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OkkiO a… Adiconsum, dalla parte del consumatore. www.adiconsum.it Un click e sei in Adiconsum! Per iscriverti e abbonarti Per conoscere i recapiti delle sedi Per l’informazione, i servizi, l’attività dell’associazione Le assicurazioni nell’emergenza sisma I consigli dell’Adiconsum per i titolari di polizze auto, abitazione e vita Speciale Abruzzo Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XXI • Supplemento al n. 22 • 24 aprile 2009 Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma Polizze abitazione • Le normali polizze abitazione coprono l’incendio e l’allagamento del- l’immobile ma non la sua distruzione a seguito di evento calamitoso. È possibile estendere le coperture offerte dagli assicuratori a: fenomeno elettrico (corto circuito che determina danni all’immobile), fenomeni natu- rali (ad esempio grandinate), eventi sociopolitici (danni derivanti da tumulti o tafferugli), lastre e cristalli, atti vandalici. Ognuna di queste garanzie è prestata dietro il pagamento di un sovrapremio e prevede, normalmente, l’applicazione di una franchigia o di uno scoperto a carico dell’assicurato, oltre a limiti massimi di applicazioni negli indennizzi. La polizza della casa è annuale: se questa è gravemente compromessa e non più abitata, alla scadenza del contratto (previa disdetta in caso di tacito rinnovo) si può non rinnovare la copertura. • La polizza a garanzia del mutuo della casa, anche se questa risulta distrutta dal sisma, non può essere estinta. Lo stesso mutuo, infatti, non si estingue, e l’obbligazione resta immutata. Può essere ridefinito il valore dell’obbligazione nei casi in cui il contratto sia stato acceso anni prima; nella quasi totalità dei casi il premio viene pagato in una unica rata anticipata all’accensione del mutuo, quindi l’abbassamento dei valori è già calcolato all’origine. Per saperne di più Per avere maggiori informazioni o per richiedere assistenza rivolgersi ai seguenti recapiti: • Adiconsum L’Aquila • E-mail: [email protected] Tel: 0862401342 • fax: 0862421479 • Adiconsum Avezzano • E-mail: [email protected] Tel: 0863413117 • fax: 0863413890 • Adiconsum Abruzzo/Pescara • E-mail: [email protected] Tel: 085299114 • fax: 085389190 • Adiconsum Nazionale • E-mail: [email protected] Tel: 0644170232 • fax: 0644170230

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Allegato alla pubblicazione adiconsum

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Le assicurazioninell’emergenza

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Polizze abitazione• Le normali polizze abitazione coprono l’incendio e l’allagamento del-

l’immobile ma non la sua distruzione a seguito di evento calamitoso. È possibile estendere le coperture offerte dagli assicuratori a: fenomeno elettrico (corto circuito che determina danni all’immobile), fenomeni natu-rali (ad esempio grandinate), eventi sociopolitici (danni derivanti da tumulti o tafferugli), lastre e cristalli, atti vandalici. Ognuna di queste garanzie è prestata dietro il pagamento di un sovrapremio e prevede, normalmente, l’applicazione di una franchigia o di uno scoperto a carico dell’assicurato, oltre a limiti massimi di applicazioni negli indennizzi.

• La polizza della casa è annuale: se questa è gravemente compromessa e non più abitata, alla scadenza del contratto (previa disdetta in caso di tacito rinnovo) si può non rinnovare la copertura.

• La polizza a garanzia del mutuo della casa, anche se questa risulta distrutta dal sisma, non può essere estinta. Lo stesso mutuo, infatti, non si estingue, e l’obbligazione resta immutata. Può essere ridefinito il valore dell’obbligazione nei casi in cui il contratto sia stato acceso anni prima; nella quasi totalità dei casi il premio viene pagato in una unica rata anticipata all’accensione del mutuo, quindi l’abbassamento dei valori è già calcolato all’origine.

Per saperne di piùPer avere maggiori informazioni o per richiedere assistenza rivolgersi ai

seguenti recapiti:• Adiconsum L’Aquila • E-mail: [email protected] Tel: 0862401342 • fax: 0862421479• Adiconsum Avezzano • E-mail: [email protected] Tel: 0863413117 • fax: 0863413890• Adiconsum Abruzzo/Pescara • E-mail: [email protected] Tel: 085299114 • fax: 085389190• Adiconsum Nazionale • E-mail: [email protected] Tel: 0644170232 • fax: 0644170230

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Le assicurazioni e gli eventi catastrofaliÈ detto “catastrofale” l’ evento che per gravità e dimensioni porta le autorità

a indire lo stato di “calamità naturale” o lo stato di “emergenza” esteso ad una determinata area o all’intero territorio nazionale.

