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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

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Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale

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NEWSLETTER n. 6_2015

10 FEBBRAIO 2015

Indice

Indice Argomenti ADEMPIMENTI ....................................................................................................................................................... 2

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2014 ........................................................... 2 SCADENZARIO FEBBRAIO 2015................................................................................................................................ 3

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI ...................................................................................................................... 3 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE ............................................. 3 16 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL .................................................................................................................. 3 25 FEBBRAIO: CASSA INTEGRAZIONE ......................................................................................................................... 4 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI* ............................................................................................................................... 4 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO* ................................................................................................................ 4 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS* ...................................................................................................................... 4 28 FEBBRAIO: INVIO DICHIARAZIONI SALARI* ........................................................................................................... 4 28 FEBBRAIO: CERTIFICAZIONE UNICA* ..................................................................................................................... 4

NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................. 5 TFR MENSILE IN BUSTA PAGA (ART. 1, CC. 26-32) ..................................................................................................... 5 GESTIONE SEPARATA INPS: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2015 ........................................................................ 6 INPS, PROROGA PER IL 2014 DEI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA .................................................... 7

SCADENZARIO CONTRATTUALE .............................................................................................................................. 8

CNCE – COMUNICATO DEL 9 FEBBRAIO 2015 – ACCORDO TRASFERTA ......................................................... 8 FOCUS ...................................................................................................................................................................11

CERTIFICAZIONE UNICA 2015 ................................................................................................................................... 11 IL QUESITO DEL MESE.............................................................................................................................................12

Oggetto: Minimo ore lavorabili part-time CCNL Metalmeccanici Industria ............................................................. 12 NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA .....................................................................................................................13

INPS – MESSAGGIO N. 737 DEL 30 GENNAIO 2015: Applicazione delle Convenzioni internazionali intese ad evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata, relative a beneficiari residenti in Canada e Brasile....................................................................................................................................................................... 13 INPS – CIRCOLARE N. 23 DEL 3 FEBBRAIO 2015: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione ed Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. ................................. 14

RASSEGNA PERIODICA ...........................................................................................................................................18 CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2053 DEL 4 FEBBRAIO 2015: Contratto a termine nullo ed indennizzo. ..... 18 INPS – MESSAGGIO N. 865 DEL 4 FEBBRAIO 2015: Nuovi controlli al flusso UNIEMENS-ListaPosPA. ..................... 18

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.

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ADEMPIMENTI

TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2014

l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015, è pari a 1,500000%.

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SCADENZARIO FEBBRAIO 2015

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline – con remote banking) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti

contributi ed imposte:

a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente;

b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente;

c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;

d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) liquidazione periodica Iva; g) versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr per l’anno 2014.

Per i non titolari di partita Iva i versamenti devono essere eseguiti con F24 cartaceo tramite:

h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;

oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:

i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all'Inpgi a mezzo modello F24.

Entro lo stesso termine deve essere presentata all'Inpgi la denuncia contributiva mensile a mezzo supporto magnetico (procedura Dasm).

16 FEBBRAIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

datori di lavoro soggetti all’assicurazione Inail devono procedere alla predisposizione dell’autoliquidazione Inail tramite le seguenti operazioni:

- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);

- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

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- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24 Enti Pubblici».

25 FEBBRAIO: CASSA INTEGRAZIONE

datori di lavoro interessati dall’intervento della Cig e della Cigs devono presentare all’Inps domanda di pagamento dell’integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni iniziate nel mese precedente, con

modalità telematiche a mezzo mod. Ig15 (Cig) e Cigs on line (Cigs).

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI*

e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2015.

28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO*

atori di lavoro, committenti e soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di

paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS*

datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

contribuzione del mese precedente.

28 FEBBRAIO: INVIO DICHIARAZIONI SALARI*

resentazione telematica della dichiarazione delle retribuzioni ai fini dell'autoliquidazione Inail.

28 FEBBRAIO: CERTIFICAZIONE UNICA*

onsegna della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati corrisposti nel 2014.

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* La scadenza viene posticipata a lunedì 2 marzo in quanto il 28 febbraio cade di sabato

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NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

TFR MENSILE IN BUSTA PAGA (ART. 1, CC. 26-32)

a legge n. 190/2014 prevede, in via sperimentale ed in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, che i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori

domestici ed i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possano richiedere al datore di lavoro medesimo di percepire la quota maturanda del Tfr compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare.

La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà, resta ferma la normativa vigente. A fronte di tale scelta il datore di lavoro liquiderà in busta paga il Tfr mensilmente maturato assoggettandolo a tassazione ordinaria (è prevista invece l'esenzione contributiva).

