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Terza Direttiva Patenti di Guida RECEPIMENTO NAZIONALE DL 59/2011 attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE Nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale relative alle patenti di guida dal 19 gennaio 2013 Seminari formativi Centro Sudi Cesare Ferrari Relatori - dott.sa proc. Giuseppina Ferrannini, Funzionario Divisione 5 Direzione Generale Motorizzazione - dott. Mario Forneris, direttivo nazionale UNASCA vers. 01.40 - 04 febbraio 2013 1

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Terza Direttiva Patenti di Guida

RECEPIMENTO NAZIONALE DL 59/2011

attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE

Nuove disposizioni nell'ordinamento nazionale relative allepatenti di guida

dal 19 gennaio 2013

Seminari formativi Centro Sudi Cesare Ferrari

Relatori - dott.sa proc. Giuseppina Ferrannini, Funzionario Divisione 5 Direzione Generale Motorizzazione

- dott. Mario Forneris, direttivo nazionale UNASCA

vers. 01.40 - 04 febbraio 2013

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Sono applicabili le disposizioni nazionali con le quali l’Italia ha recepito la III Direttiva patenti dell’UE (2006/126/CE e succ. mod.): si fa riferimento al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 ed al suo correttivo, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2012 pubblicato con decreto legislativo n.2 del 16 gennaio 2013.

La prima normativa europea sulle patenti di guida risale al 1980: si trattava di una direttiva del Consiglio che dava la possibilità ai cittadini dell’UE che si trasferivano in un altro Stato membro di sostituire la propria patente di guida senza dover sostenere nuove prove teoriche e pratiche e una nuova visita medica. Il conducente era tuttavia tenuto a sostituire la patente entro un anno dal suo trasferimento nel nuovo Stato membro. Solo nel 1991 è stata adottata una nuova direttiva che ha introdotto il principio del riconoscimento reciproco ed ha abolito l’obbligo di sostituire la patente. Nella pratica, tuttavia, l’applicazione di questo principio è stata ostacolata dall’assenza di armonizzazione dei termini di validità delle patenti e della periodicità delle visite mediche, con conseguente incertezza giuridica per i cittadini che trasferivano la residenza in un altro Stato membro.La direttiva 2006/126/CE, nota anche come la “terza direttiva sulle patenti di guida”, è stata adottata il 20 dicembre 2006 e doveva essere recepita entro il 19 gennaio 2011. Benché alcune disposizioni siano entrate in vigore il 19 gennaio 2009, la maggior parte dei suoi requisiti – ed in particolare il nuovo modello UE di patente di guida – sono applicabili a partire dal 19 gennaio 2013, ed integralmente sarà vigente dal 2 febbraio 2013. Le predette disposizioni hanno, inoltre, modificato alcune norme del D.L.vo n. 286/2005 in materia di qualificazione professionale del conducente.

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pag. 3 - MODIFICHE di numerose norme del titolo IV del Codice della Strada

pag. 4 - NUOVO MODELLO di patente, in conformità alla direttiva 2001/94/UE e recepito dal decreto legislativo correttivo del 59/2011; codici

pag. 10 - NUOVE CATEGORIE di patenti / Età minima per il conseguimento/ Limitazioni

pag. 13 - GRADUALITA' ED EQUIVALENZE delle nuove categorie di patenti

pag. 14 - EQUIPOLLENZE delle patenti di guida rilasciate in Italia prima del 19 gennaio 2013

pag. 15 - RESIDENZA NORMALE ai fini del rilascio della patente di guida per i Cittadini UE

pag. 16 - CQC, la qualificazione professionale – codice 95

pag. 18 - RINNOVO / DUPLICATO delle patenti di guida

pag. 20 - CONVERSIONE patente di guida per i cittadini UE obbligatoria entro 2 anni dalla residenza in alcuni casi

pag. 21 - PATENTE AM, nuova disciplina esami, fase transitoria/regime

pag. 26 - ESAMI DI GUIDA patente cat. B1, B, B cod. 96, BE, modalità e svolgimento

pag. 37 - NUOVE caratteristiche dei VEICOLI idonei a sostenere le prove d'esame

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Alcune delle modifiche al Codice della Strada

• (art. 47 CDS) Classificazione dei veicoliintroduzione di due nuove categorie internazionali e ridefinizione della cilindrata dei ciclomotori e della loro velocità massima

• (art. 115 CDS) Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali tolta la necessità per gli ultraottantenni della circolazione con attestato rilasciato dalla commissione medica locale

• (art. 116 CDS) Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori- riviste le disposizioni in materia di patenti ed abilitazioni professionali, per l’introduzione della patente di categoria AM, di categoria A2 e di categoria B1, C1, C1E, D1, D1E - reato di guida senza patente anche nel caso in cui la persona guida un veicolo diverso da quello per il quale è valida la sua patente - ipotesi di guida di un veicolo con patente diversa da quella posseduta, ma appartenente allo stesso "gruppo"

• (art. 117 CDS) Limitazioni nella guidaridefinizione dei limiti di guida per i neopatentati

• (art. 118 CDS) Patente e certificato di idoneità per la guida di filoveicoli filobus adibiti al trasporto di persone: obbligo di dotazione della carta di qualificazione del conducente

• (art. 118 bis CDS) Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionaliintroduzione del concetto di residenza normale ai fini del rilascio e del rinnovo di validità della patente di guida

• (art. 120 CDS) Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 soppressione dei riferimenti a CIGC e KA;

• (art. 121 CDS) Esame di idoneità sono previste variazioni relative alle definizioni di uffici ministeriali e sono disposti nuovi requisiti per la formazione e l'aggiornamento degli esaminatori;

• (art. 123 CDS) Autoscuole adeguamento dei corsi che possono essere effettuati presso i centri di istruzione automobilistica

• (art. 124 CDS) Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici nuove patenti di guida per le macchine agricole e operatrici

• (art. 125 CDS ) Validità della patente di guida gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

• (art.126 CDS) Durata e conferma della validità della patente di guida validità delle patenti in funzione delle nuove patenti di guida: ridefinizione della normativa in materia

• (art. 128 CDS) Revisione della patente di guida vengono introdotti nuovi casi in cui può essere disposta la revisione della patente di guida, eliminati i riferimenti alle patenti estere;

• (art. 129 CDS) Sospensione della patente di guida previsione della nuova procedura di "inibizione alla guida" ed inapplicabilità dei provvedimenti di sospensione e revoca della patente rilasciata da uno Stato estero

• (art. 135 ) Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo

• (art. 136 CDS) Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeopatenti di guida rilasciate da Stati extra UE e SEE e disciplina per le violazioni commesse da chi ne sia titolare

• (art.136 bis) Disposizioni in materia di patenti di guida e di abilitazioni professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo(art.136 ter CDS) Provvedimenti inerenti il diritto a guidare adottati nei confronti di titolari di patente di guida rilasciata da Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo patenti di guida e abilitazioni professionali rilasciate da Stati UE o SEE e disciplina per violazioni commesse da chi ne sia titolare

• (art. 173 CDS, 180 CDS, 218 CDS, 219 CDS) rivisitazione delle norme necessarie a correggere i riferimenti al CIGC e coordinare la norma del CDS con le nuove categorie di patenti ;

• (art. 219 bis CDS) modifica del regime di applicazione delle sanzioni accessorie nei confronti dei conducenti minorenni, anche possessori di CIGC

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Nuovo Modello UE di patente di guida - unionale

Tutte le nuove patenti di guida rilasciate nell’Unione europeasaranno del tipo “carta di credito” di plastica, con un formato uniforme europeo e una maggiore protezione della sicurezza. Contiene elementi opzionali quali: microchip elettronico non recepito in Italia. Deve essere protetto contro le falsificazioni tramite tecniche obbligatorie, aggiuntive: ologramma su misura; inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente; caratteri, simboli e motivi riconoscibili al tatto; inchiostri a variazione cromatica. Contiene elementi opzionali quali: microchip elettronico non recepito in Italia.

• Dovrà essere acquisita al sistema centrale la foto e la firma del candidato (che, a regime, sulle patenti UE sarà incisa con tecnica laser engraving - stampa laser in bianco e nero e non necessita di successiva laminazione di protezione)

• Nelle more, e per un periodo transitorio, la nuova patente UE sarà rilasciata senza riportare l’incisione della firma, che dovrà essere apposta dal titolare della stessa, utilizzando un pennarello indelebile e un adesivo di protezione, fornito - per i primi rilasci – dall’I.P.Z.S. (cfr circ. 35178 del 27/12/2012)

• La stampa del documento avviene presso la sede centralizzata e trasmessi, quotidianamente, in plichi contenenti patenti con la stessa medesima data di emissione (o elaborazione), a prescindere dal tipo di richiesta (così ad es.: esame, duplicato, conversione, ecc.);

• SPARISCE il campo n.8 Non e più riportato l’indirizzo di residenza del titolare, PUR RIMANENDO VALIDO COME DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN ITALIA. Ma nulla è innovato con riferimento all’obbligo di dichiarare all’Ufficio anagrafe del Comune dove acquisisce nuova residenza, il possesso di patente di guida e/o la proprietà di veicoli, ai fini dell’aggiornamento del dato nel CED della Motorizzazione; Anche per le patenti rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, è sospesa la stampa di fustelle adesive di aggiornamento.

• Nella tabella allegata alla circolare 16.1.2013 prot. n. 1403 (riportata a pag. 14), si indicano le categorie di patenti che saranno riportate sul duplicato di una patente conseguita entro il 18 gennaio 2013, con l'avvertenza che le predette categorie saranno indicate con la lettera maiuscola, se valide su tutto il territorio UE e SEE, o con la lettera minuscola, se valide solo sul territorio nazionale.

• La foto, scansionata - le caratteristiche del formato dovranno rispettare le dimensioni di h 4 cm (± 0,5 cm) e largh. 3,3 cm (± 0,5 cm) con un rapporto l/h che non deve superare l’80% mentre quelli relativi alla risoluzione immagine sono per la dimensione foto pari a ≤ 35 k , con DPI ≥ 200.

fronte

retro

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• L'art. 116, comma 7, C.d.S., stabilisce che nessuno può essere titolare di più di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. Da tale principio, discende la conseguenza che, quando è accertato che un conducente è in possesso di due patenti di guida comunitarie, si procedere ai ritiro della patente ottenuta più di recente (cfr. circ.Min.Int. n.300/A/744/13/101/3/3/9).

• Sono presenti 15 categorie di abilitazioni alla guida, ciascuna autonoma e, di norma, conseguita mediante esame specifico su un veicolo tecnicamente corrispondente a quelli che la patente abilita a condurre. Ai veicoli che ciascuna patente UE abilita a condurre in tutto il territorio dell'Unione, devono essere aggiunti, i veicoli ammessi solo per il territorio nazionale (indicati dall'art. 125, comma 2, lett. h) C.d.S.) evidenziati con lettera minuscola (cfr

A decorrere da 90 gg dal 19 gennaio 2013, (successivi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni) per i titolari di patente di guida italiana la qualificazione professionale di tipo CQC sarà comprovata con il codice “95”, seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica, apposto sulla patente, in corrispondenza della categoria presupposta dalla CQC.

