PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O A SPESE DELL'AVVOCATO?

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Art. 24 Cost. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO O A SPESE DELL'AVVOCATO? MA TULO SAI CHI LO PAGA IL GRATUITO PATROCINIO?? Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve pur garantirla. Per questa ragione la Carta Costituzionale prevede, all'art. 24, che siano previsti gli strumenti per consentire ai non abbienti di ottenere assistenza processuale a prescindere dalla loro capacità di sostenere il costo di un avvocato. Per capire come il sistema funziona, e chi lo sostiene, bisogna conoscere le fonti e cio che ne discende. La disciplina prevista dalla Costituzione è stata poi articolata nel DPR 115/2002 che istituisce il patrocinio a spese dello Stato: un istituto che consente ad ogni richiedente, in possesso dei requisiti di legge, di accedere alla difesa processuale gratuita senza dover anticipare alcuna spesa. il soggetto beneficiario può fruire quindi dell'accesso diretto ed immediato alla difesa processuale senza 1 www.gratuitopatrocinio.com

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Art. 24 Cost.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATOO A SPESE DELL'AVVOCATO?

MA TULO SAI CHI LO PAGA ILGRATUITO PATROCINIO??

Non lo sapete? Senza accesso alla difesa non esiste giustizia, ma questa difesa qualcuno deve purgarantirla.

Per questa ragione la Carta Costituzionale prevede, all'art. 24, che siano previsti gli strumenti perconsentire ai non abbienti di ottenere assistenza processuale a prescindere dalla loro capacità disostenere il costo di un avvocato.

Per capire come il sistema funziona, e chi lo sostiene, bisogna conoscere le fonti e cio che nediscende.

La disciplina prevista dalla Costituzione è stata poi articolata nel DPR 115/2002 che istituisce ilpatrocinio a spese dello Stato: un istituto che consente ad ogni richiedente, in possesso dei requisitidi legge, di accedere alla difesa processuale gratuita senza dover anticipare alcuna spesa. il soggettobeneficiario può fruire quindi dell'accesso diretto ed immediato alla difesa processuale senza

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dover sopportare alcun costo a suo carico.

La totale gratuità dell’assistenza legale erogata con l’ausilio del beneficio, con il divieto per ildifensore di percepire somme dall'assistito, è prevista oltre che dal Testo Unico sulle Spese diGiustizia (DPR 115/2002. art. 85) anche dalla medesima disposizione deontologica forense di cuiall’art. 27, comma IV°.

Di seguito le due norme richiamate:

### ART. 85 (L)

(Divieto di percepire compensi o rimborsi)1. Il difensore, l’ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversida quelli previsti dalla presente parte del testo unico.

2. Ogni patto contrario è nullo.

3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

***

### ART. 27

....

4. L’avvocato, ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferimento dell’incarico, deve informare la parte assistita della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese delloStato.

......

In forza del combinato disposto delle predette norme, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato,sovente chiamato ancora “Gratuito Patrocinio”, perciò comporta - dopo l’ammissione - l’esoneroper l’assistito dal dover pagare ogni costo correlato, salvo quelli residui espressamente nonesclusi per legge.

La rifusione delle spese legali prevede però il farsi carico da parte dell'erario del solo costo dellegale per cui vi è stata ammissione al beneficio di stato e non anche della rifusione del costo dellegale avversario in caso di soccombenza - queste spese restano perciò a carico della parte che perdela lite anche se questa è stata ammessa al beneficio di Stato.

Pertanto, la conseguenza della gratuità per il cittadino avente diritto é l'accollo del costo delproprio legale a carico di altro soggetto, ovvero lo Stato. Almeno in teoria.

Purtroppo per la sostenibiltà del sistema, il criterio gestionale su cui si fonda l'istituto prevede ilpagamento del professionista incaricato del servizio solo all’esito dell'intera prestazione. Lascelta compiuta dal legislatore comporta perciò che l'avvocato si debba sobbarcare medio

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tempore tutti i costi (diretti ed indiretti) della difesa che eroga senza poter chiedere nulla .Almeno fino all'istanza di liquidazione a presentarsi alla conclusione del processo. E poi dovràcomunque aspettare.

Sul punto interviene infatti anche l’art. 29, comma 8, del codice deontologico forense (in unione alcitato art. 85 del DPR 115/2002, 1 comma):

"L’avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge."

Qualora vi fosse violazione del detto precetto, l'Avvocato incorre nella sanzione disciplinare dellasospensione dall’esercizio della professione dai sei mesi a un anno.

