cliccando sul segno “+” si aprono dei sotto menù)

o “TIPO DI ANALISI” cliccare su “Selezionare Tipo di Analisi” selezionando poi, nella nuova finestra che si apre, il tipo di analisi.

o “LABORATORIO DI DESTINAZIONE” selezionare “IZSM”

o Cliccare su “INSERISCI” .

• 4) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Controllo Ufficiale”

• 5) Si apre la nuova finestra : cliccare su “Chiudi in attesa di esito”

• 6) Quando si è in possesso del Rapporto di Prova, accedere a GISA, inserire il codice aziendale, cliccare su “Controlli Ufficiali”. Cliccare sulla data del controllo ancora aperto.

• 7) Nel nuovo riquadro, cliccare sul numero di campione :

• 8) Cliccare poi su “Inserisci Esito” (in basso a dx)

• 9) Inserire i dati richiesti nella nuova finestra

• 10) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere il campione

• 11) Cliccare su “CHIUDI” per chiudere l’Ispezione.

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

Il controllo dovrà essere inserito nel sistema informatico G.I.S.A..

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

E’ necessaria la dotazione della strumentazione per il prelievo del tronco encefalico

1.7 LABORATORIO UFFICIALE

I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

1.8 DURATA

Il piano si conclude il 31/12/15

1.9 COSTI E BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali.

2. PROGRAMMAZIONE

In base ai dati storici

3. VERIFICA

Il piano sarà sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale.

Piano_A7_PIANO DI MONITORAGGIO PER L’ERADICAZIONE DELLA MALATTIA DI AUJESZKY

1. PIANIFICAZIONE

La malattia di Aujeszky è una malattia infettiva e contagiosa ad eziologia virale caratterizzata da alta morbilità e bassa mortalità. La malattia di Aujeszky provoca danni alla salute dei suini ed economici agli allevatori anche se le lesioni anatomo-patologiche macroscopicamente evidenti sono a volte assenti o sono talmente lievi da non essere facilmente individuabili. Quando presenti, frequentemente si osserva tonsillite necrotica associata a linfoadenomegalia (diagnosi differenziale con PCV2) ed emorragia nella cavità orale e nel tratto respiratorio superiore. Il virus dalla malattia di Aujeszky appartiene alla famiglia Herpesvirus, sottofamiglia Alphavirus. Il suino è l'unico ospite naturale della malattia, altri animali infettati sono i bovini, le pecore e capre, i gatti ed in rare occasioni i cavalli. L'infezione di questi animali è letale e anche diverse specie di animali selvatici sono suscettibili all'infezione del virus della Pseudorabbia. 1.1. SCOPI Le finalità di tale piano è quella di ridurre o annullare la presenza della malattia in Regione Campania

1.2 COMPETENZE SPECIFICHE E RISORSE UMANE Il Piano è attuato dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. con le loro strutture territoriali

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA

vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997

1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

vedi Decreto Ministeriale 1 aprile 1997

1.7 LABORATORIO UFFICIALE

I laboratori di riferimento sono quelli dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno

1.8 DURATA

Il Piano si conclude il 31/12/2015.

1.9 COSTI E I BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed all’IZSM per le attività istituzionali. Relativamente ai benefici, tale piano consentirà di salvaguardare la salute della popolazione animale rilevando la presenza della malattia ed il contenimento dei focolai.

2. PROGRAMMAZIONE Si rimanda la programmazione a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 1 aprile 1997 che si riporta di seguito

3. VERIFICA

A fine anno, la presente attività sarà sottoposta a verifica da parte dell’ORSA che curerà la redazione delle risultanze e le inserirà nella relazione annuale. L’ORSA analizzerà l’attuazione dell’attività a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi siano stati raggiunti

si rende necessaria la sua prosecuzione

sia necessario apportare modifiche

Ministero della Sanità DECRETO 1 aprile 1997 (Con le modifiche apportate dal Decreto Ministero della Salute 30 dicembre 2010, GU n. 35 del 12/02/2011 e dal DM 4 agosto 2011, GU 15/09/2011) Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina. (G.U. Serie Generale n. 103 del 6 maggio 1997) IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 "Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina; Visto il decreto ministeriale 1 agosto 1994 "Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina"; Visto il decreto 16 agosto 1995 "Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I"); Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996; Considerata la necessita' di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini; Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky; Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori; Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994; Decreta: Art. 1. 1. Su tutto il territorio nazionale e' reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati. 2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma preceente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presene negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto. 3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati meleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti,regolarmente autorizzati all’immissione in commercio, possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all’art. 3 dell’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1982. 4. La distribuzione e le modalita' di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni

4 bis. I Servizi Veterinari delle ASL competenti per territorio, nell’ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all’articolo 65 del D.P.R.

n. 320 del 8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo.

