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1 Ripassare ed esercitarsi Percorso A L’imprenditore e l’azienda A) L’imprenditore • Caratteri È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi Attività economica: diretta alla creazione di nuove utilità, quindi di nuo- va ricchezza Organizzazione: struttura- ta attraverso beni stru- mentali da impiegare e uomini che lavorano Professionalità: l'attività deve essere abituale, sta- bile, duratura e sistema- tica Finalizzazione alla produ- zione o allo scambio di beni o servizi • Vicende Acquisto della qualità di imprenditore: indipenden- te da ogni adempimento formale, si produce con l'inizio effettivo dell'attività economica Perdita della qualità di im- prenditore: indipendente da ogni adempimento for- male, si produce con la cessazione di fatto dell'attività di impresa Capacità all'esercizio dell'impresa: per l'eser- cizio dell'impresa è richie- sta la capacità di agire • Classificazione In base all'attività esercitata In base alle dimensioni In base al soggetto esercente In base al numero dei soggetti Impresa commerciale Impresa agricola Attività: – industriali – commerciali – di trasporto – bancarie – assicurative – ausiliarie alle precedenti Attività principali Attività agricole per connessione Coltivazione del fondo Selvicoltura Allevamento degli ani- mali Piccolo imprenditore Imprenditore medio-grande Coltivatore diretto del fondo Imprenditore artigiano Piccolo commerciante Impresa pubblica Impresa privata Imprenditore individuale Imprenditore collettivo Società di persone Società di capitali Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Società a responsabilità limitata Società in accomandita per azioni

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Ripassare ed esercitarsi

Percorso A L’imprenditore e l’azienda

A)L’imprenditore

• Caratteri

È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al finedella produzione o dello scambio di beni o servizi

Attività economica:diretta alla creazione dinuove utilità, quindi di nuo-va ricchezza

Organizzazione: struttura-ta attraverso beni stru-mentali da impiegare euomini che lavorano

Professionalità: l'attivitàdeve essere abituale, sta-bile, duratura e sistema-tica

Finalizzazione alla produ-zione o allo scambio dibeni o servizi

• Vicende

Acquisto della qualità diimprenditore: indipenden-te da ogni adempimentoformale, si produce conl'inizio effettivo dell'attivitàeconomica

Perdita della qualità di im-prenditore: indipendenteda ogni adempimento for-male, si produce con lacessazione di fattodell'attività di impresa

Capacità all'eserciziodell'impresa: per l'eser-cizio dell'impresa è richie-sta la capacità di agire

• Classificazione

In base all'attività esercitata In base alle dimensioni In base al soggetto esercente In base al numero dei soggetti

Impresacommerciale

Impresaagricola

Attività:– industriali– commerciali– di trasporto– bancarie– assicurative– ausiliarie alle

precedenti

Attivitàprincipali

Attivitàagricole perconnessione

Coltivazione del fondoSelvicolturaAllevamento degli ani-mali

Piccoloimprenditore

Imprenditoremedio-grande

Coltivatore diretto del fondoImprenditore artigianoPiccolo commerciante

Impresapubblica

Impresaprivata

Imprenditoreindividuale

Imprenditorecollettivo

Societàdi persone

Societàdi capitali

Società sempliceSocietà in nome collettivoSocietà in accomandita semplice

Società per azioniSocietà a responsabilità limitataSocietà in accomandita per azioni

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Coltivatore del fondo: è colui che svolgel'attività diretta allo sfruttamento delleenergie naturali della terra. Perché vi siaimpresa non basta la mera raccolta difrutti, ma occorre curare l'intero cicloproduttivo a partire dalla seminagione.

2135. Imprenditore agricolo. • È imprenditore agricolo chi esercita una delleseguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animalie attività connesse.Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendonole attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fasenecessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possonoutilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditoreagricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commer-cializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti preva-lentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali,nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazioneprevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attivitàagricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e delpatrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definitedalla legge.

norma

Statutodell'imprenditore

agricolo

Selvicoltura: è lacoltivazione dellaterra finalizzataalla produzione dialberi da legname.

Allevamento di animali: vi rientranotutte le attività di cura e riproduzione dianimali di qualsiasi tipo (bovini, suini, maanche apicoltura, bachicoltura etc.) anchese non esercitate su fondo agricolo (adesempio, allevamento in batteria).

Attività connesse: sono le attività collegate alle tre attività agricoleprincipali. Rientra fra le attività agricole per connessionel'agriturismo (art. 2, L. 96/2006).

Non è soggetto alle procedure concorsuali -art. 1, R.D. 267/1942 (l.fall.)Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sulconcordato preventivo gli imprenditori che eser-citano un’attività commerciale, esclusi gli entipubblici.[…]

L'attuale formulazione dell'articolo 2135c.c. è stata introdotta dal D.Lgs. 228/2001.L'originaria formulazione faceva riferimen-to all'allevamento del bestiame, cioè lesole specie animali legate al fondo peressere adibite alla sua lavorazione o ali-mentate con i prodotti della terra (bestiameda carne, da latte, da lana). Nella nuovaformulazione della norma la parola«bestiame» è stata sostituita dalla piùgenerica «animali», consentendo così diqualificare come attività agricola anchequella disgiunta dallo sfruttamento dellaterra (allevamento in batteria, animali dapelliccia, cani, cavalli di razza). Dovrebbedunque ritenersi superata la giurisprudenzache riconduceva all'attività industrialesiffatti allevamenti qualora non vi fosseun adeguato rapporto con la terra.

È iscritto in una sezione speciale del Registrodelle imprese - art. 2, D.Lgs. 228/2001L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatoridiretti e delle società semplici esercenti l'attivitàagricola nella sezione speciale del Registro delleimprese di cui all'articolo 2188 e seguenti c.c., oltrealle funzioni di certificazione anagrafica ed a quellepreviste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cuiall'articolo 2193 c.c.

Non è obbligato a tenere le scritture contabili- art. 2214 c.c.L'imprenditore che esercita un'attività commer-ciale deve tenere il libro giornale e il libro degliinventari.[…]

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Ilcasopratico

Impresaeprofessioniintellettuali

Il dottor Rufini, titolare della farmacia «Salus» si trova da qualche tempo in gravi difficoltà economiche. A causa di alcuni mancati rimborsi per prestazioni assistite, oltre che per il cattivo vizio del gioco d’azzardo, ha ritardato diversi pagamenti ad alcune ditte fornitrici ed ora teme che i suoi debitori, stanchi dei continui rinvii, si rivolgano al Tribunale perché ne dichiari il fallimento. Preoccupato, si reca dal suo legale, il quale lo tranquillizza affermando che un’eventuale richiesta di fallimento sarà respinta dal Tribunale poiché l’attività di farma-cista non integra una attività imprenditoriale commerciale, bensì si tratta di una professione intellettuale o al massimo di impresa civile e in entrambi i casi non è soggetta allo statuto dell’imprenditore commerciale che comprende anche l’assoggettabilità al fallimento. È corret-ta l’interpretazione data dall’avvocato? Il dottor Rufini può stare realmente tranquillo?Sai individuare altre situazioni analoghe in cui l’esercizio di una professione intellettua-le potrebbe inquadrarsi come attività d’impresa?

Guida alla soluzione

• Lettura dell’art. 2230 c.c. per l’individuazione delle norme applicabili alle professioni intellettuali.

• Lettura degli articoli 2229, 2331, 2332 e 2333 c.c. per l’individuazione dei requisiti delle professioni intellettuali e relativa esclusione dei professionisti intellettuali dal novero degli imprenditori:

— iscrizione negli Albi professionali;— poteri disciplinari degli ordini professionali;— esecuzione personale della prestazione;— determinazione del compenso in base all’importanza dell’opera e al decoro della professione.

• Deroga dall’esclusione: lettura dell’art. 2238 c.c. Verifica dei presupposti per l’applicazione delle norme sull’impresa ad alcuni professionisti intellettuali: quando l’esercizio

della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa. Il libero professionista diventa impren-ditore solo se la professione intellettuale è svolta nell’ambito di altra attività di per sé qualificabile come impresa.

• Lettura degli articoli 122,123 e 125 del Testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 1265/1934) per la verifica delle attività svolte dal titolare di farmacia:

— compravendita di medicinali messi in commercio già preparati e confezionati dal produttore;— preparazione in proprio di specialità medicinali o medicamenti in dose.

• Verifica se l’attività di farmacista così individuata possa inquadrarsi nella categoria delle imprese o delle professioni intel-lettuali.

