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1 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE parte 1 ADOZIONE 2011

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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

parte 1

ADOZIONE 2011

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Indice TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Contenuti del Regolamento urbanistico Art. 2 - Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli Art. 3 - Efficacia e Validità del Regolamento Urbanistico – Norme di Salvaguardia Art. 4 - Elaborati del Regolamento urbanistico Art. 5 - Valutazione Integrata - Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione d’incidenza Art. 6 - Il Quadro Previsionale Strategico Art. 7 - Rapporto fra Regolamento Urbanistico (R.U.) e Regolamento Edilizio (R.E.) TITOLO II – INVARIANTI STRUTTURALI E TUTELA SOVRAOR DINATA Art. 8 - Invarianti strutturali e lo statuto dei luoghi Art. 9 - Aree protette Art. 10 - Beni Paesaggistici Art. 11 - Beni Culturali TITOLO III – STRUMENTI E PROCEDURE CAPO I – MODALITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art. 12 - Strumenti di attuazione Art. 13 - Piani di settore di competenza Comunale Art. 14 - Piani e Politiche per l’edilizia residenziale pubblica e sociale Art. 15 - Piani Attuativi Art. 16 - Contenuti dei piani attuativi Art. 17 - Progetto unitario convenzionato Art. 18 - Permesso di Costruire Convenzionato Art. 19 - Interventi diretti Art. 20 - Verifica dimensionale delle Schede degli interventi Art. 21 - Destinazione uso degli immobili CAPO II - PEREQUAZIONE URBANISTICA ED INDICI EDIFI CATORI Art. 22 - La perequazione urbanistica - definizioni Art. 23 - La perequazione urbanistica – indici edificatori – Definizione di SUL Art. 24 - La perequazione urbanistica – i meccanismi e le procedure Art. 25 - Indici edificatori nelle aree non sottoposte a perequazione urbanistica CAPO III - CATEGORIE D’INTERVENTO EDILIZIO SUL PAT RIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art. 26 - Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente Art. 27 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente Art. 28 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria Art. 29 - Interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili notificati Art. 30 - Interventi di restauro su edifici contrassegnati dal simbolo 1 Art. 31 - Interventi di restauro tipologico e formale ammessi su edifici contrassegnati con il simbolo 2 Art. 32 - Interventi di restauro tipologico ammessi su edifici contrassegnati con il simbolo 3 Art. 33 - Interventi di frazionamento o fusione Art. 34 - Interventi di ristrutturazione edilizia Art. 35 - Sostituzione edilizia Art. 36 - Sopraelevazione delle “tettoie” Art. 37 - Ristrutturazione urbanistica

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TITOLO IV – DISCIPLINA PER LA GESTIONE E TRASFORMAZ IONE DEGLI INSEDIAMENTI CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI Art. 38 - Tessuti di insediamento residenziale di impianto storico (A) Art. 39 - Interventi ammessi sugli edifici esistenti Art. 40 - Rilievo critico Art. 41 - Tessuti di insediamento residenziale di impianto recente (B) Art. 42 - Interventi di nuova edificazione e ampliamento nei tessuti di insediamento residenziale di impianto recente (B) Art. 43 - Aree consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D) Art. 44 - Aree consolidate a prevalente destinazione commerciale (DN) Art. 45 - Aree consolidate a prevalente destinazione turistico – ricettiva (DT) CAPO II – TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEGLI INSEDIAM ENTI ESISTENTI Art. 46 - Aree di recupero a prevalente destinazione residenziale (TR) (PR) Art. 47 - Aree di recupero a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D1) Art. 48 - Aree di recupero a prevalente destinazione commerciale-direzionale (DN1) CAPO III – AREE DI NUOVO IMPIANTO Art. 49 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale (TN) (BC) Art. 50 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione commerciale-direzionale (DN2) Art. 51 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione turistico – ricettiva (DT2) CAPO IV – AREE CON ALTRE DESTINAZIONI Art. 52 - Aree di servizio alla produzione e trasporti (DST) Art. 53 - Distributori di carburante (DP) Art. 54 - Aree campeggi esistenti (DTC) Art. 55 - Zone speciali (ZS) Art. 56 - Zone speciali di trasformazione urbanistica di recupero e di nuovo impianto (ZS1 – ZS2) TITOLO V – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE CAPO I – ATTIVITA’ AGRICOLE Art. 57 - Definizioni e caratteri delle aree agricole Art. 58 - Disciplina generale delle aree agricole Art. 59 - Edifici rurali ad uso abitativo Art. 60 - Annessi agricoli e serre fisse Art. 61 - Manufatti amatoriali, manufatti precari e serre temporanee Art. 62 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole Art. 63 - Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.) Art. 64 - Classificazione delle Categorie d’intervento del patrimonio edilizio rurale e interventi ammessi CAPO II - LE ATTIVITÀ EXTRA -AGRICOLE Art. 65 - Attività produttive in area agricola (D*) Art. 66 - Aree da recuperare (ED) Art. 67 - Aree da rinaturalizzare (ER) Art. 68 - Zone a servizi e attrezzature nel territorio agricolo

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TITOLO VI – ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COL LETTIVO – OPERE DI URBANIZZAZIONE Art. 69 - Norme comuni per le attrezzature e servizi di interesse collettivo Art. 70 - Strade e Viabilità Art. 71 - Fasce di rispetto Art. 72 - Percorsi pedonali e ciclabili di connessione Art. 73 - Parcheggi Art. 74 - Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio Art. 75 - Aree a Verde Urbano e a Verde Attrezzato (VU-VA) Art. 76 - Aree a Verde Sportivo (VS) Art. 77 - Pinete di Levante e di Ponente (FP) Art. 78 - Aree private di tutela (VR-EF) Art. 79 - Opere di urbanizzazione Art. 80 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di privati Art. 81 - Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo Art. 82 - Spazi per opere di urbanizzazione secondaria - Standard urbanistici Art. 83 - Cessione delle aree fondiarie di cui agli art. 77 e 78 del Piano Strutturale Art. 84 - Cessione delle aree fondiarie nelle aree di perequazione interna Art. 85 - Cessione delle aree individuate nella Tav. B5 (Quadro previsionale strategico) nell’ambito delle aree di perequazione TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 86 - Disposizioni sulla dimensione minima delle unità abitative Art. 87 - Tessuti edilizi derivati da previgenti strumenti urbanistici Art. 88 - Efficacia dei Piani Urbanistici previgenti Art. 89 - Poteri di deroga Art. 90 - Varianti al Regolamento urbanistico Art. 91 - Misure di salvaguardia e transitorie Art. 92 - Aree non pianificate TITOLO VIII – CONDIZIONI DI FRAGILITA’ AMBIENTALE E CONSEGUENTI LIMITAZIONI CAPO I - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL CONSUMO IDRICO Art. 93 - Prescrizioni comuni Art. 94 - Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del Lago di Massaciuccoli - (Norma derivante dal Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 24 Febbraio 2010 con delibera n. 164) CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICH E GEOLOGICHE, SISMICHE E IDRAULICHE DEL TERRITORIO Art. 95 – Disposizioni generali relative alle condizioni di fattibilita’ Art. 96 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti idraulici Art. 97 - Le prescrizioni rispetto agli aspetti idraulici Art. 98 - Norme di carattere generale per il miglioramento dell’assetto idrografico Art. 99 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti geomorfologici/geotecnici Art. 100 - Le prescrizioni rispetto agli aspetti geomorfologici/geotecnici Art. 101 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti sismici Art. 102 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti sismici

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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Contenuti del Regolamento urbanistico 1. Il Regolamento urbanistico (R.U.), redatto ai sensi della L.R. n. 1/2005, disciplina l'attività urbanistica ed edilizia per il territorio comunale, attuando e precisando la strategia dello sviluppo sostenibile delineata nel Piano Strutturale (P.S.). 2. Il Regolamento urbanistico attua le disposizioni del vigente P.S. ed ha per oggetto il territorio comunale di Viareggio ad esclusione delle aree ricomprese all’interno del Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli. 3. Il Regolamento urbanistico disciplina ai sensi dell’art. 55 della L.R. n.1/2005: a) la gestione degli insediamenti esistenti; b) le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio. 4. Durante il processo di formazione del Regolamento urbanistico il Comune di Viareggio ha emanato apposito avviso pubblico per mezzo del quale i soggetti interessati sono stati invitati a presentare proposte o progetti per la redazione del R.U. nel rispetto degli obiettivi ed indirizzi derivanti dal Piano Strutturale. Art. 2 - Parco Regionale Migliarino S. Rossore Massaciuccoli 1. I territori rientranti nella perimetrazione del Parco Regionale sono sottoposti al regime del Piano del Parco e dei Piani di Gestione. 2. I piani attuativi relativi alle aree esterne sono redatti d’intesa tra il Comune e l’Ente Parco ai sensi della vigente legislazione. 3. Il Regolamento urbanistico precisa inoltre i criteri e gli indirizzi dei piani attuativi delle aree esterne al Parco regionale di Migliarino S. Rossore Massaciuccoli per quanto di competenza del Comune. 4. Ai fini della determinazione delle fasce di rispetto stradale le “zone di recupero edilizio- urbanistico funzionale” sono assimilate ai centri abitati. Art. 3 – Efficacia e Validità del Regolamento Urbanistico – Norme di Salvaguardia

1. Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel Regolamento urbanistico hanno efficacia nei confronti dei soggetti privati e delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla Legislazione Comunitaria, nazionale e regionale in materia. 2. Le previsioni e i contenuti vincoli preordinati all’esproprio sono dimensionati sulla base del Quadro previsionale strategico (tav. B5) per i cinque anni successivi alla loro approvazione; perdono efficacia nel caso in cui, alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 3. I piani attuativi di iniziativa privata perdono efficacia allorché entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa convenzione ovvero i proponenti non abbiano formato un valido atto unilaterale d’obbligo, regolarmente registrato e trascritto, a favore del comune.

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4. Tutti gli interventi realizzati o in corso di realizzazione alla data di adozione del presente atto e che rientrano nel dimensionamento complessivo del R.U. (ovvero interventi previsti in piani adottati dopo la data del 08.02.2002) sono indicati con la sigla anteriore O. Il riferimento a tali interventi è indicato nella tavola denominata A1 – Strumenti attuativi in corso. 5. Nelle tav. B1 “Destinazione d’uso del suolo e modalità d’intervento” le zone individuate con sigle contraddistinte dall’apice “P” ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U..

Art. 4 - Elaborati del Regolamento urbanistico 1. Il Regolamento urbanistico è costituito dai seguenti elaborati: A) Quadro conoscitivo urbanistico

1. Strumenti attuativi in corso, planimetria 1/10.000 – n. tav.1 2. Uso e disegno del suolo - n. tav.1 3. Tipologie edilizie, planimetria 1/2.000 - n. tav.22 4. Aree di compromissione, planimetria 1/10.000 - n. tav.1 5. Sistema dei servizi e sistema insediativo, planimetria (fuori scala) n. tav.1 6. Censimento fotografico delle aree urbane di impianto storico (Consultabile su DVD) 7. Schedatura del patrimonio edilizio extraurbano (Consultabile su DVD).

B) Progetto

1. Destinazione d’uso del suolo e modalità d’intervento, planimetria 1/2.000 - n. tav. 22 2. Limite urbano e fasce di rispetto, planimetria 1/10.000 - n. tav.1 3. Schema della circolazione, planimetria 1/10.000 - n. tav.1 4. Schema dei percorsi ciclabili e pedonali, planimetria 1/10.000 - n. tav.1 5. Quadro previsionale strategico, planimetria 1/5.000 - n. tav.2 6. Relazione tecnica 7. Norme tecniche di attuazione:

o Parte 1 o Parte 2 o Allegato - “Piano Regolatore del Porto: Tav. B.2.a - Norme tecniche di attuazione”.

C) Studi geologici – idraulici

1. Carta della Pericolosità geologica 1/10.000 - n. tav.1 2. Carta delle ZM PLS 1/10.000 - n. tav.1 3. Carta della Pericolosità sismica 1/10.000 - n. tav.1 4. Carta della Pericolosità idraulica 1/10.000 - n. tav.1 5. Carta di riferimento delle norme di Piano nel settore rischio idraulico – Variante al Piano di

Bacino Stralcio “Assetto idrogeologico” – Primo Aggiornamento – Dicembre 2010 - n. tav.1 6. Relazione geologica di fattibilità.

D) Programma di intervento per abbattimento barriere architettoniche e urbanistiche E) Valutazione integrata / Valutazione Ambientale Strategia VAS /Valutazione d’incidenza Ambientale

1. Relazione di sintesi 2. Rapporto ambientale – Relazione di sintesi non tecnica (Art. 24 L.R. 10/2010) 3. Relazione di incidenza ambientale.

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2. Gli elaborati del quadro conoscitivo, gli studi geologici-idraulici, la relazione generale, la relazione di fattibilità e le tavole B.3, B.4 hanno valore di riferimento obbligatorio per gli strumenti attuativi e gli altri strumenti previsti dal Regolamento urbanistico. Ogni strumento urbanistico dovrà pertanto confrontarsi con detti elaborati e giustificare con approfondimenti adeguati eventuali discordanze. 3. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto: - B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento, planimetria 1/2.000 - B2 - Limite urbano e fasce di rispetto, planimetria 1/10.000 - B5 – Quadro Previsionale strategico - Norme tecniche di attuazione (Parte 1, Parte 2, Allegato “Piano Regolatore del Porto – Tav. B.2.a – Norme tecniche di attuazione”). Art. 5 - Valutazione Integrata - Valutazione Ambientale Strategica – Valutazione d’incidenza 1. La Valutazione integrata rappresenta lo strumento necessario per effettuare una valutazione complessiva degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e della salute umana per i piani ed i programmi di competenza comunale. 2. La Valutazione integrata comprende la verifica tecnica di compatibilità all’uso delle risorse essenziali del territorio. 3. La Valutazione integrata rappresenta il quadro di riferimento a cui ogni azione di pianificazione dovrà tendere e più precisamente:

- lo sviluppo sostenibile delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio medesimo; - lo svolgimento di tali attività e l'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve

avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

4. Gli obiettivi della Valutazione integrata prescrivono:

- la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità e delle tendenze locali allo sviluppo;

- lo sviluppo di un sistema di città equilibrato e policentrico, promovendo altresì la massima integrazione tra i diversi territori della Regione;

- lo sviluppo delle potenzialità della fascia costiera e delle aree agricole nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;

- l'efficacia dei sistemi dei servizi pubblici e lo sviluppo delle prestazioni da essi derivanti; - la maggiore sicurezza possibile delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi

all'utilizzazione del territorio. 5. La Valutazione integrata è effettuata in più momenti procedurali, a partire dalla prima fase utile delle elaborazioni. Essa deve intervenire, in ogni caso, preliminarmente alla definizione di qualunque determinazione impegnativa, anche al fine di consentire la scelta motivata tra possibili alternative, oltre che per individuare aspetti che richiedano ulteriori integrazioni o approfondimenti. 6. La Valutazione integrata si compone di:

- Valutazione iniziale - Relazione di sintesi.

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7. Il Regolamento Urbanistico contiene il Rapporto Ambientale – Relazione di sintesi non tecnica elaborato ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 10/2010, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. 8. Il Regolamento Urbanistico contiene la Valutazione d’incidenza ambientale elaborata ai sensi della L.R. n. 10/2010, Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza”. Art. 6 - Il Quadro Previsionale Strategico 1. Il Quadro Previsionale Strategico (Q.P.S.) è l’insieme delle previsioni urbanistiche contenute nel R.U. che prevedono l’attuazione da parte di Amministrazioni Pubbliche. 2. Il Q.P.S. contiene tutti gli interventi urbanistici pubblici con l’apposizione dei vincoli preordinati all’espropriazione ed ha una durata di cinque anni dall’approvazione del R.U.. 3. Tali previsioni perdono efficacia nel caso in cui alla scadenza del quinquennio dall’approvazione del regolamento o dalla modifica che li contempla, non siano stati approvati i conseguenti piani attuativi o progetti esecutivi. 4. Il vincolo può essere reiterano con delibera di consiglio motivata per ulteriori cinque anni. 5. Le previsioni del Quadro Previsionale Strategico potranno essere attuate attraverso la cessione di aree realizzata tramite i procedimenti espropriativi come disciplinati dal D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 o attuata tramite il meccanismo perequativo di cui al Titolo III – Capo 2 delle presenti norme. Art. 7 - Rapporto fra Regolamento Urbanistico (R.U.) e Regolamento Edilizio (R.E.)

1. Entro un anno dall’adozione del presente R.U., l’amministrazione provvederà a coordinare ed adeguare il Regolamento Edilizio, con particolare riguardo per le definizioni di parametri e indici urbanistici. 2. In caso di contrasto delle norme del Regolamento Edilizio prevalgono le indicazioni del Regolamento Urbanistico.

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TITOLO II – INVARIANTI STRUTTURALI E TUTELA SOVRAOR DINATA Art. 8 - Invarianti strutturali e lo statuto dei lu oghi 1. Le invarianti strutturali sono quel complesso di elementi fisici, puntuali, diffusi o categorie di beni insieme alle loro relazioni, la cui trasformazione rappresenta una perdita dei caratteri che determinano lo spirito e la specificità culturale e ambientale del territorio e della sua comunità che per il Comune di Viareggio sono rappresentati da:

• RETE D’ACQUA • IL LITORALE • AREE VERDI, PINETATE E BOSCATE • LA VIABILITA’ STORICA • EDIFICATO DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO, FUNZIONALE E

TIPOLOGICO • IL PORTO DI VIAREGGIO • I BENI TERRITORIALI INTERESSATI DAL REGIME DEGLI USI CIVICI • ZONE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE DI RAMSAR E ALLE DIRETTIVE 92/43 CEE

– 79/409 CEE. 2. Lo “Statuto dei Luoghi” è uno specifico strumento che raccoglie, riconosce e definisce le risorse essenziali, culturali e naturali, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della comunità locale, assicurare uguali potenzialità di crescita del benessere dei cittadini e salvaguardare i diritti delle generazioni presenti e future. Lo statuto dei luoghi individua, definisce e descrive le invarianti strutturali del territorio da sottoporre a tutela. 3. Il P.S. introduce e codifica tre gradi di tutela:

a. La Conservazione: ove sia necessario assicurare la permanenza dei caratteri che contraddistinguono l’invariante strutturale, da conseguirsi esclusivamente con idonei interventi di manutenzione e di restauro funzionale.

b. Il Recupero: ove sia necessario intervenire per ripristinare i livelli di prestazione e di funzione dell’invariante strutturale, in coerenza con la specifica funzione individuata dal Piano Strutturale; criterio da conseguirsi anche con parziali interventi di modificazione e trasformazione, che comunque conservino i caratteri e la memoria dell’invariante strutturale stessa.

c. L’Evoluzione: tipologica e funzionale ove risulti necessario prevedere interventi per realizzare, in tutto o in parte, le funzioni previste da un’invariante strutturale e per aumentarne la funzionalità e il suo carattere strutturante, introducendo elementi di modificazione e di trasformazione che assicurino e comunque la conformità e la coerenza con i caratteri morfologici, tipologici e funzionali propri dell’invariante strutturale.

4. La Rete dell’acqua – Obiettivi di tutela ed elenco dei beni soggetti a tutela. Gli obiettivi di tutela della Rete dell’acqua sono:

- Salvaguardia del territorio dal rischio idraulico. - Messa in sicurezza dei territorio e degli abitati dal rischio idraulico. - Efficienza e funzionalità del sistema idrico superficiale. - Valorizzazione e tutela delle caratteristiche paesaggistiche e storico-architettoniche dei corsi

d’acqua. - Interventi di recupero e valorizzazione favorendo, ove è possibile, interventi di ingegneria

naturalistica. - Rinaturalizzazione dei tratti urbani dei canali finalizzata alla creazione di percorsi “naturali”

lungo il corso e navigabili all’interno di esso.

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Elenco dei beni soggetti a tutela: - La struttura dei Canali Burlamacca, Farabola e Stiava. - La struttura idrica minore. - Efficienza e funzionalità del sistema superficiale. - Salvaguardie dell’Autorità di Bacino Fiume Serchio. - Valorizzazione e tutela delle caratteristiche paesaggistiche e storico-architettoniche dei corsi

d’acqua. 5. Il Litorale - Obiettivi di tutela ed elenco dei beni soggetti a tutela. Gli obiettivi di tutela del Litorale sono:

- Salvaguardia e tutela dell’insieme dei beni della Passeggiata e dell’arenile. - Conservazione della memoria storica, delle forme architettoniche di valore artistico e

monumentale. - La manutenzione e il miglioramento del patrimonio arboreo. - Gli adeguamenti e il miglioramento dell’offerta turistica. - Arenile: il R.U. conferma gli interventi previsti dalla strumentazione attuativa e da altri

strumenti di settore comunque denominati che devono tendere alla Conservazione. - Passeggiata a mare: è costituita dall’insieme degli edifici storici prospicenti, dagli spazi liberi

ed a verde e dalla configurazione degli stabilimenti balneari. Il R.U. conferma che tramite specifico Piano attuativo d’iniziativa pubblica o Progetto di opera pubblica viene garantita l’evoluzione Tipologica e Funzionale.

6. Aree verdi e boscate - Obiettivi di tutela ed elenco dei beni soggetti a tutela. Gli obiettivi per la tutela delle Aree verdi e boscate sono:

- Salvaguardia e tutela del patrimonio arboreo. - Implementazione delle aree a verde pubblico come elemento contraddistintivo dell’insieme

urbano. - Mantenimento e valorizzazione, nonché incremento teso alla realizzazione di percorsi

privilegiati che consentano alle persone di fruire delle risorse ambientali e paesaggistiche; - Riequilibrio e riqualificazione degli usi agricoli e del quadro ambientale finalizzati alla

sopravvivenza dell’attività agricola, che rappresenta una realtà economica consistente e significativa.

Elenco dei beni soggetti a tutela: - Pineta di levante e Pineta di ponente: tutela del patrimonio arboreo tramite interventi di

recupero. - Filari di alberi: Conservazione. - Alberi Monumentali: Conservazione. - Assetto poderale d’impianto storico: gli interventi di tutela vengono previsti nella normativa di

settore dei sistemi agricoli tramite interventi di recupero. - Verde pubblico attrezzato e piazze e giardini pubblici: implementazione delle aree a verde

pubblico come elemento contraddistintivo dell’insieme urbano tramite specifici progetti di opere pubbliche teso anche all’evoluzione.