4 ter. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2 articolo 3 del DM 1 aprile 1997, è responsabile dell’applicazione dei piani vaccinali.

4 quater. I risultati dell’impiego dei vaccini attenuati deleti negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di aziende positive e alla situazione epidemiologica.

4 quinquies. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea del 21 febbraio 2008 n. 2008/185/CE e successive modifiche, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all’articolo 8-bis. Art. 2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per: a) suini: tutti i suidi allevati; b) verro: un suino di sesso maschile di eta' superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; c) verretto: un suino di sesso maschile di eta' inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione; d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta; e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la puberta' ma non ha ancora partorito; f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione; g) suino da ingrasso: un suino dall'eta' di nove settimane alla macellazione; h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta; i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello; j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti; k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7; l) vaccino inattivato deleto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio; m) vaccino attenuato deleto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolamente autorizzato all'immissione in commercio. Art. 3. 1. Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato II che e' parte integrante del presente decreto. 2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto e'autorizzato a svolgere tale attivita', previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente. 3. Qualora si verifichino comprovate necessita' territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinche' le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati. 4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unita' sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente. 4 bis. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione devono essere riportati sul Modello IV , di cui all’articolo 10 (ndr : forse art. 31) del DPR n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal DM 16

maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky. Art. 4. 1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unita' sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III. 2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova. 3. La scheda di cui al comma 1 verra' aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione dle successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento. 4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6. Art. 5. 1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unita' sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V. 2. Le regioni e le province autonome, organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, asicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V. 3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI. 4. Il solo riscontro di sieropositivita' alla glicoproteina E, non comporta l'adozione di provvedimenti di polizia veterinaria. 5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982. Art. 6. 1. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la trasmettono al Ministero della sanita', il quale se ne avvale ai fini della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di ulteriori o divesi interventi. Art. 7. 1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presene decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII. 2. In deroga al comma precedene, le regioni e le provincie autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno gia' aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1 agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento e' subordinato ai requisiti previsti dal comma 4. 3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate.

4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2. 5. Il Ministero della sanita', in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potra' modificare le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni. Art. 8. 1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono gia' accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore. 2. A decorrere dal 1° gennaio del 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni. 2bis. Il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara l’indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all’Allegato VIII del presente decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE. 2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, adotta se necessario,emana con decreto della DG Sanità animale e farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del “Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali” di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l’applicazione delle misure di cui al presente decreto. 2-quater. La Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di cui al comma 4 del presente articolo Art. 8-bis 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalità di cui al Modello IV 4, di cui all’articolo 10 31 del D.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplice copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell’ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria (“azienda indenne da malattia di Aujeszky” o “azienda non indenne da malattia di Aujeszky”), siano già presenti in Banca Dati Nazionale,il modello può essere stampato direttamente dall’applicativo disponibile in Banca Dati Nazionale. 2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, entro le 48 ore dalle movimentazioni. L’esito di tale visita deve essere riportato nell’apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo 3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino né movimentare verso il restante territorio nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino. «3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del d.P.R. n. 320 del 8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al d.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia»;

«3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'eta' vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine.»; 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate, situate in regioni accreditate per la malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell’azienda dovrà essere registrato nella Banca Dati Nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 196 secondo le modalità di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 200 insieme ad eventuali aggiornamenti. 5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali provenienti da un’azienda situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujeszky. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell’azienda deve essere registrato in Banca Dati Nazionale insieme ad eventuali aggiornamenti. 6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo secondo le modalità dell’autodichiarazione resa in conformità alle prescrizioni dell’allegato di cui al comma 1 del presente articolo. I Servizi Veterinari della ASL competenti per territorio verificano le dichiarazioni rese ai sensi del presente comma. «6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200.»; 7. Le movimentazioni degli animali da e verso aziende indenni devono essere effettuate mediante l’utilizzo di mezzi opporunamente disinfettati, secondo quanto previsto dall’art. 64 del DPR 8 febbraio 1954 n°320 e con modalità atte a evitare la promiscuità di differente stato satnitario. 8. I Servizi Veterinari della ASL competenti per territorio, in conformità alle previsioni di cui all’allegato V del presente Decreto, verificano, preventivamente, anche ai fini della corretta compilazione delle schede di accompagnamento campioni, la corrispondenza dell’indirizzo produttivo dell’azienda destinataria dei controlli e quanto riportato nella Banca Dati Nazionale.I Servizi Veterinari, in caso di non corrispondenza, provvedono all’aggiornamento degli stessi dati. Art. 9. 1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito. 2. Le spede relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore. 3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996. 4. Il proprietario o detentore e' tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazione di cui sopra sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali. Art. 10. Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della

gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress. Art. 11. 1. Dalla data di entrata invigore del presene decreto, il decreto ministeriale 1 agosto 1994 e' abrogato. Art. 12. 1. Per le violazioni al presene decreto si applicano le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria. Art. 13. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 aprile 1997 Il Ministro: Bindi Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997 Registro n. 1 Sanita', foglio n. 102 ALLEGATO I PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA a) trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, e' necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali. La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti. Per la successiva disinfezione sono consigliati disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi. Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono richiedere che vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi; b) misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, e' buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni di contatto con altre aziende; e' necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro; c) controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; e necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilita' di trasporto passivo del virus; d) E' indispensabile procedere a regolari derattizzazioni. ALLEGATO II (Schemi vaccinali) 1. Allevamento suini da riproduzione. I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno. I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60 ed il 90 giorno di vita. Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180 giorno di vita. 2. Allevamento suini da ingrasso I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60 ed il 90 giorno di vita. Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7 mese di eta' deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6 ed il 7 mese di vita. 3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso Lo schema di vaccinazione e' quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso. ALLEGATO III (Piano di controllo malattia di Aujeszky) SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO Proprietario/Detentore ________________________________ Indirizzo_________________________________ Comune ___________________ Codice Aziendale |_|_|_| |_|_| |_|_|_| Impiego del vaccino deleto a partire dal ............................

Ubicazione dell'allevamento centro abitato |_|; isolato |_|; pianura |_|; collina |_|; montagna |_|; Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt. 100): autostrada |_|; strade statali |_|; strade provinciali |_|; strade comunali |_|; Vicinanza a corsi d'acqua (300 metri): fiumi o torrenti |_|; canali |_|. _____________________________________________________________________ | | | ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/RIPRODUZIONE ED INGRASSO |_| | | | | stabulato |_|; "all'aperto" |_|; (*); brado |_|; | | | | Ciclo "aperto" (allevamento da riproduzione) |_|; | | Ciclo "chiuso" (allevamento da riproduzione ed ingrasso) |_|; | | Allevamento che produce e commercializza riproduttori |_|; | | | | - N. riproduttori presenti: (**) | | 1 - 10 |_|; 11 - 100 |_|; 101 - 200 |_|; 201 - 500 |_|; | | 501 - 1000 |_|; > 1000 |_|; | | | - Rimonta delle scrofette: "interna" |_|; | | "esterna" acquisita da terzi |_|; | | peso medio all'introduzione: 30-50 kg |_|; | | 50-80 kg |_|; > 80 kg |_| | |___________________________________________________________________| _____________________________________________________________________ | | | N. suini presenti in fase di ingrasso: (***) | | < 100 |_|; 100 - 500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; | | 5001-10000 |_|; > 10000 |_|; | | | | - Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente | | applicate nei reparti (qualora presenti) destinati al | | magronaggio ed ingrasso: | | Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla | | fase di magronaggio: si |_| no |_| | | Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla | | fase di ingrasso: si |_| no |_| | | Ventilazione: forzata |_| naturale |_| | | Lavaggi e Disinfezioni tra cicli produttivi: si |_| no |_| | | | | (*) all'aperto con presenza di recinzione | | (**) presenza media giornaliera su base annua | | (***) presenza media giornaliera su base annua di soggetti di | | ambo i sessi e di eta' superiore ai 120 giorni - sono esclusi i | | suinetti sottoscrofa e in fase di svezzamento | | | | ALLEVAMENTO DA INGRASSO |_| | | | | stabulato |_|; "all'aperto" (*) |_|; brado |_|; | | peso medio di macellazione: | | tra 90 e 115 kg |_|; tra 116 e 160 kg |_|; > di 160 kg |_|; | | | | N. suini da ingrasso presenti: (***) | | < 100 |_|; 100-500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; | | 5001-10000 |_|; > 10000 |_|; | | | | Peso medio dei suini all'introduzione in allevamento: | | < 20 kg |_|; 20-30 kg |_|; 31-40 |_|; 41-50 |_|; > 50 |_|; | | Numero di fornitori abituali di suinetti da ingrasso: | | 1 |_|; 2-5 |_|; > 5 |_|. | | |

| Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente | | applicate nei reparti destinati al magronaggio ed ingrasso: | | Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla | | fase di magronaggio: si |_| no |_| | | Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla | | fase di ingrasso: si |_| no |_| | | Interruzione periodica della produzione: si |_| no |_| | | Ventilazione forzata |_| naturale |_| | | Lavaggi e disinfezioni tra cicli produttivi: si |_| no |_| | |___________________________________________________________________| Data di compilazione ________________ Timbro e firma del Veterinario ASL __________________________________ Firma del Proprietario Detentore__________________ _____________________________________________________________________ | | | ASPETTI DEMOGRAFICI TERRITORIALI Dl RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA | | | | N. di allevamenti (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un | | raggio di 6 km | | (compreso l'allevamento in oggetto) | | 1 (solo quello in oggetto) |_|; 1-5 |_|; > 5 |_| | | | | N. di suini (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un | | raggio di 6 km | | (cornpresi quelli dell'allevamento in oggetto) | | < 100 |_|; 100-500 |_|; 501-1000 |_|; 1001-5000 |_|; | | 5001-10000 |_|; > 10000 |_| | | | | Distanza dell'allevamento in oggetto dal piu' vicino | | insediamento suinicolo < 3 km |_|; 3-10 km |_|; > 10 km |_| | | | | Data di compilazione ____________________ | | | | Firma del Veterinario della ASL competente _______________ | |___________________________________________________________________| Da trasmettersi al Sevizio Veterinario Regionale ALLEGATO IV (Piano di controllo malattia di Aujeszky) SCHEDA DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTO DI SUINI DA RIPRODUZIONE REGIONE _______________ A.S.L. _____________ AZIENDA CODICE ALLEVAMENTO |_|_|_| |_|_| |_|_|_| PROPRIETARIO/CONDUTTORE _____________________________________________ LOCALITA'/COMUNE ____________________________________________________ CICLO < > APERTO < > CHIUSO ANIMALI CAMPIONATI _____________________________________________________________________ | N. | CONTRASSEGNO | CATEGORIA* | ESITO | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 1 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 2 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 3 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 4 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 5 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 6 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 7 | | | |

|_______|_________________|___________________|_____________________| | 8 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 9 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 10 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 11 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| | 12 | | | | |_______|_________________|___________________|_____________________| IL VETERINARIO PRELEVATORE IL LABORATORISTA _/_/_ _________________ _/_/_ _________________ * PRIMIPARE - PLURIPARE - MAGRONI (120-180 gg) - GRASSI (> 180 gg) .fo on ALLEGATO V (Monitoraggio sierologico) 1. Gli allevamenti da riproduzione e da ingrasso devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema di seguito specificato: Numero Capi in azienda Numero capi da controllare 7-27 sino a 25 28-37 sino a 29 38-55 35 56-100 45 101-600 56 > 600 57 ALLEGATO V (Monitoraggio sierologico) 1. Tutti gli allevamenti da riproduzione e gli allevamenti da ingrasso, individuati nell'ambito del Piano di sorveglianza per la malattia vescicolare del suino, devono essere sottoposti a controllo sierologico secondo lo schema e la numerosita' campionaria previsti da tale piano. --------------------------------------------------------------------- Allevamenti da Allevamenti da ingrasso riproduzione a ciclo chiuso e a ciclo aperto Numero capi in azienda Numero capi da controllare Numero capi da controllare --------------------------------------------------------------------- Fino a 10 Tutti Tutti --------------------------------------------------------------------- 11 10 Tutti --------------------------------------------------------------------- 12 11 Tutti --------------------------------------------------------------------- 13-14 12 Tutti --------------------------------------------------------------------- 15-16 13 Tutti --------------------------------------------------------------------- 17-18 14 Tutti --------------------------------------------------------------------- 19-20 15 Tutti --------------------------------------------------------------------- 21-23 16 Tutti --------------------------------------------------------------------- 24-26 17 24 ---------------------------------------------------------------------

27-29 18 26 --------------------------------------------------------------------- 30-34 19 28 --------------------------------------------------------------------- 35-39 20 31 --------------------------------------------------------------------- 40-46 21 34 --------------------------------------------------------------------- 47-55 22 37 --------------------------------------------------------------------- 56-67 23 40 --------------------------------------------------------------------- 68-85 24 43 --------------------------------------------------------------------- 86-113 25 46 --------------------------------------------------------------------- 114-163 26 50 --------------------------------------------------------------------- 164-282 27 54 --------------------------------------------------------------------- 283-917 28 58 --------------------------------------------------------------------- 918 e oltre 29 59 --------------------------------------------------------------------- 2. Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche anche per la malattia di Aujeszky sui campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare del suino secondo la numerosita' campionaria di cui al precedente paragrafo 1, specificandolo sul modello di cui all'allegato IV. 3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino. 2. I risultati del monitoraggio verranno inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino. 3. Gli Istituti Sperimentali provvedono ad eseguire le prove sierologiche per la malattia di Aujeszky anche nei campioni ricevuti nell'ambito del piano di sorveglianza della malattia vescicolare, specificandoli sul modello di cui all'allegato IV. ALLEGATO VI (Piano di controllo malattia di Aujeszky) METODICA DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI gE La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA). Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con sensibilita' e specificita' tali da garantire la corretta identificazione dei sieri comunitari di riferimento elencati nelle decisioni CEE del 11.12.1992 (93/24/CEE) e del 02.04.1993 (93/244/CEE). L'Istituto Superiore di Sanita' e' responsabile della verifica delle reazioni ELISA utilizzate. ALLEGATO VII (Piano di controllo malattia di Aujeszky) FAC-SIMILE DOMANDA DI OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DA MALATTIA DI AUJESZKY REGIONE ............................ PROVINCIA ...................... Al servizio di medicina veterinaria della U S S L. |_|_| Il sottoscritto: Cognome ............... Nome ............... in qualita' di: Proprietario |_| Responsabile |_| Detentore |_|