• Ricerca delle teorie sull’ammissibilità nel nostro ordinamento della cosiddetta impresa civile.

• Lettura delle seguenti massime della giurisprudenza in riferimento alla classificazione dell’attività di farmacista e sull’ammis-sibilità nel nostro ordinamento dell’impresa civile:

L’attività del farmacista privato, della quale l’unità sanitaria locale si avvale, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (sull’istituzione del servizio sanitario nazionale), per la erogazione dei farmaci agli assistiti, conserva una preminente caratte-ristica imprenditoriale, sia pure sui generis (Cassazione, 24 febbraio 1986, n. 1149).

L’identificazione delle «aziende industriali» (beneficiarie di sgravi contributivi) deve essere compiuta alla stregua dei criteri generali di cui agli artt. 2082, 2195 e 2555 c.c.; pertanto, gli sgravi anzidetti spettano anche alle case di cura, atteso che esse costituiscono vere e proprie imprese industriali, in quanto, normalmente dotate di una complessa ed articolata organizzazione tecnica, svolgono, oltre all’attività sanitaria di cura e di assistenza degli ammalati, un’attività ricettizia, inerente alla degenza, simile a quella alberghiera e, in sostanza, attraverso l’organizzazione di capitale e di lavoro, si propongono un fine di lucro con la predisposizione di servizi a terzi (Cassazione, 22 febbraio 1985, n. 1604).

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Quiz

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1 TizioassumeincaricopercontodiCaiodivendergligliapparta-mentidaquest’ultimoacquistatidaSempronio.Tiziosvolgeatti-vitàd’impresa?

:: a) no, in nessun caso:: b) sì, purché si avvalga di collaboratori esterni:: c) sì, purché la sua attività sia idonea a produrre reddito:: d) sì, purché a sua volta Caio svolga attività d’impresa

2 Ildott.Miracoli,medico-chirurgochegestiscel’ospedaleParadisoedelqualerisultaproprietarioperunterzo,haconl’aiutodeisuoicollaboratoridecisodiacquistaremacchinarimoltocostosiperfornireunserviziopiùutileaisuoipazienti.L’attivitàdifornituradelserviziopuòqualificarsiimprenditoriale?

:: a) no, perché il dott. Miracoli è un libero professionista:: b) sì, perché l’essere un libero professionista non esclude la possibilità di svolgere attività

d’impresa qualora ne ricorrano i presupposti:: c) sì, perché il dott. Miracoli si avvale dell’opera di collaboratori:: d) sì, perché il dott. Miracoli ha investito grandi capitali

3 Glientipubblicieconomicisono:

:: a) enti imprenditoriali privati:: b) enti di beneficenza pubblici:: c) enti idonei a divenire pubblici:: d) enti pubblici sottoposti alla disciplina di diritto privato

4 Unagricoltorechedecidediutilizzarenellaproduzionedilattugailfamosofertilizzante«Cresciverde»perincrementareilsuofat-turatodicircailquarantapercento,puòconsiderarsiunimpren-ditorecommerciale?

:: a) sì, perché il rischio di un magro raccolto viene essenzialmente ridotto:: b) sì, perché il parametro per stabilire se si possa parlare di impresa agricola è l’incre-

mento del reddito familiare:: c) no, in nessun caso:: d) no, anche ove decida di utilizzare delle serre

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Quiz

5 IlSig.Pezze,titolarediun’impresa,chehainizialmenteinvestito600euro,concinquedipendentisvolgel’attivitàditappezziereconprevalenzadelpropriolavoroedellapropriafamiglia.Chetipodiimprenditoreè?

:: a) un medio imprenditore, poiché ha assunto lavoratori estranei alla famiglia:: b) un grande imprenditore, perché lavora in azienda con i suoi dipendenti:: c) un piccolo imprenditore, perché ha investito un capitale inferiore a 700 euro:: d) un piccolo imprenditore, perché utilizza in prevalenza il proprio lavoro

6 Qualisonoitratticaratterizzantil’impresasociale?

:: a) presenza di scopo di lucro:: b) assenza di scopo di lucro e finalità di interesse generale:: c) la qualifica si riferisce ad organizzazioni pubbliche:: d) finalità di interesse particolare

7 Qualetraquestisoggettinonèobbligatoallatenutadellescritturecontabili?

:: a) l’imprenditore commerciale:: b) le società in accomandita semplice:: c) gli imprenditori con fatturato annuo inferiore a 2500 euro:: d) il piccolo imprenditore

8 Checosasiintendeperefficaciadichiarativadell’iscrizionenelRegistrodelleimprese?

:: a) che l’iscrizione è presupposto per l’applicazione di un determinato regime giuridico:: b) che gli atti e i fatti se non iscritti non sono validi:: c) che gli atti o i fatti se non sono iscritti non sono opponibili ai terzi:: d) che gli atti o i fatti producono effetti solo dal momento dell’iscrizione

9 Perquantotempodevonoessereconservatelescritturecontabili?

:: a) per cinque anni:: b) per dieci anni:: c) per un anno:: d) fino a quando dura l’attività d’impresa

10 L’imprenditoreGiacobbehaesibitolescritturecontabilirelativeallasuaimpresa,comemezzoprobatorioapropriofavoreinunacontroversia con ilSig.Pazienza, residente nell’appartamentoadiacenteallostabilimentoimprenditoriale.Puòilgiudiceacco-glierelescritturecontabiliqualemezzoprobatorio,premessocheilconvenutononèunimprenditore?

:: a) sì, solo se regolarmente tenute:: b) no, in nessun caso:: c) sì, ma solo se risultano evidenti profitti:: d) no, valgono solo contro l’imprenditore non anche a suo favore

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

11 Qualiattipuòcompiereilprocuratore?

:: a) solo gli atti di straordinaria amministrazione:: b) solo gli atti per i quali l’imprenditore ha concesso procura scritta:: c) gli atti di alienazione dell’azienda pur senza il consenso dell’imprenditore:: d) tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa, siano essi necessari o solo utili al

perseguimento dell’oggetto, ad esclusione degli atti inerenti la rappresentanza proces-suale

12 IlgiovaneMarioSfaticatelliprestalapropriaattivitàlavorativamanualenell’impresafamiliaredirettadalpadre.Hadirittoagliutilieagliincrementi?

:: a) no, ne avrebbe diritto solo se prestasse attività lavorativa di natura intellettuale:: b) no, perché avendo già diritto al mantenimento non può aver diritto agli utili:: c) sì, ma solo in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato:: d) sì, partecipando nella stessa proporzione degli altri familiari

13 Ilsig.Stonatoèinabilitato,maèstatoautorizzatodalgiudiceacontinuarel’impresadelpadre.Èsemprenecessariaperluil’assi-stenzadelcuratore?

:: a) no, perché il giudice, seppure indirettamente, lo ha riconosciuto capace:: b) sì, ma solo per gli atti di straordinaria amministrazione:: c) sì, ma solo se dopo l’autorizzazione pone in essere scelte errate, che possono portare

a dissolvere l’azienda:: d) sì, per tutti gli atti attinenti all’attività commerciale

14 Qualisonogliattinecessariperporrefineall’attivitàd’impresa?

:: a) la domanda di cessazione al Tribunale:: b) una dichiarazione di cessazione dell’attività da iscriversi nel Registro delle imprese:: c) la liquidazione di tutta la merce:: d) non è necessario alcun obbligo formale e la cessazione rimane frutto di una propria

determinazione discrezionale

15 Qualefraquestisoggettinonèuncollaboratoreautonomodell’im-prenditore?

:: a) commesso:: b) spedizioniere:: c) mediatore:: d) commissionario

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Ripassare ed esercitarsi

Percorso A L’imprenditore e l’azienda

B)L’azienda

• Caratteri

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa

Organizzazione: è il nessodi interdipendenza checollega i vari beni checompongono l’azienda, co-sì da renderla strumentoidoneo al perseguimentodel fine produttivo

Clientela: definita comel’insieme dei destinataridei beni o servizi prodottiche l’imprenditore riescead accaparrarsi e a con-servare

Avviamento: rappresenta il plusvalore che acquistano ibeni come complesso rispetto al valore che essi hannocome singole individualità. È quindi la capacità dell’aziendadi produrre profitti

• Vicende

Trasferimento dell’azienda

Si ha trasferimento d’aziendasolo allorquando il complessodei beni trasferiti è, di per sésolo, idoneo ad un eserciziod’impresa; ciò non toglie chel’imprenditore possa cedere isingoli beni di cui si componel’azienda, ma in tal caso nontroverà applicazione la discipli-na di cui agli artt. 2556 e ss.c.c.

