P. Dell'Antico - FOCUS SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
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DIGITAL DAY – 9 MARZO 2015
FOCUS SULLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Relatore: [email protected] Paola Dell’AnFco Do@ore commercialista e Revisore Contabile Ordine di Pisa
[email protected] Paola Dell'AnFco -‐ Do@ore Commercialista -‐ Revisore legale in Pontedera (PI) Email: [email protected]
REQUISITI FATTURA ELETTRONICA
• auten&cità dell’origine • integrità del contenuto • leggibilità della fa@ura
dal momento dell’emissione fino al termine del periodo di archiviazione della fa5ura Ogni sogge@o passivo stabilisce liberamente come assicurare tali requisiF AutenFcità e integrità possono essere garanFte mediante: 1. sistemi di controllo di gesFone che assicurino un collegamento affidabile tra la fa@ura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile 2. apposizione della firma ele@ronica qualificata o digitale dell’emi@ente 3. sistemi EDI di trasmissione ele@ronica dei daF
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FORMATO DELLA FATTURA ELETTRONICA
Tu^ i fornitori che cedono beni o prestano servizi alle amministrazioni pubbliche non potranno più trasme@ere le fa@ure cartacee dire@amente alla P.A., ma dovranno trasme@ere al SDI solo ed esclusivamente fa@ure ele@roniche:
• in formato XML secondo le specifiche tecniche e la stru@ura sinta^ca contenute nel documento “Specifiche tecniche opera8ve del formato della fa5ura del sistema di interscambio”(consultabile sul sito [email protected])
• So@oscri@e con firma qualificata o digitale da parte del fornitore o dell’intermediario che garanFscono l’autenFcità dell’origine e l’integrità del contenuto
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CONTENUTO INFORMATIVO DELLA FATTURA
Il contenuto informaFvo obbligatorio della fa@uraPA prevede: • DATI OBBLIGATORI:
– Informazioni rilevanF ai fini fiscali previsF dal DPR 633/72 art. 21
– Informazioni indispensabili ai fini di una corre@a trasmissione al sogge@o desFnatario (codice IPA , che antecedentemente gli è stato comunicato dalla stessa PA oppure che il fornitore ha individuato sul sito www.indicepa.gov.it)
– CIG e CUP quando disponibile • DATI FACOLTATIVI DEFINITI DA CIASCUNA AMMINISTRAZIONE
AL FINE DI DEMATERIALIZZARE L’INTERO CICLO PASSIVO
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PREDISPORRE LA FATTURA
Ogni fa@ura o lo@o di fa@ure cosFtuisce per il SDI un file predisposto secondo il formato della Fa@uraPA. Il singolo file, oppure più file singoli, possono essere racchiusi in un file compresso, in formato zip, cioè in un file archivio.
Dopo aver preparato il file deve essere “nominato” in maniera opportuna affinchè possa essere acce@ato dal SDI.
per le fa@ure PA deve essere rispe@ata la seguente nomenclatura:
Codice Paese Iden8fica8vo univoco del Trasmi5ente _ Progressivo univoco del file
ESEMPIO: IT99999999999_00001.xml.p7m
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FIRMARE LA FATTURA
Ogni file Fa@uraPA trasmesso al Sistema di Interscambio deve essere firmato dal sogge@o che eme@e la fa@ura tramite un cerFficato di firma qualificata. La firma è necessaria in quanto garanFsce:
• l’integrità delle informazioni contenute nella fa@ura; • l’autenFcità dell’emi@ente;
Per dotarsi di un cerFficato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei cerFficatori presenF nell’ elenco dei cerFficatori autorizzaF pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale tenendo presenF i seguenF vincoli tecnici.
• il Sistema di Interscambio amme@e i seguenF formaF di firma: – CAdES-‐BES – XAdES-‐BES
Il solware uFlizzato per apporre la firma deve essere in grado di valorizzare il parametro “signing Fme”, che riporta la data e l’ora, ed anche la "Fme zone" e che assume il significato di riferimento temporale. Non è invece necessaria l’apposizione della marca temporale.
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TRASMISSIONE DELLA FATTURA
I fornitori delle PA potranno trasme@ere le fa@ure ele@roniche al SDI impiegando uno dei 5 diversi canali di trasmissione per l’invio dei file:
• PEC • Invio via web • Servizio SDICoop –Trasmissione • Servizio SDIFTP • Servizio SPCoop – Trasmissione
Per gli emi@enF che uFlizzano SDICOOP, SPCOOP oppure SDIFTP è necessaria una prevenFva a^vità di accreditamento al SDI, per i fornitori che uFlizzano la PEC basterà uFlizzare uno dei gestori iscri@o nell’elenco pubblico tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.