I codici si distinguono in:

UE armonizzati: da 01 a 99 (2 cifre) nazionali: 100 e superiori

I codici UE distinti in 3 tipi: CONDUCENTE, MODIFICHE VEICOLO, AMMINISTRATIVIcon codici UE armonizzati e codici nazionali nella colonna 12 in corrispondenza categoria patente

nell’ultimo rigo sotto le colonne 9, 10, 11 se presente una limitazione questa si applica a tutte le categorie (codici e non sub-codici)

DISPOSIZIONI RELATIVE AL MODELLO UE DI PATENTE DI GUIDA (cfr DL 16 gennaio 2013 n.2)

1. Le caratteristiche fisiche della scheda del modello UE di patente di guida sono conformi alle norme ISO 7810 e ISO 7816-1. La scheda è fabbricata in policarbonato. I metodi per la verifica delle caratteristiche delle patenti di guida, destinati a garantire la loro conformità alle norme internazionali, sono conformi alla norma ISO 10373. 2. Elementi fisici di sicurezza della patente di guida La sicurezza fisica della patente di guida è minacciata da: - produzione di schede false: creando un nuovo oggetto molto somigliante al documento, sia ex novo, sia copiando un documento originale; - contraffazione: modificando le proprietà di un documento originale, ad esempio modificando alcuni dei dati impressi sullo stesso. La sicurezza globale risiede nel sistema nella sua interezza, che consiste nel processo applicativo, nella trasmissione dei dati, nel materiale costitutivo della scheda, nella tecnica di stampa, in una serie minima di varie caratteristiche di sicurezza e nel processo di personalizzazione. a) Il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni servendosi delle seguenti tecniche:

- schede insensibili ai raggi UV; - fondo arabescato di sicurezza, concepito per resistere alla contraffazione mediante scansione, stampa o copia, che utilizzi una stampa a iride con

inchiostri multicolori di sicurezza e un'arabescatura positiva e negativa. Il motivo non deve essere composto dei colori primari (CMYK), deve contenere disegni arabescati complessi in almeno due colori speciali e deve includere una microstampa;

- elementi variabili ottici che offrano un'adeguata protezione contro la copiatura e la manomissione della fotografia; - incisione al laser; - nell'area occupata dalla fotografia, gli elementi grafici dello sfondo di sicurezza e la fotografia stessa dovrebbero sovrapporsi almeno sul bordo di

quest'ultima (motivo sfumato). b) Inoltre, il materiale utilizzato per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni utilizzando almeno tre delle seguenti tecniche

(caratteristiche di sicurezza aggiuntive), definite con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo: - inchiostri a variazione cromatica, - inchiostro termocromatico, - ologrammi su misura,

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- immagini variabili incise al laser, - inchiostro fluorescente a raggi UV, visibile e trasparente, - stampa iridescente, - filigrana digitale sullo sfondo, - pigmenti infrarossi o fosforescenti, - caratteri, simboli o motivi riconoscibili al tatto.

3. La patente si compone di due facciate: La pagina 1 contiene: a) la dicitura "patente di guida" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; b) la dicitura "Repubblica italiana" stampata in carattere maiuscolo e grassetto; Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto legislativo, può essere disposto che le suddette diciture siano altresì stampate, per gli uffici appartenenti ad ambiti territoriali ai quali è riconosciuta autonomia linguistica, nelle rispettive lingue. c) la sigla distintiva dello Stato italiano "I", stampata in negativo in un rettangolo blu e circondata da dodici stelle gialle; d) le informazioni specifiche relative alla patente rilasciata, numerate come segue:

1) cognome del titolare; 2) nome/i del titolare; 3) data e luogo di nascita del titolare;

4) a) data di rilascio della patente; b) data di scadenza della patente; c) designazione dell'autorità che rilascia la patente;

5) numero della patente; 6) fotografia del titolare; 7) firma del titolare 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare; le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle

categorie armonizzate; e) la dicitura "modello UE" in lingua italiana e la dicitura "patente di guida" nelle altre lingue dell'Unione europea, stampate in rosa in modo da costituire lo

sfondo della patente:

Ñâèäåòåëñòâî çà óïðàâëåíèå íà ÌÏÑ Permiso de Conduccion Øidièský prùkaz Kørekort Führerschein Juhiluba ¢äåéá ÏäÞãçóçò Driving Licence Permis de conduire Ceaduas Tiomana Patente di guida Vadîtâja apliecîba Vairuotojo paþymëjimas Vezetõi engedely Licenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodièský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort; f) colori di riferimento:

- blu: Pantone Reflex Blue,

- giallo: Pantone Yellow.

La pagina 2 contiene: a) 9) le categorie di veicoli che il titolare è autorizzato a guidare: le categorie nazionali sono stampate in un tipo di carattere diverso da quello delle

categorie armonizzate;

10) la data del primo rilascio per ciascuna categoria: questa data deve essere ritrascritta sulla nuova patente ad ogni ulteriore sostituzione o cambio; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 11) la data di scadenza per ciascuna categoria; ogni campo relativo alla data viene scritto in due cifre e nella sequenza seguente: giorno.mese.anno (GG.MM.AA); 12) le eventuali indicazioni supplementari o restrittive, in forma codificata, a fronte di ciascuna sottocategoria interessata. I codici sono stabiliti nel modo seguente: ------

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Codici da 01 a 99: codici unionali armonizzati ------ CONDUCENTE (motivi medici) 01. Correzione della vista e/o protezione degli occhi 01.01 Occhiali 01.02 Lenti a contatto 01.03 Occhiali protettivi 01.04 Lente opaca 01.05 Occlusore oculare 01.06 Occhiali o lenti a contatto 02. Apparecchi acustici/aiuto alla comunicazione 02.01 Apparecchi acustici monoauricolari 02.02 Apparecchi acustici biauricolari 03. Protesi/ortosi per gli arti 03.01 Protesi/ortosi per gli arti superiori 03.02 Protesi/ortosi per gli arti inferiori 05. Limitazioni nella guida (il codice deve essere indicato in dettaglio, guida soggetta a limitazioni per motivi medici) 05.01 Guida in orario diurno (ad esempio: da un’ora prima dell’alba ad un’ora dopo il tramonto) 05.02 Guida entro un raggio di... km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione 05.03 Guida senza passeggeri 05.04 Velocità di guida limitata a... km/h 05.05 Guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente 05.06 Guida senza rimorchio 05.07 Guida non autorizzata in autostrada 05.08 Niente alcool MODIFICHE DEL VEICOLO 10. Cambio di velocità modificato 10.01 Cambio manuale 10.02 Cambio automatico 10.03 Cambio elettronico 10.04 Leva del cambio adattata 10.05 Senza cambio marce secondario 15. Frizione modificata 15.01 Pedale della frizione adattato 15.02 Frizione manuale 15.03 Frizione automatica 15.04 Pedale della frizione con protezione/pieghevole/sfilabile 20. Dispositivi di frenatura modificati 20.01 Pedale del freno modificato 20.02 Pedale del freno allargato 20.03 Pedale del freno adattato per essere usato col piede sinistro 20.04 Pedale del freno ad asola 20.05 Pedale del freno basculante 20.06 Freno di servizio manuale (adattato) 20.07 Pressione massima sul freno di servizio rinforzato 20.08 Pressione massima sul freno di emergenza integrato nel freno di emergenza 20.09 Freno di stazionamento modificato 20.10 Freno di stazionamento a comando elettrico 20.11 Freno di stazionamento a pedale (adattato) 20.12 Pedale del freno con protezione/pieghevole/sfilabile 20.13 Freno a ginocchio 20.14 Freno di servizio a comando elettrico 25. Dispositivi di accelerazione modificati 25.01 Pedale dell'acceleratore modificato 25.02 Acceleratore ad asola 25.03 Pedale dell'acceleratore basculante 25.04 Acceleratore manuale 25.05 Acceleratore a ginocchio 25.06 Acceleratore assistito (elettronico, pneumatico, ecc.) 25.07 Pedale dell'acceleratore a sinistra di quello del freno 25.08 Pedale dell'acceleratore sul lato sinistro 25.09 Pedale dell'acceleratore con protezione/pieghevole/sfilabile 30. Dispositivi combinati di frenatura e di accelerazione 30.01 Pedali paralleli 30.02 Pedali sullo stesso livello (o quasi) 30.03 Acceleratore e freno a slitta 30.04 Acceleratore e freno a slitta per otrosi 30.05 Pedali dell'acceleratore e del freno pieghevoli/sfilabili 30.06 Fondo rialzato 30.07 Elemento di protezione a fianco del pedale del freno 30.08 Elemento di protezione per protesi a fianco del pedale del freno 30.09 Elemento di protezione davanti ai pedali del freno e dell'acceleratore 30.10 Sostegno per calcagno/gamba 30.11 Acceleratore e freno a comando elettrico 35. Disposizione dei comandi modificata (Interruttori dei fari, tergicristalli, segnalatore acustico, indicatori di direzione, ecc.)

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35.01 Comandi operabili senza compromettere le altre operazioni di guida 35.02 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.03 Comandi operabili senza togliere la mano sinistra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.04 Comandi operabili senza togliere la mano destra dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) 35.05 Comandi operabili senza togliere le mani dal volante o dai suoi accessori (manopola, forcella, ecc.) nè dal sistema combinato di accelerazione e frenatura 40. Sterzo modificato 40.01 Servosterzo standard 40.02 Servosterzo rinforzato 40.03 Sterzo con sistema di sicurezza 40.04 Piantone del volante prolungato 40.05 Volante adattato (a sezione allargata e/o rinforzata, di diametro ridotto, ecc.) 40.06 Volante inclinabile 40.07 Volante verticale 40.08 Volante orizzontale 40.09 Sterzo controllato tramite piede 40.10 Sterzo alternativo adattato (a leva, ecc.) 40.11 Volante con impugnatura a manovella 40.12 Volante dotato di ortosi della mano 40.13 Con ortosi collegata al tendine 42. Retrovisore/i modificato/i 42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro 42.02 Specchietto retrovisore esterno posto sul parafango 42.03 Specchietto retrovisore interno aggiuntivo per controllare il traffico 42.04 Specchietto retrovisore interno panoramico 42.05 Specchietto retrovisore per ovviare al punto cieco del retrovisore 42.06 Specchietto/i retrovisore/i esterno/i a comando elettrico 43. Sedile conducente modificato 43.01 Sedile conducente ad altezza adeguata ed alla normale distanza dal volante e dai pedali 43.02 Sedile conducente adattato alla forma del corpo 43.03 Sedile conducente con supporto laterale che stabilizza la posizione da seduto 43.04 Sedile conducente dotato di braccioli 43.05 Sedile del conducente con scorrimento prolungato 43.06 Cinture di sicurezza modificate 43.07 Cinture di sicurezza a quattro punti 44. Modifiche ai motocicli (il codice deve essere indicato in dettaglio) 44.01 Impianto frenante su una sola leva 44.02 Freno manuale (adattato), ruota anteriore 44.03 Freno a pedale (adattato), ruota posteriore 44.04 Leva dell'acceleratore (adattata) 44.05 Cambio e frizione manuale (adattati) 44.06 Specchietto/i retrovisore/i (adattato/i) 44.07 Comandi (adattati) (indicatori di direzione, stop, ecc.) 44.08 Altezza del sedile tale da permettere al conducente, da seduto, di raggiungere il suolo con ambedue i piedi contemporaneamente 45. Solo per motocicli con sidecar 50. Limitato ad uno specifico veicolo/numero di telaio (codice identificativo del veicolo) 51. Limitato ad uno specifico veicolo/targa (numero di registrazione del veicolo)

QUESTIONI AMMINISTRATIVE 70. Sostituzione della patente n... rilasciata da... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 70.0123456789.NL) 71. Duplicato della patente n... (sigla UE/sigla ONU se si tratta di un paese terzo; ad esempio: 71.987654321.HR) 72. Limitata ai veicoli della categoria A con cilindrata non superiore a 125 cc e potenza non superiore a 11 kW (A1) 73. Limitata ai veicoli della categoria B del tipo veicoli a motore a tre o quattro ruote (B1) 74. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) 75. Limitata ai veicoli della categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) 76. Limitata ai veicoli della categoria C con massa limite non superiore a 7 500 kg (C1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg e che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante (C1E) 77. Limitata a veicoli di categoria D con non più di 16 posti a sedere, oltre a quello del conducente (D1) con rimorchio di massa limite non superiore a 750 kg, sempre che a) la massa limite del complesso così formato non sia complessivamente superiore a 12 000 kg, che la massa limite del rimorchio non superi quella a vuoto del veicolo trainante e che b) il rimorchio non sia impiegato per il trasporto di persone (D1E) 78. Limitata a veicoli con cambio automatico 79. (...) Limitata a veicoli conformi a quanto specificato fra parentesi, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 91/439/CEE 90.01:: a sinistra 90.02:: a destra 90.03:: sinistra 90.04:: destra 90.05:: mano 90.06:: piede 90.07:: utilizzabile. 95. Il conducente titolare di CQC (carta di qualificazione del conducente) in regola con l'obbligo di idoneità professionale di cui alla direttiva 2003/59/CE fino a... [ad esempio: 95.01.01.2012] 96. Conducente che ha superato una prova di capacità e di comportamento in conformità delle disposizioni dell'allegato V. ------ - Codici 100 e superiori: codici nazionali, validi unicamente per la circolazione sul territorio dello Stato membro che ha rilasciato la patente.

