Novità IVA

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Novità IVA Christian Cisternino [email protected] Milano Via Crocefisso, 12 Tel. 02.58313707 Fax 02.58313714 Roma Via della Scrofa, 57 Tel. 06.3218022 Fax 06.3244940

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Novità IVA. Christian Cisternino [email protected]. Milano Via Crocefisso, 12 Tel. 02.58313707 Fax 02.58313714. Roma Via della Scrofa, 57 Tel. 06.3218022 Fax 06.3244940. nuovi obblighi di fatturazione - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Novità IVA

Novità IVA

Christian Cisternino

[email protected]

Milano

Via Crocefisso, 12

Tel. 02.58313707

Fax 02.58313714

Roma

Via della Scrofa, 57

Tel. 06.3218022

Fax 06.3244940

3 aprile 2013

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Novità IVA

(i) nuovi obblighi di fatturazione

(ii) revisione del regime IVA delle locazioni e delle cessioni di fabbricati abitativi e strumentali

(iii) IVA per cassa

3 aprile 2013

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La revisione degli obblighi di fatturazione

3 aprile 2013

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La revisione degli obblighi di fatturazione

Il d.l. 216/2012 (non convertito) e la L. 228/2012 hanno riscritto integralmente l’art. 21 e hanno modificato altre disposizioni del d.P.R. 633, recependo la Direttiva UE 45/2010, con le seguenti linee di intervento:

(i) estensione dell’obbligo di fatturazione

(ii) modifiche nei termini per la fatturazione

(iii) nuove indicazioni da fornire in fattura

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La revisione degli obblighi di fatturazione

si estende – con il nuovo comma 6 bis - l’obbligo di fatturazione a gran parte delle operazioni non territorialmente rilevanti (artt. da 7 a 7 septies) effettuate da soggetti stabiliti con l’annotazione

- “inversione contabile” se l’operazione avviene nei confronti di soggetto d’imposta UE

- “operazione non soggetta” se l’operazione si considera effettuata fuori

dall’Unione Europea

Ne consegue un aumento del volume d’affari. Viene introdotto un correttivo per gli esportatori abituali modificando il d.L. 746/1983 ma i riflessi sono molteplici (si vedano le modifiche all’art. 20)

Inoltre, viene esteso a queste operazioni il regime sanzionatorio per le operazioni non imponibili o non soggette (art. 6. d.Lgs 471/1997).

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La revisione degli obblighi di fatturazione

si conferma la regola generale del 21 (4) ma si estende la fatturazione differita al 15° giorno successivo

- ai servizi resi nell’arco di un mese ad un medesimo soggetto

- ai servizi generici “non territoriali” resi a soggetti passivi UE

- ai servizi internazionali B2B (art. 6, comma 6, primo periodo)

In ogni caso, la registrazione deve avvenire entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni ai sensi del novellato art. 23 (introducendo quindi la possibilità di differire l’adempimento materiale ma senza pregiudizio delle ragioni erariali)

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La revisione degli obblighi di fatturazione

si modifica l’art. 17 (2) nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea

facendo rinvio in questo caso agli artt. 46 e 47 del d.L. 331 (integrazione e registrazione da parte del cessionario residente/stabilito entro il 15° giorno dall’emissione della fattura), in linea con quanto previsto dall’art. 222 della direttiva 112/2006.

In quest’ultimo caso l’integrazione può anche avvenire con un documento autonomo (cfr. Circolare n. 13/1994)

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La revisione degli obblighi di fatturazione

si promuove la fatturazione elettronica, equiparandola alla fattura cartacea

- fa riferimento ad esempio alla “messa a disposizione” per l’emissione della fattura

- prevede la possibilità di garantire l’integrità/autenticità/leggibilità (IAL) attraverso una “procedura affidabile di controllo di gestione”

viene richiesta l’indicazione in fattura della partita IVA del committente/cessionario (ovvero numero di identificazione/codice fiscale – cfr art. 227 della direttiva 112/2006, come modificata dalla direttiva 45/2010)

non è più richiesta la numerazione progressiva per anno solare (in linea con l’art. 226 della direttiva 112/2006)

viene richiesta l’annotazione “inversione contabile” nelle fatture relative alle operazioni interne soggette a reverse charge (es. art. 17, comma 1; art. 74)

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La revisione del regime IVA nel settore delle locazioni e cessioni immobiliari

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La revisione del regime IVA nel settore delle locazioni e cessioni

Il denominatore comune va ravvisato nella volontà di invertire la “rotta” rispetto al decreto 223/2006 e ridurre il “peso” dell’IVA per gli operatori del settore immobiliare in considerazione della particolare congiuntura (relazione illustrativa al decreto 83/2012).

Rischio rettifica della detrazione ex art. 19 bis2…

Con lo stesso “spirito”:

- la legge di stabilità del 2011 (L. 220/2010) ha esteso a 5 anni il termine entro il quale poter cedere con IVA gli immobili abitativi da parte dei “costruttori” (secondo i criteri della Direttiva 112/2006);

- con il d.L. 1/2012 è stata estesa anche alle “cessioni” la possibilità di optare per l’applicazione separata dell’imposta (art. 36, d.P.R.