Tipi di trasferimento:Inter vivos: trasferi-mento della proprie-tà: vendita (art. 2558c.c.), donazione, per-muta o conferimentoin società; costituzio-ne di un diritto realeo personale di godi-mento: usufrutto (art.2560 c.c.) e affitto(art. 2562 c.c.).Mortis causa

Forma del trasferimento:per le imprese soggette a re-gistrazione, i contratti che han-no per oggetto il trasferimentodella proprietà o il godimentodell’azienda necessitano dellaforma scritta ad probationem,salva l’osservanza delle formestabilite dalla legge per la par-ticolare natura del contrattoo dei singoli beni che compon-gono l’azienda (art. 2556 c.c.).Tali contratti, se redatti conatto pubblico o con scritturaprivata autenticata, dovrannoessere iscritti nel Registrodelle imprese.

Effetti del trasferimento:Divieto di concorrenza:il trasferimento dell’azienda comporta per l’alienante l’obbligodi astenersi dall’iniziare una nuova impresa che possa, per le sue caratteristiche,sviare la clientela dell’azienda ceduta. Tale obbligo può tuttavia essere escluso oampliato dalle parti, non oltre però il limite temporale dei 5 anni (art. 2557 c.c.).Successione nei contratti: in seguito al trasferimento dell’azienda, e salvo diversavolontà delle parti, l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’eserciziodell’azienda, a condizione che non abbiano carattere personale (art. 2558, co.1, c.c.). Tale automatica successione si verifica indipendentemente dal consensodel contraente ceduto; quest’ultimo potrà, però, recedere dal contratto in presenzadi una giusta causa.La successione dell’acquirente trova una particolare applicazione in specifichenorme, quali:—art. 2112 c.c., per i contratti di lavoro;—art. 2610 c.c., per il contratto di consorzio;—art. 132 L. 633/1941 sul diritto di autore;—art. 36 L. 392/1978 in tema di locazione di immobili urbani non adibiti ad

abitazione.Crediti relativi all’azienda ceduta: è previsto l’automatico passaggio dei creditiall’acquirente dell’azienda. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi debitoricon la notifica, o con l’accettazione da parte di questi, oppure con l’iscrizione nelRegistro delle imprese dell’intervenuto trasferimento d’azienda (art. 2559 c.c.).Debiti relativi all’azienda ceduta: l’alienante è liberato dai debiti relativi all’aziendaceduta solo se i creditori vi acconsentono. Per le aziende commerciali, se i debitirisultano dai libri contabili obbligatori, cedente e cessionario sono obbligati in solidoper il loro pagamento (art. 2560 c.c.).

Usufrutto e affitto d’azienda

La disciplina prevista per en-trambi gli istituti riconducel’azienda ad una concezioneunitaria della stessa (artt.2561, 2562 c.c.).Usufruttuario ed affittuario hannol’obbligo di: esercitare l’aziendasotto la ditta che la contraddi-stingue; gestirla senza modificar-ne la destinazione; ricostituire lenormali dotazioni e sostituire gliimpianti deteriorati dall’uso.Nei confronti del nudo proprie-tario e del concedente il divietodi concorrenza è limitato alladurata dell’usufrutto e dell’af-fitto (art. 2557, co. 4, c.c.).

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Impresa: anche se nel linguaggio comunei termini «impresa» e «azienda» vengonospesso utilizzati indistintamente, giuridica-mente assumono significati nettamentediversi (impresa come attività, azienda comecomplesso di beni). Tra azienda e impresac’è, in realtà, un rapporto di mezzo a fine.In particolare, il concetto di azienda attieneagli strumenti, o ai fattori che l’imprenditoreutilizza nel processo produttivo.

2557. Divieto di concorrenza. • Chi aliena l’azienda deve astenersi, per ilperiodo di cinque anni dal trasferimento, dall’iniziare una nuova impresa che perl’oggetto, l’ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell’aziendaceduta.Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dalcomma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionaledell’alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divietodi concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

norma

Azienda: il legislatore, all’art. 2555, definisce l’azienda come «il complesso dei beniorganizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa».Essenziale per la configurazione dell’entità «azienda» è il nesso di interdipendenza checollega i vari beni aziendali e che vale a caratterizzarne l’unitaria destinazione versouno specifico fine produttivo.È da tener presente che non è necessario che i beni che compongono l’azienda appartenganoall’imprenditore a titolo di proprietà, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità,pur potendo far uso di essi a diverso titolo (es. uso, leasing, locazione, etc.).L’azienda, in particolare, è costituita da:— beni materiali (merci, macchinari, locali etc.);— beni immateriali (brevetti, marchi, concessioni di esclusiva, etc.).

Norma fondamentale in materia di trasferimento d’azienda è con-tenuta nell’articolo 2556, 1° comma, secondo il quale: «per le impresesoggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasfe-rimento della proprietà o il godimento dell’azienda devono essereprovati per iscritto, salva l’osservanza delle forme stabilite dallalegge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’aziendao per la particolare natura del contratto».Due sono i principi vigenti in materia:• per tutte le imprese, osservanza delle forme stabilite dalla legge

per il trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda(es.: necessità della forma scritta ad substantiam, se trattasi diimmobili etc.) o per la particolare natura del contratto (es.:necessità dell’atto pubblico con testimoni in caso di donazione);

• per le sole imprese soggette a registrazione (quindi, non per lepiccole imprese), necessità della forma scritta solo ai fini dellaprova (ad probationem) quando tale forma non sia richiesta néper la natura del bene, né per quella del contratto.

Da tali principi si deduce che, in realtà, l’azienda non ha peculiarimodalità di trasferimento, ma circola nelle forme proprie dei beniche la compongono.

Avviamento oggettivo e avviamentosoggettivoLa norma mira ad assicurare quello chetecnicamente viene definito «avviamento»e, in particolare, il cd. avviamento sogget-tivo. Per avviamento, in generale, si intendel’attitudine a produrre reddito, a realizzareprofitto. Tradizionalmente si distingue traavviamento oggettivo e avviamento sog-gettivo. Il primo è quello intrinseco alfunzionamento dell’azienda e viene con-seguito automaticamente al momentodell’acquisto dell’azienda. Il secondo, inve-ce, dipende dalle doti personali e dall’abilitàdell’imprenditore ed, in particolare, dallasua capacità di attirare, conservare edaccrescere la clientela. Ed è proprio aquesto secondo tipo di avviamento che siriferisce la norma dalla quale emerge chel’avviamento soggettivo non può essereacquisito automaticamente, ma occorreche l’alienante dell’azienda si astenga perun dato periodo dal far concorrenza all’ac-quirente.

Il patto in limiti più ampi è valido: il divieto ex art. 2557 èderogabile e ha carattere relativo (sussiste infatti nei limiti in cui lanuova attività sia potenzialmente idonea a sottrarre la clientelaall’azienda ceduta).Le parti, infatti, possono ampliare il contenuto dell’obbligo, a pattodi non impedire ogni attività professionale dell’alienante. Non si puòoltrepassare, però, il termine di 5 anni, con la conseguenza che unadiversa pattuizione non avrebbe effetto.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Ilcasopratico

Ildivietodiconcorrenza

Il signor Giorgio Armandi è un imprenditore nel campo tessile che negli anni è riuscito a mettere in piedi una casa di moda molto ben avviata. Ma Giorgio sta invecchiando e vuo-le godersi un po’ la vita, così seppure a malincuore decide di vendere al signor Gabbata la propria azienda messa su con grande fatica. Trascorsi tre anni Giorgio si rende conto che senza lavorare si annoia e che l’unica cosa che sa fare davvero bene è disegnare e realizzare abiti di moda. Decide così di iniziare daccapo, ma a nome del figlio Piero che, terminati gli studi universitari, lo aiuterà nell’attività; trova anche un grande spazio, ideale come atelier, proprio accanto a quello dove lavorava precedentemente. Ma quando il signor Armandi inizia le pratiche necessarie per l’inizio dell’attività, il suo legale gli dice che ci sono dei problemi. Secondo te a cosa si riferisce?

Guida alla soluzione

• Lettura degli artt. 2082 e 2555 c.c.: definizione di imprenditore e di azienda.

• Lettura dell’art. 2557 c.c.: divieto di concorrenza tra imprese.

• Applicabilità dell’art. 2557 c.c. al caso in esame.

