Nuovo Accordo Collettivo FIGC-LNPA-AIC

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  | | Cerca powered by NUOVO ACCORDO COLLETTIVO FIGC-LNPA-AIC: IL COMMENTO DEGLI AVVOCATI FERRARI E NICOLELLA (I PARTE). La Parola all'Esperto LUCA FERRARI, AVVOCATO SPECIALIZZATO NELLA CONSULENZA LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO SPORTIVO, COMMERCIALE-SPORTIVO, DIRITTI DI IMMAGINE E TRASMISSIONE DI EVENTI. HA MATURATO UNA LUNGA ESPERIENZA IN TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI GIOCATORI, SPONSORIZZAZIONI, PROPRIETA’ INDUSTRIALE E LICENZE NONCHE’ NEL CONTENZIOSO SPORTIVO IN MATERIE DISCIPLINARI ED ECONOMICHE, PARTICOLARMENTE IN QUELLO  ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. COLLABORA CON VARIE RIVISTE GIURIDICHE ED E’ COAUTORE DI LIBRI PUBBLICATI IN TUTTA EUROPA. E’ INOLTRE RELATORE IN DIVERSE CONFERENZE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI IN TEMI DI DIRITTO SPORTIVO. GABRIELE NICOLELLA - AVVOCATO - COMPONENTE DELL’UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE  AD ADIRE LE VIE LEGALI FIGC IN RAPP RESENTANZA DELLA LEGA NAZIONA LE PROFESSIONISTI SERIE B "Il 5 settembre scorso il Presidente Federale Abete, il Presidente  Aic Damiano Tommasi e il Presidente della Lega di Seria A Beretta hanno sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo con valenza fino a giugno 2012. Le modifiche apportate rispetto all’accordo i cui effetti si ricorda essere cessati il 30 giugno 2010 sono brevemente riassunte di seguito. Scorrendo il nuovo testo si segnala innanzitutto l’innalzamento del termine - da 5 a 10 giorni - entro il quale la società può provvedere al deposito del contratto di prestazione sportiva presso la Lega: quest’ultima, mentre in passato apponeva autonomamente il c.d. visto di esecutività ai fini dell’approvazione dell’accordo, oggi si limita ad effettuare le verifiche di propria competenza, trasmettendo successivamente il documento alla FIGC, che dovrà procedere alla relativa approvazione. La modifica costituisce un correttivo necessario che permette di conformarsi alla previsione legislativa ex  art. 4 co. 2 della legge 23 marzo 1981 n°91, ai sensi del quale, appunto, “ la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione”.  Il vecchio sistema di approvazione da parte della Lega su delega della FIGC rimarrà comunque in opera almeno fino al dicembre 2011. La novità di maggior rilievo riguarda senz’altro la retribuzione dell’atleta, ed in particolare la disciplina del rapporto parte fissa-parte variabile: in passato, quest’ultima non poteva essere superiore al 50% della prima, mentre oggi si prevede una diversificazione a seconda che la parte fissa (lo “stipendio base”) sia concordata in misura minore o maggiore dell’importo lordo di 400.000,00 €. Se lo stipendio base non supera 400.000,00 €, la parte variabile non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, il 100% di quella fissa, mentre se lo stipendio base è superiore a tale soglia, la parte variabile non avrà limitazione alcuna. Analogamente, nessun limite ai premi è previsto per il primo contratto da professionista. Ancora in tema di retribuzione, si prevede espressamente che l’espressione della medesima potrà avvenire solo “al lordo”, mentre l’accordo passato prevedeva che “ La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di specificare, oltre all’importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se l’intesa tra l e parti mede sime è intervenuta sul lordo o sul netto”. La modifica risponde evidentemente all’esigenza di agevolare il controllo sui bilanci delle società professionistiche, nonché la certezza del costo a carico del club, attraverso l’indicazione (e comunque la necessaria prevalenza) dell’importo lordo pattuito. Infine, allo scopo di uniformarsi alla previsione di cui al Sistema Licenze Nazionali secondo la quale la società è tenuta ad effettuare il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e di altri contributi esclusivamente tramite uno o più conti correnti bancari intestati alla società medesima - i cui estremi devono essere comunicati alla Co.Vi.Soc. all’inizio della stagione sportiva -, si è esclusa la facoltà di remunerare l’atleta attraverso assegni circolari presso la sede della società, prevedendo unicamente la modalità del bonifico presso l’istituto bancario indicato dal calciatore all’atto della sottoscrizione del contratto".  HOME IL PUNTO DI VIS TA TEAM WSS INVI ACI I L TUO VI D EO LA P AR OLA ALL' ESPER TO RASSEGNA S TA MP A ULTI ME NOTI Z IE BLOG GLI SVINCOLATI David Löfquist CLUB: Mjallby (Sweden) - AGE: 24 - POSITION: Midfielder L'OSPITE ANIELLO CUTOLO TRA QUALCHE GIORNO PUBBLICHEREMO IL BOTTA E RISPOSTA TRA LA REDAZIONE WSS ED IL NOSTRO NUOVO OSPITE, L'ATTACCANTE DEL PADOVA ANIELLO CUTOLO!!! SE VOLETE ANCHE VOI RIVOLGERGLI QUALCHE DOMANDA SCRIVETECI A [email protected] ARCHIVIO TOP LEVEL TOP 10 WSS I VOSTRI VIDEO LA PAROLA ALL'ESPERTO IL PUNTO DI VISTA GLI SVINCOLATI  Pagina 1 di 2 WORLD SOCCER SCOUTING 06/10/2011 http://www.worldsoccerscouting.com/default.asp?p=Notizie&show=detail&key=2207

