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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative Newsletter n.39 1 settembre – 31 ottobre 2016

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Osservatorio Normativo Financial Services Sintesi e riferimenti delle principali novità normative

Newsletter n.39 1 settembre – 31 ottobre 2016

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Indice

1 BANKING ____________________________________________________________ 3

1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union ___________________________________________ 3

1.2 Conduct of Business ____________________________________________________________ 5

1.3 Financial Crime _________________________________________________________________ 9

1.4 Accounting & Taxes _____________________________________________________________ 9

2 CAPITAL MARKET ____________________________________________________ 11

3 INSURANCE _________________________________________________________ 13

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1 BANKING 1.1 Vigilanza Prudenziale e Banking Union Requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

Fonte: Commissione Europea Data: 3 Settembre 2016 Breve descrizione Il presente Regolamento (2016/1450) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 3 settembre integra la Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive - BRRD) in merito alle norme tecniche di regolamentazione (RTS) che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili. Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1450 Disposizioni di Vigilanza: recepimento direttiva mutui Fonte: Banca d’Italia Data: 27 Settembre 2016 Breve descrizione I presenti documenti riguardano gli aggiornamenti delle Circolari di Banca d’Italia - 17° aggiornamento Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche” e 2° aggiornamento Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” - posti in consultazione il 28 luglio 2016. Gli aggiornamenti danno attuazione agli artt. 120-undecies e 120-duodecies del TUB che recepiscono nell’ordinamento italiano le disposizioni della Direttiva 2014/17/UE (MCD - Mortgage Credit Directive, o direttiva mutui). Le modifiche apportate alle circolari riguardano:

la verifica del merito di credito del consumatore; la valutazione degli immobili cui sono tenute le banche nella concessione di crediti immobiliari

ai consumatori. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/ http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c288/ Armonizzata l’applicazione della definizione di default

Fonte: EBA Data: 28 Settembre 2016 Breve descrizione L’Autorità Bancaria Europea ha pubblicato tre documenti (linee guida, regulatory technical standards – RTS, analisi d’impatto qualitativo e quantitativo – QIS) in linea con il processo di revisione dei modelli di rating interni (Internal Rating Based – IRB). Lo scopo è quello di armonizzare l’applicazione della definizione di default tra gli stati membri UE, definire una soglia di rilevanza per la valutazione delle

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obbligazioni scadute, e in generale, aumentare la comparabilità delle stime di rischio e armonizzare i requisiti patrimoniali. Le linee guida chiariscono la definizione di default fornendo spiegazione su come applicare i relativi criteri tecnici inclusi nella definizione riportata all’articolo 178 del CRR (es. criteri per definire i giorni di arretrato, indicazioni del probabile inadempimento, condizioni per il ritorno allo status di non-default) e stabiliscono i requisiti per la governance interna. Gli RTS specificano le condizioni sulla struttura e l’applicazione della soglia di rilevanza da utilizzare per la valutazione delle obbligazioni scadute. Infine l’analisi del QIS determina i potenziali impatti che l’applicazione degli scenari delineati dalle linee guida e dai RTS avrebbe sui coefficienti di adeguatezza patrimoniale, ed è corredata da una analisi costi – benefici. http://www.eba.europa.eu/-/eba-harmonises-the-definition-of-default-across-the-eu Determinazione della riserva di conservazione del capitale Fonte: Banca d’Italia Data: 4 Ottobre 2016 Breve descrizione Il presente documento è relativo al 18° aggiornamento della Circolare n. 285/2013 di Banca d’Italia che modifica la disciplina relativa alla determinazione della riserva di conservazione di capitale (capital conservation buffer – CCB). In particolare con tale modifica viene adottato il regime transitorio previsto dalla Direttiva CRD IV che permette una graduale applicazione del requisito per il periodo gennaio 2017- gennaio 2019. La modifica permette di allineare la disciplina nazionale a quella della maggioranza dei paesi dell’Eurozona che hanno optato per il regime transitorio. Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2017. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c285/ ICT Risk Assessment: consultazione sulle Linee Guida

Fonte: EBA

Data: 6 Ottobre 2016 Breve descrizione L’Autorità Bancaria Europea ha avviato un periodo di consultazione sul documento draft delle linee guida per la valutazione del rischio in ambito Information and Communication Technology (ICT) nel processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP). I requisiti per la valutazione del rischio ICT descritti nelle linee guida sono ripartiti in tre sezioni:

