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IZS - TORINO 18.11.2016 Vincenzo Pacileo

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IZS - TORINO 18.11.2016

Vincenzo Pacileo

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AMBITI DI INTERVENTO� Delitti di attentato alla salute pubblica

� Reati a tutela dell’igiene alimentare

� Frodi in commercio

� Responsabilità delle persone giuridiche

� Estinzione delle contravvenzioni per adempimento delle prescrizioni

� Profili processuali

� Disposizioni di coordinamento

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DELITTI CONTRO

LA SALUTE PUBBLICA (C.P.)

Viene riscritto l’attuale art. 440 c.p. nel nuovo art. 439-bis c.p. senza differenze sostanziali

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c.p. art. 440. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio. La pena è aumentata [c.p. 64] se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali

«Art. 439 bis (Contaminazione o corruzione di acque o di alimenti). – Caselli

Chiunque contamina (adultera: ddl) o corrompe acque o alimenti destinati al consumo pubblico o di una (o più: ddl) gov. collettività, (o sostanze medicinali: ddl gov.)

rendendoli concretamentepericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni

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� Il «PERICOLO» è la probabilità di danno alla salute

� Il pericolo deve essere «concreto»

� Non è dunque sufficiente il mero superamento di limiti precauzionali

� Non occorre, però, che si verifichi e sia dimostrato un effettivo danno alla salute di un qualsiasi consumatore

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� Il pericolo deve riguardare la «salute pubblica»

� La nozione di «salute» prescinde dalla esistenza di una specifica malattia, configurandosi piuttosto come una sfera di completo «benessere fisio-psichico»

� Pertanto qualsiasi sostanza che sia in grado concretamente di modificare tale stato positivo costituirà «pericolo per la salute»

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Art. 440 (Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti).(Caselli)–

Chiunque produce,…alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano, ovvero contraffatti o adulterati, ponendo concretamente in pericolo la salute pubblica nella consumazione del prodotto, è punito con la reclusione da due ad otto anni»;

art.440 (produzione, importazione, esportazione, commercio , trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti) – schema ddl gov.

Chiunque produce…alimenti contraffatti, adulterati, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare, inadatti al consumo umano o comunque nocivi, idonei a porre in pericolo la salute di più persone, èpunito con la reclusione da due ad otto anni»;

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«la stessa pena si applica a chiunque commette le condotte di cui al comma che precede aventi ad oggetto sostanze medicinali o acque, contraffatte o adulterate, in modo da porre in pericolo la salute di piùpersone

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«Art. 5 bis (Alimenti non sicuri, pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano). (Caselli) –

1. Gli alimenti si intendono non sicuri quando risultano, anche in relazione a ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, in contrasto con i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per la prevenzione di danni alla salute. 2. Gli alimenti si intendono

pregiudizievoli per la salute quando la loro nocività, o quella dei singoli ingredienti, componenti o mangimi per animali utilizzati, pur non emergendo in base alla normativa vigente, è comunque accertata e conosciuta dal produttore o dall’operatore alimentare.

Art. 5 bis (Alimenti inadatti al

consumo umano).

(schema ddl governativo)

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3. Gli alimenti si intendono

inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile. 4. Agli effetti dei commi precedenti sono esclusi gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare che risultano vietati in forza del principio di precauzione

1. Gli alimenti si

intendono inadatti al consumo umano quando, in seguito a contaminazione dovuta a materiale estraneo o ad altri motivi, o in seguito a putrefazione, deterioramento o decomposizione, il loro uso risulti inaccettabile.2. Agli effetti del comma precedente sono esclusi gli alimenti, gli ingredienti, i componenti o i mangimi per animali destinati alla produzione alimentareindividuati da leggi o regolamenti che attuano il principio di precauzione

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OMESSO RITIRO DI ALIMENTI PERICOLOSI

�Attualmente il fatto è punito solo in via amministrativa

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Art. 3. dlg 190/2006

1. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, i quali, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non èconforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritirodegli stessi, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro.

2. Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali, avendo attivato la procedura di ritiro di cui al comma 1 non ne informano contestualmente l'autoritàcompetente, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da

cinquecento euro a tremila euro.

«Art. 442 (Omesso ritiro di alimenti pericolosi). – Caselli

Fuori dei casi di concorso nel reato previsto dall’articolo 440, èpunito con la reclusione da sei mesi a tre anni l’operatore del settore alimentare che, essendo venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, omette: a) di provvedere, ove possibile, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori; b) di informare immediatamente l’autoritàcompetente.

