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parte aggiuntiva per tecnici della prevenzione 1 Diritto amministrativo

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parte aggiuntiva per tecnici della prevenzione

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Diritto amministrativo

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IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Ulteriori elementi introdotti dalla

l. 15/2005 e dalla l. 69/2009

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Contenuti principali della riforma (l.

15/2005):

3

Accesso ai documenti:

• E’ esercitabile fin quando la P.A. ha l’obbligo di

detenere i documenti amministrativi

• Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti

portatori di interessi pubblici o diffusi (vedi anche la

problematica relativa all’ambito ambientale)

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i privati, compresi quelli “portatori di interessi pubblici o diffusi”, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso

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Contenuti principali della riforma (l.

15/2005):

4

Accesso ai documenti:

• Non è esercitabile per informazioni che non hanno

assunto la veste di documento

• È negato per gli atti normativi e generali, di

pianificazione, di programmazione, coperti da segreto

di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali

(psico-attitudinali e tributari)

• È negato come strumento di controllo generalizzato

dell’operato della P.A.

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Contenuti principali della riforma

(l. 15/2005):

5

Accesso ai documenti:

• Deve essere garantito per curare e difendere i propri

interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla

privacy)

• Se entro 30 g. la P.A. non si pronuncia sull’istanza di

accesso, la richiesta si intende respinta, con possibilità

di ricorrere anche al difensore civico o alla

Commissione per l’accesso

• Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg. dall’istanza del

Difensore civico, l’accesso si intende consentito

• In materia ambientale, contro il diniego è previsto il

ricorso giurisdizionale

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Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.”

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Conclusione del procedimento:

• Se non previsto diversamente, entro 30 gg.

• Per i procedimenti regolamentati: non oltre 90 gg. (180 in

caso di deroghe, salvo quelli relativi all’immigrazione)

• Responsabilità civile per danno ingiusto in caso di non

rispetto dei termini; il diritto si prescrive in cinque anni

• La mancata emanazione del provvedimento nei termini

costituisce elemento di valutazione della responsabilità

dirigenziale

• Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le

controversie

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Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, ecc.”

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Attività consultiva e relazioni tecniche:

• Non può superare il termine di 20 gg. (anziché 45)

• In caso di decorrenza del termine l’Amministrazione

ricorrente può procedere indipendentemente

dall’espressione del parere e il Responsabile del

procedimento non può essere chiamato a risponderne

• Trasmissione telematica

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Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la

semplificazione, ecc.”

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Conferenza di servizi e silenzio assenso:

• Possibilità di effettuazione per via telematica

• Possono partecipare anche e concessionari e gestori

di servizi pubblici

• Per le DIA inerenti esercizio di attività di impianti

produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi

ex direttiva 2006/123/CE, l’attività può essere

iniziata dalla data di presentazione della DIA stessa

(SCIA: Segnalazione certificata inizio attività –

D.L. 78/2010)

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Privacy e sicurezza sul lavoro

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Privacy e sicurezza sul lavoro

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Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

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Privacy e sicurezza sul lavoro

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Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili

Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni

Norme sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08, capo III, Sez. V: art. 38 e ss.)

Trattamento dati personali in ambito sanitario (D. Lgs. 196/03, Tit. V)

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Sorveglianza sanitaria

È effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa

su richiesta del lavoratore (se ritenuta correlata ai rischi lavorativi

da parte del m.c.)

Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva

per accertare stati di gravidanza

per altri casi vietati dalla normativa vigente

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Sorveglianza sanitariaLe visite mediche comprendono

anche: esami clinici e biologici

indagini diagnostiche

verifica assenza forme di dipendenza

Allegati alla cartella clinica e di rischio

Il medico competente esprime: idoneità

idoneità parziale, temporanea o permanente

inidoneità temporanea

inidoneità permanente

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• L’art. 25, c. 1, l. c) D. Lgs. 81: spetta al “medico

competente”: provvedere alla istituzione ed aggiornamento e custodia, per ogni

lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e sotto la propria

responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio

Consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo

possesso alla cessazione del proprio incarico

Consegnare la lavoratore, al momento della sua cessazione del rapporto

di lavoro, la propria documentazione sanitaria

Inviare all’ISPEL (per via telematica) le cartelle sanitarie nei casi

previsti dal decr., alla cessazione del proprio rapporto

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza cui

sono sottoposti e sui risultati di tale sorveglianza

Comunicare i risultati anonimi della propria attività in occasione delle

riunioni periodiche (art. 35)

………..

