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    N. 2454

    DISEGNO DI LEGGE

    diniziativa dei senatori PORETTI e PERDUCA

    COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 NOVEMBRE 2010

    Nuove norme sullaffidamento condivisodei figli di genitori separati

    Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

    TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 2454 2

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    Onorevoli Senatori. Questo disegno di

    legge nasce dallosservazione della giurispru-

    denza relativa agli oltre quattro anni dallin-

    troduzione della legge 8 febbraio 2006, n. 54

    e si fonda su uno studio dellassociazione na-

    zionale Crescere Insieme, che dopo avere

    partecipato alla stesura della legge ne ha mo-

    nitorato le disfunzioni applicative ed elabo-

    rato i correttivi (cfr. M. Maglietta, Laffida-

    mento condiviso. Come e, come sara, F. An-

    geli, 2010; e Affido condiviso: una revisione

    necessaria per abbattere le resistenze, Edito-

    riale in Guida al Diritto Famiglia e Mi-

    nori, (10) 2010, pp. 7-9). Il testo, in partico-

    lare, rappresenta levoluzione aggiornata

    delle indagini precedentemente sviluppate

    dallassociazione.

    Come e noto, nel mondo occidentale il

    principio della bigenitorialita viene affermatoe applicato con sempre maggior vigore e in-

    cisivita, a partire dalla Convenzione sui di-

    ritti del fanciullo, fatta a New York il 20 no-

    vembre 1989, ratificata ai sensi della legge

    27 maggio 1991, n. 176. Nel nostro Paese,

    tuttavia, solo assai faticosamente, con un la-

    voro di quattro legislature, si e riusciti a far

    passare come forma privilegiata laffida-

    mento condiviso. E, analogamente, la sua

    concreta applicazione incontra sensibili osta-

    coli, non a causa di una cattiva risposta del-

    lutenza (ad esempio di un dilagare del con-

    tenzioso che, si sosteneva, avrebbe dovuto

    paralizzare i tribunali), bens a causa di resi-

    stenze culturali degli operatori, peraltro fa-

    vorite in alcuni casi da oggettive difficolta di

    lettura del testo, mancando in alcuni fonda-

    mentali passaggi la diretta e inequivoca pre-

    scrittivita delle norme.

    In effetti, il primo periodo di applicazione

    della nuova legge ha consentito di osservareuna estesa disomogeneita dei provvedimenti,

    che non riguarda soltanto gli aspetti in cui la

    norma puo effettivamente presentare delle

    ambiguita, ma si presenta anche la dove il

    messaggio del legislatore, pur essendo lim-

    pido, si pone in contraddizione con gli orien-

    tamenti giurisprudenziali in precedenza mag-

    gioritari. Non va dimenticato, infatti, che

    laffidamento condiviso ha ribaltato la scala

    di priorita adottata per decenni nei tribunali

    italiani, ove si era abituati a considerare laf-

    fidamento a un solo genitore come la forma

    da privilegiare, perche piu adatta a limitare i

    danni che i figli subiscono dalla separazione

    dei genitori: adatta, in particolare, a conte-

    nere la conflittualita. Un concetto discutibi-

    lissimo: sembra logico ritenere, al contrario,

    che sia proprio laffidamento esclusivo a

    non poter essere stabilito quando il conflitto

    e acceso, poiche prevede che le decisioni delquotidiano siano assunte dal genitore affida-

    tario anche quando i figli si trovano presso

    laltro: nulla di piu provocatorio e intrinseca-

    mente adatto a creare rancori, anche dove

    non ve ne fossero. Tuttavia, tale radicato pre-

    giudizio ha comportato a suo tempo che lal-

    ternativa allaffidamento esclusivo, laffida-

    mento congiunto, venisse adottato solo in

    un numero assai ridotto di casi, ossia quando

    la conflittualita medesima era bassa. Laffi-

    damento condiviso avrebbe dovuto risolvere

    tale limitato ricorso a forme di affidamento

    ad entrambi i genitori, sia per la esplicita

    priorita ad esso assegnata prevedendo che

    un genitore possa essere escluso dallaffida-

    mento solo per sue personali e comprovate

    carenze, pericolose per il figlio, sia in

    quanto, a differenza dellaffidamento con-

    giunto, prevede anche lesercizio separato

    della potesta per le decisioni ordinarie, che

    elimina ogni preoccupazione per i casi dielevata conflittualita. Tuttavia, cos non e

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    stato, quanto meno per quanto riguarda gli

    aspetti sostanziali dei provvedimenti.

    Infatti, dal momento in cui e entrata in vi-gore la nuova normativa si e assistito al pro-

    liferare di sentenze in cui laffidamento con-

    diviso veniva illegittimamente negato per

    motivi non direttamente attribuibili al sog-

    getto da escludere, ma esterni, come la reci-

    proca conflittualita, leta dei figli o la di-

    stanza tra le abitazioni. E una volta aperta

    una cos grave falla sul piano della legitti-

    mita ne sono seguite prevedibili conseguenze

    sul piano del merito, come negare laffida-

    mento condiviso per una distanza di 12 chi-lometri (tribunale di Locri, ordinanza del 27

    luglio 2006) e stabilirlo con il padre che vive

    in Spagna e la madre in Abruzzo (tribunale

    dei minori dellAquila, decreto del 26 marzo

    2007). Con il che il danno torna ad assumere

    un carattere generale: la perdita per il citta-

    dino della certezza dei diritti.

    Allo stesso modo e stato travisato, o non

    compreso, un altro essenziale e qualificante

    aspetto della legge: il mantenimento diretto,

    nel quale i due genitori, entrambi affidatari,

    sono entrambi impegnati a fornire personal-

    mente al figlio i beni e i servizi che gli ab-

    bisognano. E questo lo strumento essenziale

    per rendere effettivo il diritto dei figli a un

    contatto significativo con entrambi i genitori,

    appartenente alla quotidianita. E anche lo

    strumento per gratificare il figlio rassicuran-

    dolo sullinteresse che ciascuno di essi ha

    per lui attraverso lassolvimento di compiti

    di cura a contenuto economico, nonche perliberargli gli spazi ricreativi che altrimenti

    sarebbe costretto a riservare allincontro

    con uno dei genitori. Di tutto questo, pur-

    troppo, la giurisprudenza non si sta ricor-

    dando e sono rarissimi, eccezionali, i provve-

    dimenti che prendono in considerazione la

    valenza relazionale e sociale del manteni-

    mento diretto (vedi ad esempio decreto del

    tribunale di Catania del 25 settembre 2009).