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3. Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi i quali non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a dodicimila euro

Alla stessa pena soggiace l’operatore del settore alimentare che non osserva i provvedimenti legalmente dati dall’autoritàcompetente per l’eliminazione del pericolo di cui al comma primo».

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NUOVA RILEVANZA PENALE DELLE INFORMAZIONI

SE PERICOLOSE PER LA SALUTE

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PER ES. OMESSA INDICAZIONE DELLA PRESENZA DI ALLERGENI

«Art. 444 (Informazioni commerciali ingannevoli pericolose). –

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui agli articoli 440, 441, 442, 443 e dell’articolo 5, comma secondo, legge 30 aprile 1962, n. 283, mediante informazioni commerciali

false o incompleteriguardanti alimenti,

pregiudica la sicurezzadella loro consumazione con

pericolo concreto per la salute pubblica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni

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La Cassazione ha di recente ritenuto che l’additivazionedi solfiti in una salsiccia è punibile ai sensi dell’art. 440 c.p. in un caso in cui l’assunzione dell’alimento aveva determinato una grave reazione allergica

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NOVITA’ DELLA INTRODUZIONE DEL DELITTO DI

«DISASTRO SANITARIO»

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Art. 445 bis (Disastro sanitario).

Quando dai fatti di cui agli articoli 439 bis, 440, 441, 442, 443, 444 e 445 derivano per colpa la lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni».

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Gli elementi costitutivi del disastro sanitario sono:

1. Una condotta che integri uno dei delitti contro la salute pubblica elencati

2. La causazione per colpa di una lesione grave/gravissima (art. 583 c.p.) o la morte di almeno tre persone

3. La causazione del pericolo di eventi analoghi ai danni di altre persone

4. Purché il suddetto pericolo sia grave (cioèaltamente probabile) e diffuso

lesione grave o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone

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Art. 445 ter (Disposizioni comuni). –

Agli effetti della legge penale, l’evento di pericolo per la salute pubblica comprende anche quello

derivante da consumi cumulativi in quantità normali

delle acque o dei prodotti o sostanze alimentari già distribuite o vendute ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo. Agli effetti della legge penale per alimenti si intendono prodotti o sostanze alimentari ovvero

mangimi destinati alla

nutrizione degli animali

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RISCRITTURA DELL’ART. 5 L. 283/1962

Opera distinguendo gradatamente 4 diverse situazioni

1)Fatto doloso commesso nell’ambito della GDO o commercio all’ingrosso

2)Fatto colposo commesso nell’ambito della GDO o commercio all’ingrosso

3)Fatto doloso commesso nell’ambito del dettaglio o della somministrazione

4)Fatto colposo commesso nell’ambito del dettaglio o della somministrazione (solo sanzione amministrativa)

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LA CONDOTTA VIETATA VIENE COSI’ DESCRITTA:

produzione/commercializzazione di alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti nazionali o dell’Unione europea, oppure per il cattivo stato o l’inidoneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subìti, l’alterazione, la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultino non sicuri, o per altra causa pregiudizievoli per la salute o inadatti al consumo umano (testo Caselli)

(risultino nocivi o inadatti: schema ddl gov.)

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INFORMAZIONI (ancora art. 5)

� 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato (cioè: nuovo art. 444 c.p.) la stessa pena si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione ad essi, il consumo degli alimenti possa comportare effetti dannosi per la salute anche soltanto di particolari categorie di consumatori

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DISASTRO DA ART. 5 L. 283/1962

Quando dai fatti di cui ai commi primo e secondo (cioècommercializzazione di alimenti non sicuri ecc.) consegue un disastro sanitario, si applica l’articolo 445 bis del codice penale.

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ABBANDONO DELLA SANZIONABILITA’ PENALE DELLE VIOLAZIONI DIREGOLE PRECAUZIONALI(prevista invece dall’attuale ART. 5 L. 283/1962)

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«Art. 5 ter (Violazioni in materia di utilizzo di alimenti in contrasto col principio di precauzione) – (Caselli)

1. Quando i fatti previsti dall’articolo 5 concernono previsioni legislative o regolamentari in materia di sicurezza alimentare che attuano il principio di precauzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 ad euro 75.000 per le violazioni di cui ai commi primo e secondo dell’articolo 5, e la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000 per le violazioni di cui ai commi terzo e quarto dell’articolo 5.