Nel rispetto del d. lgs. 196 e del segreto professionale

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• L’art. 76 del D.Lgs. 196: i dati sanitari possono essere

trattati da sanitari e strutture sanitarie pubbliche:

con il consenso dell’interessato e anche senza autorizzazione del

garante se il trattamento serve a perseguire una finalità di tutela della

salute o della incolumità fisica del soggetto

anche senza il consenso e previa autorizzazione del Garante se la

finalità riguarda un terzo o la collettività

Disposizione superata dal provvedimento del Garante

n. 2/2008:

“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare

lo stato di salute e la vita sessuale”

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Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008:

“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato

di salute e la vita sessuale”:

• gli esercenti professioni sanitarie qualora il trattamento dei

dati sia indispensabile per tutelare l’incolumità fisica o la salute

di un terzo o della collettività e il consenso non sia dato o non

possa essere dato per effettiva impossibilità

• gli organismi sanitari pubblici quando ricorrano

congiuntamente le seguenti condizioni:

• finalizzazione all’incolumità di un terzo o della collettività

• manchi il consenso

• non si tratti di attività amministrative correlate a quelle sanitarie

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Disposizione superata dal provvedimento del Garante n.

2/2008:

“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo

stato di salute e la vita sessuale”:

• in caso di svolgimento delle investigazioni difensive o

comunque per motivi di difesa di un diritto in sede

giudiziaria

• per l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti

dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o

contratti collettivi, nonché dalle norme previdenziali,

assistenziali e in materia di igiene e sicurezza del lavoro o

della popolazione

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Fattispecie più delicate

Conservazione dei dati

Comunicazione dei dati

Soggetti che entrano in relazione:

• medico competente

• lavoratore

• datore di lavoro

• responsabile per la sicurezza

• ………

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La conservazione

Cartella sanitaria e di rischio

Medico competente = responsabile del trattamento

e della conservazione dei dati contenuti nella

cartella

N.B. per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari dei

lavoratori, in deroga alla regola generale sui dati sensibili, non è

obbligatoria l’acquisizione della preventiva autorizzazione del

Garante

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La comunicazione

I dati sanitari possono essere resi noti all’interessato

soltanto per il tramite di un medico designato

dall’interessato stesso e dal titolare del trattamento

I dati possono essere diffusi, in forma anonima, solo per

finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei

reati

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La comunicazioneCompiti del medico competente:

• informazione preventiva al lavoratore interessato sul significato degli accertamenti sanitari cui è sottoposto

• comunicazione all’interessato sui risultati degli accertamenti

• comunicazione dei risultati al datore di lavoro: segreto professionale solo dati correlati con le patologie influenti sullo

svolgimento delle mansioni specificatamente assegnate al lavoratore interessato

• Comunicazione dati in occasione delle riunioni periodiche dei rappresentanti per la sicurezza

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Sanzioni

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Sanzioni Amministrative

ILLECITOAMMINISTRATIVO

–Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativaall’interessato

- per tutti i dati - per dati sensibili o

per rischi specifici

–Art.162 T.U. Cessione di dati in violazionedi normeComunicazione di dati sanitaridirettamente all’interessato

SANZIONE

• Da 3.000 a 18.000 euro

• Da 5.000 a 30.000 euroLa sanzione puo’ esseretriplicata, se inefficace

• Da 5.000 a 30.000 euro

• Da 5.000 a 30.000 euro

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Sanzioni Amministrative

SANZIONE

• Da 10.000 a 60.000 euro

• Da 4.000 a 24.000 euro

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ILLECITO

AMMINISTRATIVO

Art. 163 T.U.

Omessa o incompleta notificazione al Garante

Art.164 T.U.

Omissione di informazioni o documenti richiesti dal Garante

• Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzionesui giornali

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Sanzioni Penali

ILLECIT0 PENALE

– Art. 167 T.U.Trattamento di dati personali

in violazione delle seguenti norme :

- Principi applicabili a tutti i

trattamenti effettuati dai soggetti pubblici

- Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari

- Norme sul consenso destinate ai soggetti privati

- Norme sulle comunicazioni elettroniche

Se il fatto consiste nellacomunicazione o diffusione

SANZIONE

• Reclusione da 6 a 18 mesi

• Reclusione da 6 a 24mesi

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Sanzioni Penali

ILLECIT0 PENALE

– Art. 167 T.U.

Trattamento di dati personali

in violazione delle seguenti norme :

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Reclusione da 1 a 3 anni- Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

- Norme sul trattamento che presenta rischi specifici

- Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati

- Norme sui trasferimenti vietati

SANZIONE

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Sanzioni Penali

ILLECIT0 PENALE

Art.168 T.U.

Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante

– Art.169 T.U.

Omessa adozione delle misure di sicurezza

SANZIONE

• Reclusione da 6 mesi a 3 anni

• Arresto fino a 2 anni o

ammenda da 10.000 a 50.000

euro.

Successivamente,si ha untermine,

prorogabile fino a 6 mesi, per

l’adozione delle misure di

sicurezza27

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Sanzioni Penali

ILLECIT0 PENALE– Art. 170 T.U.Inosservanza dei

provvedimenti del Garante

– Art. 113 T.U.Violazione del divieto di

indagini sulle opinioni del lavoratore

– Art. 114 T.U.Violazione del divieto di

controllo a distanza del lavoratore

SANZIONE

• Arresto da 3 mesi a 2anni

• Arresto da 15 giorni adun anno e ammenda da154 a 1.549 euro

• Arresto da 15 giorni adun anno e ammenda da154 a 1.549 euro

28• Pena accessoria: pubblicazione della sentenza

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Risarcimento Danni

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Trattamento dati ATTIVITA' PERICOLOSA(art.2050 c.c.).

“Inversione dell’onere della prova” :

ai fini dell’esclusione della responsabilita’,

il soggetto deve dare la

PROVA POSITIVA

di aver adottato tutte le misure di sicurezza

previste dalla legge ed idonee ad evitare i rischi

Conseguenze:

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IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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IL CONTROLLO

il controllo consiste in un esame, da parte di in genere di

un apposito organo, di atti e attività imputabili ad un altro

organo controllato

Un’attività di controllo viene, in ogni caso, svolta

nell’ambito delle relazioni sovra ordinazione-sotto

ordinazione

Il controllo può anche essere esercitato da organi di un

ente nei confronti di organi di altro ente

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TIPOLOGIE DI CONTROLLO

• interno – esterno

• sugli organi (c. sostitutivo)

• sugli atti (c. di legittimità o di vigilanza– c. di merito

o di tutela):

• preventivi: prima che l’atto produca effetti

• successivi: dopo che l’atto ha già prodotto effetti

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IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI

(l. 20/1994)

• preventivo (sugli atti comportanti spese da parte dello Stato)

• successivo (sul costo del personale, sui contratti in materia di

sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amm.ni statali,

sugli atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei

dipendenti pubblici – sugli atti di notevole rilievo finanziario

relativo a specifiche categorie ed amm.ni statali)

• sulla gestione finanziaria degli enti finanziati dallo Stato

• sulla gestione degli EE.LL. (sez. delle autonomie)

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I CONTROLLI INTERNI

A) Controllo di regolarità amministrativa e contabile

B) Controllo di Gestione

C) Valutazione del personale con qualifica

dirigenziale

D) Valutazione e controllo strategico

D.Lgs 286/99

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Controllo di regolarità amministrativa e contabile

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1. Ai controlli provvedono gli organi appositamente previsti

nei diversi comparti della P.A. (revisori, uff. ragioneria,

servizi ispettivi)

2. I controlli devono rispettare, in quanto applicabili, i

principi generali sulla revisione aziendale

3. Il controllo non comprende verifiche preventive se non

nei casi espressamente previsti dalla legge e senza poteri

di interferenza con l’efficacia degli atti di competenza

esclusiva degli organi amministrativi responsabili

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Il controllo di gestione

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verificare l’efficacia, l’efficienza ed

economicità dell’azione

amministrativa al fine di ottimizzare,

anche mediante tempestivi interventi

di correzione, il rapporto tra costi e

risultati (D.Lgs. 286/99)

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fasi del sistema di pianificazione e controllo

pianificazione

strategica

pianificazione

gest./operativa

rilevazione

controllo/analisi

procedure

gestionaliPia

nif

.str

ate

gic

a

co

ntr

oll

o

piani a medio

termine

eventi aziendali

rile

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zio

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budget

confronto

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Valutazione del personale con

qualifica dirigenziale

Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche

dei risultati del controllo di gestione, valutano, in

coerenza a quanto stabilito al riguardo dai

contratti collettivi nazionali di lavoro, le

prestazioni dei propri dirigenti, nonché i

comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse

professionali, umane e organizzative ad essi

assegnate (competenze organizzative). (D.Lgs.

