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NUOVO BILANCIO D’ESERCIZIOED ANALISI ESTERNA: PRIMERIFLESSIONI SULL’IMPATTODEL D.LGS. N. 139/2015

A seguito del recepimento della DirettivaUE 34/13, tramite il D.Lgs. n. 139/15,sono state innovate le norme per laredazione del bilancio d’esercizio. Il

nuovo quadro normativo, comporterà dei muta-menti sia agli aspetti formali sia agli aspettisostanziali. Si propongono alcune osservazionipreliminari in merito agli effetti che la nuovadisciplina avrà sulla riclassificazione dei prospettidi bilancio ed il sistema di indicatori utilizzati perl’analisi di bilancio.

Leggere il bilancio d’esercizio dopoil D.Lgs. n. 139/2015

Il D.Lgs. n. 139 del 18 agosto 20151, che ha recepito laDirettiva UE 34/13, ha innovato le norme per laredazione del bilancio d’esercizio. In particolare sonostate interessate le società che seguono la disciplinacivilistica ed adottano i Principi Contabili Nazionali,ossia la maggior parte delle società non quotate. Ilnuovo quadro normativo, applicabile a decorreredagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016, com-porterà dei mutamenti sia agli aspetti formali (idocumenti e la loro struttura) sia agli aspetti sostanziali(misurazione e quantificazione dei valori di bilancio).Partendo dall’ottica dell’analista di bilancio si effet-tuano alcune osservazioni preliminari in merito aglieffetti che la nuova disciplina avrà sulla fase di riclas-sificazione dei prospetti e sul sistema degli indicatori.

Le norme di redazione

Con riferimento ai postulati di bilancio2 vengonointeressati il principio di rilevanza e quello di preva-lenza della sostanza sulla forma. Al primo viene datoriconoscimento normativo, rafforzando quanto giàstatuito dai Principi Contabili Nazionali (OIC11). Alsecondo viene conferita una più esauriente defini-zione. Nell’art. 2423-bis c.c. è stato, infatti, inserito iln. 1-bis, ai sensi del quale “la rilevazione e la presen-tazione delle voci è effettuata tenendo conto dellasostanza dell’operazione o del contratto”, precisandoutilmente, rispetto alla precedente formulazione, cheil riferimento è all’operazione sottostante e non

solamente all’attività o alla passività in esame. Il pienoriconoscimento del principio, peraltro, aveva da piùparti lasciato pensare ad un’apertura verso la conta-bilizzazione del leasing secondo il metodo finanziario,ma per il momento il legislatore ha ritenuto di man-tenere in vigore la tradizionale contabilizzazione con ilmetodo patrimoniale, in attesa della ridefinizione delrelativo principio contabile internazionale. Ora che loIASB ha emanato il nuovo IFRS 16 “Leases”, il quadroè completo per una definitiva riforma, anchecivilistica3.

La forma del bilancio

L’intervento sui prospetti è sicuramente quello cheavrà l’impatto più immediato nei confronti del lettoredel bilancio (cfr. Tavole 1 e 2). Si possono distingueredue tipi di interventi sui prospetti: da un lato sialleggeriscono, dall’altro se ne incremental’informativa.In particolare i prospetti si alleggeriscono per l’abro-gazione dell’area straordinaria e dei conti d’ordine.Per tutte le imprese viene abrogata l’area straordinaria,che sin dal D.Lgs. n. 127/1991 accompagnava il ContoEconomico, alla macro-classe E (cfr. Tavola 1). Lerelative informazioni verranno fornite in Nota Inte-grativa. L’intervento allinea i prospetti civilistici allaprassi internazionale, la quale non prevede l’iscrizionedi componenti straordinari di reddito, eliminandoogni margine di discrezionalità del redattore di bilan-cio in merito alle componenti negative e positive dainserire nella predetta area, spesso oggetto di inter-pretazione edapplicazionedisomogeneadapartedelleimprese, e quindi potenzialmente fuorviante in sede dilettura. L’analista si troverà, a questo punto, a doverindividuare i componenti non ricorrenti, con il soloaiuto della Nota Integrativa, e decidere se mantenerenel prospetto riclassificato l’area straordinaria oppureampliare l’area accessoria/residuale.Unitamente all’area straordinaria spariscono dai pro-spetti contabili i contid’ordine.Anche inquestocaso larelativa informativa dovrà essere fornita in NotaIntegrativa, accrescendo ancor più l’importanza delladisclosure non contabile.Guardando, invece, alle disposizioni che incremen-tano l’informativa fornita nei prospetti di Stato

1 Pubblicato in G.U. SerieGenerale n. 205del 4 settembre2015.2 Per una loro trattazione esau-stiva si rinvia a Giunta F., PisaniM. (2008).3 Sul trattamento contabile efiscale delle operazioni di lea-sing in Italia vedasi BonacchiM., Ferrari M. (2007). Suirecenti sviluppi in materia IASB(2016).

di MassimilianoBonacchiProfessore Ordinariodi Economia Aziendale -Libera Universitàdi Bolzanoe Luca MenicacciDottore Commercialista,Revisore Legale dei Conti