Art. 5 ter (Violazioni in materia di utilizzo di alimenti in contrasto col principio di precauzione) – schema ddl governativo

IDENTICO

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2. Agli effetti del comma precedente, per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto alle quali la nocività per la salute degli alimenti

dipende da valutazioni normative che non presentano certezza cognitiva sulle leggi scientifiche relative alla sussistenza del pericolo per la salute, e risultano da previsioni normative europee o nazionali in materia che si richiamano al predetto principio

2. Agli effetti del comma precedente, per violazioni che contrastano col principio di precauzione si intendono quelle rispetto alle quali la nocività degli alimenti per la salute èdefinita da previsioni normative europee o nazionali che si richiamano al predetto principio

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Alimenti non genuini� Art. 5 quater (Alimenti non genuini). –

� 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque prepara,…. alimenti private, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 a 75.000 euro se ilfatto è commesso nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso (del commercio all’ingrosso o della distribuzione a ampi settori di mercato: ddl gov.).

� 2. Se il fatto è commesso nelle forme del commercio al dettaglio, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro».

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Il nuovo art. 6 l. 283/1962 non prevede più il divieto di concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nei casi di frode tossica o comunque dannosa

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LA RIFORMA DEI DELITTI DI

FRODE COMMERCIALE� Si è inteso di rafforzare la tutela del consumatore,

valorizzando però anche il «patrimonio agroalimentare» , che viene elevato a bene giuridico

� Per ragioni di ottemperanza ai principi comunitari si èevitato di tutelare il «made in Italy» come tale

� Si è però rafforzata la tutela di quei prodotti che sono la più tipica espressione del «made in», cioè quelli a denominazione protetta

� Si è introdotto il nuovo reato di «agropirateria»

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L’art. 516 cp viene così riscritto

recuperando il contenuto dell’attuale art. 515

c.p.

Art. 516 (Frode in commercio di prodotti alimentari).

Fuori dei casi di cui all’articolo 517, chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa… o mette altrimenti in circolazione alimenti che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli indicati, dichiarati o pattuiti, è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa fino a 10.000 euro

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«Art. 517 (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Caselli

Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore,…., utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorchéfigurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull’origine o provenienza

geografica ovvero sull’identità o qualità del prodotto in sé o degli

ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, èpunito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro»

Art. 517 (Vendita di alimenti con segni mendaci). – ddl gov.

Chiunque, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore sull’origine, provenienza, qualità o quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizza segni distintivi o indicazioni, ancorché

figurative, falsi o ingannevoli ovvero omette le indicazioni obbligatorie sulla loro provenienza o origine èpunito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro

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� Art. 517 bis (Circostanze aggravanti). –

� Le pene stabilite dagli articoli 516, 517 e 517 quater sono aumentate:

� 1) se i fatti sono commessi mediante falsi documenti di trasporto o false dichiarazioni all’organismo di vigilanza;

� 2) se l’alimento è falsamente presentato come biologico;

� 3) se i fatti sono commessi nell’ambito, nelle forme o per le finalità della grande distribuzione o del commercio all’ingrosso (distribuzione a ampi settori di mercato: ddl gov.)

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Art. 517 quater (Contraffazione di alimenti a denominazione protetta)

� Chiunque, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, … o mette altrimenti in circolazione alimenti la cui denominazione di origine o indicazione geografica o le cui caratteristiche sono contraffatte o alterate, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro.

� Il reato è punibile a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine degli alimenti». in deposito doganale, spedisce in transito, esporta

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Art. 517 quater.1 (Agropirateria).

�Chiunque, fuori dai casi di cui agli articoli 416 e 416 bis, al fine di trarne profitto, in modo sistematico e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 516 e 517, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 15.000 a 75.000 euro; se commette alcuno dei fatti di cui all’articolo 517 quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 20.000 a 100.000 euro. (…)

�Oltre alla pena accessoria di cui all’articolo 32 bis (interdizione dagli uffici direttivi delle imprese), alla condanna consegue il divieto di pari durata di porre in essere qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria, anche per interposta persona, fisica o giuridica, finalizzata alla promozione dei prodotti compravenduti

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� Art. 518 bis (Ulteriori pene accessorie )

� …..

� se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura dello stabilimento o dell’esercizio in cui il fatto è stato commesso da uno a dodici mesi, ovvero la revoca dei provvedimenti (autorizzatori)

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� L’art. 9 co. 1 l. 689/1981 regola i rapporti tra illecito penale e illecito amministrativo ricadenti sul medesimo fatto facendo prevalere la disposizione speciale, anche se amministrativa

� L’art. 9 co. 3 prevede che in tali casi prevalga la sanzione penale se questa riguarda i reati di cui agli artt. 5, 6 e 12 l. 283/1962

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� La proposta di riforma riscrive il terzo comma dell’art. 9 l. 689/1981

� Prevedendo che la deroga al principio di specialitàdovrà operare solo per le ipotesi più gravi di frodi in commercio:

� Art. 517 c.p. aggravato dall’art. 517 bis

� Art. 517 quater c.p. (denominazione protetta)

� Art. 517 quater.1 c.p. (agropirateria)

� Scompare invece il riferimento alla l. 283/1962

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RINTRACCIABILITA’� L’articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190, è

sostituito dal seguente:

� «Art. 2 (Sanzioni) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che impediscono, ostacolano o comunque non consentono agli organi di controllo la ricostruzione della rintracciabilità di cui all’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 sono puniti con l’ammenda da 600 a 6.000 euro».