• Lettura della seguente massima:

La ratio dell’art. 2557 c.c. consiste nell’evitare che l’acquirente dell’azienda subisca danno dall’esercizio di un’attività concor-renziale da parte del cedente, il quale essendo a conoscenza dell’organizzazione e della rete commerciale dell’azienda ceduta ne potrebbe facilmente sviare la clientela.

Rientrano nel divieto di cui all’art. 2557 c.c. tutti i casi in cui l’alienante inizia l’esercizio di una nuova impresa anche in modo indiretto, attraverso strumenti giuridici con i quali si elude detto divieto. In particolare sono soggetti al divieto di concorrenza quei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che se pur formalmente diversi dall’alienante dell’azienda ceduta, tuttavia ad esso alienante fanno capo anche se indirettamente (Trib. Piacenza, 21-10-1993).

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

1 Comevienedefinital’aziendadall’art.2555c.c.?

:: a) i beni mobili e immobili organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa:: b) il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa:: c) l’insieme dei beni dell’imprenditore per l’esercizio dell’impresa:: d) il complesso dei beni che costituiscono l’impresa

2 Ilconcettodiazienda,rispettoaquellodiimpresa:

:: a) si riferisce all’attività dell’imprenditore:: b) si riferisce esclusivamente a beni immobili dell’imprenditore:: c) si riferisce a beni mobili e servizi:: d) si riferisce agli strumenti necessari per l’esercizio dell’impresa

3 Ènecessariochel’imprenditoresiaproprietariodeibeniaziendali?

:: a) sì, perché non potrebbe rispondere dei debiti inerenti all’impresa:: b) no:: c) solo per la proprietà dei beni strumentali:: d) solo per i locali in cui si svolge l’attività

4 Qualediquestedefinizionipuòrisultareappropriataperl’avvia-mento?

:: a) la capacità produttiva complessiva dell’azienda:: b) la sola clientela:: c) la sola ubicazione dell’impresa:: d) l’utilizzabilità di un brevetto di particolare valore

5 L’avviamentopuòesserevalutatoeconomicamente?

:: a) no, perché non è un bene:: b) no, perché ai fini del valore dell’azienda è sufficiente sommare il valore dei singoli beni

che la costituiscono:: c) sì, è la consistenza oggettiva del patrimonio dell’imprenditore:: d) sì, il suo valore è rappresentato dalla attitudine dell’azienda a conseguire un profitto

6 Puòl’aziendaformareoggettodiusufruttooessereacquistataperusucapione?

:: a) sì:: b) no, perché l’azienda unitariamente considerata ha solo rilievo economico e non giuri-

dico:: c) no, è ammissibile solo per i singoli beni che la compongono:: d) no, perché la contitolarità ed i diritti reali di godimento su cosa altrui non possono

richiamarsi per l’azienda

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

7 Tiziohaacquistatol’aziendadiCaio.Inchemododeveessereprovatoilcontratto?

:: a) se si tratta di una azienda facente parte di un’impresa soggetta a registrazione, deve essere provato per iscritto ed iscritto nel Registro delle imprese

:: b) è sufficiente il semplice consenso delle parti senza alcuna necessità di forma:: c) è necessaria solo la forma scritta:: d) è necessaria la semplice autorizzazione della Camera di Commercio

8 Inqualicontrattisubentral’acquirentedell’azienda?

:: a) nei contratti che abbiano carattere personale:: b) nei contratti che non abbiano carattere personale:: c) in tutti i rapporti contrattuali, nessuno escluso:: d) solo nei rapporti in cui l’imprenditore cedente assumeva la veste di creditore

9 Idebiti relativiall’aziendacedutapassanoalcompratoredellastessa?

:: a) sì, passano automaticamente:: b) no, in nessun caso:: c) solo con il consenso del debitore:: d) non si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga una pattuizione

apposita, alla quale il creditore o i creditori abbiano esplicitamente o tacitamente prestato adesione

10 L’obbligodigestirel’aziendasenzamodificarneladestinazioneedinmododaconservarne l’efficienzadell’organizzazioneedegliimpiantièstabilito:

:: a) solo nel caso di usufrutto:: b) solo in caso di affitto:: c) sempre:: d) per l’usufrutto e l’affitto

11 Ildott.AchilleLicenzi,nelrilevarel’azienda,ritienecheilrapportodi lavoroconidipendentidelprecedentetitolaresi interrompaautomaticamenteelicacciavia.Puòfarlo?

:: a) sì, pagando i crediti vantati dal lavoratore:: b) no, salvo che l’alienante non abbia dato disdetta in tempo utile:: c) sì, perché il rapporto di lavoro era stato costituito dal precedente titolare:: d) no, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti

che ne derivano

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

12 Ladonazionediun’aziendachenoncomprendabeniimmobiliomobiliregistratirichiedeformalitàparticolari?

:: a) no, salvo che donante e donatario non siano parenti:: b) sì, occorre l’atto pubblico a pena di nullità:: c) no:: d) sì, occorre un atto scritto preceduto dall’autorizzazione del personale dipendente

13 Incasoditrasferimentodiazienda,ildivietodiconcorrenzaaca-ricodell’alienante:

:: a) è previsto dalla legge:: b) può essere pattuito solo dalle parti:: c) è vietato dalla legge, che tutela la libertà di concorrenza:: d) può essere pattuito solo ed esclusivamente nell’ipotesi di trasferimento della ditta

14 Ildivietodiconcorrenzavaleancheperillocatoreedilproprieta-rio,nell’ipotesidiaffittoousufruttodiazienda?

:: a) sì, sempre e senza limiti temporali:: b) no, in nessun caso:: c) sì, nei limiti della durata dell’usufrutto e dell’affitto:: d) solo se stabilito dalle parti

15 Laviolazionedeldivietodiconcorrenzaexart.2557c.c.com-porta:

:: a) la risoluzione del contratto:: b) la nullità del contratto:: c) il risarcimento del danno ed eventualmente la risoluzione del contratto:: d) una sanzione amministrativa

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Punti di vista La natura giuridica dell’azienda

In dottrina sono state prospettate le concezioni più disparate in ordine alla natura giuridica dell’azienda, che in epoca meno recente è stata finanche qualificata quale «soggetto autonomo di diritti».Esaminiamo, in particolare, alcune di tali elaborazioni dottrinarie:a) Teoria organica dell’«universitas facti» (CASANOVA, COTTINO, DE MARTINI) La dottrina tradizionale considera l’azienda come una «universitas facti»: cioè come una pluralità di cose

mobili che, essendo collegate fra loro da un nesso economico o materiale, vengono in rilievo unitaria-mente per il diritto.

FERRI, aderendo a tale teoria, afferma testualmente che l’azienda «si pone su uno stesso piano con le università di mobili, anche se da queste si differenzia per la eterogeneità degli elementi da cui risulta».

Contro questa impostazione si è, però, obiettato che il concetto di universalità è riferito solo a beni mobili appartenenti ad uno stesso proprietario; mentre ciò non si ha nell’azienda, che comprende anche beni immobili e beni non sempre appartenenti allo stesso proprietario (spesso, infatti, il locale in cui l’attività viene esercitata è locato; le merci possono appartenere ad altri etc.).

BRACCO, inoltre, rileva che mentre l’universitas, in senso tradizionale, deriva da un puro e semplice atto di destinazione del proprietario, nel caso dell’azienda viene in rilievo il risultato di un’attività organiz-zatrice dell’imprenditore, di un coordinamento funzionale dei beni.

b) Teoria organica dell’«universitas iuris» (MESSINEO, SANTORO-PASSARELLI) Questa teoria considera l’azienda come una pluralità di rapporti, ridotti ad unità per volontà della legge,

comprendente sia i mobili che gli immobili, sia tutti i diritti relativi ad essi. Contro tale orientamento si obietta che l’azienda è solo un complesso di beni di natura mista (mobili ed

immobili), mentre i rapporti giuridici sono esclusi dal concetto di azienda e fanno capo alla persona dell’imprenditore.

c) Teoria del «patrimonio autonomo di scopo» (MOSSA) Anche la teoria secondo cui l’azienda sarebbe un «patrimonio autonomo di scopo» si presta ad alcune

critiche. Infatti non vi è, in realtà, alcuna distinzione tra l’azienda ed il restante patrimonio del sogget-to imprenditore.