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Patrimoniale e Conto Economico è opportuno sof-fermarsi suimaggiori dettagli delle voci riferite alle c.d.società consorelle, ovvero le imprese sottoposte alcontrollo delle controllanti. Ciò consentirà all’analistadi bilancio di individuare in via immediata anche irapporti con le altre imprese del gruppo, diverse dacontrollate e collegate, così da vagliare criticamente lerelative voci, non sempre scaturenti da scambi dimercato. Tale novità deve leggersi parallelamenteall’informativa sui rapporti con le parti correlate, giàprevista dal Codice civile e dallo IAS 24, oltre ai nuovidettagli su compensi, anticipazioni e crediti nei con-fronti di amministratori e sindaci, da fornirenellaNotaIntegrativa. Documento, quest’ultimo, che vienecomplessivamente riordinato disponendo la presen-tazione delle informazioni secondo l’ordine in cui lerelative voci sono indicate negli schemi contabili.In aggiunta, l’entrata in bilancio dei derivati (di cui siparlerà oltre) ha comportato il loro inquadramento neiprospetti, alle voci di attivo, passivo e netto (cfr.Tavola 2), oltre alle relative variazioni nella macro-classe D di Conto Economico, ora denominata “Ret-tifiche di valore di attività e passività finanziarie” (cfr.Tavola 1).L’altra grande novità, riguardante gli schemi, è laprevisione del Rendiconto finanziario, quale docu-mento autonomo, facente parte del fascicolo dibilancio al pari degli altri prospetti. Le nuove dispo-sizioni normative si limitano a prevedere un contenutominimodel documento, individuando altresì la risorsaoggetto del rendiconto, e rinviando alla prassi per lasua completa forma e stesura. A tal proposito risultanocomplementari al disposto normativo le indicazionidelprincipioOIC10 (cfr.Tavola3), emanatonel 2014,

che già raccomandava l’inserimento del rendiconto inNota Integrativa, e che fornisce le istruzioni necessarieper la costruzione del documento in questione4.Infine, sugli aspetti formali, merita accennare al fattoche le micro-imprese5 hanno la possibilità di nonredigere la Nota Integrativa, ferme restando tutte lesemplificazioni previste per i bilanci in forma abbre-viata (cfr. Tavola 4). È di tutta evidenza come vengafortemente compromessa la portata informativa delbilancio per questa tipologia di imprese, in assenzadellaNota Integrativa, documento fondamentaleper illettore esterno. Benché l’intervento sia giustificatodalla ridotta dimensione delle imprese in questione,allo stesso tempo va ad incidere proprio su queglistakeholder “deboli” da un punto di vista informativo(ad esempio fornitori minori, prestatori d’opera,dipendenti) che hanno nel bilancio d’esercizio spessol’unica fonte per reperire informazioni finanziare sul-l’impresa nel momento in cui vi entrano in rapporto.Di contro, altri soggetti “forti” (banche, grandiimprese e soggetti istituzionali) verranno interessati inmisura minore, potendo accedere direttamente adaltre fonti informative (centrale rischi, banche dati sulmerito creditizio), se non direttamente ai dati interniaziendali.

La sostanza del bilancio

Facendo una prima panoramica delle novità con rife-rimento alle valutazioni di bilancio, si nota come si siaintervenuti incisivamente sulle immobilizzazioniimmateriali, vietando la capitalizzazione dei costi diricerca e di pubblicità. I primi già godevano di unalimitata capitalizzazione, considerato che l’OIC 24

Tavola 1 - Il nuovo Conto Economico civilistico*

Nuova struttura delle macroclassi Nuove informazioni di voci e sottovoci

A) Valore della produzione

B) Costi della produzione

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)

C) Proventi e oneri finanziari

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

21) utile (perdita) dell'esercizio

C)15) proventi da partecipazioni

16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazionid) proventi diversi dai precedenti

separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime

D)18) rivalutazioni:d) di strumenti finanziari derivati

19) svalutazioni:d) di strumenti finanziari derivati

* in grassetto le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 139/2015

4Sulprocedimentodi costruzionedel rendiconto secondo l’OIC 10e la relativa forma si vedanoCiaponi. F., Mandanici F.(2015), Guidantoni S. (2014).5 Si considerano micro-impresequelle che per due esercizi con-secutivi non superano i seguentilimiti: totale attivo euro175.000, ricavi delle vendite edelle prestazioni euro 350.000e numero medio dipendenti 5.

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escludeva le spese finalizzate alla ricerca di base,consentendo solo quelle per ricerca applicata, la cuidistinzione dalla successiva fase di sviluppo non ècomunque sempre netta o agevole6. I secondi, pro-babilmente, comporteranno l’impatto maggiore,anche se una compiuta valutazione dovrà essereeffettuata dopo l’emanazione dei nuovi OIC, vistal’ipotizzabile imputazione di spese aventi siffatta

natura tra la categoria dei costi di impianto e diampliamento.Si sono, inoltre, rivisitati i criteri di ammortamentodi alcune poste, dando particolare risalto al concettodi vita utile quale linea guida del processo diammortamento per le immobilizzazioni immateriali.Solo nei casi eccezionali in cui la vita utile non siastimabile in maniera attendibile, l’avviamento verrà

Tavola 2 - Lo Stato Patrimoniale civilistico: nuove voci e schema di sintesi*

Stato Patrimoniale Attivo Stato Patrimoniale Passivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali2) costi di sviluppo

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie1) Partecipazioni ind) imprese sottoposte al controllo delle controllanti

2) Crediti versod) imprese sottoposte al controllo delle controllanti4) strumenti finanziari derivati attivi.

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

II – Crediti5) verso imprese sottoposte al controllo dellecontrollanti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti5) strumenti finanziari derivati attivi

IV - Disponibilità liquide

D) Ratei e risconti

A) Patrimonio Netto I - CapitaleII - Riserva da soprapprezzo delle azioniIII - Riserve di rivalutazioneIV - Riserva legaleV - Riserve statutarieVI - Altre riserve, distintamente indicateVII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII - Utili (perdite) portati a nuovoIX - Utile (perdita) dell'esercizioX – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

B) Fondi per rischi e oneri: 3) strumenti finanziari derivati passivi

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

E) Ratei e risconti

* in grassetto le modifiche apportate dal D.lgs. 139/2015 (eccetto modifiche di sola numerazione)

Tavola 3 - Il Rendiconto Finanziario: OIC 10 e Codice civile

OIC 10 Art. 2425-ter c.c.

