Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei...

22
2007-1772 5057 Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC) del 17 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 della legge del 13 dicembre 1996 1 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione della Convenzione del 13 gennaio 1993 2 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC). Ha lo scopo di impedire l’utilizzazione di composti chimici per la fabbricazione di armi chimiche. 2 Essa vale per i composti chimici elencati nell’allegato (Tabelle dei composti chi- mici). Art. 2 Definizione delle nozioni Nella presente ordinanza s’intende per: a. produzione: la formazione di un composto chimico attraverso una reazione chimica o biochimica; b. lavorazione: un processo fisico, come formulazione, estrazione e purifica- zione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico; c. consumo: la trasformazione di un composto chimico in un altro attraverso una reazione chimica o biochimica; d. fabbrica: un complesso costituito di una o più officine integrate localmente; e. officina: settore relativamente autonomo che custodisce una o più unità con l’infrastruttura e gli edifici ausiliari; f. unità: la combinazione di installazioni e pezzi di equipaggiamento necessari per produrre, lavorare o consumare un composto chimico; RS 946.202.21 1 RS 946.202 2 RS 0.515.08

Transcript of Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei...

Page 1: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

2007-1772 5057

Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)

del 17 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4, 11 e 22 della legge del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’esecuzione della Convenzione del 13 gennaio 19932 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (CAC). Ha lo scopo di impedire l’utilizzazione di composti chimici per la fabbricazione di armi chimiche. 2 Essa vale per i composti chimici elencati nell’allegato (Tabelle dei composti chi-mici).

Art. 2 Definizione delle nozioni Nella presente ordinanza s’intende per:

a. produzione: la formazione di un composto chimico attraverso una reazione chimica o biochimica;

b. lavorazione: un processo fisico, come formulazione, estrazione e purifica-zione, in cui un composto chimico non è trasformato in un altro composto chimico;

c. consumo: la trasformazione di un composto chimico in un altro attraverso una reazione chimica o biochimica;

d. fabbrica: un complesso costituito di una o più officine integrate localmente; e. officina: settore relativamente autonomo che custodisce una o più unità con

l’infrastruttura e gli edifici ausiliari; f. unità: la combinazione di installazioni e pezzi di equipaggiamento necessari

per produrre, lavorare o consumare un composto chimico;

RS 946.202.21 1 RS 946.202 2 RS 0.515.08

Page 2: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5058

g. composti chimici organici: tutti i composti chimici organici secondo la defi-nizione corrente e conforme allo stato attuale delle conoscenze chimiche, eccetto i polimeri con un peso molecolare superiore a 1000;

h. composti chimici PSF: i prodotti chimici organici che contengono gli ele-menti fosforo, zolfo o fluoro e che non figurano nelle tabelle;

i. numero CAS: il numero di registrazione di un composto chimico secondo il «Chemical Abstracts Service»;

k organizzazione: l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche con sede all’Aia, istituita secondo l’articolo VIII della CAC3;

l. Stato contraente: uno Stato che ha ratificato la CAC.

Art. 3 Modifica dell’allegato Il Dipartimento federale dell’economia (DFE) tiene le tabelle dei composti chimici se lo esigono gli obblighi internazionali della Svizzera.

Sezione 2: Produzione, lavorazione, consumo e stoccaggio

Art. 4 Obblighi d’autorizzazione per i composti chimici figuranti nella tabella 1

1 La produzione, la lavorazione, il consumo o lo stoccaggio dei composti chimici che figurano nella tabella 1 sono sottoposti ad autorizzazione. Ne è eccettuata una quantità globale inferiore ai 100 g/anno utilizzata a fini di ricerca, a fini medici o farmaceutici. 2 La produzione, la lavorazione o il consumo di composti chimici che figurano nella tabella 1 per una quantità globale di oltre 10 kg/anno può avvenire unicamente in una singola unità su scala ridotta autorizzata dalla Confederazione, tranne nel caso in cui:

a. questi composti chimici siano sottoprodotti o impurità inevitabili nella pro-duzione;

b. questi composti chimici non superino il 3 percento della quantità globale prodotta; e

c. la quantità globale prodotta, lavorata o consumata in Svizzera di questi com-posti chimici sia al massimo di 1 t/anno.

3 La domanda d’autorizzazione deve essere inoltrata entro i 200 giorni che prece-dono il primo avvio dell’attività sottoposta ad autorizzazione. 4 Essa deve contenere i dati seguenti: nome, ubicazione, dettagliata descrizione tecnica dell’unità e delle installazioni interessate, nonché descrizione delle attività previste.

3 RS 0.515.08

Page 3: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5059

Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici figuranti nella tabella 1

1 I titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 4 devono presentare ogni anno le seguenti dichiarazioni:

a. 60 giorni al più tardi dopo la fine di un anno civile una dichiarazione sulle attività svolte durante l’anno civile trascorso che contenga in particolare pre-cise indicazioni sulle quantità di composti prodotte, consumate, lavorate e stoccate, nonché informazioni su tutte le modifiche dell’unità rispetto alla descrizione precedentemente presentata;

b. 120 giorni al più tardi prima dell’inizio di un anno civile, una dichiarazione sulle attività previste nel corso dell’anno civile successivo.