Tale divieto però vale per i soli compensi professionali discendenti dalle attività svolte in regime dipatrocinio a spese dello Stato. Restano invece esclusi dal limite i compensi previsti dalla legge, chepossono essere [A] quelli relativi alle attività processuali svolte prima dell'ammissione al patrocinioa spese dello Stato (art. 109, DPR 115/2002), ed [B] i rimborsi previsti per legge, ovvero [C] lerifusioni escluse dal gratuito patrocinio (ad esempio viaggi e trasferte).

# ART. 109 (L)(Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti decorrono dalla data in cui l’istanza e’ stata presentata o e’ pervenuta all’ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa e’ presentata entro i venti giorni successivi.

Per differenza, tutto ciò che non è escluso per legge resta all'interno del regime del gratuitopatrocinio; di conseguenza (nel penale ex artt. 107 e 108, nel civile ex artt. 131 e 132 DPR cit.) ilcosto vivo della difesa viene sostenuto per intero dall'avvocato incaricato, altre spese verrannoprenotate a debito dell'erario (ad es. contributo unificato e tasse) mentre quasi nulla viene esentatoper intero (nel penale, vale per le sole spese per copie atti processuali).

Ora, a scanso di equivoci e di scontate polemiche classiste, è meglio essere chiari sul sensodell’affermazione per la quale è il legale a finanziare l’erogazione del servizio giustizia afavore del cittadino. Le norme in effetti dicono:

## Nel processo penale

# ART. 107 (L)(Effetti dell’ammissione)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio alcune spese sono gratuite, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese gratuite: le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l’esercizio della difesa.

3. Sono spese anticipate dall’erario:a) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai

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magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede nella quale si svolge;b) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai testimoni;c) le indennita’ di trasferta, i diritti, le spese dispedizione per le notifiche degli ufficiali giudiziari a richiesta d’ufficio o di parte;d) le indennita’ e le spese di viaggio per trasferte, nonche’ le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico, e l’onorario ad ausiliari del magistrato, a consulenti tecnicidi parte e a investigatori privati autorizzati;e) l’indennita’ di custodia;f) l’onorario e le spese agli avvocati;g) le spese per gli strumenti di pubblicita’ legale dei provvedimenti dell’autorita’ giudiziaria.# ART. 108 (L)(Effetti dell’ammissione relativi all’azione di risarcimento del danno nel processo penale)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio relativa all’azione di risarcimento del dannonel processo penale, si producono gli effetti di cui all’articolo 107 ed inoltre, quando la spesa e’ a carico della parte ammessa, sono prenotati a debito:a) il contributo unificato;b) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio;c) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;d) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

##Nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario

### ART. 131 (L)(Effetti dell’ammissione al patrocinio)

1. Per effetto dell’ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:a) il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;b) l’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;c) le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d’ufficio nel processo civile;d) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;e) l’imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;f) i diritti di copia.

3. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all’ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e’ possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell’ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essidemandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all’indennita’ di custodia del bene sottoposto a sequestro.

4. Sono spese anticipate dall’erario:a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;b) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;c) le indennita’ e le spese di viaggio spettanti a

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testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche’ le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico da parte di questi ultimi;d) le spese per gli strumenti di pubblicita’ legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;e) le spese per il compimento dell’opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;f) le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

5. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell’articolo 33, i diritti e le indennita’ di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

# ART. 132 (R)(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)

1. Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione e’ chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l’imposta di registro della sentenza e’ prenotata a debito per la meta’ o per la quota di compensazione ed e’ pagata per il rimanente dall’altra parte; e’ pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

In entrambi i casi si legge quindi che gli onorari e le spese dovuti al difensore sono anticipatidall’erario.

ANTICIPATI. La norma dice proprio anticipati.

Questo porterebbe a pensare che i compensi siano versati dallo Stato all’avvocato mano a mano cheil processo si svolge e l’attività difensiva viene profusa.

Accade purtroppo il contrario.

La liquidazione del compenso del difensore avviene su istanza di quest'ultimo solo al terminedi ogni fase processuale (indagini prelimonari, giudizio di primo grado, successivi gradi,esecuzione etc.) o al momento della cessazione dell'attività (per rinuncia, revoca, perdita etc.).

L'avvocato che assiste con il patrocinio a spese dello Stato è onerato di presentare alla fine dellafase processuale in cui ha esplicato la sua attività processuale apposita istanza al giudice perottenere la liquidazione delle sue competenze nella misura ridotta prevista dagli artt. 106 bis e 130del DPR 115/2002.