dell'allevamento: Ragione sociale ................................ Cod. Azienda: |_|_|_| |_|_| |_|_|_| (D. P. R. 30 aprile 1996, n. 317) Partita I.V.A.: ................................................ Codice fiscale: ................................................ Sita nel Comune: ................................................ Via/Localita: ................................................ Telefono: ..................../........................... Coord. Geografiche: ................................................ Tipologia dell'azienda: Capi presenti: Allevamento da riproduzione ............... |_| Scrofe n. ....... verri n. ....... Allevamento da riproduzione e ingrasso ........|_| Scrofe n. ....... verri n. ....... Allevamento da ingrasso ................ |_| Suini n. ....... CHIEDE DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE DICHIARA di essere consapevole di quanto previsto all'art. del D. M. n. ................................................ |_|_|/|_|_|/|_|_|_| Firma e timbro del proprietario/detentore ALLEGATO VIII (Piano di controllo malattia di Aujeszky) 1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione e ingrasso: Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione e ingrasso puo' ottenere la qualifica di indenne da Malattia di Aujeszky quando: 1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al Programma di controllo di cui al presente decreto; 1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella: ____________________________________________ | N. riproduttori suini N. campioni da | | presenti | prelevare | |_____________________|______________________| | | | | 7-27 | sino a 25 | |_____________________|______________________| | 28-37 | sino a 29 | |_____________________|______________________| | 38-55 | 35 | |_____________________|______________________| | 56-100 | 45 | |_____________________|______________________| | 101-600 | 56 | |_____________________|______________________| | > 600 | 57 | |_____________________|______________________| 1-d) Gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente. 1-e) E’ stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall’articolo 1 comma 5 di cui al presente Decreto. 2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di cui alle lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo chiuso) dell’articolo 2 comma 1: Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky e' subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b e 1-e) del presente allegato; 2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi vaso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni; 2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria. 2-d) Al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati 3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da svezzamento: Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando : 3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto; 3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni; 3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall’art.1 comma 5 di cui al presente decreto; 3-e) è fatto vietato (ndr : penso sia divieto)di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati; 4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell’art. 2 comma 1 : Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando : 4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto; 4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi; 4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni; 4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo (verifica ingrasso); 4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall’art.1 comma 5 di cui al presente decreto; 4-f) è fatto vietato (ndr : penso sia divieto)di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati. Negli allevamenti che applicano un ciclo “tutto pieno tutto vuoto”, in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico è effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione. In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui al precedente punto 4-d).

Piano_A8_PIANO MONITORAGGIO ANAGRAFE ZOOTECNICA

Il presente piano è attuato in ossequio alle disposizioni ministeriali. I risultati di tale piano sono rilevati nell’ambito del monitoraggio dei LEA.

1.1 SCOPI Scopo del presente piano è quello di assicurare l’effettuazione di controlli dei Sistemi di Identificazione e Registrazione degli animali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale cui sono obbligate le aziende zootecniche che allevano animali DPA. Inoltre il piano è attuato nell’ambito degli impegni assunti con la Delibera della Giunta Regionale n. 42 d el 28/02/2014 “Recepimento protocollo d'intesa del 10 m aggio 2012 t ra ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ,ministero della salute, regioni e province autonome ed AGEA approvato dalla conferenza stato -regioni relativo al trasferimento ad AGEA degli esiti di condizionalita' effettuate dai servizi veterinari”.

1.2 LE A.C. INCARICATE DEI CONTROLLI UFFICIALI

UOD Prevenzione e S anità Pubblica Veterinaria

Coordinamento, verifica e controllo dell’attività svolta dalle AC Locali.

AC Locali: Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio

Controlli in allevamento sul sistema di identificazione e registrazione degli animali. Compilazione e registrazione in BDN delle apposite check-list.

1.3 ASPETTI DA SOTTOPORRE A VERIFICA E’ previsto la verifica della corretta identificazione e Registrazione dei bovini e bufalini, ovini e caprini, suini.