In Italia gli eventi che possono portare allo stato di calamità naturale sono terremoti, maremoti, alluvioni, inondazioni, esondazioni di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, fenomeni di bradisismo.

Tra le più frequenti cause di stato d’emergenza rientrano anche – fortuna-tamente sconosciuti nel nostro paese – le insurrezioni popolari, i colpi di stato o altre evenienze sociopolitiche territorialmente estese, incontrollate, che determinino l’uso dello stato di coprifuoco e la sospensione dello stato di diritto e di democrazia normalmente in vigore.

In tutti questi casi, e in altri ancora, ci troviamo davanti a difficoltà e inappli-cazioni delle più comuni garanzie assicurative cui siamo abituati a ricorrere quotidianamente.

Il terremoto del 5 aprileAnche il sisma che ha recentemente sconvolto l’Abruzzo rientra tra gli

“eventi catastrofali” di cui sopra, e tra i suoi nefasti effetti dobbiamo annove-rare quelli che si ripercuotono sui titolari di polizze assicurative. Ecco alcune semplici regole per limitare i danni.

Polizze auto• Se l’auto è distrutta in conseguenza del sisma è opportuno inviare una

richiesta di sospensione del contratto assicurativo. Si eviterà di perdere quan-to pagato lo si renderà disponibile al momento di sostituire l’auto distrutta con una nuova. Se si ritiene che l’auto non sarà sostituita o apparteneva ad un congiunto deceduto di cui siamo eredi è possibile chiedere, previa rottamazione, l’annullamento del contratto; l’assicuratore dovrà restituire, al netto delle tasse, la parte di premio pagato ma non goduto.

• Se il contratto scade ma l’agenzia, a causa dei danni riportati, non è opera-tiva, è bene sapere che gli assicuratori hanno accordato il prolungamento di 30 giorni del termine per il rinnovo. Ciò, nei casi di contratto con tacito rinnovo, porta a 45 giorni il periodo in cui si è comunque coperti da assicura-zione RC Auto. Nelle polizze senza tacito rinnovo la copertura sembrerebbe

ridursi ai soli 30 giorni decisi dagli assicuratori. Tuttavia in assenza di tacito rinnovo (per lo più compa-gnie telefoniche) è utile contattare telefonicamente l’assicuratore per avere conferma del prolungamen-to; questo tipo di contratto, infatti, estingue alla scadenza il vincolo obbligazionale, e non sembra pro-lungabile giuridicamente un vincolo riferito ad un rapporto estinto.

• Se i danni subiti dagli autoveicoli non sono indennizzabili dalla propria polizza rientrano negli indennizzi dello Stato, da erogarsi previa stima che sarà effettuata da esperti nominati dalla protezione civile. È bene met-tere a disposizione di questi tutta la documentazione del veicolo e facilitare l’accesso per la perizia. I tempi previsti per l’erogazione degli indennizzi sono lunghi (non meno di sei mesi).

• Se si circola con la polizza scaduta si è soggetti a sanzioni amministra-tive, anche se si rientra nei 45 giorni di carenza stabiliti dagli assicuratori (a meno che non intervenga un decreto dello Stato ad hoc).

Polizze vita• Non si ha diritto all’indennizzo per

la perdita a seguito del sisma di un congiunto coperto dalla garanzia sulla morte. Come in tutte le polizze assicurative, i danni derivanti da evento catastrofale non sono indennizzabili.

• Non sono rinviabili le scadenze delle polizze previdenziali o di capitaliz-zazione. Tutte le scadenze previste da polizze in essere che prevedano un rap-porto continuativo pluriennale – ad ec-cezione di quelle in cui si può usufruire della liberalizzazione Bersani – restano

ancorate al vincolo contrattuale anche rispetto alle scadenze di pagamento dei premi. Nelle polizze vita il ritardo del pagamento comporta una pe-nalità nel riconoscimento dell’evoluzione degli interessi a sfavore dell’assicurato se questo non supera l’annualità. Nei casi in cui superasse l’annualità comporta, a secondo del contratto stipulato:

— la perdita di quanto versato in prece-denza

— la riduzione del contratto senza pos-sibilità di continuare nei versamenti previsti

— la riduzione degli interessi corrisposti

— la prescrizione dei diritti nascenti dalla liquidazione del capitale maturato

Attenzione: nei casi in cui l’avente diritto ad una liquidazione del capi-tale maturato sia un congiunto deceduto, il superamento dei limiti di prescrizione determina la perdita dell’intero capitale.