    Al di fuori di questi pochi si rimane allasse-

    gno, un sistema che puo far comodo, nellamigliore delle ipotesi, solo agli adulti. Il giu-

    dice risparmia lo sforzo di individuare e ri-

    partire compiti di cura e, conseguentemente,

    capitoli di spesa; il genitore che lo ricevepuo farne quello che vuole; e lobbligato,

    se non ha a cuore i figli, se la cava dando

    una tantum una disposizione alla banca. Ra-

    gioni che scavalcano nella nostra giurispru-

    denza i motivi relazionali contrari gia visti,

    ai quali e da aggiungere la scarsissima pro-

    pensione dellobbligato a versare allaborrito

    ex partner, come lui affidatario, un contri-

    buto che non deve a lui, ma ai figli. Con il

    risultato di una altissima percentuale di ina-

    dempienze, a danno anche queste essenzial-mente della prole. E tutto cio, si osservi, a

    dispetto della evidente indicazione del legi-

    slatore, il quale non a caso al primo comma

    dellarticolo 155 ha sostituito al termine

    mantenimento, presente come diritto-do-

    vere di entrambi i genitori nellarticolo 30

    della Costituzione, quello di cura, visibil-

    mente piu ampio, e al quarto comma ha la-

    sciato allassegno una funzione solo integra-

    tiva o perequativa, laddove recita: Salvo ac-

    cordi diversi liberamente sottoscritti dalle

    parti, ciascuno dei genitori provvede al man-

    tenimento dei figli in misura proporzionale al

    proprio reddito; il giudice stabilisce, ove ne-

    cessario, la corresponsione di un assegno pe-

    riodico al fine di realizzare il principio di

    proporzionalita. Logica impone che se il

    mantenimento indiretto, mediante assegno, e

    sistema straordinario, al quale si ricorre

    solo limitatamente al rispetto della propor-

    zione tra oneri e risorse, cio vuol dire chela via ordinaria e il mantenimento diretto.

    Un ragionamento, purtroppo, non compreso

    uniformemente neppure dalla Suprema Corte

    la quale, dopo averlo piu volte ammesso

    (vedi ad esempio la sentenza della Cassa-

    zione 23411 del 2009, I Sezione Civile, Pre-

    sidente Luccioli, estensore Dogliotti ..."las-

    segno per il figlio" puo essere disposto in

    subordine, essendo preminente il principio

    del mantenimento diretto da parte di ciascun

    genitore) stravolge lindicazione del legisla-tore (sentenza n. 22502 del 2010, I Sezione

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    Civile, Presidente Luccioli, estensore Feli-

    cetti) sostenendo lincredibile tesi che la dif-

    ferenza nei tempi della frequentazione e suf-ficiente a determinare la necessita di un asse-

    gno. Evidentemente non si e capito che il

    contributo mediante assegno ha una mera

    funzione integrativa nellipotesi in cui la

    contribuzione diretta non rispetti la propor-

    zionalita. In altre parole, i parametri, tra

    cui il tempo, che il legislatore elenca al

    comma 4 per quantificare lentita dellasse-

    gno entrano in gioco soltanto dopo che se

    ne e verificata la necessita. Non e la diffe-

    renza dei tempi della frequentazione a deter-minare lesigenza di un assegno, ma di essa

    si tiene conto nel caso in cui per altri motivi

    lassegno si sia reso necessario. La ragione e

    evidente: il genitore che passa meno tempo

    con il figlio puo benissimo compensare le

    minori spese legate alla convivenza con la

    maggiore pesantezza di quelle esterne (af-

    fitto, abbigliamento, istruzione, mensa, sa-

    lute, svaghi, sport, mezzi di trasporto, ecc.;

    non e difficile).

    Cos pure, in molti tribunali si considera

    inevitabile per il giudice lomologazione di

    affidamenti esclusivi concordati tra le parti

    senza che vi siano indicate le ragioni di pre-

    giudizio a carico del genitore da escludere.

    Si tratta di una evidente violazione del diritto

    indisponibile del minore a un rapporto equi-

    librato e continuativo con entrambi i genitori

    di cui al primo comma dellarticolo 155; ma

    in molti casi e sfuggito.

    Forse, tuttavia, la piu insidiosa forma dinon applicazione della legge 8 febbraio

    2006, n. 54, consiste nello stabilire nominal-

    mente laffidamento condiviso, al quale pero

    vengono dati contenuti pressoche identici a

    quelli di un affidamento esclusivo, soprat-

    tutto attraverso lintroduzione della figura

    del genitore collocatario, di origine esclu-

    sivamente giurisprudenziale. Si puo vedere

    un esempio, ex multis, di questo orienta-

    mento nella sentenza del tribunale di Napoli

    (16 gennaio 2007, estensore Casaburi) checos configura un affidamento condiviso:

    Resta fermo che i minori devono risiedere

    stabilmente presso solo uno dei genitori (co-

    sidetta residenza privilegiata), con conse-guente necessita di stabilire le modalita di

    incontro con laltro genitore (sicche, in defi-

    nitiva, laffido condiviso non e realmente di-

    verso da un ben strutturato affido monogeni-

    toriale). Pertanto, [...] va disposto che i figli

    minori, affidati congiuntamente ai genitori,

    risiederanno in via privilegiata presso la ma-

    dre. [...] Il padre potra vederli e tenerli con

    se a fine settimana alterni, dalle 10 del sa-

    bato (o dalla fine della scuola) alle 21 della

    domenica: un pomeriggio infrasettimanale,

    dalla fine della scuola alle 21 [...], una setti-

    mana consecutiva nel periodo natalizio [...],

    ad anni alterni per le intere vacanze pasquali,

    3 settimane consecutive destate. Dove si ri-

    leva che il modello dellaffidamento esclu-

    sivo non solo e riprodotto nei fatti come

    nella quantificazione dei tempi di contatto

    o nella facolta, anziche nellobbligo, dei con-

    tatti padre-figli, ma ne viene esplicitamente e

    con compiacimento esibita la teorizzazione.In questo modo, dunque, si riproduce lantico

    modello del genitore affidatario, con al-

    lincirca le sue stesse funzioni e opportunita.

    Cio, evidentemente, e lesatto contrario di

    cio che si e proposta la riforma del 2006, in-

    trodotta per sostituire al modello monogeni-

    toriale quello bigenitoriale, mediante una

    legge che evita accuratamente di distinguere

    i genitori sotto il profilo della convivenza

    con i figli. Si pensi al primo comma dellar-

    ticolo 155: il figlio minore ha il diritto di

    mantenere un rapporto equilibrato e conti-

    nuativo con ciascuno di essi [genitori].

    Una chiarissima enunciazione di principio,

    dal carattere anche prescrittivo, ribadita al

    secondo comma, dove si dice che il giudice

    ...determina i tempi e le modalita della

    loro presenza presso ciascun genitore..., an-

    ziche stabilisce presso quale dei genitori i

    figli vivranno. Eppure, la preferenza per i

    vecchi schemi e cos pertinace da resisteretuttora, a dispetto perfino dello specifico in-

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    tervento della Cassazione (sentenza n. 16593

    del 2008).

