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pagina 1 di 37 Renato Portale – dottore commercialista 25 settembre 2014 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza IVA tutte le novità fine 2014 / inizio 2015 Imposta in continua evoluzione Apre la via ad un sistema giuridico basato sulla common law

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25 settembre 2014

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza

IVA tutte le novità fine 2014 / inizio

2015

Imposta in continua evoluzione

Apre la via ad un sistema giuridico basato sulla common law

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Paesi aderenti alla UE (n. 28)Anno Paese

1957(trattato di Roma

1957/03/25)

Belgio Francia

Germania

ItaliaLussemburgo

Paesi bassi

1973 Danimarca IrlandaRegno unito

1981 Grecia

1986 Portogallo Spagna

1995 Austria FinlandiaSvezia

1° maggio 2001

Cipro EstoniaLettoniaLituaniaMalta

PoloniaRepubblica ceca

Repubblica slovaccaSloveniaUngheria

2007 Bulgaria Romania

1° luglio 2013 Croazia

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Ordinamento giuridico “ common law”

Sistema di matrice anglosassone basato sui precedenti giurisprudenziali più che su codici o – più in generale - su leggi e altri atti normativi emanati da organi politici

Contrapposto al sistema della civil law

Basato sulle seguenti regole mancanza di codificazioni generali giurisprudenza principale fonte del diritto con ridotto intervento del diritto legislativo

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IVA sentenze/ordinanze Corte UE

ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °

1976 1 1986 4 1996 15 2006 34

1977 1 1987 5 1997 21 2007 24

1978 0 1988 20 1998 16 2008 18

1979 2 1989 9 1999 10 2009 20

1980 1 1990 8 2000 21 2010 38

1981 2 1991 10 2001 27 2011 21

1982 5 1992 11 2002 12 2012 58

1983 2 1993 14 2003 20 2013 62

1984 6 1994 3 2004 21 17/9/2014 26

1985 11 1995 6 2005 27

Totale 31 121 311 611

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2014 Anno di transizione pieno di novità

Fattura europea che ha debuttato il 1° gennaio 2013

Ottobre 2014 creazione «sportello unico» che interesserà dal 2015i. commercio on-line dei servizi elettronici ii. telecomunicazioni iii. radiodifussione anticipa il regime definitivo dell’Iva europea

Sistema con cui il versamento dell’imposta sarà effettuato nel Paese del fornitore il quale dovrà applicare l’aliquota e le regole del Paese di

consumo se il cliente è un «privato» non sarà più obbligato a identificarsi in ciascuno Stato

membro in cui effettua tali operazioni.

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IVA semplificazioni 2014

Approvato definitivamente D.Lgs. dal Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2014 Per diverse disposizioni in attesa di decreti

ministeriali attuativi

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Rimborsi

Esportatore abituale

Vies

Semplificazioni intrastat servizi

Gruppi IVA su modello direttiva

Revisione sistema sanzionatorio

Semplificazioni IVA

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Rimborsi d’imposta

Riviste le procedure per ottenere i rimborsi (riscritto art. 38/bis) : rimborsi IVA: si eliminano gli adempimenti per i rimborsi fino a

15.000 euro (attualmente la soglia è di 5.000 euro) e non vengono posti limiti all’ammontare dei rimborsi in favore dei contribuenti “non a rischio” per i quali non è più necessaria la prestazione della garanzia a favore dello Stato

basterà apporre il visto di conformità sulla dichiarazione o sull’istanza da cui emerge il credito IVA richiesto a rimborso ed allegare alcune dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà

rimborsi dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale: per ottenere il rimborso da parte dell’agente della riscossione non c’è bisogno che il contribuente debba presentare apposita richiesta degli interessi eventualmente maturati

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Esportatore abituale

Dal 1° gennaio 2015 la comunicazione dei dati contenuti

nelle lettere d’intento spetta all’esportatore abituale e non

al fornitore

è l’esportatore a trasmettere telematicamente all’Agenzia

la dichiarazione di intento che lo stesso contribuente dovrà

consegnare al proprio fornitore per usufruire della

possibilità di effettuare gli acquisti senza applicazione

dell’IVA

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Vies

il contribuente sarà abilitato immediatamente ad effettuare le operazioni intracomunitarie in concomitanza con la attribuzione della partita IVA, senza che l’Agenzia delle entrate, possa emettere, entro trenta giorni dalla data di attribuzione della partita IVA, provvedimento di assenso o diniego all’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie

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Intrastat servizi

Ridotti i dati da comunicare alle sole informazioni concernenti:

i numeri di identificazione Iva delle controparti

il valore totale delle transazioni

il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta

il Paese di pagamento

Nuovo modello da approvare da Entrate, Dogane e ISTAT

Resta modello per servizi generici UE ricevuti

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di CosenzaRidotte sanzioni statistiche elenchi

Intrastat

Sanzioni limitate ai soli operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari a o superiore a 750 mila euro

Le sanzioni statistiche saranno applicate una sola volta per

ogni elenco Intrastat mensile inesatto o incompleto, a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell'elenco stesso

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Rettifica IVA crediti non riscossi

Possibile ridurre l’imponibile se si riduce il credito IVA non riscosso a seguito:

della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ovvero

di un piano di rientro (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della medesima L.F., pubblicato nel registro delle imprese).

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Black list

i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list saranno forniti con cadenza solo annuale, innalzando a 10.000 euro il limite complessivo di esonero (attualmente fissato a 500 euro) entro il quale non vi è l’obbligo di comunicazione dell’operazione

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Detrazione per prestazioni di sponsorizzazione

Attualmente è previsto un regime forfettario di determinazione dell’IVA per le imprese che svolgono attività di spettacolo e per le associazioni sportive dilettantistiche. In base a detto regime forfetario, la detrazione è stabilita nella misura del 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili, mentre scende al 10% per le operazioni di sponsorizzazione (art. 74, co. 6, D.P.R. n. 633/1972)

Con il Decreto semplificazione viene introdotta, per le

associazioni senza scopo di lucro, sportive dilettantistiche e pro-loco, la percentuale unica di detrazione nella misura del 50%, sia per le prestazioni di pubblicità sia per quelle di sponsorizzazione

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Spese di rappresentanza

Attualmente le spese per gli omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro sono interamente deducibili ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini IVA la detrazione è ammessa solo per gli omaggi di valore unitario inferiore a 25,82 euro

Il limite viene ora innalzato a 50 euro anche ai fini IVA

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Prima casa allineamento IVA – Registro

Attualmente le Agevolazioni sulla prima casa per i trasferimenti di case di abitazione ai fini del registro sono vincolate alla categoria catastale in cui è classificato o classificabile l'immobile, mentre per l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" ai trasferimenti aventi a oggetto immobili soggetti a IVA (numero 21 della Tabella A, parte II, allegata al decreto IVA) si fa riferimento ai criteri dettati dal D.M. 2 agosto 1969

Nel Decreto semplificazione è previsto l’allineamento della nozione di “prima casa” rilevante ai fini delle agevolazioni IVA a quella prevista in materia di imposta di registro, prevedendo che l’aliquota IVA agevolata del 4% trovi applicazione in relazione ad abitazione classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da quelle A1, A8, e A9, anziché in base ai criteri finora utilizzati fissati dal citato decreto ministeriale.

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E-commerce e telecomunicazioni dal 2015

Regola: imposizione nel paese del “consumo”

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Telecomunicazioni, radiodiffusioni e commercio elettronico di servizi dal

2015I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed i servizi elettronici (cessione on-line di software, programmi, Mp3, app, musica, film, e-book, ecc) prestati a persone che non sono soggetti passivi sono imponibili nel luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale (principio dell'imposizione nel luogo di consumo)

Previsto un regime speciale che consente alle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all'iscrizione, alla dichiarazione e al pagamento dell'IVA [interfaccia elettronica c.d. "mini sportello unico" (MoSS)]

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MoSS - Operatori UE interessati

Possono avvalersi del mini sportello unico i soggetti passivi stabiliti nell’UE (regime UE) e quelli stabiliti fuori UE (regime non UE)

Il regime è facoltativo ma se un soggetto passivo sceglie di avvalersene deve applicarlo in tutti gli Stati membri

Nell’ambito del regime UE, un soggetto passivo registrato al MoSS nello Stato membro in cui è stabilito trasmette telematicamente le dichiarazioni IVA trimestrali, in cui fornisce informazioni dettagliate sui servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi in altri Stati membri (Stati membri di consumo) e versa l’IVA dovuta

Le dichiarazioni, assieme all’IVA versata, vengono poi trasmesse dallo Stato membro di identificazione ai rispettivi Stati membri di consumo mediante una rete di comunicazioni sicura

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MoSS - Operatori non UE interessati

Nel regime non UE, il soggetto passivo (che non ha la sede della sua attività economica o una stabile organizzazione nell’UE, né vi è registrato o tenuto a registrarsi) può scegliere qualunque Stato membro come Stato membro di identificazione. Lo Stato membro scelto assegnerà al soggetto passivo un numero individuale di identificazione IVA (utilizzando il formato EUxxxyyyyyz).

