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2013...... 1 Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) Modifica del… Il Consiglio federale svizzero ordina: I L‟ordinanza del 23 aprile 2008 1 sulla protezione degli animali è modificata come segue: Ingresso Il Consiglio federale svizzero, visti la legge federale del 16 dicembre 2005 2 sulla protezione degli animali (LPAn) e l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 2003 3 sull’ingegneria genetica, ordina: Art. 2 cpv. 3 lett. t 3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per: t. sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: sistema d‟informazione secondo l‟ordinanza del 1° settembre 2010 4 concernente il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali OGEA); Titolo prima dell’art. 3 Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali Sezione 1: Disposizioni generali Art. 3 Rubrica e cpv. 1 Principi 1 Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo. RS .......... 1 RS 455.1 2 RS 455 3 RS 814.91 4 RS 455.61

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2013–...... 1

Ordinanza sulla protezione degli animali

(OPAn) Modifica del…

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L‟ordinanza del 23 aprile 20081 sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Ingresso

Il Consiglio federale svizzero,

visti la legge federale del 16 dicembre 20052 sulla protezione degli animali (LPAn) e l’articolo 19 capoverso 1 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica, ordina:

Art. 2 cpv. 3 lett. t

3 Ai sensi della presente ordinanza, si intendono per:

t. sistema d’informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali: sistema d‟informazione secondo l‟ordinanza del 1° settembre 20104 concernente il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali OGEA);

Titolo prima dell’art. 3

Capitolo 2: Detenzione e trattamento degli animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Rubrica e cpv. 1

Principi

1 Gli animali devono essere tenuti e trattati in modo che non siano turbati nelle loro funzioni corporee o nel comportamento e che la loro facoltà di adattamento non sia messa alla prova in modo eccessivo.

RS .......... 1 RS 455.1 2 RS 455 3 RS 814.91 4 RS 455.61

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Art. 10 cpv. 3

Concerne solo il testo francese

Art. 14 Deroghe alle disposizioni

Le deroghe alle disposizioni sulla detenzione e sul trattamento degli animali sono eccezionalmente ammesse se sono necessarie per motivi medici o per assicurare il rispetto di norme di polizia sanitaria.

Art. 16 cpv. 2 lett. h e m

2 In particolare è vietato:

h. partecipare a concorsi e a manifestazioni sportive con animali in cui si utilizzano sostanze o prodotti vietati secondo le liste di riferimento delle associazioni sportive o secondo la lista stabilita dall‟UFV in un‟apposita ordinanza;

m. utilizzare sistemi di recinzione a scarica elettrica non visibili dagli animali.

Art. 17 lett. j-n

Sui bovini sono inoltre vietate le pratiche seguenti: j. l‟introduzione o l‟iniezione di sostanze o di prodotti che modificano il

temperamento naturale e il comportamento dell‟animale;

k. l‟immissione di corpi estranei e la somministrazione di sostanze che entrano nel rumine mediante una sonda;

l. fasciare in modo eccessivamente stretto i garretti e privare l‟animale del liquido dei tessuti nel settore dei garretti;

m. l‟utilizzo di colla o di dispositivi meccanici per modificare la forma e la posizione dei capezzoli;

n. interventi meccanici, fisici o elettrici alle mammelle e tempi lunghi tra una mungitura e l‟altra, che modificano la forma naturale delle mammelle o che causano uno stato di riempimento che va oltre i limiti fisiologici.

Art. 21 lett. g e h

Sui cavalli è inoltre vietato:

g. sbarrarli;

h. usare metodi che provocano un‟ipertensione del collo o del dorso.

Art. 22 cpv. 1 lett. c e d

1 Sui cani è inoltre vietato:

c. sopprimere gli organi vocali;

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d. utilizzare animali vivi per addestrare cani o esaminarne l‟aggressività, ad eccezione dell‟addestramento e dell‟esame di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame secondo l‟articolo 74a capoverso 2 nonché di cani da caccia secondo l‟articolo 75 capoverso 1;

Art. 24 lett. e

È inoltre vietato:

e. il taglio del becco dei ratiti e l‟applicazione di dispositivi che impediscono la chiusura del becco nonché la raccolta di piume dei ratiti vivi.

Art. 25 cpv. 1

1 L‟allevamento deve mirare all‟ottenimento di animali sani, privi di proprietà o caratteristiche lesive della loro dignità.

Art. 26 cpv. 2

2 Il capoverso 1 non si applica ai pesci da ripopolamento e ai pesci commestibili.

Art. 31 cpv. 4 frase introduttiva

4 Nelle detenzioni di piccole dimensioni, ovvero con al massimo 10 unità di bestiame grosso, la persona responsabile della detenzione e dell‟accudimento deve possedere un attestato di competenza di cui all‟articolo 198 per la detenzione di:

Art. 35 Rubrica, cpv. 3, 5 e 6

Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d‟uscita

3 Concerne solo il testo francese

5 Le aree d‟uscita possono essere delimitate da recinti elettrici di conduzione se l‟area d‟uscita è sufficientemente grande ed è concepita in modo tale da permettere agli animali di tenere una distanza sufficiente dal recinto e di evitarsi.

6 Per i cavalli le aree d‟uscita possono essere delimitate da recinti elettrici di conduzione se le parti sotto tensione sono ben visibili, come ad esempio i cavetti e i nastri.

Art. 39 cpv. 3

3 I bovini da ingrasso di età superiore a cinque mesi non possono essere tenuti in box ad area unica con lettiera profonda.

Art. 41 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

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Art. 57 cpv. 5 5 Se la superficie dei parchi corrisponde soltanto alle dimensioni minime di cui

all‟allegato 1 tabella 6, il suolo deve essere provvisto di un rivestimento solido.

Art. 59 cpv. 3

3 I cavalli devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cavallo. L‟autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di un cavallo.

Art. 62

Abrogato

Art. 63 Divieto dell‟uso di filo spinato

1 L‟uso del filo spinato nei recinti dei parchi è vietato.

2 L‟autorità cantonale può rilasciare un permesso di deroga a tempo determinato per l‟uso di filo spinato se i pascoli sono vasti e dispongono di un‟ulteriore delimitazione.

Art. 64 cpv. 2

Concerne solo il testo francese

Art. 70 cpv. 2

2 Se i cani sono tenuti nei box o nei canili per più di tre mesi, essi devono avere almeno un contatto visivo, acustico e olfattivo con un altro cane che si trova in un box limitrofo. Fanno eccezione i cani che durante il giorno hanno contatto per almeno cinque ore al di fuori del parco con persone o altri cani.

Art. 71 cpv. 2 e 3 2 Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all‟aperto. Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena mobile non vale come uscita. 3 I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un‟area di almeno 20 m2 attorno alla catena mobile. L‟impiego del collare a strozzo è vietato.

Art. 72 cpv. 4 e 4bis

4 In caso di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all‟allegato 1 tabella 10. L‟UFV stabilisce, in deroga all‟allegato 1 tabella 10, superfici minime particolari per i box nelle pensioni o nei rifugi per cani il cui soggiorno dura al massimo tre settimane o che durante il giorno sono tenuti in gruppo in un grande parco esterno.

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4bis Nei box e nei canili ogni cane deve avere una superficie di riposo sopraelevata e la possibilità di ritirarsi. In casi motivati si può rinunciare a tale possibilità.

Art. 73 cpv. 2

2 È proibito punire i cani con spari, utilizzare collari con aculei interni o altri strumenti ausiliari muniti di elementi sporgenti verso l‟interno e trattarli con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri. Le misure correttive devono essere adeguate alla situazione.

Art. 74 Formazione per i servizi di difesa

1 L‟addestramento come cani per i servizi di difesa è consentito per:

a. i cani di servizio;

b. i cani destinati alle competizioni sportive dei servizi di difesa;

c. i cani che sono utilizzati presso imprese di sicurezza private autorizzate dal diritto cantonale o che sono previsti per un tale impiego.

2 La persona responsabile dell‟addestramento come cani per i servizi di difesa deve poter dimostrare in qualsiasi momento che:

a. i cani sono contrassegnati e registrati correttamente;

b. sono ammessi all‟addestramento soltanto i cani con una formazione di base sufficiente nell‟addestramento per i servizi di difesa; e

c. i conduttori cinofili godono di un‟ottima reputazione.

3 Nell‟addestramento di cani per i servizi di difesa possono essere utilizzati, in casi motivati, bastoni morbidi.

4 Chi effettua l‟addestramento di cani per i servizi di difesa secondo il capoverso 1 lettere b e c deve annunciarsi all‟autorità cantonale competente. L‟addestramento di tali cani per i servizi di difesa può avvenire soltanto sotto la supervisione e in presenza di personale ausiliario istruito. Il regolamento di formazione e d‟esame secondo il quale avviene l‟addestramento per i servizi di difesa e la formazione del personale ausiliario deve essere inoltrato con la notifica.

Art. 74a Addestramento di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame

1 L‟addestramento di cani per la sorveglianza di animali da reddito contro gli attacchi dei grandi predatori (cani da protezione del bestiame) e per la conduzione degli animali da reddito (cani da conduzione del bestiame) è consentito se si impiegano razze canine idonee a tale scopo.

2 Per l‟addestramento e l‟esame di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame è ammessa l‟utilizzazione di animali da reddito vivi.

3 Il Dipartimento federale dell‟ambiente, dei trasporti, dell‟energia e delle comunicazioni emana disposizioni concernenti l‟idoneità, l‟allevamento, l‟addestramento, la detenzione e l‟impiego di cani da protezione del bestiame.

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4 L‟UFAM riconosce le organizzazioni che allevano, addestrano, detengono e impiegano cani da protezione del bestiame conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 3.

Art. 75 Addestramento dei cani da caccia

1 L‟utilizzazione di animali vivi è ammessa per l‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia:

a. per l‟impiego nella caccia in tana (terrier), in una tana artificiale;

b. nei recinti appositamente costruiti per la caccia al cinghiale;

c. nel settore dei cani da ferma e da riporto.

2 L‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia deve essere svolto in modo tale da impedire il più possibile il contatto diretto tra cane da caccia e animale selvatico; fa eccezione l‟addestramento dei cani da caccia in recinti appositamente costruiti per i cinghiali. L‟animale selvatico deve potersi ritirare in qualsiasi momento per mettersi al riparo. 3 Le infrastrutture per l‟addestramento e l‟esame dei cani da caccia all‟animale

selvatico vivo necessitano dell‟approvazione dell‟autorità cantonale. 4 La tana artificiale è approvata se:

a. i canali orizzontali e il fondo sono scoperchiabili in qualsiasi punto;

b. i movimenti della volpe e del cane possono essere osservati grazie ad appositi dispositivi; e

c. il sistema delle serrande è disposto in modo che, manovrandolo, sia escluso in qualsiasi momento un contatto diretto tra cane e volpe.

5 Il recinto appositamente costruito per i cinghiali è approvato se:

a. è sufficientemente grande ed è concepito in modo tale da permettere ai cinghiali di sostare in gruppo, ma anche di ritirarsi in ripari naturali e, se necessario, di poter essere tenuti isolati;

b. sono utilizzati cinghiali con un peso vivo di oltre 50 kg e soltanto in gruppo; e

c. i cani da caccia sono addestrati ed esaminati singolarmente. 6 Qualsiasi manifestazione nella quale i cani da caccia sono addestrati o esaminati nella caccia all‟animale selvatico vivo deve essere notificata all‟autorità cantonale. Quest‟ultima provvede alla sorveglianza della manifestazione. L‟autorità cantonale può limitare il numero degli impianti e delle manifestazioni.

Art. 76 cpv. 3, 4 e cpv. 6

3 Su richiesta, l‟autorità cantonale può autorizzare le persone che hanno le capacità richieste a utilizzare eccezionalmente, a scopi terapeutici, dispositivi a scarica elettrica e dispositivi che emettono segnali acustici molto sgradevoli per il cane. Essa verifica che la persona abbia le capacità richieste. Dopo aver consultato i

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Cantoni, il Dipartimento federale dell‟economia (DFE) stabilisce il contenuto e la forma dell‟addestramento e dell‟esame. 4 Concerne solo il testo tedesco.

6 L‟utilizzazione di mezzi per impedire agli animali di emettere gridi ed esprimere dolore non è ammessa. Fanno eccezione gli apparecchi fissati al collare e dotati di un ricevitore acustico per impedire al cane di abbaiare, se in seguito ai latrati viene emessa esclusivamente acqua o aria compressa da un contenitore.

Art. 79 cpv. 2

Abrogato

Art. 80 cpv. 3 e 4

3 I gatti possono essere tenuti da soli in parchi solo in via temporanea. I gatti tenuti da soli devono potersi muovere ogni tanto al di fuori del parco possibilmente ogni giorno, ma almeno cinque giorni a settimana.

4 Abrogato

Art. 86 lett. c

Concerne solo il testo francese

Art. 89 lett. e, f e h

La detenzione da parte di privati degli animali selvatici seguenti è soggetta ad autorizzazione:

e. concerne solo il testo francese

f. tartarughe marine, testuggini giganti, testuggini dagli speroni, tartarughe alligatore, tartarughe collo di serpente, tartarughe Pelomedusidae, tutti i coccodrilli (Crocodilia); iguane di grossa taglia, iguane delle Fiji, iguane terrestri delle Galapagos, tutti i camaleonti, tutti i tegu, i varani che in età adulta raggiungono una lunghezza totale di oltre un metro, Varanus mitchelli, Varanus semiremex, tuatara, iguane marine, elodermi, idrosauri, boidi che in età adulta superano i tre metri, eccettuato il Boa constrictor; serpenti marini;

h. serpenti che dispongono di un apparato velenifero e che possono usare il veleno (serpenti velenosi); fanno eccezione i serpenti velenosi non pericolosi che sono definiti in un‟ordinanza dall‟UFV.

Art. 90 cpv. 3

3 Non sono considerate detenzioni professionali di animali selvatici: a. i vivai utilizzati nella ristorazione;

b. gli acquari privati;

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c. le detenzioni di quaglie della specie Coturnix japonica, se non sono tenuti contemporaneamente più di 50 animali adulti.