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività reddituale

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide

A) Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa

B) Flussi finanziari derivanti dall’attività d’investimento

C) Flussi finanziari derivanti dall’attività di finanziamento

[di cui operazioni con i soci]

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide 6 Sul tema vedasi Giunta F.,Bonacchi M. (2003).

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ammortizzato in un periodo non superiore ai 10anni che diventano 5 per i costi di sviluppo. Ilrischio, per l’avviamento, sarà quello di un ricorsoeccessivo alla durata massima da parte dei redattoridi bilancio, con conseguente prolungamento delperiodo di ammortamento, attualmente fissato a 5esercizi. Per i costi di sviluppo la durata è sostan-zialmente invariata, pur cambiando l’approccio, oraprioritariamente legato alla vita utile.Inoltre, si introduce l’applicazione del metodo delcosto ammortizzato per la valutazione dei crediti, deidebiti e dei titoli, facendo rinvio ai principi contabiliinternazionali per la sua definizione7. Trattasi di unaparticolare configurazione di costo storico che pre-vede di ammortizzare lungo la vita utile del titolo, delcredito o del debito, ogni differenza tra il valoreiniziale e quello a scadenza, attraverso una ripartizionesecondo criteri finanziari. L’applicazione del costoammortizzato comporta, pertanto, l’eliminazionedella specifica relativa ad aggi e disaggi su prestiti,precedentemente inclusa nelle voci di ratei e riscontiattivi e passivi, e adesso incorporatanella posta relativaai prestiti obbligazionari. Al contempo spariscono levoci di costi finanziari pluriennali dalle immobiliz-zazioni immateriali, in quanto anch’esse ricompresenel valore del debito, attraverso un ammortamentocon il metodo del tasso effettivo e non più secondocriteri lineari. Per tener conto del fattore temporale lenuove disposizioni comporteranno anche l’attualiz-zazioneper quei crediti e debiti con tasso effettivo nulloo significativamente inferiore al tasso di mercato8.Infine, l’ultima novità riguarda la rilevazione con-tabile degli strumenti finanziari derivati. Fino adoggi, fatta salva l’informativa ex art. 2427-bis c.c., la

loro rilevazione era limitata ai fondi rischi del pas-sivo, in cui l’OIC 31 disponeva di stanziare leperdite maturate a fronte di “operazioni fuoribilancio”. Con il D.Lgs. n. 139/2015 viene intro-dotto un obbligo generalizzato di contabilizzazionee di valutazione al fair value per gli strumentifinanziari derivati, sia di copertura che speculativi,rinviando ai principi contabili internazionali per letecniche di valutazione. Si renderanno così evidenticontabilmente alcune dinamiche spesso celate nel-l’informativa, consentendo l’emersione di posizioni -positive o negative - a livello patrimoniale. Risulterà,pertanto, facilitato il lavoro dell’analista, primaobbligato al restatement dei prospetti, ove posizionirilevanti di derivati fossero indicate in Nota Inte-grativa, ma non contabilizzate, non essendovene - difatto - l’obbligo, salvo quanto già appostato neifondi rischi.Inmerito alla rilevazionedelle variazioni del fair valuene viene prevista l’imputazione a Conto Economico,sia con riferimento ai derivati speculativi che a quellidi copertura, fatta eccezione per il c.d. cash flowhedging9.

Gli effetti sui prospetti riclassificati

Le nuove disposizioni sin ora sinteticamente illustratemanifesteranno i propri effetti non solo nei confrontidi chi redige il bilancio, ma anche di chi, il bilancio, loanalizza. Guardando alla riclassificazione, ossia laprima fase di una corretta analisi di bilancio, vi sonoalcune variabili di nuova introduzione che richiedonoparticolare attenzione. Si procede con riferimento ad

Tavola 4 - Sintesi delle nuove forme del bilancio d’esercizio

Documenti da presentare / Forma bilancio

Bilancio ordinario Bilancio abbreviato Bilancio delle micro-imprese

Stato PatrimonialeConto Economico

Sì in forma estesa Sì in forma abbreviata Sì in forma abbreviata

Nota Integrativa Sì in forma estesa Sì in forma abbreviata No se si forniscono in calce a Stato Patrimoniale le

informazioni ex art. 2427 C.c. numeri 9 e

16

Rendiconto Finanziario Sì(art. 2425-bis e

OIC10)

No No

Relazione sulla Gestione Sì No se si forniscono in Nota Integrativa le

informazioni ex art. 2428 C.c. numeri 3 e 4

No se si forniscono in calce a Stato Patrimoniale le

informazioni ex art. 2428 c.c. n. 3 e 4

7 Cfr. IAS 39 paragrafo 9.8 A tal proposito si rimanda aquanto previsto dalle bozze perla consultazione dei principicontabili OIC15 (Crediti) edOIC19 (Debiti) nella versionepubblicata il 7 marzo 2016 dal-l’Organismo Italiano diContabilità.9 Per una trattazione più com-pleta si rinvia a Fornaciari L.(2016).

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ognuno dei prospetti civilistici evidenziando alcunecriticità degne di approfondimento.