7. Viabilità ed infrastrutture storiche - Obiettivi di tutela ed elenco dei beni soggetti a tutela. Gli obiettivi per la tutela della Viabilità e delle infrastrutture storiche sono:

- Salvaguardia e tutela delle direttrici di costituzione degli assetti urbani ed in particolare il recupero della viabilità che dà origine all’impianto urbanistico a scacchiera, attraverso la valorizzazione delle emergenze storico – ambientali.

- Salvaguardia delle direttrici delle mobilità e degli spostamenti. Elenco dei beni soggetti a tutela:

- Griglia stradale storica. Tramite la specifica normativa di tutela delle zone A viene garantito il mantenimento e la Conservazione dell’impianto storico del centro.

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- S.S. Aurelia: interventi di Recupero. - Via di Montramito: interventi di Recupero. - Linea Ferroviaria Viareggio-Lucca. - Ex tracciato ferrovia torbiere.

8. Edificato di particolare valore - Obiettivi di tutela ed elenco dei beni soggetti a tutela. Gli obiettivi per la tutela dell’Edificato di particolare valore sono:

- Recupero degli edifici e del complesso storico che compone la città a “scacchiera” attraverso l’estensione della tutela del restauro.

Elenco dei beni soggetti a tutela: - Patrimonio edilizio d’interesse storico. Il patrimonio edilizio rientra nella zonizzazione

urbanistica “A”. Per ogni singola Utoe o Sistema Territoriale, il presente R.U. individua le modalità di tutela e d’intervento.

- Per le Chiese e gli Edifici con vincolo monumentale è prevista la Conservazione. Per Edifici privi del vincolo la tutela prevista è il Recupero.

- Edifici rurali d’interesse storico. I sistemi E1 ed E2 individuano e disciplinano le modalità di tutela di questa categoria di beni.

- Ville e palazzi con relative pertinenze e giardini storici. La tutela è la Conservazione tramite specifiche individuazioni.

- Per gli immobili contrassegnati dal simbolo Is – Invarianti strutturali alberghi – (Allegato 6 del P.S.) il grado di tutela è:

a. la Conservazione per le strutture soggette al vincolo monumentale e la categoria di intervento è il Restauro;

b. l’Evoluzione per le restanti strutture con categoria di intervento risultante dalla classificazione del patrimonio edilizio esistente.

- Stazioni ferroviarie. Per gli edifici soggetti al vincolo monumentale la tutela è assicurata tramite interventi di Conservazione.

9. Il Porto di Viareggio Riguarda il sistema delle darsene e degli specchi d’acqua, le aree destinate alla cantieristica, alla pesca ed alle attività collegate all’economia del mare. Il porto di Viareggio è classificato come porto di II categoria, II classe, II serie. Il P.R. del Porto è stato approvato con Delibera del C.R.T. n. 26 del 14 febbraio 2007 ai sensi della L. n. 84 del 1994. Le destinazioni, le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nella disciplina speciale del P.R.P. sono parte integrante del presente documento e vengono allegate alle presenti norme (Allegato - “Piano Regolatore del Porto: Tav. B.2.a - Norme tecniche di attuazione”). 10. Beni territoriali interessati dal regime degli usi civici Per 'uso civico' si intende il diritto che gruppi di persone come una collettività di abitanti di un comune o di una sua frazione, ma anche una collettività di altro tipo come associazioni o gruppi riconosciuti, esercitano su terreni appartenenti a privati, oppure, ad enti territoriali od associativi di vario genere. Tali beni sono soggetti al vincolo paesaggistico. Fanno parte della disciplina degli usi civici i beni rientranti nella disciplina di cui alla legge n.1766 del 1927 (Usi Civici) e successive integrazioni e modifiche non rientranti nella perimetrazione del P.T.C. del Parco. In attesa di una regolamentazione legislativa regionale si rimanda alla tavola (Tavola 2.1.c) degli usi civici allegata al Piano Strutturale e all’art. 20 delle Norme allegate. Art. 9 - Aree protette 1. Le Aree Protette, costituiscono una rete di zone naturali protette dell’UE istituite nel quadro della Direttiva Habitat 43/92/CEE, il cui scopo è quello di garantire il mantenimento o il ripristino dei tipi di

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habitat naturali e degli habitat di specie in soddisfacente stato di conservazione, come definito dall’art. 3 della direttiva stessa. La rete oltre a comprendere una serie di habitat importanti e in pericolo, include anche i siti già designati ai sensi della Direttiva sugli uccelli selvatici 79/409/CEE. 2. La rete ecologica europea è costituita da:

- Proposte di Siti di Importanza Comunitaria” (pSIC) - Zone di Protezione Speciale, (ZPS) - Siti i Interesse Regionale (SIR) - Siti di Interesse Nazionale (SIN).

3. Elenco delle Aree Protette presenti nel Comune di Viareggio:

Nome CodNat. 2000 Tipologia Comuni interessati Estensione (ha)

Macchia lucchese IT5120016 SIR - pSIC - ZPS LU: Viareggio 406.52 Lago e Padule di Massaciuccoli

IT5120017 SIR - pSIC - ZPS LU:Viareggio Massarosa; PI: Vecchiano

1906.21

Dune litoranee di Torre del Lago

IT5170001 SIR - pSIC - ZPS LU: Viareggio. PI: Vecchiano

123.36

Art. 10 - Beni Paesaggistici 1. Si tratta dei beni vincolati ai sensi dell’art. 136 del D. Lgs 42/2004 per i quali si applicano i disposti normativi dell’art. 2 - “Immobili e aree dichiarate di notevole interesse pubblico” del Capo 2B del PIT. 2. I progetti di tutti gli interventi ammessi dal R.U. dovranno prendere in esame gli “elementi di valore” riportati nelle Schede relative a tali ambiti contenute nella Sezione 4 dell’area A 21 Versilia del PIT. Art. 11 - Beni Culturali 1. Sono i beni vincolati in base all’art. 10 del D.lgs 42/2004 e oggetto di notifica. Per questi beni valgono le prescrizioni del presente R.U. in relazione agli interventi di conservazione come disciplinati all’ articolo 29. 2. Gli interventi ammessi sui beni di cui al presente articolo sono sottoposti al parere preventivo della Sovrintendenza competente ai sensi del D.lgs 42/2004.

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TITOLO III – STRUMENTI E PROCEDURE CAPO I – MODALITA’ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE Art. 12 - Strumenti di attuazione 1. Il Regolamento Urbanistico si attua tramite:

- interventi diretti; - interventi diretti convenzionati; - piani attuativi; - progetto unitario convenzionato, secondo le indicazioni di cui all’art. 17; - progetti di opere pubbliche e con tutti gli altri strumenti previsti dalle presenti norme, da leggi e

regolamenti vigenti che concorrono a determinare l’uso e l’assetto dei suoli e degli edifici.

2. Le aree soggette a Piani attuativi o ad interventi diretti convenzionati sono singolarmente disciplinate nell’allegato alla Parte 2 delle presenti norme denominato “Schede degli interventi”. 3. I piani attuativi sono:

- il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale di cui all’art. 42 della L.R. 3/1/2005 n. 1 nei casi previsti dalle presenti norme; i piani attuativi di cui al Titolo V Capo IV della L.R. 3/1/2005 n. 1.

Art. 13 - Piani di settore di competenza Comunale 1. Il Regolamento urbanistico assume le indicazioni provenienti dai seguenti piani di settore vigenti:

a) Piano della Sosta Controllata nel Centro Città; b) Piano di Classificazione Acustica (L.R. 89/98 e L.R. 67/2004); c) Piano e regolamento comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche; d) Piano forestale di gestione delle pinete comunali; e) Piano dei Cimiteri; f) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; g) Piano dei distributori Carburanti; h) Piano di localizzazione impianti telefonia mobile; i) Piano Abbattimento Barriere Architettoniche.

Art. 14 - Piani e Politiche per l’edilizia residenziale pubblica e sociale

1. Il Regolamento urbanistico prescrive la dotazione obbligatoria del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare nonché delle relative opere di urbanizzazione (ai sensi della L. 18 aprile 1962, n. 167 - Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare).

2. Considerato il periodo di validità del R.U., il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare sarà suddiviso in due fasi, corrispondenti a due R.U.. 3. Le aree da includere nei piani sono scelte tra quelle destinate nel Regolamento urbanistico ad edilizia residenziale con le seguenti priorità e criteri:

• prevalenza delle aree pubbliche e/o di enti e società pubbliche; • priorità degli interventi nelle aree soggette a trasformazione urbanistica e di riqualificazione

urbanistica e ambientale.

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4. Il Piano dovrà privilegiare l’edilizia sostenibile prescrivendo, fra l’altro, norme per il contenimento energetico. 5. Il Piano dovrà promuovere e incentivare tipologie edilizie e forme di abitare innovative capaci di conciliare adeguate prestazioni con bassi costi di costruzione. 6. Il Piano dovrà prevedere il soddisfacimento delle diverse forme di edilizia sociale previste dalle normative vigenti.

Art. 15 - Piani Attuativi

1. Il Regolamento urbanistico definisce con particolare simbologia grafica e codici numerici le aree sottoposte a specifici piani attuativi ad eccezione dei Piani di recupero, laddove ammessi dalla presente normativa e quelli derivanti da Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale. 2. I piani attuativi costituiscono strumenti urbanistici di dettaglio di attuazione del Regolamento urbanistico. 3. Il piano regolatore portuale costituisce atto di governo del territorio di competenza del comune e attua le previsioni della pianificazione territoriale approvata.

4. Il contenuto dei piani attuativi è quello stabilito dalla normativa regionale ed in specifico sono disciplinati dal Capo IV, sezione I (Norme comuni per i piani attuativi) e sezione II (Piani attuativi particolari) della L.R. 1/2005, nonché, per quanto riguarda la validità dei vincoli preordinati all’espropriazione, dall’art. 55, punto 6 della stessa legge.

5 . I Piani attuativi possono essere di iniziativa Pubblica o di iniziativa Privata.

5.1 I Piani attuativi di iniziativa Pubblica sono: - Piano Particolareggiato - Piano di Edilizia Economica e Popolare - Piano per Insediamenti Produttivi - Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente - Programmi complessi di riqualificazione insediativi a prevalente intervento pubblico.

5.2 I Piani attuativi di iniziativa Privata sono: - Piano di Lottizzazione - Piano di Recupero del patrimonio edilizio esistente - Programmi complessi di riqualificazione insediativi.

6. I Piani Attuativi conformi alle previsioni del Regolamento urbanistico sono approvati con le seguenti procedure:

a. dopo l'adozione il piano attuativo è trasmesso in copia alla provincia ed è depositato senza ritardo nella casa comunale per quarantacinque giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e presentare osservazioni;

b. del deposito è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul Bollettino ufficiale della Regione;

c. mediante la trasmissione dei relativi atti, alla provincia è data notizia dell'adozione del piano attuativo e del relativo deposito così come dell'atto di approvazione;

d. decorsi i termini di cui al punto a), la giunta comunale approva il piano attuativo motivando le determinazioni assunte in relazione alle osservazioni presentate;

e. il piano attuativo è efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino

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ufficiale della Regione.

4. I piani non conformi alle previsioni del Regolamento urbanistico costituiscono varianti al medesimo seguendo pertanto l’iter amministrativo delle varianti al Regolamento urbanistico.

Art. 16 - Contenuti dei piani attuativi 1. I piani attuativi contengono:

- i progetti delle opere d’urbanizzazione primaria e secondaria; - l’indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni lungo le strade e piazze; - la determinazione degli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico; - l’identificazione degli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro

o a bonifica edilizia; - l’individuazione delle suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia indicata

nel piano; - il dettaglio, mediante l’indicazione dei relativi dati catastali, delle eventuali proprietà da

espropriare o da vincolare secondo le procedure e modalità delle leggi statali e dell’articolo 66 della L.R. 1/2005;

- la specificazione della profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione sia necessaria per integrare le finalità delle medesime opere e per soddisfare prevedibili esigenze future;

- ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.

2. Il piano attuativo è inoltre corredato:

- dal quadro conoscitivo di riferimento; - dalla normativa tecnica di attuazione; - dalla relazione illustrativa; - da una relazione di fattibilità.

3. Per la realizzazione degli interventi dei piani attuativi per i quali è ammessa l’iniziativa privata, i proprietari rappresentanti la maggioranza assoluta del valore dei beni calcolata in base all’imponibile catastale, ricompresi nel piano attuativo, hanno titolo a costituire il consorzio per la presentazione al comune delle proposte di realizzazione dell’intervento e del conseguente schema di convenzione. 4. Il comune invita i proprietari non aderenti al consorzio di cui al comma 1 ad attuare le indicazioni del piano mediante l’adesione alla convenzione, assegnando un temine non inferiore a sessanta giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato, il comune procede a diffidare gli stessi, assegnando un termine non inferiore a trenta giorni. La procedura descritta deve essere completata entro il termine massimo di centottanta giorni. 5. Decorso senza esito il termine di cui al comma 2, rientrano tra i beni soggetti ad espropriazione di cui all’articolo 65, comma 3 della L.R. 1/2005, gli immobili dei proprietari non aderenti al consorzio.

Art. 17 – Progetto unitario convenzionato 1. E’ammessa, in alternativa ai piani attuativi di cui agli artt. 15 e 16 delle presenti NTA, la presentazione di un Progetto unitario convenzionato, riferito all’intera area individuata dal R.U., da sottoporre all’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

- nelle aree individuate nelle schede degli interventi (Parte II –NTA) laddove specificatamente

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previsto; - nelle aree, non individuate nelle schede di cui sopra, per le quali è ammessa la ristrutturazione

urbanistica.

2. Il progetto unitario convenzionato consente il rilascio dei relativi permessi di costruire o altri titoli abilitativi comunque denominati, previa approvazione in sede di Consiglio Comunale del progetto e successiva stipula della relativa convenzione che disciplina i rapporti tra i soggetti attuatori e l’Amministrazione Comunale, convenzione che deve prevedere:

- l’impegno alla cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità pubblica ed agli spazi pubblici in misura prevista dal presente piano;

- altri impegni contrattuali che il soggetto attuatore assume verso l’amministrazione comunale; - alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazioni necessarie a rendere agibile l’intervento

edilizio. 3. Il procedimento di approvazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione è disciplinato dall’art. 80 delle presenti norme di attuazione. 4. Il contenuto del Progetto unitario convenzionato dovrà rispettare le indicazioni relative ai piani attuativi di cui all’art. 16 delle presenti NTA. Art. 18 - Permesso di Costruire Convenzionato 1. Il Permesso di Costruire Convenzionato è lo strumento d’intervento diretto con il quale il soggetto attuatore sottoscrive una convenzione urbanistica con l’amministrazione Comunale in cui si impegna:

- alla cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità pubblica ed agli spazi pubblici in misura prevista dal presente piano;

- altri impegni contrattuali che il soggetto attuatore assume verso l’amministrazione comunale; - alla realizzazione diretta delle opere di urbanizzazioni necessarie a rendere agibile l’intervento

edilizio.

2. Il procedimento di approvazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione è disciplinato dall’art. 80 delle presenti norme di attuazione. Art . 19 - Interventi diretti 1. Sono gli interventi previsti dalla vigente normativa in materia di edilizia che non necessitano di approvazione di piani e programmi. 2. Gli interventi diretti sono soggetti:

- Permesso di Costuire - P.d.C. ai sensi dell’art. 78 della L.R. 1/2005 - Denuncia Inizio attività - D.I.A. ai sensi dell’art. 79 comma 1 lettera a) della L.R. 1/2005 (c.d.

superDIA) - Segnalazione certificata di inizio attività - S.C.I.A. ai sensi art.79 L.R.1/2005 ad esclusione degli

interventi di cui al punto precedente - Attività edilizia libera ai sensi dell’art.6 del DLgs n. 380/2001 e successive integrazioni.

Art. 20 – Verifica dimensionale delle Schede degli interventi 1. La delimitazione delle aree da sottoporre a Piano attuativo, Progetto Unitario Convenzionato o

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P.d.c. Convenzionato potrà subire una variazione, in termini di superficie, fino al 5% rispetto a quella individuata negli elaborati grafici e nelle normativa “NTA – Parte 2 - Schede degli interventi” del Regolamento urbanistico per l’adeguamento alla configurazione reale dei luoghi o ai confini catastali senza che ciò comporti variante al regolamento stesso.

2. La Sul derivante dalla superficie territoriale dell’area in applicazione degli indici previsti per l’area stessa non potrà subire variazioni in seguito alla diversa delimitazione dell’area come sopra descritto. 3. In sede di presentazione di Piano attuativo dovrà essere verificata l’eventuale Sul esistente assentita ai fini dell’applicazione del cosiddetto “credito edilizio” di cui al successivo art. 24 delle presenti N.t.a.. 4. In caso di contrasto tra Sul esistente assentita e Sul esistente indicata nelle “Schede degli interventi” sono specificate le seguenti condizioni:

4.1 comparti di perequazione urbanistica: potrà subire variazione la ripartizione tra Sul di spettanza del soggetto privato e del soggetto pubblico; nel caso di aree di perequazione urbanistica extracomparto questa variazione potrà modificare l’eventuale superficie di cessione di aree esterne al comparto;

4.2. comparti edificatori non perequativi: la Sul massima potrà subire variazioni esclusivamente in ragione della Sul derivante dal credito edilizio. 5. In sede di presentazione di Piano attuativo o Progetto Unitario Convenzionato l’operatore dovrà, oltre a documentare la Sul esistente assentita, indicare, in relazione all’area interessata, le nuove ripartizioni tra Sul di spettanza del soggetto privato e del soggetto pubblico, l’eventuale modifica della cessione di aree esterne al comparto o, nel caso di piani non perequativi, la variazione della Sul massima prevista. Art. 21 - Destinazione uso degli immobili 1. Le destinazioni d’uso del Regolamento urbanistico in riferimento a quanto definito dalla normativa regionale per i beni immobili sono: a) residenziale; b) industriale e artigianale; c) commerciale; d) turistico-ricettiva; e) direzionale; f) di servizio; g) commerciale all’ingrosso e depositi; h) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge. 2. Sono stabilite, le corrispondenze tra le seguenti categorie di utilizzazioni e/o ad esse assimilabili e le destinazioni d’uso di cui all’art. 59 della L.R. 1/05. Residenziale Abitazioni ordinarie.

Abitazioni specialistiche. Abitazioni collettive.

Industriale e artigianale Artigianato di produzione di beni artistici o connessi con le persone e le abitazioni. Artigianato di servizio. Artigianato e industria di produzione di beni vari. Ricovero, manutenzione, riparazione e noleggio di veicoli

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terrestri su gomma. Cantieristica minore ricovero, manutenzione, riparazione rimessaggio e noleggio di piccole imbarcazioni. Cantieristica maggiore. Cantieristica con produzioni ad alto contenuto tecnologico. Zootecnia di carattere industriale. Acquacoltura di carattere industriale. Attività produttive agro-industriali. Attività estrattive: attività estrattive di combustibili solidi, liquidi e gassosi. Attività estrattive di altri minerali. Attrezzature tecnologiche a scopo produttivo-commerciale Raccolta, depurazione e distribuzione d‘acqua: captazione, adduzione e distribuzione d‘acqua potabile; captazione, adduzione e distribuzione d‘acqua non potabile.

Commerciale

Esercizi di vicinato e servizi di pertinenza degli esercizi. Medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali. Esercizi di somministrazione alimenti e bevande e servizi di pertinenza. Commercio al dettaglio carburanti. Strutture ricreative: teatri, cinematografi, locali di spettacolo, sale di ritrovo e da gioco, locali da ballo, grandi strutture di intrattenimento. Impianti scoperti e coperti per la pratica sportiva a scopo e commerciale. Mobilità meccanizzata: spazi di sosta, autorimesse, a scopo commerciale. Commercio al dettaglio ambulante in aree pubbliche.

Commercio all’ingrosso e depositi Commercio all’ingrosso: esercizi commerciali all’ingrosso; centri commerciali all’ingrosso; mercati all’ingrosso, Magazzini. Depositi a cielo aperto, esposizioni merceologiche.

Turistico-ricettive Alberghi, villaggi albergo, Residenze turistico-albergbiere. Campeggi e villaggi turistici. Aree di sosta attrezzate per roulotte e caravan. Parchi di vacanza. Case per ferie, ostelli. Esercizi di affittacamere, case e appartamenti per vacanze, Stabilimenti balneari e spiagge attrezzate.

Direzionali Attività direzionali. Uffici aperti al pubblico. Uffici privati e studi professionali. Poliambulatori. Ambulatori e centri di primo soccorso. Cliniche e ambulatori veterinari; ricoveri per animali. Centri di calcolo.

Di Servizio Uffici giudiziari. Servizi educativi per la prima infanzia, scuole materne. Scuole primarie, scuole secondarie inferiori. Scuole secondarie superiori, scuole di formazione e di

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perfezionamento professionale. Università. Centri di ricerca. Musei, sedi espositive. Biblioteche, archivi. Centri congressuali polivalenti. Strutture associative. Impianti scoperti e coperti per la pratica sportiva non a scopo commerciale, maneggi. Impianti per lo spettacolo sportivo. Impianti per attività ricreative ed espositive temporanee. Parchi urbani. Strutture religiose. Ospedali, cliniche, case di cura. Ospedali diurni ed altre strutture diurne. Attrezzature cimiteriali. Attrezzature militari. Caserme. Sedi carcerarie ed assimilabili. Mobilità pedonale: percorsi pedonali; percorsi ciclabili. Mobilità meccanizzata: parcheggi di scambio e di relazione, spazi di sostai autorimesse, non a scopo commerciale, percorsi carrabili. Mobilità meccanizzata: autostazioni. Mobilità ferroviaria: percorsi ferroviari. Stazioni e fermate ferroviarie, scali e attrezzature ferroviarie Mobilità tramviaria: percorsi tramviari; fermate. Mobilità acquea: percorsi acquei; spazi d’ormeggio; spazi d’ormeggio attrezzati, impianti portuali marittimi. Mobilità aerea: aeroporti; altre attrezzature aeroportuali. Attrezzature tecnologiche non a scopo produttivo-commerciale.

Agricola e attività ad essa connesse Ordinaria coltivazione del suolo. Attività selvicolturali. Attività di pascolo. Zootecnia: zootecnia di carattere familiare; zootecnia di carattere aziendale od interaziendale. Acquacoltura di carattere aziendale od interaziendale. Attività connesse con l’agricoltura e/o l’acquacoltura aziendali od interaziendali. Abitazioni rurali. Agriturismo.