La previsione temporale della determinazione delle spese avviene ai sensi dell'art. 83 II comma:

*La liquidazione [dei compensi] è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria cheha proceduto...*

Anche con la sola lettura di questa disposizione si può comprendere come il sostentamentodell'intero processo, con i noti tempi italiani, sia lasciato completamente sulle spalledell'avvocato in mandato: questi, sin dall'affidamento dell'incarico, dovrà organizzare l'erogazionedel'assistenza legale al cliente in totale anticipazione di ogni costo inerente la gestione della causa,sia con riferimento alle energie da investire nella difesa, che al vero e proprio sopportare i costi vivi

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correlati (telefonate, viaggi, fotocopie, segreteria, ed in generale tutte le spese di studio).

Tale imputazione temporanea di ogni costo dovrà purtroppo durare per almeno 3/ 4 anni, ovvero peril tempo medio di ogni fase e grado processuale italiani.

Solo alla fine dell'erogazione della propria intera attività professionale, l'avvocato potrà chiedere laquantificazione (nella misura ridotta prevista per legge, - 50 % o - 30 %) e, successivamente,all'esito della liquidazione da parte del giudice, potrà chiederne il pagamento alla cancelleriacompetente.

La denominazione "patrocinio a spese dello Stato" appare perciò imprecisa: forse sarebbe piùcorretto definirlo patrocinio legale in anticipazione professionale a integrazione statale.

Basta?

Non basta!

Invero, il passaggio fondamentale sta nel successivo parziale accollo all'erario del costo della difesae comunque ben oltre la fine della causa e solo nell'ipotesi di soccombenza.

Come si è sopra accennato il compenso del legale è erogato solo in misura parziale e ridottarispetto ad ogni quantificazione

Sintesi di questa rappresentazione è il fatto che l’intero costo della difesa verrà pagatoall’avvocato solo a causa finita, ad anni di distanza dal momento in cui ha iniziato a spendereenergie ed anticipare il sostenimento dei costi necessari a fornire al cittadino l’assistenza legalenecessaria a rappresentarlo e difenderlo nel processo (civile, penale, amministrativo, contabile etc.che sia).

Resta poi sempre aperta la questione dei tempi lunghi di liquidazione e pagamento. Il saldo non sipuò certo definire tempestivo mentre i costi della vita professionale lo sono sempre.

Invero, premesso che le competenze degli avvocati del patrocinio a spese dello stato vengonomaturate per fase (es. processo di primo grado, cautelare, appello, esecuzione etc), l’avvocato develavorare per mesi se non per anni senza vedere compensi (e persino senza avere rimborsi di quantoanticipato) per quella causa. Nel frattempo, però, lo Stato vuole che il legale sia comunquetempestivo nel pagamento di ogni debito fiscale e contributivo che venga a maturare mentre svolgela sua professione.

In parallelo, quanto anticipato per anni non viene rimborsato puntualmente nemmeno quando é ilturno dell'avvocato di vedere il credito arrivare a scadenza.

Accade sovente, e direi persino troppo spesso, che alla presentazione dell'istanza di liquidazione,depositata al sospirato momento della conclusione della fase processuale, non segua l'immediataemissione del provvedimento di liquidazione, condizione necessaria per presentare far seguire poi ilmandato di pagamento e la fattura elettronica. E per fortuna che ora c'è proprio questo documentofiscale digitale - che almeno consente da li in poi il pagamento a breve distanza dal mandato. Fino a

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poco tempo fa il tempo necessario alla liquidazione era irrisorio rispetto agli anni che si impiegavaper ottenere prima il mandato di pagamento e poi il saldo di quanto era stato ampiamenteconfermato nel detto decreto di liquidazione.

Oggi il problema rimane comunque grave: tra l’istanza di liquidazione delle competenze e lasuccessiva emissione del mandato di pagamento, l’avvocato può attendere oltre 2 anni; anniche si sommano a quelli della precedente erogazione dell'attività processuale.

Un esempio concreto può essere più utile a comprendere come funziona il sistema dell'assistenzaprocessuale ai non abbienti.

• Il cliente o l'avvocato predispongono e depositano l’istanza di ammissione al beneficio;dopo l'ammissione il legale assisterà nel processo il cliente per una durata media, nel primogrado di 3/4 anni.

