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OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti e la certificazione delle competenze European Qualification Framework (EQF) European Credit Transfert for VET (ECVET) Luca Dordit Aprile 2006

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OFFICINA PITTINI PER LA FORMAZIONE

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO

Il sistema europeo per il trasferimento dei crediti

e la certificazione delle competenze

European Qualification Framework (EQF)

European Credit Transfert for VET (ECVET)

Luca Dordit

Aprile 2006

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ECVET ed EQF 2

Indice

Introduzione .........................................................................................................................................3 European Credit Transfer for Vocational and Educational Training (ECVET) ..................................4 European Qualification Framework (EQF)..........................................................................................7 Documenti prodotti dalla Commissione Europea ..............................................................................11 1. Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)..................11 ECVET - Perché.................................................................................................................................11

ECVET : il mandato politico..........................................................................................................11 ECVET per il miglioramento della mobilità ..................................................................................12 ECVET per la validazione dei risultati dell’apprendimento permanente......................................13 ECVET per una migliore trasparenza delle qualifiche...................................................................14 ECVET per la fiducia reciproca e la cooperazione ........................................................................15

Che cosa è ECVET?...........................................................................................................................15 Il processo ECVET di trasferimento dei risultati dell’ apprendimento..........................................16 Che cosa rappresenta ECVET per la persona ?.............................................................................17 Che cosa rappresenta ECVET per gli Organi competenti ? ...........................................................18

La descrizione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento........................18 La decisione di adottare ECVET ................................................................................................20 Fase 1: costituzione dei partenariati .........................................................................................21 Fase 2: preparazione della mobilità della persona : il contratto formativo ..............................22 Fase 3: attribuzione dei crediti dell’apprendimento alla persona .............................................22 Fase 4: trasferimento, validazione e capitalizzazione dei crediti dell’apprendimento.............22

Conclusioni ........................................................................................................................................22

2. Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente (EQF) ................23 Contesto della proposta ..................................................................................................................23

Motivazione e obiettivi della proposta .......................................................................................23 Contesto generale........................................................................................................................24 Disposizioni vigenti nel settore della proposta...........................................................................24 Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione...................................................................25

Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto ...................................................26 Consultazione delle parti interessate ..........................................................................................26

Elementi giuridici della proposta ...................................................................................................29 Sintesi delle misure proposte ......................................................................................................29

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio..........................................................32

Credits.................................................................................................................................................41

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ECVET ed EQF 3

Introduzione

In una società globale in cui circolano rapidamente merci, finanza, informazioni, anche la mobilità

delle persone va assicurata attraverso la riconoscibilità, la capitalizzazione e l’utilizzo degli

apprendimenti, acquisiti attraverso sistemi formali, non formali ed informali.

Occorre dunque sviluppare un processo di integrazione che dia riconoscibilità agli apprendimenti

formali, non formali e informali per il passaggio tra i diversi sistemi, ma occorre anche assicurare i

passaggi da un sistema di istruzione o formazione professionale ad un altro e consentire il

riconoscimento di attività di formazione intraprese in altri Paesi dell’Unione Europea. A questo fine

occorre superare la difficoltà rappresentata dalla estrema diversificazione dei sistemi di formazione

nei vari Paesi europei.

Oggi in Europa la tematica del Lifelong Learning è al centro della riflessione, fondata sul concetto

di apprendimento permanente, che può svolgersi per una persona nei contesti più diversificati,

rendendo difficile la capitalizzazione delle diverse competenze di volta in volta acquisite. Non

potendo intervenire sui sistemi formativi, che stanno a monte del processo formativo, è necessario

per l’Unione Europea lavorare tanto sui risultati dell’apprendimento rendendoli trasferibili, quanto

sulle procedure di validazione dei risultati e sulle autorità preposte ad effettuare la validazione.

Il progetto Alternanza Scuola Lavoro Pittini intende operare anche sul fronte della mobilità europea

e in tal senso il documento che qui si presenta vuole analizzare i due pilastri del sistema europeo di

riconoscimento dei crediti e di certificazione delle competenze.

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ECVET ed EQF 4

European Credit Transfer for Vocational and Educational Training (ECVET)

Informazioni generali

La mobilità del personale si configura come fattore essenziale non solo per la promozione

dell'integrazione economica dell'Europa ma anche per l'intensificazione dello scambio

transnazionale di esperienze, come pure per l’evoluzione e la formazione di un'identità europea.

Mentre per quanto riguarda i lavoratori europei la formazione professionale iniziale potrebbe

rappresentare il periodo di vita in cui viene offerta la possibilità di acquisire un'esperienza di

mobilità ad un'età precoce, lo scambio di apprendisti attraverso i confini interni dell’Europa è

tuttora un fattore minore in termini di flussi quantitativi. Nel suo programma di lavoro abbozzato a

Lisbona nel febbraio 2002, il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Istruzione ha approvato una

cooperazione sistematica e strutturata relativamente all'istruzione in tutta l'Unione Europea, e la

Dichiarazione di Copenhagen (2002) definisce come azione comune in particolare lo sviluppo di un

sistema di punti di credito per l'istruzione e la formazione professionale: utilizzando l'approccio

adottato dal Sistema Europeo di Trasferimento dei Crediti (European Credit Transfer System,

ECTS) per la mobilità interna europea degli studenti in corso dal 1989, il Sistema Europeo del

(Trasferimento) dei crediti per l'istruzione e la formazione professionale (European Credit

(Transfer) System for Vocational Education and Training, ECVET), dovrà inoltre considerare gli

aspetti specifici dell'istruzione e della formazione professionale. Pertanto la Commissione ha

istituito un Gruppo Tecnico di Lavoro (Technical Working Group, TWG) che ha iniziato l'attività in

dicembre 2002. La fase preliminare del lavoro svolto dal gruppo TWG è servita come base per la

proposta di un modello ECVET che è stato presentato ai Direttori Generali dell'Istruzione Generale

e Professionale di Bruxelles nel luglio 2005.

Allo stato attuale, la proposta della Commissione Europea per la costruzione di un Sistema dei

Crediti Formativi (ECVET) è in fase di consultazione con gli Stati Membri per un ampio confronto

finalizzato all’approfondimento degli obiettivi e della percorribilità dell’ECVET.

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Natura e capacità del sistema ECVET

Nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, rispetto agli stati membri la

Commissione Europea ha una funzione di sostegno e di potenziamento, non dimenticando che

l'articolo 149 del Trattato CE formula un divieto di armonizzazione, e che l'articolo 150 proibisce

un'interferenza centrale nei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale.

Conformemente al principio di sussidiarietà, ECVET è stato concepito come sistema che, basato

sulla partecipazione volontaria dei membri UE e prendendo in considerazione le leggi nazionali che

disciplinano l'istruzione e la formazione professionale, mira alla creazione di trasparenza tra i

sistemi.

ECVET è un sistema per l'accumulazione e il trasferimento dei punti di credito nell'istruzione e

nella formazione professionale, che consente la documentazione e la certificazione dei

successiraggiunti nell’apprendimento nel corso dell'istruzione e della formazione professionale oltre

i “confini di sistema”.

In particolare, mira ai confini dei sistemi nazionali dell'istruzione e della formazione professionale:

gli apprendisti che avranno trascorso determinati periodi di formazione in un altro paese Europeo

avranno così l'opporunità di ricevere un riconoscimento di tali periodi come parte della loro

formazione anche nel proprio paese d'origine.

Un'altra caratteristica è la promozione della mobilità degli apprendisti all'interno di un particolare

sistema educativo, ossia la garanzia di permeabilità sia verticale che orizzontale tra le parti del

sistema e in particolare tra un'istruzione superiore e professionale in Europa.

Infine, sarà vantaggioso per gli apprendisti al di fuori del sistema educativo: dato che ECVET

prende anche in considerazione i risultati di un'istruzione informale (incluso l'apprendimento sul

lavoro), esso garantirà il loro riconoscimento a patto che questo sia disciplinato da leggi nazionali.

Incentrato sugli individui, vale a dire sulla conferma delle conoscenze, capacità e competenze

individuali1 che costituiscono la base per la loro accumulazione e per il loro trasferimento, ECVET

assicurerà la documentazione, la conferma e il riconoscimento dei risultati di apprendimento

ottenuti all'estero, valutando sia l'istruzione professionale formale, sia contesti non formali.

Utilizzare i risultati di apprendimento come punto di riferimento pare appropriato dal momento che,

diversamente dalla situazione del settore universitario, sia i sistemi di formazione professionale che

i corsi di formazione individuali si differenziano molto gli uni dagli altri.

La descrizione dei risultati di apprendimento avverrà a cura delle cosiddette unità le quali,

incorporando vari elementi di conoscenze, capacità e competenze, perseguono un doppio obiettivo:

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la definizione delle unità contiene l'indicazione delle conoscenze, capacità e competenze da ottenere

(dimensione qualitativa).Allo stesso tempo, a ciascuna unità verrà assegnato un certo numero di

punti di credito così da attribuirle un peso in relazione a “qualifiche massime” a dispetto della

definizione di queste ultime all'interno del rispettivo contesto nazionale (dimensione quantitativa).

Trattandosi di elementi soggetti al trasferimento e all’accumulo, rispettivamente, le unità

promuoveranno di conseguenza la mobilità.

Le modalità di combinazione delle stesse competerà alle normative nazionali, alla stessa stregua di

quanto avviene per le descrizioni delle mansioni o dei corsi di studio professionali.

Dal punto di vista dei tirocinanti, l’accumulo e il trasferimento potrebbero essere descritti come

segue:

Durante il suo soggiorno all’estero, uno studente acquisirà determinate conoscenze, abilità e

competenze nella forma di una o più unità. Gli esiti di apprendimento saranno documentati e dopo il

termine del soggiorno all’estero trasferiti e accreditati al corso di studi completato nel proprio

paese. Le nuove unità saranno combinate a quelle completate precedentemente a quel periodo.

Le unità potrebbero essere costituite attraverso la validazione degli esiti dell’esperienza

professionale ottenuta in qualsiasi stato membro dell’UE nel quale esistano le rispettive procedure e

verranno accreditate al percorso di qualifica generale così come definito all’interno del contesto

nazionale. I paesi che partecipano al sistema provvederanno ad istituire degli “organismi

competenti”, ossia delle istituzioni all’interno degli stati membri in grado di rilasciare dei certificati

di qualifica riconosciuti.

Da una proposta ad un sistema

Dalla descrizione degli elementi fondamentali e di funzionamento del sistema ECVET risulta

evidente che il processo complessivo coinvolge un’ampia gamma di attori nazionali e perciò

richiede la conclusione di convenzioni e accordi.

Per tale ragione il sistema ECVET dovrà prevedere tutta una serie di strumenti e di carrier. Mentre

alcuni sono già stati individuati all’interno di un contesto europeo e introdotti a livello nazionale,

vale a dire gli EUROPASS, altri strumenti specificamente riferibili a ECVET e necessari per la sua

implementazione sono tuttora in fase di sviluppo.

Il “Memorandum of Understanding” – in quanto principale strumento – è un accordo di natura

volontaria concluso tra i fornitori dell’istruzione professionale, le autorità nazionali e altri organismi

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ECVET ed EQF 7

competenti all’interno dei paesi partecipanti. Esso mira a generare una fiducia reciproca tramite una

modalità di cooperazione regolamentata nell’ambito della validazione e del riconoscimento di

qualifica in merito alla mobilità in generale.