Disposizioni generali per la valutazione del rischio ICT: relative alla proporzionalità della valutazione del rischio rispetto alla dimensione, alla struttura e all’assetto operativo della banca, nonché in considerazione della natura, della portata e della complessità delle attività da essa svolte;

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Valutazione della gestione e della strategia ICT: le autorità competenti dovranno valutare: i) che la struttura di governo e i controlli interni dell’istituzione siano coerenti con i rischi ICT a cui l’istituzione è soggetta; ii) che l’organo con funzione di gestione abbia definito le necessarie misure atte a identificare e gestire il rischio ICT; iii) che l’istituzione abbia strategia ICT in linea e coerente con quella definita a livello di gruppo;

Valutazione delle esposizioni a rischio e dei controlli ICT: identificazione del rischio ICT materiale a cui la banca è o potrebbe essere esposta e che è oggetto di mitigazione mediante l’adozione di procedure e controlli. Tale valutazione alimenterà lo score dell’Operational Risk all’interno dello SREP.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1608089/Consultation+Paper+on+Guidelines+on+ICT+Risk+Assessment+under+the+SREP.pdf

1.2 Conduct of Business Rating di legalità: modifiche al Regolamento dell’AGCM Fonte: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) Data: 12 Settembre 2016 Breve descrizione Con il presente documento, l’AGCM apporta modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Tale documento introduce un significativo affinamento del Regolamento al fine di valorizzare le recenti esperienze dell’Autorità e le istanze delle istituzioni coinvolte a vario titolo nel procedimento di rilascio delle ormai note “stellette” (i.e. Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione e Guardia di Finanza). Le modifiche apportate seguono la consultazione pubblica lanciata dall’Autorità a settembre 2015 (provvedimento n. 25636 del 23 settembre 2015). A valle della consultazione svolta, tuttavia, l’AGCM ha deciso di non apportare al Regolamento tutte le modifiche originariamente prospettate, introducendone invece alcune del tutto nuove. Dal quadro complessivo delle modifiche apportate sembra emergere, in definitiva, la volontà da parte dell’AGCM di ulteriormente innalzare lo standing richiesto alle imprese per ottenere le “stellette” considerate, oltre alla necessità di limare alcune incongruenze che erano emerse nella prassi applicativa del Regolamento. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 13 settembre 2016. http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/12/16A06643/sg

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Credito immobiliare ai consumatori: recepimento della Direttiva mutui Fonte: Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) Data: 29 Settembre 2016 Breve descrizione Con il presente documento il Ministro dell’economia e delle finanze - Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio dà attuazione al Capo I-bis del Titolo VI del TUB, di recepimento della direttiva 2014/17/UE (MCD - Mortgage Credit Directive, o direttiva mutui) al fine di realizzare un mercato interno trasparente ed efficiente per il credito immobiliare, garantendo ai consumatori un elevato livello di protezione. Si segnala che la Banca d’Italia emana disposizioni applicative del presente decreto. https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/delibere-cicr/decreto-20160929/DM_380_del_29.9.2016.pdf Credito immobiliare ai consumatori: aggiornamento disposizioni sulla trasparenza Fonte: Banca d’Italia Data: 30 Settembre 2016 Breve descrizione Con il presente documento sono state aggiornate le disposizioni in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, a seguito del recepimento in Italia, con il D.lgs. 21 aprile 2016, n. 72, della direttiva 2014/17/UE sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (c.d. mortgage credit directive - MCD) e alle conseguenti modifiche al TUB. Nelle Disposizioni di Trasparenza è stato inserito il nuovo capo VI bis e sono stati predisposto tre nuovi allegati:

Allegato 3 - Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori, contenente il modello con cui i finanziatori assolvono all’obbligo di fornire ai consumatori le informazioni generali relative ai contratti di credito;

Allegato 4E - Prospetto informativo europeo standardizzato (PIES), contenente il modello attraverso il quale i finanziatori forniscono al consumatore le informazioni personalizzate;

Allegato 5C - TAEG per i contratti di credito immobiliare, che reca le modalità di calcolo del TAEG.