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TRASMISSIONE DELLA FATTURA
INVIO TRAMITE PEC: II file Fa@uraPA e i file archivio devono essere spediF come allegato del messaggio di PEC. L'indirizzo PEC a cui desFnare i file è il seguente: [email protected]@urapa.it. Il messaggio, comprensivo dell’allegato, non deve superare la dimensione di 30 megabytes. Il sogge@o che uFlizza il canale PEC riceverà, sulla casella di PEC da cui ha effe@uato la trasmissione, i file messaggio prodo^ dal SdI relaFvi al proprio invio. Il Sistema, con il primo messaggio di risposta, noFfica di scarto o ricevuta di consegna, comunica al trasmi@ente l’indirizzo di PEC che dovrà uFlizzare per i successivi eventuali invii.
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TRASMISSIONE DELLA FATTURA
INVIO VIA WEB:
Il Sistema di Interscambio me@e a disposizione, sul sito [email protected] , un’applicazione per inviare un file Fa@uraPA o un file archivio a@raverso un’interfaccia web.
Per accedervi è necessario essere in possesso di credenziali Entratel o Fisconline o essere provvisF di Carta Nazionale dei Servizi (CNS) precedentemente abilitata ai servizi telemaFci dell'Agenzia delle Entrate.
Il file inviato uFlizzando questa modalità non deve superare la dimensione di 5 megabytes.
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TRASMISSIONE DELLA FATTURA
• Il fornitore invia la FE al SDI
• SDI effe@ua i controlli previsF (integrità, autenFcità del documento e conformità del formato) e genera una ricevuta di avvenuta consegna o scarto
• Inoltro da parte del SDI all’amministrazione individuata dal codice ufficio
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NOTIFICHE
– NoFfica di scarto inviata dal SDI in caso di fa@ura non corre@a rilevata in seguito a controlli formali. PA non riceve il file;
– Ricevuta di consegna alla PA desFnataria inviata dal SDI al sogge@o trasmi@ente, nel caso di consegna posiFvo;
– NoFfica di mancata consegna alla PA desFnataria desFnataria inviata dal SDI al sogge@o trasmi@ente, nel caso di esito negaFvo, il SDI proverà a riconsegnare la fa@ura per un periodo stabilito, dopo riceverà: • NoFfica di consegna • A@estazione di avvenuta trasmissione della fa@ura al SDI con impossibilità di
recapito inviata nel caso non si riesca a recapitare la fa@ura nel periodo stabilito.
Entro 15 giorni dal primo tentaFvo di consegna potrebbe ricevere una noFfica di esito commi@ente come: acce@azione o rifiuto. Se ciò non accade riceverà una noFfica di decorrenza termini.
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EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’art. 2 co. 4 del DM 55/2013 stabilisce che la fa@ura ele@ronica si considera trasmessa per via ele@ronica, ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72, e ricevuta dalle Amministrazioni desFnatarie “solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna ” da parte del SDI. Secondo la circ. Min. Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri 31.3.2014 n. 1, questa previsione è coerente col disposto dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72 in base al quale “la fa@ura, cartacea o ele@ronica, si ha per emessa all’a@o della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o commi@ente”. Infa^, posto che la ricevuta di consegna viene rilasciata in un momento successivo a quello in cui la fa@ura è nella disponibilità della Pubblica Amministrazione commi@ente, il rilascio, da parte del SDI, della ricevuta di consegna è sufficiente a provare sia l’emissione della fa@ura ele@ronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione commi@ente. NOTIFICA DI MANCATA CONSEGNA Secondo la citata circ. 1/2014, anche la noFfica di mancata consegna è sufficiente a provare la ricezione della fa@ura da parte del SDI, e conseguentemente l’avvenuta trasmissione della fa@ura da parte del sogge@o emi@ente verso il SDI stesso. Da tali elemenF emerge, pertanto, che la fa@ura ele@ronica può considerarsi “emessa”, ai sensi dell’art. 21 co. 1 del DPR 633/72, anche a fronte del rilascio da parte del SDI della noFfica di mancata consegna.
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EMISSIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA TRASMISSIONE DELLA FATTURA CON IMPOSSIBILITÀ DI RECAPITO L’“A@estazione di avvenuta trasmissione della fa@ura al SDI con impossibilità di recapito”, quale messaggio firmato ele@ronicamente contenente la fa@ura ricevuta dal SDI, secondo la circ. 1/2014, è sufficiente a dimostrare che la fa@ura in esso contenuta è pervenuta al SDI nel rispe@o delle regole tecniche di cui al DM 55/2013 e che non è stato possibile recapitarla all’Amministrazione commi@ente per cause non imputabili al fornitore. In presenza di tale a@estato, pertanto, la fa@ura in esso contenuta può considerarsi “emessa”.
La Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 Agenzia delle Entrate precisa, fermo restando che “la fa5ura è emessa al momento dell’effe5uazione dell’operazione determinata a norma dell’ar8colo 6” – e che, di conseguenza, la data apposta sul documento nel rispe@o di tali criteri sarà determinante ai fini fiscali – in via presunFva il legislatore ha stabilito che l’emissione della fa@ura non potrà comunque essere successiva al momento della sua consegna o spedizione (fa@ura analogica) ovvero al momento della sua trasmissione per via ele@ronica o messa a disposizione del cessionario o commi@ente (fa@ura ele@ronica).
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GLI INTERMEDIARI
Gli intermediari dei fornitori:
• Eme@ono, se richiesto, le fa@ure ele@roniche per conto dei fornitori
• Trasme@ono le fa@ure al sistema di interscambio
• Adempiono, se richiesto, agli obblighi di conservazione
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CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
L’arFcolo 39, terzo comma, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, come modificato a seguito del recepimento della dire^va 2010/45/UE, prevede che tu@e le fa@ure ele@roniche siano conservate in modalità ele@ronica, in conformità alle disposizioni del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, ado@ato ai sensi dell’arFcolo 21, comma 5, del Decreto legislaFvo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Le fa@ure create in formato ele@ronico e quelle cartacee possono essere conservate ele@ronicamente. Ai sensi dell’art. 1, comma 209 legge n. 244 del 2007 è obbligatorio conservare ele@ronicamente le fa@ure ele@roniche emesse nei confronF della Pubblica Amministrazione.
Ai fini della rilevanza fiscale, il processo di conservazione dei documenF informaFci termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacche@o di archiviazione; tale processo deve essere effe@uato entro tre mesi dal termine di trasmissione telemaFca della dichiarazione dei reddiF cui le fa@ure si riferiscono e per la durata di 10 anni.
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CONSERVAZIONE DIGITALE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
La norma, inoltre, specifica che “il luogo di conservazione ele5ronica delle stesse, nonché dei registri e degli altri documen8 previs8 dal presente decreto e da altre disposizioni, può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il sogge5o passivo stabilito nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l’accesso automa8zzato all’archivio e che tuV i documen8 ed i da8 in esso contenu8, compresi quelli che garan8scono l’auten8cità e l’integrità delle fa5ure di cui all’ar8colo 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informa8co.” Al riguardo, è appena il caso di so@olineare che, qualora il sogge@o passivo scelga di conservare la propria documentazione presso altro Stato, dovrà, in ogni caso:
• applicare le regole di tenuta e conservazione previste dalle disposizioni italiane; • consenFre alle autorità competenF (Amministrazione finanziaria italiana) di accedere ai documenF
e acquisirli anche per via ele@ronica. A tale fine, il sogge@o passivo, residente o domiciliato nel territorio nazionale: a) ai fini della comunicazione del luogo di conservazione ele@ronica dei documenF fiscalmente rilevanF, deve riportare nei modelli di comunicazione AA7 e AA9, nel rispe@o dei termini previsF dall’arFcolo 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli estremi idenFficaFvi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservaF i documenF, anche se essi risiedono all’estero; b) ai fini dell’esibizione, deve assicurare l’accesso automaFzzato all’archivio, con ogni mezzo, in qualsiasi momento e dalla sede dove è effe@uato il controllo ai sensi dell’arFcolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
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REGISTRI IVA
La tenuta del registro ai fini IVA delle fa@ure ele@roniche deve assicurare l’ordine cronologico e che non vi sia soluzione di conFnuità per ciascun periodo d’imposta.
A tal fine la Circolare ADE n. 36 del 6 dicembre 2006 chiarisce al punto 5.3 che “ove il contribuente intenda ado5are la conservazione ele5ronica delle sole fa5ure ele5roniche, e' consen8ta la conservazione con le modalità tradizionali delle fa5ure in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una dis8nta serie numerica in ordine cronologico, senza soluzione di con8nuità per periodo di imposta”
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IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE
Per assolvere l’imposta di bollo sui documenF informaFci dal 27 giugno 2014 (DM 17 giugno 2014) è corrisposta, tramite il modello f24 esclusivamente con modalità telemaFca, solo a consunFvo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le fa@ure ele@roniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione in fa@ura:
“Imposta di bollo assolta come documento informaFco, ai sensi del decreto 17 giugno 2014”
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