633/72). Una scelta da pianificare con cura…;

- con lo stesso decreto era stata estesa l’imponibilità su opzione agli “alloggi sociali”

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La revisione del regime IVA nel settore delle locazioni e cessioni

In sintesi

(i) viene affermato un regime “naturale” di esenzione da IVA per le locazioni e cessione di fabbricati abitativi e strumentali (salvo ipotesi specifiche);

(ii) in determinate ipotesi si prevede la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA (vera novità: i “costruttori”) ex art. 137 Direttiva;

(iii) si estende il reverse charge per tutte le cessioni soggette ad IVA “a seguito di opzione”

(iv)viene estesa l’aliquota agevolata del 10% per le locazioni di fabbricati abitativi - per le quali si è optato per l’IVA – da parte dei “costruttori” o nell’ambito del social housing;

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Le locazioni

Più in particolare

Locazioni

abitativi

strumentali

Locatore -impresa di “costruzione” o social housing

Senza opzione Esente

In caso diverso

Conopzione Imponibile

Esente

Senza opzione Esente

Conopzione Imponibile

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Le cessioni

Cessioni

abitativi

Cedente-impresa di “costruzione”

Imponibile

Esente

< 5 anni

Con opzione

Social Houlsing

Con opzione Imponibile

Senza opzione

EsenteSenza opzione

strumentali

Cedente-impresa di “costruzione”

Casi diversi

Imponibile< 5 anni

Con opzione

Esente

Con opzione ImponibileSenza opzione

Altri cedenti Esente

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Le criticità applicative

(i) l’opzione del cedente/locatore deve risultare nel relativo atto. Manca un regime transitorio:

- quale regime per i contratti di locazione in essere

all’entrata in vigore del decreto?

- per gli abitativi invenduti opera la rettifica della detrazione ai sensi del 19 bis2?

Es. impresa edile che al termine del 5° anno ha dell’invenduto

26 giugno 2012 : rettifica?

1 aprile 2009: fine lavori 1 aprile 2014

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Le criticità applicative

(ii) come opera il regime ai fini degli acconti? Che succede se gli acconti sono stati pagati in base ad un regime diverso da quello in vigore al saldo? Si può rettificare ai sensi dell’art. 26? (Circ. 12/2007)

(iii) come individuare la “fine dei lavori”?

(iv) cosa cambia per le società che comprano e vendono abitativi e strumentali?

(v) il caso degli impianti fotovoltaici (Circ. 12/2011)

(vi) manca un coordinamento con il regime delle imposte di registro e ipo-catastali

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L’IVA per cassa

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L’IVA per cassa

Quadro di riferimento:

(i) è la versione 2.0 del meccanismo “per cassa” del dl 185 dal 1° dicembre 2012 (in anticipo rispetto alla Direttiva)

(ii) viene introdotto con il DL 83/2012 in applicazione degli artt. 66 e 167 bis della Direttiva IVA

(iii) trova disciplina nel decreto MEF dell’11 ottobre e nel Provvedimento del 21 novembre 2012

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Le caratteristiche del cash accounting

- consente, su opzione (per comportamenti concludenti), di differire l’esigibilità dell’IVA (al massimo 1 anno, salvo procedure concorsuali del cessionario/committente). Nessun riferimento alle procedure esecutive (Assonime 6/2013)

- per i soggetti con volume d’affari < 2 ML in X-1 (che operano nei confronti di soggetti passivi). Soglia max prevista dalla Direttiva. No ragguaglio in caso di inizio di attività (Circ. 44)

- non opera in relazione a “regimi speciali” (e.g. editoria, agricoltura, margine, agenzie di viaggio) e in caso di reverse charge

- comporta anche il differimento del diritto alla detrazione (al massimo 1 anno dall’acquisto) come nel Regno Unito e in Svezia (salvo reverse charge, estrazione da depositi …)

- non ha effetti sul cessionario: DEROGA alla simmetria cedente-cessionario

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I riflessi dichiarativi

(i) opzione nel VO15

(ii) operazioni attive nel VE36

(iii) operazioni passive nel VF 19

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Confronto con il regime del 185

Decreto Sviluppo Dl 185

Volume d’affari 2 milioni 200 mila

Ambito oggettivo

Tutte le operazioni Possibilità di scelta

Implicazioni sulla detrazione

In capo al cedente/prestatore

In capo al cessionario/committente

Vicolo temporale 3 anni e poi di anno in anno salvo

revoca

Interruzione dell’anno di sospensione

Solo per le procedure

concorsuali

Anche per le procedure esecutive

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Le criticità

- il differimento della detrazione ha effetto anche in relazione ad operazioni attive per le quali non ha operato l’IVA per cassa (es. verso i privati)? (Assonime 27/2012; 6/2013; contra Circ. 44/2012 e 1/2013)

- in caso di separazione delle attività? Circ. 1/2013

- quid iuris in caso di cessione del credito?

- cosa succede se non si indica nella fattura emessa che si è optati per il regime in analisi?

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Calcoli di convenienza

- Va considerato

(i) il rapporto tra IVA a debito e IVA a credito

(ii) il vincolo triennale

(iii) l’andamento del volume d’affari (anche valutando le novità relative alle operazioni extra-territoriali)

(iv) il “recapture” di tutta l’IVA sospesa al superamento della soglia

(v) l’onere delle procedure contabili e amministrative