Stato Patrimoniale

Da un punto di vista patrimoniale si può sicuramenteosservare una migliore stima del capitale tangibiledell’impresa10, attraverso la riduzione dell’incidenzadegli oneri pluriennali e l’estromissione delle azioniproprie dall’attivo di Stato Patrimoniale.In prima battuta le nuove e più rigide regole di valu-tazione delle immobilizzazioni immateriali nonpotranno che giovare alla qualità informativa. Da unaparte si andranno a ridurre imargini dimanovra per lepolitiche di bilancio in merito alla capitalizzazione deicosti di ricerca e di pubblicità, che, anche in virtù dialcune norme agevolative di natura fiscale, hanno inpassato spinto molte società a prassi non semprecostanti nel tempo11. Dall’altra si avvicina il patrimo-nio netto di bilancio al concetto di capitale nettotangibile, che nelle riclassificazioni dello Stato Patri-moniale Finanziario rappresenta una misura mag-giormente raffinata della solidità aziendale. In questadirezione è da vedersi anche la nuova classificazione inbilancio delle azioni proprie nella “Riserva negativaper azioni proprie in portafoglio” a diretta decurta-zionedelpatrimonionetto (cfr.Tavola2), anziché, coniscrizione nell’attivo e contestuale vincolo ad unariserva del netto, come nella previsione normativaapplicabile fino al 31 dicembre 2015. Oltre cheapprezzabile sotto il profilo della misurazione del-l’effettiva solidità aziendale, detta impostazione risultain linea con la prassi contabile internazionale12. Delresto, trattandosi di società non quotate, difficilmenteun buy back potrà essere frutto di una decisioneaziendale volta a sostenere i corsi azionari, senza unaprospettiva di annullamento. Una loro riclassifica-zione tra le attività finanziare pare in ogni caso inop-portuna nei casi di specie, essendo preferibile un loromantenimento nel netto patrimoniale con segnonegativo, anche qualora si optasse per una riclassifi-cazione secondo un criterio di pertinenza gestionale.Tutto ciò contribuisce a fornire una maggiore effet-tività al patrimonio aziendale, migliorando, in par-tenza la qualità informativa per l’analista.Dovrebbero, infatti, ridursi i bilanci“gonfiati”dacostipluriennali capitalizzati, anche se permangono i costidi impianto e di ampliamento ed i costi di sviluppo, neiquali potrebbero trovare in parte collocazione glioneri pluriennali precedentemente classificati altrove.Al riguardodiverrà cruciale il trattamentodelle attivitàgià iscritte a bilancio al 1° gennaio 2016 non avendo lalegge previsto uno specifico regime transitorio13.Per quanto riguarda invece la separazione fra com-ponenti operativi e finanziari, la disposizione relativaal costo ammortizzato, contribuirà ad una ulteriorepulizia delle poste di bilancio, depurando sia i ratei e

risconti che gli oneri pluriennali da elementi finanziari.Gli effetti attesi riguarderanno in particolare crediti edebiti finanziari. Tale nuova previsione, infatti, dif-ficilmente avrà un impatto rilevante sui crediti e debiticommerciali, considerato che le bozze dei nuoviprincipi OIC 15 e OIC 19 prevedono la non obbliga-torietà dell’applicazione, sia del costo ammortizzatoche dell’attualizzazione, per le poste aventi scadenzainferiore ai 12mesi e, in ogni caso, qualora i loro effettisiano irrilevanti in virtù dell’applicazione del principiodimaterialità. Rilevante effetto ci si aspetta, invece, suidebiti finanziari, per i quali spariranno le voci di costifinanziari capitalizzati per essere portate a direttoscomputo del debito, e poi, successivamente, imputatia Conto Economico con speculare incremento dellaposta debitoria14. Per i debiti infruttiferi, o remuneratia tassi non correnti, l’attualizzazione a tassi dimercato,produrrà effetti considerevoli, e contribuirà ad unamiglior rappresentazione dell’onerosità dei finanzia-menti, specie quelli infragruppo.Nel quadro delineatoè interessante notare la maggiore comparabilità del-l’indicatore di Posizione Finanziaria Netta delleimprese non IFRS Adopter rispetto alle società quo-tate, che, inbase ai principi contabili internazionali, giàapplicano il principio del costo ammortizzato.Speculari considerazioni possono essere svolte conriferimento ai crediti finanziari, particolarmenterilevanti per le holding, ove tali crediti sono solita-mente, rappresentati da finanziamenti alle società delgruppo.Collocando idealmente le nuove poste contemplatedallo Stato Patrimoniale civilistico, in un prospettoriclassificato secondo il criterio finanziario15 comeevidenziato in Tavola 5, si può anzitutto notare comel’area finanziaria assuma una maggiore importanza inpresenza degli strumenti finanziari derivati.Ovvero, diventa essenziale enucleare la componente“derivata” nell’area finanziaria, in virtù della suavalutazione al fair value, che introduce un carattere divolatilitàmaggiore all’interno del bilancio civilistico16.Ciò risulta rilevante non solo da un punto di vistaeconomico, ma anche sotto il profilo patrimoniale, inquanto il lettore di bilancio deve essere messo incondizione di valutare il fatto che la consistenza didette poste è destinata a mutare nel tempo, anche pereffetto di variazioni delle condizioni di mercato. Inlinea di principio lo strumento derivato con valorepositivo dovrà trovare la propria collocazione tra leattività finanziarie, mentre quello con valore negativo,viceversa, tra le passività finanziarie. Si rende, però,necessaria un’ulteriore distinzione tra derivati specu-lativi e derivati di copertura. Per i derivati speculativipuò risultare applicabile la classificazione di cui sopra,e sempre tra le voci di breve, essendo difficile ipotiz-zare una speculazione nel lungo termine. Per i derivatidi copertura, appare più consona una riclassificazioneche segua l’elemento coperto, sia attivo che passivo,

