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PARTE TERZA I DIRITTI ASSOLUTI Capitolo Nono: I beni ............................................................................ Pag. 75 1 Generalità - Nozione 2 Classificazione dei beni 3 Combinazioni di beni 4 Le universalità 5 Il patrimonio 6 I beni pubblici Capitolo Decimo: I diritti reali in genere .......................................... » 82 1 Caratteristiche 2 Classificazione dei diritti reali 3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito 4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali Capitolo Undicesimo: Il diritto di proprietà ...................................... » 84 1 Nozione 2 Caratteri 3 Limiti legali al diritto di proprietà 4 Gli atti emulativi 5 Estensione della proprietà 6 Modi di acquisto 7 Azioni a difesa della proprietà 8 La comunione e il condominio 9 Il condo- minio negli edifici 10 La multiproprietà immobiliare Capitolo Dodicesimo: Superficie ....................................................... » 92 1 Nozione e caratteri Capitolo Tredicesimo: L’enfiteusi ....................................................... » 94 1 Contenuto 2 Estinzione Capitolo Quattordicesimo: Usufrutto, uso, abitazione ..................... » 96 1 Usufrutto 2 Uso e abitazione Capitolo Quindicesimo: Le servitù prediali ...................................... » 99 1 Nozione - funzione - struttura 2 Requisiti e caratteri delle servitù 3 Tipi di servitù 4 Vicende 5 Tutela della servitù Capitolo Sedicesimo: Il possesso ..................................................... » 103 1 Nozione 2 Detenzione 3 Tipi di possesso 4 Azioni possessorie 5 Il principio possesso vale titolo (1153)

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PARTE TERZA

I DIRITTI ASSOLUTI

Capitolo Nono: I beni ............................................................................ Pag. 75

1 Generalità - Nozione • 2 Classificazione dei beni • 3 Combinazioni dibeni • 4 Le universalità • 5 Il patrimonio • 6 I beni pubblici

Capitolo Decimo: I diritti reali in genere .......................................... » 82

1 Caratteristiche • 2 Classificazione dei diritti reali • 3 Differenza tradiritti reali e diritti di credito • 4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali

Capitolo Undicesimo: Il diritto di proprietà ...................................... » 84

1 Nozione • 2 Caratteri • 3 Limiti legali al diritto di proprietà • 4 Gli attiemulativi • 5 Estensione della proprietà • 6 Modi di acquisto • 7 Azionia difesa della proprietà • 8 La comunione e il condominio • 9 Il condo-minio negli edifici • 10 La multiproprietà immobiliare

Capitolo Dodicesimo: Superficie ....................................................... » 92

1 Nozione e caratteri

Capitolo Tredicesimo: L’enfiteusi ....................................................... » 941 Contenuto • 2 Estinzione

Capitolo Quattordicesimo: Usufrutto, uso, abitazione ..................... » 96

1 Usufrutto • 2 Uso e abitazione

Capitolo Quindicesimo: Le servitù prediali ...................................... » 99

1 Nozione - funzione - struttura • 2 Requisiti e caratteri delle servitù •3 Tipi di servitù • 4 Vicende • 5 Tutela della servitù

Capitolo Sedicesimo: Il possesso ..................................................... » 103

1 Nozione • 2 Detenzione • 3 Tipi di possesso • 4 Azioni possessorie •5 Il principio possesso vale titolo (1153)

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Capitolo Diciassettesimo: Usucapione.............................................. Pag. 107

1 Generalità • 2 Tipi

Capitolo Diciottesimo: I diritti su beni immateriali ........................... » 109

1 Diritto d’autore • 2 Diritto d’inventore e il brevetto

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75Capitolo 9 • I beni

Capitolo I BENI

1 Generalità - Nozione

L’articolo 810 definisce il bene come la cosa che può essere oggetto di diritti. Da questa definizio-ne si evince che non tutte le cose presenti in natura sono beni, ma lo sono solo le cose che arrecanouna utilità all’uomo e che possono esser assoggettate al suo potere.

Caratteristiche

� Valore economico

� Autonomia dalla realtà circostante

� Commerciabilità

Differenze

Dall’art. 810 si ricava che le cose (res) si distinguono in due grandi categorie:

— cose in senso non giuridico, dette anche res extra commercium che, in quanto non presenta-no alcun interesse economico, non possono formare oggetto di rapporti giuridici: tali sono leres communes omnium, come il sole, l’aria ecc. e le cose incommerciabili per legge, perchériguardano la sfera personale del soggetto o interessi pubblici (es. i beni demaniali).

— cose in senso giuridico, dette anche res in commercio, che, potendo formare oggetto di diritti,costituiscono, appunto, la categoria dei beni.

Va detto però che le energie naturali se ed in quanto valutabili economicamente e suscettibili diappropriazione sono considerate beni.

2 Classificazione dei beni

I beni possono essere variamente classificati, sia tenendo conto delle loro caratteristiche fisico-strutturali, sia secondo valutazioni di ordine economico-sociale.

2.1. • Beni corporali e beni immateriali

Beni

� Corporali: sono tutte le cose «quae tangi possunt», cioè che possonoessere percepite con i nostri sensi (una sedia, un quadro etc.), e dun-que dotate di materialità corporea

� Incorporali: sono beni non dotati di materialità corporea, ma percepi-bili con l’intelligenza mediante una astrazione (opere dell’ingegno)

2.2. • Beni presenti-beni futuri

Beni presenti: beni già esistenti in natura. Possono essere oggetto di proprietà o di altri diritti reali.

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76 Parte Terza • I diritti assoluti

Beni futuri

� Beni non ancora venuti adesistenza.Possono formare oggettosolo di rapporti obbligatori(1348).

I beni futuri non possono formare oggetto di donazioni (771).

2.3. • Beni immobili - beni mobili

Beni immobili

� Per natura: beni che non possono essere spostati normalmente da unluogo all’altro senza che ne resti alterata la struttura e la destinazione(812, co. 1). Si tratta del suolo e di ciò che vi è artificialmente o natural-mente incorporato (es.: alberi, edifici)

� Per destinazione di legge: beni che di per sé non sarebbero immobili,tuttavia sono reputati tali dalla legge (812, co. 2) (es. mulini)

Beni mobili

� Per esclusione il codice considera «mobili» tutti gli altri beni (812, co. 3).Particolari beni mobili, in considerazione della loro rilevanza, sonoassoggettati per alcuni aspetti alla disciplina giuridica dei beni immobili— forma ed oneri di pubblicità — sono i c.d «beni mobili registrati»(navi, aeromobili, autoveicoli) (815)

2.3.1. • Disciplina

Forma degli atti� Beni immobili: forma scritta

� Beni mobili: libertà di forma

Pubblicità� Immobili: trascrizione

� Mobili: il possesso vale titolo (tranne per i beni mobili registrati)

Forme di garanzia� Immobili: ipoteca

� Mobili: pegno

In linea generale le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti sugli stessie alle azioni relative. Quelle sui beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti (813).

2.4. • Cose generiche - cose specifiche - cose fungibili - cose infungibili

Cose generiche: sono cose individuate non singolarmente, ma solo in base alla appartenenza adun genere, senza ulteriori specificazioni (es. un albero, un cavallo).

Cose specifiche: sono le cose individuate mediante caratteri propri (es. il cavallo Tarnese).

Cose fungibili: sono le cose identiche le une alle altre e valutate equivalenti per utilità e valore(es. grano, denaro).

— frutti naturali: (820, co. 1)provengono direttamenteda un altro bene vi concor-ra o meno l’opera dell’uo-mo (es.: prodotti agricoli,parti di animali)

— frutti civili: (820, co. 2) quelliche si traggono dalla cosacome corrispettivo del go-dimento che altri ne abbia(es.: interessi di capitali,canone di locazioni)

• Frutti: sono i beniprodotti periodi-camente da unaltro bene, senzache questo modi-fichi la sua natu-ra o la sua desti-nazione econo-mica per effettodella produzione

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77Capitolo 9 • I beni

Cose infungibili: sono le cose che non possono essere indifferentemente sostituite con altre.

La fungibilità può essere determinata dalla natura della cosa o dalle parti. Essa rileva ai fini dellevicende delle obbligazioni (es. compensazione) e ai fini della individuazione di alcuni negozi (es. ilmutuo ha ad oggetto cose fungibili, il deposito ha ad oggetto cose infungibili).

2.4.1. • Disciplina

Il passaggio della proprietà� Per le cose specifiche: con il consenso

all’acquirente ha luogo � Per le cose generiche: con la specificazione, cioè con l’operazio-ne che le individua

Trasferimento del rischio

� Per le cose generiche: fino alla consegna il rischio grava sul ven-ditore

� Per le cose specifiche: il rischio è a carico del compratore.

2.5. • Cose consumabili - cose inconsumabili

Cose consumabili: sono quelle che possono essere usate una sola volta dal proprietario, che conl’uso ne trasmette la proprietà (es.: il denaro) o ne determina la distruzione (es.: le derrate alimentari).

Cose inconsumabili: sono quelle che si prestano ad utilizzazioni continuate senza che si distrug-gano o si alterino (es.: un’abitazione). Sono inconsumabili anche le così dette cose deteriorabili, cosecioè il cui uso produce un lento ma progressivo deterioramento (es.: i vestiti).

2.6. • Cose divisibili - cose indivisibili

Cose divisibili: possono essere frazionate in parti omogenee aventi la stessa destinazione eco-nomica dell’intero (es.: il denaro, un fondo).

� Dalla natura del bene (es.: un animale vivo)

� Dalla legge (es.: parti comuni di un condominio)

� Dalla volontà delle parti (c.d. indivisibilità soggettiva)

2.7. • Beni produttivi - beni di consumo

Beni produttivi sono quelli destinati ad un procedimento diretto alla trasformazione di altre cose(materie prime) e, quindi, alla produzione di nuove cose.

Beni di consumo: sono quelli utilizzati per il soddisfacimento immediato di interessi e bisogni (danon confondere con i beni consumabili di cui supra).

3 Combinazioni di beni

I beni possono essere presi in considerazione come il risultato della unione di più elementi o parti:sotto questo profilo si distingue tra:

Beni semplici: gli elementi sono talmente «compenetrati» da rendere impossibile una loro sepa-razione senza che la cosa ne risulti stravolta.

Beni composti: è la cosa risultante dalla connessione materiale o fisica di più cose, ciascunadelle quali potrebbe essere staccata dal tutto ed avere rilevanza giuridica autonoma.

Cose indivisibili: sono quel-le che non possono esserefrazionate. L’indivisibilità puòderivare:

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78 Parte Terza • I diritti assoluti

Beni connessi: si configurano quando più beni, mantenendo una loro individualità materiale,sono posti in relazione tra loro in modo tale che è distinguibile una cosa principale e una accessoria,legata alla cosa principale da un vincolo di dipendenza (es., pertinenze).

3.1. • Pertinenze

Pertinenze

� Nozione (817)

• pertinenze sono le cose destinate in modo du-revole al servizio o ornamento di un’altra cosa

• elemento soggettivo: volontà della destinazione

• elemento oggettivo: destinazione «durevole»al servizio o ornamento della cosa principale

� Natura• la pertinenza costituisce con la cosa princi-

pale un unicum economico

• il vincolo ha natura reale (818, co. 3)

� Singole figure

• pertinenza di immobile a immobile (pozzo-fondo)

• pertinenze di mobile ad immobile (strumentirurali-fondo; suppellettili-albergo)

• pertinenze di mobile a mobile (paracadute diun aeromobile)

� Disciplina

• gli atti e i rapporti che hanno ad oggetto lacosa principale comprendono anche la perti-nenza, se non è diversamente disposto (818,co. 1); è, però, possibile che formi oggetto diseparati rapporti (818, co. 2)

� Cessazione del vincolo

• venir meno della destinazione

• perimento della cosa principale

• perimento della pertinenza

• sopravvenuta inidoneità della pertinenza

Osservazioni

Un tipo particolare di pertinenza, che ha dato luogo a numerosi interventi normativi, è rappresenta-to dalle aree di parcheggio.L’art. 26, L. 47/1985 disponeva che gli spazi adibiti a parcheggio di cui all’art. 18, L. 765/1967, costitu-iscono pertinenze delle costruzioni, ai sensi degli artt. 817, 818 e 819 c.c. e come tali potevano essereoggetto di autonomi atti di disposizione; si tratta dei cd. parcheggi obbligatori (in tutte le nuovecostruzioni dal 1967 in poi) la cui realizzazione unitamente all’edificio è imposta dalla legge urbanisti-ca. Peraltro la giurisprudenza ha ribadito che i contratti di autonoma disposizione degli spazi di par-cheggio pur ammissibili, non possono intaccare il diritto reale d’uso a favore del titolare dell’unitàabitativa (dietro pagamento di un corrispettivo) in quanto la legge pone un vincolo pubblicistico didestinazione che non può subire deroga negli atti privati di disposizione degli spazi suddetti.Accanto a tale categoria di parcheggi, è stata successivamente introdotta la categoria dei parcheggifacoltativi ex art. 9, L. 122/1989 (cd. Legge Tognoli), realizzati nel sottosuolo di un fabbricato già esi-stente o in locali esistenti al piano terreno, la cui costruzione non è obbligatoria ma lasciata alla liberainiziativa del proprietario dell’immobile; tali parcheggi non possono essere ceduti separatamente dal-l’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli.Residuano, infine, i parcheggi liberi, che non rientrano in nessuna delle suddette normative e che,pertanto, sono liberamente alienabili e commerciabili a favore di chiunque.

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79Capitolo 9 • I beni

L’art. 26 cit. è stato abrogato dal d.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e il suo contenuto non è statoriproposto.È, invece, intervenuta la legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005) che ha introdotto la regola dellalibera trasferibilità delle aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni ed ha eliminato il vincolopertinenziale e il relativo diritto d’uso sui parcheggi a favore dei proprietari delle unità immobiliari; perciò,dalla data di entrata in vigore della legge è possibile cedere liberamente i posti auto senza l’obbligo dimantenerne il diritto d’uso in favore dei titolari delle unità abitative. La libertà di trasferimento riguardasoltanto le aree di parcheggio realizzate nelle nuove costruzioni mentre resta immutato il regime deiparcheggi della l. 122/1989 per i quali continua a sussistere il vincolo di pertinenzialità necessaria conl’unità immobiliare, con la conseguenza che non possono essere ceduti separatamente.

4 Le universalità

Il codice riconosce soltanto la figura dell’universalità di cose mobili (816), mentre in dottrina sidistingue tra universalità di fatto ed universalità di diritto.

4.1. • Universalità di fatto (universitas facti)

Nozione: complesso di cose mobili che appartengono alla stessa persona e che hanno una desti-nazione unitaria (es. gregge) (816). L’universalità costituisce una entità distinta dalle singole cose.

Elementi

� Pluralità di cose mobili

� Destinazione unitaria, operata dal titolare

� Appartenenza allo stesso soggetto: secondo la prevalente dottrinaper appartenenza non deve necessariamente intendersi proprietà, mabasta una unica titolarità (es. usufruttuario)

Singole figure

� Complessi animati (gregge)

� Complessi inanimati

• composizione omogenea (biblioteca)

• composizione eterogenea (azienda)(questa collocazione non è però con-divisa da tutta la dottrina)

Differenze� Dalla cosa composta: manca la coesione fisica

� Dalla pertinenza: manca il rapporto di subordinazione

Disciplina

� Le singole cose componenti le universalità non perdono la loro au-tonomia, possono infatti formare oggetto di separati atti e rapporti giu-ridici (816, co. 2)

� Il possesso dell’universalità può essere tutelato in via possessoriamediante l’azione di manutenzione (1170)

� Non può acquistarsi mediante il semplice acquisto del possesso di buo-na fede (1153-1156), ma occorre il possesso decennale (1160)

4.2. • Universalità di diritto (universitas iuris)

L’universitas iuris consisterebbe in una pluralità di rapporti giuridici, dalla legge considerata comeun complesso unitario.

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80 Parte Terza • I diritti assoluti

È una categoria logica alla quale il legislatore ricorre quando vuole evitare la dispersione deirapporti (ad es. eredità).

5 Il patrimonio

Nozione: è l’insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo ad un soggetto (titolare) evalutabili economicamente. Non costituisce a sua volta un bene, come le universalità, e va riferito adun solo soggetto, in quanto ogni soggetto è titolare di un solo patrimonio.

Patrimonio

� Separato: complesso di beni che, in virtù di una particolare destinazio-ne, debbono considerarsi staccati da un soggetto, ma che continuano,comunque, ad appartenere a questi (es. fondo patrimoniale, 167 - 171).È ammesso solo nei casi stabiliti dalla legge

� Autonomo: è il patrimonio che fa capo ad un soggetto che, pur sesprovvisto di personalità giuridica, è dotato di autonomia patrimonialeimperfetta (associazioni non riconosciute)

6 I beni pubblici

Nozione: di beni pubblici si parla in due accezioni diverse:

a) beni appartenenti ad un ente pubblico;b) beni assoggettati ad un regime giuridico speciale diverso dalla proprietà privata per favorire il

raggiungimento dei fini pubblici cui sono destinati.

I beni demaniali: sono beni pubblici che appartengono solo ad enti pubblici territoriali e che lalegge qualifica espressamente come tali; sono disciplinati dal diritto pubblico.

Regime dei beni demaniali:

— non possono formare oggetto di negozi di diritto privato;— sono inalienabili (823);— non possono essere oggetto di possesso;— non possono essere acquistati per usucapione dai privati.

Osservazioni

Il D.Lgs. 85/10 ha disciplinato il cd. federalismo demaniale che prevede il trasferimento di benistatali a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (con le limitazioni previste dallo stessodecreto e con le modalità fissate nei decreti di attuazione). I beni sono trasferiti, a titolo non onero-so, con le relative pertinenze ed entrano a far parte del patrimonio disponibile di Comuni, Province,Città metropolitane e Regioni, ad eccezione di quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico eaeroportuale, che restano assoggettati al regime stabilito dal codice civile.

Beni patrimoniali: sono i beni non demaniali appartenenti ad un ente pubblico, si dividono in duecategorie:

— beni indisponibili, che non possono essere sottratti dalla loro destinazione stabilita dalla legge odall’autorità;

— beni disponibili, che non sono destinati direttamente ed immediatamente a pubblici servizi e sonosoggetti, salvo eccezioni, alle norme del codice civile.

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81Capitolo 9 • I beni

In sintesi

Il rapporto giuridico, abbiamo visto, ha una sua struttura, della quale fanno parte oltre che i soggettiattivo e passivo, anche un elemento oggettivo.Il primo titolo del Libro III del Codice civile tratta, dunque, dei beni, definiti all’art. 810 come le coseche possono essere oggetto di diritti; bene coincide con una qualificazione giuridica di ciò che puòessere oggetto di interesse umano (Trabucchi) che non deve essere necessariamente una cosatangibile e visibile, ma anche qualcosa di spirituale (si pensi ad es. alle creazioni artistiche). Pertan-to, il concetto di bene è una nozione storicamente relativa, essa dipende dall’evoluzione dellaciviltà ed, in particolare, dalle capacità dell’uomo di saper utilizzare le risorse della natura, nonchédalle trasformazioni della natura stessa e dalla crescita dei bisogni umani.

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82 Parte Terza • I diritti assoluti

Capitolo I DIRITTI REALI IN GENERE

1 Caratteristiche

I diritti reali sono diritti che un soggetto ha sulle cose (ius in rem).

Le caratteristiche principali dei diritti reali sono:

Assolutezza: i diritti reali sono dotati di una pretesa erga omnes, possono cioè farsi valere neiconfronti di tutti i consociati sui quali incombe un dovere negativo di astensione.

Immediatezza: il titolare soddisfa il suo diritto direttamente dalla cosa senza che occorra la coo-perazione o l’adempimento altrui.

Tipicità: i diritti reali sono espressamente previsti dalla legge, sono quindi un numerus clausus. Dasegnalare che questa caratteristica è attualmente oggetto di profonde revisioni da parte della dottrina.

Tutela: sono dotati di azioni erga omnes, inoltre i diritti reali su cosa altrui (vedi infra) sono carat-terizzati dal diritto di seguito, cioè il diritto inerisce alla cosa ed è opponibile a qualsiasi proprietario cuivenga trasferita.