Art. 92 Autorizzazione con perizia

1 Per le specie animali seguenti l‟autorità cantonale può rilasciare l'autorizzazione soltanto se la perizia di uno specialista indipendente e riconosciuto comprova che i parchi e le attrezzature previste consentono una detenzione adeguata degli animali:

a. sireni, lontre, otarie, foche e trichechi;

b. tutti i primati eccettuati gli uistitì;

c. speoto, crisocione, licaone, protele, ienidi; tutti gli orsi eccettuati procioni, cercoletti, bassarischi e nasue; lontra gigante, taira, ghiottone e moffetta; felini di grossa taglia quali pantera nebulosa, giaguaro, leopardo, irbis, puma, leone, tigre, ghepardo; oritteropo; tutti gli elefanti; tutti gli equidi selvatici; tapiri, tutti i rinoceronti, tutti i cinghiali tranne la specie Sus scrofa; ippopotamo pigmeo, ippopotamo; tragulidi; okapi, giraffe; tutti i bovidi eccettuati i camosci (Rupicapra rupicapra), lo stambecco delle Alpi (Capra ibex), il muflone, l‟ammotrago, gli altri ovini e caprini selvatici;

d. tutti i marsupiali, eccettuati canguri di piccola taglia, ratti canguri, uallabie e tilogale;

e. ornitorinco, echidna istrice, armadilli, formichieri, bradipi, ateruro, istrici;

f. becco a scarpa, kiwi, tutti i pinguini, strolaghe, podicipedidi, procellariiformi, fetonti, sule, fregate, serpentario, otarde grandi, sterne eccettuata la sterna inca, alcidi, apodidi eccettuati i nidiaci delle specie indigene;

g. tutti gli squali e le razze; h. tartarughe di mare, testuggini giganti del genere Geochelone (G. gigantea,

G. nigra, G. sulcata) e Dipsochelys (Dipsochelys spp.), tutti i coccodrilli

(Crocodilia), tuatara, iguane marine, camaleonti eccettuato Chamaeleo

calyptratus; iguane cornute (iguane terrestri delle Galapagos, Conolophus

spp.), iguane rinoceronte (Cyclura spp.), diavolo spinoso (Moloch horridus),

drago volante (Draco spp.); Python boeleni, serpenti marini (Hydrophiidae);

i. rana golia, salamandre giganti.

2 Il richiedente e l‟autorità cantonale competente designano di comune accordo lo specialista. Per l‟autorizzazione di parchi di cui all‟articolo 95 capoverso 2 non è necessaria la perizia.

Art. 92a Detenzione e allevamento di animali da preda

1 La superficie minima dei parchi in cui sono tenuti o allevati animali da preda deve soddisfare i requisiti di cui all‟allegato 2; gli altri requisiti, in particolare per quanto riguarda la densità di occupazione, sono disciplinati in merito alla detenzione dall‟allegato 3 tabella 1 e in merito all‟allevamento dall‟allegato 3 tabella 2.

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2 I locali e i parchi in cui sono tenuti animali da preda devono essere illuminati dalla luce naturale oppure da sorgenti luminose artificiali di spettro equivalente. L‟intensità dell‟illuminazione nella zona in cui si trovano gli animali, le fasi di luce e di oscurità nonché il cambiamento d‟illuminazione devono essere adeguati alle esigenze degli animali. Nel caso di sorgenti luminose artificiali, non deve essere percepibile alcun tremolio fastidioso. 3 La temperatura, l‟umidità dell‟aria, l‟arieggiamento e la qualità dell‟acqua nei locali e nei parchi devono essere adeguabili alle esigenze degli animali. I locali e i parchi devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo.

4 I centri di detenzione di animali da preda devono avere o poter utilizzare locali e installazioni sufficienti affinché:

a. gli animali malati e gli animali con uno stato igienico incerto possano essere isolati;

b. la conservazione di foraggio e di altri materiali quali i prodotti di pulizia e disinfezione nonché la loro eliminazione possano essere separati in modo appropriato dal centro di detenzione degli animali.

5 Gli animali da preda delle specie sociali devono essere tenuti in gruppo con i conspecifici. La detenzione individuale di animali incompatibili è consentita in casi eccezionali per una durata limitata.

6 Specie animali diverse possono essere tenute nello stesso locale solo se ciò non compromette il loro benessere.

7 Nell‟occuparsi degli animali da preda occorre evitare rumori eccessivi o improvvisi.

8 Le marchiature possono essere applicate soltanto agli animali utilizzati per il mantenimento della produzione. Per la marchiatura di questi animali occorre utilizzare il metodo meno traumatico per l‟animale.

Art. 93 cpv. 1 e 2 lett. b

1 Le detenzioni di animali selvatici nonché le detenzioni e gli allevamenti di animali da preda devono tenere un registro di controllo dell‟effettivo degli animali se sono soggette ad autorizzazione.

2 Tranne nel caso delle aziende di piscicoltura, il registro di controllo dell‟effettivo degli animali contiene, a seconda della specie, dati riguardanti:

b. la diminuzione dell‟effettivo (data; nome e indirizzo dell‟acquirente o decesso; causa del decesso, se conosciuta; modalità di uccisione; numero).

Art. 95 cpv. 1 lett. d

1 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:

d. il personale soddisfa i requisiti di cui all‟articolo 85;

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Art. 97 Requisiti per le persone che si occupano di pesci e decapodi

1 Chiunque esercita la pesca professionale deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 196.

2 Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 85 capoverso 2.

3 Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l‟articolo 5a dell‟ordinanza del 24 novembre 19935 concernente la legge federale sulla pesca o di cui all‟articolo 198 della presente ordinanza. È consentito catturare e uccidere pesci senza tale attestato soltanto se per la pesca nelle acque pubbliche nel Cantone in questione non è richiesta alcuna licenza o è richiesta soltanto una licenza di durata non superiore a un mese.

Titolo prima dell’art. 101

Capitolo 5: Trattamento professionale degli animali

Sezione 1: Accudimento, cura, allevamento e detenzione degli animali

Art. 101 Obbligo di autorizzazione

Necessitano di un‟autorizzazione cantonale le persone che:

a. tengono una pensione o un rifugio per animali;

b. offrono a titolo professionale servizi di accudimento degli animali;

c. consegnano a terzi più del seguente numero di animali all‟anno:

1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani,

2. venti gatti o cinque figliate di cuccioli di gatti,

3. 100 conigli, conigli nani o porcellini d‟India,

4. 300 topi, ratti, criceti o gerbilli,

5. 1000 pesci ornamentali,

6. 100 rettili,

7. i discendenti di più di venticinque coppie di uccelli fino alle dimensioni di un pappagallo calopsitta, di più di dieci coppie di uccelli di dimensioni maggiori di quelle dei pappagalli calopsitta oppure di più di cinque coppie di ara o di cacatua.

d. allevano o detengono a titolo professionale animali da compagnia o cani da lavoro;

e. effettuano a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli senza aver conseguito una formazione specialistica professionale di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettera a.

5 RS 923.01

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Art. 101a Condizioni per il rilascio dell‟autorizzazione

1 L‟autorizzazione può essere rilasciata solo se:

a. i locali, i parchi e gli impianti sono adeguati alle specie e al numero degli animali, sono conformi allo scopo dell‟azienda e non consentono la fuga degli animali;

b. in caso di autorizzazione:

1. conformemente all‟articolo 101 capoverso 1 lettere a-d: il personale soddisfa i requisiti di cui all‟articolo 102;

2. conformemente all‟articolo 101 capoverso 1 lettera e: la persona che effettua la cura degli unghioni o degli zoccoli ha conseguito una formazione di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettera b.

Art. 101b Autorizzazione

1 La durata massima dell‟autorizzazione è di dieci anni.

2 Per la domanda è necessario utilizzare il modello di formulario dell‟UFV di cui all‟articolo 209 capoverso 4 e capoverso 4bis.

Art. 102 Requisiti riguardanti il personale per l‟accudimento, la cura, l‟allevamento e la detenzione degli animali

1 Nelle pensioni o nei rifugi per animali, in caso di altre forme di accudimento professionale degli animali e negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro gli animali devono essere accuditi sotto la responsabilità di un guardiano di animali.

2 Nei seguenti casi è sufficiente che la persona responsabile dell‟accudimento abbia conseguito una formazione di cui all‟articolo 197:

a. nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 19 posti;

b. in caso di altre forme di accudimento professionale di 19 animali al massimo;

c. negli allevamenti o nelle detenzioni professionali di animali da compagnia e di cani da lavoro in cui esiste un solo gruppo di animali con esigenze di detenzione simili;

d. per la consegna a terzi di un numero di animali maggiore di quello stabilito all‟articolo 101 capoverso 1 lettera c.

3 Nelle pensioni o nei rifugi con al massimo 5 posti o in caso di altre forme di

accudimento professionale di 5 animali al massimo è sufficiente che la persona

responsabile dell‟accudimento abbia conseguito la formazione richiesta per poter

detenere le specie animali di cui si occupa.

4 La persona responsabile dell‟accudimento negli allevamenti professionali o nelle detenzioni di animali selvatici deve soddisfare i requisiti di cui all‟articolo 85.

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5 Chi effettua a titolo professionale la cura degli unghioni dei bovini o degli zoccoli dei cavalli deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettera a o b.

Art. 103 lett. b ed e

In caso di commercio o pubblicità con animali, la persona responsabile dell‟accudimento deve:

b. Concerne solo il testo francese

e. nelle aziende che commerciano esclusivamente pesci commestibili, pesci da esca o pesci da ripopolamento oppure decapodi: soddisfare i requisiti di cui all‟articolo 197.

Art. 104 cpv. 3

Concerne solo il testo francese

Art. 105 cpv. 1 lett. d

1 L‟autorizzazione secondo l‟articolo 13 LPAn può essere rilasciata solo se:

d. nel caso della pubblicità, è garantito che essa non provoca dolori o lesioni agli animali, né ne pregiudica in altro modo la dignità e che le condizioni di trasporto sono rispettate.

Art. 109 Autorizzazione di detenzione per il cessionario

Gli animali per la cui detenzione è necessaria un‟autorizzazione possono essere ceduti ad altre persone solo se queste dispongono anche di un‟autorizzazione equivalente.

Art. 111 Obbligo d‟informazione

Chiunque vende a titolo professionale animali da compagnia o animali selvatici è tenuto a dare informazioni per iscritto sulle esigenze dell‟animale, sull‟accudimento e sulla detenzione adeguata per la specie animale nonché sulle basi giuridiche corrispondenti. Non è necessario dare informazioni agli acquirenti titolari di un‟autorizzazione di cui all‟articolo 13 LPAn oppure secondo l‟articolo 89 o 90 della presente ordinanza.

Art. 114 cpv. 2 lett. e

Concerne solo il testo francese

Art. 115 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

1 Il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio deve aver conseguito una formazione di cui all‟articolo 197 in scienza degli animali da laboratorio. Sono eccettuati:

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13

b . nei centri di detenzione di animali da laboratorio in cui non si producono né si tengono linee o ceppi con mutazioni patologiche né altri animali che necessitano di un accudimento e di una cura particolari: i guardiani di animali e le persone che dimostrano di possedere le conoscenze e le capacità richieste per accudire gli animali in modo adeguato.

2 L‟autorità cantonale ordina un corso di formazione supplementare se le dimensioni del centro di detenzione, la specie animale, il modello animale o altre ragioni presuppongono conoscenze e capacità particolari.

Art. 117 cpv. 3 3 I locali e i parchi devono soddisfare i requisiti di cui all‟allegato 3 e devono consentire di verificare lo stato generale di tutti gli animali senza arrecare loro notevole disturbo. Per le specie animali che non sono elencate nell‟allegato 3 sono applicabili i requisiti minimi di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 122 cpv. 2 2 La domanda deve essere presentata mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali. In casi motivati l‟autorità cantonale può ammettere domande in forma cartacea sul modello di formulario dell‟UFV.

Art. 128 cpv. 2

Concerne solo il testo francese

Art. 129 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 130, rubrica, frase introduttiva e lett. d

Concerne solo il testo francese

Art. 132 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 135 cpv. 9

9 Nei locali di detenzione non possono essere uccisi animali e non possono essere eseguiti interventi o misure che provochino dolori, sofferenze, lesioni o ansietà. L‟UFV stabilisce le eccezioni per accertare quando tali misure o interventi non rappresentano una sofferenza eccessiva per gli animali che si trovano nello stesso locale, in particolare la marchiatura, le somministrazioni e i prelievi di campioni.

Art. 137 cpv. 4 lett. b

Concerne solo il testo francese

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Ordinanza sulla protezione degli animali RU 2013

14

Art. 138 cpv. 2 2 La produzione di animali geneticamente modificati è ammessa soltanto per scopi di

cui all‟articolo 9 della legge del 21 marzo 20036sull‟ingegneria genetica.

Art. 139 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 141 cpv. 1

Concerne solo il testo francese

Art. 142 cpv. 1 lett. b

1 Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:

b. non si perseguono obiettivi inammissibili e la dignita dell‟animale è rispettata;

Art. 143 cpv. 3 3 I verbali devono essere redatti in modo ben comprensibile ed essere tenuti a disposizione delle autorità esecutive. Devono essere conservati per tre anni.

Art. 145 cpv. 1, 2 lett. a e 4 lett. a, abis e b

1 Concerne solo il testo francese.

2 Per ogni esperimento il capo unità deve notificare all‟autorità cantonale mediante il sistema d‟informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali:

a. la conclusione di un esperimento o di una serie di esperimenti e un riassunto dei dati adatto alla pubblicazione secondo l‟articolo 20a capoverso 1 LPAn, entro due mesi dalla conclusione.