    La ragione di questo favor giurispruden-ziale per il modello esclusivo sembra risie-

    dere essenzialmente in una non corretta com-

    prensione della ratio della riforma, che ri-

    posa in una personale lettura del concetto

    di interesse del minore. In pratica, si tende

    a contrapporre e sostituire al concetto di bi-

    genitorialita, privilegiato dal legislatore quale

    elemento fondante di tale interesse e garante

    della stabilita affettiva, il concetto di sta-

    bilita fisica, che attribuisce la medesima

    funzione allunicita della collocazione abita-tiva, e cos facendo si giustificano gli esigui

    tempi di contatto stabiliti per il genitore

    esterno. Una tesi ampiamente e convincen-

    temente contestata in dottrina. Si veda, ad

    esempio, la posizione di Pierfrancesco Ca-

    sula, presidente del tribunale di Rimini (rela-

    zione presentata ad Ancona il 4 dicembre

    2006 presso il Corso di perfezionamento in

    Diritto di Famiglia): In sostanza linteresse

    del minore rileva unicamente nellambito

    della regola di bigenitorialita e quindi non

    esiste un interesse del minore tout court

    puro e semplice: linteresse del minore e la

    bigenitorialita, questo dice il nostro legisla-

    tore, questo e linteresse del minore, nellam-

    bito di questo codificato e giuridicamente co-

    gente principio legislativo di definizione del-

    linteresse del minore. E stessi concetti

    esprimono A. Ceniccola e A.F. Sarracino

    (in Laffidamento condiviso, Halley Editrice,

    2007, p. 49). Una tesi, infine, (il figlio none un pacco postale, sballottabile da una casa

    allaltra), oltre che illegittima, del tutto

    priva di logica pratica, ove si rifletta banal-

    mente che le due case sono insopprimibili

    risiedendo i due genitori separatamente e

    frequentandoli il figlio comunque regolar-

    mente entrambi anche nellaffidamento

    esclusivo, e con lo stesso numero di sposta-

    menti. Lunico risultato ottenibile, se si fa

    in modo che il figlio si senta a casa in

    una sola abitazione, e che non abbia vogliadi essere spedito (come un pacco) in quel-

    laltra, dove si sentira a disagio come un

    ospite. E questo che si vuole?

    Del resto, commenti negativi alla prassi dicui sopra giungono coralmente anche dallu-

    niverso femminile. In perfetta sintonia con le

    posizioni dellAssociazione donne separate

    (Genova), molto concretamente la presidente

    di Arcidonna, Valeria Ajovalasit, ha criticato

    linadeguatezza della legislazione in mate-

    ria di affidamento dei figli di genitori sepa-

    rati, che tende a produrre un rapporto asim-

    metrico tra i genitori circa i compiti di

    cura verso i loro bambini. Asimmetria che

    si ripercuote negativamente sulla crescita esulleducazione dei minorenni [...]. E innega-

    bile, infatti, che ancora oggi i carichi fami-

    liari continuino a gravare in gran parte sulle

    spalle delle donne, tanto per la cura della

    casa che per quella dei figli [...]. Per con-

    cludere che la normativa sullaffidamento

    dei figli va rivista equilibrando diritti e do-

    veri dei padri e delle madri (comunicazione

    al convegno Affidamento condiviso dei figli

    e pari opportunita genitoriali, Palermo 21 e

    22 maggio 2008).

    In aggiunta, unaccoglienza del nuovo in-

    dirizzo cos parziale e disomogenea pone lI-

    talia in serio imbarazzo di fronte alla ten-

    denza che si manifesta con sempre maggiore

    evidenza negli altri paesi del mondo occiden-

    tale, nei quali i princpi della bigenitorialita

    vengono affermati e applicati con crescente

    vigore e incisivita. Si veda, ad esempio, il

    caso del Belgio dove, per iniziativa del

    vice primo ministro, Madame Laurette Onke-linx, e stato introdotto e privilegiato addirit-

    tura laffidamento paritetico: legge 18 luglio

    2006, basata sulla doppia residenza, ispirata

    agli stessi concetti della legge francese

    n. 2002-305 del 4 marzo 2002, sulla resi-

    dence partagee (residenza alternata), ma

    piu avanzata di questa, poiche prevede, in

    piu, che i tempi di permanenza presso i

    due genitori siano circa uguali. E questo un

    tema assai delicato, che in Italia e stato fi-

    nora decisamente mal compreso. Si e soste-nuto spesso, infatti, in sede giurispruden-

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    ziale, che il bilanciamento dei tempi di per-

    manenza del figlio presso le due abitazioni

    dei genitori avrebbe condotto laffidamentocondiviso a coincidere con quello alternato

    e che questultimo sarebbe stato messo al

    bando dagli psicologi per i gravi scom-

    pensi che produrrebbe nei figli. Le cose

    stanno invece ben diversamente. Appare pa-

    cifico che nel momento in cui si intende

    trarre conclusioni operative di notevole

    peso sul piano giuridico, come il rifiuto di

    una forma di affidamento introdotta nel no-

    stro ordinamento con la legge 6 marzo

    1987, n. 74, non si puo fare riferimento amere opinioni espresse a titolo personale da

    singoli soggetti, ma ai risultati di ricerche

    condotte con rigore scientifico, su campioni

    affidabili. Con questa premessa, lunica inda-

    gine che abbia condotto gli autori a conclu-

    sioni parzialmente negative e quella di J. So-

    lomon e C. George (Development of attach-

    ment in separated and divorced families, in

    Psycology Selection, Attachment and Human

    Development, VoI. 1, No. 1. pp. 2-33, 1999).

    Tuttavia, e questo uno studio che si limita a

    considerare un solo parametro, lattacca-

    mento, e la cui evidenza e talmente bassa

    da non essere valida in campo statistico. Vi-

    ceversa, a fronte di esso si colloca tutto il re-

    sto della letteratura, che ha evidenziato i

    danni da collocazione esclusiva, cos come

    i numerosi e inconfutabili vantaggi della re-

    sidenza alternata. In tal senso a titolo di

    esempio si puo ricordare lampia indagine

    di M. K. Pruett, R. Ebling e G.M. Insabella(Critical aspects of parenting plans for

    young children: Interjecting data into the de-

    bate about overnights, in Family Court Re-

    view, 42 (1), pp. 39-59, 2004). Alla luce di

    quanto esposto, la proposta di introdurre in

    Italia il doppio domicilio, salvo diversi ac-

    cordi, appare assolutamente ragionevole.