1.4 ISTRUZIONI OPERATIVE

CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” CGO 7 ex Atto A7 La selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo viene effettuata sulla base dell’analisi dei rischi. I criteri di rischio, individuati dalla normativa comunitaria e nazionale sono i seguenti:

Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria; Cambiamenti della situazione aziendale; Comunicazione dei dati dell'azienda all'A.C.; Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai; Indagine relativa all'igiene degli allevamenti; Indagine relativa alle frodi comunitarie; Infrazioni riscontrate negli anni precedenti; Numero di animali; Proroga alla marcatura entro 6 mesi; Segnalazione di irregolarita' da impianto di macellazione;

Variazioni dell'entita' dei premi.

L’AC effettua i controlli ogni anno su almeno il 3 % delle aziende presenti sul territorio di competenza. I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca Dati dell’anagrafe zootecnica.

Si rammenta che sulla base della nota ministeriale prot. n. DGVA.VIII/22764/P-1.5.i/8 del 15 giugno 2006 tutte le aziende a cui è stata concessa l'autorizzazione a derogare all'obbligo di marcatura dei vitelli fino a sei mesi ai sensi della decisione 2006/28/CE del 18 gennaio 2006 devono essere obbligatoriamente sottoposte ad un controllo annuale per la verifica del rispetto delle procedure per l'applicazione della deroga e per il rispetto della normativa sul sistema di identificazione e registrazione.

CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E R EGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” CGO 8 ex Atto A8 La selezione del campione di aziende da sottoporre a controllo viene effettuata sulla base dell’analisi dei rischi. I criteri di rischio, individuati dalla normativa comunitaria e nazionale sono i seguenti:

Altre indagini degli organi di polizia giudiziaria; Cambiamenti della situazione aziendale; Comunicazione dei dati dell'azienda all'A.C.; Implicazioni per la salute umana e animale, prec. focolai; Indagine relativa all'igiene degli allevamenti; Indagine relativa alle frodi comunitarie (attività correlata ai controlli AGEA); Infrazioni riscontrate negli anni precedenti; Numero di animali; Variazioni dell'entita' dei premi (attività correlata ai controlli AGEA) .

L’AC effettua i controlli ogni anno su almeno il 3% degli allevamenti ed almeno il 5% dei capi presenti sul territorio di competenza. I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca Dati dell’anagrafe zootecnica

CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” CGO 6 ex Atto A6 I controlli sul Sistema di Identificazione e Registrazione dei suini allevati saranno attuati ai sensi dell’art. 8 de l D.lgs. n.200/2010, prevedendo un programma annuale che riguardi almeno l’ 1% del totale delle aziende presenti nel territorio della ASL di competenza. Saranno escluse dal conteggio e, quindi, dal controllo le aziende che detengono un solo suino per autoconsumo . Inoltre i controlli sul Sistema di Identificazione e Registrazione dei suidi allevati saranno attuati in base alle seguenti indicazioni : 1. Le aziende da sottoporre a controllo saranno selezionate in base ad un’analisi dei rischi che deve tener conto dei seguenti criteri indicati in ordine decrescente: a) Sede di focolaio di malattie infettive o sieropositività per MVS nel corso dell’anno o nell’anno predente quello del controllo b) Precedenti infrazioni o sanzioni

c) Stalle di sosta d) Orientamento produttivo ingrasso che movimenta e) Orientamento produttivo da Riproduzione f) Cambiamento della situazione aziendale g) Numero di animali h) Altro ( es. rispetto biosicurezza, autoconsumo, ecc. ) . 2. La selezione delle aziende da controllare deve essere distribuita in maniera possibilmente omogenea tra i diversi criteri indicati al punto 1 ; 3. La selezione del numero e d ella tipologia di aziende da controllare sarà effettuata a livello centrale dai Responsabili dei Servizi Veterinari competenti che operano presso i D ipartimenti di Prevenzione , che provvederanno in seguito ad assegnare ai distretti il carico di controlli ; 4. I Servizi Veterinari dei distretti interessati, in base al numero e alla tipologia di aziende assegnate, opereranno la scelta delle aziende da controllare . I controlli vengono effettuati compilando apposite check-list successivamente registrate nella Banca Dati dell’anagrafe zootecnica.

********************

CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” Atto A7 - CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI OVINI E CAPRINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” Atto A8

Campione aziende da sottoporre a controllo

Come è noto il campione complessivo delle aziende da controllare deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto dalla cosiddetta popolazione di condizionalità cioè da tutte le aziende che hanno fatto domanda di premio per l'anno in cui si effettua il controllo. AGEA fornisce alla BDN i dati sulla popolazione di condizionalità che sono consultabili nell’applicativo “Controlli” della Banca Dati Nazionale (BDN) presso l’IZS Teramo seguendo il percorso : Identif. & Registr._Preparazione intervento_Stampa per la selezione delle aziende da controllare_ Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari . Il campione condizionalità deve essere pari al 3% delle aziende della popolazione condizionalità.

Il campione deve essere estratto sulla base dell'analisi dei rischi (vedi schema sopra riportato).