2 Classificazione dei diritti reali

I diritti reali si distinguono in due grandi gruppi:

2.1. • Diritti su cosa propria (iura in re propria)

Diritto di proprietà: è il diritto che attribuisce al titolare le facoltà più ampie e che riconosce ilmassimo grado di appartenenza.

2.2. • Diritti su cosa altrui (iura in re aliena)

Diritti reali di godimento:sono diritti in base ai qualiun soggetto ha il potere ditrarre utilità da beni di pro-prietà di un altro soggetto

Diritti di garanzia: attri-buiscono al titolare il di-ritto di farsi assegnarecon prelazione il ricavatodell’alienazione di unbene, in caso di inadem-pimento di un obbligo pat-tuito

10

� Superficie

� Enfiteusi

� Usufrutto

� Uso

� Abitazione — specialità: la proprietà è la re-gola, essi sono una eccezione

• Caratteri — numerus clausus� Servitù

— limitatezza del contenuto rispet-to al diritto di proprietà

� Pegno

� Ipoteca

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83Capitolo 10 • I diritti reali in genere

3 Differenza tra diritti reali e diritti di credito

Diritti reali

� Immediatezza

� Assolutezza

� Possesso

� Prevalenza sui diritti di credito

� Perpetuità (con eccezione di usufrutto, uso e abitazione)

Diritti di credito

� Cooperazione del debitore

� Relatività

� Possesso inconcepibile (pertanto non è possibile l’usucapione)

� Subordinazione ai diritti reali

� Temporaneità

4 Obbligazioni propter rem ed oneri reali

4.1. • Obbligazioni reali o propter rem

Le obbligazioni reali o propter rem consistono in prestazioni accessorie ad un diritto reale e ad essostrumentali (es. dovere di manutenzione di una strada adibita a servitù di passaggio). Sono vere e proprieobbligazioni poiché il rapporto con la cosa rileva solo come mezzo per determinare la persona del debitore.

4.2. • Oneri reali

Oneri reali sono prestazioni a carattere periodico dovute ad un soggetto in quanto è nel godimentodi un determinato bene e consistono nel dare o nel fare qualche cosa (es. canone enfiteutico).

Caratteristiche� Inerenza ad un fondo

� Insorgenza automatica una volta acquistata la titolarità del diritto reale

Alcuni autori ritengono che il nostro ordinamento non preveda oneri reali (tale non sarebbe ilcanone enfiteutico perché sprovvisto di garanzia reale a favore del concedente).

4.3. • Distinzione tra obbligazioni reali e oneri reali

Oneri reali

� La proprietà è gravata da un peso

� Il soggetto passivo risponde anche delle prestazioni maturate prece-dentemente

� Consiste sempre in una prestazione positiva

� È tutelato con azione reale

Obbligazioni reali

� La proprietà è il mezzo per individuare l’obbligato

� Il soggetto passivo risponde solo delle prestazioni maturate dopo l’ini-zio del rapporto con il bene

� Può consistere anche in un non facere

� È tutelata con azione personale

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84 Parte Terza • I diritti assoluti

Capitolo IL DIRITTO DI PROPRIETÀ

1 Nozione

L’art. 832 del codice civile afferma che il proprietario «ha diritto di godere e disporre delle cose inmodo pieno ed esclusivo». Da tale definizione si evince che al proprietario vanno riconosciuti:

a) il diritto di godere, ossia di decidere se, come e quando utilizzare la cosa nell’ambito della desti-nazione assegnata dal legislatore e a seconda dello «statuto» disposto per il bene (si pensi aldiverso regime che caratterizza un’area edificabile o un fondo agricolo);

b) il potere di disporre della cosa, che si concreta nel potere del proprietario di alienare la cosa,lasciarla per testamento, costituire sulla stessa diritti reali limitati a favore di altri etc.

2 Caratteri

La proprietà è il diritto con le facoltà più ampie riconosciuto dal nostro ordinamento. Il proprietarioha infatti diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osser-vanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico (832).

I caratteri del diritto di proprietà possono così schematizzarsi:

Pienezza: il diritto di proprietàconsente ogni lecita utilizzazio-ne del bene. I limiti che compri-mono la libertà del proprietariopossono derivare

Elasticità: le facoltà del proprietario possono essere limitate dalla concorrenza di altrui diritti diminor portata sulla medesima cosa (ad esempio una servitù), ma essi pur comprimendola non posso-no intaccare l’integrità della proprietà; appena i limiti vengono meno la proprietà riprende automatica-mente la sua ampiezza originale.

Autonomia o indipendenza: non presuppone, al contrario degli altri diritti reali, la coesistenzasulla cosa di un diritto altrui di maggior portata.

Esclusività: carattere che assume il duplice significato di poter escludere chiunque altro dal godi-mento del bene ed impossibilità di coesistenza sulla stessa cosa di più diritti di proprietà.

Imprescrittibilità: la proprietà non si perde per “non uso”.

Perpetuità: non possono esistere limiti temporali alla proprietà; da segnalare che la dottrina piùmoderna non ritiene più esistente questa caratteristica.

Unitarietà: pur in presenza di una pluralità di tipologie (proprietà pubblica e privata; immobiliare emobiliare, terriera ed- edilizia), la proprietà è unica come istituto e come concetto.

Osservazioni

È discussa, in dottrina, la possibilità che esista una proprietà temporanea. Da un lato vi è chi (DEMARTINO) nega una tale possibilità, in quanto la stessa essenza giuridica della proprietà verrebbead essere snaturata nei suoi elementi caratteriali, quali, ad esempio, la pienezza; ed è per talemotivo che il legislatore ha disciplinato dettagliatamente le ipotesi tipiche di proprietà temporanea,

11

� Da un atto di disposizione del privato (che può costituire undiritto reale di godimento)

� Da disposizioni di legge, dirette a tutelare finalità di ordine pub-blico o a realizzare un contemperamento di interessi

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85Capitolo 11 • Il diritto di proprietà

conformando il carattere della pienezza alle peculiarità delle singole fattispecie; così, ad esempio,nell’ipotesi di vendita con patto di riscatto, la norma di cui all’art. 1504 dispone che il venditore ilquale ha esercitato il diritto di riscatto può ottenere il rilascio della cosa anche nei confronti dieventuali subacquirenti.La dottrina prevalente ammette, però, la proprietà temporanea; si afferma (MESSINEO) che laperpetuità non è carattere essenziale, ma solo normale. I casi di diritto reale ad tempus, esclusa laperpetuità, hanno tutti i rimanenti caratteri del diritto di proprietà; in particolare, non resta menoma-ta la disponibilità del bene in proprietà temporanea, né può obiettarsi che nella specie vi sarebberodue titolari, uno a termine finale ed uno a termine iniziale; in realtà, quando esiste l’una proprietànon esiste l’altra e viceversa.Sono casi di proprietà temporanea: la vendita con patto di riscatto (art. 1500); il legato a tempofinale (art. 637); la proprietà superficiaria a tempo determinato (art. 953).

3 Limiti legali al diritto di proprietà

Nozione: limiti posti dalla legge che comprimono le facoltà che costituiscono il contenuto deldiritto.

3.1. • Caratteristiche

Reciprocità: i limiti riducono reciprocamente i poteri di proprietari confinanti.

Essenzialità: sono essenziali al concetto stesso di proprietà; lo delineano e ne definiscono ilcontenuto.

Gratuità: non presuppongono la corresponsione di alcun compenso.

Intrinsecità: sono limiti che nascono insieme al diritto, quindi non ne sono autonomi.

Perpetuità: essendo i limiti intrinseci al diritti di proprietà ne condividono anche la perpetuità.

Appaiono evidenti, quando si tengono presenti tali caratteristiche, le differenze con le servitù (vedicap. 15).

3.2. • Tipi

� Espropriazione per pubblica utilità

� Requisizione

� Occupazione d’urgenza

� Distanze nelle costruzioni (873-899)

� Luci (900-904)

� Vedute e prospetti (905-907)

� Stillicidio (908)

� Acque private (909 e ss.)

� Divieto di immissioni, cioè di cagionare propagazioni indi-rette di fumo, calore, rumore, da un fondo all’altro, quandoqueste superino la normale tollerabilità tenendo conto dellasituazione dei luoghi

Limiti posti nell’interesse pubblico(limiti interni): dipendono dalla funzio-ne sociale che la Costituzione asse-gna alla proprietà (42, co. 2 Cost.)

Limiti posti nell’interesse privato: ri-guardano la proprietà immobiliare eregolano i rapporti tra proprietà vicine

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86 Parte Terza • I diritti assoluti

Osservazioni

In tema di immissioni l’evoluzione delle conoscenze scientifiche impone il continuo aggiornamen-to dell’ambito di operatività dell’art. 844 c.c., che va, dunque, riferito anche alle immissioni nonfisicamente percepibili ma comunque rilevabili con apposite strumentazioni ed idonee, anche intermini di semplice rischio, a influire negativamente sull’organismo umano. A tale fine si registranopronunce della giurisprudenza volte al riconoscimento della rilevanza delle immissioni di ondeelettromagnetiche; sul fronte normativo la L. 36/2001 promuove l’innovazione tecnologica e le azio-ni di risanamento volte a minimizzare l’intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettro-magnetici secondo le migliori tecnologie disponibili che consentano di ridurre le emissioni.

4 Gli atti emulativi

Nozione: atti che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri (833),come ad esempio innalzare un muro o piantare alberi al solo scopo di togliere una veduta ad unvicino.

Disciplina: sono vietati, secondo una autorevole dottrina, in applicazione del generale principioche vieta l’abuso del diritto soggettivo.

Caratteristiche

� Elemento soggettivo: l’intenzione di arrecare danno o molestia adaltri (c.d. animus nocendi). Debbono concorrere: volizione e previsionedell’evento

� Elemento oggettivo: la mancanza di utilità per il proprietario

5 Estensione della proprietà

In senso verticale: teoricamente all’infinito, ma l’art. 840, co. 2, pone un limite costituito dallosfruttamento utile: il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si svolgono a distanza tale (nelsottosuolo o nello spazio sovrastante) che egli non abbia interesse ad escluderle.

� Caccia e pesca, nei limiti stabiliti dalla legge

� Compimento di opere necessarie al vicino

� Recupero di cose o animali da parte del vicino

6 Modi di acquisto

Nozione: sono i fatti giuridici (di cui alcuni previsti dall’art. 922) che hanno per effetto l’acquistodella proprietà di un bene.

A titolo originario: l’acquisto del diritto non deriva dal trasferimento da parte del precedentetitolare (es. il pescatore che acquista la proprietà del pescato).

� Cose inanimate (res nullius e res derelictae)

� Animali (oggetto di caccia e pesca, v. L. 157/1992)

In senso orizzontale:nell’ambito dei confini.Deve però consentirsil’accesso ai terzi per:

Occupazione: presa dipossesso di cose mobilicon l’animo di farle pro-prie (923-926)

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87Capitolo 11 • Il diritto di proprietà

Invenzione: ritrovamento di cose smarrite che devono essere consegnate al proprietario, se que-sti è ignoto al sindaco del luogo del ritrovamento.

Se entro un anno il proprietario non si presenta, la proprietà delle cose smarrite passa a colui chele ha trovate. Norme particolari disciplinano l’invenzione del tesoro (932, 826).

Accessione: il proprietario di una cosa principale (ad esempio il suolo) acquista la proprietà dellecose accessorie (alberi) che si uniscono a questa.

L’acquisto è indipendente dalla volontà del proprietario e si verifica in omaggio al principio dellaprevalenza della cosa principale (accessorium cedit principale).

Mobile a immobile � Il suolo attrae alberi e costruzioni (935-938)

Immobile a immobile

� Alluvione: incrementi impercettibili e successivi portati dalle acque diun fiume ad un fondo posto lungo la sua riva (941)

� Avulsione: distacco da un fondo di una parte considerevole e ricono-scibile di terreno che si unisce ad un altro fondo (944)

� Alveo abbandonato: rimane assoggettato al regime del demanio (946)

� Isola formata nel fiume: appartiene al demanio (945)

Mobile a mobile

� Unione o commistione: due o più cose mobili, appartenenti a pro-prietari diversi, si uniscono formando un sol tutto. Divengono o di pro-prietà comune o di proprietà del titolare della cosa principale (939)

� Specificazione: si crea, mediante lavoro, una cosa nuova con materiaappartenente ad altri (940)

Usucapione: (1158) (vedi cap. 17).

� Contratti traslativi della proprietà (es. compravendita).

� Trasferimenti coattivi.

� Successioni mortis causa.

7 Azioni a difesa della proprietà

7.1. • Generalità

Il proprietario di un bene, qualora qualcuno turbi o contesti il suo pacifico diritto può agire con duetipi di azioni:

— le azioni possessorie;— le azioni petitorie.

La differenza tra i due tipi di azione è evidente se si considera che con le azioni possessorie ilproprietario agisce in giudizio quale semplice possessore di un bene, mentre con le azioni petitorieagisce spendendo la sua qualità di proprietario.

Le azioni possessorie assicurano una tutela rapida ma provvisoria del possesso dei beni, quindisono azioni rapide e senza particolari oneri probatori.

Le azioni petitorie tutelano la proprietà, sono gravate da incisivi oneri probatori (probatio diaboli-ca), in quanto accertano definitivamente la titolarità di un diritto reale e non un semplice stato di fattoquale è il possesso.

Per una maggiore chiarezza si rinvia al capitolo sul possesso.

A titolo derivativo: l’ac-quisto dipende dall’esi-stenza di un diritto diproprietà di un prece-dente titolare

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88 Parte Terza • I diritti assoluti

7.2. • Azioni petitorie

� Azione petitoria

� Azione reale: esperibile erga omnes.

� Azione ad effetti reali: il giudicato fa stato erga omnes.

� Azione di condanna: mira alla condanna del convenuto alla restitu-zione

� Azione imprescrittibile

Fondamento: diritto di sequela.

Funzione: accertare il diritto di proprietà e reintegrare il proprietario nel possesso del bene.

Legittimato attivo: il proprietario.

Legittimato passivo: chi possiede o detiene la cosa senza titolo.

Prova: la prova è particolarmente onerosa per l’attore, se l’acquisto del diritto di cui si richiedel’accertamento non avvenne a titolo originario, l’attore deve fornire la prova del suo titolo di acquisto equello dei precedenti proprietari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.

Ad alleggerire l’onere soccorrono due istituti del diritto civile: l’usucapione e la successione nelpossesso.

Se il bene rivendicato è un bene immobile è sufficiente dimostrare che tra lui e i suoi dante causa ilbene è stato posseduto per il tempo necessario ad usucapirlo. Se il bene è mobile è sufficiente provaredi aver ricevuto il possesso del bene in buona fede, in base a un titolo astrattamente idoneo (1153).

Effetti: il possessore o detentore abusivo è tenuto a restituire al proprietario il bene ed i frutti (1148).

� Azione di restituzione: presuppone l’esistenza di un titolo che siavenuto meno. L’azione di restituzione non è reale ma personale

� Azione negatoria (949): è l’azione con la quale il proprietario tende afar dichiarare l’inesistenza dei diritti che altri affermano avere sulla cosa,quando ha motivo di temerne pregiudizio, e a far cessare le eventualiturbative e le molestie che altri arrechi alla cosa

Altre azioni � Azione di regolamento di confini (950): è l’azione mediante la qualeciascuno dei proprietari di fondi confinanti può chiedere che sia giudi-zialmente stabilito il confine tra i fondi allorché esso sia incerto

� Azione per l’apposizione di termini (951): ciascuno dei proprietarilimitrofi può chiedere che siano posti o ripristinati a spese comuni isegni del confine, che in tal caso è già determinato in modo inconte-stato

7.3. • Azioni possessorie

Si rinvia al capitolo sul possesso.

Azione di rivendicazio-ne (948): è concessa achi si afferma proprieta-rio di una cosa, che èposseduta da altri. Essaè una:

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89Capitolo 11 • Il diritto di proprietà

Differenze

Differenza fra rivendica e figure affini

a) Azione di rivendica e azione di accertamento della proprietà

L’azione di rivendica va distinta dall’azione di accertamento della proprietà (che, pur non es-sendo espressamente prevista, generalmente si ritiene ammissibile), con la quale il soggettomira solo a far accertare il suo diritto; infatti:

— l’azione di rivendica è azione di condanna; l’altra è azione di mero accertamento;— l’azione di rivendica presuppone che il proprietario sia stato spogliato del bene; l’azione di

accertamento no;— nella rivendica l’attore deve provare il suo diritto nel modo sopra detto; nell’azione di mero

accertamento deve solo provare l’inesistenza del diritto vantato dal convenuto e non anchel’esistenza del suo;

— la rivendica mira al recupero del bene; l’azione di mero accertamento no.

b) Azione di rivendica ed azione di restituzione

L’azione di rivendica presuppone, come detto, l’assoluta inesistenza di un titolo nel possessoreo detentore del bene; l’azione di restituzione, invece, presuppone l’esistenza di un titolo alpossesso o alla detenzione che sia venuto meno (es.: scadenza del termine di durata delcomodato).Nell’azione di restituzione, pertanto, l’attore non deve provare il suo diritto di proprietà, ma soloil cessare di efficacia del titolo che legittimava il possesso del convenuto; proprio per ciò l’azio-ne di restituzione non è reale ma personale.

8 La comunione e il condominio

Nozione: un diritto soggettivo può appartenere ad una singola persona, così come a due o piùpersone; in questo caso si ha un fenomeno di contitolarità di diritti. Se il diritto soggettivo è un dirittoreale, la figura si qualifica comunione.

Nella comunione il diritto del singolo comunista investe la cosa nella sua totalità ed incontra unlimite nell’uguale diritto degli altri. La misura in cui ciascuno è ammesso al godimento del bene è datadalla quota (comunione di tipo romano).

8.1. • Tipi

Circa la costituzione

� Volontaria: la comunione nasce per volontà delle parti.

� Forzosa: si costituisce per volontà della legge obbligatoriamente (es.1117)

� Incidentale: si costituisce in forza di un atto indipendente dalla volontàdei partecipanti (es. comunione ereditaria)

Circa lo scioglimento

� Libera: quando ogni comunista può, in ogni momento, chiedere lo scio-glimento. Tale è la regola generale

� Vincolata: non è previstolo scioglimento

• o per legge (es. comunione forzosa delmuro 874-875)

• o per volontà delle parti. Il patto di ri-manere in comunione è valido per untempo non maggiore di dieci anni(1111)

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90 Parte Terza • I diritti assoluti

8.2. • Disciplina

Fonti

� Volontà dei costituenti

� Norme legislative per i vari tipi di comunione.

� Norme generali di cui agli artt. 1100 e ss. (tali norme hanno caratteresuppletivo)

Diritti e obblighi

� Diritto all’uso della cosa comune: ogni comunista può servirsi della

dei singoli

cosa comune senza alterarne la destinazione e senza impedire che glialtri contitolari la usino (1102)

� Diritto di disposizione della quota: ciascun partecipante può dispor-re del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti dellasua quota (1103)

� Diritto al godimento degli utili: in proporzione alla quota

� Diritto a chiedere la divisione: salvo patto contrario o divieto legisla-tivo. È il caso della comunione vincolata

� Obbligo di partecipare alle spese necessarie: in proporzione allapropria quota

Amministrazione: è affidata a tutti i comunisti che possono formare un regolamento per discipli-nare il godimento del bene comune.

Quanto alle decisioni che investono la cosa comune queste sono prese:

— a maggioranza semplice (metà più uno) delle quote per gli atti di ordinaria amministrazione;— a maggioranza qualificata (due terzi) delle quote per le innovazioni della cosa comune e per

alcuni atti eccedenti l’ordinaria amministrazione;— all’unanimità per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sulla cosa comune.

Scioglimento: ciascuno dei partecipanti ha facoltà di chiedere lo scioglimento della comunionesenza che gli altri comunisti vi si possano opporre.

9 Il condominio negli edifici

Nozione: comunione forzosa e perpetua delle parti comuni di un edificio (il suolo, le fondazioni, imuri maestri, le scale).