10 Il capitale netto tangibilevienedefinito come ladifferenzatra il capitale di rischio netto e iltotale delle attività immaterialirilevate in bilancio. Il capitale dirischio netto, a sua volta, è rap-presentato dal patrimonio nettodi bilancio meno le partecipa-zioni aventi carattere “econo-mico” e non dotate di largomercato. Vedasi Giunta F.(1998) e Giunta F. (2007).11 Si pensi al credito d’impostaper le attività di ricerca e svi-luppo previso dalla Leggefinanziaria 2007, ed in tempipiù recenti alle disposizionidella Legge di stabilità 2015,cheavevacommisurato il creditod’imposta alle spese per investi-menti in ricerca e sviluppo rea-lizzate in eccedenza rispettoalla media degli investimentidello stesso genere effettuati neitre periodi d’imposta antece-denti a quello in corso al 31dicembre 2015.12 Cfr. IAS 32 paragrafo 33.13 Il Decreto prevede una normatransitoria per quanto riguarda,ad esempio, l’ammortamentodell’avviamento, specificandoche i nuovi criteri si applicanosolamente alle poste iscritte adecorrere dal 1° gennaio 2016.Per i costi di ricerca e quelli dipubblicità non è previsto unregime transitorio, il che renderànecessario un write-off imme-diato. Nel disciplinare questefattispecie si attingerà probabil-mente a regole simili a quellepredisposte dall’OIC nellaGuida operativa per la transi-zione ai principi contabili inter-nazionali (IAS/IFRS).14 Sulle modalità di applica-zione del nuovo criterio vedasi aMezzabotta C. (2016).15 Giunta F. (2007).16 L’entrata degli strumentifinanziari derivati nei prospetticontabili genererà,daun lato, la“finanziarizzazione” del bilan-cio, dall’altro, una maggioretrasparenza per l’analista. Alproposito risulta implicito l’in-tento del legislatore di respon-sabilizzare le aziende nel loroutilizzo, posto che nemmeno lec.d. micro-imprese vengonoesentate dalla loro rappresenta-zione contabile.

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così da realizzare un opportuno abbinamento traderivato e oggetto di copertura.

Conto Economico

Le novità introdotte con riferimento alle valutazionidelle poste patrimoniali impattano naturalmenteanche sui risultati economici, introducendo dei fattorisuscettibili di influenzare in modi diversi, e spessoopposti, il reddito dell’esercizio. Come già accennato,l’eliminazione di alcune voci di costo pluriennali,particolarmente delicate e agilmente manipolabili,sicuramente tenderà amitigare l’effetto delle politichedi earnings management nell’area degli ammorta-menti, con effetti positivi sull’EBIT, che così vienedepurato di una componente spesso fortemente sog-gettiva. D’altro canto l’introduzione del criterio delfair value nelle valutazioni di bilancio è portatrice diuna variabilità di risultati del reddito ante-impostesenza precedenti nell’esperienza del bilancio di eser-cizio dopo il D.Lgs. n. 127/1991. Vero è che taleaffermazione non può essere valida, in linea di prin-cipio, per tutte le società,ma solo per quelle che hannosottoscritto strumenti finanziari derivati. Inoltre, se siconsiderano i derivati di copertura, le oscillazioni divalore dello strumento imputate a Conto Economico,verranno sincronicamente contrapposte ai proventi edoneri rilevati sullo strumento coperto. Nonostante ciòl’accresciuta diffusione di tali strumenti porterà

sicuramente ad una maggiore volatilità dei risultatidelle imprese sottoscrittrici, il che porrà l’analistaesterno nella posizione di “aguzzare la vista” sullamacro-classe D delle rettifiche di valore di attivitàfinanziarie, in particolare adesso che l’area straordi-naria è scomparsa dal Conto Economico.È proprio l’eliminazione dell’area straordinaria dalprospetto ex art. 2425 c.c. che presenterà le maggioricriticità e porrà crescente attenzione sulla disclosure,anche volontaria. Premesso che, già ante-riforma laprassi degli analisti e quella dettata dai principi con-tabili differivano in merito all’individuazione dellecomponenti di reddito straordinarie, ora più che maidiventerà critica l’individuazione di oneri e proventiaventi il carattere della non ricorrenza. Appareessenziale precisare che il nuovo art. 2427 c.c. punto13) obbliga il redattore di bilancio a riportare in NotaIntegrativa “l’importo e la natura dei singoli elementidi ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.In attesa dei nuovi principi contabili si può sicura-mente osservare come la norma faccia riferimentounicamente all’eccezionalità dell’entità o dell’inci-denza dei costi e ricavi, ma non alla loro frequenza dimanifestazione o ripetibilità. Si consideri l’esempiodelle plusvalenze da alienazione dei beni strumentali,le quali possono essere di entità o incidenza nonrilevante, ma sicuramente rientrano nel concetto diprovento non ricorrente, e quindi non ripetibile, ela-borato dalla dottrina aziendalistica e dalla prassi pro-

Tavola 5 - La Stato Patrimoniale finanziario*

ATTIVITA’ PASSIVITA’

Immobilizzazioni Immateriali netteImmobilizzazioni Materiali netteImmobilizzazioni in corso e accontiAttivo finanziario Immobilizzato+/- Strumenti finanziari derivati di copertura su attività immobilizzate(a) ATTIVO IMMOBILIZZATO NETTO

RimanenzeCrediti commerciali entro l’esercizioCrediti finanziari entro l’esercizioCrediti diversi entro l’esercizioValore positivo strumenti finanziari derivati speculativi +/- Strumenti finanziari derivati di copertura su attività correnti Altre attività correntiLiquidità(b) ATTIVO CORRENTE