Tra le novità di maggior rilievo, si evidenziano le nuove regole di redazione degli annunci pubblicitari, nonché le previsioni in tema di informativa precontrattuale. In particolare:

dovranno essere messe a disposizione dei consumatori le “informazioni generali” sui contratti offerti, favorendo la comparazione delle offerte dei vari operatori;

verranno fornite ai consumatori, sempre nella fase precontrattuale, le “informazioni personalizzate” sullo specifico contratto offerto, sulla base delle informazioni raccolte sulle loro esigenze, situazione finanziaria e preferenze.

La consegna del PIES sarà propedeutica all’offerta vincolante del finanziatore. Al consumatore sarà concesso un periodo di tempo di riflessione di sette giorni, durante il quale i termini dell’offerta non possono cambiare. Le nuove previsioni, che dovranno essere applicate a partire dal 1 novembre 2016, impongono una profonda revisione delle procedure di offerta dei prodotti di credito immobiliare ai consumatori e della documentazione precontrattuale e contrattuale.

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http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Atto_eman_disposizioni_pro_trasparenza.pdf http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/trasparenza_operazioni/Disposizioni_pro_trasparenza.pdf Informazioni privilegiate: Linee Guida per derivati su merci

Fonte: ESMA Data: 30 Settembre 2016 Breve descrizione Il presente documento riguarda le Linee Guida volte a definire quali informazioni debbano intendersi come “privilegiate” in relazione ai derivati su merci, ai sensi del Regolamento (UE) 596/2014 (Market Abuse Regulation – MAR). In particolare le Linee Guida danno attuazione all’articolo 7, par. 5 del MAR, con cui si richiedeva all’ESMA di emanare orientamenti per stabilire un elenco indicativo, non esaustivo, delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci. Con tale atto, facendo seguito alla consultazione avviata a marzo 2016, l’ESMA ha chiarito che, in relazione ai derivati su merci, deve ritenersi “privilegiata” l’informazione che:

concerne, direttamente o indirettamente, il derivato su merci o, direttamente, lo spot commodity

contract a questo collegato;

sia precisa, non resa pubblica, e se resa pubblica, idonea ad avere un effetto significativo sul

prezzo del derivato;

sia ragionevolmente oggetto di un obbligo di comunicazione ai sensi della normativa nazionale

o europea, delle regole di mercato, del contratto stesso o della prassi. Nei due mesi successivi alla pubblicazione da parte dell’ESMA delle Linee Guida nelle lingue ufficiali degli Stati Membri, le autorità competenti nazionali dovranno confermare l’intenzione di adeguare la normativa nazionale a tali Linee Guida. In caso contrario, dette autorità dovranno giustificare la loro scelta. https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1412_final_report_on_mar_guidelines_on_commodities.pdf

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Q&A sugli adempimenti di trasparenza

Fonte: ESMA Data: 3 Ottobre 2016 (aggiornato il 4 novembre) Breve descrizione Il presente documento descrive l’implementazione di taluni obblighi di trasparenza informativa che saranno introdotti con l’entrata in vigore della MIFID II/MIFIR (prevista per il 3 gennaio 2018). In particolare, il documento in oggetto si focalizza sulle modalità applicative del cosiddetto meccanismo del “Double volume cap” che limita il ricorso ad esenzioni sull’uso dei prezzi di riferimento e/o dei prezzi di negoziazione ai sensi del nuovo regime di trasparenza introdotto dalla MIFID II. I suddetti chiarimenti dell’ESMA riguardano:

quale tipologia di dati ed informazioni debbano essere tenuti in considerazione ai fini del calcolo dei volumi negoziati ai sensi della MIFID I e delle relative esenzioni operanti nel 2017;

le modalità di applicazione del regime di Double volume cap su MTF in cui sono negoziate solo azioni, certificati di deposito, certificates e strumenti di nuova emissione;

il contenuto dei reports da predisporsi ogni metà del mese. Con l’aggiornamento delle Q&A del 4 novembre l’ESMA ha chiarito che:

dal 1 agosto 2018 saranno pubblicate le informazioni per l’applicazione della disciplina in materia di internalizzatori sistematici (i.e. Systematic internaliser regime);

dal 1 settembre 2018 le imprese di investimento, considerate internalizzatori sistematici, saranno tenute a rispettare gli obblighi previsti dalla nuova disciplina.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1424_questions_and_answers_on_mifid_ii_and_mifir_transparency_topics_0.pdf

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1.3 Financial Crime Antiriciclaggio: Paesi terzi ad alto rischio