4 I Cantoni trasmettono all‟UFV, mediante il sistema d‟informazione elettronico per

la gestione degli esperimenti sugli animali:

a. di volta in volta, le autorizzazioni per i centri di detenzione di animali da laboratorio di cui all‟articolo 122 e le autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati con metodi riconosciuti secondo l‟articolo 142 allegando i documenti corrispondenti relativi alla domanda;

abis. di volta in volta, le decisioni di cui all‟articolo 127 capoverso 3, le autorizzazioni per esperimenti sugli animali secondo l‟articolo 141 allegando la corrispondente documentazione completa relativa alla domanda e alla notifica nonché la proposta della commissione cantonale

6 RS 814.91

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15

per gli esperimenti sugli animali secondo l‟articolo 127 capoverso 2 o l‟articolo 139 capoverso 4;

b. di volta in volta, i riassunti di cui al capoverso 2 lettera a ed entro la fine di aprile di ogni anno le notifiche di cui ai capoversi 1 e 2;

Art. 149 cpv. 3

3 I membri devono dimostrare di aver seguito, sull‟arco di quattro anni, quattro giorni di aggiornamento nell‟ambito della formazione teorica secondo gli articoli 132 o 134.

Art. 152 cpv. 1 lett. e

1 L‟autista deve:

e. al momento della consegna degli animali al destinatario, annotare per iscritto il tempo necessario per il trasporto.

Art. 152a Calcolo della durata del trasporto

Il calcolo della durata del trasporto inizia di nuovo dopo un‟interruzione del viaggio, se:

a. l‟interruzione dura oltre quattro ore;

b. gli animali durante l‟interruzione dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell‟allegato 1, hanno accesso all‟acqua o, eventualmente, al latte e vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie; e

c. le condizioni climatiche sono adeguate alle esigenze degli animali.

Art. 159 cpv. 1 e cpv. 1bis 1 I solipedi e gli ungulati, se non trasportati in contenitori, devono essere caricati e scaricati mediante rampe antisdrucciolevoli se la distanza tra il suolo e lo spigolo superiore del ponte di carico misura almeno 25 cm. Se la distanza misura meno di 25 cm, non devono essere utilizzate rampe se gli animali possono entrare e uscire girati in avanti.

1bis Le rampe non devono essere troppo ripide né presentare fessure ampie a tal punto che gli animali potrebbero ferirsi. Devono essere provviste di assi trasversali se l‟inclinazione supera 10 gradi e di protezioni laterali adeguate alla taglia e al peso degli animali, tranne se questi ultimi vengono condotti a mano, sono abituati al trasporto e l‟altezza del ponte di carico non supera i 50 cm.

Art. 160 cpv. 1 e cpv. 7

1 I cavalli, eccetto quelli giovani, devono essere legati durante il trasporto. È vietato legarli a cavezze di corda o annodate oppure alle briglie.

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7 Le rane vive non possono essere trasportate ammassate l‟una sull‟altra. Se l‟ammasso degli animali non può essere evitato durante il trasporto, occorre far uscire immediatamente gli animali dai contenitori usati per il trasporto nel luogo di destinazione e trasferirli in un ambiente adatto.

Art. 164 Lettiera

Il pavimento del mezzo di trasporto e il fondo dei contenitori devono essere coperti con una lettiera o un materiale equivalente che assorba l‟urina e le feci e sia appropriato per il riposo. Fanno eccezione il trasporto professionale di volatili e conigli in contenitori standard e il trasporto di cavalli in veicoli dotati di un pavimento con rivestimento antistrucciolevole.

Art. 165 cpv. 2 e 3

2 Nel trasporto di animali da reddito agricolo, i mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle superfici minime di detenzione indicate nell‟allegato 1, se hanno accesso all‟acqua o, eventualmente, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.

3 L‟UFV può emanare prescrizioni concernenti l‟utilizzazione occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo per animali diversi dagli animali da reddito agricolo, in particolare per impieghi di servizio, manifestazioni sportive, spettacoli ed esposizioni.

Art. 177a Responsabilità nel macello

1 Il gestore dell‟impianto di macellazione è responsabile del rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare egli emana istruzioni di lavoro per:

a. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;

b. lo stordimento degli animali;

c. il dissanguamento degli animali;

d. l‟istruzione del personale del macello.

2 Su richiesta, il gestore dell‟impianto di macellazione mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.

3 Nei macelli in cui ogni anno sono macellati più di 1000 unità di bestiame grosso (mammiferi) o più di 150000 capi di volatili o di conigli deve essere designata una persona incaricata della protezione degli animali. Tale persona controlla il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione degli animali, è autorizzata a emanare istruzioni e in particolare ha la competenza di:

a. presentare un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali nei confronti del gestore dell‟impianto di macellazione;

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b. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti intesi a garantire un trattamento rispettoso degli animali;

c. annotare i provvedimenti adottati nell‟impianto di macellazione per migliorare la protezione degli animali.

Art. 178 cpv. 2 lett. c e d

2 L‟uccisione di un animale vertebrato senza stordimento è ammessa:

c. se il metodo di uccisione applicato fa entrare l‟animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza;

d. se le rane al momento della macellazione sono decapitate in stato di refrigerazione e se la testa viene distrutta immediatamente.

Art. 190 cpv. 1 lett. b e d e cpv. 4

1 Devono seguire i corsi di aggiornamento per almeno quattro giorni sull‟arco di quattro anni:

b. i responsabili d‟esperimento e le persone che eseguono gli esperimenti nonché i direttori dei centri di detenzione di animali da laboratorio;

d. gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali che hanno conseguito un perfezionamento specialistico riconosciuto dall‟UFV.

4 Concerne solo il testo francese

Art. 191 Rubrica e cpv. 1 e 3

Formazione ordinata dall‟autorità cantonale

1 Qualora vengano rilevate carenze a livello di alimentazione, accudimento o cura degli animali o altre violazioni alla legislazione sulla protezione degli animali, l‟autorità cantonale può obbligare i detentori di animali, il personale o le aziende che accudiscono gli animali a seguire corsi di formazione supplementari.

3 I costi relativi alla formazione supplementare sono a carico delle aziende o dei detentori di animali.

Art. 192 cpv. 1 lett. b e c

Concerne solo il testo francese

Art. 196 lett. b

Concerne solo il testo francese

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Art. 199 cpv. 1

1 L‟UFV riconosce la formazione specialistica non legata a una professione di cui all‟articolo 197, i corsi di cui all‟articolo 198 capoverso 2 e il perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali di cui all‟articolo 103 lettera b. Esso pubblica la lista delle formazioni e dei perfezionamenti riconosciuti. Esso decide in merito all‟equipollenza delle formazioni estere secondo gli articoli 197 e 198.

Art. 200 cpv. 1, 4 e 5

1 La domanda di riconoscimento di una formazione di cui all‟articolo 197, di un corso secondo l‟articolo 198 capoverso 2 o di un perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali deve essere presentata all‟UFV in forma elettronica corredata della documentazione e del piano di studio.

4 Il riconoscimento può essere revocato dall‟UFV se l‟esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se essa differisce nettamente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

5 L‟UFV può vietare il rilascio degli attestati di formazione di cui all‟articolo 193 capoverso 1 lettere b e c alle persone che offrono formazioni specialistiche di cui all‟articolo 197, corsi secondo l‟articolo 198 capoverso 2 o un perfezionamento specifico per gli impiegati del commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali se l‟esecuzione non è conforme alla presente ordinanza o se essa differisce nettamente dalla documentazione presentata con la domanda di riconoscimento.

Art. 202 cpv. 1

1 La formazione del personale addetto al trasporto degli animali e del personale del macello nonché il perfezionamento specifico per gli impiegati di commercio al dettaglio con indirizzo Commercio specializzato di animali devono concludersi con un esame.

Art. 204a Obbligo di notifica

1 Chiunque effettua formazioni di cui all‟articolo 192 capoverso 1 lettere b e c deve essere notificato all‟autorità cantonale.

2 Per la notifica è necessario utilizzare il modello di formulario dell‟UFV di cui all‟articolo 209 capoverso 4bis.

Art. 206 cpv. 1

1 L‟azienda nella quale si svolgono periodi di pratica nell‟ambito di una formazione o di un perfezionamento secondo la presente ordinanza deve disporre di un effettivo che corrisponda almeno, a livello di dimensioni e di specie animale, a quello che il praticante intende accudire. La persona responsabile dell‟azienda deve disporre della qualifica necessaria per l‟accudimento dell‟effettivo.

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Titolo prima dell’art. 206a

Capitolo 9a: Infrazioni

Art. 206a

Secondo l‟articolo 28 capoverso 3 LPAn è punito chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. viola le prescrizioni concernenti l‟addestramento di cani per i servizi di difesa (articolo 74);

b. viola le prescrizioni concernenti l‟addestramento di cani da caccia, di cani da protezione del bestiame e di cani da conduzione del bestiame (articoli 74a e 75);

c. utilizza senza autorizzazione apparecchi a scopi terapeutici o non rispetta i rispettivi obblighi inerenti alla documentazione (articolo 76 capoversi 3 e 4);

d. viola il proprio obbligo di notifica in caso di incidenti con cani (articolo 78);

e. immette in commercio senza autorizzazione sistemi e impianti di stabulazione fabbricati in serie destinati ad animali da reddito (articolo 81);

f. non adempie, in qualità di gestore dell‟impianto di macellazione, gli obblighi di cui all‟articolo 177a;

g. non rispetta, come formatore, i requisiti previsti (articoli 203 e 204) o non adempie il rispettivo obbligo di notifica (articolo 204a).

Art. 209 cpv. 4 frase introduttiva e 4bis

4 Il modello di formulario per le domande di autorizzazione per detenzioni di animali nonché per il commercio e la pubblicità con animali contiene i dati seguenti:

4bis Il modello di formulario per le notifiche di formazioni e per le autorizzazioni di servizi di accudimento e di cura contiene i dati seguenti:

a. persona responsabile e suo domicilio o sede sociale;

b. indirizzo e scopo della formazione offerta o del servizio previsto;

c. le specie animali e il genere della formazione o del servizio nonché il numero dei servizi previsti;

d. formazione della persona che svolge la formazione o presta il servizio.

Art. 212a Divieti di tenere animali

1 Un divieto di tenere animali di cui all‟articolo 23 LPAn è deciso dall‟autorità del Cantone di domicilio del detentore di animali oppure del Cantone in cui sono tenuti gli animali o nel quale se ne cura il trattamento.

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2 Le autorità cantonali competenti provvedono affinché i divieti di tenere animali di cui all‟articolo 23 LPAn vengano inseriti nel sistema informatico centrale secondo l‟articolo 54a LFE7.

Art. 214 Detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione

1 Il servizio specializzato cantonale controlla, almeno ogni due anni, le detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione. Se due controlli consecutivi non hanno dato adito a contestazioni, l‟intervallo tra i controlli può essere prolungato fino a quattro anni al massimo.

2 Nelle detenzioni di animali selvatici soggette ad autorizzazione che servono alla produzione di derrate alimentari i controlli sono disciplinati dall‟articolo 213.

Art. 222 cpv. 4

4 Le persone in grado di dimostrare che il 1° settembre 2008 detenevano già un cane sono esonerate per tale cane dall‟attestato di competenza di cui all‟articolo 68 capoverso 2.

Art. 225a Disposizioni transitorie relative alla modifica del …

1 Le detenzioni di animali già autorizzate al momento dell‟entrata in vigore della presente modifica devono soddisfare i requisiti riguardanti la detenzione di struzzi comuni di cui all‟allegato 2 tabella 2 fino al 1° gennaio 2024.

2 Le aree d‟uscita devono essere conformi ai requisiti di cui all‟articolo 35 capoverso 5 a partire dal 1° gennaio 2015.

3 Per le persone che sono notificate secondo l‟attuale versione dell‟articolo 101 sono necessarie autorizzazioni secondo il nuovo articolo 101 a partire dal 1° gennaio 2017.

4 Fino al 1° gennaio 2017 devono essere soddisfatti i requisiti riguardanti la formazione:

a. del personale che accudisce gli animali in caso di altre forme di accudimento professionale di animali diverse da quelle praticate nelle pensioni o nei rifugi: secondo l‟articolo 102 capoversi 1 ed 2 lettera b;

b. per la consegna di un numero di animali maggiore di quello stabilito all‟articolo 101 capoverso 1 lettera c: secondo l‟articolo 102 capoverso 2 lettera d;

c. per la cura degli unghioni dei bovini e degli zoccoli dei cavalli a titolo professionale: secondo l‟articolo 102 capoverso 5.

5 I compartimenti per il trasporto su ripiani dei veicoli per il trasporto di animali che erano in circolazione il 1° settembre 2010 devono essere conformi, a partire dal 1° settembre 2020, ai requisiti concernenti le altezze minime di cui all‟allegato 4.

7 RS 916.40

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21

Art. 225b Modifica del diritto vigente

L‟ordinanza del 24 novembre 19938 concernente la legge federale sulla pesca è modificata come segue:

Art. 5b cpv. 4

In deroga all‟articolo 23 capoverso 1 lettera c OPAn, l‟impiego di lenze con ardiglione da parte di pescatori professionisti e pescatori con la lenza titolari di un attestato di competenza secondo l‟articolo 5a è permesso per i laghi e i bacini di accumulazione. L‟Ufficio federale dell‟ambiente emana disposizioni concernenti l‟impiego di lenze con ardiglione.

II

1 Gli allegati 1 e 4 sono modificati secondo la versione qui annessa.

2 L‟allegato 2 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il ... .

.... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 923.01

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2013–...... 22

Allegato 1 (art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali domestici

Tabella 1

Bovini

Cifra 32 Categoria animale

Vitelli Animali giovani Vacche e primipare in

gestazione avanzata1 con un‟altezza al garrese di

fino a 2 settimane fino a 3 settimane da 4 settimane a 4 mesi fino a 200 kg 200-300 kg 300-400 kg oltre 400 kg 125 ± 5 cm 135 ± 5 cm 145 ± 5 cm

32 Box di riposo

321 Larghezza box, per animale cm – – – 70 80 90 100 1103 1203,13 1253

322 Lunghezza box contro parete cm – – – 160 190 210 240 2303 2403 2603

323 Lunghezza box contrapposti cm – – – 150 180 200 220 2003 2203 2353

Osservazioni sulla tabella 1 – Bovini, numeri 3 e 13 3 Le misure per le vacche valgono per gli animali con un‟altezza al garrese di 120–150 cm. Per gli animali di taglia superiore le misure vanno aumentate di

conseguenza; per gli animali di taglia inferiore possono essere adeguatamente ridotte. Le misure per gli animali con un‟altezza al garrese di 125 cm ± 5 cm e 145 cm ± 5 cm valgono per le stalle di nuova realizzazione e per le stalle che che in virtù dell‟allegato 5 cifra 48 hanno diritto a un termine transitorio di cinque anni per l‟adeguamento delle poste fisse e dei box di riposo.