2 I titolari di un’autorizzazione secondo l’articolo 4 devono dichiarare le modifiche dell’unità previste rispetto alle indicazioni contenute nell’autorizzazione al più tardi 200 giorni prima che esse siano eseguite.

Art. 6 Composti chimici figuranti nella tabella 1 in miscele e sottoprodotti Gli obblighi d’autorizzazione e di dichiarazione secondo gli articoli 4 e 5 valgono anche per i composti chimici:

a. in miscele, indipendentemente dalla concentrazione degli stessi; b. che appaiono unicamente in forma di sottoprodotti o impurità, anche se sono

immediatamente distrutti.

Art. 7 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici figuranti nella tabella 2

1 La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici figuranti nella tabella 2 vanno dichiarati ogni anno, se una fabbrica ha superato le seguenti quantità nel corso di uno degli ultimi tre anni civili o se, presumibilmente, le supererà nel corso dell’anno civile successivo:

a. 1 kg di un composto chimico figurante nella tabella 2A e contrassegnato da «*»;

b. 100 kg di un altro composto chimico figurante nella tabella 2A; c. 1 t di un altro composto chimico figurante nella tabella 2B.

2 Le dichiarazioni annuali comprendono: a. 60 giorni al più tardi dopo la fine di un anno civile, una dichiarazione sulle

attività svolte durante l’anno civile trascorso; b. 90 giorni al più tardi prima dell’inizio di un anno civile, una dichiarazione

sulle attività previste nel corso dell’anno civile successivo. 3 Esse devono contenere almeno le seguenti informazioni:

a. le indicazioni concernenti la fabbrica e la sua ubicazione precisa, compreso l’indirizzo, nonché la designazione della ditta che lo gestisce;

Page 4: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5060

b. le indicazioni concernenti tutte le officine all’interno della fabbrica nelle quali si sono svolte o sono previste attività sottoposte all’obbligo di dichia-razione di cui al capoverso 1, compresa la designazione delle ditte che le gestiscono e delle ubicazioni precise delle officine, nonché le loro attività principali e le capacità di produzione dei composti chimici dichiarati;

c. la denominazione precisa dei composti chimici con l’indicazione delle rela-tive quantità e degli scopi d’utilizzazione;

d. il periodo in cui si svolgono le attività previste che sono state oggetto di una dichiarazione.

4 L’attività supplementare, programmata dopo la consegna della dichiarazione di cui al capoverso 2 lettera b, deve essere dichiarata al più tardi 10 giorni prima del suo avvio.

Art. 8 Composti chimici della tabella 2 in miscele e quali prodotti intermedi o sottoprodotti

1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 si applicano anche ai composti chimici:

a. della tabella 2A: 1. in miscele con una concentrazione degli stessi superiore all’1 per cento

in peso, 2. che appaiono unicamente in forma di prodotti intermedi o sottoprodotti,

anche se sono immediatamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsivoglia momento è superiore all’1 per cento in peso;

b. della tabella 2B: 1. in miscele con una concentrazione degli stessi superiore al 30 per cento

in peso, 2. che appaiono unicamente in forma di prodotti intermedi o sottoprodotti,

anche se sono immediatamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsivoglia momento è superiore al 30 per cento in peso.

2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così rapida da rendere impossibile l’isolamento in caso di cambiamento o interruzione del processo.

Art. 9 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici figuranti nella tabella 3

1 La produzione di composti chimici che figurano nella tabella 3 deve essere dichia-rata ogni anno, se nel corso dell’anno civile trascorso una fabbrica ne ha prodotti più di 30 tonnellate oppure se prevede di farlo nel corso del successivo anno civile. 2 Le dichiarazioni annuali comprendono:

a. 60 giorni al più tardi dopo la fine di un anno civile, una dichiarazione sulle attività svolte durante l’anno civile trascorso;

Page 5: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5061

b. 90 giorni al più tardi prima dell’inizio di un anno civile, una dichiarazione sulle attività previste nel corso dell’anno civile successivo.

3 Esse devono contenere almeno le seguenti informazioni: a. indicazioni concernenti la fabbrica e la sua ubicazione precisa, compreso

l’indirizzo, nonché la designazione della ditta che lo gestisce; b. indicazioni concernenti tutte le officine all’interno della fabbrica che hanno

prodotto più di 30 tonnellate di un composto chimico che figura nella tabel-la 3, compresa la designazione delle ditte che le gestiscono e delle ubicazioni precise delle officine, nonché le loro attività principali;

c. la denominazione precisa dei composti chimici con l’indicazione delle quan-tità approssimative prodotte e degli scopi d’utilizzazione.

4 L’attività supplementare, programmata dopo la consegna della dichiarazione di cui al capoverso 2 lettera b, deve essere dichiarata al più tardi 10 giorni prima del suo avvio.

Art. 10 Composti chimici della tabella 3 in miscele e quali prodotti intermedi o sottoprodotti

1 Gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 9 si applicano anche ai composti chimici:

a. in miscele con una concentrazione degli stessi superiore al 30 per cento in peso;

b. che appaiono unicamente in forma di prodotti intermedi o sottoprodotti, anche se sono immediatamente distrutti, se la loro concentrazione in qualsi-voglia momento è superiore al 30 per cento in peso.