Disciplina

� La quota di partecipazione di ciascun condomino è espressa inmillesimi che corrispondono ad una misura corrispondente alla cuba-tura occupata dalla singola abitazione

� Non è ammessa la divisione del condominio né l’abbandono libe-ratorio della quota da parte del condomino

� I poteri e gli obblighi di spese di ciascun condomino sono in propor-zione delle loro quote

� La gestione delle cose comuni è intrapresa dalla assemblea dei condomini

� Se i condomini sono più di quattro è necessaria la nomina di unamministratore

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91Capitolo 11 • Il diritto di proprietà

� Se i condomini sono più di dieci è necessaria la formazione di unregolamento condominiale

Disciplina� Per le controversie circa l’uso delle parti comuni la competenza è

del giudice di pace

Estinzione: il condominio, avendo carattere necessario, ha durata perpetua. Esso, tuttavia, siestingue quando tutto l’edificio diventi proprietà della stessa persona.

10 La multiproprietà immobiliare

Nozione: accordo, della durata di almeno tre anni, con il quale, verso il pagamento di un prezzoglobale, si costituisce, si trasferisce o si promette di costruire o trasferire, direttamente o indirettamen-te, un diritto reale ovvero un altro diritto avente ad oggetto il godimento di uno o più beni immobili, perun periodo determinato o determinabile dell’anno non inferiore ad una settimana. L’art. 72 del Codicedel consumo dispone poi che il termine multiproprietà può essere utilizzato solo quando il diritto ogget-to del contratto è un diritto reale.

Natura: figura di discussa collocazione sistematica che ha dato origine a diverse posizioni dottri-nali, in particolare si è ritenuto che la multiproprietà sia:

— comunione speciale;— forma speciale di proprietà, i cui limiti anziché essere spaziali sono temporali;— diritto reale atipico.

Importanti norme a tutela dell’acquirente sono state introdotte dal d.lgs. 9-11-1998, n. 427, conflu-ito nel d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo), che, in particolare, ha previsto il diritto di questi direcedere entro determinati termini dal contratto.

In sintesi

Il concetto di proprietà può essere considerato come l’elemento idoneo a qualificare il sistemapolitico economico in cui si afferma.Nel nostro diritto l’istituto assume una connotazione diversa da quella del diritto romano pur conser-vandone alcune reminiscenze: infatti l’affermazione contenuta nell’articolo 42 della Costituzione «laproprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge» evoca una concezione della proprietà comediritto sacro ed inviolabile, ma a questa affermazione se ne accompagna un’altra che, assegnandoalla proprietà una funzione sociale, legittima la creazione di limiti alle facoltà del proprietario.Il codice civile e le leggi speciali, in aderenza al dettato costituzionale, predispongono una fittissimarete di vincoli e limiti alle facoltà del proprietario, che differiscono qualitativamente a seconda delbene oggetto del diritto, tanto da far dubitare della inviolabilità del diritto stesso.

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92 Parte Terza • I diritti assoluti

Capitolo SUPERFICIE

1 Nozione e caratteri

Nozione: è il diritto di proprietà di un edificio separato dalla proprietà del suolo o il diritto che ilproprietario di un suolo concede ad altri di costruire e mantenere al di sopra di questo una costruzione.

Natura: il diritto di superficie, introdotto dal codice vigente, costituisce un autonomo diritto reale sucosa altrui, che limita le facoltà di godimento della cosa da parte del proprietario.

Effetti: la costituzione di un diritto di superficie deroga al generale principio della accessioneimmobiliare (934), in base al quale tutto ciò che è costruito sul suolo è di proprietà del proprietario delsuolo.

Tramite la costituzione di un diritto di superficie si determina una scissione per piani verticali dellaproprietà di un suolo.

1.1. • Contenuto e disciplina

Contenuto

� Per il concedente

• obbligo di permettere la costruzionesul suolo o al di sotto di esso (952-955)

• obbligo di tollerare l’insistenza dellacostruzione sul suolo o al di sotto

• obbligo di non compiere lavori sul suo-lo o nel sottosuolo che possano dan-neggiare la costruzione

� Per il superficiario

• diritto di costruire e mantenere la co-struzione sul suolo altrui

• proprietà della costruzione, con pos-sibilità di alienare, locare, ipotecarela stessa (954)

• dovere di pagare il canone eventual-mente previsto nel titolo costitutivoche costituisce una obbligazionepropter rem

Costituzione

� Usucapione: è possibile soltanto l’usucapione in base a titolo perché ilsemplice possesso ventennale farebbe acquistare la piena proprietàanche del suolo

� Contratto: forma scritta ad substantiam (1350 n. 2)

� Testamento

� Provvedimento amministrativo.

Durata del diritto� Perpetuo

� A tempo determinato: alla scadenza del termine il proprietario delsuolo acquista anche la proprietà della costruzione (953)

12

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93Capitolo 12 • Superficie

Legittimati: il proprietario o i comproprietari siano essi persone fisiche o giuridiche, private opubbliche.

� Perimento della costruzione: se le parti lo hanno pattuito

� Rinuncia

� Confusione: qualora la titolarità del diritto di proprietà e di superficievengano a coincidere in capo allo stesso soggetto

� Scadenza dell’eventuale termine (953)

� Prescrizione

• se la costruzione è eseguita: non puòesservi prescrizione, essendo impre-scrittibile il diritto di proprietà

• se la costruzione non è ancora ese-guita: il diritto si prescrive per non usoventennale (954, co. 4)

Sebbene il diritto all’edificazione sia un diritto reale, la giurisprudenza ammette tuttavia che le partipossano anche stipulare un contratto ad effetti obbligatori, in virtù del quale sorga a vantaggio di unsoggetto il diritto di credito a costruire sul fondo altrui.

Conseguenze

� Essendo il contratto ad effetti obbligatori non è opponibile erga om-nes

� L’inadempimento del proprietario del suolo che costruisce in viola-zione dell’accordo obbliga solo al risarcimento del danno e nonanche alla riduzione in pristino

In sintesi

Nella prassi, soprattutto recente, il diritto di superficie trova una vasta applicazione. Si pensi, ed es., agliedifici condominiali, in cui vi è contemporaneamente la proprietà del suolo che spetta pro indiviso a tuttii condomini e la proprietà delle singole unità immobiliari che spetta invece a ciascun singolo condominoin via esclusiva. Si pensi ancora agli alloggi di edilizia popolare, in cui la proprietà del suolo compete allaP.A., mentre la proprietà dei singoli alloggi appartiene a ciascun acquirente per una durata massima di99 anni. Una parte della dottrina inquadra nell’ambito del diritto di superficie il contratto di cessione dicubatura, largamente utilizzato nella prassi, che consiste nell’accordo tra proprietari di fondi edificabiliin forza dei quali uno di essi trasferisce, al proprietario di un’area contigua, solitamente dietro corrispet-tivo, una parte della propria cubatura, consentendo così al proprietario cessionario di edificare sfruttan-do la cubatura acquisita in aggiunta a quella naturalmente espressa dal proprio fondo.

Estinzione: comporta an-che la estinzione dei dirit-ti reali imposti dal superfi-ciario (954, co. 1). Invecei diritti reali sul suolo, peril principio di accessione,si estendono alla costru-zione, salvo quanto dispo-sto dall’art. 2816 in temadi ipoteca

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94 Parte Terza • I diritti assoluti

Capitolo L’ENFITEUSI

Nozione: l’enfiteusi è quel diritto reale di godimento su cose altrui che attribuisce al titolare lostesso potere di godimento del fondo che spetta al proprietario, salvo l’obbligo di migliorarlo e dipagare al concedente un canone periodico (959-960).

Costituzione

� Provvedimento amministrativo

� Usucapione

� Testamento

� Contratto

• a prestazioni corrispettive

• solenne

• oneroso

• consensuale

• ad effetti reali

Durata (958)

� Perpetua

� A tempo determinato. Non può però essere inferiore a 20 anni. Que-sto principio è inderogabile

1 Contenuto

� Frutti del fondo

� Tesori

� Utilizzazioni del sottosuolo

� Acquista per accessione le costruzioni di terzi sul fondo (936-937) epuò disporre del diritto sia inter vivos che mortis causa

Obblighi e oneri

� Obbligo di migliorare il fondo (960): il codice non precisa in cosadebba consistere il miglioramento, ma si ritiene dai più che esso consi-sta nell’accrescimento del valore ed incremento della produttività. Èpossibile variare la destinazione economica del bene

� Obbligo del canone (960-961): il canone può consistere in derrate oin danaro. Carattere indispensabile è la periodicità

� Oneri (964): le imposte ed altri pesi che gravano sul fondo

� Divieto di subenfiteusi (968): inderogabile

� Ricognizione: atto che il concedente può richiedere a chi sia nel pos-sesso del fondo in vista del compiersi di un ventennio al fine di evitareil maturarsi dell’usucapione (969)

13

Diritti: l’enfiteuta ha idiritti che spetterebbe-ro al proprietario (959)in merito a:

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95Capitolo 13 • L’enfiteusi

2 Estinzione

Può verificarsi per

� Decorso del termine: se l’enfiteusi è temporanea

� Perimento totale del fondo (963)

� Confusione: quando l’enfiteuta diventi proprietario o viceversa

� Prescrizione: non uso ventennale

� Affrancazione (971): diritto potestativo, spettante all’enfiteuta, di ac-quistare la proprietà del fondo mediante il pagamento di una sommapari a 15 volte il valore del canone annuo (art. 1, co. 4, l. n. 607 del1966). Prevale sempre sulla domanda di devoluzione. In caso di man-cata adesione del proprietario, l’enfiteuta può ottenere una sentenzacostitutiva che pronuncia l’affrancazione

� Devoluzione (972): diritto potestativo del proprietario che in caso diinadempimento, da parte dell’enfiteuta, degli obblighi fondamentali, puòottenere la liberazione del fondo

In sintesi

L’enfiteusi è il più ampio dei diritti reali in re aliena, in quanto comporta poteri quasi analoghi a quellidel proprietario.Molto diffuso in passato, quando l’economia italiana era prettamente agricola, oggi va via via scom-parendo, anche perché è visto con un certo sfavore dal legislatore. In questa ottica si sono poste leultime leggi in materia (l. n. 607 del 1966 e l. n. 1138 del 1970) che privilegiano l’affrancazione deifondi.

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96 Parte Terza • I diritti assoluti

Capitolo USUFRUTTO, USO, ABITAZIONE

1 Usufrutto

Nozione: l’usufrutto è il diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto delladestinazione economica del bene (981) (ius utendi et fruendi salva rerum substantia).

Il proprietario, non disponendo del diritto di godimento, è titolare di un diritto il cui contenuto èpraticamente «svuotato», ed è detto, pertanto, nuda proprietà.

La nuova proprietà può essere oggetto di autonomi atti di disposizione, il proprietario può adesempio alienarla o costituire su questa un diritto reale di garanzia.

Costituzione

� Per legge: quando è la legge stessa che ne determina la costituzione(es. usufrutto legale dei genitori sui beni del figlio minore, 324)

� Per contratto: forma scritta ad substantiam (1350, co. 2) e soggetto atrascrizione se avente ad oggetto beni immobili

� Per testamento: l’accettazione che comporti acquisto di usufrutto subeni immobili deve essere trascritta

� Per usucapione (1158)

� Per sentenza: in caso di divisione dei beni in comunione legale tra iconiugi (194, co. 2)

Durata: a differenza degli altri diritti reali su cosa altrui l’usufrutto è necessariamente temporaneo.La sua durata non può eccedere la vita dell’usufruttuario, se persona fisica, o i 30 anni se personagiuridica (979). L’usufrutto successivo non è ammesso (698).

Oggetto: in linea generale deve trattarsi di beni infungibili ed inconsumabili.

Oggetti

� Beni mobili

� Beni immobili

� Titoli di credito

� Universalità

� Aziende

� Prodotti dell’ingegno

Il c.d. quasi usufrutto

Questa figura ricorre qualora oggetto dell’usufrutto siano beni consumabili. Non essendo possibilel’uso di tale bene senza alterarne la destinazione economica, l’obbligo di restituzione si trasforma inobbligo di pagarne il valore o di restituire il tantundem eiusdem generis (es.: danaro) (995).

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97Capitolo 14 • Usufrutto, uso, abitazione

Contenuto

� Diritti

• diritto di conseguire il possesso della cosa (982) e di go-derne (981)

dell’usufruttuario

• diritto di far propri i frutti civili e naturali della cosa (984)

• diritto di cedere, inter vivos, il proprio diritto (980)

• diritto ad una indennità, alla data di cessazione, per imiglioramenti apportati (985) e di ritenere le addizionise ciò non altera il bene (986)

• diritto di locare il bene (999)

• diritto di concedere ipoteca sull’usufrutto (2810 n. 2)

� Obblighi

• Obbligo fondamentale

dell’usufruttuario

è quello di restituire lacosa al termine del-l’usufrutto (1001). Inol-tre l’usufruttuario è te-nuto a:

� Diritto del «nudo» • Diritti sul tesoro (988)proprietario • Diritti su alberi di alto fusto spezzati o divelti (990)

� Obblighi del «nudo»

• Riparazioni straordinarie

proprietario

• Far fronte a tutti quei carichi a carattere non annualesulle proprietà

• Concorrere alle spese di lite che riguardano proprietàed usufrutto

Estinzione

� Morte dell’usufruttuario, o decorso di 30 anni se persona giuridica. Nel caso diusufrutto congiuntivo la morte di un soggetto fa accrescere della sua quota i dirittidei contitolari

� Prescrizione: per non uso ventennale

� Consolidazione: riunione della titolarità dell’usufrutto e della proprietà in capo allostesso soggetto

� Totale perimento del bene

� Abuso del diritto da parte dell’usufruttuario

� Annullamento, rescissione o risoluzione del contratto

� Scadenza del termine, se previsto nel titolo costitutivo

� Rinuncia dell’usufruttuario

— fare a sue spese l’inven-tario dei beni e prestareidonea cauzione (1002)

— usare la diligenza del buonpadre di famiglia

— sostenere spese ed one-ri (1004)

— pagare imposte, canoni erendite fondiarie (1008)

— denunciare le usurpazioni(1012) e concorrere allespese per le liti (1013)

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98 Parte Terza • I diritti assoluti

2 Uso e abitazione

Questi istituti sono analoghi all’usufrutto, ma di contenuto limitato rispetto ad esso:

Il diritto di uso (1021): è un diritto reale in re aliena che attribuisce al suo titolare (usuario) ilpotere di servirsi del bene e, se il bene è fruttifero, di raccoglierne i frutti ma solo per quanto occorre aibisogni suoi e della sua famiglia.

Questo limite lo contraddistingue dall’usufrutto.

Il diritto di abitazione (1022): conferisce al titolare il diritto di abitare una casa, limitatamente aibisogni suoi e della sua famiglia.

Ai sensi dell’art. 540, al coniuge, quale successore mortis causa, sono riservati i diritti di abitazio-ne sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà deldefunto o comuni. Si tratta di un’ipotesi di costituzione ex lege dei diritti d’uso e di abitazione.

I due diritti hanno carattere personalissimo, pertanto non possono essere ceduti o locati (1024).

Per la restante disciplina trovano applicazione per ambedue le figure le norme sull’usufrutto (1026).

Differenze

Il diritto di abitazione deve essere tenuto distinto dal diritto di uso di una casa. Il titolare di undiritto di abitazione può, infatti, soltanto abitarla insieme ai suoi familiari e con il limite del godimen-to derivante dai bisogni suoi e della sua famiglia. Il titolare di un diritto di uso può, invece, ancheusare la casa per uffici, magazzini etc. e può usarne per intero anche se tale uso esuberi da quelliche sono i suoi reali bisogni.

In sintesi

L’usufrutto, dunque, è un diritto reale di godimento su cosa altrui a contenuto generale, subordinatosoltanto ai limiti della temporaneità e dell’obbligo di rispettare la destinazione economica del bene.In particolare, il primo di questi limiti è una conseguenza della funzione strettamente personalisticadell’istituto; inoltre, poiché l’usufrutto priva il proprietario della facoltà di godimento del bene (checostituisce l’espressione più concreta del diritto di proprietà), una protrazione in perpetuo di essosvuoterebbe di contenuto il diritto di proprietà e sarebbe contraria anche al principio della funzionesociale sancito dall’art. 42 Cost.

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99Capitolo 15 • Le servitù prediali

Capitolo LE SERVITÙ PREDIALI

1 Nozione - funzione - struttura

Nozione: la servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo (c.d. fondo servente) perl’utilità di un altro fondo (c.d. fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario (1027).

Elementi

� Peso: è la limitazione della facoltà di godimento di un immobile

della definizione

� Fondo servente: è quello che sopporta il peso della servitù, rendepartecipe l’altro fondo di una utilità

� Fondo dominante: quello che acquista l’utilità di cui era privo

� Utilità: concetto piuttostoampio in quanto può con-sistere anche:

2 Requisiti e caratteri delle servitù

Qualità inseparabile del fondo (predialità): in quanto inerisce direttamente al fondo cui accede.

Unilateralità: un fondo non può essere al tempo stesso servente e dominante (salvo il caso didiversi ed autonomi titoli costitutivi).

Indisponibilità separatamente dal fondo: la servitù, in quanto qualità del fondo, non può essereoggetto di separati rapporti giuridici (non può essere alienata o ipotecata).

Realità: sia dal lato attivo che passivo.

Onerosità: è richiesto normalmente un corrispettivo.

Ambulatorietà passiva e attiva: poiché la servitù è inseparabile dal fondo cui accede, il soggettoattivo e quello passivo di essa mutano con il trasferimento del fondo.

Praedia vicina esse debent: solo in via normale; la vicinanza non va intesa in senso assoluto, masolo relativo rispetto al contenuto della servitù (es.: servitù di acquedotto in cui tra la fonte d’acqua edil fondo dominante vi siano molti fondi).

Servitus in faciendo consistere nequit: la servitù può consistere solo in un pati o un non facere.Tale caratteristica distingue la servitù dagli oneri reali.

Nemini res sua servit: i fondi debbono appartenere a proprietari diversi.

Servitutes dividi non possunt: in quanto qualità del fondo si estende su ogni parte di esso e nonè da esso divisibile (1071).

Qualora non siano presenti i requisiti per la costituzione di una servitù, la giurisprudenza ammettela conclusione di un contratto ad effetti obbligatori che abbia lo stesso contenuto di un contratto adeffetti reali (c.d. servitù irregolari). Ovviamente in questo caso il diritto è opponibile al solo proprieta-rio contraente e non anche ai futuri proprietari (es. diritto di passeggiare a chi è nullatenente).

15

• in un vantaggio futuro (1029)

• in una maggiore amenità o comodità(1028)

• può inerire alla destinazione industriale(1028)

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100 Parte Terza • I diritti assoluti

Osservazioni

Discusso è il problema dell’ammissibilità di servitù su beni demaniali. La possibilità di costituireservitù a favore di un fondo demaniale è pacifica, in considerazione di quanto dispone l’art. 825: sidubita, invece, se si possa costituire una servitù a carico di un bene del demanio. La dottrina e lagiurisprudenza sono divise sul punto. L’opinione prevalente ritiene che in tal caso sia possibilecostituire una servitù solo in via amministrativa (cioè in seguito ad un atto di concessione e non neimodi comuni).È ammessa, invece, espressamente la possibilità di costituire servitù non solo su un bene immobi-le attuale ma anche su un bene futuro (art. 1029, co. 2°). In particolare si può costituire una servitùa favore o a carico di un edificio da costruire o di un fondo da acquistare. Ma in questo caso lacostituzione non ha effetto se non dal giorno in cui l’edificio è costruito o il fondo è acquistato.Tale ipotesi è diversa da quella prevista nel primo comma dello stesso articolo relativo alla costitu-zione di servitù a vantaggio futuro che, invece, viene ad esistenza fin dal momento della suacostituzione. In tal caso la servitù ha efficacia immediata erga omnes, pur se è diretta ad assicurareal fondo un vantaggio (soltanto) futuro (BIGLIAZZI-GERI). Pertanto, ne è ammesso l’esercizio an-che prima che sia possibile realizzare il vantaggio (es.: il proprietario di un fondo, avendo intenzio-ne di impiantarvi uno stabilimento, costituisce una servitù di presa d’acqua, per assicurarsi sind’ora l’acqua che gli occorrerà).

