NOTE SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI … · 2020. 12. 10. · appositamente...

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NOTE SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI Prof. D. Britti

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  • NOTE SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI 

    Prof. D. Britti

  • Britti - NOTE SUL TRASPORTO DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI 2

  • Premessa- I Progetti di ricerca che

    prevedono l’impiego di animali devono essere autorizzati dal MinSal.

    - La domanda, corredata dagli allegati, è inoltrata dall’OPBA della Sede all’Ufficio VI della DGSAF.

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  • DEFINIZIONI

    Animale da esperimento: • Ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti.

    Stabilimento di allevamento: • Qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti.

    Stabilimento fornitore: • Qualsiasi stabilimento diverso da quello di allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimento.

    Stabilimento utilizzatore: • Qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti.

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  • Trasporto

    ‐ Gli animali usati nella sperimentazione devonoessere allevati in condizioni ambientalistandard per garantire i loro bisogni fisiologicie minimizzare la variabilità sperimentale.

    ‐ Tranne in casi particolari, questi animali sonosoggetti, nell’arco della loro vita a trasportoverso gli stabilimenti di allev. o utilizz. (sianello stesso Paese che tra Paesi differenti).

    ‐ Il trasporto è un fattore di stress significativo.Può avere impatto sia sul benessere deglianimali che sulla scientificità dello studio.

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  • Contenuti  

    • Riferimenti legislativi• Specie animali impiegate nella sperimentazione

    • Procedure per il trasporto

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  • Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate

    Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente regolamento si applica al trasporto di animali

    vertebrati vivi all'interno della Comunità, compresi i controlli specifici che i funzionari competenti devono effettuare sulle partite che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono.

    5. Il presente regolamento non si applica al trasporto di animali che non sia in relazione con un'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario.

    Art. 4 Documentazione di trasporto 1. Nessuno è autorizzato a trasportare animali senza

    recare sul mezzo di trasporto una documentazione che specifichi: a) la loro origine e proprietà; b) il luogo di partenza; c) la data e l'ora di partenza; d) il luogo di destinazione; e) la durata prevista del viaggio.

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  • D.Lvo 26/2014 - Attuazione direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici

    Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 3. Il presente decreto si applica ai seguenti animali: a) animali vertebrati vivi non umani, comprese: 1) forme

    larvali capaci di alimentarsi autonomamente; 2) forme fetali di mammiferi a partire dall'ultimo terzo del loro normale sviluppo; b) cefalopodi vivi.

    Art. 9 Animali prelevati allo stato selvatico 1. È vietato l'impiego nelle procedure di animali prelevati

    allo stato selvatico. 2. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego

    di animali di cui al comma 1, se scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo utilizzando un animale allevato per essere utilizzato nelle procedure.

    Art. 10 Animali utilizzati nelle procedure 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2, gli

    animali appartenenti alle specie elencate all'allegato I, del presente decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 20.

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  • Allegato I. Elenco degli animali di cui all'art.10 D.Lvo 26/2014• 1. Topo (Mus musculus) • 2. Ratto (Rattus norvegicus) • 3. Porcellino d'India (Cavia porcellus) • 4. Criceto siriano (o dorato) (Mesocricetus auratus) • 5. Criceto cinese (Cricetulus griseus) • 6. Gerbillo della Mongolia (Meriones unguiculatus) • 7. Coniglio (Oryctolagus cuniculus) • 8. Cane (Canis familiaris) • 9. Gatto (Felis catus) • 10. Tutte le specie di primati non umani • 11. Rana [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria,pipiens)] • 12. Pesce zebra (Danio rerio) 

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  • Gli animali usati a fini scientifici sono NDPA

    Lo sono per motivi legati alla specie;

    Lo sono per motivi legali: - Quando pervengono in uno

    stabilimento utilizzatore rientrano inuna nicchia legale data dal decreto diautorizzazione del singolo progetto diricerca. Pertanto anche un animaleda reddito nel momento in cui diventaanimale ad usi scientifici è NDPA.

    - Può uscire da questa condizione solose reinserito in un allevamento, sequesto è previsto dal progetto diricerca o approvato sotto suaresponsabilità dal Vet. Designato (art.19 D.Lvo 26/2014).