Fonte: Commissione Europea Data: 20 Settembre 2016 Breve descrizione Il presente Regolamento UE (2016/1675), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20 settembre 2016, integra la Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche. Tale Regolamento entrerà in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile, erga omnes, negli Stati membri conformemente ai trattati. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1675

Antiriciclaggio: Report sulla titolarità effettiva Fonte: Financial Action Task Force (FATF/GAFI) Data: 7 Ottobre 2016 Breve descrizione Il presente report è indirizzato ai ministri delle finanze e ai banchieri centrali dei paesi del G20 e descrive il lavoro attualmente svolto al fine di garantire un maggiore livello di trasparenza a livello internazionale. In particolare, il documento, inerente la materia della titolarità effettiva, analizza l’abuso di taluni istituti giuridici (e.g. società, trust, veicoli di altro tipo) volti a nascondere la titolarità effettiva di taluni beni. http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/report-g20-beneficial-ownership-2016.html

1.4 Accounting & Taxes IASB pubblica la ‘to-do list’ per i prossimi 5 anni Fonte: IFRS Data: 2 Novembre 2016 Breve descrizione Il presente documento riporta il piano di lavoro comunicato dallo IASB che coprirà le attività per il quinquennio 2017-2021. Attraverso l’Agenda Consultation 2015 è stato possibile entrare in possesso di un elevato numero di contributi da una vasta gamma di stakeholder in tutto il mondo che hanno permesso allo IASB di sviluppare un piano di lavoro per i prossimi cinque anni. Il tema cardine del piano sarà rappresentato dalla “Better Communication in financial statements”, in termini di modalità di presentazione e rilevazione dei dati finanziari, oltre al perfezionamento della disclosure e dell’uso del reporting elettronico (attraverso l’IFRS Taxonomy).

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Le altre aree di intervento per i prossimi cinque anni riguarderanno: completamento di grandi progetti e aree tematiche: portare a termine lo Standard sui

contratti assicurativi e procedere alla revisione del Conceptual Framework, entro la fine del 2017;

supporto all’implementazione: continuare a svolgere la funzione di supporto nell’applicazione di nuovi IFRS (anche in modalità online), secondo i suggerimenti forniti dagli stakeholder, e gestire in modo efficace il mantenimento delle norme esistenti attraverso l’IFRS Interpretations Committee e le Post-Implementation Reviews;

focus sui programmi di ricerca: riduzione del numero dei progetti di ricerca per consentire alle parti interessate di impegnarsi nella collaborazione con il Board e per assicurare il completamento tempestivo delle attività.

Lo IASB precisa che nel definire le aree di intervento del nuovo piano di lavoro ha tenuto in considerazione anche la capacità di tutti gli stakeholder interessati di recepire efficacemente le novità proposte e quindi ha dichiarato il proprio impegno a contenere la quantità di output prodotti per garantirne la corretta applicazione.

http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/IASB-agenda-consultation/2015-agenda-consultation/Documents/2016-Feedback-Statement.pdf

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2 CAPITAL MARKET Responsabilità civile professionale: consultazione per la determinazione dell’ammontare minimo

Fonte: EBA Data: 22 Settembre 2016 (aggiornato il 19 ottobre) Breve descrizione Il presente documento pubblicato dall’EBA riporta la bozza di linee guida recanti i criteri che le Autorità Competenti dovrebbero utilizzare al fine di stabilire l’importo monetario minimo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale per fornitori di servizi di iniziazione di pagamento e di informazioni sui conti o analoga garanzia, a norma della Direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Direttiva 2015/2366 o “PSD2”). In particolare, le linee guida sono state redatte tenendo in considerazione i seguenti criteri:

profilo di rischio dell’impresa; altri servizi di pagamento offerti / altri business, per valutare se l’impresa offre altri servizi di

pagamento o è coinvolta anche in altre attività; dimensione dell’attività svolta nello specifico, per i fornitori di servizi di iniziazione di

pagamento sarà considerato il valore delle operazioni effettuate, mentre per i fornitori di servizi di informazioni si terrà conto del numero dei clienti che utilizzano dei servizi di informazione sui conti.

Il termine ultimo per l’invio di commenti ed osservazioni è stato fissato al 30 novembre 2016.