3 Tipi di servitù

Apparenti: sono le servitù che si manifestano con opere visibili e permanenti destinate al loroesercizio (es. servitù di acquedotto; servitù di stillicidio).

Non apparenti: sono quelle per le quali non sono richieste opere visibili o permanenti (es. servitùdi non edificare; di pascolo) (1061).

Negative: sono quelle che comportano un non facere a carico del proprietario del fondo servente(es. servitus altius non tollendi).

� Continue: quelle servitù affermative per le quali l’attività dell’uo-mo è richiesta solo nella fase anteriore all’esercizio (es. servitù diacquedotto)

� Discontinue: quelle per il cui esercizio è richiesta l’attività del-l’uomo (es. servitù di passaggio)

Temporanee� In relazione alla loro durata

Perpetue

� Caratteri • tipicità

• non sono perpetue

� Tipi

• servitù di acquedotto coattivo (1033)

• servitù di passaggio coattivo (1051)

• servitù di elettrodotto coattivo (1056)

Volontarie: si costituiscono per volontà dell’uomo. Non sono tipiche. Ciò non contrasta con il prin-cipio del numerus clausus dei diritti reali. È tipico lo schema formale della servitù, ma non il contenuto.

Possono essere costituite per contratto, che deve farsi per iscritto ed è soggetto a trascrizione, oper testamento, in tal caso deve trascriversi l’accettazione dell’eredità.

Affermative: per l’esercizio èrichiesto un comportamentoattivo del proprietario del fon-do dominante, con conse-guente pati del proprietario delfondo servente (es. passaggio)

Coattive: trovano il loro titolonella legge che fornisce, in vi-sta di una situazione di neces-sità del fondo, il diritto potesta-tivo ad ottenere l’imposizionedella servitù

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101Capitolo 15 • Le servitù prediali

4 Vicende

4.1. • Costituzione

Coattiva: il titolo della costituzione della servitù è contenuto nella legge.Non sorgono ipso iure (1032) dietro versamento di una indennità, ma è necessaria la stipula di un

contratto, o la sentenza costitutiva del giudice.

� Testamento (1058)

� Contratto

• formale (1350, n. 4)

• oneroso

• a effetti reali

• a prestazioni corrispettive

� Per le sole servitù apparenti• usucapione (1031)

• destinazione del padre di famiglia(1031-1062)

4.2. • Estensione ed esercizio

Il diritto di servitù comprende tutte le facoltà accessorie (adminicula servitutis) indispensabili perl’esercizio (es. il diritto di prendere acqua comprende il diritto di passaggio) (1064).

L’esercizio delle servitù è regolato dal titolo e in mancanza dalle disposizioni del codice (1063 e1065).

4.3. • Estinzione

Prescrizione: non uso ventennale.

Scadenza del termine: se previsto nel titolo.

Verificarsi della condizione risolutiva: se prevista nel titolo.

Confusione: riunione in capo ad un unico titolare della proprietà dei due fondi.

Abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante (1070).

5 Tutela della servitù

Azione confessoria (vindicatio servitutis): si tratta di azione tendente all’accertamento del dirittodi servitù contro chiunque ne contesti l’esercizio o ponga in essere turbative o impedimenti (1079).

Azione di reintegrazione (1168): per le sole servitù affermative.

Azione di manutenzione (1170): vedi Cap. 16 par. 4.

Volontaria: il titolo trovaorigine nella volontà del-le parti (1058)

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102 Parte Terza • I diritti assoluti

In sintesi

La servitù prediale, come abbiamo visto, è un diritto reale di godimento che consiste nel pesoimposto sopra un fondo per l’utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario (art. 1027).Fondamento di essa è il principio della cooperazione fondiaria: la servitù è diretta a realizzarel’utilizzazione di un fondo (c.d. servente) per il servizio di un altro fondo (c.d. dominante) in vista,spesso, dell’interesse generale all’incremento della produzione (BRANCA).Tale rapporto tra i fondi (e non tra i soggetti titolari degli stessi) si traduce, dal punto di vista giuridi-co, in una situazione di vantaggio per il proprietario del fondo dominante ed in una di svantaggioper il proprietario del fondo servente, con rapporto immanente, peraltro, alla cosa (MESSINEO,BIONDI). Così, ad esempio, la servitù può consistere nel diritto di passare sul fondo altrui perraggiungere la strada pubblica, il cui accesso dal proprio fondo è difficile, senza che il proprietariodel fondo vicino vi si possa opporre (servitù di passaggio).

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103Capitolo 16 • Il possesso

Capitolo IL POSSESSO

1 Nozione

Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in una attività corrispondente all’esercizio dellaproprietà o altro diritto reale (1140). Il possesso è, in altri termini «l’immagine dell’avere».

Elementi

� Corpus possessionis: che si identifica con il comportamento mate-riale che il soggetto assume nei confronti del bene (elemento oggetti-vo)

� Animus possidendi: che si identifica nella volontà del possessore diesercitare sul bene i poteri del proprietario o del titolare di altro dirittoreale (elemento soggettivo)

Ragione della tutela del possesso: proteggendo il fatto esteriore e facilmente accertabile delpossesso la legge assicura allo stesso proprietario, che di solito è il possessore, una difesa rapida edefficace del suo diritto, inoltre la tutela del possesso realizza una funzione di salvaguardia della pacesociale impedendo che si rechino molestie al possessore.

Osservazioni

La natura giuridica del possesso viene solitamente individuata in una situazione di fatto, ritenutagiuridicamente rilevante (a differenza della proprietà che costituisce invece una situazione di dirit-to).Questa tesi non è condivisa da MESSINEO, secondo il quale il possesso nasce come rapporto difatto, ma al momento stesso della nascita si trasforma in un diritto soggettivo: ne discende lapossibilità dell’acquisto a titolo derivativo del possesso.Per BIGLIAZZI-GERI ed altri, al contrario, non si può parlare di diritto soggettivo in quanto il pos-sesso non ha consistenza autonoma e non riceve una tutela assoluta; piuttosto, ci si trova di frontead un’aspettativa di diritto, in quanto il possesso rappresenta una situazione preliminare chericeve tutela a fini conservativi in attesa di evolversi in una situazione finale di diritto reale.

2 Detenzione

Nozione: la detenzione è un mero potere di fatto sulla cosa non accompagnato dall’intenzione diesercitare una attività corrispondente ad un diritto reale.

Elementi

� Corpus: elemento materiale della detenzione, cioè il rapporto di fattocon il bene

� Laudatio possessoris: riconoscimento che altri sia possessore dellacosa

� Animus detinendi: volontà di avere la cosa a propria disposizione senzaintenzione di esercitare su di essa i poteri del proprietario o del titolaredi altro diritto reale

16

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104 Parte Terza • I diritti assoluti

Tipi� Detenzione nell’interesse proprio (c.d. qualificata) (es.: locatario)

� Detenzione nell’interesse altrui (c.d. non qualificata) (es.: depositario)

� Causa proveniente da un terzo che affermi di essere proprie-tario del bene e lo trasferisca al detentore

� Opposizione del detentore che manifesta al proprietario l’in-tenzione di continuare a tenere il bene per conto ed in nomeproprio

3 Tipi di possesso

Tipi

� Possesso pieno: corrispondente ad un diritto di proprietà

� Possesso minore: corrispondente ad altri diritti reali (es.; enfiteusi)

� Possesso diretto: il potere sulla cosa è accompagnato dall’animus di possederla

� Possesso mediato: è la situazione possessoria di chi ha l’animus possiden-di, ma altri detiene la cosa

3.1. • Acquisto

Titolo originario: apprensione fisica della cosa accompagnata dall’animus possidendi. Se l’ap-prensione si verifica per tolleranza altrui, l’acquisto del possesso non si verifica (1144).

Titolo derivativo

� Consegna della cosa

• Effettiva: si trasferisce materialmente il bene

• Simbolica: es. si trasferiscono i documenti riguar-danti la cosa

• Traditio ficta: nonmuta la relazione difatto, la cosa restanelle mani dellastessa persona, ciòche muta è l’elemen-to psicologico

� Successione

• Successione nel possesso (1146, co. 1): il pos-sesso, nel caso di successione a titolo universa-le, continua nell’erede con gli stessi caratteri cheaveva rispetto al defunto

• Accessione del possesso (1146, co. 2): il suc-cessore a titolo particolare può unire il propriopossesso a quello del suo autore

Mutamento della detenzione inpossesso: non basta la sola in-tenzione del soggetto, ma è ne-cessario che si verifichi una del-le situazioni previste dal legisla-tore (1141)

— traditio brevi manu: ildetentore diventa pos-sessore (ad esempio illocatore vende la cosaall’inquilino)

— constitutum posses-sorium: il possesso-re cessa di possede-re per sé e cominciaa possedere per altri(ad esempio Tiziovende l’immobile checontemporaneamen-te gli viene concessoin affitto)

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105Capitolo 16 • Il possesso

3.2. • Perdita

La perdita si verifica col venir meno di uno dei due elementi del possesso (corpus o animus).

3.3. • Qualificazioni del possesso

� Possesso «ad usucapionem»: è il possesso di chi, senza titolo, pos-siede in modo non violento e non clandestino, continuo ed ininterrotto(porta all’usucapione ventennale)

� Possesso di buona fede: chi possiede ignora, senza colpa grave, diledere un diritto altrui (1147). Porta all’usucapione decennale

� Possesso di buona fede titolato: esistenza di un titolo astrattamenteidoneo al trasferimento del diritto (1153) (comporta l’acquisto a nondomino di cose mobili)

4 Azioni possessorie

� Azione di reintegrazione o di spoglio (1168).Chi è stato spogliato del possesso, entro un anno dallo spoglio, puòchiedere di essere reintegrato in esso. Requisiti dello spoglio: violenzao clandestinità. Legittimato attivamente è il possessore o il detentorequalificato

� Azione di manutenzione (1170). È concessa a tutela del possessorecontro le molestie o le turbative di fatto o di diritto.È concessa altresì contro lo spoglio che non sia violento o clandestino.In tal caso, secondo alcuni, sarebbe esperibile anche dal detentore.Con questa azione è tutelabile il possesso di beni immobili o universa-lità di mobili ed il possesso ultrannuale continuo e non interrotto, acqui-stato senza violenza o clandestinità

4.1. • Azioni di nunciazione

� Denunzia di nuova opera (1171): quando il possessore teme che possaderivare danno al bene oggetto del suo godimento a causa di un’operaintrapresa sul proprio o sull’altrui fondo e non ancora terminata. Il giu-dice può vietare o permettere la continuazione dell’opera stabilendo leopportune cautele

� Denunzia di danno temuto (1172): quando l’agente teme che stia perderivare un danno grave o prossimo alla cosa a causa di un qualcosa(albero, costruzione) già esistente. Il giudice può disporre la costituzio-ne di una garanzia per i danni eventuali, ad es. può imporre una cau-zione

5 Il principio possesso vale titolo (1153)

Nozione: colui che acquista beni mobili da chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà pereffetto del possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna del bene e sussista un titolo

Esistono alcune circo-stanze che, qualificandoil possesso, danno alpossessore una tutelapiù ampia

Le azioni possessorie:hanno il fine immediatodi tutelare il possesso daogni turbativa e sono for-me di tutela provvisoriache prescindono dall’ac-certamento del diritto.Può esercitarle anche iltitolare di un diritto reale

Azioni di nunciazione:sono esperibili sia dalproprietario che dal pos-sessore.Sono azioni cautelari, inquanto mirano alla con-servazione dello stato difatto prevenendo un dan-no o un pregiudizio

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106 Parte Terza • I diritti assoluti

idoneo al trasferimento. Si sancisce il principio che «il possesso vale titolo»; la consegna ha solofunzione strumentale rispetto al possesso, la buona fede del possessore vale ad eliminare il vizio dellamancanza di proprietà dell’alienante.

Fondamento: la norma posta dall’art. 1153 tende a favorire la circolazione di beni mobili.

5.1. • Presupposti ed effetto

L’oggetto deve essere un bene mobile non registrato.

Buona fede al momento della consegna da parte dell’avente causa che riceve il possesso. Labuona fede si presume (iuris tantum). Basta che sussista al momento della trasmissione del possesso(mala fides superveniens non nocet).

Il titolo deve essere valido ed astrattamente idoneo a trasferire la proprietà.

Il proprietario del bene perde il suo diritto e non può rivendicarlo, l’acquirente acquista il benelibero da vincoli che non risultano dal titolo.

In sintesi

Dalla nozione di possesso si evince che esso si concreta in una relazione di fatto intercorrente traun soggetto ed un bene, a prescindere dalla sussistenza nel soggetto stesso della titolarità deldiritto di proprietà o di altro diritto reale.Da ciò si evince che il factum possessionis non è sempre conforme allo ius possidendi (diritto dipossedere del proprietario), esso però è oggetto di considerazione da parte del legislatore che viricollega importanti effetti, nonché una speciale tutela che, seppure provvisoriamente, prevale suquella propria del diritto. Dunque è possibile individuare uno ius possessionis (Trabucchi) che, inaggiunta allo ius possidendi del proprietario che è ancora in possesso del bene, gli dà la possibilità diutilizzare la più agevole tutela dello stato di fatto, senza dover dimostrare il fondamento del suo diritto.

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107Capitolo 17 • Usucapione

Capitolo USUCAPIONE

1 Generalità

Nozione: modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali. Si realizza pereffetto del possesso per un certo tempo in presenza di altri requisiti.

Fondamento: risiede nell’esigenza di rendere certa e stabile la proprietà dei beni e nell’esigenzadi favorire rispetto al proprietario inerte colui che si occupa di un bene.

Natura giuridica: l’usucapione è un modo di acquisto a titolo originario. Infatti anche se l’acqui-sto del diritto per usucapione coincide con la perdita o la diminuzione del diritto del precedente titolare,manca il nesso di causalità tra perdita o diminuzione dell’uno e acquisto dell’altro.

Oggetto: oggetto del possesso deve essere un bene suscettibile di usucapione, deve trattarsicioè di un bene:

— in commercio;— non demaniale.

Requisiti

� Il possesso del bene

� Continuo e non interrotto (c.d. continuità nel possesso)

� Non violento né clandestino (c.d. possesso non viziato, 1163)

� Protratto per un certo tempo (c.d. durata)

Differenze con la prescrizione: in entrambi gli istituti hanno importanza il fattore tempo e l’inerziadel titolare di un diritto.

Prescrizione� Tempo e inerzia danno luogo all’estinzione di un diritto

� Ha una portata generale in quanto si riferisce a tutti i diritti

Usucapione� Tempo e inerzia danno luogo all’acquisto di un diritto

� Ha una portata più ristretta in quanto riguarda solo la proprietà ed idiritti reali di godimento

Per il computo dei termini e per le cause di sospensione e interruzione della usucapione si appli-cano le norme relative alla prescrizione.

2 Tipi

Usucapione ordinaria� Venti anni per i beni immobili e le universalità di mobili (1158-1160)

� Dieci anni per i beni mobili e per i beni mobili registrati (1162, co. 2)

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108 Parte Terza • I diritti assoluti

Usucapione abbreviata

� Requisiti: richiede oltre

• buona fede. Mala fides superveniens

i requisiti generali

non nocet

• titolo valido ed astrattamente idoneoal trasferimento, ma inefficace per nonessere il dante causa proprietario otitolare del diritto reale (acquisto a nondomino)

• trascrizione del titolo per i beni immo-bili e i beni mobili registrati (dalla tra-scrizione decorre il tempo necessa-rio per usucapire)

� Durata

• beni immobili: 10 anni (1159)

• universalità di mobili: 10 anni (1160,co. 2)

• beni mobili registrati: 3 anni (1162,co. 1)

Usucapione beni mobili:

� Vi è titolo astrattamente idoneo e buona fede: acquisto immediato

bisogna distinguere se

ex art. 1153

� Manca il titolo (1161)

• possesso acquistato in buona fede:10 anni

• possesso acquistato in mala fede: 20anni

In sintesi

L’art. 1165 estende all’usucapione le disposizioni generali dettate in tema di prescrizione; per effet-to di tale richiamo si ha che:

— la disciplina legale dell’usucapione è inderogabile (art. 2936);— gli effetti dell’usucapione sono disponibili e rinunziabili (artt. 2937-2938);— l’usucapione, una volta maturata, può esser fatta valere dai terzi interessati (art. 2939);— in materia di usucapione vigono le cause di sospensione e di interruzione previste per la pre-

scrizione (artt. 2941 e ss. esposti ante).In virtù del rinvio, operato dal legislatore, alle regole generali della prescrizione, l’usucapionepuò cominciare a decorrere dal momento in cui il titolare può esercitare il diritto (tale è il fonda-mento degli istituti della sospensione e dell’interruzione).Tuttavia l’art. 1166 prevede che nell’usucapione ventennale per gli immobili, non si applicanoriguardo al terzo possessore le cause di sospensione previste dall’art. 2942, relative al sogget-to contro cui si usucapisce, e l’impedimento derivante da condizione o termine: l’usucapionedecorre ugualmente. Si afferma (TRABUCCHI) che con questa norma il legislatore ha volutocircoscrivere la rilevanza delle cause di sospensione alle parti del negozio, evitando un pregiu-dizio per colui che usucapisce attraverso un possesso non fondato su un titolo sottoposto acondizione o sul rapporto con un incapace (BIGLIAZZI-GERI).

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109Capitolo 18 • I diritti su beni immateriali

Capitolo I DIRITTI SU BENI IMMATERIALI

1 Diritto d’autore

Nozione e normativa: è un diritto assoluto che si concentra su un oggetto immateriale, cioè nonsul bene materiale che può rappresentarlo (es. un libro) ma sulla creazione realizzata (2575 e ss.); èun diritto che tutela la proprietà intellettuale (es. scientifica, musicale ecc.).

La materia è disciplinata dal codice civile (2575-2583) e dalle leggi speciali: fondamentale è la l.22-4-1941, n. 633 come modificata e integrata da varie disposizioni. Fra queste, il d.lgs. 518/1992 cheha esteso ai programmi per elaboratore (software) le norme sul diritto d’autore; il d.lgs. 68/2003 sullatutela giuridica del diritto d’autore nella società dell’informazione; il d.lgs.118/2006 e il d.lgs. 140/2006,quest’ultimo, in particolare, sul fronte del trattamento sanzionatorio e dei criteri per il risarcimento deldanno.

1.1. • Contenuto

Morale: inerente cioè

� È imprescrittibile e inalienabile

alla paternità dell’opera

� L’autore, senza limiti di tempo, si può opporre alle deformazioni dellasua opera

� Senza il consenso dell’autore l’opera non può essere pubblicata, du-rante la sua vita, neppure per ragioni di pubblica utilità (diritto di inedi-to)

� L’autore può sempre modificare l’opera e, per gravi motivi, può ritirarladal commercio

� Il diritto è alienabile

� Si trasmette agli eredi o aventi causa, per i 70 anni successivi allamorte dell’autore. Successivamente l’opera diviene di pubblico domi-nio

� I rapporti tra autore ed editore sono disciplinati da un contratto di edi-zione

1.2. • Opere collettive

Opere cinematografiche: appartengono al produttore.

Altre opere collettive� Il diritto d’autore spetta, conformemente al contratto di edizione, a chi

ha diretto il lavoro. In mancanza: il diritto spetta in parti uguali a tutti gliautori

1.3. • Tutela

Diritto morale d’autore� Azione a difesa della paternità dell’opera

� Azione a difesa della integrità dell’opera

18

Patrimoniale: cioè ine-rente allo sfruttamentoeconomico dell’opera.

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110 Parte Terza • I diritti assoluti

Dritto patrimoniale d’autore� Azione di accertamento del diritto d’autore

� Azione di interdizione delle violazioni

2 Diritto d’inventore e il brevetto

Nozioni e normativa: il diritto d’inventore è il diritto che tutela le cd. invenzioni industriali, cioè queiritrovati e metodi idonei a dare un risultato industriale. Presupposto per il riconoscimento è il brevetto,documento mediante il quale viene attribuito all’inventore il diritto esclusivo di godere per un tempodeterminato dei risultati economici di una nuova invenzione.

