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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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Le modifiche agli schemi di bilancio e la comparabilità dei dati Il principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma Il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione Le novità della nota integrativa in forma estesa Le novità della nota integrativa abbreviata Le principali novità degli OIC 2016 Il bilancio delle micro-imprese I nuovi limiti per la redazione del bilancio consolidato
SOMMARIO
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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31.12.2016
Primo bilancio “nuovo” codice civile
Adozione nuova Direttiva 34/2013
Nuovi OIC “release 2016” Indicazioni operative
1.1.2016
Prima applicazione Applicazione a regime
Prospettica(es. Avviamento e costo ammortizzato)
Retroattiva(es. Ricerca, pubblicità e strumenti finanziari)
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
CODICE CIVILE E NUOVI OIC
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NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
PRINCIPI CONTABILI OIC 2016 OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali OIC 10 - Rendiconto finanziario OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d’esercizio OIC 13 - Rimanenze OIC 14 - Disponibilità liquide OIC 15 - Crediti OIC 16 - Immobilizzazioni materiali OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto OIC 18 - Ratei e risconti OIC 19 - Debiti OIC 20 - Titoli di debito OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali OIC 25 - Imposte sul reddito OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera OIC 28 - Patrimonio netto OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, ecc. OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto OIC 32 - Strumenti finanziari derivati
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Modifiche al codice civile in tema di bilancio
Principi generali
Prospetti di bilancio
Criteri di valutazione
Principio della rilevanza Prevalenza della
sostanza dell’operazione
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico
Obbligo di redazione del rendiconto finanziario
Modifiche alla nota integrativa
Modifiche al contenuto della relazione sulla gestione
Spese di ricerca e pubblicità
Avviamento Iscrizione dei derivati Valutazione dei titoli
immobilizzati, crediti e debiti
Valutazione delle poste in valuta estera
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
NOVITÀ DEL DLGS.139/2015
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B) I – Immobilizzazioni immateriali:1) costi di impianto e di ampliamento;2) costi di sviluppo; (omissis…)III – Immobilizzazioni finanziarie:1) partecipazioni in:(omissis…)d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) altre imprese;2) crediti:a) verso imprese controllate;b) verso imprese collegate;c) verso controllanti;d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;d-bis) verso altri;3) altri titoli;4) strumenti finanziari derivati attivi;
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (1/7)
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C) Attivo circolante:(omissis…)II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;5-bis) crediti tributari;5-ter) imposte anticipate;5-quater) verso altri;Totale.III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:(omissis…)3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;4) altre partecipazioni;5) strumenti finanziari derivati attivi;(omissis…)D) Ratei e risconti.
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (2/7)
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A) Patrimonio netto:I – Capitale.II – Riserva da soprapprezzo delle azioni.III – Riserve di rivalutazione.IV – Riserva legale.V – Riserve statutarieVI – Altre riserve, distintamente indicate.VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.VIII – Utili (perdite) portati a nuovo.IX – Utile (perdita) dell’esercizio.X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.Totale.B) Fondi per rischi e oneri:1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;2) per imposte, anche differite;3) strumenti finanziari derivati passivi;4) altri.
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (3/7)
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D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degliimporti esigibili oltre l’esercizio successivo:(omissis…)11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; 12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.Totale.E) Ratei e risconti.
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (4/7)
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C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;17-bis) utili e perdite su cambi.Totale (15 + 16 - 17+ – 17 bis).
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (5/7)
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D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:18) rivalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti all’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;19) svalutazioni:a) di partecipazioni;b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;c) di titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) di strumenti finanziari derivati;Totale delle rettifiche (18 – 19).Risultato prima delle imposte (A–B+-C+–D);20) imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate;21) utile (perdite) dell’esercizio.
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (6/7)
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H
A B
100% 90%
Nel bilancio di A, eventuali rapporti con B rientrano nella fattispecie “controllate delle controllanti”.
Partecipazioni, crediti, debiti e proventi e oneri derivanti da questi rapporti devono essere indicati distintamente nelle nuove voci.
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MODIFICHE AGLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO (7/7)
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Art. 2423-ter co. 5 c.c.:“per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle dell’esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l’adattamento o l’impossibilità di questo devono essere segnalati e commentanti nella nota integrativa”.
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COMPARABILITÀ DEI DATI
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Art. 2425-ter c.c.Dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio e alla fine dell’esercizio, ed i flussi finanziari dell’esercizio derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.
Art. 2435-bis c.c.Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.
Art. 2423 c.c.Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
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IL RENDICONTO FINANZIARIO OBBLIGATORIO
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OIC 10 - Appendice ASchema n. 1:
Flusso dell’attività operativa determinato con il metodo indiretto
RENDICONTO FINANZIARIO (1/3)
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OIC 10 - Appendice A
RENDICONTO FINANZIARIO (2/3)
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
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OIC 10 - Appendice A
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RENDICONTO FINANZIARIO (3/3)
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“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”.
PRINCIPIO DI RILEVANZA (1/2)
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Nuovo principio (art. 2423, nuovo co. 4):
Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società devono spiegare nella nota integrativa come hanno dato attuazionealla disposizione.
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Esempio OIC 19Una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato:1. decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi;2. o di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile
dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato;
In tali casi, nella nota integrativa devono essere illustrate le politiche di bilancio adottate.
PRINCIPIO DI RILEVANZA (2/2)
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Gli OIC 13, 15, 16, 19, 20 propongono esempi di possibileapplicazione del principio di rilevanza
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Co. 1-bis all’art. 2423:
PRINCIPIO DI PREVALENZADELLA SOSTANZA
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione o del contratto”.
Nella relazione al DLgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.
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OIC 16 § 31
RILEVAZIONE INIZALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA
NOVITÀ DEL BILANCIO D’ESERCIZIO
Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.
Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito
Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.
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L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, IL COSTO AMMORTIZZATO E IL NUOVO OIC 19
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Il costo ammortizzato è introdotto come criterio di valutazione per:– titoli immobilizzati (art. 2426, p. 1);– crediti (art. 2426, p. 8), tenendo conto del fattore temporale e del
valore di presumibile realizzo;– debiti, tenendo conto del fattore temporale (art. 2426, p. 8).
Per la definizione di costo ammortizzato si utilizza lo IAS 39. Per società che redigono in bilancio in forma abbreviata, facoltà di iscrivere
in bilancio (art. 2435-bis co. 8):– i titoli immobilizzati al costo;– i crediti al valore presumibile di realizzo;– i debiti al valore nominale.
Art. 12 del DLgs. 139/2015 prevede possibilità di applicazione prospettica per questa modifica
IL COSTO AMMORTIZZATO (1/4)
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19
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“Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza e dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore o di irrecuperabilità”.
IL COSTO AMMORTIZZATO (2/4)
Definizione OIC 19, par. 16 e 18
“Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario o, ove opportuno, un periodo più breve al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria (…)”.
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.74
(meno): rimborsi di capitalepiù/(meno): ammortamento (ripartizione) della differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza sulla base dell’interesse effettivo(meno): eventuali perdite di valore
uguale:
Definizione da IAS 39, §9 ripresa da OIC 19, par. 16 per i debiti
IL COSTO AMMORTIZZATO (3/4)
Assume rilevanza per “crediti finanziari” e “debiti finanziari” per i quali è previsto il pagamento di interessi
Valore rilevato inizialmente
Valore da iscrivere in bilancio o “costo ammortizzato”
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.75
IL COSTO AMMORTIZZATO (4/4)Valore di iscrizione iniziale del debito
Valore nominale
Costi di transazione, sconti, abbuoni direttamente derivanti dalla transazione
–
Costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione o all’emissione di una passività finanziaria. È un costo che non sarebbe stato sostenuto se l’entità non avesse acquisito/emesse il debito. I costi di transazione includono gli onorari e le commissioni pagate a soggetti terzi (mediatori finanziari, consulenti e notai), i contributi pagati a organismi di regolamentazione e le tasse e gli oneri sui trasferimenti. I costi di transazione non includono premi o sconti sul valore nominale del debito e tutti gli altri oneri previsti dal contratto di finanziamento e pagati alla controparte.
Spese di istruttoria, oneri di perizia dell’immobile e altri costi accessori per l’ottenimento del finanziamento e mutui ipotecari, eventuali commissioni attive e passive, spese di emissione (spese legali e commissioni iniziali) per l’emissione di prestiti obbligazionari, aggi e disaggi.
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.75
IAS 39 prevede che gli interessi attivi e gli interessi passivi vengano rilevati nel conto economico sulla base del tasso di interesse effettivo (TIE) o Effective Interest Rate (EIR).
Il tasso di interesse nominale non è rilevante. Eventuali differenze tra il valore iniziale e il valore a scadenza devono
pertanto essere ripartite (“ammortizzate”) lungo la durata dello strumento finanziario in modo tale che nel conto economico di ciascun esercizio siano sempre rilevati gli interessi attivi/passivi effettivi.