I rappresentanti delle istituzioni educative dei due paesi coinvolti ed il tirocinante sottoscriveranno

il “learning agreement”, contenente una descrizione degli esiti di apprendimento acquisiti durante il

periodo di mobilità sia in termini qualitativi che quantitativi. Esso verrà firmato da parte delle

organizzazioni di provenienza e di accoglienza, così come dal tirocinante.

European Qualification Framework (EQF)

Il tema della certificazione delle competenze si colloca al centro del dibattito europeo che sta

diventando di giorno in giorno più impegnativo, a seguito delle crescenti turbolenze del mercato del

lavoro e della rapida evoluzione dei saperi professionali. Negli ultimi anni la Commissione Europea

ha sviluppato un certo numero di strumenti che sostengono il trasferimento e la trasparenza delle

qualifiche e delle competenze, come il certificate supplement per le qualifiche professionali e

l’Europass. Nel campo della formazione tecnica e professionale è stato messo a punto nel 2005 un

nuovo sistema di riconoscimento dei crediti capitalizzabili e trasferibili, denominato ECVET, e

ispirato al dispositivo già sperimentato in campo universitario con il sistema ETCS (European

Credit Transfer and Accumulation System). Il concetto base è quello di Learning outcome inteso

come risultato misurabile di apprendimento (performance), riferito non solo ad attività formative

strutturate come corsi, unità, moduli, programmi, ma anche ad apprendimenti non formali. Molti

paesi europei hanno innovato i propri sistemi di formazione iniziale e continua proprio su questo

principio, per consentire una maggiore riconoscibilità, comparabilità e trasparenza delle

qualificazioni professionali, sia verso il mercato del lavoro che verso gli utenti dei prodotti/servizi.

La sfida diviene quella di costruire le passerelle fra le varie strutture e i sistemi educativi

permettendo la comunicazione, il confronto e la fiducia reciproca. Il loro scopo fondamentale è

quello di favorire gli itinerari per il raggiungimento di una particolare qualifica, di documentare le

basi su cui è permesso il trasferimento e riconoscimento della stessa. I nuovi modelli per il

riconoscimento delle qualifiche sono utilizzati anche per scopi di certificazione e di sviluppo della

qualità, ponendosi come riferimento per il miglioramento dell’offerta formativa a livello locale,

regionale, settoriale e nazionale. L’ambizioso obiettivo che si pongono tali modelli è di consentire

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ECVET ed EQF 8

ai cittadini di poter usufruire delle loro qualifiche e relative competenze come genere di valuta

comune, che può essere guadagnata in un settore ed essere speso in un altro.

Nel Comunicato di Maastricht (dicembre 2004) sulle priorità future della cooperazione europea

nella formazione professionale, i Ministri dell’Istruzione e del Lavoro, i partner sociali europei e la

Commissione hanno acconsentito a dare priorità allo sviluppo di un modello europeo aperto e

flessibile che fornisca un riferimento comune per facilitare il riconoscimento e la trasferibilità delle

qualifiche riguardanti sia la formazione continua e che l’istruzione di primo e di secondo livello.

Tale modello prevede “lo sviluppo di un set di standard, di procedure e linee guida condivise

l’assicurazione di qualità”, in accordo col “Processo di Bologna” e come parte del programma di

lavoro sugli obiettivi dei sistemi educativi e di formazione professionale, compresa quella superiore

“terziaria”.

L’Unione Europea ha proposto in particolare l’attivazione della Commission’s consultation on the

European Qualifications Framework (EQF) volta alla creazione di una struttura che consenta il

reciproco riconoscimento dei sistemi di qualifiche a livello nazionale e settoriale e che faciliti il

trasferimento ed il riconoscimento delle qualifiche ottenute dai diversi cittadini. La richiesta si è

concretizzata in un documento di lavoro che descrive le principali caratteristiche di un framework

europeo delle qualifiche per la formazione e che si articola in tre elementi principali:

- un nucleo centrale costituito da un set di punti di riferimento comuni, riferiti ad obiettivi di

apprendimento strutturati su otto livelli;

- i livelli di riferimento, sostenuti da una gamma di attrezzi e di strumenti per fornire una griglia

di lettura che faciliti il confronto e la cooperazione fra le strutture ed i sistemi, siano essi

nazionali o settoriali;

- un insieme dei principi comuni e di procedure di riferimento per la cooperazione fra i vari

stakeholders, focalizzati in particolare sulla garanzia di qualità, sulla validazione,

l’orientamento e le competenze chiave.

Questo modello strutturato su otto livelli risulta più idoneo a far combaciare i vari sistemi di

qualifiche nazionali. Ogni livello infatti può essere descritto in termini di risultati di apprendimento

tipici e non include dettagli delle specifiche qualifiche o sistemi che operano a livello nazionale e

settoriale.

Per quanto riguarda le definizioni di competenza, il documento di lavoro dell’UE sull’EQF ha

adottato una nuova definizione, che si declina in:

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- Competenze cognitive, cioè quelle che coinvolgono l’uso della teoria e dei concetti, ma anche la

conoscenza tacita informale guadagnata a livello esperienziale;

- Competenze funzionali (abilità o know-how), vale a dire quello che una persona dovrebbe essere

in grado di fare una volta inserita in una determinata area di lavoro, apprendimento o attività

sociale,

- Competenze personali che riguardano i comportamenti in una determinata situazione;

- Competenze comportamental, che si riferiscono a determinati valori professionali e personali

indispensabili o associati all’esercizio di quei ruoli e funzioni.

L’acquisizione di un livello determinato di competenza può essere vista come la capacità di un

individuo di usare ed combinare le sue conoscenze e abilità in accordo con le varie richieste del

contesto. Il modello è derivato da quello denominato DESECO, che tiene conto non solo degli

aspetti cognitivi e tecnici della competenza, ma anche di quelli motivazionali e valoriali.

L’introduzione nel 2006 del modello EFQ e la spinta verso lo sviluppo di metodi di

implementazione e di sistemi per la validazione dell’apprendimento informale e non formale

costituisce una sfida anche per lo sviluppo dei dispositivi di formazione professionale superiore

esistenti in Europa. Accanto alla revisione dei sistemi nazionali esistenti con l’introduzione o

rafforzamento di una canale specifico di formazione superiore, non può essere trascurato un lavoro

sugli impianti curriculari e sui contenuti formativi che fa da base alla struttura delle qualificazioni.

In questo orizzonte un ruolo sempre più rilevante stanno assumendo le competenze non tecnico-

professionali che spesso sono una delle condizioni per l’esercizio efficace di ruoli e funzioni di tipo

medio-alto nei diversi mercati del lavoro e nei diversi contesti culturali.

A tale scopo va richiamato da un lato la riflessione sulle competenze chiave iniziata all’interno del

lavoro sulla conferenza ‘Education and Training 2010’, che è stata particolarmente rilevante ai fini

della definizione del modello europeo per le qualifiche. Lo sviluppo dell’EQF e in particolare dei

livelli di riferimento comuni e dei descrittori illustrano infatti come le competenze chiave giochino

un importante ruolo a tutti i livelli e aree di formazione. Questo implica inoltre lo sviluppo di

metacompetenze quali ad esempio: l’imparare ad apprendere, le competenze civiche, la

managerialità e l’espressione culturale, che sono state non a caso ricomprese nella categoria delle

“competenze personali e professionali”, tipica dei livelli più elevati di professionalità (quelli dal 5°

all’8°).

In secondo luogo appare necessario, come stanno facendo ad esempio paesi quali la Francia, la

Svizzera, il Regno Unito, la Finlandia e l’Olanda, spingere sulla validazione delle competenze

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ECVET ed EQF 10

acquisite in modo non formale, dato che all’offerta di formazione professionale superiore sono

sempre più interessati anche adulti in situazione lavorativa.

Il Cedefop ha individuato a tale proposito 3 processi principali di validazione seguiti nei vari paesi,

realizzati con strumenti molto vari: l’identificazione dei risultati di apprendimento, la valutazione e

misurazione dell’apprendimento, il riconoscimento delle conoscenze e competenze pregresse.

Inoltre sono state messe in luce alcune condizioni di efficacia: l’importanza delle funzioni di

accompagnamento, il coinvolgimento delle parti sociali e degli altri stakeholders, la trasparenza dei

criteri e dei metodi.

Anche nel campo della formazione professionale superiore italiano appare utile pertanto

implementare alcune di queste raccomandazioni, in particolare quelle relative alla analisi

sistematica dei fabbisogni formativi presso le varie realtà territoriali e la costruzione di un servizio

di supporto all’autoanalisi delle competenze per i richiedenti la formazione.

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ECVET ed EQF 11

DOCUMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)

UN SISTEMA PER IL TRASFERIMENTO, LA CAPITALIZZAZIONE E IL RICONOSCIMENTO DEI RISULTATI DELL’APPRENDIMENTO IN EUROPA

BRUXELLES, 31 ottobre 2006

SEC (2006) 1431

ECVET - Perché L’ECVET fa parte del progetto globale di sviluppo della cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale, di cui esso costituisce uno degli strumenti operativi. In questo senso, l’ ECVET è complementare al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF). Infatti, l’EQF e l’ECVET si basano su principi e concetti comuni che privilegiano approcci :

• basati sui risultati dell’apprendimento definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze;

• fondati sulle qualifiche ; • adattati ai fabbisogni dell’apprendimento permanente e a tutti i contesti dell’apprendimento

con pari valore e stima; • orientati verso la mobilità delle persone.

Quindi, l’ECVET potrebbe essere adottato in qualsiasi sistema di formazione e di qualifica. Inoltre, l’effettiva implementazione dell’ECVET si dovrebbe fondare sui riferimenti comuni proposti dall’EQF. Il Quadro europeo dovrebbe dunque costituire un forte stimolo all’adozione dell’ECVET da parte dei diversi Organi competenti, incaricati in ciascun Paese dell’implementazione a livello nazionale, indipendentemente dall’esistenza di un Quadro nazionale delle Qualifiche .

L’ECVET presenta principi, regole e convenzioni in un dispositivo coerente e razionale. L’ECVET intende facilitare :

• la mobilità delle persone in formazione • la validazione dei risultati dell’apprendimento acquisiti nel corso della vita, • la trasparenza delle qualifiche, • la fiducia reciproca e la cooperazione tra le istituzioni dell’istruzione e formazione

professionale (IFP) in Europa .

ECVET : il mandato politico La Risoluzione del Consiglio Istruzione adottata il 12 novembre 20021 e la Dichiarazione di

1. Risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore cooperazione nell’istruzione e formazione professionale; JOC 13, p.

2-4, 18.01.2003

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ECVET ed EQF 12

Copenaghen del 30 novembre 2002 sulle priorità future per una maggiore cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale (IFP), sottolineano che dare la priorità allo sviluppo di un sistema di trasferimento di unità capitalizzabili per l’istruzione e la formazione professionale è una delle misure comuni necessarie alla promozione della “trasparenza, comparabilità, trasferibilità e riconoscimento delle competenze e/o delle qualifiche , tra Paesi diversi e ai diversi livelli »2.

Facendo seguito alle Conclusioni del Consiglio Istruzione del 15 novembre 20043, i Ministri responsabili della formazione professionale dei 32 Paesi europei, le Parti sociali europee e la Commissione hanno convenuto l’accordo nel Maastricht Communiqué del 14 dicembre 20044 di conferire alta priorità allo « sviluppo e all’implementazione di un sistema europeo di trasferimento dei crediti per l’istruzione e la formazione professionale(ECVET) al fine di permettere alla persona di costruire il proprio percorso a partire dai risultati dell’apprendimento quando passa da un sistema di apprendimento ad un altro ».

