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NUMERO SPECIALE Dicembre 2005 DE LEGIBUS NOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALE AVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI Questo notiziario è stato realizzato con la collaborazione della Uilcom Lombardia di Milano e del suo segretario Giancarlo Buscaglia nonchè dell’ufficio vertenze di Milano diretto da Roberto Bottalico. All’interno: Nozioni di carattere generale Corresponsione della retribuzione Stabilità reale e stabilità obbligatoria del posto di lavoro Decorrenza della prescrizione Prescrizione ordinaria e prescrizione presuntiva Interruzione della prescrizione Effetti dell’interruzione della prescrizione Obbligazione solidale e prescrizione Licenziamento e reintegrazione Prescrizione dei singoli istituti Le decadenze Casi specifici di decadenza Formule Studio Legale I I D DI IR RI IT TT TI I D DE EL L L LA AV VO OR RA AT TO OR RE E P PR RE ES SC CR RI IZ ZI IO ON NI I E E D DE EC CA AD DE EN NZ ZE E

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DE LEGIBUSNOTIZIARIO DELLO STUDIO LEGALEAVVOCATI CARTILLONE - VIGEVANI

Questo notiziario è stato realizzato con la collaborazionedella Uilcom Lombardia di Milano e del suo segretarioGiancarlo Buscaglia nonchè dell’ufficio vertenze di Milano diretto da Roberto Bottalico.

All’interno:• Nozioni di carattere

generale

• Corresponsionedella retribuzione

• Stabilità realee stabilità obbligatoria del posto di lavoro

• Decorrenzadella prescrizione

• Prescrizione ordinaria e prescrizione presuntiva

• Interruzionedella prescrizione

• Effetti dell’interruzionedella prescrizione

• Obbligazione solidale e prescrizione

• Licenziamento e reintegrazione

• Prescrizionedei singoli istituti

• Le decadenze

• Casi specifici di decadenza

• Formule

Studio Legale

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DE LEGIBUS

Studio Legale Avvocati Biagio Cartillone Giorgio Enea Vigevani

Via E.Besana 920122 Milano - ItalyTel. (339) 02 5457952Fax (339) 02 54118473

www.biagiocartillone.comIdeazione e realizzazione:Prof. Giulio Enea VigevaniAvv. Beatrice BoschiVigevani

Hanno collaborato:Dott.Angela IasconeDott.Antonella CalviDott.Antonella Agate

e-mail: [email protected]@tin.itPotete ricevere il De Legibusper e-mail inviandoci il vostroindirizzo

SegreteriaOriana CartilloneJessica Picardi

11 -- LE NOZIONI DI CARATTERE GENERALETermini di corresponsione della retribuzione . . . . . . . . . . . . . . . 3Stabilità reale e stabilità obbligatoria del posto di lavoro. . . . . . . 4Decorrenza della prescrizione, principi generali . . . . . . . . . . . . . 4Incertezza sulle dimensioni dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Crediti ereditari acquisiti da altro dipendentedello stesso datore di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Infortuni sul lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Lavoro in nero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Pluralità di rapporti di lavoro subordinato tra le stesse parti. . . . . 5Tempi della prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Onere sulla prova della decorrenza della prescrizione . . . . . . . . . 6Alternanza di stabilità reale e obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Prescrizione ordinaria e prescrizione presuntiva . . . . . . . . . . . . . 6Prescrizione in 10 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Prescrizione in 5 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Prescrizione in 3 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Prescrizione in 1 anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Interruzione della prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Effetti dell’interruzione della prescrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . 7Obbligazione solidale e interruzione della prescrizione . . . . . . . . 8Nullità patto contrario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Sindacato e prescrizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

22 -- LA PRESCRIZIONE DEI SINGOLI ISTITUTIAccertamento della natura subordinata della prestazione . . . . . . . 9Interposizione illecita di manodopera o somministrazione di lavoro illecita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Licenziamento, reintegrazione nel posto e risarcimento del danno . . . 10Retribuzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Mensilità supplementare per 13a e 14a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Compenso per lo straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10Incidenza del lavoro straordinario sui vari istituti . . . . . . . . . . . 11Riposi settimanali non goduti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Risarcimento del danno per riposi non goduti . . . . . . . . . . . . . . 11Permessi retribuiti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Indennità sostitutiva delle ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Richiamo del lavoratore in ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Scatti di anzianità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Anzianità di servizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12Maggiorazione per lavoro notturno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Festività e festività soppresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Qualifica superiore e diritti retributivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13Aumenti periodici per anzianità anagrafica del lavoratore. . . . . . 13Risarcimento dei danni per mobbing e per dequalificazione . . . . 14Indennità di maneggio denaro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Indennità di reperibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Indennità di disagio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Indennità di trasferta o di missione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Indennità estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Indennità di turno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

SOMMARIO

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DE LEGIBUS

Indennità di lavori speciali disagiati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità chilometrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità di presenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità di vacanza contrattuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità per differenza canone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità di funzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità di maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Indennità contrattuale per malattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Premio di fedeltà. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Una tantum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Cauzioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Congedo matrimoniale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Provvigioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Rischio macchina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16Bonus e incentivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Rimborso spese. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Trattamento previdenziale della malattia e dell’infortunio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Malattia professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Risarcimento infortunio lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Mancato rientro dalla cassa integrazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Polizza assicurativa di garanzia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Equo premio per l’invenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Dimissioni estorte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Indennità sostitutiva del preavviso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18Trattamento di fine rapporto (tfr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Domanda all’Inps del tfr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Interessi e rivalutazione monetaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Conversione di più contratti a termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Più contratti a termine validi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19Diritti nascenti da atto di transazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Indebito arricchimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Compensazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Contributi previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Prescrizione dei diritti riconosciuti in sentenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Ripetizione di indebito del datore di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Trattenuta indebita contributi sindacali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Lavoro a progetto e prestazioni coordinate e continuative. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Pubblico impiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Dirigenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

33 -- LE DECADENZECasi specifici di decadenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21Clausole contrattuali di decadenza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Licenziamento dell’apprendista per scadenza del termine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Mancata comunicazione dei motivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Contratto a termine e impugnazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22Indennità di mobilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

44 - IL FORMULARIOLettera di interrruzione della prescrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23Lettera di richiesta dei motivi del licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24Lettera di risposta con i motivi del licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Lettera di impugnazione del licenziamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26Lettera con richiesta dei motivi del trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Lettera di risposta del datore di lavoro alla richiesta dei motivi del trasferimento . . . . . . . . . . . . . . . 27Lettera all’Inps di svolgimento di attività in periodo di integrazione salariale . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28Lettera di impugnazione delle rinunce e della transazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

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EDITORIALE

Cari Compagni, il primo numero del De Legibus sulle sanzionidisciplinari è stato molto utile. Molti di noi lo hanno letto coninteresse e i commenti sono stati assai positivi, malgrado la

materia non fosse certamente delle più facili. I formulari poi si sono dimostrati di grande utilità pratica.Forti di questa prima esperienza, abbiamo deciso con l’avv. BiagioCartillone di non fermarci al primo numero, ma di continuare perio-dicamente ad informare i lavoratori su singoli temi di primaria impor-tanza ed attualità. Siamo infatti convinti che nella nostra società il ruolo di un sindacatoserio e moderno si esprima sempre più in una specifica e puntualetutela dei diritti individuali dei lavoratori e non solo di quelli collettivi. L’attacco al modello del lavoro a tempo indeterminato e aidiritti sindacali rende, tra l’altro, più complessa una garanzia collettivadei diritti e impegna pertanto ad una ricerca di affinamento di strategie. Tra queste, tuttavia, resta certo imperitura la “strategia della conoscenza”.Soprattutto i lavoratori che operano in realtà senza una presenza sin-dacale costante necessitano e possono giovarsi di una piena consape-volezza dei propri diritti e degli strumenti esistenti per tutelarli.Per tutti questi motivi, il panorama che, tramite questo libello, l’avv.Cartillone ci offre su modalità e tempi per far valere con successo unproprio diritto appare regalo assai prezioso.Forse non sarà puro divertimento scrivere e leggere un’analisi pun-tuale di tutte le diverse prescrizioni e decadenze, secondo il tipo dilavoratore ed il diritto che si presume leso (diritto al salario, alle ferie,alle indennità, alla conservazione del posto, etc.): questi temi posso-no certo apparire molto tecnici e non privi di complessità. Molti dinoi, tuttavia, nel corso della propria vita lavorativa, si sono non dirado trovati in una delle situazioni qui descritte: se avessimo avuto aportata di mano un libretto come questo, forse avremmo potutogarantire, prima e meglio, i nostri giusti diritti.