    Analoga riflessione e stata svolta a favore

    della mediazione familiare, uno strumento di

    supporto alla coppia che ovunque nel mondo

    sta guadagnando consensi, ma che il Parla-mento italiano aveva virtualmente eliminato

    dal progetto iniziale nella definitiva stesura,

    riducendolo ad una blanda possibilita di se-

    gnalazione, ad ostilita gia iniziate. Si pensi,viceversa, ai brillantissimi risultati ottenuti

    in Argentina rendendo obbligatorio un pas-

    saggio preliminare informativo presso un

    centro di mediazione familiare, modalita

    che ha fornito un picco di composizioni ami-

    chevoli delle liti altrimenti impensabile. In

    parallelo, daltra parte, anche lUnione euro-

    pea si e mossa a favore della risoluzione al-

    ternativa delle controversie con la direttiva

    n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e

    del Consiglio, del 21 maggio 2008, che in-tende facilitare laccesso ad essa e promuo-

    verla mediante il ricorso alla mediazione,

    che viene incoraggiato, garantendo anche

    unequilibrata relazione tra mediazione e

    procedimento giudiziario. E si pensi alle ra-

    gioni che hanno portato alla recente introdu-

    zione della mediazione (civile) finalizzata

    alla conciliazione, nella quale la mediazione

    familiare non ha trovato posto solo a causa

    delle sue specificita, ma che non di meno,

    data la delicatissima materia che tratta, me-

    rita una opportunita in piu di soluzione paci-

    fica.

    Il nuovo intervento, inoltre, ha dovuto an-

    che tenere conto della necessita di porre fine

    a quei frequenti tentativi di manipolazione da

    parte di un genitore di regola quello che ha

    maggiori spazi di convivenza miranti ad

    eliminare completamente laltro dalla vita

    dei figli, inducendo in essi il rifiuto di ogni

    contatto, un malessere indotto che va sottoil nome di Sindrome di alienazione genito-

    riale (PAS, Parental Alienation Syndrome:

    cfr. Gardner R.A., Recent trends in divorce

    and custody litigation. The Academy Forum,

    29 (2) pp. 3-7. New York: The American

    Academy of Psychoanalysis; in lingua ita-

    liana, cfr. Buzzi L., La sindrome di aliena-

    zione genitoriale, in Separazione, divorzio e

    affidamento dei figli, a cura Cigoli V., Gu-

    lotta G., Santi G., Milano, Giuffre 1997). A

    prescindere dalla ufficializzazione o menodella PAS e dai riconoscimenti del mondo

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    accademico sono ormai ampiamente rico-

    nosciuti nel mondo giuridico i problemi le-

    gati alla manipolazione dei figli, quale chene siano il titolo e la definizione tecnica, e

    i gravissimi danni che provocano nei figli,

    soprattutto quando arrivano fino ad indurre

    il rifiuto degli incontri con il genitore alie-

    nato. Altrettanto concordi si e nel ricono-

    scere come suo principale rimedio quello di

    togliere potere al genitore condizionante,

    fino a negargli lesercizio della potesta

    (vedi, ad esempio, la sentenza del tribunale

    di Alessandria n. 318 del 24 giugno 1999,

    confermata dalla corte di appello di Torino,fino alla sentenza del tribunale di Matera,

    11 febbraio 2010).

    Per quanto attiene alle novita di tipo pro-

    cessuale (ma solo apparentemente solo di

    tal tipo), si e voluto rendere possibile recla-

    mare i provvedimenti del giudice istruttore,

    a volte decisamente inopportuni e tali da

    creare situazioni invivibili, ma che per essere

    modificati occorre attendere la sentenza, an-

    che per anni. Allo stesso tempo e apparso

    opportuno modificare anche larticolo 708

    del codice di procedura civile, quarto

    comma, che rende attualmente possibile

    solo il reclamo avverso i provvedimenti pre-

    sidenziali provvisori ed urgenti secondo una

    procedura che rinvia la decisione alle corti

    dappello. Queste, infatti, nella piu che qua-

    driennale esperienza, hanno inteso sposare

    una linea di estremo rigore, in forza della

    quale sogliono valutare i reclami allo stato

    degli atti, ponendosi nella stessa posizionein cui si trovava il Presidente al momento

    delludienza presidenziale e non accettando

    alcun novum allegativo ed istruttorio: ne de-

    riva una percentuale altissima di rigetti dei

    reclami, frustrando le aspettative e le neces-

    sita dei ricorrenti, spesso piu che legittime.

    Per tale motivo e stata cercata unaltra via,

    comune alle due possibilita di reclamo, cer-

    tamente piu logica una volta affermata la na-

    tura cautelare dei provvedimenti de quibus:

    ossia attraverso larticolo 669 terdecies delcodice di procedura civile.

    Si e voluto, con cio, tenere conto delle ri-

    forme attuate dal decreto legislativo 17 gen-

    naio 2003, n. 5, in tema di processo societa-rio (articolo 23) e, soprattutto, dal decreto-

    legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,

    n. 80 (articolo 669 octies, commi 6 e 7 del

    codice di procedura civile), nellambito del

    rito cautelare uniforme. E caduto infatti lo-

    stacolo piu consistente che era stato frappo-

    sto, a livello teorico, per negare la natura

    cautelare dei provvedimenti nellinteresse

    dei coniugi e della prole e la conseguente ap-

    plicabilita della disciplina cosiddetta uni-

    forme degli articoli 669 bis e seguenti del

    codice di procedura civile (mancanza di ca-

    rattere strumentale e conseguente ultrattivita

    allestinzione del processo), tenuto conto

    che a seguito della novella processuale

    lultrattivita caratterizza anche una parte dei

    provvedimenti cautelari (cosiddetti anticipa-

    tori o a strumentalita attenuata: quelli previ-

    sti dal sesto comma dellarticolo 669 octies

    del codice di procedura civile), i quali sonoin grado di sopravvivere allestinzione del

    processo essendo venuta meno la strumenta-

    lita strutturale rispetto al giudizio di merito.

    Pertanto, lesistenza di caratteristiche identi-

    che (mancanza di strumentalita e presenza

    di ultrattivita) ha fatto ritenere indispensabile

    attribuire anche alle ordinanze in materia di

    famiglia natura cautelare e reclamabilita.

    Daltra parte, una volta valutata lopportu-

    nita, per non dire la necessita, di riconoscere

    reclamabili anche le decisioni del giudice

    istruttore (non avendo le parti possibilita di

    trasferire la questione ad altro giudice,

    come accade invece a fronte dellordinanza

    presidenziale), e apparso indispensabile sot-

    toporre ad identica disciplina sia le ordinanze

    presidenziali che quelle del giudice istruttore

    in materia di separazione ed affidamento dei

    figli, non giustificandosi differenti regimi

    alla luce dellidentita di natura delle stesse

    (che non muta nel passaggio dal presidenteal giudice istruttore).

  • 7/31/2019 (PD) DDL 2454 Testo Affidamento Condiviso

    8/20

    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 2454 8

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    In definitiva, e apparso necessario non

    solo rendere del tutto impossibile una inter-

    pretazione riduttiva della normativa e la suasostanziale disapplicazione, ma al tempo

    stesso cogliere loccasione per completare

    la riforma, per introdurre quelle novita, asso-

    lute o relative, che possono dare maggiore

    compiutezza alla rilettura del 2006 delle

    norme sulla separazione.

