Ordinanza Accattonaggio Comune di Pesaro

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COMUNE DI PESARO Servizio Polizia Municipale Ordinanza N° 227 del 24/02/2016 Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA IL SINDACO PREMESSO CHE: - nella riunione del 12 febbraio il Comitato provinciale per l’ordine e della sicurezza pubblica ha esaminato, tra l’altro, la problematica della rilevante presenza di mendicanti e di posteggiatori abusivi nei comuni di maggiore dimensione della Provincia di Pesaro e Urbino - a seguito della predetta riunione il Sig. Prefetto di Pesaro e Urbino, ha invitato i Sindaci a “voler valutare favorevolmente l’adozione” di un provvedimento contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare pericoli che minacciano la sicurezza ed il decoro urbano connessi ai fenomeni sopra enunciati; - in più circostanze la polizia municipale è intervenuta per contrastare forme di accattonaggio molesto invasivo ( inteso come richiesta insistente e petulante di denaro) e/o con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità; - in alcuni luoghi della città quali: a) le aree di svolgimento di mercati b) di fronte a vetrine ed ingressi di attività commerciali; c) cimiteri; d) ospedale e vie limitrofe quali P.le Cinelli/Via Oberdan/Via della Liberazione; e) luoghi di culto; f) Piazza del Popolo-Via Branca-Via S. Francesco-Via Rossini-C.so XI settembre-P.le Carducci, la presenza di mendicanti è talmente assidua ed insistente da pregiudicare la corretta fruibilità, la dignità ed il decoro dei predetti luoghi - in ogni caso la mendicità non può svolgersi mediante una protratta occupazione di suolo pubblico e che pertanto deve essere svolta in forma itinerante con soste limitate. La stessa, inoltre, non può rappresentare un ostacolo e/o creare pericoli alla libera circolazione dei pedoni e dei veicoli e per l’incolumità pubblica (es. nelle intersezioni semaforizzate e non); - rappresenta, altresì un ostacolo e/o pericolo alla libera circolazione dei veicoli e per l’incolumità pubblica il comportamento di quei soggetti che si avvicinano ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di offrire merci o servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo; - è sempre più assidua la presenza nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti: a) ospedale e via limitrofe quali P.le Cinelli, Via Oberdan e Via della Liberazione ed b) strutture commerciali; d) uffici di pubbliche amministrazioni ed in particolare in P.le Carducci, di persone che pongono in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità rendendosi disponibile a portare o scaricare merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi ATTESO che ai sensi del c. 4 art. 54 del D.lgs. 267/00 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco, adottare con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

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COMUNE DI PESARO

Servizio Polizia Municipale

Ordinanza N° 227 del 24/02/2016

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 C. 4 DEL D. LGS. 267/2000 IN

MATERIA DI SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nella riunione del 12 febbraio il Comitato provinciale per l’ordine e della sicurezza pubblica

ha esaminato, tra l’altro, la problematica della rilevante presenza di mendicanti e di

posteggiatori abusivi nei comuni di maggiore dimensione della Provincia di Pesaro e Urbino

- a seguito della predetta riunione il Sig. Prefetto di Pesaro e Urbino, ha invitato i Sindaci a

“voler valutare favorevolmente l’adozione” di un provvedimento contingibile e urgente ai

sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare pericoli che

minacciano la sicurezza ed il decoro urbano connessi ai fenomeni sopra enunciati;

- in più circostanze la polizia municipale è intervenuta per contrastare forme di accattonaggio

molesto invasivo ( inteso come richiesta insistente e petulante di denaro) e/o con impiego di

minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità;

- in alcuni luoghi della città quali: a) le aree di svolgimento di mercati b) di fronte a vetrine ed

ingressi di attività commerciali; c) cimiteri; d) ospedale e vie limitrofe quali P.le Cinelli/Via

Oberdan/Via della Liberazione; e) luoghi di culto; f) Piazza del Popolo-Via Branca-Via S.

Francesco-Via Rossini-C.so XI settembre-P.le Carducci, la presenza di mendicanti è

talmente assidua ed insistente da pregiudicare la corretta fruibilità, la dignità ed il decoro dei

predetti luoghi

- in ogni caso la mendicità non può svolgersi mediante una protratta occupazione di suolo

pubblico e che pertanto deve essere svolta in forma itinerante con soste limitate. La stessa,

inoltre, non può rappresentare un ostacolo e/o creare pericoli alla libera circolazione dei

pedoni e dei veicoli e per l’incolumità pubblica (es. nelle intersezioni semaforizzate e non);

- rappresenta, altresì un ostacolo e/o pericolo alla libera circolazione dei veicoli e per

l’incolumità pubblica il comportamento di quei soggetti che si avvicinano ai veicoli in

circolazione sulle strade pubbliche o a uso pubblico al fine di offrire merci o servizi quali la

pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo;

- è sempre più assidua la presenza nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone

adiacenti: a) ospedale e via limitrofe quali P.le Cinelli, Via Oberdan e Via della Liberazione

ed b) strutture commerciali; d) uffici di pubbliche amministrazioni ed in particolare in P.le

Carducci, di persone che pongono in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque

si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità rendendosi disponibile a portare o scaricare

merce, pacchi o borse o individuare posteggi liberi

ATTESO che ai sensi del c. 4 art. 54 del D.lgs. 267/00 come modificato dalla L. 125/08 spetta al Sindaco, adottare

con atti motivati provvedimenti finalizzati a prevenire e ad eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità

pubblica e la sicurezza urbana;

