PDL 2790 - Tomo II - Innovation Post · TOMO II ST ABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Atti...

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N. 2790 CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE (GUALTIERI) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 Presentato il 18 novembre 2020 TOMO II STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO Atti Parlamentari I Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

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  • N. 2790—CAMERA DEI DEPUTATI

    DISEGNO DI LEGGE

    PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE(GUALTIERI)

    Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023

    Presentato il 18 novembre 2020

    TOMO II

    STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

    Atti Parlamentari — I — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

  • PAGINA BIANCA

  • I N D I C E

    TOMO I

    Relazione illustrativa .................................................................................. Pag. 1

    Capitolo I. Il disegno di legge di bilancio integrato 2021-2023 ...... » 3

    Capitolo II. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ... » 21

    Capitolo III. Le note integrative al bilancio ........................................ » 79

    Capitolo IV. Budget economico-analitico 2021-2023 ........................... » 87

    Capitolo V. Relazione alla sezione prima del disegno di legge dibilancio ............................................................................... » 121

    L’Ecobilancio dello Stato (*)

    Relazione tecnica ......................................................................................... Pag. 255

    Parte I (Sezione I del disegno di legge) ............................................... » 257

    Parte II (Sezione II del disegno di legge) ............................................ » 481

    Raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il contodella pubblica amministrazione programmatico 2021-2023 ...... » 496

    Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge dibilancio 2021-2023 .......................................................................... » 497

    Allegato conoscitivo ..................................................................................... Pag. 519

    Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dota-zioni previste a legislazione vigente .............................................. » 521

    TOMO II

    Disegno di legge

    Articoli ...................................................................................................... Pag. 1

    Allegati, Tabelle ed Elenco ..................................................................... » 289

    Tabelle A e B ........................................................................................... » 315

    Quadri generali riassuntivi ..................................................................... » 319

    (*) L’illustrazione dell’Ecobilancio dello Stato è pubblicata a parte in separato fascicolo.

    Atti Parlamentari — III — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • TOMO III

    Stati di previsione

    Tabella n. 1 – Stato di previsione dell’entrata ................................... Pag. 3

    Tabella n. 2 – Stato di previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze ................................................................................................... » 21

    Tabella n. 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppoeconomico ............................................................................................. » 229

    Tabella n. 4 – Stato di previsione del Ministero del lavoro e dellepolitiche sociali .................................................................................... » 281

    Tabella n. 5 – Stato di previsione del Ministero della giustizia ...... » 325

    Tabella n. 6 – Stato di previsione del Ministero degli affari esteri edella cooperazione internazionale ..................................................... » 361

    Tabella n. 7 – Stato di previsione del Ministero dell’istruzione ...... » 405

    Tabella n. 8 – Stato di previsione del Ministero dell’interno ........... » 457

    Tabella n. 9 – Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e dellatutela del territorio e del mare ......................................................... » 525

    Tabella n. 10 – Stato di previsione del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti ...................................................................................... » 559

    Tabella n. 11 – Stato di previsione del Ministero dell’università edella ricerca .......................................................................................... » 623

    Tabella n. 12 – Stato di previsione del Ministero della difesa ........ » 657

    Tabella n. 13 – Stato di previsione del Ministero delle politicheagricole alimentari e forestali ............................................................ » 711

    Tabella n. 14 – Stato di previsione del Ministero per i beni e leattività culturali e per il turismo ...................................................... » 743

    Tabella n. 15 – Stato di previsione del Ministero della salute ........ » 805

    Atti Parlamentari — IV — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • DISEGNO DI LEGGE__

    SEZIONE IMISURE QUANTITATIVE PER LA REA-LIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRO-

    GRAMMATICI

    PARTE I

    TITOLO I

    RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILAN-CIO DELLO STATO

    Art. 1.

    (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

    1. I livelli massimi del saldo netto dafinanziare, in termini di competenza e dicassa, e del ricorso al mercato finanziario,in termini di competenza, di cui all’articolo21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021,2022 e 2023, sono indicati nell’allegato 1annesso alla presente legge. I livelli delricorso al mercato si intendono al nettodelle operazioni effettuate al fine di rim-borsare prima della scadenza o di ristrut-turare passività preesistenti con ammorta-mento a carico dello Stato.

    TITOLO II

    RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALEE CONTRIBUTIVA

    Art. 2.

    (Fondo per interventi di riforma del sistemafiscale, Fondo per la fedeltà fiscale e Fondoper l’assegno universale e i servizi alla fa-

    miglia)

    1. Al fine di dare attuazione a interventiin materia di riforma del sistema fiscale,nello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze è istituito un

    Art. 1.

    Art. 2.

    Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • Fondo con una dotazione di 8.000 milionidi euro per l’anno 2022 e di 7.000 milionidi euro annui a decorrere dall’anno 2023,di cui una quota non inferiore a 5.000milioni di euro e non superiore a 6.000milioni di euro a decorrere dall’anno 2022è destinata all’assegno universale e servizialla famiglia. I predetti interventi sono di-sposti con appositi provvedimenti norma-tivi, a valere sulle risorse del Fondo di cuial primo periodo.

    2. Al Fondo di cui al comma 1 sonodestinate altresì, a decorrere dall’anno 2022,fermo restando il rispetto degli obiettiviprogrammatici di finanza pubblica, risorsestimate come maggiori entrate permanentiderivanti dal miglioramento dell’adempi-mento spontaneo.

    3. In ciascun anno, ai fini della deter-minazione delle risorse di cui al comma 2,si considerano le maggiori entrate derivantidal miglioramento dell’adempimento spon-taneo che sono indicate, con riferimento alterzo anno precedente alla predisposizionedella legge di bilancio, nell’aggiornamentodella Relazione sull’economia non osser-vata e sull’evasione fiscale e contributiva,redatta ai sensi dell’articolo 10-bis.1, comma3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,introdotto dall’articolo 2 del decreto legi-slativo 24 settembre 2015, n. 160. Le mag-giori entrate di cui al periodo precedentesono considerate permanenti se per i treanni successivi a quello oggetto di quanti-ficazione, la somma algebrica della stimadella variazione delle entrate derivanti inciascun anno dal miglioramento dell’adem-pimento spontaneo risulta non negativa.Qualora tale somma algebrica risulti nega-tiva, l’ammontare delle maggiori entratepermanenti è dato dalla differenza, se po-sitiva, tra l’ammontare delle maggiori en-trate di cui al primo periodo e il valorenegativo della somma algebrica della varia-zione delle entrate da miglioramento del-l’adempimento spontaneo stimata con rife-rimento ai tre anni successivi. Se la diffe-renza di cui al periodo precedente è nega-tiva o pari a zero, l’ammontare dellemaggiori entrate permanenti è pari a zero.

    4. Nel rispetto degli obiettivi program-matici di finanza pubblica, la Nota di ag-

    Art. 2.

    Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • giornamento al documento di economia efinanza indica la quota delle maggiori en-trate permanenti rispetto alle previsionitendenziali formulate per il Documento dieconomia e finanza derivanti dal migliora-mento dell’adempimento spontaneo e de-terminate ai sensi del comma 3, da desti-nare al Fondo di cui al comma 1.

    5. A decorrere dall’anno 2022, i commida 431 a 435 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

    6. Il Fondo assegno universale e servizialla famiglia e altre misure correlate, di cuial comma 339 dell’articolo 1 della legge 27dicembre 2019, n. 160, è incrementato di3.012,1 milioni di euro per l’anno 2021.

    Art. 3.

    (Stabilizzazione a regime, dall’anno 2021,dell’ulteriore detrazione per redditi di lavoro

    dipendente)

    1. Il comma 2 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, conmodificazioni, dalla legge 2 aprile 2020,n. 21, è sostituito dal seguente:

    « 2. Nelle more di una revisione strut-turale del sistema delle detrazioni fiscali,l’ulteriore detrazione di cui al comma 1spetta per le prestazioni rese a decorreredal 1° luglio 2020 ».

    2. Il Fondo di cui all’articolo 1, comma7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, èridotto di 1.150 milioni di euro nell’anno2021 e di 1.426 milioni di euro annui adecorrere dall’anno 2022.

    Art. 4.

    (Incentivo per l’occupazione giovanile)

    1. Per le nuove assunzioni a tempoindeterminato e per le trasformazioni deicontratti a tempo determinato in contrattia tempo indeterminato effettuate nel bien-nio 2021-2022, al fine di promuovere l’oc-cupazione giovanile stabile, l’esonero con-tributivo di cui all’articolo 1, commi da 100a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017,n. 205, è riconosciuto nella misura del 100

    Art. 3.

    Art. 4.

    Art. 2.

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • per cento, per un periodo massimo di tren-tasei mesi, nel limite massimo di importopari a 6.000 euro annui, con riferimento aisoggetti che alla data della prima assun-zione incentivata ai sensi del presente ar-ticolo non abbiano compiuto il trentaseie-simo anno di età. Resta ferma l’aliquota dicomputo delle prestazioni pensionistiche.

    2. L’esonero contributivo di cui al comma1, ferme restando le condizioni ivi previste,è riconosciuto per un periodo massimo diquarantotto mesi ai datori di lavoro privatiche effettuino assunzioni in una sede ounità produttiva ubicata nelle seguenti re-gioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basili-cata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

    3. In deroga all’articolo 1, comma 104,della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermirestando i princìpi generali di fruizionedegli incentivi di cui all’articolo 31 deldecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,l’esonero contributivo di cui al comma 1del presente articolo spetta ai datori dilavoro che non abbiano proceduto, nei seimesi precedenti l’assunzione, né proce-dano, nei nove mesi successivi alla stessa, alicenziamenti individuali per giustificato mo-tivo oggettivo ovvero a licenziamenti collet-tivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991,n. 223, nei confronti di lavoratori inqua-drati con la medesima qualifica nella stessaunità produttiva.