Invitata ad esplorare le soluzioni possibili per la progettazione, l’implementazione e lo sviluppo di un sistema di trasferimento dei crediti, compatibile con le peculiarità dell’istruzione e della formazione professionale, la Commissione ha riunito un gruppo tecnico di lavoro, costituito da esperti5 designati dagli Stati membri e dai rappresentanti delle Parti sociali. Il presente documento è stato redatto sulla base del lavoro svolto da questo gruppo.

ECVET per il miglioramento della mobilità Nel contesto generale dello sviluppo della società dell’apprendimento permanente in Europa, la mobilità internazionale dei discenti viene definita, nel processo Copenaghen, come una priorità. Da oltre dieci anni, l’Unione europea ha promosso la mobilità transnazionale delle persone in formazione professionale, grazie alle misure di “mobilità” del Programma di azione comunitario Leonardo da Vinci6. Nell’ambito di tale programma, ogni anno l’Unione finanzia progetti di mobilità per circa 60.000 persone, di cui 50% circa sono giovani nella formazione professionale iniziale, ivi compresi gli apprendisti .

Malgrado questi sforzi, le esperienze di mobilità che portano al conseguimento di qualifiche professionali sono ancora in numero ridotto, se paragonate a quelle organizzate per l’istruzione superiore nell’ambito del programma Erasmus. La mobilità dei giovani nella formazione professionale iniziale dura solitamente un periodo minimo di tre settimane. Essa è considerata più una“digressione”, che non una parte integrante del percorso di formazione. Questa situazione si può spiegare come dovuta ad una serie di ostacoli alla mobilità nell’istruzione e formazione professionale: ostacoli di tipo normativo e amministrativo, economico e finanziario, culturale e linguistico, ecc.

Uno dei principali ostacoli alla crescita di interesse per la mobilità nell’ambito della 2. Risoluzione sulla promozione […] page C 13/4 3 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi e degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale , 13832/04 EDUC 204 SOC 499, 29 ottobre 2004 adottato dal consiglio il 15 novembre 2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/council13832_fr.pdf) 4 Comunicato di Maastricht sulle priorità future di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale , 14 dicembre 2004 (http://ec.europa.eu/education/news/ip/docs/maastricht_com_fr.pdf) 5 Vedere l’elenco degli esperti allegato 6. Decisione del Consiglio 1994/819/CE del 06.12.1994, che stabilisce un piano di azione per l’implementazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea e Decisone del Consiglio 1999/382/EC del 26.04.1999 che stabilisce la seconda fase del programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale « Leonardo da Vinci », JO L146, 11.06.1999. (http://europa.eu.int/comm/education/programmes/leonardo/new/leonardo2_fr.html)

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ECVET ed EQF 13

formazione professionale iniziale e continua è rappresentato dalla difficoltà frequente di identificare e validare i risultati dell’apprendimento acquisiti durante un soggiorno in un altro Paese .

L’ECVET propone: un approccio che consenta di prendere in considerazione i risultati dell’apprendimento acquisiti all’estero, secondo i requisiti richiesti ai fini del rilascio di una qualifica nel Paese d’origine di un discente ;

uno strumento destinato alle istituzioni che erogano istruzione e formazione professionale, agli esperti e agli Organi competenti, permettendo loro di comparare più facilmente i risultati dell’apprendimento acquisiti nei vari Paesi, di convalidarli e di riconoscerli.

ECVET per la validazione dei risultati dell’apprendimento permanente L’apprendimento svolto dalla persona nel corso della vita può essere svolto nei contesti più diversificati, con il risultato di risultati dell’apprendimento comparabili:

• nell’apprendimento non formale (programmi, moduli svolti al di fuori del sistema formale di istruzione e formazione)

• nell’apprendimento informale (auto-apprendimento, apprendimento sul posto di lavoro, esperienza quotidiana).

• in diversi tipi di programmi di formazione, di moduli di durata diversa e secondo modalità diverse di organizzazione .

Inoltre, i programmi di formazione standardizzati possono essere seguiti da categorie diverse di discenti (a tempo pieno, a tempo parziale, in formazione intensiva o no, utilizzando le TIC ecc…). Nella Risoluzione del 27 giugno 2002 sull’istruzione e la formazione permanente, il Consiglio riconosce che si dovrebbe dare priorità: « all’effettiva validazione e al riconoscimento delle qualifiche formali, nonché all’apprendimento non formale e informale, nei Paesi e nei settori dell’istruzione e formazione attraverso una maggiore trasparenza e migliori garanzie di qualità » Nel maggio 2004 le Conclusioni del Consiglio richiamavano i principi comuni europei per l’identificazione e la validazione dell’istruzione e della formazione non formale e informale 7 sottolineando che «nel contesto del principio dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita l'individuazione e la validazione dell' apprendimento non formale e informale mirano a rendere visibile e a valorizzare l'intera gamma delle conoscenze e competenze di una persona, indipendentemente da dove o come queste sono state acquisite[…]. L'individuazione e la validazione sono strumenti essenziali ai fini del trasferimento e dell'accettazione di qualunque risultato nell'apprendimento attraverso contesti diversi» 7 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sui principi europei comuni per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento non formale e informale 9175/04 EDUC 101 SOC 220 - 18 maggio 2004.

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ECVET ed EQF 14

Pertanto è necessario un dispositivo che consenta alle persone di seguire i propri percorsi di apprendimento costruendoli sui risultati dell’apprendimento da essi conseguiti, quando passano da un contesto di apprendimento ad un altro, in particolare nell’ambito di un programma di mobilità.

Considerato che l’ECVET è basato sui risultati dell’apprendimento: • L’ECVET può essere implementato in qualsiasi contesto di apprendimento. Facilita la

validazione e il trasferimento dei risultati dell’apprendimento non formale e informale;• L’ECVET contribuisce a migliorare l’accesso alle qualifiche per ogni persona, nel

corso di tutta la vita.

ECVET per una migliore trasparenza delle qualifiche L’istruzione e formazione professionale (IFP) in Europa comprende un gran numero di qualifiche, diplomi, titoli, certificati, ecc. Molti Paesi dispongono di un Quadro nazionale che definisce i livelli delle qualifiche o una descrizione dei livelli. Questi strumenti possono essere o non essere articolati per l’organizzazione dei cicli di istruzione o formazione, basati, in alcuni casi, sull’accumulazione delle unità (con o senza punti di credito). Inoltre, a seconda del sistema, si può conseguire una qualifica sia alla conclusione di un solo tipo di programma di formazione formale, sia al termine di vari tipi di programma, infine sia al completamento di qualsiasi percorso di apprendimento, formale, non formale o informale. Inoltre, a seconda del Paese, si osserva che esiste un’ampia gamma di modalità di uso dei crediti dell’apprendimento nell’ istruzione e formazione professionale. Nel Paese in cui esistono vari sotto-sistemi di istruzione e formazione professionale, diversi modi di attribuzione dei crediti dell’apprendimento possono coesistere. In altri casi, non esiste alcun sistema di crediti dell’apprendimento. Circa questa diversità, molte iniziative comunitarie hanno recentemente segnato progressi significativi, in particolare l’accesso sempre più facile agli strumenti che garantiscono la trasparenza delle qualifiche (Europass, il Supplemento al Certificato) e l’informazione sulle opportunità della formazione (Ploteus). Una migliore trasparenza delle qualifiche è tuttavia richiesta per permettere l’implementazione effettiva del trasferimento dei risultati dell’apprendimento nell’ambito della mobilità.

L’ECVET • rientra nelle iniziative prese a livello europeo, quali l’introduzione prevista del Quadro

europeo delle Qualifiche e dei Titoli (EQF), che ha come finalità il miglioramento della trasparenza delle qualifiche;

• propone un approccio comune per la descrizione delle qualifiche, al fine di facilitare la comprensione tra i sistemi, e per la descrizione delle procedure della validazione dei risultati dell’apprendimento;

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ECVET ed EQF 15

ECVET per la fiducia reciproca e la cooperazione Una delle sfide più importanti da affrontare per la messa a punto e per l’implementazione dell'ECVET è la diversità, se non addirittura in certi Paesi, la frammentazione dei sistemi di istruzione e formazione professionale in Europa. Gli Organi competenti, le Organizzazioni e le Parti interessate possono essere molto numerosi e diversi. Il loro ambito di competenza può riguardare la definizione delle qualifiche, delle modalità di valutazione e di validazione dei risultati, la determinazione degli obiettivi della formazione, del numero e del contenuto delle unità e del numero dei punti di credito, l’implementazione dei programmi di formazione, ecc. Possono intervenire Organismi e istituzioni che erogano il servizio di formazione diverse tra loro: Ministeri (dell’Istruzione, del Lavoro, dell’Agricoltura, ecc), agenzie, settori professionali, le imprese, le Parti sociali, le Camere di Commercio, le Organizzazioni non governative, ecc. In alcuni casi, un Organismo nazionale accredita o abilita le istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e formazione o altre Parti interessate alla progettazione e al rilascio delle qualifiche, dei punti di credito, ecc. In altri casi queste funzioni possono essere gestite a livello regionale, se non addirittura affidate alle istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione.

Per quanto riguarda questa eterogeneità che rappresenta un ostacolo alla cooperazione transnazionale, varie iniziative comunitarie hanno portato recentemente a progressi nello sviluppo di principi condivisi:

- l’adozione dei principi europei comuni nell’ambito della garanzia della qualità 8; - l’adozione dei principi europei comuni sull’identificazione e la validazione dei risultati

dell’apprendimento non formale e informale 9; Tuttavia, spesso la mancanza di fiducia reciproca e di cooperazione tra gli Organi competenti e altri Parti interessate nei sistemi di formazione e qualifica ostacola, se non addirittura, impedisce lo sviluppo di iniziative adeguate per offrire soluzioni ai vari problemi che derivano dal trasferimento e dalla validazione dei risultati dell’apprendimento.

L’ECVET propone • un quadro metodologico, convenzioni e principi comuni per favorire il dialogo tra le

istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione; • strumenti per lo sviluppo dei partenariati tra le Parti interessate (Organi competenti,

istituzioni che erogano il servizio dell’istruzione e della formazione …).

Che cosa è ECVET ?

L’ECVET è al tempo stesso:

8 Conclusioni del Consiglio sulla garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale, 9599/04 EDUC 117 SOC 252, 18 maggio 2004 (http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/vetquality_fr.pdf) 9 Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, sui principi europei comuni per l’identificazione e la validazione dell’apprendimento non formale e informale 9600/04 EDUC 118 SOC 253, 18 maggio 2004 http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/validation2004_fr.pdf)

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ECVET ed EQF 16

- un dispositivo pratico e concreto che ha lo scopo di facilitare il trasferimento e la capitalizzazione dei risultati dell’apprendimento di una persona che passa da un contesto di apprendimento all’altro e/o da un sistema di qualifica ad un altro.

- una metodologia per la descrizione di una qualifica in termini di unità dei risultati dell’apprendimento trasferibili e capitalizzabili (conoscenze, abilità e competenze) ai quali sono associati dei punti di credito .