COSTO AMMORTIZZATORIPARTIZIONE DIFFERENZA INIZIALE
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.76
N
1ii EIR)(1FCINIZIALE CONTABILE VALORE it
Valore contabile valore contabile iniziale dell’attività/passivitài periodi di incasso/pagamentoti tempo di attualizzazione per il flusso i-esimoFCi flusso di cassa incassato/pagato al periodo i-esimoEIR tasso di interesse effettivo – Effective Interest Rate IRR (Internal Rate
of Return)
COSTO AMMORTIZZATOTASSO DI INTERESSE EFFETTIVO
Il tasso di interesse effettivo (TIE o EIR) è il tasso che attualizza esattamente i pagamenti o gli incassi futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento finanziario (o, ove opportuno, lungo un periodo più breve) al valore contabile netto dell’attività o passività finanziaria.
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.76
RISVOLTI OPERATIVI DELL’UTILIZZODEL COSTO AMMORTIZZATO Finanziamenti BULLET in assenza di costi di transazione Finanziamenti BULLET con costi di transazione Finanziamenti a tasso fisso e costi di transazione Finanziamenti a tasso variabile e costi di transazione
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.77
Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 Valore nominale = valore rimborso: 1.250 Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)
Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato
Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250
Flussi di cassa stimati
FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (1/3)
Caso operativo
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.77
Tasso interno di rendimento = 4,72%Infatti:
59 × 1,0472–1 + 59 × 1,0472–2 + 59 × 1,0472–3 +59 × 1,0472–4 + (1.250 + 59) × 1,0472–5
=1.250
Il valore di iscrizione del debito sarà sempre 1.250Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi per 59
FINANZIAMENTI BULLET IN ASSENZADI COSTI DI TRANSAZIONE (2/3)
Caso operativo
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.78
Data Tipologia di flusso di cassa futuro stimato
Importo del flusso di casso futuro stimato
31.12.Esercizio 1 Interesse 5931.12.Esercizio 2 Interesse 5931.12.Esercizio 3 Interesse 5931.12.Esercizio 4 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Interesse 5931.12.Esercizio 5 Rimborso debito 1.250
FINANZIAMENTI BULLET CON ASSENZA DI TRANSAZIONE (3/3) Debito ottenuto in data 1.1.01: 1.250 Commissioni up-front pagate inizialmente: 16 Valore nominale = valore rimborso: 1.250 Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 5 anni Interesse annuale pagato il 31.12: 4,72% (1.250 × 4,72% = 59)
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.78
Tasso interno di rendimento = 5,01%Infatti:
59 × 1,0501–1 + 59 × 1,0501–2 + 59 × 1,0501–3 +59 × 1,0501–4 + (1.250 + 59) × 1,0501–5
=1.234 1.250 – 16
Il valore iniziale di iscrizione del debito è 1.234Nel Conto economico di ogni anno verranno iscritti interessi passivi in modo tale
da avere sempre un tasso di interesse del 5,01%
Caso operativo
FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (1/3)
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.79
Gli interessi passivi da iscrivere in CE sono pari: al flusso di cassa pagato; una parte della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso.
Anno Valore iniziale
Oneri finanziari da iscrivere in
CE
Flussi di cassa
Quota della differenza tra
valore iniziale e valore di rimborso
Valore da iscrivere in SP
[a] [b] = [a] ×5,01% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] + [b] –
[c]
1 1.234,0 61,9 59,0 2,9 1.236,9
2 1.236,9 62,0 59,0 3,0 1.239,9
3 1.239,9 62,2 59,0 3,2 1.243,0
4 1.243,0 62,3 59,0 3,3 1.246,3
5 1.246,3 62,7 59,0 3,7 1.250,0
Somma = 16
Caso operativo
FINANZIAMENTI BULLET CON COSTIDI TRANSAZIONE (2/3)
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.79
Stato patrimoniale1 2 1 2
D.4 Debiti verso banche 1.236,9 1.239,9
Conto economico
1 2
C.17 Interessi passivi (61,9) (62)
Rendiconto finanziario1 2
Attività operativa (59) (59)
Attività di finanziamento +1.234
Valore nominale è sempre 1.250
Caso operativo
FINANZIAMENTI BULLET CON COSTI DI TRANSAZIONE (3/3)
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.80
periodo 3tasso 3%valore nominale 50.000,00 Spese di istruttoria: 1.000
Rata Quota interessi Quota capitale Debito residuo01/01/2016 0 0 0 € 50.000,0031/12/2016 € 17.676,52 € 1.500,00 € 16.176,52 € 33.823,4831/12/2017 € 17.676,52 € 1.014,70 € 16.661,82 € 17.161,6631/12/2018 € 17.676,52 € 514,85 € 17.161,66 € 0,00
Caso operativo
FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (1/2)
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Tasso di interesse effettivo 4,058003127%
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.80
DataValore iniziale
(a)
Flusso di cassa per interessi passivi
corrisposti (b)
Interessi passivi da iscrivere a
conto economico
al TIE (c=a*4,058)
Flusso di cassa per rimborso capitale
(d)
Ammortamento finanziario della
differenza tra valore iniziale e
valore a scadenza (e=c–b)
Valore finale
(a–d+e)
01/01/2016 € 49.000,0031/12/2016 € 49.000,00 € 1.500,00 € 1.988,42 € 16.176,52 € 488,42 € 33.311,9031/12/2017 € 33.311,90 € 1.014,71 € 1.351,80 € 16.661,82 € 337,09 € 16.987,1731/12/2018 € 16.987,17 € 514,85 € 689,34 € 17.161,66 € 174,49 € 0,00
Componente di reddito che non comporta movimenti finanziari
FINANZIAMENTI A TASSO FISSO E COSTI DI TRANSAZIONE (2/2)
37
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.81
Quando il tasso di interesse nominale contrattuale è variabile e parametrato ai tassi di mercato i flussi finanziari sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazioni dei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo è ricalcolato con decorrenza dalla data in cui gli interessi sono stati rilevati in base al contratto (OIC 19, par. 64).
1) Utilizzo della curva dei tassi2) Ultimo tasso di interesse disponibile
Non occorre ricalcolare i tasso di interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modo prestabilito dalle
previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazioni legate a parametri di mercato
(es. clausole contrattuali “step-up” oppure “step-down”)
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (1/8)
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.81
Debito ottenuto in data 1.1.2016: 100.000 Commissioni up-front pagate inizialmente: 1.500 Tasso di interesse nominale: Euribor 1 anno + spread 2% Rimborso in un’unica soluzione alla scadenza: 3 anni Interessi passivi posticipati al 31/12 di ogni anno Tasso di interesse di mercato allineato al tasso contrattuale
Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato
2016 0,50% 2,00% 2,50%2017 0,70% 2,00% 2,70%2018 1,20% 2,00% 3,20%
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (2/8)
Caso operativo
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ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.82
Tasso interesse effettivo = 3,03%Infatti:
2.500 × 1,0303–1 + 2.500 × 1,0303–2 + (100.000 + 2.500) × 1,0303–3
=98.500 100.000 – 1.500
1) Determinazione del TIE al 31/12/2016
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (3/8)
Caso operativo
40
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.82
2) Piano di ammortamento al 31/12/2016
Anno Valore iniziale
Oneri finanziari da iscrivere in
CE
Oneri finanziari
pagati
Rimborso del
capitale
Quota della differenza tra
valore iniziale e valore di rimborso
Valore da iscrivere
in SP
[a] [b] = [a] ×3,03% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +
[b] – [c]
1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00
31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15
31/12/2017 98.985,15 2.999,85 2.500,00 0 499,85 99.485,00
31/12/2018 99.485,00 3.015,00 2.500,00 100.000 515,00 0
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (4/8)
Caso operativo
41
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.83
Tasso interesse effettivo = 3,23%Infatti:
2.700 × 1,0323–1 + (100.000 + 2.700) × 1,0323–2
=98.985,15 Debito al 31/12/2016
1) Determinazione del TIE al 31/12/2017
Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato
2016 0,50% 2,00% 2,50%2017 0,70% 2,00% 2,70%
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (5/8)
Caso operativo
42
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.83
2) Piano di ammortamento al 31/12/2017
Anno Valore iniziale
Oneri finanziari
da iscrivere in CE
Oneri finanziari
pagati
Rimborso del
capitale
Quota della differenza tra
valore iniziale e valore di rimborso
Valore da
iscrivere in SP
[a] [b] = [a] ×3,23% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +
[b] – [c]
1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00
31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15
31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,5031/12/2018 99.484,50 3215,50 2.700,00 100.000 515,50 0,00
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (6/8)
Caso operativo
43
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.84
Tasso interesse effettivo = 3,73%Infatti:
(100.000 + 3.200) × 1,0373–1
=99.484,50 Debito al 31/12/2017
1) Determinazione del TIE al 31/12/2018
Esercizio Euribor Spread Tasso nominaleapplicato
2016 0,50% 2,00% 2,50%
2017 0,70% 2,00% 2,70%
2018 1,20% 2,00% 3,20%
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (7/8)
Caso operativo
44
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.84
2) Piano di ammortamento al 31/12/2018
Anno Valore iniziale
Oneri finanziari da iscrivere in
CE
Oneri finanziari pagati
Rimborso del
capitale
Quota della differenza tra
valore iniziale e valore di rimborso
Valore da iscrivere
in SP
[a] [b] = [a] ×3,23% [c] [e] = [b] – [c] [d] = [a] +
[b] – [c]
1/1/2016 98.500,00 0 0 0 0 98.500,00
31/12/2016 98.500,00 2.985,15 2.500,00 0 485,15 98.985,15
31/12/2017 98.985,15 3.199,36 2.700,00 0 499,36 99.484,50
31/12/2018 99.484,50 3.715,50 3.200,00 100.000 515,50 0,00
FINANZIAMENTI A TASSO VARIABILE (8/8)
Caso operativo
45
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.85
Principio della rilevanza
Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423 co. 4 c.c., rispetto al valore determinato in base ai par. 54 - 57. Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti: se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi); se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo rispetto al valore nominale.
CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (1/3)
Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati
46
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.85
In tal caso la società applica i paragrafi 54 - 57, salvo l’applicazione dei paragrafi 48 - 53 sul processo di attualizzazione. I debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio
di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione (par. 53). Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del
debito è effettuata al valore nominale (par. 54).
Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati
CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (2/3)
47
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.86
Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali: i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese
di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell’immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivo dello stato patrimoniale (par. 57).
i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).
Quando può non essere applicato e la disciplinanei bilanci abbreviati
CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO (3/3)
48
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.86
Qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato esclusivamente ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016 continua a classificare i costi accessori ai finanziamenti tra le “altre” immobilizzazioni immateriali e ad ammortizzare tali costi in conformità al precedente principio (OIC 24).
Trattamento contabile costi iniziali “residuali” all’1.1.2016
DEBITI SORTI IN ESERCIZI PRECEDENTI
49
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.87
L’art. 2426 co. 1 n. 8 prescrive che occorretenere conto del “fattore temporale”
nella valutazione dei debitiTasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VSTasso di interesse di mercato
Se significativamente diversi
Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.
COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (1/2)
50
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.87
Debiti commerciali Debiti finanziari
La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il
valore a termine viene rilevata a CE come onere finanziario lungo la durata del debito
utilizzando il TIE.
La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i proventi finanziari al momento
della rilevazione iniziale.
Il valore iniziale del debito così determinato è ridottodagli eventuali oneri di transazione
Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato
Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri
COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZADI ATTUALIZZAZIONE (2/2)
51
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.88
Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata
La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione è rilevata: ad incremento del patrimonio netto (e non come provento finanziario) nel
bilancio della controllata; ad incremento del valore della partecipazione (e non come onere finanziario)
nel bilancio della controllante.
Se dalle evidenze disponibili quali: Verbali del CDA Situazione economica e finanziaria dell’impresa Elementi del contratto
Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata
FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO
52
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.88
Occorre confrontare: Ultimo valore contabile del debito originario (al netto dei costi di transazione) Valore di iscrizione iniziale del nuovo debito La differenza costituisce un utile/perdita da rilevare a conto economico
Quando non interviene l’eliminazione contabile (OIC 19 § 73) occorre rideterminare il valore il valore contabile del debito in modo da riflettere i flussi i rideterminati flussi finanziari Attualizzazione dei flussi finanziari al TIE iniziale.
I costi di transazione rettificano il valore contabile dei debito e vengono ammortizzati lungo la durata del debito.
L’ELIMINAZIONE CONTABILE DEI DEBITI
Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito (OIC 19 § 73).
53
ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI DEBITI, COSTO AMMORTIZZATO E OIC 19 p.89
L’ISCRIZIONE IN BILANCIODEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
p.89
Costo ammortizzato
Attualizzazione
2. Problematiche“nuove”
Tasso di interesse effettivo
Tasso di interesse di mercato
Le due problematiche non necessariamente devono coesistere. Il costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti:
– Crediti a breve termine;– Costi di transazione, commissioni pagate tra le parti o ogni altra differenza tra valore
iniziale e valore a scadenza di scarso rilievo. L’attualizzazione non è necessaria se il tasso contrattuale non è significativamente diverso
dal tasso di interesse di mercato.
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (1/6)
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n.8)
55
p.90
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (2/6)
I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del presumibile valore di realizzo (art. 2426 co.1 n. 8)
I crediti sono rappresentati in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti Il criterio del costo ammortizzato tenuto conto del fattore temporale non
sostituisce l’individuazione di eventuali perdite di valore La verifica di eventuali perdite di valore varia a seconda della composizione
delle voci dei crediti Crediti di numero limitato Verifica per singolo credito Crediti numerosi e singolarmente non significativi Verifica su classi di
crediti (es. per scaduto) Crediti numerosi e alcuni significativi Singolo credito per quelli
significativi, classi di crediti per gli altri.
56
p.90
OCCORRE PERTANTO - RILEVAZIONE INIZIALE:1) Confrontare il tasso di interesse contrattuale con il tasso di interesse di
mercato.2) Se il tasso di interesse contrattuale si discosta significativamente dal tasso
di mercato, occorre procedere alla determinazione del valore attuale del credito che rappresenterà il valore di iscrizione iniziale del debito. In caso contrario il valore di iscrizione iniziale è il valore nominale.
3) Determinare il tasso di interesse effettivo Costi di transazione Rilevanti.
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (3/6)
L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.
57
p.91
Occorre pertanto - Valutazione successiva:4) Determinare l’ammontare di interessi calcolati con il criterio del tasso di
interesse effettivo sul valore contabile del credito a inizio esercizio5) Aggiungere l’ammontare degli interessi attivi determinati con il TIE al
precedente valore contabile del credito6) Sottrarre gli incassi per interessi e capitale intervenuti nel periodo7) Sottrarre le svalutazioni e le perdite su crediti.
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (4/6)
L’importo della svalutazione alla data di bilancio è pari alla differenza tra il valore contabile e il valore dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si prevede di non incassare, attualizzato al tasso di interesse effettivo originario del credito.
58
p.91
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (5/6)
La società in data 1/1/Anno 1 ha venduto ad un cliente dei beni per il valore di 100.000 Euro più IVA 22%. Le normali condizioni contrattuali prevedono il pagamento a 90 giorni data fattura fine mese. Nel caso specifico, per venire in contro alle esigenze finanziarie del cliente è stata prevista una dilazione di complessivi tre anni attraverso il pagamento di rate annuale costanti (al 31.12. di ciascun anno). Non ci sono costi iniziali di transazione. Ne consegue che occorre procedere all’attualizzazione utilizzando il tasso di mercato, che si ipotizza pari al 3%.
59
p.92
L’ISCRIZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI E IL NUOVO OIC 15
I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016 (6/6)Il piano di incasso del credito è il seguente:
Incasso Credito residuovenerdì 1 gennaio Anno 1 € 122.000,00sabato 31 dicembre Anno 1 € 40.666,67 € 81.333,33
domenica 31 dicembre Anno 2 € 40.666,67 € 40.666,67lunedì 31 dicembre Anno 3 € 40.666,67 € 0,00
≠
Crediti verso clientiOneri finanziari
a ≠
Ricavi di vendita
IVA a debito
115.030,201.256,85
94.287,05
22.000,00
116.287,05
60
Questo deve essere il risultato finale Potrebbero essere necessarie più scritture contabili
p.92
LA NOTA INTEGRATIVA
La Nota integrativa del bilancio 2016 presenta numerose novità in considerazione:1. delle modifiche agli artt. 2427 e 2427-bis c.c.;2. delle modifiche all’art. 2435-bis c.c. per i bilanci abbreviati;3. della necessità di illustrare nella Nota integrativa l’applicazione del nuovo
principio di irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.);4. della richiesta da parte degli OIC di indicare di aver optato per l’applicazione
prospettica del criterio del costo ammortizzato e della nuova disciplina dell’ammortamento dell’avviamento.
Le informazioni in Nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico (art. 2427 c.c.).
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC
61
p.93
Nell’ambito degli OIC, le informazioni da riportare nella Nota integrativa sono disciplinate: dai singoli principi contabili relativi alle singole voci di Stato patrimoniale e
delle connesse voci di Conto economico; dall’OIC 12, per quanto riguarda le fattispecie non espressamente previste
dai singoli principi contabili.