Il patrimonio che fa capo ad ogni soggetto è unico (art. 2740), e ciò è anche provato dal fatto che i creditori possono rivalersi indifferentemente sui beni facenti parte dell’azienda o sugli altri beni dell’im-prenditore, senza preventiva escussione dei primi.

d) Teoria organica della «cosa composta funzionale» (BARBERO) Secondo questa teoria l’azienda sarebbe una cosa composta funzionale, in cui i singoli beni non sono

uniti da vincolo materiale, bensì dal nesso funzionale della loro destinazione comune. A tale impostazio-ne, comunque, si obietta che parlare di cosa composta implica la coesione materiale tra gli elementi che costituiscono la cosa stessa, e l’accezione solo impropriamente può essere usata in senso diverso.

e) Teoria del «bene immateriale» (FERRARA) Un’altra teoria configura l’azienda come un bene immateriale. Questa concezione, però, si pone in netto

contrasto con la nozione legislativa, secondo la quale azienda non è l’organizzazione in sé (e cioè il ri-sultato dell’idea creatrice dell’imprenditore), ma è il complesso dei beni destinato all’esercizio dell’im-presa.

f) Teoria atomistica (AULETTA, COLOMBO, FERRARI, GALGANO, TEDESCHI) Questa teoria (che si oppone alle teorie «organiche» dianzi esaminate) nonostante il codice definisca

l’azienda un «complesso di beni organizzato», rileva che, in pratica, tali beni non perdono la loro autono-mia, in quanto l’art. 2556 stabilisce che per il trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda devono essere osservate tutte le formalità stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che la costituiscono.

Pertanto, l’azienda non costituirebbe autonomo oggetto di diritti, distinto dai singoli beni che la com-pongono, ma oggetto di diritti sarebbero solo tali singoli beni isolatamente considerati.

Si deve, pertanto, concludere che il legislatore ha accolto sia la teoria atomistica che quella organica, sen-za dare, in assoluto, la prevalenza a nessuna delle due.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Latuaopinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull’argomento, esprimi la tua opinione, in-dividuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

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Ripassare ed esercitarsi

Percorso A L’imprenditore e l’azienda

C)Disciplinadellaconcorrenzaetuteladeisegnidistintivi

• Distinguersi sul mercato dalle altre imprese (segni distintivi)

L'imprenditore svolge la propria attività su un mercato concorrenziale. In tale contestosorgono due esigenze primarie per la vita dell'impresa.

DITTA

• Difendersi da atti di concorrenza sleale

INSEGNA MARCHIONOZIONE

È i l nome ut i l i zzatodall'imprenditore per svol-gere la sua attività

È il segno distintivo dei localinei quali si svolge l'attivitàdell'imprenditore

È il segno che distingue sin-goli prodotti o servizidell'impresa da quelli analo-ghi di imprenditori concor-renti

CARATTERI

Verità: deve contenere al-meno il cognome o la sigladell'imprenditoreNovità: deve essere in gradodi caratterizzare l'impresadifferenziandola da impresesimili

Verità: l’imprenditore non puòutilizzare segni non veritierisui beni o servizi offertiNovità: deve essere in gradodi caratterizzare i locali del-l’impresa e non generare con-fusioneOriginalità: deve avere realecapacità distintiva e nonessere generica (ad esem-pio, semplicemente bar)

Originalità: si distinguonoin proposito marchi debolie marchi fortiVerità e novitàConformità alla legge,all'ordine pubblico e al buoncostumeMancata violazione dei dirittiesclusivi di terzi

TUTELA

L'imprenditore può preten-dere da chi abbia posterior-mente adottato una dittauguale o simile alla sua, chequesti la differenzi, median-te modifiche o integrazioni,tali da evitare confusione

Si applica il regime giuridicodella ditta

Ciascun imprenditore ha dirit-to di avvalersi in modo esclu-sivo del marchio, attraverso:— la registrazione presso

l’Ufficio Italiano Brevetti— con l'uso di fatto, nei li-

miti territoriali in cui an-teriormente se ne è av-valso

TRASFERI

MENTO

Deve avvenire insieme altrasferimento dell'azienda

Si applica il regime giuridicodella ditta

Può avvenire per cessionea titolo definitivo (anche in-dipendentemente dalla ces-sione di altri elementidell'azienda) o per licenza(anche in esclusiva) in godi-mento temporaneo

Atti confusori: l'imprenditoreusa nomi o segni distintivi con-fondibili con quelli di un concor-rente, sfruttando l'altrui avvia-mento

Atti denigratori o di vanteria:l'imprenditore diffonde notizienegative o false sull'attività diun concorrente o si attribuiscein modo esclusivo determinatipregi e qualità

Atti non conformi alla correttez-za professionale: vi rientranotutte le altre azioni considerate«scorrette» in base a principi ousi commerciali consolidati

Sanzioni: l'imprenditore colpitoda concorrenza sleale puòesperire azioni:— di inibizione— di rimozione— di risarcimento

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Segni distintivi: sono isegni che consentono adogni imprenditore di esse-re riconoscibile sul merca-to. Vi rientrano: ditta, in-segna e marchio.

2598. Atti di concorrenza sleale. • Ferme le disposizioni che concernono latutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenzasleale chiunque:1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segnidistintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente,o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodottie con l’attività di un concorrente;2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente,idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresadi un concorrente;3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme aiprincipi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.

norma

• Concreta concorrenza sleale (sotto il profilo della cosiddetta «imitazione servile» e della «confusione dei prodotti») la fabbricazionedi prodotti identici nella forma a quelli realizzati da impresa concorrente (che non fruisca più, per essi, della scaduta tutela brevettuale),allorché la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle stesse caratteristiche funzionali del prodotto,ma si spinga a profili del tutto inessenziali alla funzione, quali ad esempio l'adozione di un particolare colore o di altri particolariformali del tutto indifferenti rispetto al profilo funzionale del prodotto (Cassazione, 9 marzo 1998, n. 2578).• In tema di concorrenza sleale, al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile,è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non tanto attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementicaratterizzanti, bensì mediante una valutazione di tipo sintetico, ponendosi nell'ottica del consumatore e tenendo conto che quantominore risulti l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediatoe sollecitazioni di carattere superficialmente sensoriale anziché da dati obiettivi che conducano ad una più riflessiva, attenta emeditata valutazione, mentre il breve e sommario esame analitico della vicenda sottoposta all'esame del giudicante deve risolve rsiin un complessivo giudizio di confondibilità dei prodotti (Cassazione, 21 novembre 1998, n. 11795).• Nella valutazione dei comportamenti anticoncorrenziali occorre tener conto degli interessi collettivi concorrenti alla dinamicaeconomica, in adesione ai principi ed ai limiti di cui all'art. 41 della Costituzione, finalizzati a garantire che il mercato conservi laqualità strutturale di luogo della libertà di iniziativa economica per tutti i suoi partecipi, ovvero per chiunque pretenda di esercitaretale iniziativa. A tal riguardo la disposizione di cui al n. 3 dell'art. 2598 cod. civ. sanziona, in modo residuale rispetto alle ipotesispecifiche contemplate e descritte ai nn. 1 e 2, ogni atto che, in quanto non conforme alla correttezza professionale, sia idoneo —come da esame da condurre caso per caso — a danneggiare l'altrui azienda (Cassazione, 11 agosto 2000, n. 10684).

Diritto di brevetto: è il dirittoriconosciuto all'inventore di unnuovo prodotto o di un nuovoprocesso produttivo, di sfruttarein modo esclusivo e su tutto ilterritorio dello Stato le invenzio-ni industriali da lui realizzate.

Correttezza: il concetto, nell'ambito dellapratica degli affari, racchiude tutti queicomportamenti che, pur nell'ambito diuna sana concorrenza, si tramutano in attisleali o illeciti.

Azienda: è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore perl'esercizio dell'impresa.

Differenza tra illecito civile e illecito concorren-zialeIllecito concorrenziale e illecito civile (art. 2043 c.c.)hanno entrambi la funzione di prevenire e reprimereatti in grado di arrecare un danno ingiusto, ma larepressione degli atti di concorrenza sleale vieneattuata anche se tali atti sono compiuti senza doloo colpa e anche se non hanno arrecato un dannoeffettivo ai concorrenti (danno potenziale). Lapresenza di un comportamento doloso o colposoin un atto di concorrenza sleale consente al dan-neggiato di richiedere il risarcimento dei danni.