Il processo ECVET di trasferimento dei risultati dell’ apprendimento Il processo di trasferimento dei risultati dell’apprendimento può essere descritto come una transazione tra Organi o Enti competenti, abilitati al rilascio della qualifica e/o dei crediti dell’apprendimento alle persone10:

• uno di questi organi valuta determinati risultati dell’apprendimento della persona, attribuisce i crediti a questa persona e li trascrive in un registro individuale dei risultati;

• il secondo organo validazione (accetta) i crediti come documentazione dei risultati dell’apprendimento della persona e li riconosce, vale a dire, ai fini del rilascio della qualifica.

Grazie a questo processo, una persona può dunque trasferire e capitalizzare i risultati dell’apprendimento in vista del conseguimento di una qualifica.

Organo competente/Ente A Organo competente/Ente B

• valuta i risultati dell’apprendimento della persona

Registro individual

e della persona

• validazione i crediti dell’apprendimento acquisiti dalla persona e trasferiti

e e

• attribuisce alla persona i crediti dell’apprendimento

• riconosce i risultati dell’apprendimento come parte della qualifica da conseguire.

Per facilitare il processo di trasferimento dei risultati dell’apprendimento, l’ ECVET si basa su: • la descrizione delle qualifiche in termini di risultati dell’apprendimento (conoscenze,

abilità e competenze); • l’articolazione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento che

possono essere trasferite e capitalizzate. In aggiunta, e per facilitare la comprensione del valore delle qualifiche e delle unità, si utilizzano punti di credito ECVET per rappresentare numericamente ogni unità e definirne il peso e il valore in relazione all’intera qualifica.

10 I crediti degli esiti dell’apprendimento stabiliscono l’insieme degli esiti dell’apprendimento di una persona, che dopo essere stati valutati, possono essere trasferiti, convalidati e riconosciuti ufficialmente per il conseguimento di una qualifica.

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ECVET ed EQF 17

Che cosa rappresenta ECVET per la persona ? L’ECVET rappresenta una soluzione per molte persone che si avvalgono di programmi di mobilità transnazionale, nei vari contesti di apprendimento, a favore dei percorsi di apprendimento permanente che possono essere molto diversi così come illustrato dagli esempi riportati qui di seguito:

Il caso La soluzione ECVET

MARTIN Martin, un apprendista cuoco, frequenta un centro di formazione (contesto formale di apprendimento) per il conseguimento di una qualifica professionale. Egli ha l’occasione di trascorrere alcune settimane in un’istituzione partner all’estero. Quindi stabilisce, insieme al tutor, un percorso di apprendimento oltre ad un contratto formativo che viene sottoscritto dallo stesso Martin e siglato dai due centri partner della formazione. Durante la mobilità: Martin acquisisce le conoscenze, le abilità e le competenze previste. A conclusione del periodo di mobilità, i risultati dell’apprendimento formale che Martin ha acquisito all’estero sono valutate dal centro che lo ha accolto.

Al suo ritorno, Martin trarrà il massimo profitto dal periodo di mobilità: i risultati saranno riconosciuti perchè essi corrispondono ad una parte delle conoscenze, abilità e competenze della qualifica che egli intende conseguire.

Prima della mobilità : la descrizione della qualifica di cuoco in unità relative ai risultati dell’apprendimento, fa sì che Martin possa identificare esattamente le conoscenze, abilità e competenze che egli dovrà acquisire durante il periodo di mobilità perché vengano riconosciute al suo ritorno. Così egli sa quali unità potrà trasferire. I punti di credito gli danno un’idea del peso di ciascuna unità in relazione all’intera qualifica che intende conseguire. Ciò gli permette di preparare il suo percorso di apprendimento all’estero. Il partenariato tra i due centri di formazione implica che gli esiti di Martin siano valutati dal centro che lo accoglie durante il periodo di mobilità.

Al suo ritorno dall’esperienza di mobilità, i risultati dell’apprendimento che sono stati valutati vengono validati e calcolati per il conseguimento della qualifica.

MARIA Maria è una persona adulta che desidera conseguire la qualifica di tecnico elettronico in un centro di formazione del suo Paese.

Dunque, ella possiede già un’esperienza professionale di vari anni presso un’azienda all’estero.

Durante questo periodo, il lavoro svolto in azienda ha ampliato le sue conoscenze, abilità e competenze.

I risultati dell’apprendimento che Maria ha conseguito nell’azienda all’estero sono valutati

La descrizione della qualifica di tecnico elettronico in unità relative ai risultati dell’apprendimento consente a Maria di identificare tra le conoscenze, abilità e competenze, che ha acquisito nell’azienda, quelle che possono essere considerate per il conseguimento della qualifica che desidera ottenere. I punti di credito associati le danno un’idea del peso di questi esiti in relazione alla qualifica.

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ECVET ed EQF 18

dal centro che la accoglie e le vengono rilasciati i crediti dell’apprendimento.

I risultati dell’apprendimento sono riconosciuti per la qualifica che intende conseguire.

L’ECVET permette di validare e di riconoscere ai fini della qualifica ciò che Maria ha conseguito in un contesto non formale e a partire dalla valutazione dei risultati dell’ apprendimento pregressi.

Che cosa rappresenta ECVET per gli « Organi competenti »? La natura e il tipo di Organi competenti che possono avere un ruolo nell’implementazione dell’ECVET variano da Paese a Paese, da un sistema di istruzione e formazione professionale all’altro, da un sistema di qualifica all’altro. In ogni Paese, secondo le regole nazionali, gli Organi competenti, ai livelli appropriati, sono responsabili della :

• definizione delle procedure che riguardano il processo di valutazione, di validazione, trasferimento e riconoscimento dei risultati dell’apprendimento (cfr. §2.1) ;

• presentazione delle qualifiche in termini di

unità relative ai risultati dell’apprendimento (conoscenze, abilità e competenze);

• attribuzione di punti di credito ECVET alle

qualifiche e alle unità; • decisione di adottare l’ ECVET.

Chi sono gli Organi competenti

per l’ ECVET ? Ogni Organo, istituzione o organizzazione nazionale, regionale, locale o settoriale che, conformemente alle regole e pratiche in vigore nel Paese interessato, è responsabile di una o più funzioni relative all’implementazione dell’ECVET o è coinvolta in una o più di queste funzioni.

La descrizione delle qualifiche in unità relative ai risultati dell’apprendimento La descrizione delle qualifiche in termini di unità relative ai risultati dell’apprendimento consente di definire le conoscenze, le capacità e le competenze che caratterizzano ogni qualifica e di migliorarne la leggibilità sia per la persona che per gli Organi responsabili delle qualifiche sia per i datori di lavoro. I risultati dell’apprendimento attesi per il conseguimento di una qualifica possono essere riportati in un catalogo di unità, un repertorio della qualifica o in qualsiasi documento che illustri la qualifica. Questa prassi è già in uso in diversi sistemi VET in Europa.

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ECVET ed EQF 19

Che cosa è una unità ? Una unità è un insieme di conoscenze, abilità e competenze che costituiscono una parte della qualifica. L’unità può essere la parte più piccola di una qualifica e costituire l’oggetto della valutazione, validazione ed eventualmente certificata. Una unità può appartenere ad una sola qualifica o essere comune a più qualifiche.

La formulazione e la descrizione delle unità possono variare a seconda degli approcci e delle procedure adottate dall’ Organo competente responsabile della qualifica. Tuttavia, per ciò che riguarda l’ECVET, le specifiche di una unità dovrebbero almeno indicare : • il titolo generale dell’unità ; • l’elenco delle conoscenze, abilità e

competenze che compongono l’unità; • i criteri di valutazione dei risultati

dell’apprendimento corrispondenti.

Esiste un’ampia gamma di specifiche e di usi possibili del concetto di unità. Tuttavia, le unità che comprendono i risultati dell’apprendimento dovrebbero essere :

• leggibili e comprensibili ; • progettati e organizzati in modo coerente ; • valutabili.

Il nucleo dell’ECVET: le Unità deirisultati dell’apprendimento

• Il numero,• La dimensione,• Le caratteristiche

delle unità

Qualifica

Unità Unità Unità

L’Organo competente determina:

Chi definisce le unità ?

Il numero, il contenuto (la dimensione) e le caratteristiche delle unità che costituiscono una qualifica sono definite dall’Organo/Ente competente di tale funzione.

Esiste una serie di modi per descrivere le qualifiche in termini di risultati dell’apprendimento. Quando l’ ECVET sarà adottato, la Commissione europea promuoverà la diffusione delle metodologie più appropriate oltre allo sviluppo di nuove metodologie.. L’attribuzione dei punti credito I punti di credito ECVET costituiscono una fonte di informazioni aggiuntiva sotto forma numerica. Essendo associati alle qualifiche e alle unità, i punti di credito ECVET hanno la funzione di:

– dare una rappresentazione semplice del valore relativo di una unità di risultati dell’apprendimento rispetto all’intera qualifica. Essi illustrano quindi la proporzione che rappresenta l’unità in relazione alla qualifica ;

– facilitare il trasferimento dei risultati dell’apprendimento stabilendo un punto di riferimento comune ai sistemi delle qualifiche.

L'ECVET consentirà l’attribuzione dei punti di credito attraverso approcci e strumenti diversi. I punti di credito ECVET potrebbero essere attribuiti alle qualifiche e alle unità sulla base dei seguenti criteri:

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ECVET ed EQF 20

- la valorizzazione dell’importanza dei contenuti di ogni unità in termini di conoscenze, abilità e competenze; - la durata (reale o prevista) di un programma di formazione di riferimento; - il volume di lavoro (reale o previsto) di un discente in un contesto formale di apprendimento; - lo sforzo (reale o previsto) di una persona in un contesto di apprendimento informale ; - la combinazione dei vari criteri.

Come sono attribuiti i punti di credito ?

Ai fini dell’ECVET, i punti di credito sono prima attribuiti all’intera qualifica, i punti vengono poi ripartiti tra le unità in funzione del valore relativo di ogni unità rispetto all’intera qualifica.

I punti di credito

Qualifica

Unità Unità Unità

L’Organo competente attribuisce i punti di credito :

• alla qualifica

• alle unità

X punti di credito

I punti di credito (p.d.c) attribuiti alla qualifica sono pari alla somma dei punti di credito attribuiti a ciascuna unità della qualifica.

p.d.c a p.d.c b p.d.c. c

Gli Organi competenti per l’attribuzione dei punti di credito potrebbero utilizzare, come indicatore pratico comune, la convenzione seguente : in media 120 punti di credito si potrebbero associare ai risultati dell’apprendimento ottenuti in un anno da una persona che intende conseguire una qualifica in un contesto formale e a tempo pieno. Questa convenzione è puramente indicativa: essa non fissa una unità di misura assoluta e rigida e non stabilisce né la durata della formazione o dell’apprendimento, né lo sforzo dell’apprendimento obbligatorio. Essa può essere utilizzata come punto di riferimento nell’attribuzione dei punti di credito alle qualifiche e alle unità. Esistono diversi metodi per attribuire punti di credito alle qualifiche e alle unità dei risultati dell’apprendimento. Da quando l’ECVET sarà adottato, la Commissione europea favorirà la diffusione dei metodi più appropriati e lo sviluppo di nuovi metodi.