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- Se un codice si applica a tutte le categorie per le quali è rilasciata la patente, può essere stampato nello spazio sotto le voci 9, 10 e 11 ------ 13. uno spazio riservato per l'eventuale iscrizione da parte dello Stato membro ospitante, nel quadro dell'applicazione del punto 4, lettera a) del presente allegato, delle indicazioni indispensabili alla gestione della patente. b) la spiegazione delle seguenti rubriche numerate che si trovano a pagina 1 e 2 della patente; 1, 2, 3, 4 a), 4 b), 4 c), 5, 10, 11 e 12. c) Sul modello UE di patente di guida deve essere riservato uno spazio per potervi eventualmente inserire un microprocessore o un altro dispositivo

informatizzato equivalente.

4. Disposizioni particolari a) La patente di guida reca, sulla pagina 1, nell'angolo inferiore sul lato sinistro, una banda trasversale tricolore verde, bianca e rossa. L'apposizione di

tale simbolo nazionale è sottoposto all'esito favorevole della notifica del presente decreto alla Commissione Europea. b) Le informazioni contenute nella parte anteriore e posteriore della patente devono essere leggibili a occhio nudo, utilizzando un carattere di minimo 5

punti per le voci 9-12 sulla pagina 2 della patente.

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LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

PATENTE AM per la guida di: ciclomotori a 2 o 3 ruote quadricicli leggeri (cilindrata ≤ 50 cm3 o potenza ≤ 4 kW, velocità ≤ 45 km/h, massa a vuoto ≤

350 kg, escluse batterie). Requisito anagrafico minimo: 14 anni in Italia, ma è valida su tutto il territorio UE e SEE dal compimento dei 16 anni (fatta salva la possibilità di altri Stati membri di riconoscere la validità nel proprio territorio di una patente AM rilasciata a 14 anni)

Conservano la loro validità, sul solo territorio nazionale, i “patentini” (CIGC) conseguiti entro il 18 gennaio 2013: qualora ne sia richiesto un duplicato, a qualunque titolo, verrà emessa una patente AM.

PATENTE A1 per la guida di: motocicli di cilindrata ≤ 125 cm3, o potenza ≤ 11 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,10 kW/kg; tricicli di potenza ≤ 15 kW.

Requisito anagrafico minimo: 16 anni.

PATENTE A2 per la guida di: motocicli di potenza ≤ 35 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,20 kW/kg, tali che non derivino da una

versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita; tricicli di potenza ≤ 15 kW.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE A per la guida di: motocicli senza limitazioni; tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni.

Requisito anagrafico minimo: con accesso graduale a partire da 20 anni, a condizione di essere titolare di patente di categoria A2

da almeno 2 anni, previo superamento una prova pratica di guida su veicolo specifico; con accesso diretto a partire da 24 anni.

Le patenti di categoria A1, A2 ed A rilasciate dal 19 gennaio 2013 non sono più idonee alla guida di tricicli diversi da quelli su indicati per ciascuna categoria, e di quadricicli diversi da quelli leggeri.

PATENTE B1 per la guida di: quadricicli diversi da quelli leggeri (massa a vuoto ≤ 400 kg o 550 kg se per trasporto cose,

escluse batterie, potenza nominale netta ≤ 15 kW).Requisito anagrafico minimo: 16 anni.

Non abilita alla guida di alcun motociclo.

PATENTE B per la guida di: autoveicoli progettati e costruiti per un numero di posti ≤ 9 (8+1) e massa massima

autorizzata ≤ 3500 kg; complesso di veicoli composto da motrice di categoria B e:

o rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg, oppureo rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg, purché la massa massima

autorizzata del complesso ≤ 3500 kg. Se la massa massima autorizzata del complesso >

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3500 kg ma ≤ 4250 Kg, è richiesto il codice 96 sulla patente di categoria B, si consegue superando una prova di pratica di guida su veicolo specifico.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni. La patente di categoria B abilita solo in Italia alla guida di

• motocicli di categoria A1 • tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni.

PATENTE BE per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio di massa massima autorizzata

> 750 kg ma ≤ 3500 kg..Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

Ne deriva che il complesso di veicoli alla cui guida abilita la nuova patente di categoria BE non può superare 7000 kg (3500 + 3500), diversamente dalla patente BE conseguita entro il 18 gennaio, che non conosce tale limite

PATENTE C1 per la guida di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D1 o D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg ma

≤ 7500 kg, anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE C1E per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria C1 e rimorchio con massa massima autorizzata

> 750 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg; complessi di veicoli composti da motrice di categoria B e rimorchio con massa massima autorizzata >

3500 kg, purché la massa massima autorizzata del complesso ≤ 12000 kg. Sopperisce al limite di massa massima autorizzata di 7000 kg, proprio delle nuove patenti di categoria BE.

Requisito anagrafico minimo: 18 anni.

PATENTE C per la guida di: autoveicoli diversi da quelli di categoria D, aventi massa massima autorizzata > 3500 kg, anche

se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni , fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS )

PATENTE CE per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria C e rimorchio con massa massima autorizzata

> 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni, , fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 18 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS )

PATENTE D1 per la guida di: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone ≤ 17 (16 + 1) e lunghezza ≤ 8 metri,

anche se trainanti un rimorchio con massa massima autorizzata ≤ 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni.

PATENTE D1E per la guida di: complessi di veicoli composti da motrice di categoria D1 e rimorchio con massa massima autorizzata

> 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 21 anni.

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PATENTE D per la guida di: autoveicoli con numero di persone > 9, anche se trainanti un rimorchio con massa massima

autorizzata ≤ 750 kg. Requisito anagrafico minimo: 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS )

PATENTE DE per la guida di complessi di: veicoli composti da motrice di categoria D e rimorchio con massa massima autorizzata > 750 kg.

Requisito anagrafico minimo: 24 anni, fatta salva l'ipotesi che il candidato sia titolare di CQC per il trasporto di cose: in tal caso, il requisito anagrafico minimo è di 21 anni (vedi nuovo art. 115, comma 1, CdS )

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• Patenti rilasciate ai mutilati ed ai minorati fisici: è stata prevista la possibilità di rilasciare loro tutte le patenti di guida previste dall'art. 116 C.d.S., eccetto quelle di categoria BE, C1E, CE, D1E e DE

• Ai titolari di patente C1 e C speciale è stato concesso di condurre i veicoli che richiedono la CQC, previo conseguimento dell'abilitazione stessa.

• Resta, il divieto di guida dei veicoli che richiedono il CFP, che non può essere rilasciato ai conducenti titolari di patenti speciali;

• Ai titolari di patente A1, A2, A, B1 o B speciali è consentito guidare veicoli per noleggio con conducente o in servizio di piazza, previo conseguimento del necessario certificato di abilitazione professionale.

• La riformulazione dell'art. 116 C.d.S., ha comportato anche la completa riscrittura del regime sanzionatorio, relativo alla conduzione dei veicoli senza aver conseguito la patente di guida. In ragione di tale modifica, le disposizioni dell'art. 116, comma 15, C.d.S. (reato di guida senza patente) e comma 15 bis, C.d.S.

LIMITAZIONI DELLA GUIDA (Art. 117 C.d.S.)

Per effetto dell'introduzione della patente di categoria A2, è stato abrogato il primo comma dell'art. 117 C.d.S., con la conseguenza che sono venuti meno i limiti biennali di potenza/tara ivi previsti per i conducenti di motocicli titolari di patente A, conseguita con accesso graduale, cioè ottenuta prima del compimento di 21 anni o con esame sostenuto con veicoli di ridotte prestazioni.

Restano in vigore, le limitazioni di potenza previste dal comma 2-bis dell'art. 117 C.d.S. per gli autoveicoli condotti nel primo anno successivo al conseguimento della patente di categoria B.

Per i titolari di patente A conseguita con accesso graduale prima della data di entrata in vigore delle nuove norme, sono ancora operative le limitazioni di potenza/tara previste dall'art. 117, comma 1, C.d.S. L'art. 117, comma 2, C.d.S., stabilisce che, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, il conducente deve rispettare i limiti di velocità di velocità di 100 Km/h sulle autostrade e di 90 Km/h sulle strade extraurbane principali.

La nuova disposizione, che estende l e limitazioni di velocità alla guida di motoveicoli delle categorie A2, A e B1, si riferisce solo alle patenti di tali categorie che sono state rilasciate dopo il 19.1.2013 tale limitazione velocitaria vale per i primi 3 anni dal conseguimento della prima patente fra quelle di categoria A2, A, B1 o B (es. patente B1 conseguita il 20.1.2013: limitazioni attive fino al 19.1.2016; il limite temporale rimane il medesimo, anche se in data successiva alla prima patente, il cittadino abbia conseguito la patente A2 in data 20.1.2015 e la patente B il 30.4.2015; pertanto, dal 20.1.2016, nell'esempio, il cittadino, titolare delle patenti B1, A2 e B, non ha alcuna limitazione velocitaria). (cfr. circ.Min.Int. n.300/A/744/13/101/3/3/9)

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GRADUALITA' ED EQUIVALENZE DELLE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

Il nuovo art. 125 CdS reca disciplina in materia di gradualità ed equivalenze delle patenti di guida. Al riguardo sì segnala che, a decorrere dal 19 gennaio 2013: GRADUALITÀ • le patenti di categoria C1, C, D1 o D possono essere conseguite solo da conducenti già titolari di patente di

categoria B;• le patenti di categoria BE, C1E, CE, D1E o DE possono essere conseguite solo da conducenti

rispettivamente già titolari di patente di categoria B, C1, C, D1 o D;

EQUIVALENZE • tutte le nuove categorie di patenti sono valide per la guida di veicoli di categoria AM;• la patente di categoria A2 è valida per la guida di veicoli di categoria A1;• la patente di categoria A è valida per la guida dì veicoli di categoria A1 ed A2;• la patente di categoria B è valida per la guida di veicoli di categoria B1. Inoltre, solo sul territorio

nazionale, abilita alla guida di veicoli di categoria A1, nonché di tricicli di potenza > 15 kW a condizione che il titolare abbia compiuto 21 anni: tali abilitazioni nazionali non sono annotate sulla patente;

• la patente di categoria C è valida per la guida di veicoli di categoria C1;• la patente di categoria D è valida per la guida di veicoli di categoria D1;• la patente di categoria CE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria C1E, nonché per la

guida di complessi di veicoli di categoria DE a condizione che il titolare sia già in possesso di patente di categoria D;

• la patente di categoria DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria D1E;• la patente di categoria C1E, CE, D1E o DE è valida per la guida di complessi di veicoli di categoria BE;• la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D è valida soltanto per i veicoli

aventi le caratteristiche indicate sulla patente stessa.

La guida di veicoli con patente di categoria diversa, che prima costituiva solo un illecito amministrativo, con l'entrata in vigore del D.L.vo n. 59/2011, costituisce illecito amministrativo o reato in base alla categoria di patente richiesta. Entrambe le ipotesi sanzionatorie sono ora disciplinate dall'art.116 C.d.S., anche in caso di guida di veicoli per i quali è richiesta la patente C o CE ovvero D1, D1E, D, DE superando i limiti massimi di età oppure senza avere la necessaria attestazione annuale di idoneità, quando richiesta.

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EQUIPOLLENZA DELLE ABILITAZIONI DI GUIDA RILASCIATE ALLA DATA DEL 18.1.2013 CON LE NUOVE CATEGORIE DI PATENTI

Le patenti conseguite entro il 18 gennaio 2013 conservano la loro efficacia (cfr dl 59 art.25 c1): pertanto il titolare di tali patenti rimarrà comunque abilitato alla guida di quei veicoli che la stessa gli consentiva, al tempo in cui è stata conseguita. In particolare:

le patenti di categoria A1 o A, conseguite entro il 18 gennaio 2013, abilitano solo in Italia alla guida di tricicli e quadricicli, senza limitazioni;

le patenti di categoria A1 non devono rispettare il rapporto potenza/massa ≤ 0,10 kW/kg; le patenti di categoria A conseguite per accesso graduale dal 19 gennaio 2011, abilitano - per due

anni dopo la data di conseguimento - alla guida di motocicli di potenza ≤ 25 kW e rapporto potenza/massa ≤ 0,16 kW/kg; inoltre, non devono rispettare il limite di non derivare da una versione che sviluppi più del doppio della potenza massima consentita. Decorsi due anni dalla data del conseguimento, abilitano alla guida di motocicli senza limitazioni, senza necessità di dover sostenere alcuna prova pratica di guida;

le patenti di categoria BE non devono rispettare il limite di 7000 kg di massa massima autorizzata del complesso di veicoli;

le patenti di categoria C o CE abilitano il titolare alla guida di autoveicoli di massa massima autorizzata > 7500 kg, solo al compimento dei 21 anni, fatto salvo il possesso di CQC per trasporto cose (senza cod. 107).