    4. Le disposizioni di cui al presentearticolo non si applicano alle prosecuzionidi contratto e alle assunzioni di cui all’ar-ticolo 1, commi 106 e 108, della legge 27dicembre 2017, n. 205.

    5. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 », e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

    Art. 4.

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • Art. 5.

    (Esonero contributivo per le assunzioni didonne)

    1. Per le assunzioni di lavoratrici donneeffettuate nel biennio 2021-2022, in viasperimentale, l’esonero contributivo di cuiall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nellamisura del 100 per cento nel limite mas-simo di importo pari a 6.000 euro annui.

    2. Le assunzioni di cui al comma 1devono comportare un incremento occupa-zionale netto calcolato sulla base della dif-ferenza tra il numero dei lavoratori occu-pati rilevato in ciascun mese e il numerodei lavoratori mediamente occupati nei do-dici mesi precedenti. Per i dipendenti concontratto di lavoro a tempo parziale, ilcalcolo è ponderato in base al rapporto trail numero delle ore pattuite e il numerodelle ore che costituiscono l’orario normaledi lavoro dei lavoratori a tempo pieno.L’incremento della base occupazionale èconsiderato al netto delle diminuzioni delnumero degli occupati verificatesi in so-cietà controllate o collegate ai sensi dell’ar-ticolo 2359 del codice civile o facenti capo,anche per interposta persona, allo stessosoggetto.

    3. Il beneficio previsto dal presente ar-ticolo è concesso ai sensi della sezione 3.1della comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 » e nei limiti e alle condizioni dicui alla medesima comunicazione. L’effica-cia delle disposizioni del presente articolo èsubordinata, ai sensi dell’articolo 108, pa-ragrafo 3, del Trattato sul funzionamentodell’Unione europea, all’autorizzazione dellaCommissione europea.

    Art. 6.

    (Esonero contributivo per i giovani coltiva-tori diretti e imprenditori agricoli)

    1. All’articolo 1, comma 503, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il

    Art. 5.

    Art. 6.

    Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalleseguenti: « e il 31 dicembre 2021 ».

    Art. 7.

    (Esonero contributivo per il settore sportivodilettantistico)

    1. Al fine di garantire la sostenibilitàdella riforma del lavoro sportivo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze un apposito fondo,con dotazione di 50 milioni di euro perl’anno 2021 e di 50 milioni di euro perl’anno 2022, per finanziare nei predettilimiti l’esonero, anche parziale, dal versa-mento dei contribuiti previdenziali a caricodelle federazioni sportive nazionali, disci-pline sportive associate, enti di promozionesportiva, associazioni e società sportive di-lettantistiche, con esclusione dei premi edei contributi dovuti all’Istituto nazionaleper l’assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), relativamente ai rapporti dilavoro sportivo instaurati con atleti, alle-natori, istruttori, direttori tecnici, direttorisportivi, preparatori atletici e direttori digara.

    2. L’esonero di cui al presente articolo ècumulabile con altri esoneri o riduzionidelle aliquote di finanziamento previsti dallanormativa vigente, nei limiti della contri-buzione previdenziale dovuta.

    Art. 8.

    (Esenzione dall’IRPEF dei redditi domini-cali e agrari dei coltivatori diretti e degli

    imprenditori agricoli professionali)

    1. All’articolo 1, comma 44, della legge11 dicembre 2016, n. 232, sono apportatele seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: « 2019e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 2019,2020 e 2021 »;

    b) il secondo periodo è soppresso.

    Art. 9.

    (Modifiche alla disciplina fiscale della tas-sazione dei ristorni delle società cooperative)

    1. All’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

    Art. 7.

    Art. 8.

    Art. 9.

    Art. 6.

    Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: « Per le somme attribuite ad au-mento del capitale sociale nei confronti disoci persone fisiche, la cooperativa ha fa-coltà di applicare, previa deliberazione del-l’assemblea, la ritenuta del 12,50 per centoa titolo d’imposta all’atto della loro attri-buzione a capitale sociale. Tra i soci per-sone fisiche non sono compresi gli impren-ditori di cui all’articolo 65, comma 1, deltesto unico delle imposte sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, né i detentori dipartecipazione qualificata ai sensi dell’ar-ticolo 67, comma 1, lettera c), del mede-simo testo unico. La facoltà di cui al quartoperiodo è esercitata con il versamento dellaritenuta di cui al medesimo periodo, daeffettuare entro il giorno 16 del mese suc-cessivo a quello di scadenza del trimestresolare in cui è stata adottata la delibera-zione dell’assemblea ».

    2. La ritenuta del 12,50 per cento pre-vista dal quarto periodo del comma 2 del-l’articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002,n. 63, convertito, con modificazioni, dallalegge 15 giugno 2002, n. 112, introdotto dalcomma 1 del presente articolo, può essereapplicata con le medesime modalità e ter-mini alle somme attribuite ad aumento delcapitale sociale deliberate anteriormentealla data di entrata in vigore della presentelegge, in luogo della tassazione previstadalla previgente normativa.

    Art. 10.

    (Riduzione della tassazione dei dividendi pergli enti non commerciali)

    1. Gli utili percepiti dagli enti non com-merciali di cui lettera c) del comma 1dell’articolo 73 del testo unico delle impo-ste sui redditi, di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, o da una stabile organizzazione nelterritorio dello Stato di enti non commer-ciali, di cui alla lettera d) del comma 1 delmedesimo articolo 73, che esercitano, senzascopo di lucro, in via esclusiva o principale,una o più attività di interesse generale per

    Art. 10.

    Art. 9.

    Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • il perseguimento di finalità civiche, solida-ristiche e di utilità sociale nei settori indi-cati al comma 2 del presente articolo, nonconcorrono alla formazione del reddito im-ponibile nella misura del 50 per cento adecorrere dall’esercizio in corso al 1° gen-naio 2021. Sono esclusi gli utili provenientida partecipazioni in imprese o enti resi-denti o localizzati in Stati o territori aregime fiscale privilegiato di cui all’articolo47-bis, comma 1, del citato testo unico delleimposte sui redditi, di cui al decreto delPresidente della Repubblica n. 917 del 1986.

    2. I settori nell’ambito dei quali devonoessere svolte le attività di interesse generaledi cui al comma 1 sono i seguenti:

    a) famiglia e valori connessi; crescita eformazione giovanile; educazione, istru-zione e formazione, compreso l’acquisto diprodotti editoriali per la scuola; volonta-riato, filantropia e beneficenza; religione esviluppo spirituale; assistenza agli anziani;diritti civili;

    b) prevenzione della criminalità e si-curezza pubblica; sicurezza alimentare eagricoltura di qualità; sviluppo locale ededilizia popolare locale; protezione dei con-sumatori; protezione civile; salute pubblica,medicina preventiva e riabilitativa; attivitàsportiva; prevenzione e recupero delle tos-sicodipendenze; patologia e disturbi psi-chici e mentali;

    c) ricerca scientifica e tecnologica; pro-tezione e qualità dell’ambiente;

    d) arte, attività e beni culturali.

    3. I soggetti di cui al comma 1 destinanol’imposta sul reddito delle società non do-vuta in applicazione della disposizione dicui al medesimo comma 1 al finanziamentodelle attività di interesse generale ivi indi-cate, accantonando l’importo non ancoraerogato in una riserva indivisibile e nondistribuibile per tutta la durata dell’ente.

    4. Le fondazioni di cui al decreto legi-slativo 17 maggio 1999, n. 153, destinanol’imposta sul reddito non dovuta in appli-cazione della disposizione di cui al comma1 al finanziamento delle attività di inte-resse generale ivi indicate, accantonandola,

    Art. 10.

    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • fino all’erogazione, in un apposito fondodestinato all’attività istituzionale.

    TITOLO III

    CRESCITA E INVESTIMENTI

    Art. 11.

    (Cofinanziamento nazionale degli interventifinanziati con fondi dell’Unione europea per

    il periodo 2021-2027)

    1. Alla copertura degli oneri relativi allaquota di cofinanziamento nazionale pub-blica relativa agli interventi cofinanziatidall’Unione europea per il periodo di pro-grammazione 2021-2027, a valere sulle ri-sorse dei fondi strutturali, del Fondo peruna transizione giusta (JTF), del Fondoeuropeo agricolo per lo sviluppo rurale(FEASR) e del Fondo europeo per gli affarimarittimi e per la pesca (FEAMP), con-corre il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Aseguito dell’approvazione del Quadro finan-ziario pluriennale per il periodo di pro-grammazione 2021-2027 e dei relativi re-golamenti, il Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE), conapposita deliberazione, definisce i tassi dicofinanziamento nazionale massimi appli-cabili e l’onere a carico del Fondo di ro-tazione di cui all’articolo 5 della legge 16aprile 1987, n. 183, per i programmi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027.

    2. Per gli interventi di cui al comma 1,attribuiti alla titolarità delle regioni e delleprovince autonome di Trento e di Bolzano,il Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorrenella misura massima del 70 per centodegli importi relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica previsti neipiani finanziari dei singoli programmi. Larestante quota del 30 per cento fa carico aibilanci delle regioni e delle predette pro-vince autonome, nonché degli eventuali al-tri organismi pubblici partecipanti a taliprogrammi.

    Art. 11.