Capitale versatoRiserve (positive) di bilancioRiserva operazioni copertura flussi fin. attesi- Riserva negativa azioni proprieRisultato dell’esercizio- Utili in distribuzione(c) MEZZI PROPRI

Fondi accantonatiDebiti finanziari oltre l’esercizioDebiti commerciali oltre l’esercizioDebiti diversi oltre l’esercizio+/- Strumenti finanziari derivati di copertura su debiti a medio-lungo(d) PASSIVO A MEDIO-LUNGO TERMINE

Debiti finanziari entro l’esercizioDebiti commerciali entro l’esercizioDebiti diversi entro l’esercizioValore negativo strumenti derivati speculativi+/- Strumenti finanziari derivati di copertura su debiti correnti(e) PASSIVO CORRENTE

(a + b) TOTALE ATTIVO (c + d+ e) TOTALE PASSIVO E NETTO

* rielaborazione da prospetto Centrale dei Bilanci

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fessionale. Dette componenti erano classificate nellemacro-classi A e B di Conto Economico anche ante-riforma. Pertanto, si ripropongono le stesse proble-matiche di riclassificazione, con l’aggravante di doverindividuare esclusivamente in Nota Integrativa i sud-detti componenti, e demandando al redattore dibilancio un ulteriore livello di informativa volontariain merito alle predette poste, comunque sempre inosservanza dell’immanente principio della rilevanza.Considerate le difficoltà insite nell’enucleazionedell’area straordinaria può risultare opportuno farconfluire nella gestione accessoria, tutte le compo-nenti aventi natura residuale. Quindi, non solo glioneri e proventi non ricorrenti ma anche quelli,seppur a carattere latamente operativo, non stret-tamente attinenti al ciclo operativo (acquisto-pro-duzione-vendita). Si ottiene così una configurazionedi Conto Economico riclassificato nella quale ladistinzione fondamentale è tra margine operativonetto (core operating income) e risultato dellagestione accessoria/residuale (non-core operatingincome). Nel primo andrebbero a confluire i costi ericavi della gestione caratteristica propriamenteintesa (core), escludendo, pertanto, le voci A.5 eB.14, ora ancor più influenzate da componenti direddito non ricorrenti, che andrebbero a confluirenella seconda area (non-core). L’intento è quello,nell’impossibilità di individuare l’area straordinariacon ragionevole attendibilità, di non “sporcare” laredditività delle vendite con oneri o proventi non

ricorrenti o estranei alla gestione caratteristica (cfr.Tavola 6).Se nell’area operativa ed accessoria l’impatto è sulprocesso di rielaborazione e riclassificazione, nell’areafinanziaria sarà opportuno prevedere delle voci spe-cifiche relative agli strumenti finanziari derivati, inmodo da tenerli separati, sia nella gestione finanziariaattiva che nella gestione finanziaria passiva (cfr.Tavola 6). Ciò consentirà di apprezzare in manieraspecifica l’apporto degli strumenti in questione, siaall’interno delle singole aree di gestione che al com-plessivo formarsi del reddito di periodo. Lo scopo èquello di una valutazione esaustiva della capacità del-l’azienda di produrre reddito in maniera durevole,oltre dare maggior evidenza alle politiche di riskmanagement. Le indicazioni fornite risultano valevoliquale che sia la configurazione di Conto Economicoadottata, a valore della produzione e valore aggiunto(la più diffusa in sede di analisi esterna) piuttosto che amargine di contribuzione o a costo del venduto17, inquanto le specifiche riguardano le aree di gestione al disotto del Margine Operativo Netto (MON).

Rendiconto Finanziario

La disponibilità del rendiconto finanziario nel fasci-colo di bilancio non esime l’analista da una suariclassificazione per aree di gestione in coerenza conStato Patrimoniale e Conto Economico. L’obiettivo èquello di individuare grandezze di flusso rappresen-

Tavola 6 - Il Conto Economico riclassificato

Conto Economico prospetto riclassificato Note per riclassificazione

Ricavi Operativi- Costi Operativi

MARGINE OPERATIVO NETTO

+ Proventi area accessoria/residuale- Oneri area accessoria/residuale

REDDITO ANTE GESTIONE FINANZIARIA

+ Proventi da attività finanziariedi cui da strumenti finanziari derivati di coperturadi cui da strumenti finanziari derivati speculativi

- Oneri da attività finanziariedi cui da strumenti finanziari derivati di coperturadi cui da strumenti finanziari derivati speculativi

RISULTATO ANTE ONERI FINANZIARI (EBIT)

- Oneri finanziari+/- Proventi/oneri strumenti derivati di copertura sul debito

RISULTATO ANTE IMPOSTE (EBT)

- Imposte sul redditoRISULTATO D’ESERCIZIO

MON (Core Operating Income)

Ricomprende le sole voci di ricavo e costo puramente caratteristiche, escludendo le voci A.5 e B.14, e individua il margine sulle vendite

Area accessoria/residuale (Operating Income)

Vi confluiscono le voci di Conto Economico (A.5 e B.14) che comprenderanno tutte le componenti di reddito non ricorrenti e/o accessorie

Strumenti derivati

Opportunità di enucleare dalle voci D18d e D19d le componenti relative a derivati speculativi e derivati di copertura (informazioni in Nota Integrativa)Collocare i proventi o oneri da derivati di copertura su debiti finanziari (tipicamente rischio tasso) in corrispondenza dei relativi oneri finanziari, ivi comprese le oscillazioni del loro fair value

17 Le ultime due sono riclassifi-cazioni di natura più pretta-mente interna, e difficilmenteelaborabili da parte dell’anali-sta esterno del bilanciocivilistico.