    Passando ad unanalisi puntuale dellarti-

    colato, osserviamo che la lettera a) dellarti-

    colo 1 intende mettere fine alla non circo-

    scritta tendenza, sopra accennata, a conce-

    dere laffidamento condiviso svuotandolo alcontempo dei suoi essenziali requisiti, come

    il diritto del minore ad un rapporto effettiva-

    mente equilibrato con entrambi i genitori, in

    modo che ciascuno di essi si impegni quanto

    laltro nel fornirgli cura oltre che educa-

    zione e istruzione: condizioni che evidente-

    mente non si realizzano se il figlio trascorre

    con uno di essi poco piu di due fine-setti-

    mana al mese, o se in sentenza si omette

    di stabilire per entrambi equivalenti compiti

    di accudimento. E si faccia ben attenzione:

    si tratta di una pariteticita che non e affer-

    mata per i tempi, fiscalmente e rigidamente,

    (sarebbe del resto assurdo pretendere lo

    stesso numero di pernottamenti avendo il

    doppio dei pomeriggi, e viceversa), ma in-

    voca pari responsabilita e paritetica assun-

    zione di concreti doveri. Lattenuazione

    per quanto possibile va intesa, ovviamente,

    come dovuta alla necessita di considerare

    quei casi in cui condizioni di salute, allatta-mento o particolari impegni lavorativi dei

    genitori rendano materialmente impossibile

    una gestione paritaria; ma cio non toglie

    che ovunque realizzabile questa debba essere

    assicurata al figlio.

    La stessa lettera a), lungi dal voler attri-

    buire agli ascendenti il diritto di contatto

    con i minori, si preoccupa di rendere effet-

    tivo il diritto dei figli a mantenere rapporti

    significativi con i due ambiti parentali al

    completo, ovviando al problema di una let-tura dellarticolato che sembrava voler riser-

    vare ai nipoti la possibilita di tutelare il rap-

    porto con i nonni a condizione di essere loro

    stessi ad attivarsi; cosa a dir poco problema-tica, visto che manca loro la capacita di

    agire, nonche le risorse economiche per

    farlo. E per questo che e affermata la legitti-

    mazione degli ascendenti ad attivarsi affin-

    che il giudice si pronunci su un diritto che

    resta in capo ai minori.

    La lettera b) sostituisce interamente il se-

    condo comma dellarticolo 155 del codice ci-

    vile. I primi due periodi del comma cos no-

    vellato esprimono piu efficacemente la prio-

    rita dellopzione bigenitoriale, quale mante-nimento il piu possibile inalterato delle con-

    dizioni antecedenti la separazione, e rende

    piu evidenti e inderogabili i limitati ambiti

    di applicazione dellaffidamento esclusivo

    (articolo 155-bis). Cio avviene anche attra-

    verso leliminazione del generico riferimento

    allinteresse del minore, del tutto fuori posto

    e fuorviante laddove una norma direttamente

    prescrittiva si propone di assicurare al figlio

    laffidamento ad entrambi i genitori, visto

    come aspetto prioritario della realizzazione

    del suo diritto e del suo interesse (Per rea-

    lizzare la finalita di cui al primo comma...).

    La modifica o meglio, come detto piu

    avanti, il ripristino sul punto della formula-

    zione del vecchio codice assume partico-

    lare rilievo, tanto da apparire indispensabile,

    ove si osservi che tale illogica collocazione

    dellinteresse del minore costituisce attual-

    mente in giurisprudenza la prevalente giusti-

    ficazione formale della non applicazione del-laffidamento condiviso a favore dellesclu-

    sivo: ossia della mancata attuazione della ri-

    forma. Allo stesso modo e nel medesimo spi-

    rito viene precisata lirrilevanza di circo-

    stanze estranee alle caratteristiche dei geni-

    tori singolarmente considerati e si elimina

    la possibilita di negare ai figli la tutela di

    uno dei genitori quale coaffidatario, utiliz-

    zando circostanze che non possono porsi a

    suo carico.

    Il terzo periodo del comma novellato si ar-ticola in due parti. Nella prima, alla pari del

  • 7/31/2019 (PD) DDL 2454 Testo Affidamento Condiviso

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 2454 9

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    primo comma, sviluppa e rende effettiva la

    doppia tutela a vantaggio dei figli. Poiche

    gli inconvenienti attuali sono conseguenzadiretta dellattribuzione ai figli di ununica

    appartenenza domiciliare, la nuova formula-

    zione evidenzia la scelta a favore di due

    case, purche cio permetta di continuare ad

    avere due genitori. Nella seconda disincen-

    tiva la conflittualita allinterno della coppia,

    stabilendo che il giudice nel decidere le mo-

    dalita della frequentazione e nellassegnare i

    compiti di cura a ciascun genitore deve te-

    nere conto della propensione di ciascuno a

    rispettare laltro, dando la preferenza, innome dellinteresse della prole, a quel fair

    parent, genitore corretto e leale, nel quale

    la giurisprudenza anglosassone gia da tempo

    individua quello meglio in grado di allevare i

    figli. Tutto questo dovrebbe scoraggiare

    quella aggressivita, soprattutto processuale,

    quella tendenza a denigrare gratuitamente

    laltro che i precedenti orientamenti vice-

    versa premiavano allorche il giudice, di

    fronte a memorie vivacemente polemichepresentate ad arte da chi non gradiva laffi-

    damento ad entrambi i genitori, concludeva

    che il livello di conflittualita registrato non

    permetteva formule bigenitoriali e affidava

    i figli esclusivamente allaggressore.

    Lultimo periodo del comma novellato ri-

    posiziona il riferimento allinteresse del mi-

    nore, collocandolo correttamente nellambito

    delle scelte non prevedibili, per le quali e lo-

    gico che il giudice sia guidato da un princi-

    pio aspecifico. Questa, del resto, era esatta-

    mente la formulazione precedente alla ri-

    forma del 2006, che prima prescriveva tassa-

    tivamente laffidamento esclusivo e poi, per

    le decisioni secondarie e particolari, dava al

    giudice un criterio generale e generico, invi-

    tandolo ad adottare ogni altro provvedi-

    mento relativo alla prole con esclusivo riferi-

    mento allinteresse morale e materiale di

    essa.

    La lettera c) e destinata a precisare che neicasi di affidamento esclusivo la potesta sara

    esercitata solo dal genitore affidatario; un

    aspetto che aveva fatto molto discutere.

    La lettera c) precisa inoltre che il genitoreche decide il proprio trasferimento non per

    questo e legittimato a spostare quando e

    ovunque creda la residenza del figlio, sradi-

    candolo dallhabitat di crescita.

    La lettera d), a sua volta, rende del tutto

    inequivoca, e quindi ineludibile, la prescri-

    zione a favore del mantenimento diretto,

    che dovra essere stabilito ogniqualvolta sia

    chiesto, anche da un genitore solo, rimet-

    tendo al giudice la divisione degli oneri eco-

    nomici, ove non concordata. Inoltre, metteordine nellelenco dei parametri di cui il giu-

    dice deve tenere conto per fissare un even-

    tuale assegno. La norma attuale, infatti, me-

    scola cio che serve a stabilire il costo totale

    del figlio con quanto serve a scalare dallas-

    segno perequativo, se stabilito, forme dirette

    di contribuzione (come il lavoro di cura).