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CAPO II - PEREQUAZIONE URBANISTICA ED INDICI EDIFI CATORI

Art. 22 - La perequazione urbanistica - definizioni 1. Il R.U. di Viareggio, in determinate aree, attua la perequazione urbanistica, ossia l’equa distribuzione, fra i proprietari dei terreni e degli immobili interessati dalle trasformazioni urbane, dei vantaggi delle trasformazioni stesse in forma di diritti edificatori, e degli oneri correlati derivanti dalla realizzazione della parte pubblica della città e delle relative dotazioni territoriali. 2. L’applicazione della perequazione urbanistica non riguarda tutto il territorio comunale, ma soltanto le aree così identificate:

- TR (Aree di trasformazione urbanistica da recupero a prevalente destinazione residenziale – art. 46 del R.U.).

- TN (Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale – art. 49 del R.U.). La perequazione urbanistica non si applica nei seguenti casi:

a. Dimensione del lotto, al momento dell’adozione del R.U., inferiore a mq 5.000; b. Aree oggetto di avvio del procedimento, relativo a piani o a varianti al P.R.G. vigente.

3. Il R.U. riconosce, nelle aree di Perequazione urbanistica, il Credito Edilizio ovvero la quantificazione delle volumetrie assentite da demolire. 4. Il R.U. individua nella tav. B5 (Quadro previsionale strategico), come disciplinato dall’art. 6, le zone da cedere al Comune di Viareggio esterne all’area edificatoria. Art. 23 - La perequazione urbanistica – indici edificatori – Definizione di SUL 1. Il R.U. stabilisce, per ogni UTOE ed in base agli indici di Piano Strutturale, le quantità massime di edificazione spettanti ai terreni sottoposti al regime di Perequazione urbanistica. 2. Gli indici edificatori sono stabiliti in Sul/St (Superficie utile lorda/Superficie territoriale) in base ai seguenti indici prescritti nelle UTOE dal Piano strutturale: UTOE indice Territoriale (IT) > 1,8 mq/ mc corrisponde a Iut = 0,45 mq/ mq UTOE indice Territoriale (IT) = 1,5 mq/ mc corrisponde a Iut = 0,40 mq/ mq

UTOE indice Territoriale (IT) < 1,5 mq/ mc corrisponde a Iut = 0,35 mq/ mq 3. L’Indice di utilizzazione territoriale (Iut) indica la Sul (Superficie utile lorda) massima realizzabile per ogni mq di Superficie territoriale (St). 4. L’indice territoriale privato (Ip) è misurato nella quota pari al 60% dell’indice di utilizzazione territoriale (Iut). Art. 24 - La perequazione urbanistica – i meccanismi e le procedure 1. Le aree soggette a perequazione urbanistica sono suddivise in aree a perequazione intracomparto e aree a perequazione extracomparto (a distanza). 2. Il Credito edilizio (Ce) viene riconosciuto in entrambe le tipologie di perequazione ed è calcolato come quota pari al 20% della Sul assentita esistente sull’area oggetto dell’intervento di trasformazione.

2.1 Il Credito edilizio viene misurato in mq di Sul.

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2.2 Il Credito edilizio non concorre all’aumento dell’Iut, ovvero della quantità di edificazione massima di pertinenza dell’area. 2.3 Il Credito edilizio è aggiuntivo rispetto alla quota spettante in base all’Indice territoriale privato (Ip) ovvero aumenta la quota di Sul spettante al privato.

3. Le aree soggette alla perequazione intracomparto.

3.1 Le aree soggette alla perequazione intracomparto prevedono la realizzazione della Sul massima ammessa, in base all’Indice di utilizzazione territoriale (Iut) della zona senza cessione di aree esterne. 3.2 La perequazione intracomparto si attua esclusivamente nelle aree in cui si prevede la realizzazione di quote superiori al 10% di edilizia residenziale pubblica. 3.3 Al soggetto privato proprietario dell’area spetta una quota fissa di edificazione stabilita in base all’Ip (60% dell’edificazione spettante in base a Iut). Tale quota fissa può essere aumentata esclusivamente attraverso il riconoscimento del Credito edilizio, se esistente, di cui al comma 2 (Ip + Ce). 3.4 L’edificazione residua, per il raggiungimento dell’indice Iut, è destinata a quota di Sul da cedere al Comune per realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica. 3.5 Nelle aree destinate alla perequazione intracomparto non è prevista la cessione dell’area fondiaria ai sensi dell’art. 77 del Piano Strutturale.

4. Le aree soggette alla perequazione extracomparto (a distanza).

4.1 La aree soggette alla perequazione extracomparto prevedono la realizzazione della Sul massima ammessa, in base all’Indice di Utilizzazione Territoriale (Iut) della zona, attraverso la cessione di aree esterne al comparto come individuate nella tavola B5 (Quadro previsionale strategico). 4.2 La perequazione a distanza prevede solo interventi privati ad eccezione della cessione delle aree fondiarie come prevista dall’art. 77 del Piano Strutturale. 4.3 Le aree esterne al comparto, come individuate nella tavola B5, sono necessarie alla realizzazione di standard urbanistici di carattere territoriale o per la realizzazione di strade e altre opere pubbliche. 4.4 Le aree esterne, come individuate nella tavola B5, sono dotate di un indice edificatorio – pari a 0,15 mq/ mq - che potrà essere trasferito nelle aree soggette alla perequazione esterna al fine di raggiungere la quantità di edificazione stabilita della zona in base all’indice di utilizzazione territoriale (Iut). 4.5 Al soggetto privato proprietario dell’area spetta una quota fissa di edificazione stabilita in base all’Ip (60% dell’edificazione spettante in base al Iut). Tale quota fissa può essere aumentata:

- attraverso il riconoscimento del Credito Edilizio nei modi e nelle forme indicate al comma 2; - attraverso la cessione di aree esterne al comparto con gli indici di cui al punto precedente.

4.6 L’operatore al fine di garantire la realizzazione dell’intervento edilizio deve prevedere il raggiungimento di almeno il 90% dell’intera Sul realizzabile e stabilita in base all’indice Iut (derivante dalla somma dei seguenti parametri: Sul derivante dall’Ip, Sul derivante dal Credito edilizio, Sul derivante dal meccanismo della cessione delle aree esterne). 4.7 Il residuo 10%, destinato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, compensa la cessione dell’area fondiaria prevista dall’art. 77 del Piano Strutturale. 4.8 In caso di mancato raggiungimento della quota stabilita nel comma precedente ovvero il 90% della Sul massima stabilita nell’area, l’intervento può essere realizzato esclusivamente in base alle seguenti condizioni alternative: - cessione della quota di edificazione non realizzata al Comune di Viareggio per la

realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica. La cessione, a titolo gratuito, avviene con le modalità della perequazione intracomparto di cui al comma 3.

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- realizzazione e gestione di interventi di edilizia residenziale in locazione nella quota pari alla edificazione mancante (calcolata con le modalità descritte al punto 4.5). Gli alloggi così realizzati sono da destinare a contratti di locazione a canone controllato per soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale in base a propri regolamenti (fitto controllato). Gli alloggi così realizzati dovranno prevedere un impegno ad un periodo minimo di locazione di 20 anni con eventuale possibilità di riscatto.

Art. 25 - Indici edificatori nelle aree non sottoposte a perequazione urbanistica 1. Fatte salve le prescrizioni specifiche per ciascun ambito ed indicate al Titolo IV e nelle “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme, nelle aree non sottoposte alla perequazione urbanistica valgono, in generale, i seguenti indici. 2. Iut (Indice di utilizzazione territoriale) - rappresenta la quantità di edificazione di pertinenza ad un’area destinata alle seguenti tipologie d’intervento previste dal R.U.:

- D1 - Aree di trasformazione urbanistica a prevalente destinazione artigianale - industriale - D2 – Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione artigianale - industriale - DT – Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione turistico-ricettiva.

3. Ip (Indice territoriale privato) - è misurato nella quota pari al 60% dell’indice di utilizzazione territoriale (Iut); tale indice viene utilizzato nelle seguenti tipologie di intervento previste dal R.U.:

- PR - Aree di recupero di dimensioni limitate a prevalente destinazione residenziale - BC - Aree di nuovo impianto di dimensioni limitate a prevalente destinazione residenziale - DN1- Aree di recupero a prevalente destinazione commerciale - DN2- Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione commerciale.

Tale indice può essere aumentato in ragione del 10% (come stabilito dal P.S.) nelle aree a prevalente destinazione commerciale.

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CAPO III- CATEGORIE D’INTERVENTO EDILIZIO SUL PATR IMONIO EDILIZIO ESISTENTE Art. 26 - Categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente 1. Le categorie d’intervento sono quelle previste dalla legislazione nazionale e regionale e sono ulteriormente suddivise in:

- Manutenzione ordinaria - Manutenzione straordinaria - Restauro e risanamento conservativo suddiviso in: - Interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili notificati - Interventi di restauro su edifici contrassegnati dal simbolo 1 - Interventi di restauro su edifici contrassegnati dal simbolo 2 - Interventi di restauro su edifici contrassegnati dal simbolo 3 - Ristrutturazione edilizia - Sostituzione edilizia - Sopraelevazione delle “tettoie” - Ristrutturazione urbanistica.

Art. 27 - Classificazione del patrimonio edilizio esistente 1. La classificazione del patrimonio edilizio esistente, finalizzata alla definizione delle categorie d’intervento, ha come obiettivo il recupero, la riqualificazione, l’ammodernamento ed il miglioramento della qualità dell’edificato esistente. 2. La classificazione dell’edificio principale è sempre estesa all’intera area di pertinenza e agli annessi, salvo successive specifiche da verificare in sede di Rilievo critico di cui all’art. 40 delle presenti Nta. 3. I fabbricati o porzioni di edifici, non costituenti annessi o pertinenze di un edificio principale e non contrassegnati da alcun simbolo, sono equiparati alla classe 5. 4. Gli immobili contrassegnati dal simbolo Is – Invarianti strutturali alberghi – ai sensi degli artt. 18, 82, 83 delle N.t.a. del Piano strutturale, dovranno mantenere la destinazione alberghiera. Art. 28 - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 1. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso. Art. 29 - Interventi di restauro e risanamento conservativo su immobili notificati 1. La categoria d’intervento riguarda edifici di valore tipologico, formale e strutturale, contrassegnati dal simbolo 1s, notificati ai sensi della legislazione vigente e che rivestono rilevante valore di

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testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. L’intervento è subordinato all’ottenimento del nulla-osta da parte della competente Soprintendenza. Art. 30 - Interventi di restauro su edifici contrassegnati dal simbolo 1 1. La categoria d’intervento riguarda edifici contrassegnati dal simbolo 1, ovvero di valore tipologico, formale e strutturale: sono i fabbricati che rivestono rilevante valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano sostanzialmente i caratteri dell’impianto storico (schema distributivo, scale, strutture e materiali, facciate, recinzioni, altre caratteristiche morfologiche). 2. Obiettivi del restauro sono la conservazione e il ripristino filologico di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico. 3. Sono ammessi interventi di restauro, ovvero quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti. Art. 31 - Interventi di restauro tipologico e formale ammessi su edifici contrassegnati con il simbolo 2 1. La categoria d’intervento riguarda edifici contrassegnati dal simbolo 2 di valore tipologico e formale: sono i fabbricati che rivestono valore di testimonianza storica e architettonica e di connotazione del contesto. Rientrano in questa classe gli edifici che conservano in tutto o in parte i caratteri dell’impianto storico (schema distributivo, scale, strutture, facciate, altre caratteristiche morfologiche). 2. Obiettivi del restauro tipologico e formale è il ripristino di tali caratteri, quali risultano dal rilievo critico, e la riqualificazione dei caratteri alterati. 3. Su questa categoria sono ammessi interventi rivolti a consolidare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici e formali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell’adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi, con l’obbligo del mantenimento e/o ripristino delle caratteristiche architettoniche e decorative originarie della facciata e della forma del tetto.

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Art. 32 - Interventi di restauro tipologico ammessi su edifici contrassegnati con il simbolo 3 1. La categoria d’intervento riguarda edifici contrassegnati dal simbolo 3, di valore tipologico: sono gli edifici che caratterizzano il tessuto storico della zona che conservano la tipologia originaria e che, pur avendo subito trasformazioni, conservano tuttora alcuni elementi dell’impianto originario. 2. Obiettivi del restauro sono la conservazione dei caratteri originari residui e, per le parti alterate, la riproposizione di caratteri tipologici e formali coerenti con la struttura originaria. 3. Su questa categoria sono ammessi interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essa compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Ai fini dell’adeguamento funzionale sono consentiti interventi sugli elementi strutturali dell'organismo edilizio (schema distributivo, scale, strutture) qualora, dal rilievo critico, risultino ormai compromessi. E’ consentito il rifacimento delle facciate tramite la riproposizione di elementi coerenti con la struttura originaria come risulta dal rilievo critico con l’obbligo del mantenimento della tipologia e della forma del tetto. Art. 33 - Interventi di frazionamento o fusione 1. Nell’ambito degli interventi di restauro per gli edifici contrassegnati con il simbolo 2 – 3 sono ammessi frazionamenti e fusioni alle seguenti condizioni:

- rispetto delle superficie minime delle unità abitative di cui all’art. 86; - divieto di suddivisione di ambienti di pregio (ad esempio soffitti a volta) come emerso nel

rilievo critico; - divieto si interruzione di affreschi e travi e travetti di pregio come emerso nel rilievo critico.

Art. 34 - Interventi di ristrutturazione edilizia 1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. 2. Questa categoria d’intervento interessa gli edifici, contrassegnati con il simbolo 4 - 5 e con il simbolo 6 con le limitazioni di cui all’art. 36. 3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono inoltre: - la addizioni funzionali; - le autorimesse pertinenziali; - il rialzamento del sottotetto; - il recupero dei sottotetti

- Le addizioni funzionali agli organismi edilizi necessarie alla realizzazione di servizi igienici, cucine e/o vani tecnici, realizzabili per adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie, senza diminuire la superficie permeabile nel caso in cui questa sia inferiore al 25% della superficie fondiaria; tali addizioni devono essere di norma realizzate sul lato interno dell’edificio e comunque non visibile da spazi pubblici e in armonia con la

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tipologia, la forma e i caratteri stilistici dell’edificio. Il progetto deve essere inquadrato nella sistemazione dell’intero lotto e compatibile con le caratteristiche degli edifici contermini.

- Le autorimesse pertinenziali sono ammesse secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio.

- Il rialzamento del sottotetto è ammesso secondo le modalità previste dal Regolamento Edilizio.

- Il recupero dei sottotetti è disciplinato dalle vigenti normative regionali in materia ed in

specifico dalla L.R. n. 5 dell’ 8 febbraio 2010 “ Norme per il recupero abitativo dei sottotetti”.

4. E’ ammessa la demolizione di volumi secondari, facenti parte di un medesimo organismo edilizio, e la loro ricostruzione, fino ad un altezza utile massima di m 2,40, nella stessa quantità o in quantità inferiore ancorché in diversa collocazione sul lotto di pertinenza.

Art. 35 - Sostituzione edilizia 1. Riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione di volumi esistenti, non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, a parità di Sul, anche con diversa articolazione, collocazione e destinazione d’uso, senza alcun intervento sulle opere di urbanizzazione. Questa categoria d’intervento interessa gli edifici contrassegnati con il simbolo 5. 2. I progetti degli interventi comportanti demolizione e ricostruzione dovranno essere accompagnati da una planimetria di inquadramento urbanistico in scala 1/1.000 con descrizione della situazione al contorno al fine di dimostrare la compatibilità dell’intervento. Art. 36 - Sopraelevazione delle “tettoie” 1. Questa categoria d’intervento interessa gli edifici contrassegnati dal simbolo 6 ovvero fabbricati appartenenti alla tipologia tradizionale della «tettoia» e altri edifici a un solo piano, che, avendo perduto l’originario rapporto con il contesto, possono essere sopraelevati. 2. L’intervento prevede la sopraelevazione di un piano. Per gli edifici appartenenti alla tipologia a «tettoia», è previsto il mantenimento o il ripristino delle caratteristiche architettoniche e decorative originarie e della forma del tetto. 3. La sopraelevazione non potrà interessare eventuali corpi secondari aggiunti al tipo originario. 4. Per gli edifici privi di simbolo, costituenti pertinenza o annesso degli contrassegnati dal simbolo 6, non è ammessa la sopraelevazione. 5. Per le tettoie che hanno già subito rialzamenti parziali l’altezza massima dell’edificio sopraelevato non potrà superare metri 7,00 salvo un’altezza maggiore per adeguarsi alla quota degli edifici adiacenti se costituiti da piano terra e primo piano. 6. Per gli edifici contraddistinti con il simbolo 6 non è ammesso il rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile, ancorchè volumetrico ai sensi del Regolamento edilizio.

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7. Per gli edifici oggetto di richiesta di sopraelevazione è obbligatorio presentare, contestualmente alla domanda di titolo abilitativo, un atto unilaterale, regolarmente registrato e trascritto, d’impegno a non rialzare ulteriormente l’edificio ed il sottotetto. Non è ammesso il frazionamento ai fini della creazione di ulteriori unità immobiliari. Art. 37 - Ristrutturazione urbanistica 1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, cioè quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico d’interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale sono ammessi esclusivamente tramite approvazione di un piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato. 2. Questa categoria d’intervento interessa gli edifici contrassegnati con il simbolo 5.

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TITOLO IV – DISCIPLINA PER LA GESTIONE E TRASFORMAZ IONE DEGLI INSEDIAMENTI CAPO I – INSEDIAMENTI ESISTENTI Art. 38 - Tessuti di insediamento residenziale di impianto storico (A) 1. Sono le parti riconosciute, ai sensi dell’art. 18 del Piano strutturale, all’interno del limite urbano caratterizzate da qualità storiche, artistiche, testimoniali e paesaggistiche, ravvisabili sia nei singoli edifici e complessi sia nell’impianto insediativo, delle aree inedificate e degli spazi pubblici. 2. Sono tessuti paragonabili alle zone omogenee A del Dm 1444 del 2.4.1968. 3. Le zone A sono articolate per Utoe e contraddistinte dalla seguente simbologia: - A1 - Cittadella del Carnevale - A2 - Marco Polo - A3 - Città Giardino - A4 - Passeggiata - A4*- Passeggiata - A5 - Città storica - A6 - Porto Darsena - A7 - Campo di aviazione - A8 - Varignano - A9 - Migliarina-Terminetto - A10 - Comparini - A11 - Bicchio - A12 - Torre del Lago. 4. Nelle zone A sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- residenziale; - direzionale; - commerciale di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) e medie strutture di vendita

fino a 1.500 mq di superficie di vendita ad eccezione di quanto previsto al comma 5; - artigianale di servizio alla residenza; - artigianale (ad eccezione delle attività insalubri ed incomode); - turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

5. Il cambio di destinazione è ammesso secondo le modalità contenute nel piano delle funzioni. 6. Il cambio di destinazione d’uso verso la residenza è ammesso, nei casi di interventi su edifici con Sul superiore a mq 500, dietro la presentazione di un Piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato con il divieto di monetizzazione delle aree a standard e delle aree a parcheggio (L.122/89); gli alloggi derivanti dal Piano dovranno essere conteggiati nel Regolamento urbanistico successivo. 7. In tutte le sottozone A comprendenti i tessuti e gli edifici storici dei sistemi urbani di Viareggio e Torre del Lago, gli interventi ammessi sulle varie classi di edifici devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- divieto di aumento della Sul dell’unità edilizia, salvo quella derivante da interventi di addizione funzionale;

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- negli interventi di frazionamento di unità immobiliari esistenti non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di dimensione inferiore a quelle stabilite dal Regolamento edilizio; fanno eccezione le unità edilizie suddivisibili in oltre 10 alloggi per le quali è ammesso che il 10% del numero degli alloggi abbia Superficie utile compresa fra 45 e 65 mq;

- divieto di frazionamento delle unità immobiliari esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità; il posto auto dovrà essere reperito nell’area di pertinenza o all’interno di un raggio di m 300, in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari; in alternativa può essere ammessa la monetizzazione in base alla disciplina comunale vigente.

8. Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammesso l’aumento degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq:

- edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano; - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l’aumento di un ulteriore alloggio per piano; - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l’aumento di ulteriori due alloggi.

9. Nella sottozona A4* sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso nel rispetto del Piano delle funzioni: attrezzature commerciali di vicinato e artigianali di servizio alla residenza; attrezzature pubbliche culturali e ricreative; non è ammessa la nuova residenza. Le abitazioni esistenti alla data del 1963 continuano a mantenere tale destinazione ai sensi e per gli effetti della Delibera di approvazione del “Capitolato degli Arenili Comunali di Ponente”. Art. 39 - Interventi ammessi sugli edifici esistenti 1. Gli interventi ammessi per le varie classi di edifici sono i seguenti: Edifici classe 1s:

a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro su edifici notificati (secondo le modalità di cui all’art.29).

Edifici classe 1 - 2 e 3: a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo (secondo le modalità indicate per ciascuna categoria agli artt. 30-31-32).

Edifici classe 4: a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione edilizia.

Edifici classe 5: a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria

c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione edilizia. e) sostituzione edilizia

f) ristrutturazione urbanistica a parità di Sul esistente. Edifici classe 6:

a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo

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d) ristrutturazione edilizia (con le limitazioni, di cui all’art. 36) e) Sopraelevazione delle “tettoie” (secondo le modalità indicate all’art. 36).

Art. 40 - Rilievo critico 1. Gli interventi di restauro dovranno essere accompagnati da un “rilievo critico”, esteso all’intero corpo di fabbrica o all’intera unità morfo-tipologica. 2. Scopo del rilievo critico è documentare le trasformazioni subite dall’edificio e dimostrare la compatibilità dell’intervento proposto con la tipologia e l’impianto di origine storica. 3. Gli elaborati che compongono il rilievo critico sono di norma i seguenti:

- relazione storica che illustri le trasformazioni subite dall’edificio e dell’intorno dalle origini ad oggi; tale relazione dovrà essere accompagnata dai documenti disponibili (estratti catastali o rilievi, mappe, fotografie antiche, ecc.);

- rilievo dell’edificio in scala non inferiore a 1/100 (planimetrie, prospetti, sezioni), con indicazioni delle parti originarie e delle parti trasformate; il rilievo dovrà essere esteso alle pertinenze, alle superfetazioni, agli elementi d’arredo (recinzioni, pavimentazioni, ecc.) e dovrà inoltre dettagliare le strutture;

- documentazione fotografica degli esterni e degli interni. 4. Qualora dal rilievo critico emerga che le pertinenze e gli annessi di cui all’art. 27 comma 2 risultino realizzate in epoca successiva ed estranee al linguaggio architettonico dell’edificio principale, le stesse potranno essere oggetto di ristrutturazione edilizia a parità di Sul esistente in armonia con la tipologia e i caratteri stilistici dell’edificio principale. 5. È facoltà dell’amministrazione comunale richiedere ulteriore documentazione per meglio illustrare i casi più complessi. Art. 41 - Tessuti di insediamento residenziale di impianto recente (B) 1. Sono tessuti urbani di formazione recente nelle quali sono riconoscibili assetti insediativi coerenti e consolidati che organizzano i rapporti fra edilizia prevalentemente residenziale, sistema degli spazi pubblici, delle attrezzature e dei servizi e maglia viaria. 2. Sono assimilabili alle zone omogenee B del Dm 1444 del 2.4.1968. 3. Le zone B sono articolate per Utoe e contraddistinte dalla seguente simbologia: - B1 - Cittadella del Carnevale - B2 - Marco Polo - B3 - Città Giardino - B4 - Passeggiata - B5 - Città storica - B6 - Porto Darsena - B7 - Campo di aviazione - B8 - Varignano - B9 - Migliarina-Terminetto - B10 - Comparini - B11 - Bicchio - B12 - Torre del Lago.