Per la guida dei motocicli da parte di titolari di patente di categoria A o B conseguita tra il 1.1.1986 e il 26.4.1988, tali conducenti, hanno la possibilità di guidare i motocicli solo sul territorio nazionale.In occasione del rinnovo o del rilascio di un duplicato di patente di nuovo tipo, non saranno più espressamente indicate le categorie A1, A2 o A ma, in ogni caso, i predetti titolari conserveranno la possibilità di condurre tutti i motoveicoli senza limiti su territorio nazionale. Le nuove patenti rilasciati a costoro, allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di guida già acquisito, recheranno, nel campo 9 della patente, una lettera "a" minuscola. Tale codifica, avrà l'effetto di documentare la possibilità di guida, solo sul territorio nazionale, di tutti i motoveicoli, compresi i quadricicli di cui alla nuova categoria B1, che, come per le altre abilitazioni richiamate, non sarà espressamente indicata sul nuovo documento.

Allegato alla circolare 16.1.2013 prot. n. 1403 Categoria di patente posseduta alla data del 18.1.2013

Periodo di conseguimento Categorie

Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC)

Conseguito fino al 18.01.2013 AM

A Conseguita entro il 31.12.1985 AA Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la

prova pratica integrativa.A senza limitazioni Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso

graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011A

A con limitazioni Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013 AA1 Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999 AA1 Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013 A1B Conseguita entro il 31.12.1985 A, BB Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988 "a", BB Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013 BC Conseguita fino al 18.01.2013 B, CD Conseguita entro il 30.09.2004 B, C, DD Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013 B, DE conseguita da titolare di patente B Conseguita fino al 18.01.2013 BEE conseguita da titolare di patente C Conseguita fino al 18.01.2013 CEE conseguita da titolare di patente D Conseguita entro il 30.09.2004 CE, DEE conseguita da titolare di patente D Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013 DE

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RESIDENZA ANAGRAFICA E NORMALE

L’Amministrazione italiana ha competenza in materia di rilascio di una patente di guida e di titoli abilitativi alla guida e/o di conferma di validità, nei riguardi di:

chi ha residenza anagrafica in Italia; chi, cittadino di uno Stato UE o SEE, abbia in Italia residenza normale.

Ai sensi dell’ articolo 118-bis CdS,un cittadino di uno Stato UE o SEE ha residenza normale nel luogo, sul territorio nazionale, dove dimora abitualmente, cioè per almeno 185 giorni l’anno, :

per interessi personali e professionali; perché, pur avendo interessi professionali in altro Stato UE o SEE, ha interessi personali a condizione

di tornarvi regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per una missione a tempo determinato.

Mentre non implica il trasferimento della residenza normale la mera frequenza corsi universitari e scolastici è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno 6 mesi l'anno.Con l'introduzione del nuovo art. 118-bis C.d.S., viene esteso il concetto di residenza normale anche ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida. Con tale disposizione, applicabile solo ai cittadini comunitari, viene riconosciuta non solo la residenza anagrafica, di cui all'art. 43, comma 2, del c.c. ma anche quella risultante dalla permanenza nel nostro Paese per più di 185 giorni l'anno, nei casi e secondo le condizioni precisate dallo stesso art. 118-bis C.d.S..

La residenza normale assume rilevanza per diverse finalità:

• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 126 C.d.S. e dei relativi termini di scadenza di validità ivi previsti per ciascuna categoria di patente, che sono applicabili ai residenti titolari di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione dal momento dell'acquisizione della residenza stessa;

• ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 136-bis, commi 2 e 3, C.d.S. secondo le quali il titolare di patente UE rilasciata da altro Stato membro, se residente in Italia, può chiedere il riconoscimento o la conversione della propria patente di guida;

• per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 136-bis, comma 4 C.d.S. che impongono la revisione della patente di guida;

• per le sanzioni di cui all'art. 126, comma 11, C.d.S. (sulla base del rinvio di cui all'art.136-bis, comma 3, C.d.S.) al titolare di patente di guida rilasciata da altro Stato membro dell'Unione, priva di scadenza di validità, che risiede in Italia da oltre 2 anni.

Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per il rilascio della patente di guida e delle abilitazioni professionali).1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile, anche la residenza normale in Italia di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 2. Per residenza normale in Italia si intende il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale a dire per almeno centottantacinque giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali, che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Si intende altresì per residenza normale il luogo, sul territorio nazionale, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Tale condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in Italia per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari e scolastici non implica il trasferimento della residenza normale. 3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente codice, è equiparato alla residenza normale il possesso della qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno sei mesi all'anno.".

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LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DI TIPO CQC

Il Capo II del decreto legislativo correttivo di quello n. 59 del 2011 - decreto legislativo n.2 del 16 gennaio 2013 - ha, tra l’altro, coordinato la nuova disciplina patenti con le disposizioni in materia di CQC, di cui al decreto legislativo n. 286 del 2005, e succ. mod.

Il testo prevede che - se dipendenti in qualità di autista da un’impresa avente sede in Italia - possono ottenere per documentazione:

una CQC per il trasporto di persone, i titolari di una patente di guida extra UE o SEE equipollente ad una patente D1, D1E, D o DE rilasciata entro il 9.9.2008 (non è più richiesta l’equipollenza con il KD);

possono ottenere una CQC per il trasporto di cose, per documentazione, i titolari di una patente di guida extra UE o SEE equipollente ad una patente C1, C1E, C o CE rilasciata entro il 9.9.2008 (non è più richiesta l’equipollenza con il KD).

E’ stata inoltre coordinata la disciplina CQC con il concetto di residenza normale, introdotto dall’articolo 118-bis CdS, che rileva ai fini del luogo della qualificazione iniziale e formazione periodica.

A decorrere da 90 gg successivi dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (19 gennaio 2013) per i titolari di patente di guida italiana la qualificazione professionale di tipo CQC sarà comprovata con il codice “95”, seguito dalla data di scadenza di validità della qualificazione iniziale o della formazione periodica, apposto sulla patente, in corrispondenza della categoria presupposta dalla CQC. Nulla è innovato con riferimento alla disciplina del 126-bis sulla qualificazione CQC.

• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose, in corrispondenza della categoria di patente di guida C1, C, C1E ovvero CE posseduta dal conducente, è indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica;

• se il conducente ha conseguito la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D1, D, D1E ovvero DE posseduta dal conducente, deve essere indicato il codice unionale armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della qualificazione iniziale ovvero della formazione periodica.

Le nuove modalità di documentazione della qualificazione iniziale o periodica, che saranno rese operative sulle nuove patenti rilasciate dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del D.L.vo n. 2/2013, si applicheranno solo a coloro che, titolari di patente rilasciata in Italia, ottengono per la prima volta la qualificazione professionale ovvero procedono al rinnovo della validità della CQC, rilasciata in precedenza o richiedono un duplicato della stessa per furto, distruzione, deterioramento, ecc.

Ai conducenti titolari di patenti di guida rilasciate da altri Stati membri dell'Unione ovvero di patenti estere, che chiedono il riconoscimento della qualificazione professionale in Italia, invece, continuerà ad essere rilasciata la carta di qualificazione del conducente in formato card, conforme all'allegato II del D.L.vo n. 286/2005.

I titolari di patente di guida UE o SEE, extra UE o extra SEE, che conseguano o rinnovino la validità di una CQC in Italia, riceveranno la CQC formato card.

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Con riferimento ai corsi di qualificazione iniziale, la nuova disciplina prevede che: non è necessario il possesso della patente di guida per iscriversi ad un corso di qualificazione iniziale; è necessario aver conseguito il foglio rosa della categoria di patente presupposta dalla CQC che si

vuole ottenere, prima di fare la parte di programma pratico CQC che prevede ore di guida individuale; un soggetto che ha 18 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di cose, di veicoli di

categoria:o C1 o C1E se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h;o C o CE se consegue una formazione CQC con un corso da 280 h;

un soggetto che ha 21 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di cose, di veicoli di categoria:

o C o CE se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h; un soggetto che ha 21 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di persone, di veicoli di

categoria:o D1 o D1E se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h;o D o DE per servizio di linea di 50 km se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h;o D o DE se consegue una formazione CQC con un corso da 280 h;

un soggetto che ha 23 anni è abilitato alla guida, per trasporto professionale di persone, di veicoli di categoria:

o D o DE se consegue una formazione CQC con un corso da 140 h.

Le limitazioni di abilitazione, che derivano da una qualificazione accelerata (140 h) a 18 anni per la CQC cose ed a 21 per la CQC persone, cessano di avere efficacia rispettivamente a 21 anni e 23 anni.

Poiché: l’articolo 115 CdS, nel fissare i limiti di età per la guida dei veicoli, esordisce con: “Fatte salve le

disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:…”;

il decreto legislativo n. 286 del 2005, come modificato dal correttivo del decreto legislativo n. 59 del 2011, prevede che, con una qualificazione professionale di tipo CQC da 280 h, si possono condurre veicoli di categoria C a 18 anni e D a 21;

poiché non è (più) richiesto di aver conseguito la patente di guida, presupposta dalla CQC che si intende conseguire, prima di sostenere l’esame CQC, ma solo il foglio rosa;

ne deriva che il possesso di una qualificazione professionale di tipo CQC consente di accedere ad una patente di categoria C a 18 anni e D a 21 anni.

I decreti applicativi detteranno la relativa disciplina.

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RINNOVO / DUPLICATO patente di guida

In Italia, dal 19 gennaio 2013, si è stabilito che:

• Ad ogni RINNOVO patente si procederà al duplicato del documento di guida. Tale disposizione entrerà in vigore con apposite circolari applicative, presumibilmente a fine aprile.

• Nel caso in cui il titolare di patente di cat. D1, D1E, D o DE, raggiunga l’età oltre la quale in Italia gli è preclusa la guida di autobus (60 anni, che possono giungere fino a 68 acquisendo presso una CML uno specifico attestato di idoneità psico-fisica), egli potrà:◦ scegliere di mantenere comunque l’abilitazione di categoria D1, D1E, D o DE (consapevole della

predetta limitazione alla guida su suolo nazionale), conseguendo da medico monocratico un certificato con verifica dei requisiti di gruppo 2, oppure

◦ chiedere la riclassificazione della propria patente in categoria B o BE: rinnoverà quindi presso medico monocratico con la verifica dei requisiti di gruppo 1.

Si noti che se la D o DE è stata conseguita entro il 30.9.2004 (e quindi contiene in sé una C o CE), o se comunque il soggetto è titolare anche di un’abilitazione di categoria C o CE, allora il rinnovo deve essere effettuato secondo le modalità più rigorose richieste per tale categoria: dopo 65 anni, biennale in CML.

La nuova norma sul rinnovo obbligatorio e periodico della patente di guida rimuove gli ultimi residui ostacoli alla libera circolazione dei conducenti in ambito UE. Il principio fondamentale consiste nel fatto che tutte le patenti di guida rilasciate a partire dalla data di applicazione della nuova direttiva avranno la validità riportata sulla patente di guida stessa. Prima della scadenza il titolare dovrà rinnovare la patente di guida nel paese dove risiede normalmente. A partire da tale data lo Stato membro di residenza applicherà il nuovo periodo di validità e avrà la facoltà di imporre una visita medica se essa è prevista per i suoi cittadini. Queste disposizioni, in conclusione, garantiranno la necessaria certezza giuridica ai titolari di patente di guida.Le patenti di guida rilasciate prima della data di applicazione dell’attuale direttiva, e che sono tuttora valide e in circolazione, dovranno essere sostituite, in tutti gli Stati, da una nuova patente di guida entro al più tardi il 2033. Da ultimo, l'obbligo di conversione di patente senza scadenza di validità amministrativa, dopo due anni di residenza normale, con decorrenza 24 mesi dopo il 19 gennaio 2013 (cfr cap. Conversioni Patenti di Guida)

DUPLICATO patente di guida: come è noto le patenti di primo rilascio ed i loro duplicati, non saranno più stampate dalle locali Motorizzazioni ma dal CED del Ministero che le spedirà agli stessi uffici per la loro consegna. Nulla cambia nel ruolo tenuto oggi dagli studi di consulenza ed autoscuole in materia, i quali potranno chiedere il duplicato presentando la documentazione allo sportello Motorizzazione (che si farà carico di inserire manualmente la richiesta ed attivare la nuova procedura) oppure inviandola informaticamente con il prenota duplicato patente. In quest’ultimo caso l’Ufficio, una volta acquisita la documentazione cartacea entro l’orario di chiusura del giorno successivo (nulla è cambiato rispetto al passato), procederà alla verifica documentale e alla “validazione/accettazione” delle formalità attraverso “un click” che genera, solo in quel momento, l’avvio della lavorazione informatica/stampa della patente presso gli uffici centrali del CED:

– stampa del giorno successivo,– spedizione dopo due giorni.