Il Tfr erogato non entra a concorrere nel reddito complessivo ai fini dell'erogazione del credito degli 80 euro.

Tenuto conto della possibilità per le aziende di accedere ad un credito (c. 30) per sopperire al deficit finanziario provocato dall'erogazione mensile del Tfr, è previsto che ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendente meno di 50 addetti:

- se non optano per lo schema di accesso al credito: si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il Tfr a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l'Inps, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte;

- se optano per lo schema di accesso al credito: si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 252 del 2005.

I medesimi datori di lavoro versano quindi un contributo mensile al Fondo di garanzia per l'accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.

Tuttavia, un Dpcm regolamenterà la disposizione.

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GESTIONE SEPARATA INPS: NUOVE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2015

’Inps, con la circolare n. 27 del 5 febbraio 2015, informa che, per effetto dell’art. 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (cd. Legge Fornero), i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata

(di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/95), l’aliquota contributiva e di computo è elevata al 30% per l’anno 2015. Tra i soggetti interessati sono compresi anche i lavoratori autonomi titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l’aliquota per il 2015, è stabilita al 23,50% (ciò in base al comma 491, dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – legge di stabilità 2014 – che ha modificato quanto già disposto in base al combinato dell’art. 2, comma 57 della legge 28 giugno 2012, n. 92 e dell’art. 46 bis, comma 1, lett. g), del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134).

È confermata l’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. Tale aliquota contributiva aggiuntiva è pari allo 0,72% (istituita dall’art. 59, comma 16 della legge n. 449/1997).

Pertanto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata per l’anno 2015, sono complessivamente fissate come segue:

Liberi professionisti e Collaboratori Aliquote

Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 30,72% (30% IVS + 0,72%

aliquota aggiuntiva)

Soggetti titolari di pensione (diretta e indiretta) o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie

23,50%

Le predette aliquote, del 30,72 e 23,50 per cento, sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, per l’anno 2015, di € 100.324,00.

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INPS, PROROGA PER IL 2014 DEI TRATTAMENTI DI CIGS E MOBILITÀ IN DEROGA

’Inps ha emanato il messaggio n. 848 del 3 febbraio 2015, con il quale fornisce le istruzioni operative al Decreto Interministeriale (Lavoro – Economia) n. 87342/2015, che ha prorogato per l’anno 2014:

- la CIGS in deroga per il 2014 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende già beneficiarie del trattamento;

- la mobilità in deroga per il 2014 per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento CIGS.

L’Istituto, in particolare ricorda che i destinatari della proroga del trattamento di mobilità sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 4, c. 21, Legge n. 608/96, e i cui nominativi, individuati dal Ministero del Lavoro con specifici decreti, sono riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.

Inoltre, l’Istituto, si sofferma sull’indennità di mobilità, il cui importo dal 1° gennaio 2014 subisce una riduzione del 40%. Per liquidare l’indennità si dovrà utilizzare il codice d’intervento 699. Agli interessati spetta l’assegno al nucleo familiare e l’accredito della contribuzione figurativa.

Si fa presente che il Decreto non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per cui, al momento, non è ancora operativo.

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SCADENZARIO CONTRATTUALE

CNCE – COMUNICATO DEL 9 FEBBRAIO 2015 – ACCORDO TRASFERTA

Si riporta di seguito, il testo dell'accordo sottoscritto il 2 febbraio u.s. da ANCE, ACI PL, Feneal UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL relativo alla regolamentazione della trasferta regionale prevista dall'accordo del 1° luglio 2014 per il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro per l'industria e la cooperazione del settore edile.

Il giorno 02 febbraio 2015 in Roma, tra ANCE, ACI PL e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

considerato quanto previsto nell’allegato 2) al verbale di accordo 1° luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro "Industria" e "Cooperative";

considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta, si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.

L’entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2 maggio 2015;

l’accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell’allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.

TRASFERTA REGIONALE

In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del Ccnl 1° luglio 2014, entra in vigore il nuovo regime della "trasferta regionale" secondo i seguenti principi.

Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza ed immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.

Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell’impresa.

Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell’impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.

La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:

- ubicazione del cantiere e tipologia lavori;

- elenco operai in trasferta;

- denunce mensili presentate;

- versamenti contributivi effettuati.

Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un’altra Cassa Edile della Regione.

Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di "provenienza" conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.