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (1/3)
62
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.93
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (2/3)
Gli OIC propongono, ad esempio, i seguenti casi di applicazione del principio di irrilevanza:1. OIC 13 rimanenze: la determinazione del costo delle rimanenze ricorrendo
all’utilizzo del metodo dei costi standard, del prezzo al dettaglio, oppure del valore costante delle materie prime, sussidiarie e di consumo;
2. OIC 16 imm. materiali: iscrizione in bilancio ad un valore costante delle attrezzature industriali e
commerciali costantemente rinnovate; utilizzo ai fini dell’ammortamento della metà dell’aliquota normale per i
cespiti acquistati nell’anno.
Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)
63
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.94
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC (3/3)
Gli OIC propongono i seguenti esempi di applicazione del principio di irrilevanza:3. OIC 19 debiti: una società tenuta all’applicazione del criterio del costo ammortizzato
decide di non utilizzarlo per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi; di non attualizzare un debito nel caso in cui il tasso di interesse
desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Informativa relativa all’applicazione del principio dell’irrilevanza (art. 2423 co. 4 c.c.)
64
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.94
3) la composizione delle voci: “costi di impianto e di ampliamento” e “costi di sviluppo”, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento.9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati.13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali.16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agliamministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (1/2)
65
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.95
LE MODIFICHE ALL’ART. 2427 C.C. (2/2)
18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono.22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio.22-quinquies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.22-septies) la proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite.
66
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.95
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Avviamento iscritto nel 2016: devono essere illustrati i criteri utilizzati per la stima della vita utile; nei casi in cui la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita
utile, devono essere indicate le ragioni per cui si ritiene che non sia possibile effettuare tale stima.
Informativa sui criteri di valutazione adottati (art. 2427 co.1 n. 1 c.c.)
67
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.96
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
In tali casi, devono essere indicate nella Nota integrativa le ragioni alla base della scelta di attribuire alla differenza tra le disponibilità liquide erogate e il valore attuale dei flussi finanziari futuri una natura diversa da quella finanziaria.
Informativa sui criteri di valutazione adottati(art. 2427 co. 1 n. 1 c.c.)
Crediti finanziari originatisi nel 2016: la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, deve essere rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari al momento della rilevazione iniziale, a meno che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura (OIC 15).
68
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.96
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesiL’OIC 28 propone il seguente esempio di tabella:
Variazioni intervenute nelle voci di PN art. 2427 co. 1 n. 4 c.c.
69
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.97
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Nella Nota integrativa devono essere indicati “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati”.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)
Esempi:OIC 14 disponibilità liquide: deve essere indicata la natura di eventuali fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo.
Informativa legata all’eliminazione dei conti d’ordine
70
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.97
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Esempi:OIC 16 imm. materiali: si deve dare conto degli eventuali gravami esistenti sulle immobilizzazioni (ipoteche, privilegi, pegni), nonché delle restrizioni o dei vincoli al libero uso dei cespiti in virtù dei contributi pubblici ricevuti.OIC 23 lavori in corso su ordinazione, devono essere inserite: le informazioni sugli impegni contrattualmente assunti per opere e servizi
ancora da eseguire a fine esercizio; l’esposizione dell’appaltatore nei confronti del committente per tutti i lavori
non ancora definitivamente accertati e liquidati.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)
71
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.98
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Esempi:OIC 31 fondi rischi e oneri: nel caso di grado di avveramento dell’evento sconfitta ritenuto possibile, devono essere indicate: la situazione d’incertezza, ove rilevante, che procurerebbe la perdita; l’importo stimato o l’indicazione che lo stesso non può essere determinato; altri possibili effetti se non evidenti; l’indicazione del parere della direzione della società e dei suoi consulenti
legali ed altri esperti, ove disponibili.
Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale (art. 2427 co. 1 n. 9 c.c.)
72
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.98
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Esempi (OIC 12): picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti; cessioni di attività immobilizzate; ristrutturazioni aziendali; operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami
d’azienda, ecc.).
Indicazione dei ricavi o costi eccezionali (art. 2427 co. 1 n. 13 c.c.)
73
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.99
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Devono essere indicati l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando: il tasso d’interesse; le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o
oggetto di rinuncia; gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.
Ammontare dei compensi spettanti agli amministratorie ai sindaci (art. 2427 co. 1 n. 16 c.c.)
74
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.99
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
L’OIC 12 non richiede più il prospetto maggiormente analitico rispetto all’informativa obbligatoria richiesta dal codice civile.
Informativa sui leasing finanziari (art. 2427 co. 1 n. 22 c.c.)
75
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.100
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
È l’informativa precedentemente richiesta nella relazione sulla gestione dall’art. 2428 c.c.OIC 29: sono fatti di rilievo quelli che, richiedendo o meno variazioni nei valori di bilancio, influenzano la situazione rappresentata in bilancio e sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell’informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate.Deve essere indicata anche la stima dell’effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, diversamente devono essere indicate le ragioni per cui l’effetto non si ritiene determinabile.
Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio
(art. 2427 co. 1 n. 22-quater c.c.)
76
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.100
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Informazioni su società che redigono il bilancio consolidato (art. 2427 co. 1 n. 22-quinquies e 22-sexies)Devono essere indicate nella Nota integrativa il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato rispettivamente dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
Destinazione degli utili o copertura perdite (art. 2427 co. 1 n. 22-septies c.c.)
77
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.101
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Nella Nota integrativa devono essere indicati:1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:a) il loro fair value;b) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair valueavvenuti nell’esercizio.
Informazioni sugli strumenti finanziari (art. 2427-bis c.c.)
78
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.101
LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC
Qualora si usufruisca di tale facoltà la società applica il costo ammortizzato esclusivamente ai debiti/crediti/titoli sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1.1.2016 e dell’esercizio della facoltà occorre farne menzione in nota integrativa (OIC 19, par. 91 - OIC 15, par. 88, IC 20, par. 99).
Applicazione prospettica del costo ammortizzato Le modificazioni previste all’art. 2426 co. 1 n. 8 c.c. (criterio del costo ammortizzato) “possono non essere applicate alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio” (art. 12 co. 2 DLgs. 139/2015).
79
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.102
LA NOTA INTEGRATIVA (1/2)
Sono state proposte tre possibili soluzioni contabili per rilevare l’assegnazione del bene: a valore netto contabile, stornando unicamente i saldi contabili del bene
assegnato ed i relativi fondi rettificativi; a valore di mercato, rilevando la plusvalenza rispetto al valore netto
contabile a Conto economico; a valore di mercato, rilevando il plusvalore latente a patrimonio netto con il
contestuale utilizzo dell’incremento di posta del patrimonio netto al momento dell’estinzione del debito.
Il CNDCEC ha individuato nella soluzione 2) la modalità tecnica da adottare.
Assegnazione dei beni ai soci: il temanon è disciplinato dagli OIC
80
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.102
LA NOTA INTEGRATIVA (2/2)
Se si segue la proposta del CNDCEC, nei casi in cui il ricavo iscritto in conto economico incida in misura rilevante sul risultato d’esercizio (es. assegnazione di un immobile interamente ammortizzato) deve essere indicato nella Nota integrativa: l’effetto di tali ricavi sul risultato d’esercizio; la natura non monetaria del ricavo; l’informativa relativa all’importo ed alla natura del ricavo di cui al nuovo
punto 13 dell’articolo 2427 c.c.
La mancata indicazione di un’adeguata informativa potrebbe precludere, in modo particolare nelle società non tenute alla redazione del rendiconto
finanziario, una adeguata comprensione del bilancio.
Informativa in caso di assegnazione dei beni ai soci
81
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.103
NOVITÀ BILANCI IN FORMA ABBREVIATA
L’art. 2435-bis c.c. ora indica analiticamente i punti dell’art. 2427 c.c. che devono essere riportati nella nota integrativa abbreviata.
La Nota integrativa abbreviata, anche se nel complesso è più sintetica rispetto al passato, richiede però l’indicazione di nuove informazioni prima non richieste (es. compenso amministratori).
Documenti di bilancio esonero dalla redazione del Rendiconto finanziario Stato patrimoniale: non è più richiesta l’indicazione esplicita dei fondi rettificativi a riduzione
delle immobilizzazioni (si riportano le immobilizzazioni già al netto come nei bilanci in forma estesa)
Criteri di valutazioneI titoli possono essere iscritti al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale (in deroga all’art. 2426).
Nota integrativa
82
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.103
CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (1/5)1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell’esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell’esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell’esercizio;6) l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a 5 anni e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche. Tale informativa, specifica la norma, limitatamente ai soli debiti senza indicazione della ripartizione geografica.
83
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.104
CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (2/5)8) l’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello Stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;9) l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest’ultime sono distintamente indicati;13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria, la norma precisa “anche omettendo la ripartizione per categoria”.
84
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.104
CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (3/5)
16) l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società. L’informativa può essere limitata alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione.
85
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.105
CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (4/5)22-ter) la natura e l’obiettivo economico di accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l’indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Possono essere omesse le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici;22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio;22-sexies) il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più piccolo di imprese di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato. Può essere omessa l’indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato.
86
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.105
CONTENUTO DELLA NOTA ABBREVIATA (5/5)
Non sono più richieste le informazioni relative: alla misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali; alle variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo; all’elenco delle partecipazioni; agli eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla
chiusura dell’esercizio; all’ammontare dei crediti e dei debiti relativi a operazioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di
retrocessione a termine; all’indicazione analitica delle voci di patrimonio netto con la specificazione della loro origine,
possibilità di utilizzazione e distribuibilità; all’ammontare dei proventi da partecipazioni; ai compensi spettanti al revisore legale; alle azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni e titoli o valori simili emessi dalla società; al numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società; ai finanziamenti effettuati dai soci alla società; ai patrimoni destinati a uno specifico affare; ai dati richiesti dall’art. 2447-decies co. 8 c.c.; alle operazioni di locazione finanziaria.
87
NOTA INTEGRATIVA E NUOVI OIC p.106
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
p.106
1. Accertamento utilità futura dei costi pluriennalie avviamento
Amministratori Organi di controllo, se esistenti
No distribuzione dividendi in caso di assenza di riserve disponibili superiori ai Costi pluriennali
Impossibilità di capitalizzare costi precedentemente spesati
2. Iscrizione in bilancio tra le attività
Obbligatoria Facoltativa
Attività immateriali Avviamento
Costi pluriennaliCon
ferm
ata
l’im
post
azio
ne p
rece
dent
e
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
RILEVAZIONE IN BILANCIO
89
p.107
Costituzionedella società
Costidi start-up
Costidi ampliamento
Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell’impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa.
Costi del personale Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito Assunzione e addestramento del nuovo personale …
Piano economico della società (§ 40)
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO
90
p.107
Ricerca applicata Sviluppo
PRODUZIONE
Finalità non definita Utilità generica
Finalità specifica “Possibilità” di
realizzazione di progetto
Applicazione dei risultato della ricerca
Precede l’inizio della prod. comm.le
Ricerca di base Sviluppo
Finalità non definita Utilità generica Precede l’identificazione di un
prodotto/processo
Applicazione risultati ricerca di base
Precede l’inizio della prod. comm.le
OIC 24, vs. 2014
OIC 24, vs. 2016
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO PRIMA E DOPO
Ricerca di base
91
p.108
Spese di ricerca e sviluppoRicerca di base Sviluppo
Conto economico Possibilità di capitalizzazione
Progetto chiaramente definito Realizzabilità tecnica e finanziaria del
progetto Recuperabilità attraverso ricavi Consenso collegio sindacale
Piano economico/finanziario della società (§ 40)
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (1/3)
92
p.108
Chiarimento del nuovo OIC 24 (§ 26)
Costi per (OIC 24 § 48): Progettazione, costruzione, verifica di prototipi Progettazione di mezzi, prove e stampi per la nuova tecnologia Progettazione, costruzione, attivazione di un impianto pilota Progettazione, costruzione, prova di materiali, prodotti, processi e sistemi Applicazione dei risultati della ricerca di base
B.II.2) Costi di sviluppo
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (2/3)
93
p.109
Ammortamento dei costi di sviluppo
Novità DLgs. 139/2015
1) Ammortamento secondo la vita utile2) Periodo non superiore a 5 anni
Caso eccezionale
Limiti alla distribuzione di utili
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
I COSTI DI RICERCA E SVILUPPODAL BILANCIO 2016 (3/3)
94
p.109
Ammortamentoin cinque esercizi
Ammortamento fino ad un periodo massimo di 20 esercizi
Regola generale
In presenza delle motivazioni indicate dall’OIC 24 che devono
essere riportate nella Nota integrativa
Avviamento
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
AVVIAMENTO ISCRITTO FINO AL 2015
95
p.110
Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
NUOVI AVVIAMENTI DAL 2016
ammortamento dell’avviamento sulla base della vita utile se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, il
periodo massimo di ammortamento è di 10 anni; obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di ammortamento
Sempre
Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)
96
p.110
Punti di riferimento utili: il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei
benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall’operazione straordinaria;
il periodo di tempo entro il quale l’impresa si attende di recuperare, l’investimento effettuato (c.d. payback period);
la media ponderata delle vite utili delle principali attività (core assets) acquisite con l’operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).
Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.
Stima della vita utile (OIC 24)
OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: NOVITÀ
L’AMMORTAMENTO DELL’AVVIAMENTO DAL 2016
97
p.111
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
p.111
Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito
OIC 16 § 31
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
RILEVAZIONE INIZALE:PREVALENZA DELLA SOSTANZA
Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni
Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L’analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.
99
p.112
Il valore dell’immobilizzazione e del debito devono essere cioè attualizzati in base al tasso di mercato. Ad ogni esercizio sarà imputato l’interesse ad incremento del debito rilevato inizialmente.
Nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell’OIC 19 “Debiti”.
Nuovo
OIC 16 § 33
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
RILEVAZIONE INIZALE: PAGAMENTO DIFFERITO OLTRE I NORMALI TERMINI
100
p.112
Contenuto Strumenti specifici necessari per il funzionamento di un bene più complesso; attrezzatura varia.
Rilevazione in bilancio
Iscrizione nell’attivo ad un valore costante. Successivamente alla rilevazione iniziale No ammortamento con acquisti successivi spesati a conto economico.
Devono avere alcuni requisiti: Costantemente rinnovate. Complessivamente di scarsa rilevanza. Non vi siano variazioni sensibili nell’entità, valore e composizione.
OIC 16 § 34
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
RILEVAZIONE INIZALE: ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI
101
p.113
1. Valore residuo stimato ≥ Valore netto contabile
2. Bene destinato alla vendita
3. Cespiti obsoleti/inutilizzabili
No modifiche sostanziali prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo
OIC 16 § 56 OIC 16 § 79 OIC 16 § 80
Interruzione ammortamento
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
AMMORTAMENTODELLE IMMOBILIZZAZIONIE CAUSE DI INTERRUZIONE
102
p.113
In base all’nuovo OIC 16 devono essere assoggettati ad ammortamento, in quanto la possibilità di non ammortizzare alcuni fabbricati civili rappresenterebbe un’eccezione non prevista.È però necessario considerare che:a. le disposizioni dell’OIC 16 definiscono il valore da ammortizzare come la
differenza tra il costo dell’immobilizzazione e il valore residuo;b. il processo di ammortamento deve essere interrotto se, in seguito
all’aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.
Per i fabbricati non strumentali ad uso investimento sembrano limitati i casi in cui tali fabbricati saranno effettivamente ammortizzati
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
FABBRICATI NON STRUMENTALI
103
p.114
No modifiche sostanziali prima dell’alienazione Vendita altamente probabile Realizzo breve periodo
Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante
OIC 16 § 25
Classificazione separata in un’apposita voce dell’attivo circolante preceduta da numero romano
OIC 16 § 79
Chiarimento del nuovo OIC 16
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (1/2)
104
p.114
La cessione origina plusvalenza/minusvalenza o ricavo?
Indicazione non fornita negli OIC, si ritiene che origini plus/minusvalenza (con l’eccezione per le società immobiliari che cedono immobili)
Attenzione: valutazione al minore tra valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
Prezzo di vendita al netto dei costi di vendita (OIC 16, par. 17)
Interruzione del processo di ammortamento
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
BENI DESTINATI ALLA VENDITA: CLASSIFICAZIONE IN BILANCIOE VALUTAZIONE (2/2)
OIC 16 § 79
105
p.115
In caso di cessione l’immobilizzazione deve essere eliminata contabilmente, in contropartita al corrispettivo ricevuto la voce delle immobilizzazioni materiali per il valore netto contabile dell’immobilizzazione materiale ceduta, cioè al netto degli ammortamenti accumulati fino alla data di alienazione comprendendo anche la quota di ammortamento relativa alla frazione dell’ultimo esercizio in cui è stato utilizzato.
L’eventuale differenza tra il valore netto contabile e il corrispettivo della cessione e cioè la plusvalenza o la minusvalenza realizzata, va rilevata a conto economico nelle voci:‒ A.5 “altri ricavi e proventi”;‒ B.14 “oneri diversi della gestione”.
OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: NOVITÀ
ALIENAZIONI
OIC 16 § 81
106
p.115
OIC 9 - SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI: NOVITÀ
p.116
Ambito di applicazione del metodo semplificato:Soggetti abilitati Le società che per due esercizi consecutivi non superino nel proprio bilancio
d’esercizio due dei tre seguenti limiti:‒ numero medio dei dipendenti durante l’esercizio 50 unità,‒ totale attivo di bilancio 4,4 milioni di euro,‒ ricavi delle vendite e delle prestazioni 8,8 milioni di euro,
hanno l’opzione di adottare un approccio alla determinazione delle perdite durevoli di valore basato sulla capacità di ammortamento.