Pubblicità comparativaLa pubblicità comparativa, consistente nel confronto delproprio prodotto con quello di un concorrente, con unavalutazione positiva del primo e una conseguente valuta-zione negativa del secondo, in passato era considerataillecita. Più precisamente era inclusa nelle ipotesi di deni-grazione del prodotto altrui e dunque sanzionata ai sensidell'art. 2598, n. 2, ovvero come ipotesi di agganciamentoricondotta a volte all'art. 2598, n. 2 e in altri casi al n. 3.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Ilcasopratico

Concorrenzaslealeesegnidistintivi

La società Alfa S.p.a. produce le cosiddette «termopareti» consistenti in pannelli di co-pertura da applicare alle pareti degli edifici per garantire un buon isolamento dagli agen-ti atmosferici e commercializza le stesse presso aziende che si occupano di ristrutturazio-ni di interni.La società Beta S.r.l. produce prodotti del tutto analoghi a quelli della Alfa S.p.a., com-mercializzandoli presso la medesima clientela e pubblicizzandoli a mezzo di alcune bro-chure del tutto simili, anche nella struttura grafica e nelle fotografie, ai cataloghi della Alfa S.p.a.La richiesta avanzata in via bonaria da parte di quest’ultima perché desista da tale com-portamento viene disattesa dalla Beta S.r.l. sul presupposto che non vi siano state viola-zioni di marchio o privativa industriale e, dunque, non vi sia stato alcun comportamento illecito.In che modo potrà difendersi la società Alfa?

Guida alla soluzione

• Lettura degli artt. 20-21 e 66 del Codice della proprietà industriale. Individuazione dei requisiti per la tutela brevettuale e del marchio. Valutazione della collocabilità della fattispecie in esame.

• Lettura degli artt. 2598 e 2599 c.c. Individuazione delle categorie di atti di concorrenza sleale. Valutazione della collocabilità delle fattispecie in esame.

• Lettura della seguente massima:

La differenza di presupposti ed applicabilità delle discipline poste a tutela dei segni distintivi e della concorrenza sleale deter-minano l’individuazione di «campi d’azione» autonomi. Di conseguenza esistono ipotesi di violazione del marchio o del brevetto che non integrano anche la fattispecie della concorrenza sleale, così come esistono anche atti di concorrenza sleale punibili per l’effetto di confusione che ingenerano nel pubblico cui il prodotto è destinato e che, tuttavia, non siano riconducibili alle ipotesi di contraffazione del marchio ed illecito brevettale (Cassazione, 7 giugno 2001, n. 7734).

• Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.

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Quiz

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

1 Ilsig.Sparla,titolarediun’impresadicosmetici,diffondenotizieeapprezzamentisuiprodottidiunconcorrente.Quandotaleatti-vitàpuòrientrarefraquelleconsideratediconcorrenzasleale?

:: a) quando le notizie diffuse costituiscono solo pubblicità negativa:: b) quando concretano atti idonei a determinare il discredito del prodotto o dell’impresa

concorrente:: c) quando sono destinati a produrre confusione:: d) quando attengono ad elementi qualificanti del prodotto

2 IlSig.MarioCopioneutilizzailmarchiodiunimprenditoreconcor-rente;compieattodiconcorrenzasleale?

:: a) solo se si tratta di un marchio figurativo:: b) sì, sempre:: c) sì, solo se il concorrente ha il preuso del marchio:: d) no, se l’utilizzatore riesce a dimostrare di aver brevettato il marchio

3 Nell’ipotesiincuisulmercatositrovinodueditteugualitraim-presecommerciali,qualesoluzionepuòessereadottata?

:: a) si applica sempre la legge del preuso:: b) non si ricorre ad alcuna soluzione, perché ogni ditta ha un proprio rilievo sociale:: c) entrambe le imprese devono fornire indicazioni o modificazioni idonee a differenziarle:: d) l’impresa che ha iscritto la propria ditta nel Registro delle imprese in epoca posteriore

deve fornire integrazioni o modificazioni idonee a differenziarla

4 Qualeèilsegnodistintivodeilocalid’impresa?

:: a) il marchio:: b) l’insegna:: c) la sigla:: d) l’emblema

5 Quandoènecessaria la registrazioneper lanascitadeldirittoesclusivosulmarchio?

:: a) nel caso di marchio collettivo:: b) sempre:: c) nel caso di marchio individuale:: d) solo per il marchio di servizio

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

6 Sevienemenoilrequisitodellaliceitàchihailpoteredichiedereladecadenzadelmarchio?

:: a) l’Ufficio italiano brevetti:: b) il titolare del marchio:: c) chiunque vi abbia interesse:: d) il Pubblico Ministero

7 Èpossibiletrasferireilmarchio?

:: a) no, in quanto espressamente vietato dalla legge:: b) sì, purché sia pure trasferita l’azienda o un suo ramo particolare, e il trasferimento

avvenga a titolo esclusivo:: c) sì, senza limitazioni di sorta:: d) sì, purché il trasferimento abbia carattere temporaneo

8 Checosaèilknow-how?

:: a) un sistema internazionale di brevettazione:: b) un particolare contratto tra imprenditori:: c) una invenzione non brevettabile:: d) un diritto patrimoniale d’autore non trasferibile

9 Qualetraquestenonèunapraticareprimibiledallanormativaan-titrust?

:: a) intese:: b) abuso di posizione dominante:: c) atti di denigrazione:: d) concentrazione

10 Nelcorsodellanciopubblicitariodiunafamosabirra,vièiltenta-tivodiappropriarsideipregidiunprodottoaltrui.Puòl’attocon-siderarsidiconcorrenzasleale?

:: a) sì:: b) no, perché non vi è attività denigratoria:: c) no, perché i pregi potrebbero appartenere anche al prodotto reclamizzato:: d) sì, ma solo se vi è animus nocendi

11 Èprevistainmateriadiconcorrenzalarepressionedellapubbli-citàsuperlativa?

:: a) no:: b) sì, se vi è dimostrazione della volontà di compiere atti di concorrenza:: c) sì, nella misura in cui l’imprenditore si appropria in via esclusiva di certe qualità e pregi:: d) sì, se vi è brevetto

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

12 Qualefraquestiattirientranelladizione«altriattidiconcorrenzasleale»previstadaln.3dell’art.2598c.c.?

:: a) l’imitazione servile:: b) la pubblicità comparativa:: c) l’uso di un marchio simile a quello di un’altra azienda:: d) la pubblicità menzognera

13 Le«inteserestrittivedella libertàdiconcorrenza»vietatedallaleggepossono,talvolta,essereautorizzate?

:: a) no, in nessun caso:: b) sì, ma solo nei casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge:: c) sì, se migliorando le condizioni di offerta sul mercato, comportano benefici per i con-

sumatori:: d) no, salvo intervento di fattori eccezionali

14 Èammissibilechenelnostroordinamentoun’impresaassumaunaposizionedominanteall’internodelmercatonazionaleoinunasuaparterilevante?

:: a) no, in quanto ciò contrasterebbe col principio della libera concorrenza:: b) sì, ma solo nei casi previsti dalla legge:: c) no, salvo che per imprese in mano pubblica:: d) sì, salvo in caso di sfruttamento abusivo della posizione

15 Secondolaleggeantitrustquandosiverificaconcentrazionediimprese?

:: a) quando un’impresa o un gruppo di imprese acquistano il controllo diretto su altre im-prese

:: b) quando un’impresa opera in regime di monopolio legale:: c) quando un’impresa opera in regime di monopolio di fatto:: d) quando un’impresa acquista un controllo su di una sola impresa

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Ripassare ed esercitarsi

Percorso A L’imprenditore e l’azienda

D)Idirittidiprivativa

Diritto morale d’autore

Il diritto d’autore è un diritto assoluto, che ha ad oggetto beni immateriali (operedell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, allamusica etc.).

È il diritto inerente alla paternità del-l’opera

• È imprescrittibile e inalienabile.• L’autore, senza limiti di tempo, si può

opporre alle deformazioni della suaopera.

• Senza il consenso dell’autore l’operanon può essere pubblicata durante lasua vita, neppure per ragioni di pubblicautilità (diritto di inedito).

• L’autore può sempre modificare l’operae per gravi motivi può ritirarla dalcommercio.

Diritto patrimoniale d’autore

È il potere di pubblicare l’opera e diutilizzarla economicamente

• Il diritto è alienabile.• Si trasmette agli eredi o aventi causa.• È suscettibile di pegno o di sequestro.• L’autore può concedere ad altra per-

sona (cd. editore) il diritto di pubblicarel’opera, per proprio conto ed a propriespese, mentre l’editore si obbliga ariprodurre l’opera ed a metterla invendita (contratto di edizione).

• La protezione dura per tutta la vita del-l’autore e per altri 70 anni dopo la morte.