2 Fanno eccezione i prodotti intermedi la cui velocità di reazione è così rapida da rendere impossibile l’isolamento in caso di cambiamento o interruzione del proces-so.

Art. 11 Dichiarazioni di fabbriche che producono composti chimici organici 1 Devono essere dichiarate le fabbriche che nell’anno civile trascorso hanno pro-dotto:

a. globalmente piú di 200 tonnellate di composti chimici organici che non figu-rano nelle tabelle;

b. piú di 30 tonnellate di un composto chimico PSF in una delle loro officine. 2 Le fabbriche che producono esclusivamente esplosivi o composti di idrocarburi sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione. 3 Le dichiarazioni devono essere effettuate 60 giorni al piú tardi dopo la fine dell’anno civile e devono contenere almeno:

a. le indicazioni concernenti la fabbrica, la sua precisa ubicazione, compreso l’indirizzo, la designazione della ditta che lo gestisce e le sue principali atti-vità;

Page 6: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5062

b. il numero delle officine nella fabbrica che hanno prodotto composti chimici organici, nonché la quantità totale di tali composti prodotta nella fabbrica;

c. il numero delle officine nella fabbrica che hanno prodotto più di 30 tonnel-late di un composto chimico PSF con l’indicazione della quantità prodotta.

Art. 12 Obblighi di dichiarazione delle sostanze per la lotta antisommossa 1 L’acquisizione di sostanze per la lotta antisommossa, cioè sostanze contenenti composti chimici che immediatamente e per breve tempo irritano o rendono incapaci ad agire gli esseri umani («gas lacrimogeni»), deve essere dichiarata dopo 10 giorni al più tardi con l’indicazione della denominazione chimica del(i) componente(i) attivo(i) e del(i) relativo(i) numero(i) CAS. 2 Sono esonerate dall’obbligo di dichiarazione le sostanze che contengono quali componenti attivi esclusivamente i seguenti composti chimici:

a. CS, o-clorobenzilidenemalodinitrile, n. CAS 2698-41-1; b. CN, ω-cloroacetofenone, n. CAS 532-27-4; c. capsaicina, n. CAS 404-86-4; d. capsaicina sintetica, vanillilammide dell’acido pelargonico, n. CAS

2444-46-4.

Art. 13 Notifiche di programmi e misure di protezione contro le armi chimiche

1 Ogni anno occorre notificare programmi e misure di protezione contro le armi chimiche. 2 La notifica per l’anno civile trascorso deve essere fatta entro 60 giorni al piú tardi dopo la fine dell’anno civile.

Sezione 3: Importazione, esportazione e transito

Art. 14 Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati non contraenti

L’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati non contraenti sono vietate. Il divieto vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 1 in miscele, indipendentemente dalla concentrazione degli stessi.

Page 7: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5063

Art. 15 Obblighi d’autorizzazione e di dichiarazione per i composti chimici figuranti nella tabella 1

1 Per l’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 da e verso Stati contraenti è necessaria un’autorizzazione. L’obbligo di autorizzazione vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 1 in miscele, indi-pendentemente dalla concentrazione degli stessi. 2 La domanda d’autorizzazione deve essere inoltrata al più tardi 40 giorni prima dell’esportazione o dell’importazione e contenere le seguenti indicazioni:

a. la denominazione chimica, compreso il numero CAS, nonché l’esatta quanti-tà del composto chimico;

b. nome e indirizzo dell’utilizzatore finale; c. una descrizione dettagliata dell’utilizzazione prevista per il composto chimi-

co; d. una conferma che il composto chimico è utilizzato esclusivamente a scopi di

ricerca, a scopi medici o farmaceutici oppure a scopi di protezione; e. una conferma che il composto chimico non sarà riesportato.

3 In caso di esportazione, l’esportatore deve far certificare dallo Stato di destinazione le indicazioni secondo il capoverso 2. 4 Il titolare di un’autorizzazione deve dichiarare le quantità effettivamente importate ed esportate per Paese di provenienza o di destinazione al più tardi 60 giorni dopo la fine dell’anno civile. Per quanto attiene alle miscele, va dichiarata la corrispondente quota del composto chimico sottoposto ad autorizzazione.

Art. 16 Divieto di riesportazione dei composti chimici della tabella 1 La riesportazione di composti chimici figuranti nella tabella 1 verso Stati terzi, anche se si tratta di Stati contraenti, è vietata.

Art. 17 Divieto di importazione e di esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 da e verso Stati non contraenti

1 L’importazione e l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 da e verso Stati non contraenti sono vietate. 2 Il divieto vale anche per i composti chimici figuranti nella tabella 2 in miscele, ad eccezione dei prodotti:

a. che contengono un composto chimico figurante nella tabella 2A in misura inferiore all’1 per cento in peso;

b. che contengono un composto chimico figurante nella tabella 2B in misura inferiore al 10 per cento in peso;

c. che contengono i suddetti composti chimici in quanto ingredienti ordinari e sono imballati per la vendita al dettaglio per uso personale.

Page 8: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5064

Art. 18 Obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 verso Stati contraenti

1 Per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 2 verso Stati con-traenti è necessaria un’autorizzazione. 2 L’obbligo d’autorizzazione vale anche per:

a. i composti chimici figuranti nella tabella 2A in miscele con una concentra-zione degli stessi superiore all’1 per cento in peso;

b. i composti chimici figuranti nella tabella 2B in miscele con una concentra-zione degli stessi superiore al 30 per cento in peso.