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Nel caso in cui le imprese, nell’ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:

- nelle more dell’introduzione dell’obbligo, con norma nazionale, dell’invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali:

- obbligo in capo al committente, se coincidente con l’impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell’art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;

- mantenimento dell’iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza:

- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;

- ferma restando l’applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all’operaio in trasferta dall’erogazione di minimo di paga base ed indennità di contingenza nonché dell’indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall’applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza ed indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L’eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.

Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:

1) Contributo per la sicurezza

La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:

a) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

b) nell’ipotesi di aliquota unica dell’Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l’Ente unificato o esistano all'interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;

c) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell’Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo

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complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell’aliquota unica vigente nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

d) nell’ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell’Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell’aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

2) il 10% del contributo di cui all’art. 36 del Ceni "industria" 1° luglio 2014 e all’art. 82 del Ccnl "cooperative" del 1° luglio 2014, nella misura massima del 2,25%;

3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;

4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità ed i criteri stabiliti all’art. 87 del Ceni 1° luglio 2014.

Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall’impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.

Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.

Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all’interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all’undicesimo comma dell’art. 21 del Ceni "industria" e del relativo comma dell’art. 70 del Ccnl "cooperative".

Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.

Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell’attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all’applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.

L’impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell’Ente unificato ove si svolgono i lavori.

Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l’attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.

Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.

Entro il 31 dicembre 2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.

Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell’entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.

Resta ferma l’applicazione degli art. 21 del Ccnl "industria" e dell’art. 70 del Ccnl "cooperative" nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.

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Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale

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FOCUS

CERTIFICAZIONE UNICA 2015

Per l’articolo si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.

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IL QUESITO DEL MESE

Oggetto: Minimo ore lavorabili part-time CCNL Metalmeccanici Industria

“Si precisa che il riscontro riportato è mero estratto di un ampio parere legale predisposto per rispondere alle esigenze di una specifica azienda e che, pertanto, è da ritenersi solo rappresentativo dell’attività svolta senza avere alcuna pretesa di esaustività, organicità completezza e correttezza se isolatamente inteso”

Richiesta: Per un rapporto di lavoro part-time di un dipendente a cui si applica il CCNL Metalmeccanici Industria esiste un minimo di ore da effettuare? Quali sono i riferimenti normativi? E’ possibile stipulare un contratto part-time di 2 ore giornaliere pari ad 10 ore settimanali?

Per la risposta si rimanda alla versione a pagamento della Newsletter.

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NOVITÀ IN MATERIA PENSIONISTICA

INPS – MESSAGGIO N. 737 DEL 30 GENNAIO 2015: Applicazione delle Convenzioni internazionali intese ad evitare la doppia imposizione fiscale alle pensioni della gestione privata, relative a beneficiari residenti in Canada e Brasile.

1. Premessa normativa

1.1 Applicazione alle pensioni della gestione privata della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada

L’articoolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali in vigore con il Canada (L. 24.03.2011), relativo alle pensioni della gestione privata, prevede:

"1. Le pensioni provenienti da uno Stato contraente e pagate ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali pensioni possono essere tassate anche nello Stato contraente dal quale provengono, ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma nel caso dei pagamenti periodici delle pensioni, l'imposta così applicata non può eccedere la meno elevata delle due aliquote seguenti:

- (a) 15 per cento dell'ammontare lordo di tali pagamenti periodici versati al percipiente nell'anno solare di riferimento che eccede dodici mila dollari canadesi o l'equivalente in lire italiane, e

- (b) l'aliquota calcolata in funzione dell'imposta che il beneficiario del pagamento avrebbe dovuto altrimenti corrispondere per lo stesso anno in relazione al totale complessivo dei pagamenti periodici di pensione da esso ricevuti nel corso di tale anno ove fosse residente dello Stato contraente da cui il pagamento proviene."

L’Agenzia delle Entrate, in una recente risposta ad interpello presentato dall’Istituto in merito all’ambito applicativo di tale Convenzione, ha chiarito che per le pensioni di importo lordo superiore ai dodici mila dollari canadesi l’aliquota del 15% deve essere applicata solo sulla quota eccedente tale valore. Al contempo, Agenzia delle Entrate ha precisato che :"Ai sensi della vigente normativa interna e considerato l’attuale tasso di cambio dollaro canadese/euro, appare evidente come l’aliquota del 15%, prevista dall’art. 18, par. 2, lett. a) sia la più favorevole al contribuente e debba, pertanto, essere applicata ai sensi della citata norma del trattato internazionale in esame".

1.2 Applicazione delle addizionali regionale e comunale

l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato, nella medesima risposta all’interpello sopra citato, che le addizionali regionale e comunale sono escluse dall’ambito applicativo delle Convenzione in vigore con il Canada e che, pertanto, l’Istituto è tenuto ad applicare le ritenute corrispondenti alle suddette addizionali, ai sensi della vigente normativa interna italiana.