La decisione di adottare ECVET Decidere il modo in cui le qualifiche potrebbero essere collegate all’ECVET (in particolare per quello che riguarda la descrizione delle qualifiche in unità e l’attribuzione di punti di credito ECVET) è uno dei problemi principali per l’effettiva implementazione dell’ECVET. L’ ECVET implica anche un impegno chiaro da parte degli Organi competenti e delle istituzioni che erogano il sevizio, formalizzato in ogni Paese ai vari livelli. Tale coinvolgimento è stato già ampiamente dimostrato nel processo di Bologna per l’istruzione superiore (HE), in cui l’impegno volontario esplicito ha favorito l’implementazione del sistema ECTS che, in seguito ad una fase pilota condotta dalla Commissione europea, è ormai una componente integrante dei sistemi dell’istruzione superiore della maggior parte dei Paesi europei. Ai fini dell’implementazione dell’ ECVET, gli Organi competenti, nell’ambito della propria competenza circa l’implementazione del sistema, dovrebbe decidere in quale ambito sarà applicato

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ECVET ed EQF 21

l’ ECVET e formalizzare la propria decisione al livello appropriato , in conformità con le regole nazionali vigenti. Come potrebbe funzionare in pratica ECVET ai fini della mobilità ? L’ECVET dovrebbe poter essere implementato concretamente nelle situazioni e nei contesti di apprendimento diversi. Pertanto, l’applicazione, qui di seguito riportata, è data a titolo esemplificativo ed è presentata in ordine cronologico secondo le fasi principali.

Fase 1 : la costituzione dei partenariati Al fine di facilitare l’implementazione effettiva dell’ECVET, si potrebbero stabilire accordi o protocolli di partenariato tra le Istituzioni che erogano il servizio di istruzione e formazione professionale e/o gli Organi competenti dei vari Stati membri ai rispettivi livelli. Durante questa fase di avvio, gli accordi di partenariato potrebbero contribuire a creare il clima di fiducia necessario per assicurare la durata del sistema, il carattere operativo e il trasferimento effettivo dei risultati dell’apprendimento. Tali accordi dovrebbero specificare: - la corrispondenza tra le qualifiche (unità e punti di credito) e/o i processi di apprendimento previsti dal sistema di trasferimento. I livelli comuni del Quadro europeo delle Qualifiche e dei titoli (EQF) potrebbero aiutare i partner a stabilire tale corrispondenza; - i processi di valutazione, di trasferimento e di validazione dei risultati dell’apprendimento (unità o parti di unità); - le disposizioni sulla garanzia della qualità. Il punto chiave dell’accordo del partenariato dovrebbe consistere nel fatto che i risultati dell’apprendimento, per i quali saranno attribuiti i crediti da uno dei due partner, possano essere riconosciuti in modo irrevocabile. Si potrebbero stabilire o articolare gli accordi del partenariato tra gli Organi o Enti di diversa natura, in funzione del tipo e del grado di cooperazione attesa. Parimenti si potrebbero stabilire degli accordi tra gli Organi responsabili per la certificazione (Ministeri, rami professionali…) e/o le reti di Istituzioni che erogano l’Istruzione e Formazione professionale (Camere di commercio, Camere dei mestieri….) e/o le Istituzioni che erogano l’istruzione e la formazione (centri di formazione scuole, imprese, Parti sociali …). Questi accordi potrebbero essere generali (ad es. tra Ministeri) e/o operativi (per esempio tra istituzioni che erogano il servizio di formazione). Si potrebbero sviluppare modelli di accordo o protocolli di partenariato a livello europeo. Da quando l’ECVET sarà adottato, la Commissione europea favorirà la progettazione, la diffusione e l’uso di tali modelli corrispondenti ai fabbisogni delle diverse Parti interessate.

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ECVET ed EQF 22

Fase 2 : la preparazione della mobilità della persona : il contratto formativo

Nel quadro dell’apprendimento formale in particolare, potrebbe risultare necessario stabilire per ciascuno un contratto formativo individuale. Questo documento dovrebbe specificare i risultati dell’apprendimento attesi alla fine del periodo di mobilità (unità o parti di unità) e i punti di credito associati. Questo contratto pedagogico individuale dovrebbe essere stabilito tra la persona e le due istituzioni partner. Un modello di contratto pedagogico potrebbe essere sviluppato a livello europeo.

Fase 3 : l’attribuzione dei crediti dell’apprendimento alla persona I crediti dell’apprendimento sono attribuiti sotto forma di unità (o, eventualmente , di parti di unità) e di punti di credito associati, dopo la valutazione dei risultati dell’apprendimento. I crediti dell’apprendimento sono trascritti in un registro dei risultati che riporterà : - le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite - i punti di credito associati ai risultati Un modello di registro dei risultati potrebbe essere sviluppato a livello europeo. Inoltre, i documenti Europass potrebbero essere utilizzati per la registrazione e la trasparenza dei crediti dell’apprendimento.

Fase 4 : trasferimento, validazione e capitalizzazione dei crediti dell’apprendimento In conformità con l’accordo del partenariato siglato dai due partner e con il contratto formativo stabilito con la persona, i crediti dell’apprendimento della persona dovrebbero essere trasferiti, poi validati dall’istituzione di provenienza e riconosciuti per il conseguimento della relativa qualifica, attraverso la capitalizzazione, seguendo le regole proprie del sistema di qualifica considerata .

Conclusioni L’ECVET dovrebbe essere sviluppato e implementato gradualmente su base volontaria, senza obblighi legali, in quanto non ha funzione di norma. L’applicazione dell’ECVET nei Paesi che prenderanno la decisione di adozione dovrà tenere conto della legislazione nazionale o regionale e/o dei regolamenti settoriali esistenti che riguardano le qualifiche. Moderno e ambizioso per l’approccio centrato sui risultati dell’apprendimento, l’ ECVET include una serie di principi, regole e convenzioni essenziali per la sua implementazione, ma al tempo stesso dovrebbe conservare la massima flessibilità nell’ applicazione. Occorre il sostegno all’implementazione dell'ECVET a breve e a medio termine . Infatti, saranno necessari tempo, sperimentazioni e studi per migliorarlo gradualmente ed efficacemente e renderlo flessibile, se necessario, al fine di tenere conto delle peculiarità dei sistemi delle qualifiche in ogni Paese ed assicurare la diffusione e la promozione delle pratiche e dei metodi più appropriati per la sua implementazione. Innanzi tutto, si tratterà di assicurare di rendere l’ECVET davvero semplice nell’uso per le persone ed adeguato ai fabbisogni reali affinché le persone ne facciano effettivamente uso.

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ECVET ed EQF 23

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente Bruxelles, 05.09.2006 COM (2006) 479 2006/0163 (COD)

1) Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta In un’Europa caratterizzata da rapidi mutamenti tecnologici ed economici e da una popolazione che invecchia, l’apprendimento permanente è divenuto una necessità. Saper rinnovare continuamente conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è divenuto cruciale per mantenere la competitività e la coesione sociale dell’UE. L’apprendimento permanente è però complicato dalla mancanza di comunicazione e di cooperazione tra i vari livelli della autorità scolastiche e di formazione e tra i vari paesi. Ne risultano barriere che impediscono ai singoli cittadini di accedere all’istruzione e alla formazione e alla possibilità di combinare titoli ottenuti da istituzioni diverse. Esse rendono difficile i movimenti dei cittadini in seno al mercato del lavoro europeo e un genuino apprendimento permanente (che attraversi cioè tutti i livelli d’istruzione e formazione e usi modi d’apprendimento formali, non formali e informali). Il Consiglio europeo di Lisbona stabilì perciò nel 2000 che maggior trasparenza dei titoli e apprendimento permanente sarebbero stati le due principali componenti di una iniziativa per adattare i regimi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza e alle necessità di posti di lavoro più numerosi e di maggior qualità. Ciò venne ulteriormente sottolineato dal Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 che invocò – quale elemento nella strategia per fare dell’istruzione e formazione europea un riferimento mondiale di qualità entro il 2010 - l’introduzione di strumenti che conferissero trasparenza ai titoli. La risoluzione del Consiglio del 2002 sull’apprendimento permanente invitò gli Stati membri a incoraggiare la cooperazione e a raccordare apprendimento formale, non formale e informale. Questo è un presupposto per creare uno Spazio europeo dell’apprendimento permanente, che si richiami ai risultati del processo di Bologna nell’istruzione superiore, e per promuovere iniziative analoghe nel campo della formazione professionale. La richiesta di tracciare uno Schema europeo dei titoli (European Qualifications Framework - EQF) tornò nella relazione provvisoria congiunta del Consiglio e della Commissione del 2004 sull’attuazione del programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010” e, in seno al processo di Copenaghen, nelle conclusioni del Consiglio del 15 novembre 2004 sulle future priorità di una più profonda cooperazione europea nel campo dell’Istruzione e della Formazione professionale (IFP).

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ECVET ed EQF 24

Nel contesto del processo di Bologna, la conferenza dei ministri per l’istruzione superiore (Bergen - maggio 2005) sottolineò l’importanza della complementarità tra lo Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore e la proposta dell’EQF. Infine, in seno alla strategia rivista di Lisbona, anche gli orientamenti 2005-2008 per l’occupazione sottolinearono la necessità di offrire percorsi di apprendimento flessibili e di accrescere le opportunità di mobilità per studenti e apprendisti, migliorando la definizione e la trasparenza dei titoli, il loro riconoscimento e la convalida dell’apprendimento non formale e informale. L’EQF è un elemento centrale per cogliere gli obiettivi dell’UE nel Partenariato di Lisbona per la crescita e l’occupazione. La presente proposta risponde al mandato politico sopra descritto e all’accento che esso pone sull’apprendimento permanente. Scopo principale dell’EQF è essere un punto di “traduzione” e di riferimento neutrale per comparare i titoli tra i vari regimi di istruzione e formazione e approfondire la cooperazione e la fiducia reciproca tra le relative parti interessate. Ciò aumenterà la trasparenza, facilitando così il trasferimento e l’uso dei titoli da un regime d’istruzione e formazione all’altro e indipendentemente dai loro livelli.

Contesto generale L’Europa è caratterizzata da una grande varietà di regimi e istituzioni d’istruzione e di formazione. Ciò rispecchia la convinzione, solida ed estesa, che l’istruzione e la formazione devono riflettere esigenze di apprendimento di tipo locale, regionale e nazionale, e rispondervi. La ricchezza e la varietà dell’istruzione e della formazione in Europa possono essere viste come un importante patrimonio e come qualcosa che rende possibile reagire ai mutamenti tecnologici ed economici in modo rapido ed efficiente. I Consigli europei di Lisbona e Barcellona hanno visto nella maggior trasparenza dei titoli il presupposto necessario per trasformare la diversità in un patrimonio. Se i regimi e le istituzioni d’istruzione e formazione funzionano in modo isolato l’una dall’altra, lungi dall’accrescere conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, ciò porterà invece a frammentarne i percorsi e a ostacolarli. La trasparenza dei titoli si definisce come il livello alla cui altezza si può fissare e comparare il loro valore sul mercato del lavoro, nell’istruzione e nella formazione e in una situazione sociale più ampia. La trasparenza può allora essere vista come il presupposto necessario per riconoscere i risultati dell’apprendimento che conducono ai titoli. Una maggior trasparenza è importante perché: - permette ai singoli cittadini di giudicare il valore relativo dei titoli; - è un presupposto, e una condizione, per trasferire e accumulare titoli. Perseguire un apprendimento permanente richiede che i singoli possano combinare titoli acquisiti un situazioni, regimi e paesi diversi, e servirsene. Regimi trasparenti rendono possibile vedere come si possano collegare e/o combinare i titoli; - migliora la capacità dei datori di lavoro di giudicare profilo, contenuto e pertinenza dei titoli offerti sul mercato del lavoro; - permette a chi dispensa istruzione e formazione di comparare propri profili e contenuti a quelli di altri creando così un presupposto importante per garantire la qualità dell’istruzione e della formazione.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta A livello comunitario esistono varie iniziative per aumentare la trasparenza, fornire assistenza e facilitare la valutazione dei risultati dell’apprendimento.