Il segretario della Uilcom LombardiaGiancarlo Buscaglia

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Il codice civile, all’articolo 2934, prevedeche “ogni diritto si estingue per prescrizio-ne quando il titolare non lo esercita per iltempo determinato dalla legge”. L’inerzia eil disinteresse fanno sì che egli non possapiù, anche volendolo, esercitare il dirittoche per lungo tempo ha trascurato.L’esistenza della prescrizione ha lo scopodi dare certezza ai rapporti giuridici,impedendo che i diritti-doveri di ciascunodi noi si protraggano all’infinito e condannosa incertezza per tutti; in questomodo, si assicura la pace sociale con unaforma di cancellazione generale dellesituazioni di potenziale conflittualità.Immaginate che grande confusione visarebbe se un soggetto potesse vantare un

suo diritto a tempo indefinito e avesse lapossibilità effettiva di agire davanti a ungiudice per farlo valere. Avremmo unasituazione di permanente conflittualità,con grave danno dei commerci e degliscambi. Ogni situazione giuridica sarebbe incerta,essendovi sempre la possibilità che qual-cuno possa avanzare pretese.Il lavoratore che non agisce a tempo debitoper reclamare una sua spettanza perde defi-nitivamente la possibilità di poterlo fare. Il lavoratore, pertanto, non deve maidimenticare di agire a tempo giusto e deveessere attivo nel manifestare, a tempodebito, la sua volontà di aver soddisfattoil diritto che non gli è stato riconosciuto.

11 -- LLEE NNOOZZIIOONNII DDII CCAARRAATTTTEERREE GGEENNEERRAALLEE

La retribuzione dovuta al lavoratore può essere corrisposta con modalitàtemporali diverse: ogni mese, ogni settimana, ogni quindici giorni, alla finedella singola giornata lavorativa, o con altre modalità periodiche che l’au-tonomia delle parti può individuare di volta in volta. La legge non imponealcuna limitazione e le modalità della corresponsione della retribuzionesono infinite.La modalità temporale più diffusa, prevista peraltro dalla generalità deicontratti collettivi, è quella del pagamento mensile.Se il contratto collettivo prevede che la retribuzione deve essere corrispostamensilmente, una diversa pattuizione delle parti che preveda termini piùbrevi è da ritenersi valida perché il lavoratore può avere specifico interessead essere pagato in tempi periodici ridotti. Il termine del pagamento piùlungo si presume a favore del debitore-datore di lavoro.

TTEERRMMIINNII DDII CCOORRRREESSPPOONNSSIIOONNEEDDEELLLLAA RREETTRRIIBBUUZZIIOONNEE

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Se il datore di lavoro occupa alle suedipendenze più di 15 addetti, il lavorato-re gode della cosiddetta stabilità realedel posto di lavoro.In caso di illegittimo licenziamento, illavoratore ha diritto ad essere reintegra-to nel posto di lavoro e al risarcimentodei danni per la retribuzione persa.Se il datore di lavoro occupa meno di 16addetti, il lavoratore ha diritto solo allacosiddetta stabilità obbligatoria, e cioèal ripristino del rapporto di lavoro o alrisarcimento dei danni nella misura cheva da un minimo di 2,5 mensilità ad unmassimo di sei mensilità di retribuzione,

ma senza alcun ripristino del rapporto dilavoro se il datore di lavoro non lovuole.Va da sé che il lavoratore che gode dellastabilità reale è un lavoratore fortementegarantito e libero, mentre la stessa cosanon può dirsi per il lavoratore alle dipen-denze di un datore di lavoro con meno di16 addetti.La stabilità reale del posto di lavoro puòessere pattuita tra il datore di lavoro e illavoratore anche se il numero dei dipen-denti è inferiore a 16, come miglior con-dizione di trattamento a favore del lavo-ratore.

1.1 Il principio generale è che la prescri-zione comincia a decorrere dal giorno incui il diritto può essere fatto valere. Maper i diritti dei lavoratori subordinati vi èuna disciplina particolare che è così sin-tetizzabile: se il rapporto di lavoro non èdotato di resistenza, il timore del licenzia-mento può spingere il lavoratore a rinun-ciare a parte dei suoi diritti. Una denunciaeffettuata in una posizione di debolezzaindividuale, economica e sociale non puòessere considerata una libera manifesta-zione di volontà negoziale. Per proteggereil lavoratore, che per eccellenza è il con-traente più debole, vi è il principio secon-do il quale la prescrizione non decorredurante il rapporto di lavoro se il lavorato-re stesso non ha la garanzia della tutelareale del posto di lavoro. Se egli gode della

tutela reale del posto di lavoro, può valida-mente esercitare i suoi diritti senza timoreche questa sua iniziativa lo esponga alrischio di un licenziamento. LaCostituzione, pur ammettendo la prescri-zione del diritto al salario, non ne consente ildecorso finché permane la situazione digrave debolezza del lavoratore.La differenza di trattamento tra lavorato-re alle dipendenze di un datore di lavorocon più di 15 o con meno di 16 addetti èdi fondamentale importanza nell’indivi-duare la data di decorrenza della prescri-zione. Chi ha la stabilità reale del posto di lavo-ro subisce la maturazione della prescri-zione anche in costanza di rapporto dilavoro. Ma il lavoratore alle dipendenzedi una piccola impresa, alla cessazione

SSTTAABBIILLIITTÀÀ RREEAALLEE EE SSTTAABBIILLIITTÀÀ OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIAA DDEELL PPOOSSTTOO DDII LLAAVVOORROO

DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE,PRINCIPI GENERALI

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del rapporto, anche dopo più di quaran-t’anni di lavoro, può richiedere il paga-mento delle differenze retributive chesono maturate all’inizio del rapporto dilavoro. Come il lettore può constatare,non si tratta di poca cosa. Un lavoratorepuò inoltrarsi nelle sue rivendicazioninella notte dei tempi; l’altro, invece, sideve fermare agli ultimi 5 o al massimo10 anni.La decorrenza della prescrizione deidiritti retributivi del prestatore di lavorosubordinato è differita fino al compi-mento del periodo di preavviso e non giàsolo fino alla data di intimazione dellicenziamento, essendo dubbio che l’attorisolutivo possa far venir meno il com-portamento rinunciatario del lavoratore,potenzialmente interessato ad una revo-ca del licenziamento.

1.2 Incertezza sulle dimensioni dell’impresaIn ipotesi di dubbio sulla dimensionedell’azienda, la prescrizione dei crediti dilavoro non può decorrere in pendenza delrapporto, perché non viene meno il timoredel lavoratore di essere licenziato. In parti-colare, il criterio della “media occupazio-nale”, utilizzabile ai fini dell’applicazionedell’art. 18 SL, non è invece applicabile aifini della decorrenza della prescrizione, inquanto l’oggettiva incertezza circa la sus-sistenza della “stabilità” del “posto” deter-mina una situazione di timore nel lavora-tore che può indurlo ad attendere la cessa-zione del rapporto per far valere i suoidiritti.

1.3 Crediti ereditari acquisiti da altrodipendente dello stesso datore di lavoro Il principio della non decorrenza dellaprescrizione dei crediti di lavoro opera

solo per la retribuzione spettante in ragio-ne e nell’ambito di questo e non per cre-diti diversi, quali quelli vantati per dirittoereditario in relazione al pregresso rap-porto di lavoro di altro soggetto con lostesso datore di lavoro (ad esempio unalavoratrice che invochi, con riferimentoal periodo in cui la stessa aveva lavoratoalle dipendenze del medesimo datore dilavoro, la non decorrenza della prescri-zione concernente i crediti maturati dalmarito nell’ambito di un pregresso rap-porto con lo stesso datore).

1.4 Infortuni sul lavoroIl termine della prescrizione prende adecorrere solo ove vi sia certezza dell’e-sistenza dello stato morboso, del consoli-damento dei postumi, del superamentodella soglia invalidante ed infine dellaconoscibilità da parte dell’assicuratodelle predette circostanze.

1.5 Lavoro in neroLa prescrizione quinquennale in costanzadel rapporto di lavoro dei crediti deldipendente non decorre se il rapporto dilavoro non si è instaurato regolarmente,anche quando è applicabile la tutela del-l’art. 18 della legge n. 300/1970 contro illicenziamento illegittimo. La SupremaCorte ha affermato tale principio in quan-to il lavoratore si trova, comunque, in unasituazione di particolare debolezza.

1.6 Pluralità di rapporti di lavorosubordinato tra le stesse partiNell’ipotesi in cui fra le stesse parti siinstaurino due successivi rapporti dilavoro subordinato, nessuno dei qualiassistito da stabilità reale, il termine rela-tivo alla prescrizione concernente i credi-ti del lavoratore attinenti al primo dei sud-

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PRESCRIZIONE ORDINARIAE PRESCRIZIONE PRESUNTIVA

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detti rapporti non decorre nel caso in cuivenga a cadere nel corso del successivorapporto.