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4. Sono ammessi i seguenti interventi:

a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria;

c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) sostituzione edilizia;

f) ristrutturazione urbanistica a parità di Sul esistente; g) nuova edificazione.

5. Destinazioni d’uso. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:

- residenziale; - direzionale; - commerciale di vicinato (fino a 250 mq di superficie di vendita) e medie strutture di vendita

fino a 1.500 mq di superficie di vendita con le limitazioni derivanti dal Piano delle funzioni: - artigianale di servizio alla residenza; - artigianale (ad eccezione delle attività insalubri ed incomode); - turistico-ricettiva ad esclusione dei campeggi; - attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

6. Il cambio di destinazione è ammesso secondo le modalità contenute nel Piano delle funzioni. 7. Il cambio di destinazione d’uso verso la residenza è ammesso nei casi di interventi su edifici con Sul superiore a mq 500, dietro la presentazione di un piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato con il divieto di monetizzazione di aree a standard ed aree a parcheggio (L.122/89); gli alloggi derivanti dal Piano dovranno essere conteggiati nel Regolamento urbanistico successivo. 8. Disciplina degli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Nelle zone B dei sistemi territoriali urbani di Viareggio e di Torre del Lago gli interventi ammessi sugli edifici esistenti devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- negli interventi di frazionamento di unità immobiliari esistenti non è ammessa la formazione di nuovi alloggi di dimensione inferiore a quelle stabilite dal Regolamento edilizio; fanno eccezione le unità edilizie suddivisibili in oltre 10 alloggi per le quali è ammesso che il 10% del numero degli alloggi abbia Superficie utile compresa fra 45 e 65 mq come previsto dall’art. 77 - comma 6 del Piano strutturale;

- divieto di frazionamento delle unità immobiliari esistenti senza creazione di un posto auto per ciascuna delle nuove unità; il posto auto dovrà essere reperito nell’area di pertinenza o all’interno di un raggio di m 300, in aree o autorimesse legate da vincolo da trascriversi nei registri immobiliari; in alternativa può essere ammessa la monetizzazione in base alla disciplina comunale vigente.

- negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammesso l’aumento degli alloggi esistenti, alle seguenti condizioni e sempre con superficie utile non inferiore a 65 mq come previsto dall’art. 75 comma 6 del Piano strutturale;:

- edifici a schiera: è ammessa la realizzazione di un solo alloggio per piano; - edifici in linea: oltre agli esistenti, è ammesso l’aumento di un ulteriore alloggio per

piano; - ville o palazzine isolate: oltre agli esistenti, è ammesso l’aumento di ulteriori due

alloggi. - è ammesso il rialzamento di un piano fino all’altezza massima di ml 7,00 per gli edifici esistenti

ad un solo piano con destinazione residenziale in atto alla data di adozione del presente Regolamento urbanistico senza creazione di nuove unità immobiliari.

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9. Per gli eventuali edifici storici compresi all’interno delle aree di completamento e individuati nella planimetria 1/2.000 “Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento” con la sigla 1s, 1, 2, o 3, sono ammessi gli interventi per le rispettive classi di cui agli articoli 29-30-31-32-33. Art. 42 - Interventi di nuova edificazione e ampliamento nei tessuti di insediamento residenziale di impianto recente (B) 1. Per gli interventi di nuova edificazione in zona B valgono le presenti prescrizioni:

- la nuova edificazione è ammessa esclusivamente sul lotto minimo edificabile; - il lotto minimo edificabile è la superficie fondiaria libera costituente particella catastale

autonoma (non utilizzata per l’edificazione su altra particella); - la dimensione del lotto minimo edificabile è pari a mq 400; - la dimensione del lotto da considerare è quella esistente alla data di adozione del Regolamento

urbanistico; - il lotto minimo edificabile deve avere accesso diretto da strada pubblica; - il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla preesistenza delle opere di

urbanizzazione primaria, oppure alla disponibilità del/i richiedente/i al completamento delle stesse previo rilascio del Permesso di costruire per la realizzazione delle opere;

- il numero massimo di alloggi realizzabile per lotto edificabile è pari a 2; - sono stabiliti i seguenti indici urbanistico-edilizi:

- Altezza max pari a ml 7,00 (calcolata come da Regolamento edilizio) - Rapporto di copertura: max 50% - Indice fondiario è pari all’indice territoriale privato (Ip) indicato per ciascuna Utoe

(sempre pari al 60% dell’Iut).

UTOE Indice fondiario -B1 –Cittadella del Carnevale 0,21 m2/m2 -B2 -Marco Polo 0,24 m2/m2 -B3 -Città Giardino 0,21 m2/m2 -B4 -Passeggiata 0,27 m2/m2 -B5 -Città storica 0,27 m2/m2 -B6 -Porto Darsena 0,27 m2/m2 -B7 -Campo di aviazione 0,24 m2/m2 -B8 -Varignano 0,27 m2/m2 -B9 -Migliarina-Terminetto 0,27 m2/m2 -B10 -Comparini 0,24 m2/m2 -B11 -Bicchio 0,21 m2/m2 -B12 – Torre del Lago 0,24 m2/m2

2. Per gli interventi di ampliamento in zona B valgono le presenti prescrizioni:

- sono ammessi sui lotti parzialmente edificati ovvero asserviti a una costruzione già esistente e assentita e costituiscono addizioni agli edifici stessi;

- gli ampliamenti sono ammessi fino alla saturazione degli indici di R.U. di seguito riportati: - Altezza max pari a ml 7,00 (calcolata come da Regolamento edilizio) fatto salvo

l’adeguamento all’altezza degli edifici esistenti sul lotto con rispetto dei limiti stabiliti dal P.S.

- Rapporto di copertura: max 50% - Indice fondiario è pari all’indice territoriale privato (Ip) indicato per ciascun UTOE

(sempre pari al 60% dell’Iut).

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UTOE Indice fondiario -B1 –Cittadella del Carnevale 0,21 m2/m2 -B2 -Marco Polo 0,24 m2/m2 -B3 -Città Giardino 0,21 m2/m2 -B4 -Passeggiata 0,27 m2/m2 -B5 -Città storica 0,27 m2/m2 -B6 -Porto Darsena 0,27 m2/m2 -B7 -Campo di aviazione 0,24 m2/m2 -B8 -Varignano 0,27 m2/m2 -B9 -Migliarina-Terminetto 0,27 m2/m2 -B10 -Comparini 0,24 m2/m2 -B11 -Bicchio 0,21 m2/m2 -B12 – Torre del Lago 0,24 m2/m2

Art. 43 - Aree consolidate a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D) 1. Sono aree in cui sono insediate prevalentemente attività di produzione di beni e servizi. 2. Le zone a prevalente destinazione artigianale-industriale rientrano tra le zone omogenee D del Dm 1444 del 2.4.1968. 3. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - industriale; - artigianale; - deposito coperto; - residenza di servizio alla produzione (casa di guardianaggio); - direzionale di servizio alla produzione (uffici); - commerciale all’ingrosso e depositi. 4. Non è consentito il cambio di destinazione a residenza o altre destinazioni non previste al comma precedente. 5. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione, sono ammessi interventi di: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - sostituzione edilizia; - ristrutturazione urbanistica. 6. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato, possono essere autorizzati interventi che prevedano un incremento della Sul fino al 20% della Sul esistente alla data di adozione del R.U.. 7. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica su aree a prevalente destinazione artigianale ed industriale esistenti non si rende necessaria la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S.. 8. Negli interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici:

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- Rapporto di copertura: max 50%; - Altezza Massima degli edifici per interventi non ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 15.00; - Altezza Massima degli edifici per interventi ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 12.00. 9. Le zone contrassegnate dal simbolo DP ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U.. Art. 44 - Aree consolidate a prevalente destinazione commerciale (DN) 1. Sono le aree in cui sono insediate prevalentemente attività di vendita al pubblico, esercizi di vicinato e medie strutture, fino ad un massimo, per i nuovi insediamenti, di 1.500 mq di superficie di vendita. 2. Le zone a prevalente destinazione commerciale rientrano tra le zone omogenee D del Dm 1444 del 2.4.1968. 3. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - commerciale; - direzionale; - artigianato di servizio. 4. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione sono ammessi interventi di: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - sostituzione edilizia; - ristrutturazione urbanistica. 5. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato, possono essere autorizzati interventi che prevedano un incremento della Sul fino al 20% della Sul commerciale esistente alla data di adozione del R.U. nel rispetto dei limite dimensionale di 1.500 mq di superficie di vendita. 6. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere individuate le aree destinate a parcheggio di relazione di cui al Regolamento Regionale 15R/2009 (attuativo della L.R. 28/2005 e successive modifiche ed integrazioni) oltre alle aree a standard con le modalità di cui all’art. 82. 7. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica su aree a prevalente destinazione commerciale esistenti non si rende necessaria la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S.. 8. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici: - Rapporto di copertura: max 50%; - Altezza Massima degli edifici per interventi non ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 15.00; - Altezza Massima degli edifici per interventi ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 12.00. 9. Le zone contrassegnate dal simbolo DNP ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U..

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Art. 45 - Aree consolidate a prevalente destinazione turistico – ricettiva (DT) 1. Sono le aree destinate prevalentemente ad attività ricettive, di somministrazione di alimenti e bevande e residenze turistico-alberghiere. 2. Sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: - Turistico – ricettiva alberghiera - Turistico – ricettiva extralberghiera 3. Per le aree e gli edifici esistenti privi di classificazione sono ammessi interventi di: - manutenzione ordinaria; - manutenzione straordinaria; - restauro e risanamento conservativo; - ristrutturazione edilizia; - sostituzione edilizia; - ristrutturazione urbanistica. 4. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, previa approvazione di un piano di recupero o di un progetto unitario convenzionato, possono essere autorizzati interventi che prevedano un incremento della Sul fino al 20% della Sul esistente alla data di adozione del R.U.. 5. Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica dovranno essere rispettati i seguenti parametri urbanistici: - Rapporto di copertura: max 50%; - Altezza Massima degli edifici per interventi non ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 15.00; - Altezza Massima degli edifici per interventi ricadenti nel vincolo paesaggistico: ml 12.00.

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CAPO II – TRASFORMAZIONE URBANISTICA DEGLI INSEDIAM ENTI ESISTENTI Art. 46 - Aree di recupero a prevalente destinazione residenziale (TR) (PR) 1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree di recupero a prevalente destinazione residenziale. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al miglioramento della qualità urbana. 3. Secondo la strumentazione di attuazione del R.U. le aree di recupero sono distinte nelle seguenti categorie: TR e PR. 4. Zone TR: si tratta di aree di dimensione rilevante, per le quali sono previsti interventi di trasformazione urbanistica di recupero degli insediamenti esistenti interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, le aree edificate sia pubbliche che private, con ricadute sull’assetto delle aree circostanti. Si attuano mediante Piano di recupero e, ove consentito, mediante progetto unitario convenzionato. Le zone TR rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

4.1 Le zone TR hanno destinazione in prevalenza residenziale con possibilità di quote a destinazione commerciale e direzionale. Le zone TR prevedono l’utilizzo dell’indice di utilizzazione territoriale (Iut) di cui all’art. 23.

4.2 Nelle zone TR il credito edilizio pari al 20% della Sul esistente non aumenta l’indice Iut ma garantisce esclusivamente l’aumento della quota di edificazione privata.

4.3 Nelle zone TR a destinazione mista residenziale/commerciale viene riconosciuto un incremento della Sul commerciale pari al 10% della Sul totale.

4.4 Nelle zone TR è prevista la cessione delle aree a standard nella misura stabilita in mq 24/abitante. Nelle zone TR è prevista la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Zone PR: si tratta di aree di minore dimensione per le quali il Regolamento urbanistico prevede trasformazioni circoscritte. Si attuano mediante Piano di recupero e, ove consentito, mediante progetto unitario convenzionato. Le zone PR non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica. Le zone PR hanno destinazione in prevalenza residenziale con possibilità di quote a destinazione commerciale e direzionale. Le zone PR prevedono l’utilizzo dell’indice territoriale privato (Ip) – pari al 60% dell’Iut.

5.1 Nelle zone PR viene riconosciuto il Credito edilizio nella misura pari al 20% della Sul esistente. Il Credito edilizio aumenta l’indice Ip.

5.2 Nelle zone PR a destinazione mista residenziale/commerciale viene riconosciuto un incremento della Sul commerciale pari al 10% della Sul totale.

5.3 Nelle zone PR è prevista la cessione delle aree a standard nella misura stabilita dalle singole “Schede degli interventi”. Nelle zone PR è prevista la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

6. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 7. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento.

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8. La cessione dell’area fondiaria nella misura minima del 10%, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e alloggi per emergenza abitativa, di cui all’art. 78 del P.S., è disciplinata ai sensi dell’art. 83. Art. 47 - Aree di recupero a prevalente destinazione artigianale ed industriale (D1) 1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi, in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree di recupero a prevalente destinazione artigianale ed industriale. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, al potenziamento delle attività produttive e alla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche. 3. La strumentazione di attuazione del R.U. individua tali aree con la simbologia D1 – ovvero aree, per le quali sono previste interventi di trasformazione urbanistica interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, le aree edificate sia pubbliche che private, con ricadute sull’assetto delle aree circostanti. 4. Le zone D1 si attuano mediante Piano di recupero e, ove consentito, mediante progetto unitario convenzionato e non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

4.1 Le zone D1 hanno destinazione in prevalenza artigianale ed industriale. 4.2 Le zone D1 prevedono l’utilizzo dell’indice Iut in relazione all’Utoe di riferimento come

indicato all’art. 23 delle presente norme. 4.3 Nelle zone D1 è prevista la cessione delle aree a standard in misura pari al 10% della Superficie

territoriale ai sensi dell’art. 77 del P.S.. Nelle zone D1, non si rende necessaria la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 6. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento. 7. La cessione dell’area fondiaria nella misura minima del 10%, di cui all’art. 77 del P.S., è disciplinata ai sensi dell’art. 83. Art. 48 - Aree di recupero a prevalente destinazione commerciale-direzionale (DN1) 1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree recupero a prevalente destinazione commerciale e direzionale. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, al potenziamento delle attività commerciali e direzionali e alla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche. 3. La strumentazione di attuazione del RU individua tali aree con la simbologia DN1 – ovvero aree, per le quali sono previste interventi di recupero interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, le aree edificate sia pubbliche che private, con ricadute sull’assetto delle aree circostanti. 4. Le zone DN1 si attuano mediante Piano di recupero, e ove consentito, mediante progetto unitario convenzionato e non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

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4.1 Le zone DN1 hanno destinazione in prevalenza commerciale – direzionale. 4.2 Le zone DN1 prevedono l’utilizzo dell’indice Ip in relazione all’Utoe di riferimento come

indicato all’art. 23 con possibile incremento dell’indice nella quota max del 10% come previsto dal Piano Strutturale ed in particolare : - Art. 67 comma 9 - Titolo VII- le Utoe (dall art. 117 all’art. 127 compesi)

4.3 Nelle zone DN1 è prevista la cessione delle aree a standard in misura pari all’80% della superficie lorda per le attività commerciali e direzionali ai sensi dell’art. 77 del P.S. Nelle zone DN1, non si rende necessaria la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 6. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento.

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CAPO III – AREE DI NUOVO IMPIANTO Art. 49 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale (TN) (BC) 1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento della dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al miglioramento della qualità urbana. 3. Secondo la strumentazione di attuazione del R.U. le aree di nuovo impianto a prevalente destinazione residenziale sono distinte nelle seguenti due categorie: TN e BC. 4. Zone TN: si tratta di aree di dimensione rilevante, con previsioni di nuovo impianto per le quali sono previste interventi di trasformazione urbanistica interessanti la viabilità, gli spazi pubblici, con ricadute sull’assetto delle aree circostanti. Si attuano tramite piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Le zone TN rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

4.1 Le zone TN hanno destinazione in prevalenza residenziale con possibilità di quote a destinazione commerciale e direzionale. Le zone TN prevedono l’utilizzo dell’indice utilizzazione territoriale (Iut) di cui all’art. 23.

4.2 Nelle zone TN il Credito edilizio pari al 20% della Sul esistente non aumenta l’indice Iut ma garantisce esclusivamente l’aumento della quota di edificazione privata.

4.3 Nelle zone TN a destinazione mista residenziale/commerciale viene riconosciuto un incremento della Sul commerciale pari al 10% della Sul totale.

4.4 Nelle zone TN è prevista la cessione delle aree a standard nella misura pari a mq 24/abitante. Nelle zone TN è prevista la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Zone BC: si tratta di aree di minore dimensione per le quali il Regolamento urbanistico prevede

trasformazioni circoscritte. Si attuano tramite Permesso di costruire convenzionato. Le zone BC non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

5.1 Le zone BC hanno destinazione in prevalenza residenziale. Le zone BC prevedono l’utilizzo dell’indice territoriale privato (Ip) – pari al 60% dell’Iut.

5.2 Nelle zone BC è prevista la cessione delle aree a standard calcolate in base all’art. 4 del D.M. 1444/68. Nelle zone BC è prevista la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

6. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 7. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento. 8. La cessione dell’area fondiaria nella misura minima del 10%, al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e alloggi per emergenza abitativa, di cui all’art. 78 del PS, è disciplinata ai sensi dell’art. 83. Art. 50 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione commerciale-direzionale (DN2)

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1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree di nuovo impianto a prevalente destinazione commerciale-direzionale. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento e riqualificazione dell’offerta commerciale e direzionale e alla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche. 3. La strumentazione di attuazione del R.U. individua tali aree con la simbologia DN2. 4. Le zone DN2 si attuano tramite piani attuativi di iniziativa pubblica o privata Le zone DN2 non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica.

4.1 Le zone DN2 hanno destinazione in prevalenza commerciale – direzionale e prevedono l’utilizzo dell’indice territoriale privato (Ip) – pari al 60% dell’Iut con possibile incremento dell’indice nella quota max del 10% .

4.2 Nelle zone DN2 è prevista la cessione delle aree a standard nella misura stabilita in rapporto all’80% della superficie lorda per le attività commerciali e direzionali ai sensi dell’art. 77 del P.S. Nelle zone DN2, non si rende necessaria la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 6. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento. Art. 51 - Aree di nuovo impianto a prevalente destinazione turistico – ricettiva (DT2) 1. Il Regolamento urbanistico individua una serie di interventi in coerenza con le strategie di riqualificazione indicate nel Piano Strutturale, perimetrando con apposita simbologia le aree di nuovo impianto a prevalente destinazione turistico – ricettiva. 2. Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione urbana, ambientale e del paesaggio, al potenziamento dell’attività turistica e alla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche. 3. La strumentazione di attuazione del R.U. individua tali aree con la simbologia DT2. 4. Le zone DT2 si attuano tramite piani attuativi di iniziativa pubblica o privata e non rientrano tra gli

ambiti di perequazione urbanistica. 4.1 Le zone DT2 hanno destinazione in prevalenza turistico – ricettiva e prevedono l’utilizzo

dell’indice utilizzazione territoriale (Iut) di cui all’art. 23. 4.2 Nelle zone DT2 la cessione delle aree a standard è stabilita nella misura di mq 24/abitante.

4.3 Nelle zone DT2 è prevista la cessione delle aree pari al 20% di cui all’art. 77 comma 4 del P.S..

5. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste. 6. La connessione dell’area di intervento con le esistenti reti di servizi sarà a completo carico di chi propone l’intervento.

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CAPO IV – AREE CON ALTRE DESTINAZIONI Art. 52 - Aree di servizio alla produzione e trasporti (DST) 1. Le aree di servizio alla produzione e trasporti sono aree dove prevalgono gli spazi scoperti, salvo diversa indicazione nelle norme specifiche per i singoli interventi di trasformazione urbanistica, da utilizzare a aree di stoccaggio esterno materiali, strutture espositive commerciali, aree per servizi ai trasporti (deposito e parcheggio mezzi). 2. Nelle aree DST, la superficie coperta non potrà superare il 10% della superficie fondiaria e l’altezza non potrà superare metri 5; è ammessa inoltre la realizzazione di tettoie, come definite nel Regolamento edilizio, per il ricovero dei mezzi. Art. 53 - Distributori di carburante (DP) 1. Il R.U. individua aree per la realizzazione di impianti di distribuzione (DP). 2. Nelle aree DP di nuovo impianto, è ammessa la realizzazione, oltre agli impianti di distribuzione carburanti, di strutture commerciali e di locali per la somministrazione di alimenti e bevande, di strutture funzionali all’attività informativa (uffici informazioni turistica, centri di assistenza al viaggiatore), di strutture necessarie alla riparazione di autoveicoli e di parcheggi e aree di sosta.

2.1 E’ ammessa la realizzazione di tettoie e pensiline necessarie alla copertura degli impianti di distribuzione del carburanti.

2.2 Indici Urbanistico-edilizi: - Sul max – 10 % della superficie fondiaria (escluse tettoie e pensiline) - H max – 5 mt (escluse tettoie e pensiline) - Sup coperta max – 20% - comprese tettoie e pensiline.

3. Il Piano dei distributori di carburante, da aggiornarsi periodicamente almeno ogni 5 anni, dovrà:

- individuare la compatibilità con le destinazioni d’uso e gli assetti delle aree circostanti; - normare le modalità di attuazione delle nuove previsioni; - individuare, per gli impianti non compatibili, le modalità di chiusura e/o di nuova

localizzazione. Art. 54 - Aree campeggi esistenti (DTC) 1. Per i campeggi esistenti (DTC) valgono le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia di campeggi. Art. 55 - Zone speciali (ZS) 1. Il Regolamento urbanistico disciplina con una normativa speciale alcune aree già individuate nel Piano regolatore vigente o oggetto di variante urbanistica in via di conclusione e perimetrandole con il simbolo ZS. 2. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito.