13 Nelle stalle già esistenti il 1° settembre 2008 è ammessa una tolleranza di 1 cm per gli archetti pieghevoli non fissati posteriormente.

Tabella 3

Suini (eccettuati i minipig)

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23

Osservazioni sulla tabella 3 – Suini (eccettuati i minipig), numero 7 7

Un lato del box deve misurare almeno 2 m. Per i verri riproduttori di 110-160 kg di peso tenuti da soli sono sufficienti 4 m2, di cui almeno la metà deve essere allestita come superficie di riposo.

Tabella 6

Lama e alpaca

Cifra 1 Categoria animale Animali adulti1

Categoria animale Animali adulti1

1 Superficie del parco

11 Gruppi fino a 6 capi m2 250

12 Gruppi da 7 a 12 capi; per ogni animale in più m2 30

13 Gruppi di oltre 12 capi; per ogni animale in più a partire dal 13° animale

m2 10

Tabella 7

Cavalli

Cifra 1

Categoria animale Cavallo

Altezza al garrese <120 cm 120-134 cm 134-148 cm 148-162 cm 162-175 cm >175 cm

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24

1 Superficie per cavallo

11 Box singoli1, 2 o di gruppo1, 3, 4 m2 5,5 7 8 9 10,5 12

12 Valori di tolleranza5 m2 – – 7 8 9 10,5

13 Superficie di riposo nella stalla di gruppo con diversi spazi1,3,4,6

m2 4 4,5 5,5 6 7,5 8

Tabella 8

Conigli domestici

Numeri 4, 5, 6 e 7

Categoria animale Animali giovani dallo svezzamento alla maturità sessuale

Da animali adulti fino a 2,3 kg Da animali adulti oltre 2,3 kg

4 Parchi senza superfici sopraelevate:

41 Superficie al suolo3 cm2 3400 4800

42 Altezza4 cm 40 50

5 Parchi con superfici sopraelevate:

51 Superficie globale3 (superficie al suolo e superficie sopraelevata) cm2 2800 4000

52 di cui superficie minima al suolo cm2 2000 2800

53 Altezza4 cm 40 50

6 Superficie per ogni animale giovane con un peso fino a 1,5 kg5, 6 61 in gruppi fino a 40 animali cm2 1000 62 in gruppi di oltre 40 animali cm2 800

7 Superficie per ogni animale giovane con un peso superiore a 1,5 kg5, 6

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71 in gruppi fino a 40 animali cm2 1500 72 in gruppi di oltre 40 animali cm2 1200

Osservazioni sulla tabella 8 – Conigli domestici, numero 6 6 Per gli animali giovani tenuti con la madre dal 36° o dal 57° giorno di vita (cfr. osservazione 1) fino alla maturità sessuale valgono le superfici minime elencate

alle cifre 6 e 7.

Tabella 9

Volatili domestici

Cifra 1

Tab. 9-3 Piccioni domestici Animali nel periodo d‟allevamento Requisiti supplementari

1 Superficie minima1, 2

11 Parco interno3, 4 m2 0,55 per ogni coppia 2 nidi (p. es. ciotola di terracotta) o un nido grande a sufficienza

12 Parco esterno6, 7 se non possono volare liberamente

fino a 8 coppie

m2

3,06

Il parco esterno deve avere una lunghezza minima di 3,0 m, una larghezza minima di 1 m e un‟altezza minima di 1,8 m

a partire da 8 coppie

m2 75 % del parco interno6

Tabella 10

Cani domestici

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Cifra 3

3 Se i cani durante il giorno sono tenuti in gruppo all’aperto con la possibilità di ritirarsi e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le superfici dei box devono avere almeno le dimensioni seguenti:

31 Superficie di base per un cane m2 2,2 4,3 5

Tabella 11

Gatti domestici

1 Unità di detenzione1, 2, 4

11 Altezza m 2,0 Superfici di riposo sopraelevate, possibilità di ritirarsi, adeguate possibilità di arrampicarsi, di limare gli artigli, di soddisfare le loro esigenze comportamentali, un contenitore per escrementi per ogni gatto

12 Superficie di base3 fino a 4 gatti m2 7,0

13 Superficie di base per ogni gatto in più m2 1,7

Osservazioni sulla tabella 11 – Gatti domestici, cifra 4 4

Se i gatti durante il giorno sono tenuti in gruppo all‟aperto con la possibilità di ritirarsi e se vengono portati in box singoli soltanto per riposare e dormire, le

superfici dei box devono avere almeno le dimensioni di 5000 cm2.

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Allegato 2 (art. 10)

Requisiti minimi per la detenzione di animali selvatici (con o senza autorizzazione) Osservazioni preliminari

A. Le superfici e i volumi indicati rappresentano sempre la dimensione minima del parco. I parchi non possono essere di dimensioni inferiori neppure se vi è tenuto un numero di animali (n) inferiore a quello indicato nelle tabelle. I parchi divisori che non rispondono completamente ai requisiti minimi possono essere utilizzati soltanto per la detenzione a breve termine.

B. Le tabelle indicano il numero massimo di animali adulti nel parco con le misure minime. Nello stesso parco possono essere tenuti anche gli animali giovani. Per i rettili e gli anfibi, la dimensione minima è definita in funzione dell‟esemplare più grande presente nel parco. Il fabbisogno ulteriore di spazio è definito in base alla taglia degli altri animali.

C. Se in un unico parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio nello stesso modo, per calcolare le superfici e i volumi occorre tenere conto della specie con le esigenze maggiori di spazio minimo. Le superfici e i volumi per ogni altro animale della stessa specie e per gli animali delle altre specie devono essere aggiunte sulla base di quanto previsto “per ogni animale in piu”.

D. Se in un parco sono tenute più specie che utilizzano lo spazio in modo diverso, nel volume previsto dal presente allegato per la specie che necessita di maggiore spazio possono essere tenute anche le altre specie, senza dover aumentare lo spazio.

E. Per le specie che hanno particolari esigenze, ad esempio per quanto concerne l‟umidità dell‟aria, la temperatura, le caratteristiche del suolo o l‟alimentazione, occorre tenere conto di tali esigenze anche se nella tabella non vi è alcuna indicazione in merito.

F. Nel caso di specie per le quali è prescritto un parco esterno si può rinunciare a tale requisito a condizione di tenere conto in altro modo delle esigenze della specie interessata, p. es. aprendo finestre o porte e soffitti scorrevoli così da lasciare entrare, in presenza di un‟adeguata temperatura, la luce diretta del sole e illuminando il parco con una luce artificiale che equivalga qualitativamente a quella

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solare. In questo caso le dimensioni del parco interno devono corrispondere almeno a quelle di un parco esterno o, se sono prescritti un parco esterno e uno interno, alla superficie complessiva di entrambi. Occorre tenere conto di comportamenti quali l‟abitudine di scavare e l‟ibernazione in caverne.

G. Nei centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio conformemente all‟articolo 122 si può rinunciare al parco esterno.

H. Nella composizione dei gruppi occorre tenere conto – indipendentemente dall‟occupazione consentita in base alle tabelle – della struttura sociale della specie e della compatibilità degli individui.

I. I parchi devono essere provvisti – indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle – di settori adatti alle varie funzioni o corrispondenti alle condizioni climatiche adatte alla specie. Occorre tenere in debita considerazione l‟utilizzazione ottimale dello spazio per la specie in questione.

J. I parchi devono essere illuminati con luce naturale, ad eccezione di quelli destinati alle specie che non necessitano di luce naturale a causa del loro modo di vivere prevalentemente sotterraneo o della loro attività esclusivamente notturna. Gli animali notturni tenuti in parchi esterni devono sempre avere la possibilità di trovare un box per dormire.

K. Per tutte le specie, anche quelle non elencate nel presente allegato, occorre che siano soddisfatti tutti i requisiti specifici relativi all‟alimentazione, alla struttura sociale, al clima, compreso il microclima, alle caratteristiche del suolo, alla possibilità di nuotare e fare il bagno, di scavare e di ritirarsi e ad altre infrastrutture che offrano agli animali possibilità di isolamento o altri comfort (p. es. superfici da graffiare, fango in cui rotolarsi). I parchi per le specie non elencate devono essere sufficientemente grandi da ospitare le strutture necessarie per soddisfare le esigenze specifiche degli animali. Quali valori indicativi si applicano perizie tecniche basate sulle conoscenze scientifiche.

L. Gli alimenti devono essere somministrati in modo da riprodurre il comportamento alimentare tipico della specie (presentazione del cibo in luoghi e tempi diversi, rispetto del modo in cui l'animale si procaccia gli alimenti, li prepara e li assume).

M. Nei grandi parchi concepiti in modo da essere simili all‟ambiente naturale, il benessere degli animali deve essere verificato controllando con sufficiente frequenza e regolarità il funzionamento degli impianti e delle attrezzature tecniche – comprese le misure di sicurezza volte a impedire la fuga – assicurandosi che gli animali possano soddisfare le loro esigenze alimentari e godere di condizioni di vita adeguate e sorvegliando gli effettivi.

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N. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, gli animali devono essere alimentati tenendo in debita considerazione le loro esigenze particolari.

O. Nella concezione e gestione del parco occorre tenere in considerazione le possibilità di arricchire l‟ambiente in cui vivono gli ambienti (p. es. stimoli quali odori estranei, nuovi oggetti da manipolare).

P. Indipendentemente dalle istruzioni fornite in dettaglio nelle tabelle, i parchi devono essere mantenuti e gestiti tenendo in debita considerazione anche le esigenze climatiche e igieniche delle varie specie.

Parchi per mammiferi Tabella 1 Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in

piùa) Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

1 Echidna istrice c) 2 – – 6 – – 2 1) 6) 11)

2 Falangero, opossum, tricosuro c)e) 2 – – 6 12 – 2 2) 3) 4)

3 Didelfidi, specie piccole c)e) 2 – – 0,5 0,35 - 0,05 2) 3) 4)

4 Topo marsupiale dalla coda crestata c)e) 2 – – 1 1,8 - 0,5 2)3) 4)

5 Petauridi di grossa e media taglia c)e) 6 – – 6 12 – 1 2) 3) 4)

6 Petauridi di piccola taglia c)e) 6 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 4)

7 Diavolo di Tasmania c)e) 2 20 – 6 – – – 1) 3) 4)

8 Vombato c)e) 2 20 – 20 – – – 1) 3) 4)

9 Canguri arboricoli c)e) 2 16 40 16 40 4 4 2) 5)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

10 Canguri di piccola taglia c) 5 40 – 10 – 4 2 6) 22)

11 Ratti canguro c) 2 – – 8 – – 2 3) 6)

12 Canguro delle rocce c)e) 5 150 – 15 – 15 3 2) 7) 8)

13 Uallabie, tilogale c) 5 250 – 15 – 15 3 7) 8)

14 Canguri di grossa taglia c)e) 5 300 – 20 – 30 4 7)

15 Pteropodi di piccola taglia (p. es. pteropo del Nilo) c) 20 – – 20 50 – 1 9) 10)

16 Pteropodi di grossa taglia c) 20 – – 30 90 – 1 9) 10)

17 Pipistrelli c) 20 – – 10 20 – 0,2 9) 10) 50)

18 Tupaidi c) 5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 34) 36)

19 Uistitì c)d) 2 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36)

20 Microcebi c)e) 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 14) 36)

21 Lori, potto, machi ursino c)e) 5 – – 1,5 3 – 0,3 2) 3) 6) 14)

22 Galogoni di piccola taglia, Tarsio, apalemuri, chirogali

c)e) c)e)

5 – – 3 6 – 0,5 2) 3) 6)14) 34) 36)

23 Callimiconidae, tamarindo di Goeldi c)d)e) 5 – 3 6 – 0,5 2) 3) 6) 14) 34) 36)

24 Scimmia notturna c)d)e) 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 14) 34)

25 Galagone gigante, scimmia saltatrice c)e) 5 – – 6 12 – 1 2) 3) 6) 14) 34)

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26 Saimiri Cercopiteco nano

c)d)e) c)e)

5 6 15 6 15 1,5 1,5 2) 6) 14)

27 Lemuri comuni, saki, uakari, scimmie urlatrici, scimmie

cappuccine c)e)

5 10 30 10 30 2 2 2) 6) 14)

28 Scimmie ragno, macachi Scimmie lanose, cercopitechi, entelli di piccola taglia, lemuri variegati

c)d)e) c)e)

5 15 45 15 45 3 3 2) 6) 11) 12) 14) lemuri variegati: 3)

29 Pata, cercocebi, paviani, Entelli di grossa taglia (p. es. guereze), sifaca

c)e) c)e)

5 25 75 25 75 4 4 2) 6) 11) 14)

30 Gibboni c)e) 3 25 75 25 75 8 8 2) 6) 11) 12) 14) 34)

31 Scimpanzé, orangotanghi c)e) 3 35 140 35 140 8 8 2) 6) 11) 14)

32 Gorilla c)e) 3 50 200 50 200 10 10 2) 6) 11) 14)

33 Dasipodidi di piccola e media taglia c)e) – – – 6 – – 1,5 1) 3) 51

34 Tamandua c)e) 2 – – 12 24 – 4 2) 3) 4) 15) 51)

35 Formichiere gigante c)e) 2 100 – 12 – 10 6 11) 16) 18 )

36 Bradipi c)e) 2 – – 10 20 – 2 2) 36)

37 Ricci, tranne Erinaceus europaeus c) 1 – – 2 – – 1 39) 41)

38 Tenrec, specie piccole lunghezza del corpo fino a 9 cm compresi c) 1 – – 0,5 – – 0,25 2) 39) 41)

39 Tenrec, specie grandi lunghezza del corpo a partire da 10 cm c) 1 – – 2 – – 1,0 2) 39) 41)

40 Porcellino d‟India (Cavia porcellus) d)f)g) 2 – – 0,5 – – 0,2 39) 41) 45) 47) 54)

41 Criceto (Mesocricetus sp.)

d) 1 – – 0,18 – – 0,05

2) 40) 41) 42) 44) 45) 48)