    Viene anche eliminato il parametro relativo

    al tenore di vita antecedente la separazione

    poiche tale evento ha, ovviamente, sconvolto

    il sistema economico familiare.

    La lettera e) stabilisce, infine, che in caso

    di trascuratezza da parte di uno dei genitori

    questi perda la possibilita del mantenimento

    diretto e sia obbligato a versare un assegno

    allaltro.

    Larticolo 2, nel primo comma novellato

    dellarticolo 155-bis, afferma in termini pre-

    scrittivi che solo ove si verifichino determi-

    nate condizioni, lonere della cui prova

    spetta allaccusa, si puo escludere un geni-tore dallaffidamento. Pertanto resta fuori di-

    scussione che al giudice non e data facolta di

    scegliere a sua discrezione tra due istituti,

    laffidamento condiviso e quello esclusivo,

    ma solo di proteggere il minore da uno dei

    genitori, ove essere a lui affidato possa arre-

    cargli pregiudizio.

    La lettera b) determina le modalita di at-

    tuazione dellaffidamento esclusivo preci-

    sando, e si chiarisce definitivamente che il

    mantenimento diretto e la forma da privile-giare anche in caso di affidamento esclusivo

  • 7/31/2019 (PD) DDL 2454 Testo Affidamento Condiviso

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 2454 1 0

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    e che i genitori hanno diritto, qualitativa-

    mente, al medesimo trattamento in termini

    di detrazioni, assegni familiari e agevolazionifiscali di ogni genere, a prescindere dal tipo

    di affidamento e dalla qualifica di genitore

    affidatario o non.

    Larticolo 3, precisato che il problema si

    pone solo in caso di assegnazione dellabita-

    zione al non proprietario, coerentemente con

    lorientamento della Corte di cassazione,

    (sentenza n. 26574 del 17 dicembre 2007),

    stabilisce che il cessato uso della casa fami-

    liare come abitazione, o lintroduzione in

    essa di un soggetto estraneo al nucleo origi-nario, fa venire meno quei requisiti di

    nido, di habitat consueto dei figli che in

    via del tutto eccezionale permette di superare

    le normali regole di godimento dei beni im-

    mobili. Pertanto, a domanda dellinteressato,

    il giudice accertera le nuove circostanze e

    assumera le varie decisioni che competono

    alle diverse situazioni di locazione, como-

    dato o proprieta del genitore non assegnata-

    rio. La proposta non ignora, ovviamente, la

    pronuncia 308 del 2008 della Corte costitu-

    zionale, ma ritiene che, una volta riaffermato

    e rispettato lequilibrio anche abitativo nel

    rapporto del figlio con ciascun genitore ca-

    dano automaticamente pure le preoccupa-

    zioni per la presunta sottrazione della casa

    al minore su cui ruota tutto il ragionamento

    della pronuncia suddetta. Se il figlio frequen-

    tera piu o meno simmetricamente i due geni-

    tori sara per lui indifferente se nella casa fa-

    miliare abitera il genitore proprietario o lal-tro. Anzi, nei casi ordinari non ci sara piu

    motivo, fino dalla prima decisione, per asse-

    gnare labitazione al non proprietario. Con

    enorme alleggerimento dei motivi di conten-

    zioso, piaccia o dispiaccia.

    Larticolo 4 risolve unaltra questione og-

    getto di intenso dibattito: lattribuzione al fi-

    glio maggiorenne della titolarita delleven-

    tuale assegno che fosse stato stabilito per il

    suo mantenimento, quale che ne sia la moda-

    lita, ossia considerando anche lipotesi cheesso non sia perequativo, ma risulti dallob-

    bligo gravante su entrambi i genitori di ver-

    sare una certa somma in un conto corrente

    comune. La formulazione proposta permettedi tutelare gli eventuali danni subiti dal geni-

    tore prevalentemente convivente, ove esista,

    legittimando anche lui, in concorrenza con

    il figlio, ad attivarsi in caso di inadempienza

    dellaltro. Al tempo stesso lo tutela discipli-

    nando anche i rapporti con il figlio, preve-

    dendo che questi debba concordare con il ge-

    nitore il proprio eventuale contributo alle

    spese e alle cure domestiche.

    Larticolo 5 al comma 1, lettera a) raf-

    forza la posizione del figlio minore, esal-tando il peso delle sue parole ogni volta

    che e disposto lascolto. Stabilisce anche le

    modalita consigliabili per procedere alla-

    scolto del medesimo. Il comma 1 lettera b)

    permette di spostare le norme sulla media-

    zione dal codice civile a quello di procedura

    civile (articolo 8).

    Larticolo 6 completa lintroduzione del

    doppio domicilio, modificando larticolo 45

    del codice civile. In effetti si tratta di una

    precisazione che avrebbe dovuto essere ultro-

    nea, se nellapplicazione il messaggio della

    legge 54 fosse stato correttamente inteso e

    se ne fossero rispettate le prescrizioni: difatti

    nellaffidamento condiviso il figlio frequenta

    equilibratamente i due genitori e vive con

    entrambi.

    Larticolo 7 aggiorna alla nuova legge la

    formulazione dellarticolo 317-bis, secondo

    comma, del codice civile relativo alleserci-

    zio della potesta su figli di genitori non co-niugati, curando che non esistano vuoti di di-

    sposizioni alle quali attenersi neppure nei pe-

    riodi intermedi, come quando la convivenza

    e cessata ma non sono stati ancora emessi

    provvedimenti del giudice.

    Larticolo 8 restituisce alla mediazione fa-

    miliare il riconoscimento pieno che aveva ri-

    cevuto nella penultima stesura della legge 8

    febbraio 2006 n. 54, da parte della Commis-

    sione Giustizia della Camera. Limpoveri-

    mento di tale strumento e stato concorde-mente biasimato da tutti gli operatori del set-

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    Atti parlamentari Senato della Repubblica N. 2454 1 1

    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    tore, che hanno reiteratamente segnalato i

    vantaggi di prevedere una informazione ob-

    bligatoria sulle potenzialita di un eventualepercorso di mediazione prima di qualsiasi

    contatto con la via giudiziale. Larticolo, for-

    mulato in modo da prevenire la possibilita di

    false dichiarazioni per evitare il passaggio

    informativo, colloca, inoltre, piu appropriata-

    mente la norma allinterno della fase pregiu-

    diziale, dopo larticolo 706 del codice di pro-

    cedura civile.

    Gli articoli 9 e 10, come sopra descritto,

    rendono possibile il reclamo avverso i prov-

    vedimenti sia presidenziali che del giudiceistruttore, unificando le relative procedure

    mediante il ricorso allarticolo 669-terdecies.