1.7 Tempi della prescrizioneIl nostro ordinamento giuridico prevedeche i diritti scaturenti da un rapporto dilavoro subordinato si possono prescrivere,con riferimento alla loro natura, in 10 anni,in 5 anni, in 3 anni o in un solo anno.

1.8 Onere sulla prova della decorrenzadella prescrizioneIl principio generale è che la prescrizionedel lavoratore incomincia a decorrere dallacessazione del rapporto di lavoro. Spetta aldatore di lavoro, il quale deduca la prescri-zione del credito del lavoratore in costanzadel rapporto, provare che questo è presidia-to dai necessari requisiti di stabilità reale.

1.9 Alternanza di stabilità reale e obbli-gatoriaOve il rapporto di lavoro sia caratterizzatodalla alternanza di periodi di stabilità conperiodi di non stabilità, è legittimo il ricon-giungimento, ai fini della decorrenza dellaprescrizione, dei vari periodi caratterizzatidalla stabilità.

Il nostro ordinamento prevede due tipi diprescrizione: ordinaria e presuntiva. Ladisciplina dei due tipi di prescrizione è pro-fondamente diversa. La prescrizione ordi-naria opera anche se il datore di lavoro rico-nosce di non avere estinto l’obbligazione.La prescrizione presuntiva, invece, nonopera se il datore di lavoro riconosce,comunque, di non aver provveduto a estin-guere l’obbligazione. Il tempo è decorso, laprescrizione è già maturata, ma essa è privadi ogni conseguenza contro il lavoratore seil datore di lavoro riconosce di non averlopagato. Il lavoratore, in presenza di prescri-zione presuntiva, nel caso in cui il datore dilavoro la eccepisca, può sempre deferire ilgiuramento decisorio. Se il datore di lavoronon rende il giuramento, oppure con il giu-ramento riconosce di non avere estintol’obbligazione, la prescrizione non opera eil lavoratore può realizzare il suo creditopretendendo il pagamento. L’eccezione di prescrizione presuntiva èlogicamente incompatibile con la conte-stazione, da parte del debitore, dell’esi-stenza del credito, la quale comporta laimplicita ammissione che il credito non èstato estinto.Tra la prescrizione presuntiva e quellaordinaria, vi è incompatibilità di contem-poranea proposizione nello stesso giudi-zio, dato che, mentre la prima si basa suuna presunzione di pagamento e tende aimpedire che si paghi un’altra volta, l’ altraprescinde dall’avvenuto pagamento eviene eccepita proprio per non adempierel’ obbligazione. Se in ipotesi di prescrizione presuntiva ildatore di lavoro ammette di non aver paga-to, la prescrizione non opera ed egli dovrà

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manu ma fatta sottoscrivere per ricevuta);• con l’invio del tentativo obbligatorio diconciliazione avanti l’Ufficio Provincialedel Lavoro; • con la notificazione del ricorso che pro-muove una qualsiasi causa contro il dato-re di lavoro;• con la domanda di pagamento che illavoratore propone in corso di una causagià esistente; • con la notificazione dell’atto con cui sicomunica la nomina del proprio arbitro inun collegio arbitrale.L’interruzione della prescrizione non si hacon la semplice spedizione dell’atto, ma siperfeziona solo con la consegna del relati-vo plico al datore di lavoro. Sino a quando il plico non perviene aldatore di lavoro, l’interruzione non siverifica perché si tratta di un atto unilate-rale recettizio.Il datore di lavoro interrompe la prescrizio-ne a favore del lavoratore con il riconosci-mento del diritto che il lavoratore rivendica. Il pagamento spontaneo, da parte del dato-re di lavoro, della sorte capitale di un cre-dito di lavoro prescritto costituisce un attoincompatibile con la volontà di valersidella prescrizione. Questo riconoscimentointerruttivo della prescrizione è estensibileal credito concernente la rivalutazionemonetaria e gli interessi, atteso che questihanno carattere accessorio e sono parte delcredito complessivo del lavoratore.

EFFETTI DELL’INTERRUZIONEDELLA PRESCRIZIONE

Per effetto della interruzione s’inizia unnuovo periodo di prescrizione. Si possonoinviare lettere di interruzione all’infinito.Se l’interruzione è avvenuta mediante lanotificazione di un atto che promuove unacausa oppure un arbitrato, la prescrizione

pagare; nella prescrizione ordinaria, inve-ce, l’ammissione del mancato pagamentorende sempre operativa la prescrizione.

PRESCRIZIONE IN 10 ANNII diritti dei lavoratori subordinati che siprescrivono in 10 anni sono tutti i dirittiper i quali il codice non prevede in modospecifico una prescrizione più breve.

PRESCRIZIONE IN 5 ANNII diritti dei lavoratori subordinati che si pre-scrivono in 5 anni sono “gli interessi e, ingenerale, tutto ciò che deve pagarsi perio-dicamente ad anno o in termini piùbrevi…e le indennità spettanti per la cessa-zione del rapporto di lavoro” (art. 2948cod. civ.).

PRESCRIZIONE IN 3 ANNII diritti dei lavoratori subordinati che siprescrivono in 3 anni sono “le retribuzio-ni corrisposte a periodi superiori al mese”(prescrizione presuntiva).

PRESCRIZIONE IN 1 ANNOI diritti dei lavoratori subordinati che si pre-scrivono in 1 anno sono “le retribuzioni cor-risposte a periodi non superiore al mese”(prescrizione presuntiva).

INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE

Il nostro codice prevede che l’interruzionedella prescrizione avvenga per atto dellavoratore o per atto del datore di lavoro.Il lavoratore può interrompere la prescri-zione in molteplici modi: • con un qualsiasi atto che valga a costi-tuire in mora il datore di lavoro (letteraraccomandata, lettera consegnata brevi

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OOBBBBLLIIGGAAZZIIOONNEE SSOOLLIIDDAALLEE EEIINNTTEERRRRUUZZIIOONNEE

DDEELLLLAA PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE

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non decorre fino al momento in cui passain giudicato la sentenza che definisce ilgiudizio. Se il processo si estingue rimanefermo l’effetto interruttivo e il nuovoperiodo di prescrizione comincia dalladata di notificazione dell’atto che ha intro-dotto il giudizio dichiarato estinto. Il lavoratore, in questo caso, se non puòvantare altri atti interruttivi della prescri-zione, inviati nell’intervallo temporalecompreso dalla data di inizio della causa

alla data di estinzione del giudizio, rischiadi vedersi dichiarare prescritto il suo dirit-to in un eventuale successivo giudizio cheeventualmente dovesse proporre. La domanda giudiziale, proposta avanti algiudice carente di giurisdizione oppureincompetente per materia o per territorio,ha effetti interruttivi permanenti fino alladefinizione del giudizio, verificandosi,comunque, l’esercizio, per tutta la duratadel processo, del diritto azionato.

L’atto di interruzione della prescrizio-ne nei confronti di un obbligato in soli-do ha effetto anche nei confronti ditutti gli altri obbligati. Se il lavoratoreinterrompe la prescrizione nei con-fronti dell’acquirente dell’azienda,l’effetto si estende anche al cedente eviceversa. Tra le ipotesi di obbligosolidale si citano: cedente e cessiona-rio dell’azienda per i crediti vantatidal lavoratore, fondo di garanziadell’Inps e fallimento per il pagamen-to del trattamento di fine rapporto,appaltante e appaltatore per le presta-zioni eseguite dal lavoratore nel con-tratto di appalto entro il limite di unanno dalla cessazione dell’appalto,concorso di responsabilità del datoredi lavoro e di eventuali terzi per i dannibiologici subiti dal lavoratore nell’e-sercizio delle sue mansioni, utilizzato-re e somministratore nella sommini-strazione di lavoro a tempo indetermi-nato e determinato per i trattamentiretributivi e i contributi previdenziali.

NNUULLLLIITTÀÀ PPAATTTTOO CCOONNTTRRAARRIIOO

Il datore di lavoro e il lavoratore nonpossono modificare tra loro la disciplinadella prescrizione prevista per legge. La norma è diretta a tutelare la posizionedel lavoratore che, quale soggetto debo-le, all’inizio del rapporto di lavoro,potrebbe essere indotto ad accettare laprescrizione dei suoi diritti in mododiverso e peggiorativo da come la pre-scrizione è disciplinata dal codice. La disciplina della prescrizione non puòessere modificata nemmeno dal contrat-to collettivo. Il datore di lavoro, inoltre,non può rinunziare in modo preventivoalla prescrizione; la rinuncia ha effettosolo quando è maturata. Il diritto del lavoratore può essere pre-scritto per il decorso del tempo, ma ildatore di lavoro può rinunziare a farvalere la prescrizione. Nemmeno il giu-dice può eccepirla d’ufficio. Se il datore di lavoro non solleva l’ec-cezione, il giudice non può emetterenessuna pronuncia.