Art. 19 Obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di composti chimici figuranti nella tabella 3

1 Per l’esportazione dei composti chimici figuranti nella tabella 3 è necessaria un’autorizzazione. 2 L’obbligo d’autorizzazione vale anche per i composti chimici figuranti nella tabel-la 3 in miscele con una concentrazione superiore al 30 per cento in peso. 3 Per l’esportazione verso Stati non contraenti di composti chimici figuranti nella tabella 3, il richiedente deve fornire all’autorità concedente, con il formulario di domanda, un certificato dello Stato di destinazione con le seguenti indicazioni:

a. denominazione chimica con il numero CAS e quantità del composto chimico; b. nome e indirizzo dell’utilizzatore finale; c. descrizione dettagliata dell’utilizzazione prevista per il composto chimico; d. conferma che il composto chimico è utilizzato solo per scopi non vietati

dalla CAC4; e. conferma che il composto chimico non sarà riesportato.

Art. 20 Obbligo di dichiarazione per l’esportazione e l’importazione di composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3

1 Il titolare di un’autorizzazione deve dichiarare le quantità di composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 effettivamente esportate per Paese di destinazione al più tardi 60 giorni dopo la fine dell’anno civile. Per quanto attiene alle miscele, va dichiarata la quota del composto chimico sottoposto ad autorizzazione. 2 L’importazione di composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 sottostà all’obbligo di dichiarazione. L’importatore deve dichiarare le quantità di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente importate per Paese di provenienza al più tardi 60 giorni dopo la fine dell’anno civile. Tale obbligo vale anche per le miscele di cui agli articoli 18 capoverso 2 e 19 capoverso 2. Per quanto attiene alle miscele, va dichia-rata la quota del composto chimico sottoposto ad autorizzazione.

4 RS 0.515.08

Page 9: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5065

Art. 21 Rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali

Le forniture provenienti o destinate a rappresentanze diplomatiche o consolari e organizzazioni internazionali in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein sono equiparate alle importazioni o esportazioni e sottostanno ai medesimi obblighi di autorizzazione e dichiarazione.

Art. 22 Prova dell’esenzione dall’autorizzazione di esportazione 1 Chiunque esporta composti chimici menzionati nei capitoli 28, 29, 30 (unicamente le voci di tariffa 3002.1000/9000), 34, 36–40 e 81 della tariffa doganale5, la cui esportazione non è soggetta all’obbligo d’autorizzazione, deve apporre la menzione «esente da autorizzazione» sulla dichiarazione doganale d’esportazione. 2 Su richiesta della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), l’esportatore deve essere in grado di provare in ogni momento, producendo documenti appropriati, la legittimità dell’esportazione esente da autorizzazione. L’obbligo della prova si estingue cinque anni dopo l’imposizione doganale.

Art. 23 Transito 1 Gli organi doganali possono bloccare per accertamenti i composti chimici in tran-sito che figurano nelle tabelle 1–3. 2 Il transito dei composti chimici figuranti nelle tabelle 1–3 è vietato, se il Paese di origine ne limita l’esportazione, salvo che l’avente diritto possa provare che la spedizione verso il nuovo Paese di destinazione è conforme alle prescrizioni del Paese di origine. 3 La prova della conformità legale della spedizione verso il nuovo Paese di destina-zione va fornita al momento dell’entrata del composto chimico nel territorio doga-nale. Un termine supplementare può essere concesso in casi motivati. 4 Se vi è motivo di supporre che il transito contravviene alla CAC6, la SECO lo vieta. 5 L’uscita da un deposito doganale aperto, da un deposito di merci di gran consumo o da un deposito franco doganale è parificata al transito.

Sezione 4: Procedure d’autorizzazione e di dichiarazione

Art. 24 Autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni 1 L’autorità concedente è la SECO. 2 Per domande di importanza fondamentale, in particolare politica, decide la SECO d’intesa con le autorità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del

5 RS 632.10, All. 6 RS 0.515.08

Page 10: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5066

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e previa consultazione della competente autorità del Dipartimento federale di giustizia e polizia. 3 Se non è possibile raggiungere un’intesa, decide il Consiglio federale su proposta del DFE.

Art. 25 Consulenza di periti 1 La SECO può avvalersi della consulenza tecnica di altri servizi federali, segnata-mente del Laboratorio AC di Spiez (LACS), della Società svizzera delle industrie chimiche (SSIC) o di altre organizzazioni del ramo e di periti. 2 Il personale di tali organizzazioni e i periti sono tenuti a tutelare il segreto d’ufficio secondo l’articolo 320 del Codice penale7.

Art. 26 Autorità competente per ricevere le dichiarazioni L’autorità competente per ricevere le dichiarazioni è il LACS che, in qualità di servizio tecnico incaricato dalla SECO, raccoglie le dichiarazioni, le verifica e le compila secondo i criteri della CAC8.