La materia è disciplinata dal codice civile (2584 e ss.) e dal d.lgs. 10-2-2005, n. 30 (Codice dellaproprietà industriale) che comprende le invenzioni industriali (insieme ai marchi, disegni e modelli,modelli di utilità) nella più ampia espressione di proprietà industriale.

Condizioni

� L’opera deve essere nuova (novità)

per la brevettibilità

� Deve poter essere materialmente sfruttata (industrialità)

� Non deve essere stata ancora divulgata (originalità)

� Deve essere lecita (liceità)

Differenze

Dall’invenzione si distingue la scoperta che consiste nell’acquisizione, analisi, spiegazione di unfenomeno o di una cosa già esistente in natura ma precedentemente non noto o non spiegabile; ladistinzione rileva sotto il profilo della disciplina in quanto le scoperte non sono brevettabili.Una particolare categoria di invenzioni, disciplinata dal D.Lgs. 131/2010 con l’introduzione di nor-me specifiche nel Codice della proprietà industriale, sono le invenzioni biotecnologiche aventi adoggetto un prodotto (consistente in materiale biologico o che lo contiene) o un procedimento (attra-verso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico); tali invenzioni sono brevet-tabili, salvo particolari divieti (es. procedimenti di clonazione).Sul piano della tutela della proprietà intellettuale assume rilevanza il nome di dominio (o domainname) ossia l’insieme di parole idoneo ad identificare un sito web; in quanto consente di individua-re nella rete un soggetto commerciale, presenta le caratteristiche e la funzione di un segno distin-tivo atipico parzialmente equiparabile al marchio (Di Pirro).

La concessione del brevetto a favore di chi si dichiara inventore è operata dall’Ufficio italianobrevetti e marchi e fa presumere la priorità dell’invenzione (salvo prova contraria).

Contenuto del diritto

� Diritto morale dell’inventore • diritto della — inalienabileo diritto di paternità personalità — intrasmissibile

� Diritto di brevetto

• Spetta all’autore e suoi aventi causa

• È trasferibile

• È espropriabile

• Dura limitatamente (20 anni dal depo-sito della domanda di concessione)

• Decade se l’invenzione non viene ef-fettuata entro 2 anni dalla concessionedella prima licenza obbligatoria (previ-sta a favore di chi si offre di attuare l’in-venzione come licenziatario nel casodi inerzia del titolare del brevetto)

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111Capitolo 18 • I diritti su beni immateriali

In sintesi

I diritti su beni immateriali presentano i seguenti caratteri comuni:

a) hanno ad oggetto non il bene materiale (es.: quadro, statua, macchinario), bensì l’idea stessa,la creazione realizzata in quella forma: così il romanzo, come creazione intellettuale, appartie-ne al suo autore; mentre ciascun acquirente è proprietario della singola copia acquistata;

b) sono diritti assoluti, ma in essi l’esclusione degli altri soggetti in ordine al bene (ius excludendiomnes alios) si concreta soltanto nel potere di rendere pubblica l’idea e di trarne un utile eco-nomico consentendo a terzi il godimento;

c) hanno una durata limitata nel tempo (mentre potenzialmente perpetuo è il diritto di proprietàsui beni materiali), poiché, data l’importanza di tali beni, appare opportuno che, dopo un certoperiodo di sfruttamento da parte dell’autore, entrino nel patrimonio della collettività e, pertanto,possano essere sfruttati da tutti;

d) possono essere acquistati solo a titolo di creazione (titolo d’acquisto originario, art. 2576) ed anessun altro titolo.

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PARTE QUARTA

DIRITTI RELATIVI

Capitolo Diciannovesimo: Le obbligazioni ........................................... Pag.115

1 Caratteri generali • 2 Diritti reali e obbligazioni • 3 Fonti dell’obbliga-zione

Capitolo Ventesimo: Elementi dell’obbligazione ................................ » 117

1 I soggetti • 2 Oggetto • 3 Obbligazioni naturali

Capitolo Ventunesimo: Principali tipi di obbligazione ........................ » 120

1 Obbligazioni parziarie • 2 Obbligazioni solidali • 3 Obbligazioni divisi-bili ed indivisibili • 4 Obbligazioni cumulative • 5 Obbligazioni alternati-ve • 6 Obbligazioni facoltative • 7 Obbligazioni specifiche e generiche •8 Obbligazioni pecuniarie • 9 Interessi • 10 Anatocismo

Capitolo Ventiduesimo: Modificazioni soggettive dell’obbligazione .. » 125

1 Modificazioni nel lato attivo del rapporto • 2 Modificazioni nel latopassivo del rapporto • 3 Cessione del contratto (1406)

Capitolo Ventitreesimo: Estinzione delle obbligazioni ....................... » 130

1 Adempimento • 2 Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dal-l’adempimento

Capitolo Ventiquattresimo: L’inadempimento ...................................... » 135

1 Inadempimento (1218) • 2 Risarcimento del danno • 3 La mora deldebitore o «mora debendi» • 4 La mora del creditore o «mora credendi»

Capitolo Venticinquesimo: Responsabilità patrimoniale del debitoree garanzie dell’obbligazione ......................................................... » 139

1 Garanzia generica • 2 Rafforzamento della garanzia • 3 Cause diprelazione • 4 Garanzie personali • 5 Fideiussione (1936) • 6 Anticresi• 7 Mandato di credito (1958) • 8 Lettera di gradimento (o di «patrona-ge») • 9 L’avallo

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Capitolo Ventiseiesimo: Mezzi di conservazione della garanzia patri-moniale ........................................................................................... Pag.146

1 Azione surrogatoria (2900) • 2 Azione revocatoria (2901 - 2904) •3 Sequestro conservativo (2905-2906) • 4 Diritto di ritenzione • 5 Ese-cuzione forzata

Capitolo Ventisettesimo: Il contratto .................................................... » 148

1 Nozioni generali • 2 Classificazione dei contratti

Capitolo Ventottesimo: Formazione del contratto ............................... » 152

1 Responsabilità precontrattuale o «culpa in contrahendo» • 2 Le fasidelle trattative: proposta - accettazione • 3 Contratto per adesione •4 Contratto preliminare • 5 Cessione del contratto

Capitolo Ventinovesimo: Interpretazione ed integrazione del con-tratto ................................................................................................ » 157

1 Interpretazione • 2 Integrazione del contratto

Capitolo Trentesimo: Effetti del contratto ............................................ » 159

1 Effetti tra le parti • 2 Conflitti tra aventi diritto sullo stesso oggetto •3 Clausola penale • 4 Caparra • 5 Effetti nei confronti dei terzi • 6 Con-tratto per persona da nominare (1401-1405)

Capitolo Trentunesimo: La rescissione e la risoluzione del contratto ... » 163

1 Rescissione (1447 -1452) • 2 Risoluzione (1453-1469) • 3 Forme diautodifesa privata

Capitolo Trentaduesimo: Obbligazioni nascenti da atto unilaterale .. » 167

1 Promesse unilaterali • 2 Promessa di pagamento e ricognizione didebito (1988) • 3 Promessa al pubblico (1989-1991)

Capitolo Trentatreesimo: Obbligazioni nascenti da fatto illecito ....... » 169

1 Generalità • 2 Responsabilità extracontrattuale • 3 La responsabilitàoggettiva • 4 Risarcimento del danno

Capitolo Trentaquattresimo: Obbligazioni nascenti dalla legge ......... » 173

1 Gestione di affari (2028 - 2032) • 2 Ripetizione di indebito (2033 -2040) • 3 Ingiustificato arricchimento (2041 - 2042)

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115Capitolo 19 • Le obbligazioni

Capitolo LE OBBLIGAZIONI

1 Caratteri generali

L’obbligazione consiste in un rapporto giuridico tra due parti in virtù del quale una di esse (debitore),è obbligata a tenere un determinato comportamento per soddisfare un interesse dell’altra (creditore).

Il codice dedica all’obbligazione uno spazio minore di quello dedicato ai diritti reali, ciò si spiega inconsiderazione del fatto che il codice è espressione di una cultura giuridica pre-capitalistica, in cui lavera ricchezza è la ricchezza immobiliare.

2 Diritti reali e obbligazioni

Differenze

� Diritti reali: diritti sulle cose

� Obbligazioni: diritti ad una prestazione, ad un comportamento di unsoggetto

� Diritti reali: diritti assoluti esperibili quindi «erga omnes»

� Obbligazioni: diritti relativi esperibili erga partes cioè solo nei con-fronti di soggetti determinati o, quantomeno, determinabili

� Diritti reali: godono di una tutela assoluta, cioè non solo il proprietario,ma anche il titolare di diritti reali parziali può agire contro chiunquecontesti il suo diritto

� Obbligazioni: la tutela è relativa, l’azione può essere esperita soloverso l’obbligato, non verso terzi che turbino il godimento del titolaredel diritto

� Diritti reali: il titolare gode del suo diritto senza necessità della coope-razione di alcuno

� Obbligazioni: per la realizzazione del suo diritto il creditore necessitadella cooperazione del debitore

Osservazioni

Normalmente si afferma che l’obbligazione è per sua natura temporanea, in quanto destinata aestinguersi con l’adempimento, cioè con l’esecuzione della prestazione. Questa affermazione nonè corretta in quanto la maggior parte dei rapporti obbligatori sono rapporti obbligatori di durata (ades., rapporto di lavoro, rapporto di affitto ecc.) e sono destinati a soddisfare bisogni durevoli deisoggetti. Questa categoria di rapporti dimostra, allora, che l’obbligazione può assumere caratteretendenzialmente perpetuo o, comunque, duraturo, laddove vengano in rilievo bisogni durevoli delsoggetto (Di Pirro).

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116 Parte Quarta • Diritti relativi

3 Fonti dell’obbligazione

� Volontà negoziale: il contratto è una fonte volontaria tipica dell’obbli-gazione (1321); le promesse unilaterali (vedi Cap. 32) sono fonte diobbligazione solo nei casi previsti dalla legge (1987)

� Fatto illecito: fonte non volontaria. L’obbligazione nasce come conseguen-za del fatto illecito: colui che ha commesso il fatto, doloso o colposo, checagioni ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento del danno (2043)

� Ogni altro fatto od atto idoneo a produrre obbligazione in confor-mità dell’ordinamento giuridico: tale categoria, di carattere residua-le, comprende ipotesi, diverse dal contratto o dall’agire illecito, in cuidal comportamento del soggetto scaturisce, quale conseguenza disci-plinata dall’ordinamento, un vincolo obbligatorio (es.: 2041, arricchi-mento senza causa; 2028 e ss., gestione di affari altrui)

Osservazioni

La giurisprudenza ha ribadito che l’obbligazione può derivare anche dal cd. contatto sociale,qualora l’ordinamento imponga ad un soggetto, in certe situazioni, determinati obblighi di compor-tamento per garantire la tutela di interessi esposti a pericolo in occasione del contatto stesso. Talesituazione si riscontra, ad es., nei confronti di chi svolge una professione protetta (per la quale èrichiesta una speciale abilitazione), particolarmente quando la professione abbia ad oggetto benicostituzionalmente garantiti, come avviene per la professione medica.Accanto ai rapporti che nascono da contatto sociale, la dottrina (Betti) utilizza la categoria deicontratti di fatto che ricorre in presenza di rapporti che non scaturiscono dallo scambio dei con-sensi bensì da fatti socialmente rilevanti, secondo il contenuto di un determinato contratto tipico(es., chi utilizza un mezzo di trasporto pubblico è obbligato a pagare il biglietto per il fatto stessodell’utilizzo del servizio e non in virtù di uno scambio formale dei consensi).

Fonti: sono i fatti dai qua-li origina il rapporto obbli-gatorio (1173)

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117Capitolo 20 • Elementi dell’obbligazione

Capitolo ELEMENTI DELL’ OBBLIGAZIONE

1 I soggetti

� Soggetto attivo o creditore: è colui o coloro che sono titolaridel diritto ad esigere la prestazione

� Soggetto passivo o debitore: è colui o coloro che sono te-nuti ad eseguire la prestazione

Obbligazioni ambulatorie: si definiscono tali quelle obbligazioni in cui la persona dell’uno o del-l’altro soggetto dell’obbligazione sia mutevole. Essa deve essere intesa nel senso che la titolarità di unrapporto dipende dalla titolarità di un altro rapporto, mutando questo, muta anche il primo.

2 Oggetto

Secondo la dottrina maggioritaria l’oggetto dell’obbligazione è la prestazione, ossia il comporta-mento cui è tenuto il debitore. Secondo altri l’oggetto dell’obbligazione è il bene idoneo a soddisfarel’interesse del creditore. Altra dottrina (Di Pirro), più precisamente, distingue l’oggetto dell’obbligazio-ne, ossia la prestazione (che può essere, un dare, un fare o un non fare), dall’oggetto della prestazio-ne, che è il bene o l’attività dovuta dal debitore e spettante al creditore (ad es., l’obbligazione dell’ap-paltatore è la realizzazione dell’edificio, mentre l’edificio è l’oggetto della prestazione dell’appaltatore).

2.1. • Requisiti della prestazione

Patrimonialità (1174): la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica, altri-menti in caso di inadempimento mancherebbe la possibilità di stabilire l’ammontare del risarcimento.

Corrispondenza a un interesse anche non patrimoniale del creditore: l’interesse a conseguir-la può anche essere di natura non patrimoniale (ad esempio scientifico, culturale, affettivo) purché«socialmente apprezzabile» e, pertanto, degno di tutela giuridica.

Possibilità: ad impossibilia nemo tenetur. L’eventuale impossibilità può essere materiale (es. beneinesistente) o giuridica (es. obbligo a vendere un bene demaniale) (1346). La impossibilità non vaconfusa con la difficoltà.

Liceità: la prestazione deve essere conforme alle norme imperative, all’ordine pubblico, al buoncostume (1346).

Determinatezza o determinabilità: la prestazione, se non determinata fin dall’inizio, deve esseredeterminabile mediante un processo oggettivo o logico, con esclusione di apprezzamenti individuali.Le parti possono anche convenire che la prestazione sia determinata da un terzo, detto arbitratore(1349), questi deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento.

2.2. • Classificazione rispetto alla prestazione

� Obbligazioni di mezzi: la prestazione consiste nello svolge-re una attività (ad esempio curare gli affari di una persona)prescindendo dal risultato di questa. Il debitore non è quindiresponsabile del suo mancato conseguimento

� Obbligazioni di risultato: la prestazione consiste nel realiz-zare un risultato (costruire una casa). La mancata realizzazio-ne del risultato costituisce inadempimento della obbligazione

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Soggetti: devono essere almenodue: determinati o, quanto meno,determinabili in base ad elementistabiliti nel negozio o dalla legge

Obbligazioni di fare: il debitore ètenuto a svolgere una determinataattività

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118 Parte Quarta • Diritti relativi

Obbligazioni di non fare (obbligazione negativa): il debitore è obbligato a non tenere un determi-nato comportamento (si pensi ad un imprenditore commerciale che si impegna a non far concorrenzaad un altro).

Obbligazioni di dare o consegnare: la prestazione può consistere nel pagamento di somme didanaro o nella consegna di beni.

Obbligazioni accessorie: sono quelle prestazioni che accedono ad una prestazione principalededotta in un rapporto obbligatorio. Ad esempio, nel rapporto di locazione, all’obbligazione principaledel locatore di far godere il bene al locatario (1571) accedono anche le obbligazioni di cui all’art. 1575:consegnare la cosa in buono stato, mantenerla in stato da poter servire all’uso, garantire il pacificogodimento durante la locazione.

Osservazioni

La distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato deve essere ridimensionata poiché, comeaffermato dalla giurisprudenza, in ogni obbligazione si richiede la compresenza sia del comporta-mento del debitore che del risultato, anche se in proporzione variabile (Cass. sez. un. 577/2008). Inrealtà è il giudizio di responsabilità a carico del debitore che si determina in maniera diversa inquanto per alcune obbligazioni (es. dei professionisti: medici, avvocati ecc.) il raggiungimento delrisultato dipende anche da fattori estranei dall’attività del debitore.

3 Obbligazioni naturali

Nozione: sono obbligazioni che sorgono da semplici doveri morali o sociali. La legge, pur nonesigendone l’adempimento, stabilisce che la prestazione non è più ripetibile se spontaneamente adem-piuta.

Differenza con la donazione: chi adempie una obbligazione naturale lo fa con la convinzione diesservi tenuto e non per compiere una liberalità, adempie cioè con animus solvendi e non donandi.

Caratteristiche

� Incoercibilità: nessuno può essere giudizialmente costretto ad adem-piere

� Irripetibilità: non è possibile ottenere la restituzione di quanto sponta-neamente prestato (c.d. soluti retentio)

Casi espressamente� Spontanea esecuzione di una disposizione fiduciaria (627)

previsti � Pagamento di debito di gioco o scommessa (1933)

� Pagamento del debito prescritto (2940)

Elementi

� Esistenza di un dovere morale o sociale: il giudizio circa l’esistenzadi un obbligo socialmente valutabile è rimesso all’apprezzamento delgiudice

� Prestazione di contenuto patrimoniale

� Spontaneità dell’adempimento: la prestazione deve essere effettua-ta senza coazione

� Capacità di agire della persona che adempie

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119Capitolo 20 • Elementi dell’obbligazione

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In sintesi

Due sono, in particolare, le concezioni elaborate in dottrina nel tentativo di individuare la nozione diobbligazione: la concezione personale e la concezione patrimoniale.La concezione personale, facendo perno sulle norme in materia di adempimento, individua l’ogget-to dell’obbligazione nella prestazione quale attività dovuta dal debitore.La concezione patrimoniale, invece, poggia sulle norme relative all’adempimento del terzo (art.1180) e all’esecuzione in forma specifica per individuare l’oggetto dell’obbligazione nel bene che ildebitore deve al creditore.Entrambe queste concezioni, tuttavia, si rivelano incomplete, l’una perché trascura l’elemento pa-trimoniale del rapporto obbligatorio, l’altra perché attribuisce valenza generale ad ipotesi particolari(infatti, l’adempimento del terzo può avvenire solo in assenza di determinati presupposti e l’esecu-zione forzata attiene ad una fase patologica del rapporto).Secondo BIANCA, l’obbligazione è lo specifico dovere giuridico, in forza del quale un soggetto, ildebitore, è tenuto ad una prestazione patrimoniale per soddisfare l’interesse di un altro sogget-to, il creditore.

Si afferma, tradizionalmente, che l’obbligazione si scompone in:

a) debito, ossia il dovere di adempiere la prestazione;b) responsabilità, consistente nell’assoggettamento del patrimonio del debitore al potere coatti-

vo del creditore.

Invero, la responsabilità, più che un elemento costitutivo dell’obbligazione, è una conseguenzadell’inadempimento del debitore e, dunque, si manifesta come fase patologica del rapporto obbli-gatorio.

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120 Parte Quarta • Diritti relativi

Capitolo PRINCIPALI TIPI DI OBBLIGAZIONE

1 Obbligazioni parziarie

Nozione: sono obbligazioni con più soggetti, ciascuno dei quali è portatore di un diritto o obbli-go parziale, proporzionale alla sua partecipazione al vincolo obbligatorio; si assiste, quindi, alla frantu-mazione in quote di un unico debito o di un unico credito.

Ciò comporta che:

� Quando vi sono più creditori (parziarietà attiva) ciascuno può esigeresolo la sua parte

� Quando vi sono più debitori (parziarietà passiva) ciascuno è obbligatosolo per la sua parte

2 Obbligazioni solidali

Nozione: sono obbligazioni con più soggetti dal lato attivo o passivo, ciascuno dei quali è tenuto oha diritto alla prestazione per l’intero ammontare (1292).

Presupposti

� Pluralità di soggetti dal lato attivo e/o passivo del rapporto

� Unicità della prestazione (eadem res debita).