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Art. 56 - Zone speciali di trasformazione urbanistica di recupero e di nuovo impianto (ZS1 – ZS2) 1. Il Regolamento urbanistico individua delle zone nelle quali sono previste una molteplicità di funzioni a carattere pubblico o di interesse pubblico:

ZS 1 – aree speciali di recupero; ZS 2 – aree speciali di nuovo impianto.

2. Gli interventi sono finalizzati alla trasformazione di importanti aree anche di proprietà pubblica destinate alla costituzione di nuove polarità cittadine e destinate ad attività turistiche, commerciali, direzionali, sociali, e, in misura limitata, alla residenza; le aree inoltre costituiranno delle importanti dotazioni infrastrutturali e di servizio. 3. Le zone speciali si attuano tramite piani attuativi di iniziativa pubblica o privata. Le zone ZS1 e ed ZS2 non rientrano tra gli ambiti di perequazione urbanistica. 4. Gli indici urbanistici delle zone ZS1 ed ZS2 sono stabiliti in funzione delle destinazioni ammesse. 5. Le “Schede degli interventi” contenute nella Parte 2 delle presenti norme dettano prescrizioni specifiche per ciascun ambito anche relativamente alle condizioni per la sostenibilità laddove previste.

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TITOLO V – DISCIPLINA DELLE AREE AGRICOLE CAPO I – ATTIVITA’ AGRICOLE Art. 57 - Definizioni e caratteri delle aree agricole 1. Le zone ad esclusiva funzione agricola, sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile e corrispondono alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali. 2. Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impieghi di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione e lo sviluppo dell’agricoltura e delle attività connesse. 3. Gli interventi all’interno delle zone agricole sono volti a favorire:

- la manutenzione della struttura agraria tradizionale, con il rispetto della trama della viabilità poderale e delle sistemazioni idrauliche individuate negli elaborati del Regolamento urbanistico;

- la promozione di attività integrative del reddito, quali ad esempio l’agriturismo, e di attività di fruizione del territorio rurale per il tempo libero;

- gli interventi tesi alla valorizzazione delle risorse del territorio, la formazione di orti e la produzione per autoconsumo; il recupero delle aree degradate o occupate da attività incompatibili, risultanti dagli elaborati del Regolamento urbanistico.

4. Per attività agricole s’intendono quelle previste dall’art 2135 del Codice Civile 17, nonché quelle qualificate come agricole da disposizioni normative comunitarie, nazionale e regionali; le attività connesse a quelle agricole, oltre all’agriturismo, esercitate da una o più aziende, ovvero: le attività di promozione e di servizio allo sviluppo dell’agricoltura, della zootecnica e della forestazione; le attività faunistico-venatorie. Art. 58 - Disciplina generale delle aree agricole 1. Il territorio rurale è suddiviso, anche in relazione agli articoli 71 e 72 del Piano strutturale, come segue:

- E1 area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio; - E2 area agricola di interesse primario; - D* Attività produttive in zona agricola; - ED Attività non agricole da recuperare; - ER Aree da rinaturalizzare.

2. Nelle zone E1, E2 ed ER le destinazioni ammesse sono:

- attività agricola; - attività agrituristiche di supporto come previste dalla legislazione vigente.

3. Nelle zone E1, E2 ed ER sono vietate le seguenti destinazioni e usi:

- depositi di materiali, veicoli e immagazzinamento di merci di qualsiasi tipo se non congruenti e utili all'attività agricola;

- qualsiasi discarica di materiale; - prelievo di inerti e di terra, quando non necessari al miglioramento dell'assetto idrogeologico e

vegetazionale.

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4. Nelle zone E1, E2 ed ER valgono le seguenti disposizioni:

- le superfici fondiarie minime sono quelle previste dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lucca;

- gli interventi sono ammessi tramite l’approvazione di specifico P.M.A.A. per la realizzazione di: a. edifici rurali ad uso abitativo; b. nuovi annessi agricoli e serre fisse;

- gli interventi per la realizzazione di serre temporanee sono ammessi: a. tramite comunicazione con autorizzazione paesaggistica nella zona E1 e nelle zone EF

ed ER soggette a vincolo paesaggistico; b. tramite comunicazione nelle altre zone.

Art. 59 - Edifici rurali ad uso abitativo 1. Il soddisfacimento delle esigenze di abitazioni rurali deve avvenire prioritariamente tramite il recupero degli edifici esistenti, presenti nel fondo agricolo. 2. Il rilascio dei permessi di costruire per i nuovi edifici rurali abitativi è subordinata alla presentazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) e all’impegno da parte dell’imprenditore agricolo a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime. 3. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo è consentita, ai soggetti aventi titolo, soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all’esercizio delle attività agricole in base alle vigenti disposizioni regionali in materia. 4. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo non è ammessa nella zona E1 - Area agricola di controllo dei caratteri del paesaggio. 5. La costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo è condizionata al rispetto delle seguenti norme:

- la dimensione massima ammissibile di ogni unità abitativa è pari a mq 110 di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975;

- uso di materiali e di elementi tipologici in relazione alla salvaguardia delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio energetico;

- la corretta localizzazione rispetto ai caratteri del territorio e dei paesaggi prevedendo la loro realizzazione nelle immediate vicinanze di altri edifici;

- le nuove costruzioni non potranno superare i due piani fino ad un’altezza massima di ml 7,00. Art. 60 - Annessi agricoli e serre fisse 1. Nelle zone E1, E2 ed ER gli annessi agricoli e le serre fisse sono quelli che rientrano nelle necessità dell’azienda agricola e devono essere previsti nel Programma aziendale (PMAA) fatto salvo le disposizioni di cui al comma 2. 2. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto delle superfici fondiarie minime e alla presentazione del P.M.A.A. nei casi specificati dalla disciplina vigente in materia. 3. Il rilascio dei permessi di costruire per i nuovi annessi agricoli è subordinata alla presentazione del Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PMAA) e all’impegno, da parte dell’imprenditore agricolo, a mantenere in produzione le superfici fondiarie minime.

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4. Gli annessi agricoli e le serre fisse non possono mutare la destinazione d'uso agricola. Nel caso di variazioni della destinazione d’uso rispetto all’uso agricolo, agli annessi stessi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 132 della L.R. 1/2005. 5. Le caratteristiche dei materiali e degli elementi tipologici confacenti ad un corretto inserimento paesaggistico e ambientale degli annessi agricoli e delle serre fisse, con particolare riferimento alla edilizia sostenibile, alle strutture in legno e ferma restando la considerazione delle esigenze produttive aziendali, sono definite con apposita scheda nel Regolamento edilizio. 6. Le serre fisse devono rispettare i seguenti parametri:

- La distanza minima dalle abitazioni pari al doppio dell’altezza della serra (D= h x 2) e comunque non inferiori a 10 ml

- La distanza dal confine minima è pari a 5 ml. - La distanza minima dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della

strada - Il rapporto di copertura : max 75%.

Art. 61 - Manufatti amatoriali, manufatti precari e serre temporanee 1. I manufatti amatoriali sono gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli ovvero sono gli annessi necessari per l’agricoltura amatoriale o per le piccole produzioni agricole. Le caratteristiche dei manufatti amatoriali sono le seguenti:

- devono essere realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona;

- devono essere semplicemente ancorati al suolo, senza opere di fondazione; - non devono avere dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o

temporaneo; - la dimensione massima di un manufatto amatoriale è stabilita in mq 30; - la superficie fondiaria minima necessaria minima per l’installazione di un singolo manufatto

amatoriale è stabilita in 5.000 mq. 2. Al fine di realizzare i manufatti amatoriali è necessario il permesso di costruire la cui domanda deve contenere la documentazione nella quale sono indicate:

- la necessità della realizzazione dell’annesso in relazione all’attività agricola prevista; - le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso.

3. I manufatti precari sono gli annessi agricoli disciplinati all’ articolo 41, comma 5 della l.r. 1/05 realizzabili a servizio di un fondo agricolo, con materiali lignei o comunque leggeri, costruendo strutture semplicemente appoggiate al suolo, che presentino un carattere di temporaneità, quali tettoie per lo stoccaggio di materiali necessari per lo svolgimento delle pratiche agricole e il ricovero degli animali, manufatti per la fruizione degli spazi aperti e capanni per osservazione della fauna, tettoie per aree di sosta e picnic, per ospitalità stagionale. La loro installazione è consentita previa comunicazione all’Amministrazione Comunale ed in relazione alle disposizioni legislative regionali. 4. Le serre temporanee o le serre con copertura stagionale per lo svolgimento dell’attività agricola realizzate con strutture in materiale leggero e semplicemente ancorate a terra sono disciplinate dall’art. 41 comma 8 della L.R. 1/05, sono consentite solo alle aziende agricole previo comunicazione al Comune e devono presentare le seguenti caratteristiche:

- il materiale utilizzato consenta il passaggio della luce;

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- l’altezza massima non sia superiore a 4 metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel caso di serre con tipologia a tunnel viene considerata solo l’altezza del culmine;

- le distanze minime non siano inferiori a: o metri 5 dalle abitazioni esistenti sul fondo; o metri 10 dalle pareti finestrate di tutte le altre abitazioni. o metri 3 dal confine se l’altezza massima al culmine è superiore a metri 5; metri 1,5 se

questa altezza è 5 metri o inferiore; o distanze minime dalle strade pubbliche secondo quanto previsto dal codice della strada.

5. Al fine di realizzare le serre temporanee o con copertura stagionale è necessario presentare comunicazione al comune e tale comunicazione deve contenere la documentazione nella quale sono indicate:

- le esigenze produttive; - la superficie e le dimensioni di ciascuna serra; - i materiali utilizzati; - l’indicazione su planimetria catastale dei punti in cui sono previste le varie installazioni; - la data di installazione e quella di rimozione, per entrambe le tipologie di serre, nonché il

periodo annuale di rimozione della copertura per le sole serre con copertura stagionale; - la conformità dell’intervento alla l.r. 1/2005, al presente regolamento ed alle eventuali

disposizioni contenute nella disciplina comunale del territorio rurale. Art. 62 - Interventi sul patrimonio edilizio che comportano il mutamento delle destinazioni d'uso agricole

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6 dell' articolo 41 della legge regionale 1/2005, gli interventi che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola degli edifici rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli impegni assunti ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche transitorie relative alle zone agricole), ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 64 (Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola) e ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 1/2005, sono consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto d'obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura del comune e a spese del richiedente. La convenzione o l'atto d'obbligo individuano le aree di pertinenza degli edifici. 2. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad 1 ettaro, nella convenzione o nell'atto d'obbligo i proprietari si impegnano alla realizzazione di interventi di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie. Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a prezzi correnti al momento della formazione del titolo abilitativo risultano inferiori agli oneri da corrispondere ai sensi del comma 3, è dovuta al comune la relativa differenza. 3. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1 ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1, sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e connessi al miglioramento ambientale del sistema insediativo, in misura comunque non inferiore alla quota massima prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota minima prevista per gli interventi di nuova edificazione. 4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3 sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al Titolo VII della legge regionale 1/2005.

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5. Gli edifici che mutano la destinazione d'uso agricola sono computati ai fini del dimensionamento degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti del governo del territorio. 6. Per le serre e i manufatti amatoriali e precari non è ammesso il cambio di destinazione d’uso agricola. 7. Per gli annessi agricoli non è consentito il cambio di destinazione d’uso; è ammessa la ristrutturazione degli immobili per attività complementari alla destinazione d’uso agricola, quali agriturismo, annessi per attività agricole amatoriali, servizi per aree di sosta, uffici e residenze aziendali, strutture tecniche per energie da fonti rinnovabili, fattorie educative e musei della cultura contadina e rurale. Art. 63 - Il programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.) 1. Gli interventi che si attuano mediante il Programma di miglioramento agricolo ambientale (P.M.A.A.) previsto dalla legislazione vigente hanno contenuti e procedure di piano attuativo. Il P.M.A.A. dovrà prioritariamente essere mirato al recupero degli edifici esistenti e/o al completamento di nuclei edilizi; nuove costruzioni e nuovi impegni di suolo potranno essere consentiti solo qualora non sussistono possibilità di riuso di edifici esistenti e comunque nell’ambito di nuclei edilizi esistenti. 2. Il programma aziendale contiene il parere della provincia in ordine agli aspetti agronomici. I pareri sono acquisiti dal comune nel caso di positiva istruttoria preventiva circa la regolarità urbanistica ed edilizia. 3. Il programma aziendale specifica gli obiettivi economici e strutturali che l’azienda intende conseguire, descrive la situazione attuale e individua gli interventi agronomici nonché gli interventi ambientali, gli interventi edilizi, le fasi ed i tempi di realizzazione, secondo le indicazioni del presente articolo, verificando preventivamente la conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare comunale. 4. Il Programma aziendale contiene, oltre agli elaborati planivolumetrici, alle norme di attuazione, agli altri elaborati richiesti per gli strumenti urbanistici di dettaglio e ai dati e alle informazioni richiesti dalla vigente legislazione regionale in materia:

- la simulazione, tramite rendering delle modifiche sia all’assetto agrario, sia all’edificato e alla viabilità di progetto;

- un elaborato di confronto tra la foto zenitale a colori e il progetto degli spazi aperti, adeguatamente rappresentato attraverso simulazioni fotografiche o altro grafico (es. rendering) in scala 1/2.000 o 1/1.000 che evidenzi le sistemazioni idraulico-agrarie, le colture, i canali, la viabilità, le pavimentazioni delle strade e dei percorsi, la posizione e il tipo di alberature, le pavimentazioni delle aree di pertinenza degli edifici, i parcheggi, le recinzioni, gli edifici e i punti di ingresso.

Art. 64 - Classificazione delle Categorie d’intervento del patrimonio edilizio rurale e interventi ammessi 1. Gli edifici ricadenti in tutte le zone agricole sono classificati con i simboli: 1s, 1, 2, 3, 4, 5 a cui corrispondono le categorie d’intervento di cui all’art. 39. 2. Per gli edifici di classe 5 con destinazione agricola, è ammesso inoltre, previo presentazione di P.M.A.A., l’ampliamento alle seguenti condizioni:

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- il rialzamento degli edifici rurali ad uso abitativo ad un piano con le condizioni di cui all’art. 36;

- per gli altri edifici è ammesso l’ampliamento al massimo del 30% della superficie utile esistente fino al raggiungimento di mq 110 di superficie utile dei vani abitabili, così come definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975;

- la superficie utile esistente deve essere riferita al solo edificio principale schedato. 3. Per gli edifici di classe 5 con destinazione non agricola, oltre agli interventi consentiti ai sensi dell’art. 39, è ammessa la possibilità di frazionamento al fine di raggiungere il numero massimo di due alloggi per edificio con superficie utile netta minima di mq 65 per ciascun alloggio. 4. Negli elaborati grafici del Regolamento urbanistico sono contrassegnati dal simbolo * (asterisco) gli agglomerati rurali lineari per i quali sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. 5. Per i manufatti non schedati in ragione della scarsa consistenza edilizia è ammessa la categoria d’intervento fino alla sostituzione edilizia.

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CAPO II - LE ATTIVITÀ EXTRA -AGRICOLE Art. 65 - Attività produttive in area agricola (D*) 1. Con il simbolo D* sono classificati gli insediamenti produttivi industriali-artigianali esistenti ed esterni alle aree urbane. 2. Per gli edifici esistenti sono ammessi i seguenti interventi senza cambio di destinazione d’uso:

a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) sostituzione edilizia.

3. Sono ammessi ampliamenti alle attività nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

- Superficie coperta max.10% - Altezza massima ml. 7,00 - Non costituiscono superficie coperta gli impianti e le attrezzature tecniche necessarie per

l’attività.

4. Nelle aree agricole con attività produttive sono ammessi interventi di ristrutturazione urbanistica mediante l’approvazione di specifico piano di recupero esteso all’intera area individuata dal Regolamento urbanistico con il mantenimento dell’attività industriale artigianale con i seguenti parametri:

- intervento di riqualificazione ambientale dell’intera area tramite la realizzazione di fasce alberate (non inferiori a m 5) di separazione dell’attività produttiva dal contesto agricolo;

- riorganizzazione funzionale del lotto con rispetto delle prescrizioni di natura idraulica; - incremento massimo del 20 % della Sul esistente compatibilmente con il mantenimento delle

superfici permeabili; - altezza massima m 7,00; - comprendere le sistemazioni esterne di tutta l’area, con indicazione delle pavimentazioni, delle

superfici permeabili, delle recinzioni, dei parcheggi e delle alberature; - cessione degli standard urbanistici nella misura del 10% dell’intera area. Le aree dovranno

essere cedute ed urbanizzate per finalità d’interesse pubblico e per finalità ambientali. Art. 66 - Aree da recuperare (ED) 1. Nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - sono contrassegnati, con apposita campitura e con il simbolo ED, le aree e gli immobili che per una pluralità d’interventi hanno perso la originaria funzione agricola e necessitano di un insieme sistematico d’interventi tesi alla riqualificazione ambientale. 2. L’obiettivo degli interventi è il superamento del degrado, la valorizzazione paesaggistica ed economica, la formazione di nuove attività produttive connesse all’attività agricola, mediante interventi di riconversione delle attività e degli edifici esistenti assentiti. 3. Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia. 4. Il cambio d’uso è ammesso per le seguenti destinazioni:

- attività produttive legate alle attività agricole o all’agriturismo; - attività di tempo libero e attrezzature di interesse pubblico.

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Art. 67 - Aree da rinaturalizzare (ER) 1. Nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - sono contrassegnati con apposita campitura e con il simbolo ER le aree e gli immobili che presentano elementi di degrado ambientale e territoriale e che sono destinate alla rinatulizzazione per la funzione agricola. 2. Obiettivo degli interventi è il superamento del degrado ambientale, il ripristino di assetti preesistenti, la valorizzazione paesaggistica ed economica, la formazione di piccole strutture produttive o di uso pubblico, di attrezzature con destinazioni miste o la riconversione ad uso agricolo. Gli interventi sono ammissibili previa demolizione dei manufatti esistenti ed eventuale bonifica dell’area. 3. È ammessa la realizzazione di nuove strutture a supporto delle attività consentite per una superficie utile lorda di mq 30 e un’altezza di m 2,40, realizzate con materiale tradizionale e idoneo alle caratteristiche dei luoghi (muratura, legno, falasco). 4. L'attuazione degli interventi è subordinata alla demolizione di tutti i manufatti esistenti, ad esclusione di eventuali edifici assentiti per i quali è ammessa la ristrutturazione edilizia, e alla stipula di una convenzione con il Comune con la quale si registrano gli interventi per opere ambientali, per le nuove attività produttive e l'eventuale uso pubblico.

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Art. 68 - Zone a servizi e attrezzature nel territorio agricolo 1. Il Regolamento urbanistico individua con apposita sigla alcune aree derivanti da precedenti previsioni urbanistiche e destinate a servizi con le prescrizioni seguenti. E1.1 - Convento dei Cappuccini Strumento di attuazione: permesso di costruire convenzionato Obiettivi: ampliamento e adeguamento igienico-sanitario Parametri urbanistici: - S.L.P. mq. 150 - H max m. 9,00. Prescrizioni idrauliche: gli interventi non possono prevedere nuovi volumi edilizi nelle aree classificate come “AP Aree ad elevata pericolosità idraulica” dal vigente P.A.I.. E1.2 - Casa di cura privata Domenica Barbantini Strumento di attuazione: permesso di costruire convenzionato Obiettivi: ampliamento e adeguamento igienico-sanitario Parametri urbanistici: - S.L.P. mq. 800 - H max m. 9,00. Prescrizioni idrauliche: gli interventi non possono prevedere nuovi volumi edilizi nelle aree classificate come “AP Aree ad elevata pericolosità idraulica” dal vigente P.A.I.. E1.3 Via Aurelia/raccordo variante Aurelia Per il complesso rurale esistente lungo la via Aurelia e attraversato dalla viabilità di accesso alla variante Aurelia è ammessa la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti nell’ambito dell’area di proprietà con le seguenti prescrizioni: - la nuova costruzione dovrà essere localizzata o lungo via Aurelia o lungo via Fosso Guidario, mantenendo le regole di impianto tradizionali quali:

− allineamento del fronte principale perpendicolare alla strada; − distanza massima rispetto alla strada m 40; − tipologia tradizionale delle abitazioni e degli annessi agricoli con volumi di forma regolare e

compatta e copertura a padiglione o a capanna. E1.4 -Villaggio della Solidarietà in località La Bozzana Destinazioni ammesse: attrezzature sociali e socio/assistenziali; strutture di prima accoglienza e attività socio culturali – Parco pubblico attrezzato. Modalità di intervento: - Per i fabbricati rurali esistenti sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia. - E’ ammessa la realizzazione di interventi di nuova costruzione con i seguenti parametri - S.L.P. mq. 1100 - H max m. 7,00. E2.1- Svincolo Cateratte Per il complesso rurale esistente in prossimità dello svincolo delle Cateratte è ammessa la ristrutturazione urbanistica dei volumi esistenti e il recupero ambientale dell’area di proprietà da realizzarsi mediante piano di recupero di iniziativa privata.

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TITOLO VI – ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COL LETTIVO – OPERE DI URBANIZZAZIONE Art. 69 - Norme comuni per le attrezzature e servizi di interesse collettivo 1. Le attrezzature sono regolate dalle presenti norme o in mancanza dalle norme di legge e dalle esigenze funzionali delle attrezzature stesse. In assenza di disposizioni di legge e di norme, è fatto obbligo di rispettare i seguenti criteri:

- il progetto delle attrezzature di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti dovrà essere esteso all’intera area e dovrà tener conto dell’inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico dei manufatti e degli immobili;

- per le attrezzature di nuovo impianto, salvo indicazioni diverse contenute nelle prescrizioni per gli interventi di trasformazione urbanistica delle presenti norme, non dovrà essere superato l’indice di impermeabilizzazione del suolo del 50 %;

- l’area di pertinenza non occupata da edifici o da percorsi, parcheggi, spazi di manovra, carico-scarico e simili dovrà essere sistemata a verde con alberature d’alto fusto.

