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Novotel – Villanova di Castenaso sabato 12 aprile 2008 I requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti

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Novotel – Villanova di Castenasosabato 12 aprile 2008

I requisiti minimi di prestazione energetica

degli impianti

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Sono riportati nell’allegato C al D.Lgs. 192/2005:a) livelli minimi di prestazione energetica (EP) (EP)

per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione. Si calcola mediante v verifica del FEP (fabbisogno di energia primaria), tenendo conto delle dispersioni dell'involucro, del rendimento dell’impianto di riscaldamento e di produzione ACS, parametrato alla efficienza del vettore. Per la climatizzazione invernale i limiti sono definiti in relazione al rapporto S/V e ai Gradi Giorno GG. Si esprime in kWh/mq anno

b) livelli minimi di trasmittanza U delle chiusurec) livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale

  applicazione graduale con scadenze 2006, 2008 e 2010applicazione graduale con scadenze 2006, 2008 e 2010In aggiunta a quanto sopra l'allegato I al D.Lgs. 192/2005 prevede:

consumo di ACS garantito da FER per il 50%produzione energia elettrica da pannelli fotovoltaici con modalità da definirsi nelle Linee Guida o altro decreto (nella finanziaria 2007 è previsto l’aggiornamento del RUE con obbligo di fotovoltaico 0,2 kW/alloggio, valore portato a 1 kW/alloggio con produzione da FER nella finanziaria 2008)altri requisiti e indicazioni progettuali

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06

nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti di sup. > 1000 mq, le lettere b) e c), sono eliminate Integrazione del

prossimo DPR

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CALCOLO DEL FEP: FABBISOGNO ENERGIA PRIMARIA

Involucro + Acqua Calda - / Rendimento ImpiantoRinnovabile

E RELATIVO ESEMPIO DI CLASSIFICAZIONE

LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EPLIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP

PRIMA

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FE

P

Fabbisogno Energetico

Energia Ausiliaria

Energia Erogata

F.E.R.

Dal Fabbisogno di Energia Primaria allaEnergia Primaria “EROGATA” – INDICE EP

Metodo previsto dalle norme CENValutazione di calcolo standard

LIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EPLIVELLI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP

ADESSO

Efficienza reteGas = 1Elettricità = 0,36Teleriscaldamento = ?

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LA DETERMINAZIONE DELL’INDICE EPLA DETERMINAZIONE DELL’INDICE EPNORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: LE UNI-CTI TS 11300NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO: LE UNI-CTI TS 11300

Prestazioni energetiche degli edifici

Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la preparazione di acqua calda per usi igienico-sanitari

Prestazioni energetiche degli edifici

Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale

LE NORME UNI-CTI TS 11300 (PARTI 1 E 2) SARANNO DISPONIBILI ENTRO APRILE 2008LA PARTE 3 (RENDIMENTI IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE E FER) E’ IN PREPARAZIONE

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livelli minimi di prestazione energetica (EP) (EP) per il momento, solo per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS. In seguito, verranno considerati anche la climatizzazione estiva e l’illuminazione. livello minimo di rendimento globale dell’impianto di climatizzazione invernale

++   trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici o unità immobiliari quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento) consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico) produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di compensazione

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNADELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

in brevein breve

applicazione a partire dal 1° luglio 2008applicazione a partire dal 1° luglio 2008Rispetto al D.LGS. (versione attuale)Rispetto al D.LGS. (versione attuale)

NON E’ RICHIESTA LA CONTEMPORANEA VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURENON E’ RICHIESTA LA CONTEMPORANEA VERIFICA DELLA TRASMITTANZA TERMICA DELLE CHIUSURE

Per

- edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2- ampliamento edifici esistenti (con ampliamento è superiore al 20% di quello dell’edificio esistente)

adozione di impianti di micro-cogenerazione, acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali

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livelli minimi di trasmittanza termica delle chiusure opache e trasparenti livelli minimi di trasmittanza termica delle strutture di separazione tra edifici

o unità immobiliari

++   

quantificazione di altri requisiti e indicazioni progettuali (raffrescamento)- e inoltre, anche nei casi di ristrutturazione dell’impianto termico consumo di ACS garantito da FER per il 50% (ridotto a 20% se nel centro storico) produzione energia elettrica da FER per potenza pari almeno a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per

ogni 100 m2 di superficie utile di edifici non residenziali, con possibilità di compensazione

DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNADELIBERA DI GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICAREQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA

in brevein breve

applicazione a partire dal 1° luglio 2008applicazione a partire dal 1° luglio 2008

Per interventi su edifici esistenti quali:− ampliamenti volumetrici (con volume non superiore al 20% di quello esistente)− ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m2

− manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (quali il rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture)− recupero di sottotetti per finalità d’uso

adozione di impianti di micro-cogenerazione, acquisizione di quote equivalenti in potenza di impianti a fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RRENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICIRENDIMENTO MINIMO IMPIANTI TERMICI

Il rendimento medio stagionale degli impianti sopra indicati deve essere superiore al valore limite dato dalla formula:

gg= (75 + 3 log Pn) %= (75 + 3 log Pn) %dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

RENDIMENTO MEDIO GLOBALE STAGIONALE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE E PRODUZIONE DI ACSIl rendimento globale medio stagionale è dato dal rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa quella elettrica, con riferimento al periodo annuale di esercizio, e deve essere la risultante del prodotto dei quattro rendimenti di produzione, emissione, regolazione e distribuzione

Per valori di Pn superiori a 1000 kW la formula precedente non si applica, e la soglia minima per il rendimento globale medio stagionale è pari a 84%.

PRECEDENTE

PRECEDENTE

(DPR 412/93)

(DPR 412/93)

gg = (65 + 3 log Pn) %

= (65 + 3 log Pn) %

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008Per - edifici di nuova costruzione;- demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti;- ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 m2- ampliamento edifici (con volume superiore al 20% di quello dell’edificio esistente)- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti- sostituzione di generatori di calore

Rispetto al prossimo DPR

RIMANE VINCOLANTE

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RSOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONISOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI

Nel caso di mera sostituzione di generatori il livello di prestazione relativo al rendimento medio stagionale dell’impianto termico si intende rispettato qualora coesistano le seguenti condizioni:

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008

• siano presenti almeno una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali e nelle zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione possano godere, a differenza degli ambienti riscaldati, di apporti di calore solari o comunque gratuiti. Detta centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, supportate eventualmente da una analoga centralina per la temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati, e consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari.

• nel caso di installazioni di generatori con potenza nominale del focolare maggiore del valore preesistente, l'aumento di potenza sia motivato con la verifica dimensionale dell'impianto di riscaldamento;

• i nuovi generatori di calore a combustione abbiano rendimento termico utile, in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale utile maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

• le nuove pompe di calore elettriche o a gas abbiano un rendimento utile in condizioni nominali u, riferito all'energia primaria, maggiore o uguale al valore limite calcolato con la formula a 90 + 2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.; la verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria 0,36 When.elettr/When. primaria; per le pompe di calore a gas il fattore di conversione è da considerarsi pari a 1 per il solo consumo di gas

• nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, verifica della corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di confort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RSOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONISOSTITUZIONE DI GENERATORI DI CALORE - SEMPLIFICAZIONI

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008

Qualora, nella mera sostituzione del generatore, per garantire la sicurezza, non fosse possibile installare nuovi generatori di calore a combustione con rendimento termico utile maggiore o uguale al valore limite in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica nominale calcolato con la formula 90 + 2 log Pn, (in particolare nel caso in cui il sistema fumario per l'evacuazione dei prodotti della combustione è al servizio di più utenze ed è di tipo collettivo ramificato), e qualora sussistano motivi tecnici o regolamentari locali che impediscano di avvalersi della deroga prevista all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551, la semplificazione di cui al punto precedente può applicarsi ugualmente, fermo restando il rispetto delle altre condizioni previste, a condizione di:

• installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale maggiore o uguale a 85 + 3 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

• predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga dalle disposizioni del precedente punto 4, da allegare alla relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 , ove prevista, o alla dichiarazione di conformità, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, correlata all'intervento.