Art. 27 Modalità per la domanda di autorizzazione e la dichiarazione 1 La domanda di autorizzazione va inoltrata mediante l’apposito formulario dell’au-torità concedente. 2 La dichiarazione va effettuata mediante l’apposito formulario dell’autorità compe-tente per ricevere le dichiarazioni. Essa tiene conto in proposito delle prescrizioni dell’Organizzazione. 3 Il certificato del Paese di destinazione di cui agli articoli 15 capoverso 3 e 19 capoverso 3 può essere redatto in tedesco, francese, italiano o inglese. Le traduzioni da altre lingue devono essere ufficialmente autenticate.

Art. 28 Condizioni e oneri L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri.

Art. 29 Rifiuto dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è rifiutata se l’attività prevista è contraria alla CAC9. 2 L’autorizzazione a produrre, lavorare, consumare o stoccare i composti chimici figuranti nella tabella 1 è rifiutata specialmente se:

a. l’attività prevista non si prefigge scopi di ricerca, scopi medici o farmaceu-tici;

7 RS 311.0 8 RS 0.515.08 9 RS 0.515.08

Page 11: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5067

b. il tipo e la quantità dei composti chimici utilizzati non si limitano stretta-mente a quanto possono giustificare tali scopi;

c. la quantità globale di tali composti chimici, destinati in Svizzera agli scopi menzionati, supera 1 tonnellata;

d. la quantità globale di tali composti chimici, prodotti o importati in Svizzera in un anno per gli scopi menzionati, supera 1 tonnellata.

3 L’autorizzazione d’importazione è in particolare rifiutata se con tale importazione la quantità globale di composti chimici figuranti nella tabella 1 in Svizzera supera 1 tonnellata. 4 L’autorizzazione d’esportazione è in particolare rifiutata se:

a. i composti chimici figuranti nella tabella 1 non sono destinati a scopi di ricerca, a scopi medici o farmaceutici o a scopi di protezione oppure se devono essere riesportati in uno Stato terzo;

b. i composti chimici figuranti nelle tabelle 2 e 3 sono destinati a scopi diversi da quelli industriali, agricoli, di ricerca, medici, farmaceutici o altri scopi pacifici;

c. i composti chimici figuranti nella tabella 3 devono essere esportati in uno Stato non contraente, senza che un corrispondente certificato garantisca che saranno utilizzati solo per scopi di cui alla lettera b.

Art. 30 Divieto di trasmissione e durata di validità 1 L’autorizzazione non è trasmissibile. 2 Le singole autorizzazioni di importazione e di esportazione sono valide 12 mesi e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.

Art. 31 Revoca dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione, la cui condizione di rilascio non è piú adempiuta, è revocata. 2 L’autorizzazione è revocata se, dopo il suo rilascio, le circostanze sono cambiate in modo tale da soddisfare le condizioni per il rifiuto giusta l’articolo 29. 3 L’autorizzazione può essere revocata se le condizioni e gli oneri ad essa vincolati non sono rispettati.

Art. 32 Permesso generale d’esportazione La SECO può rilasciare un permesso generale d’esportazione (PGO) per l’esportazione dei composti chimici menzionati nelle tabelle 2 e 3, se questi sono destinati a utilizzatori finali con sede o domicilio in uno Stato contraente della CAC10.

10 RS 0.515.08

Page 12: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5068

Art. 33 Condizioni per il rilascio del permesso generale d’esportazione 1 Il PGO può essere rilasciato a una persona fisica o giuridica, iscritta al registro di commercio svizzero o del Liechtenstein, se può provare che:

a. le attività dell’utilizzatore finale sono compatibili con la CAC11; b. svolge le sue operazioni conformemente alle direttive impartite; c. sa garantire un controllo affidabile in seno all’azienda per l’esportazione di

composti chimici soggetti a controllo. 2 Il PGO può essere rifiutato se il richiedente o i suoi organi sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni contro:

a. la legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego; b. le disposizioni in materia d’importazione, d’esportazione o di transito della

legge del 13 dicembre 199612 sul materiale bellico, della legge federale del 25 giugno 198213 sulle misure economiche esterne o della legge del 21 mar-zo 200314 sull’energia nucleare;

Art. 34 Oneri 1 Il titolare di un PGO deve indicare sulla dichiarazione doganale il numero del permesso generale d’esportazione (n. PGO). In caso di procedura semplificata è sufficiente indicare sulla dichiarazione doganale la menzione «permesso d’esportazione accordato» o «permesso d’esportazione non necessario». 2 Il titolare di un PGO deve inoltre:

a. apporre sui documenti commerciali relativi all’esportazione, quali conferme d’ordinazioni e fatture, l’indicazione seguente: «Questi beni sottostanno ai controlli internazionali d’esportazione»; e

b. conservare tutti i documenti essenziali per l’esportazione per cinque anni dopo la data di sdoganamento e presentarli su richiesta alle autorità compe-tenti.

Art. 35 Divieto di trasmissione e durata di validità 1 Il PGO non è trasmissibile. 2 Esso è valido per due anni.

11 RS 0.515.08 12 RS 514.51 13 RS 946.201 14 RS 732.1

Page 13: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5069

Art. 36 Revoca L’autorità concedente revoca il PGO se:

a. le condizioni di rilascio non sono piú adempiute; oppure b. le condizioni e gli oneri a esso vincolati non sono rispettati.