    Art. 10.

    Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • 3. Per gli interventi di cui al comma 1attribuiti alla titolarità delle amministra-zioni centrali dello Stato, alla coperturadegli oneri relativi alla quota di cofinan-ziamento nazionale pubblica si provvedeintegralmente con le disponibilità del Fondodi rotazione di cui all’articolo 5 della legge16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativialla quota di cofinanziamento nazionalepubblica dei programmi dell’obiettivo dicooperazione territoriale europea di cui laRepubblica italiana è partner ufficiale, deiprogrammi dello Strumento di vicinato,sviluppo e cooperazione internazionale edei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italianasono a carico del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della citata legge n. 183 del1987.

    4. Il Fondo di rotazione di cui all’arti-colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183,concorre, nei limiti delle proprie disponi-bilità, al finanziamento degli oneri relativiall’attuazione di eventuali interventi com-plementari rispetto ai programmi cofinan-ziati dai fondi strutturali dell’Unione euro-pea per il periodo di programmazione 2021-2027. Al fine di massimizzare le risorsedestinabili agli interventi complementari dicui al presente comma, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanopossono concorrere al finanziamento deglistessi con risorse a carico dei propri bi-lanci. L’erogazione delle risorse, a fronte dispese rendicontate, ha luogo previo inseri-mento, da parte dell’amministrazione tito-lare, dei dati di attuazione nel sistemainformatico di cui al comma 6.

    5. Il monitoraggio degli interventi cofi-nanziati dall’Unione europea per il periododi programmazione 2021-2027, a valere suifondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sulFEAMP e sugli altri strumenti finanziariprevisti, ivi compresi quelli attinenti allacooperazione territoriale europea, del Fondoper lo sviluppo e la coesione nell’ambitodella programmazione 2021-2027, nonchédegli interventi complementari finanziatidal Fondo di rotazione di cui all’articolo 5della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assi-curato dal Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneria

    Art. 11.

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    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • generale dello Stato. A tal fine, le ammi-nistrazioni centrali, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano assicu-rano, per gli interventi di rispettiva com-petenza, la rilevazione dei dati di attua-zione finanziaria, fisica e procedurale alivello di singolo progetto nonché delle pro-cedure di attivazione degli interventi, se-condo le specifiche tecniche definite d’in-tesa tra il Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze e le amministrazionicentrali dello Stato responsabili del coor-dinamento per i singoli fondi.

    6. Per le finalità di cui al presentearticolo e al fine di garantire l’efficace ecorretta attuazione delle politiche di coe-sione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nonché la standardizzazione dellerelative procedure attuative previste daisistemi di gestione e controllo, il Ministerodell’economia e delle finanze – Diparti-mento della Ragioneria generale dello Statosviluppa e rende disponibile per le ammi-nistrazioni responsabili un apposito si-stema informatico per il supporto nelle fasidi gestione, monitoraggio, rendicontazionee controllo dei programmi e degli interventicofinanziati.

    7. All’articolo 242, comma 7, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: « Il Ministero dell’economia e dellefinanze – Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato integra il Programmacomplementare di azione e coesione per lagovernance dei sistemi di gestione e con-trollo 2014-2020, di cui alla deliberazionedel CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del24 marzo 2016, con interventi di rafforza-mento della capacità amministrativa e tec-nica per assicurare la conclusione dellaprogrammazione 2014-2020 e l’efficace av-vio del nuovo ciclo di programmazionedell’Unione europea 2021-2027, mediantel’utilizzo delle risorse a tal fine stanziatedalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 ».

    Art. 11.

    Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • Art. 12.

    (Proroghe in materia di riqualificazione ener-getica, impianti di micro-cogenerazione, re-cupero del patrimonio edilizio, acquisto dimobili e grandi elettrodomestici e proroga

    del bonus facciate)

    1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,convertito, con modificazioni, dalla legge 3agosto 2013, n. 90, sono apportate le se-guenti modificazioni:

    a) all’articolo 14:

    1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis),le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

    2) al comma 2-bis, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« nell’anno 2021 »;

    b) all’articolo 16:

    1) al comma 1, le parole: « 31 di-cembre 2020 » sono sostituite dalle se-guenti: « 31 dicembre 2021 »;

    2) al comma 2, le parole: « 1° gen-naio 2019 » sono sostituite dalle seguenti:« 1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 »sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 »,le parole: « anno 2019 », ovunque ricor-rono, sono sostituite dalle seguenti: « anno2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sosti-tuite dalle seguenti: « nel 2021 ».

    2. All’articolo 1, comma 219, della legge27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nel-l’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« negli anni 2020 e 2021 ».

    Art. 13.

    (Proroga del bonus verde)

    1. All’articolo 1, comma 12, della legge27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Perl’anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti:« Per l’anno 2021 ».

    Art. 14.

    (Rifinanziamento degli interventi di ricon-versione e riqualificazione produttiva di aree

    di crisi)

    1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120,

    Art. 12.

    Art. 13.

    Art. 14.

    Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • convertito, con modificazioni, dalla legge15 maggio 1989, n. 181, destinati alla ri-conversione e alla riqualificazione produt-tiva delle aree di crisi industriale com-plessa di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, conmodificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n. 134, la dotazione del Fondo per la cre-scita sostenibile, di cui all’articolo 23 delmedesimo decreto-legge n. 83 del 2012, con-vertito, con modificazioni, dalla legge n. 134del 2012, è incrementata di 150 milioni dieuro per l’anno 2021, di 110 milioni di europer l’anno 2022 e di 20 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

    2. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, le risorse di cui al comma1 sono ripartite tra gli interventi da attuarenei casi di situazioni di crisi industrialecomplessa ai sensi del comma 1 dell’arti-colo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012,n. 83, convertito, con modificazioni, dallalegge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli daattuare nei casi di situazioni di crisi indu-striale diverse dalle precedenti che presen-tano, comunque, impatto significativo sullosviluppo dei territori e sull’occupazione aisensi del comma 8-bis del medesimo arti-colo 27.

    Art. 15.

    (Sostegno al settore turistico tramite i con-tratti di sviluppo)

    1. Al fine di sostenere il settore delturismo, promuovendo la realizzazione diprogrammi in grado di ridurre il divariosocio-economico tra le aree territoriali delPaese e di contribuire ad un utilizzo effi-ciente del patrimonio immobiliare nazio-nale, nonché di favorire la crescita dellacatena economica e l’integrazione setto-riale, la disciplina per l’accesso ai contrattidi sviluppo di cui all’articolo 3, comma4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,n. 69, convertito, con modificazioni, dallalegge 9 agosto 2013, n. 98, è così modifi-cata:

    a) la soglia di accesso ai contratti disviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridottaa 7,5 milioni di euro per i programmi di

    Art. 15.

    Art. 14.

    Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • investimento che prevedono interventi darealizzare nelle aree interne del Paese ov-vero il recupero e la riqualificazione distrutture edilizie dismesse. Per i medesimiprogrammi, l’importo minimo dei progettid’investimento del proponente è conseguen-temente ridotto a 3 milioni di euro;

    b) i programmi di sviluppo riguar-danti esclusivamente l’attività di trasforma-zione e commercializzazione di prodottiagricoli possono essere accompagnati dainvestimenti finalizzati alla creazione, allaristrutturazione e all’ampliamento di strut-ture idonee alla ricettività e all’accoglienzadell’utente, finalizzati all’erogazione di ser-vizi di ospitalità connessi alle attività ditrasformazione e commercializzazione deiprodotti agricoli. Ai predetti investimenti siapplicano le rispettive discipline agevola-tive vigenti.

    2. Il Ministero dello sviluppo economicoimpartisce al Soggetto gestore le direttiveeventualmente necessarie ai fini della cor-retta attuazione delle disposizioni di cui alcomma 1.

    3. Per le finalità di cui al comma 1 èautorizzata la spesa di 100 milioni di europer l’anno 2021 e di 30 milioni di euro perl’anno 2022.

    Art. 16.

    (Erogazione in unica quota del contributodella cosiddetta « nuova Sabatini »)

    1. All’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, conmodificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,n. 98, le parole: « in più quote determinatecon il medesimo decreto. In caso di finan-ziamento di importo non superiore a 200.000euro, il contributo viene erogato in un’u-nica soluzione » sono sostituite dalle se-guenti: « in un’unica soluzione, secondo lemodalità determinate con il medesimo de-creto ».

    2. Per le finalità di cui al comma 1,l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno2013, n. 69, convertito, con modificazioni,

    Art. 16.

    Art. 15.

    Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integratadi 370 milioni di euro per l’anno 2021.

    Art. 17.

    (Fondo a sostegno dell’impresa femminile)

    1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo a sostegno dell’impresa femmi-nile », con una dotazione di 20 milioni dieuro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,destinato al fine di promuovere e sostenerel’avvio e il rafforzamento dell’imprendito-ria femminile, la diffusione dei valori del-l’imprenditorialità e del lavoro tra la po-polazione femminile e massimizzare il con-tributo quantitativo e qualitativo delle donneallo sviluppo economico e sociale del Paese.

    2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene:

    a) interventi per sostenere l’avvio del-l’attività, gli investimenti e il rafforzamentodella struttura finanziaria e patrimonialedelle imprese femminili, con specifica at-tenzione ai settori dell’alta tecnologia;

    b) programmi e iniziative per la dif-fusione della cultura imprenditoriale tra lapopolazione femminile;

    c) programmi di formazione e orien-tamento verso materie e professioni in cuila presenza femminile deve essere adeguataalle indicazioni di livello dell’Unione euro-pea e nazionale.