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tative di margini finanziari parziali (cfr. Tavola 7).Nell’elaborazione del rendiconto in commento sipotrà attingere alla base informativa fornita dal nuovodocumentoobbligatorio, posto che, comunque, l’OIC10 impone un certo grado di dettaglio nella compila-zione del prospetto in questione. Si pensi al divieto dicompensazione delle variazioni, per il quale investi-menti e disinvestimenti devono essere indicati sepa-ratamente, così come rimborsi ed accensioni di debitifinanziari. Pertanto, di volta in volta, ogni analistapotrà decidere, opportunamente, di usufruire delleulteriori specifiche fornite dal rendiconto civilisticocosì da arricchire l’informativa fornita nelle analisi digestione.

Le comparazioni di bilancio

L’introduzione dei nuovi criteri di valutazione, sia conriferimento alle poste patrimoniali che ai flussi eco-nomici e finanziari, renderà inevitabile il restatementdei bilanci degli esercizi pregressi, onde consentirneun’adeguata comparabilità temporale. Se la redazionedei pro-forma relativi al passato con applicazioneretrospettiva dei nuovi criteri sarà in parte compito deiredattori di bilancio, anche in base alle indicazioniattese dall’OIC18, è altrettanto vero che l’analistadovrà porsi nell’ottica di adeguare alcuni valori inclusinei prospetti degli esercizi precedenti, e, ove possibilerilevarne di nuovi.Si prenda il caso dei costi di pubblicità e di ricerca: ilD.Lgs. n. 139/2015 non ha previsto una norma tran-sitoria, come per l’avviamento, per la quale i nuovicriteri non si applicano alle attività già iscritte. Per-tanto al 1° gennaio 2016 si deve procedere alla lorocancellazione contabile, cheprobabilmente avrà qualecontropartita il Patrimonio Netto19. Orbene, proce-dendo alla riclassificazione e comparazione nel tempodei bilanci, si supponga triennale, i bilanci 2014 e 2015esporranno dei valori non più presenti nel 2016,

espressione di una patrimonialità non più esistente.Sarà quindi opportunoper l’analista esterno effettuareuna rielaborazione dei prospetti del biennio prece-dente, in particolare il 2014, eliminando o isolando leposte di attivo in questione. Non solo, ma sarà neces-sario depurare il Conto Economico anche dell’am-mortamento che ha riguardato le predette poste, ed ilcui processo si arresta di fatto al 31dicembre 2015.Ciòlivellerebbe lo scenario nel triennio, facendo emergerela reale redditività dell’azienda, a prescindere dallepolitiche contabili adottate in merito alla capitaliz-zazione degli oneri pluriennali. In attesa delle indica-zioni dell’OIC, sia in merito alla rappresentazionesostanziale dei valori di raffronto nei pro-forma siarelativamente all’applicazione retrospettiva dei nuovicriteri, si paleserà molto probabilmente la necessità dialcune rielaborazioni, anche patrimoniali, per con-sentire la comparabilità dei dati.Quello sopra prospettato è solo uno degli esempiproponibili, in merito al mutato scenario normativo,dato che le ripercussioni contabili sonomolteplici, coneffetti anche su margini e quozienti di bilancio. Lecriticità si amplieranno, ovviamente, qualora siabbracci un periodo storico di analisi più esteso (adesempio quinquennale).

L’impatto sul sistema degli indicatori

A ben vedere tutti i driver dell’economicità netta,sintetizzati nella nota formula additivo moltiplicativaderivabile dal teorema di Modigliani e Miller (cfr.Tavola 8), vengono interessati dai cambiamenti in atto:dal ROI al ROD fino al rapporto Debt/Equity.Sotto il profilo economico è evidente come il venirmeno degli ammortamenti su alcuni oneri pluriennali,avrà l’effetto di una maggiore comparabilità tra gliindicatori di redditività operativa (ROI, ROS, Turno-ver) di imprese diverse. Le minori capitalizzazioni,

Tavola 7 - Il Rendiconto Finanziario gestionale

Aree gestionali Flussi di cassa Generazione/Assorbimentodel flusso di cassa

Operativa (ciclo) Flusso di cassa della gestione operativacorrente Ciclo operativo

Operativa (struttura) -/+ Investimenti/disinvestimenti operativi Investimenti operativi

= Free Cash Flow From Operations

Finanziaria (attiva) -/+ Investimenti/disinvestimenti finanziari Investimenti finanziari

= Free Cash Flow To Debt And Equity

Finanziaria (passiva) +/- Accensioni/Rimborsi debiti finanziari Finanziamenti di terzi

= Free Cash Flow To Equity

Finanziaria (azionisti) +/- Operazioni con gli azionisti Capitale proprio

= NET CASH FLOW

18 È probabile che venga previ-sto un prospetto di raccordo,similmente a quanto dispostodall’IFRS1, che riconcili i dati delbilancio 2015 con quelli cheverranno esposti nell’esercizio diconfronto del bilancio 2016.19 La questione in merito alledifferenze valutative, derivantidalla transizione ai nuovi prin-cipi, da imputare a Conto Eco-nomico piuttosto che apatrimonio netto è attualmentedibattuta in dottrina. La primaimpostazione risulta in linea conquanto al momento stabilito dal-l’OIC 29 in merito agli effettiderivanti da cambiamenti diprincipi contabili. La seconda èstata adottata dell’OIC nellebozze di principi OIC 15 e 19con riferimento all’applicazioneretrospettiva (facoltativa) delmetododel costoammortizzatoedell’attualizzazione di crediti edebiti. Con tale impostazionel’OICpare aver aderito a quantostabilito in materia di cambia-menti dei principi contabili dalloIAS 8. Per un approfondimentosul tema del cambiamento dipolitiche contabili, si veda:Giunta F., Pisani M. (2001).