Tutela del diritto morale

• Azione a difesa della paternità dell’opera.• Azione a difesa dell’integrità dell’opera.

Tutela del diritto patrimoniale

• Azione di accertamento del dirittod’autore per prevenirne violazioni.

• Azione di interdizione delle violazioni,diretta ad impedire la continuazione ola ripetizione di una violazione del dirittod’autore già verificatasi.

Il diritto d’inventore è il diritto che tutela le invenzioni industriali, cioè quei ritrovatie metodi idonei a trovare applicazione industriale. Si tratta perciò di idee creative cheappartengono al campo della tecnica.

Caratteri dell’invenzione industriale:— industrialità (idoneità ad ave-

re una applicazione indu-striale);

— novità intrinseca (capacitàdi incrementare il patrimoniotecnico preesistente);

— novità estrinseca (mancatadivulgazione dell’opera);

— liceità.

Diritto morale di inventore: è ildiritto di essere riconosciutoautore dell’invenzione, per il solofatto di averla scoperta.

Diritto patrimoniale d’inventore:è il diritto di sfruttamento eco-nomico delle invenzioni; sorgesolo in seguito alla loro brevet-tazione.

Al concetto di «invenzione in-dustriale» la legge riconduceanche i cd. modelli di utilità edi modelli e disegni industrialiregistrati.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Brevetto: attestato am-ministrativo mediante ilquale viene attribuito al-l’inventore il diritto esclu-sivo di godere per untempo determinato(vent’anni) dei risultatieconomici di una nuovainvenzione attinente alsettore tecnico produtti-vo. Esso viene concessodall’Ufficio brevetti su do-manda documentata dichi si dichiara inventore.

2584. Diritto di esclusività. • Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzioneindustriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro ilimiti e alle condizioni stabilite dalla legge.Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.

norma

Invenzione industriale: creazione intellettuale idonea ad avereapplicazione industriale.

L’effetto essenziale del brevetto di attribuire alsuo titolare diritti di sfruttamento esclusivoincontra un limite nel cd. diritto di preusodell’invenzione che si costituisce a favore di chine abbia fatto uso nella propria azienda nelcorso dei dodici mesi anteriori al deposito delladomanda. Tale diritto ha ad oggetto l’utilizza-zione dell’invenzione nei limiti quantitativi equalitativi della precedente utilizzazione.Oltre al brevetto nazionale, cui si riferiscel’articolo, esistono anche brevetti di portatapiù ampia introdotti da Convenzioni interna-zionali cui l’Italia ha aderito. Si tratta in parti-colare del Brevetto Europeo previsto dallaConvenzione di Monaco 5-10-1973, resa ese-cutiva con l. 26-5-1978, n. 260, espressamenterichiamato dal Codice della proprietà indu-striale.

I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l’invenzionee di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice dellaproprietà industriale (d.lgs. 10-2-2005, n. 30). In particolare, il brevetto conferisce al titolare il dirittodi vietare ai terzi, salvo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare ilprodotto oggetto del brevetto; se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi,salvo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importareil prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione (art. 66, d.lgs cit.).È da sottolineare che per espressa previsione della legge speciale non sono brevettabili le scoperte,le teorie scientifiche e i metodi matematici; le presentazioni di informazioni, i piani, i principi, i metodiper attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori elettronicio software (art. 31, d.lgs. 30/2005).

Il diritto esclusivo nascente dall’invenzione brevet-tata si estende anche al commercio del prodotto,ma si esaurisce con la messa in commercio. Infatti,l’art. 5, d.lgs. 30/2005 disciplina, riguardo a tutti idiritti di proprietà industriale, il cd. principio del-l’esaurimento in forza del quale il titolare delbrevetto non può imporre limiti alla circolazionedel bene brevettato una volta che questo è statomesso in commercio.

• Particolare disciplina è prevista per le invenzioni del prestatore di lavoro.Per esse si distinguono tre ipotesi:— se il rapporto di lavoro ha ad oggetto un’attività inventiva retribuita,

tutti i diritti patrimoniali derivanti dall’invenzione sono acquistati daldatore di lavoro (invenzioni di servizio);

— nel caso in cui l’invenzione si è realizzata durante lo svolgimento di unordinario rapporto di lavoro, ma non è prevista una retribuzione in compensodella stessa, i diritti patrimoniali vengono conferiti al datore di lavoro; tuttaviail lavoratore ha diritto ad un equo premio (invenzioni aziendali);

— se il rapporto di lavoro non ha ad oggetto alcuna attività inventiva, mal’invenzione si è prodotta grazie all’esperienza che il lavoratore haacquisito nell’azienda o utilizzando i mezzi della stessa, i diritti patrimonialisono acquistati dal dipendente (compreso il diritto di ottenere il brevetto),riconoscendosi al datore di lavoro unicamente un diritto di opzione dietrocorrispettivo monetario per l’acquisto del brevetto o lo sfruttamentodell’invenzione (invenzioni occasionali).

Il diritto di paternità dell’invenzione, comunque, spetta sempre al prestatoredi lavoro.

2585. Oggetto del brevetto. — Possono costituireoggetto di brevetto le nuove invenzioni atte adavere un’applicazione industriale, quali un metodoo un processo di lavorazione industriale, una mac-china, uno strumento, un utensile o un dispositivomeccanico, un prodotto o un risultato industrialee l’applicazione tecnica di un principio scientifico,purché essa dia immediati risultati industriali.In quest’ultimo caso il brevetto è limitato ai solirisultati indicati dall’inventore.

Con D.Lgs. 10-2-2005, n. 30 è stato varato il Codice della proprietà industriale (C.P.I.) che, in conformità alla delega di cui all’art. 15 della L. 273/2002, attuaun riassetto complessivo delle disposizioni in materia di proprietà industriale, con poche innovazioni sostanziali della disciplina. Nell’attuazione del testo normativosono stati assorbiti (e conseguentemente abrogati) circa quaranta provvedimenti normativi, allo scopo di semplificare la stratificazione normativa esistente nelsettore. Il Codice realizza, pertanto, un riassetto globale di tutta la disciplina sostanziale e processuale di brevetti e marchi, che viene unitariamente trasfusa nei246 articoli di cui si compone, ripartiti in otto capi. Non viene invece disciplinato il diritto di autore che rimane pertanto regolamentato dalla L. 22-4-1941, n.633. Il primo capo è dedicato alle disposizioni generali ed ai principi fondamentali, mentre il secondo, relativo all’esistenza, all’ambito e all’esercizio dei diritti diproprietà industriale, dedica sezioni distinte ai singoli diritti: marchi, indicazioni geografiche, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodottia semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Nel capo terzo sono collocate, invece, le norme in tema di tutela giurisdizionale,prevedendosi azioni giudiziarie esperibili a tutela di tutti i diritti di proprietà industriale. Il capo quarto riguarda le procedure amministrative per l’acquisto ed ilmantenimento dei diritti in questione, mentre i successivi capi sono dedicati, rispettivamente: alle procedure speciali, all’ordinamento professionale dei consulentiin proprietà industriale, alla gestione dei servizi ed ai diritti di concessione e di mantenimento dei titoli di proprietà industriale.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Ilcasopratico

Dirittodiesclusivitàecontraffazione

Un giorno sfogliando un giornale Aldo, ingegnere napoletano, viene colpito dalla pubbli-cità di una nuova caffettiera: ma come ha fatto a non pensarci, lui che ama così tanto il caffè? La caffettiera pubblicizzata si basa su una nuova invenzione che consente di man-tenere le sostanze liquide (nel nostro caso, il caffè) alla temperatura desiderata. Insomma, anche dopo molte ore il caffè è come appena fatto, con il suo inconfondibile aroma! Aldo pensa di poter fare di meglio e inventa, partendo dallo stesso principio, un partico-lare bollitore da tè con le stesse proprietà e caratteristiche. Sicuro del successo della sua invenzione sul mercato britannico, Aldo prende contatti con un noto rivenditore; i due si accordano per uno smercio di pochi pezzi ma ad un prezzo davvero elevato.A tuo avviso, quali situazioni giuridiche sono rilevabili nel caso in esame? C’è qualcosa di illecito negli atti posti in essere da Aldo? Se si, quale tutela civile è riconosciuta in casi simili all’inventore?

Guida alla soluzione

• Lettura degli artt. 2584 e 2585 c.c. Individuazione delle norme applicabili alle invenzioni industriali.