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NUOVO ACCORDO COLLETTIVO FIGC-LNPA-AIC: IL COMMENTODEGLI AVVOCATI FERRARI E NICOLELLA (I PARTE).

La Parola all'Esperto

LUCA FERRARI, AVVOCATO SPECIALIZZATO NELLA CONSULENZA

LEGALE IN MATERIA DI DIRITTO SPORTIVO, COMMERCIALE-SPORTIVO,

DIRITTI DI IMMAGINE E TRASMISSIONE DI EVENTI. HA MATURATO UNA

LUNGA ESPERIENZA IN TRASFERIMENTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALIDI GIOCATORI, SPONSORIZZAZIONI, PROPRIETA’ INDUSTRIALE E

LICENZE NONCHE’ NEL CONTENZIOSO SPORTIVO IN MATERIE

DISCIPLINARI ED ECONOMICHE, PARTICOLARMENTE IN QUELLO

 ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. COLLABORA CON VARIE

RIVISTE GIURIDICHE ED E’ COAUTORE DI LIBRI PUBBLICATI IN TUTTA

EUROPA. E’ INOLTRE RELATORE IN DIVERSE CONFERENZE NAZIONALI

ED INTERNAZIONALI IN TEMI DI DIRITTO SPORTIVO. GABRIELE NICOLELLA - AVVOCATO - COMPONENTE

DELL’UFFICIO LAVORO E PREMI FIGC IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

SERIE B - COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

 AD ADIRE LE VIE LEGALI FIGC IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

"Il 5 settembre scorso il Presidente Federale Abete, il Presidente

  Aic Damiano Tommasi e il Presidente della Lega di Seria A

Beretta hanno sottoscritto il nuovo Accordo Collettivo con

valenza fino a giugno 2012. Le modifiche apportate rispetto

all’accordo i cui effetti si ricorda essere cessati il 30 giugno 2010sono brevemente riassunte di seguito. Scorrendo il nuovo testo

si segnala innanzitutto l’innalzamento del termine - da 5 a 10

giorni - entro il quale la società può provvedere al deposito del

contratto di prestazione sportiva presso la Lega: quest’ultima,

mentre in passato apponeva autonomamente il c.d. visto di

esecutività ai fini dell’approvazione dell’accordo, oggi si limita ad effettuare le verifiche di

propria competenza, trasmettendo successivamente il documento alla FIGC, che dovrà

procedere alla relativa approvazione. La modifica costituisce un correttivo necessario che

permette di conformarsi alla previsione legislativaex art. 4 co. 2 della legge 23 marzo 1981

n°91, ai sensi del quale, appunto, “la società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la

federazione sportiva nazionale per l'approvazione”. Il vecchio sistema di approvazione da

parte della Lega su delega della FIGC rimarrà comunque in opera almeno fino al dicembre