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La decisione 85/368/CEE del Consiglio del 16 luglio 1985 ha introdotto un sistema di corrispondenze tra i titoli di IFP. In base a tale decisione, sono stati comparati 219 titoli di IFP in 19 campi; i risultati della procedura sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Questo lavoro è risultato logorante e inefficiente, anche a causa dell’approccio troppo centralistico e della costante e rapida evoluzione dei titoli. Il lavoro svolto a livello europeo ha avuto così scarsi effetti sugli interessati a livello nazionale e settoriale e ha indotto ad abbandonare l’attuazione della decisione. L’EQF affronta ora i limiti della decisione del 1985 concentrandosi sul miglioramento della trasparenza dei titoli con un approccio decentralizzato alla cooperazione che riflette la crescente complessità delle qualifiche in Europa. Nell’istruzione superiore, sono stati fatti passi avanti significativi verso la creazione di uno Schema generale dei titoli. Partendo dai precedenti accordi di Bologna (1999) e Berlino (2003), i ministri per l’istruzione superiore di 45 paesi europei hanno approvato a Bergen nel maggio 2005 uno Schema generale dei titoli. Esso contiene descrittori, basati sui risultati dell’apprendimento, per i tre cicli di istruzione superiore e introduce gamme di credito per il primo e il secondo ciclo. I ministri si sono inoltre impegnati a elaborare entro il 2010 Schemi nazionali dei titoli per l’istruzione superiore, affermando l’importanza di una complementarità tra lo Spazio europeo dell’istruzione superiore e l’EQF. La decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa a un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass), ha introdotto una serie di strumenti europei perché singoli utenti possano descrivere i loro titoli e competenze. Il futuro sviluppo di Europass dovrà riflettere l’istituzione dell’EQF. Tutti i documenti Europass, soprattutto il Supplemento Europass al diploma e il Supplemento Europass al certificato, conterranno chiari riferimenti al corrispondente livello EQF. Con l’attuale Sistema Europeo di Trasferimento Crediti (ECTS) per l’istruzione superiore e il nascente Sistema Europeo di Trasferimento Crediti per la formazione professionale (ECVET) anche persone singole potranno combinare modalità d’istruzione e di formazione di paesi diversi. ECTS risale a oltre 10 anni fa ed è già ampiamente usato nell’istruzione superiore; ECVET è ancora in prova e tra breve sarà oggetto di una consultazione pubblica. Si tratta di due strumenti importanti di aiuto diretto ai cittadini che cercano di trasferire titoli o unità di titoli al di là dei confini istituzionali e nazionali. L’EQF, attraverso livelli di riferimento comuni e fiducia reciproca, fornirà una base per potenziare e aggiornare questi sistemi. Nel campo della convalida dell’apprendimento non formale e informale, il Consiglio ha convenuto nel 2004 una serie di principi europei per identificarlo e convalidarlo. Tali principi sono stati introdotti per approfondire la cooperazione nel campo della convalida e incoraggiare Commissione, Stati membri e parti sociali a introdurre in modo più sistematico metodi e sistemi di convalida. L’attuazione dell’EQF deve tener conto di tali principi, soprattutto perché l’approccio EQF basato sui risultati dell’apprendimento aiuterà la convalida dell’apprendimento non formale e informale. Il portale “Ploteus” sulle opportunità di apprendimento (http://ec.europa.eu/ploteus) contribuisce a una maggior trasparenza dei titoli, informando sulle opportunità di istruzione, formazione e apprendimento nei paesi europei. I futuri sviluppi di “Ploteus” terranno conto dei livelli di riferimento introdotti dall’EQF.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione Il riconoscimento reciproco dei titoli nel campo delle professioni regolamentate è disciplinato dalla direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005. La direttiva, che consolida, aggiorna e semplifica 15 direttive approvate tra il 1975 e il 1999, istituisce un sistema di riconoscimento automatico dei titoli

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per professioni con percorsi di formazione armonizzati (medici, infermieri, ostetriche, odontoiatri, veterinari, farmacisti) e anche per architetti. Per le altre professioni regolamentate (attualmente, sono regolamentate in uno o più Stati membri della UE circa 800 professioni) le modalità si basano sul riconoscimento reciproco: una persona qualificata a esercitare una professione in uno Stato membro, sarà autorizzata a esercitarla in un altro Stato membro. I rispettivi campi di applicazione della direttiva 2005/36/CE e dell’EQF sono diversi. L’EQF non garantisce ai migranti il diritto al riconoscimento dei titoli da essi acquisiti in uno Stato membro e all’esercizio di una professione regolamentata in un altro Stato membro. In tali casi, solo la direttiva 2005/36/CE impone obblighi giuridicamente vincolanti alle autorità degli Stati membri. Del riconoscimento reciproco si occupa anche la direttiva 1996/26/CE riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. Una proposta di revisione di tale direttiva che la Commissione esaminerà nel 2007 dovrà tener conto dell’istituzione dell’EQF. Infine, il Consiglio europeo del 15-16 ottobre 1999 ha sostenuto che lo statuto giuridico dei cittadini di paesi terzi, titolari di permessi di soggiorno a lunga scadenza, vada arricchito di una serie di diritti uniformi, il più possibile vicini a quelli goduti dai cittadini dell’UE. La direttiva del Consiglio 2003/109/CE1 prevede perciò che “Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: c) il riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli professionali secondo le procedure nazionali applicabili”, compreso l’esercizio del diritto alla mobilità intra-UE garantita da tale direttiva. L’EQF contribuirà dunque a un’efficace applicazione di questo diritto nelle situazioni in cui non si applica la direttiva 2005/36/CE.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori consultati e profilo generale dei partecipanti Nel luglio 2005, la Commissione europea ha avviato una consultazione a livello europeo sull’EQF basata sul documento di lavoro dei servizi della commissione SEC(2005) 957. Un progetto di EQF è stato posto all’attenzione dei 32 paesi che partecipano al programma di lavoro “Istruzione e Formazione 2010”, alle parti sociali europee, a organismi settoriali e specializzati, a enti e associazioni scolastiche nonché a ONG. Nell’ambito della consultazione, il progetto di EQF è stato anche presentato e discusso in numerose riunioni organizzate da autorità nazionali, parti sociali, enti settoriali e altri, nel corso dell’autunno 2005. I risultati della consultazione sono stati discussi durante una conferenza organizzata a Budapest nel febbraio 2006. Sintesi delle risposte e modi in cui sono state prese in considerazione La consultazione, che ha raccolto complesse reazioni di una vasta gamma di parti interessate in 31 paesi europei, compresi i paesi candidati, ha confermato il largo consenso di cu gode l’EQF. La maggior parte dei dichiaranti concorda sulla necessità di un quadro di riferimento comune europeo. Il consenso è tuttavia subordinato a una serie di prescrizioni e raccomandazioni, fatte proprie da questa proposta. Il perfezionamento e la semplificazione dei descrittori del livello di riferimento hanno ottenuto particolari attenzioni.

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Dal 5 luglio 2005 al 31 dicembre 2005 si è svolta una consultazione pubblica su Internet. Alla Commissione sono pervenute 125 risposte compresi i risultati di consultazioni nazionali. I risultati sono disponibili sul seguente sito web: http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html. Ricorso al parere di esperti Settori scientifici/di competenza interessati È stato possibile sviluppare la proposta EQF grazie alla massiccia partecipazione di numerosi esperti internazionali nel campo delle qualifiche e dei quadri di qualifiche. Metodi applicati Alla formulazione della proposta EQF hanno contribuito direttamente una serie di studi avviati dal CEDEFOP e dal gruppo che segue il Processo di Bologna. La relazione del CEDEFOP (2004) “European reference levels for education and training” si fonda ampiamente su pertinenti ricerche internazionali in questo campo ed è il primo abbozzo di un quadro che copre la gamma completa delle qualifiche. La relazione del Gruppo dei Séguiti di Bologna “A Framework for qualifications in the European Higher Education Area” ha contribuito a individuare e a chiarire le funzioni dell’EQF soprattutto riguardo ai rapporti tra il livello nazionale e quello europeo. Il progetto EQF presentato nel luglio 2005 si basava sul lavoro di un gruppo di esperti che ha tenuto 7 riunioni tra l’autunno 2004 e la primavera 2005. Pur guardando agli obiettivi e funzioni globali dell’EQF, esso ha però prestato molta attenzione a sviluppare livelli di riferimento basati sui risultati dell’apprendimento. Il gruppo, comprendente rappresentanti di tutti i principali settori dell’istruzione e della formazione (istruzione e formazione generale, per adulti, professionale e superiore) nonché di aree e parti sociali, era particolarmente adatto ad affrontare lo sviluppo di un quadro che abbracciasse l’intera gamma dei titoli, dalla fine dell’obbligo scolastico al livello più alto di istruzione e formazione accademica e professionale. In seguito alla consultazione, un altro gruppo di esperti è stato incaricato di produrre una serie semplificata e rivista di descrittori del livello di riferimento. Questo gruppo ha concordato una nuova serie di descrittori del livello di riferimento (v. allegato I di questa proposta) e una serie di definizioni principali che sono alla base della presente raccomandazione. Principali organizzazioni/esperti consultati La composizione del gruppo di esperti EQF si trova nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2005) 957. Per il secondo gruppo che ha lavorato su una serie riveduta di descrittori del livello di riferimento, si è chiesto a Stati membri, a paesi candidati e del SEE e alle parti sociali europee di nominare gli esperti. Sono stati firmati 2 contratti esterni per affrettare i preparativi della proposta EQF e aiutare la Commissione ad analizzare le risposte ottenute dalla consultazione. Cedefop e Fondazione Europea per la Formazione Professionale hanno affiancato i lavori, cooperando strettamente con la Commissione, gli esperti esterni e i gruppi di esperti. Sintesi dei pareri ricevuti e utilizzati Non sono emersi pericoli potenzialmente gravi con conseguenze irreparabili. Si è fatto ricorso alla consulenza degli esperti soprattutto per preparare i descrittori del livello di riferimento di cui all’allegato I della presente proposta.

