Stampato C. 4068XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI …Modifiche al codice civile in tema di affidamento...

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Stampato C. 4068XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 4068 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all'articolo 155 del codice civile). 1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, al diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori in modo continuativo, nel rispetto del diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, nonché della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata, di dare alla prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Qualora un genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità omologando il comune progetto educativo, dopo avere verificato che corrisponda all'interesse del minore. Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". Art. 2.

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Page 1: Stampato C. 4068XIV LEGISLATURA PROPOSTA DI …Modifiche al codice civile in tema di affidamento condiviso). 1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti: "Art.

Stampato C. 4068XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE - N. 4068 PROPOSTA DI LEGGE Art. 1. (Modifiche all'articolo 155 del codice civile). 1. I commi primo, secondo, terzo e quarto dell'articolo 155 del codice civile sono sostituiti dai seguenti: "Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone, salvo quanto previsto dall'articolo 155-bis, l'affidamento condiviso dei figli e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, al diritto a ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi i genitori in modo continuativo, nel rispetto del diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo, nonché della responsabilità, del diritto e del dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata, di dare alla prole, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176. Qualora un genitore chieda l'esercizio congiunto della potestà, il giudice interroga l'altro per acquisire il suo consenso. Ove il consenso sia prestato, il giudice provvede in conformità omologando il comune progetto educativo, dopo avere verificato che corrisponda all'interesse del minore. Nel caso in cui il consenso sia negato, il giudice dispone per l'esercizio differenziato della potestà, indicando i tempi e le modalità di presenza accanto ai figli di ciascun genitore e attribuendo a ciascuno di essi sfere di competenza distinte, limitatamente alle questioni di normale amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei figli, delle rispettive attitudini e delle abitudini pregresse. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; ove necessario può essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalità, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Ove le informazioni di carattere economico fornite da uno dei genitori siano contestate dall'altro il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi". Art. 2.

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(Modifiche al codice civile in tema di affidamento condiviso). 1. Dopo l'articolo 155 del codice civile sono inseriti i seguenti: "Art. 155-bis. - (Esclusione e opposizione all'affidamento condiviso). Il giudice può disporre l'esclusione di un genitore dall'affidamento qualora ritenga, anche in assenza di un precedente provvedimento emesso ai sensi degli articoli 330 e 333, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di tali norme o che comunque da quel genitore, se affidatario, possa derivare grave pregiudizio al minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dell'altro genitore all'affidamento e chiederne l'esclusione quando sussistono le condizioni indicate dal primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvo per quanto possibile il diritto del minore riconosciuto ai sensi del primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, e mirante a ledere tale diritto, il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da emanare nell'interesse dei figli. Si applica la disposizione di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile. Art. 155-ter. (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza). Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'esigenza di rendere minimo il disagio dei figli, in funzione delle modalità concordate. Il vantaggio che ne consegue per l'assegnatario deve essere adeguatamente valutato nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, tenuto conto dell'eventuale titolo di proprietà. In ogni caso, ove avvenga un cambiamento di residenza da parte di uno dei genitori che interferisca con le modalità di esercizio della potestà, è data facoltà all'altro di chiedere la ridefinizione delle regole dell'organizzazione familiare, compresa la parte economica. Se tra i genitori non è raggiunto un accordo la relativa decisione è rimessa al giudice. Art. 155-quater. (Violazione degli obblighi di mantenimento). Nel regime di mantenimento diretto di cui al quarto comma dell'articolo 155, in caso di violazione degli obblighi il giudice dispone, relativamente al genitore inadempiente, il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare all'altro genitore. Qualora sia stato concordato il regime di mantenimento indiretto, in caso di inadempienza si applica quanto previsto dall'articolo 8 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni. Art. 155-quinquies. (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Ai figli maggiorenni non indipendenti economicamente si applicano le disposizioni previste dal quarto comma dell'articolo 155. Ove debba essere disposto il pagamento di un assegno periodico, esso deve essere versato direttamente al figlio, salvo che il giudice, valutate le circostanze, non disponga diversamente. Ai figli maggiorenni portatori di grave disabilità, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei minori". Art. 3. (Modifiche al codice di procedura civile in tema di sollecitazione della responsabilità genitoriale).

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1. Dopo l'articolo 709 del codice di procedura civile, sono inseriti i seguenti: "Art. 709-bis. (Obbligo di consulenza). Le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvo i casi di assoluta urgenza o di grave ed imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi per la risoluzione dei conflitti insorti tra esse in ordine all'esercizio della potestà o alle modalità dell'affido condiviso, ad un centro privato, ad un consultorio pubblico o ad un professionista scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, al fine di verificare o sollecitare l'assunzione delle responsabilità genitoriali. Il giudice adito per decidere sulla separazione dei coniugi e sull'affidamento dei figli verifica che le parti abbiano adempiuto all'obbligo di cui al primo comma. In tutti i casi in cui, pur nel dissenso di uno dei genitori, è disposto l'affidamento condiviso, nel relativo provvedimento deve essere inserita, d'ufficio o su comune indicazione dei coniugi, la denominazione di un centro privato, di un consultorio pubblico o di un professionista esperto, scelto tra psicologi, avvocati, assistenti sociali o mediatori familiari, cui le parti sono tenute a rivolgersi in relazione al corretto esplicarsi della potestà genitoriale nei confronti dei figli. Art. 709-ter. (Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni). La competenza per la soluzione dei conflitti insorti tra i genitori in ordine all'esercizio della genitorialità spetta, qualora vi sia procedimento in corso, anche ai sensi dell'articolo 710, al giudice dello stesso. In caso contrario essa spetta al giudice tutelare del luogo di residenza del minore. A seguito del ricorso, il giudice convoca le parti e adotta i provvedimenti opportuni. In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore o impediscano il corretto assolvimento dei compiti educativi e di cura, egli può modificare i provvedimenti in vigore, sia in ordine al modello, che alle modalità di affidamento o può, in alternativa, applicare le seguenti sanzioni: 1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori nei confronti dell'altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle ammende. I provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari. I provvedimenti assunti dal giudice tutelare nelle ipotesi di sua competenza possono essere impugnati con ricorso alla sezione per i minorenni della corte d'appello territorialmente competente". Art. 4. (Disposizioni di attuazione). 1. Nei casi in cui la sentenza di separazione, di scioglimento, di annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata emessa alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuno dei

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genitori può richiedere, nei modi previsti dall'articolo 710 del codice di procedura civile o dell'articolo 9 della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, l'applicazione della presente legge. 2. Gli articoli 155-bis e 155-ter del codice civile e gli articoli 709-bis e 709-ter del codice di procedura civile si applicano anche alle fattispecie di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili di esso, di cui alla legge 1^ dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, nonché ai figli nati da coppie di fatto. Frontespizio Relazione