    3. Gli interventi di cui al comma 2,lettera a), possono consistere in:

    a) contributi a fondo perduto per av-viare imprese femminili, con particolareattenzione alle imprese individuali e alleattività libero-professionali in generale econ specifica attenzione a quelle avviate dadonne disoccupate di qualsiasi età;

    b) finanziamenti senza interesse, fi-nanziamenti agevolati e combinazione dicontributi a fondo perduto e finanziamentiper avviare e sostenere le attività di im-prese femminili;

    c) incentivi per rafforzare le impresefemminili, costituite da almeno trentasei

    Art. 17.

    Art. 16.

    Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • mesi, nella forma di contributo a fondoperduto per l’integrazione del fabbisognodi circolante nella misura massima dell’80per cento della media del circolante degliultimi tre esercizi;

    d) percorsi di assistenza tecnico-ge-stionale per attività di marketing e di co-municazione durante tutto il periodo direalizzazione degli investimenti o di com-pimento del programma di spesa, ancheattraverso un sistema di voucher per acce-dervi;

    e) investimenti nel capitale, anche tra-mite la sottoscrizione di strumenti finan-ziari partecipativi, a beneficio esclusivo delleimprese a guida femminile tra le start-upinnovative di cui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e delle piccole e medie im-prese innovative di cui all’articolo 4 deldecreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24marzo 2015, n. 33, nei settori individuati incoerenza con gli indirizzi strategici nazio-nali;

    f) azioni di comunicazione per la pro-mozione del sistema imprenditoriale fem-minile italiano e degli interventi finanziatiattraverso le norme del presente articolo.

    4. Gli interventi di cui al comma 2,lettere b) e c), possono consistere nelleseguenti azioni:

    a) iniziative per promuovere il valoredell’impresa femminile nelle scuole e nelleuniversità;

    b) iniziative per la diffusione di cul-tura imprenditoriale tra le donne;

    c) iniziative di orientamento e forma-zione verso percorsi di studio nelle disci-pline scientifiche, tecnologiche, ingegneri-stiche e matematiche;

    d) iniziative di sensibilizzazione versoprofessioni tipiche dell’economia digitale;

    e) azioni di comunicazione per diffon-dere la cultura femminile d’impresa e pro-

    Art. 17.

    Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • muovere i programmi finanziati ai sensi delpresente articolo.

    5. Nell’ambito delle attività previste daicommi da 1 a 4 e al fine di massimizzarnel’efficacia e l’aderenza ai bisogni e allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni e gli entilocali, con le associazioni di categoria, conil sistema delle camere di commercio, in-dustria, artigianato e agricoltura e con icomitati per l’imprenditoria femminile, an-che prevedendo forme di cofinanziamentotra i rispettivi programmi in materia.

    6. Il Ministro dello sviluppo economicopresenta annualmente alle Camere una re-lazione sull’attività svolta e sulle possibilimisure da adottare per risolvere i problemirelativi alla partecipazione della popola-zione femminile alla vita economica e im-prenditoriale del Paese.

    7. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, adottato di concerto conil Ministro dell’economia e delle finanze econ il Ministro per le pari opportunità e lafamiglia, entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, sonodeterminati la ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo di cui al comma 1 trai diversi interventi, le modalità di attua-zione, i criteri e i termini per la fruizionedelle agevolazioni previste dalla presentelegge, compreso il rapporto di co-investi-mento tra le risorse pubbliche e quelle diinvestitori regolamentati o qualificati pergli investimenti di cui al comma 3, letterae), nonché le attività di monitoraggio econtrollo. Il Ministero dello sviluppo eco-nomico può utilizzare le proprie società inhouse per la gestione e l’attuazione degliinterventi previsti.

    8. È istituito, presso il Ministero dellosviluppo economico, il Comitato impresadonna. Il Comitato:

    a) contribuisce ad attualizzare le lineedi indirizzo per l’utilizzo delle risorse delFondo di cui al comma 1;

    b) conduce analisi economiche, stati-stiche e giuridiche relative alla questionefemminile nell’impresa;

    c) formula raccomandazioni relativa-mente allo stato della legislazione e dell’a-

    Art. 17.

    Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • zione amministrativa, nazionale e regio-nale, in materia di imprenditorialità fem-minile e in generale sui temi della presenzafemminile nell’impresa e nell’economia;

    d) contribuisce alla redazione dellarelazione annuale di cui al comma 6.

    9. La partecipazione al Comitato è svoltaa titolo gratuito, senza erogazione di com-pensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesee altri emolumenti comunque denominatiai partecipanti.

    10. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per le pari opportunità e la famiglia,sono stabilite la composizione e le modalitàdi nomina del Comitato.

    Art. 18.

    (Fondo per le piccole e medie imprese cre-ative)

    1. È istituito, nello stato di previsionedel Ministero dello sviluppo economico, il« Fondo per le piccole e medie impresecreative », con una dotazione di 20 milionidi euro per ciascuno degli anni 2021 e2022.

    2. Le risorse del Fondo di cui al comma1 sono utilizzate per:

    a) promuovere nuova imprenditoria-lità e lo sviluppo di imprese del settorecreativo, attraverso contributi a fondo per-duto, finanziamenti agevolati e loro com-binazioni;

    b) promuovere la collaborazione delleimprese del settore creativo con le impresedi altri settori produttivi, in particolarequelli tradizionali, nonché con le universitàe gli enti di ricerca, anche attraverso l’e-rogazione di contributi a fondo perduto informa di voucher da destinare all’acquistodi servizi prestati da imprese creative ov-vero per favorire processi di innovazione;

    c) sostenere la crescita delle impresedel settore anche tramite la sottoscrizionedi strumenti finanziari partecipativi, a be-neficio esclusivo delle start-up innovative dicui all’articolo 25 del decreto-legge 18 ot-

    Art. 18.

    Art. 17.

    Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • tobre 2012, n. 179, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,e delle piccole e medie imprese innovativedi cui all’articolo 4 del decreto-legge 24gennaio 2015, n. 3, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,nei settori individuati in coerenza con gliindirizzi strategici nazionali;

    d) consolidare e favorire lo sviluppodel sistema imprenditoriale del settore cre-ativo attraverso attività di analisi, studio,promozione e valorizzazione.

    3. Nell’ambito degli interventi previstidal comma 2, lettere a), c) e d), al fine dimassimizzarne l’efficacia e l’aderenza allecaratteristiche dei territori, è promossa lacollaborazione con le regioni, anche preve-dendo forme di cofinanziamento tra i ri-spettivi programmi in materia.

    4. Ai fini dei commi da 1 a 3, per« settore creativo » si intende il settore checomprende le attività dirette allo sviluppo,alla creazione, alla produzione, alla diffu-sione e alla conservazione dei beni e serviziche costituiscono espressioni culturali, ar-tistiche o altre espressioni creative e, inparticolare, quelle relative all’architettura,agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al-l’artigianato artistico, all’audiovisivo, com-presi il cinema, la televisione e i contenutimultimediali, al software, ai videogiochi, alpatrimonio culturale materiale e immate-riale, al design, ai festival, alla musica, allaletteratura, alle arti dello spettacolo, all’e-ditoria, alla radio, alle arti visive, alla co-municazione e alla pubblicità.

    5. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro per i beni e le attività culturali e per ilturismo, sono adottate le disposizioni perl’attuazione dei commi da 1 a 4, compresequelle relative:

    a) alla ripartizione delle risorse delFondo di cui al comma 1 tra gli interventidi cui al comma 2;

    b) all’individuazione dei codici ATECOche classificano le attività dei settori indi-cati al comma 3;

    c) alle modalità e ai criteri per laconcessione delle agevolazioni:

    Art. 18.

    Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • d) alla definizione delle iniziative am-missibili alle forme di aiuto, nel rispettodella disciplina europea in materia di aiutidi Stato;

    e) alle ulteriori condizioni per la frui-zione dei benefìci nonché alle altre formedi intervento del Fondo di cui al comma 1,anche volte a favorire l’accesso a canalialternativi di finanziamento.

    Art. 19.

    (Fondo d’investimento per lo sviluppo dellepiccole e medie imprese del settore aeronau-

    tico e della green economy)

    1. Al fine di sostenere lo sviluppo, ac-crescere la competitività e rafforzare lafiliera del sistema delle piccole e medieimprese del settore aeronautico nazionale,della chimica verde nonché della fabbrica-zione di componenti per la mobilità elet-trica e per la produzione di energia da fontirinnovabili, è istituito, nello stato di previ-sione del Ministero dello sviluppo econo-mico, un Fondo d’investimento per gli in-terventi nel capitale di rischio delle piccolee medie imprese, con una dotazione di 100milioni di euro per l’anno 2021, di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2022 e 2023 e di 40 milioni di euro perciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ladotazione del Fondo per l’anno 2021 èdestinata, nella misura di 50 milioni dieuro, ad un’apposita sezione dedicata esclu-sivamente alle piccole e medie imprese delsettore aeronautico nazionale.

    2. Il Fondo di cui al comma 1 finanziainterventi per lo sviluppo delle piccole emedie imprese, quali fusioni, aggregazioni,acquisizioni, riorganizzazioni, ristruttura-zioni, rafforzamento del capitale per gliinvestimenti volti alla transizione tecnolo-gica e alla sostenibilità ecologica e ambien-tale dei processi produttivi.

    3. Con decreto del Ministro dello svi-luppo economico, di concerto con il Mini-stro dell’economia e delle finanze, le ri-sorse del Fondo di cui al comma 1 sonoripartite tra le varie sezioni, ciascuna de-dicata ad uno dei settori di cui al medesimocomma 1, e sono stabiliti i criteri e le

    Art. 19.