    La scelta del reclamo al collegio tiene conto

    anche delle difficolta logistiche che si po-

    trebbero incontrare in talune zone optando

    per il reclamo in corte dappello.

    Larticolo 11, integrando la precedente

    previsione dellarticolo 709-ter del codice

    di procedura civile, interviene alla lettera a)

    in tutte quelle situazioni in cui un genitore

    compie unilateralmente atti che richiedono

    laccordo con laltro (ad esempio, cambiando

    residenza e portando il figlio con se, oppure

    iscrivendo il figlio ad istituti scolastici di

    propria esclusiva scelta), azzerando tali ini-

    ziative, ovvero nel caso in cui abbia costruito

    ad arte situazioni ostative al contatto del fi-

    glio con laltro genitore. In questo caso si e

    ritenuto che non sia sufficiente la previsione

    di un meccanismo punitivo o risarcitorio del

    danno, ma che andasse prioritariamente di-

    sposto, ove possibile, il ripristino dello stato

    antecedente, ovvero interventi mirati alla re-

    stituzione o compensazione di quanto indebi-tamente sottratto o negato (si pensi, ad esem-

    pio, a giorni di frequentazione saltati). Inol-

    tre viene soppressa la possibilita di semplice

    ammonizione: poiche si tratta di infrazioni

    gravi, se la segnalazione e falsa e da perse-

    guire il denunciante, e se e corretta limitarsi

    ad ammonire non puo essere sufficiente.

    La lettera b), di notevole portata innova-

    tiva, intende scoraggiare e bloccare quelle

    frequenti sottili manovre e denigrazioni stru-

    mentali volte a indurre nei figli innaturali e

    autolesivi rifiuti del contatto con laltro geni-

    tore. Una manipolazione che, a prescindere

    dalla forma e dalla tipologia scientifica, an-

    dava comunque sanzionata.

    Larticolo 12, infine, risolve il dilemma

    dellattribuzione della competenza per laffi-

    damento dei figli di genitori non coniugati,

    inizialmente in dubbio tra il tribunale ordina-

    rio e il tribunale per i minorenni e che una

    ordinanza della prima sezione civile dellaCassazione (n. 8362 del 3 aprile 2007) ha at-

    tribuito al secondo. Lindicazione e a favore

    del primo, in quanto si ritiene preferibile che

    il dibattito si svolga in luoghi piu facilmente

    accessibili agli utenti (il rapporto numerico e

    165:29) e ove sono piu ampie le garanzie per

    le parti: una precauzione che appare necessa-

    ria, atteso il principio del rispetto dellinte-

    resse del minore che informa tutti i provvedi-

    menti in materia.

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    degli accordi intervenuti tra i genitori.

    Adotta ogni altro provvedimento relativo

    alla prole con esclusivo riferimento allinte-resse morale e materiale di essa.;

    c) al terzo comma, al primo periodo

    dopo le parole: da entrambi i genitori

    sono inserite le seguenti: salvo quanto di-

    sposto dallarticolo 155-bis; dopo il se-

    condo periodo e inserito il seguente: Il cam-

    biamento di residenza dei figli costituisce de-

    cisione di maggior interesse e richiede lac-

    cordo dai genitori.;

    d) il quarto comma e sostituito dal se-guente:

    Salvo accordi diversi delle parti, ciascuno

    dei genitori provvede in forma diretta e per

    capitoli di spesa al mantenimento dei figli

    in misura proporzionale alle proprie risorse

    economiche. Le modalita e i capitoli di spesa

    sono concordati direttamente dai genitori; in

    caso di disaccordo sono stabiliti dal giudice.

    Il costo dei figli e valutato tenendo conto:

    1) delle attuali esigenze del figlio;

    2) delle attuali risorse economiche com-

    plessive dei genitori;

    e) dopo il quarto comma sono inseriti i

    seguenti:

    Quale contributo diretto il giudice valuta

    anche la valenza economica dei compiti do-

    mestici e di cura assunti da ciascun genitore.

    Ove necessario al fine di realizzare il sud-detto principio di proporzionalita, il giudice

    puo stabilire la corresponsione di un assegno

    perequativo periodico. Lassegno e automati-

    camente adeguato agli indici ISTAT, in di-

    fetto di altro parametro indicato dalle parti

    o dal giudice.

    Qualora un genitore venga meno, compro-

    vatamente, al dovere di provvedere alle ne-

    cessita del figlio nella forma diretta per la

    parte di sua spettanza, il giudice stabilisce,

    a domanda, che provveda mediante assegnoda versare allaltro genitore.;

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    f) Al quinto comma le parole: Lasse-

    gno e automaticamente sono sostituite dalle

    seguenti: Leventuale assegno perequativo eautomaticamente.

    Art. 2.

    1. Allarticolo 155-bis del codice civile

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) il primo comma e sostituito dal se-

    guente:

    Il giudice puo escludere un genitore dal-

    laffidamento, con provvedimento motivato,

    qualora ritenga che da quel genitore, se affi-

    datario, possa venire pregiudizio al minore.

    In ogni caso il giudice puo per gravi motivi

    ordinare che la prole sia collocata presso una

    terza persona o, nellimpossibilita, in una co-

    munita di tipo familiare.;

    b) dopo il secondo comma sono ag-

    giunti, in fine, i seguenti:

    Il genitore cui sono affidati i figli ha le-

    sercizio esclusivo della potesta su di essi;

    egli deve attenersi alle condizioni determi-

    nate dal giudice. Le decisioni di maggiore

    interesse per i figli sono adottate congiunta-

    mente da entrambi i coniugi. Il coniuge cui

    i figli non siano affidati ha il diritto e il do-

    vere di vigilare sulla loro istruzione ed edu-cazione e puo ricorrere al giudice quando ri-

    tenga che siano state assunte decisioni pre-

    giudizievoli al loro interesse.

    Le norme sul mantenimento dei figli di cui

    al quinto comma dellarticolo 155 si appli-

    cano a prescindere dal tipo di affidamento;

    parimenti, la posizione fiscale dei genitori e

    la stessa.;

    c) la rubrica e sostituita dalla seguente:

    Esclusione di un genitore dallaffidamentoe disciplina dellaffidamento esclusivo.

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    XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

    Art. 3.

    1. Allarticolo 155-quater del codice civile

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma, le parole: Il diritto

    al godimento della casa familiare viene meno

    nel caso che lassegnatario non abiti o cessi

    di abitare stabilmente nella casa familiare o

    conviva more uxorio o contragga nuovo ma-

    trimonio. sono sostituite dalle seguenti:

    Nel caso in cui lassegnatario della casa fa-

    miliare, che non ne sia il proprietario, non viabiti o cessi di abitarvi stabilmente o con-

    tragga nuovo matrimonio o conviva more

    uxorio, la sua assegnazione in godimento, a

    tutela dellinteresse dei figli a conservare in-

    tatto il luogo di crescita, viene revocata e il

    giudice dispone, a domanda, secondo i criteri

    ordinari.;

    b) al secondo comma, le parole: laltro

    coniuge sono sostituite dalle seguenti: cia-

    scuno di essi.