Le modifiche di cui al paragrafo 30 si applicano ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2017 o da data successiva
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE
PRINCIPALE NOVITÀ NON PREANNUNCIATA
OIC 9 § 30
108
p.116
Valore recuperabile
Fair value al nettodei costi di vendita Valore derivante utilizzo
Valore recuperabile < Valore contabile
Valore recuperabile ≥ Valore contabile
maggiore tra:
Come si determina?
Nessuna svalutazione
Svalutazione dell’attività per perdite
COME
109
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.117
Modello generale
Modello semplificato
Valore d’uso Valore attuale dei flussi di
cassa futuri attualizzati
Non superamento, per due esercizi consecutivi: tot. Attivo < 20 Mln euro ricavi netti < 40 Mln euro dipendenti medi < 250
Capacità di ammortamento sommadei margini economici futuri
Non utilizzabileper il bilancio consolidato
Soltanto più per l’esercizio 2016
I MODELLI PREVISTI DALL’OIC 9
110
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.117
Caso 1 Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4Ricavi 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Costi monetari diretti ed indiretti di produzione 600 600 600 600 600 Ammortamenti 180 180 180 180 180 EBIT 220 220 220 220 220 Oneri finanziari 30 30 30 30 30 Area straordinaria - - - - - Risultato ante imposte 190 190 190 190 190 - imposte 92 92 92 92 92 Risultato netto 98 98 98 98 98
Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392
900 Nessuna svalutazione
CASO 1: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO
111
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.118
Cosa succede se le immobilizzazioni hanno una vita utile residua superiore a 5 anni (o al piano)?
Qualora, al termine del periodo di previsione esplicita della capacità di ammortamento, per alcune immobilizzazioni residui un valore economico significativo, tale valore, determinato sulla base dei flussi di benefici netti che si ritiene l’immobilizzazione possa produrre negli anni successivi all’ultimo anno di previsione esplicita, concorre alla determinazione della capacità di ammortamento.
CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (1/2)
112
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.118
Anno n Anno n + 1 Anno n + 2 Anno n + 3 Anno n + 4 SommatoriaCapacità di AmmortamentoRisultato netto + ammortamenti 278 278 278 278 278 1.392
Valore netto contabile attività (vita utile residua oltre il periodo previsto a piano: 5 anni):
1.500 verifica “in linea tendenziale”benefici oltre al piano
CASO 2: VITA UTILE RESIDUANON COINCIDENTE CON LA DURATA DEL PIANO (2/2)
113
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.119
Anno n Anno n+1 Anno n+2 Anno n+3 Anno n+4
Ricavi 700 700 700 700 700
Costi monetari diretti e indiretti diproduzione 600 600 600 600 600
Ammortamenti 180 180 180 180 180
EBIT – 80 – 80 – 80 – 80 – 80
Oneri finanziari 21 21 21 21 21
Area straordinaria - - - - -
Risultato ante imposte – 101 – 101 – 101 – 101 – 101
- imposte – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Risultato netto – 102 – 102 – 102 – 102 – 102
Anno n
Anno n+1
Anno n+2
Anno n+3
Anno n+4 Sommatoria
Capacità di ammortamento
Risultato netto + ammortamenti 78 78 78 78 78 390
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (1/4)
114
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.119
Capacità di ammortamento 390 < 900 Ammortamenti complessivi
Svalutazione pari a 510
Da imputare: prioritariamente ad avviamento; proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (2/4)
115
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.120
Il valore delle immobilizzazioni è così suddiviso: macchinario: € 350; impianto: € 250; avviamento: € 300.
Macchinario 350 58,33%Impianto 250 41,66%
Totale 600 100%
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (3/4)
116
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.120
La perdita di 510 viene pertanto attribuita per: 300 ad avviamento; 122,5 al macchinario (58,33% di 210); 87,5 all’impianto (pari al 41,66% di 210).
CASO 3: VITA UTILE RESIDUA COINCIDENTE CON LA DURATADEL PIANO (4/4)
117
OIC 9 - SVALUTAZIONE PERDITE DUREVOLI DI VALORE p.121
OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ
p.121
Iscrizione in bilancio (OIC 21 § 58)
Momento in cui sorge il diritto alla riscossione
Delibera assembleare
Rilevazione anticipataDividendi da controllate
Facoltà 1
PROPOSTA di distribuzione deliberata
dagli amministratori antecedentemente
all’approvazione della bozza di bilancio della
controllante
Rilevazione anticipataDividendi da controllate
Facoltà 2
Rilevazione al momento della
maturazione dell’utile, se il bilancio è
approvato entro la data di approvazione della
controllante
Non più consentito nel bilancio 2016
Unica modalità prevista nel nuovo
OIC 21
OIC 21 - PARTECIPAZIONI: NOVITÀ
CONTABILIZZAZIONE DEI DIVIDENDI
119
p.122
OIC 29 - CAMBIAMENTIDI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI,FATTI INTERVENUTI DOPOLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO: NOVITÀ
p.122
Può essere
Obbligatorio Facoltativo
Contabilizzato in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie
Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29 in assenza di specifiche disposizioni transitorie
Contabilizzato in base a quanto previsto dall’OIC 29
Precisazione del nuovo OIC 29
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (1/5)
121
p.123
Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio
netto se più appropriato
Il cambiamento di un principio contabile è rilevato nell’esercizio
in cui viene adottato il nuovo principio contabile e i relativi effetti
sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto
dell’esercizio in corso.
Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati
a nuovo
Modifica del nuovo OIC 29
Gli effetti dei cambiamenti di principi contabili sono determinati retroattivamente (par. 17)
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (2/5)
122
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI p.123
Regola generale
L’applicazione retroattiva di un nuovo principio contabile comporta, ai soli fini comparativi, la rideterminazione degli effetti che si sarebbero avuti nel bilancio comparativo come se da sempre fosse stato applicato il nuovo principio contabile (par. 18).
Richiesta del nuovo OIC 29
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (3/5)
123
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI p.124
Eccezione 1Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, o ciò risulta eccessivamente oneroso, la società (par. 19): non deve presentare i dati comparativi rettificati; si limita ad applicare il nuovo principio contabile al valore contabile delle
attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettua una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso.
Richiesta del nuovo OIC 29
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (4/5)
124
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI p.124
Dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo, non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso è eccessivamente onerosa, la società (par. 20): applica il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti
fattibile; se tale data coincide con l’inizio dell’esercizio in corso, il nuovo principio
contabile è applicato prospetticamente.
Richiesta del nuovo OIC 29
Eccezione 2
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI (5/5)
125
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI p.125
La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore.
Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.
La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore (OIC 29, par. 48).
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base
al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze
(OIC 29, par. 46).
Rilevazione in bilancio
LA CORREZIONE DEGLI ERRORI
126
OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI E CORREZIONE DI ERRORI p.125
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
p.126
Contratto in cui la società si impegna a soddisfare un’obbligazione con costi attesi superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti (OIC 31, par. 66)
Esempi di contratti onerosi Contratti di realizzazione di beni con penalità per ritardata consegna Contratti di fornitura a prezzi prestabiliti senza possibilità di recesso Contratti di locazione con penali in caso di risoluzione anticipata del
contratto
Esempi di contratti non onerosi Contratti che possono non produrre efficacia (es. contratti di vendita soggetti
a clausole di accettazione unilaterale). Contatti che possono essere risolti senza indennizzo (es. contratti di vendita
con possibilità di restituzione entro un determinato periodo di tempo.
Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (1/3)
128
p.126
Rilevazione di un accantonamento a fronte dell’obbligazione assunta
Stato patrimonialePassivo, B.4) Altri accantonamenti
Conto economico1) Classificazione per natura2) Se non attuabile, B.13) Altri
acc.ti
Quantum minore tra:Costo necessario all’adempimentoRisarcimento o sanzione derivante dall’inadempimento
Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (2/3)
129
p.127
A stipula un contratto di affitto di un immobile con le seguenti caratteristiche: Durata: 12 anni Canone di locazione annuo: 60.000 Penale in caso di risoluzione anticipata del contratto: 30.000Nell’anno 8 A cessa di utilizzare l’immobile e valuta la possibilità di sublocarlo a B ad un canone annuo di 50.000 con decorrenza dall’anno 9.Proventi da sublocazione: 200.000Oneri da locazione: 240.000Costo residuo della locazione 40.000
Esempio
Accantonamentoper contratti onerosi a Fondi
per contratti onerosi 30.000
Fondi per contratti onerosi - Nuova fattispecie
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
CHIARIMENTI SU ALCUNE FATTISPECIE (3/3)
130
p.127
Si tratta di una facoltà Si deve trattare di un fondo oneri È possibile stimare ragionevolmente l’esborso connesso all’obbligazione e la
data di sopravvenienza La data di sopravvenienza è lontana nel tempo
A opera nel settore di prodotti chimici. La società provoca uno sversamento diagenti inquinanti.La società può continuare ad operare ma dovrà provvedere al ripristino dell’areacomunale al termine della concessione che è di 10 anni dalla data del bilancio.La stima dei costi che la società dovrà sostenere è pari a 500.000.Rendimento dei titoli di stato a 10 anni: 2%.