Al contempo, essendo la sede legale dell’Istituto ubicata in Roma, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che in relazione a pensioni corrisposte a soggetti non residenti si dovrà continuare ad applicare l’addizionale regionale prevista per il Lazio e per la comunale quella relativa al comune di Roma, in conformità a quanto stabilito dall’art. 23, comma 2, lett. a) del TUIR (DPR 917/86).

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2. Tassazione delle pensioni di beneficiari residenti in Brasile e Canada

Si rammenta che le pensioni della gestione privata che prevedono l’applicazione delle Convenzioni contro la doppia imposizione in vigore con il Brasile e Canada, essendo assoggettate ad un peculiare regime impositivo, necessitano di alcune lavorazioni propedeutiche ai fini della predisposizione della certificazione fiscale per il periodo d’imposta 2014.

Nel caso di pensioni in cui è presente la richiesta di applicazione di Convenzione contro le doppie imposizioni fiscali, valorizzata nel campo GP3CDTI primo byte =2, i cui beneficiari sono residenti in Brasile e Canada (con GP2BS02 correttamente valorizzato), le procedure centrali provvederanno a rideterminare in automatico la quota esente GP3EDISP9G.

Le strutture territoriali dovranno, invece, tramite la procedura di rettifica fiscale 2014:

1. segnalare le pensioni della gestione privata i cui beneficiari residenti in Brasile e Canada hanno richiesto l’applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore con tali Paesi per cui, tuttavia, non risulta valorizzato il campo GP3CDTI con primo byte = 2

2. indicare il valore complessivo delle eventuali ritenute fiscali operate direttamente dalle sedi medesime (ad es. pensioni localizzate presso ufficio pagatore di sede). Pertanto, per ciascuna prestazione interessata, seguendo il percorso: Assicurato Pensionato -> Gestione reddituale e servizi fiscali -> Rettifica Certificazioni fiscali 2014 -> sostituzione completa dei dati -> sezione Altri Dati, occorrerà:

- selezionare dal menu a tendina il codice "2" per la segnalazione della richiesta di applicazione della Convenzione con il Canada;

- selezionare dal menu a tendina il codice "3" per la segnalazione della richiesta di applicazione della Convenzione con il Brasile;

- indicare l’ammontare complessivo delle ritenute operate nel corso del 2014 nell’apposito campo "ritenute", qualora la posizione sia stata gestita manualmente dalla sede;

- validare le operazioni eseguite.

Tali attività devono essere completate entro e non oltre il termine del 06/02/15.

Infine, per quanto riguarda il periodo d’imposta 2015, a breve, saranno rese disponibili le procedure che consentiranno l’applicazione centralizzata della tassazione mensile delle pensioni della gestione privata di beneficiari residenti in Brasile e Canada, secondo quanto previsto dalle rispettive Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali.

INPS – CIRCOLARE N. 23 DEL 3 FEBBRAIO 2015: Convenzione fra l’INPS e la Confederazione ed Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e la Confederazione ed Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.

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In data 17 novembre 2014 è stata sottoscritta una convenzione con la Confederazione ed Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO), approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti.

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2017. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si allega il testo della convenzione (all. 1), di cui si illustrano di seguito i punti salienti.

SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE LA DELEGA.

L’articolo 1 individua i pensionati aventi diritto ad avvalersi del servizio. In base alle disposizioni di cui all’articolo 23 octies della legge n. 485/72, hanno diritto, a versare i contributi sindacali mediante trattenuta sulla pensione i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo di detta assicurazione, gestito dall’INPS, nonché, per effetto della norma di rinvio contenuta nell’art. 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità, amministrate dall’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici.

Resta quindi confermato che l’articolo 23 octies non può trovare applicazione nei confronti dei titolari di pensione o assegno sociale, in quanto la norma fa specifico riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA DELEGA.

La delega deve essere rilasciata secondo il testo predisposto dall’Istituto nel quale sono indicate la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie per la trattazione dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. La delega dovrà essere debitamente sottoscritta dal titolare della pensione e riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

DECORRENZA DELLA DELEGA.

L’articolo 4 prevede che la delega alla riscossione della quota associativa, presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce i suoi effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa.

I dati della delega saranno inviati all’INPS con le stesse modalità di trasmissione telematica della domanda di prestazione.

La delega, rilasciata da persona già titolare di pensione, produrrà i suoi effetti a partire dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione della stessa ovvero, per i trattamenti pensionistici amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.