2011. La novità di maggior rilievo riguarda senz’altro la retribuzione dell’atleta, ed in

particolare la disciplina del rapporto parte fissa-parte variabile: in passato, quest’ultima non

poteva essere superiore al 50% della prima, mentre oggi si prevede una diversificazione a

seconda che la parte fissa (lo “stipendio base”) sia concordata in misura minore o maggioredell’importo lordo di 400.000,00 €. Se lo stipendio base non supera 400.000,00 €, la parte

variabile non potrà eccedere, per ogni stagione sportiva di durata del contratto, il 100% di

quella fissa, mentre se lo stipendio base è superiore a tale soglia, la parte variabile non

avrà limitazione alcuna. Analogamente, nessun limite ai premi è previsto per il primo

contratto da professionista. Ancora in tema di retribuzione, si prevede espressamente che

l’espressione della medesima potrà avvenire solo “al lordo”, mentre l’accordo passato

prevedeva che “La retribuzione deve essere espressa al lordo, salva la facoltà delle parti di 

specificare, oltre all’importo lordo, anche il corrispondente netto e in tale ultimo caso se

l’intesa tra le parti medesime è intervenuta sul lordo o sul netto”. La modifica risponde

evidentemente all’esigenza di agevolare il controllo sui bilanci delle società

professionistiche, nonché la certezza del costo a carico del club, attraverso l’indicazione (e

comunque la necessaria prevalenza) dell’importo lordo pattuito. Infine, allo scopo di

uniformarsi alla previsione di cui al Sistema Licenze Nazionali secondo la quale la società è

tenuta ad effettuare il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi

Enpals e di altri contributi esclusivamente tramite uno o più conti correnti bancari intestati

alla società medesima - i cui estremi devono essere comunicati alla Co.Vi.Soc. all’iniziodella stagione sportiva -, si è esclusa la facoltà di remunerare l’atleta attraverso assegni

circolari presso la sede della società, prevedendo unicamente la modalità del bonifico

presso l’istituto bancario indicato dal calciatore all’atto della sottoscrizione del contratto". 

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NUOVO ACCORDO COLLETTIVO FIGC-LNPA-AIC: IL COMMENTODEGLI AVVOCATI FERRARI E NICOLELLA (II PARTE).

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LE VIE LEGALI FIGC IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

"Viene poi disciplinata in maniera maggiormente puntuale lafattispecie relativa allo svolgimento da parte del calciatore di altreattività lavorative o imprenditoriali in costanza di contratto. Ogni

attività professionale diversa da quella calcistica è preclusa, se“incompatibile”. In particolare si è specificato che spetta allasocietà autorizzare l’impegno professionale extracalcistico.L’eventuale diniego della società dovrà essere succintamentemotivato e dovrà essere comunicato al calciatore entro 45 giornidal ricevimento della richiesta di autorizzazione. In mancanza di

risposta da parte del club, l’autorizzazione dovrà intendersi concessa. Si è inoltreindividuata la competenza del Collegio Arbitrale (con rito accelerato) qualora il calciatoreintenda contestare il diniego opposto dalla società. Sotto il profilo sanzionatorio, si èmantenuto il medesimo ventaglio di misure applicabili (ammonizione scritta, multa,riduzione della retribuzione, esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazioneprecampionato con la prima squadra, risoluzione del contratto). Ammonizione scritta emulta possono essere applicate direttamente dalla società, entro il termine perentorio di 20giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita ladifesa del calciatore nei 5 giorni successivi alla contestazione (la multa in ogni caso nonpotrà essere superiore al 5% di un dodicesimo della parte fissa). Le sanzioni predettepossono essere impugnate dal calciatore dinanzi al Collegio Arbitrale entro 15 giorni dallacomunicazione con la quale vengono irrogate. Anche l’esclusione temporanea delcalciatore dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra,allorquando la condotta dell’atleta sia tale da “non consentire, senza obiettivo, immediato,nocumento per la società, la partecipazione del calciatore alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra ”, può essere disposta direttamente dalla società, seppurin via provvisoria, purchè la società medesima contestualmente inoltri al calciatore e alCollegio Arbitrale la relativa proposta di irrogazione della sanzione (in tale procedimento, ilcalciatore potrà richiedere la reintegrazione o la risoluzione del contratto). Per quantoriguarda le sanzioni rappresentate dalla riduzione della retribuzione e dalla risoluzione delcontratto, occorrerà invece far riferimento alle procedure previste dal Regolamento delCollegio Arbitrale. Il relativo ricorso, contenente la proposta di provvedimento sanzionatorio,dovrà essere inviato al calciatore e al Collegio entro il termine perentorio di venti giorni dallaconoscenza dell’inadempimento o dalla definitività del provvedimento di squalifica. Inriferimento alla riduzione della retribuzione, si prevede - diversamente dal passato - che nelcaso di squalifica per doping la riduzione potrà essere pari all’intera retribuzione (fissa evariabile); nel caso di squalifica per motivi diversi dal doping si mantiene invece il limite per

cui la riduzione, per il periodo corrispondente alla durata della squalifica, non potràsuperare il 50% della retribuzione fissa dovuta per tale periodo. Viene mantenuta laprevisione per cui nei casi di riduzione della retribuzione per ipotesi diverse dalla squalificala sanzione potrà riguardare anche la parte variabile. Per quanto riguarda la sanzione dellarisoluzione del contratto, si è inserito l’inciso secondo il quale nel caso di calciatore in