Esempio
Requisiti per l’attualizzazione
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (1/3)
131
p.128
Accantonamento per fondodi recupero ambientale a Fondi per recupero
ambientale 410.130
Accantonamento per fondodi recupero ambientale a Fondi per recupero
ambientale 8.203
31/12/2016
31/12/2017
Fondo per recupero ambientale410.130 31/12/2016
8.203 31/12/2017….
500.000 31/12/2026
Requisiti per l’attualizzazione
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (2/3)
Esempio
132
p.128
Novità
In presenza di polizze assicurative a copertura di passività potenziali, nella stima dei fondi si tiene conto di eventuali rimborsi assicurativi qualora si ritenga che in caso di soccombenza il risarcimento sia ragionevolmente certo.
In presenza di rischi assicurati, l’eventuale diritto al rimborso delle passività a fronte delle quali sono stati effettuati accantonamenti ai fondi è rilevato in bilancio tra i crediti nella voce C.II.5 “verso altri”, quando sono soddisfatti i requisiti per essere iscritto come attività. La contropartita di conto economico è rilevata nella stessa area in cui era stato rilevato l’originario accantonamento.
Nuovo OIC 31, par. 31Vecchio OIC 31, par. 28
OIC 31 - FONDI RISCHI E ONERI: NOVITÀ
IL PROCESSO DI STIMA DEL FONDO (3/3)
Rischi assicurati
133
p.129
Imprese con bilancioin forma ordinaria
Imprese con bilancio in forma abbreviata
Micro-imprese
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
4,4 mln € Totale vendite e
prestazione di servizi: 8,8 mln €
Dipendenti: 50 unità
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
4,4 mln € Totale vendite e
prestazione di servizi: 8,8 mln €
Dipendenti: 50 unità
Nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi non superano due dei seguenti limiti: Totale attivo:
175.000 € Totale vendite e
prestazione di servizi: 350.000 €
Dipendenti: 5 unità
SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO
TIPOLOGIE DI BILANCIO PER LE SOCIETÀDI CAPITALI
134
p.129
Micro-impreseApplicano l’art. 2435-ter per quanto riguarda gli schemi di bilancio
Principali semplificazioni: Esonero obbligo di redazione del rendiconto finanziario Esonero obbligo di redazione della nota integrativa, se in calce allo S.P.
risultano le informazioni previste dal co. 1 dell’art. 2427 n. 9 e 16 c.c. Esonero obbligo di redazione della relazione sulla gestione, se in calce allo
S.P. risultano le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. Non iscrizione in bilancio degli strumenti finanziari derivati - Divieto Possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato - Facoltà
NUOVA TIPOLOGIA DI BILANCIOPER LE SOCIETÀ DI CAPITALI
135
SOCIETÀ DI CAPITALI E TIPOLOGIE DI BILANCIO p.130
Art. 25 del DLgs. 127/91 Natura giuridica della controllante
‒ Società di capitali‒ Altre fattispecie minori‒ Riforma diritto societario anche società di persone se i soci
sono esclusivamente società di capitali - art. 2361 c.c. e art. 111-duodecies
Esercizio del controllo (art. 2359 c.c. + art. 26 del DLgs. 127/91)
Confermata la precedente impostazione normativa
IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ
OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO
136
p.130
Art. 27 del DLgs. 127/91 - Gruppi di modeste dimensioni Non sono soggette all’obbligo del bilancio consolidato le imprese controllanti
che, unitamente alle imprese controllate non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti.
N.B.: Valori da considerare prima delle operazioni di consolidamento
Limiti fino al 31.12.2015 DLgs. 139/15 - 2016Totale attivi 17,5 mln 20 mln
Totale ricavi vendita e servizi 35 mln 40 mln
Dipendenti 250 250
Come si applicano i suddetti limiti per l’esonero nel bilancio 2016?Limiti “vecchi” e/o limiti “nuovi”?
CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (1/4)
137
IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ p.131
Art. 27 del DLgs. 127/91 - Controllate irrilevantiNon sono soggette all’obbligo di redazione del bilancio consolidato le impreseche controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sonoirrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazionepatrimoniale, finanziaria e della situazione economica del gruppo di imprese(art. 27 del DLgs. 127/91, p.to 3 bis)(N.B.: modifica art. 27 del DLgs. 127/91, Direttiva CE 49/2009, recepita DLgs. 31.3.2011 n. 56)
Imprese che controllano solo imprese che possono essere escluseda consolidamento integrale
+
CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (2/4)
138
IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ p.131
Art. 27 del DLgs. 127/91 - Sub-holding
H
subholding
A B
> 95%H
subholding
A B
95%
Sub-holding esonerata Sub-holding esonerata a meno che non vi sia richiesta di redazione del bilancioconsolidato da parte di tanti soci cherappresentino almeno il 5% del capitale
CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (3/4)
139
IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ p.132
Condizioni dell’esonero dal consolidatoMotivazioni esonero nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio Sempre
Nel caso SPECIFICO di esonero per Sub Holding
Nota integrativaDenominazione e sede
dell’impresa controllante che redige il bilancio consolidato.
Deposito presso il registro delle imprese sede controllata
Copia del bilancio consolidato Relazione sulla gestione Relazione organo di controllo
1. Impresa controllante h) soggetto al diritto di una stato membro dell’UE rediga il bilancio consolidato DLgs. 127/91 o IAS/IFRS
2. Impresa controllata - Sub Holding - non emittente di titoli quotati
Lingua italiana o Lingua comunemente accettata negli ambienti della finanza internazionale
CASI DI ESONERO DALL’OBBLIGODI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO (4/4)
140
IL BILANCIO CONSOLIDATO: PRINCIPALI NOVITÀ p.132
FOCUS FISCALE
p.133
Il DLgs. 139/2015 non ha ritenuto di introdurre norme di coordinamento tributario limitandosi a prevedere (art. 11 del DLgs. 139/2015) una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del provvedimento non devono “derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”
IRES contrasto tra il principio di derivazione del reddito d’impresa dalle risultanze contabili e la clausola di invarianza finanziaria con il risultato di ottenere un sempre più frequente doppio binario tra valori contabili e fiscali
IRAPProblemi concernenti la modifica degli schemi rigidi di bilancio, che rappresentano la base di partenza delineata dall’art. 5 del decreto istitutivo dell’imposta regionale per calcolare la base imponibile lorda del tributo
FOCUS FISCALE
INTRODUZIONE
2
p.133
Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali (con anche riconoscimento fiscale della rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a Conto economico).
Adeguamento IRAP: necessità di adeguarsi ai nuovi schemi di bilancio.
OIC: è assegnato un ruolo decisivo ai principi contabili nazionali anche con riguardo alla determinazione delle basi imponibili.
Invarianza del gettito??
FOCUS FISCALE
LINEE GUIDA
3
p.134
Sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 175.000 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità
Le regole introdotte per l’adeguamento della disciplina fiscale a quella contabili contengono escludono dal loro ambito applicativo le micro imprese di cui all’art. 2435-ter c.c.
FOCUS FISCALE
MICROIMPRESE
4
p.134
Art. 51. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché del componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
FOCUS FISCALE
MODIFICHE IRAP DLGS. 446/97
5
p.135
Riclassifica come spese d’impianto: nessun impatto fiscale
Imputazione a patrimonio netto:
IRESsono rilevanti fiscalmente in base al trattamento a cui erano assoggettate in precedenza (ammortamento imputato mediante una variazione in diminuzione). Sorge un disallineamento tra valore contabile e valore fiscale.
IRAP Anche ai fini dell’imposta regionale i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) rilevanti ai fini del medesimo articolo.
FOCUS FISCALE
SPESE DI PUBBLICITÀ FTA
6
p.135
Le operazioni in corso al 31.12.2015 sono assoggettate alle disposizioni previgenti laddove sarebbero diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente.
È prevista un’eccezione per i derivati. Quanto imputato a patrimonio netto nella FTA potrà essere dedotto e
potrà anche avere rilevanza IRAP se, sulla base dei criteri previgenti, sarebbero stati classificati in voci per essa rilevanti.
FOCUS FISCALE
FTA: FIRST TIME ADOPTION
7
p.136
L’imputazione a Conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di sviluppo) comporta la loro totale deducibilità nell’anno. Il nuovo art. 108 del TUIR prevede infatti la deduzione “nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio”.