Nulla cambia per i duplicati a seguito di smarrimento con il doppio canale (Organo Polizia spedisce al CED che spedisce in contrassegno all’intestatario oppure si duplica in Motorizzazione per mancanza dati al CED o per volontà dell’Utente – cd procedura d’urgenza).

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Si ribadisce la “decisiva” importanza che assume l’attività locale UMC nel validare/accettare “subito” la richiesta presentata, un ruolo sempre più indirizzato “nel controllo” anziché nella “lavorazione delle formalità”.

Naturalmente sul modello TT2112 (disponibile su www.ilportaledellautomobilista.it.) saranno inserite tutte le notizie dovute, e apposte (a pag. 7 dello stesso modello) la foto e la firma (in questa prima fase non obbligatoria) del titolare della patente.

La foto, le caratteristiche del formato dovranno rispettare le dimensioni di h 4 cm (± 0,5 cm) e largh. 3,3 cm (± 0,5 cm) con un rapporto l/h che non deve superare l’80% mentre quelli relativi alla risoluzione immagine sono per la dimensione foto pari a ≤ 35 k , con DPI ≥ 200. La firma invece andrà scandita con una grandezza che non deve superare il riquadro previsto dal nuovo modello TT 2112

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CONVERSIONE PATENTE DI GUIDA

La conduzione di veicoli in Italia con patente extra UE ed extra SEE,

è completamente distinta dalle norme riguardanti i titolari di patenti comunitarie

Il titolare di una patente rilasciata da uno Stato non facente parte dell'UE o dello SEE, conforme ai modelli previsti dalle Convenzioni Internazionali, in corso di validità, può circolare nel nostro Paese con la sua patente e guidare i veicoli che tale patente abilita a condurre, secondo la legislazione dello Stato che l'ha rilasciata. Qualora egli si stabilisca in Italia, può continuare a circolare con tale patente per massimo un anno dopo l'acquisizione della residenza anagrafica.

Se la patente non è conforme alle disposizioni delle Convenzioni internazionali, insieme ad essa, deve essere esibito un permesso internazionale di guida, rilasciato secondo le norme delle stesse Convenzioni, oppure la traduzione giurata della patente stessa.

Se la legislazione del Paese che ha rilasciato la patente estera, prevede che, insieme a tale patente, sia necessario il possesso anche di un titolo abilitativo professionale, il conducente deve possederlo anche per guidare in Italia.

Trascorso un anno dall'acquisizione della residenza anagrafica, il conducente titolare di patente estera deve provvedere a convertirla in patente UE, rilasciata dall'Italia, se ciò sia possibile in base agli accordi in essere con il paese che l'ha rilasciata. In assenza di tali accordi di conversione, egli deve conseguire la patente di guida comunitaria, rilasciata dall'Italia, sostenendo i relativi esami di idoneità.

Con patente rilasciata da paesi membri dell'UE.

L'Italia ha scelto di esigere che, due anni dopo l’acquisizione della residenza sul territorio nazionale, il titolare di patente di guida rilasciata in un altro Stato membro senza periodo di validità amministrativa stabiliti dalla direttiva (ad esempio, con un periodo di validità indefinito) proceda al rinnovo della patente previa conversione.

La patente è riconosciuta dal nostro ordinamento ed equivale, agli effetti della abilitazione alla guida, ad una patente nazionale. Il titolare di questa patente può utilizzarla liberamente sul territorio italiano senza essere obbligato a convertirla in patente nazionale, neanche nel caso in cui abbia stabilito la propria residenza normale in Italia. Non è mai richiesta una traduzione giurata o una patente internazionale neanche quando il modello utilizzato sia quello rilasciato dal Paese dell'Unione in un periodo temporale antecedente l'ingresso nell'Unione o l'adeguamento della normativa interna alla patente comunitaria.

L'obbligo di conversione in patente UE rilasciata in Italia, ricorre anche per il titolare di patente rilasciata da altro Stato UE, che abbia acquisito la residenza in Italia, nei seguenti casi:

• sono decorsi due anni dalla data di acquisizione della residenza normale, e la patente comunitaria non riporta la scadenza di validità (a decorrere dal 19 gennaio 2013 per i già residenti);

• il suo titolare è stato oggetto di provvedimento di revisione della patente comunitaria ai sensi dell'art. 128 C.d.S..

Solo nei confronti del titolare di patente rilasciata da uno Stato membro dell'UE o della SEE che abbia acquisito la propria residenza in Italia (anagrafico o normale, ai sensi dell'art. 118-bis C.d.S.), può trovare applicazione la procedura di revisione della patente di guida di cui all'art. 128 C.d.S..

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Nuova Patente di guida AM per i ciclomotori

Fino ad oggi per guidare i ciclomotori nell’Unione europea non era obbligatoria la patente.Tuttavia, i dati sugli incidenti dimostrano che i giovani utenti della strada sono ad alto rischio. In alcuni Stati membri giovani di appena 14 anni sono autorizzati a guidare i ciclomotori in altri con minimo 16 anni di età.Per questo motivo è stata introdotta una nuova categoria armonizzata di patente di guida (AM) che può essere ottenuta superando una prova teorica obbligatoria. Gli Stati membri hanno inoltre la possibilità di imporre ai richiedenti di sostenere una prova di abilità e comportamento per la categoria in questione. Obbligo così introdotto in Italia.

DISCIPLINA PATENTE AM

CONSEGUIMENTO

cosa cambia rispetto al conseguimento del CIGC patentino ciclomotore:

• le modalità di conseguimento di una patente di categoria AM, sono identiche sia per candidati minorenni che maggiorenni (ed a prescindere dalla data nella quale si è compiuta la maggiore età),

• non saranno più svolti corsi di formazione presso gli istituti scolastici di istruzione secondaria per la preparazione alla prova teorica,: il candidato al conseguimento di una patente AM, pertanto, potrà prepararsi a tale prova frequentando un’autoscuola o come "privatista";

• in ogni caso, per prenotarsi alla prova teorica, non è più richiesto l’attestato di frequenza del relativo corso, la cui disciplina, come sopra specificato, è stata soppressa;

• per prenotarsi alla prova pratica di guida non è più richiesta alcuna dichiarazione di formazione adeguata.

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA D'ESAME

Con riferimento alla presentazione dell'istanza per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida di ciclomotori o quadricicli leggeri – patente AM , occorre distinguere due fasi, in ragione che la stessa sia avvenuta:- entro il 18 gennaio 2013 - “transitoria”- a far data dal 19 gennaio 2013 “a regime”

FASE TRANSITORIA

CON TEORIA ANCORA DA CONSEGUIRE ed istanza d'esame già presentata entro il 18 gennaio 2013 il candidato rientra nella fase transitoria dal 19 gennaio 2013:

- La prenotazione ad una prova teorica per il conseguimento di un CIGC, effettuata entro il 18 gennaio 2013, dà diritto ad accedere alla prova teorica per il conseguimento di una patente AM, a decorrere dal 19 gennaio 2013.:• ha diritto a ripetere la prova teorica solo una volta; • se non consegue l'idoneità alla prova teorica entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza, deve ripresentare nuova istanza ai fini del conseguimento di una patente AM con le procedure di cui alla fase a regime.

CON TEORIA GIA' APROVATA, quindi ha già ottenuto l'idoneità alla prova di verifica delle cognizioni (esami quiz), entro la data del 18

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gennaio 2013 per il rilascio di un certificato di idoneità alla guida di un ciclomotore: • è valida per poter accedere alla prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il

conseguimento di una patente di categoria AM, anche speciale (esami di guida patente AM) ferma restando la possibilità di sostenere al massimo due volte la predetta prova entro il termine di sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore. anche se antecedente la data del 19 gennaio 2013.

• In caso di richiesta di duplicato della citata autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore, sarà emesso un duplicato della stessa autorizzazione, recante la dicitura: "vale ai sensi dell'articolo 122, CdS

• Conseguentemente, alla data del 19 gennaio 2013 per le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida del ciclomotore già RILASCIATE si applica la disciplina di cui all'art. 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992. (previste dall'art. 2, comma 1-quater, del decreto legge decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e rilasciate ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011),

• All'atto di prenotazione della seduta di esame per la prova pratica di guida, l'UMC, qualora non abbia già provveduto, acquisisce la dichiarazione del candidato, eventualmente controfirmata dal legale rappresentante dello stesso se minorenne, relativa al veicolo con il quale intende sostenere la prova pratica di guida

• Per tutte le richieste di conseguimento CIG, per le quali non sia stata svolta la prova di teoria entro il 18/01/2013, sarà necessario …. acquisendo la foto e la firma attraverso la compilazione della pagina 7 del nuovo modello TT2112 (cfr. circ 1738) disponibile sul portale. Nel caso invece che, per una richiesta CIG, sia già stato acquisito in archivio un esito idoneo di teoria, ….... Per tale motivo, prima di prenotare l'esame di guida, è necessario acquisire la foto da riprodurre sulla patente.... In caso di assenza della foto, non sarà possibile inserire la prenotazione dell'esame di guida.

Dal 19 gennaio 2013, gli attestati di frequenza già rilasciati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 23 marzo 2011, scadono di validità.

FASE A REGIME L'istanza di conseguimento della patente AM, presentata a far data dal 19 gennaio 2013 è redatta sul nuovo modello TT2112 esclusivamente scaricabile, da parte del candidato o dello stesso UMC, dal sito www.ilportaledellautomobilista.it. La stessa è:a) firmata in modo leggibile dal candidato nonché, nel caso in cui questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante dello stesso. Si richiama l'attenzione sulla nuova pagina 7 del predetto modello, sulla quale vanno acquisite foto e firma del candidato, utili alla scansione sulla patente che sarà rilasciata all'esito favorevole della prova pratica di guida; b) nello spazio riservato alle NOTE, compilata con l'indicazione del tipo di veicolo con il quale si intende sostenere la prova pratica di guida (ciclomotore a due ruote ovvero ciclomotore a tre ruote o quadriciclo leggero) e del cambio del quale esso è dotato (manuale o di diverso tipo), nonché firmata dal candidato stesso e, nel caso questi sia minorenne, anche dal legale rappresentante. Tale indicazione, che può essere inserita e/o variata comunque entro l'atto di prenotazione della prova pratica di guida, è acquisita nella procedura informatizzata del CED, secondo le indicazioni fornite dal manuale operativo che lo stesso CED ha comunicato con file avvisi n. 26 del 12.4.2011; c) compilata, nel campo "Codice autoscuola o Agenzia", dall'autoscuola apponendo iI proprio codice DTT, ovvero dall'UMC, se trattasi di candidato privatista, apponendo il codice 0000. Nel caso in cui un candidato privatista, dopo la presentazione dell'istanza, si iscriva ad un'autoscuola, l'UMC applica le consuete procedure di cambio codice, nonché la tariffa già in uso per l'ipotesi di cambio codice in sede di prenotazione dell'esame pratico di guida (cfr. circolare prot. n. 26579 del 3.10.2012).

ARGOMENTI D'ESAME A QUIZ TEORICI patente AM (cfr DM 10 dicembre 2012)

Prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM

La prova teorica verte sugli argomenti già oggetto, alla data della presente circolare, della corrispondente

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prova per il conseguimento di un CIGC

La prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, verte sui seguenti argomenti: a) segnali di pericolo e segnali di precedenza; b) segnali di divieto; c) segnali di obbligo; d) segnali di indicazione e pannelli integrativi; e) norme sulla precedenza; f) norme di comportamento; g) segnali luminosi, segnali orizzontali; h) fermata, sosta e definizioni stradali; i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione; l) elementi del ciclomotore e loro uso; m)

comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;

n) valore e necessità della regola; o) rispetto della vita e comportamento solidale; p) condizioni psicofisiche per la guida dei ciclomotori; q) rispetto dell'ambiente; r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in

conformità ai contenuti di cui all'allegato 1 del DM.