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  • Art. 19 Liberazione e reinserimento degli animali

    1. Gli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati nelle procedure, previo parere favorevole del Medico Veterinario di cui all'articolo 24, possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie, alle seguenti condizioni:

    a) lo stato di salute dell'animale lo permette; b) non vi è pericolo per la sanità pubblica, la

    salute animale o l'ambiente; c) sono state adottate le misure del caso per la

    salvaguardia del benessere dell'animale; d) è stato predisposto un programma di

    reinserimento che assicura la socializzazione degli animali ovvero un programma di riabilitazione, se animali selvatici, prima della reintroduzione nel loro habitat.

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  • Ne consegue che gli animali da laboratorio seguono quanto previsto dal Regolamento (CE) n.1/2005 per gli animaliNDPA:‐ sempre quando appartengono a 

    specie NDPA e ‐ dal momento in cui sono inseriti in un 

    progetto di ricerca anche le specie normalmente considerate DPA dal primo arrivo in un allevamento di utilizzo e loro immissione nel registrodella sperimentazione di cui all'art 27 D.Lvo 26/2014 e per tutti i seguentispostamenti.

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  • Art. 27 Registri degli animali

    1. Ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore tiene presso ogni stabilimento un registro non modificabile, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorità competente.

    2. Il registro di cui al comma 1 contiene, ai fini della tracciabilità degli animali, le seguenti informazioni:

    a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;

    b) la provenienza degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;

    c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;

    d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;

    e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali; f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o

    soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;

    g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.

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  • Circolare Ministeriale Reg (CE) n. 1/2005 del 20/04/2015

    L'art. 1 c.5, del Regolamento, come evidenziato nei quesiti pervenuti, specifica che le norme in esso contenute non si applicano "al trasporto di animali che non sia in relazione con un 'attività economica e al trasporto di animali direttamente verso cliniche o gabinetti veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario".

    A tal proposito bisogna evidenziare che l'attività di sperimentazione non sempre rientra tra quelle economiche, essendo però ricompresa, tra quest'ultime, l'attività di fornitura di animali per l'attività sperimentale. Pertanto, si ritiene che il Reg CE n.1/2005 si applichi esclusivamente ai trasporti degli animali da impiegare nella sperimentazione tra fornitori o allevatori ed utilizzatori. In questi casi le condizioni di cui all'art. 4 del Reg CE n. 1/2005 saranno soddisfatte mediante la compilazione del modello IV.

    Nel caso, invece, di trasporto di animali tra stabilimenti utilizzatori, trattandosi di scambi con finalità scientifiche è sufficiente un'autodichiarazione che attesti:

    1. il carattere non commerciale del trasporto, 2. che lo stesso viene effettuato utilizzando mezzi e

    personale propri dell'ente di ricerca.

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  • Riassumendo

    - Trasporto di topi, ratti conigli, e altri animali presenti nell‘allegato I D.Lgs n. 26/2014 da allevamenti appositamente autorizzati per la produzione di animali da laboratorio a stabilimento di utilizzo:

    a) da parte di allevatore o fornitore (Reg. (CE) n. 1/2005);b) da parte di personale stabilimento di utilizzo, come trasporto

    di pet da parte del proprietario e senza fine di lucro diretto o indiretto (Circolare ministeriale).

    - Trasporto di suini, bovini, ecc. (non in allegato I) e NDPA da allevamento a stabilimento di utilizzo, come normale prassi di animali da reddito o NDPA a seconda della specie (Reg. (CE) n. 1/2005).

    - Trasporto di animali già in sperimentazione da stabilimento di utilizzo ad altro stabilimento di utilizzo (ratti, topi, e gli altri animali Allegato I, più suini, pecore, ecc.):

    a) da parte di ricercatore o dipendente dello stabilimento di utilizzo, come trasporto di pet da parte del proprietario e senza fine di lucro diretto o indiretto (Circolare ministeriale);

    b) da parte di azienda terza per conto del ricercatore o dello stabilimento di utilizzo (Reg. (CE) n. 1/2005).

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  • ‐ Il trasporto deve prevedere sia quantonecessario per rispettare le esigenze di specieche quanto previsto dal punto sanitario, adeccezione delle vaccinazioni che potrebberointerferire con la ricerca (es: suini non vaccinatiper la malattia di Aujeszky) e legale (es. primatinon umani, in allegato A del Reg (CE) 338/97).‐ Inoltre bisogna considerare che il trasportorappresenta un fattore di stress significativo pergli animali, per cui tutti coloro che sonocoinvolti nel trasporto devono sempre tenerepresente che gli animali devono trasportati incondizioni tali da ridurre al minimo lasofferenza e lo stress in relazione alla specie,alla durata dello spostamento e al tipo di mezzoimpiegato (art. 22 comma 2 lettera e D.Lgs.n.26/2014).