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.Rnuova installazione o ristrutturazione di impianti termici nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici

sostituzione di generatori di caloresostituzione di generatori di caloreRELAZIONE TECNICA E DIAGNOSI ENERGETICARELAZIONE TECNICA E DIAGNOSI ENERGETICA

Nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 kW , è fatto obbligo di allegare alla relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto nella quale si individuano gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti ed i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica in vigore, e sulla base del quale sono determinate le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare.

In caso di installazione di impianti termici individuali, anche a seguito di dismissione dell'impianto centralizzato (SOLO PER EDIFICI CON QUATTRO O MENO UNITA’ IMMOBILIARI) l'obbligo di allegare una diagnosi energetica, come sopra specificato, si applica quando il limite di 100 kW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell'edificio, o dalla potenza nominale dell'impianto termico preesistente, se superiore.

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008

Rapporto di diagnosi energetica

Si ricorda che:

«diagnosi energetica»: procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati;

Nel caso di sostituzione dei generatori di calore di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, con altri della stessa potenza, la relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.

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IMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI I vantaggi che ne hanno fatto il successoa) “Libertà” di accensione e spegnimento con cronotermostato interno al

singolo appartamentob) Regolazione autonoma della temperatura ambientalec) Pagamento di bollette riferite solo ai consumi diretti d) Minore conflittualità condominiale

Ma con queste conseguenze:a) Maggiori problemi di sicurezza b) Gestione più onerosac) Maggiori emissioni

I nuovi impianti centralizzati (sistemi di termoregolazione, misuratori di calore) consentono:

Medesimi vantaggi degli impianti autonomi 20-30% di risparmio economico complessivo nella gestione Fino al 30% di riduzione nella emissione di inquinanti Maggior sicurezza per gli utenti e maggior facilità di controllo/manutenzione Possibilità di allaccio a sistemi di produzione di energia da FER

IMPIANTO IMPIANTO AUTONOMOAUTONOMO

IMPIANTO IMPIANTO CENTRALIZZATOCENTRALIZZATO

IN EMILIA-ROMAGNA 67% IMPIANTI AUTONOMI67% IMPIANTI AUTONOMI 16% IMPIANTI CENTRALIZZATI16% IMPIANTI CENTRALIZZATI 16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI16% ALTRI TIPI DI IMPIANTI

SI VUOLE INVERTIRE QUESTA TENDENZA !

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa

Integrazione del

prossimo DPR

SI E’ FATTO DI PIU’

a partire dal 1° luglio 2008 in edifici di nuova costruzione o completamente ristrutturati con più di quattro unità immobiliari

è obbligatorio l’impianto centralizzato

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

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Nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati con numero di unità immobiliari superiori a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati.

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, non possono essere realizzati interventi finalizzati alla trasformazione da impianti termici centralizzati ad impianti autonomi (con generazione di calore separata per singola unità immobiliare).

In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità immobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed E2, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 comma 1 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RIMPIANTI AUTONOMI VS IMPIANTI CENTRALIZZATI

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RACCORGIMENTI NEL CASO DI ACQUE PARTICOLARMENTE DURE

Per tutte le categorie di edifici, nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all’articolo 5, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è prescritto (OBBLIGATORIO):

- nel caso di impianti di solo riscaldamento (senza produzione di acqua calda sanitaria) ed in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore o uguale 25 gradi francesi:

- un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;

- un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;

- nel caso di impianto con produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni precedenti valgono in presenza di acqua di alimentazione dell’impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi.

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A) Produzione di energia termica da FERNel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto di produzione di energia termica deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l’utilizzo di FER. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei centri storici. Deve in ogni caso essere rispettato il livello di prestazione minima (indice di prestazione EPacs).Le prescrizione si intende adempiuta in caso di collegamento dell'edificio alle reti di teleriscaldamento.

B) Teleriscaldamento e teleraffrescamentoE’ obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento, nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1000 ovvero in presenza di progetti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e in corso di realizzazione.

C) Produzione di energia elettrica da FERNel caso di edifici di nuova costruzione, di demolizione totale e ricostruzione di edifici esistenti o di ristrutturazione integrale degli edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da FER per una potenza installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile di edifici ad uso non residenziale.