    Art. 18.

    Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • modalità di accesso alle prestazioni delFondo nonché le forme di partecipazioneal medesimo da parte di investitori privati.

    Art. 20.

    (Rifinanziamento di agevolazioni nella formadi finanziamenti a favore di imprese seque-strate o confiscate alla criminalità organiz-

    zata)

    1. Al fine di assicurare il sostegno alleimprese sequestrate o confiscate alla cri-minalità organizzata, l’autorizzazione dispesa di cui al comma 195 dell’articolo 1della legge 28 dicembre 2015, n. 208, èincrementata di 10 milioni di euro perciascuno degli anni 2021 e 2022. L’incre-mento di cui al primo periodo è destinatoa un’apposita sezione del Fondo per lacrescita sostenibile, di cui all’articolo 23 deldecreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 7agosto 2012, n. 134, per l’erogazione difinanziamenti agevolati in favore delle im-prese di cui al citato comma 195 dell’arti-colo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Art. 21.

    (Istituzione del Fondo per lo sviluppo e ilsostegno delle filiere agricole, della pesca e

    dell’acquacoltura)

    1. Al fine di garantire lo sviluppo e ilsostegno del settore agricolo, della pesca edell’acquacoltura, è istituito, nello stato diprevisione del Ministero delle politiche agri-cole alimentari e forestali, il « Fondo per losviluppo e il sostegno delle filiere agricole,della pesca e dell’acquacoltura », con unadotazione di 150 milioni di euro per l’anno2021.

    2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, conuno o più decreti del Ministro delle politi-che agricole alimentari e forestali, previaintesa in sede di Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano,sono definiti i criteri e le modalità di uti-lizzazione del Fondo di cui al comma 1.

    Art. 20.

    Art. 21.

    Art. 19.

    Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • Art. 22.

    (Lavoro autonomo nelle imprese start up)

    1. All’articolo 26 del testo unico delledisposizioni concernenti la disciplina del-l’immigrazione e norme sulla condizionedello straniero, di cui al decreto legislativo25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 èinserito il seguente:

    « 6-bis. Limitatamente alla tipologia dilavoro autonomo per la costituzione di im-prese start up innovative ai sensi dellasezione IX del decreto-legge 18 ottobre2012, n. 179, convertito, con modificazioni,dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, enell’ambito delle quote definite ai sensidell’articolo 3, comma 4, del presente testounico, il ricongiungimento dei familiari dicui all’articolo 29, comma 1, lettere a) e b),è consentito al lavoratore straniero nellemore dell’ottenimento del permesso di sog-giorno e indipendentemente dalla sua du-rata, ai sensi e alle condizioni previste dalmedesimo articolo 29, ad eccezione delrequisito di cui al comma 3, lettera a). Larichiesta di ingresso dei familiari al seguitoè presentata contestualmente alla richiestadi nulla osta di cui all’articolo 39 del re-golamento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Siapplicano le agevolazioni previste dai de-creti attuativi di cui all’articolo 1, comma156, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.Ai familiari è rilasciato il permesso di sog-giorno per motivi familiari ai sensi dell’ar-ticolo 30, commi 1, lettera a), 2, 3 e 6, didurata pari a quella del permesso rilasciatoal lavoratore autonomo ».

    Art. 23.

    (Promozione dei marchi collettivi e di cer-tificazione all’estero)

    1. All’articolo 32 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) i commi 1, 2, 3 e 5 e le lettere a) eb) del comma 6 sono abrogati;

    Art. 22.

    Art. 23.

    Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • b) al comma 12, le parole: « per anno »sono sostituite dalle seguenti: « per cia-scuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5milioni annui a decorrere dall’anno 2021 »;

    c) al comma 15, le parole: « per cia-scun anno, a decorrere dal 2019 » sonosostituite dalle seguenti: « per ciascuno de-gli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euroannui a decorrere dall’anno 2021 ».

    Art. 24.

    (Piani di sviluppo per gli investimenti nellearee dismesse)

    1. Per favorire l’attrazione degli investi-menti e la realizzazione di progetti di svi-luppo, nelle aree dismesse o in disuso, delleinfrastrutture e dei beni immobili in disusoappartenenti alle amministrazioni pubbli-che di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,possono essere definiti piani di sviluppoper il finanziamento degli interventi neces-sari alla rigenerazione, alla riqualificazionee all’infrastrutturazione nonché per l’attra-zione di investimenti privati volti al rilancioeconomico.

    2. Alla struttura di missione InvestItalia,di cui all’articolo 1, comma 179, della legge30 dicembre 2018, n. 145, è affidato ilcompito di coordinare e coadiuvare le am-ministrazioni centrali e locali interessatealla predisposizione e alla definizione deipiani di sviluppo di cui al comma 1 delpresente articolo nonché di proporre l’e-lenco annuale delle proposte di piani inordine di graduatoria ai fini dell’accesso alfinanziamento da parte del Fondo di cui alcomma 5.

    3. Al fine di favorire lo sviluppo diiniziative di partenariato pubblico-privato,possono essere acquisite, nell’ambito dellaprocedura di predisposizione dei piani, pro-poste di investimento privato raccolte aseguito della pubblicazione di avvisi pub-blici, predisposti su iniziativa dell’ammini-strazione titolare del bene o a seguito dispecifica manifestazione di interesse. Taliproposte, inserite nei piani da sottoporrealla successiva valutazione, devono indi-care il collegamento funzionale tra la rige-

    Art. 24.

    Art. 23.

    Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • nerazione, riqualificazione e infrastruttu-razione del bene, finanziata con risorsepubbliche, e l’iniziativa economica privataderivante dall’insediamento produttivo pro-posto sulla medesima area, nonché il pianoeconomico-finanziario volto a dimostrarela redditività dell’investimento e la sua so-stenibilità economico-finanziaria nonché afornire gli elementi per massimizzare glieffetti economico-sociali e occupazionali sulterritorio.

    4. I piani di sviluppo di cui al comma 1definiscono:

    a) gli interventi pubblici e privati daattuare, identificati dal codice unico di pro-getto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16gennaio 2003, n. 3;

    b) nell’ambito degli interventi di cuialla lettera a), gli interventi di riconver-sione e di sviluppo economico da realizzareanche attraverso studi e ricerche apposita-mente condotti da università ed enti diricerca specializzati;

    c) il piano economico-finanziario del-l’investimento e il relativo cronoprogramma;

    d) le risorse pubbliche e private de-stinate al piano;

    e) le modalità per l’erogazione dellerisorse pubbliche;

    f) le cause di revoca dei contributi e dirisoluzione dell’accordo;

    g) i soggetti pubblici e privati attuatoridegli interventi nonché gli altri soggetticoinvolti nel procedimento;

    h) i tempi di realizzazione delle di-verse fasi;

    i) le modalità di verifica dell’adempi-mento degli impegni assunti e della realiz-zazione dei progetti.

    5. Per il finanziamento degli interventiprevisti dal presente articolo, è istituitonello stato di previsione del Ministero del-l’economia e delle finanze, per il successivotrasferimento al bilancio autonomo dellaPresidenza del Consiglio dei ministri, il« Fondo per l’attrazione di investimenti inaree dismesse e per beni dismessi », con

    Art. 24.

    Atti Parlamentari — 24 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • una dotazione di 36 milioni di euro perl’anno 2021, di 72 milioni di euro perl’anno 2022 e di 147 milioni di euro perl’anno 2023.

    6. Su proposta del Sottosegretario diStato alla Presidenza del Consiglio dei mi-nistri con delega alla programmazione eco-nomica e agli investimenti pubblici, sullabase dell’elenco annuale predisposto ai sensidel comma 2, il CIPE approva le propostedi piani di sviluppo e ne dispone il finan-ziamento nei limiti delle risorse di cui alcomma 5. Con la medesima deliberazione ilCIPE definisce i tempi di attuazione e icriteri di valutazione dei risultati dei sin-goli piani.

    7. Il monitoraggio degli interventi com-presi nei piani di sviluppo è effettuato aisensi del decreto legislativo 29 dicembre2011, n. 229, e costituisce la base informa-tiva per il riscontro degli elementi indicatialle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma4 nelle fasi di predisposizione, valutazionee approvazione dei piani nonché per leverifiche previste dalla lettera i) del mede-simo comma 4.

    Art. 25.

    (Accordi per l’innovazione)

    1. Per il finanziamento degli interventidi cui al decreto del Ministro dello sviluppoeconomico 24 maggio 2017, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017,destinati allo strumento agevolativo degliaccordi per l’innovazione, la dotazione delFondo per la crescita sostenibile, di cuiall’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno2012, n. 83, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incre-mentata di 100 milioni di euro per cia-scuno degli anni dal 2025 al 2035.

    Art. 26.

    (Interventi straordinari per il potenziamentoinfrastrutturale degli istituti penitenziari del

    Ministero della giustizia)

    1. Al fine di realizzare interventi stra-ordinari per l’ampliamento e l’ammoder-

    Art. 25.

    Art. 26.

    Art. 24.

    Atti Parlamentari — 25 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • namento degli spazi e delle attrezzaturedestinati al lavoro dei detenuti nonché peril cablaggio e la digitalizzazione degli isti-tuti penitenziari, è autorizzata la spesa di25 milioni di euro per l’anno 2021, di 15milioni di euro per l’anno 2022 e di 10milioni di euro per ciascuno degli anni dal2023 al 2026.