42 Topo (Mus musculus) d) 2 – – 0,18 – – 0,05 2) 39) 41) 42) 44) 45)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

47)

43 Gerbillo della Mongolia

d) 5 – – 0,5 – – 0,2

40) 41) 42) 44) 45) 46) 47)

44 Ratto (Rattus norvegicus) d) 5 – – 0,5 0,35 – 0,2 39) 41) 42) 44) 45) 47)

45 Degu 5 – – 0,5 0,35 – 0,2 40) 41) 45) 46) 47)

46 Cincillà

d) 2 – – 0,5 0,75 – 0,2

39) 41) 42) 43) 45) 46) 47)

47 Tamia

1 – – 0,5 0,75 – 0,2

2) 39) 41) 42) 43) 48) 50)

48 Scoiattoli terrestri, xerus, citello

c) 5 20 – – – 0,6 –

45) 50) strato da scavare: 80 cm

49 Scoiattoli, Callosciurus quinquestriatus c) 2 8 20 8 20 2 2 2) 3) 4) 17) 19)

50 Scoiattoli giganti, petauristi di grossa taglia c) 2 – – 16 40 – 3 2) 3) 15) 17) 19)

51 Ateruro, trichidi c)e) 2 – – 5 10 – 2 2) 3) 6) 19)

52 Istrici c) 2 40 – 20 – 4 3 1) 3) 6) 17) 19)

53 Castoro c) 5 40 – – – 4 – 3) 18) 19) 34)

54 Aguti, paca, roditore, dasiprottidi c) 5 20 – 20 – 2 2 1) 3) 6) 19) 36)

55 Viscaccia, lepre saltatrice 5 – – 20 – – 2 1) 3) 6) 11) 19)

56 Marmotte c) 6 150 – – – 10 – 1) 49) 50)

57 Cane della prateria c) 10 40 – – – 2 – 1) 49) 50)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

58 Capibara c) 5 150 – 20 – 10 2,5 6) 18) 19)

59 Ondata c) 2 4 – – – 1 – 1) 3) 18) 19)

60 Nutria selvatica c) 2 10 – – – 1 – 3) 18) 19)

61 Coendu, ursone (Eretizontidi) c) 2 10 30 – – 4 – 2) 8) 19)

62 Hutia conga, petromidi grandi, zaguti di Cuvier, ottodontidi c) 2 – – 5 10 – 1,5 1) 2) 3) 6) 19)

63 Marà c) 2 40 – – – 4 – 1) 3) 6) 19)

64 Lepri c) 2 150 – – – 4 – 3) 6)

65 Conigli selvatici, lepri fischianti c) 5 30 – – – 3 – 1) 6) 49)

66 Fennec c) 2 20 – 4 – 2 2 1) 3) 11) 36)

67 Volpi di media taglia (p. es. volpe di Rüppell, volpe polare, volpe delle steppe, volpe kit), otocione, cane viverrino

c) 2 40 – 8 – 4 1 1) 3) 6) 8) 11)

68 Speoto c)e) 4 40 – 12 – 4 1 1) 3) 6) 11) 18) 34)

69 Volpe rossa, volpe grigia, dusicyon griseus c) 2 100 – – – 10 – 1) 3) 6) 11)

70 Sciacalli, coyote, cuon alpino c) 4 150 – – – 15 – 3) 6) 34) 11)

71 Crisocione c)e) 2 200 – 2 per capo – 20 2 1) 3) 6) 8) 11) 34)

72 Lupo, licaone c) 4 400 – 4 per capo – 20 – 1) 3) 6) 8) 11)

73 Orso malese c)e) 2 100 – – 20 4 1) 2) 11) 14) 18) 21)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

74 Altri orsi grandi, panda gigante

c)e) 2 150 – – – 20 –

1) 2) 11) 14) 18) 21) 22)

75 Orso polare c)e) 1 120 – 8 – – – 2) 4) 14) 18)

76 Panda minore, procioni c)e) 2 20 – 8 16 4 2 2) 3) procioni: 18)

77 Potosino, bassarisco c) 2 – – 16 40 – 2 2) 3) 6)

78 Coati c) 2 30 90 20 60 3 3 2) 3)

79 Donnola c) 2 8 – – – – – 3) 4)

80 Ermellino c) 2 12 – – – – – 3) 4)

81 Puzzola, visone selvatico, furetto c) 2 15 – – – 1 – 3) 4) 18)

82 Furetto (come animale da compagnia con possibilità di uscire dalla gabbia e di muoversi nell‟appartamento)

c) 2 – – 4 2,4 – 0,5 3) 14) 16) 55)

83 Martora arboricola c) 2 16 40 0 0 – – 2) 4) 17) 21)

84 Taira c)e) 2 16 40 16 40 4 4 2) 3) 17)

85 Ghiottone c)e) 2 120 – – – – 1) 2) 4) 21)

86 Moffetta c)e) 2 12 – 12 – 2 2 1) 3) 6) 17) per alcune specie: 18)

87 Tasso c) 2 100 – 30 – 4 4 1) 3) 4) 17)

88 Lontra nana c) 2 20 – 6 – 3 2 6) 15) 18)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

89 Lontra comune, aonyx c) 2 40 – – – – – 4) 6) 15) 18)

90 Lontra gigante c) 2 80 – 24 – 10 4 6), 15) 18)

91 Lontra marina c) 2 10 – – – 3 – 6) 18)

92 Mangusta nana c) 6 20 – 10 – 2 2 1) 3) 15)

93 Suricato, mangusta striata, mangusta gialla c) 6 20 – 10 – 2 2 1) 3) 15) 20)

94 Altre manguste c) 2 20 – 20 – 5 3 1) 3) 15) 17) 20) icneumone da palude: 18)

95 Gatto dai piedi neri, gatto bengalese, gatto rugginoso, manul, viverridi arboricoli

c) 2 16 40 16 40 4 3 2) 4) 6) 11) 15) 17) 21) 23) 52), 53)

96 Fossa, binturong, zibetto, gatto selvatico, gatto della

giungla, jaguarondi c) 2 40 120 20 50 5 4 2) 4) 6) 11) 15) 17)

21) 23) gatto viverrino, gatto dal muso piatto: 18) 52) 53)

97 Serval, gatti di media taglia, pantera nebulosa, lince c) 2 30 75 20 50 10 10 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53)

98 Giaguaro, leopardo, puma, leopardo delle nevi c)e) 2 50 150 25 75 15 12 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) giaguaro: 18)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

99 Leone, tigre c)e) 2 80 240 30 90 20 15 2) 4) 6) 11) 15) 21) 23) 52) 53) tigre: 18)

100 Ghepardo c)e) 2 200 – – – 20 – 2) 4) 6) 11) 15) 21) 52) 53)

101 Protele c)e) 2 100 – 12 per capo – 10 6 1) 11) 21)

102 Iene c)e) 2 200 – – 20 – 1) 6) 11) 21) 53)

103 Oritteropo c)e) 2 40 – – 5 1) 3)

104 Iracidi c) 5 16 40 16 40 3 3 2) 8) 36)

105 Elefanti (femmine) c)e) 3 500 – 15 per capo – 100 – 24) 25) 52)

106 Elefanti (maschi)

c)e) 1 150 –

2 x 30 per capo

– 100 – 24) 25) 52) alternanza di parchi

107 Giumente di zebra di Grévy e di emioni c)e) 5 500 – 8 per capo – – – 8) 25) 26) 52)

108 Stalloni di zebra di Grévy e di emioni c)e) 1 150 – 8 – – – 8) 25) 26) 52)

109 Zebra della steppa, asino selvatico c)e) 5 500 – 8 per capo – 80 – 8) 25) 26) 27)52)

110 Zebra di montagna, cavallo selvatico c)e) 5 1000 – 8 per capo – 100 – 8) 25) 26) 27) 52)

111 Tapiri c)e) 2 200 – 15 per capo – 50 – 24) 25) 28)

112 Rinoceronti c)e) 2 500 – 25 per capo – 150 – 4) a eccezione del rinoceronte camuso 11) 24) 25) 29) 38)

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Parchi per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa)

Requisiti particolari

Numero Parco esternoa) Parco internoa) Esterno Interno

Specie animali (n) Superficieb) m2

Volume m3

Superficieb) m2

Volume m3

m2

m2

113 Cinghiale nano c)e) 2 30 – 4 – 10 – 25) 27) 29)

114 Altri cinghiali c)e) 2 100 – 4 – 20 – 8) 17) 25) 27) 29)

115 Pecari c)e) 4 80 – 3 – 10 – 25) 29)

116 Ippopotamo pigmeo c)e) 2 100 – 10 per capo – – – 4) 24) 29)

117 Ippopotamo c)e) 2 250 – 40 per capo – 50 10 24)

118 Guanaco, vigogna c) 6 300 – 2 per capo – 50 – 8)

119 Cammelli, dromedari c) 3 300 – 8 per capo – 50 – 8) 27)

120 Kanchil c) 2 20 – 6 – – 2 6)

121 Tragulidi c)e) 2 40 – 8 – 12 2 6) 18)

122 Cervi di piccola taglia (pudu, idropote o cervo di palude, muntjak)

c) 4 150 – 3 per capo – 10 – 6) 8) 30) 52)

123 Capriolo c) 2 500 – – – 150 – 6) 8) 30) 52)

124 Cervi di media taglia (p. es. sika, daino) c) 8 500 – 4 per capo – 60 – 8) 27) 29) 30) 31) 52)

125 Cervi di grossa taglia (barasinga, sambar, cervo delle paludi, renna, cervo di padre David)*

c) 6 800 – 6 per capo – 80 – 8) 27) 29) 30) 31) 52) * anche 18)

126 Alce c) 3 800 – – – 80 – 8) 18) 28) 31) 32) 52)

127 Okapi c)e) 2 300 – 15 per capo – 100 – 4) 26) 52)

128 Giraffe c)e) 4 500 – 25 per capo – 100 – 33) 52) maschio: 26)

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38

129 Cefalofi di piccola e media taglia, dik-dik, antilopi nane c)e) 2 50 – 3 per capo – 20 – 4) 6) 52)

130 Raficero campestre, raficero dalle orecchie nere, oreotrago c)e) 2 50 – 3 per capo – 20 – 6) 52) oreotrago: 2)

131 Oribi, beira c)e) 4 100 – 3 per capo – 15 – 6) 52)

132 Cefalofi giganti c)e) 2 100 – 4 per capo – – – 4) 6) 52)

133 Gazzelle incl. antilope saltante, antilope cervicapra, impala

c)e) 10 500 – 4 per capo – 40 – 6) 8) 27) 52)

134 Antilope giraffa, dibatag, antilocapra, saiga e altre antilopi di media taglia

c)e) 6 500 – 5 per capo – 50 – 6) 8) 27) 52)

135 Antilopi di grossa taglia, buoi muschiati, bisonte europeo, bisonte americano, altri bovini selvatici

c)e) 5 500 – 8 per capo – 80 – 8) 11) 25) 27) 31) 32) 52)

136 Camoscio, goral, capricorno di Sumatra, capra delle nevi, takin

c)e) 4 400 – 4 per capo – 50 – 2) 6) 8) 28)

137 Mufloni e altri ovini selvatici c) 10 500 – 2 per capo – 50 – 2) 8) 52) altri ovini selvatici: 27)

138 Caprini selvatici, bharal, pecora crinita c) 10 500 – 2 per capo – 50 – 2) 8) 27) 52)

Osservazioni sulla tabella 1 – (Mammiferi)

a) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l‟altezza deve corrispondere ad almeno l‟80% dei quozienti (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

b) Se nella tabella 3 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 1.

c) Per la detenzione privata è necessaria un‟autorizzazione secondo l‟articolo 94.

d) Se gli animali sono tenuti in centri autorizzati di detenzione di animali da laboratorio, la detenzione deve soddisfare almeno i requisiti di cui all‟allegato 3.

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e) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione della dimensioni minime.

f) Le superfici sopraelevate calpestabili dagli animali concorrono nel calcolo della superficie minima richiesta al massimo in misura di un terzo.

g) Per i porcellini d‟India ancora piccoli (<700 g) la superficie supplementare per ogni animale è di 0,1 m2 a partire dal terzo animale. Requisiti particolari

1) Possibilità di scavare nel suolo.

2) Possibilità di arrampicarsi su rami o rocce, a seconda della specie. Lo spessore dei rami dovrebbe corrispondere agli organi prensili dell‟animale.

3) Box per dormire. Essi dovrebbero essere sistemati all‟altezza del suolo oppure in un luogo rialzato, a seconda della specie. Per le specie incompatibili a momenti alterni occorre prevedere un box per ogni animale.

4) Detenzione individuale, in coppia o in gruppi, a seconda della specie, con possibilità di suddividere i parchi. Per un numero più elevato di animali occorrono altri parchi.

5) Per le specie di taglia piuttosto grande che vivono preferibilmente al suolo (dendrolagus dorianus, d. inustus, d. lumholtzi) occorre anche un parco esterno.

6) Schermi, possibilità di evitarsi e ritirarsi.

7) Spazio interno/stalla strutturata con pareti divisorie.

8) Per le specie che sopportano bene l‟inverno è sufficiente un riparo naturale o artificiale in cui trovino spazio tutti gli animali; per le altre specie che non sopportano bene l‟inverno occorre prevedere un parco interno o una stalla conformemente alle indicazioni.

9) Possibilità di aggrapparsi al soffitto oppure nel terzo superiore del parco; per gli animali cavernicoli, casse per dormire aperte sul davanti.

10) Diversi posti di foraggiamento che gli animali possono raggiungere anche arrampicandosi.

11) Possibilità di separazione e di isolamento. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo.

12) Per la bertuccia, il macaco orsino, il macaco dalla faccia rossa e la gelada non è necessario il parco interno; è sufficiente una capanna isolata. Lo stesso vale per le altre specie tenute all‟aperto durante l‟estate.

13) Box per dormire suddivisibili per gruppi e per singoli animali.

14) Permettere agli animali di soddisfare le loro esigenze comportamentali mettendo loro a disposizione vari oggetti, p. es. funi per dondolarsi, paglia, recipienti di plastica e nascondendo il cibo in posti sempre diversi. I primati devono essere indotti all‟esplorazione attraverso stimoli supplementari nel loro ambiente.