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Il lavoratore può conferire il mandato alla sua organizzazione sindacale affinché interrompail decorso della prescrizione del suo diritto. Questo mandato può essere conferito in formalibera. Il sindacato può inviare al datore di lavoro la lettera di richiesta di pagamento, peravere ricevuto il mandato dal lavoratore, senza necessità che la lettera stessa sia material-mente sottoscritta dal lavoratore. Per prudenza, però, il sindacato, allorché invia una letteradi messa in mora o di impugnazione di un licenziamento, deve far sottoscrivere la stessa let-tera anche dal lavoratore per evitare speciose contestazioni sulla sua rappresentanza. Non è necessario indicare in modo specifico la somma richiesta. È importante invece indi-care i vari titoli per i quali la somma è pretesa. Richiesta una somma a titolo di trattamentodi fine rapporto, non si può utilizzare la stessa lettera di messa in mora per ritenere inter-rotta la prescrizione per il pagamento delle ferie non godute. Richiesta l’incidenza del lavo-ro straordinario sul trattamento di fine rapporto, non si può ritenere che la medesima lette-ra di interruzione abbia ad interrompere la prescrizione anche per il diritto ad avere l’inci-denza dell’indennità sostitutiva del preavviso sul trattamento di fine rapporto. La lettera dimessa in mora deve essere, pertanto, specifica e contenere in modo esatto e completo larivendicazione del lavoratore.

Accertamento della natura subordinata della prestazioneNon è soggetta a prescrizione l’azionediretta all’accertamento del caratteresubordinato di un rapporto di lavoro,perché si estinguono per prescrizione isingoli diritti e non anche le azionidirette alla qualificazione giuridica diuna certa situazione, dalla quale poi

SSIINNDDAACCAATTOO EE PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE

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22 -- LLAA PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE DDEEII SSIINNGGOOLLII IISSTTIITTUUTTII

possono derivare diritti.Ma vi sono sentenze che affermano cheil diritto al riconoscimento del rapportodi lavoro subordinato è soggetto a pre-scrizione decennale o anche a quellaquinquennale.La prescrizione ovviamente non decor-re durante il rapporto di lavoro nel casoin cui il rapporto non sia garantito datutela reale.

Occorre analizzare adesso la disciplina della prescrizione sui singoli istituti.Qualche concetto è ripetuto ma ciò serve per migliorare la chiarezza

e l’incisività del concetto stesso. Negli opposti orientamenti per meglio difendere i diritti

dei lavoratori, occorre sempre agire facendo di più e mai di meno.

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RREETTRRIIBBUUZZIIOONNEEIl diritto al pagamento della retribu-zione e il diritto all’adeguamentodella retribuzione secondo i criteridell’art. 36 Costituzione (giustaretribuzione) è soggetto alla prescri-zione quinquennale. Se l’impresaoccupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorreredalla cessazione definitiva del rap-porto di lavoro

LICENZIAMENTO,REINTEGRAZIONE NEL POSTOE RISARCIMENTO DEL DANNOImpugnato il licenziamento nel termine dei60 giorni, l’illegittimo allontanamento dellavoratore dal posto di lavoro, deciso daldatore di lavoro in scorretto esercizio deipropri poteri, è fonte di responsabilità con-trattuale e non extracontrattuale, con la con-seguenza che il diritto del lavoratore alrisarcimento del danno resta assoggettatoall’ordinaria prescrizione decennale, anzi-ché a quella quinquennale. Il termine decorre dalla cessazione definiti-va del rapporto di lavoro.

MENSILITÀ SUPPLEMENTAREPER 13a E 14a

Gli emolumenti per tredicesima e quat-tordicesima mensilità hanno natura retri-butiva e, pertanto, i relativi crediti sog-giacciono alla prescrizione quinquenna-le. Se l’impresa occupa meno di 16addetti, la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro, diversamente dalladata di maturazione del diritto e incostanza di rapporto di lavoro.

COMPENSO PER LO STRAORDINARIO

I crediti del lavoratore subordinato aven-ti titolo nella prestazione di lavorostraordinario sono da assoggettare allaprescrizione quinquennale di cui all’art.2948 n. 4 c.c. in considerazione dellaloro accessorietà rispetto al creditoperiodico alla retribuzione. Nè assume alcun rilievo in contrario lacircostanza che il lavoro straordinariopossa talvolta essere prestato occasio-nalmente, ossia senza il carattere dellaperiodicità richiesto dall’art. 2948 delcodice civile. Anche laddove ciò si verifichi, infatti,deve essere data la prevalenza al fattoche il lavoro straordinario viene comun-que compensato in via accessoria insie-me con la retribuzione, la quale per ilavoratori subordinati viene di regolapagata a scadenze fisse. Se l’impresa occupa meno di 16 addetti,la prescrizione incomincia a decorreredalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro.

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Interposizione illecita di manodoperao somministrazione di lavoro illecitaCon riguardo al rapporto di lavoro costi-tuito in violazione del divieto di interposi-zione illecita, l’azione non è soggetta aprescrizione, essendo correlata alla impre-scrittibile facoltà di accertamento dellanullità del contratto di lavoro stipulato inviolazione del divieto previsto in modoimperativo dalla legge. I singoli diritti dinatura economica, però, sono soggetti allaprescrizione indicata per ogni singolo isti-tuto analizzato in questo elaborato.

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Il compenso dovuto dal datore di lavoroal lavoratore che abbia svolto attività ingiorno riservato al riposo, in dispregiodella normativa vigente, rivestono carat-tere retributivo, con la conseguenza chealle medesime si applica la prescrizionequinquennale propria di quel tipo di cre-dito. Se l’impresa occupa meno di 16addetti, la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

RISARCIMENTO DEL DANNOPER RIPOSI NON GODUTI

Nel caso in cui il lavoratore agisca in giu-dizio per conseguire l’attuazione di undiritto avente ad oggetto non già una voce,ordinaria o straordinaria, della retribuzio-ne, bensì il risarcimento di un danno pati-to per effetto di una inadempienza con-trattuale del datore di lavoro, trova appli-cazione la prescrizione ordinaria decenna-le e non quella breve quinquennale. In talcaso, infatti, non è possibile parlare di pre-stazioni periodiche o di causa debendicontinuativa, per la quale sia opportuna,secondo la valutazione legislativa, una piùsollecita liberazione del debitore, che giu-stifica appunto la previsione di un piùbreve termine rispetto a quello ordinario.In caso di prestazione di lavoro festivosenza godimento di riposi compensativi,

rimane violato (con presunzione assolutadi danno per lesione del diritto alla salute)l’art. 36, terzo comma della Costituzione,e dalla violazione deriva una specifica eseparata ragione di danno al cui risarci-mento il lavoratore ha comunque diritto(ex art. 1218 codice civile), ancorchéabbia già percepito la maggiorazione perlavoro festivo. Se l’impresa occupa menodi 16 addetti, la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

PPEERRMMEESSSSII RREETTRRIIBBUUIITTIII compensi dovuti per i permessi retri-buiti si prescrivono in 5 anni. Se l’impre-sa occupa meno di 16 addetti, la prescri-zione incomincia a decorrere dalla cessa-zione definitiva del rapporto di lavoro.

RIPOSI SETTIMANALI NON GODUTI

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IINNDDEENNNNIITTÀÀ SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA DDEELLLLEE FFEERRIIEE

L’indennità sostitutiva delle ferie non godu-te ha natura non retributiva ma risarcitoriae, pertanto, è soggetta alla prescrizioneordinaria decennale, decorrente anche inpendenza del rapporto di lavoro se vi ètutela reale. Vi è anche un orientamentoche la sottopone invece al termine dellaprescrizione quinquennale affermando lasua natura retributiva e non risarcitoria. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

IINNCCIIDDEENNZZAA DDEELL LLAAVVOORROO SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO SSUUII VVAARRII IISSTTIITTUUTTIII crediti per differenze retributive sui vari istituti (ferie, 13a, 14a, festività, indennitàsostitutiva del preavviso, trattamento di fine rapporto etc), derivanti dal mancatocomputo del compenso per lo straordinario fisso o continuativo, soggiacciono allaprescrizione quinquennale. Se l’impresa occupa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

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RICHIAMO DEL LAVORATOREIN FERIE

Ogni diritto a compensi e spese di spet-tanza del lavoratore si prescrive col de-corso dei 5 anni. Se l’impresa occupameno di 16 addetti la prescrizione inco-mincia a decorrere dalla cessazione defi-nitiva del rapporto di lavoro.