• Lettura delle seguenti massime:

Per integrare la violazione del brevetto non è sufficiente la sola fabbricazione del prodotto brevettato ma ne occorre il commercio. Non è tuttavia necessaria la già avvenuta vendita su larga scala e l’introduzione effettiva del prodotto nel consumo generale,

ma piuttosto la potenzialità di questo fenomeno e la sua entrata in applicazione mediante l’inizio dello smercio (Cassazione, 27 febbraio 1976, n. 640).

Sussiste contraffazione di brevetto anche quando all’idea originale, imitata nella parte essenziale, siano dal contraffattore apportate modifiche e miglioramenti (Cassazione, 18 giugno 1968, n. 2000).

• Individuazione della forma di tutela adeguata al caso in esame.

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Quiz

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

1 Nonècompresoneldirittomoraled’autore::: a) il diritto di inedito:: b) il diritto di modificare l’opera:: c) il diritto di anonimo:: d) il diritto di pubblicare l’opera

2 Ildirittopatrimonialed’autoreètutelato::: a) dall’azione di accertamento del diritto d’autore:: b) dall’azione di risarcimento dei danni:: c) dall’azione a difesa della paternità dell’opera:: d) dall’azione di risoluzione

3 Èilpotereesclusivodiattuarel’invenzione,didisporneetrarneprofitto:

:: a) il diritto di brevetto:: b) il diritto d’autore:: c) il diritto d’inventore:: d) il diritto di esclusiva

4 Arturo,dipendenteinun’aziendaautomobilistica,perpurocasoesenzaessernestatoincaricato,faun’invenzioneclamorosa.Intalcaso:

:: a) ad Arturo spetta solo il diritto di paternità mentre al suo datore di lavoro spetta il diritto di sfruttamento economico

:: b) l’invenzione appartiene automaticamente al datore di lavoro:: c) Arturo ha solo diritto ad un compenso sui diritti patrimoniali del datore di lavoro :: d) Arturo è titolare dei diritti patrimoniali mentre al datore di lavoro è riconosciuto un

diritto di prelazione

5 Ladomandadibrevettodeveesserepresentata:

:: a) all’Ufficio del Registro delle imprese:: b) al Ministero dello sviluppo economico :: c) all’Ufficio italiano brevetti e marchi:: d) alla Siae

6 Ilsig.Aladinohainventatounasplendidaedeconomicalampadaabbronzante;puòtrasferireidirittiattribuitigli inseguitoataleinvenzione?

:: a) sì, ma non può trasferire il diritto di essere riconosciuto inventore:: b) sì, senza alcun limite:: c) no, altrimenti non può tutelare i propri diritti di inventore:: d) sì, con l’autorizzazione dell’Ufficio italiano brevetti

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Quiz

7 Èilrequisitocheindicachel’invenzionebrevettabiledeveappor-tareunincrementodelpatrimoniotecnicopreesistente:

:: a) originalità:: b) novità :: c) liceità:: d) industrialità

8 Sel’invenzionemancadelrequisitodellaindustrialità,ilbrevetto:

:: a) è annullabile:: b) è nullo:: c) è valido se conferito da almeno 6 mesi :: d) si estingue

9 Ildirittodiesclusivaperun’invenzioneindustrialesiestendeanchealcommerciodelprodotto?

:: a) no:: b) sì, ma solo se il sistema di commercializzazione costituisce una concreta manifesta-

zione della novità dell’invenzione:: c) sì:: d) sì, ma solo se le qualità di inventore e commerciante si ritrovano unificate in un’unica

persona

10 Qualedeiseguentipuòessereconsideratounrequisitodell’inven-zionebrevettabile?

:: a) l’invenzione deve essere atta ad avere un’applicazione industriale:: b) l’invenzione deve essere utile:: c) l’invenzione deve trovare applicazione nel processo produttivo di un’impresa commer-

ciale:: d) non vi è alcun requisito per l’invenzione, essendo necessaria la sola originalità

11 Ilsig.DeLibercolispubblicaunlibro;qualidirittiglispettanoinquantoautore?

:: a) riconoscimento della paternità dell’opera e dell’utilizzazione economica:: b) il solo riconoscimento della paternità dell’opera:: c) il solo diritto di pubblicare l’opera:: d) il diritto di sfruttamento patrimoniale sino allo scadere del 70° anno solare dalla sua

morte

12 L’Ufficiobrevetti,ricevutaladomandadibrevetto:

:: a) la invia all’EPO che controlla la ricorrenza dei requisiti della novità e attività inventiva :: b) accerta la regolarità formale della domanda:: c) controlla esclusivamente l’originalità dell’invenzione:: d) è tenuto ad esaminare solo la regolarità formale della domanda

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Quiz

13 Nonèunadellesanzionichepossonoesseredispostedalgiudiceconlasentenzadicontraffazione:

:: a) condanna in futuro:: b) assegnazione in proprietà:: c) inibitoria:: d) sequestro

14 Indical’utilizzoolariproduzione,totaleoparziale,diun’operaaltruiinunpropriolavoro,conl’attribuzioneasestessodellapaternità:

:: a) pseudonimo:: b) plagio:: c) pirateria:: d) inibitoria

15 Checosaèilknow-how?

:: a) un sistema internazionale di brevettazione:: b) un particolare contratto tra imprenditori:: c) una invenzione non brevettabile:: d) un diritto patrimoniale d’autore non trasferibile

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Punti di vista La nozione di diritto d’autore: teoria monistica e dualistica

Il diritto d’autore è costituito da un insieme di norme giuridiche che individuano, tutelano e disciplinano le cc.dd. opere dell’ingegno. Il legame tra l’opera dell’ingegno e l’autore che l’ha creata è indissolubile ed in-scindibile.Il libro è di chi l’ha scritto, il quadro di chi l’ha dipinto, la statua di chi l’ha scolpita; quali che siano le vicende degli esemplari del libro o dell’opera d’arte figurativa destinati a passare di proprietario in proprie-tario, il vincolo iniziale permane ed è tale da assicurare all’autore una signoria sulla sua opera (JARACH).La naturale distinzione tra corpusmysticum(bene immateriale) e corpusmechanicum (l’esemplare dell’ope-ra) è testimone della natura del diritto d’autore e della relazione esistente tra il creatore e l’opera dell’inge-gno. Nel primo caso la relazione è diretta tra autore ed opera, mentre nel secondo la relazione è tra l’ogget-to materiale in cui è espressa l’opera e chi ha acquistato l’esemplare (JARACH).In epoca recente si è parlato anche di dematerializzazion o materiale. Questa materializzazione a ben vede-re rafforza la distinzione tra il corpus mechanicum ed il corpus mysticum (PERRINO), anche se è foriera di una nuova concezione del diritto d’autore scardinato dai suoi tradizionali punti fermi.La dottrina ravvisa nel diritto d’autore un duplice ordine di prerogative, di natura patrimoniale e personale. In particolare, le prime si estrinsecano in una serie di situazioni giuridiche soggettive (diritti o facoltà) dirette a riconoscere le utilità economiche che derivano dalla circolazione dell’opera dell’ingegno, le secon-de a proteggere il legame di paternità esistente tra autore e opera. La teoria dualistica, pertanto, opera una distinzione tra aspetti patrimoniali e morali del diritto d’autore, scindendo quest’ultimo in due diversi dirit-ti. Di avviso opposto è la c.d. teoria monistica che afferma l’unicità del diritto d’autore, anche se vi è ricom-presa una molteplicità di facoltà.È interessante notare che la distinzione appena riportata subisce delle ulteriori partizioni a seconda del ri-conoscimento della natura giuridica dei diritti e/o delle facoltà che i diversi Autori compiono in base agli orientamenti indicati. In particolare, all’interno della teoria monistica è possibile ravvisare un’ulteriore di-stinzione tra quanti sostengono che si tratti di un diritto della personalità oppure di un particolare diritto personale-patrimoniale (JARACH). Anche all’interno della categoria dei sostenitori della teoria dualistica ve ne sono alcuni che ritengono il diritto patrimoniale del tutto analogo ad un diritto di proprietà, altri come un diritto reale, altri ancora come un diritto di monopolio.Quale che sia la teoria accolta, gli aspetti morali e patrimoniali del diritto d’autore finiscono per sovrappor-si, costituendo una realtà molto articolata.

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Percorso A L’imprenditore e l’azienda

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Latuaopinione

Dopo aver letto le diverse posizioni assunte sull’argomento, esprimi la tua opinione, in-dividuando la tesi secondo te più convincente e illustrando le motivazioni alla base della tua scelta

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