286/99 _ art.5 c.1)

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L'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i

risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da

strutture o soggetti diverse da quelle cui e'

demandato il controllo di gestione medesimo

(D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.c)

E’ fatto divieto di affidare verifiche di regolarita'

amministrativa e contabile a strutture addette al controllo

di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo

strategico. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.e)

Le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in

modo integrato. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.d)

Principi contenuti nel

D.Lgs. 286 /99

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D. Lgs. N° 286 del 30/07/99

Diretta conoscenza del VALUTATO da parte del VALUTATORE che

propone la PRIMA ISTANZA di valutazione.

Verifica ed Approvazione della prima istanza a carico di ORGANI

COMPETENTI che emettono la seconda istanza.

PARTECIPAZIONE del valutato al procedimento.

Art. 5

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Il processo di valutazione in Sanità …

… parte dall’assunto che:

è il Contratto che impone alle Aziende di attivare questo

nuovo approccio alla funzione dirigenziale in termini di

“politiche di sviluppo delle risorse umane”.

In ogni caso, l’oggetto delle valutazioni riguarda solo il

ruolo giocato nell’organizzazione; non può sostituire la

funzione istituzionale dell’Università, degli Ordini ed il ruolo

dei “Tribunali Civili o Penali” per gli aspetti di loro stretta

competenza.

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“ La valutazione dei dirigenti è

caratteristica essenziale ed

ordinaria del rapporto di lavoro

dei dirigenti medesimi. ”

( art. 32 comma 1)

C.C.N.L.

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C.C.N.L. 1998/2001 del 08/06/00

AFFIDAMENTO e REVOCA degli INCARICHI dirigenziali.

COLLEGIO TECNICO: valutazione professionale di tutti i dirigenti ogni

3 anni, alla scadenza del contratto per i titolari di incarico di

struttura semplice o complessa, dopo 5 anni per i neo-assunti.

N.A.V.: Valutazione gestionale per l’accesso alla RETRIBUZIONE di

RISULTATO e sui risultati della gestione per i responsabili di struttura

semplice o complessa.

CONCERTAZIONE con le OO.SS. relativamente ai CRITERI di

Valutazione.

ARGOMENTI OGGETTO della Valutazione per tutti i dirigenti ed effetti

della Valutazione positiva e negativa.

Artt. 28, 29, 31, 32, 33 e 34

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Gli artt. 31-34 del CCNL – in base al D.lgs 286/99 –impongono all’azienda di garantire :

La trasparenza delle procedure.

La partecipazione del valutato a tutte le fasi del

processo di valutazione.

L’affidamento della valutazione di 1A istanza al

dirigente superiore, che “conosce” il valutato sul posto di lavoro.

L’affidamento della valutazione definitiva di 2A

istanza (positiva/negativa) ad appositi organismi collegiali: i Collegi Tecnici ed il

Nucleo Aziendale di Valutazione.

I Principi dettati dal C.C.N.L.

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Non ci sono dubbi che si tratta di attuare una funzione di

sviluppo delle risorse umane .

Il Sistema di Valutazione dell’Azienda deve essere impostato in

modo da esaltare la capacità del “titolare” della Unità Operativa

di svolgere un’azione “pedagogica” ad alta valenza manageriale,

anche perché la voce “risorse umane”, nel bilancio di ogni

azienda, è quella più consistente

Il Direttore/Dirigente di struttura complessa/semplice, quindi, è

chiamato ad assumersi la “responsabilità” - non ad usare il

potere - di gestire tale funzione pedagogica nei confronti dei

suoi collaboratori

Sulla capacità di svolgere tale funzione, perciò, egli stesso sarà

valutato dal suo diretto superiore.

Il CCNL della Dirigenza ha definito le nuove

regole per la Valutazione del personale

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PROFESSIONALE / COMPORTAMENTALE

GESTIONALE / MANAGERIALE

la funzione direzionale/manageriale del

responsabile

La valutazione gestionale/manageriale, a

sua volta, è distinta in base a due

specifiche finalità di giudizio:

Le tipologie di “valutazione”

la produttività dell’equipe

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1. Contenere i costi del personale

riducendo il numero dei dipendenti

e, magari, col risultato di ridurre i

servizi erogati (quantità, qualità)

In base alle nuove logiche aziendali, le strade percorribili per il

recupero dell’equilibrio economico di bilancio per la voce

“PERSONALE” possono essere almeno due :

2. Sfruttare le potenzialità inespresse

politiche di sviluppo

delle risorse umane !

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Valutazione e controllo strategico

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Mira a verificare, in funzione dell’esercizio

dei poteri di indirizzo da parte di

competenti organi, l’effettiva attuazione

delle scelte contenute nelle direttive ed

altri atti di indirizzo politico

Analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli

eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli

obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le

risorse assegnate, nonché le eventuali responsabilità per la

mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi