Nota provv 8 agosto 2014 titolare effettivo krogh

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Antiriciclaggio Titolare effettivo operazioni estere Richieste Guardia Finanza Agenzia Entrate

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  • 1. CNN NOTIZIEAnno 18, numero 161Roma, 4 settembre 2014A cura di: DomenicoCambareriResponsabili: PaoloGuida, Massimiliano LeviCoordinamento diRedazione: FrancescaMinunni, Chiara ValentiniRedazione: FrancescaBassi, Chiara Cinti, MauroLeo, Annarita Lomonaco,Antonio RuotoloContatti:[email protected] di NotartelS.p.A.MODALIT E TERMINI DELLERICHIESTE DI INFORMAZIONISULLE OPERAZIONI INTERCORSECON LESTERO. Nota alprovvedimento Agenzia Entrate 8agosto 2014 (Prot. 2014/105953)Marco KroghCon provvedimento in data 8 agosto 2014 (pubblicato sul sitointernet dellAgenzia delle Entrate in pari data, e su CNN Notiziedel 26 agosto 2014) il Direttore dellAgenzia delle Entrate ed ilComandante Generale della Guardia di Finanza hannoemanato le disposizioni di attuazione dellarticolo 2 del decreto-legge28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dallarticolo 9,comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97,riguardanti le modalit e i termini relativi alle richieste diinformazioni sulle operazioni intercorse con lestero, sui rapportiad esse collegate e sullidentit dei relativi titolari. (Segue apag. 2/4)Il calendarioeventi formativiSeguici suCNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 1

2. twitter.com/ilnotariatoMULTIMEDIACNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 2 3. PRIMO PIANOSegue da pag. 1Segnalazioni Novit Prassi InterpretativeMODALIT E TERMINI DELLE RICHIESTE DI INFORMAZIONISULLE OPERAZIONI INTERCORSE CON LESTERO. Nota alprovvedimento Agenzia Entrate 8 agosto 2014 (Prot.2014/105953)Con provvedimento in data 8 agosto 2014 (pubblicato sul sito internetdellAgenzia delle Entrate in pari data, e su CNN Notizie del 26 agosto 2014) il DirettoredellAgenzia delle Entrate ed il Comandante Generale della Guardia di Finanza hannoemanato le disposizioni di attuazione dellarticolo 2 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sostituito dallarticolo9, comma 1, lettera b), della legge 6 agosto 2013, n. 97, riguardanti le modalit e i terminirelativi alle richieste di informazioni sulle operazioni intercorse con lestero, sui rapporti adesse collegate e sullidentit dei relativi titolari.Le disposizioni interessano i notai in quanto destinatari della normativa antiriciclaggioe stabiliscono termini e modalit per la richiesta, da parte di Unit speciali dellAgenziadelle Entrate e dei reparti speciali della Guardia di finanza, di informazioni relativeallidentit dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dallarticolo 1, comma 2,lettera u) e dallallegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, conriferimento a specifiche operazioni con lestero o rapporti ad esse collegate .Il provvedimento attua quanto previsto dalla cd. legge comunitaria 6 agosto 2013, n.97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italiaall'Unione europea - Legge europea 2013 - GU n. 194 del 20-8-2013) ed ha lespressafinalit di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per laprevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attiviteconomiche e finanziarie all'estero.CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 3 4. Le richieste e le risposte sono effettuate utilizzando il sistema di PEC (postaelettronica certificata).Le risposte dovranno avere la caratteristica di un documento statico nonmodificabile, e dovranno essere prive di movimenti attivi, tra cui campi macro e campivariabili, ed dovranno avere i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff. Per le risposte consentito lutilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con lecaratteristiche suindicate.La validit della risposta attestata, da parte dellAgenzia delleEntrate, da una comunicazione prodotta tramite un messaggio di postaelettronica certificata, generato a seguito della verifica della corrispondenza dellatransazione ai formati stabiliti. Le risposte pervenute allAgenzia, non accettate dal sistemadi validazione perch non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte informa valida entro 5 giorni dal ricevimento del messaggio PEC.Entro il 31 ottobre 2014 tutti i destinatari dovranno comunicare allAgenzia delleEntrate, per linserimento delle caselle di posta elettronica certificata nel registro degliindirizzi elettronici, il proprio indirizzo di PEC, utilizzando il servizio Entratel o Fisco on line,secondo quando specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322 e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonch nei relativi allegati edutilizzando il tracciato di cui allallegato n. 5 del provvedimento del Direttore dellAgenziadel 22 dicembre 2005.()Dalla data di pubblicazione del provvedimento de quo sul sito internet dell'Agenziadelle Entrate (8 agosto 2014) e fino al 31 ottobre 2014, le richieste e le relative rispostesono effettuate esclusivamente in formato cartaceo, con misure idonee a garantire lariservatezza delle comunicazioni.Dalla data di ricevimento delle richieste di informazioni, decorre il termine fissatodallorgano procedente per l'adempimento comunicativo, che non pu essere inferiorea quindici giorni, per le richieste relative ai dati identificativi del titolare effettivo.Le richieste sono effettuate utilizzando i poteri di cui allarticolo 32, comma 1, n. 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, secondo lemodalit tecniche indicate nel provvedimento de quo, pertanto potr essere richiestoCNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 4 5. di esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanticoncernenti lidentit del titolare effettivo relativamente a specifiche operazioniintercorse con lestero e sui rapporti ad esse collegate specifici e di fornire i chiarimentirelativi.Tenuto conto del richiamo al cit. art. 32 del D.P.R. 600/723, in caso diinottemperanza agli obblighi di comunicazione, si applicheranno le sanzioni previstedallart. 11 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.Alla luce del provvedimento in oggetto, per tutte le prestazioni professionaliriferibili, direttamente o sulla base di rapporti ad esse collegate, a Paesiesteri, anche non black list, opportuno conservare traccia delle informazioni e deidati acquisiti riguardanti il nominativo (eventuale) del titolare effettivo.Si ricorda che, ai sensi dellart. 21 del d.lgs. 231/2007, ai fini dell'identificazione deltitolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte leinformazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.Infine, si ribadisce, che le suddette disposizioni non prevedono nessun obbligo dicomunicazione automatico e diretto da parte del Notaio allAgenzia delle Entrateovvero alla Guardia di finanza, sussistendo esclusivamente un mero obbligo di fornire,ove richiesto, le informazioni relative allidentit dei titolari effettivi.Restano fermi ed invariati gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette ed ognialtro obbligo previsto dal d.lgs. 231/2007.Per maggiori dettagli si rinvia al testo del provvedimento de quo reperibile su CNNNotizie del 26 agosto o direttamente sul sito dellAgenzia delle Entrate al seguente link:http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/agosto+2014+provvedimenti/provvedimento+del+08082014+informazioni+operazioni+estero/Provvedimento+105953_2014+dell_8+agosto+2014.pdfA titolo esemplificativo in calce si trascrivono due fac-simile di modulistica utilizzabileai fini dellidentificazione del titolare effettivo.Marco KroghCNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 5 6. ***FAC SIMILE PER SOCIETAINDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO(ART. 21 DEL D.LGS. 231/2007)Il sottoscrittocon riferimento alla seguente prestazione professionale/operazione economica:ai sensi dellart. 21 del d.lgs. 231 del 2007, al fine di consentire il correttoassolvimento dellobbligo di adeguata verificaCONSAPEVOLEdelle sanzioni previste dallart. 52, comma 2 del D.lgs. 231/2007 per chi omette diindicare le generalit del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazioneo le indica false (salvo che il fatto costituisca pi grave reato, reclusione da sei mesi a unanno e con la multa da 500 a 5.000 euro ),COMUNICA- che titolare/i effettivo/i della societ/sono:- che non esistono (altre) altre persone fisiche che direttamente o indirettamente inultima istanza, possiedano o controllino la suddetta societ, attraverso il possesso o ilcontrollo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitalesociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore odetengano una percentuale di capitale corrispondente al 25 per cento pi uno diCNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 6 7. partecipazione al capitale sociale o che esercitino in altro modo il controllo sulla direzionedi un'entit giuridica.- che non esistono (altre) persone fisiche per conto della quale realizzatal'operazione economica/prestazione professionale.In fede..(firma)***FAC SIMILE PER FONDAZIONI, TRUST E ENTITA GIURIDICHE ASSIMILATEINDICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO(ART. 21 DEL D.LGS. 231/2007)Il sottoscrittoCON RIFERIMENTOalla seguente prestazione professionale/operazione economica:ai sensi dellart. 21 del d.lgs. 231 del 2007, al fine di consentire il correttoassolvimento dellobbligo di adeguata verificaCONSAPEVOLEdelle sanzioni previste dallart. 52, comma 2 del D.lgs. 231/2007 per chi omette diindicare le generalit del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazioneo le indica false (salvo che il fatto costituisca pi grave reato, reclusione da sei mesi a unanno e con la multa da 500 a 5.000 euro ),COMUNICACNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 7 8. - che titolare effettivo dellentit giuridica da lui rappresentata (fondazione, trust, etc)/sono (se le persone che beneficiano dellentit giuridica non sono determinate, indicarela categoria di persone fisiche:- che non esistono (altre) altre persone fisiche che sono beneficiarie del 25 per centoo pi del patrimonio dellentit giuridica:- che non esistono (altre) categorie di persone fisiche nel cui interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica (se le persone che beneficiano dellentit giuridica nonsono determinate);- che non esistono (altre) persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per centoo pi del patrimonio di un'entit giuridica.- che non esistono (altre) persone fisiche per conto della quale realizzataloperazione economica/prestazione professionale.In fede.(firma)CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 8 9. CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 9 10. Note LegaliI testi pubblicati sono di propriet del Consiglio Nazionale del Notariato e ad uso esclusivo del destinatario.La riproduzione e la cessione totale o parziale effettuata con qualsiasi mezzo e su qualsiasi supportoidoneo alla riproduzione e trasmissione non consentita senza il consenso scritto della Redazione.Ai sensi dell'art. 5 della legge 633/1941 sul diritto d'autore, i testi di legge e degli atti ufficiali dello Stato edelle pubbliche amministrazioni, italiane o straniere, non sono coperti da diritto d'autore; tuttavial'elaborazione, la forma e la presentazione dei testi stessi si intendono protette da copyright.CNN Notizie del 4 settembre 2014 Pagina 10