In entrambi i casi (regime UE e non UE), il soggetto passivo può avere solo uno Stato membro di identificazione e tutti i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi in uno Stato membro in cui non è stabilito devono essere dichiarati mediante il mini sportello unico dal soggetto passivo che abbia deciso di avvalersene.

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Fattura Pubblica Amministrazione(c.d. Fattura PA)

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Fattura PA

Ai sensi della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008), nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato e con gli Enti pubblici nazionali, gli obblighi di fatturazione, registrazione e conservazione delle fatture devono essere adempiuti esclusivamente in forma elettronica.

La legge prevede l’emanazione di un regolamento e di due decreti del Ministro dell’economia e delle finanze per fissare gli obblighi, le competenze e le attribuzioni.

Il Regolamento è stato approvato con Decreto MEF n. 55 del 3 aprile 2013.

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Fattura PA

La fattura PA è una fattura elettronica emessa ai sensi dell'articolo 21, comma 1 Dpr 633/1972 ed ha le seguenti caratteristiche:

■ il contenuto è rappresentato, in un file XML (eXtensible Markup Language), secondo il formato della FatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio

■ l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura

■ la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni

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Fattura PA

la fattura elettronica si considera trasmessa solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del Sistema di interscambio (SdI) gestito dalla Sogei

la ricevuta viene rilasciata all’esito dell’inoltro all’amministrazione committente della fattura - Se l’inoltro non va a buon fine il Sistema rilascia una notifica di mancata consegna

il rilascio della ricevuta di consegna è idonea a provare tanto l’emissione quanto la ricezione della fattura

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Obblighi del fornitore

predisporre la fattura, o lotto di fatture PA, su file secondo il formato della FatturaPA

firmare la fattura tramite un certificato di firma qualificata

inviare la FatturaPA tramite il file preparato, firmato e nominato nel rispetto di uno dei cinque canali di trasmissione

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Sistema d’interscambio

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico in grado di:

1) ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA;

2) effettuare controlli sui file ricevuti;

3) inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie

Non ha alcun ruolo amministrativo e non assolve compiti relativi all’archiviazione e conservazione delle fatture

Il Sistema di Interscambio effettua su ogni file i controlli formali necessari per garantire il corretto inoltro al destinatario

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Corte di giustizia UE

Sentenze recenti

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IVA sentenze/ordinanze Corte UE

ANNO N ° ANNO N ° ANNO N ° ANNO N °

1976 1 1986 4 1996 15 2006 34

1977 1 1987 5 1997 21 2007 24

1978 0 1988 20 1998 16 2008 18

1979 2 1989 9 1999 10 2009 20

1980 1 1990 8 2000 21 2010 38

1981 2 1991 10 2001 27 2011 21

1982 5 1992 11 2002 12 2012 58

1983 2 1993 14 2003 20 2013 62

1984 6 1994 3 2004 21 17/9/2014 26

1985 11 1995 6 2005 27

Totale 31 121 311 611

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Sentenza13 giugno 2013, causa C-62/12 Galin Kostov

Prestazione occasionale effettuata da soggetto passivo

Una persona fisica, già soggetta all’imposta sul valore aggiunto per le sue attività di ufficiale giudiziario autonomo, deve essere considerata come «soggetto passivo» per qualsiasi altra attività economica esercitata in modo occasionale, a condizione che tale attività costituisca un’attività ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112

Rivedere articoli 4 e 5 del Dpr 633_1972

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Sentenza 31 gennaio 2013, causa C‑643/11 LVK

Detrazione IVA per fattura fittizia I principi della neutralità fiscale, della certezza del diritto e della

parità di trattamento consentono a che al destinatario di una fattura sia negato il diritto di detrarre l’IVA a monte, a causa della mancanza di un’effettiva operazione imponibile, anche qualora, nell’avviso di accertamento in rettifica inviato all’emittente di tale fattura, l’ IVA dichiarata da quest’ultimo non sia stata rettificata

Se tuttavia, tenuto conto di evasioni o di irregolarità commesse da detto emittente o a monte dell’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione, tale operazione si considera non effettivamente avvenuta, si deve, alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, dimostrare che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che detta operazione si iscriveva in un’evasione dell’ IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare

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Sentenza8 maggio 2013, causa C-271/12 Petroma Transports e a.