� (attualmente la sanzione è amministrativa)

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PROFILI PROCESSUALI

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c.p.p. art. 354. Accertamenti

urgenti sui luoghi, sulle cose e

sulle persone. Sequestro.

1….

2. Se vi è pericolo che le cose,

le tracce e i luoghi indicati nel

comma 1 si alterino o si

disperdano o comunque si

modifichino e il pubblico

ministero non può intervenire

tempestivamente, ovvero non

ha ancora assunto la direzione

delle indagini, gli ufficiali di

polizia giudiziaria compiono i

necessari accertamenti e

rilievi sullo stato dei luoghi e

delle cose.

Riforma Caselli

Art. 354 c.p.p.

anche mediante prelievo di

campioni rappresentativi

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c.p.p. art. 392

1…

2. Il pubblico ministero e la

persona sottoposta alle

indagini possono altresì

chiedere una perizia che, se

fosse disposta nel

dibattimento, ne potrebbe

determinare una sospensione

superiore a sessanta giorni

ovvero che comporti

l'esecuzione di accertamenti o

prelievi su persona vivente

previsti dall'articolo 224-bis

c.p.p. 392 –Caselli

ovvero attività di analisi di

alimenti in giudiziale

sequestro ancorché non

deperibili

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Art. 85 disp. att. C.p.p. – Caselli

«3. Anche in assenza di consenso,

l’Autorità Giudiziaria può disporre,

imponendo se del caso specifiche

prescrizioni od oneri a carico

dell’interessato, che i prodotti non

conformi alle vigenti norme di

settore siano assegnati per

esclusive finalità di assistenza e

beneficenza ad enti territoriali o ad

altri enti pubblici, ad associazioni o

consorzi che abbiano per statuto od

atto costitutivo compiti assistenziali

per la distribuzione gratuita a

persone bisognose, previa

rimozione dell’eventuale marchio o

segno distintivo o indicazione,

anche figurativa, che costituisce

reato ovvero previo declassamento

merceologico o regolarizzazione

amministrativa. La destinazione del

prodotto a finalità diverse da quelle

assistenziali è punita ai sensi

dell’articolo 316 bis del codice

penale.

Art. 86 disp. att. C.p.p. –

schema ddl gov.

1bis. Il giudice può disporre, che

i prodotti di cui abbia ordinato la

confisca siano assegnati per

esclusive finalità di assistenza e

beneficenza ad enti territoriali o

ad altri enti pubblici, ad

associazioni o consorzi che

abbiano per statuto od atto

costitutivo compiti assistenziali

per la distribuzione gratuita a

persone bisognose, previa

rimozione dell’eventuale

marchio o segno distintivo o

indicazione, anche figurativa,

che costituisce reato ovvero

previo declassamento

merceologico o regolarizzazione

amministrativa. La destinazione

del prodotto a finalità diverse da

quelle assistenziali è punita ai

sensi dell’articolo 316 bis del

codice penale

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Art. 132 bis disp. att.

Cp.p.

1.Nella formazione dei

ruoli di udienza e nella

trattazione dei

processi è assicurata la

priorità assolutaB)…

Art. 132 bis – Caselli

ai delitti contro la

salute pubblica e la

sicurezza degli

alimenti, al delitto di

agropirateria

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Art. 223 n. coord.

C.p.p.

….analisi per le

quali non è prevista

la revisione….

RIFORMA CASELLI

Ovvero, se per la

deperibilità,

modificabilità o

quantità del

campione, non è

possibile la

ripetizione delle

analisi

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Art. 266 c.p.p.

Intercettazioni

telefoniche:

… art. 516, 517 e

517 quater

RIFORMA CASELLI

Aggiunge art. 5 l.