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Mezzi usati per diffondere pubblicamente il parere degli esperti I descrittori del livello di riferimento concordati dal gruppo di esperti facevano parte di un documento presentato al Comitato consultivo per la formazione professionale, che nella riunione del 21 giugno 2006 ha espresso parere positivo sui principali elementi della proposta. Valutazione dell’impatto La prima opzione considerata non comporta alcuna iniziativa (da parte dell’UE) e prevede di proseguire con le attuali disposizioni per la comparabilità, la trasparenza e il trasferimento dei titoli. La direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche, continua a disciplinare la mobilità dei professionisti elencati le cui attività sono regolamentate, ma senza ulteriori iniziative per attività che non rientrano nel campo d’applicazione della direttiva. In proposito, gli Stati membri continuano a cooperare ma in misura limitata e tramite accordi bilaterali se vantaggiosi ma ciò risulta complesso e scoordinato. Gli interessati continuano a usare nell’istruzione superiore strumenti per la trasparenza e la mobilità come Europass ed ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) senza che nessuno di questi fornisca una quadro globale per la cooperazione. Questa opzione non risponde dunque alle richieste degli Stati membri di un punto di riferimento o di uno strumento europeo comune. La seconda opzione sarebbe una comunicazione della Commissione. Essa non è però uno strumento giuridico e la sua approvazione non coinvolge gli Stati membri o il Parlamento europeo. Tale opzione non genera dunque il necessario impegno politico degli Stati membri, che hanno strettamente collaborato con la Commissione nello sviluppo dell’EQF. La sua attuazione a livello nazionale manca così di vero impatto e di benefici reali. La terza opzione sarebbe una raccomandazione della Commissione, ai sensi dell’articolo 150 del trattato (formazione professionale). Essa non si fonda però sull’articolo 149 del trattato (istruzione) e non può dunque riflettere l’istruzione e la della formazione nella loro duplice funzione di componenti e obiettivi dell’EQF in prospettiva dell’apprendimento permanente. Pur usando uno strumento giuridico, essa non coinvolge, come nell’opzione 2, gli Stati membri o il Parlamento europeo nell’adozione formale della proposta facendo mancare quell’impegno nell’attuazione a livello nazionale che è decisivo per il successo e lo slancio permanente dell’EQF. La quarta opzione sarebbe di lanciare l’EQF con lo strumento legislativo di una raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato; si raccomanda cioè agli Stati membri di usare l’EQF su base volontaria come uno strumento di traduzione che compara le qualifiche, aiutandone la trasparenza e la trasferibilità in tutta Europa. La quinta opzione sarebbe di lanciare l’EQF con lo strumento legislativo di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi dell’articolo 150 del trattato. Senza l’articolo 149, presenta lo stesso svantaggio dell’opzione 3 (esclude l’istruzione) e sarebbe una decisione che adotta principi e obblighi per gli Stati membri che riferiscono i propri schemi nazionali all’EQF. Esiste invece un consenso pressoché unanime delle parti interessate (Stati membri, parti sociali, settori e altre) sul fatto che l’EQF debba essere del tutto volontario. La Commissione ha effettuato una valutazione d’impatto, la cui relazione sarà diffusa sul sito Web della Commissione.

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3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte La raccomandazione proposta fa dell’EQF uno strumento di riferimento per comparare i livelli dei titoli nei rispettivi Schemi nazionali e in quelli messi a punto dalle organizzazioni settoriali internazionali. Le componenti principali dell’EQF sono un gruppo di livelli di riferimento europei, descritti come risultati dell’apprendimento, nonché una serie di meccanismi e principi per la cooperazione volontaria. Si raccomanda agli Stati membri di usare l’EQF come strumento di riferimento per comparare i livelli dei titoli tra i vari schemi, legare i propri schemi all’EQF riferendo i livelli di qualifica ai corrispondenti livelli EQF ed eventualmente per sviluppare uno schema nazionale dei titoli. Inoltre, le nuove qualifiche e i documenti Europass dovranno contenere un chiaro riferimento a un appropriato livello EQF. Nelle situazioni di cui alla direttiva 2005/36/CE, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, questi riferimenti non devono tuttavia ledere i diritti dei migranti. Si raccomanda inoltre agli Stati membri di usare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento per definire e sviluppare le qualifiche, promuovere la convalida dell’apprendimento non formale ed informale e designare un centro nazionale EQF che aiuti e coordini la relazione tra schema nazionale dei titoli ed EQF e di servirsi, in particolare, di meccanismi di garanzia della qualità e di procedure trasparenti. La proposta invita la Commissione ad aiutare gli Stati membri e le organizzazioni di settore internazionali nell’uso dell’EQF, a costituire un gruppo consultivo EQF che dia coerenza globale alla cooperazione e a controllare l’attuazione dell’EQF ai fini di un eventuale esame della raccomandazione a 5 anni dalla sua adozione. Tale gruppo sarà composto da rappresentanti dei centri nazionali EQF, delle parti sociali europee ed eventualmente di altre parti interessate. Fondamento giuridico L’EQF viene proposto ai sensi di entrambi gli articoli 149 e 150 perché ha un doppio fine, comprendente componenti e obiettivi sia per l’istruzione che per la formazione professionale, i quali hanno pari importanza nella prospettiva dell’apprendimento permanente dell’EQF. Esso sostiene l’istruzione e la formazione professionale e incoraggia la mobilità dando la possibilità di trasferire i titoli dei cittadini da uno schema nazionale all’altro e dall’istruzione generale all’istruzione superiore e alla formazione professionale. Esso incoraggia la cooperazione tra Stati membri e aiuta e completa la loro azione. Principio di sussidiarietà Si applica il principio di sussidiarietà in quanto la proposta non riguarda un campo di competenza esclusivo della Comunità. Gli obiettivi della proposta non possono essere colti in misura sufficiente dagli Stati membri per i seguenti motivi: la principale funzione dell’EQF è facilitare la traduzione e la comparabilità tra i titoli rilasciati dalle autorità nazionali; in quanto problema sovranazionale, non può essere risolto dagli Stati membri, soprattutto a causa della mancanza di fiducia reciproca tra parti interessate nazionali e settoriali che genera mancanza di trasparenza e ostacola il trasferimento dei titoli. L’azione comunitaria potrà meglio cogliere gli obiettivi della proposta per i seguenti motivi: – i problemi di trasparenza e di trasferimento dei titoli esistono in tutti gli Stati membri e non possono essere risolti a livello solo nazionale o settoriale;

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– se i 25 Stati membri dovessero negoziare, separatamente e in modo non coordinato, accordi bilaterali sull’oggetto di questa raccomandazione con gli altri Stati membri, si creerebbe a livello europeo un quadro estremamente complesso e non trasparente; – la proposta offre alla cooperazione tra Stati membri un punto di riferimento e uno schema comuni; queste funzioni non possono essere garantite da azioni a livello nazionale. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà. Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente: essa rispetta il principio di proporzionalità perché non sostituisce né definisce titoli e/o schemi di titoli nazionali e lascia l’attuazione della raccomandazione agli Stati membri. Si useranno sistemi di relazione esistenti, riducendo al minimo l’onere amministrativo. Scelta degli strumenti Strumento proposto: raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero altrettanto efficaci. In particolare, oltre alla raccomandazione, la Commissione ha anche considerato le possibilità di una comunicazione della Commissione e di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. V. sopra, alla sezione valutazione d’impatto. 4) INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio comunitario. 5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Riesame/revisione/cessazione dell’efficacia La proposta comprende una clausola di riesame. Spazio economico europeo L’atto proposto riguarda una materia che interessa l’SEE e andrà quindi ad esso esteso. Esposizione dettagliata della proposta L’elemento centrale dell’EQF è costituito da una serie di 8 livelli di riferimento che fungono da punto comune e neutro di riferimento per gli enti di istruzione e formazione a livello nazionale e settoriale. Gli 8 livelli coprono l’intera gamma dei titoli, da quelli ottenuti al termine dell’istruzione e della formazione obbligatoria a quelli assegnate ai più alti livelli di istruzione e formazione accademica e professionale. In quanto strumento che promuove l’apprendimento permanente, l’EQF comprende istruzione

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generale e per adulti, istruzione e formazione professionale e istruzione superiore. I livelli da 5 a 8 contengono un chiaro riferimento ai livelli definiti nello schema per lo Spazio europeo dell’Istruzione Superiore nel contesto del processo di Bologna. Gli 8 livelli di riferimento EQF sono descritti in base ai risultati dell’apprendimento: questi sono intesi nell’EQF come dimostrazione di ciò che un discente sa, capisce ed è in grado di fare al termine di un apprendimento. Ciò riflette un’importante differenza nel modo di concepire e descrivere l’istruzione, la formazione e l’apprendimento. Il fatto di puntare sui risultati dell’apprendimento introduce un linguaggio comune che rende possibile comparare i titoli secondo il loro contenuto e il loro profilo e non secondo metodi e processi di acquisizione. Nell’EQF i risultati dell’apprendimento sono definiti da una combinazione di conoscenze, abilità e competenze. L’equilibrio tra questi elementi varia da titolo a titolo poiché l’EQF copre tutte i titoli a tutti i livelli, sia accademici che professionali. Usare i risultati dell’apprendimento per descrivere i livelli dei titoli facilita la convalida dell’apprendimento acquisito al di fuori dell’istruzione formale e degli enti di formazione, considerato un elemento chiave dell’apprendimento permanente. L’EQF è anche uno schema di cooperazione e uno strumento per rafforzare la fiducia reciproca tra parti nazionali interessate e tra enti internazionali settoriali addetti all’istruzione e alla formazione. Perché l’EQF abbia successo occorre che gli enti di istruzione e formazione nazionali e le parti settoriali interessate vi si impegnino su base volontaria. Useranno l’EQF in primo luogo gli enti che elaborano schemi e sistemi di qualifiche nazionali e/o settoriali. L’EQF sarà utile a cittadini singoli, datori di lavoro e personale di istruzione e formazione solo dopo che a livello nazionale e/o settoriale sarà stato effettuato il processo di riferimento. Riguardo alla partecipazione dei settori, l’EQF offre alle organizzazioni settoriali internazionali l’occasione per riferire all’EQF i loro schemi delle qualifiche. Obiettivo principale per i settori è sviluppare legami più stretti tra gli schemi nazionali delle qualifiche e le qualifiche settoriali internazionali emergenti. Una maggior fiducia reciproca nella cooperazione tra le varie parti che effettuano istruzione e formazione si fonderà su procedure e criteri comuni. A tal fine, le decisioni sui riferimenti all’EQF di un titolo nazionale o settoriale vanno rese pubbliche. L’istituzione, poi, di un organo consultivo europeo, che rappresenti tutti i paesi che usano l’EQF, è un altro importante elemento per promuovere approcci comuni. Nel decidere di usare l’EQF a livello nazionale e settoriale occorre impegnarsi a garantire la qualità. Garantire la qualità a tutti i livelli d’istruzione e formazione, e verso la stessa cooperazione, è un elemento decisivo per sviluppare la fiducia reciproca. L’attuazione dell’EQF deve perciò tener conto delle conclusioni sulla garanzia della qualità nell’istruzione e formazione professionale adottate dal Consiglio il 28 maggio 2004 e della raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006 sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell’istruzione superiore. L’EQF richiede coordinamento a livello nazionale. Dal punto di vista dell’EQF, lo sviluppo di schemi nazionali delle qualifiche aumenta le possibilità del suo successo. Affinché il processo di attuazione sia coerente, soprattutto per i riferimenti ai livelli EQF dei livelli nazionali e settoriali di qualifica, occorrerà sviluppare, attraverso test, esperimenti e cooperazione diretta, dei materiali ausiliari e d’orientamento da usare a livello settoriale, nazionale ed europeo. La proposta raccomanda di riferire i sistemi nazionali dei titoli all’EQF entro il 2009 e di indicare, per i nuovi titoli e i documenti Europass, il riferimento al rispettivo livello EQF entro il 2011. Va anche prestata molta cura all’impatto sulla classificazione di conoscenze, abilità e competenze dell’approccio basato sui risultati dell’apprendimento, usato dall’EQF. Futuri aggiornamenti di classificazioni e nomenclature statistiche, come ISCED 97, che aiutano a misurare i risultati dell’istruzione e della formazione, dovranno pertanto tener conto di ciò. La Commissione e agenzie come il Cedefop e la Fondazione europea per la formazione professionale dovranno sostenere e agevolare a livello europeo le attività di questo tipo.