Fattura incompleta – detrazione committente e IVA dovuta prestatore

Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell’IVA può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego

Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi

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Sentenza 13 febbraio 2014, causa C-18/13 MAKS PEN

Frode fiscale e detrazione IVA

La direttiva 2006/112/CE deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui la detrazione dell’IVA riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore – segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi necessari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta – alla doppia condizione che tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.

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25 settembre 2014

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cosenza

E’ di tutta evidenza che - nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti - è escluso in radice che possa configurarsi la buona fede del cessionario o committente, il quale sa bene se una determinata fornitura di beni o prestazione di servizi l'ha effettivamente ricevuta o meno.

Qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni soggettivamente inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sull' inesistenza delle operazioni fatturate, ricade sul contribuente medesimo l'onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione, altrimenti non operabile. Il cessionario, in particolare, ha l'onere di dimostrare almeno, anche in via alternativa:

di non essersi trovato nella situazione giuridica oggettiva di conoscibilità delle operazioni pregresse intercorse tra il cedente ed il fatturante in ordine al bene ceduto

oppure, nonostante il possesso della capacità cognitiva adeguata all'attività professionale svolta in occasione dell'operazione contestata, di non essere stato in grado di abbandonare lo stato di ignoranza sul carattere fraudolento delle operazioni degli altri soggetti collegati all'operazione

Sentenza Cassazione26 febbraio 2014 n. 4609

Operazioni inesistenti e detrazione

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25 settembre 2014

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E' palesemente da escludere che una società possa non essere consapevole della frode operata a monte dal fornitore o da terzi, se acquista la totalità dei beni commerciati da un unico venditore, peraltro totalmente sfornito di strutture organizzative ed in presenza di tutti gli altri elementi sintomatici rilevati dall’Ufficio quali:

1) totale carenza di strutture aziendali tali da consentire alla ditta apparente venditrice di svolgere l'attività di impresa

2) carattere solo cartolare dei trasferimenti delle autovetture

3) totale omesso versamento dell'IVA dovuta all'Erario

4) sproporzione tra prezzo delle auto praticato, per di più assai spesso corrisposto prima dell'emissione delle fatture, rispetto a quello corrente nel mercato

Sentenza Cassazione18 aprile 2014 n. 9000

Operazioni soggettivamente inesistenti e detrazione

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25 settembre 2014

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Sentenza20 giugno 2013, causa C-259/12 Rodopi-M 91

Sanzione del 100% IVA in caso di regolarizzazione

Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’IVA da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi.

Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode

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25 settembre 2014

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Sentenza17 luglio 2014, causa C-272/13 Equoland

Sanzione del 100 o 30 % in caso di errata applicazione reverse-charge

44 Per quanto riguarda.. la parte della sanzione consistente in una maggiorazione dell’imposta secondo una percentuale forfettaria, … la Corte ha già dichiarato che una siffatta modalità di determinazione dell’importo della sanzione … può eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione ( in tal senso, sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punti 45 e da 50 a 52).45 Nella fattispecie, in considerazione dell’entità della percentuale fissata per la maggiorazione prevista dalla normativa nazionale …., non è escluso che tale modalità di determinazione della sanzione, e dunque la parte corrispondente della medesima, possa rivelarsi sproporzionata (v. sentenza Rēdlihs, EU:C:2012:497, punto 52).46 Infine, … ai sensi della giurisprudenza della Corte, il versamento di interessi moratori può costituire una sanzione adeguata in caso di violazione di un obbligo formale, purché non ecceda quanto necessario al conseguimento degli obiettivi perseguiti, consistenti nel garantire l’esatta riscossione dell’IVA e nell’evitare l’evasione (v. sentenza EMS-Bulgaria Transport, EU:C:2012:458, punto 75).47 Tuttavia, qualora l’importo globale degli interessi posti a carico del soggetto passivo dovesse corrispondere all’importo dell’imposta detraibile, privando quindi quest’ultimo del suo diritto a detrazione, una siffatta sanzione dovrebbe essere considerata sproporzionata.48 Ad ogni modo, la valutazione finale del carattere proporzionato della sanzione di cui trattasi nel procedimento principale compete unicamente al giudice del rinvio.