N.B. = Il criterio di casualità non si applica al campione relativo agli atti A7 e A8 (anagrafe bovini e ovicaprini).

ESEMPIO

Numero totale aziende bovine con almeno un capo al 01/01/2015 = 900

Numero minimi controlli nell’anno = 27 (3% del totale)

Sottoinsieme di allevamenti bovini popolazione condizionalità (atto A7) = 300

Numero minimi controlli condizionalità nell’anno = 9

Quindi, sul totale di 27 controlli minimi da effettuare nell’anno, almeno 9 controlli vanno fatti

dalla popolazione condizionalità.

CONTROLLI NEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI SUINI Validi anche ai fini della “Condizionalità” Atto A6

Campione aziende da sottoporre a controllo Come è noto il campione complessivo delle aziende da controllare deve contenere un sottoinsieme di aziende che viene estratto dalla cosiddetta popolazione di condizionalità cioè da tutte le aziende che hanno fatto domanda di premio per l'anno in cui si effettua il controllo.

Il Divo 200/2010 prevede che venga controllato almeno 1% del numero totale delle aziende presenti nel territorio di riferimento. La norma sulla condizionalità prevede che venga controllato una pari percentuale di aziende estratta però dalla popolazione di condizionalità.

AGEA fornisce alla BDN i dati sulla popolazione di condizionalità che sono consultabili nell’applicativo “Controlli” della Banca Dati Nazionale (BDN) presso l’IZS Teramo seguendo il percorso : Identif. & Registr._Preparazione intervento_Stampa per la selezione delle aziende da controllare_ Allevamenti che hanno presentato domanda per aiuti comunitari .

Il campione condizionalità, similmente alla rimanente quota del campione delle aziende da sottoporre a controllo, deve essere estratto sulla base dell'analisi del rischio ad eccezione di un 20-25 % che va estratto con criteri di casualità.

ESEMPIO

Numero totale aziende suine = 3500

Numero minimi controlli nell’anno = 35 (1% del totale)

Sottoinsieme di allevamenti bovini popolazione condizionalità (atto A6) = 2000

Numero minimi controlli condizionalità nell’anno = 20

Quindi, sul totale di 35 controlli minimi da effettuare nell’anno, almeno 20 controlli vanno fatti dalla popolazione condizionalità.

Di questi 20 controlli, almeno il 20%, cioè 4 controlli, vanno effettuati da un c ampione estratto casualmente.

***************************

Esecuzione controlli Sulle check list dovrà essere annotato per quali criteri di rischio l'azienda è stata selezionata ivi compresa l'indicazione del criterio casuale ove applicato. Lo stesso dicasi per l'annotazione sulla check list dell'eventuale preavviso dato che dovrà contenere anche l'indicazione del mezzo con cui è stato dato e la tempistica di detto preavviso che, in ogni caso, non potrà superare le 48 ore. Tutti i c ontrolli e le verifiche devono essere svolti accuratamente e con metodicità. Nel caso dell'identificazione e registrazione si richiamano qui e si confermano tutte le indicazioni in merito fornite con la diffusione dei primi formati di check list, nonché di tutte le circolari ministeriali che nel corso degli anni sono state diramate sull'argomento. Inoltre particolare attenzione va posto al