15) A seconda della specie, luoghi sopraelevati ove potersi sdraiare (p. es. tamandua, scoiattoli giganti, felini) oppure luoghi di osservazione (lontre, manguste, ecc.).

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16) Possibilità di scavare e di rovistare nel terreno.

17) Parchi interni o esterni. Se per le specie che non sopportano bene l‟inverno sono previsti parchi esterni, occorre prevedere anche un locale interno riscaldabile.

18) Possibilità di bagnarsi. Se sono necessari bacini con misure minime definite, si veda la tabella 3.

19) Disponibilità regolare di rami freschi per la cura dei denti e per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali.

20) Parco esterno con radiatori termici.

21) Box individuale per ogni animale; superficie al suolo: piccoli predatori 0,5–1 m2, ghiottone, lince, serval, felini di media taglia, puma, pantera nebulosa 1,5 m2; felini di grossa taglia, ghepardo 2,5 m2; orso malese, iene, protele 4 m2; orsi di grande taglia, panda gigante 6 m2.

22) Se si tratta di suolo lasciato allo stato naturale: 50 m2 per i canguri di piccola taglia, per gli orsi almeno 1000 m2.

23) Locale interno solo per le specie (e sottospecie) che non sopportano bene l‟inverno, altrimenti box per dormire per ogni animale adulto secondo il requisito 21.

24) Possibilità di fare il bagno o la doccia tutto l‟anno per gli elefanti e i rinoceronti asiatici. Per il tapiro, l‟ippopotamo e l‟ippopotamo pigmeo occorrono un bacino interno e uno esterno. Per le dimensioni del bacino esterno si veda la tabella 3.

25) Possibilità di strofinarsi, come tronchi d‟albero o rocce e bagni di sabbia o fango per la cura della pelle.

26) Box individuali. Per le specie sociali deve esserci contatto visivo tra gli animali nei box individuali. Se gli animali non sopportano bene l‟inverno i box devono essere riscaldati.

27) Secondo la specie, prevedere la possibilità di separare i maschi o vie di fuga per le femmine e gli animali giovani.

28) Suolo morbido negli impianti esterni (prato, pezzi di corteccia).

29) Fango, ad eccezione dei daini e delle renne. Per i suini: possibilità di scavare e di rotolarsi nel fango.

30) Alberi contro cui i cervidi possono strofinare le corna, rami.

31) Si considera la superficie solo negli impianti parzialmente fissi. Negli impianti che dispongono solo di suolo naturale le dimensioni devono essere triplicate e i parchi devono poter essere suddivisi.

32) Tronchi d‟albero per soddisfare le esigenze comportamentali dei buoi muschiati.

33) Veranda supplementare o parco interno di 80 m2.

34) Coppia monogama con prole subadulta accettata.

35) Riparo o stalla; in caso di detenzione in box individuali la superficie deve essere triplicata.

36) Se è disponibile un parco esterno occorre garantire l‟accesso permanente al parco interno.

37) Vacche in detenzione comune; è possibile tenerle legate per breve tempo solo per questioni di sicurezza, per abituarle alla stabulazione fissa, per la cura delle zampe o per trattamenti veterinari.

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38) Struttura del suolo morbida ed elastica, con zona paludosa che permetta un accesso permanente all‟acqua.

39) Lettiera adeguata.

40) Lettiera adeguata in cui sia possibile scavare: per criceti: 15 cm di profondità, per gerbilli della Mongolia: 25 cm di profondità; per degu: 30 cm di profondità.

41) Una o più possibilità per tutti gli animali di rifugiarsi contemporaneamente. Maggiori possibilità di rifugiarsi per i cincillà.

42) Materiale adatto alla preparazione del nido.

43) Assi per sedersi poste a diverse altezze.

44) Foraggio grezzo come fieno o paglia; miscele di semi per criceti e topi; alimenti contenenti vitamina C per porcellini d‟India.

45) Oggetti da rosicchiare come legno tenero o rami appena tagliati.

46) Bagni di sabbia.

47) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.

48) Un animale può essere tenuto da solo in un parco. Fanno eccezione quelli appartenenti alle specie sociali.

49) Parco esterno che permette agli animali di scavare delle tane.

50) Per le specie che vanno in letargo o in estivazione devono essere adottate le dovute precauzioni per quanto riguarda il clima.

51) Per delimitare e suddividere i parchi non è possibile utilizzare griglie.

52) Il suolo del parco deve presentare strutture tali da rendere possibile, a seconda della specie, la cura delle zampe ed eventualmente del pelo. Per i felini, la limatura degli artigli deve essere assicurata anche con attrezzature adeguate.

53) Gli alimenti devono essere offerti in modo tale che l‟animale debba compiere un certo sforzo per ottenerli.

54) Foraggio grezzo come fieno o paglia e alimenti contenenti vitamina C.

55) Possono essere offerti anche ripiani se la superficie di base minima viene rispettata. L‟altezza interna utilizzabile tra il suolo e il primo ripiano deve in tal caso corrispondere almeno alla semplice lunghezza del corpo (senza coda) di un animale adulto.

Parchi per uccelli Tabella 2 Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale

interno Requisiti particolari

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Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animali (n) Superficied) m2

Superficied) m2

Volume m3

Superficie m2

Superficie m2

Superficie m2

1 Struzzo comune e) 2 1600 – – 200 w, 800 m

– 6 1) 2) 4) 25)

2 Nandù e) 6 500 – – 50 – – 1) 2) 4) 25)

3 Casuarii e) 2 300 – – – – 10 3) 4) 25) 27)

4 Emù

e) 2 500 – – 100 – –

1) 2) 4) 25) 26) 27)

h

5 Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) e)g) 12 100 45 90 3 3 7) 8)

6 Pinguini di piccola taglia e pigoscelidi di Adelia e)g) 12 60 45 90 2 2 7) 8) 18)

7 Pellicani e) 4 60 – – 10 – 3 8) 9) 13)

8 Cormorani, aninghe e)g) 6 40 20 50 2 3 – 8) 10) 11)

9 Becco a scarpa e)g) 2 100 – – 50 – 6 8)

10 Mitteria del Senegal, mitteria gigante, marabù, airone golia

e)g) 2 200 80 320 50 20 5 8) 13)

11 Cicogne di media e piccola taglia e) 2 100 100 500 10 10 1 8) 11) 12)

12 Aironi di grossa taglia (A. cenerino) e) 6 100 100 500 5 3 1 8) 11) 12)

13 Aironi di media taglia (A. guardabuoi) e) 6 – 40 160 – 2 0,5 8) 11) 12)

14 Umbretta e) 6 – 40 160 – 5 2 5) 8) 9) 11) 12)

15 Ibis, ibis eremita, spatole e) 12 – 40 160 – 2 0,5 8) 11) 12)

16 Tarabuso e) 2 – 20 50 – 2 2 5) 8) 9) 11) 12)

17 Aironi di piccola taglia (tarabusino) e) 2 – 10 25 – – – 5) 8) 10) 11)

18 Fenicotteri e) 20 250 – – 5 – 1 8) 9) 13)

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Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale interno

Requisiti particolari

Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animali (n) Superficied) m2

Superficied) m2

Volume m3

Superficie m2

Superficie m2

Superficie m2

19 Gruidi di grossa taglia (gru cenerina) e) 2 300 – – 150 – 6 12) 13) 15)

20 Gruidi di piccola taglia (damigella) e) 2 200 – – 100 – 2 12) 13) 15)

21 Aquile e avvoltoi di grossa taglia

e) 2 – 60 240 – 15 4

11) 12) 14) 15) 16)

22 Aquile di piccola taglia (aquila minore), falco pescatore, astori di grossa taglia, poiane, nibbi, avvoltoi di piccola taglia, rapaci appartenenti al genere Circus

e) 2 – 30 90 – 10 2 11) 12) 14) 15) 16)

23 Falchi di grossa taglia (falco pellegrino, girifalco)

e) 2 – 20 60 – 4 2

5) 11) 12) 14) 15) 16)

24 Falchi di media taglia (lodolaio), piccoli astori (sparviero) e) 2 – 15 40 – 2 1 5) 11) 12) 14) 15) 16)

25 Falchetti

e) 2 – 10 20 – 0,5 –

5) 10) 11) 14) 15) 16)

26 Civette di grossa taglia (gufo reale)

e) 2 – 30 90 – 6 3

5) 11) 12) 14) 15) 16)

27 Civette di media taglia (barbagianni)

e) 2 – 20 40 – 3 2

5) 11) 12) 14) 15) 16)

28 Civette di piccola taglia (civetta comune)

e) 2 – 10 20 – 1 1

5) 10) 11) 14) 15) 16)

29 Quaglie, Coturnix japonica h) 6 – 0,5 0.25 - 0.045 – 20) 24) 28)

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Parchi per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Locale interno

Requisiti particolari

Numero Parco esterno Voliereb) Parco esterno Voliereb) Per animalec)

Specie animali (n) Superficied) m2

Superficied) m2

Volume m3

Superficie m2

Superficie m2

Superficie m2

30 Pappagalli di grossa taglia (ara e cacatua) e)f) 2 – 10 30 – 1 – 6) 15) 17) 19) 20) 21) 23)

31 Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli cenerini (pappagallini e pappagalli di grande taglia)

2 – 0,7 0,84 – 0,1 – 15) 19) 20) 21) 22) 23)

32 Uccelli fino alle dimensioni dei pappagalli calopsitta (pappagallini di media taglia)

6 – 0,5 0,3 – 0,05 – 15) 19) 20) 21) 22) 23)

33 Uccelli fino alle dimensioni degli agapornidi (canarini, estrildidi, pappagallini di piccola taglia, agapornidi)

4 – 0,24 0,12 – 0,05 – 15) 20) 21) 22) 23) psittaciformi: 19)

34 Limicoli e) 8 – 20 40 – 1 0,5 8) 12)

35 Labbi codalunga, gabbiani di grossa taglia e) 6 30 60 240 2 2 – 8)

36 Gabbiani di piccola taglia e) 10 – 60 240 – 1 – 8)

37 Caprimulgiformi, succiacapre e) 2 – 20 40 – 1 – 5) 10) 11)

38 Colibrì, nettarinie e) 2 – 3 6 – 1 – 5) 11) 15) 17)

39 Quetzal, trogoni e) 2 – 20 60 – 4 – 11) 15)

40 Bucerotidi di grossa taglia e) 2 – 20 60 – – – 11) 15)

41 Paradiseidi e) 2 – 20 60 – 4 – 5) 11) 15)

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Osservazioni sulla tabella 2 (Uccelli)

a) Se nella colonna «Per ogni animale in più» non vi è alcuna indicazione, significa che in linea di massima non si possono tenere più di n animali.

b) Se le dimensioni dei parchi sono indicate in termini di superficie di base e volume, l‟altezza deve corrispondere ad almeno l‟80% dei quozienti (volume/superficie di base), salvo diversa indicazione. Nei requisiti per ogni animale in più, il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

c) Tutte le stalle devono avere una superficie al suolo di almeno 4 m2.

d) Se nella tabella 4 sono previste dimensioni minime per i bacini, tale superficie deve essere resa disponibile in aggiunta alle dimensioni indicate nella tabella 2.

e) Per la detenzione privata è necessaria un‟autorizzazione secondo l‟articolo 89.

f) Ara di grossa taglia: Anodorhynchus hyacinthinus, Anodorhynchus leari, Ara ambigua, Ara ararauna, Ara caninde, Ara chloroptera, Ara macao, Ara militaris, Ara rubrogenys, Cyanopsitta spixii.

Cacatua di grossa taglia: Cacatua alba, Cacatua galerita, Cacatua moluccensis, Cacatua ophthalmica, Calyptorhynchus funereus, Calyptorhynchus lathami, Calyptorhynchus magnificus, Probosciger aterrimus.

g) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione della dimensioni minime.

h) Per le specie di quaglie diverse dalla Cortunix japonica sono applicabili, a seconda delle dimensioni, i requisiti minimi di cui alla cifra 31 o 32. Requisiti particolari

1) Bagni di sabbia.

2) Si considera la superficie solo negli impianti fissi. Negli impianti che dispongono di suolo naturale le dimensioni devono essere almeno triplicate e la qualità del suolo deve essere adeguata alle esigenze degli animali.

3) I parchi devono poter essere collegati fra loro.

4) Il parco deve disporre di un riparo o di un‟unità di detenzione in cui trovino posto contemporaneamente tutti gli animali, che rimanga secco e che disponga di una superficie di riposo al riparo dal vento.

5) Possibilità di nascondersi adeguate alla specie – canneto, arbusti, cavità negli alberi o buche nel terreno.

6) Parco interno; parco esterno facoltativo. Se il parco esterno è sempre accessibile, le sue dimensioni concorrono nel calcolo del parco interno, anche se al massimo un terzo del parco interno può essere sostituito dal parco esterno.

7) Detenzione all‟interno e all‟esterno. Per la detenzione estiva di specie antartiche e subantartiche gli spazi interni devono essere sempre climatizzati. In inverno

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occorre prevedere un accesso al parco esterno o alle passeggiate («parata dei pinguini»).

8) Per i bacini si veda la tabella 4. Occorre un bacino adeguato anche per le specie che non figurano nella tabella 4.

9) Possibilità di fare il bagno anche nel parco interno.

10) A seconda della specie, trattasi di parchi interni o esterni.

11) Possibilità di appollaiarsi.

12) Per le specie che non sopportano bene l‟inverno deve essere disponibile un parco interno.

13) Il parco interno deve essere collegato al parco esterno.

14) I grifoni diurni e notturni possono essere tenuti con la pastoia soltanto nelle detenzioni inaccessibili al pubblico. I rapaci tenuti in falconiera devono avere con regolarità sufficienti possibilità di volare liberamente.

15) Possibilità di bagnarsi.

16) Le voliere devono essere costruite in modo tale che gli uccelli non siano disturbati dal pubblico.

17) Se due uccelli sono tenuti insieme, il parco deve poter essere suddiviso in caso di bisogno.

18) Nella stagione fredda, possibilità di tenere i pinguini di piccola taglia in parchi in cui non vi è pericolo di gelo.