Effetti indirettiLe spese di pubblicità quando erano capitalizzate era imputate a Conto economico quali ammortamento e quindi senza avere effetto ai fini del ROL di cui all’art. 96. Nel caso di imputazione diretta a Conto economico (presumibilmente voce B.7 del Conto economico) si avrà come effetto l’abbattimento di tale grandezza.
FOCUS FISCALE
SPESE DI PUBBLICITÀ A REGIME
8
p.136
1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l’articolo 88, c. 3. Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono (…)3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell’esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell’importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l’articolo 88, comma 3.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 108
9
p.137
FTA - REGIME Nessun impatto fiscale. Le modifiche non hanno un impatto diretto sulla regola fiscale che è rimasta inalterata.
Art. 103 co. 33. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
FOCUS FISCALE
AVVIAMENTO (1/2)
10
p.137
La situazione maggioritaria sarà quella di avere periodi di deducibilità contabile e fiscale differenti:1. ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente deducibili:
ripresa in aumento temporanea in dichiarazione. Fiscalità differita (imposte anticipate);
2. ammortamenti civilistici minori di quelli fiscalmente deducibili: si deducono quelli imputati a Conto economico anche se inferiori a quelli potenzialmente ammessi in deduzione;
3. ammortamenti civilistici uguali a quelli fiscalmente deducibili: si deducono quelli imputati a Conto economico.
FOCUS FISCALE
AVVIAMENTO (2/2)
11
p.138
I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi.
Senza innovazioni delle norme fiscali si sarebbe giunti alla gestione obbligatoria di un doppio binario considerando che tale criterio determina una diversa imputazione temporale delle componenti economiche e una diversa qualificazione delle componenti reddituali che potevano non essere riconosciute fiscalmente in quanto nel TUIR la determinazione del reddito si basava sulla derivazione di tipo giuridico.
FOCUS FISCALE
COSTO AMMORTIZZATO
12
p.138
1. Il reddito complessivo è determinato apportando all’utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all’esercizio chiuso nel periodo d’imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’art. 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38 e per i soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili dai rispettivi principi contabili.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 83 (1/2)
13
p.139
Art. 83 1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.
Circ. 28.2.2011 n. 7/EImposte sui redditi - Principi contabili internazionali IAS/IFRS -
Applicazione - Conseguenze - DLgs. 28.2.2005 n. 38 -L. 24.12.2007 n. 244 - DM 1.4.2009 n. 48 - Chiarimenti
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 83 (2/2)
14
p.139
Il criterio del costo ammortizzato secondo le disposizioni dell’art. 12 co. 2 del DLgs. 139/2015 può non essere applicato alle poste iscritte in bilancio antecedentemente all’esercizio avente inizio a partire dall’1.1.2016. Nella normalità dei casi si tratta dei crediti e debiti iscritti in bilancio al 31.12.2015.
Nel caso di applicazione retroattiva: imputazione a patrimonio netto
Vale la regola FTA secondo cui quanto imputato a patrimonio netto nella FTA potrà essere dedotto e potrà anche avere rilevanza IRAP se, sulla base dei criteri previgenti, sarebbero stati classificati in voci per essa rilevanti.
FOCUS FISCALE
COSTO AMMORTIZZATO FTA
15
p.140
I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all’iscrizione di interessi.
Derivazione rafforzata Valutazione dei crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato: la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari.
IRESTali poste assumono rilievo ai sensi dell’art. 96 del TUIR.
IRAPSono componenti finanziarie che generano un incremento del valore dellaproduzione netta per le imprese debitrici.
FOCUS FISCALE
COSTO AMMORTIZZATO A REGIME
16
p.140
1Il costo ammortizzato può determinare l’assunzione di una natura finanziaria anche di componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria (esempio: consulenze).
2La rilevanza che assumono le componenti negative che si generano in forza del criterio del costo ammortizzato occorre che la regola sia coordinata (con riguardo alla determinazione del quantum degli interessi) con la norma dell’art. 89 co. 5 secondo cui “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.
FOCUS FISCALE
COSTO AMMORTIZZATO: NOTE
17
p.141
L’attualizzazione dei crediti/debiti con tasso significativamente inferiore o superiore rispetto a quello di mercato comporta l’iscrizione per un importo diverso dal valore nominale e l’imputazione della differenza nell’ambito degli oneri/proventi finanziari.
Rilevanza fiscale di tale componente: con derivazione giuridica criticità del loro riconoscimento fiscale; con derivazione rafforzata possibile riconoscimento (ma con effetti
indiretti).
FOCUS FISCALE
ATTUALIZZAZIONE
18
p.141
Assonime circ. 46/2009 con riferimento ai soggetti no IAS che si trovavano ad iscrivere interessi impliciti sosteneva:
“Per questi soggetti ... gli interessi impliciti, sia passivi che attivi, non hanno alcuna rilevanza ai fini impositivi, e ciò a prescindere dal fatto che essi siano stati come tali enucleati in bilancio: l’art. 109, comma 2, del T.U.I.R., infatti, stabilisce che i costi per l’acquisizione delle merci e i ricavi per la loro cessione sono determinati sulla base dei prezzi pattuiti fra le parti, con un espresso riferimento, dunque, alle risultanze contrattuali”.
FOCUS FISCALE
ATTUALIZZAZIONE: SITUAZIONE PREGRESSA
19
p.142
Art. 96 co. 3Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall’emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.
RIMANE INALTERATO IL TESTO DEL COMMA 3
FOCUS FISCALE
ATTUALIZZAZIONE: ART. 96
20
p.142
Principio di derivazione rafforzata: la determinazione del reddito imponibile IRES si basa sui criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio dettati dai principi contabili nazionali. (con anche riconoscimento fiscale della rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza iscrizione a Conto economico).
Nuova soluzione
FOCUS FISCALE
ATTUALIZZAZIONE
21
p.143
9. Agli effetti delle norme del presente titolo che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell’Ufficio italiano dei cambi, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il mese successivo. Sono, tuttavia, applicabili i tassi di cambio alternativi forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall’impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, purché la relativa quotazione sia resa disponibile attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 110
22
p.143
Operazioni fuori bilancio Strumenti finanziari derivati1. Si considerano operazioni “fuori bilancio”:a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;b) i contratti derivati con titolo sottostante;c) i contratti derivati su valute;d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall’impresa.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 112
23
p.144
Comma 1: eliminazione definizione: operazioni “fuori bilancio”. Comma 2: rettifica definizione. Comma 3, bis non applicazione dei limiti anche a ITA GAAP a parte
micro imprese. Comma 4: modificate le definizioni. Comma 5: modificate le definizioni. Comma 6: nuova definizione della copertura.
FOCUS FISCALE
LE MODIFICHE
24
p.144
La valutazione dei derivati non iscritti (precedentemente) assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.
La valutazione dei derivati iscritti (precedentemente) mantiene il precedente trattamento fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa).
FOCUS FISCALE
DERIVATI FTA
25
p.145
Derivazione rafforzata: riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e
classificazioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali; ai fini fiscali i derivati sono rilevanti se iscrivibili in bilancio (anche se
incorporati in altri contratti) e riconducibili alle due categorie dei derivati speculativi o di copertura (vale il comportamento contabile corretto);
vi è la rilevanza reddituale delle imputazioni contabili.
FOCUS FISCALE
DERIVATI A REGIME
26
p.145
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza. Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali adottati dall’impresaimputabile a ciascun esercizio.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 109
27
p.146
Art. 962. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. Ai fini del calcolo del risultato operativo lordo si tiene altresì conto, in ogni caso, dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile.
FOCUS FISCALE
IL NUOVO TUIR ART. 96
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p.146
Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.
FOCUS FISCALE
NORMA DI COORDINAMENTO
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p.147
Oltre alla modifica normativa apportata all’art. 96, tale grandezza sarà differente per una serie di effetti indiretti delle novità.
FOCUS FISCALE
IL ROL
Esempio: eliminazione della parte straordinaria in precedenza le poste straordinarie non assumevano rilevanza; diventano rilevanti ad eccezione di quelle conseguenti ad operazioni
straordinarie (per la modifica legislativa esplicita) e le imposte degli esercizi precedenti ricollocate nella voce Imposte ininfluenti ai fini del ROL.
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p.147
Art. 51. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) nonché del componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.
FOCUS FISCALE
MODIFICHE IRAP DLGS. 446/97
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p.148
FOCUS FISCALE
IMPATTO IRAP DELLE NOVITÀ
POSTE EX STRAORDINARIEDiventano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile con esclusione di quelle derivanti da operazioni straordinarie e di quelle eventualmente imputate in voci differenti da quelle rilevanti (esempio: imposte degli esercizi precedenti).
NUOVE POSTE “FINANZIARIE”Le componenti finanziarie derivanti dall’applicazione del costo ammortizzato e dell’attualizzazione non rilevano ai fini IRAP.I nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti possono qualificare come finanziarie alcune voci non aventi “natura finanziaria” (esempio: consulenze relative ad un finanziamento).
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