SCATTI DI ANZIANITÀOgni rapporto obbligatorio di durata èsuscettibile di prescrizione estintiva, auto-nomamente e indipendentemente dallaprescrizione estintiva delle singole obbli-gazioni, concernenti ciascuno dei relativiperiodi, cosicché la stessa prescrizionepuò avere ad oggetto tanto l’intero rap-porto quanto il singolo rateo della com-plessiva obbligazione. Pertanto, relativa-mente al diritto del lavoratore a consegui-re gli scatti di anzianità maturati, la pre-scrizione opera autonomamente e singo-larmente per ciascun rateo, cosicché, aifini della determinazione della prescrizio-ne stessa, vanno sottratti quei periodi (ed irelativi ratei) che non sono stati ancoracolpiti da quest’ultima. Il diritto al singo-lo scatto di anzianità si prescrive nel ter-mine ordinario decennale. Peraltro, qualo-ra il lavoratore, prescrittosi il diritto a unprimo scatto di retribuzione, agisca tem-pestivamente per ottenere l’attribuzione discatti successivi, questi debbono essereliquidati nella misura a essi corrisponden-te e cioè come se quello precedente, matu-rato ma non più dovuto per effetto dellaprescrizione, fosse stato corrisposto. Nonmancano sentenze che affermano, invece,la prescrizione quinquennale. Se l’impre-sa occupa meno di 16 addetti la prescri-zione incomincia a decorrere dalla cessa-zione definitiva del rapporto di lavoro.

AANNZZIIAANNIITTÀÀ DDII SSEERRVVIIZZIIOOLa pretesa concernente il riconosci-mento di una maggiore anzianità diservizio del prestatore (per effettodel computo di un periodo lavorati-vo antecedente all’instaurazione delrapporto di lavoro subordinato alledipendenze del medesimo datore oper altro) consiste non già nell’ac-certamento di un mero fatto storicoma nell’affermazione di un vero eproprio diritto, avente propria auto-nomia al pari di tutti quelli che sonorivolti ad attribuire al lavoratorel’acquisizione di una nuova posizio-ne giuridica nell’azienda: in parti-colare, in quanto attinente allo “sta-tus” di lavoratore, la pretesa ad unamaggiore anzianità di servizio èsoggetta alla prescrizione decennaleordinaria il cui termine decorre dalmomento in cui il diritto potevaessere fatto valere. Le pretese economiche sui singoliistituti connessi al riconoscimentodella maggiore anzianità di serviziosoggiacciono invece alla prescrizio-ne propria di questi istituti.

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MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO

La maggiorazione per il lavoro notturnosoggiace all’ordinaria prescrizione quin-quennale. Se l’impresa occupa meno di16 addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

QUALIFICA SUPERIORE E DIRITTI RETRIBUTIVI

La domanda diretta ad ottenere il ricono-scimento del diritto alla retribuzione cor-rispondente alle mansioni effettivamentesvolte e la conseguente condanna deldatore di lavoro al pagamento della retri-buzione stessa, ancorché si fondi suglistessi elementi di fatto, è del tutto autono-ma rispetto a quella diretta al riconosci-mento della qualifica superiore. Solo con questa si fa valere un diritto allaposizione (status) del lavoratore nell’or-ganizzazione aziendale, soggetto alla pre-scrizione decennale, mentre l’altra, volta

al conseguimento di immediati dirittiretributivi, è soggetta alla prescrizionequinquennale. Vi è un orientamento minoritario, secon-do cui la qualifica non è configurabilecome bene giuridico protetto indipenden-temente dal trattamento economico e nor-mativo ed applica pertanto ad entrambe laprescrizione quinquennale. Se l’impresa occupa meno di 16 addetti laprescrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

AUMENTI PERIODICI PERANZIANITÀ ANAGRAFICA

DEL LAVORATOREGli aumenti periodici realizzano attraver-so un aumento percentuale del dovutouna retribuzione differenziata in ragionedell’età anagrafica del lavoratore. La prescrizione è quinquennale. Se l’im-presa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto dilavoro.

FFEESSTTIIVVIITTÀÀ EE FFEESSTTIIVVIITTÀÀ SSOOPPPPRREESSSSEESoggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti per le maggiorazioni diretribuzione dovute ai dipendenti per il lavoro festivo oppure in caso di coinci-denza delle festività soppresse con la domenica. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia a decorrere dalla cessazione definitiva del rap-porto di lavoro.

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Se il mobbing e la dequalificazione deri-vano da violazioni di norme contrattuali,l’azione si prescrive in dieci anni. Se ilmobbing e la dequalificazione sono con-seguenza di fatto illecito, in 5 anni. I ter-mini di prescrizione dell’azione risarci-toria per fatto illecito sono più brevirispetto a quelli propri della responsabili-tà contrattuale.Da quando comincia a decorrere la pre-scrizione? Secondo i principi generali inmateria di prescrizione, da quando ildanno si è manifestato. È principio comunemente accolto in giu-

risprudenza che la decorrenza del termi-ne di prescrizione può essere spostata inavanti soltanto quando si siano verificatisuccessivamente al fatto illecito nuovelesioni e non si tratti di un aggravamentodella lesione che si è già manifestata.I danni morali che sono conseguenza delcomportamento illecito in generale e nondel solo reato si prescrivono normalmen-te in 5 anni. Se l’impresa occupa meno di 16 dipen-denti, la prescrizione incomincia a decor-rere dalla cessazione definitiva del rap-porto di lavoro.

RISARCIMENTO DEI DANNI PER MOBBING E PER DEQUALIFICAZIONE

INDENNITÀ DI MANEGGIODENARO

Il diritto all’indennità maneggio denarosoggiace alla prescrizione quinquennale.Ha natura retributiva. Se l’impresa occu-pa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI REPERIBILITÀLa prescrizione è quinquennale, avendoil compenso natura di corrispettivo retri-butivo e contrattuale. Se l’impresa occu-pa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI DISAGIOL’indennità di disagio soggiace alla pre-scrizione quinquennale. Ha natura retri-butiva. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI TRASFERTAO DI MISSIONE

L’indennità di trasferta, diretta a compensareil disagio psicofisico e materiale dato dallafaticosità degli spostamenti e dalla scomoditàper il lavoro fuori sede, si prescrive in cinqueanni. Se l’impresa occupa meno di 16 addettila prescrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

IINNDDEENNNNIITTÀÀ EESSTTEERROOLa cosiddetta indennità estero - alla quale variconosciuta natura retributiva, tanto nelcaso in cui abbia una funzione compensati-va della maggiore gravosità e del disagiomorale ed ambientale dell’attività lavorativaprestata all’estero, quanto nel caso in cuiessa sia correlata all’insieme delle qualità econdizioni personali che concorrono a for-mare la professionalità eventualmente indi-spensabile per prestare lavoro in territoriostraniero, si prescrive in cinque anni. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

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INDENNITÀ DI TURNOIl lavoro a turno in sè crea scompensi psi-cofisici. Il diritto dell’indennità si prescri-ve in 5 anni. Ha natura retributiva. Se l’im-presa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI LAVORI SPECIALI DISAGIATI

Il diritto soggiace alla prescrizione quin-quennale stante la sua natura retributiva. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ CHILOMETRICAL’indennità chilometrica è connessa allamaggiore fatica per espletare l’attività lavo-rativa. Si prescrive in 5 anni. Ha naturaretributiva. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia a decor-rere dalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro.

INDENNITÀ DI PRESENZASi prescrive in 5 anni. Ha natura retributiva.Se l’impresa occupa meno di 16 addetti laprescrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ DI VACANZACONTRATTUALE

Avendo natura retributiva, si prescrive in 5anni. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia a decor-rere dalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro.

INDENNITÀPER DIFFERENZA CANONE

La differenza del canone di locazione cor-risposto dalle aziende ai dipendenti chevivono in alloggi condotti in locazionerientra tra gli emolumenti, comunquedenominati, percepiti in dipendenza dellavoro prestato ed ha perciò carattere red-dituale; la prescrizione è quinquennale. Se l’impresa occupa meno di 16 addettila prescrizione incomincia a decorreredalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro.

INDENNITÀ DI FUNZIONEQuesta indennità ha natura retributiva. Si prescrive in 5 anni. Se l’impresa occu-pa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro.

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IINNDDEENNNNIITTÀÀ DDII MMAATTEERRNNIITTÀÀIl diritto all’indennità di maternità,trovando la sua fonte nella legge enon nel provvedimento ammini-strativo di iscrizione in determinatielenchi, si prescrive in un annodalla data della sua acquisizione.Avanzata la richiesta di liquidazionedi detta indennità nell’ arco dell’an-no, non è applicabile il termine pre-scrizionale di un anno anche quan-to alle eventuali richieste di diffe-renze nella liquidazione.

e-mail: [email protected]

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DE LEGIBUS16

L’indennità contrattuale dovuta dal dato-re di lavoro, per malattia del lavoratore,non è soggetta alla prescrizione annualeprevista dall’art. 6 della legge n. 138 del1943 che riguarda solo il diritto al tratta-mento economico a carico degli enti pre-videnziali. Alla indennità contrattuale siapplica, infatti, la prescrizione quinquen-nale. La messa in mora del datore di lavo-ro interrompe la prescrizione anche neiconfronti dell’Inps. Se l’impresa occupameno di 16 addetti la prescrizione inco-mincia a decorrere dalla cessazione defi-nitiva del rapporto di lavoro.