Sezione 5 : Misure di controllo e obblighi di collaborazione

Art. 37 Ispezioni 1 Le dichiarazioni possono essere verificate mediante ispezioni in loco. 2 Oltre alle ispezioni, le dichiarazioni concernenti la produzione di composti chimici figuranti nella tabella 1 possono essere verificate anche per mezzo di strumenti installati in loco.

Art. 38 Squadra ispettiva e gruppo d’accompagnamento 1 Le ispezioni di rappresentanti dell’Organizzazione (squadra ispettiva) si svolgono in presenza di un gruppo d’accompagnamento. Il gruppo d’accompagnamento è composto di rappresentanti delle autorità federali. Esso lavora in stretta collabora-zione con i rappresentanti dei siti d’ispezione. 2 La direzione del gruppo d’accompagnamento incombe alla SECO, fatte salve le ispezioni che avvengono in settori di competenza del DDPS ed entro il perimetro d’installazioni militari. In tal caso, il gruppo d’accompagnamento è diretto dallo stato maggiore del DDPS.

Art. 39 Accordi d’ispezione 1 Le ispezioni periodiche in fabbriche, officine e unità, per le quali la Svizzera ha concluso un accordo d’ispezione con l’Organizzazione, si svolgono in conformità di tale accordo, per quanto sia applicabile. 2 Sono conclusi accordi d’ispezione per:

a. le unità autorizzate a produrre composti chimici figuranti nella tabella 1; b. le fabbriche dichiarate secondo l’articolo 7, nella misura in cui la Svizzera e

l’Organizzazione non convengano di rinunciare a un tale accordo; c. le fabbriche dichiarate secondo gli articoli 9 e 11 in quanto la ditta responsa-

bile ne faccia richiesta. 3 Il progetto di accordo è negoziato, in occasione della prima ispezione, tra la squa-dra ispettiva e il gruppo d’accompagnamento coadiuvati da rappresentanti del sito d’ispezione. L’accordo è concluso dalla direzione del gruppo d’accompagnamento.

Page 14: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5070

Art. 40 Tolleranza delle ispezioni e collaborazione 1 Le persone autorizzate a disporre di terreni o di locali di qualsiasi tipo (aventi diritto) appartenenti alla fabbrica sono immediatamente informate dalle autorità federali dell’ispezione annunciata dall’Organizzazione. Sono loro comunicati il momento preciso e il luogo dell’ispezione, la composizione della squadra ispettiva, nonché i nomi dei membri del gruppo d’accompagnamento. 2 Gli aventi diritto devono tollerare le ispezioni e collaborare a tal fine. Devono in particolare:

a. designare una persona che sia autorizzata a fornire tutte le indicazioni sull’officina, necessarie all’esecuzione dell’ispezione, nonché a prendere decisioni a nome dell’avente diritto;

b. informare la squadra ispettiva riguardo al sito d’ispezione, alle attività che vi si svolgono, alle misure di sicurezza necessarie per l’ispezione, nonché ai relativi aspetti amministrativi e logistici;

c. mettere a disposizione della squadra ispettiva e del gruppo d’accompagna-mento le installazioni di telecomunicazione, i locali di lavoro con raccordi elettrici, nonché i mezzi di trasporto necessari agli spostamenti all’interno del sito d’ispezione nella misura in cui ciò sia necessario a una regolare ese-cuzione dell’ispezione;

d. garantire all’interno del sito d’ispezione il sostegno necessario all’adempi-mento del mandato d’ispezione;

e. fare prelievi su richiesta della squadra ispettiva o assistere la stessa per il prelevamento, nonché fotografare oggetti o edifici all’interno del sito d’ispezione;

f. effettuare analisi su richiesta e in presenza della squadra ispettiva o assistere la stessa per le analisi nella misura in cui ciò sia necessario all’esecuzione dell’ispezione e non vi si oppongano considerazioni di sicurezza;

g. su richiesta della direzione del gruppo d’accompagnamento, nell’ambito di ispezioni secondo l’articolo IX della CAC15, raccogliere dati relativi a tutte le uscite di veicoli per via terrestre, per via d’acqua o per via aerea oppure assistere a tal fine il gruppo d’accompagnamento;

h. dimostrare alla squadra ispettiva, producendo appropriati documenti o in altro modo, che le parti e gli oggetti del sito d’ispezione ai quali è stato negato l’accesso nel corso dell’ispezione o dell’inchiesta non sono stati e non sono impiegati per scopi proibiti dalla CAC;

i. contribuire alla valutazione dei risultati provvisori dell’ispezione e al chia-rimento di questioni dubbie;

k. fornire alle autorità federali le informazioni necessarie alla negoziazione e alla conclusione di accordi d’ispezione.

15 RS 0.515.08

Page 15: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5071

3 Gli aventi diritto si fanno carico delle spese loro derivanti dall’esecuzione dell’ispezione se non sono rimborsate dall’Organizzazione giusta le disposizioni della CAC. Le domande di rimborso devono essere inoltrate alla SECO, la quale esamina le richieste e le trasmette all’Organizzazione. 4 Se subiscono un danno a opera di terzi nell’ambito dell’ispezione, la Confedera-zione sostiene, nell’ambito delle sue competenze legali, gli aventi diritto nell’attuazione delle loro pretese giuridiche.