� Unica causa della prestazione (eadem causa obligandi): l’obbligazionedeve sorgere dallo stesso fatto giuridico, o da fatti, se pur diversi, collegati.La necessità di questo presupposto è molto discussa in dottrina

Tipi

� Solidarietà attiva: più creditori. Ciascuno ha il diritto di pretendere laprestazione per intero: in questo caso, il debitore adempiendo ad unodei creditori si libera dal vincolo obbligatorio verso tutti i creditori

� Solidarietà passiva: più debitori. Ogni debitore ha l’obbligo di esegui-re la prestazione per intero; ma se uno di essi esegue la prestazionetutti i debitori sono liberati dall’obbligo

Funzione: la solidarietà passiva rafforza la posizione del creditore, fornendogli più debitori dacui pretendere l’adempimento. Per questo l’art. 1294 ha stabilito una presunzione generale di solida-rietà passiva, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.

La solidarietà attiva agevola la posizione del debitore che può liberarsi facilmente dal vincolo.

Fonti� Solidarietà attiva: la volontà delle parti o la legge

� Solidarietà passiva: la legge (1294) pone una presunzione generaledi solidarietà per tutte le obbligazioni con più debitori

Disciplina� Azione di regresso: il debitore che ha pagato può agire nei confronti

degli altri condebitori per ottenere da ciascuno le rispettive quote didebito (1298-1299)

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121Capitolo 21 • Principali tipi di obbligazione

Disciplina

� Il creditore cha ha riscosso l’intero dovrà corrispondere le rispettivequote di credito agli altri

� Estensione dei fatti favorevoli agli altri creditori o debitori in solido.Eccezione: l’interruzione della prescrizione, pur se sfavorevole, produ-ce effetti anche per gli altri condebitori (1310)

� Non estensione dei fatti sfavorevoli (es. la costituzione in mora di undebitore non produce effetti per gli altri)

3 Obbligazioni divisibili ed indivisibili

La divisibilità o indivisibilità attiene alla natura dell’oggetto della prestazione dovuta, che può esse-re appunto una cosa o un fatto divisibile o indivisibile (1316).

Obbligazioni divisibili: sono divisibili le obbligazioni che hanno per oggetto una cosa che pernatura è suscettibile di frazionamento in parti omogenee di valore proporzionale all’intero.

Obbligazioni indivisibili: sono indivisibili le obbligazioni la cui prestazione ha per oggetto unbene che, per sua natura o per volontà delle parti, non è suscettibile di una riduzione in parti.

Disciplina: l’art. 1317 dispone che, in quanto compatibili, si applicano le norme relative alle obbli-gazioni solidali. L’indivisibilità riguarda la natura della prestazione, perciò sussiste indipendentementedalla pluralità di soggetti.

L’art. 1318, inoltre, dispone che l’indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del creditore edel debitore, diversamente dalla solidarietà.

Differenze

Le obbligazioni indivisibili si distinguono dalle obbligazioni solidali:

— quanto alla funzione: la solidarietà ha lo scopo di agevolare la riscossione del credito; l’indivi-sibilità ha lo scopo di proteggere, anche in fase di esecuzione, l’unità della prestazione, assicu-rando che l’adempimento avvenga con unico atto. Quindi la solidarietà ha sempre una funzionedi tutela del creditore (o dei creditori), è, cioè, sempre un mezzo di rafforzamento del credito;invece l’indivisibilità non ha questa funzione specifica, ma il vantaggio per il creditore rappre-senta una conseguenza riflessa dell’istituto;

— quanto alla struttura: mentre nella solidarietà è da ravvisare una pluralità di obbligazioni, nel-l’indivisibilità si ha un’obbligazione unica.

4 Obbligazioni cumulative

Obbligazioni cumulative (o congiunte): quando il debi-tore è tenuto a due o più prestazioni. La liberazione haluogo solo ove siano eseguite tutte, anche se separata-mente, le prestazioni dovute.

5 Obbligazioni alternative

Nozione: sono alternative le obbligazioni aventi ad oggetto due o più prestazioni poste in alterna-tiva tra di loro. Il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo una sola delle prestazioni dedotte nel

� Natura uguale (es.: due prestazioni difare o di dare)

� Natura mista (es.: una prestazione didare ed una di fare)

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122 Parte Quarta • Diritti relativi

rapporto, ma non può eseguire parte dell’una o dell’altra (1285). Si dice, pertanto, che duae res, velplures, sunt in obligatione, una autem in solutione.

Disciplina

� Il diritto di scelta: di regola spetta al debitore, salvo patto contrario (1286)

� Impossibilità di adempi-mento di una o più pre-stazioni

Differenze

L’obbligazione alternativa si distingue rispetto alla:

— obbligazione generica: entrambe le figure presentano una indeterminatezza iniziale ma men-tre oggetto della obbligazione generica «non è la prestazione di tutti i componenti del genus,ma il genus come tale, in uno solo dei suoi elementi» (TRABUCCHI), nelle obbligazioni alter-native ciascuna prestazione entra a costituire l’oggetto del rapporto. Inoltre, si osserva (BIAN-CA) che l’obbligazione generica richiede una mera attività esecutiva, mentre l’obbligazionealternativa richiede «un ulteriore atto determinativo, la scelta della prestazione»;

— obbligazione condizionale, in quanto mentre in questa è certo l’oggetto ma incerto il vincolo,nell’obbligazione alternativa è certo il vincolo ma incerto l’oggetto;

— obbligazione cumulativa, in quanto mentre in questa le due o più prestazioni, devono esseretutte eseguite, l’obbligazione alternativa diventa semplice in seguito alla scelta, di guisa che, infase di esecuzione, essa si concentra in un’unica prestazione.

6 Obbligazioni facoltative

Nozione: sono le obbligazioni aventi ad oggetto una sola prestazione, ma il debitore può liberarsieffettuando anche una prestazione diversa preventivamente pattuita.

Una res in obligatione, duae autem in facultate solutionis.

La disciplina è identica a quella delle obbligazioni semplici e la facoltà di scelta è rimessa esclusi-vamente al debitore.

Differenze

L’obbligazione facoltativa si distingue dall’obbligazione alternativa: mentre l’obbligazione alter-nativa è complessa (sono dedotte più prestazioni), quella facoltativa è semplice (è dedotta una solaprestazione).Nell’obbligazione alternativa le due prestazioni sono sullo stesso piano, sicché la sorte dell’unanon influisce sull’altra (l’impossibilità di una prestazione fa cadere solo la facoltà di scelta); mentrenell’obbligazione facoltativa, se diventa impossibile l’unica prestazione dedotta, l’obbligazione siestingue.

• Impossibilità preesistente alla nascita del rappor-to obbligatorio: l’obbligazione si considera sem-plice dall’origine (1288).

• Impossibilitàsopravvenuta

— prima della scelta: l’obbliga-zione si considera sempli-ce; e quindi è preclusa lapossibilità di scelta (1288)

— dopo la scelta: l’obbligazio-ne si estingue (1288-1289)

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123Capitolo 21 • Principali tipi di obbligazione

7 Obbligazioni specifiche e generiche

Obbligazioni specifiche: quando hanno ad oggetto una prestazione di cosa determinata (unquadro di un dato autore).

� Estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravve-nuta. Non può verificarsi in quanto il genere non perisce mai(genus numquam perit)

� Altri motivi di rilevanza. Vedi Cap. 9 (in tema di beni fungibilied infungibili)

8 Obbligazioni pecuniarie

Sono pecuniarie le obbligazioni aventi per oggetto una somma di danaro.

Si dividono secondo

� Obbligazioni di valore: che hanno per oggetto una somma di

la giurisprudenza in:

danaro che deve essere determinata con riferimento ad unvalore

� Obbligazioni di valuta: obbligazioni che hanno per oggettouna somma di danaro già determinata

Disciplina

� I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso le-gale nello Stato al momento del pagamento ed al suo valorenominale (1287)

� Principio nominalistico: il debitore deve sempre la stessaquantità nominale di danaro, prescindendo dalle modifiche delsuo valore dovute ad un mutato potere di acquisto. Questoprincipio si applica solo alle obbligazioni di valuta, e non alleobbligazioni di valore

� Clausola oro: la quantità di danaro viene determinata con ri-ferimento al valore dell’oro

� Clausola merce: la quantità di moneta è rapportata al costodi una determinata merce

Osservazioni

La Corte di cassazione ha stabilito che, agli effetti dell’applicazione dell’art. 1277, sono debiti divaluta: il debito relativo alla restituzione del corrispettivo a seguito di annullamento, risoluzione orescissione del contratto; il debito relativo a rimborso di spese di cura, viaggi e degenza; il debitoper indennità dovuta all’espropriato per pubblica utilità; il pagamento del prezzo da parte del com-pratore.La Suprema Corte ha, viceversa, stabilito che sono debiti di valore: arricchimento indebito; inden-nità dovuta al possessore di buona fede per miglioramenti; restituzione delle cose ottenute in per-muta, in caso di annullamento della permuta; rimborso al conduttore dell’importo di eventuali mi-gliorie; risarcimento dei danni.

Obbligazioni generiche: quandohanno ad oggetto una prestazionedi cosa generica o una quantità dicose fungibili (es. un cavallo baio,una certa quantità di grano)

Clausole di garanzia: esse, ri-chiamandosi a vari parametri,consentono variazioni dell’entitàdella somma dovuta in relazioneal potere di acquisto del denaro

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124 Parte Quarta • Diritti relativi

9 Interessi

Nozione: frutto civile del danaro.

L’obbligazione degli interessi è una obbligazione pecuniaria accessoria ad una obbligazione pecu-niaria. In relazione alla fonte si distinguono in:

Tipi

� Legali: previsti dall’art. 1282; il saggio di interesse legale è determinato dalMinistro dell’Economia con proprio decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficialenon oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce

� Convenzionali: previsti dalla volontà delle parti. Gli interessi superiori allamisura legale devono essere determinati per iscritto

� Usurari: sono gli interessi convenzionali che superano una certa misura. Ladeterminazione del tasso usurario è effettuata dal Ministro dell’Economia,sentita la Banca d’Italia.La clausola con cui vengono stabiliti è nulla e non sono dovuti interessi (1815)

� Moratori: sono quelli dovuti per il ritardo nell’adempimento. Costituisconouna forma di risarcimento

� Corrispettivi: i crediti liquidi ed esigibili di somme di danaro producono inte-ressi di pieno diritto, ossia senza nessuna costituzione in mora del debitore.Si fondano sulla naturale fecondità del denaro

10 Anatocismo

Nozione: capitalizzazione degli interessi affinché producano a loro volta ulteriori interessi (inte-ressi sugli stessi).

Disciplina: la legge in linea di principio lo proibisce salvo che, trattandosi di interessi dovuti daalmeno sei mesi:

— il pagamento degli interessi sugli interessi sia stato richiesto in giudizio con una apposita domanda;— siano previsti da un accordo stipulato posteriormente alla loro scadenza;— siano previsti dagli usi.

In sintesi

L’obbligazione è un vincolo giuridico in base al quale un soggetto (debitore) deve tenere uncerto comportamento al fine di soddisfare l’interesse di un altro soggetto (creditore).Sono fonti dell’obbligazione: il contratto, la promessa unilaterale, la gestione d’affari, il pagamentodell’indebito, l’arricchimento senza causa, il fatto illecito. Alcune di queste fonti saranno esposte neisuccessivi capitoli.Importante è la classificazione delle obbligazioni rispetto ai diversi elementi che le costituiscono.Rispetto ai soggetti le obbligazioni si distinguono in semplici e multiple e queste ultime a lorovolta in parziarie e solidali.Rispetto alla prestazione è possibile distinguere le obbligazioni positive (hanno ad oggetto undare o un fare) e negative (hanno ad oggetto un non fare); le obbligazioni divisibili e indivisibili;cumulative, alternative e facoltative.Rispetto all’oggetto della prestazione si individuano le obbligazioni specifiche (oggetto dellaprestazione è un bene specifico) e generiche (oggetto della prestazione è una cosa generica) e leobbligazione pecuniarie (oggetto è una somma di denaro).

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125Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione

Capitolo MODIFICAZIONI SOGGETTIVEDELL’OBBLIGAZIONE

1 Modificazioni nel lato attivo del rapporto

1.1. • Cessione del credito

La cessione del credito realizza una «successione a titolo particolare nel credito»: si sostituisce unnuovo creditore a quello originario.

Nozione: è il contratto con il quale il creditore (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessiona-rio) il proprio diritto di credito; non è necessario il consenso del debitore ceduto. Il credito è trasferitocon i privilegi, le garanzie reali e personali e con ogni accessorio (1263).

Natura giuridica: secondo alcuni autori (MESSINEO) la cessazione rappresenta un vero e proprionegozio astratto, cioè un atto traslativo svincolato da ogni giustificazione causale. Altri autori (PANUC-CIO, BIANCA), invece, considerano la cessione del credito come un negozio a causa generica, cioè unoschema incompleto da integrare con lo schema specifico con cui essa concretamente si attua.

La cessione può avvenire a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Crediti incedibili

� Crediti strettamente personali: ad esempio i crediti alimentari, in quan-to commisurati specificamente in relazione all’entità del bisogno edalle possibilità del debitore

� Alcuni crediti il cui trasferimento è vietato dalla legge (1260, 1261)

� Incedibilità convenzionale: crediti la cui cessione è esclusa dalle stes-se parti

Disciplina

� Efficacia nei confronti del debitore ceduto: si verifica quando questil’ha accettata o gli sia stata notificata o comunque ne abbia conoscen-za (1264). La cessione si perfeziona indipendentemente dal consensodel debitore

� Efficacia nei confronti dei terzi: se lo stesso credito ha formato og-getto di cessione a più soggetti, prevale la cessione che per prima èstata notificata al debitore o per prima è stata da questi accettata conatto di data certa (1265)

� Rapporti tra cedente

• cessione a titolo oneroso: salvo ap-

e cessionario (1226)

posita pattuizione, il cedente è tenutoa garantire l’esistenza del credito (ces-sione pro soluto), non la solvenza deldebitore (cessione pro solvendo); mail cedente, con apposito patto, può an-che garantire la c.d. bonitas nominis(solvenza del debitore, 1267)

• cessione a titolo gratuito: la garanziadell’esistenza del credito è dovutasolo nei casi e nei limiti in cui la leggepone a carico del donante la garan-zia per l’evizione (1266, co. 2)

22

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126 Parte Quarta • Diritti relativi

1.2. • Surrogazione del terzo nei diritti del creditore

Nozione: è la sostituzione, di un terzo che adempie un debito altrui, nelle ragioni del creditore.

Effetto: successione nel lato attivo del rapporto.

1.2.1. • Tipi

Surrogazione per volontà del creditore. Il creditore che riceve il pagamento da un terzo dichiaraespressamente di surrogarlo nei propri diritti verso il debitore (1201).

Surrogazione per volontà del debitore (surroga per imprestito). Il debitore nel prendere a mutuouna somma per pagare il creditore, surroga il mutuante nella posizione del creditore stesso. Non ènecessario il consenso del creditore (1202).

Surrogazione legale. La legge, derogando al principio che il pagamento del terzo estingue l’obbli-gazione, autorizza il terzo a surrogarsi nei diritti del creditore indipendentemente dalla volontà di que-st’ultimo (1203).

Ad esempio, l’assicuratore che ha pagato il danno all’assicurato si surroga nei diritti di questi versol’autore del danno.

1.3. • Delegazione attiva

Nozione: il creditore assegna un nuovo creditore al debitore, l’oggetto della obbligazione resta immutato.È una figura non prevista dalla legge cui la dottrina si è dedicata.

Differenze

La successione nel credito si distingue dalla novazione soggettiva attiva per il fatto che nelprimo caso il lato attivo del rapporto obbligatorio passa da un soggetto ad un altro con tutti gliaccessori, le garanzie, le azioni e le eccezioni che gravano sul primo titolare; nella novazionesoggettiva attiva, invece, il credito passa nella titolarità di un altro soggetto ma il rapporto giuridicoche ne risulta è diverso da quello che faceva capo al precedente titolare; si estinguono, così, tuttele garanzie, gli accessori, le eccezioni inerenti al rapporto trasferito.

2 Modificazioni nel lato passivo del rapporto

Il mutamento del lato passivo di un rapporto obbligatorio può avvenire mediante delegazione,espromissione, accollo.

Tramite questi negozi si determina una successione nel debito, la quale può produrre un effetto:

— cumulativo: il nuovo debitore si aggiunge all’originario debitore diventando coobbligato solidale;— liberatorio: il nuovo debitore si sostituisce all’originario debitore che è liberato dell’obbligo.

Poiché per il creditore non è indifferente la persona del debitore, la successione nel debito sirealizza solo con l’assenso del creditore.

2.1. • Delegazione passiva

Nozione: negozio con cui il debitore assegna al creditore un nuovo debitore o incarica un terzo diadempiere.

Natura: per la giurisprudenza è un negozio trilaterale, occorre il consenso di tutti i soggetti coinvoltinella operazione; per la dottrina prevalente la delegazione è il risultato di tre distinti negozi tra loro collegati.

Funzione: realizzare con un unico adempimento l’estinzione di due rapporti giuridici differenti.

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127Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione

2.1.1. • Tipi

Delegazione di pagamento (delegatio solvendi). Il debitore (delegante) incarica un terzo (dele-gato) di effettuare il pagamento al creditore (delegatario) (1269).

Delegazione di debito (delegatio promittendi). Il debitore incarica un soggetto di assumersi l’ob-bligazione verso il creditore; il terzo, cioè, «promette» di pagare il debito.

2.1.2. • Disciplina

La delegazione poggia su due rapporti obbligatori differenti: il rapporto di provvista, cioè il rap-porto delegante-delegato, e il rapporto di valuta, cioè il rapporto delegante-delegatario.

Tramite la delegazione un solo adempimento incide su due rapporti giuridici in quanto il pagamen-to effettuato dal delegato nei confronti del delegatario estingue innanzitutto il rapporto di provvista, everrà poi conteggiato nel rapporto di valuta.

Quanto alla rilevanza dei due rapporti la delegazione può essere:

— Pura: le parti non fanno riferimento a nessuno dei due rapporti sottostanti.— Titolata: le parti fanno riferimento ad uno o ad entrambi i rapporti.

Quanto agli effetti la delegazione può essere:

— Cumulativa: il delegato diventa condebitore solidale del delegatario insieme al delegante (1268).

— Liberatoria: il delegato si sostituisce nel rapporto al delegante e diviene un nuovo debitore deldelegatario.

La delegazione liberatoria può a sua volta essere:

— Novativa: il delegato diventa un debitore del delegatario in base ad un rapporto diverso da quelloesistente tra delegante e delegatario che si estingue.

— Privativa: il delegato diventa debitore del delegatario in base allo stesso rapporto esistente tradelegante e delegatario; si realizza in pratica una successione particolare nel debito.

Disciplina delle eccezioni

� Il delegato può opporre al delegatario tutte le eccezioni derivanti dai

(1271)

suoi eventuali rapporti con questo

� Il delegato non può opporre al delegatario le eccezioni relative alrapporto di provvista salvo che abbia con lui diversamente pattuito

� Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative al rappor-to di valuta, purché ad esso sia stato fatto espresso riferimento

2.2. • Espromissione (1272)

Nozione: è il contratto con il quale un soggetto si assume verso il creditore il debito di un altro, senzal’intervento di quest’ultimo (1272) (es. il padre che si obbliga a pagare un debito contratto dal figlio).

Caratteristiche

� Iniziativa di un terzo

� Spontaneità: in quanto non c’è iniziativa del debitore

� Contratto a favore del terzo (debitore originario). Tale impostazioneteorica è peraltro discussa in dottrina

Tipi

� Espromissione cumulativa: il terzo è obbligato in solido con il debito-re originario

� Espromissione liberatoria: se il creditore dichiara espressamente diliberare il debitore originario

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128 Parte Quarta • Diritti relativi

Differenza con la delegazione: si individua nella circostanza che l’espromittente assume il debitospontaneamente, invece il delegato si obbliga su ordine del delegante.

Regime delle eccezioni

� Il terzo non può opporre al creditore le eccezioni fondate sul suo rap-

(1272)

porto con il debitore originario, salvo che abbia convenuto diversa-mente (1272, co. 2)

� Possono essere opposteal creditore tutte le ecce-zioni che poteva oppor-gli il debitore originario,con le seguenti esclusio-ni (1274, co. 3):

2.3. • Accollo (1273)

Nozione: È il contratto tra debitore e terzo con il quale quest’ultimo (accollante) si assume l’obbligodi pagare al creditore (accollatario): il creditore può aderire alla convenzione, rendendola irrevocabile.