PREMIO DI FEDELTÀQuesto premio ha natura retributiva e siprescrive in 5 anni. Se l’impresa occupameno di 16 addetti la prescrizione inco-mincia a decorrere dalla cessazione defi-nitiva del rapporto di lavoro.

ASSEGNI FAMILIARILa prescrizione del diritto al percepimentodegli assegni familiari è quinquennale. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

UNA TANTUMLe una tantum previste dai contratti col-lettivi, avendo natura di compenso, siprescrivono in 5 anni. Se l’impresa occu-pa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro.

CONGEDO MATRIMONIALEIl compenso del congedo matrimoniale siprescrive in 5 anni avendo natura retribu-tiva. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

PROVVIGIONIIl diritto alle provvigioni si prescrive neltermine dei 5 anni avendo natura retribu-tiva. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

RISCHIO MACCHINAIl diritto per i danni derivanti dall’uso del-l’automezzo da parte del dipendente è sog-getto alla prescrizione quinquennale. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

INDENNITÀ CONTRATTUALEPER MALATTIA

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CCAAUUZZIIOONNIIIl diritto alla restituzione della cauzio-ne che il lavoratore ha versato aldatore di lavoro si prescrive in 5 annidalla cessazione del rapporto di lavo-ro o dal mutamento delle mansioni. Sel’impresa occupa meno di 16 addetti laprescrizione incomincia a decorreredalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro, se il diritto alla restituzione èmaturato in conseguenza del muta-mento delle mansioni.

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BBOONNUUSS EE IINNCCEENNTTIIVVII Il bonus e gli incentivi contrattualmenteprevisti soggiacciono alla prescrizionequinquennale. Se l’impresa occupa menodi 16 addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva delrapporto di lavoro.

RIMBORSO SPESERientra nel concetto di retribuzione percui restano soggetti alla disciplina dellaprescrizione dei crediti di lavoro nonsolo gli emolumenti corrisposti in fun-zione dell’esercizio dell’attività lavorati-va, ma anche tutti gli importi che costi-tuiscono adempimento di obbligazionipecuniarie, imposte al datore di lavoro daleggi o da pattuizioni nel corso del rappor-to, ed aventi origine e titolo nel contratto dilavoro. La prescrizione per il rimborsodelle spese è quinquennale. Se l’impresaoccupa meno di 16 addetti la prescrizioneincomincia a decorrere dalla cessazionedefinitiva del rapporto di lavoro.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO PPRREEVVIIDDEENNZZIIAALLEEDDEELLLLAA MMAALLAATTTTIIAA

EE DDEELLLL’’IINNFFOORRTTUUNNIIOOAl trattamento previdenziale si applica iltermine di prescrizione breve di tre anni,a decorrere dal giorno dell’infortunio, oda quello del verificarsi della malattiaprofessionale.

RISARCIMENTOINFORTUNIO LAVORO

Il diritto al risarcimento del danno deri-vante dall’infortunio sul lavoro si pre-scrive in cinque anni dal giorno in cui ilfatto si è verificato. Se l’impresa occupameno di 16 addetti la prescrizione inco-mincia a decorrere dalla cessazione defi-nitiva del rapporto di lavoro.

DE LEGIBUS 17

MMAALLAATTTTIIAA PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEEIl diritto al risarcimento del dannoda malattia professionale è, inastratto, configurabile sia ex con-tractu, per inosservanza dell’art.2087 codice civile, sia ex delictu, aisensi dell’art. 2043 codice civile. I due diritti soggettivi al risarci-mento seguono due diversi regimidi prescrizione; infatti quello con-trattuale è soggetto alla prescrizio-ne ordinaria decennale, mentrequello per fatto illecito è soggetto aprescrizione eventualmente quin-quennale. Se l’impresa occupa meno di 16addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definiti-va del rapporto di lavoro.

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MANCATO RIENTRO DALLACASSA INTEGRAZIONE

Il comportamento del datore di lavoro ilquale non consenta ad un proprio dipen-dente di rientrare in servizio dopo unperiodo di integrazione salariale, seguendoil criterio prefissato della rotazione, costi-tuisce un inadempimento contrattuale. Daciò consegue che il lavoratore ha diritto achiedere il risarcimento del danno ex art.1218 c.c.. Tale diritto è assoggettato allaprescrizione ordinaria (10 anni). Se l’im-presa occupa meno di 16 addetti la pre-scrizione incomincia a decorrere dalla ces-sazione definitiva del rapporto di lavoro.

POLIZZA ASSICURATIVADI GARANZIA

È soggetto a prescrizione quinquennaleogni diritto dei lavoratori a percepirel’importo dovuto in virtù di un contrattodi assicurazione stipulato dal datore dilavoro. L’azione nei confronti della com-pagnia di assicurazione si prescrive,però, in un anno. Se l’azione contro lasocietà di assicurazione si è prescritta, illavoratore continua a mantenere inaltera-to il suo diritto nel rapporto contrattualecon il datore di lavoro.

Se l’impresa occupa meno di 16 addettila prescrizione incomincia a decorreredalla cessazione definitiva del rapportodi lavoro.

EQUO PREMIO PER L’INVENZIONE

L’equo premio, previsto per i brevetti, perle invenzioni industriali, per i modelli diutilità, per i modelli e disegni ornamentali,non ha natura di vera e propria retribuzio-ne, che presuppone la previsione contrat-tuale dell’attività inventiva, ma di contro-prestazione straordinaria, di carattereindennitario, corrisposta “una tantum” peruna prestazione straordinaria, costituita dalrisultato dell’invenzione. È sicuramente applicabile per l’eserciziodel diritto all’equo premio la prescrizionedecennale ordinaria, prevista dall’art. 2946c.c. e non quella breve, prevista dall’art.2248 c.c. che si riferisce alle prestazioniperiodiche, inserite in una “causa debendi”continuativa. L’equo premio è dovuto acondizione che il lavoratore non abbia tra isuoi compiti il dovere di inventare.Il datore di lavoro acquista il diritto defini-tivo all’utilizzazione del ritrovato con laconcessione del brevetto, e da questo stes-so momento nasce il diritto del dipendenteinventore all’equo premio e la possibilitàlegale di farlo valere concreta la condizio-ne per la decorrenza della prescrizione. Se l’invenzione è invece l’attività tipicadelle mansioni e quindi il lavoratore, nel-l’effettuare la sua prestazione, ha il compi-to di inventare, il compenso, avendo veranatura retributiva e non più di premio, siprescrive in 5 anni. Se l’impresa occupa meno di 16 addetti laprescrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

IINNDDEENNNNIITTÀÀ SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA DDEELL PPRREEAAVVVVIISSOO

Ha la finalità di compensare il lavora-tore per il disagio conseguente allanecessità della ricerca di un nuovoposto di lavoro. Si prescrive in 5 annie decorre in tutti i casi dalla cessazio-ne del rapporto di lavoro allorchématura il diritto alla sua correspon-sione.

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DIMISSIONI ESTORTE Il diritto all’annullamento delle dimissioniestorte con violenza o minacce è soggetto altermine di prescrizione quinquennale. Il ter-mine decorre dalla presentazione delledimissioni.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Il credito avente ad oggetto l’indennità dianzianità o il trattamento di fine rapporto èsoggetto alla prescrizione quinquennale dalmomento della sua maturazione e, quindi,dalla data di cessazione del rapporto.Alcuni sostengono che la prescrizionedecorre annualmente in conseguenza deiprospetti che il datore di lavoro ha l’obbli-go di consegnare al lavoratore. Ma la tesi ègiuridicamente infondata perchè il dirittoalla corresponsione matura solo alla cessa-zione definitiva del rapporto di lavoro.

DOMANDA ALL’INPS DEL TFRLa Cassazione ha affermato che, secondol’art. 2 della legge n. 297/82, il lavoratorepuò insinuarsi nello stato passivo del falli-mento anche tardivamente e, conseguente-mente, soltanto dopo l’ammissione al passi-vo, può presentare la domanda al fondo digaranzia Inps. Quindi la prescrizione nonpuò partire prima di tale data, in quanto nonè possibile presentare istanza all’Inps primadell’accertamento dell’insolvenza del dato-re di lavoro e prima che il credito per il tfrsia stato verificato in sede di ammissione alpassivo fallimentare.