Art. 41 Competenze in materia d’ispezione 1 Se l’esecuzione di ispezioni secondo gli articoli VI e IX della CAC16 lo esige, la squadra ispettiva è in particolare autorizzata a:

a. accedere a terreni e locali e visitare gli stessi durante gli orari di lavoro abi-tuali;

b. utilizzare l’equipaggiamento ammesso secondo la CAC tenuto conto delle prescrizioni di sicurezza vigenti nell’unità;

c. interrogare il personale dell’avente diritto; d. esaminare documenti, incartamenti e registrazioni; e. eseguire prelievi con il consenso dell’avente diritto o della direzione del

gruppo d’accompagnamento; f. analizzare i prelievi all’interno del sito d’ispezione con l’equipaggiamento

ammesso oppure far analizzare i prelievi al di fuori dei laboratori designati dall’Organizzazione;

g. installare strumenti per il monitoraggio continuo di unità autorizzate a pro-durre composti chimici figuranti nella tabella 1, nella misura in cui tali stru-menti non intralcino la funzionalità, e depositare contenitori per fotografie, piani e altri documenti.

2 Inoltre, se l’esecuzione di ispezioni secondo l’articolo IX della CAC lo esige, la squadra ispettiva è in particolare autorizzata a:

a. accedere a terreni e locali e visitare gli stessi anche al di fuori degli orari di lavoro abituali;

b. esigere i dati relativi a tutte le uscite di veicoli dal sito d’ispezione; c. sorvegliare e ispezionare i veicoli che escono dal sito d’ispezione, fatte salve

le automobili private.

Art. 42 Accompagnamento delle ispezioni 1 La direzione del gruppo d’accompagnamento prende le misure necessarie all’esecuzione di un’ispezione efficace e tempestiva, tutelando gli interessi degni di protezione dell’avente diritto. La responsabilità del gruppo d’accompagnamento comprende in particolare:

16 RS 0.515.08

Page 16: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5072

a. la creazione delle condizioni necessarie per disturbare il meno possibile il sito ispezionato;

b. la difesa di dati confidenziali e installazioni; c. l’esecuzione di una classificazione chiara delle informazioni messe a dispo-

sizione; d. la decisione, d’intesa con l’avente diritto, sulla messa a disposizione della

squadra ispettiva di informazioni confidenziali; e. su richiesta dell’avente diritto, l’impegno affinché certe informazioni non

escano dal sito d’ispezione; f. la negoziazione con la squadra ispettiva di speciali procedure e modi di pro-

cedere per proteggere le parti e gli oggetti sensibili dell’unità; g. la decisione su eventuali ricorsi e sull’eventuale effetto sospensivo da accor-

dare agli stessi; h. la presa in consegna del rapporto con le constatazioni provvisorie della

squadra ispettiva e la rimessa di una copia di tale rapporto all’avente diritto. 2 La responsabilità per i danni provocati dall’illecito comportamento dei rappresen-tanti della Confederazione nel gruppo d’accompagnamento è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195817 sulla responsabilità.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 43 È punito con la multa fino a 100 000 franchi, ai sensi dell’articolo 15 della legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego:

a. chiunque intenzionalmente o per negligenza trasgredisce l’obbligo di dichia-razione di cui agli articoli 5, 7, 9, 11–13, 15, 20 e 21;

b. chiunque impedisce le ispezioni ai sensi dell’articolo 40 della presente ordi-nanza o si rifiuta di collaborarvi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 44 Abrogazione del diritto vigente Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. ordinanza del 3 settembre 199718 sul controllo dei composti chimici; 2. ordinanza DFE del 12 settembre 199719 sul controllo dei composti chimici.

17 RS 170.32 18 RU 1997 2090, 2000 187, 2001 316 e 2007 1469 19 RU 1997 2103, 1999 3058

Page 17: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5073

Art. 45 Disposizione transitoria Le dichiarazioni annuali di cui all’articolo 13 riguardanti i programmi di protezione contro le armi chimiche devono essere allestite per la prima volta per l’anno 2008.

Art. 46 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

17 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Page 18: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5074

Allegato (art. 3)

Tabelle dei composti chimici20 (cfr. anche il numero di controllo d’esportazione 1C350 dell’all. 2 parte 2 dell’O del 25 giu. 199721 sul controllo dei beni a duplice impiego)

Tabella 1A Composti chimici tossici N. CAS

1. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonofluoridati di O-alchile (≤ C10, compreso il cicloalchile)

es Sarin: metilfosfonofluoridato di O-isopropile 107-44-8 Soman: metilfosfonofluoridato di O-pinacolile 96-64-02. N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidocianidati di O-

alchile (≤ C10, compreso il cicloalchile)

es. Tabun: N, N-dimetilfosforamidocianidati di O-etile

77-81-6

3. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonothioati di O-alchile (H o ≤ C10, compreso il cicloalchile) e di S-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile (Me, Et, Npr o i-Pr) e sali alchilati o protonati corri-spondenti