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unitamente ai probabiliwrite-off, comporteranno unagraduale riduzione del capitale investito, facendotransitare le spese direttamente a Conto Economico, eriducendo al contempo la marginalità operativa.Il criterio del costo ammortizzato consentirà una nettaseparazione dell’area finanziaria, sia a livello patri-moniale (aggi, disaggi, costi finanziari pluriennaliinclusi nel debito) sia a livello economico (contabi-lizzazione dell’interesse effettivo), rendendo più age-vole e attendibile il calcolo dell’onerosità del debito(ROD). Lo stesso costo ammortizzato e la nuovaesposizione delle azioni proprie impatteranno,rispettivamente sul numeratore e denominatore del-l’indice Debt/Equity, alterando i paragoni nel tempoma migliorando, con buona probabilità, quelli nellospazio, con le imprese IFRS Adopter. Si introdurrà,poi, una componente di forte aleatorietà attraverso levariazioni di fair value degli strumenti derivati,suscettibili di generare forti discrasie comparative neltempo e nello spazio, tra esercizi e tra imprese in cui sifa utilizzo ed altri in cui non si fa ricorso a dettistrumenti, con conseguenti effetti sull’onerosità deldebito o sulla redditività degli investimenti20. Lanuova accezione di area accessoria/residuale com-porterà l’eliminazione del fattore S, relativo all’areastraordinaria. Il ROI incorporerà, infatti, le compo-nenti operative core e non-core, oltre alla gestionefinanziaria attiva21. Infine, la gestione tributaria (I)presenta ad oggi rilevanti incertezze, in attesa chel’Amministrazione finanziaria chiarisca sia il trat-tamento fiscale dei nuovi istituti civilistici sia la disci-plina transitoria. Si può al momento osservare comesia atteso un impatto sulla base imponibile IRAP,determinata direttamente dai dati di bilancio, adessoche è venuta meno l’area straordinaria, precedente-mente esclusa dal Valore della Produzione Netta.

Valutando anche l’impatto sui classici margini distruttura ottenibili dallo Stato Patrimoniale riclassifi-cato secondo criteri finanziari, questi risentirannodell’estromissionedi alcune voci di attivo che verrannomeno, salvo che non si sia adottata un’ottica di break-up, in tal caso gli oneri pluriennali venivano già esclusianche ante-riforma. Lo stesso dicasi per i relativiquozienti, ad esempio l’indice di copertura delleimmobilizzazioni, che risulteranno “più puliti”.Oltretutto le comparazioni spaziali saranno, al pro-posito, più semplici eliminando ogni discrezionalitàinsita nella scelta di capitalizzazione o meno di detteposte.

Conclusioni

Le considerazioni sopra esposte meriteranno ulterioriapprofondimenti una volta che l’OIC avrà completatol’iter di aggiornamento dei Principi Contabili Nazio-nali, dei quali, alla data di chiusura del presente con-tributo, sono state diffuse inbozzaper la consultazionegli OIC 15 e 19.I principi aggiornati permetteranno di tracciare unquadro più completo riferito alla nuova normativaed al nuovo assetto del bilancio d’esercizio. Ulte-riori chiarimenti dovranno, inoltre, pervenire dallegislatore in merito alla disciplina fiscale dellatransizione ai nuovi criteri, con interessamentodell’area tributaria del Conto Economico e delprincipio di derivazione, anche alla luce dellaclausola di “invarianza finanziaria” contenuta nelDecreto. Tra le considerazioni preliminari è sicu-ramente opportuno sottolineare come il rinnovatoquadro normativo sancisca un graduale avvicina-mento ai principi contabili internazionali, anche

Tavola 8 - Impatto della riforma sulla formula del ROE

20 Per una completa valutazionedegli effetti reddituali degli stru-menti finanziari derivati, ovepresenti, è opportuno scom-porre la redditività del capitaleinvestito (ROI = EBIT/CIN) inredditività del capitale investitooperativo (ROI operativo datoda RAGF/COIN) e redditivitàdegli investimenti finanziari(ROA finanziario dato da Pro-venti-perdite finanziarie/Investi-menti Finanziari). In quest’ultimoindicatore andrebbero a con-fluire le grandezze relative aglistrumenti derivati speculativi, edagli strumenti derivati di coper-tura non aventi attinenza con levoci di debito finanziarioricomprese nel denominatoredel ROD. Sulla scomposizionedel ROI si veda Giunta (2007).21 Per una completa valutazionedegli effetti reddituali degli stru-menti finanziari derivati, ovepresenti, è opportuno scom-porre la redditività del capitaleinvestito (ROI = EBIT/CIN) inredditività del capitale investitooperativo (ROI operativo datoda MON/COIN) e redditivitàdegli investimenti finanziari(ROA finanziario dato da Pro-venti-perdite finanziarie/Investi-menti Finanziari). In quest’ultimoindicatore andrebbero a con-fluire le grandezze relative aglistrumenti derivati speculativi, edagli strumenti derivati di coper-tura non aventi attinenza con levoci di debito finanziarioricomprese nel denominatoredel ROD. Sulla scomposizionedel ROI si veda Giunta (2007).

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per le società non quotate. In tale quadro si inse-riscono, infatti, le disposizioni relative al costoammortizzato per titoli, crediti e debiti, nonché leprevisioni relative al fair value dei derivati. Anchele tecniche di analisi, pertanto, dovranno inevita-bilmente adeguarsi a quelle già adottate per lesocietà IFRS Adopter22.

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22 Per approfondimenti sull’ana-lisi dei bilanci redatti secondo gliIFRS si rinvia a Healy P.M.,Krishna G. P., Peek E. (2013).

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