INTERESSI E RIVALUTAZIONEMONETARIA

Gli interessi, legali e convenzionali, e larivalutazione monetaria nella prescrizioneseguono la natura del credito sostanziale al

quale si riferiscono, essendo dei creditiaccessori che partecipano della natura del-l’obbligazione principale. Se l’impresa occupa meno di 16 addetti laprescrizione incomincia a decorrere dallacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

CONVERSIONE DI PIÙ CONTRATTI A TERMINE

L’azione del lavoratore subordinato, ten-dente all’accertamento della illegittimitàdell’apposizione del termine ad una serie dicontratti a tempo determinato, va qualifica-ta come azione di nullità parziale e, cometale, è imprescrittibile, salva la estinzionedei diritti economici consequenziali matu-rati in relazione all’unico rapporto a tempoindeterminato costituitosi a seguito dellaconversione legale. In tal caso, la prescri-zione decorre dalla data della sentenza(avente natura costitutiva) che ha pronun-ciato la conversione dei rapporti a terminenell’unico rapporto a tempo indeterminatoe che costituisce il presupposto necessarioper poter far valere i diritti che discendonodal diverso assetto del rapporto.

DE LEGIBUS 19

PIÙ CONTRATTI A TERMINEVALIDI

La Cassazione ha affermato che, nel caso chetra le stesse parti si succedano due o più con-tratti a termine, ciascuno dei quali legittimoed efficace, il termine prescrizionale dei cre-diti retributivi inizia a decorrere per i creditiche sorgono nel corso del rapporto lavorativodal giorno della loro insorgenza e per quelliche si maturano alla cessazione del rapportoa partire da tale momento, dovendo - ai finidella decorrenza della prescrizione - i creditiscaturenti da ciascun contratto considerarsiautonomamente e distintamente da quelliderivanti dagli altri e non potendo assumerealcuna efficacia sospensiva della prescrizio-

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ne gli intervalli di tempo intercorrenti tra unrapporto lavorativo e quello successivo, stan-te la “tassatività” delle elencazioni dellecause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942c.c. e la conseguente impossibilità di esten-dere tali cause al di là delle fattispecie daquest’ultime norme espressamente previste.

DIRITTI NASCENTI DA ATTO DITRANSAZIONE

Il diritto oggetto di un atto transattivo aven-te natura novativa - cioè funzionalizzato amutarne titolo o a estinguere le pregresseposizioni soggettive costituendone al loroposto altre autonome e distinte - è soggettoall’ordinario termine prescrizionale decen-nale. Ne consegue che al diritto ad un com-penso, nascente da un accordo transattivoavente natura novativa, funzionalizzato achiudere una controversia avente ad oggettodifferenze retributive o una incentivazionedelle dimissioni del lavoratore, non si appli-ca la prescrizione quinquennale prevista peri crediti di lavoro, ma l’ordinaria prescrizio-ne decennale. Gli atti di transazione possonoessere individuali, sottoscritti in sede sinda-cale, avanti l’Ufficio Provinciale del Lavorooppure avanti il Tribunale.

INDEBITO ARRICCHIMENTOL’azione di indebito arricchimento è sogget-ta alla prescrizione decennale e non a quellaquinquennale. Se l’impresa occupa meno di16 addetti la prescrizione incomincia adecorrere dalla cessazione definitiva del rap-porto di lavoro.

COMPENSAZIONEIl credito del datore di lavoro e il creditodel lavoratore sono giuridicamente autono-mi. Questi opposti crediti restano separata-mente esposti alla prescrizione, fermorestando il principio della non decorrenza

della prescrizione per il lavoratore in costan-za del rapporto di lavoro non tutelato da sta-bilità reale e la decorrenza, anche in costan-za del rapporto di lavoro, per i crediti deldatore di lavoro, in qualsiasi ipotesi didimensione aziendale.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALILa prescrizione dei contributi previdenzialidovuti per legge è quinquennale, con decor-renza dal giorno di scadenza del versamento. Nel caso di denuncia da parte del lavoratore,il termine di prescrizione è, invece, di 10 anni. Con la maturazione della prescrizione non èammessa alcuna regolarizzazione contributi-va. L’ente previdenziale non può più preten-dere né ricevere i contributi. Dopo questi ter-mini può essere chiesta solo la costituzionedella rendita vitalizia e proposta l’azione dirisarcimento dei danni. I contributi previden-ziali indebitamente versati possono essererichiesti in restituzione entro il termine di cin-que anni dalla data del versamento.

PRESCRIZIONE DEI DIRITTI RICONOSCIUTI IN SENTENZA

I diritti per i quali la legge stabilisce unaprescrizione più breve di dieci anni, quan-do riguardo ad essi è intervenuta sentenzadi condanna passata in giudicato, si pre-scrivono con il decorso di dieci anni.Questo termine dei 10 anni si applica indi-stintamente a tutti i diritti riconosciuti insentenza o con un verbale di conciliazione.

RIPETIZIONE DI INDEBITODEL DATORE DI LAVORO

Il diritto del datore di lavoro alla restitu-zione degli importi corrisposti al lavorato-re indebitamente si prescrive in 10 anni, esenza sospensione della decorrenza dellaprescrizione anche se il datore di lavorooccupa meno di 16 addetti.

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TRATTENUTA INDEBITACONTRIBUTI SINDACALI

La trattenuta per contributi sindacali nondovuti si prescrive nel termine di 10 anni,essendovi un indebito. Se l’impresa occu-pa meno di 16 addetti la prescrizione inco-mincia a decorrere dalla cessazione defini-tiva del rapporto di lavoro.

LAVORO A PROGETTO E PRESTAZIONI COORDINATE

E CONTINUATIVELe competenze del prestatore d’operaautonomo soggiacciono in genere alla pre-scrizione quinquennale e decorrono dallamaturazione delle singole voci poiché nonvi è rapporto di lavoro subordinato. Questi lavoratori non godono delle parti-colari e speciali tutele previste per i lavo-ratori subordinati.

Il nostro ordinamento giuridico prevededelle cause di decadenza del diritto. Se il titolare non esercita quel dirittoentro quel determinato termine, significache il diritto non può più essere esercita-to perché è irrimediabilmente perso. La decadenza non può essere oggetto diinterruzione come invece la prescrizione.È una ghigliottina che si abbatte sullatesta del lavoratore.

CASI SPECIFICI DI DECADENZA

LicenziamentoIl licenziamento deve essere impugnatoentro 60 giorni dalla sua intimazione econoscenza, a pena di decadenza.

Motivi del licenziamentoI motivi del licenziamento devono essererichiesti, a pena di decadenza, entro 15giorni dalla comunicazione del licenzia-mento. TrasferimentoI motivi specifici del trasferimento devo-no essere richiesti nel termine di 15 gior-ni dalla comunicazione, come per illicenziamento. MalattiaSi decade dal diritto al trattamento dimalattia se si è assenti alla visita medicadomiciliare. Integrazione salarialeSi decade dal diritto al trattamento diintegrazione salariale se non si comunica

PUBBLICO IMPIEGOI rapporti di lavoro del pubblico impiegosono tutti garantiti dalla tutela reale delposto di lavoro. Ogni tipo di prescrizionedecorre dalla maturazione del singolodiritto, e quindi anche in costanza di rap-porto di lavoro, e non dalla cessazione delrapporto di lavoro. Dalla cessazione delrapporto di lavoro decorre solo la prescri-zione della liquidazione.

33 -- LLEE DDEECCAADDEENNZZEE

DIRIGENTIIl rapporto di lavoro del dirigente non è assi-stito da alcuna garanzia di stabilità reale; incostanza di rapporto, pertanto, non opera laprescrizione del diritto al trattamento econo-mico, anche se l’azienda occupa meno di 16addetti. La prescrizione opera solo data lacessazione definitiva del rapporto di lavoro.

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preventivamente alla sede provincialedell’Inps lo svolgimento di attività dilavoro autonomo o subordinato duranteil periodo di integrazione salariale. Rinunce e transazioniSi decade dal diritto di impugnazionedella transazione e delle rinunce se non siprovvede alla loro impugnazione entro 6mesi dalla sottoscrizione dell’atto ditransazione e di rinuncia.

CLAUSOLE CONTRATTUALIDI DECADENZA

Le clausole del contratto individuale o diquello collettivo, che prevedono la deca-denza dal diritto di pretendere determi-nati compensi, sono legittime, purchénon rendano eccessivamente difficile allavoratore l’esercizio del diritto.Il termine di decadenza per l’esercizio dipretese afferenti a compensi retributividecorre anche in costanza di rapporto,purché i lavoratori siano tutelati dallastabilità reale del posto di lavoro.È nulla la clausola di un contratto collet-tivo che faccia decorrere il termine didecadenza, per chiedere il pagamento diquanto spettante, in costanza di rapportodi lavoro non assistito da una specificaclausola di stabilità.

LICENZIAMENTO DELL’APPRENDISTA PER

SCADENZA DEL TERMINENel caso in cui il recesso del datore dilavoro, intimato per la scadenza delperiodo di apprendistato, sia contestatosulla base della asserita sussistenza di unordinario rapporto di lavoro subordinato,

non si applica il termine di decadenza disessanta giorni di cui all’art. 6 l. n. 604del 1966.