es. VX: metilfosfonothioati di O-etile e di S-2-diisopropilaminoetile 50782-69-9

4. Iprite allo zolfo: Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile 2625-76-5 Iprite: solfuro di bis-(2-cloroetile) 505-60-2 Bis (2-cloroetilthio) metano 63869-13-6 Sesquiprite (Q) 1,2-Bis (2-cloroetilthio) etano 3563-36-8 1,3-Bis (2-cloroetilthio)-n-propano 63905-10-2 1,4-Bis (2-cloroetilthio)-n-butano 142868-93-7 1,5-Bis (2-cloroetilthio)-n-pentano 142868-94-8 Ossido di bis (2-cloroetilthiometile) 63918-90-1 Iprite-O: ossido di bis (2-cloroetilthioetile) 63918-89-85. Lewisiti: Lewisite 1: 2-clorovinildicloroarsina 541-25-3 Lewisite 2: bis (2-clorovinil)-clorarsine 40334-69-8 Lewisite 3: tris (2-clorovinil)-arsina 40334-70-1

20 Determinanti per il controllo sono i nomi dei composti chimici e i loro sinonimi. Il numero CAS è indicato a titolo d’aiuto e non deve servire quale unico criterio d’identificazione del composto. Inoltre occorre osservare che diverse iscrizioni nelle tabelle si riferiscono a «famiglie» che si compongono di centinaia di sostanze strutturalmente simili.

21 RS 946.202.1

Page 19: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5075

Tabella 1A Composti chimici tossici N. CAS

6. Ipriti all’azoto: HN1: bis (2-cloroetile) etilamina 538-07-8 HN2: bis (2-cloroetile) metilamina 51-75-2 HN3: tris (2-cloroetile) amina 555-77-17. Saxitossina 35523-89-88. Ricina 9009-86-3

Tabella 1B Precursori N. CAS

9. Difluoruri d’alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfonile es. DF: difluoruro di metilfosfonile 676-99-310. Alchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosfoniti di O-alchile (H o ≤ C10,

compreso il cicloalchile) e di O-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali alchilati o protonati corrispondenti

es. QL: metilfosfonite di O-etile e di O-2-diisopropilaminoetile

57856-11-8

11. Cloro Sarin: metilfosfonocloridato di O-isopropile 1445-76-712. Cloro Soman: metilfosfonocloridato di O-pinacolile 7040-57-5

Page 20: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5076

Tabella 2A Composti chimici tossici N. CAS

1. Amitono: fosforothioato di O,O-dietile e di S-[2-(dietilamino)etile] e sali alchilati o protonati corrispondenti 78-53-5

2. PFIB: 1, 1, 3, 3, 3-pentafluoro-2-(trifluorometil)-1-propene 382-21-83. BZ: Benzylato di 3-quinuclidinile (*)22 6581-06-2

Tabella 2B Precursori N. CAS

4. Composti chimici, tranne quelli iscritti nella Tabella 1, contenenti un atomo di fosforo cui è legato un gruppo metile, etile o propile (normale o iso), senza altri atomi di carbonio

es. Dicloruro di metilfosfonile 676-97-1 Metilfosfonato di dimetile 756-79-6 Salvo: Fonofos: etildithiofosfonato di O-etile e di S-fenile 944-22-95. Dialogenuri N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) fosforamidici 6. N, N-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr)-fosforamidati di dialchile (Me,

Et, n-Pr o i-Pr)

7. Tricloruro di arsenico 7784-34-18. Acido 2,2-difenile-2-idrossiacetico 76-93-79. Quinuclidin-3-ol 1619-34-710. Cloruri di N, N-2-dialchil (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetile e sali

protonati corrispondenti

11. N, N-2-dialchile (Me, Et, n-Pr o i-Pr) aminoetanolo e i sali protonati corrispondenti

Salvo: N, N-Dimetilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti 108-01-0 N, N-Dietilaminoetanolo e sali protonati corrispondenti 100-37-812. N, N-2-dialchile (Me, Et, n-PR o i-Pr) aminoetanthiolo e sali

protonati corrispondenti

13. Thiodiglicol: sulfuro di bis (2-idrossietile) 111-48-814. Alcol pinacolico: 3,3-dimetilbutano-2-ol 464-07-3

22 Il contrassegno (*) si riferisce alle particolari disposizioni di cui all’art. 7 della presente O.

Page 21: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5077

Tabella 3A Composti chimici tossici N. CAS

1. Fosgene: Dicloruro di carbonile 75-44-52. Cloruro di cianogeno 506-77-43. Cianuro d’idrogeno 74-90-84. Cloropicrina: tricloronitrometano 76-06-2

Tabella 3B Precursori N. CAS

5. Ossicloruro di fosforo 10025-87-36. Tricloruro di fosforo 7719-12-27. Pentacloruro di fosforo 10026-13-88. Fosfito di trimetile 121-45-99. Fosfito di trietile 122-52-110. Fosfito di dimetile 868-85-911. Fosfito di dietile 762-04-912. Monocloruro di zolfo 10025-67-913. Dicloruro di zolfo 10545-99-014. Cloruro di thionile 7719-09-715. Etildietanolamina 139-87-716. Metildietanolamina 105-59-917. Trietanolamina 102-71-6

Page 22: Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili ... · Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007 5059 Art. 5 Obblighi di dichiarazione per i composti chimici

Ordinanza sul controllo dei composti chimici RU 2007

5078