    Art. 4.

    1. Allarticolo 155-quinquies del codice

    civile sono apportate le seguenti modifica-

    zioni:

    a) il primo comma e sostituito dal se-

    guente:

    Dellassegno perequativo eventualmente

    stabilito per il mantenimento del figlio, o

    delle somme eventualmente versate dai geni-

    tori in favore del figlio quale contribuzione

    per il suo mantenimento, e titolare questul-

    timo quando diventa maggiorenne; il figlio

    maggiorenne e altres tenuto a collaborare

    con i genitori e a contribuire alle spese fami-

    liari, finche convivente. Ove il genitore ob-

    bligato si renda inadempiente, in caso di

    inerzia del figlio e legittimato ad agire anchelaltro genitore.;

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    b) dopo il primo comma e inserito il se-

    guente:

    Nel caso in cui un figlio sia gia maggio-renne al momento della separazione perso-

    nale dei genitori, ma non ancora autosuffi-

    ciente economicamente, puo essere chiesta

    lapplicazione del quinto comma dellarticolo

    155 del codice civile da uno qualsiasi dei ge-

    nitori o dal figlio.

    Art. 5.

    1. Allarticolo 155-sexies del codice civile

    sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo comma sono aggiunte, in

    fine, le seguenti parole: e prende in consi-

    derazione la sua opinione, tenendo conto del-

    leta e del grado di maturita. Il giudice puo

    disporre che il minore sia sentito con audi-

    zione protetta, in locali a cio idonei, anche

    fuori dellufficio giudiziario, e che la mede-

    sima, oltre che verbalizzata, sia registrata

    con mezzi audiovisivi.;b) il secondo comma e abrogato.

    Art. 6.

    1. Allarticolo 45, secondo comma, del co-

    dice civile, dopo le parole: il minore ha il

    domicilio del genitore con il quale convive

    sono aggiunte, in fine, le seguenti: , ovvero

    di entrambi se laffidamento e condiviso.

    Art. 7.

    1. Allarticolo 317-bis del codice civile, il

    secondo comma e sostituito dal seguente:

    Se il riconoscimento e fatto da entrambi i

    genitori, lesercizio della potesta spetta con-

    giuntamente a entrambi qualora siano convi-

    venti. Si applicano le disposizioni dellarti-

    colo 316. Se i genitori non convivono leser-cizio della potesta e regolato secondo quanto

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    disposto dagli articoli da 155 a 155-sexies,

    anche in assenza di provvedimenti del giu-

    dice.

    Art. 8.

    1. Dopo larticolo 706 del codice di proce-

    dura civile e inserito il seguente:

    Art. 706-bis. (Mediazione familiare).

    In tutti i casi di disaccordo nella fase di ela-

    borazione di un affidamento condiviso le

    parti hanno lobbligo, prima di adire il giu-dice e salvi i casi di assoluta urgenza o di

    grave ed imminente pregiudizio per i minori,

    di acquisire informazioni sulle potenzialita di

    un eventuale percorso di mediazione fami-

    liare, rivolgendosi a un centro pubblico o

    privato, i cui operatori abbiano formazione

    specifica ed appartengano ad albi nazionali

    specifici pubblici o privati registrati nellap-

    posito elenco del Consiglio nazionale delle-

    conomia e del lavoro.

    Ove lintervento, che puo essere interrotto

    in qualsiasi momento, si concluda positiva-

    mente, le parti presentano al presidente del

    tribunale il testo dellaccordo raggiunto. Gli

    aspetti economici della separazione possono

    far parte del documento finale, anche se con-

    cordati al di fuori del centro di cui al primo

    comma. In caso di insuccesso le parti pos-

    sono rivolgersi al giudice, ai sensi dellarti-

    colo 706.

    In ogni caso la parte ricorrente deve alle-gare al ricorso la certificazione della acquisi-

    zione di informazioni presso il centro di cui

    al primo comma o concorde dichiarazione in

    tal senso; analogo obbligo incombe sulla

    parte resistente.

    In caso di contrasti insorti successiva-

    mente, in ogni stato e grado del giudizio o

    anche dopo la sua conclusione, il giudice se-

    gnala alle parti lopportunita di rivolgersi ad

    un centro di mediazione familiare, di cui al

    primo comma. Se la segnalazione trova ilconsenso delle parti, il giudice rinvia la

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    causa ad altra data in attesa dellespleta-

    mento dellattivita di mediazione.

    Art. 9.

    1. Il quarto comma dellarticolo 708 del

    codice di procedura civile e sostituito dal se-

    guente:

    Contro i provvedimenti di cui al terzo

    comma si puo proporre reclamo davanti al

    tribunale, in composizione collegiale, nel ter-

    mine e nelle forme di cui allarticolo 669

    terdecies del codice di procedura civile.

    Art. 10.

    1. Allarticolo 709 del codice di procedura

    civile, dopo il quarto comma e aggiunto, in

    fine, il seguente:

    Avverso i provvedimenti nellinteresse

    della prole e dei coniugi emessi dal giudice

    istruttore e ammissibile il reclamo davantial tribunale, in composizione collegiale, ai

    sensi dellarticolo 669-terdecies del codice

    di procedura civile.

    Art. 11.

    1. Allarticolo 709-ter del codice di proce-

    dura civile sono apportate le seguenti modi-

    ficazioni:

    a) al secondo comma:

    1) lalinea e sostituito dal seguente:

    A seguito del ricorso, il giudice convoca

    le parti e adotta i provvedimenti opportuni.

    In caso di gravi inadempienze o di atti che

    comunque arrechino pregiudizio al minore

    od ostacolino il corretto svolgimento delle

    modalita dellaffidamento, il giudice emette

    prioritariamente provvedimenti di ripristino,

    restituzione o compensazione. In particolare,

    nel caso in cui uno dei genitori, anche se af-fidatario esclusivo, trasferisca la prole senza

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    il consenso scritto dellaltro genitore in

    luogo tale da interferire con le regole dellaf-

    fidamento, il giudice dispone il rientro im-mediato dei figli e il risarcimento di ogni

    conseguente danno, valutando tale comporta-

    mento ai fini dellaffidamento e delle sue

    modalita di attuazione. Il giudice, inoltre,

    puo modificare i provvedimenti in vigore e

    puo, anche congiuntamente:;

    2) il numero 1) e abrogato;

    b) dopo il secondo comma e inserito il

    seguente:

    Il comprovato condizionamento della vo-lonta del minore, in particolare se mirato al

    rifiuto dellaltro genitore, costituisce inadem-

    pienza grave, che puo comportare lesclu-

    sione dallaffidamento.

    Art. 12.

    1. Allarticolo 4, comma 2, della legge 8

    febbraio 2006, n. 54, sono aggiunte, in fine,

    le seguenti parole: La competenza e attri-buita in ogni caso al tribunale ordinario.

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