caso in cui, per allevamenti superiori ai 20 capi, si opti di effettuare il controllo dei mezzi di identificazione di un campione di animali tale da consentire di individuare almeno il 5% di non conformità con il 95% di confidenza. Nel richiamare integralmente quanto indicato con la circolare prot. n. DGVA.VIII/6097/ P-1.528 del 14 febbraio 2007 (ovini) si ricorda che la Tabella esemplificativa per il calcolo della numerosità del campione di cui alla predetta nota è applicabile anche per i bovini e suini fermo restando che in caso di riscontro di non conformità dei mezzi di identificazione dovranno essere controllati tutti gli animali dell'allevamento. In riferimento a questo punto, considerata anche l'osservazione della relazione della DGAGRI che nel corso dei controlli in campo durante lo svolgimento dell'audit comunitario del marzo 2014 non ha potuto verificare la modalità pratica con cui i s ervizi veterinari estraggono dal totale degli animali il campione da esaminare, si richiama la necessità di applicare criteri di campionamento che garantiscano sufficientemente l'efficacia dell'estrazione (campionamento semplice, campionamento casuale sistematico o sistematic random sampling, etc), fermo restando che la verifica della presenza degli identificativi va sempre effettuata su tutti gli animali presenti in allevamento. Si raccomanda di effettuare sempre, almeno per gli animali di cui al predetto campione, un controllo incrociato dell' identificativo con le informazioni contenute nel passaporto (ove previsto), nel registro aziendale, nei documenti di trasporto e in BDN, al fine di verificarne congruità e corrispondenza. A questo proposito va tenuto presente per ogni azienda controllata (nonché per tutte le aziende facenti parte della cosiddetta "popolazione condizionalità") anche l'aspetto relativo al rispetto delle tempistiche delle notifiche eventi (capi nati in stalla, ingressi, uscite, morti, etc) così come desumibili dalla BDN. Infatti accedendo in BDN alla voce "Estrazione dati" del Menù e cliccando sulla voce "Tempi notifiche eventi BDN" è p ossibile, sia a l ivello aggregato per ASL che per singola azienda, visualizzare per ciascuna tipologia di evento e per un intervallo di tempo specificato, l'elenco degli eventi notificati in ritardo e la tempistica dei ritardi stessi. Rispetto a questi elementi si invita ad effettuare opportune valutazioni sia per gli approfondimenti del caso, sia per le successive determinazioni da intraprendere (inserimento in una tabella di rischio, valutazione in campo, irrogazione sanzione). Per quanto attiene il discorso delle prescrizioni si conferma quanto prevede la normativa vigente che, in caso di primo accertamento di violazioni che possano essere sanate garantendo comunque una sicura identificazione degli animali consente di prescrivere una regolarizzazione entro il termine di 15 giorni. Si invita a considerare il requisito della sicura identificazione degli animali che deve essere sempre verificato: in caso contrario non è possibile adottare lo strumento della prescrizione. Pertanto è fondamentale trattare con estrema cautela i casi di mancata identificazione di più capi nella stessa azienda, assenza totale della documentazione cartacea riferibile all'animale in questione, ed altri elementi che inficiano irrimediabilmente l'identificazione dell'animale. Si ribadisce l'importanza di annotare esattamente nella check list tutti i termini connessi alla prescrizione, la tempistica e l a relativa verifica (con esito) del corretto adempimento di quanto prescritto. Tutto questo va accuratamente registrato nell'applicativo Controlli (www.ventinfo.sanita.it).

Altro aspetto da non trascurare è la congruenza tra le informazioni riportate nelle check list cartacee e quanto registrato nei sistemi, così come quelle situazioni, possibili ma poco probabili, che già ad una verifica sommaria appaiono incongruenti : ad esempio allevamenti con centinaia e centinaia di ovini in cui non viene registrata la benché minima non conformità.

Registrazione controlli Si ribadisce l'importanza di annotare esattamente nella check list tutti i termini connessi alla

prescrizione, la tempistica e la relativa verifica (con esito) del corretto adempimento di quanto prescritto. Tutto questo va accuratamente registrato nell'applicativo Controlli della BDN (www.ventinfo.sanita.it).

-

Per ogni controllo con “esito sfavorevole” registrato nell’applicativo “Controlli” della BDN, i Servizi Veterinari competenti opereranno come di seguito indicato :

- Accedere alla BDN applicativo “Controlli”;

- Richiamare l’azienda ed il relativo controllo con esito “sfavorevole”;

- “Cliccare” sul tasto “Inserimento documentazione”;

Verificare di aver inserito in “Controlli” gli esiti di eventuali ricontrolli a seguito di prescrizioni

Allegare copia del file del verbale e d ella check list e d ell’eventuale verbale sanzioni e/o prescrizioni (I documenti vanno preventivamente “scannerizzati” e salvati sul Pc dove si opera. ATTENZIONE : s cannerizzare i d ocumenti originali, completi di firma, date, esiti ricontrollo prescrizioni, ecc.));

1.5 MODELLI DA UTILIZZARE

Check-list ministeriali, reperibili in BDN anagrafe zootecnica, sezione “Controlli”. 1.6 ATTREZZATURE NECESSARIE

Le ispezioni non prevedono la necessità di attrezzature particolari al di fuori dei DPI

1.7 LABORATORIO UFFICIALE

Non è prevista attività di campionamento

1.8 DURATA

Il piano si conclude il 31/12/15

1.9 COSTI E I BENEFICI

I costi sono coperti dalla quota indistinta del Fondo Sanitario Nazionale erogata alle AASSLL ed ai laboratori di riferimento.

La previsione dei benefici sono legati alla diminuzione di animali non identificati e pertanto non controllati sanitariamente

2. PROGRAMMAZIONE

Già riportata nelle istruzioni operative

3. VERIFICA

A fine anno, il presente piano è sottoposto a verifica da parte dell’ORSA che cura la redazione delle risultanze e le inserisce nella relazione annuale del PRI.

Se ritenuto utile, sarà data opportuna informazione circa le risultanze del piano alle autorità locali, alle organizzazioni di categoria ed agli organi di informazione.

L’ORSA analizza l’attuazione del piano a livello regionale ed i dati utili per l’analisi del rischio allo scopo di verificare se:

gli scopi sono stati raggiunti

si rende necessaria la sua prosecuzione

è necessario apportare modifiche