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Comune

di Pesaro

Ordinanza n°227 del 24/02/2016 pag. 2

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno 5/08/08 che, ai sensi del c. 4 bis, art. 54 del del D.lgs. 267/00 come

modificato dall’art. 6 del D.L. 92/08, convertito con L. 125/08, ha provveduto ad individuare l’ambito di

applicazione delle rinnovellate competenze del Sindaco;

PRESO ATTO della sentenza n. 115 del 04/04/2011, con la quale la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità

costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali), come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure

urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 luglio

2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»;

CONSTATATO che le situazioni sopra richiamate creano un notevole pregiudizio al decoro urbano, alla sicurezza

percepita dai cittadini, alla fruibilità dei luoghi ed alla pubblica incolumità (comportamenti sui veicoli in

corrispondenza di intersezioni semaforizzate e non )

RITENUTO, per le considerazioni sopra esposte, di accogliere l’invito del Sig. Prefetto di Pesaro -Urbino ad

adottare un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 267/2000 al fine di prevenire e

eliminare pericoli che minacciano la sicurezza ed il decoro urbano connessi ai fenomeni sopra enunciati;

RITENUTO, altresì, di dover dare una risposta alle nuove attese dei cittadini in tema di diritto alla sicurezza e alla

fruibilità della città e di richiamare i frequentatori della stessa al rispetto delle condizioni di dignità e decoro dei

luoghi pubblici di particolare pregio o valore sociale

SENTITO sull'argomento il Corpo Polizia Municipale ed in particolare il Comandante ;

DATA preventiva comunicazione del presente provvedimento al Prefetto di Pesaro e Urbino

Per le suesposte motivazioni

ORDINA

Con decorrenza immediata, fino alla cessazione della situazione sopra enunciate e comunque non oltre il 31.12.2016

MENDICITA’

1) E’ fatto divieto di porre in essere forme di accattonaggio molesto invasivo ( inteso come richiesta insistente e

petulante di denaro) e/o con impiego di minori, anziani, disabili oppure simulando disabilità

2) È fatto divieto di mendicare nei seguenti luoghi: a) le aree di svolgimento di mercati b) di fronte a vetrine ed

ingressi di attività commerciali; c) nei cimiteri ed aree antistanti; d) l’ospedale e vie limitrofe quali P.le Cinelli/Via

Oberdan/Via della Liberazione; e) aree antistanti i luoghi di culto; f) Piazza del Popolo-Via Branca-Via S.

Francesco-Via Rossini-C.so XI settembre-P.le Carducci; g) in corrispondenza ed in prossimità di intersezioni stradali

semaforizzate e non. Nei restanti luoghi della città la richiesta di denaro o di altra utilità deve essere compiuta in

maniera itinerante con soste non superiori a trenta minuti nello stesso luogo, dopo di che il questuante dovrà

spostarsi di almeno 500 metri

OFFERTA DI BENI E DI SERVIZI

3) È fatto divieto di avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico al fine di offrire

merci o servizi quali la pulizia o il lavaggio di vetri o di altre parti del veicolo

OFFERTA DI PRESTAZIONI

4) E’ fatto divieto, nei parcheggi pubblici o di uso pubblico ubicati nelle zone adiacenti: a) ospedale e via limitrofe

quali P.le Cinelli, Via Oberdan e Via della Liberazione b) strutture commerciali; c) uffici di pubbliche

amministrazioni ed in particolare in P.le Carducci, di porre in essere comportamenti finalizzati a chiedere a chiunque

si trovi in quei luoghi denaro o altra utilità, ivi compreso rendersi disponibili a portare o scaricare merce, pacchi o

borse o individuare posteggi liberi.

Fatto salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi dello Stato e della Regione, ai sensi del

“Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai

regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti” approvato con deliberazione del Consiglio

Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una

sanzione amministrativa compresa tra Euro 25.00 ed Euro 500,00, con un pagamento in misura ridotta pari ad euro

50,00

E’, altresì, prevista la sanzione accessoria del sequestro cautelare del denaro, provento della violazione, nonché delle

attrezzature impiegate nell’attività di accattonaggio e l’eventuale confisca amministrativa ai sensi dell’art. 20,

comma 3, della sopracitata Legge n. 689/1981. Il denaro oggetto di sequestro dovrà essere devoluto o utilizzato per

finalità di assistenza sociale

DISPONE

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Comune

di Pesaro

Ordinanza n°227 del 24/02/2016 pag. 3

Comune di Pesaro - Piazza del Popolo, 1 - 61100 Pesaro - Tel. 0721/387-1 - Fax 0721/33919 - Codice Fiscale 00272430414 - c/c postale 13305610

l’invio della presente alla Prefettura di Pesaro Urbino ed Corpo di Polizia Municipale, alla Questura di Pesaro e

Urbino, alla Guardia di Finanza, al Comando Carabinieri Pesaro, incaricati dell’ esecuzione della presente

ordinanza;

che la presente ordinanza venga data pubblicazione attraverso l’affissione all’Albo Pretorio, negli abituali luoghi

pubblici e inserita sul sito del Comune di Pesaro;

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. delle Marche

nei termini e modi previsti dall’art. 29 del D.Lgs n. 104 del 02 luglio 2010 o in via alternativa, entro 30 giorni,

ricorso gerarchico al Prefetto di Pesaro e Urbino D.P.R. 24.11.1971 n.1199)

Il Sindaco MATTEO RICCI / Actalis S.p.A./03358520967 Proposta numero: 260