SVOLGIMENTO ESAMI TEORIA (quiz) – PRATICA (guida)questi si articolano in prova teorica e prova pratica di guida, reiterabili con le modalità (massimo due volte per ciascuna prova) e con le tempistiche (massimo sei mesi per ciascuna prova) prescritte per tutte le altre categorie di patenti (vedi articoli 121 e 122 CdS ); • il candidato che ottiene l’idoneità alla prova teorica consegue un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS ); • la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS ).

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QUIZ - TEORIA, patente AM

A REGIME

La prova a quiz per la patente AM si svolge, • con sistema informatizzato, tramite questionario, estratto da un database predisposto dal

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità;

• ogni questionario avrà trenta affermazioni, avente contenuti previsti, per tutte le categorie di patenti (cfr circ..) , di cui all'allegato II, lettera A, punto 2, del decreto legislativo n. 59 del 2011;

• per ogni affermazione il candidato deve barrare la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la predetta affermazione rispettivamente vera o falsa;

• la prova ha durata di venticinque minuti;• si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a tre.

PERIODO TRANSITORIOFino alla completa predisposizione dei questionari utili per l'esame informatizzato, la prova di verifica delle cognizioni si svolge sulla base di questionari estratti da un database predisposto dal

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Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascun questionario consta di dieci domande, per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere: tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera "V" o "F", a seconda che consideri la stessa rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è non superiore a quattro.

FOGLIO ROSA patente AM

il candidato che ottiene l’idoneità alla prova teorica consegue un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (di seguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS );

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ESERCITAZIONE DI GUIDA per il conseguimento della patente di categoria AM

• se le stesse si svolgono su ciclomotori a tre ruote ovvero su quadricicli leggeri, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 , comma 2 cds, (L'autorizzazione consente all'aspirante di esercitarsi su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima, purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. ). Si applica la deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso decreto legislativo, quale prevista dall'art. 2, comma 1-quater, della legge n. 10 del 2011 (Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.);

• su ciclomotori a due ruote ed in ogni caso in cui il veicolo non sia omologato per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 , comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati).

ESAME DI GUIDA patente AM

la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS ).

• La prova pratica di guida si svolge presso le sedi degli UMC ovvero, nel solo caso di candidati di autoscuole, presso le sedi di autoscuole o centri di istruzione automobilistica, previamente ritenute idonee per gli esami fuori sede, secondo le normali procedure già in uso per le patenti di categoria A.

• Per i contenuti specifici delle manovre (identici a quelle già previsti, alla data della presente circolare, per la prova pratica di guida per il conseguimento di un CIGC), si rimanda agli allegati 2 e 3 del decreto per patente AM

La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su un ciclomotore a due ruote, consta di due fasi:

• la prima fase si svolge in aree attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 2 DM 10/12/2012 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. veicolo utilizzato, è da solo alla guida

• La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

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La prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote o su quadricicli leggeri, dotati di retromarcia, consta di due fasi:

• la prima fase si svolge in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell'allegato 3 DM 10/12/2012, e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. veicolo utilizzato, è da solo alla guida

• La seconda fase, alla quale si accede solo se è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico, in questa fase è presente una persona in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 122, comma 2, CdS . In deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, decreto legislativo n. 285 del 1992, in tale fase, sul veicolo è presente una persona in qualità di istruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 122, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992. - Con successivo provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disciplinata la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di guida della categoria AM, anche speciale, effettuata su ciclomotori a tre ruote e quadricicli leggeri diversi da quelli sopra descritti (cioè non dotati di retromarcia).

VEICOLI CICLOMOTORI PER ESAME - riepilogo Si rammenta che, ai sensi dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, tale prova può essere svolta, indifferentemente,

• con ciclomotore a due ruote (anche omologato senza posto per il passeggero cfr 1454/08.03 17/01/2013) o a tre ruote o con quadriciclo leggero purché omologato per il posto di un passeggero oltre al conducente.

• Fino all’emanazione dì un successivo e specifico decreto, non sono ammessi all’esame ciclomotori a tre ruote o quadricicli leggeri che non siano dotati di retromarcia (vedi art. 3, comma. 3).

• Tali veicoli possono essere muniti, indifferentemente, di cambio automatico o manuale, fermo restando che ◦ qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio automatico - sulla patente di guida, in

corrispondenza della categoria ...AM, sarà annotato il codice UE armonizzato "78": pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria AM con cambio manuale.

Ai sensi dell’articolo 121, comma 9, CdS , tali veicoli, ai fini della prova pratica di guida, sono esonerati dall’obbligo dell’istallazione dei doppi comandi.

Il veicolo d'esame per il conseguimento di una patente di categoria AM, può essere messo a disposizione da parte di un terzo anche in favore di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica: si applicano in tal caso le disposizioni già impartite con riferimento all'esame di guida per il conseguimento del CIGC, con circolare prot. n. 21509 del 15 luglio 2011. (cfr. 2472 - File avviso n. 4/2013).

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Nuovi ESAMI DI TEORIA e GUIDA patente cat. B1, B, B cod. 96, BE

Nei programmi per l’esame di teoria della patente A1, B1, B (PUNTO 2,3 DELL’ALLEGATO II, LETTERA A, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DEL 2011- Circolare Prot. n. 2190 Class. 08.03), sono stati previsti a regime anche argomenti relativi al traino di un rimorchio di massa massima autorizzata superiore a 750 Kg, propri della patente di categoria BE oltre ai seguenti argomenti: z) norme sulla circolazione in autostrada e strade extraurbane principali; trasporto di persone;carico dei veicoli; pannelli sui veicoli; traino dei veicoli e dei veicoli in avaria;aa) responsabilità civile, penale, amministrativa; forme assicurative legate al veicolo diverse dallaRCA;bb) elementi costitutivi del veicolo importanti per la sicurezza; manutenzione ed uso; stabilità etenuta di strada del veicolo;cc) sistema sanzionatorio;dd) limiti di traino; organi di traino e sistemi di frenatura del rimorchio; conoscenza delcomportamento del rimorchio durante la circolazione; limiti di velocità del complesso.Con riferimento all’argomento sub lettera dd), si sottolinea che, fino alla completa integrazione deiquestionari d'esame informatizzati con i relativi quiz, il candidato al conseguimento della patente dicategoria BE sostiene un apposito esame orale integrativo (vedi art. 6, comma 1, del DM).

MODALITA’ PROVA TEORICANulla è innovato in materia di modalità di svolgimento dell’esame di teoria per il conseguimentodelle patenti di guida. La prova pertanto continua a svolgersi secondo le modalità già in uso, sia conriferimento all’impostazione dei questionari (quaranta affermazioni per ciascuna delle quali ilcandidato deve barrare la lettera “V” per vero o “F” per falso), sia con riferimento alla durata (trentaminuti) ed al numero massimo di risposte errate consentite (pari a quattro).Superata la prova teorica, il candidato consegue un foglio rosa, al fine di esercitarsi alla guida suveicolo conforme alle caratteristiche prescritte dall’articolo 116, comma 3, lettera e) ed f), CdS,rispettivamente per le patenti di categoria B1 e B.Con riferimento al candidato al conseguimento della patente di categoria BE, si distinguono duefasi:FASE TRANSITORIA: il candidato consegue il foglio rosa all’esito positivo della prova integrativasuddetta;FASE A REGIME: il candidato, che non è tenuto a sostenere la prova teorica, ottiene il foglio rosa almomento della presentazione dell’istanza, secondo le procedure già in uso.

ESERCITAZIONI ALLA GUIDAPer le esercitazioni alla guida per il conseguimento della patente di CATEGORIA B1Superata la prova teorica, il candidato consegue un’autorizzazione ad esercitarsi alla guida (diseguito foglio rosa) valida sei mesi (vedi art. 122 CdS).La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data dirilascio del foglio rosa (vedi art. 121 CdS).Per le modalità delle esercitazioni di guida utili al conseguimento di una patente di categoria B1, siprecisa quanto segue:¨ qualora le esercitazioni si effettuino su veicoli non omologati per il trasporto di un passeggero afianco del conducente, le stesse si svolgono in luoghi poco frequentati;¨ qualora, invece, le esercitazioni si effettuino su veicoli omologati per il trasporto di unpasseggero a fianco del conducente, durante lo svolgimento delle stesse è presente a bordo unapersona in qualità di istruttore, titolare dei requisiti di cui all’articolo 122, comma 2, CdS.

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ESERCITAZIONI ALLA GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DI CATEGORIA B E BE

Nulla è innovato rispetto a quanto stabilito dall’articolo 122 CdS, ivi compresa, con riferimento aisoli candidati al conseguimento della patente di categoria B, l’obbligatorietà delle ore di guida dicui al comma 5-bis del già citato articolo 122 CdS.Si sottolinea che, la disciplina relativa alla guida autorizzata del minore - le cui ore di guida conistruttore di autoscuola autorizzato ed abilitato valgono ai sensi dell’art. 122, comma 5-bis – èapplicabile anche ai titolari di patente di categoria B1.

PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DICATEGORIA B1 VEICOLILa prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B1, anche speciali, si svolge su unquadriciclo a motore (L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h, dotato diretromarcia, al fine di consentire l’espletamento delle prove di cui all’allegato II, lettera B, punti7.2.1 e 7.2.2, del decreto legislativo n. 59 del 2011.Tra i veicoli esonerati dall’obbligo dei doppi comandi – rientrano anche i veicoli di categoria B1.

Tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B1, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B1 con cambio manuale.

Qualora la patente di categoria B1 sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guidasi svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

OPERAZIONI PRELIMINARI D'ESAME PRATICO patente B1L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare:

►CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;o nel caso di B1 speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medicorilasciato da CML.►CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D’ESAME (CFR. ART. 180 CDS):o carta di circolazione;o certificato di assicurazione obbligatoria;o nel caso di B1 speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizionirisultanti dal certificato medico della CML.►CON RIFERIMENTO AL VEICOLO A DISPOSIZIONE DELL’ESAMINATORE PER LA PARTE DI PROVA DIGUIDA ESPLETATA NEL TRAFFICO (CFR. ART. 180 CDS):o carta di circolazione;o certificato di assicurazione obbligatoria.L’esaminatore inoltre, con esclusivo riferimento al candidato privatista che non sia ilproprietario del veicolo d’esame, deve verificare che sia esibita una dichiarazione sostitutiva -rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e conforme all’allegato di cuialla presente circolare - con la quale il proprietario del veicolo ne autorizza il candidato all’uso persostenere la prova d’esame.PROVELa prova pratica di guida si articola in tre fasi:I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURAIl candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cuiai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che diseguito si riportano:a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida, degli specchietti retrovisori, dellecinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta e del controllo della chiusura delle porte;qualora il veicolo non sia dotato di carrozzeria chiusa, il candidato, al posto delle

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suddette operazioni, dovrà provvedere ad indossare correttamente il casco ed ulterioreabbigliamento protettivo di altro tipo, ove prescritto (cfr. punto 6.1.1. dell’allegato II, letteraB, del decreto legislativo n. 59 del 2011);b) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido diraffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositividi segnalazione acustica.II FASE: MANOVREIn tale fase il candidato sostiene le manovre previste dall’allegato 1 del DM, che per prontoriscontro si allega alla presente circolare, predisposte in conformità a quanto previsto dal punto 7.2dell’allegato II, lettera B del decreto legislativo n. 59 del 2011.III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICOIl candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando leopportune precauzioni le seguenti operazioni, di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell’allegato II, letteraB, del decreto legislativo n. 59 del 2011:a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una stradasecondaria;b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalladirezione opposta, anche in caso di spazio limitato;c) guida in curva;d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediantecorsia di accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (adesempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se delcaso);h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermatedi autobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superatorispettivamente quelle della I fase e della II fase.Le prove della I e della II fase si svolgono in aree chiuse, attrezzate in conformità a quanto indicato nell’allegato del DM, allegato alla presente circolare.Nello svolgimento delle prove della III fase, qualora il veicolo sia omologato per il trasporto di unpasseggero a fianco del conducente, sullo stesso è presente una persona in qualità di istruttore, allaquale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, CdS.In tale fase, inoltre, l’esaminatore si comporta come già in uso per le prove pratiche di guida per ilconseguimento di patenti di categoria A1 o A, utilizzando un sistema di comunicazione audio con ilcandidato e verificando che tale sistema sia dotato di vivavoce attivo, sia in chiamata che inricezione, in modo permanente.

PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DICATEGORIA B (VEDI ART. 4 DM)VEICOLILa prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria B, anche speciale, si svolge su unun veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambio manuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, sarà annotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita sarà preclusa la guida di veicoli di categoria B con cambio manuale.Qualora la patente di categoria B sia richiesta da mutilati e minorati fisici, la prova pratica di guidasi svolge su veicolo di corrispondente categoria, dotato degli adattamenti prescritti dalla C.M.L.