19) Rami naturali in abbondanza affinché gli animali possano rosicchiare e arrampicarsi.

20) Gli animali devono essere tenuti in gruppi di almeno due esemplari.

21) I parchi devono essere dotati di diverse strutture con superfici morbide, di vario spessore e orientamento, su cui gli uccelli possano appollaiarsi; un terzo del loro volume deve essere libero da ogni struttura.

22) Nei parchi con una superficie inferiore a 2 m2 il rapporto fra lunghezza e larghezza rispetto alla superficie minima non può essere superiore a 2:1.

23) Gli uccelli devono poter disporre di sabbia adatta.

24 Per le giovani quaglie (specie Coturnix Japonica), superficie per animale: fino a 14 giorni, compreso l‟ultimo: 100 cm2; fino a 41 giorni, compreso l„ultimo: 300 cm2; nelle prime due settimane di vita i pulcini possono essere tenuti su griglie intere: in particolare la griglia deve essere coperta parzialmente con un materiale non scivoloso per i pulcini sul quale può essere sparso il mangime.

25) A partire dal 3° mese di vita occorre accordare durante tutto l‟anno libero accesso a un‟uscita o a un‟area di pascolo.

26) A partire dal 3° mese di vita deve essere allestita nel parco una possibilità di fare il bagno nell‟acqua.

27) Possibilità di suddividere il parco per potere separare di tanto in tanto il gallo dalle galline. Il settore separato deve comprendere almeno 100 m2.

28) A partire dalla 3a settimana di vita la parte di griglia della superficie calpestabile del parco può raggiungere al massimo il 50 %. Almeno la metà della superficie

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disponibile deve essere cosparsa di un materiale adatto (p. es. pula, segatura). Nel parco deve essere prevista la possibilità di fare un bagno di polvere e, per le galline ovaiole, di deporre indisturbate le uova in un nido o in un nascondiglio. Per i gruppi di oltre 10 animali devono essere disponibili per ogni parco almeno 2 dispositivi di alimentazione e di abbeveraggio.

Bacini per mammiferi Tabella 3 Bacini per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Specie animali Numero (n)

Superficie m2

Profondità m

Superficie m2

1 Visone selvatico, puzzola 2 1 0,2 –

2 Nutria 2 2 0,5 –

3 Castoro 5 30 0,8 – 2)

4 Capibara 5 6 0,5 1 3)

5 Lontra nana 2 10 0,5 2

6 Aonyx, lontra comune 2 20 0,8 –

7 Lontra marina 2 60 2 25

8 Orsi di grande taglia, escluso l‟orso maleseb) 2 50 1 2

9 Orso polareb) 1 400 2 20

10 Rinoceronte asiaticob) 2 10 1 5

11 Ippopotamo pigmeob) 2 20 0,8 –

12 Ippopotamob) 2 30 1,5 8

13 Tapirob) 2 10 0,8 –

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Bacini per mammiferi Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in piùa) Requisiti particolari

Specie animali Numero (n)

Superficie m2

Profondità m

Superficie m2

14 Sirenib) 2 80 2 20

15 Foche 5 80 2 10 1)

16 Leoni marini, otarie 5 150 3 15 1)

17 Elefanti marini, trichechib) 3 250 10 40 1)

Osservazioni sulla tabella 3 – (Bacini per mammiferi)

a) Il volume deve essere aumentato proporzionalmente alla superficie di base.

b) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione della dimensioni minime.

Requisiti particolari

1) Le dimensioni indicate sono applicabili unicamente ai bacini. È inoltre richiesta una parte di terreno adeguata. Dimensioni minime per animale: foca 10 m2; leone marino, otaria, elefante marino, tricheco: 15 m2.

2) Il bacino deve essere dotato di legno che i castori possono rosicchiare. Il legno deve essere rinnovato periodicamente.

3) Il parco interno deve disporre anche di un bacino.

Bacini per uccelli Tabella 4

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Bacini per uccelli Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più

Requisiti particolari

Specie animali Numero (n)

Superficie m2

Profondità m

Superficie m2

1 Pinguini di grossa taglia (a partire dal pigoscelide papua) a) 12 15 2 1 1)

2 Pigoscelide di Adeliaa) 12 15 2 1 1)

3 Pinguini di piccola tagliaa) 12 15 1 0,5 1)

4 Pellicani 4 50 0,75 5

5 Cormorani, aninghe 6 40 1,25 1

6 Fenicotteri 20 100 – 0,5 2)

7 Limicoli 8 6 – - 2)

8 Gabbiani di grande taglia 6 12 – -

9 Gabbiani di piccola taglia 12 6 – - Osservazioni sulla tabella 4 – (Bacini per uccelli)

a) Queste dimensioni minime valgono per le detenzioni esistenti il 1° settembre 2008. Negli impianti di nuova realizzazione occorre considerare le nuove conoscenze nella definizione della dimensioni minime.

Requisiti particolari

1) Bacino con sponda alta e uscita.

2) Profondità variabile con bassofondo.

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Rettili Osservazione preliminare

A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo oppure del carapace (Carapax) dell‟esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all‟unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei sauri, dei coccodrilli e degli urodeli, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso delle tartarughe la lunghezza del carapace (Carapax) e nel caso dei serpenti la lunghezza complessiva. Se diversi animali di taglia differente sono tenuti in gruppo, le dimensioni dell‟animale più grande sono determinanti per il calcolo. Se dal calcolo risulta un valore superiore a 2,4 m, per motivi pratici si può limitare l‟altezza richiesta del parco o la profondità del bacino a 2,4 m. In questo caso la superficie del parco deve essere ingrandita proporzionalmente in modo tale da rispettare il volume minimo del parco.

B. È necessario tener conto delle esigenze particolari di ogni specie animale per quel che riguarda la temperatura (ectotermia), l‟umidità dell‟aria e la luce. Informazioni dettagliate sono disponibili nella letteratura attuale in materia di terraristica e nei promemoria dell‟UFV.

C. I parchi per i rettili in grado di difendersi (come le tartarughe azzannatrici e le tartarughe alligatore), per i rettili velenosi (come gli elodermi e i serpenti velenosi), i boidi di grossa taglia e i sauri di grossa taglia devono essere allestiti e gestiti tenendo in debita considerazione gli aspetti legati alla sicurezza. I parchi devono essere dotati di chiusure di sicurezza (lucchetti, catenacci, ecc.). Le detenzioni di animali aperte al pubblico devono essere munite di vetri di sicurezza e di rifugi o strutture in cui rinchiudere gli animali.

D. Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di una malattia o di un infortunio, per l‟adattamento nonché per la riproduzione e l‟allevamento.

E. È indicata la profondità dell‟acqua nel punto più basso del bacino. Per alcune specie, inoltre, dovrebbero essere disponibili settori meno profondi.

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Rettili Tabella 5 Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

1 Testuggini giganti

Geochelone spp., Dipsochelys spp., Kinixys spp., Chersina spp.

a) 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26)

2 Geochelone sulcata Centrochelys sulcatae a) 2 8x4 – – – 2x2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) 9)

3 Testuggini europee Testudo graeca, hermanni, marginata, horsfieldii

2 8x4 – – – 2x2 – 4) 5) 7) 9)

4 Tartarughe alligatore (Chelydridae)

5 Tartaruga azzannatrice Chelydra serpentina

Tartaruga alligatore Macroclemys temminckii

a) 2 2x2 4x3 1 – – 2x2 3) 5) 9) 12)

6 Tartarughe dal guscio molle (Trionychidae) Aspideretes nigricans, Chitra indica, Pelochelys bibroni, Trionyx triunguis

a) 2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 7) 9)

7 Tartarughe dal collo girevole (Pleurodira)

8 Pelomedusidi (Pelomedusidae) Pelomedusa, Pelusios spp.

a) 2 2x2 4x2 1 – – 1x1 3) 5) 9) 18) 26)

9 Tartarughe collo di serpente (Chelidae) Chelodina, Hydromedusa, Phrynops, Emydura spp.

a) 2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 9)

10 Tartarughe a macchie gialle (Podocnemidae) Tartaruga di Arrau Podocnemis expansa

a) 2 2x2 4x2 1 – – 1x1 3) 5) 9) 18) 26)

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Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

11 Tartarughe del fango (Kinosternidaae) 2 2x2 4x3 1 – – 2x2 3) 5) 9)

12 Tartarughe pitturate e ornamentali Trachemys, Pseudemys, Graptemys, Chrysemys, Deirochelys spp.

2 2x2 5x3 2 – – 2x2 3) 5) 9)

13 Camaleonti arboricoli Bradypodion, Chamaeleo, Calumma, Furcifer, Kinyongia, Nadzikambia

a) 1 4x4 – – 4 2x2 – 1) 3) 4) 5) 8) 9) 13) 15) 26)

14 Camaleonti terricoli Chamaeleo

a) 1 6x4 – – 3 2x2 – 1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26)

15 Camaleonti terricoli Brookesia, Rhampholeon, Rieppeleon

a) 1 6x4 – – 4 2x2 – 5) 9)

16 Iguana verde (Iguana spp.) a) 2 4x3 – – 4 2x2 – 2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)

17 Iguane terrestri di grossa taglia (adulti > 1 m lunghezza complessiva) Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.

a) 2 5x4 – – 2 2x2 – 3) 5) 7) 8) 9) 12) 26)

18 Fisignati, Physignatus spp. Idrosauri, Hydrosaurus spp.

2 5x3 2x2 1 5 2x2 - 3) 8)

19 Uromastici, Uromastyx spp. 2 5x4 – – 3 2x2 – 3) 7)

20 Anfiboluri, Pogona spp. 2 5x4 – – 3 2x2 – 3) 8)

21 Caloti, Calotes spp., Gonocefali, Gonocephalus spp.

2 5x4 – – 5 2x2 – 3)

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Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

22 Lucertole, Lacerta, Podarcis, Galloti spp. 2 6x4 – – 4 2x2 – 3) 9)

23 Lucertola vivipara, Lacerta vivipara Algiroidi, Algyroides spp.

2 6x4 – – 4 2x2 – 1) 3) 13)

24 Dracaena, Crocodilurus a) 2 3x3 2x2 0,5 3 1x1 – 3) 5) 9) 12) 25) 26)

25 Tupinambis spp. a) 2 5x3 – – 3 2x2 – 3) 5) 4) 7) 9) 12) 13) 26)

26 Tiliqua rugosa, Tiliqua rugosa 2 7x4 – – 3 2x2 – 3) 9)

27 Scinco dalla lingua azzurra, Tiliqua spp. 2 6x4 – – 3 2x2 – 3) 8) 11)

28 Scinco delle isole Salomone, Corucia zebrata 2 5x3 – – 5 2x2 – 3) 8) 11)

29 Gechi notturni arboricoli Tarentola, Diplodactylus, Oedura spp., Uroplates

2 4x3 – – 8 2x2 – 3) 8) 9)

30 Gechi notturni terricoli Eublepharis, Coleonix, Nephrurus spp.

2 6x6 – – 2 2x2 – 3) 7) 9)

31 Gechi diurni e anolidi Phelsuma, Lygodactylus, Gonatodes spp.

2 6x6 – – 8 2x2 – 3) 8)

32 Cordili Cordylus spp. Platisauri Platysaurus spp.

2 5x3 – – 4 2x2 – 3) 8) 9)

33 Cordilo gigante, Cordylus giganteus 2 5x3 – – 3 2x2 – 3) 7)

34 Elodermi, Heloderma spp. a) 2 4x3 – – 3 2x2 – 3) 4) 9) 12) 26)

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Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

35 Varani terricoli di grossa taglia provenienti dalle zone aride9

a) 2 5x3 – – 2 2x2 – 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 13) 26)

36 Varani terricoli di grossa taglia provenienti da zone semiaride e umide V. bengalensis, V. komodoensis, V. nebulosus

a) 2 5x3 – – 2 2x2 – 2) 3) 5) 6) 7) 8) 9) 12) 26)

37 Varani arboricoli di grossa taglia provenienti da zone umide10

a) 2 5x2 – – 5 2x2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)

38 Varani semiacquatici di grossa taglia Varanus niloticus, V. ornatus, V. salvator

a) 2 5x3 2x2 0,5 2 2x2 1x1 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26)

39 Varani acquatici, Varanus mertensi a) 2 2x2 3x2 0,5 2 1x1 1x1 3) 5) 6) 9) 12) 26)

40 Varani erbivori di grossa taglia Varanus mabitang, V. olivaceus

a) 2 5x3 2x1 0,5 5 2x2 – 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26)

41 Boidi di grossa taglia11

a) 2 1x0,5 – – 0,75 0,2x0,2 – 2) 5)10) 12)

42 Anaconde, Eunectes spp. a) 2 1x0,5 1x0,5 0,2 0,75 0,2x0,2 0,1x0,1 5) 12) 17)

9 Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis. 10 Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. melinus, V. rudicollis, V.

salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi) 11 Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boelleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P.

sebae.