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1586019/EBA-CP-2016-12+%28Consultation+Paper+on+draft+Guidelines+on+PII+under+PSD2%29.pdf Linee guida in materia di supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione

Fonte: EBA Data: 3 Ottobre 2016 Breve descrizione Il presente documento pubblicato dall’EBA riporta le linee guida in materia di supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione così come definito all’art. 248 (2) del Regolamento EU n. 575/2013. In particolare, le Linee Guida specificano quali sono le condizioni per cui un’operazione è eseguita a condizioni di mercato e quindi non fornisce supporto. L’ente, nell’eseguire tale valutazione, deve sempre tenere in considerazione le seguenti informazioni:

prezzo di riacquisto; posizione dell’ente in materia di fondi propri; performance delle esposizioni cartolarizzate; performance delle posizioni verso la cartolarizzazione; impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori.

Le linee guida si applicheranno a partire dal 1° marzo 2017.

https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1603711/Final+report+on+Guidelines+on+implicit+support+for+securitisation+transactions+%28EBA-GL-2016-08%29.pdf

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Tutela degli investitori: Q&A

Fonte: ESMA Data: 10 Ottobre 2016 Breve descrizione Il presente documento riporta le Questions & Answers pubblicate dall’ESMA con riferimento all’applicazione di MiFID e MiFIR in materia di tutela degli investitori. In particolare, il documento contiene domande e risposte specifiche sulle seguenti tematiche:

best execution: evidenziata la differenza tra “misure ragionevoli” e “misure sufficienti” e descritto in dettaglio cosa si intende con “verificare l’equità del prezzo proposto al cliente nell’esecuzione di ordini e delle decisioni in relazione a prodotti OTC”;

valutazione di adeguatezza e appropriatezza: definiti i casi in cui il report di adeguatezza deve essere emesso descrivendone i contenuti e la forma in cui deve essere reso disponibile. Vengono poi chiariti gli obblighi di un’impresa nel caso in cui uno strumento risulti non adeguato per un cliente, ma questi voglia comunque procedere con l’operazione;

tenuta delle registrazioni di conversazioni telefoniche e comunicazioni telematiche: specificati i diritti del cliente e i doveri dell’impresa;

record keeping: specificato come le imprese devono preparare le copie delle registrazioni criptate;

consulenza in materia di investimenti su base indipendente: specificati i casi in cui emerge potenzialmente un conflitto sullo status “indipendente”;

sottoscrizione e collocamento: chiarito cosa si intende con “varie alternative di finanziamento”;

incentivi – ricerca: chiarito l’utilizzo del budget di ricerca quando l’impresa usa il Research Payment Account.

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2016-1444_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf

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3 INSURANCE Disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali Fonte: IVASS Data: 6 Settembre 2016 Breve descrizione

L’IVASS ha pubblicato il Regolamento n. 29 recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali in attuazione all’art. 4 della direttiva Solvency II. Tale articolo prevede l’esclusione dall’applicazione delle disposizioni della direttiva per l’impresa che per tre esercizi consecutivi non superi, e che nei cinque anni successivi non dovrebbe superare, congiuntamente, tutti i seguenti requisiti:

incasso annuo di premi lordi non superiore a € 5.000.000; totale delle riserve tecniche dell'impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di

riassicurazione e dalle società veicolo non superiore a € 25.000.000; se l’impresa fa parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo al lordo degli importi

recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera € 25.000.000; nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi

di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori; tra le attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a € 500.000 del suo

incasso annuo di premi lordi contabilizzati o € 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10% del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10% delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

L’impresa autorizzata ed iscritta nell’apposito albo, ai fini dell’esercizio dell’attività assicurativa:

deve dotarsi di idonea organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controlli interni, proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi aziendali, attuali e prospettici, inerenti all’attività dell’impresa;

non potrà esercitare in altri Stati UE in stabilimento o in libera prestazione di servizi salvo che la stessa richieda di essere ricompresa nel regime di Solvency II.

http://www.ivass.it/ivass_cms/docs/F24170/Regolamento 29 del 6 settembre 2016.zip

*** REDAZIONE OSSERVATORIO NORMATIVO

Tommaso Petrillo (coordinatore), Giorgio Di Napoli, Giovanni Mariani, Gabriele Morvillo, Roberto Silva, Alberto Trova, Marco Pizzolito, Manuela Belmonte, Andrea Cilio, Fabio Bocchini, Enrico Malleni