• Non é previsto che prima della conclusione del processo ci sia alcun pagamento. Solo dopola sentenza, o altro provvedimento conclusivo la fase o il grado processuale, l'avvocatopredispone e deposita al giudice l’istanza di liquidazione delle competenze maturate perl'attività svolta. Dopo un lasso di tempo di media pari ad un paio di mesi, ma spesso oltrel'anno, il giudice emette il decreto di liquidazione.

• A questo punto, attenderà il mandato di pagamento della cancelleria per un tempo medio cheva dai 6 mesi ai 2 anni. Alla momento della comunicazione del mandato, finalmente,l'avvocato emette e presenta la fattura elettronica per il pagamento.

• Da lì scattano altri 40 giorni concessi allo Stato per saldare. Insomma, alla fine, da quanto illegale ha cominciato a lavorare per garantire una difesa al cittadino a quando viene versato ilcompenso per l'attività svolta trascorrono una media di oltre 4/5 anni, con picchi di 5/6.

In tutto questo tempo il sostegno dell'assistenza processuale degli aventi diritto é interamentee solamente a carico dell'avvocatura.

La questione non è però esaurita!

La domanda seguente é: ma, alla fine, l'avvocato quanto viene pagato? Perché, se venisse benricompensato per l'attività richiestagli, qualcuno potrebbe dire che ben si può aspettare nell'interessedi una tutela del diritto di difesa da garantire a tutti i cittadini bisognosi. Ma non é così; purtroppo,anche qui, la realtà ci porta in senso opposto.

Ai sensi degli artt. 106 bis e 130 del DPR 115/2002 è previsto che il compenso del legale debbaessere ridotto rispettivamente di un terzo per il penale e della metà per il civile e le altregiurisdizioni.

Ma ridotto rispetto a cosa?

In teoria dovrebbero essere decurtate parte delle competenze previste dalla tariffa per le attivitàprocessuali prevista con decreto ministeriale ai sensi della legge 247/2012.

In teoria.

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In pratica, ai sensi della medesima tariffa, il giudice che liquida il compenso ha diritto divalutare discrezionalmente ogni parcella adducendo la giusta motivazione a discostarsi nelcaso particolare dalla previsione tabellare, così andando pure ben oltre la riduzione di unterzo o la metà ivi prevista.

Da ciò ne discende che il compenso é del tutto lasciato alla valutazione del singolo giudicante. Allasua discrezionalità.

Manca ad oggi alcuna protocollo unitario fra avvocatura e magistratura che renda uniformi leliquidazioni su base nazionale. Purtroppo, molto spesso, anzi troppo spesso, i compensi sonoquantificati al ribasso in via del tutto sproporzionata alle attività profuse, all'impegno richiesto edalle responsabilità conseguenti all'assunzione della difesa. Ma tant'è.

La situazione é oramai insostenibile. Come uscirne?

Ad oggi, pare che le istituzioni capaci di incidere sulla questione - salvo una - siano persinoinconsapevoli della farraginosità ed inefficienza del sistema. Dalla mancata percezione deriva poi ilnon avvertire la necessità di intervenire per cercare un qualche rimedio al collasso del sistema.

Il tutto continua perciò ad aggravarsi di giorno in giorno ed intanto i tempi si allungano. Anche perquesto molti avvocati non si iscrivono nelle liste dei patrocinatori abilitati.

La soluzione potrebbe essere semplice, ma richiede una scelta politica. Basta prendere esempio daciò che già possono fare le imprese ed autorizzare la compensazione da parte dell'erario delleparcelle liquidate dal giudice con le imposte dovute dal professionista.

Per ottenere questo é gia stato depositato un disegno di legge (DDL 3109) che consente di risolverela questione senza alcun aggravio per lo stato:

• i debiti dello Stato si neutralizzano con i suoi crediti fiscali, senza appesantimento albilancio,

• e nel frattempo si azzerano i costi delle cancellerie e le si rende più efficienti con losvuotamento di molte delle incombenze da evadersi a cura degli uffici giudiziari competentiper i pagamenti del gratuito patrocinio.

In effetti dal momento in cui si potrà ottenere la compensazione immediata nessuno inoltrerà più istanze per un pagamento a distanza di anni. Ovvero, meglio compensare oggi che farsi pagare in undomani indefinito.

Diversamente, dovremmo prendere atto che la denominazione dell'istituto non risponde averità: non dovrebbe più chiamarsi "patrocinio a spese dello Stato", ma "patrocinio a spesedell'avvocato". Almeno per dare prova di gratitudine a chi si fa carico di garantire effettività aldiritto di difesa previsto dalla Costituzione.

Alberto Vigani

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