Art. 70 - Strade e Viabilità 1. La tavola B2 - Limite urbano e fasce di rispetto in scala 1/10.000 - classifica le strade in base al ruolo territoriale, secondo il vigente Codice della strada. 2. Le tavole del R.U. distinguono la viabilità esistente (tratto nero) da quella di progetto (tratto rosso) sia di nuovo impianto sia di ampliamento o ristrutturazione. 3. Per le strade e i raccordi di nuovo impianto, il tracciato definito nella tavola sopra citata ha valore indicativo; tuttavia la progettazione esecutiva non potrà introdurre modifiche sostanziali. Per tali tracciati stradali fino all’approvazione del progetto preliminare è prescritta una fascia di salvaguardia di metri 25 su ambo i lati del tracciato riportato nella tavola stessa. 4. La tavola A2 del quadro conoscitivo “Uso e disegno del suolo” individua i tracciati stradali storici riportati nel catasto Leopoldino del 1873. Per i principali tracciati urbani (vecchia Aurelia, griglia del centro storico) l’amministrazione comunale promuoverà progetti di riqualificazione, individuando i materiali da utilizzare, gli elementi di arredo, la segnaletica. 5. Per la viabilità storica extraurbana, riportata nella tavola sopra citata, devono essere conservati i seguenti elementi se di rilevanza storica e/o paesaggistica:

a. le opere di raccolta e convogliamento delle acque; b. le opere d'arte; c. le alberature segnaletiche, gli allineamenti arborei e le siepi.

6. Dovranno comunque essere conservati i tracciati e le sezioni esistenti, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento urbanistico, e la finitura tradizionale nel caso delle strade bianche. 7. Nelle tavole B1- Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura il verde di arredo stradale. Per le infrastrutture non ancora progettate o per le quali, al momento dell’approvazione delle Regolamento urbanistico, non sia stato ancora approvato il progetto definitivo, tale progetto dovrà essere integrato con le opere relative all’inserimento ambientale e paesaggistico delle infrastrutture, di cui al comma 1 dell’articolo precedente, opere che dovranno essere realizzate contestualmente all’infrastruttura stessa

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Art. 71 - Fasce di rispetto 1. Nelle tavole B2 - Limite urbano e fasce di rispetto in scala 1/10.000 e B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento in scala 1/2.000 sono riportate con apposita grafia le seguenti fasce di rispetto calcolate in base alla vigente legislazione:

- Stradale - Ferroviario - Depuratore - Elettrodotti.

2. In caso di contrasto prevalgono le prescrizioni derivanti dalle normative vigenti. 3. La fascia di rispetto per il cimitero di Torre del Lago è di 100 metri. 4. La fascia di rispetto per il cimitero di Viareggio è di 50 metri. 5. Le fasce di rispetto stradale e ferroviarie sono così definite:

- Autostrada (Classe A): o fuori dal centro abitato: 60 m (DPR 495/1992 art. 26) o sulle rampe esterne: 40 m (D.Lgs. 285/1992 art. 16) o all'interno del centro abitato: 25 m (L. 729/1961 art. 9) o nelle zone di recupero edilizio-urbanistico-funzionale del Parco Migliarino, S. Rossore,

Massaciuccoli: 25 m (L. 729/1961 art. 9). - S.S. Variante Aurelia (Classe C):

o fuori dal centro abitato: 40 m (compatibile con classe “B” DPR 495/1992 art. 26) o sulle rampe esterne, fuori dal centro abitato: 20 m (D.Lgs. 285/1992 art. 16) o all'interno del centro abitato: 10 m.

- Strade extra-urbane secondarie (Classe C): o fuori dal centro abitato: 30 m (DPR 495/1992 art. 26).

- Strade extraurbane di tipo locale (Classe F ai sensi del Dpr 495/92): o fascia di rispetto dovrà essere metri 20 per ciascun lato, salvo le strade vicinali (come

definite all’art. 3 del Dlgs 285/92) per le quali la fascia di rispetto dovrà essere di metri 10 per ciascun lato.

- Linee ferroviarie: fascia di rispetto: 30 m (Dpr 753/1980 art. 49). 6. Nelle fasce di rispetto stradale possono essere realizzati o ampliati impianti di distribuzione dei carburanti: la realizzazione di tali interventi è ammessa in relazione alla disciplina derivante dal Piano distributori carburanti. 7. Tali aree sono inedificabili e su di esse si applicano le disposizioni vigenti in materia e in particolare: per le fasce di rispetto stradale il Dpr 495/92 e per le fasce di rispetto ferroviario l’art. 49 del Dpr 753/80. 8. In attesa della pubblicazione degli elenchi ministeriali delle strade classificabili di tipo a), all’interno dei centri abitati valgono le fasce di cui alla legge 729/61. 9. Lungo i canali, per una fascia minima di 10 m da ciascuna sponda, sono vietati :

- ogni trasformazione della morfologia del suolo; - lo spargimento di pesticidi e fertilizzanti; - l’apertura di pozzi; - le discariche e i depositi di materiali inquinanti.

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10. Lungo i canali per una fascia minima di 10 m da ciascuna sponda sono vietate le nuove costruzioni e l’ampliamento degli edifici esistenti. 11. Nelle fasce di rispetto lungo i canali sono ammessi solo gli interventi legati alla manutenzione e al miglioramento della funzionalità dei canali promossi dal Consorzio di bonifica della Versilia. È obbligatoria la conservazione delle alberature segnaletiche. 12. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto sono consentiti interventi fino alla manutenzione straordinaria. 13. Per gli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto nelle aree agricole E1 e E2 è ammessa la demolizione e la ricostruzione dei volumi assentiti in altra area di proprietà dietro presentazione di un piano di recupero che preveda la demolizione di tutte le costruzioni esistenti nella fascia di rispetto e dimostri la compatibilità ambientale del nuovo edificio proposto. 14. Le fasce di rispetto degli elettrodotti indicate nelle tavole B1 hanno valore indicativo al fine di individuare le aree poste in vicinanza degli stessi. In ogni caso nelle aree poste in vicinanza degli elettrodotti e delle relative fasce di rispetto dovrà essere richiesta e certificata, prima del rilascio degli eventuali atti abilitativi, all’ente gestore dell’elettrodotto, la dimensione della fascia di rispetto dell’elettrodotto in base alle normative vigenti. 15. Prevalgono comunque sulle disposizioni del presente R.U. i vincoli e le limitazioni all’uso delle risorse territoriali e alle trasformazioni del territorio derivanti da fonti statali e/o regionali, ancorché non rappresentati negli elaborati cartografici, quali a titolo esemplificativo le Fasce di rispetto dei metanodotti e gasdotti (DM 24.11.1984 e smi). Art. 72 - Percorsi pedonali e ciclabili di connessione 1. I percorsi pedonali-ciclabili individuati nella tavola B4 - Schema dei percorsi ciclabili e pedonali - costituiscono elementi di disegno, organizzazione e fruizione degli spazi pubblici, aventi lo scopo di costruire, nel loro insieme, una rete diffusa dedicata alla mobilità alternativa; essi dovranno essere progettati con caratteristiche che ne garantiscano l’accessibilità anche ai portatori di handicap secondo la normativa vigente in materia. 2. Nei tratti urbani, per quanto possibile, i percorsi ciclabili e pedonali dovranno essere separati fra loro e dalle carreggiate stradali. All’interno delle Zone 30 di cui all’articolo successivo sono ammessi itinerari ciclabili – opportunamente segnalati – in sede promiscua con il traffico meccanizzato. Nei tratti extraurbani si potranno avere itinerari promiscui pedo-ciclabili di larghezza complessiva non inferiore a 2 metri. 3. I percorsi ciclabili saranno realizzati con sottofondo in terra battuta nelle aree a verde attrezzato e in battuto di cemento o elementi discontinui nei percorsi a margine della viabilità carrabile. Art.73 - Parcheggi 1. Nelle tavole del R.U. sono individuati con apposita campitura i parcheggi pubblici distinguendo quelli esistenti con la sigla P in colore nero e quelli di progetto con la sigla P in colore rosso. 2. Il Regolamento urbanistico individua inoltre aree con destinazione promiscua a parcheggio e verde urbano. I progetti di opere pubbliche dovranno prevedere la sistemazione unitaria di tutta l’area

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individuata e dovranno essere realizzati in maniera da garantire una superficie permeabile non inferiore al 60% e una adeguata sistemazione con alberature di alto fusto. 3. Tutti i parcheggi di superficie devono essere dotati di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, sia lungo il perimetro, sia al loro interno nella misura minima di un albero ogni 60 mq di superficie, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti strutture interrate potranno essere utilizzati arbusti o siepi ornamentali. In tutti i parcheggi le piazzole di sosta dovranno essere realizzate con materiale drenante e alberate. 4. La superficie non occupata dai parcheggi e dalla viabilità di servizio dovrà essere sistemata a verde e attrezzata con percorsi pedonali e spazi di sosta. 7. I parcheggi di dimensioni superiori a mq 1.500 dovranno essere frazionati e articolati in sezioni, a loro volta di superficie non superiore a mq 1.500, separate da elementi di verde o da altre sistemazioni paesaggistiche.

8. Nelle tav. B1 “Destinazione d’uso del suolo e modalità d’intervento” le zone individuate con sigla PP contraddistinte dall’apice “P” ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U.. Art. 74 - Attrezzature pubbliche, di interesse collettivo e di servizio

1. Sono definite attrezzature pubbliche e di interesse collettivo le aree e gli immobili che fanno parte del patrimonio di una amministrazione pubblica e sono utilizzati per finalità amministrative, culturali, ricreative e per l'erogazione di servizi pubblici sanitari e specifici. 2. Ai fini del calcolo degli standard di legge sono assimilati alle attrezzature pubbliche le aree e gli immobili utilizzati da enti pubblici, religiosi, associazioni private per attività culturali, religiose, sportive, ricreative, sanitarie, politiche, sociali e di interesse generale per la società e convenzionate con l’Amministrazione. 3. L'intervento sugli immobili e sulle aree di ristrutturazione, ampliamento e nuova costruzione, dovrà essere corredato da un progetto planivolumetrico che definisca l'inserimento architettonico e ambientale, oltre che una documentazione fotografica dello stato dei luoghi. 4. Per i soggetti privati il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che riconosca e disciplini l'uso pubblico delle attrezzature. 5. E’ fatto comunque obbligo osservare i seguenti criteri:

- il progetto delle attrezzature di nuovo impianto o di ampliamento di quelle esistenti dovrà essere esteso all’intera area perimetrata nelle tavole grafiche e dovrà tener conto dell’inserimento urbanistico, ambientale e paesaggistico dei manufatti e degli immobili;

- l’area di pertinenza non occupata da edifici o da percorsi, parcheggi, spazi di manovra, carico-scarico e simili dovrà essere sistemata a verde.

6. Nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura le attrezzature distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente: - AP - Attrezzature di interesse generale - AS1 - Scuole dell’infanzia - AS2 - Scuole dell’obbligo

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- AS3 - Scuole superiori e sedi universitarie, scuole di formazione e perfezionamento professionale, centri e poli scientifico – tecnologici - FA - Caserme e sedi forze dell’ordine - Fas - Attività sociali, culturali - FC - Cimiteri - FCh - Chiese ed altri edifici di culto - FCT - Cinema, Teatri, Teatri all’aperto - FE - Cittadella del Carnevale (di progetto: recupero delle strutture localizzate ad est del Ponte delle Cateratte Slp mq. 4.000 – h. 7,50) - Fh - Presidi sanitari, case di cura, centri medici - FM - Mercati coperti e aree mercatali - FMu - Musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche - FMA Area per manifestazioni all’aperto e per spettacoli viaggianti - FT - Aree per impianti tecnologici - FS - Stazioni ferroviarie - Fsm - Stazioni linee autoferrotranviarie locali e metropolitane. - Fup - Uffici pubblici (Uffici comunali - uffici di società partecipate comunali - uffici di altri enti locali – uffici statali – uffici finanziari – uffici giudiziari – uffici postali-) - Fcc - Centri congressi e centri congressi polivalenti.

Alle successive tipologie di attrezzature, sia di nuovo impianto che relativamente agli ampliamenti dell’esistente

• AP - Attrezzature di interesse generale • FA - Caserme e sedi forze dell’ordine • Fas - Attività sociali, culturali. • FCh - Chiese ed altri edifici di culto • FCT - Cinema, teatri, teatri all’aperto • Fh - Presidi sanitari, case di cura, centri medici • FM - Mercati coperti e aree mercatali • FMu - Musei, gallerie, pinacoteche, biblioteche • FT - Aree per impianti tecnologici • Fup - Uffici pubblici (Uffici comunali - uffici di società partecipate comunali - uffici

di altri enti locali – uffici statali – uffici finanziari – uffici giudiziari – uffici postali-) • Fcc - Centri congressi e centri congressi polivalenti.

si applicano i seguenti parametri:

- Iut - Indice di utilizzazione territoriale – pari a quella stabilito per la corrispondente Utoe come disciplinato all’art. 23;

- Hmax – 10 ml ad esclusione degli elementi puntuali (campanili, attrezzature tecnologiche, ecc.) che potranno raggiungere i limiti definiti dall’art. 77 del Piano strutturale;

- alle restanti tipologie di attrezzature laddove non esplicitamente indicate si applicano le disposizioni derivanti dalle vigenti normative di settore nel rispetto dei parametri del P.S.

9. Le sigle in nero si riferiscono alle attrezzature esistenti e quelle in rosse alle attrezzature di progetto. 10. Le zone contrassegnate dall’apice “P” - AS3P - FaP - FasP - FmP - FtP - FupP - ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U.

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11. Le aree denominate “Pesca Professionale” – “Banchine Attracchi Approdi” ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U. 12. Nell’area cimiteriale di Torre del Lago è ammessa la realizzazione del cimitero comunale degli animali. Art. 75 - Aree a Verde Urbano e a Verde Attrezzato (VU – VA) 1. Nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - il Regolamento urbanistico individua con apposita campitura le aree pubbliche a verde distinguendole con le seguenti sigle in base alla loro funzione prevalente:

- VU verde urbano, aree verdi non attrezzate e piazze; - VA verde attrezzato.

2. Le sigle in nero si riferiscono alle aree esistenti e quelle in rosso alle aree di progetto. 3. Le aree VU sono destinate all'arredo urbano. La realizzazione delle nuove aree o la ristrutturazione di quelle esistenti, dovrà essere attuata con l'approvazione di un progetto esecutivo esteso a tutta l'area di intervento che indichi la consistenza, il tipo e l'ubicazione della vegetazione, la dimensione ed il trattamento delle superfici a prato e pavimentate, gli elementi di arredo. 4. Le aree VA sono destinate a verde attrezzato per luoghi di incontro, gioco, attività spontanee e di tempo libero; è ammessa inoltre la realizzazione di attrezzature sportive, anche temporanee, non specialistiche. Il progetto di ristrutturazione o di nuova utilizzazione dovrà essere esteso a tutta l'area di intervento e specificare il tipo e le quantità di alberi da mettere a dimora, le caratteristiche delle superfici a prato o pavimentate, i percorsi pedonali e gli accessi e percorsi meccanizzati di servizio, i punti di sosta attrezzati, le attrezzature da installare, gli elementi di arredo. 5. Nelle aree a verde attrezzato di superficie è ammissibile, nei limiti di un indice di copertura non superiore al 2%, la realizzazione di manufatti edilizi, di non più di un piano fuori terra, destinati alle attività di cura del verde e alle attività di fruizione collettiva e per il tempo libero, ivi comprese la vendita e la somministrazione di cibi e bevande e locali di servizio per le attività previste. 6. La realizzazione di elementi di divisione interna è ammessa solamente ove rivolta a proteggere le zone destinate al riposo ed alla ricreazione degli utenti, ovvero i siti attrezzati per il gioco dei minori. 7. Le aree a verde attrezzato, possono essere realizzate, utilizzate e gestite, in conformità alla destinazione attribuita, da altri soggetti previa sottoscrizione di convenzione tra i proprietari e il Comune. 8. Nelle aree VU e VA è vietato l’abbattimento di alberi d’alto fusto appartenenti alle specie elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato. 9. Nelle aree dovranno essere piantati alberi appartenenti alle specie tipiche del paesaggio di Viareggio elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato. 10. Per gli edifici esistenti di proprietà pubblica, classificati con il numero 5 oppure non classificati, presenti all’interno delle aree VU e VA, è ammessa la demolizione e la ricostruzione dei volumi in altra posizione all’interno dell’area, dietro presentazione di un progetto di opera pubblica che preveda

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la demolizione delle costruzioni e dimostri la compatibilità urbanistico/ambientale delle nuove costruzioni proposte. 11. Le zone contrassegnate dall’apice “P” - VUP ricadenti all’interno del perimetro del P.R.P. sono soggette alla normativa del Piano Regolatore Portuale la cui disciplina costituisce parte integrante del presente R.U.. Art. 76 - Aree a Verde Sportivo (VS) 1. Le aree a Verde Sportivo VS sono destinate alle attrezzature sportive di maggiori dimensioni quali lo stadio, il palazzetto dello sport, i centri sportivi polivalenti, le piscine coperte. I parametri per le singole attrezzature, saranno definiti in sede di progetto in base alle normative Coni. 2. La realizzazione di nuovi impianti o la ristrutturazione/ampliamento di quelli esistenti nelle aree a può essere effettuata anche da soggetti diversi dal Comune purché una convenzione disciplini l’uso pubblico delle attrezzature. 3. Nelle aree a Verde Sportivo sono consentiti oltre agli impianti per la pratica sportiva e ai parcheggi necessari, costruzioni accessorie, quali tribune, spogliatoi, servizi igienici, attrezzature di servizio, locali di ritrovo (bar, ristorante). 4. Nelle aree destinate a VS attuabili tramite piano attuativo o con progetto convenzionato unitario è ammessa la realizzazione di forestiere o strutture per l’ospitalità di atleti nei limiti stabiliti nel piano attuativo. Art. 77 - Pinete di Levante e di Ponente (FP) 1. Le aree FP comprendono le pinete di levante e di ponente sono destinate a parco urbano e in tali aree dovrà prevalere il carattere naturalistico. 2. Gli interventi nelle aree FP sono disciplinati esclusivamente dal Piano attuativo denominato Piano delle Pinete. Art. 78 - Aree private di tutela (VR – EF) 1. Le aree private di tutela sono di due tipi:

- Aree a Verde privato (VR) - Aree Agricole di frangia (EF).

2. Le aree destinate a Verde Privato (VR) sono inedificabili. 3. Sono destinate a orti, giardini, parchi. È vietato il taglio di alberi d’alto fusto appartenenti alle specie elencate nel Regolamento comunale del verde pubblico e privato se non previa accertata necessità fitosanitaria. 4. È ammessa la destinazione a parcheggio pertinenziale, senza la realizzazione di strutture edilizie ad eccezione dei pergolati, e senza l’abbattimento di alberature di alto fusto. 5. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti privi di classificazione sono i seguenti:

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a) manutenzione ordinaria b) manutenzione straordinaria c) restauro e risanamento conservativo d) ristrutturazione edilizia f) recupero dei volumi secondari h) ristrutturazione urbanistica a parità di superficie utile lorda esistente m) demolizione senza ricostruzione. 6. Le aree agricole di frangia, individuate con sigla EF, sono le aree agricole e ortive in prossimità dei tessuti edificati e interne ai sistemi territoriali di Viareggio e Torre del Lago. Nelle zone agricole di frangia l’obiettivo primario è il mantenimento della produzione agricola e per l’autoconsumo. 7. Per favorire il mantenimento della produzione agricola è consentita la realizzazione degli annessi agricoli secondo la legislazione vigente, per l’esercizio dell’attività da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo professionale e necessari per l’agricoltura amatoriale. 8. L’installazione degli annessi agricoli è consentita a condizione che non comporti alcuna modificazione della morfologia dei luoghi e che tali annessi siano realizzati in legno, o con altri materiali leggeri, non abbiano opere di fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio, non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo. 9. La realizzazione degli annessi agricoli nelle zone EF è ammessa alle seguenti condizioni:

- la superficie massima degli annessi è pari a 16 mq; - la superficie minima del fondo agricolo è pari a 1.000 mq; - il fondo agricolo deve essere privo di strutture e manufatti esistenti; - i soggetti abilitati all’installazione degli annessi si impegnano, con atto unilaterale d’obbligo

allegato all’istanza di permesso di costruire e regolarmente registrato e trascritto, alla rimozione di ciascun annesso agricolo: o al cessare dell’attività agricola; o in caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo.

10. L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire degli annessi agricoli nelle zone EF è presentata dal proprietario del fondo, ed in essa sono indicate:

- le motivate esigenze produttive; - le caratteristiche e le dimensioni dell’annesso; - l’impegno alla rimozione dell’annesso o manufatto al cessare dell’attività agricola o in caso di

trasferimento di proprietà anche parziale del fondo; - le relative forme di garanzia.

11. Nelle zone EF è ammessa, per la formazione di orti sociali, la redazione di piani particolareggiati d’iniziativa pubblica. Tali piani indicheranno:

- la suddivisione in lotti delle superfici; - lo schema di irrigazione; - lo schema di accessibilità con i parcheggi; - la sistemazione ambientale delle aree, provvedendo ad adeguate piantumazioni di alberature

d’alto fusto; - la localizzazione di eventuali piccoli depositi e le relative caratteristiche costruttive.

Art. 79 - Opere di urbanizzazione 1. Le definizioni delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono contenute nella L.R. 1/2005

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all’art. 37 commi 5 e 6. 2. Nel caso di interventi di trasformazione con aumento del carico urbanistico (aumento di Sul, di unità immobiliari, cambio di destinazione d’uso) e nuova edificazione, anche in zona agricola, la validità dei provvedimenti autorizzativi e delle DIA è sempre subordinata alla preesistenza delle opere di urbanizzazione, oppure all’impegno dei richiedenti alla loro realizzazione. 3. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria potranno essere realizzate anche a scomputo dei relativi oneri di urbanizzazione: gli oneri per l’urbanizzazione primaria potranno essere scomputati esclusivamente dagli importi previsti per la stessa categoria di opere, così come quelli per l’urbanizzazione secondaria. 4. La cessione delle aree da destinare alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria è regolamentata dalle leggi e disposizioni vigenti e dalle “Schede degli interventi” di cui alla Parte 2 delle presenti Nta. 5. Allo scopo di migliorare la qualità urbana, nei casi previsti espressamente dalle presenti norme, in applicazione del principio della perequazione dovranno essere cedute, senza oneri aggiuntivi per il Comune, aree finalizzate alla realizzazione di standard urbanistici eccedenti i minimi previsti da legge e regolamenti. Art. 80 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione da parte di privati 1. Nei casi in cui, ai fini della presentazione della DIA o del rilascio del Permesso di Costruire, è prevista l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria a carico del richiedente, a scomputo totale o parziale del relativo contribuito, la validità dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di un atto d’obbligo predisposto sulla base di apposito schema approvato dall’Amministrazione che disciplina le modalità di progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere, le garanzie per la loro corretta esecuzione, le formalità e i tempi di cessione delle stesse. 2. Qualora la realizzazione delle opere sia subordinata alla predisposizione di un piano attuativo o di un Progetto unitario convenzionato, le modalità di realizzazione delle stesse saranno disciplinate nella convenzione allegata a detto piano.