    TITOLO IV

    MEZZOGIORNO E COESIONE TERRITO-RIALE

    Art. 27.

    (Agevolazione contributiva per l’occupazionein aree svantaggiate – Decontribuzione per

    il Sud)

    1. Al fine di contenere il perdurare deglieffetti straordinari sull’occupazione, deter-minati dall’epidemia di COVID-19 in areecaratterizzate da grave situazione di disa-gio socio-economico, e di garantire la tuteladei livelli occupazionali, l’esonero contri-butivo di cui all’articolo 27, comma 1, deldecreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13ottobre 2020, n. 126, si applica fino al 31dicembre 2029, modulato come segue:

    a) in misura pari al 30 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare fino al 31 dicembre 2025;

    b) in misura pari al 20 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2026 e 2027;

    c) in misura pari al 10 per cento deicomplessivi contributi previdenziali da ver-sare per gli anni 2028 e 2029.

    2. L’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno2021 nel rispetto delle condizioni previstedalla comunicazione della Commissione eu-ropea C(2020) 1863 final, del 19 marzo2020, recante un « Quadro temporaneo perle misure di aiuto di Stato a sostegnodell’economia nell’attuale emergenza delCOVID-19 ».

    Art. 27.

    Art. 26.

    Atti Parlamentari — 26 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • 3. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre2029 l’agevolazione di cui al comma 1 èconcessa previa adozione della decisione diautorizzazione della Commissione europeaai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, delTrattato sul funzionamento dell’Unione eu-ropea e nel rispetto delle condizioni previ-ste dalla normativa applicabile in materiadi aiuti di Stato.

    4. Ai fini degli adempimenti relativi alRegistro nazionale degli aiuti di Stato, l’am-ministrazione responsabile è il Ministerodel lavoro e delle politiche sociali e l’am-ministrazione concedente è l’Istituto nazio-nale della previdenza sociale, che provvedealtresì all’esecuzione degli obblighi di mo-nitoraggio previsti dalla pertinente norma-tiva in materia di aiuti di Stato.

    5. Gli oneri derivanti dall’agevolazionedi cui al comma 1 sono valutati in 4.836,5milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2milioni di euro per l’anno 2030. Agli oneriderivanti dall’agevolazione di cui al comma1 per 3.500 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021 e 2022 si provvede con lerisorse del Fondo previsto dall’articolo 184.

    6. Il comma 2 dell’articolo 27 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre2020, n. 126, è abrogato.

    7. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,periodo di programmazione 2021-2027, èridotto di 3.500 milioni di euro per l’anno2023.

    Art. 28.

    (Proroga del credito d’imposta per investi-menti nel Mezzogiorno per l’anno 2022)

    1. All’articolo 1 della legge 28 dicembre2015, n. 208, sono apportate le seguentimodificazioni:

    a) al comma 98, primo periodo, leparole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono

    Art. 28.

    Art. 27.

    Atti Parlamentari — 27 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicem-bre 2022 »;

    b) al comma 108, il primo periodo èsostituito dal seguente: « Gli oneri derivantidai commi da 98 a 107 sono valutati in 617milioni di euro per ciascuno degli anni2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9milioni di euro per ciascuno degli anni2021 e 2022; i predetti importi sono corri-spondentemente iscritti in apposito capi-tolo di spesa dello stato di previsione delMinistero dell’economia e delle finanze ».

    2. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di1.053,9 milioni di euro per ciascuno deglianni 2021 e 2022, fermo restando il com-plessivo criterio di ripartizione territoriale.

    Art. 29.

    (Fondo per lo sviluppo e la coesione –programmazione 2021-2027)

    1. In attuazione dell’articolo 119, quintocomma, della Costituzione e in coerenzacon le disposizioni di cui all’articolo 5,comma 2, del decreto legislativo 31 maggio2011, n. 88, nonché con quanto previstonel Documento di economia e finanza perl’anno 2020 – Sezione III – Programmanazionale di riforma, è disposta una primaassegnazione di dotazione aggiuntiva a fa-vore del Fondo per lo sviluppo e la coe-sione, per il periodo di programmazione2021-2027, nella misura di 50.000 milionidi euro. Il complesso delle risorse di cui alprimo periodo è destinato a sostenere esclu-sivamente interventi per lo sviluppo, ripar-titi nella proporzione dell’80 per cento nellearee del Mezzogiorno e del 20 per centonelle aree del Centro-Nord, secondo la se-guente articolazione annuale: 4.000 milionidi euro per l’anno 2021, 5.000 milioni dieuro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milionidi euro per l’anno 2030. Al completamentodelle risorse da destinare alla suddetta pro-grammazione si provvede ai sensi dell’ar-ticolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre2009, n. 196. Per l’utilizzo delle risorse delFondo per lo sviluppo e la coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027 e

    Art. 29.

    Art. 28.

    Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • nell’ambito della normativa vigente sugliaspetti generali delle politiche di coesione,si applicano le seguenti disposizioni:

    a) la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione è impiegataper obiettivi strategici relativi ad aree te-matiche per la convergenza e la coesioneeconomica, sociale e territoriale, sulla basedelle missioni previste nel « Piano Sud 2030 »e dando priorità alle azioni e agli interventiprevisti nel Piano, compresi quelli relativial rafforzamento delle amministrazioni pub-bliche. La dotazione finanziaria è altresìimpiegata in coerenza con gli obiettivi e lestrategie definiti per il periodo di program-mazione 2021-2027 dei fondi strutturali edi investimento europei, nonché in coe-renza con le politiche settoriali e con lepolitiche di investimento e di riforma pre-viste nel Piano nazionale per la ripresa e laresilienza (PNRR), secondo princìpi di com-plementarità e addizionalità delle risorse;

    b) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, in collaborazione con le am-ministrazioni interessate, in coerenza conil Piano Sud 2030 e con i contenuti del-l’Accordo di partenariato per i fondi strut-turali e di investimento europei del periododi programmazione 2021-2027 e del PNRR,sentita la Conferenza permanente per irapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-vince autonome di Trento e di Bolzano,individua le aree tematiche e gli obiettivistrategici per ciascuna area e li comunicaalle competenti Commissioni parlamentari.Il CIPE, con propria deliberazione, su pro-posta del Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, ripartisce tra le diverse areetematiche la dotazione finanziaria del Fondoper lo sviluppo e la coesione iscritta nelbilancio, nonché provvede ad eventuali va-riazioni della ripartizione della dotazionefinanziaria del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, su proposta della Cabina di regiadi cui alla lettera d);

    c) gli interventi del Fondo per lo svi-luppo e la coesione – programmazione2021-2027 sono attuati nell’ambito di « Pianidi sviluppo e coesione » attribuiti alla tito-larità delle amministrazioni centrali, regio-nali, delle città metropolitane e di altre

    Art. 29.

    Atti Parlamentari — 29 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • amministrazioni pubbliche che possono es-sere individuate con deliberazione del CIPEsu proposta del Ministro per il Sud e lacoesione territoriale. I Piani di sviluppo ecoesione sono definiti secondo i princìpiprevisti dall’articolo 44 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modifi-cazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esono approvati con deliberazioni del CIPE,ferme restando le competenze della Cabinadi regia del Fondo per lo sviluppo e lacoesione, di cui alla lettera d);

    d) la Cabina di regia del Fondo per losviluppo e la coesione, istituita con decretodel Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2016, pubblicato nella GazzettaUfficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensidella lettera c) del comma 703 dell’articolo1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,opera anche sulle risorse del Fondo per losviluppo e la coesione – programmazione2021-2027, definendo, ai fini della succes-siva proposta di approvazione da parte delCIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cuialla lettera c), articolati per ciascuna areatematica, con l’indicazione dei risultati at-tesi, delle azioni e degli interventi necessariper il loro conseguimento, con la relativastima finanziaria, dei soggetti attuatori alivello nazionale, regionale e locale, deitempi di attuazione e delle modalità dimonitoraggio. Le informazioni di dettaglioin merito ai risultati conseguiti sono illu-strate nella relazione di sintesi sugli inter-venti realizzati nelle aree sottoutilizzate, dicui all’articolo 10, comma 7, della legge 31dicembre 2009, n. 196. I piani operativisono redatti tenendo conto che la dota-zione complessiva deve essere impiegataper un importo non inferiore all’80 percento per interventi da realizzare nei ter-ritori delle regioni del Mezzogiorno. LaCabina di regia opera anche con riferi-mento alle riprogrammazioni dei Piani disviluppo e coesione. Nei Piani è indicataaltresì l’articolazione annuale dei fabbiso-gni finanziari fino al terzo anno successivoal termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Pianidi sviluppo e coesione per il periodo diprogrammazione 2021-2027, il Ministro peril Sud e la coesione territoriale può sotto-

    Art. 29.