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“prestito” (compresi i casi di compartecipazione), “alla risoluzione consegue il diritto della società cedente di pretendere il ripristino, con decorrenza dalla data di risoluzione,dell’originario rapporto tra essa e il calciatore, fino al termine originariamente previsto per tale rapporto ”. La società cedente decadrà dal diritto al ripristino, qualora non eserciti ilrelativo diritto entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto informazione dellarisoluzione". 

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NUOVO ACCORDO COLLETTIVO FIGC-LNPA-AIC: IL COMMENTODEGLI AVVOCATI FERRARI E NICOLELLA (III PARTE).

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LE VIE LEGALI FIGC IN RAPPRESENTANZA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

"Quanto alla disciplina della malattia e dell’infortunio, si è previstoinnanzitutto che “il calciatore si avvale, senza oneri e spese,dell’assistenza sanitaria primaria (ivi compresi interventi 

chirurgici, medicinali, degenze in istituti ospedalieri, o case di curae attività di riabilitazione) che la società è tenuta a mettere adisposizione”. Nel caso in cui il calciatore non intenda avvalersidell’assistenza messa a disposizione dalla società, egli “dovràdarne tempestiva comunicazione scritta alla società e dovràaffidarsi a soggetti e/o strutture di specchiata professionalità e

chiara fama”. A tal proposito, mentre nel precedente accordo si prevedeva che la societàconcorresse alle relative spese “in misura non superiore al costo normalmente necessario  per assicurare al calciatore medesimo un’assistenza specialistica o di idoneaqualificazione”, oggi si è introdotto l’obbligo di una polizza assicurativa sanitaria - i cui premisaranno sostenuti integralmente dalla società -, destinata a “coprire i costi normalmentenecessari per i trattamenti sanitari (…) a cui il calciatore dovrà sottoporsi ”. Resta inteso,tuttavia, che la copertura assicurativa non esclude né sostituisce l’obbligo di garantirel’assistenza sanitaria. Pertanto, laddove a questo fine la garanzia di polizza non fossesufficiente, dovrà comunque concorrere la società. Le parti hanno altresì concordato iprincipi-cardine del Regolamento del collegio arbitrale: si tratterà innanzitutto di un arbitratoirrituale, la cui sede sarà individuata a seconda del valore della vertenza, per cui per 

vertenze di valore sino ad € 50.000,00 vi sarà sede unica del Collegio a Roma (ed ilPresidente, in caso di mancato accordo tra gli arbitri, verrà nominato dal Presidente delTribunale di Roma), mentre per vertenze superiori ad € 50.000,00 e di valoreindeterminabile la sede sarà quella del luogo ove ha sede la società (con Presidente, in

caso di mancato accordo tra gli arbitri, nominato dal Presidente del Tribunale). Preme infineaccennare alla questione principalmente dibattuta nel corso della trattativa tra le parti,ovvero quella relativa all’art. 7 ed ai c.d. “fuori rosa”: il conflitto nasce dal fatto che da un latole società, a fronte di rose eccessivamente ampie, ritengono necessario consentire altecnico di suddividere i giocatori in gruppi (individuando i calciatori ritenuti o meno idoneiall’impiego in competizioni ufficiali, garantendo in ogni caso ad ognuno una figura tecnica diriferimento e adeguate strutture di allenamento), e dall’altro l’AIC tende a presidiare il dirittodel calciatore ad allenarsi con la “prima” squadra, anche al fine di evitare discriminazioni a

suo danno. Sul punto si è deciso di tentare una riforma entro il termine di 30 giorni dallafirma, scaduto il quale dovrà intendersi allegato all’accordo e dunque parte integrante delmedesimo il parere interpretativo reso dal Presidente Abete in data 22 agosto 2011. Comeormai noto a chi ha seguito la “saga del rinnovo”, per una rivisitazione profonda della

disciplina di una serie di aspetti fondamentali del rapporto società-calciatori, la partita èrinviata -nell’ipotesi migliore- di qualche mese. L’attuale accordo collettivo avrà infatti unadurata limitata alla corrente stagione sportiva e per espressa previsione non è tacitamenterinnovabile né prorogabile".

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