PRODUZIONE DI ENERGIA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATEDA FER E ASSIMILATE

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, o l’eventuale impossibilità tecnica di rispettare le disposizioni di cui sopra devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica di cui all'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ; in mancanza di tali elementi conoscitivi, la relazione è dichiarata irricevibile.

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PRODUZIONE DI ENERGIA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATEDA FER E ASSIMILATE

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVESEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Ma, in un prossimo futuro, anche:gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, qualora la superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, ove i medesimi edifici non ricadano in centri storici, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

Gli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili asserviti alle esigenze energetiche dell'edificio, realizzati in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e nell'osservanza dei vincoli di tutela del patrimonio storico artistico, non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria ai fini dell'accesso ai titoli abilitativi di cui alla legge regionale n. 31/02.

D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CED.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CEIN VIA DI EMANAZIONEIN VIA DI EMANAZIONE

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Le prescrizioni relative alla produzione di energia da FER si intendono soddisfatte anche con l'adozione di impianti di micro-cogenerazione, con la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti alimentati da fonti rinnovabili siti nel territorio del comune dove è ubicato l'immobile ovvero con il collegamento ad impianti di cogenerazione ad alto rendimento o reti di teleriscaldamento comunali.

PRODUZIONE DI ENERGIA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATEDA FER E ASSIMILATE

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

SISTEMI COMPENSATIVISISTEMI COMPENSATIVI

Le relative modalità applicative sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali.

Pertanto i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, individuano le zone idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia a fonti rinnovabili attivando, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee.

Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il Comune stipula ai sensi dell’art.18 della L.R. n. 20/00, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi.

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PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER E ASSIMILATE – COGENERAZIONE A.R.ASSIMILATE – COGENERAZIONE A.R.

REQUISITI MINIMI

SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVESEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

L'autorizzazione di cui sopra è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni.

La costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 , nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione.

D.LGS. DI RECEPIMENTO D.LGS. DI RECEPIMENTO DIRETTIVA 32/2006/CEDIRETTIVA 32/2006/CE

IN VIA DI EMANAZIONEIN VIA DI EMANAZIONE

ART. 16 – L.R. 26/2004ART. 16 – L.R. 26/2004PROCEDURE AUTORIZZATIVEPROCEDURE AUTORIZZATIVE

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ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.RA PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008

Dispositivi per la gestione e il controllo degli edificiDispositivi per la gestione e il controllo degli edifici /BACS - 1

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

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ALTRI REQUISITIALTRI REQUISITI

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R

A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2008

Dispositivi per la gestione Dispositivi per la gestione e il controllo degli edifici e il controllo degli edifici / BACS - 2

Per gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una pluralità di utenze e nel caso di installazione di nuovi impianti centralizzati o ristrutturazione degli stessi, è prescritta l'adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.

La dotazione minima dei dispositivi BACS per gli edifici di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione è quella riportata nella colonna relativa alla classe C nella lista dei dispositivi di cui alla tabella. Nel caso di edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e comunque unicamente destinati ad usi non residenziali, la dotazione minima dei dispositivi BACS è quella riportata nella colonna relativa alla classe B nella lista dei dispositivi di cui alla tabella.

Page 21: Novotel – Villanova di Castenaso sabato 12 aprile 2008 I requisiti minimi di prestazione energetica degli impianti.

Attestato di certificazione

energetica

Attestato di certificazione

energetica

RENDIMENTO IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’attestato di certificazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio, ed è aggiornato ad ogni intervento che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto ovvero in relazione agli esiti dei controlli di efficienza energetica di cui al punto 8.8.

La validità dell’attestato di certificazione di un edificio è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni connesse agli esiti delle operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti di climatizzazione. Nel caso di mancato rispetto delle predette prescrizioni l’attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza non rispettata delle prescrizioni medesime. A tal fine i libretti di impianto o di centrale di cui all’articolo11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati all’attestato di certificazione energetica.

DPR “ACCREDITAMENTO”

Articolo 6 - (Disposizioni finali)

Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato, di cui al comma 4, dell’articolo 2, dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

Integrazione del

prossimo DPR