Art. 81 - Criteri relativi agli spazi pubblici e ai servizi di interesse collettivo 1. Agli effetti del computo degli standard nelle aree di trasformazione urbanistica le disposizioni dell’art. 77 del Piano strutturale sono approfondite come segue. 2. In tutti i casi in cui siano previsti interventi edilizi di trasformazione urbanistica da sottoporre a piano attuativo, a progetto unitario convenzionato o ad intervento con permesso di costruire convenzionato, e fatte salve norme specifiche diverse contenute negli strumenti attuativi che prescrivano quantità maggiori, devono essere realizzate e cedute gratuitamente al Comune le quantità minime di aree per l’urbanizzazione degli insediamenti e per attrezzature e spazi collettivi. 3. I perimetri delle aree di trasformazione urbanistica indicati nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - comprendono spazi per viabilità, parcheggi, verde pubblico, attrezzature e altri servizi da destinare all’uso pubblico.

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4. Le indicazioni relative a tali spazi, rilevabili sia negli elaborati grafici sia nelle tabelle del dimensionamento allegate alla Relazione, in sede di piano attuativo o di intervento con permesso di costruire convenzionato potranno subire lievi variazioni per adeguamento alla situazione fondiaria. 4. In ogni caso ai richiedenti spetta la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, come definite nell’articolo 37 della LR 1/2005, indicate nella tavola B1 - Destinazioni d’uso del suolo e modalità di intervento - secondo un progetto da presentare contestualmente al piano attuativo. Art. 82 - Spazi per opere di urbanizzazione secondaria - Standard urbanistici 1. Gli standard e gli spazi per opere di urbanizzazione stabiliti dal Regolamento urbanistico sono i seguenti:

a. per la residenza e le attività turistiche: 24 mq per abitante con le modalità indicate all’art. 77 del P.S. (80 mc x abitante nelle aree esclusivamente residenziali e 100 mc x abitante nelle aree miste commerciali - residenziali). Le aree che verranno destinate a standard nell'ambito delle zone A e B saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva; b. per le zone produttive: 10% dell’intera area oggetto di intervento per gli insediamenti artigianali/industriali; c. per le attività commerciali e direzionali: 80% della superficie lorda di pavimento di cui almeno la metà di tale superficie dovrà essere destinato a parcheggio; d. per le aree di servizio alla produzione e ai trasporti (aree DST): il 10% della superficie territoriale.

2. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali non si prevede il cambio di destinazione d’uso in atto alla data di adozione del R.U. e nelle aree d’intervento con procedure di variante avviate prima dell’adozione del R.U, si osservano i parametri di cui all’art. 77 comma 1 del Piano strutturale. Alla cessione di aree a standard nella misura ivi contemplata potrà essere richiesta ulteriore cessione di aree per la realizzazione di opere pubbliche come indicato nelle “Schede degli interventi”. 3. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali si prevede il cambio di destinazioni d’uso in atto alla data di adozione del R.U. è fatto obbligo, ai sensi dell’art. 77 del Piano strutturale, di cedere la quantità di area prevista nel comma 4 del suddetto articolo. 4. E’ ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici interrati.

5. Le aree cedute ad uso pubblico ai sensi del presente articolo sono edificabili per la realizzazione di attrezzature e spazi collettivi. Gli indici urbanistico-edilizi dell’aree cedute sono stabiliti dall’art. 74 comma 6; 6. Le aree destinate a servizi e ad attrezzature collettive possono essere destinate dall'Amministrazione Comunale ad edilizia residenziale di carattere sociale o pubblica o convenzionata con gli indici urbanistico-edilizi di cui al comma precedente. Art. 83 - Cessione delle aree fondiarie di cui agli art. 77 e 78 del Piano Strutturale 1. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, per le quali si prevede il cambio di destinazione d’uso in atto alla data di adozione del R.U., è obbligatoria la cessione delle aree fondiarie nella misura minima del 10%, di cui all’art. 77 comma 2 del P.S. per realizzazione di impianti

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produttivi a carattere pubblico e/o di interesse pubblico e di cui all’art. 78 comma 3 del P.S. al fine di realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e alloggi per emergenza abitativa. 2. Nelle aree oggetto di interventi di trasformazione urbanistica per le quali non si prevede il cambio di destinazione d’uso in atto alla data di adozione del R.U e nelle aree d’intervento con procedure di variante avviate prima dell’adozione del R.U., non è prevista la cessione del 10% della superficie fondiaria di cui all’art. 77 comma 2 e all’art. 78 comma 3. 3. Al fine dell’applicazione dei parametri di R.U. la cessione di aree fondiarie è da intendersi come cessione di quote di Sul realizzabile sull’area fondiaria. 4. Nelle aree indicate nelle “Schede degli interventi”, per le quali l’applicazione della cessione di Sul, come indicato al punto 2 del presente articolo, non permette la realizzazione di almeno un alloggio con la superficie minima stabilita ai sensi dell’art. 86 comma 1, l’Amministrazione Comunale può richiedere la monetizzazione delle quote di Sul non cedute in base ad uno specifico regolamento da approvare. 5. Gli interventi di nuova edificazione da attuare tramite Permesso di Costruire o Permesso di Costruire Convenzionato non richiedono la cessione di aree Sul né l’eventuale monetizzazione. 6. Le aree d’intervento con procedure di variante avviate prima dell’adozione del R.U, non richiedono la cessione di aree Sul né l’eventuale monetizzazione. 7. La cessione di cui all’art. 78 comma 3 del P.S. potrà essere attuata tramite due modalità alternative:

- cessione dell’area fondiaria al Comune per la realizzazione delle quote di Sul pari al 10% della Sul massima ammessa;

- realizzazione e gestione da parte del soggetto attuatore di alloggi pari al 10% della Sul realizzabile da destinare a contratti di locazione a canone controllato per soggetti individuati dall’Amministrazione Comunale in base a propri regolamenti (fitto controllato). Gli alloggi così realizzati dovranno prevedere un impegno ad un periodo minimo di locazione per 20 anni.

8. La cessione di cui all’art.78 comma 3 del P.S. non è prevista nelle aree disciplinate da forme di perequazione interna. 9. La cessione delle aree fondiarie all'Amministrazione Comunale, così come determinata ai punti precedenti, avviene mediante apposito atto registrato e trascritto nei registri immobiliari a cura e spese degli operatori interessati, da stipularsi prima della firma della Convenzione Urbanistica. Art. 84 - Cessione delle aree fondiarie nelle aree di perequazione interna 1. Nelle aree di perequazione interna indicate nelle “Schede degli interventi” di cui alla Parte 2 delle presenti norme è prevista la realizzazione da parte del soggetto attuatore di una Sul pari al 60% della Sul massima ammessa nell’intera area d’intervento. 2. Il soggetto attuatore può aumentare la Sul spettante esclusivamente attraverso il riconoscimento del Credito edilizio con le modalità di cui all’art. 24, comma 2. 3. Il soggetto attuatore dovrà cedere la totalità delle aree a standard e a viabilità previste nelle “Schede degli interventi”.

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4. Il soggetto attuatore dovrà realizzare le opere di urbanizzazione, con le modalità di cui all’art. 79 “Opere di urbanizzazione” esclusivamente per la quota parte prevista per l’edificazione spettante. 5. Le urbanizzazioni, per quanto riguarda le aree fondiarie per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, sono di spettanza del comune o di altro soggetto operatore. 6. In caso di attuazione non contemporanea degli interventi il soggetto privato dovrà sempre garantire l’attuazione dell’edificazione residenziale pubblica evitando la formazione di lotti interclusi e garantendo al lotto di edilizia residenziale pubblica l’allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria. 7. La cessione delle aree fondiarie all'Amministrazione Comunale, così come determinata ai punti precedenti, avviene mediante apposito atto registrato e trascritto nei registri immobiliari a cura e spese degli operatori interessati, da stipularsi prima della firma della Convenzione Urbanistica. Art. 85 - Cessione delle aree individuate nella Tav. B5 (Quadro previsionale strategico) nell’ambito delle aree di perequazione 1. Le aree esterne ai comparti edificatori ed indicate nella tavola B5 - Quadro previsionale strategico - generano superficie fondiaria da trasferire nei comparti di perequazione a distanza come indicato nel Titolo III – capo II – art. 24. 2. Conseguentemente al trasferimento di edificabilità di cui ai punti precedenti, l'area, nelle quantità stabilite in base all’indice edificatorio previsto, ovvero 6,66 mq di area per opere di urbanizzazione ogni mq di Sul edificabile (corrispondente all’indice 0,15 mq/mq), deve essere ceduta gratuitamente all'Amministrazione Comunale. 3. La cessione gratuita dell'aree esterne ai comparti edificatori all'Amministrazione Comunale, così come determinata ai punti precedenti, avviene mediante apposito atto registrato e trascritto nei registri immobiliari a cura e spese degli operatori interessati, da stipularsi prima della firma della Convenzione Urbanistica. 4. Eventuali cessioni di aree e/o immobili non individuati nella tavola B/5 potranno essere accolte tramite una variante al presente Regolamento Urbanistico nei limiti previsti dal Piano Strutturale.

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TITOLO VII – DISPOSIZIONI PARTICOLARI Art. 86 – Disposizioni sulla dimensione minima delle unità abitative 1. Il R.U. conferma le disposizione del Piano strutturale in merito alla dimensione minima delle unità abitative stabilita in 65 mq di Su per alloggio. 2. Nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica è ammessa la possibilità di realizzare alloggi di dimensione inferiore ai 65 mq di Su, esclusivamente per le seguenti tipologie edilizie:

- edilizia residenziale sovvenzionata; - edilizia per l’emergenza abitativa;

3. Nel caso di interventi di edilizia residenziale pubblica è ammessa la possibilità di realizzare alloggi di dimensione inferiore ai 65 mq di Su fino alla soglia minima di 45 mq di Su, esclusivamente per le seguenti tipologie edilizie:

- edilizia residenziale agevolata; - edilizia residenziale convenzionata in vendita ; - edilizia residenziale convenzionata/agevolata in locazione.

4. Nel caso di interventi privati con un numero di alloggi uguale o maggiore di 10 e per una percentuale non superiore al 10% delle unità immobiliari è stabilita la possibilità di realizzare alloggi di dimensione inferiore ai 65 mq di Su fino alla soglia minima di 45 mq di Su. 5. Nel caso di interventi privati come descritti al punto 3, destinati all’edilizia residenziale convenzionata in vendita, la percentuale di alloggi di dimensione inferiore ai 65 mq di Su fino alla soglia minima di 45 mq di Su ammessa è stabilita nel 50% delle unità immobiliari previste di edilizia convenzionata. Art. 87 - Tessuti edilizi derivati da previgenti strumenti urbanistici 1. Per i tessuti edificati derivanti da Piani Regolatori previgenti, le convenzioni e altri impegni stipulati mantengono la validità di legge. 2. Alla loro scadenza si applicano le norme del presente Regolamento urbanistico. Art. 88 – Efficacia dei Piani Urbanistici previgenti 1. La validità dei Piani urbanistici previgenti è quella definita a termine di legge, con decorrenza dall’efficacia della delibera di approvazione dei piani. Art. 89 – Poteri di deroga 1. I poteri di deroga al Regolamento urbanistico sono quelli esercitabili ai sensi dell’art. 54 della LR 1/05. Art. 90 - Varianti al Regolamento urbanistico 1. Le varianti al presente Regolamento urbanistico sono ammesse nei limiti e con le procedure di cui

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alla normativa regionale. 2. Non costituiscono varianti al Regolamento urbanistico:

o la correzione di errori materiali nella classificazione degli edifici storici conseguenti ad approfondimenti del quadro conoscitivo;

o lievi modifiche delle aree previste nelle tavole purché vengano aumentati gli spazi pubblici a standard e non si modifichino le quantità edilizie.

Art. 91 - Misure di salvaguardia e transitorie 1. Per i Permessi di Costruire (PdC), le Denuncie di Inizio Attività (DIA) e le Segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 61 della L.R. 1/2005 e le relative disposizioni nazionali vigenti. 2. I permessi di costruire, le denunce di inizio attività, le segnalazioni certificate di inizio attività in contrasto con le nuove previsioni decadono alla data di entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data d'inizio, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 77 della L.R.01/05. 3. Tra la data di adozione e la data di approvazione del Regolamento Urbanistico, possono essere presentate varianti in corso d'opera ai titoli abilitativi, purché le stesse non siano qualificate come essenziali, ai sensi dell'art. 133 della L.R. 01/05.

4. Gli strumenti attuativi che non hanno ancora concluso l'iter di adozione da parte del Consiglio Comunale possono essere adottati secondo la normativa urbanistica previgente, laddove essa non contrasti con le norme del Regolamento Urbanistico. Art. 92 - Aree non pianificate 1. Le aree non pianificate, ai sensi dell’art. 69 della LR 1/05, sono quelle per le quali sia intervenuta la decadenza della disciplina pianificatoria. 2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalla presente legge per il territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola. 3. Nella aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati sono consentiti esclusivamente interventi sull’edilizia esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza mutamento della destinazione d’uso. 4. Sono fatte salve le disposizioni a tutela del suolo, dell’ambiente, dell’igiene, della sicurezza dei cittadini nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e culturale.

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TITOLO VIII – CONDIZIONI DI FRAGILITA’ AMBIENTALE E CONSEGUENTI LIMITAZIONI CAPO I - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL CONSUMO IDRICO

Art. 93 - Prescrizioni comuni 1. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni: - verifica l’adeguatezza, in base al carico urbanistico effettivo derivante dal piano o dall’intervento; - verifica la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte alla riduzione dei

prelievi idrici e alla eliminazione degli sprechi quali: o la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell’utilizzo di acque meno

pregiate per usi compatibili; o la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; o il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; o l'utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni; o l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed

agricolo. 2. Per tutte le attivazioni di utilizzazioni, nonché per la nuova edificazione il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione è in ogni caso tenuto a: - prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità abitativa,

nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;

- effettuare il collegamento a reti duali, ove già disponibili; - prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua

potabile (quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto e comunque qualsiasi altro dispositivo all’uopo progettato).

Art. 94 – Limitazioni temporanee alle derivazioni da acque superficiali e sotterranee del bacino del Lago di Massaciuccoli – (Norma derivante dal Piano di Gestione delle Acque adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Pilota del fiume Serchio nella seduta del 24 Febbraio 2010 con delibera n. 164) Fino alla realizzazione della derivazione dal fiume Serchio verso il lago di Massaciuccoli (misura di base n.430) nel bacino del lago di Massaciuccoli, come perimetrato nel Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli, valgono le seguenti disposizioni: Utilizzo delle acque superficiali: nuove licenze di attingimento e concessioni di derivazione. 1. Le nuove licenze di attingimento e le concessioni di derivazione da acque superficiali sono normate come di seguito indicato:

a) è fatto divieto di rilasciare nuove licenze di attingimento e concessioni di derivazione da acque superficiali al fine di non aggravare ulteriormente l’attuale situazione di crisi idrica; b) per nuove licenze di attingimento si intendono quelle richieste per la prima volta e che non siano state interessate da rinnovi precedenti, come stabilito dall'art. 56 del T.U. 1775/1933 e successive integrazioni e specificatamente dall’art. 9 del D.Lgs 275/1993.

2. Le esistenti licenze di attingimento, ovvero quelle rilasciate per la prima volta in data antecedente al 5 ottobre 2004, non possono essere rinnovate per oltre 5 anni. 3. Il rinnovo di concessioni di derivazione da acque superficiali è normato, oltre che per quanto disposto dall’articolo 25, comma 2, del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del

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Lago di Massaciuccoli, come di seguito indicato: a) all'atto del rinnovo il competente ufficio dovrà provvedere ad inserire nel disciplinare di concessione le modalità di riduzione dei prelievi nel periodo 15 luglio – 30 settembre, da prevedersi fino al 50%; nel disciplinare stesso deve essere comunque prevista la possibilità di applicare le disposizioni del 4° comma dell'art. 43 del T.U. 1775/1933, quando l'Autorità di Bacino ritenga che, per eccezionali carenze idriche, si debbano imporre ulteriori limitazioni all'uso delle derivazioni; b) trattandosi di un superiore pubblico interesse, le limitazioni di cui al precedente punto 3-a non possono dar atto ad indennizzi ma solo a riduzione o esonero dal pagamento del canone; c) l’ufficio competente dovrà assicurarsi che gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di cui al presente comma contengano scelte per la razionalizzazione ed il risparmio dei consumi; tali elementi concorreranno positivamente alla formazione del parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino.

4. Nelle aree di bonifica è consentito il potenziamento degli impianti idrovori, previo parere vincolante dell'Autorità di Bacino. 5. La quantità di acqua immessa nel lago, proveniente dagli impianti idrovori di bonifica, potrà essere limitata a seguito di periodi critici idraulico e/o ambientale. Utilizzo delle acque sotterranee: disposizioni per la tutela della falda acquifera. 1. Sono vietate nuove concessioni di derivazione da acque sotterranee; pozzi ad uso domestico sono consentiti solo per una portata massima di 0,1 l/sec. 2. In deroga a quanto sopra riportato, sono consentiti:

a) gli impianti di emungimento provvisori necessari alla realizzazione di scavi sotto falda; questi ultimi dovranno essere realizzati secondo i criteri previsti dalla Direttiva n. 7 del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli e previa puntuale indagine idrogeologica che ne certifichi la compatibilità in particolare in riferimento ai fenomeni di richiamo delle acque saline e salmastre e a condizione che le portate emunte siano re-immesse in falda qualora lo consenta il contesto territoriale; tale relazione idrogeologica dovrà essere trasmessa alla provincia territorialmente interessata; di tale obbligo sarà data espressa menzione nel titolo abilitativo all’attività edilizia. b) gli emungimenti necessari al funzionamento degli impianti di condizionamento a condizione che le acque emunte vengano re-immesse nella falda, con le medesime caratteristiche qualitative mediante appositi pozzi di iniezione, previa puntuale progettazione e indagine idrogeologica.

3. I Comuni interessati e le Amministrazioni Provinciali di Lucca e di Pisa, nel rispetto delle loro rispettive competenze previste dalle norme vigenti, controlleranno il rispetto della norma di cui al presente articolo. 4. I soggetti che, per finalità proprie o per obblighi derivanti da leggi, regolamenti o atti della pubblica amministrazione, realizzano e gestiscono manufatti per il controllo piezometrico della falda e della qualità dell'acqua comunicano all’Autorità di bacino del fiume Serchio ed alla Provincia territorialmente competente l'ubicazione, le caratteristiche costruttive, la stratigrafia di tali manufatti e, ove richiesto, i dati periodicamente rilevati. Disposizioni per i pubblici acquedotti. 1. Incrementi di approvvigionamento per i pubblici acquedotti alimentati da sorgenti o pozzi ricadenti entro il perimetro idrogelogico del bacino del lago di Massaciuccoli sono sospesi fino alla verifica dell’efficacia degli interventi strutturali previsti dal Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli. 2. Gli approvvigionamenti consentiti sono quelli elencati nella tabella allegata alle norme del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli (allegato B). 3. Nel rispetto del comma 1 nuovi allacciamenti idrici al pubblico acquedotto sono consentiti solo se rientrano nella capienza attuale dell’acquedotto di riferimento, e cioè senza conseguire aumenti delle

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risorse naturali immesse nella rete idrica come prescritto dal comma 2 ed elencate dalla tabella allegato B del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli. Il rilascio del permesso di costruire o l’attestazione di conformità delle opere edilizie sono subordinate all’attestazione da parte del gestore del servizio idrico competente del rispetto della prescrizione di cui al primo periodo del presente comma. Della correttezza di tale attestazione è responsabile l’ente gestore del servizio idrico, il quale dà menzione dell’avvenuto rilascio positivo dell’attestazione nel contratto di fornitura idrica. 4. Eventuali incrementi di fornitura idrica non soddisfacibili con i quantitativi di risorsa fornita dagli approvvigionamenti di cui all’allegato B del suddetto Progetto di piano sono consentiti esclusivamente a condizione che l’Ente gestore del servizio idrico integrato certifichi che il maggiore approvvigionamento richiesto è soddisfatto a valere su effettivi risparmi idrici conseguiti in base a lavori già effettuati sulla rete idrica e sui serbatoi, secondo i criteri e le procedure individuati dall’articolo 29, comma 3bis del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli. 5. Sono possibili approvvigionamenti effettuati su aree localizzate al di fuori del bacino idrogelogico del lago di Massaciuccoli, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino competente. 6. Ai fini del monitoraggio delle risorse idriche del bacino, fino all’entrata in funzione del sistema di monitoraggio previsto dal Titolo IV delle norme del suddetto Progetto di piano, i soggetti gestori del servizio idrico integrato dell’ATO 1, per i comuni di Massarosa e Lucca, dell’ATO 2, per i comuni di Vecchiano e Pisa e dell’ATO 5 per il comune di Livorno comunicano all’Autorità di bacino del fiume Serchio i dati medi giornalieri di prelievo per ognuna delle alimentazioni acquedottistiche indicate dall’allegato B del Progetto di Piano di bacino stralcio per il bilancio idrico del Lago di Massaciuccoli, con cadenza mensile da novembre a maggio e giornaliera da giugno a ottobre.