Natura: contratto a favore di terzo (1411).

Caratteristiche� Iniziativa del debitore e di un terzo congiuntamente

� Il creditore non è parte della convenzione, ma può solo aderirvi

2.3.1. • Tipi

Accollo liberatorio: il creditore espressamente libera il debitore originario, cui subentra il terzoaccollante.

Accollo cumulativo: il creditore non libera il debitore originario, al quale perciò l’accollante siaffianca.

Accollo semplice o meramente interno: il creditore rimane estraneo all’accordo che avrà effica-cia solo tra debitore e terzo, che si obbliga nei confronti del debitore restando esclusa la possibilità cheil creditore possa rivolgersi direttamente a lui per l’adempimento.

2.3.2. • Regime delle eccezioni

Il terzo accollante può, ai sensi dell’art. 1273, co. 4, opporre al creditore:

— le eccezioni fondate sul contratto in base al quale la assunzione è avvenuta. Di conseguenzal’accollante potrà opporre al creditore le eccezioni concernenti l’invalidità o la risoluzione del con-tratto di assunzione ma non quelle relative ad altri rapporti intercorsi con il debitore originario;

— le eccezioni relative al rapporto tra il debitore originario ed il creditore (CICALA, FALZEA).Diversamente RESCIGNO ritiene che l’opponibilità di tali eccezioni deve essere stabilita tramitepatto.

Differenze

A) Differenza tra espromissione e delegazioneComunemente l’elemento distintivo tra l’espromissione e la delegazione è ravvisato nella circo-stanza che mentre l’espromittente assume il debito spontaneamente e senza iniziativa del debi-tore, invece il delegato si obbliga su ordine del delegante.

• eccezioni personali al debitore origi-nario

• eccezioni derivanti da fatti successiviall’espromissione

• eccezione di compensazione

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129Capitolo 22 • Modificazioni soggettive dell’obbligazione

La spontaneità dell’intervento del terzo, in particolare, viene intesa (MESSINEO) come mancanzadi un obbligo di questi nei confronti del debitore.Di recente è stato osservato (CICALA, RODOTÀ) che ciò che conta non è la preesistenza o menodi un obbligo o di una delega ma il riferimento o meno nel negozio di assunzione alla delega.Di conseguenza quando la delega è richiamata siamo sempre in presenza di una delegazione;quando invece non è richiamata si tratta di un’espromissione.

B) Differenza tra espromissione e fideiussioneL’espromissione cumulativa si avvicina alla fideiussione (art. 1936): in entrambe le figure, infatti, aldebitore originario si aggiunge un nuovo debitore, in virtù di un accordo che intercorre tra quest’ul-timo e il creditore.La dottrina dominante (RESCIGNO, RODOTÀ) individua la distinzione tra questi due istituti nellacircostanza che mentre la causa dell’espromissione è costituita unicamente dall’assunzione deldebito altrui e la finalità di garantirlo costituisce solo un risultato indiretto, diversamente l’unicoscopo della fideiussione è quello di garantire l’altrui adempimento.Invero, si osserva (TRABUCCHI) che mentre l’obbligazione dell’espromittente ha natura autono-ma, quella del fideiussore ha, invece, natura accessoria.Nei casi dubbi si dovrà comunque propendere per la fideiussione (arg. ex art. 1371) essendo riser-vato al fideiussore un trattamento più favorevole rispetto a quello relativo all’espromittente.

C) Differenza tra delegazione, espromissione e accolloPer concorde opinione di dottrina e giurisprudenza, mentre il creditore è parte nel contratto diespromissione e in quello di delegazione, è invece terzo rispetto all’accollo. Inoltre, mentre nell’ac-collo si ha un accordo tra debitore e terzo con il quale questi assume l’obbligazione dell’altro,nell’espromissione il terzo si obbliga verso il creditore senza delega del debitore; nella delegazioneil momento centrale dell’operazione è l’incarico del delegante al delegato di pagare o di obbligarsinei confronti del delegatario.

3 Cessione del contratto (1406)

Vedi Cap. 28, par. 5.

In sintesi

Il rapporto obbligatorio non sempre si svolge e si conclude tra i soggetti che lo pongono in essere.Nel tempo, si è giunti, infatti, ad affermare il principio della libera trasferibilità della posizionecreditoria e, successivamente, della spersonalizzazione del rapporto obbligatorio anche attraver-so la creazione dei titoli di credito, cioè di documenti nei quali il credito è “incorporato”.Il credito, attualmente, al pari di ogni altro diritto patrimoniale può essere oggetto di atti di disposi-zione i quali determinano la successione nel lato attivo dell’obbligazione.La possibilità di operare una successione nel debito, a differenza di quella nel credito, si affermòmolto tardi in dottrina essendo il rapporto obbligatorio strettamente connesso alla persona deldebitore ed in particolare alla sua correttezza ed al suo patrimonio personale.Per questo motivo, mentre il trasferimento del credito non richiede il consenso del debitore, per ilquale è indifferente pagare all’uno o all’altro creditore, la successione nel debito si realizza solocon l’assenso del creditore, con l’unica eccezione della successione universale mortis causa.

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130 Parte Quarta • Diritti relativi

Capitolo ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Mentre i diritti reali hanno durata potenzialmente illimitata, le obbligazioni hanno durata tempora-nea: il rapporto obbligatorio esiste infatti in funzione della soddisfazione dell’interesse del creditore e diconseguenza le obbligazioni si estinguono quando questo viene realizzato.

1 Adempimento

Nozione: l’adempimento è l’esatta esecuzione della prestazione dedotta nel rapporto obbligato-rio, da cui consegue l’estinzione diretta dell’obbligazione e la liberazione del debitore.

Modalità: l’adempimento deve essere esatto; inoltre il debitore nell’adempiere deve usare la dili-genza del buon padre di famiglia (1176).

Natura giuridica: discussa è la natura giuridica dell’atto di adempimento; l’opinione dominanteconsidera l’adempimento un «atto giuridico in senso stretto» in quanto atto dovuto.

Legittimazione a ricevere

� Creditore che abbia la capacità di ricevere (1190)

il pagamento (1188)� Rappresentante del creditore

� Persona indicata dal creditore (adiectus solutionis causa)

� Persona autorizzata dalla legge o dal giudice

Luogo dell’adempimento:: l’esecuzione deve avvenire nel luogo stabilito dalle parti. Se nulla èstato convenuto provvede la legge con una dettagliata disciplina (1182).

Tempo dell’adempimento (1183 -1187): entro il termine di scadenza convenuto. In mancanza laprestazione può esigersi immediatamente.

Se è indicato un termine, si presume a favore del debitore. Nel caso in cui sia convenuto untermine a favore del creditore questi può esigere l’adempimento prima della scadenza, mentre il debi-tore non può adempiere prima.

Persona tenuta

� In linea di principio è il debitore

ad adempiere

� Adempimento del terzo (1180): si ha quando un terzo esegue la pre-stazione con la consapevolezza di adempiere un debito altrui (c.d. ani-mus solvendi debiti alieni).Il creditore può opporsi solo se la prestazione ha carattere di infungibi-lità, o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

1.1. • Prestazione in luogo dell’adempimento (Datio in solutum, 1197)

Nozione: esecuzione di una prestazione diversa da quella dedotta originariamente nel rapporto,che il creditore accetta.

L’estinzione dell’obbligazione avviene solamente nel momento della effettiva esecuzione della pre-stazione; pertanto non vi è novazione o modifica del rapporto obbligatorio.

23

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131Capitolo 23 • Estinzione delle obbligazioni

1.2. • Imputazione dei pagamenti (1193)

Nozione: quando su uno stesso debitore gravano più debiti della medesima specie verso lo stes-so creditore ed il pagamento non è sufficiente ad estinguerli tutti, è necessario stabilire quali debbonoessere estinti per primi.

Disciplina: qualora il debitore non abbia indicato i debiti che intende estinguere si procede secon-do criteri di legge (1193-1195).

Se non possono applicarsi tali criteri il pagamento è imputato proporzionalmente ai diversi debiti.

Differenze

L’adempimento del terzo non va confuso con:

— l’adempimento, in quanto, a parte la diversità dei soggetti che compiono l’atto (debitore nel-l’adempimento, terzo nella ipotesi dell’art. 1180), l’adempimento del terzo è un negozio giuridi-co, mentre l’adempimento del debitore è, almeno secondo la teoria prevalente, un atto giuridi-co in senso stretto;

— l’espromissione: quest’ultima è, infatti, un contratto mentre l’istituto regolato dall’art. 1180 è unnegozio giuridico unilaterale, il cui effetto tipico è quello di estinguere l’obbligazione (cosa cheinvece non avviene nell’espromissione in cui il terzo si impegna solo ad adempiere in futuro).Le due figure hanno altresì in comune il fatto che l’adempimento è compiuto da un terzo estra-neo al rapporto obbligatorio (originario);

— la delegazione di pagamento, dove il terzo (delegato) deve rendere noto al creditore di adem-piere su ordine del debitore. Nell’adempimento del terzo, invece, quest’ultimo deve agire motuproprio.

Anche la prestazione in luogo dell’adempimento deve distinguersi da alcune figure affini:

— adempimento: la datio in solutum è negozio giuridico, mentre l’adempimento è un atto giuridi-co in senso stretto;

— compravendita: a differenza di essa, la prestazione in luogo dell’adempimento è un contrattoreale e non consensuale ed ha causa solutoria e non di scambio di cosa contro prezzo;

— novazione oggettiva: mentre la dazione in pagamento estingue il rapporto e basta, la novazionecomporta contestualmente all’estinzione anche la costituzione di una nuova obbligazione;

— obbligazione alternativa o con facoltà alternativa: la prestazione di ciò che è soltanto infacoltà del debitore costituisce pur sempre adempimento e, comunque, la concessione di una«facultas solutionis» attiene sempre al momento formativo del rapporto obbligatorio, mentre ladazione concerne sempre ed unicamente la fase esecutiva.

2 Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento

L’obbligazione può estinguersi per effetto di fatti diversi dall’adempimento. La dottrina ha divisoquesti fatti in due diverse categorie.

� Compensazione

� Confusione

� Novazione

� Remissione

� Impossibilità sopravvenuta

Modi satisfattori che soddisfanol’interesse del creditore

Modi non satisfattori che estin-guono l’obbligazione senza sod-disfare l’interesse del creditore

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132 Parte Quarta • Diritti relativi

2.1. • Compensazione (1241-1252)

Nozione: si ha compensazione quando due soggetti sono contestualmente creditore e debitorel’uno dell’altro in forza di distinti rapporti obbligatori. I debiti reciproci si estinguono fino a concorrenzadel loro ammontare (1241).

Tipi

� Legale: opera automaticamente dal momento della coesistenza di re-ciproci debiti omogeni, liquidi ed esigibili.Sono omogenei i crediti aventi ad oggetto somme di denaro o altrequantità di cose fungibili dello stesso genere.Sono liquidi i crediti il cui ammontare è già determinato.Sono esigibili i crediti non sottoposti a condizione sospensiva o a ter-mine iniziale

� Giudiziale: si verifica quando il debito opposto, anche se non liquido, èdi facile e pronta liquidazione; in questo caso la compensazione operaper effetto della sentenza che ha, pertanto, carattere costitutivo

� Volontaria: quando i debiti reciproci non presentano i requisiti per far luogoalla compensazione legale o giudiziale. L’estinzione si verifica per effetto diun contratto con cui le parti rinunziano reciprocamente ai rispettivi crediti

Campo di applicazione

� Non è ammessa compensazione per alcuni crediti previsti dalla legge(1246) (es.: il credito agli alimenti)

� Si discute se possa essere compensata una obbligazione civile con unaobbligazione naturale (parte della dottrina ritiene applicabile alle obbli-gazioni naturali l’istituto della compensazione volontaria successiva)

2.2. • Confusione (1253-1255)

Nozione: l’obbligazione si estingue per confusione quando le qualità di creditore e di debitorevengono a coincidere nella stessa persona.

Natura giuridica: secondo la dottrina prevalente (MAGAZZÙ, ALLARA, BUCCISANO, TRIMAR-CHI, DI PRISCO) la novazione è un contratto formato da un incontro di volontà diretto all’estinzione diun’obbligazione preesistente e alla costituzione di un’obbligazione nuova per realizzare un interessecomune delle parti.

Attuazione� Per atto tra vivi (es.: cessione di azienda)

� Per atto mortis causa (es.: il creditore che diventa erede del debitore)

Effetti� Estinzione dell’obbligazione

� Estinzione delle garanzie eventualmente prestate da terzi

2.3. • Novazione (1230-1235)

Nozione: è il contratto con il quale le parti sostituiscono un rapporto tra loro intercorrente con unnuovo rapporto, con oggetto o titolo diverso (1230). L’estinzione dell’obbligazione sostituita avvienesenza adempimento (ciò distingue la novazione rispetto alla datio in solutum). Si estinguono anche idiritti accessori, salvo volontà contraria.

Tipi

� Soggettiva: quando viene sostituito uno dei soggetti del rapporto. Ciòavviene, ad esempio, mediante delegazione, espromissione ed accol-lo, se la sostituzione del debitore comporta l’estinzione del rapportopreesistente e non la successione nel debito

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133Capitolo 23 • Estinzione delle obbligazioni

Tipi� Oggettiva: quando tra gli stessi soggetti si costituisce un rapporto diverso

dal precedente nell’oggetto (una cosa invece di un’altra) o nel titolo (unasomma a titolo di mutuo invece che a titolo di risarcimento del danno)

Requisiti

� Esistenza e validità dell’obbligazione originaria

� Animus novandi: la volontà di estinguere la precedente obbligazionenon si presume; deve sussistere, anche tacitamente, purché in modoinequivocabile

� Aliquid novi: deve esistere effettivamente un mutamento nel titolo onell’oggetto. Ogni modificazione accessoria della obbligazione non pro-duce novazione (1231)

2.4. • Remissione di debito (1236-1240)

Nozione: la remissione di debito è la rinuncia totale o parziale del creditore al suo diritto, per cuil’obbligazione si estingue ed il debitore è liberato. La remissione produce effetto quando la dichiarazio-ne è comunicata al debitore, il quale può però opporsi.

Natura: negozio unilaterale ricettizio.

Tipi

� Espressa: il creditore comunica al debitore la remissione del debito

� Tacita (c.d. «reale»): il comportamento del creditore è incompatibilecon la volontà di esercitare il suo diritto (es. distruzione del titolo dicredito)

2.5. • Impossibilità sopravvenuta della prestazione

L’obbligazione si estingue se la prestazione diventa impossibile.

� Sopravvenuta: intervenuta, cioè dopo la nascita dell’obbligazione

� Oggettiva: non deve cioè riguardare vicende soggettive personali opatrimoniali del debitore

� Non imputabile al debitore: deve, cioè, dipendere da caso fortuito oforza maggiore; una ipotesi particolare di forza maggiore è il factumprincipis

� Definitiva: non deve consentire in alcun modo l’adempimento

Onere della prova: grava interamente sul debitore che deve provare sia la impossibilità sia la suanon imputabilità.

Il codice detta una accurata disciplina della impossibilità parziale e temporanea (1256, co. 2, 1258),in particolare:

Impossibilità temporanea:

— il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento;— se l’impossibilità perdura l’obbligazione si estingue se, in relazione al titolo e all’oggetto dell’obbli-

gazione, appare che:

a) il debitore non può più essere ritenuto obbligato;b) il creditore non ha più interesse a conseguire la prestazione.

Perché estingua l’obbli-gazione l’impossibilitàdeve essere

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134 Parte Quarta • Diritti relativi

Impossibilità parziale: il debitore si libera dall’obbligazione eseguendo la prestazione per la par-te rimasta possibile.

Differenze

La novazione non va confusa con la datio in solutum che riguarda l’adempimento di un’obbliga-zione e comporta la sua estinzione in modo satisfattorio con una prestazione diversa da quellaoriginariamente stabilita. La novazione, invece, non riguarda l’esecuzione, ma interviene prima diessa con la sostituzione di un’obbligazione ad un’altra: in altri termini con la «novazione» si promet-te qualcosa invece di un’altra, mentre con la «datio» si dà una cosa invece di un’altra (TRABUC-CHI).La remissione, a sua volta, va tenuta distinta dal pactum de non petendo, il quale obbliga ilcreditore a non chiedere l’adempimento prima di un certo termine.Di conseguenza, mentre la remissione determina l’estinzione delle garanzie e, in caso di obbliga-zioni solidali, libera tutti gli altri debitori, diversamente, nel pactum de non petendo tali conseguen-ze non si verificano (TORRENTE).

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135Capitolo 24 • L’inadempimento

Capitolo L’INADEMPIMENTO

1 Inadempimento (1218)

Nozione: mancata o inesatta esecuzione della prestazione dovuta. Nel primo caso si parla diinadempimento totale, nel secondo di inadempimento parziale.

1.1. • Imputabilità

Nozione: insieme dei presupposti soggettivi ed oggettivi perché un’azione o gli effetti di un eventopossano essere attribuiti alla persona che ha compiuto l’una o ha reso possibile il verificarsi degli altri(D’AVANZO).

Presupposti� Soggettivi

• capacità di intendere e di volere

• volontarietà dell’atto

� Oggettivi: rapporto di causalità, cioè la dipendenza di un fatto (effet-to) da un altro fatto (causa)

Osservazioni

Non ricorre l’imputabilità del debitore quando l’inadempimento è determinato da un impedimentooggettivo (non riferibile al debitore) e assoluto (tale da escludere ogni possibilità di eseguire laprestazione). Autorevole dottrina (Bianca) ha elaborato una tesi soggettiva della causa non imputa-bile per cui il debitore è esente da responsabilità in caso di impossibilità della prestazione derivanteda una causa non prevedibile né superabile con la diligenza dovuta.

1.1.1. • Tipi

Inadempimento� Assoluto. Obbligo di risarcire il danno

imputabile� Relativo. Ritardo ingiustificato dell’adempimento.

All’obbligo originario, che permane, si aggiunge anche quello di risarci-re il danno causato dal ritardo

� Nozione: questa forma ri-corre se concorrono dueelementi

Inadempimento nonimputabile al debitore

� Effetti

2 Risarcimento del danno

Il debitore inadempiente deve risarcire il danno, se non prova che l’inadempimento derivi da unacausa a lui non imputabile.

24

• elemento oggettivo: impossibilità del-la prestazione

• elemento soggettivo: la non imputabi-lità del fatto al debitore

• il debitore non è tenuto al risarcimen-to del danno, facendo difetto il dolo ela colpa

• l’obbligazione si estingue

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136 Parte Quarta • Diritti relativi

2.1. • Danno

Nozione: è il pregiudizio patrimoniale che il creditore ha subito in conseguenza dell’inadempimento.

Componenti del danno

� Danno emergente: è la diminuzione del patrimonio del creditore ca-gionata dall’inadempimento

� Lucro cessante: è il mancato guadagno, cioè il guadagno che il credi-tore avrebbe realizzato se avesse ricevuto la prestazione

Entrambe le componenti del danno sono risarcibili, a condizione che il danno sia:

Conseguenza diretta ed immediata dell’inadempimento: cioè deve esistere un «nesso causa-le» tra inadempimento e danno (1223).

Prevedibile al momento in cui è sorta l’obbligazione se l’inadempimento è colposo (1225). Sel’inadempimento è doloso deve essere risarcito anche il danno imprevedibile.

2.2. • Limiti alla risarcibilità

Concorso del fatto colposo del creditore: il risarcimento è diminuito in proporzione alla gravitàdella colpa del creditore ed alle conseguenze che da essa sono derivate (1227, co. 1).

Aggravamento del danno da parte del creditore: il risarcimento non è dovuto per i danni che ilcreditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza (1227, co. 2).

2.3. • Liquidazione del danno

Nozione: monetizzazione del danno causato dall’inadempimento.

Se l’entità del danno non può essere provata nel suo preciso ammontare, sarà valutata equitativa-mente dal giudice (1226).

3 La mora del debitore o «mora debendi»

Nozione: la mora del debitore è l’ingiustificato ritardo del debitore ad adempiere (1219).