    Atti Parlamentari — 30 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • porre all’approvazione del CIPE l’assegna-zione di risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione per la realizzazione di inter-venti di immediato avvio dei lavori, nellimite degli stanziamenti iscritti in bilancio.Tali interventi confluiscono nei Piani disviluppo e coesione, in coerenza con le areetematiche cui afferiscono;

    e) i Piani di sviluppo e coesione per ilperiodo di programmazione 2021-2027, coni relativi fabbisogni finanziari, costitui-scono la base per la predisposizione delDocumento di economia e finanza e dellarelativa Nota di aggiornamento nonché perla definizione del disegno di legge del bi-lancio di previsione ai sensi dell’articolo 21della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

    f) il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale coordina l’attuazione dei Pianidi sviluppo e coesione di cui alle lettere c)e d) e individua i casi nei quali, per gliinterventi infrastrutturali di notevole com-plessità o per interventi di sviluppo inte-grati relativi a particolari ambiti territo-riali, si debba procedere alla sottoscrizionedel contratto istituzionale di sviluppo aisensi e per gli effetti di cui all’articolo 6,commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, e all’articolo 9-bis deldecreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 2013, n. 98. All’alinea del comma 3dell’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le pa-role: « tenuto conto degli obiettivi definitidagli atti di indirizzo e programmazionedella Presidenza del Consiglio dei ministrirelativamente ai fondi strutturali europei eal Fondo per lo sviluppo e la coesione »sono sostituite dalle seguenti: « tenuto contodelle direttive, delle priorità e degli obiet-tivi, anche in tema di organizzazione in-terna e gestionale, così come definiti dallaautorità politica delegata per le politiche dicoesione »;

    g) dopo l’approvazione dei Piani disviluppo e coesione da parte del CIPE, sullabase dell’effettiva realizzazione degli stessi,il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale può proporre al CIPE, ai fini della

    Art. 29.

    Atti Parlamentari — 31 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • sua successiva deliberazione in merito, larimodulazione delle quote annuali di spesae la revoca di assegnazioni già disposte, incaso di impossibilità sopravvenuta, di man-cato rispetto dei tempi o di inadempienze.Il Ministro per il Sud e la coesione terri-toriale presenta al CIPE, entro il 10 set-tembre di ogni anno, una relazione sullostato di avanzamento degli interventi rela-tivi alla programmazione 2021-2027, ai finidella definizione della Nota di aggiorna-mento del Documento di economia e fi-nanza e del disegno di legge del bilancio diprevisione;

    h) le assegnazioni di risorse ai sensidella lettera d) da parte del CIPE consen-tono a ciascuna amministrazione l’avviodelle attività necessarie all’attuazione degliinterventi finanziati;

    i) le risorse assegnate ai sensi dellalettera d) sono trasferite dal Fondo per losviluppo e la coesione, nei limiti degli stan-ziamenti annuali di bilancio, in appositacontabilità del Fondo di rotazione di cuiall’articolo 5 della legge 16 aprile 1987,n. 183, sulla base dei profili finanziari pre-visti dalle deliberazioni del CIPE di appro-vazione dei piani stessi. Il Ministero dell’e-conomia e delle finanze assegna le risorsetrasferite alla suddetta contabilità in favoredelle amministrazioni responsabili dell’at-tuazione degli interventi e dei Piani disviluppo e coesione approvati dal CIPE,secondo l’articolazione temporale indicatadalle relative deliberazioni, ed effettua ipagamenti a valere sulle medesime risorsein favore delle suddette amministrazioni,secondo le procedure stabilite dalla citatalegge n. 183 del 1987 e dal regolamento dicui al decreto del Presidente della Repub-blica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché daapposita deliberazione del CIPE, sulla basedelle richieste presentate dalla Presidenzadel Consiglio dei ministri – Dipartimentoper le politiche di coesione. Ai fini dellaverifica dello stato di avanzamento dellaspesa riguardante gli interventi finanziaticon le risorse del Fondo per lo sviluppo ela coesione, le amministrazioni titolari de-gli interventi comunicano i relativi dati alsistema di monitoraggio unitario di cuiall’articolo 1, comma 245, della legge 27

    Art. 29.

    Atti Parlamentari — 32 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • dicembre 2013, n. 147, sulla base di unapposito protocollo di colloquio telematico.Per far fronte ad eventuali carenze di li-quidità, le risorse del Fondo per lo sviluppoe la coesione di cui al decreto legislativo 31maggio 2011, n. 88, assegnate per un in-tervento e non ancora utilizzate, possonoessere riassegnate per un intervento di ti-tolarità di altra amministrazione, la cuirealizzazione presenti carattere di urgenza.In tal caso, la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento per le politiche dicoesione, d’intesa con l’Ispettorato generaleper i rapporti finanziari con l’Unione eu-ropea del Dipartimento della Ragioneriagenerale dello Stato del Ministero dell’eco-nomia e delle finanze, dispone la riasse-gnazione delle risorse per il nuovo inter-vento, sentita l’amministrazione titolare del-l’intervento definanziato;

    l) entro il 10 settembre di ciascunanno, la Presidenza del Consiglio dei mi-nistri – Dipartimento per le politiche dicoesione aggiorna le previsioni di spesa,sulla base delle comunicazioni trasmessedall’Agenzia per la coesione territoriale sullostato di attuazione degli interventi e te-nendo conto dei dati forniti dalle singoleamministrazioni titolari degli interventi stessie di eventuali decisioni assunte dal CIPE.Sulla base di tali comunicazioni, il Mini-stero dell’economia e delle finanze puòadottare, ove necessario, decreti di svincolodelle risorse riferite all’esercizio in corso ea quelli successivi. Le amministrazioni ti-tolari degli interventi assicurano il tempe-stivo e proficuo utilizzo delle risorse asse-gnate ed eseguono i controlli sulla regola-rità delle spese sostenute dai beneficiari;

    m) sono trasferite al Fondo di rota-zione di cui alla lettera i) anche le risorsedel Fondo per lo sviluppo e la coesione giàiscritte in bilancio per i precedenti periodidi programmazione, che sono gestite se-condo le modalità indicate nella medesimalettera i).

    Art. 29.

    Atti Parlamentari — 33 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • Art. 30.

    (Semplificazione del processo di attuazionedella Strategia nazionale per le aree interne)

    1. All’articolo 1, comma 15, della legge27 dicembre 2013, n. 147, le parole: « me-diante la sottoscrizione di accordi di pro-gramma-quadro di cui all’articolo 2, comma203, lettera c), della legge 23 dicembre1996, n. 662 » sono sostituite dalle se-guenti: « mediante strumenti di program-mazione negoziata di cui all’articolo 2,comma 203, lettera a), della legge 23 di-cembre 1996, n. 662 ».

    Art. 31.

    (Rigenerazione amministrativa per il raffor-zamento delle politiche di coesione territo-

    riale nel Mezzogiorno)

    1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, alfine di garantire la definizione e l’attua-zione degli interventi previsti dalla politicadi coesione dell’Unione europea e nazio-nale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli as-sunzionali previsti dalla disciplina vigente econ oneri a carico delle disponibilità delProgramma operativo complementare alProgramma operativo nazionale Gover-nance e capacità istituzionale 2014-2020, dicui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,integrato sul piano finanziario dalla deli-berazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficialen. 218 del 2 settembre 2020, in applica-zione dell’articolo 242, commi 2 e 5, deldecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 17luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pub-bliche di cui all’articolo 1, comma 2, deldecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,che, nell’ambito di tali interventi, rivestonoruoli di coordinamento nazionale e le au-torità di gestione, gli organismi intermedi oi soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo,Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-glia, Sardegna e Sicilia possono assumere,con contratto di lavoro a tempo determi-

    Art. 30.

    Art. 31.

    Atti Parlamentari — 34 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • nato di durata corrispondente ai pro-grammi operativi complementari e comun-que non superiore a trentasei mesi, perso-nale non dirigenziale in possesso delle cor-relate professionalità, nel limite massimodi 2.800 unità ed entro la spesa massima di126 milioni di euro annui per il triennio2021-2023.

    2. Entro sessanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale di concertocon il Ministro per la pubblica amministra-zione e con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentita la Conferenza unifi-cata di cui all’articolo 8 del decreto legi-slativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla basedella ricognizione del fabbisogno di perso-nale operato dall’Agenzia per la coesioneterritoriale, sono ripartiti tra le ammini-strazioni interessate le risorse finanziarie eil personale di cui al comma 1, individuan-done i profili professionali e le categorie.

    3. Il reclutamento è effettuato medianteconcorsi pubblici, per titoli ed esami, or-ganizzati dal Dipartimento della funzionepubblica ai sensi dell’articolo 4, comma3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto2013, n. 101, convertito, con modificazioni,dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e del-l’articolo 35, comma 5, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalitàdi cui all’articolo 3, comma 6, della legge 19giugno 2019, n. 56.

    4. L’Agenzia per la coesione territorialesvolge il monitoraggio sulla corrispondenzadelle attività svolte dai soggetti di cui alcomma 1 agli scopi e agli obiettivi deirelativi programmi operativi complemen-tari.

    5. Le amministrazioni pubbliche di cuiall’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-tivo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispettodella programmazione triennale del fabbi-sogno nonché del limite massimo comples-sivo del 50 per cento delle risorse finan-ziarie disponibili ai sensi della normativavigente in materia di assunzioni a tempoindeterminato, previo espletamento dellaprocedura di cui all’articolo 35, comma 4,del citato decreto legislativo n. 165 del 2001,

    Art. 31.

    Atti Parlamentari — 35 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • possono avviare procedure di reclutamentomediante concorso pubblico per l’assun-zione di personale non dirigenziale concontratto di lavoro a tempo indeterminato,relativamente a figure professionali concompetenze coerenti con le finalità di cui aicommi 1 e 2:

    a) con riserva dei posti, nel limitemassimo del 50 per cento di quelli messi aconcorso, in favore dei titolari di contrattodi lavoro a tempo determinato di cui alcomma 1 che, alla data di pubblicazionedei bandi, abbiano maturato ventiquattromesi di servizio alle dipendenze dell’ammi-nistrazione che emana il bando;

    b) per titoli, finalizzati a valorizzare,con apposito punteggio, l’esperienza pro-fessionale maturata dal personale di cuialla lettera a), ed esami.