MANCATA COMUNICAZIONEDEI MOTIVI

Se il datore di lavoro non comunica imotivi del licenziamento nei sette giornidalla richiesta del lavoratore, il licenzia-mento è inefficace, con la conseguenzache il lavoratore non incorre in alcunadecadenza per non aver impugnato illicenziamento nel termine dei sessantagiorni.

CONTRATTO A TERMINEE IMPUGNAZIONE

Se il lavoratore, licenziato alla scadenzadel contratto a termine, contesta la legit-timità del contratto a termine, questa suaazione non è soggetta all’obbligo diimpugnazione a pena di decadenza entrosessanta giorni dalla comunicazione dellicenziamento, poiché si tratta di unaazione di nullità che può essere fattavalere senza l’osservanza dell’indicatoobbligo.

INDENNITÀ DI MOBILITÀL’indennità di mobilità, prevista dall’art7 l. 23 luglio 1991, n. 223, e l’indennitàdi disoccupazione hanno natura diversa.Pertanto, il termine di decadenza, previ-sto dall’art. 129 r.d.l. 4 ottobre 1935, n.1827, pari a giorni 60, in materia diindennità di disoccupazione, non è appli-cabile all’indennità di mobilità.

e-mail: [email protected]

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44 -- IILL FFOORRMMUULLAARRIIOO

Spett.le...RACCOMANDATA A.R.

Con la presente, con riferimento al noto rapporto di lavoro subor-dinato, vi chiedo l’immediato pagamento di quanto ancora da voidovuto in esecuzione della pattuizione individuale, del contratto col-lettivo del settore, nonché degli accordi aziendali a titolo di differen-ze retributive, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, sullasomma rivalutata, dalle singole scadenze al saldo effettivo.

In particolare vi chiedo il pagamento di: retribuzione e differenzedi retribuzione (minimo tabellare, contingenza, superminimo e altrielementi), 13a mensilità, 14a mensilità, riduzione orario, ex festività efestività, lavoro straordinario e sua incidenza sui vari istituti legali econtrattuali, lavoro notturno e festivo, indennità sostitutiva del preav-viso, ferie, tfr, trasferte, scatti di anzianità, indennità, turno indennità,maneggio denaro, superiore e diverso inquadramento, risarcimentodei danni per dequalificazione e mobbing, infortunio e malattia ancheprofessionale, nonchè per qualsiasi altra indennità e istituto legale econtrattuale anche se qui non menzionato dovuto per pattuizione e perlegge.

Con riserva di successiva e specifica quantificazione del dovuto.La presente lettera vale a tutti gli effetti di legge quale formale atto

di interruzione della prescrizione.

Il presente atto vale altresì come formale impugnazione di ognirinunzia e transazione precedentemente da me eventualmente sotto-scritte.

Distinti saluti

Lì...... Firma

N.B. La lettera deve essere inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La lettera deveessere inviata a tutti i soggetti che si ritengono obbligati in solido. In caso di somministrazio-ne di lavoro, occorre inviarla all’utilizzatore e al somministratore.

LLEETTTTEERRAA DDII IINNTTEERRRRUUZZIIOONNEE DDEELLLLAA PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE

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Spett.le...RACCOMANDATA A.R.

In data………..ho ricevuto la vostra lettera con la quale mi avetecomunicato il licenziamento. Vi chiedo, con riferimento alla vigentenormativa di legge, di comunicarmi i motivi del vostro recesso.

Dichiaro, comunque, fin d’ora, di impugnare il licenziamento per-ché lo ritengo illegittimo e privo di motivazione.

Distinti saluti

Lì...... Firma

N.B. I motivi del licenziamento devono essere richiesti a pena di decadenza entro 15giorni dalla comunicazione del licenziamento (art. 2 legge 604/1966).

LLEETTTTEERRAA DDII RRIICCHHIIEESSTTAA DDEEII MMOOTTIIVVII DDEELL LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTOO

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Al lavoratore...RACCOMANDATA A.R.

Abbiamo ricevuto la sua lettera in data…con la quale chiede imotivi del licenziamento. Questi motivi sono già stati esposti inmodo compiuto nella stessa lettera del licenziamento da lei ricevuti.

Ciò nondimeno, aderendo alla sua richiesta, le comunichiamo cheil suo licenziamento è dovuto ai seguenti motivi: (indicare in modospecifico i motivi).

Riteniamo con ciò di aver soddisfatto ogni sua richiesta.

Distinti saluti

Lì...... Firma

N.B. Il datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicare i motivi dellicenziamento per iscritto.

LLEETTTTEERRAA DDII RRIISSPPOOSSTTAA CCOONN II MMOOTTIIVVII DDEELL LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTOO

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Spett.le...RACCOMANDATA A.R.

Con riferimento alla vostra lettera con la quale mi avete comunica-to il licenziamento, dichiaro di contestare e impugnare il licenziamen-to stesso perché illegittimo, nullo, annullabile e comunque invalido eillegittimo perchè privo di ogni motivazione. Mi ritengo a vostra disposizione per l’immediata ripresa dell’attività lavorativa. Vi chiedoil risarcimento di tutti i danni da me ad oggi subiti e di quelli che sub-irò in prosieguo in conseguenza immediata e diretta del vostro graveinadempimento.

Colgo l’occasione per comunicarvi l’impugnazione di ogni even-tuale rinuncia e/o transazione da me precedentemente sottoscritta.

Lì…… Firma

N.B. La lettera di impugnazione del licenziamento deve pervenire al datore di lavoroentro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento (art. 6 legge 604/1966).

LLEETTTTEERRAA DDII IIMMPPUUGGNNAAZZIIOONNEE DDEELL LLIICCEENNZZIIAAMMEENNTTOO

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Spett.le...

RACCOMANDATA A. R.

In data……….. ho ricevuto la vostra lettera con la quale mi avetecomunicato il trasferimento. Vi chiedo, con riferimento alla vigentenormativa di legge, di comunicarmi i motivi di questo trasferimento.

Lì…… Firma

N.B I motivi del trasferimento devono essere richiesti a pena di decadenza entro 15 giorni dalla comunicazione del trasferimento.

LLEETTTTEERRAA CCOONN RRIICCHHIIEESSTTAA DDEEII MMOOTTIIVVII DDEELL TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO

Al lavoratore...

RACCOMANDATA A.R.

Abbiamo ricevuto in data…................................ la sua lettera con laquale chiede i motivi del trasferimento. Questi motivi sono già statiesposti in modo compiuto in più occasioni.

Ciò nondimeno, aderendo alla sua richiesta, le comunichiamo cheil suo trasferimento è dovuto ai seguenti motivi: (indicare in modo spe-cifico i motivi prendendo in esame il luogo di lavoro da cui il lavora-tore è trasferito ed il luogo di lavoro presso cui viene trasferito).

Distinti saluti.

Lì…… Firma

N.B. Questi motivi devono essere comunicati entro 7 giorni dalla richiesta del lavoratore,per iscritto.

LLEETTTTEERRAA DDII RRIISSPPOOSSTTAA DDEELL DDAATTOORREE DDII LLAAVVOORROOAALLLLAA RRIICCHHIIEESSTTAA DDEEII MMOOTTIIVVII DDEELL TTRRAASSFFEERRIIMMEENNTTOO

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Spett.le Inpssede di...

Il sottoscritto …….................................................................................,nato a………..............,il………...residente in……..........................…,via…….......................…,codice fiscale………....................................,con la presente lettera, a tutti gli effetti di legge, vi comunica che dalladata del…….................incomincerà a prestare attività lavorativa subordinata (o autonoma) presso .........................................................

Lì…… Il lavoratore

N.B. Si decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale se non si comunicapreventivamente alla sede provinciale dell’Inps lo svolgimento di attività di lavoroautonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale.

LLEETTTTEERRAA AALLLL’’IINNPPSS DDII SSVVOOLLGGIIMMEENNTTOO DDII AATTTTIIVVIITTÀÀ IINN PPEERRIIOODDOODDII IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE SSAALLAARRIIAALLEE

LLEETTTTEERRAA DDII IIMMPPUUGGNNAAZZIIOONNEE DDEELLLLEE RRIINNUUNNCCEEEE DDEELLLLAA TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE

Vi comunico, a tutti gli effetti di legge, di contestare e impugnareogni mia precedente rinuncia e/o transazione che così deve essereritenuta priva di ogni effetto giuridico.

Lì…… Firma

N.B. Si suggerisce di inserire questa comunicazione in tutte le lettere di richiesta dipagamento e di messa in mora inviate al datore di lavoro.Si decade dalla impugnazione della transazione e delle rinunce se non si provvede allaloro impugnazione entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell’atto che si vuole contestare.

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Tipografia AbbiatiVia Padova, 5 - Milano

casa editricela fiaccola - Milano

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II DDIIRRIITTTTII DDEELL LLAAVVOORRAATTOORREE PPRREESSCCRRIIZZIIOONNII EE DDEECCAADDEENNZZEE

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