L’invio dei dati della delega all’INPS da parte dell’Organizzazione dovrà avvenire con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto. L’Organizzazione dovrà, altresì, trasmettere in formato digitale la delega acquisita, avendo sempre cura di conservare, con le modalità sopra citate, l’originale firmato.

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DECORRENZA E VALIDITA’ DELLA REVOCA.

L’associato può comunicare direttamente all’INPS la sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa; l’Istituto provvederà nel più breve tempo possibile alla elaborazione della domanda.

Nel caso in cui pervenga una delega su prestazione sulla quale è già attiva una delega ad altra Organizzazione, la nuova produrrà effetti solo se preceduta dalla revoca di quella esistente, contenente l’indicazione dell’Organizzazione revocata e gli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.

La revoca della delega alla riscossione della quota associativa ha effetto a partire dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Si precisa che le sopraindicate modalità telematiche previste nella convenzione, saranno operative dal 1 marzo 2015. Pertanto nelle more di rilascio delle nuove modalità, la gestione delle deleghe e revoche alla riscossione avverrà con le modalità attualmente vigenti.

MISURA DEL CONTRIBUTO SINDACALE.

L’ammontare del contributo sindacale riportato nel testo di delega, è stabilito nelle seguenti percentuali dell’importo lordo delle singole rate di pensione compresa la tredicesima, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati:

1) 0,50 % sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;

2) 0,40 % sugli importi eccedenti quelli di cui al precedente punto1) e non eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD;

3) 0,35 % sugli importi eccedenti il doppio della misura del trattamento minimo del FPLD.

RAPPORTI FINANZIARI, SPESE E RIMESSE.

Sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione ed i relativi adempimenti sono previsti a livello centrale tra questa Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.

In particolare, per quanto riguarda i costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi sindacali si precisa che gli stessi sono stati fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014. Per la convenzione di cui trattasi ed in relazione alle attività sotto indicate, sono previsti i seguenti costi:

- Nuova delega su domanda di pensione € 0,04;

- Nuova delega su pensione esistente € 0,74;

- Revoca delega telematizzata € 0,74;

- Variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48;

- Gestione delega € 0,04.

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ESONERO DA RESPONSABILITA'.

Dall’applicazione della convenzione di cui trattasi non dovranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell’INPS, rimanendo l’Istituto estraneo al rapporto associativo intercorrente tra l’associato e l’Organizzazione sindacale e alle vicende ad esso relative.

Inoltre l'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti “ex lege” per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’associazione.

CODICE INPS

Il codice INPS assegnato è Q3

ISTRUZIONI CONTABILI

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali effettuate sulle pensioni per conto della Confederazione ed Unione di Sindacati Autonomi (CONFUNISCO)si istituiscono i seguenti conti:

- GPA25407 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;

- GPA27407 - per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti.

I rapporti finanziari con la suddetta Organizzazione Sindacale saranno definiti, come già precisato, direttamente dalla Direzione generale.

Nell’allegato n. 2 vengono riportati i conti sopra citati.

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RASSEGNA PERIODICA

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 2053 DEL 4 FEBBRAIO 2015: Contratto a termine nullo ed indennizzo.

on sentenza n. 2053 del 4 febbraio 2015, la Cassazione, traendo spunto dalla decisione (causa C – 361/12) della Corte di Giustizia Europea, ha affermato che l’indennizzo onnicomprensivo compreso tra

2,5 e 12 mensilità, previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010, a fronte di un contratto a tempo determinato affetto da nullità, non viola il principio di uguaglianza e di non discriminazione prospettato dalla normativa comunitaria, in quanto la tutela prevista in caso di contratto a tempo indeterminato nullo non è sovrapponibile a quella prevista dalla legge n. 183/2010.

INPS – MESSAGGIO N. 865 DEL 4 FEBBRAIO 2015: Nuovi controlli al flusso UNIEMENS-ListaPosPA.

’Inps, con la messaggio n. 865 del 4 febbraio 2015, comunica che a decorrere dal 1° febbraio 2015 in sede di invio delle denunce del flusso UNIEMENS <ListaPosPA> saranno implementati dei nuovi

controlli finalizzati a garantire l’invio di flussi elaborati secondo il quadro normativo di riferimento.

I nuovi controlli sono stati definiti per migliorare la qualità dei dati acquisiti e ridurre il numero delle anomalie e segnalazioni rilevati nelle denunce pervenute.

Tali controlli consentiranno di ridurre la necessità per le aziende e le amministrazioni iscritte alla Gestione Dipendenti Pubblici di correggere i flussi già inviati in quanto non in linea con le istruzione dell’Istituto.

C I

L I

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