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2006/0163 (COD) Proposta di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l’apprendimento permanente IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l’articolo 149, paragrafo 4, e l’articolo 150, paragrafo 4,

• vista la proposta della Commissione2, • visto il parere del Comitato economico e sociale europeo3, • visto il parere del Comitato delle regioni4, • deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato5, • considerando quanto segue:

(1) Lo sviluppo delle conoscenze, abilità e competenze dei cittadini, è fondamentale per la competitività e la coesione sociale della Comunità. A tal fine, occorre promuovere e migliorare, a livello nazionale e comunitario, la partecipazione all’apprendimento permanente e l’uso delle Qualifiche e dei Titoli (2) Le Conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 2000 hanno stabilito che una maggior trasparenza delle qualifiche doveva essere una delle componenti principali necessarie per adeguare i sistemi di istruzione e formazione europei alle esigenze della società della conoscenza. Inoltre il Consiglio europeo di Barcellona nel 2002 ha chiesto sia una più stretta cooperazione con il settore universitario sia una maggiore trasparenza e metodi di riconoscimento nel campo dell’istruzione e formazione professionale. (3) La risoluzione del Consiglio del 27 giugno 2002 sull’apprendimento permanente6 invitava la Commissione, insieme al Consiglio e agli Stati membri, a sviluppare un quadro per il riconoscimento delle qualifiche sia per l’istruzione che per la formazione, fondato sui risultati del processo di Bologna e promuovendo iniziative analoghe nel campo della formazione professionale. (4) Il Rapporto congiunto del Consiglio e della Commissione sull’implementazione del programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, adottato nel 2004 e 2006, hanno sottolineato la necessità di sviluppare un Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualifications Framework -EQF ). (5) Nell’ambito del processo di Copenaghen, le conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, in seno al Consiglio del 15 novembre 2004 sulle future priorità per una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale, hanno dato priorità allo sviluppo di un Quadro Europeo delle Qualifiche aperto e flessibile, fondato sulla trasparenza e sulla fiducia reciproca, quale riferimento comune sia per l’istruzione che per la formazione. (6) I Consigli europei di Bruxelles del marzo 2005 e del marzo 2006 hanno sottolineato l’importanza di approvare un Quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli. (7) La presente raccomandazione tiene conto della Decisione 2241/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, relativa ad un Quadro comunitario unico per la

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trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)7, e della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del […] sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente8. (8) La presente raccomandazione è compatibile con il Quadro per l’ Area Europea dell’Istruzione Superiore e con i descrittori dei cicli,, approvati dai Ministri per l’istruzione superiore, riuniti a Bergen nel maggio 2005. (9) La presente raccomandazione non si applica alle situazioni, di cui alla Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che conferisce diritti e doveri sia alla competente autorità nazionale sia al migrante. Il riferimento ai livelli del Quadro europeo delle qualifiche non dovrebbe influire sull’accesso al mercato del lavoro, se le qualifiche professionali sono state riconosciute conformemente alla Direttiva 2005/36/CE. (10) L’obiettivo delle presenti raccomandazioni è di istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle Qualifiche e dei Titoli e i rispettivi livelli, sia per l’istruzione generale e superiore che per l’istruzione e la formazione professionale. Ciò aumenterà la trasparenza, la comparabilità e la trasferibilità delle Qualifiche e dei Titoli del cittadino nei vari Stati membri.. L’EQF dovrebbe consentire inoltre alle organizzazioni settoriali internazionali di mettere in relazione i propri sistemi di qualifica con un punto di riferimento comune, facilitando così la collocazione di queste Qualifiche e Titoli nei sistemi nazionali delle Qualifiche e dei Titoli.. Le presenti raccomandazioni contribuiscono quindi al conseguimento degli obiettivi più ampi di promuovere l’apprendimento permanente e di aumentare la mobilità dei lavoratori e dei discenti. (11) La presente raccomandazione è conforme al principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 5 del trattato, considerato che l’ obiettivo è sostenere e completare l’azione degli Stati membri facilitando un’ulteriore cooperazione tra essi per aumentare la trasparenza e promuovere la mobilità e l’apprendimento permanente. La presente raccomandazione è conforme al principio di proporzionalità, di cui al suddetto articolo, perché non sostituisce né definisce Qualifiche e Titoli e/o quadri delle Qualifiche e dei Titoli nazionali. Il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli non descrive titoli specifici o competenze della persona e una particolare qualifica e/o titolo vanno posti all’appropriato livello del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli tramite il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli. RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI: 1. di usare l’EQF come uno strumento di riferimento per confrontare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli dei diversi sistemi delle Qualifiche e dei Titoli in una prospettiva di apprendimento permanente; 2. di rapportare il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli all’EQF entro il 2009, segnatamente collegare in modo trasparente i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali ai livelli di cui all’allegato I e sviluppare un Quadro nazionale delle Qualifiche e dei Titoli, ove possibile, secondo la legislazione e le procedure nazionali; 3. di garantire che, entro il 2011, tutte le nuove Qualifiche e i Titoli e i documenti dell’Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento all’appropriato livello del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli;

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4. di usare un approccio basato sui risultati dell’apprendimento nel definire e descrivere le Qualifiche e i Titoli, e di promuovere la validazione dell’apprendimento non formale e informale, in base ai principi europei comuni, concordati nelle Conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004; 5. di designare un centro nazionale che sostenga e coordini i rapporti tra il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli e il Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. Il centro dovrebbe svolgere le seguenti funzioni: (a) collegare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali a quelli del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli descritti nell’allegato I; (b) promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità per l’istruzione e la formazione definiti nell’allegato II nel collegare il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli; (c) assicurare che il metodo usato per collegare i livelli delle Qualifiche e dei Titoli nazionali al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli sia trasparente e che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate; (d) orientare le parti interessate sulle modalità necessarie per rapportare le Qualifiche e i Titoli nazionali, al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli attraverso il sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli; (e) assicurare ,in base alla legislazione e alle prassi nazionali, la partecipazione di tutti le parti interessate a livello nazionale, comprese, le istituzioni dell’istruzione superiore e dell’istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti sulla comparazione e l’uso delle Qualifiche e dei Titoli a livello europeo. 6. Ai fini della raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni: (a) “Qualifica” indica il risultato formale di un processo di valutazione e validazione, che viene rilasciato quando l’ente competente stabilisce che una persona ha conseguito i risultati dell’ apprendimento in base a standard predefiniti; (b) “Sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli” indica il complesso di attività di uno Stato membro con cui esso riconosce l’apprendimento e gli altri meccanismi che mettono in relazione l’istruzione e la formazione al mercato del lavoro e alla società civile. Ciò comprende lo sviluppo e l’implementazione di accordi e processi istituzionali riguardanti la garanzia della qualità, la valutazione e il rilascio delle Qualifiche e dei Titoli. Un sistema nazionale delle Qualifiche e dei Titoli può essere composto di vari sottosistemi e può comprendere un quadro nazionale delle Qualifiche e dei Titoli; (c) “Quadro nazionale delle Qualifiche e dei Titoli” indica uno strumento di classificazione delle Qualifiche e dei Titoli secondo una serie di criteri basati sul raggiungimento di livelli di apprendimento specifici. Esso mira a integrare e coordinare i sottosistemi nazionali delle Qualifiche e dei Titoli e a migliorare la trasparenza, l’accessibilità, la progressione e la qualità delle Qualifiche e dei Titoli rispetto al mercato del lavoro e alla società civile; (d) “Settore” indica il raggruppamento di attività professionali in base alla loro funzione economica, prodotto, servizio o tecnologia principale; (e) “Organizzazione settoriale internazionale” indica un’associazione di organizzazioni nazionali, tra cui ad esempio gli enti dei datori di lavoro e professionali, che rappresentano gli interessi dei settori nazionali; (f) “Risultati dell’apprendimento” indicano la attestazione di ciò che un discente conosce, capisce e può fare al termine di un processo d’apprendimento e sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze; (g) “Conoscenze” indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un

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settore di studio o di lavoro. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (European Qualifications Framework - EQF), le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; (h) “Abilità” indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli, le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti ); (i) “Competenze” indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale., Nel Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli le “competenze” sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. APPROVANO L’INTENZIONE DELLA COMMISSIONE DI: 1. Sostenere gli Stati membri nello svolgimento dei compiti di cui sopra e le organizzazioni settoriali internazionali nell’uso dei livelli e dei principi di riferimento del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli come precisato in questa raccomandazione, soprattutto con iniziative di cooperazione e sperimentazione e sviluppando materiale di supporto e di orientamento. 2. Istituire un gruppo consultivo europeo del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli (che rappresenti i centri nazionali, le parti sociali europee ed altri attori del processo, come di competenza) al fine di monitorare coordinare e garantire la qualità e la coerenza complessiva del processo di riferimento dei sistemi delle Qualifiche e dei Titoli al Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. 3. Monitorare i provvedimenti presi in risposta alle presenti raccomandazioni e riferire, 5 anni dopo la sua adozione, al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esperienza acquisita e sulle implicazioni future, compreso l’eventuale riesame della presente Raccomandazione.

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ECVET ed EQF 40

ALLEGATO II

Principi di garanzia della qualità nell’istruzione e nella formazione Il livello di qualità necessaria a garantire l’affidabilità e il miglioramento dell’istruzione e della formazione va elaborato conformemente ai seguenti principi: – politiche e procedure a garanzia della qualità devono coprire tutti i livelli dei sistemi di

istruzione e di formazione; – la garanzia della qualità deve essere parte integrante della gestione interna delle istituzioni di

istruzione e di formazione; – la garanzia della qualità comprenderà attività regolari di valutazione delle istituzioni o dei

programmi da parte di enti o di agenzie di controllo esterne; – gli enti o le agenzie di controllo esterne che effettuano valutazioni a garanzia della qualità

andranno esaminate regolarmente; – la garanzia della qualità riguarderà anche gli elementi del contesto, gli input, la dimensione dei

processi e degli output, evidenziando gli output e i risultati dell’apprendimento; – i sistemi di garanzia della qualità comprenderanno i seguenti elementi:

o obiettivi e norme chiari e misurabili; o orientamenti di attuazione, come il coinvolgimento delle parti interessate; o risorse adeguate; o metodi di valutazione coerenti, che associno auto-valutazione e revisione esterna; o sistemi e procedure per la rilevazione del “feedback” , per introdurre miglioramenti; o risultati delle valutazioni ampiamente accessibili.

– le iniziative internazionali, nazionali e regionali a garanzia della qualità vanno coordinate per mantenere il profilo, la coerenza, le sinergie e l’analisi dell’intero sistema;

– la garanzia della qualità sarà frutto di un processo di cooperazione attraverso tutti i livelli e i sistemi di istruzione e formazione con il coinvolgimento di tutte le parti interessate, negli Stati membri e nell’intera Comunità;

– orientamenti a garanzia della qualità a livello comunitario potranno fornire dei punti di riferimento per le valutazioni e le attività di apprendimento fra pari.

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ECVET ed EQF 41

Lo studio è opera di Luca Dordit. Tra i principali enti per i quali ha svolto attività professionale figurano il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), Direzione Centrale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della Regione Friuli - Venezia Giulia, EVTA (European Vocational Training Association), EUCIS (The European Civil Society), Università degli studi di Trieste, Provincia di Gorizia, Formez, IRES Friuli - Venezia Giulia , ENAIP nazionale, Istituto Internazionale Maritain, IRES FVG.