283/1962

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LA RESPONSABILITA’

DEGLI ENTI

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SI VUOLE INTRODURRE UNO SPECIFICO MODELLO ORGANIZZATIVO PER L’IMPRESA ALIMENTARE

CHE TENGA CONTO DELLE PECULIARITA’ DEL SETTORE (v. per es. in merito a:

-Informazioni / pubblicità

-Rintracciabilità

-Ritiro / richiamo

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Art. 6 bis d.lgs. 231/2001 (Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare). –1. Nei casi di cui al precedente articolo, il modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente o attenuante della responsabilità amministrativa

delle imprese alimentari costituite in forma societaria, come individuate ai sensi dell’articolo 3 del

Regolamento (CE) n. 178/2002 …deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici, a livello nazionale e sovranazionale, relativi: a) al rispetto degli standard relativi alla fornitura di

informazioni sugli alimenti; b) alle attività di verifica sui contenuti delle

comunicazioni pubblicitarie al fine di garantire la coerenza degli stessi rispetto alle caratteristiche del prodotto; c) alle attività di vigilanza con riferimento alla

rintracciabilità, ovvero alla possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un prodotto alimentare attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;

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d) alle attività di controllo sui prodotti alimentari,

finalizzati a garantire la qualità, la sicurezza e l’integrità dei prodotti e delle relative confezioni in tutte le fasi della filiera;

e) alle procedure di ritiro o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti; f) alle attività di valutazione e di gestione del rischio, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;

g) alle periodiche verifiche sull’effettività e sull’adeguatezza del modello.

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2. I modelli di cui al comma primo, avuto riguardo alla natura ed alle dimensioni dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, devono in ogni caso prevedere:

a) idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività ivi prescritte; b) un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema

disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello; c) un idoneo sistema di vigilanza e controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità

delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando

siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla genuinità e alla sicurezza dei prodotti

alimentari, alla lealtà commerciale nei confronti dei

consumatori, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

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3. Nelle piccole e medie imprese, come individuate ai sensi dell’articolo 5 L. 180/2011, il compito di vigilanza sul funzionamento dei modelli in materia di reati alimentari

può essere affidato anche ad un solo soggetto,

purché dotato di adeguata professionalità e specifica competenza anche nel settore alimentare

nonché di autonomi poteri di iniziativa e controllo. Tale soggetto è individuato nell’ambito di apposito elenco nazionale istituito presso le Camere di Commercio… con provvedimento del Ministero della Sviluppo Economico.

4. Il titolare di imprese alimentari aventi meno di dieci dipendenti e volume d’affari annuo inferiore a 2 milioni di euro può svolgere direttamente icompiti di prevenzione e tutela della sicurezza degli

alimenti o mangimi e della lealtà commerciale qualora abbia frequentato corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi correlati alla propria attività produttiva nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni, da definirsi mediante accordo in sede di Conferenza permanente … In tali ipotesi, non ha l’obbligo di designare l’operatore del settore degli alimenti o dei mangimi, il responsabile della produzione e il responsabile della qualità».

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Reati che danno luogo a responsabilitàamministrativa ex d.lg.231/2001:

Artt.…516, 517 ter, 517 quaterc.p.

Reati che danno luogo a responsabilitàamministrativa secondo la riforma:

Artt. 516, 517, 517 quater, 517 quater.1 c.p.(agropirateria)

Artt. 439, 439 bis, 440, 444, 445 bis, 452 c.p.

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DELEGA DI FUNZIONI

� SI VUOLE INTRODURRE UN ART. 1 BIS NELLA L. 283/1962 CHE NORMATIVIZZI PER I REATI ALIMENTARI LA FIGURA DELLA DELEGA E DEL DELEGATO

� MUTUANDOLA DAL D.LG. 81/2008 IN MATERIA DISICUREZZA DEL LAVORO

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Art. 16. Delega di funzioni d.lg 81/2008 – sicurezza lavoro1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, èammessa con i seguenti limiti e condizioni:a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

«Art. 1 bis (Delega di funzioni) l. 283/1962 – Caselli– 1. La delega di funzioni da parte del titolare di impresa alimentare, … o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, èammessa alle seguenti condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; e) che la delega sia accettatadal delegato per iscritto;

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2…3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4. 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

3. La delega di funzioni nonesclude l’obbligo di vigilanzain capo al titolare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell’articolo 6 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti o mangimi e di lealtàcommerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle

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Art. 12 ter. L. 283/1962 (Estinzione delle contravvenzioni

in materia di sicurezza alimentare.

Ambito di applicazione). – Caselli

1. Le previsioni estintive

appresso disciplinate si

applicano alle contravvenzioni

in materia di alimenti,

sicurezza, tracciabilità ed

igiene alimentare che non

hanno cagionato danno o

pericolo concreto e attuale di

danno alla salute pubblica ed

alla sicurezza alimentare, e la

cui realizzazione dipende da

rischi inerenti a un contesto

produttivo, organizzativo,

commerciale o comunque di

lavoro, che possano essere

neutralizzati o rimossi