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Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

43 Rhabdophis spp. a) 2 1x0,5 0,5x0,5 0,2 0,5 0,5x0,1 0,5x0,1 4) 11) 12) 23)

44 Balanophis ceylonensis a) 2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 5) 11) 12) 23)

45 Colubridi pericolosi Boiga dendrophila, B. blandingii, Dispholidus typus, Thelotornis spp.

a) 2 1x0,5 – – 0,7 0,5x0,2 – 5) 8) 11) 12) 23)

46 Elapidi terricoli a) 2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 4) 5) 11) 12) 13) 23)

47 Cobra reale, Ophiophagus hannah a) 1 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 5) 11) 12) 14) 23) 25)

48 Elapidi terricoli Dendroaspis spp. ohne D. polylepis, Pseudohaje goldii

a) 2 1x0,5 – – 0,7 0,5x0,2 – 8) 11) 12) 14) 23)

49 Elapidi di grossa taglia Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp.

a) 2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 4) 8) 11) 12) 14) 23)

50 Cobra d‟acqua, Boulengerina annulata a) 2 0,5x0,3 1x0,5 0,4 0,5 0,5x0,1 0,5x0,1 11) 12) 23)

51 Serpenti di mare, Laticauda spp. a) 2 0,5x0,3 2x1 0,5 – – 1x1 12) 18) 20) 21) 23)

52 Serpenti di mare dal ventre giallo, Pelamis platurus

a) 2 – 2x1 0,5 – – 1x1 12) 18) 19) 20) 22) 23)

53 Atractaspididae a) 2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 5) 7) 9) 12) 13) 23)

54 Vipere e crotali terricoli Viperinae e Crotalinae

a) 2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 4) 11) 12) 13) 23)

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Parchi per rettili Per gruppi fino a n animali Per ogni animale in più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezza LC

Superficie LC

Superficie LC

55 Viperidi e crotalini12

a)

2 1x0,5 – – 0,5 0,5x0,2 – 4) 11) 12) 13) 23) 24)

56 Vipere e crotali arboricoli Viperinae e Crotalinae

a) 2 1x0,5 – – 0,7 0,5x0,2 – 8) 11) 12) 13) 23)

57 Mocassino acquatico, Agkistrodon piscivorus a) 2 0,5x0,5 0,5x0,5 0,1 0,5 0,5x0,1 0,5x0,1 4) 11) 12) 13) 23)

58 Alligatori, gaviali, caimani, coccodrilli13

a) 1 4x2 4x2 0,5 0,5 2x2 2x2 3) 5) 6) 12) 18) 26)

59 Tuatara, Sphenodon spp. a) 1 4x3 2x1 0,4 0,5 4x3 – 9) 11) 16)

Osservazioni sulla tabella 5 – (Rettili)

a) Per la detenzione privata è necessaria un‟autorizzazione secondo l‟articolo 89. Requisiti particolari

1) Possibilità supplementare di uscire all‟aperto fintantoché le condizioni meteorologiche lo consentono.

12 Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus. 13 Alligatori, caimani, coccodrilli, gaviali, Mecistops, Melanosuchus, Paleosuchus, Osteolaemus, Tomistoma

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2) Determinate specie devono poter fare il bagno in un bacino o in una piscina riscaldabili di dimensioni sufficienti; ciò vale anche per i parchi utilizzati per separare gli animali.

3) La temperatura deve essere adeguata alle esigenze degli animali. Una parte più piccola del parco deve avere all‟occorrenza una temperatura più alta e, a seconda della specie, una lampada termica per ogni capo affinché gli animali possano esporsi individualmente all‟irraggiamento.

4) Le condizioni climatiche nel corso dell‟anno devono essere regolate in modo da permettere l'ibernazione o l‟estivazione a tutte le fasce d‟età.

5) La struttura sociale deve essere rispettata. In determinate circostanze gli animali devono essere tenuti da soli.

6) Per tutte le testuggini giganti, le testuggini del genere Geochelone sulcata, le tartarughe dal guscio molle e i varani: se lo stesso parco ospita più animali, esso deve poter essere suddiviso oppure devono esserci altri parchi idonei a separare gli animali.

7) Il suolo deve essere provvisto di un substrato cedevole in modo che gli animali possano scavare e, a seconda della specie, nascondersi.

8) Tutti i parchi devono offrire agli animali, a seconda della specie, possibilità per arrampicarsi in orizzontale o in verticale quali alberi, rami della stessa grandezza del corpo degli animali, rami fini oppure pareti di sughero o di roccia.

9) Possibilità di nascondersi.

10) Superfici di riposo sopraelevate.

11) Devono esserci possibilità di nascondersi quali cavità negli alberi, buche nel terreno, cassoni, corteccia di sughero o simili che consentano tuttavia di osservare gli animali.

12) Costruzione solida del parco (terrario).

13) Durante la notte deve esserci un raffreddamento sufficiente.

14) Cassoni con apertura, manipolabili dall‟esterno, oppure devono esserci altre modalità di separazione, anche in caso di detenzione individuale.

15) Il parco deve essere ben areato (minimo 2 lati con recinzione in rete).

16) Deve esserci un impianto di climatizzazione; ciò vale anche per i bacini.

17) Bacino: al massimo 0,6 m di profondità.

18) Impianti di filtraggio di dimensioni sufficienti.

19) L‟acquario deve avere gli angoli smussati. L‟ideale sono i bacini circolari o con una forma ovale-cilindrica.

20) L‟acquario deve disporre di una copertura volta a impedire la fuga.

21) A seconda della specie, detenzione in acqua dolce, salmastra o di mare.

22) Detenzione in un acquario con acqua di mare, senza terreno.

23) Se esistono sieri antiveleni per le specie detenute, occorre averne delle scorte oppure fare in modo che siano facilmente reperibili aderendo ad un‟apposita

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associazione.

24) Per determinate specie occorre predisporre punti in cui sia disponibile sabbia sfusa, fine e depolverizzata, nella quale gli animali possono nascondersi.

25) Deve essere dimostrata la capacità di fornire una quantità sufficiente di cibo adeguato alla specie.

26) Per determinate specie attive di giorno occorre utilizzare lampade chiare (p. es. alogene, HQL o HQI) per illuminare i luoghi di riscaldamento, tranne nel caso in cui gli animali siano tenuti all‟aperto o in parchi con irradiazione solare diretta. Non è consentito utilizzare esclusivamente il riscaldamento a terra o lampade a raggi infrarossi.

Anfibi Osservazione preliminare

A. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell‟esemplare detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando le superfici stabilite per ogni singolo animale ed è indicata nella tabella all‟unità «lunghezza del corpo» (LC). Per lunghezza del corpo si intende, nel caso degli anuri, la lunghezza della testa e del tronco, nel caso degli urodeli la lunghezza complessiva.

B. È necessario tener conto delle esigenze di ogni specie animale per quanto riguarda la temperatura e l‟umidità dell‟aria (ectotermia).

C. L‟alimentazione per le larve degli anfibi deve essere costituita soprattutto da componenti vegetali.

D. L‟alimentazione degli anfibi dopo la metamorfosi (giovani e adulti) deve essere costituita soprattutto da animali interi (insetti, aracnidi, vermi, lumache, piccoli rettili e piccoli mammiferi). Essi devono essere di buona qualità, eventualmente arricchiti di vitamine e sostanze minerali e devono poter essere ingeriti per intero.

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Anfibi Tabella 6 Parchi per anfibi Per gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in

più Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezzab) LC

Superficie LC

Superficie LC

1 Anuri – Ilidi specie provenienti da zone a clima temperato Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, Rhacophorus dennynsi

2 10x5 2x1 2 10 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) in parte 6)

2 Anuri – Ilidi specie provenienti da zone climatiche tropicali-subtropicali Agalychnis, Hyperolius, Poypedates spp.

2 10x5 2x1 2 10 2x2 1x1 1) 2) 3) 4) in parte 6)

3 Rane arboricole e terricole, Dendrobates, Phyllobates spp. 2 20x10 2x2 1 8 2x2 10x2 1) 2) 3) 9)

4 Rane arboricole e terricole 2 25x15 2x2 1 25 2x2 15x2 1) 2) 5) 9)

5 Pipidi delle acque tropicali, Xenopus, Hymenochirus, Pipa spp.

2 – 5x4 4 – - 2x2 1) 3) 4) 10)

6 Rana spp. 2 10x5 5x5 2 5 2x2 2x1 1) 2) 3) 4)

7 Rospo comune, Bufo bufo, Rospo smeraldino, Bufo viridis,

Rospo britannico, Bufo calamita, Rospo mauritanico, Bufo mauretanicus

2 5x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 6) 7)

8 Rospo delle canne, Bufo marinus, Rospo di Glennifer, Bufo pardalis, Rospo macchiato, Bufo guttatus

2 5x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 7)

9 Rospo del deserto di Sonora, Bufo alvarius 2 10x5 2x1 0,5 4 2x2 1x1 1) 2) 3) 7) 8)

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Parchi per anfibi Per gruppi fino a n animalia) Per ogni animale in più

Requisiti particolari

Numero Terreno Bacino Parco Terreno Bacino

Specie animali (n) Superficie LC

Superficie LC

Profondità LC

Altezzab) LC

Superficie LC

Superficie LC

10 Tritoni Triturus, Taricha, Pachytrition spp.

2 5x5 10x4 4 4 2x2 3x3 1) 3) 11)

11 Salamandre giganti Cryptobranchidae, Andrias spp.

1 – 3x2 0,5 – 3x2 3) 4) 5) 8)

12 Salamandre terrestri Salamandra, Ambystoma spp.

2 8x4 2x4 2 4 2x2 1x1 1) 3) in parte 6) 11)

13 Axolotl, Siren lacertina Ambystoma mexicanum

1 (–2) – 4x2 2 – – 1x1 1) 3) 10)

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Osservazioni sulla tabella 6 – (Anfibi)

a) Gli animali possono essere tenuti temporaneamente in parchi strutturati più piccoli in caso di quarantena, per il trattamento di malattia o di infortunio, per l‟adattamento o per la riproduzione e l‟allevamento.

b) L‟indicazione riguarda l‟altezza media dei parchi; in certi punti essi possono essere più alti o più bassi. Requisiti particolari

1) È possibile tenere insieme due animali; la detenzione a coppie non è tuttavia necessaria. Nel caso di specie solitarie è possibile tenere due animali compatibili in un parco di dimensioni minime.

2) Il parco deve offrire agli animali diverse possibilità di arrampicarsi, quali ad esempio rami o pezzi di corteccia.

3) Il parco deve offrire agli animali la possibilità di nascondersi ad esempio attraverso buche, fessure o fogliame.

4) Il parco deve avere piante verdi sulle quali gli animali possono trattenersi.

5) Il parco deve avere bromelie o altre piante verdi con un‟analoga struttura imbutiforme.

6) Gli animali devono poter trascorrere l‟ibernazione in un substrato cedevole, dove sia possibile scavare.

7) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in ibernazione.

8) Il suolo del parco deve essere costituito da un substrato cedevole ove sia possibile scavare, affinché gli animali possano andare in estivazione.

9) Elevata umidità dell‟aria.

10) Il bacino per gli animali che vivono prevalentemente in acqua deve avere un‟infrastruttura sufficiente e offrire loro possibilità di nascondersi.

11) Clima soggetto a forti variazioni stagionali. Forte calo della temperatura durante la notte.

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Requisiti minimi per la detenzione e il trasporto di pesci commestibili e da ripopolamento Tabella 7 Detenzione Trasporto

Salmonidi Ciprinidi Salmonidi Ciprinidi

1 Effettivo

2 Effettivo massimo per metro cubo d‟acqua1 kg 25–100 28–100 250 500

3 Qualità dell’acqua

4 Saturazione di ossigeno 5 – Pesci adulti saturazione massima per cento 120 6 saturazione minima per cento 60 12 7 – Pesci giovani saturazione minima per cento 70

8 Ossigeno libero minimo nell‟acqua che defluisce mg/l 5

9 Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci 10 – a lungo termine mg/l 6,5 3,5 5,0–8,0 11 – a breve termine mg/l 5 0,5

12 Tenore massimo di ammoniaca 13 – Pesci adulti mg/l 0,01 0,02 0,01 0,02 14 – Pesci giovani mg/l 0,006 0,006 0,006 0,02

15 Tenore massimo di nitrato mg/l 200 200 200 200

16 Tenore massimo di sale mg/l 35 35

17 Tenore di anidride carbonica mg/l 20 20 20 20

18 pH 5,5–8,5 6,5–9,0 6,5–9,0 6,5–9,0

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Detenzione Trasporto

Salmonidi Ciprinidi Salmonidi Ciprinidi

19 Temperatura massima 20 – Pesci adulti °C 18 30 2–14 2–18 21 – Pesci giovani °C 14 28 22 Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento °C 3 5 3 5

23 Privazione massima di cibo giorno-gradi 100 280 100 280

24 L‟effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l‟osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell‟acqua.

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Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentali Osservazione preliminare

A. L‟acquario non deve essere necessariamente visibile da tutti i suoi lati. Esso deve essere allestito in modo adeguato alle esigenze dei pesci. Almeno in alcune parti dell‟acquario devono esistere una protezione visiva e adeguate possibilità di ritirarsi.

B. Si deve rispettare l‟alternanza giorno/notte.

C. La qualità dell‟acqua deve essere adeguata alle esigenze dei pesci. Il tenore massimo di nitrato non può superare 200 mg/l.

D. In considerazione delle differenze, talvolta enormi, fra animali adulti e animali giovani, la dimensione del parco deve basarsi sulla lunghezza del corpo dell‟esemplare più grosso detenuto. La dimensione del parco si ottiene sommando i valori individuali di tutti i pesci ed è indicata nella tabella all‟unità «lunghezza del corpo» (LC). Gli animali più grossi devono essere considerati per primi.

E. Per lunghezza del corpo si intende, nel caso dei pesci, la lunghezza complessiva.

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Requisiti minimi per la detenzione di pesci a scopi ornamentalia) Tabella 8 Per gruppi fino a n animali Requisiti particolari

Numero (n)

Lunghezzac) LC

Larghezzac) LC

1 Pesce più lungob) 1 2 1,5

2 Per i 9 pesci più grandi: per ogni animale in più 1 0,5 0,1

3 Per ulteriori animali: LC dell‟animale più grande 10 0,25 0,1 Osservazioni sulla tabella 8 – (Detenzione di pesci a scopi ornamentali)

a) Per la detenzione professionale è necessaria un‟autorizzazione ai sensi dell‟articolo 90.

b) In almeno due terzi della superficie di base del recinto la profondità dell‟acqua non può essere inferiore alla LC del pesce più grande.

c) La lunghezza dei lati non deve essere inferiore a 15 cm.

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Allegato 4 (art. 165 cpv. 1 lett. f)

Tabella 3

Spazio minimo per il trasporto di volatili Spazio minimo per il trasporto di polli, galline, oche, anatre e tacchini Spazio minimo per il trasporto di pulcini di un giorno

Peso

kg Superficie per ogni kg di peso vivo cm2/kg

Altezza minima del compartimento cm

Superficie per animale cm2

Altezza minima del compartimento cm

fino a 3,0 kg 160 24 Pulcini e anatre di un giorno

21 10

fino a 5,0 kg 115 25 Oche e tacchini di un giorno

35 10

fino a 10,0 kg 105 30

fino a 15,0 kg 105 35

oltre 15,0 kg 90 40

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