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CAPO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARATTERISTICH E GEOLOGICHE, SISMICHE E IDRAULICHE DEL TERRITORIO Le condizioni di fragilità del territorio sono rappresentate nelle seguenti 5 tavole di sintesi allegate al R.U.: TAV. C1 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA TAV. C2 CARTA DELLE ZONE A MAGGIOR PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE TAV. C3 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ SISMICA TAV. C4 CARTA DELLA PERICOLOSITA’ IDRAULICA TAV. C5 ESTRATTO CARTA DI RIFERIMENTO DELLE NORME DI PIANO NEL SETTORE RISCHIO IDRAULICO – VARIANTE AL PIANO DI BACINO “ASSETTO IDROGEOLOGICO – PRIMO AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2010” Art. 95 – Disposizioni generali relative alle condizioni di fattibilita’ Le condizioni di fattibilità – geologica, idraulica e sismica - delle trasformazioni ammesse dal R.U., sono state valutate nel rispetto di quanto dettato dal regolamento regionale 26/R del 2007, attraverso le seguenti 5 categorie di fattibilità: o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali che non necessitano di prescrizioni specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. o Fattibilità con normali vincoli (II) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali sono individuate le tipologie di indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all’attività edilizia. o Fattibilità condizionata (III) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è definita la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei piani attuativi o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi. o Fattibilità limitata (IV) : si riferisce alle previsioni urbanistiche ed infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza che sono stati individuati e definiti nel regolamento urbanistico sulla base di studi e verifiche atti a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della relativa progettazione. L’individuazione della classe di fattibilità deve avvenire in matrice attraverso gli abachi 1, 2 e 3, di cui alle pagine seguenti, di correlazione tra la tipologia dell’intervento che si intende realizzare ed il grado di pericolosità che caratterizza l’area sulla quale si interviene. L’individuazione della fattibilità di eventuali interventi non elencati negli abachi dovrà avvenire per analogia tipologica con quelli elencati, tenuto conto che sono in ogni caso consentiti, nel rispetto delle prescrizioni e procedure in materia dettate dall’Autorità di Bacino, dalla Provincia ed altri Enti sovraordinati al Comune: a) gli interventi di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; b) gli interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilità degli edifici e/o delle opere esistenti o migliorare la tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumento di volume, superficie e carico urbanistico;

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c) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche; d) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; f) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, limitatamente ai casi in cui non si ha aumento di superficie, di volume e di carico urbanistico; g) gli attraversamenti dei corsi d’acqua. Gli interventi previsti nelle aree classificate dal P.A.I. con pericolosità elevata o molto elevata dovranno rispettare i contenuti delle relative Norme P.A.I. e dovranno essere sottoposti, ove previsto, al parere dell’Autorità di Bacino del Fiume Serchio. Art. 96 - Le condizioni di fattibilità rispetto agl i aspetti idraulici I criteri generali che hanno condotto alla valutazione delle condizioni di fattibilità idraulica delle previsioni di R.U. sono così sintetizzabili: o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) : in questa classe di fattibilità rientrano, di norma, tutte quelle previsioni le cui attuazioni non comportano – a seguito di una valutazione comparata tra condizioni di pericolosità e natura degli interventi ammessi - incrementi di rischio (propri o indotti) e per le quali, conseguentemente, non si rendono necessarie prescrizioni specifiche. Rientrano quindi in questa classe gli interventi ricadenti anche in aree inondabili ma che, per la loro natura, sono caratterizzate da una bassa vulnerabilità (ad esempio laghetti in scavo, viabilità privata a raso, etc.). o Fattibilità con normali vincoli (II) : in questa classe di fattibilità sono state, di norma, fatte rientrare tutte quelle previsioni comportanti moderati incrementi di rischio (propri o indotti), per l’attuazione delle quali vengono dettati approfondimenti d’indagine e/o prescrizioni specifiche da condursi, ovvero da applicarsi, in sede di intervento diretto al fine di accrescere le condizioni di sicurezza anche per eventi estremi, ovvero al fine di evitare di incidere negativamente sulle aree contermini. o Fattibilità condizionata (III) : in questa classe di fattibilità rientrano una serie di trasformazioni, per lo più a bassa vulnerabilità, ricadenti in aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata la cui realizzazione potrebbe potenzialmente indurre incrementi di rischio da valutarsi caso per caso e, quindi, subordinati all’esito di specifici approfondimenti d’indagine volti a definire l’incremento di rischio indotto e, conseguentemente, ad individuare gli eventuali interventi e/o accorgimenti costruttivi necessari sia a raggiungere condizioni di sicurezza adeguate alla tipologia dell’opera sia ad escludere che si accresca – principalmente a causa della sottrazione di volume utile ai potenziali allagamenti - il livello di pericolosità in altre aree. o Fattibilità limitata (IV) : in questa classe rientrano gli interventi relativi a nuove previsioni edificatorie o infrastrutturali, nonché quelli di ampliamento di infrastrutture pubbliche o di uso pubblico, ricadenti in aree a pericolosità idraulica elevata o molto elevata per le quali gli studi svolti a cura dell’Autorità di Bacino del fiume Serchio individuano le condizioni da raggiungere per la messa in sicurezza idraulica (interventi strutturali e/o auto sicurezza). La fattibilità idraulica viene individuata in matrice attraverso l’Abaco 1 di correlazione tra la tipologia dell’intervento e il grado di pericolosità idraulica che caratterizza l’area sulla quale si interviene.

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ABACO 1 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ IDRAULICA

TIPO DI INTERVENTO

GRADO DI PERICOLOSITA'

IDRAULICA I.1 I.2 I.3 I.4 FATTIBILITA'

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

I II III III

2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

I II IV IV

3 Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta e senza aumento di carico urbanistico

I I I I

4 Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta ma con aumento di carico urbanistico

I I IV IV

5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie coperta

I I IV IV

6 Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia

I II IV IV

7 Interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto insediativo

I II IV IV

8 Interventi di nuova costruzione al di fuori del tessuto insediativo

I II IV IV

9 Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici sopra suolo, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti.

I I III III

10 Serre fisse o stagionali I I II II

11 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico

I I III IV

12 Piscine scoperte ad uso privato I I I I

13 Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o zootecnica

I I III III

14 invasi e/o laghetti: in scavo I I I I con sbarramento II II II II

15 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, giochi per bambini, etc)

I I I I

16 Sistemazioni morfologiche I I III III 17 Viabilità privata a raso I I I I

Art. 97 - Le prescrizioni rispetto agli aspetti idraulici o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) : Nessuna prescrizione specifica. o Fattibilità con normali vincoli (II) : Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (1); Nuove infrastrutture pubbliche (2).

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Le infrastrutture a sviluppo lineare devono essere progettate e realizzate in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche. Nel caso di infrastrutture puntuali che prevedano la realizzazione di volumi interrati adibiti ad utilizzazioni comportanti presenza continuativa ovvero temporanea ma frequente di persone e beni, è prescritto che le quote delle aperture e delle soglie di accesso ai vani interrati siano poste al di sopra della quota delle infrastrutture lineari (viarie od altre) eventualmente presenti a valle e favorenti l’instaurarsi di locali condizioni di ristagno di acque. In ogni caso le quote delle aperture e delle soglie di accesso ai piani interrati dovranno essere rialzate di almeno 30 cm rispetto alle aree esterne. Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia (6). Interventi di nuova edificazione (7/8). E’ prescritto che le quote dei piani di calpestio dei piani terra e delle soglie di accesso ai vani interrati siano poste al di sopra della quota delle infrastrutture lineari (viarie od altre) eventualmente presenti a valle e favorenti l’instaurarsi di locali condizioni di ristagno di acque. In ogni caso le quote dei piani di calpestio dei piani terra e quelle delle soglie di accesso ai vani interrati dovranno essere rialzate di almeno 20 cm rispetto alle aree esterne. Serre fisse o stagionali (10). E’ prescritto che le serre siano realizzate in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche. Invasi o laghetti con sbarramento di ritenuta (14). La realizzazione di invasi o laghetti con sbarramento di altezza superiore a 2 m e che determinano un volume d’invaso superiore a 5.000 mc è subordinata alla verifica del rischio indotto a valle in caso di rottura ed alla conseguente implementazione, in quanto necessaria, del piano comunale di protezione civile. o Fattibilità condizionata (III) : Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (1). Al fine della valutazione della compatibilità delle opere previste con le condizioni di pericolosità accertate, sono prescritti approfondimenti d’indagine finalizzati alla individuazione dei possibili interventi di messa in sicurezza idraulica, tenuto conto della natura dell’opera, del contesto territoriale e della necessità di non aggravare le condizioni di rischio, con particolare riferimento all’incolumità delle persone ed alla necessità di non incrementare il livello di pericolosità in altre aree. Le infrastrutture a sviluppo lineare devono in ogni caso essere progettate e realizzate in maniera tale da escludere la formazione di barriere idrauliche. Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici sopra suolo, tettoie e rimesse a servizio di fabbricati esistenti (9); Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o zootecnica (13). Al fine della valutazione della compatibilità delle opere previste con le condizioni di pericolosità accertate, sono prescritti approfondimenti d’indagine volti a definire l’incremento di rischio indotto e, conseguentemente, ad individuare gli eventuali interventi e/o accorgimenti costruttivi necessari sia a raggiungere condizioni di sicurezza adeguate alla tipologia dell’opera, sia ad escludere – anche ricorrendo all’ausilio di interventi compensativi - che si accresca il livello di pericolosità in altre aree. Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico (11). Al fine della valutazione della compatibilità delle opere previste con le condizioni di pericolosità accertate, sono prescritti approfondimenti d’indagine finalizzati a dimostrare sia l’assenza di aumento – anche ricorrendo all’ausilio di interventi compensativi - del livello di rischio nelle aree adiacenti, sia l’assenza di pericolo per le persone. Sistemazioni morfologiche (16). Le modifiche morfologiche – comunque finalizzate – comportanti sopraelevazioni del piano di campagna sono subordinate, al fine della valutazione della compatibilità delle modifiche medesime con le condizioni di pericolosità accertate, ad approfondimenti d’indagine di tipo morfologico-topografico ed idraulico volte a progettare gli interventi compensativi causati dalla sottrazione di volume in occasione di eventi alluvionali e a verificare che non si creino incrementi di rischio idraulico in altre aree.

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o Fattibilità limitata (IV) : Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico (2); Interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie coperta e/o di carico urbanistico (4/5); Demolizione e ricostruzione (6) - Interventi di sostituzione edilizia. In relazione a quanto indicato all’art. 23 delle norme del P.A.I del Serchio, in tali aree gli interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche con incremento di carico insediativo sono consentiti a condizione che siano state preventivamente concluse le valutazioni della loro sostenibilità idraulica, secondo le disposizioni dell’art. 19 – comma bis delle suddette norme di piano, e a condizione che siano contestualmente realizzate le opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino. Visto che gli strumenti di pianificazione e governo del territorio non contengono la sopracitata verifica di sostenibilità idraulica, gli interventi comportanti nuove volumetrie o trasformazioni morfologiche con incremento di carico insediativo sono ammissibili previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino, qualora i loro progetti siano supportati da studi e indagini che contengano:

a) La progettazione delle opere di messa in sicurezza delle aree oggetto di intervento per tempi di ritorno di 200 anni, individuate facendo riferimento alla più complessa organizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle aree a rischio adiacenti.

b) La dimostrazione che non sono aggravate le condizioni al contorno. Interventi di nuova edificazione all’interno del tessuto insediativo esistente (7). In relazione a quanto indicato all’art. 22 delle norme del P.A.I del Serchio, nelle zone omogenee B, C e D di cui al decreto ministeriale 1444/68 o ad esse assimilate, nell’ambito di un contesto edificato urbano, la realizzazione di edifici e nuovi volumi, in singoli lotti delimitati dall’edificazione preesistente, è consentita a condizione che non sia aggravato il rischio rispetto al contesto generale e che gli edifici siano realizzati in condizioni di auto sicurezza idraulica sulla base di apposite indagini, mediante provvedimenti di mitigazione locale del rischio in attuazione dell’art. 50 delle norme del P.A.I del Serchio, previo parere vincolante dell’Autorità di Bacino. Art. 98 - Norme di carattere generale per il miglioramento dell’assetto idrografico A prescindere dalla attribuzione della classe di fattibilità idraulica e delle condizioni di pericolosità idraulica, gli interventi sul territorio debbono rispettare le seguenti norme generali per garantire il corretto inserimento in sicurezza delle attività umane previste. a) I progetti di urbanizzazione, i progetti di infrastrutture, i piani di miglioramento agricolo e qualsiasi intervento sul territorio, dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: • non deve essere rialzata la quota di fondo dei fossi anche costituenti la rete agraria campestre; • non devono essere eliminati canali o fosse o, se il caso, compensati con altri di analoga o maggiore capacità di invaso; • devono essere vietati restringimenti di sezione in corrispondenza di attraversamenti, incentivandone invece l’ampliamento ed il miglioramento delle condizioni di flusso; • deve essere ampliata la sezione di deflusso nei tratti critici e/o morfologicamente non coerenti con le necessità idrografiche dell’area. b) Non è consentito interrompere la continuità del deflusso nei fossi e nei canali di scolo delle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate e/o deviate dalla sede originaria. c) I proprietari ed i conduttori dei terreni utilizzati per le attività agricole dovranno garantire la corretta regimazione delle acque superficiali in modo da limitare l’azione di ristagno delle acque di scorrimento superficiale. A tale scopo si dovranno adottare e mantenere in efficienza sistemazioni idrauliche adeguate alle pratiche agricole in uso. d) Nel caso di interventi che apportino variazioni delle superfici scolanti, specie se afferenti a opere di attraversamento fisso (condotte, pozzetti, ponti, scatolari, ecc.) prima del raggiungimento da parte delle

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acque del ricettore idrografico naturale, oppure determinino incrementi della quantità delle acque di ruscellamento verso questi ultimi, occorre venga analizzata idrologicamente ed idraulicamente la compatibilità delle nuove portate con le dimensioni di tali opere e dei fossi, e procedere conseguentemente con eventuali interventi di mitigazione delle portate nel caso di temuta insufficienza da parte del sistema idrografico ad assolvere al compito di trasferire le acque in condizioni di sicurezza verso il ricettore finale. e) E’ vietato coltivare od impiantare orti od altre utilizzazioni sulle scarpate interne ed esterne degli argini e nell’alveo fluviale. Le lavorazioni agricole adiacenti a tali manufatti dovranno interrompersi ad una distanza inferiore ai due metri dalla base degli stessi; in ogni caso le lavorazioni e le modificazioni dei terreni, pur se a distanza maggiore di quanti indicato, non dovranno alterare le condizioni di equilibrio dei suddetti rilevati e manufatti e non potranno alterare l’andamento degli smaltimenti idrografici superficiali. f) Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possono portare all’interramento dei fossi quando non si provveda a valutare, in alternativa, un nuovo percorso ed un nuovo recapito per le acque di deflusso. g) I sottopassi per l’attraversamento dei fossi da parte della rete viaria e della viabilità poderale dovranno essere dimensionati in modo da evitare il restringimento della sezione di deflusso e permettere operazioni di manutenzione periodica rispetto all’intasamento. h) Le opere di regimazione idraulica quali, dovranno essere finalizzate al ripristino della funzionalità della rete di deflusso, alla messa in sicurezza dei manufatti esistenti, al miglioramento generale della qualità ecobiologica, al ripristino della integrità strutturale delle sponde. Tali opere dovranno essere progettate privilegiando materiali naturali e tecniche costruttive proprie dell’ingegneria naturalistica. Gli interventi relativi agli argini dovranno essere progettati in modo da consentire la fruibilità delle sponde e l’efficienza delle arginature attraverso copertura vegetazionale adeguata ed opere di manutenzione periodica. Art. 99 - Le condizioni di fattibilità rispetto agl i aspetti geomorfologici/geotecnici I criteri generali che hanno condotto alla valutazione delle condizioni di fattibilità delle previsioni di R.U. sono così sintetizzabili: o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) - In questa classe di fattibilità sono state fatte rientrare, di norma, solo quelle previsioni la cui attuazione, in relazione alla natura degli interventi ammessi, non comporta, a prescindere dalla classe di pericolosità in cui ricadono, incrementi di rischio e non presentano caratteristiche tali da incidere negativamente sulle condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. Per l’attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe di fattibilità non vengono, conseguentemente, dettate prescrizioni particolari. o Fattibilità con normali vincoli (II) : In questa classe di fattibilità sono state, di norma, fatte rientrare le previsioni ricadenti in aree a pericolosità bassa o media comportanti incrementi di rischio (in quanto associate ad utilizzi comportanti una presenza continuativa di persone) e/o tali da incidere negativamente sulle condizioni ed i processi geomorfologici presenti nell’area. Per l’attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe di fattibilità vengono conseguentemente dettati approfondimenti d’indagine e/o prescrizioni specifiche da condursi, ovvero da applicarsi, in sede di intervento diretto o Fattibilità condizionata (III) o Fattibilità limitata (IV): Date le caratteristiche di pericolosità geomorfologica riscontrate sul territorio, tali classi non sono attribuibili.

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ABACO 2 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ GEOMORFOLO GICA

TIPO DI INTERVENTO

GRADO DI PERICOLOSITA'

GEOMORFOLOGICA G.1 G.2 FATTIBILITA'

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

II II

2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico II II

3

Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta e senza aumento di carico urbanistico

a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

I I

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

II II

4

Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta ma con aumento di carico urbanistico

a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

I I

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

II II

5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie coperta

II II

6 Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia

II II

7 Interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto insediativo

II II

8 Interventi di nuova costruzione al di fuori del tessuto insediativo

II II

9 Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici sopra suolo, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti.

I II

10 Serre fisse o stagionali I II 11 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico I II 12 Piscine scoperte ad uso privato II II

13 Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o zootecnica

I II

14 invasi e/o laghetti: II II

15 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, giochi per bambini, etc)

I I

16 Sistemazioni morfologiche II II 17 Viabilità privata a raso I I

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Art. 100 - Le prescrizioni rispetto agli aspetti geomorfologici/geotecnici o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) Nessuna prescrizione specifica. o Fattibilità con normali vincoli (II) : Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (1). Nuove infrastrutture pubbliche (2). Interventi sul patrimonio edilizio esistente (3/4/5). Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia (6). Interventi di nuova edificazione (7/8). Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti (9). Serre fisse e stagionali (10). Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico (11). Piscine scoperte ad uso privato (12). Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o zootecnica (13). Invasi e/o laghetti (14). Sistemazioni Morfologiche (16) Sono prescritte indagini di approfondimento estese all'intorno geologico significativo, commisurate all'entità dell'opera e condotte a norma del D.M. 14/01/2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e del DPGR n° 36/R, secondo quanto indicato nell'appendice 1 alla relazione geologica di fattibilità allegata al Regolamento Urbanistico. Nel caso di scavi e/o opere interrate è prescritto che vengano valutate le eventuali interferenze con la circolazione idrica sotterranea, le modalità di scavo sottofalda e gli accorgimenti da adottare per non modificare negativamente l'assetto idrogeologico locale. Per gli invasi con sbarramento di altezza superiore a 2 m e che determinano un volume d’invaso superiore a 5.000 mc valgono le disposizioni dettate dalla L.R. 5 novembre 2009, n. 64. Art. 101 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti sismici La fattibilità rispetto agli aspetti sismici degli interventi ammessi dal R.U. viene individuata in matrice attraverso un abaco di correlazione tra la tipologia dell’intervento e il grado di pericolosità sismica che caratterizza l’area sulla quale si interviene, assumendo come criterio di analisi quello già esplicitato nei precedenti paragrafi per le fattibilità idraulica e geomorfologica. La valutazione delle condizioni di fattibilità sismica delle previsioni di R.U. sono così sintetizzabili:

ABACO 3 PER LA DETERMINAZIONE DELLA FATTIBILITA’ SISMICA

TIPO DI INTERVENTO

GRADO DI PERICOLOSITA'

SISMICA S.2 S.3 FATTIBILITA'

1 Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico

II III

2 Nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico II III

3

Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta e senza aumento di carico urbanistico

a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

I I

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

II III

4 Interventi sul patrimonio edilizio esistente senza aumento di superficie coperta ma con aumento di carico urbanistico

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a. senza modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

I I

b. con modifiche nella distribuzione dei carichi sulle fondazioni

II III

5 Interventi sul patrimonio edilizio esistente con aumento di superficie coperta

II III

6 Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia

II III

7 Interventi di nuova costruzione all'interno del tessuto insediativo

II III

8 Interventi di nuova costruzione al di fuori del tessuto insediativo

II III

9 Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici sopra suolo, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti.

I II

10 Serre fisse o stagionali I I 11 Impianti sportivi scoperti pubblici o di uso pubblico I I 12 Piscine scoperte ad uso privato II II

13 Annessi agricoli ed altri annessi di servizio anche precari con funzione agricola o zootecnica

I II

14 invasi e/o laghetti: II III

15 Attrezzature di arredo di verde pubblico (panchine, fontanelle, giochi per bambini, etc)

I I

16 Sistemazioni morfologiche I II 17 Viabilità privata a raso I I

Art. 102 - Le condizioni di fattibilità rispetto agli aspetti sismici Oltre a quanto previsto dal regolamento regionale 26R/2007, si è comunque ritenuto opportuno dettare alcune prescrizioni di indagini suppletive da condursi a livello di intervento diretto. o Fattibilità senza particolari limitazioni (I) Nessuna prescrizione specifica. o Fattibilità con normali vincoli (II) : Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (1). Nuove infrastrutture pubbliche (2). Interventi sul patrimonio edilizio esistente (3/4/5). Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia (6). Interventi di nuova edificazione (7/8). Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti (9). Piscine scoperte ad uso privato (12). Annessi agricoli (13). Invasi e/o laghetti (14). Sistemazioni Morfologiche (16) Sono prescritte, sia nel caso di intervento diretto, sia di Piano Complesso di Intervento, sia di Piano Attuativo, indagini geofisiche sismiche, condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del Progetto V.E.L. della Regione Toscana, che definiscano spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra terreni di copertura (detrito, alluvioni) e bedrock sismico, ovvero alla definizione della “Categoria di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni, o più in generale, alla definizione dell’azione sismica. o Fattibilità condizionata (III) : Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico(1). Interventi di ampliamento delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (1). Nuove infrastrutture

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pubbliche (2). Interventi sul patrimonio edilizio esistente (3/4/5). Interventi di demolizione e ricostruzione e di sostituzione edilizia (6). Interventi di nuova edificazione (7/8). Opere accessorie e pertinenziali, quali volumi tecnici, tettoie e rimesse al servizio di fabbricati esistenti (9). Piscine scoperte ad uso privato (12). Annessi agricoli (13). Invasi e/o laghetti (14). Sistemazioni Morfologiche (16) Ai fini della valutazione della compatibilità degli interventi previsti con le condizioni di pericolosità accertate sono prescritte, sia nel caso di intervento diretto, sia di Piano Complesso di Intervento, sia di Piano Attuativo, indagini geofisiche sismiche, condotte secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni Tecniche del Progetto V.E.L. della Regione Toscana,opportunamente estese ad un intorno significativo, che definiscano spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica tra terreni di copertura (detrito, alluvioni) e bedrock sismico, ovvero alla definizione della “Categoria di sottosuolo” ex D.M. 14 Gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni, o più in generale, alla definizione dell’azione sismica.