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Percorso A Stato, enti locali e Organizzazioni sopranazionali 1 lezione 2 L’organizzazione amministrativa e gli enti territoriali L’autonomia regolamentare La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Le Regioni, pertanto, sono titolari di potestà regolamentare: nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate (art. 117, comma 3, Cost.); nelle materie di legislazione residuale (art. 117, comma 4, Cost.); nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato abbia delegato alle Re- gioni la normazione secondaria (art. 117, comma 2, Cost.). È lo Statuto che attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio, alla Giunta o al Presidente, oppure introduce un sistema misto incentrato su tipologie differenti di rego- lamenti la cui emanazione è affidata ad organi diversi. È sempre lo Statuto che disciplina il procedimento di formazione dei regolamenti regionali e la tipologia dei regolamenti. L’autonomia finanziaria L’autonomia garantita ai vari enti territoriali dalla Costituzione risulterebbe una mera affer- mazione di principio se non fosse completata dalla possibilità di avere a disposizione risorse finanziarie tali da poter concretamente portare a termine le azioni che si intende intrapren- dere nei settori di competenza. In considerazione di ciò, l’art. 119 Cost. riconosce l’autonomia finanziaria delle Regioni, vale a dire la potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie di cui necessitano per la realizzazione delle funzioni loro affidate. I principi della finanza regionale sanciti dall’art. 119 Cost. sono: l’autonomia finanziaria esplicitamente attribuita non solo alle Regioni ma anche agli enti locali «chiamati a produrre integralmente le risorse gestibili per alimentare la propria attività e la realizzazione dei compiti fondamentali attribuiti»; un’autonomia di entrata e di spesa che deve essere esercitata: a) in armonia con la Costituzione, con evidente riferimento ai principi costituzionali in materia tributaria (artt. 23 e 53) e del pareggio di bilancio (art. 81);

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Percorso A ➜ Stato, enti locali e Organizzazioni sopranazionali

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lezione 2L’organizzazioneamministrativa e glienti territorialiL’autonomia regolamentareLa potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salvo delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia.

Le Regioni, pertanto, sono titolari di potestà regolamentare:

• nelle materie di legislazione concorrente ad esse riservate (art. 117, comma 3, Cost.);• nelle materie di legislazione residuale (art. 117, comma 4, Cost.);• nelle materie di legislazione esclusiva statale per le quali lo Stato abbia delegato alle Re-

gioni la normazione secondaria (art. 117, comma 2, Cost.).

È lo Statuto che attribuisce la potestà regolamentare al Consiglio, alla Giunta o al Presidente, oppure introduce un sistema misto incentrato su tipologie differenti di rego-lamenti la cui emanazione è affidata ad organi diversi. È sempre lo Statuto che disciplina il procedimento di formazione dei regolamenti regionali e la tipologia dei regolamenti.

L’autonomia finanziariaL’autonomia garantita ai vari enti territoriali dalla Costituzione risulterebbe una mera affer-mazione di principio se non fosse completata dalla possibilità di avere a disposizione risorse finanziarie tali da poter concretamente portare a termine le azioni che si intende intrapren-dere nei settori di competenza.In considerazione di ciò, l’art. 119 Cost. riconosce l’autonomia finanziaria delle Regioni, vale a dire la potestà di stabilire e gestire in modo autonomo le risorse finanziarie di cui necessitano per la realizzazione delle funzioni loro affidate.

I principi della finanza regionale sanciti dall’art. 119 Cost. sono:

• l’autonomia finanziaria esplicitamente attribuita non solo alle Regioni ma anche agli enti locali «chiamati a produrre integralmente le risorse gestibili per alimentare la propria attività e la realizzazione dei compiti fondamentali attribuiti»;

• un’autonomia di entrata e di spesa che deve essere esercitata:

a) in armonia con la Costituzione, con evidente riferimento ai principi costituzionali in materia tributaria (artt. 23 e 53) e del pareggio di bilancio (art. 81);

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b) nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

• la legislazione statale può imporre, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi europei, vincoli alle politiche di bilancio che si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all’autonomia di spesa;

• viene esplicitamente affermato il principio della territorialità dell’imposta, in base al quale, almeno in parte, il gettito prelevato da un territorio dovrà essere impiegato a favore della comunità che lo ha prodotto.

Il vIncolo del pareggIo dI bIlancIoLa L. cost. 1/2012 introduce il vincolo del pareggio di bilancio non solo per lo Stato (art. 81 Cost.) ma anche per le Regioni e gli enti locali (art. 119 Cost.), disponendo che l’autonomia finanziaria di entrata e di spesa debba essere esercitata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.Un ulteriore limite all’autonomia finanziaria delle Regioni (e degli enti locali) deriva poi dal D.L. 52/2012, conv. in L. 94/2012, che, nel definire una serie di misure volte a ridurre l’incidenza della spesa pubblica (cd. spending review), attribuisce ad un Commissario straordinario il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, erodendo in modo sostanziale l’autonomia di spesa sancita dal 1° comma dell’art. 119 della Costituzione.

Alle Regioni speciali è riconosciuta un’autonomia finanziaria di più ampia portata ri-spetto alle Regioni ordinarie.