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OPERAZIONI PRELIMINARI ESAME PRATICO PATENTE B

L’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare:►CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno;

o nel caso di B speciale, la presenza di protesi o ortesi, se prescritte da certificato medicorilasciato da CML;►CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D’ESAME (CFR. ART. 180 CDS):o carta di circolazione;o certificato di assicurazione obbligatoria;o nel caso di B speciale, la corrispondenza degli adattamenti del veicolo alle prescrizionirisultanti dal certificato medico della CML.

PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B

La prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURAIl candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cuiai punti da 7.1.1 a 7.1.4, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che diseguito si riportano:a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;c) controllo della chiusura delle porte;d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido diraffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi disegnalazione acustica.

II FASE: MANOVREIl candidato deve effettuare alcune manovre, di cui almeno due a marcia indietro, tra quelle di cui aipunti da 7.2.1 a 7.2.4, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguitosi riportano:a) marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra, mantenendosi nella correttacorsia;b) inversione del veicolo, ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro;c) parcheggio del veicolo ed uscita dallo spazio di parcheggio (allineato, a pettine dritto o obliquo;marcia avanti o indietro; in piano o in pendenza);d) frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato; l'esecuzione di una frenata diemergenza è facoltativa.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICOIl candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando leopportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell’allegato II, letteraB, del decreto legislativo n. 59 del 2011:a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una stradasecondaria;b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalladirezione opposta, anche in caso di spazio limitato;c) guida in curva;d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsiadi accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (adesempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);

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h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate diautobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;

i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.ii)

Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superatorispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.

PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA B CON CODICE 96 (ma ≤ 4250 Kg.)Il titolare di una patente di categoria B, che intende conseguire l’abilitazione per la guida di uncomplesso di veicoli composto da una motrice di categoria B ed un rimorchio di massa massimaautorizzata superiore 750 kg, tale che la massa massima autorizzata di tale complesso superi i 3500kg ma non i 4250 kg, sostiene una prova di guida su tale complesso di veicoli, eseguendo le seguenti operazioni conformi a quanto prescritto dall’allegato V del decreto legislativo n. 59 del2011:a) accelerazione e decelerazione;b) retromarcia;c) frenata, spazio di frenata e frenata/schivata;d) cambio di corsia;e) oscillazione di un rimorchio;f) sgancio di un rimorchio dal veicolo a motore e riaggancio allo stesso;g) parcheggio.

Tale patente non può essere conseguita da candidato o titolare di patente di categoria B specialeQualora un candidato al conseguimento di una patente di categoria B intenda contestualmente conseguire l’estensione di abilitazione alla guida dei complessi di veicoli sudescritti, sostiene una prova di guida i cui contenuti sono conformi a quelli esposti nelparagrafo precedente (esame di guida patente B) integrati con le operazioni del presente paragrafo.

PROVA PRATICA DI GUIDA PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE DICATEGORIA BE (VEDI ART. 5 DM 10 dicembre 2012)VEICOLILa prova pratica per il conseguimento delle patenti di categoria BE si svolge su un complesso diveicoli composto da una motrice di categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg.Il complesso – di massa massima autorizzata superiore a 4250 kg ma non superiore a 7000 kg -deve essere capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h. Lo spazio di carico delrimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle dellamotrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, lavisione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni diquest'ultima. Il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva.Fino alla data del 29 giugno 2013, per le patenti di categoria BE non si applicano ledisposizioni relative alla massa effettiva, giusta il disposto dell’articolo 1, comma 388 e tabella2, punto 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – Legge di stabilità 2013.Si rammenta infine che anche tali veicoli possono essere muniti indifferentemente di cambiomanuale o di tipo diverso, fermo restando che – qualora la prova venga sostenuta su veicolo con cambio diverso da quello manuale – sulla patente di guida, in corrispondenza della categoria B, saràannotato il codice UE armonizzato “78”: pertanto al titolare della patente così conseguita saràpreclusa la guida di veicoli di categoria BE con cambio manuale. Per le esercitazioni e per lo svolgimento dell'esame patente BE è ammesso l'uso del veicolo di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.OPERAZIONI PRELIMINARIL’esaminatore, prima dell’inizio dell’esame, è tenuto a verificare:►CON RIFERIMENTO AL CANDIDATO:o autorizzazione ad esercitarsi alla guida;o documento di identità del candidato ed eventualmente i documenti di soggiorno.►CON RIFERIMENTO AL VEICOLO D’ESAME (CFR. ART. 180 CDS):o la carta di circolazione;o certificato di assicurazione obbligatoria.

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PROVA PRATICA DI GUIDA PER CATEGORIA BELa prova pratica di guida si articola in tre fasi:

I FASE: VERIFICA DELLA CAPACITÀ DEL CONDUCENTE DI PREPARARSI AD UNA GUIDA SICURA:Il candidato deve essere in grado di prepararsi ad una guida sicura, effettuando le operazioni di cuiai punti da 7.1.1 a 7.1.6, dell’allegato II, lettera B, del decreto legislativo n. 59 del 2011, che diseguito si riportano:a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;b) regolazione degli specchietti retrovisori, delle cinture di sicurezza, dell'eventuale poggiatesta;c) controllo della chiusura delle porte;d) controllo, a caso, della condizione di pneumatici, sterzo, freni, livelli (olio motore, liquido diraffreddamento, liquido lavavetri, ecc.), fari, catadiottri, indicatori di direzione e dispositivi disegnalazione acustica;e) controllo dei fattori di sicurezza del carico: struttura di contenimento, teli di copertura, chiusuredel compartimento merci e della cabina, metodi di carico, fissaggio del carico;f) controllo di frizione e freno, nonché dei collegamenti elettrici.Si fa presente che le operazioni di cui ai punti sub lettere e) ed f) sono specificamente previste, peril conseguimento della patente di categoria BE, dai punti 7.1.5 e 7.1.6 dell’allegato II, lettera B, deldecreto legislativo n. 59 del 2011 e sono pertanto cogenti.

II FASE: MANOVREIl candidato deve effettuare le manovre previste dai punti da 7.3.1 a 7.3.3, dell’allegato II, lettera B,del decreto legislativo n. 59 del 2011, che di seguito si riportano:a) aggancio e sgancio di un rimorchio dalla motrice; all'inizio della manovra il veicolo e ilrimorchio devono trovarsi l’uno di fianco all’altro e non l'uno dietro l'altro;b) marcia indietro in curva;c) parcheggio in sicurezza per operazioni di carico/scarico.Le manovre di alle lettere a) e b) sono effettuate in area chiusa.

III FASE: COMPORTAMENTO NEL TRAFFICO.Il candidato deve eseguire, in condizioni normali di traffico, in tutta sicurezza ed adottando leopportune precauzioni, le seguenti operazioni di cui ai punti da 7.4.1 a 7.4.9 dell’allegato II, letteraB, del decreto legislativo n. 59 del 2011:a) partenza da fermo: da un parcheggio, dopo un arresto nel traffico, uscendo da una stradasecondaria;b) guida su strada rettilinea: comportamento nei confronti dei veicoli che provengono dalladirezione opposta, anche in caso di spazio limitato;c) guida in curva;d) incroci: affrontare e superare incroci e raccordi;e) cambiamento di direzione: svolta a destra ed a sinistra; cambiamento di corsia;f) ingresso/uscita dall'autostrada (o eventuali strade ad essa assimilabili): ingresso mediante corsiadi accelerazione; uscita mediante corsia di decelerazione;g) sorpasso/superamento: sorpasso di altri veicoli (se possibile); superamento di ostacoli (adesempio vetture posteggiate); essere oggetto di sorpasso da parte di altri veicoli (se del caso);h) elementi e caratteristiche stradali speciali (se del caso): rotonde; passaggi a livello; fermate diautobus/tram; attraversamenti pedonali; guida su lunghe salite/discese; gallerie;i) rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo.Il candidato è ammesso a sostenere le prove della II fase e della III fase solo se ha superatorispettivamente quelle della I fase e quelle della II fase.Nello svolgimento delle prove della III fase, sul veicolo è presente una persona in qualità diistruttore, alla quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 122, comma 2, CdS, nonchél’esaminatore di cui all’articolo 121, comma 3, dello stesso CdS.

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LUOGO E DURATA DELLA PROVA PRATICA La durata della prova e la distanza percorsa devono essere sufficienti per consentire la valutazionedella capacità e dei comportamenti di cui è richiesta la verifica.La durata della prova su strada non deve in ogni caso essere inferiore a 25 minuti: tale periodo noncomprende il tempo necessario per accogliere il candidato, per predisporre il veicolo, per ilcontrollo tecnico dello stesso ai fini della sicurezza stradale, per le manovre di cui alle fasi I e II eper comunicare il risultato della prova pratica. La III fase della prova pratica va condotta, se possibile, su strade al di fuori del centro abitato, su superstrade ed autostrade (o simili), nonché sui diversi tipi di strada urbana (zone residenziali, zone con limiti di velocità fissati a 30 e 50 km/h, strade urbane a grande scorrimento), rappresentativi delle diverse difficoltà che il futuro conducente dovrà affrontare.E’ consigliabile che la stessa sia effettuata in diverse condizioni di traffico.

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VEICOLI D’ESAME E DOTAZIONE VEICOLARE AUTOSCUOLE

A decorrere dal 19 gennaio 2013, con riferimento agli esami di guida: per il conseguimento delle varie categorie di patenti si svolgeranno su veicoli diversi per ciascuna

categoria e conformi a quanto previsto dall’allegato II del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59; l’obbligo di presentare i veicoli con massa effettiva in sede di esame è stato prorogato alla data

del 30 giugno 2013 (art. 1, comma 388 e tab. 1, della legge n. 288 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013).

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E che non risultano conformi ai requisiti minimi indicati, ma utilizzati fino alla data del 17 luglio 2008, possono continuare a essere utilizzati fino al 30 settembre 2013. (cfr direttiva 2008/65/CE, Allegato II al DLG 18.4.2011 n. 59 5.2. ultimo periodo )

Fermo restando che le caratteristiche dei veicoli in sede di esame devono essere conformi a quanto prescritto dall’allegato II del decreto legislativo n. 59/2011 – il mancato tempestivo adeguamento delle disposizioni di cui al DM n. 317/95 alle nuove predette caratteristiche ha indotto il legislatore a prevedere che, fino alla data del 30 giugno 2013:

le autoscuole non sono obbligate, ai sensi dell’articolo 123, comma 7, CdS, a formare conducenti per le patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1, C1, C1E, D1 e D1E (art. 1, comma 388 e tab. 1, della legge n. 288 del 24.12.2012 (legge di stabilità 2013));

i veicoli di categoria BE, C1E, C, CE, D1E e DE, non devono presentarsi con la massa effettiva prescritta in sede di esame.

Conseguentemente le autoscuole non hanno l’obbligo, fino al 30.6.2013,di dotarsi a titolo di proprietà o leasing dei relativi veicoli, né in proprio né attraverso un centro di istruzione automobilistica a cui, consorziate, aderiscano. Ovviamente non è loro precluso di provvedere in tal senso.Tuttavia, garantire all’utenza adeguata offerta di formazione e veicoli conformi alle caratteristiche tecniche minime richieste in sede di esame, la Direzione generale Motorizzazione in via provvisoria, e comunque non oltre la data del 30 giugno 2013, con proprie circolari (circolare n.1454 del 17 gennaio per la patente AM; circolari nn. 2461, 2612 e 2613 del 29.1.2013 rispettivamente per le patenti B1; A1, A2 ed A; C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE.) ha disposto che:

• tutte le autoscuole o i centri di istruzione automobilistica possono disporre di veicoli di categoria AM, A1, A2, A e B1, messi a disposizione da terzi a qualunque titolo;

• le sole autoscuole ed i centri di istruzione automobilistica che svolgono corsi per la formazione dei conducenti per conseguimento di tutte le categorie di patenti possono disporre di veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E messi a disposizione, a qualunque titolo, da altri consorzi o altre autoscuole, entrambi ricompresi nell’ambito territoriale della medesima provincia o in quello di cui all’articolo 7, comma 9, del DM n. 317 del 1995.