    6. L’Agenzia per la coesione territorialeprovvede all’attuazione delle disposizioni dicui al presente articolo nell’ambito dellerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione vigente e senzanuovi o maggiori oneri per la finanza pub-blica.

    Art. 32.

    (Proroga del credito d’imposta potenziato perle attività di ricerca e sviluppo nelle aree del

    Mezzogiorno)

    1. Al fine di incentivare più efficace-mente l’avanzamento tecnologico dei pro-cessi produttivi e gli investimenti in ricercae sviluppo delle imprese operanti nelle re-gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Cam-pania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ilcredito d’imposta per gli investimenti inattività di ricerca e sviluppo di cui all’ar-ticolo 1, comma 200, della legge 27 dicem-bre 2019, n. 160, compresi i progetti diricerca e sviluppo in materia di COVID-19,direttamente afferenti a strutture produt-tive ubicate nelle suddette regioni, spetta,per gli anni 2021 e 2022, alle seguenticategorie di imprese, come definite dallaraccomandazione 2003/361/CE della Com-missione, del 6 maggio 2003: nella misura

    Art. 32.

    Art. 31.

    Atti Parlamentari — 36 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • del 25 per cento per le grandi imprese, cheoccupano almeno duecentocinquanta per-sone e il cui fatturato annuo è almeno paria 50 milioni di euro oppure il cui totale dibilancio è almeno pari a 43 milioni di euro;nella misura del 35 per cento per le medieimprese, che occupano almeno cinquantapersone e realizzano un fatturato annuo dialmeno 10 milioni di euro, e nella misuradel 45 per cento per le piccole imprese, cheoccupano meno di cinquanta persone erealizzano un fatturato annuo o un totaledi bilancio annuo non superiori a 10 mi-lioni di euro.

    2. La maggiorazione dell’aliquota delcredito d’imposta prevista dal comma 1 siapplica nel rispetto dei limiti e delle con-dizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,che dichiara alcune categorie di aiuti com-patibili con il mercato interno in applica-zione degli articoli 107 e 108 del Trattatosul funzionamento dell’Unione europea, e,in particolare, dall’articolo 25 del mede-simo regolamento, in materia di aiuti aprogetti di ricerca e sviluppo.

    3. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2021-2027, è ridotto di 52milioni di euro per l’anno 2022, di 104milioni di euro per ciascuno degli anni2023 e 2024 e di 52 milioni di euro perl’anno 2025.

    Art. 33.

    (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)

    1. Al fine di favorire, nell’ambito dell’e-conomia della conoscenza, il persegui-mento di obiettivi di sviluppo, coesione ecompetitività dei territori nelle regioniAbruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è pro-mossa la costituzione di Ecosistemi dell’in-novazione, attraverso la riqualificazione ola creazione di infrastrutture materiali eimmateriali per lo svolgimento di attività diformazione, ricerca multidisciplinare e cre-azione di impresa, con la collaborazione diuniversità, enti di ricerca, imprese, pubbli-che amministrazioni e organizzazioni delTerzo settore.

    Art. 33.

    Art. 32.

    Atti Parlamentari — 37 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • 2. Per la costituzione delle strutture dicui al comma 1, con deliberazione delCIPE, su proposta del Ministro per il Sud ela coesione territoriale, sono assegnate alMinistero dell’università e della ricerca, nel-l’ambito del Piano sviluppo e coesione dicompetenza, risorse nel limite massimo di50 milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo perlo sviluppo e la coesione per il ciclo diprogrammazione 2021-2027. Al finanzia-mento degli interventi di cui al presentecomma possono contribuire altresì le ri-sorse relative ai fondi strutturali europeiper il ciclo di programmazione 2021-2027nonché ulteriori risorse assegnate all’Italianel contesto delle decisioni assunte dal Con-siglio europeo del 17-21 luglio 2021.

    3. Per le finalità di cui al comma 1,entro sessanta giorni dalla deliberazionedel CIPE di cui al comma 2, il Ministrodell’università e della ricerca, di concertocon il Ministro per il Sud e la coesioneterritoriale, stabilisce, con proprio decreto,i criteri per la ripartizione delle risorse, lemodalità di accesso al finanziamento el’ammontare del contributo concedibile.

    Art. 34.

    (Coesione sociale e sviluppo economico neicomuni marginali)

    1. Al fine di favorire la coesione socialee lo sviluppo economico nei comuni parti-colarmente colpiti dal fenomeno dello spo-polamento e per i quali si riscontrano ri-levanti carenze di attrattività per la ridottaofferta di servizi materiali e immaterialialle persone e alle attività economiche, nelrispetto della complementarità con la stra-tegia nazionale per le aree interne, il Fondodi cui all’articolo 1, comma 65-ter, dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205, è denomi-nato « Fondo di sostegno ai comuni mar-ginali ». Il Fondo è incrementato di 30milioni di euro per ciascuno degli anni2021, 2022 e 2023. Il Fondo è ripartito condecreto del Presidente del Consiglio deiministri, su proposta del Ministro per ilSud e la coesione territoriale, che stabiliscetermini e modalità per l’accesso alle ero-

    Art. 34.

    Art. 33.

    Atti Parlamentari — 38 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • gazioni e per la rendicontazione del loroimpiego.

    2. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 restafermo quanto disposto dai commi 65-ter,65-quater e 65-quinquies dell’articolo 1 dellalegge 27 dicembre 2017, n. 205.

    3. Il Fondo di cui al comma 1 è incre-mentato di 30 milioni di euro per ciascunodegli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse equelle di cui all’articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sonoripartite con decreto del Presidente delConsiglio dei ministri, su proposta del Mi-nistro per il Sud e la coesione territoriale,che ne stabilisce i termini e le modalità diaccesso e rendicontazione.

    4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione,programmazione 2014-2020, di cui all’arti-colo 1, comma 6, della legge 27 dicembre2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di europer ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

    TITOLO V

    LIQUIDITÀ E RICAPITALIZZAZIONE IM-PRESE

    Art. 35.

    (Misure per il sostegno alla liquidità delleimprese)

    1. All’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile2020, n. 23, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono ap-portate le seguenti modificazioni:

    a) ai commi 1, 2, lettera a), e 13, leparole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituitedalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

    b) al comma 1-bis, dopo le parole:« cessioni di crediti con » sono inserite leseguenti: « o senza »;

    c) al comma 2, lettera n), dopo leparole: « delocalizzare le produzioni » sonoaggiunte le seguenti: « , ovvero il finanzia-mento coperto dalla garanzia deve esseredestinato al rimborso di finanziamenti nel-l’ambito di operazioni di rinegoziazione deldebito accordato in essere dell’impresa be-neficiaria purché il finanziamento prevedal’erogazione di credito aggiuntivo in misura

    Art. 35.

    Art. 34.

    Atti Parlamentari — 39 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • pari almeno al 25 per cento dell’importodel finanziamento oggetto di rinegozia-zione e a condizione che il rilascio dellagaranzia sia idoneo a determinare un mi-nor costo o una maggior durata del finan-ziamento rispetto a quello oggetto di rine-goziazione ».

    2. All’articolo 1-bis, comma 1, lettera d),del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « con-sapevole che » sono inserite le seguenti: « ,ad eccezione dell’eventuale quota destinataal rimborso di finanziamenti erogati daimedesimi soggetti finanziatori ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, ».

    3. Dopo l’articolo 1-bis del decreto-legge8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,è inserito il seguente:

    « Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno dellaliquidità delle imprese di medie dimensioni)– 1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e finoal 30 giugno 2021, le garanzie di cui all’ar-ticolo 1, rilasciate a beneficio di impresecon un numero di dipendenti non inferiorea 250 e non superiore a 499, determinatosulla base delle unità di lavoro-anno rile-vate per l’anno 2019, per un importo mas-simo garantito fino a cinque milioni dieuro, o inferiore tenuto conto dell’ammon-tare in quota capitale non rimborsato dieventuali finanziamenti assistiti dalla ga-ranzia di cui all’articolo 2, comma 100,della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sonoconcesse a titolo gratuito e fino alla coper-tura del 90 per cento del finanziamento.Fermo restando quanto previsto dal comma3 dell’articolo 1, i benefìci accordati aisensi del paragrafo 3.1 della Comunica-zione della Commissione europea del 19marzo 2020 recante un “Quadro tempora-neo per le misure di aiuto di Stato asostegno dell’economia nell’attuale emer-genza del COVID-19” non superano le so-glie ivi previste, tenuto conto di eventualialtre misure di aiuto, da qualunque sog-getto erogate, di cui la società ha benefi-ciato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1.

    2. A decorrere dal 1° luglio 2021, leimprese di cui al comma 1 possono acce-

    Art. 35.

    Atti Parlamentari — 40 — Camera dei Deputati

    XVIII LEGISLATURA A.C. 2790

  • dere alle garanzie disciplinate dall’articolo6, comma 14-bis, del decreto-legge 30 set-tembre 2003, n. 269, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326, per una percentuale di coperturafino all’80 per cento dell’importo del finan-ziamento ».

    4. All’articolo 6, comma 14-bis, del de-creto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 24novembre 2003, n. 326, sono apportate leseguenti modificazioni:

    a) al primo periodo:

    1) dopo le parole: « in conformitàalla normativa dell’Unione Europea, » sonoinserite le seguenti: « per una percentualemassima di copertura, salvo specifiche de-roghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;

    2) dopo le parole: « esercizio delcredito in Italia » sono inserite le seguenti:« nonché di imprese di assicurazione, na-zionali e internazionali, autorizzate all’e-sercizio del ramo credito e cau