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  • Principali fattori di stress per glianimali sottoposti a trasporto:• Manipolazione• Separazione dai familiari conspecifici ovveroanimali messi in contenitori singoli• Confinamento in contenitori da trasportosconosciuti• Fasi di carico e scarico• Movimenti e vibrazioni durante il viaggio incluseaccelerazioni e decelerazioni.• Stress fisico dovuto al mantenimento in equilibrio,specie per I grandi animali.• Visioni, suoni e odori sconosciuti• Fluttuazioni di temperatura e umidità• Mancanza di cibo o astensione volontaria dalmangiare o dal bere• Interruzione della luce: regime oscuro• Nuovi protocolli di alloggio e assistenza presso lastruttura dell'utente finale, inclusi esseri umani nonfamiliari e possibilmente nuovi gruppi sociali ogerarchie

    Altri fattori da prendere in considerazione• Il design e i materiali utilizzati per la costruzionedei contenitori•La disposizione dei contenitori sul mezzo e lapossibilità rimuovere e ispezionare gli animali con ilminimo disagio• Il numero di animali alloggiati in ogni contenitore•Le condizioni ambientali all'interno del contenitore•La qualità e la quantità della lettiera, del materialeper la nidificazione, cibo e acqua (o fornituraalternativa di liquidi)•La durata del viaggio e il numero di fermate o cambitra veicoli• La tipologia del veicolo utilizzato• L'esperienza, l'attitudine e la formazione delpersonale che maneggia e trasporta gli animali• Le pratiche da mettere in atto negli stabilimentiutilizzatori per far adattare gli animali dopo il viaggio

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  • Contenitori per il trasporto animali da laboratorio

    RoditoriScatole con filtro o senzafiltro, di dimensioniadeguate alla specie e alpeso degli animalitrasportati, divisi ascompari per categorie eceppi diversi.

    Coniglio e furetto

    Contenitori in metallo, vetroresina, plastica rigida, rete metallicaresistente o foderati di legno con rete metallica.I conigli vengono solitamente trasportati singolarmente o in scatoledivise. L’altezza del contenitore deve essere limitata nei conigli perprevenire lesioni alla schiena

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  • Nel trasporto vanno considerate sia le esigenze legatealla situazione genetica degli animali (es: OGM), siaquelle relative al particolare stato sanitario (animaliSPF) che possono rendere difficile l'ispezione da partedel veterinario ufficiale (possibile rottura dello statoSPF o trasmissione di patogeni anche solo opportunistiagli animali immunodepressi).In questi casi sono previsti opportuni contenitori ditrasporto che permettono l'ispezione e che non vannomai aperti.

    Ceppi particolari

    ZebrafishScatole contenenti al lorointerno buste di plasticacon 2/3 di aria e 1/3 diacqua (doppio involucro atenuta) e un numero dipesci adeguato alledimensioni della busta eal tempo del trasporto.

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  • Cani e gattiStruttura robusta, adeguataalle dimensioni degli animali,con giunti e angoli progettatiin modo che gli animali nonpossano ferirsi, provvistiampia porta in rete metallicaper favorire l’ispezione e foridisposti su tutte le pareti perla ventilazione.

    Primati non umani

    Struttura e giunture particolarmente forti, con angoliprogettati in modo che gli animali non si possanoartigliare o mordere.Tutte le aperture devono avere dimensioni tali danon permettere all'animale di sporgere le estremitàfuori dal contenitore. La ventilazione deve esseregarantita da aperture provviste di rete a maglia ogriglie a sbarre, disposte su almeno i tre lati delcontenitore.

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  • Specie Peso Tipo di contenitoreTemperatura  di trasporto

    Superficeper capo

    Altezza del contenitore

    Topo 10‐15 g Con o senza filtro Controllata o non controllataDa 48 cm² a 80 cm²   Minimo 15 cm

    Ratto 250 g Con o senza filtroControllata o non controllata

    Da 96 cm² a 600 cm²   Minimo 15 cm

    Criceto 30‐120 g Con o senza filtro Controllata o non controllataDa 96 cm² a 240 cm²   Minimo 15 cm

    Cavia 100‐500 g Con o senza filtro Controllata o non controllataDa 240 cm²  a 264 cm²  Minimo 15 cm

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  • Grazie per l’attenzione

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