Si ricorda che la proroga riguarda l’obbligo di inserire i nuovi veicoli nel parco veicolare, non l’entrata in vigore delle nuove patenti. Pertanto nel caso un candidato si presentasse all’esame di guida il veicolo dovrà rispondere alle caratteristiche indicate dalla direttiva 2006/126.

DIRETTIVA 2012/36/UE del 19/12/2012 che modifica la DIRETTIVA 2006/126/CE

La Direttiva 2012/36/UE dovrà essere recepita entro il 31/12/2013, quindi nel corso del 2013, con apposito decreto di recepimento, le disposizioni contenute nella nuova direttiva diventeranno esecutive. Si tenga presente che le tolleranze su cilindrata e massa sono facoltative, dunque non si sa che cosa deciderà in merito l’Italia e le nuove caratteristiche saranno idonee/indispensabili solo dopo il recepimento della direttiva.

Di seguito le modifiche previste dalla nuova direttiva :

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1) Alla luce delle nuove categorie di veicoli introdotte dalla direttiva 2006/126/CE i codici ed i subcodici presenti nell’allegato 1 della predetta direttiva, dovranno essere aggiornati.

2) Potrebbe essere adeguato il contenuto dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di categoria C1, relativamente alle caratteristiche dei veicoli che rientrano in questa categoria.Infatti,contrariamente ai veicoli di categoria C, generalmente utilizzati per il trasporto professionale di merci, quelli della categoria C1 verranno impiegati per una gamma più eterogenea di veicoli, come ad esempio gli autocarri destinati all’uso professionale, ma per la condotta dei quali la guida non costituisce l’attività principale del conducente. Sostanzialmente in occasione dell’esame di teoria per il conseguimento della patente di categoria C1 e C1/E non dovrebbe essere necessario, da parte del candidato, dimostrare la propria conoscenza delle norme inerenti il settore dei trasporti professionali, come i regolamenti (CE) n.561/2006 (armonizzazione delle disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada) e 3821/85 relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (cronotachigrafo).Di conseguenza gli stati membri possono esentare i candidati, al conseguimento della patente di guida di categoria C1 e C1/E, per la conduzione dei veicoli che non rientrano dal campo di applicazione del regolamento (CEE) 3821/85, dal provare la propria conoscenza delle materie trattate nel predetto regolamento. 3)Saranno rivisti requisiti concernenti i veicoli ed i motocicli da utilizzare durante l’effettuazione dell’esame di guida : in particolare per la pat. A2 la potenza del motociclo utilizzato potrà essere di almeno 20 kw (contro i 25 kw previsti dalla direttiva 2006/126/CE); per la pat. A , invece,la potenza dovrà essere di almeno 50 kw ( a differenza dei 40 kw previsti dalla direttiva 2006/126/CE) e la massa a vuoto non dovrà essere inferiore a 180 kg .E’ molto importante, inoltre, notare che per tutti i motocicli è stato inserito anche il rapporto potenza/peso, che dovrà essere :-pat. A1 : non superiore a 0,1 kw/kg per i motocicli dotati di motore a combustione interna e, di almeno 0,08 kw/kg se il motore è elettrico;-pat. A2 : non superiore a 0,2 kw/kg per i motocicli dotati di motore a combustione interna e, di almeno 0,15 kw/kg se il motore è elettrico;-pat. A : massa a vuoto di almeno 180 kg (lo stato membro può prevedere una tolleranza di 5kg in meno); se il motociclo è elettrico, il rapporto peso/potenza dovrà essere di almeno 0,25 kw/kg.Gli stati membri hanno facoltà nel recepimento di rendere i su citati criteri più severi oppure adottare criteri aggiuntivi, potendo, inoltre, applicare una tolleranza di 5 cm3 inferiore alla cilindrata minima prescritta per tutti i motocicli (categoria A1, A2 ed A).

4) In considerazione del progresso tecnico e del crescente sviluppo ed utilizzo, nel settore dei trasporti, di veicoli più sicuri e meno inquinanti, equipaggiati con un’ampia gamma di sistemi di cambio semi-automatici, è necessari o modificare, per il conseguimento delle patenti di categoria C e D, sia i requisiti relativi ai veicoli da utilizzare nelle prove d’esame che, i contenuti delle prove di capacità e comportamento.Quindi, sarà possibile, per gli stati membri, decidere di non indicare restrizioni sulle patenti di categoria C, C/E, D, D/E, conseguite sostenendo la prova d’esame su veicoli dotati di cambio automatico, a condizione che il candidato abbia conseguito una precedente patente su di un autoveicolo dotato di cambio manuale, eseguendo, durante la prova di capacità e comportamento, le manovre atte a dimostrare “uno stile di guida in grado di garantire sicurezza e di ridurre il consumo di carburante e le emissioni durante le fasi di accelerazione e decelerazione, nella guida in salita ed in discesa, se necessario selezionandole marce manualmente” (punto 8. 4 aggiunto all’allegato II).

5) Infine è importante rilevare la rivisitazione del punto 9.3.2 dell’allegato II che, nella nuova versione estende tale prova, per la valutazione di capacità e comportamento, anche ai candidati al conseguimento della patente B.

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VEICOLI NECESSARI PER L’EFFETTUAZIONE DELLE PROVE DI CAPACITA’ E COMPORTAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELLE VARIE CATEGORIE DI PATENTE.

TABELLA COMPARATIVA con la direttiva 2012/36/UE DIRETTIVA 2006/126/CE IN VIGORE

DAL 19/01/2013DIRETTIVA 2012/36/UE IN VIGORE

ENTRO IL 31/12/2013PAT. AM CICLOMOTORI A DUE (L1e),

TRE(L2e), QUATTRO (L6e) RUOTE OMOLOGATI PER ILTRASPORTO DIUN PASSEGGERO OLTRE IL CONDUCENTE.

INVARIATO

PAT. A1 MOTOCICLO DI CATEGORIA A1 DI CILINDRATA MINIMA DI 120 cm3, IN GRADO DI SUPERARE I 90 km/h.

PERMANE LA STESSA CILINDRATA MINIMA E SUBENTRA LA POTENZA NOMINALE MASSIMA DI 11 KW CON RAPPORTO PESO/POTENZA NON SUPERIORE A 0,1 KW/KG SE DOTATO DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA OVVERO, DI ALMENO 0,08 KW/KG SE A MOTORE ELETTRICO.

PAT. A2 MOTOCICLO DI CILINDRATA MINIMA DI 400 cm3 E UNA POTENZA DI ALMENO 25 KW.

CAMBIA LA POTENZA CHE DOVRA’ ESSERE DI ALMENO 20 KW MA NON SUPERIORE A 35 KW E CON UN RAPPORTO PESO/POTENZA NON SUPERIORE A 0,2 KW/KG E CILINDRATA MINIMA DI 400 cm3, SE DOTATO DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA OVVERO, DI ALMENO 0,15 KW/KG SE A MOTORE ELETTRICO.

PAT. A MOTOCICLO CON CILINDRATA MINIMA DI 600 cm3 E POTENZA DI ALMENO 40 KW.

VIENE ELEVATA LA POTENZA MINIMA AD ALMENO 50 KW E AGGIUNTA LA MASSA A VUOTO, CHE DOVRA’ ALMENO PARI A 180 kg. LA CILINDRATA MINIMA RESTA INVARIATA SE DOTATO DI MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA, MENTRE SE DOTATO DI MOTORE ELETTRICO IL RAPPORTO PESO/POTENZA DOVRA’ ESSERE DI ALMENO 0,25 KW/KG.

PAT. B VEICOLO A QUATTRO RUOTE DI CATEGORIA B CAPACE DI SVILUPPAREUNA VELOCITA’ DI ALMENO 100 km/h.

INVARIATO

PAT. B/E COMPLESSO VEICOLARE COMPOSTO DA UN VEICOLO ADATTO ALLA PROVA PER LA CATEGORIA B ED UN RIMORCHIO CON MASSA LIMITE DI ALMENO 1.000 KG, CAPACE DI SVILUPPARE UNA VELOCITÀ DI ALMENO 100KM/H E NON RIENTRANTE, IN QUANTO INSIEME,

INVARIATO

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NELLA CATEGORIA B;……………………….IL RIMORCHIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA PROVA D’ESAME CON UNA MASSA TOTALE EFFETTIVA DI ALMENO 800 KG.

PAT. B1 QUADRICICLO A MOTORE (L7e) CAPACE DI SVILUPPARE INA VELOCITA’ DI ALMENO 60 km/h.

INVARIATO

PAT. C VEICOLO DI CATEGORIA C CON MASSA LIMITE pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m capace di sviluppare una velocita' di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonche' dell'apparecchio di controllodi cui al regolamento (CEE) n. 3821/85, e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; IL VEICOLO DOVRA’ ESSERE PRESENTATO ALLA PROVA D’ESAME CON UNA MASSA TOTALE EFFETTIVA DI ALMENO 10.000 KG.

CAMBIA LA DEFINIZIONE RELATIVA AL TIPO DI CAMBIO DI VELOCITA’.

PAT. C/E AUTOARTICOLATO O CON UN INSIEME COMPOSTO DI UN VEICOLO ADATTO ALLA PROVA PER LA CATEGORIA CE DI UN RIMORCHIO DI LUNGHEZZA…………………………IL VEICOLO DOVRA’ ESSERE PRESENTATO ALLA PROVA D’ESAME CON UNA MASSA TOTALE EFFETTIVA DI ALMENO 15.000 KG

INVARIATO

PAT. C1 VEICOLO DI CATEGORIA C1 CON MASSA LIMITE PARI O SUPERIORE A 4.000 KG, LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 5 MT, CAPACE DI SVILUPPARE UNA VELOCITA’ DI ALMENO 80 KM/H, MUNITO DI ABS E CRONOTACHIGRAFO. LO SPAZIO DI CARICODEVE CONSISTERE IN UN CASSONE CHIUSO DI ALTEZZA E LARGHEZZAALMENO PARI A QUELLE DELLA CABINA.

INVARIATO

PAT. C1/E

UN INSIEME COMPOSTO DA UN VEICOLO ADATTO ALLA PROVA PER LA CATEGORIA C1 ED UN RIMORCHIO CON MASSA LIMITE PARI O SUPERIORE A 1.250 KG,

INVARIATO

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CON LUNGHEZZA DI ALMENO 8 MT E CAPACE DI SVILUPPARE UNA VELOCITA’ DI ALMENO 80 KM/H. LO SPAZIO DI CARICO DEL RIMORCHIO DEVE CONSISTERE IN UN CASSONE CHIUSO DI ALTEZZA E DI LARGHEZZA ALMENO PARI A QUELLE DELLA MOTRICE*; IL RIMORCHIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA PROVA D’ESAME CON UNA MASSA TOTALE EFFETTIVA DI ALMENO 800 KG.

PAT. D VEICOLO DI CATEGORIA D DI LUNGHEZZA DI ALMENO 10 MT, DI LARGHEZZA…………………..

INVARIATO

PAT. D/E UN INSIEME COMPOSTO DI UN VEICOLO ADATTO ALLA PROVA PER LA CATEGORIA D ED UN RIMORCHIO……………………………………..

INVARIATO

PAT. D1 VEICOLO DI CATEGORIA D1 CON MASSA LIMITE PARI O SUPERIORE A 4.000 KG, LUNGHEZZA PARI O SUPERIORE A 5 MT, CAPACE DI SVILUPPARE UNA VELOCITA’ DI ALMENO 80 KM/H, MUNITO DI CRONOTACHIGRAFO. NON E’ OBBLIGATORIO L’ABS .

INVARIATO

PAT. D1/E

INSIEME COMPOSTO DI UN VEICOLO ADATTO ALLA PROVA PER LA CATEGORI D1 ED UN RIMORCHIO DI ALMENO 1.250 KG E CAPACE DI SVILUPPARE UNA VELOCITA’ DI ALMENO 80 KM/H. LO SPAZIO DI CARICO DEL RIMORCHIO DEVE CONSISTERE IN UN CASSONE CHIUSO CON ALTEZZA E LARGHEZZA DI ALMENO2 MT; IL RIMORCHIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALLA PROVA D’ESAME CON UNA MASSA TOTALE EFFETTIVA DI ALMENO 800 KG.

INVARIATO

* IL CASSONE PUO’ ANCHE ESSERE LEGGERMENTE MENO LARGO DELLA MOTRICE, PURCHE’, IN TAL CASO, LA VISIONE POSTERIORE RISULTI POSSIBILE ATTRAVERSO GLI SPECCHIETTI RETROVISORI ESTERNI DI QUEST’ULTIMA .

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