3.1. • Presupposti

Esigibilità del credito: ossia, l’avvenuta scadenza del credito.

Imputabilità del ritardo al debitore.

Costituzione in mora: constatazione formale del momento dal quale ha inizio l’inadempimento.

� Quando si tratta di obbligazioni da eseguirsi al domicilio del creditoreed il termine è scaduto

� Quando il debito deriva da atto illecito

� Quando il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere

� Se il debito è pagabile presso il debitore

� Se manca un termine e il creditore non l’abbia fatto fissare dal giudice

Mora di diritto (mora exre). Il debitore è in morasenza bisogno di alcunaattività del creditore

Mora ex persona: è ne-cessaria l’intimazione for-male ad adempiere o ri-chiesta fatta per iscritto

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137Capitolo 24 • L’inadempimento

3.2. • Effetti

Passaggio del rischio (perpetuatio obligationis): l’impossibilità della prestazione che si verifi-chi durante la mora non estingue l’obbligazione. Il rischio dell’impossibilità sopravvenuta, infatti, sitrasferisce dal creditore al debitore, e questi sarà tenuto a risarcire il creditore anche se la prestazionediviene impossibile per forza maggiore, salvo che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbeugualmente perito presso il creditore.

Risarcimento del danno: il debitore deve risarcire il danno patrimoniale causato dal ritardo nel-l’adempimento.

Per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie sono dovuti gli interessi moratori, aprescindere dalla prova del danno.

Interruzione della prescrizione del diritto di credito (2943).

3.3. • Purgazione della mora

Nozione: rimozione degli effetti della mora e eliminazione dello stato di illegittimo ritardo.

Casi

� Dilazione del pagamento da parte del creditore

� Rinunzia del creditore, al credito o soltanto alla mora

� Adempimento tardivo del debitore e contestuale risarcimento dei danni

Effetti� Cessazione del decorso degli interessi moratori

� Il rischio della impossibilità della prestazione torna a gravare sul credi-tore

4 La mora del creditore o «mora credendi»

Nozione: rifiuto immotivato del creditore di ricevere l’adempimento o omissione degli atti prepara-tori necessari perché il debitore possa adempiere l’obbligazione (1206).

4.1. • Presupposti

Il debitore deve effettuare l’offerta di adempiere la prestazione nei modi previsti dagli artt. 1209-1217: ove il creditore rifiuti di accettare l’offerta reale, o non si presenti per ricevere le cose offertegliper intimazione, il debitore può effettuare il deposito della cosa dovuta nel luogo indicato dal giudice(beni mobili), o con la consegna al sequestratario (beni immobili). Se il debito consiste in una sommadi denaro il deposito va fatto in banca.

L’offerta non formale vale solo ad escludere gli effetti della mora debendi (1220).

4.2. • Effetti (1207)

Il rischio dell’impossibilità della prestazione successivamente alla mora resta a carico delcreditore.

Non sono più dovuti gli interessi ed i frutti della cosa che non siano stati percepiti dal debitore.

Il debitore va risarcito dei danni eventualmente subiti a causa della mora. Il creditore devesostenere le spese di custodia e conservazione della cosa dovuta.

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138 Parte Quarta • Diritti relativi

Gli effetti della «mora credendi» (o «mora accipiendi») decorrono dal giorno dell’offerta dellaprestazione (1207, co. 4).

In sintesi

La regola generale in tema di responsabilità del debitore per inadempimento è contenuta nell’art.1218, secondo cui «il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto alrisarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da im-possibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile». Tale norma comporta che, incaso di inadempimento:

— se il debitore riesce a provare che la prestazione è divenuta impossibile per causa a lui nonimputabile, è liberato dall’obbligazione e non è tenuto al risarcimento del danno;

— se la prestazione è diventata impossibile per causa imputabile al debitore, o se il debitore nonriesce a provare la non imputabilità della causa che ha determinato il sopraggiungere dell’im-possibilità, egli non è liberato dall’obbligazione principale e, pur non essendo più tenuto adeffettuare la prestazione, ormai divenuta impossibile, è tenuto al risarcimento del danno;

— il debitore deve provare la causa non imputabile. In altre norme, peraltro, è richiesta una provapiù rigorosa da parte del debitore, consistente nell’aver adottato tute le misure idonee ad evita-re il danno (es.: l’art. 1681 sul trasporto di persone).

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139Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione

Capitolo RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITOREE GARANZIE DELL’OBBLIGAZIONE

1 Garanzia generica

Da un rapporto obbligatorio sorge a carico del debitore una conseguenza di carattere generaleche investe tutto il suo patrimonio; infatti, in base ad un principio fondamentale del diritto privato — ilprincipio della responsabilità patrimoniale — il debitore risponde dell’adempimento dell’obbligazionecon tutti i suoi beni presenti e futuri (2740).

Di regola la responsabilità è illimitata; limitazioni possono essere ammesse solo nei casi previstidalla legge (2740, co. 2).

Per il creditore, quindi, il patrimonio del debitore costituisce una garanzia generica del suo diritto dicredito.

1.1. • Rapporto obbligatorio

Debitore

� Debito: ha per oggetto la specifica prestazione dedotta nel rapportoobbligatorio

� Responsabilità: si proietta sull’intero patrimonio del debitore

Creditore� Credito: diritto alla specifica prestazione dedotta nel rapporto obbligatorio

� Garanzia generica: l’intero patrimonio del debitore

2 Rafforzamento della garanzia

Il creditore può ritenere la garanzia generica insufficiente; la legge, pertanto, predispone un siste-ma di garanzie che possono ulteriormente rafforzare il credito.

Le ulteriori garanzie possono essere:

— reali: assicurano al creditore la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata un bene del debitoreo del terzo, vincolato a tale scopo, con preferenza rispetto ad altri eventuali creditori;

— personali: consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio (accessorio all’obbligazio-ne principale) fra lo stesso creditore e un altro debitore che si aggiunge, con il suo patrimonio, arafforzare la garanzia del creditore (es. fideiussione).

Sono invece indipendenti dalla volontà del creditore i privilegi, che accordano una prelazione inconsiderazione della causa del credito.

3 Cause di prelazione

In caso di più creditori del medesimo debitore tutti i creditori hanno un eguale diritto di soddisfarsisui suoi beni (cd. par condicio creditorum), la legge però può attribuire ad alcuni creditori una causa diprelazione, cioè il diritto a soddisfarsi sul patrimonio del debitore prima di altri.

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140 Parte Quarta • Diritti relativi

Le cause di prelazione si dividono in:

Privilegi: accordati dalla legge in considerazione della causa del credito (2745).

Garanzie reali: diritti reali che trovano la loro fonte nella volontà del creditore (ipoteca giudiziale)o di ambedue le parti (pegno, ipoteca).

3.1. • Privilegi (2745)

Natura: il privilegio è una causa di prelazione accordata dalla legge al creditore in considerazionedella particolare natura del credito, e cioè in base all’importanza dell’interesse creditorio che devetrovare attuazione. I privilegi sono numerus clausus.

In particolare, il legislatore può essere indotto a riconoscere un privilegio al creditore:

— per motivi di particolare considerazione sociale (crediti per alimenti);— perché il credito deriva da spese fatte nell’interesse comune (spese di esecuzione iniziate da uno

dei creditori);— perché il credito concerne l’interesse dello stato (tributi).

3.1.1. • Tipi

Privilegio generale: è solo mobiliare e si fa valere sul ricavato della vendita coattiva eseguita sututti i beni mobili del debitore, non attribuendo però alcun diritto di sequela.

Privilegio speciale (2755-2783): grava solo su alcuni beni determinati del debitore e può esseremobiliare o immobiliare.

Se la legge non dispone diversamente i privilegi speciali hanno ±V diritto di sequela, e cioè posso-no esercitarsi anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere del privilegio(2747). Essi configurano un diritto reale di garanzia.

Graduazione tra cause di prelazione: nel caso che coesistano più crediti privilegiati è la leggeche fissa un ordine di priorità (2777-2783). Di regola il credito privilegiato non può essere esercitato inpregiudizio del credito garantito da pegno, mentre il credito munito di privilegio speciale immobiliare èpreferito al credito garantito da ipoteca.

3.2. • I diritti reali di garanzia: pegno-ipoteca

Il pegno e l’ipoteca sono cause legittime di prelazione poste dalla volontà delle parti a garanzia del credito.

3.2.1. • Profili comuni

Caratteristiche

� Diritti reali su cosa altrui: limitano le facoltà del proprietario

comuni

� Assolutezza: sono opponibili erga omnes

� Immediatezza: per il loro esercizio non occorre la cooperazione di al-cun soggetto

� Diritto di sequela: il creditore può soddisfarsi anche se la proprietà èpassata ad altro soggetto

� Accessorietà: seguono le sorti del rapporto di credito, si estinguonocon esso

� Specialità: si costituiscono solo su beni determinati (al contrario delprivilegio che può essere generale)

� Indivisibilità: si estendono su tutto il bene che ne è oggetto e su ognisua parte

� Divieto di patto commissorio: è nullo il patto con il quale si convieneche, in mancanza del pagamento, la proprietà della cosa pignorata oipotecata passi al creditore (2744)

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141Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione

Differenze

� Pegno• ha per oggetto beni mobili

• il bene si trasferisce materialmente alcreditore

� Ipoteca

• ha per oggetto immobili o beni mobiliregistrati

• il bene resta nel materiale godimentodel proprietario

3.2.2. • Pegno

Nozione: diritto reale di garanzia su cosa mobile a garanzia di un credito, costituito mediante contratto.

Oggetto: beni mobili, universalità di mobili, crediti ed altri diritti aventi per oggetto beni mobili chesiano infungibili (2784).

Natura: il pegno si costituisce con un contratto reale tra creditore e debitore (o terzo datore delbene); si perfeziona, quindi, con la consegna della cosa al creditore (2786).

Forma: se il credito garantito eccede la somma di due euro e cinquantotto centesimi, il pegnodeve risultare da scrittura con data certa (forma ad substantiam) (2787); per il pegno di credito ènecessaria anche la notifica al debitore (2800).

Effetti:

� Il possesso della cosa pas-sa al creditore: lo sposses-samento ha la funzione di:

� Il creditore acquista un diritto di prelazione (2787)

� Il creditore può chiedere al giudice l’assegnazione in pagamentodel bene pignorato fino a concorrenza del credito (2796-2798)

� Il creditore è tenuto a restituire la cosa quando è soddisfatto ilsuo credito (2794)

Osservazioni

Si è discusso in dottrina circa la possibilità di costituire un pegno su cosa futura in considerazione delfatto che la cosa non potrebbe essere consegnata fino alla sua venuta in essere. Vari sono stati itentativi di superare questo ostacolo: la teoria più accreditata vede nella vicenda una fattispecie aformazione progressiva che si perfeziona solo con la consegna della cosa, sulla base dell’accordogià raggiunto con la conclusione del contratto, il quale, prima della consegna, produce solo effettiobbligatori con conseguente impossibilità di avvalersi della tutela reale (GAZZONI). La giurispruden-za ha accolto tale teoria in una sua recente pronuncia (Cass. 7257/2010).Dottrina e giurisprudenza concordano sulla legittimità del cd. pegno rotativo che ricorre quando leparti prevedono la possibilità, per una o per entrambe, di sostituire, in tutto o in parte, i beni origina-riamente costituiti in garanzia, senza che la sostituzione abbia effetti novativi sul rapporto iniziale;le norme in materia bancaria e finanziaria hanno disciplinano specifiche ipotesi di garanzia rotativae la fattispecie ha trovato espresso riconoscimento in materia di contratti di garanzia finanziaria(D.Lgs. 170/2004).

3.2.3. • Ipoteca

Nozione: è un diritto reale di garanzia concesso dal debitore (o da un terzo) su di un bene agaranzia di un credito; attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene e di essere soddisfatto conpreferenza sul prezzo ricavato (2808).

• rendere impossibile l’alienazione del-la cosa da parte del debitore

• conservare la cosa nella sua integrità

• pubblicità

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142 Parte Quarta • Diritti relativi

Oggetto

� Beni immobili con le loro pertinenze

(2810)� Beni mobili registrati

� Rendite dello Stato

� Diritto di usufrutto, di superficie, il diritto dell’enfiteuta e quello del con-cedente

Costituzione

� L’ipoteca si costituisce con l’iscrizione nei pubblici registri (2827).La pubblicità ha carattere costitutivo: la volontà delle parti attribuisce alcreditore il diritto potestativo all’iscrizione, ma il momento costitutivo èquello della iscrizione

Tipi

� Ipoteca legale

• Nozione: attribuisce al creditore il diritto di iscrivere

(2817)

una ipoteca, prescindendo dalla volontà del creditore

• Casi (tassativa-mente elencatidall’art. 2817)

� Ipoteca giudiziale (2818 - 2820): ogni sentenza di condanna al paga-mento di una somma, all’adempimento di un’altra obbligazione, al ri-sarcimento di danni, è titolo sufficiente per l’iscrizione di ipoteca anchese la sentenza non ha forza esecutiva o è sottoposta a gravame. Allasentenza è equiparato ogni altro provvedimento al quale la legge rico-nosce analogo effetto (es. decreto ingiuntivo esecutivo)

� Ipoteca volontaria (2821 - 2826): nasce da contratto o da dichiarazioneunilaterale. Non può concedersi per testamento. La forma scritta è richie-sta ad substantiam. Legittimato alla concessione è il proprietario del bene

Pubblicità: il numero d’ordine di iscrizione nei pubblici registri determina l’ordine di preferenza, ilcd. grado dell’ipoteca, fra le varie ipoteche iscritte sullo stesso bene. Più iscrizioni contemporaneeottengono lo stesso grado.

� Estinzione• a causa dell’estinzione del credito garantito

dell’ipoteca • per le cause elencate nell’art. 2878 (es. rinunciadel creditore; perimento del bene ipotecato)

� Estinzione degli effetti: il diritto è imprescrittibile, ma l’effetto dell’iscri-zione è limitato a venti anni.Se I’iscrizione è rinnovata oltre il ventennio, si considera nuova iscri-zione e perde il grado di iscrizione precedente.

— ipoteca dell’alienante:sull’immobile alienato, agaranzia del pagamentodel prezzo

— ipoteca dello Stato: suibeni del condannato agaranzia del pagamentodelle spese processuali

— ipoteca del condividente:ai coeredi, al socio, adogni condividente, a ga-ranzia del pagamento deiconguagli, sugli immobiliassegnati agli altri

Estinzione. Estinta l’ipo-teca il proprietario dovràchiedere la cancellazio-ne.

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143Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione

4 Garanzie personali

Le garanzie personali consistono nella creazione di un nuovo rapporto obbligatorio, accessorioall’obbligazione principale: un soggetto garantisce con il proprio patrimonio l’adempimento dell’obbli-gazione di un altro soggetto.

5 Fideiussione (1936)

Nozione: è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) si obbliga personalmente verso il credito-re garantendo l’adempimento di un’obbligazione altrui.

5.1. • Disciplina ed estinzione

Disciplina

� Il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale; l’obbligo dellaprevia escussione di quest’ultimo deve essere espressamente pattuito

� Il fideiussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore avevanei confronti del debitore (1949)

� L’obbligazione del fideiussore

• la garanzia sussiste solo se esiste

è accessoria pertanto:

l’obbligazione principale

• la fideiussione non può eccederequanto dovuto dal debitore

• la fideiussione non può essere pre-stata a condizioni più onerose

• il fideiussore può opporre al creditoretutte le eccezioni che spettano al de-bitore principale

• la fideiussione si estende a tutti gli ac-cessori del debito principale

Estinzione

� Estinzione dell’obbligazione principale

� Attraverso i normali modi di estinzione delle obbligazioni

� Particolari ipotesi previste dagli artt. 1955-1957

5.2. • Fideiussione omnibus

Nozione: particolare forma di fideiussione, con cui un soggetto si obbliga a garantire l’adempi-mento di ogni obbligazione già sorta o che sorgerà a carico di un soggetto senza la previsione di limitidi durata o di limiti quantitativi.

L’ammissibilità di tale figura, utilizzata soprattutto nella prassi bancaria, molto discussa in dottrina egiurisprudenza sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto del contratto, è risolta in senso positivodalla previsione dell’importo massimo garantito introdotta dalla l. 154/1992 a modifica dell’art. 1938.

Differenze

L’accessorietà caratterizza la fideiussione e la distingue dal contratto autonomo di garanzia che hala funzione di tenere indenne il creditore dall’inadempimento del debitore principale, mentre con lafideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione principale. Inpratica, il fideiussore è un «vicario» del debitore, mentre l’obbligazione del garante è autonoma,

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144 Parte Quarta • Diritti relativi

essendo qualitativamente diversa da quella garantita e non rivolta all’adempimento del debito princi-pale, bensì ad indennizzare il creditore con il versamento di una somma predeterminata, sostitutivadella mancata o inesatta prestazione del debitore; l’inserimento nella fideiussione di una clausola dipagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» ne comporta la trasformazione in contratto autono-mo in quanto incompatibile con il principio di accessorietà (Cass. sez. un. 3947/10).

6 Anticresi

Nozione: è il contratto con il quale il debitore, o un terzo per lui, si obbliga a consegnare unimmobile al creditore a garanzia del credito, affinché questi ne percepisca i frutti imputandoli prima agliinteressi, se dovuti, poi al capitale (1960). È desueto.

Disciplina: l’anticresi dura finché il creditore sia stato interamente soddisfatto, salvo che sia statastabilita una diversa durata. In ogni caso l’anticresi non può avere una durata superiore a dieci anni.

È vietato il patto commissorio (1963).È richiesta la forma scritta ad substantiam.

7 Mandato di credito (1958)

Nozione: il contratto con il quale una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito l’incari-co, a far credito ad un terzo in nome e per conto proprio.

Effetto: chi ha dato l’incarico risponde come fideiussore del debito futuro (1958).Circa la natura giuridica la dottrina prevalente ritiene che la causa di tale contratto possiede sia i

caratteri del mandato sia della fideiussione.

8 Lettera di gradimento (o di «patronage»)

Definizione: forma impropria di garanzia è la lettera di «patronage». Attraverso una dichiarazione unasocietà capogruppo rende noto alla banca, dalla quale una delle società del gruppo desidera ricevere unfinanziamento, di possedere una partecipazione di controllo sulla società da finanziare e si impegna a noncedere tale partecipazione fino all’estinzione del debito o in caso di cessione a prestare una idonea garanzia.

Differenze

Il patronage si distingue dalla fideiussione poiché nella lettera di gradimento manca l’espressavolontà richiesta per la fideiussione dall’art. 1937.La dichiarazione di patronage si differenzia dal mandato di credito, poiché la banca non si obbligacontrattualmente verso la società madre a fare credito alla società controllata.Infine, si allontana dalla promessa del fatto di un terzo (1381) perché niente della lettera può esse-re intesa come promessa, nemmeno implicita, dell’adempimento altrui.

9 L’avallo

Definizione e natura giuridica: l’avallo è una dichiarazione cambiaria, con la quale taluno ga-rantisce il pagamento della cambiale per uno degli obbligati cambiari (il traente, l’emittente o un giran-te). Essa quindi rappresenta un’obbligazione cambiaria autonoma di garanzia.

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145Capitolo 25 • Responsabilità patrimoniale del debitore e garanzie dell’obbligazione

Differenze

L’avallo si distingue dalla fideiussione, in quanto mentre quest’ultima ha natura accessoria, l’aval-lo è indipendente dall’obbligazione cambiaria per cui è dato; a differenza del fideiussore, l’avallantenon può opporre le eccezioni personali opponibili dall’avallato al creditore.

In sintesi

Si intende per solvibilità del debitore la sufficienza dei suoi beni a fungere effettivamente da ga-ranzia generica delle sue obbligazioni (MESSINEO). Il creditore, pertanto – come già si è accenna-to – ha interesse ad impedire che il patrimonio del debitore possa subìre, per negligenza o per dolodel debitore stesso, diminuzioni che incidano sulla solvibilità.A tale scopo la legge appresta dei mezzi in favore del creditore diretti a conservare la garanziapatrimoniale del debitore, che esamineremo nei paragrafi che seguono.